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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32464/2022

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eguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27165/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura g enerale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro - tempore, con sede in Montagnana (PD), via [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Taro n. 35, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso, - contro ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] –IRPEF 2006-2007-2008.

R.G.

N.27165/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del VENETOn. 81/04/2019, depositata il 13 febbraio 2019 ; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 luglio2022 exart. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento agli avvisi di accertamento nn.

T6S010104065/2013, T6S01010406313/2013 e T6S030103771, e l’accoglimento per il resto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.A seguito di verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza, in data 27 febbraio 2013 veniva emesso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in Montagnana (PD), processo verbale di constatazione, per gli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008.

Sulla base di tale P.V.C. l’Agenzia delle entrate –Direzione provinciale di Padova emetteva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. tre avvisi di accertamento: 1) n.

T6S030103755/2013, notificato in data 10 dicembre 2013, con il quale l’Ufficio rettificava il reddito d’impresa per l’anno 2006, accertando ricavi non contabilizzati per € 106.631,45 a seguito di indagini finanziarie eseguite sui conti bancari intestati ai soci e collaboratori, e accertando altresì una maggiore imposta IVA per e 28.950,00 in virtù della vendita irregolare di sei autovetture senza addebito dell’imposta; 2) avviso di accertamento n.

T6S030103764/2013, notificato in pari data, con il quale l’Ufficio rettificava il reddito d’impresa per l’anno 2007, accertando ricavi non contabilizzati per € 174.136,11 a seguito di indagini finanziarie eseguite sui conti bancari intestati ai soci e collaboratori, e accertando altresì una maggiore imposta IVA per € 24.200,00 a seguito della vendita irregolare di tre autovetture senza addebito dell’imposta; 3) n.

R.G.

N.27165/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] T6S030103771/2013, con il quale l’Ufficio rettificava il reddito d’impresa per l’anno 2008, accertando maggiori ricavi per € 118.341,89 a seguito di indagini bancarie sui conti correnti bancari intestati ai soci e collaboratori, e maggiore imposta IVA non versata.

Venivano altresì emessi, nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (soci al 50% ciascuno) avvisi di accertamento nn.

T6S010104065/2013 e T6S010104063/2013, per redditi di capitale conseguenti ai maggiori redditi accertati nei confronti della società per l’anno 2008. 2.Avverso tali avvisi di accertamento venivano proposti separati ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Padova, la quale, previa riunione degli stessi, con sentenza n. 619/04/2016, accoglievi i ricorsi suddetti, in quanto nella fattispecie non sarebbe stato applicabile il raddoppio dei termini previsto dall’art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nei termini allora vigenti. 3.Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 81/04/2019, pronunciata il 15 gennaio 2019 e depositata in segreteria il 13 febbraio 2019, accoglieva parzialmente l’appello, dichiarando tempestivamente notificati gli avvisi di accertamento per l’anno 2008, e rideterminando le basi imponibili imputate alla [OSCURATO:PERSONA] ed i redditi imputati ai soci come precisato in motivazione. 4.Con riferimento agli avvisi di accertamento relativi all’anno 2008 (nn.

T6S010104065/2013, T6S010104063/2013 e T6S030103771/2013) i contribuenti (società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) proponevano quindi istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 199, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Tali istanze venivano accolte dall’Ufficio.

R.G.

N.27165/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della C.T.R. del Veneto suindicata propone quindi ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, limitatamente alla parte in cui ha confermato l’annullamento degli avvisi di accertamento nn.

T6S030103755/2013 e T6S030103764/2013, relativi alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.per gli anni 2006 e 2007 , sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].

5. All’udienza pubblica del 7 luglio 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione, ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni a seguito di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA]

6. Deve preliminarmente darsi atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, con riferimento agli avvisi di accertamento nn.

T6S010104065/2013, T6S010104063/2013 e T6S030103771/2013, relativi all’anno 2008, essendo intervenuta definizione agevolata ritenuta regolare dall’Ufficio.

7. Il ricorso è stato quindi proposto avverso la sentenza d’appello, limitatamente alla parte in cui ha confermato l’annullamento (già pronunciato in primo grado) degli avvisi di accertamento nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nn.

T6S030103755/2013 e T6S030103764/2013, relativi agli anni 2006 e 2007.

In particolare, con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1973, per non avere ritenuto applicabile, agli accertamenti in questione, il raddoppio dei termini previsti dal terzocomma della citata disposizionedi legge.

7.1. Il motivo è fondato.

Va rilevato che gli avvisi di accertamento in contestazione sono stati notificati il 10 dicembre 2013.

R.G.

N.27165/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], secondo il testo vigente pro - tempore , ai fini della tempestività dell’accertamento «in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell' articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione» (art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, come introdotto in forza dell’art. 37, comma 24, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

Ora, in base al citato art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, applicabile ratione temporis, ciò che rileva, ai fini del raddoppio dei termini, è unicamente la sussistenza dei presupposti per l’obbligo di denuncia a carico del pubblico ufficiale che ravvisi i presupposti del reato, non rilevando né l’eventuale mancata denuncia, né l’archiviazione della stessa, né il successivo esercizio dell’azione penale, né, ancora, l’eventuale decisione di proscioglimento, assoluzione o condanna (Cass. 2 luglio 2020, n. 13481; Cass. 28 giugno 2019, n. 17586; Cass. 13 febbraio 2019, n. 4205; Cass. 13 settembre 2018, n. 22337).

Nel caso di specie, per quanto risultante dagli avvisi di accertamento e dal P.V.C., era astrattamente configurabile il reato di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti” (art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), per il quale non sono previste soglie di punibilità.

Infatti, dal P.V.C. emerge che per l’anno d’imposta 2006, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di indicare operazioni imponibili di importo pari ad e 52.741,89, e una imposta sul valore aggiunto dovuta pari ad € 39.498,38; per l’anno d’imposta 2007 ugualmente la società avrebbe omesso di indicare operazioni imponibili per l’importo di € 203.566,11, e una imposta sul valore aggiunto dell’importo di € 40.713,22.

R.G.

N.27165/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] consegue, pertanto, che deve ritenersi applicabile il raddoppio dei termini previsto dall’art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973.

Né a diversa conclusione può pervenirsi dopo le modifiche apportate alla disposizione citata dall’art. 2 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, che ha introdotto un nuovo periodoal predetto art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, in base al quale «il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in ci è compresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza dei termini di cui ai commi precedenti», posto che tale norme si applica solo agli accertamenti notificati a partire dall’entrata in vigore di tale decreto legislativo (2 settembre 2015) e, in base all’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128/2015, sono comunque fatti salvi glieffetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata invigore del presente decreto.

Pertanto, alla luce del suddetto regime transitorio, per gli accertamenti in oggetto (notificati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2015), ai fini dell’operatività del raddoppio dei termini previsto dall’art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, non era necessario che la denuncia penale fosse inoltrata prima del decreto del termine di decadenza (Cass. 16 dicembre 2016, n. 26037).

8. Consegue quindi l’accoglimento del ricorso, ragion per cui la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio,alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del R.G.

