CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: C016
Titolo CCNL: CCNL per i lavoratori addetti alle aziende cooperative metalmeccaniche
Titolo accordo: CCNL per i lavoratori addetti alle aziende cooperative metalmeccaniche
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: MECCANICI
Sottosettori: settore metalmeccanico e installazione di impianti
Parti datoriali: LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI; AGCI PRODUZIONE E LAVORO; CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
Parti sindacali: FIM CISL; UILM UIL; FIOM CGIL
Decorrenza: 2025-06-01
Scadenza: 2028-06-30
Stipula: 2025-07-22
Stato: Acquisito
Identificativo: 21024
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=242519
--- Testo contratto ---
LEGACOOP PRODUZIONE e SERVIZI CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI AGCI - PL
FIM-CISL FIOM-CGIL UILM-UIL
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori
addetti alle aziende cooperative metalmeccaniche
01/07/2024-30/06/2028
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I LAVORATORI ADDETTI
ALLE AZIENDE COOPERATIVE METALMECCANICHE
2025 - 2028
In data 22 luglio 2025, si sono incontrate presso la sede nazionale di Legacoop Nazionale in Roma,
AGCI PRODUZIONE E LA VORO (AGCI/PL) rappresentata da Sebastiano Cusumano e Nicola Ascalone;
LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI (LPS) rappresentata da Gianmaria Balducci, Andrea Laguardia,
Francesca Montalti, Olmo Gazzarri, Fatima Malavolta, Marcello Martelli, Sala Saltini, Albano Dugoni,
Davide Billo, Filippo Presenti, Michele Gardella, Sergio De Finis, Matteo Potenzieri, Silvia Pasquali;
CONFCOOPERATIVE LA VORO E SERVIZI rappresentata da Massimo Stronati con una delegazione
composta dal Direttore Antonio Ambrosio, Carolina Beretta, Mariano Gambioli, Angela Piantoni, assistita
dal Capo servizio sindacale giuslavoristico di Confcooperative Sabina Valentini;
e
FIM – Federazione italiana Metalmeccanici rappresentata dal Segretario Generale Ferdinando Uliano
e dai Segretari Nazionali Fabio Bernardini, Valerio D’Alò, Massimiliano Nobis, Giovanna Petrasso e da
Marco Angioni, Barbara Arsieni, Augusto Bisegna, Stefano Boschini, Paolo Cagol, Agatino Camerano,
Vittorio Cantoni, Flavia Capilli, Roberta Castronuovo, Giuseppe Cesarano, Riccardo Conte, Riccardo Cutrì,
Giuseppe De Francesco, Mirko Dolzadelli, Gerardo Evangelista, Emanuele Fantini, Alessandro Gamba,
Marco Giglio, Antonello Gisotti, Pino Grandinetti, Rosario Iaccarino, Simone Laviano, Marco Liti, Alessio
Lovisotto, Mirko Marsella, Mauro Masci, Massimo Mazzeo, Amedeo Minniti, Andrea Nanni, Pietro
Nicastro, Stefano Olivari, Nicola Panarella, Donato Pascazio, Davide Passuello, Hans Pistolesi, Adriano
Poli, Biagio Prisciano, Giuseppe Scala, Pasquale Stasio, Michele Tamburrano, Gianluca Tartaglia, Biagio
Trapani, Enrico Vacca, Christian Venzano;
FIOM – Federazione impiegati operai metalmeccanici, rappresentata dal Segretario Generale Michele De
Palma e da Samuele Lodi, Silvia Simoncini, Barbara Tibaldi, Luca Trevisan, Mirco Luigi Rota, Gianni
Cotugno, Marco Valentini, Mattia Ciarlariello, Marco Fabbri, Manuele Pelatti, Alessandro Scacchetti,
Stefano Bassi, Marco Colli, Maurizio Garofalo, Massimiliano Guglielmi, Andrea Torti;
UILM – Unione italiana lavoratori metalmeccanici – rappresentata dal Segretario Generale Rocco
Palombella, dai Segretari Nazionali Bruno Cantonetti, Luca Maria Colonna, Gianluca Ficco, Guglielmo
Gambardella, Davide Sperti, Raffaella Verde, dal tesoriere Armando Castellano e da Antonio Accurso,
Gaetano Altieri, Cosimo Amatomaggi, Alessandro Andreatta, Dario Antonini, Antonio Apa, Crescenzo
Auriemma, Boris Marco Basti, Vito Benevento, Damiano Bettoni, Gianni Carlo Biasin, Opellio Bolognesi,
Stefano Bragagnolo, Daniele Brizi, Sergio Busca, Claudio Cabras, Alberto Cangini, Giuseppe Caramanna,
Francesco Caruso, Armando Castellano, Ciro Cierro, Alberto Coalova, Chiara Cola, Vincenzo Comella,
Davide Crepaldi, Gennaro D’avino, Fabio Dell’angelo, Lisa Destro, Monica Di Cola, Ciro Di Dato, Luciano
Di Pardo, Sergio Di Ruzza, Achille Di Sciullo, Riccardo Falcetta, Roberto Ferrari, Fabrizio Fiorito, Luca
Francia, Lorenzo Fusco, Giovanni Galgano, Fabio Gemmato, Isabella Gentilucci, Vincenzo Gentilucci,
Giovanni Gerbino, Francesco Giangrande, Simona Gigetti, Francesco Guida, Ariel Hassan, Luigi Ippoliti,
Ilaria Landi, Alessio Latartara, Antonio Laurendi, Graziano Leonardi, Emilio Lollio, Stefano Lombardi,
Marco Lomio, Roberto Lopreiato, Simone Lucchetti, Armando Macchitella, Alberto Mancino, Nicola Manzi,
William Maruccia, Vincenzo Marano’, Giorgio Miozzi, Marcellino Miroballo, Monni Maria Teresa, Aniello
Montella, Samuele Nacci, Anastasio Nespolino, Gabriele Noto, Michele Paliani, Diego Panisson, Luigi
Paone, Vito Pastore, Alberto Pastorello, Giuseppe Pelella, Vincenzina Pepe, Luigi Pinasco, Ciro Pistone,
Rosa Pugliese, Giovanni Rao, Vincenzo Renda, Marco Riciputi, Valeria Riondina, Antonio Roda’, Luca
Rodeghiero, Chiara Romanazzi, Fabrizio Ronconi, Paolo Rossini, Giuseppe Russo, Giacomo Saisi, Cristina
Sanzogni, Vittorio Sarti, Katia Scabbia, Jacopo Scialla, Patricia Spallanzani, Giorgio Spelat, Loretta Tani,
Noemi Terminio, Giacomo Tinti, Gabriella Trogu, Nicola Trotta, Domenico Vacchiano, Daniele Valentini,
Gianfranco Verdini, Roberto Zaami, Alberto Zanetti, Luciano Zaurito, con la collaborazione tecnica di
Filippo Maria Giorgi, assistita dalla Segreteria della UIL – Unione italiana del lavoro
di seguito denominate “Parti”.
Considerata la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL addetti alle aziende cooperative
metalmeccaniche e impiantiste avvenuta in Bologna l’11 Giugno 2025,
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Preso atto dell’avvenuto scioglimento delle riserve da parte delle OO.SS. e di AGCI/PL e Confcooperative
Lavoro e Servizi,
Le Parti sottoscrivono il seguente testo del Contratto Nazionale per i lavoratori addetti alle aziende cooperative
metalmeccaniche e impiantiste.
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Premessa
A) Il presente CCNL si inserisce in un quadro di rafforzamento e sviluppo delle esperienze positive già ma-
turate nel rapporto fra OO.SS. e movimento cooperativo nella direzione di relazioni industriali partecipative,
il cui consolidamento ha trovato espressione prima nel “Protocollo nazionale di relazioni industriali” del 5
aprile 1990, poi nel “Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sulle politiche del lavoro e sul
sostegno al sistema produttivo” del 23 luglio 1993 fra Governo e Parti sociali e dai successivi accordi inter-
confederali sottoscritti.
Per quanto di sua competenza, il presente contratto di lavoro di settore intende realizzare precise finalità e
indirizzi in tema di relazioni industriali:
- assumendo il metodo della sperimentalità e del monitoraggio dell’applicazione delle innovazioni definite;
- attribuendo alla autonomia collettiva delle Parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di
lavoro, ai diversi livelli e con diversi strumenti, mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, al quale le
Parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
- confermando l’assetto della contrattazione collettiva su due livelli: il CCNL che ha la funzione di garantire
la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati
nel territorio nazionale e la contrattazione aziendale orientata al miglioramento della competitività aziendale
e delle condizioni di lavoro;
- realizzando un sistema di relazioni sindacali e contrattuali in grado di dare certezza riguardo ai soggetti, ai
tempi ed ai contenuti della contrattazione collettiva attraverso l’attuazione ed il rispetto delle regole.
A questi fini le Parti s’impegnano in nome proprio e per conto degli Organismi territoriali a loro collegati,
nonché delle imprese aderenti e delle Rappresentanze sindacali unitarie costituite ai sensi degli accordi inter-
confederali vigenti, a che il funzionamento del sistema di relazioni sindacali e contrattuali si svolga secondo i
termini e le procedure specificatamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione
è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente contratto,
entro regole prefissate.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle Parti di rispettare e far rispettare ai
propri iscritti, per il periodo di loro validità, le norme generali, interconfederali, di settore e aziendali da esso
previste. A tal fine le Associazioni cooperative sono impegnate ad adoperarsi per la loro osservanza da parte
delle aziende associate. Le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e a intervenire
perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto compiutamente
definito dalla contrattazione collettiva ai vari livelli.
B) Le Organizzazioni firmatarie, ferma restando la reciproca autonomia, nel quadro di un mutuo riconosci-
mento degli obiettivi di competitività economica da una parte e di rispetto dei diritti individuali e sindacali
dall’altra, riconoscono la necessità di consolidare e sviluppare il sistema delle imprese cooperative di fronte
alla prospettiva del mercato globale.
La globalizzazione dei mercati e il pressante ritmo dell’innovazione tecnologica impongono alle imprese
cooperative la ricerca costante di vantaggi competitivi, consapevoli che il rispetto dei vincoli di competitività
e di efficienza nonché la valorizzazione del lavoro, rappresentano l’unica via possibile per la cooperazione
per esprimere e rafforzare i suoi tratti distintivi e peculiari.
Tali obiettivi vanno pertanto perseguiti anche attraverso la ricerca di nuovi modelli organizzativi che vedano
nella partecipazione attiva delle lavoratrici e dei lavoratori un momento imprescindibile.
C) Le Parti riconoscono che le imprese cooperative hanno caratteristiche peculiari rispetto alle imprese
private.
Esse si prefiggono, oltre agli obiettivi economici, confermando i principi di mutualità, anche obiettivi so-
ciali, tra i quali, la promozione dell’occupazione e lo sviluppo professionale dei soci, dei lavoratori e delle
lavoratrici.
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In specifico i soci lavoratori di cooperativa:
a) concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli Organi sociali e alla definizione
della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche,
nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati econo-
mici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività
svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
Ferme restando pertanto le prerogative statutarie delle cooperative e le delibere delle assemblee sociali, le
Parti convengono che, per quanto attiene il trattamento economico complessivo, ivi compresi gli istituti nor-
mativi con effetti economici, dei soci lavoratori nelle cooperative del settore, si faccia riferimento a quanto
previsto dal presente CCNL.
Fatte salve queste premesse, le Organizzazioni firmatarie s’impegnano a porre in essere iniziative politiche
affinché le disposizioni legislative permettano una più giusta valorizzazione dell’impresa cooperativa attra-
verso un rinnovato ruolo del socio-lavoratore, accrescendone le responsabilità e le forme di effettiva gestione
e controllo.
Le Organizzazioni firmatarie s’impegnano inoltre nei confronti dei lavoratori occupati, dei soggetti esterni e
delle generazioni future, ad adoperarsi per un’applicazione efficace del principio della “porta aperta”, e ciò
nel rispetto delle autonome responsabilità degli Organismi sociali delle cooperative.
D) La cooperazione, per realizzare gli obiettivi sociali e di sviluppo, deve promuovere il coinvolgimento
attivo e responsabile dei lavoratori nei processi aziendali e nell’organizzazione del lavoro.
La partecipazione professionale ai diversi livelli, se coniugata con l’organizzazione efficace ed efficiente dei
diversi ruoli aziendali, è per l’impresa condizione di competitività sui mercati, così come per i lavoratori è
condizione per concorrere attivamente alle trasformazioni rapide dei sistemi organizzativi e professionali.
Le Parti riconoscono che la democrazia economica è un valore proprio dell’impresa cooperativa che ha
nell’autogoverno dei soci e nella partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici i perni essenziali del suo
esercizio.
