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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09719/2023

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11791/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via E.Q.

Visconti n. 20 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento - associazioni sportive dilettantistiche avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.9804/32/15, depositata il 6 novembre 2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con la sentenza impugnata accoglieva l’appello proposto dall’ Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 14317/9/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2007.

La CTR osservava in particolare che le pretese creditorie erariali erano ben fondate sulla verifica effettuata, non essendo nuove le questioni devolute con il gravame agenziale ed essendovi i presupposti per il "raddoppio" del termine decadenziale dell'atto impositivo impugnato.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione l'ASD, il Cacace e l'Ussorio deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delleentrate.

Considerato che: Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- i ricorrenti lamentano la violazione/falsa applicazione dell’art. 57, d.lgs 546/1992, poiché la CTR non ha accolto la sua eccezione di "novità" delle allegazioni difensive agenziali in appello.

La censura è infondata.

Emerge dalla sentenza impugnata e non è del resto contestato dalla ricorrente, che l'atto impositivo impugnato conteneva un richiamo integrale alle risultanze compendiate nel processo verbale di constatazione redatto all'esito della verifica fiscale prodromica.

Tra esse, pacificamente, vi era l'accertamento della violazione dell’art. 25, comma 5, legge 133/1999 ossia la mancata tracciabilità dei versamenti di importo superiore ad euro 516,46, con la conseguenza della non accessibilità al regime fiscale agevolato di cui alla legge 398/1991.

Va allora ribadito che « In tema di avviso di accertamento, la motivazione "per relationem" con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio» (Sez. 5 - , Sentenza n. 32957 del 20/12/2018, Rv. 652115 -01).

Dunque tale circostanza, costituente uno dei "fatti costitutivi" delle pretese creditorie erariali apparteneva ab initio all'oggetto della causa, essendo parte integrante, per relationem, della motivazione dell'avviso di accertamento impugnato.

Pertanto il giudice tributario di appello ha fatto corretta applicazione dell’art. 57, d.lgs 546/1992, considerando "non nuova" tale questione specificamente devoluta con il gravame agenziale, peraltro accertando che sulla medesima vi era stata un'omessa pronuncia da parte della CTP napoletana.

Con il secondo motivo e con il terzo motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-5, cod. proc. civ.- i ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 43, comma 1-3, dPR 600/1973, 57, comma 1- 3, dPR 633/1972, 1, comma 132, legge 208/2015 e di omesso esame di fatto decisivo controverso, poiché la CTR ha affermato applicabile la disciplina del "raddoppio" del termine decadenziale per l'emissione dell'atto impositivo da dette disposizioni legislative previsto nel caso di sussistenza di ipotesi di reati fiscali.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono infondate.

Va ribadito che: -«In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporis", presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011» (Cass.n. 11171 del 30/05/2016) - «In tema di accertamento tributario, ai fini del raddoppio dei termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione applicabile "ratione temporis", rileva unicamente la sussistenza dell'obbligo di presentazione di denuncia penale, a prescindere dall’esito del relativo procedimento e nonostante l’eventuale prescrizione del reato, poiché ciò che interessa è solo l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato, atteso il regime di “doppio binario” tra giudizio penale e procedimento tributario» (Cass.n. 9322 del 11/04/2017) - «In tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, nella versione applicabile "ratione temporis", sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senzache, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015, il cui art. 1, comma 132, ha introdotto, peraltro, un regime transitorio che si occupa delle sole fattispecie non ricomprese nell'ambito applicativo del precedente regime transitorio - non oggetto di abrogazione - di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica né agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 né agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015 e seguiti dalla notifica dell'atto recante la pretesa impositiva o sanzionatoria entro il 31 dicembre 2015» (Cass. n. 26037 del 16/12/2016).