N.27165/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, la quale procederà anche alla regolamentazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27165/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura g enerale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro - tempore, con sede in Montagnana (PD), via [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Taro n. 35, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso, - contro ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] –IRPEF 2006-2007-2008. R.G. N.27165/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del VENETOn. 81/04/2019, depositata il 13 febbraio 2019 ; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 luglio2022 exart. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento agli avvisi di accertamento nn. T6S010104065/2013, T6S01010406313/2013 e T6S030103771, e l’accoglimento per il resto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.A seguito di verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza, in data 27 febbraio 2013 veniva emesso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in Montagnana (PD), processo verbale di constatazione, per gli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008. Sulla base di tale P.V.C. l’Agenzia delle entrate –Direzione provinciale di Padova emetteva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. tre avvisi di accertamento: 1) n. T6S030103755/2013, notificato in data 10 dicembre 2013, con il quale l’Ufficio rettificava il reddito d’impresa per l’anno 2006, accertando ricavi non contabilizzati per € 106.631,45 a seguito di indagini finanziarie eseguite sui conti bancari intestati ai soci e collaboratori, e accertando altresì una maggiore imposta IVA per e 28.950,00 in virtù della vendita irregolare di sei autovetture senza addebito dell’imposta; 2) avviso di accertamento n. T6S030103764/2013, notificato in pari data, con il quale l’Ufficio rettificava il reddito d’impresa per l’anno 2007, accertando ricavi non contabilizzati per € 174.136,11 a seguito di indagini finanziarie eseguite sui conti bancari intestati ai soci e collaboratori, e accertando altresì una maggiore imposta IVA per € 24.200,00 a seguito della vendita irregolare di tre autovetture senza addebito dell’imposta; 3) n. R.G. N.27165/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] T6S030103771/2013, con il quale l’Ufficio rettificava il reddito d’impresa per l’anno 2008, accertando maggiori ricavi per € 118.341,89 a seguito di indagini bancarie sui conti correnti bancari intestati ai soci e collaboratori, e maggiore imposta IVA non versata. Venivano altresì emessi, nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (soci al 50% ciascuno) avvisi di accertamento nn. T6S010104065/2013 e T6S010104063/2013, per redditi di capitale conseguenti ai maggiori redditi accertati nei confronti della società per l’anno 2008. 2.Avverso tali avvisi di accertamento venivano proposti separati ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Padova, la quale, previa riunione degli stessi, con sentenza n. 619/04/2016, accoglievi i ricorsi suddetti, in quanto nella fattispecie non sarebbe stato applicabile il raddoppio dei termini previsto dall’art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nei termini allora vigenti. 3.Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 81/04/2019, pronunciata il 15 gennaio 2019 e depositata in segreteria il 13 febbraio 2019, accoglieva parzialmente l’appello, dichiarando tempestivamente notificati gli avvisi di accertamento per l’anno 2008, e rideterminando le basi imponibili imputate alla [OSCURATO:PERSONA] ed i redditi imputati ai soci come precisato in motivazione. 4.Con riferimento agli avvisi di accertamento relativi all’anno 2008 (nn. T6S010104065/2013, T6S010104063/2013 e T6S030103771/2013) i contribuenti (società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) proponevano quindi istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 199, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Tali istanze venivano accolte dall’Ufficio. R.G. N.27165/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della C.T.R. del Veneto suindicata propone quindi ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, limitatamente alla parte in cui ha confermato l’annullamento degli avvisi di accertamento nn. T6S030103755/2013 e T6S030103764/2013, relativi alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.per gli anni 2006 e 2007 , sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. 5. All’udienza pubblica del 7 luglio 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione, ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni a seguito di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 6. Deve preliminarmente darsi atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, con riferimento agli avvisi di accertamento nn. T6S010104065/2013, T6S010104063/2013 e T6S030103771/2013, relativi all’anno 2008, essendo intervenuta definizione agevolata ritenuta regolare dall’Ufficio. 7. Il ricorso è stato quindi proposto avverso la sentenza d’appello, limitatamente alla parte in cui ha confermato l’annullamento (già pronunciato in primo grado) degli avvisi di accertamento nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nn. T6S030103755/2013 e T6S030103764/2013, relativi agli anni 2006 e 2007. In particolare, con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1973, per non avere ritenuto applicabile, agli accertamenti in questione, il raddoppio dei termini previsti dal terzocomma della citata disposizionedi legge. 7.1. Il motivo è fondato. Va rilevato che gli avvisi di accertamento in contestazione sono stati notificati il 10 dicembre 2013. R.G. N.27165/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], secondo il testo vigente pro - tempore , ai fini della tempestività dell’accertamento «in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell' articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione» (art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, come introdotto in forza dell’art. 37, comma 24, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. dalla legge 4 agosto 2006, n. 248). Ora, in base al citato art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, applicabile ratione temporis, ciò che rileva, ai fini del raddoppio dei termini, è unicamente la sussistenza dei presupposti per l’obbligo di denuncia a carico del pubblico ufficiale che ravvisi i presupposti del reato, non rilevando né l’eventuale mancata denuncia, né l’archiviazione della stessa, né il successivo esercizio dell’azione penale, né, ancora, l’eventuale decisione di proscioglimento, assoluzione o condanna (Cass. 2 luglio 2020, n. 13481; Cass. 28 giugno 2019, n. 17586; Cass. 13 febbraio 2019, n. 4205; Cass. 13 settembre 2018, n. 22337). Nel caso di specie, per quanto risultante dagli avvisi di accertamento e dal P.V.C., era astrattamente configurabile il reato di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti” (art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), per il quale non sono previste soglie di punibilità. Infatti, dal P.V.C. emerge che per l’anno d’imposta 2006, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di indicare operazioni imponibili di importo pari ad e 52.741,89, e una imposta sul valore aggiunto dovuta pari ad € 39.498,38; per l’anno d’imposta 2007 ugualmente la società avrebbe omesso di indicare operazioni imponibili per l’importo di € 203.566,11, e una imposta sul valore aggiunto dell’importo di € 40.713,22. R.G. N.27165/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] consegue, pertanto, che deve ritenersi applicabile il raddoppio dei termini previsto dall’art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973. Né a diversa conclusione può pervenirsi dopo le modifiche apportate alla disposizione citata dall’art. 2 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, che ha introdotto un nuovo periodoal predetto art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, in base al quale «il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in ci è compresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza dei termini di cui ai commi precedenti», posto che tale norme si applica solo agli accertamenti notificati a partire dall’entrata in vigore di tale decreto legislativo (2 settembre 2015) e, in base all’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128/2015, sono comunque fatti salvi glieffetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata invigore del presente decreto. Pertanto, alla luce del suddetto regime transitorio, per gli accertamenti in oggetto (notificati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2015), ai fini dell’operatività del raddoppio dei termini previsto dall’art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, non era necessario che la denuncia penale fosse inoltrata prima del decreto del termine di decadenza (Cass. 16 dicembre 2016, n. 26037). 8. Consegue quindi l’accoglimento del ricorso, ragion per cui la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio,alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del R.G. N.27165/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, la quale procederà anche alla regolamentazio