Nel quadro di una comune concezione dei valori di democrazia industriale, le Parti stipulanti, ferme restando
le specifiche autonomie e responsabilità, nonché le peculiarità delle imprese cooperative, si sentono impe-
gnate a favorire, nelle aziende del settore, forme di partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici ai processi
di sviluppo aziendale. In tale senso si individueranno idonei strumenti e procedure.
E) Con riferimento al Protocollo del 23 luglio 1993 e dai successivi accordi interconfederali sottoscritti, le
Parti si impegnano a sviluppare intese aziendali che determinino il salario aziendale (premio di risultato) cor-
relato al raggiungimento di obiettivi conseguiti nella realizzazione di programmi concordati di produttività,
qualità e redditività della impresa e, ove convenuto, dei suoi reparti.
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Campo di applicazione del contratto
Il presente contratto si applica:
a) agli stabilimenti appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico destinati alla produzione e lavo-
razione dei metalli, alle costruzioni nelle quali il metallo ha la prevalenza ed alla fabbricazione di manufatti
nei quali le Parti metalliche richiedono la maggior quantità di lavoro;
b) alle imprese tradizionalmente considerate affini a quelle metalmeccaniche.
Commissione paritetica nazionale di studio sui comparti
Le Parti convengono di costituire un gruppo di lavoro paritetico con il compito di individuare comparti omo-
genei per caratteristiche organizzative, tecnologiche e di mercato.
La Commissione potrà selezionare nei comparti individuati (per esempio informatica) le aree tematiche che
necessitano di discipline specifiche.
I risultati dei lavori della Commissione saranno presentati alle Parti.
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SEZIONE PRIMA
Sistema di Relazioni Sindacali
Premessa
Le Associazioni cooperative e i sindacati stipulanti, intendendo consolidare e dare ulteriore sviluppo alla
scelta del metodo partecipativo contenuta nella Premessa al contratto, individuano lo strumento più idoneo a
questo fine, in un sistema tra Osservatorio nazionale e Commissioni paritetiche.
L’Osservatorio e le Commissioni, articolati per aree tematiche, costituiranno una sede di analisi, verifica e
confronto sistematici sui temi di rilevante interesse reciproco così come definiti nella presente Sezione prima.
Essi si potranno avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dell’attività e del contributo della specifica
sezione per il settore metalmeccanico, di Coopform.
Su richiesta del sistema dell’Osservatorio e delle Commissioni, la specifica sezione di Coopform potrà rea-
lizzare alcune iniziative di approfondimento, studio e ricerca su materie e argomenti individuati di comune
accordo tra le Parti.
Art. 1 - Osservatorio nazionale
Le Parti convengono di definire, entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL e in apposito incontro, le
modalità costitutive e operative della specifica sezione per il settore metalmeccanico nell’ambito dell’Osser-
vatorio nazionale sulla cooperazione previsto dal Titolo 5 del Protocollo di relazioni industriali tra centrali
cooperative ed OO.SS. del 5 aprile 1990, dall’accordo interconfederale del 28 luglio 2015 e dall’accordo
interconfederale del 12 dicembre 2018.
Le tematiche oggetto dei lavori della suddetta sezione dell’Osservatorio saranno, indicativamente, le seguenti:
1) situazione e prospettive economico-sociali dell’industria metalmeccanica cooperativa con specifico ri-
ferimento ai temi riguardanti le tendenze economiche, produttive e sociali dell’industria metalmeccanica
cooperativa con particolare riferimento alla struttura e all’andamento dell’occupazione, della produzione,
alle dinamiche retributive e agli andamenti degli orari di fatto nonché ad altri temi rilevanti e condivisi.
2) Sviluppo industriale. Area tematica dedicata all’approfondimento dei temi connessi allo sviluppo del set-
tore e alle misure di politica industriale che possono favorirlo, con particolare riferimento al Mezzogiorno,
nonché di altri temi rilevanti condivisi.
3) Evoluzione della struttura organizzativa della impresa cooperativa metalmeccanica.
4) Andamento e prospettive della formazione professionale.
5) Stato ed iniziative della pari opportunità.
6) Valutazione sulla diffusione del premio di risultato, analisi degli indicatori utilizzati per la sua predisposi-
zione, nonché la valutazione quantitativa e la variabilità nel tempo degli importi erogati.
7) Tali dati, laddove possibile, verranno elaborati in termini disaggregati per le regioni ad insediamento
cooperativo più significativo.
8) Salute e sicurezza. La presente area tematica, allo scopo di promuovere la cultura della sicurezza e della
prevenzione nei luoghi di lavoro, sarà dedicata al monitoraggio ed all’analisi dell’andamento e delle tipolo-
gie degli infortuni sul lavoro mediante l’utilizzo di statistiche nazionali ed europee.
Nell’ambito dell’attività di questa area tematica saranno promossi progetti ed iniziative tesi a diffondere
sull’intero territorio nazionale la cultura della sicurezza e della prevenzione.
9) Nell’ambito dell’attività di questa area tematica saranno promossi progetti e iniziative tesi a diffondere
sull’intero territorio nazionale la cultura della sicurezza e della prevenzione.
10) Sistemi di partecipazione nelle aziende metalmeccaniche in Italia e in Europa e dialogo sociale europeo.
La presente area tematica, allo scopo di promuovere sistemi di relazioni industriali di tipo partecipativo
all’interno del settore, sarà dedicata al monitoraggio ed all’esame delle esperienze più significative in materia
realizzate sia in Italia che in Europa. Inoltre, considerato che l’avvenuta unificazione monetaria incentiverà i
Paesi europei all’adozione di pratiche sempre più omogenee al modello concertativo, particolare attenzione
sarà dedicata allo stato ed all’evoluzione del dialogo sociale europeo.
11) I temi e le procedure per rafforzare la cultura della prevenzione e la sicurezza sul lavoro, la formazione
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congiunta RLS e R.S.P.P. per una migliore collaborazione sulle tematiche della sicurezza e una miglior qua-
lificazione degli RLS.
12) Indirizzare le azioni in materia di politiche attive del lavoro per promuovere l’occupabilità, la riqualifi-
cazione e il reinsediamento lavorativo.
Qualora che ne ravvisino la necessità le Parti si faranno promotrici di un tavolo di confronto, coinvolgente
anche le rispettive Parti confederali, al fine di definire le iniziative utili a favorire nuovi insediamenti coope-
rativi, in particolare nelle aree di alta disoccupazione.
Le Parti promuoveranno, ogni due anni, un convegno nazionale al fine di focalizzare gli aspetti di maggior
attualità e interesse del settore, anche in rapporto allo sviluppo delle relazioni sindacali e al coinvolgimento,
per le specifiche tematiche, di tutti i soggetti istituzionali.
Le Parti definiranno, nella sezione dell’Osservatorio nazionale, gli argomenti da trattare e le modalità orga-
nizzative, sei mesi prima dello svolgimento del convegno.
Dichiarazione Comune
Le Parti concordano di istituire una Commissione nazionale, di carattere anche intersettoriale, che fornirà
indirizzi per promuovere la sperimentazione di iniziative di coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori
nell’impresa cooperativa anche in relazione alle innovazioni legislative in materia.
Art. 1 bis - Bilateralità
Ente bilaterale nazionale cooperativo per il settore metalmeccanico
Le Parti, nel convenire sulla necessità di rafforzare il sistema di relazioni sindacali in sede di categoria attra-
verso la costruzione di un compiuto sistema partecipativo fondato su una qualificata bilateralità, concordano
di avviare la costituzione di una branca di autonoma gestione riservata al comparto metalmeccanico nell’En-
te bilaterale nazionale cooperativo (EBNC) di cui si auspica la costituzione.
Art. 1 ter - Commissione nazionale su salute e sicurezza
Le Associazioni cooperative e FIM, FIOM, UILM allo scopo di promuovere la cultura della sicurezza e della
prevenzione nei luoghi di lavoro e consolidare l’obiettivo del miglioramento continuo quali valori condivisi
e obiettivi comuni delle imprese, dei lavoratori e delle Parti a tutti i livelli convengono di costituire la Com-
missione nazionale per la salute e sicurezza.
La Commissione ha il compito di analizzare la banca dati statistica degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali nei vari settori dell’industria metalmeccanica cooperativa, sia sviluppando campagne informa-
tive sulla prevenzione e sui rischi trasversali a tutti i compatti.
La Commissione, con cadenza annuale, anche nell’ambito della settimana nazionale della sicurezza, orga-
nizzerà un evento nazionale tematico le cui modalità e contenuti saranno definiti sulla base delle valutazioni
condivise; in tale occasione potrà essere approfondita, di anno in anno, una tematica di rischio specifico
tipico del settore.
Nella giornata nazionale per la sicurezza e la salute dei lavoratori metalmeccanici, anche al fine di valorizza-
re e diffondere le buone pratiche saranno premiate le migliori esperienze realizzate in azienda. Le modalità
di promozione, partecipazione e di selezione delle esperienze più significative saranno definite dalla Com-
missione nazionale.
Inoltre, la Commissione ha il compito di verificare la possibilità di definire linee-guida che potranno essere
aggiornate alla luce delle esperienze che si svilupperanno nei territori e nelle aziende, di diffondere la cono-
scenza dei break formativi attraverso la raccolta e la diffusione delle buone pratiche sia con l’organizzazione
di eventi congiunti pluri-regionali sia attraverso una pubblicazione condivisa sul tema (preferibilmente elet-
tronica) da mettere a disposizione delle aziende e delle strutture sindacali.
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In tale contesto la Commissione potrà sviluppare linee-guida, declinate anche in relazione alle dimensioni
aziendali, da fornire alle Commissioni territoriali su formazione congiunta RLS/R.S.P.P. - Responsabili di
linea sul DVR, DUVRI, e sul ruolo dei diversi soggetti riguardo il controllo, la prevenzione, e gli interventi
possibili per diminuire la frequenza e la gravità degli incidenti e l’insorgenza delle malattie professionali.
La Commissione nazionale, prendendo lo spunto da esperienze già realizzate nei territori, potrà predisporre e
diffondere la conoscenza di esempi virtuosi di sviluppo della formazione in materia di sicurezza, ad esempio,
approfondire e diffondere la Root Cause Analysis quale strumento per aiutare a identificare non solo cosa
e come si è verificato un evento, ma anche perché è successo attraverso la tecnica c.d. dei “5 perché” che
permette di risalire alla causa ultima per la quale è avvenuto l’infortunio sul lavoro.
La Commissione, oltre a quanto sopra riportato, proseguirà la propria attività predisponendo moduli per la
formazione congiunta R.S.P.P./preposti/RLS sui sistemi e modalità di segnalazione e rilevazione dei “quasi
infortuni” e comportamenti insicuri.
Predisporrà, inoltre, apposite indicazioni operative per la realizzazione dei break formativi anche su temati-
che più particolari quali, ad esempio:
- come segnalare i quasi infortuni, i comportamenti insicuri, le condizioni di insicurezza;
- come verificare il corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza da parte dei lavoratori, ecc.;
- la formazione per la gestione dei fermi macchina durante la manutenzione o per interventi su guasti.
Le Parti riconoscono l’opportunità della realizzazione di iniziative convenute a livello territoriale, in rela-
zione ad evidenze emergenti, ricercando il maggior coinvolgimento possibile dei soggetti interessati alla
gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La Commissione nazionale salute e sicurezza, ha il compito di elaborare un “Vademecum per l’invio dei la-
voratori all’estero” che tenga conto anche degli obblighi derivanti dal recepimento della direttiva n. 2018/957
sul distacco. In tale ambito, si porrà particolare attenzione alle trasferte in luoghi disagiati o pericolosi.
Art. 1 quater - Azioni per la prevenzione di molestie e violenze nei luoghi di lavoro
Allo scopo di perseguire l’obiettivo di tutelare la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori nell’ambiente di
lavoro, quale luogo in cui ogni azione contraria deve essere considerata inaccettabile, le aziende cooperative,
adottando le modalità previste in apposite dichiarazioni interconfederali, sono tenute a promuovere compor-
tamenti consoni e a favorire relazioni interpersonali improntate al rispetto e alla correttezza reciproca e si
attiveranno per sensibilizzare i lavoratori e le lavoratrici sul tema per migliorare il livello di consapevolezza
con iniziative formative - informative, anche con specifiche iniziative formative sulla base delle indicazioni
elaborate dalla Commissione nazionale per le pari opportunità.
Al fine di perseguire gli obiettivi suddetti e per maggiormente sensibilizzare le lavoratrici ed i lavoratori sui
temi delle molestie e della violenza di genere, le cooperative si faranno promotrici di momenti di formazione
ed informazione corrispondenti a due ore all’anno.
