CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14220/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13232/2018Numero sezionale 3986/2026Numero di raccolta generale 14220/2026Data pubblicazione 14/05/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza n. 542/2017 della Commissione tributariaregionale delle Marche, depositata il 7/11/2017.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Ancona tre avvisi diaccertamento con i quali l’Agenzia delle entrate aveva determinato asuo carico maggiori imponibili ai fini Ires, Irap e Iva in relazione aglianni d’imposta 2007, 2008 e 2009.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale delle Marche, investitadell’appello della contribuente, respinse il gravame, evidenziando, perquanto ancora interessa in questa sede, che andava esclusa l’eccepitadecadenza dell’Ufficio dalla potestà accertativa, operando nella specieil cd. raddoppio dei termini di cui agli artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600del 1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972.4. – Avverso tale ultima pronuncia la Supermercato TavernelleS.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, cuila Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 43,comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633Numero registro generale 13232/2018Numero sezionale 3986/2026Numero di raccolta generale 14220/2026Data pubblicazione 14/05/2026del 1972 così come modificati dall’art. 2 d.lgs. n. 128 del 2015 e dall’art.1, commi 130, 131 e 132, legge n. 208 del 2015, nonché degli artt. 330e 331 c.p.p. Secondo la ricorrente, poiché la comunicazione della notiziadi reato da parte della Guardia di finanza era stata effettuata in data 3dicembre 2014, ben oltre il termine ordinario di decadenzadell’accertamento, invero riferito agli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009,era esclusa l’operatività del raddoppio dei termini, che invero, ai sensidella disciplina transitoria introdotta con il comma 132 dell’art. 1 legge n.208 del 2015, implicitamente abrogativa del disposto di cui all’art. 2,comma 3, d.lgs. n. 128 del 2015, poteva trovare applicazione solo acondizione che la denuncia fosse stata presentata entro i termini didecadenza ordinari. Con lo stesso motivo la ricorrente rimprovera alGiudice d’appello di non aver tenuto conto che l’operatività del raddoppiodei termini era esclusa anche dal fatto che nella specie la notizia di reatoera stata acquisita ai sensi dell’art. 330 c.p.p. e non già, comenormativamente previsto, a seguito di denuncia ex art. 331 c.p.p.2. – Il motivo è infondato.La CTR ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame la disciplina sulcd. raddoppio dei termini per l’accertamento dettata dall’art. 43, comma3, d.P.R. n. 600 del 1973 nonché dall’art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del1972, nelle rispettive formulazioni, operanti ratione temporis, vigenti aseguito delle modifiche apportate dal d.l. n. 223 del 2006, avendoravvisato, in base a una prognosi postuma, la sussistenza dei presuppostidell’obbligo di denuncia del reato di utilizzo di fatture per operazioniinesistenti, rientrante fra quelli contemplati dal d.lgs. n. 74 del 2000.Nella materia di cui si discute questa Corte è costante nell’affermareche:-) per l’operatività del raddoppio dei termini ex artt. 43, comma 3,d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972, nel testoposteriore alla novella del 2006, è sufficiente l’emersione di elementi daNumero registro generale 13232/2018Numero sezionale 3986/2026Numero di raccolta generale 14220/2026Data pubblicazione 14/05/2026cui derivi l’obbligo di presentazione della denuncia ai sensi dell’art. 331c.p.p., e cioè l’astratta configurabilità di uno degli illeciti penali previsti dald.lgs. n. 74 del 2000 (cfr. Cass. n. 5246/2024; Cass. n. 27250/2022;Cass. n. 18451/2021), a prescindere dell’effettiva commissione del reato(cfr. Cass. n. 16460/2024; Cass. n. 20409/2023; Cass. n. 20368/2017);-) all’indicato fine non rilevano, pertanto, né l’eventuale mancatadenuncia, né l’archiviazione della stessa (cfr. Cass. n. 32464/2022; Cass.n. 27250/2022; Cass. n. 12489/2022; Cass. n. 11620/2018);-) se richiesto con i motivi di impugnazione, il giudice tributario devecontrollare la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia,compiendo una valutazione «ora per allora» (cd. prognosi postuma) circala loro ricorrenza e verificando, quindi, se l’amministrazione finanziariaabbia agito con imparzialità o abbia, invece, fatto un uso pretestuoso estrumentale delle disposizioni richiamate, al solo fine di fruireingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento (cfr. Cass. n.7463/2022; Cass. n. 4205/2019; Cass. n. 409/2018; Cass. n.11195/2017);-) in presenza di seri indizi di reato che determinino l’insorgeredell’obbligo di presentazione della denuncia penale, quand’anche questavenga proposta oltre i termini di decadenza o successivamente archiviata,i termini per l’accertamento sono raddoppiati;-) sugli atti impositivi notificati alla data del 2 settembre 2015, comequello per cui è causa, che è stato pacificamente notificato il 1° aprile2015, non incidono le modifiche apportate dapprima dai commi 1 e 2dell’art. 2 d.lgs. n. 128 del 2015 – che hanno inserito nell’art. 43, comma3, d.P.R. n. 600 del 1973 e nell’art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972un periodo finale del seguente identico tenore: «Il raddoppio non operaqualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui èricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre lascadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti» – e poi daiNumero registro generale 13232/2018Numero sezionale 3986/2026Numero di raccolta generale 14220/2026Data pubblicazione 14/05/2026commi 130 e 131 dell’art. 1 legge n. 208 del 2015, che hanno comportatoil venir meno della disciplina sul raddoppio dei termini;-) a una siffatta conclusione si perviene considerando che ladisposizione transitoria contenuta nell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128 del2015 fa espressamente salvi, fra l’altro, gli effetti degli avvisi diaccertamento notificati alla predetta data del 2 settembre 2015, mentrel’art. 1, comma 132, legge n. 208 del 2015 stabilisce che le modificherecate dai commi 130 e 131 si applicano esclusivamente agli avvisi relativial periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodisuccessivi (cfr. Cass. n. 666/2025; Cass. n. 992/2024; Cass. n.33793/2019; Cass. n. 11620/2018; Cass. n. 26037/2016);-) in sintesi: a) il regime transitorio di cui all’art. 2, comma 3, d.lgs.n. 128 del 2015, in vigore dal 2 settembre 2015, non è stato abrogato daquello successivamente introdotto dall’art. 1, comma 132, legge n. 208del 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016; b) il primo regime transitoriostabilisce che le disposizioni contenute nell’art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. n.128 del 2015 non si applicano agli avvisi di accertamento, aiprovvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie, agli altriimpositiva o sanzionatoria e agli inviti a comparire di cui all’art. 5 d.lgs. n.218 del 1997 notificati alla data del 2 settembre 2015, né ai processiverbali di constatazione ex art. 24 legge n. 4 del 1929 dei quali ilcontribuente abbia avuto formale conoscenza entro la medesima data,sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria sianonotificati entro il 31 dicembre 2015; c) la legge n. 208 del 2015 detta peri periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016 unaspecifica normativa transitoria concernente le sole ipotesi cui non siaapplicabile il precedente regime transitorio fissato dal d.lgs. n. 128 del2015 (cfr. Cass. n. 13409/2024; Cass. n. 9719/2023; Cass. n.26037/2016).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13232/2018Numero sezionale 3986/2026Numero di raccolta generale 14220/2026Data pubblicazione 14/05/2026È stato pure puntualizzato che i termini prolungati sono anch’essistabiliti direttamente dalla legge e non integrano, quindi, ipotesi diproroga o “riapertura” di termini già scaduti, né di reviviscenza di poteridi accertamento ormai esauriti, in quanto i termini “ordinari” e quelli“raddoppiati” attengono a fattispecie ab origine diverse, non interferentifra loro e disciplinate in modo autonomo e distinto (cfr. Cass. n.12995/2022; Cass. n. 5501/2022; Cass. n. 28192/2018; Cass. n.23628/2017).Al surriferito orientamento giurisprudenziale di legittimità si èrettamente conformato il Giudice d’appello, onde deve escludersi laravvisabilità del dedotto error in iudicando.3. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art.43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 57, comma 3, d.P.R. n.633 del 1972 così come modificati dall’art. 2 d.lgs. n. 128 del 2015 edall’art. 1, commi 130, 131 e 132 legge n. 208 del 2015, nonché degliartt. 24 e 25 d.lgs. n. 446 del 1997. Secondo la ricorrente la sentenzaimpugnata è erronea perché ha ritenuto applicabile il cd. raddoppio deitermini anche in materia di Irap, che pure formava oggetto degli avvisi diaccertamento impugnati, quando invece la mancata previsione, nel d.lgs.n. 74 del 2000, di reati relativi alle violazioni in materia di Irap escludel’applicabilità in tale materia dell’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973.4. – Il motivo è fondato.Questa Corte ha già avuto modo di precisare che il cd. raddoppio deitermini previsto dall’art. 43 cit. non può trovare applicazione per l’Irap,poiché le relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali (Cass.n. 24576/2022; Cass. n. 10483/2018). Trattasi di principio che la stessaAgenzia fiscale mostra di condividere, tanto che nel proprio controricorsoafferma di nulla osservare sul punto e conclude per la declaratoria diinfondatezza del solo primo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13232/2018Numero sezionale 3986/2026Numero di raccolta generale 14220/2026Data pubblicazione 14/05/2026La sentenza impugnata, affermando che anche in materia di Irapopera il raddoppio dei termini, stante il richiamo compiuto dagli artt. 24 e25 d.lgs. n. 446 del 1997 alla disciplina generale sulla procedura diaccertamento per le imposte sui redditi, si è posta in contrasto con iprincipi sopra ricordati.Spetterà allora alla fase di rinvio verificare la tempestività o menodegli accertamenti in materia di Irap, escludendo per essi l’operatività delraddoppio dei termini.5. – In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al secondo motivo,rigettato il primo; con conseguente cassazione della sentenza impugnatae rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, indiversa composizione, che provvederà anche a liquidare le spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversacomposizione, che provvederà anche in ordine alla liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2026La PresidenteGiulia Iofrida