Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1996
ECLI:EU:C:1996:197
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61995C0237
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] B. ELMER
presentate il 7 maggio 1996 (
*1
)
1.
Nel presente ricorso la [OSCURATO:PERSONA] chiede la condanna della Repubblica italiana per inadempimento degli obblighi incombentile in forza del Trattato CE, non avendo quest'ultima adottato entro i termini stabiliti, né comunicato alla [OSCURATO:PERSONA], i provvedimenti necessari per conformarsi alle direttive del Consiglio 8 giugno 1989, 89/369/CEE, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (
1
), e 21 giugno 1989, 89/429/CEE, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani (
2
).
2.
Ai sensi dell'art. 12, n. 1, della direttiva 89/369 e dell'art. 10, n. 1, della direttiva 89/429, gli Stati membri dovevano adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alle direttive entro il 1° dicembre 1990, e informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA], siccome la Repubblica italiana allo scadere del detto termine non l'aveva informata di aver dato attuazione alle direttive, con lettera di diffida 25 aprile 1991 avviava il procedimento per inadempimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato. Con lettera 11 luglio 1991 inviata alla [OSCURATO:PERSONA], la Rappresentanza permanente del governo italiano presso le Comunità europee faceva sapere che le autorità italiane stavano elaborando i necessari provvedimenti normativi per conformarsi alle direttive e che queste ultime sarebbero state recepite con la così detta «legge comunitaria 1990» (
3
).
[OSCURATO:PERSONA], avendo constatato che alle predette direttive non era stata data attuazione nella normativa italiana né con la «legge comunitaria 1990», né con la così detta «legge comunitaria 1991» (
4
), confermava il suo punto di vista nel parere motivato 18 giugno 1993. Poiché a detto parere motivato il governo italiano non forniva alcuna risposta, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso.
3.
Il governo italiano non contesta di essere tenuto a trasporre nel diritto italiano le citate direttive e che, per quanto riguarda la direttiva 89/369, ciò non è avvenuto, mentre, per quanto riguarda la direttiva 89/429, entro il termine da questa fissato vi è stato provveduto solo in parte. Nel controricorso il detto governo afferma che la direttiva 89/429 è stata parzialmente recepita, nei termini stabiliti, nella normativa italiana a mezzo decreto del ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990, recante le «linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e le fissazioni dei valori minimi di emissione». Di tale provvedimento non è stata data, però, comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA], poiché era prevista l'elaborazione di nuove norme che rispondessero specificamente alle disposizioni contenute nella direttiva 89/429.
[OSCURATO:PERSONA], alla luce delle dette spiegazioni circa l'attuazione della direttiva 89/429, ha rinunciato alla parte del ricorso relativa alla mancata attuazione della stessa.
4.
Siccome la Repubblica italiana non ha negato di non aver trasposto nel diritto italiano la direttiva 89/369 entro il termine stabilito nell'art. 12, n. 1, della medesima direttiva, si deve constatare, conformemente alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE.
5.
[OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la condanna della Repubblica italiana alle spese di causa, comprese quelle relative alla parte della causa avente ad oggetto la trasposizione della direttiva 89/429.
Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell'art. 69, n. 5, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell'altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest'ultima.
6.
Poiché il governo italiano non aveva informato la [OSCURATO:PERSONA], entro il termine fissato dalla direttiva 89/429, che la detta direttiva era stata già in parte recepita nel diritto italiano, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] ha riguardato anche tale direttiva. Solo nel controricorso il governo italiano ha precisato che, entro il termine fissato, la direttiva era già parzialmente in vigore in Italia e, di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato a quella parte del ricorso. Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia proposto il ricorso anche relativamente alla mancata attuazione della direttiva 89/429 e vi abbia, successivamente, rinunciato è dovuto esclusivamente al comportamento del governo italiano. Condivido pertanto il punto di vista della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la Repubblica italiana deve sopportare anche le spese relative a quella parte del ricorso.
Conclusione
7.
Alla luce di quanto sopra esposto, suggerisco alla Corte di dichiarare:
1)
La Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE non avendo adottato entro i termini stabiliti i provvedimenti necessari per la trasposizione della direttiva del Consiglio 8 giugno 1989, 89/369/CEE, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani.
2)
La Repubblica italiana è condannata alle spese.
(
*1
) Lingua originale: il danese.
(
1
)
GU L 163, pag. 32
.
(
2
)
GU L 203, pag. 50
.
(
3
) Poi legge n. 428, del 29.12.1990.
(
4
) Poi legge n. 142, del 19.2.1992.