Art. 2 - Informazione e confronto in sede nazionale
Entro il 15 luglio di ogni anno, le Associazioni cooperative forniranno una informativa a FIM, FIOM e
UILM sui dati aggregati del settore metalmeccanico relativamente ai seguenti argomenti:
1) andamenti congiunturali e di mercato;
2) fatturato, principali indici di bilancio (V .A., M.L., R.O.), investimenti;
3) strategie competitive e principali innovazioni di prodotto e di processo;
4) andamenti occupazionali (incrementi o decrementi, uso di C.i.g., ecc.);
5) mercato del lavoro: occupazione giovanile e femminile, andamenti dei contratti a tempo determinato e a
part-time;
6) politica formativa: fabbisogni emergenti di determinate tipologie di professionalità e/o qualificazione,
apprendistato;
7) tutela ambientale, sicurezza e organizzazione del lavoro;
8) modifiche di assetti societari, processi di crisi e di ristrutturazione, politiche di integrazione industriale e
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produttiva.
Sulla informativa in parola, entro il 31 luglio di ogni anno le Parti si incontreranno per un’analisi e un con-
fronto con eventuali chiarimenti.
Ulteriori incontri di approfondimento sulle stesse materie potranno essere concordati nelle forme e nei modi
che le Parti riterranno più opportuni.
Art. 3 - Informazione in sede territoriale
A livello territoriale, su richiesta di una delle Parti, si svolgeranno, per aree industrialmente omogenee, in-
contri che abbiano per oggetto i seguenti argomenti:
1) mercato del lavoro e mobilità territoriale;
2) interventi nei confronti degli enti e/o Amministrazioni preposte per quanto attiene a: mercato del lavoro,
portatori di handicap, azioni positive, formative e di riqualificazione professionale;
3) condizioni ambientali;
4) aree di nuovi insediamenti industriali;
5) andamento delle eventuali dinamiche di esternalizzazione di attività già inserite nei processi produttivi
delle imprese cooperative applicanti il presente contratto.
Le Parti inoltre favoriranno, nell’ambito dei sistemi informativi tra i rispettivi livelli confederali e con la par-
tecipazione diretta di rappresentanti delle rispettive Parti territoriali, l’individuazione di specifici momenti
di informazione sul processo di appalto riguardanti le imprese cooperative applicanti il presente contratto.
Art. 4 Informazione e consultazione in sede aziendale
Si concorda che a livello aziendale, mediante incontri specifici e nell’ambito del processo che attiene alle
scelte gestionali dell’impresa cooperativa, vengano fornite le seguenti informazioni:
A) Andamenti economici:
- i bilanci consuntivi e i budgets;
- gli andamenti e le prospettive produttive;
- la programmazione degli investimenti, il loro stato di avanzamento e le prospettive future;
- le risorse destinabili al miglioramento tecnologico dell’azienda e dei prodotti, ovvero la ricerca e lo svi-
luppo;
- l’andamento del mercato con riferimento al posizionamento competitivo dell’impresa.
B) Occupazione e formazione:
- andamento e prospettive occupazionali disaggregate per sesso, età e inquadramento;
- programmi di formazione e di riqualificazione del personale;
- utilizzazione di fatto e programmi previsti per i contratti di part-time e tempo determinato;
- iniziative di pari opportunità.
- la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell’occupazione anche in relazione all’andamento
della domanda e dei conseguenti carichi di lavoro nonché in caso di previsioni di rischio per i livelli occu-
pazionali le eventuali misure di contrasto previste al fine di evitare o attenuarne le conseguenze. Saranno
altresì fornite informazioni riguardanti i dati sulle dimensioni quantitative delle tipologie contrattuali utiliz-
zate e la qualifica dei lavoratori interessati nonché il numero dei lavoratori in modalità agile.
C) Organizzazione aziendale produttiva:
- assetto organizzativo ed eventuali modifiche organizzative e gestionali;
- programmi produttivi, eventualmente disaggregati per linee di prodotto;
- diversificazioni produttive e innovazioni tecnologiche di prodotto e/o di processo;
- decentramento produttivo (con articolazione ricomprendente le caratteristiche generali, le valutazioni sulle
tipologie delle attività decentrate, l’indicazione del loro posizionamento e forma - ricorrente od occasionale
- l’eventuale scorporo di intere linee di prodotto e la localizzazione delle zone fornitrici);
- piani e investimenti a tutela dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro;
- la produzione e lo smaltimento dei rifiuti;
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- nel caso gli Organi sociali della cooperativa abbiano deliberato innovazioni particolarmente significative
attinenti cessioni di rilevanti attività dell’impresa, diverse dislocazioni di propri stabilimenti, anche all’este-
ro, iniziative di internazionalizzazione che comportino modificazioni produttive, verranno attivati specifici
momenti di informazione nei confronti della R.S.U. e delle OO.SS., prima della definitiva operatività di tali
interventi;
- alle normali operazioni di istituzione, chiusura, spostamento, ampliamento o riduzione di cantiere poste
in essere dalle aziende di installazione e di montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito nell’ambito
della loro tipica attività.
D) Mobilità nell’ambito dello stesso stabilimento
Ferme restando le vigenti normative in materia di salvaguardia dei livelli professionali e retributivi dei
lavoratori interessati, nel caso di spostamenti di personale aventi carattere collettivo e non meramente tem-
poraneo, l’azienda cooperativa fornirà preventiva comunicazione alle Organizzazioni sindacali provinciali
dei lavoratori ed alle Rappresentanze sindacali unitarie, le quali potranno richiedere, entro tre giorni, un
incontro allo scopo di esperire al riguardo un esame congiunto che dovrà essere effettuato entro i cinque
giorni successivi.
E) Consultazione
Su richiesta scritta della R.S.U., o in sua assenza, delle OO.SS. territoriali firmatarie, presentata entro cinque
giorni dal ricevimento delle informazioni di cui alle lettere che precedono, la cooperativa avvierà un esame
congiunto ai sensi del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25.
Le Parti convengono che entro il 30 giugno 2009 si procederà alla costituzione della Commissione di con-
ciliazione che sarà composta da 7 membri di cui 6 designati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti e dalle
Associazioni cooperative ed 1 di comune accordo.
I componenti la Commissione definiranno le modalità operative per un corretto funzionamento della Com-
missione.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, alla Commissione è demandato il
compito di risolvere le controversie relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali
dal datore di lavoro.
La Commissione dovrà esprimere il proprio parere entro 10 giorni dalla data di ricezione del ricorso da parte
dei soggetti interessati.
Inoltre procederà a definire quanto rinviato dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, in ordine alla concreta de -
terminazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive per l’individuazione delle informazioni
suscettibili di creare notevoli difficoltà al funzionamento dell’impresa o da arrecarle danno e che escludono
l’obbligo per il datore di lavoro a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni.
La Commissione, sulla scorta delle esperienze aziendali acquisite, avrà inoltre il compito di individuare le
modalità riguardanti l’autorizzazione dei rappresentanti dei lavoratori o eventuali consulenti a trasmettere
informazioni riservate a lavoratori o a terzi vincolati da un obbligo di riservatezza che saranno recepite dal
CCNL
Le previsioni che precedono costituiscono attuazione della disciplina di cui al D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25.
Nel caso di eventuali accordi aziendali in materia, le Parti si incontreranno per verificare ed eventualmente
armonizzare gli accordi esistenti.
Art. 5 - Strumenti e procedure di partecipazione
Fermo restando, nell’ambito delle procedure di partecipazione, la pari dignità fra le Parti e l’esercizio del
diritto di proposta della Rappresentanza sindacale unitaria, nelle imprese cooperative potrà essere concor-
data, ove ritenuto utile alla partecipazione e allo sviluppo di relazioni industriali che favoriscano la crescita
dell’azienda, la costituzione di “Comitati tecnici congiunti” (CTC).
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Tali Comitati hanno compiti istruttori e consultivi e inerenti indicativamente a problematiche su significative
innovazioni tecnologiche e organizzative, nonché sugli effetti che esse producono sulle condizioni di lavoro
e sulla retribuzione aziendale (ad es.: individuazione dei parametri di efficienza, O.D.L., formazione profes-
sionale, ambiente).
- I membri dei CTC saranno paritetici e per la parte rappresentante i lavoratori essi saranno nominati con-
giuntamente dai soggetti titolari della contrattazione.
- I CTC, aventi solo compiti istruttori e consultivi e privi di potere contrattuale, esamineranno e valuteranno
soluzioni in ordine a problemi loro indicati dalle Parti e potranno pertanto sottoporre, alle stesse, proposte
comuni o disgiunte.
- Le modalità operative dell’attività dei CTC (es.: tempi, frequenze e orari) saranno concordati al momento
della loro costituzione.
- Ai CTC, nello spirito del sistema informativo previsto dal presente CCNL, saranno forniti gli elementi
conoscitivi utili allo svolgimento dei compiti loro assegnati.
- Essendo i compiti dei CTC esclusivamente di natura tecnica e propositiva, i risultati dei lavori da essi svolti
saranno portati all’attenzione delle Parti. Successivamente, in caso di mancato accordo tra queste ultime nei
termini di tempo anch’essi concordati al momento della costituzione dei Comitati, le Parti saranno libere di
procedere.
- I CTC potranno avvalersi dell’apporto di esperti anche esterni se di comune gradimento. La ripartizione dei
costi di tali esperti sarà concordata tra le Parti.
- I membri dei CTC, così come gli eventuali esperti partecipanti, sono vincolati alla riservatezza.
- Previo accordo aziendale, per la partecipazione dei lavoratori ai CTC, potrà essere utilizzato uno specifico
monte ore di permessi.
Art. 6 - Mobilità interaziendale
In rapporto agli esami previsti sull’andamento occupazionale, al fine di valutare i processi di mobilità inte-
raziendale e intersettoriale e le condizioni di reimpiego dei lavoratori interessati, verranno definiti incontri
congiunti ai vari livelli territoriali.
Al fine di favorire i processi di mobilità verranno contestualmente definite le misure necessarie di formazio-
ne professionale e le modalità del loro svolgimento.
Inoltre, verrà perseguito il reimpiego dei lavoratori delle cooperative associate interessati a processi di mo-
bilità, privilegiando il reimpiego nelle cooperative del settore e possibilmente salvaguardando trattamenti
retributivi e professionali, nonché evitando, ove è possibile, processi di pendolarità.
Art. 7 - Formazione professionale
Le Associazioni cooperative e FIM, FIOM, UILM convengono sull’importanza della formazione continua
quale strumento fondamentale per la valorizzazione delle persone e per l’indispensabile incremento della
competitività dell’impresa e la considerano, anche in virtù dell’introduzione del diritto soggettivo alla for-
mazione continua di cui all’articolo 7, Sez. IV , Titolo VI, un valore condiviso la cui realizzazione rappresenta
un impegno partecipativo secondo quanto di seguito definito.
In particolare, la formazione continua sarà fattore necessario per fronteggiare i cambiamenti relativi alla tra-
sformazione del lavoro introdotti dalle innovazioni tecnologiche, di processo e di prodotto, in considerazione
soprattutto del recupero del gap delle competenze digitali.
7.1. Commissione nazionale per la formazione professionale e l’apprendistato
Le Associazioni cooperative e FIM, FIOM, UILM convengono di affidare alla Commissione nazionale per
la formazione professionale e l’apprendistato oltre a quelli ad essa attribuiti dall’articolo 5, Sez. IV Titolo I
del vigente contratto collettivo per la disciplina dell’apprendistato, i seguenti compiti:
a) promuovere presso Foncoop, o attivando altri canali di finanziamento, azioni di sistema finalizzate alla
formazione delle Parti sociali anche relativamente all’analisi del fabbisogno, promozione e monitoraggio
della formazione continua dei lavoratori;
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b) valutare, anche al fine di un loro aggiornamento, i criteri e le procedure di condivisione dei piani settoriali
a valere sugli avvisi di Foncoop;
c) individuare le specifiche esigenze formative del settore metalmeccanico e della installazione di impianti,
analizzando in particolare i dati dei piani settoriali presentati a Foncoop e utilizzando le indicazioni fornite
dalle Commissioni territoriali di cui al successivo punto 6.2;
d) promuovere, congiuntamente, iniziative formative capaci di rispondere ai fabbisogni sopra rilevati con
particolare riguardo a progetti finalizzati all’inserimento, all’aggiornamento e alla riqualificazione dei lavo-
ratori in relazione a quanto imposto dall’innovazione tecnologica e organizzativa;
e) promuovere iniziative formative, anche per il tramite di Foncoop, destinate ai componenti dei Comitati di
monitoraggio indicati negli accordi di condivisione dei Piani formativi settoriali;
f) promuovere, d’intesa con le Commissioni territoriali, presso Foncoop iniziative formative congiunte per i
componenti del Comitato consultivo di partecipazione di cui all’articolo 3, Sezione prima.
7.2. Commissioni territoriali per la formazione professionale e l’apprendistato
Laddove non già costituite, le Associazioni territoriali imprenditoriali promuoveranno d’intesa con le analo-
ghe istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, la costituzione di Commissioni paritetiche
sulla formazione professionale e l’apprendistato, formate da massimo 6 rappresentanti per ciascuno dei due
gruppi di Sindacati stipulanti.