La sentenza impugnata risulta pienamente conforme a tali consolidati arresti giurisprudenziali e peraltro adeguatamente motivata in fatto.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.800 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11791/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via E.Q. Visconti n. 20 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento - associazioni sportive dilettantistiche avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.9804/32/15, depositata il 6 novembre 2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata accoglieva l’appello proposto dall’ Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 14317/9/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2007. La CTR osservava in particolare che le pretese creditorie erariali erano ben fondate sulla verifica effettuata, non essendo nuove le questioni devolute con il gravame agenziale ed essendovi i presupposti per il "raddoppio" del termine decadenziale dell'atto impositivo impugnato. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione l'ASD, il Cacace e l'Ussorio deducendo tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delleentrate. Considerato che: Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- i ricorrenti lamentano la violazione/falsa applicazione dell’art. 57, d.lgs 546/1992, poiché la CTR non ha accolto la sua eccezione di "novità" delle allegazioni difensive agenziali in appello. La censura è infondata. Emerge dalla sentenza impugnata e non è del resto contestato dalla ricorrente, che l'atto impositivo impugnato conteneva un richiamo integrale alle risultanze compendiate nel processo verbale di constatazione redatto all'esito della verifica fiscale prodromica. Tra esse, pacificamente, vi era l'accertamento della violazione dell’art. 25, comma 5, legge 133/1999 ossia la mancata tracciabilità dei versamenti di importo superiore ad euro 516,46, con la conseguenza della non accessibilità al regime fiscale agevolato di cui alla legge 398/1991. Va allora ribadito che « In tema di avviso di accertamento, la motivazione "per relationem" con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio» (Sez. 5 - , Sentenza n. 32957 del 20/12/2018, Rv. 652115 -01). Dunque tale circostanza, costituente uno dei "fatti costitutivi" delle pretese creditorie erariali apparteneva ab initio all'oggetto della causa, essendo parte integrante, per relationem, della motivazione dell'avviso di accertamento impugnato. Pertanto il giudice tributario di appello ha fatto corretta applicazione dell’art. 57, d.lgs 546/1992, considerando "non nuova" tale questione specificamente devoluta con il gravame agenziale, peraltro accertando che sulla medesima vi era stata un'omessa pronuncia da parte della CTP napoletana. Con il secondo motivo e con il terzo motivo –ex art. 360, primo comma, nn. 3-5, cod. proc. civ.- i ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 43, comma 1-3, dPR 600/1973, 57, comma 1- 3, dPR 633/1972, 1, comma 132, legge 208/2015 e di omesso esame di fatto decisivo controverso, poiché la CTR ha affermato applicabile la disciplina del "raddoppio" del termine decadenziale per l'emissione dell'atto impositivo da dette disposizioni legislative previsto nel caso di sussistenza di ipotesi di reati fiscali. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono infondate. Va ribadito che: -«In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporis", presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011» (Cass.n. 11171 del 30/05/2016) - «In tema di accertamento tributario, ai fini del raddoppio dei termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione applicabile "ratione temporis", rileva unicamente la sussistenza dell'obbligo di presentazione di denuncia penale, a prescindere dall’esito del relativo procedimento e nonostante l’eventuale prescrizione del reato, poiché ciò che interessa è solo l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato, atteso il regime di “doppio binario” tra giudizio penale e procedimento tributario» (Cass.n. 9322 del 11/04/2017) - «In tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, nella versione applicabile "ratione temporis", sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senzache, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015, il cui art. 1, comma 132, ha introdotto, peraltro, un regime transitorio che si occupa delle sole fattispecie non ricomprese nell'ambito applicativo del precedente regime transitorio - non oggetto di abrogazione - di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica né agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 né agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015 e seguiti dalla notifica dell'atto recante la pretesa impositiva o sanzionatoria entro il 31 dicembre 2015» (Cass. n. 26037 del 16/12/2016). La sentenza impugnata risulta pienamente conforme a tali consolidati arresti giurisprudenziali e peraltro adeguatamente motivata in fatto. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.800 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo