CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10828/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]assimo ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaToscana n. 1040/2024 depositata il 06/08/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Dagli atti del giudizio emerge quanto segue.[OSCURATO:PERSONA] era titolare di una proprietà immobiliare sita in SanMiniato, alla via Candiano n. 34, composta da tre unità immobiliariautonome così catastalmente censite:Numero registro generale 5529/2025Numero sezionale 1428/2026Numero di raccolta generale 10828/2026Data pubblicazione 23/04/2026- Foglio 1 part. 117 sub 10 – cat. A/4 – superficie catastale totale (esclusearee scoperte) 103 mq;- Foglio 1 part. 117 sub 01 – cat. C/6 – superficie totale 98 mq;- Foglio 1 part. 117 sub 12 – cat. C/2 – superficie totale 96 mq.Ai fini TARI, in relazione alle tre unità immobiliari (abitazione principale,autorimessa e locale di sgombero) come innanzi catastalmente distinte, lacontribuente dichiarava una superficie pari a complessivi 160 mq, mentreABACO s.p.a. accertava, diversamente, una superficie superiore imponibilepari a mq 237,30.Pertanto, l’odierna ricorrente notificava alla contribuente l’avviso diaccertamento avente ad oggetto l’imposta, evasa, TARI per gli anni 2014,2015, 2016, 2017 e 2018, per un importo complessivo di 627,00 Euro.L’avviso era quindi impugnato ed in primo grado il ricorso era accolto,considerando i locali autorimessa e sgombero come accessori ed alservizio indiretto dei vani principali.2. Avverso la decisione era interposto appello dalla società di riscossioneABACO s.p.a., che veniva disatteso in forza della seguente motivazione:“Questa Corte di Giustizia Tributaria, ritualmente riunita, dalla visionedegli atti rileva che l'art. 1 comma 646 della Legge 27/12/2013 stabilisceche per l'applicazione della Tari si considerano le superfici dichiarate odaccertate ai fini dei precedenti rilievi sui rifiuti.Il Comune, per le unità iscritte nel [OSCURATO:PERSONA] può considerarecome superficie tassabile assoggettabile a Tari quella pari all'80% dellasuperficie catastale,” determinata secondo i criteri stabiliti dalregolamento di cui al d.P.R. n. 138/1998.“Nel citato Decreto viene stabilito che per le unità immobiliari appartenentialle categorie dei gruppi R, P, T i muri in comunione si calcolino conabbattimenti fino al 50% dello spessore massimo. Nella attuale fattispecie,se si applicano i criteri previsti dal citato decreto, il risultato finale degliimmobili in oggetto porta una superficie tassabile di mq 97. Pertanto taleNumero registro generale 5529/2025Numero sezionale 1428/2026Numero di raccolta generale 10828/2026Data pubblicazione 23/04/2026superficie risulta inferiore a quella dichiarata. Infatti applicando iparametri agli immobili si ottiene:A/intera unità abitativa cat A/4 mq 103B/locale autorimessa cat C/6 mq 98C/locale di sgombero cat C/2 mq 96totale locali accessori a servizio indiretto dei vani principali ridotti del 50%mq 97.La superficie utile, quindi, è di metri 154 che ridotta all'80% fornisce unasuperficie assoggettabile al tributo TARI pari a mq 123, che come detto èminore di quella dichiarata.Correttamente, i Giudici di prime cure, hanno accolto l'eccezione formulatadalla parte ricorrente che ha invocato la riduzione all'80% della superficiecatastale alla quale applicare il calcolo per la debenza erariale.I Giudici di prima istanza hanno altresì correttamente applicato l'art. 1comma 646 della legge n. 147 ed hanno conseguenzialmente accolto ilricorso della [OSCURATO:PERSONA].”Avverso la predetta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso affidato ad unmotivo. Si è costituta con controricorso la contribuente.È stata formulata proposta di definizione anticipata e la ricorrente hatempestivamente chiesto la decisione della causa.In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:SOCIETA]. censura la sentenza per violazione, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., dell’art. 1, comma 646, della legge n. 147del 2013 e dell’art. 3 del d.P.R. n. 138/1998.La ricorrente si duole del fatto che il giudice di merito avrebbe dovutoriconoscere che le unità immobiliari censite al Foglio 1 part. 117 sub 01(cat. C6) e sub 12 (cat. C2) costituivano catastalmente unità immobiliaridotate di autonomia funzionale e reddituale e non meri vani accessori aNumero registro generale 5529/2025Numero sezionale 1428/2026Numero di raccolta generale 10828/2026Data pubblicazione 23/04/2026servizio indiretto dell’abitazione principale (censita al Foglio 1 part. 117sub 10, cat. A4).Pertanto, per ciascuna delle medesime unità immobiliari ai fini della TARIsi sarebbe dovuta computare (come correttamente ha fatto laconcessionaria nell’avviso di accertamento) la superficie imponibile nellamisura dell’80% della superficie catastale ai sensi dell’art. 1, comma 646,della Legge n. 147/2013.2. Il motivo è infondato.Le disposizioni in rilievo sono l’art. 1, comma 646, della legge n. 147 del2013 e l’art. 3 del d.P.R. n. 138 del 1998. La prima norma citata prevedeche “Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate oaccertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attivitàdi accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nelcatasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabilealla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinatasecondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 23 marzo 1998, n. 138”.L’art. 3 del d.P.R. n. 138 del 1998 dispone che l'unità di consistenza delleunità immobiliari urbane a destinazione ordinaria indicate nel quadrogenerale, di cui all'allegato B, è il metro quadrato di superficie catastale. Icriteri di determinazione di tale superficie sono descritti nell'allegato C alpresente regolamento. Le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane,di cui al comma 1, sono determinate con riferimento alla suddetta unità disuperficie.3. La ricorrente ritiene che le unità immobiliari censite al Foglio 1 part.117 sub 01 (cat. C/6) e sub 12 (cat. C/2) essendo catastalmente dotate diautonomia funzionale e reddituale debbano essere computate nella misuradell’80% della superficie catastale ai fini TARI ancorché dette unitàpossano considerarsi come pertinenze di quella abitativa ai sensi dell’art.817 c.c.Numero registro generale 5529/2025Numero sezionale 1428/2026Numero di raccolta generale 10828/2026Data pubblicazione 23/04/20263.1. Senonché è erroneo il presupposto da cui muove [OSCURATO:SOCIETA]Infatti, la circostanza che in catasto l'immobile pertinenziale sia frazionatorispetto a quello principale, costituisce un dato meramente formale tant’èche ciò non osta a che possa essere dimostrata la pertinenzialità ai sensidell'art. 817 cod. civ. mediante i requisiti oggettivo e soggettivi (così Cass.Sez. 5 n. 19375 del 2003, relativa a fattispecie nella quale il giardinoasservito ad un fabbricato era stato accatastato autonomamente a seguitodi frazionamento; sempre in questo senso Cass. Sez. 5, nn. 19161/2004 e26077/2015); peraltro, una volta verificata l'esistenza della dichiarazionee dei requisiti ex art. 817 cod. civ., "le risultanze catastali" - secondo lamaggior parte delle decisioni - possono meramente "ratifica[re] talerapporto d'asservimento", senza però essere idonei ad autonomamenteprovarlo (v. ad es. Cass. Sez. 5, n. 6501/2005 cit. e, specificamente,Cass. Sez. 5, n. 22128/2010 che ritiene rilevanti i dati catastali se"rafforzativi" dell'"asservimento").Esclusa, quindi, la rilevanza dell’eventuale autonomo accatastamento e,dunque, l’insussistenza della denunciata violazione di legge, nella specie ilgiudice di merito ha accertato, con apprezzamento delle emergenzeprocessuali riservatogli, che gli immobili autonomamente classaticostituissero pertinenze dell’abitazione principale, così dovendo intendersiil ritenuto rapporto di accessorietà o meglio la natura accessoria a servizioindiretto dei vani principali.Al riguardo è, inoltre, opportuno ribadire che la pertinenza si determinasolo alla luce dei requisiti posti dall’art. 817 c.c.: ossia l’elementooggettivo costituito dalla destinazione effettiva, concreta e durevole delbene accessorio al servizio/ornamento del bene principale e l’elementosoggettivo, ossia dalla volontà del proprietario (o titolare del diritto realesu entrambi i beni) di costituire tale vincolo, volontà che può essereespressa o anche tacitamente desumibile da fatti concludenti.Numero registro generale 5529/2025Numero sezionale 1428/2026Numero di raccolta generale 10828/2026Data pubblicazione 23/04/2026La nozione di "pertinenza", in quanto non fornita dalla legge tributaria,resta, quindi, quella di cui alla nozione generale contenuta nell'art. 817 delc.c., cui il d.lgs. n. 504 del 1992 rinvia, recependone anche il regimesostanziale, per cui l'area funzionalmente collegata al fabbricato èinsuscettibile di autonoma e separata disciplina, ma segue invece il regimedel fabbricato, bene principale.Questa Corte ha già avuto modo di precisare che il regime in esame trovaapplicazione solo se la natura pertinenziale resta validata dalla verifica inconcreto dei presupposti, oggettivo e soggettivo, posti dall'art. 817 c.c., ecioè dalla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio odornamento di un'altra (criterio oggettivo) e dalla volontà di dar vita ad unvincolo di accessorietà "durevole" (criterio soggettivo).Si tratta di un criterio di natura "fattuale" (Cass. Sez. 2, n. 19161/2004),che impone una "indagine" che "comporta un apprezzamento dei datiprobatori acquisiti", per cui "deve essere condotta in sede di merito"(Cass. n. 6501/2005) accertando "un'oggettiva e funzionale modificazionedello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo iusedificandi e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale,rimovibile ad libitum.Inoltre, ai fini dell'operatività dell'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, cheesclude l'autonomo assoggettamento all'imposta delle pertinenze, ilcontribuente è tenuto a dimostrare la sussistenza dei presupposti,oggettivo e soggettivo, di cui all'art. 817 c.c., trattandosi di deroga allaregola generale di imposizione (Cass. Sez. 5, nn. 13606/2018,18470/2016).La decisione impugnata, affermando la sussistenza del vincolopertinenziale, sotto il profilo della ritenuta accessorietà dei vani, unicodato rilevante come innanzi chiarito, essendo irrilevante l’eventualeautonomo classamento, si è posta in linea con la disciplina di diritto, comesopra ricostruita, atteso che, secondo l'insegnamento della CorteNumero registro generale 5529/2025Numero sezionale 1428/2026Numero di raccolta generale 10828/2026Data pubblicazione 23/04/2026(formatosi in tema di ICI), l'esclusione dell'autonoma tassabilità delle areepertinenziali si fonda proprio sulla attribuzione della qualità di pertinenzadi cui all'art. 817 c.c., e cioè sulla destinazione effettiva e concreta dellacosa a servizio o ornamento di un'altra.Il giudice di merito applicando le disposizioni invocate dalla ricorrente haaccertato che la superficie imponibile fosse pari a 123 mq.A ciò è pervenuto accertando che tanto il «locale autorimessa cat C/6»quanto il «locale di sgombero cat C/2» sono «locali accessori a servizioindiretto dei vani principali» (ossia al servizio dell’«unità abitativa catA/4»). Ed inoltre ha chiarito che la superficie di tali locali accessoririsultante in Catasto (rispettivamente per «mq 98» e per «mq 96») nonpoteva essere utilizzata ai fini dell’accertamento della superficie tassabileTARI se non previa applicazione dei «criteri stabiliti dal regolamento di cuial Decreto del Pres. della Repubblica del 23/3/1998 n.138» (cosìriconosciuti come non ancora applicati alle superfici risultanti in Catasto).Muovendo, quindi, da tale accertamento di fatto, riservato al giudice dimerito, è stata poi applicata la disciplina di cui innanzi.In conclusione, il ricorso è respinto. Le spese di lite seguono lasoccombenza.Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4c.p.c. Infatti, in tema di procedimento per la decisione accelerata deiricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis c.p.c., comma 3, c.p.c. contiene una valutazione legale tipica dellasussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e quartocomma dell’art. 96 cit., codificando altresì un’ipotesi normativa di abusodel processo che la conformità della decisione definitiva a quellainizialmente proposta e rifiutata lascia presumere (Cass. Sez. U n.28540/2023).Numero registro generale 5529/2025Numero sezionale 1428/2026Numero di raccolta generale 10828/2026Data pubblicazione 23/04/2026La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012,della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali che liquida in euro 600,00 per compensi oltre euro 200,00 perspese, oltre accessori di legge; condanna il ricorrente al pagamento diulteriori euro 300,00 in favore della parte controricorrente ex art. 96,comma 3 c.p.c. ed al pagamento di euro 500,00 in favore della cassa delleammende, ex art. 96 comma 4, c.p.c.Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13,se dovuto.Così deciso in Roma, il 12.2.2026.Il PresidenteUgo Candia