Le Commissioni paritetiche territoriali, oltre a quanto previsto dall’articolo 5 del vigente contratto collettivo
per la disciplina dell’apprendistato, hanno il compito di:
a) monitorare la normativa vigente in materia, con particolare riguardo a quella emanata a livello territoriale,
al fine, tra l’altro, di cogliere tempestivamente tutte le opportunità di volta in volta consentite dal sistema
formativo e scolastico;
b) individuare congiuntamente le specifiche esigenze formative del settore metalmeccanico e della installa-
zione di impianti, con riferimento all’evoluzione delle tecnologie impiegate, per un maggiore allineamento
delle competenze dei lavoratori con quelle richieste dal mercato, anche utilizzando i risultati emersi da
rilevazioni “ad hoc” predisposte nel territorio, con riferimento ad iniziative di formazione continua eventual-
mente poste in essere dalle aziende e da progetti interaziendali, ovvero anche da Academy aziendali presenti
sul territorio, Università, Centri di formazione, ecc.;
c) condividere e proporre aree tematiche (anche declinate in corsi) da trasferire a imprese e lavoratori per
orientarli alla definizione di piani formativi;
d) valutare, ai fini di una semplificazione, i processi di condivisione dei piani da presentare a Foncoop per le
aziende che non hanno rappresentanza interna;
e) monitorare i piani condivisi in Commissione e diffondere le buone pratiche;
f) promuovere la sperimentazione di specifiche iniziative formative in materia ambientale e di sicurezza;
g) prestare particolare attenzione alla promozione di iniziative formative a favore delle fasce deboli, delle
donne, in un’ottica di una piena attuazione degli obiettivi di parità di genere nonché a favore delle lavoratrici
al rientro dalla maternità.
Le Commissioni paritetiche territoriali si riuniscono di norma trimestralmente o su richiesta di una delle
Parti, presiedute a turno da un componente dei due gruppi che le hanno costituite, deliberano all’unanimità
per l’attuazione dei compiti sopraindicati e annualmente riferiranno sull’attività svolta alla Commissione
paritetica nazionale di cui al precedente punto 4.1.
Le Parti convengono che gli incontri della Commissione avranno sede presso le Associazioni cooperative
territoriali che fornirà i servizi di segreteria.
Le Parti assicureranno un comune impegno di interlocuzione con le Istituzioni regionali competenti in ma-
teria di formazione professionale.
7.3. Commissioni aziendali per la formazione professionale
Nelle aziende che occupano complessivamente più di 1.000 dipendenti, di cui almeno 300 occupati presso
una stessa unità produttiva, sarà costituita, su richiesta di una delle Parti, una Commissione paritetica sulla
formazione professionale, formata da non più di 3 componenti rispettivamente in rappresentanza della Dire-
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zione e della Rappresentanza sindacale unitaria.
Le Parti convengono che gli incontri degli Osservatori paritetici congiunti avranno sede presso l’Associazio-
ne territoriale imprenditoriale che fornirà i servizi di segreteria.
L’Osservatorio nazionale avrà il compito di monitorare le attività degli Osservatori territoriali e, nel caso
di riscontrati ritardi nella costituzione o nell’avvio dell’attività, si attiverà al fine di rimuovere le eventuali
condizioni ostative.
7.4. Referente per la formazione professionale
Nelle unità produttive con oltre 150 lavoratori, al fine di rendere più efficiente ed efficace il confronto tra
Cooperativa e R.S.U. circa la definizione di piani aziendali finanziabili anche da Foncoop, la R.S.U. potrà
individuare al proprio interno un componente delegato alla formazione, che sarà referente specialistico della
Cooperativa sulla materia, in coerenza con le norme previste per il funzionamento di Foncoop e dei fondi
interprofessionali per la formazione.
La Cooperativa consentirà, al referente per la formazione, la frequenza a corsi formativi inerenti al ruolo
che saranno attivati utilizzando le procedure di Foncoop, fatte salve le eventuali esigenze di carattere tecni-
co e produttivo.
Art. 8 - Commissioni per la formazione professionale e l’apprendistato
8.1. Commissione nazionale
Le Parti stipulanti convengono di affidare alla Commissione nazionale per la formazione professionale e
l’apprendistato, formata da 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti, oltre a
quelli ad essa attribuiti dall’art. 5 del vigente contratto collettivo per la disciplina dell’apprendistato, i se-
guenti compiti:
a) monitorare la normativa vigente in materia di formazione professionale sia a livello comunitario che
nazionale;
b) individuare le specifiche esigenze formative del settore metalmeccanico e della installazione di impianti,
utilizzando in particolare i risultati dell’indagine sui fabbisogni di professionalità di cui all’accordo inter-
confederale del 1994 e successive intese, nonché le indicazioni fornite dalle Commissioni territoriali di cui
al successivo punto;
c) promuovere presso i Ministeri competenti le iniziative idonee a sostenere le esigenze del settore metal-
meccanico e delle installazioni di impianti;
d) predisporre linee-guida di indirizzo e di orientamento alle Commissioni territoriali di cui al successivo
punto 4.2;
e) sviluppare, congiuntamente, come nel caso del progetto “Formazione per l’apprendistato”, iniziative for-
mative capaci di rispondere ai fabbisogni sopra rilevati con particolare riguardo a progetti finalizzati all’in-
serimento, all’aggiornamento e alla riqualificazione dei lavoratori in relazione a quanto imposto dall’inno-
vazione tecnologica e organizzativa, nonché dalle esigenze richieste dalle politiche di qualità e dal mercato;
f) operare, in collegamento sinergico con Foncoop per quanto di sua competenza e con gli Enti bilaterali
regionali di cui all’accordo interconfederale 24 luglio 1994, affinché le normative e le procedure elaborate in
materia di formazione siano coerenti con le esigenze del settore prospettate al punto b) nonché allo scopo di
individuare, sempre in collegamento con gli Organismi sopra citati, le opportunità e gli incentivi finanziari
disponibili a livello europeo, nazionale e territoriale;
g) individuare iniziative dirette a favorire adeguati interventi formativi a favore delle fasce deboli e dei lavo-
ratori coinvolti in processi di mobilità;
h) individuare modalità e strumenti diretti ad agevolare l’accesso dei lavoratori a tempo determinato ad
opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione al fine di un ottimale impiego profes-
sionale.
8.2. Commissioni territoriali
Laddove non già costituite, le Associazioni territoriali imprenditoriali promuoveranno, d’intesa con le ana-
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loghe istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, la costituzione di Commissioni paritetiche
sulla formazione professionale e l’apprendistato, formate da massimo 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei
due gruppi di sindacati stipulanti.
Le Commissioni paritetiche territoriali, oltre a quanto previsto dall’art. 5 del vigente contratto collettivo per
la disciplina dell’apprendistato, hanno il compito di:
a) monitorare la normativa vigente in materia, con particolare riguardo a quella emanata a livello territoriale,
al fine, tra l’altro, di cogliere tempestivamente tutte le opportunità di volta in volta consentite dal sistema
formativo e scolastico;
b) individuare congiuntamente le specifiche esigenze formative del settore metalmeccanico e della installa-
zione di impianti, con riferimento all’evoluzione delle tecnologie impiegate, utilizzando sia i risultati forniti
dalla rilevazione dei fabbisogni formativi effettuata dall’Organismo paritetico regionale di cui all’accordo
interconfederale 24 luglio 1994 e successive intese in collegamento con l’attività della Commissione na -
zionale di cui alla lettera b) del punto 8.1, sia quelli emersi da ulteriori rilevazioni “ad hoc” predisposte nel
territorio, anche con riferimento ad iniziative di formazione continua eventualmente poste in essere dalle
aziende;
c) proporre congiuntamente, in sintonia con l’Ente bilaterale regionale, interventi formativi finalizzati al
soddisfacimento dei bisogni specifici della categoria, anche predisponendo progetti articolati nelle varie fasi
di realizzazione, individuandone i soggetti responsabili, la struttura operativa, i tempi, i contenuti e le moda-
lità di finanziamento, al fine di attingere alle risorse amministrate da Foncoop nonché a tutte le altre risorse
disponibili a livello territoriale, nazionale e comunitario;
d) promuovere la sperimentazione di esperienze di collaborazione tra le Organizzazioni imprenditoriali e
dei lavoratori e gli Organi pubblici al fine di facilitare il reimpiego dei lavoratori in mobilità secondo quanto
indicato dall’accordo interconfederale 24 luglio 1994;
e) promuovere la sperimentazione di specifiche iniziative formative in materia ambientale e di sicurezza;
f) proporre e favorire adeguati interventi formativi a favore delle fasce deboli; in particolare sulla base delle
informazioni di cui alla lettera g) del punto 8.1 del presente articolo, le Parti verificheranno le possibili inizia-
tive tendenti a recuperare al sistema lavorativo i soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria ai sensi di
legge, proponendo agli enti istituzionalmente competenti in collegamento con gli Enti bilaterali regionali di
cui all’accordo interconfederale 24 luglio 1994 e successive intese, corsi di qualificazione che consentano di
agevolare il reinserimento lavorativo di questi soggetti, tenendo conto dei fabbisogni di professionalità delle
imprese quali emergeranno dall’indagine a ciò prevista dal citato accordo interconfederale e degli eventuali
apporti propositivi forniti dalla Commissione nazionale di cui al precedente punto 8.1;
g) promuovere d’intesa con le Commissioni di cui all’articolo 9, punto A), lettere a) e b) idonee attività di
formazione a favore delle donne in vista della piena attuazione degli obiettivi di parità previsti dalla legge 10
aprile 1991, n. 125 nonché a favore delle lavoratrici in rientro dalla maternità;
h) promuovere idonee attività di formazione a favore delle lavoratrici e dei lavoratori in rientro dal congedo
per eventi e cause particolari di cui all’art. 11, Sezione quarta, Titolo VI.
Le Commissioni paritetiche territoriali si riuniscono di norma trimestralmente o su richiesta di una delle
Parti, presiedute a turno da un componente dei due gruppi che le hanno costituite, deliberano all’unanimità
per l’attuazione dei compiti sopraindicati e annualmente riferiranno sull’attività svolta alla Commissione
paritetica nazionale di cui al precedente punto 8.1.
Le Parti convengono che gli incontri della Commissione avranno sede presso l’Associazione territoriale che
fornirà i servizi di segreteria.
Le Parti assicureranno un comune impegno di interlocuzione con le Istituzioni regionali competenti in ma-
teria di formazione professionale.
Art. 9 - Pari opportunità
Le Parti riconoscono che la discriminazione delle donne nel lavoro rappresenta la negazione dei diritti costi-
tuzionali. Pertanto le Parti concordano nell’impegnarsi singolarmente e/o congiuntamente, anche attraverso
iniziative culturali e formative, per promuovere politiche volte alla piena affermazione delle pari opportunità
e delle azioni positive, agendo innanzitutto sulla propria rappresentanza.
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A) Livello territoriale
a) Le Parti concordano sull’istituzione, nei territori con insediamento cooperativo significativo, di un Tavolo
territoriale (T.D.P.T.) finalizzato ai seguenti obiettivi:
- individuare le possibili azioni volte al superamento delle condizioni che ancora ostano la realizzazione
delle pari opportunità;
- promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione di comportamenti di mole-
stia sul lavoro;
- valutare la possibilità di sperimentare iniziative di azioni positive, in particolare quelle sulla flessibilità
d’orario di cui all’art. 9, legge 8 marzo 2000, n. 53 e al decreto interministeriale 15 maggio 2001.
b) Fra le Parti si predisporranno piani di ricerche e studi sui seguenti aspetti:
- la politica delle assunzioni (composizione professionale dell’occupazione maschile e femminile);
- le politiche d’inquadramento contrattuale (trattamento contrattuale maschile e femminile a parità di man-
sione);
- i processi formativi ed i percorsi di carriera aziendale degli uomini e delle donne (partecipazione delle
donne alle attività formative e loro presenza ai livelli di responsabilità).
c) In vista del raggiungimento degli obiettivi di cui al punto a) l’Organizzazione territoriale fornirà, su richie-
sta motivata, al T.D.P.T. informazioni relativamente a:
- l’occupazione femminile per categoria professionale e livello di inquadramento;
- il numero di lavoratori assunti e la loro ripartizione per sesso, categoria e livello, nonché i budgets delle
assunzioni;
- la scomposizione per sesso dei partecipanti ai corsi di formazione professionale interni ed esterni all’azienda;
- l’inquadramento contrattuale maschile e femminile a parità di profili professionali esaminati;
- la presenza femminile nelle sedi di partecipazione aziendale.
In tale senso il T.D.P.T. si esprimerà con suggerimenti e indicazioni finalizzati ad individuare possibili solu-
zioni aziendali che consentano la piena espressione e valorizzazione delle professionalità femminili.
d) I soggetti costituenti il T.D.P.T. sono membri delle rispettive Organizzazioni.
Di volta in volta può essere concordata e definita numericamente la partecipazione al T.D.P.T. di membri
delle Direzioni aziendali e di lavoratori e lavoratrici delle aziende cooperative metalmeccaniche.
e) Nell’arco di vigenza del presente CCNL, le Parti realizzeranno sperimentalmente e di comune accordo,
nelle aziende cooperative metalmeccaniche, almeno un progetto di azioni positive elaborato in sede azien-
dale.
B) Livello aziendale
a) In ambito aziendale verranno individuate apposite sessioni di confronto nelle quali si affronteranno le
tematiche indicate al punto c) del “livello territoriale” sulla base dei relativi dati aziendali.
Dette sessioni, in accordo con il lavoro svolto dal T.D.P.T., elaboreranno progetti sperimentali di azioni
positive, volte a realizzare la parità di trattamento per quanto attiene l’accesso al lavoro, la promozione e le
condizioni di lavoro.
b) Le Parti si impegnano ad esaminare eventuali iniziative formative che:
- favoriscano l’accesso delle donne ai nuovi profili professionali e che consentano l’espressione di più ele-
vate professionalità;
- consentano il reinserimento delle lavoratrici, dopo il periodo di assenza per maternità.
C) Molestie sessuali e “mobbing” sul lavoro
Le parti invitano le aziende e le RSU/OO.SS. territoriali a adottare un codice di condotta per la lotta contro
le molestie sessuali e i comportamenti di “mobbing” sul lavoro, in coerenza con la procedura contenuta
nell’Allegato 14 del presente CCNL.
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Art. 10 - Iniziative di coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori nell’impresa
Le Associazioni cooperative e FIM, FIOM, UILM, concordano di istituire una Commissione che fornirà
indirizzi al fine di promuovere - anche attraverso attività svolte in accordo con le rispettive strutture territo-
riali - la sperimentazione di iniziative di coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori nell’impresa anche
in relazione alle innovazioni legislative in materia.
Una delle leve critiche di motivazione, efficacia professionale e democrazia aziendale, è rappresentata dalla
partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori e dei rispettivi rappresentanti sindacali alla vita aziendale, sia con
riferimento alla condivisione dei risultati e dell’andamento aziendale che alle strategie ed obiettivi di sviluppo.
Tutte le forme di partecipazione dei lavoratori si fondano sull’idea di un interesse comune tra i lavoratori
stessi ed i soci alla prosperità dell’impresa comune alle due Parti.
In tal senso, anche in considerazione del valore partecipativo che la società cooperativa incorpora, si prevede
l’adozione di forme partecipative specifiche per implementare un “moderno sistema di relazioni industriali”
e per agevolare l’adesione dei lavoratori ad una “Cultura della partecipazione” basata sulla conoscenza, sulla
consapevolezza e sulla corresponsabilizzazione.
A tal fine, le Parti condividono l’opportunità di introdurre, in relazione alle esigenze delle imprese e dei
lavoratori, le seguenti pratiche partecipative:
1) partecipazione dei lavoratori ad un incontro annuale (assemblea dedicata in aggiunta a quanto previsto
dalla legge n. 300/1970 ) con l’azienda, al fine di condividere le strategie future di carattere economico, l’e-
voluzione organizzativa e le prospettive occupazionali;
2) definizione di un modello strutturato, anche mediante specifiche informazioni di reparto o aree di busi-
ness, di condivisione degli obiettivi e priorità aziendali e di chiarezza sulle aspettative di apporto individuale
dei lavoratori ai risultati aziendali.
Sperimentazione
Le Parti convengono sull’opportunità di proporre la realizzazione di iniziative sperimentali in materia di par-
tecipazione nella convinzione che valori quali la condivisione, la trasparenza, la fiducia e il riconoscimento
rivestano primaria importanza, tantopiù in un contesto fluido e complesso come l’attuale. È infatti su questi
pilastri valoriali che può essere perseguito un progetto evolutivo delle relazioni industriali che abbia l’am-
bizione di migliorare la funzionalità organizzativa dell’azienda a vantaggio dell’andamento dell’impresa e
dei lavoratori. Consapevolezza delle responsabilità, programmazione condivisa e riconoscimento del valore
sono le mete verso cui indirizzarsi, anche attraverso la promozione di percorsi di formazione e reciproco ap-
prendimento collaborativo tra le Parti, anche nell’intento di ricercare un sistema di relazioni più rispondente
alle nuove esigenze.
Il modello sperimentale sarà implementato dalle aziende su base volontaria e in accordo con la R.S.U., con
la possibilità di trovare la sua formalizzazione all’interno di un “Protocollo sulla partecipazione”, da definirsi
con l’assistenza delle rispettive Organizzazioni.
Tale sistema partecipativo si fonderà su quei principi di condivisione operativa già presenti all’interno dei
moderni assetti organizzativi nelle imprese.
Il nuovo modo di lavorare presuppone una continua interazione tra i diversi livelli aziendali ed una piena
collaborazione di tutte le Parti.
Operare in team, nei gruppi di lavoro e dare un contributo per realizzare insieme, come squadra, quel “valore
aggiunto” che il singolo da solo non sarebbe in grado di apportare.
Questi concetti che già sono presenti nelle aziende possono costituire il fondamento di un modello sperimen-
tale di partecipazione.
Si tratta della condivisione di soluzioni e processi a monte, fin dall’inizio, per riuscire poi nel prosieguo a
risolvere i problemi e a cogliere le opportunità in maniera immediata e tempestiva.
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La partecipazione dovrà concretizzarsi nella quotidianità, nelle diverse fasi operative.
Sarà garantita la presenza di un rappresentante dei lavoratori nei gruppi di lavoro (o team) cross - funzionali,
con la presenza cioè delle varie funzioni aziendali, chiamati di volta in volta ad affrontare le varie questioni,
di natura produttiva o organizzativa.
Questa forma di partecipazione avanzata, che si fonda su una piena condivisione e sulla collaborazione “ab
origine” nella individuazione delle soluzioni più adeguate, può portare ad un’evoluzione del modello dei
Comitati di partecipazione e dei processi di informazione e consultazione, fornendo nuovi elementi all’im-
plementazione di rapporti orientati alla condivisione di obiettivi.
Tutti gli aspetti della vita aziendale possono costituire oggetto della sperimentazione partecipativa ma appare
particolarmente opportuno che la sua attuazione sia presa in considerazione nel caso di piani o progetti azien-
dali - come quelli rivolti ad aspetti quali l’innovazione, il miglioramento continuo ma anche per la miglior
gestione e superamento di situazioni critiche - che meglio potrebbero trovare attuazione con il coinvolgimen-
to e la partecipazione diretta dei lavoratori.
L’eventuale adozione del modello di partecipazione così delineato potrà essere meglio definito a livello
aziendale anche sul piano delle modalità operative.
Nota
Tutto l’articolato andrà armonizzato, in sede di stesura definitiva, con quanto già definito in merito, da parte
prima del vigente CCNL cooperativo.
Articolo 10 BIS – Commissione nazionale per l’integrazione dei lavoratori migranti.
Le Parti stipulanti convengono di costituire in sede nazionale la “Commissione per l’integrazione dei la -
voratori migranti” formata da e (tre) rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti con
lo scopo di individuare iniziative dirette a promuovere presso le aziende l’integrazione e la comprensione
culturale dei lavoratori migranti.
In particolare, la Commissione ha il compito di:
a) Proporre, sulla scorta delle esperienze già maturate, interventi diretti a favorire l’organizzazione
delle mense aziendali nel rispetto delle differenze di culto religioso;
b) Promuovere l’applicazione di quanto già indicato nella Dichiarazione comune posta in calce alla
disciplina contrattuale delle ferie volto a permettere ai singoli lavoratori di fruire di periodi con-
tinuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi
retribuiti previsti dal Contratto al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi di origine;
c) Segnalare le esperienze di organizzazione dell’attività aziendale volta a favorire l’integrazione dei
lavoratori migranti con l’indicazione dei risultati che ne sono conseguiti.
La commissione ha altresì il compito di:
d) Valutare la fattibilità, avvalendosi della collaborazione della sezione metalmeccanica dell’ente bi-
laterale nazionale, di progetti di traduzione in lingua straniera delle norme di sicurezza con rife-
rimento alle tipologie aziendali caratterizzate da una significativa presenza di lavoratori stranieri.
Dichiarazione comune
Collaborazione Scuola impresa nei percorsi di istruzione
Alternanza scuola lavoro, Istruzione tecnica superiore, Apprendistato
Le Parti riconoscono l’esigenza di rafforzare ed accrescere le reti di collaborazione tra il mondo della forma-
zione e quello del lavoro oggi attive in alcune iniziative spesso non in connessione tra loro. In questo ambito
si presenta l’occasione per promuovere il senso di responsabilità sociale delle imprese cooperative che in
coordinamento con le istituzioni scolastiche possono contribuire ad integrare i curricula scolastici offrendo
esperienze formative sul lavoro e di orientamento, così da sviluppare nei giovani le competenze utili ad af-
frontare in modo consapevole il mondo del lavoro.
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In tal senso le Parti riconoscono l’importanza dello sviluppo di un sistema di attestazione delle competenze
acquisite dai giovani in ambito lavorativo come strumento che garantisca la serietà dell’esperienza formativa
on the job e che valorizzi il curriculum dei giovani.
Le Parti intendono monitorare e diffondere congiuntamente gli strumenti di collaborazione formativa tra scuo-
la e impresa esistenti nel nostro ordinamento, ossia: l’alternanza scuola lavoro, gli ITS, l’apprendistato duale.
Alternanza scuola lavoro
Le Parti intendono sostenere l’alternanza scuola lavoro in quanto modalità didattica adottata per sviluppare
e valorizzare le attitudini degli studenti e, quindi, parte integrante del curriculum scolastico degli studenti
dell’ultimo triennio delle scuole superiori. Essa ha la finalità di completare alcune delle competenze formate
a scuola e di svilupparne altre, attraverso le conoscenze e le esperienze che si possono acquisire in ambito
lavorativo, di far conoscere e sperimentare, anche con il coinvolgimento della R.S.U., la dimensione di rela-
zione, la rappresentanza dei diversi interessi e dei diversi modelli organizzativi all’interno delle cooperative
e di orientare gli studenti, superando tradizionali orientamenti di genere, a futuri percorsi di istruzione o
all’inserimento nel mondo del lavoro. Affinché l’alternanza scuola lavoro possa espletare compiutamente
tali finalità e possa, quindi, definirsi un’esperienza di qualità, le Parti individuano quali capisaldi necessari:
un congruo percorso per uno sviluppo delle competenze, relazione alle caratteristiche delle aziende e del
progetto da realizzare; la progettazione congiunta tra scuola e impresa dell’esperienza in alternanza; la valu-
tazione congiunta dell’esperienza medesima; l’attestazione delle competenze acquisite dai ragazzi in ambito
lavorativo.
Istituti tecnici superiori
Le Parti intendono diffondere la conoscenza dei percorsi post diploma ITS che offrono una formazione
tecnica altamente qualificata che agevola l’accesso dei giovani nel mondo del lavoro. I corsi di istruzione
terziaria, ITS, sono realizzati in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca ed enti locali per svi-
luppare nuove competenze in aree tecnologiche importanti per lo sviluppo economico e per la competitività
del Paese. Al fine di monitorare la diffusione della conoscenza di tale percorso formativo, i risultati in termini
occupazionali degli studenti diplomati e l’attestazione delle competenze acquisite in ambito lavorativo, la
Commissione nazionale formazione professionale e apprendistato attiverà una collaborazione a partire dalla
rete tra ITS di settore meccanica e meccatronica, prevedendo incontri periodici con la stessa.
Apprendistato
Le Parti sostengono l’apprendistato professionalizzante quale canale privilegiato di accesso al lavoro e
l’apprendistato duale (cioè di I e III livello) quale strumento di formazione che combina il percorso di
istruzione con un contratto di lavoro. Le Parti intendono promuovere l’apprendistato duale, che è ancora
poco sviluppato e coinvolge un numero limitato di studenti e imprese, supportando la progettazione di ulte-
riori e nuovi percorsi di apprendistato diffondendo le buone pratiche di progettazione presenti nel territorio
nazionale tra scuole, università e imprese, i risultati in termini occupazionali dei giovani e monitorando
l’attestazione delle competenze acquisite in ambito lavorativo.
Art. 11 Lavoro a domicilio
Fatta salva la disciplina prevista dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, entro tre mesi dalla stipulazione del
presente contratto le Associazioni territoriali cooperative di competenza, trasmetteranno al Sindacato pro-
vinciale di categoria un elenco delle aziende metalmeccaniche associate che si avvalgono di prestazioni di
lavoro subordinato a domicilio. Ogni sei mesi le stesse Associazioni territoriali cooperative di competenza
trasmetteranno le eventuali variazioni del suddetto elenco.
Durante l’incontro di cui all’art. 3, l’Associazione territoriale darà informazioni globali di carattere previsio-
nale sull’andamento del fenomeno riferito alle aziende metalmeccaniche associate e sui prevedibili riflessi
sull’occupazione.
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Dichiarazione comune
Ai lavoratori a domicilio si applicano le discipline di cui agli artt. 15, 16 e 17, Sezione quarta, Titolo IV .
Art. 12 Istituzioni interne a carattere sociale
L’azienda tramite la Rappresentanza sindacale unitaria comunicherà ai Sindacati provinciali di categoria, gli
Statuti o regolamenti delle istituzioni aziendali di carattere sociale, ove tali Statuti o regolamenti esistano.
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SEZIONE SECONDA
Diritti Sindacali
Premessa
Le rappresentanze dei lavoratori in azienda sono costituite dalle Rappresentanze sindacali unitarie nel rispetto
dei principi e della disciplina stabiliti dal T.U. sulla Rappresentanza del 28 luglio 2015 e dall’accordo di ca-
tegoria per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie-allegato al presente contratto (Allegato 4).
Le Parti si danno reciprocamente atto che le funzioni attribuite per legge e/o per contratto alle Rappresentan-
ze sindacali aziendali vengono esercitate dalle Rappresentanze sindacali unitarie. Le stesse risultano pertanto
titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele.
Le Parti stipulanti si incontreranno per armonizzare e adeguare le normative contrattuali con eventuali inter-
venti legislativi in materia.
Art. 1 - Assemblea
L’esercizio del diritto di assemblea di cui all’art. 20 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 avrà corso nel
rispetto delle seguenti modalità:
1) la convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di due giorni e con l’indicazione specifica
dell’ordine del giorno;
2) le Organizzazioni sindacali stipulanti e/o la Rappresentanza sindacale unitaria convocheranno l’assemblea
retribuita possibilmente alla fine o all’inizio dei periodi di lavorazione, fermo restando quanto previsto alla
lett. a), punto 4, Sezione seconda del T.U. 28 luglio 2015;
3) le Organizzazioni sindacali stipulanti e/o le Rappresentanze sindacali aziendali nel convocare assemblee
retribuite di gruppi di lavoratori da tenersi durante l’orario di lavoro dovranno tenere conto delle esigenze
afferenti la continuazione della normale attività degli altri lavoratori non interessati all’assemblea stessa;
4) quando nell’unità produttiva il lavoro si svolge a turni l’assemblea può essere articolata in più riunioni
nella medesima giornata;
5) lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che
tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Saranno definite a livello aziendale le particolarità di svolgimento e di attuazione in relazione ai punti 4) e 5).
Dovranno essere preventivamente comunicati all’azienda i nominativi dei dirigenti esterni del Sindacato che
si intenda eventualmente far partecipare all’assemblea.
Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con meno di 15 dipendenti, nel
limite massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al 2° comma dell’art. 35 della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
A tale monte ore annuo viene aggiunta, a far data dal 1° gennaio 2004, un’ulteriore ora esclusivamente
dedicata da un canto, all’informazione ai lavoratori sui temi della salute e della sicurezza e dall’altro, alle
problematiche della previdenza complementare.
Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime, con le modalità di cui sopra
in quanto compatibili.
Art. 2 - Diritto di affissione
Il diritto di affissione viene regolato dall’art. 25 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, e dal punto 4, lett. c),
Sezione seconda del T.U. 28 luglio 2015.
Art. 3 - Locali e attrezzature
In adempimento alla legislazione vigente, il datore di lavoro, nelle unità produttive con almeno 200 dipen-
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denti, porrà a disposizione della Rappresentanza sindacale unitaria, per l’esercizio delle loro funzioni, un
idoneo locale comune all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore a 200 dipendenti, le Rappresentanze sindacali unitarie di cui
al precedente comma hanno diritto di usufruire di un locale idoneo alle loro riunioni.
Nelle stesse unità produttive verranno messi a disposizione della R.S.U., laddove possibile e su specifica e
motivata richiesta, apposite attrezzature informatiche ritenute consone, concordemente dalla R.S.U. e dalla
Direzione aziendale, all’espletamento delle specifiche funzioni sindacali.
Art. 4 - Strumenti informatici
Nelle unità produttive con oltre 350 addetti, sarà messo a disposizione della R.S.U. un personal computer
con accesso ad Internet che sarà utilizzato secondo le modalità definite in sede aziendale.
L’utilizzo del personal computer dovrà essere comunque strettamente connesso con l’attività sindacale, fer-
mo restando la responsabilità anche penale degli utilizzatori per un eventuale uso improprio.
Art. 5 - Permessi per motivi sindacali e cariche elettive
Ai lavoratori che siano membri degli Organi direttivi nazionali e provinciali delle Confederazioni sindacali,
dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali metalmeccanici,
potranno essere concessi brevi permessi retribuiti, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l’assenza
dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e garantito comunque in
ogni reparto lo svolgimento dell’attività produttiva.
La misura dei permessi viene così determinata:
Numero dipendenti dell’azienda
Ore di permesso
“pro-capite” (annuale)
Massimo globale totale annuale
per azienda
Fino a 100 96 192
Da 101 a 200 96 288
Da 201 a 300 120 600
Oltre 300 120 Nessun limite
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Orga-
nizzazioni sindacali alle Associazioni cooperative territoriali, che provvederanno a comunicarle all’azienda
cui il lavoratore appartiene.
Per l’aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provin-
ciali e nazionali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, si applica la normativa, in tema di permessi, di cui
all’art. 32 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
I componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie per l’espletamento del loro mandato hanno diritto a
permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
In sostituzione di quanto previsto dall’art. 23 della legge n. 300/1970, le ore di permesso retribuite non po-
tranno essere inferiori complessivamente a 2 (due) ore all’anno per ciascun dipendente.
Nell’ambito del suddetto monte ore rientrano i permessi retribuiti di cui all’art. 5, Sezione prima.
Nel caso che si evidenzi, nell’ambito del confronto fra le Parti collegato alla costituzione dei CTC, una insuf-
ficienza del suddetto monte ore annuo, le Parti potranno concordare, a tal fine, ulteriori permessi retribuiti.
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Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al 7° comma deve darne comunicazione scritta al datore di
lavoro, di regola 24 ore prima, tramite le Rappresentanze sindacali.
Sono inoltre fatti salvi i permessi non retribuiti e le relative procedure di cui all’art. 24 della legge 20 maggio
1970, n. 300.
I nominativi dei componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie e le relative variazioni dovranno essere
comunicati per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni cooperative territoriali che provvede-
ranno a comunicarli all’azienda cui il lavoratore appartiene.
I permessi previsti dal presente articolo, se non usufruiti durante l’anno, potranno essere utilizzati entro il
primo trimestre dell’anno successivo.
Tali permessi non sono cumulabili con quelli eventualmente già stabiliti in materia, da accordi aziendali,
nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.
Le ore di permesso sindacale retribuite saranno liquidate in base alla retribuzione globale di fatto.
Art. 6 - Tutela dei componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie
La tutela prevista dall’art. 14 dell’accordo interconfederale 18 aprile 1966 sulle Commissioni interne viene
estesa, limitatamente al periodo di durata dell’incarico, ai componenti delle Rappresentanze sindacali unita-
rie di cui all’art. 5.
I nominativi dei componenti della Rappresentanza sindacale unitaria di cui sopra dovranno essere trasmessi
alla Direzione aziendale per il tramite delle Associazioni cooperative territoriali.
Ogni sostituzione sarà tempestivamente comunicata con le stesse modalità.
In caso di mobilità interna non meramente temporanea limitata a singoli componenti delle Rappresentanze
sindacali unitarie, lo spostamento degli stessi sarà subordinato, nel caso di loro richiesta, ad un esame pre-
ventivo con la Rappresentanza sindacale unitaria.
Art. 7 - Versamento dei contributi sindacali
L’azienda cooperativa provvederà a trattenere sulla retribuzione del lavoratore che ne faccia richiesta l’im-
porto del contributo associativo sindacale.
Per autorizzare l’azienda cooperativa alla trattenuta verrà consegnata delega debitamente sottoscritta dal
lavoratore, valida fino a revoca, contenente l’indicazione precisa dell’ammontare (in euro od in percentuale)
del contributo.
Art. 8 - Affissione del contratto
Il presente contratto di lavoro e l’eventuale regolamento interno saranno affissi in ogni stabilimento.
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SEZIONE TERZA
Sistema di regole contrattuali
Art. 1 (Assetti contrattuali e competenza dei due livelli di contrattazione)
Le Parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti il perseguimento degli obiettivi di competi-
tività delle imprese e di valorizzazione del lavoro cooperativo e riconoscendosi nel Titolo 6 del Protocollo di
relazioni industriali del 5 aprile 1990 tra centrali cooperative e OO.SS. nazionali, realizzano con il presente
contratto gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo del 23 luglio 1993 così come integrato dall’accordo
interconfederale del 18 settembre 2013.
Le Parti si impegnano ad armonizzare ed integrare i testi di cui alla Premessa e alla Sezione terza del CCNL,
alla luce delle modifiche ed integrazioni che saranno definite dagli accordi interconfederali, sottoscritti dalle
Associazioni cooperative con le Organizzazioni sindacali.
Eventuali ulteriori accordi che dovessero intervenire tra le rispettive Confederazioni delle categorie firmata-
rie il presente CCNL e successivamente alla fase di stesura del testo contrattuale, saranno oggetto di esame
tra le Parti al fine di armonizzare, senza oneri né vantaggi rispettivi, le pattuizioni qui definite.
A) Competenze del contratto collettivo nazionale di lavoro
Il contratto collettivo nazionale di lavoro svolge il ruolo centrale di guida dei rapporti sindacali, disciplina
tutti gli elementi del rapporto di lavoro e costituisce fonte primaria di regolamentazione degli istituti nor-
mativi e del trattamento retributivo, definendo così effetti economici coerenti con i parametri di riferimento
indicati in tal senso dal punto 2 del titolo “Assetti contrattuali” del Protocollo del 23 luglio 1993.
Nell’ambito delle competenze fondamentali assegnate al contratto nazionale rientrano, in particolare, quelle
relative alla regolamentazione delle seguenti materie:
- relazioni sindacali, sistemi di informazione, procedure e metodologie di confronto e di partecipazione;
- diritti sindacali;
- regime di orario di lavoro;
- pari opportunità e valorizzazione della differenza sessuale;
- disciplina dell’inquadramento dei lavoratori;
- diritto allo studio e formazione professionale;
- modalità di regolamentazione del part time, dei contratti a tempo determinato e dei contratti di sommi -
nistrazione, con particolare riferimento all’individuazione delle causali in presenza delle quali è possibile
apporre il termine al contratto a tempo determinato e che consentono la stipula del contratto di somministra-
zione a tempo determinato. Più precisamente, le causali indicate all’art. 4, lett. B e D, Titolo 1 non possono
essere ulteriormente implementate dalla contrattazione di secondo livello.
Il contratto nazionale definisce per il livello aziendale le materie e i soggetti abilitati, prevedendo, altresì,
opportune garanzie procedurali di prevenzione del conflitto.
B) Competenze del contratto aziendale
La contrattazione a livello aziendale riguarderà materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli pro-
pri del CCNL e verrà pertanto svolta per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto
collettivo nazionale di lavoro, in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate.
In conseguenza di ciò le materie sono le seguenti:
- le specifiche modalità di fruizione della riduzione di orario, della flessibilità dei suoi regimi e i calendari annui;
- le specifiche modalità applicative del lavoro a part-time, a tempo determinato e dei contratti di formazione
e lavoro;
- introduzione di nuovi turni di lavoro;
- progetti di formazione continua;
- aspetti applicativi dell’inquadramento;
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- ambiente di lavoro e sicurezza;
- modalità di applicazione delle pari opportunità;
- modalità di applicazione del diritto allo studio.
Al contratto aziendale viene, inoltre, attribuita la funzione di negoziare erogazioni retributive in osservanza
di quanto indicato nell’art. 12 “Premio di risultato”, Titolo IV .
In applicazione dell’accordo interconfederale del 13 settembre 1994, sono titolari della negoziazione in sede
aziendale, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le R.S.U.
costituite ai sensi dell’accordo interconfederale del 13 settembre 1994 e le strutture territoriali delle Organiz-
zazioni sindacali stipulanti.
Le aziende possono essere assistite e rappresentate dalle Associazioni cooperative territoriali.
Le Parti, infine, recepiscono nel presente contratto le procedure di prevenzione del conflitto di cui al Titolo 8
del Protocollo di relazioni industriali del 5 aprile 1990 tra centrali cooperative e OO.SS. nazionali.
Coordinamento e implementazione della contrattazione aziendale
La Commissione paritetica nazionale prevista dall’art. 12, Sezione quarta, Titolo IV , inoltre dovrà:
a) disciplinare contenuti, tempi e procedure della contrattazione di secondo livello in coerenza con quanto
previsto dagli accordi interconfederali sottoscritti;
b) formulare, attraverso il monitoraggio e l’analisi delle risultanze delle contrattazioni territoriali e fermo
restando il principio generale del “ne bis in idem” già previsto dal CCNL all’art. 4, Sezione terza (non ripe-
titività della negoziazione in azienda delle materie e istituti già negoziati al livello nazionale), proposte di
aggiornamento circa le materie che il CCNL potrà rinviare alla contrattazione aziendale. In tale sede sarà
valutata la possibilità di definire modalità ed ambiti di confronto aziendale sulla materia dell’inquadramento
professionale.
Art. 1 bis - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore
Le disposizioni del presente contratto, nell’ambito di ogni istituto, sono correlative e inscindibili fra loro e
non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Agli effetti del precedente comma si considerano costituenti un unico istituto il complesso degli istituti di ca-
rattere normativo-regolamentare (norme generali disciplinari, ferie, preavviso e trattamento di fine rapporto,
malattia e infortunio, puerperio).
Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le Parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire le
condizioni, anche di fatto, più favorevoli al lavoratore attualmente in servizio non derivanti da accordi na-
zionali, le quali continueranno ad essere mantenute “ad personam”.
Art. 1 ter - Procedura di confronto negoziale per le imprese cooperative senza le R.S.U.
In applicazione di quanto previsto dal CCNL cooperativo, le Parti prevedono la seguente procedura per la
stipula di accordi aventi ad oggetto il Premio di risultato da valere per le cooperative in cui non sia costituita
la Rappresentanza sindacale unitaria e che intendano aderire alla stessa. A tale proposito, sin da ora, si con-
corda che:
- la cooperativa, di concerto con la propria associazione territoriale, o le Organizzazioni sindacali territoriali
in rappresentanza dei lavoratori interessati, sulla scorta di eventuali modelli e format individuati, potranno
proporre i parametri da utilizzare e la relativa quantificazione dei valori del Premio di risultato;
- la cooperativa, assistita dall’Organizzazione cooperativa e le Organizzazioni sindacali territoriali si attive-
ranno per il confronto sulla proposta stessa e la stipula dell’accordo istitutivo del premio di risultato, preve-
dendo nello stesso accordo le modalità di comunicazione, sia ai lavoratori interessati, sia alla Commissione
paritetica nazionale prevista nell’art. 12, Sezione quarta, Titolo IV , degli accordi sottoscritti.
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Art. 2 - Decorrenza e durata
Salvo eventuali diverse decorrenze previste per i singoli istituti, il presente accordo decorre dalla data di
stipula ed avrà vigore sino a tutto il 30 giugno 2028.
Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al 1° comma se non disdetto, sei mesi prima della
scadenza, con raccomandata a.r.. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia
stato sostituito dal successivo contratto nazionale.
Dichiarazione tra le parti
La durata del presente CCNL non costituisce regolamentazione della durata del contratto collettivo nazionale
di lavoro di categoria ai fini degli assetti della contrattazione collettiva.
Art. 3 - Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
Le proposte per un nuovo accordo saranno presentate secondo i criteri e le modalità di cui al T.U. 28 luglio
2015 e in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di
ricevimento delle stesse.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo
complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le Parti non
assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Art. 4 - Procedura di rinnovo degli accordi aziendali
Le Parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite
in altri livelli di contrattazione, si esercita, ha efficacia e impegna le Parti secondo quanto previsto dal CCNL
e dal T.U. 28 luglio 2015.
Gli accordi aziendali sono negoziabili in considerazione del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al
fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del Contratto collettivo nazionale.
In coerenza con quanto previsto dalla premessa al contratto, le richieste di rinnovo dell’accordo aziendale
dovranno essere sottoscritte congiuntamente dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali sti -
pulanti e dalla Rappresentanza sindacale unitaria ovvero per le aziende più complesse e secondo la prassi
esistente, dalle Organizzazioni sindacali nazionali e dalla Rappresentanza sindacale unitaria, e presentate
all’azienda e contestualmente all’Associazione cooperativa territoriale cui l’azienda è iscritta o ha conferito
mandato, in tempo utile al fine di consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell’ac-
cordo. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla
data di ricevimento delle stesse.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo
complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le Parti non
assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Art. 5 - Distribuzione del contratto
Le aziende, a partire dal mese di dicembre 2025 ed entro il mese di febbraio 2026, distribuiranno a ciascun
lavoratore in forza una copia del presente contratto collettivo di lavoro.
Disposizione finale
Qualora le sottoscritte Organizzazioni dei lavoratori dovessero, con altre Associazioni di datori di lavoro,
concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente Contratto, tali condizioni, dopo che
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siano state accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, si
intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dalle sotto-
scritte Associazioni Cooperative.
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SEZIONE QUARTA
Disciplina del rapporto individuale di lavoro
TITOLO I
Costituzione, tipologie, luogo della prestazione e modifiche del rapporto di lavoro
Art. 1 - Assunzione
L’assunzione dei lavoratori è fatta in conformità alle norme di legge.
All’atto dell’assunzione l’azienda comunicherà al lavoratore per iscritto:
a) la tipologia del contratto di assunzione;
b) la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato;
c) la sede di lavoro in cui presterà la sua opera;
d) la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, le caratteristiche o la descrizione
sommaria del lavoro e la retribuzione;
e) la categoria giuridica di appartenenza, per i soli fini previsti dalla legislazione vigente (compresa quella
riguardante l’assicurazione malattia e il congedo matrimoniale);
f) l’indicazione dell’applicazione del presente contratto collettivo di lavoro;
g) la durata dell’eventuale periodo di prova;
h) le condizioni connesse alla tipologia del contratto di assunzione e tutte le altre eventuali condizioni con-
cordate.
i) la modulistica riguardante l’iscrizione a Previdenza Cooperativa e la scheda informativa di cui all’art. 15
sez IV , titolo IV
Al lavoratore sarà consegnata una copia del presente contratto collettivo di lavoro, la modulistica riguardante
l’iscrizione a previdenza cooperativa e la scheda informativa di cui all’art. 15, Sezione quarta, Titolo IV , i
moduli per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ed ogni altra modulistica prevista dagli obblighi
di legge.
Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione
adottate secondo quanto previsto dall’art. 1, Sezione quarta, Titolo V .
Art. 2 - Periodo di prova
L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:
Categoria professionale
precedente Nuova categoria professionale Durata ordinaria Durata ridotta
2ª, 3ª e 3ªS D1 - D2 - C1 1 mese e ½ 1 mese
4ª, 5ª e 6ª C2 - C3 - B1 3 mesi 2 mesi
7ª, 8ª e 9ª B2 - B3 - A1 6 mesi 3 mesi
I periodi di prova sono ridotti nelle misure sopra indicate per i lavoratori:
a) che con identiche mansioni abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende;
b) che abbiano completato presso altre aziende il periodo complessivo di apprendistato professionalizzante
con riferimento allo stesso profilo professionale di assunzione.
Nel caso di assunzione entro 12 mesi dalla scadenza dell’ultimo contratto, ovvero di trasformazione a tempo
indeterminato, di lavoratori che abbiano prestato presso la stessa azienda attività lavorativa per lo svolgi-
mento delle medesime mansioni sia in esecuzione di uno o più rapporti a termine che di uno o più contratti di
somministrazione di manodopera, per un periodo complessivamente superiore al periodo di prova stabilito
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per il rispettivo livello di inquadramento non può essere previsto il periodo di prova. Nel caso di periodi più
brevi la durata della prova è ridotta nella stessa misura.
Al fine di poter usufruire delle riduzioni sopra riportate i lavoratori di cui ai punti a) e b) dovranno presentare
all’azienda, al momento dell’assunzione, gli attestati o i certificati di lavoro atti a documentare i compiti e le
funzioni svolte nelle precedenti occupazioni.
Comunque, per quanto concerne l’obbligo e la durata del periodo di prova fa testo soltanto la lettera di as-
sunzione, fermi restando i limiti massimi previsti dal 1° comma del presente articolo.
L’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all’art. 1 del presente titolo e
non è ammessa né la protrazione, né la rinnovazione, salvo quanto previsto dal comma successivo.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio il lavoratore sarà
ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad
iniziativa di ciascuna delle due Parti, e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né della relativa
indennità sostitutiva.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l’assunzione del lavoratore diviene definitiva
e l’anzianità di servizio decorrerà a tutti gli effetti dal giorno dell’assunzione.
Durante il periodo di prova sussistono fra le Parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto, salvo
che non sia diversamente disposto dal contratto stesso.
Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni o per licenziamento durante il periodo
di prova, ovvero alla fine del periodo stesso, l’azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato
integrando tale trattamento, in caso di lavorazione a cottimo, con il guadagno spettante per il lavoro eseguito.
Art. 3 - Documenti, residenza e domicilio
All’atto dell’assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
a) carta di identità o documento equipollente;
b) libretto di lavoro o documento equipollente;
c) tessere e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia già provvisto;
d) certificato di residenza di data non anteriore a 3 mesi (l’interessato dovrà comunicare anche l’eventuale
domicilio, ove questo sia diverso dalla residenza).
Ai sensi dell’art. 689 del codice di procedura penale e nei limiti di cui all’art. 8 della legge n. 300 del 20
maggio 1970, il datore di lavoro potrà richiedere il certificato penale del lavoratore.
All’atto dell’assunzione il lavoratore esibirà, ove ne sia in possesso, la sezione del libretto personale sanitario
e di rischio da compilarsi a cura dell’azienda.
Il datore di lavoro dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
Il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali successivi mutamenti di residenza e di domicilio.
Art. 4 - Tipologie contrattuali
Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato.
A) Contratto di lavoro Part-time
Norme generali
Le Parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale può costituire uno strumento fun-
zionale alla flessibilità ed alla articolazione della prestazione di lavoro, in quanto applicato in rapporto alle
esigenze dell’impresa ed all’interesse del lavoratore. Il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi
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diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile e di un trattamento riproporzionato in ragione della ridotta
entità della prestazione lavorativa.
Il rapporto di lavoro ad orario ridotto può prevedere una riduzione dell’orario normale giornaliero di lavoro
(c.d. orizzontale), ovvero lo svolgimento dell’attività lavorativa a tempo pieno limitatamente a periodi pre-
determinati nel corso della settimana, del mese, o dell’anno (c.d. verticale), oppure attraverso una combina-
zione delle precedenti modalità giornate ad orario ridotto limitatamente a periodi predeterminati nel corso
della settimana, del mese o dell’anno (c.d. misto).
Contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell’orario normale giornaliero ma inferiore a quello
contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche ai fine di consentire una maggiore utilizzazione
degli impianti; in tale ultimo caso e nel caso in cui il part-time c.d. verticale comprenda i giorni del fine set-
timana, l’attivazione sarà oggetto di esame preventivo con la Rappresentanza sindacale unitaria.
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicati, oltre
quanto previsto dall’articolo 1, del presente titolo, la durata della prestazione lavorativa e la collocazione
temporale dell’orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno così come previ-
sto dalle norme vigenti, nonché le altre eventuali condizioni concordate.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei
lavoratori con contratto a tempo parziale, a parità di mansioni, fatte salve le esigenze tecnico-organizzative.
Clausole elastiche
Possono essere concordate clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione
di lavoro e, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche clausole relative alla
variazione in aumento della durata della prestazione, nel rispetto di quanto di seguito previsto. In tali casi il
consenso del lavoratore deve essere formalizzato attraverso uno specifico atto scritto; il lavoratore può farsi
assistere da un componente la Rappresentanza sindacale unitaria o, in assenza, a livello territoriale, da un
rappresentante delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL
La facoltà di procedere alla variazione della prestazione lavorativa ai sensi del comma precedente deve es-
sere esercitata dal datore di lavoro con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi.
Nel caso di variazione della collocazione temporale della prestazione al lavoratore sarà corrisposta per le
ore oggetto di modifica una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva pari al 10% da
computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.
La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa è consentita per una quantità annua non
superiore al 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale e per le ore di lavoro prestate in
aumento dovrà essere corrisposta una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva pari
al 15% da computare su gli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno
e festivo.
Il lavoratore che abbia aderito alle clausole elastiche, previa comunicazione scritta da presentare con un pre-
avviso di almeno 7 giorni lavorativi corredata da adeguata documentazione, è esonerato dal relativo adempi-
mento nei casi di cui al paragrafo “Richiesta del lavoratore di trasformazione del rapporto da tempo pieno a
tempo parziale” e nei seguenti casi sopravvenuti e per il periodo di tempo in cui essi sussistano:
- altra attività lavorativa subordinata o che comunque impegni il lavoratore in orari definiti incompatibili con
le variazioni d’orario;
- necessità di sottoporsi in orari non compatibili con le variazioni pattuite a terapie o cicli di cura;
- altre fattispecie di impossibilità all’adempimento, di analoga valenza sociale rispetto a quelle sopra ripor-
tate, e come tali congiuntamente riconosciute in sede aziendale tra Direzione e R.S.U. ovvero tra azienda e
lavoratore interessato.
Lavoro supplementare e straordinario
Tutte le volte che l’orario concordato sia inferiore all’orario normale settimanale, è consentita la prestazione
di lavoro supplementare in riferimento a specifiche esigenze tecniche o organizzative o produttive o am -
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ministrative, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unitarie e salvo comprovati impedimenti
individuali.
Il lavoro supplementare è consentito fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantità annua
non superiore al 50 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale ed è compensato con una
maggiorazione onnicomprensiva del 10% da computare su gli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni
per lavoro straordinario, notturno e festivo. Per le prestazioni eccedenti tale limite annuo la maggiorazione
onnicomprensiva sarà pari al 20%.
Per lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie si applica la disciplina contrattuale di cui all’arti-
colo 7, Sezione quarta, Titolo III.
Richiesta del lavoratore di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale
I lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita che comportano una discontinuità nella
prestazione lavorativa certificata dall’unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo
parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno previa richiesta del lavoratore.
Nelle aziende con più di 100 dipendenti, l’azienda, nell’ambito della percentuale massima complessiva del 4
per cento del personale in forza a tempo pieno (con arrotondamento all’unità superiore):
a) accoglierà le richieste motivate, e debitamente documentate, da:
- necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibi-
lità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap; necessità di accudire i figli fino
al compimento dei 13 anni; ove la suddetta percentuale sia stata raggiunta, eventuali richieste motivate dalla
necessità di accudire i figli fino al compimento di 3 anni saranno accolte fino ad una percentuale massima
complessiva del 5 per cento del personale in forza a tempo pieno;
b) valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interessato, le richieste motivate e
debitamente documentate, da:
- necessità di assistere familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza che accedano a
programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti;
- necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo
grado o del diploma universitario o di laurea;
c) valuterà l’accoglimento delle richieste motivate da ragioni diverse da quelle precedentemente indicate
tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative.
Nelle aziende fino a 100 dipendenti, l’azienda, nell’ambito della percentuale massima complessiva del 3 per
cento dei lavoratori in forza a tempo pieno (con arrotondamento all’unità superiore):
a) valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interessato, le richieste motivate e debi-
tamente documentate, dalle ragioni indicate al comma precedente alle lettere a) e b); i casi di cui alla lettera a)
hanno la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time; ove la suddetta per-
centuale sia stata raggiunta, eventuali richieste motivate dalla necessità di accudire i figli fino al compimento
di 3 anni saranno accolte fino ad una percentuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza
a tempo pieno;
b) valuterà l’accoglimento delle richieste motivate da ragioni diverse da quelle precedentemente indicate
tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative.
Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alla infungibilità o allo scostamento dalla
percentuale massima complessiva, sarà svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per
individuare una idonea soluzione.
Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alle esigenze tecnico-organizzative, l’a-
zienda, su richiesta della Rappresentanza sindacale unitaria, informerà la medesima sui motivi del diniego
della richiesta avanzata dal lavoratore.
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale su
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richiesta del lavoratore per le suddette motivazioni, le medesime motivazioni costituiscono comprovato im-
pedimento individuale alle clausole flessibili.
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo
stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24
mesi. La relativa comunicazione all’interessato sarà fornita entro 30 giorni dalla richiesta.
Informazioni
La direzione comunicherà annualmente alla Rappresentanza sindacale unitaria i dati a consuntivo sull’anda-
mento delle assunzioni a tempo parziale e sulle richieste di trasformazione a part-time da parte di lavoratori
assunti a tempo pieno.
L’applicazione delle clausole elastiche per gruppi omogenei di lavoratori sarà oggetto di informazione pre-
ventiva alla Rappresentanza sindacale unitaria.
Dichiarazione comune
Le Parti ritengono che il part-time possa costituire un efficace strumento per consentire la transizione inter-
generazionale finalizzata ad incentivare l’assunzione di giovani a fronte della disponibilità dei lavoratori più
anziani a ridurre il proprio orario di lavoro in prossimità del pensionamento.
A tal fine le Parti sollecitano coerenti provvedimenti di legge necessari a consentirne la realizzazione.
B) Contratto di lavoro a tempo determinato
Norme Generali
Ai sensi del vigente articolo 19, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le Parti
concordano che il contratto di lavoro a tempo determinato possa avere una durata superiore a 12 mesi e fino
a 24 mesi in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) punte di più intensa attività cui non possa farsi fronte con l’ordinario assetto produttivo;
b) l’esecuzione di opere o di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo e la necessità di
rispettare stringenti termini di consegna delle commesse affidate di impianti, nonché proroga delle stesse;
c) fase di avvio di nuove attività, ai sensi dell’art. 23 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2015, sviluppo straor-
dinario delle attività di impresa, legate a ricerca, progettazione, nonché sperimentazioni tecniche, produttive,
organizzative aventi carattere di temporaneità;
d) investimenti nei processi produttivi che abbiano l’obiettivo di implementare la gestione sostenibile delle
attività d’impresa (ad es.: salute e sicurezza, ambiente, responsabilità sociale, …), nonché interventi fina-
lizzati all’introduzione di nuove apparecchiature nell’ambito della digitalizzazione, dell’automazione, della
riconversione ambientale/energetica, della sicurezza;
e) sostituzione di personale assente, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, a titolo esemplificati-
vo, per malattia, infortunio, fruizione dei congedi di cui al D. Lgs. n. 151/2001;
L’assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o pa-
rentale può essere anticipata fino a due mesi prima dell’inizio del congedo, secondo quanto previsto dall’ar-
ticolo 4, secondo comma, D. Lgs. n. 151/2001.
Ferme restando le disposizioni legislative in materia, ai lavoratori con contratto a tempo determinato spetta-
no tutti i trattamenti previsti dal presente contratto collettivo ed ogni altro trattamento in atto in azienda, che
siano compatibili con la natura del contratto a termine, in proporzione al periodo lavorativo prestato.
Per i contratti con durata fino a 24 mesi, nell’ambito della durata dei contratti medesimi, i periodi di con-
servazione del posto e di trattamento economico previsti dall’articolo 2, Sezione Quarta - Titolo VI per i
lavoratori con anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti si applicano secondo il principio di proporzionalità
diretta.
Gli accordi aziendali riguardanti il premio di risultato stabiliscono modalità e criteri per la determinazione
e corresponsione di tale premio; in assenza di disciplina contrattuale aziendale il Premio di risultato sarà
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riconosciuto ai lavoratori a tempo determinato in forza alla data di erogazione ovvero di comunicazione dei
risultati di cui al quarto comma dell’articolo 12, Sezione quarta, Titolo IV , in proporzione diretta al periodo
di servizio complessivamente prestato nell’anno di riferimento del premio stesso, ancorché in virtù di più
contratti a termine.
I lavoratori con contratto a tempo determinato saranno formati in modo sufficiente e adeguato in materia
di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, così
come previsto dall’articolo 1, Sezione quarta, Titolo V .
Le imprese informano i lavoratori operanti a tempo determinato nonché la R.S.U. dei posti vacanti a tempo
indeterminato che si rendessero disponibili nell’ambito dell’unità produttiva di appartenenza. Tali informa-
zioni possono essere fornite anche mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori.
Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato o di successiva assunzione a tempo indeterminato di lavo-
ratore già impiegato a termine, ovvero in somministrazione si terrà conto complessivamente di tutti i periodi
di lavoro effettuati dal lavoratore presso la medesima azienda, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, ai
fini dell’applicazione delle discipline di cui agli aumenti periodici d’anzianità e alla mobilità professionale,
purché non interrotti da periodi di non lavoro superiori a 12 mesi.
Stagionalità
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21, secondo comma, D.Lgs. n. 81/2015, oltre alle attività stagionali defi-
nite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 11525 e successive modifiche ed integrazioni, le parti concordano che sono
attività stagionali le attività caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione dell’attività lavorativa
in determinati e limitati periodi dell’anno.
L’individuazione della stagionalità così definita, nonché la determinazione dei periodi di intensificazione
dell’attività produttiva, che non possono in ogni caso superare complessivamente i 6 mesi nell’arco dell’an-
no solare, saranno concordate dalla Direzione aziendale con la Rappresentanza sindacale unitaria d’intesa
con le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti.
Numero massimo di lavoratori a tempo determinato
Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 23 del vigente D.lgs. n. 81/2015, il numero massimo di
lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine è pari al 20% del numero dei lavora-
tori occupati a tempo indeterminato in forza alle imprese al 1° gennaio dell’anno di assunzione, ad eccezione
dei datori di lavoro che occupano oltre 400 dipendenti, per i quali il numero massimo di lavoratori a termine
è pari al 18% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori
a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione.
I lavoratori assunti con contratto a tempo part-time verranno computati in organico in proporzione all’orario
svolto rapportato al tempo pieno, ai sensi dell’art. 9 del vigente D.lgs n. 81/2015.
Diritto di precedenza
Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato
attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo inde-
terminato effettuate dal datore di lavoro entro i 12 mesi successivi alla scadenza del contratto a termine con
riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionale come sopra definita ha diritto di pre-
cedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività.
Il diritto di precedenza di cui ai due commi precedenti può essere esercitato a condizione che il lavoratore
manifesti in forma scritta al datore di lavoro la propria volontà in tal senso entro rispettivamente sei mesi e tre
mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione
del rapporto di lavoro.
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Nel caso di una concomitanza di più aspiranti che abbiano maturato i requisiti e manifestato nei termini pre-
visti la volontà di avvalersi del diritto di precedenza, sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il
maggior periodo di lavoro a termine; in caso di parità si farà riferimento alla maggiore età anagrafica.
Informazioni
Di norma, semestralmente, la Direzione fornisce alla Rappresentanza sindacale unitaria e alle strutture ter-
ritoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, tramite l’Associazione territoriale di
competenza, i dati sulle dimensioni quantitative e i motivi del ricorso ai contratti a termine anche con specifi-
co riferimento alle esigenze stagionali, la durata dei contratti medesimi e la qualifica dei lavoratori interessati
nonché i dati sulle trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratori già assunti con contratto a termine e
l’eventuale esercizio del diritto di precedenza.
Saranno altresì fornite informazioni riguardanti i dati sulle dimensioni quantitative dei lavoratori in sommi-
nistrazione e la qualifica dei lavoratori interessati.
C) Lavoro in somministrazione
La durata del contratto di somministrazione è di 12 mesi, elevabile a 24 mesi, nei casi di seguito indicati:
a) per punte di più intensa attività cui non possa farsi fronte con l’ordinario assetto produttivo;
b) per l’esecuzione di opere o di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo e la necessità
di rispettare stringenti termini di consegna delle commesse affidate di impianti o proroga delle stesse;
c) fase di avvio di nuove attività, ai sensi dell’art. 23 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2015, sviluppo straor-
dinario delle attività di impresa, legate a ricerca, progettazione, nonché sperimentazioni tecniche, produttive,
organizzative aventi carattere di temporaneità;
d) investimenti nei processi produttivi che abbiano l’obiettivo di implementare la gestione sostenibile delle
attività d’impresa (ad es.: salute e sicurezza, ambiente, responsabilità sociale, …), nonché interventi finalizzati
all’introduzione di nuove apparecchiature nell’ambito della digitalizzazione, dell’automazione, della ricon-
versione ambientale/energetica, della sicurezza;
e) sostituzione di personale assente, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, a titolo esemplificati-
vo, per malattia, infortunio, fruizione dei congedi di cui al D. Lgs. n. 151/2001;
Possono essere somministrati a tempo determinato, senza l’apposizione di causali i soggetti individuati
dall’art. 34, comma 2 del D.lgs. n. 81/2015 e successiva modificazione, nonché quelli che verranno indivi-
duati dalle norme di legge tempo per tempo vigenti.
Numero massimo di lavoratori somministrati
Il numero dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato (cd. staff leasing) non può eccedere il 20% del
numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno
di stipula del citato contratto.
Detta percentuale è pari al 16% per gli utilizzatori che abbiano in forza oltre 400 dipendenti.
Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale indicato si computa sul numero dei
lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione a tempo
indeterminato.
Il numero massimo dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, ovvero somministrati a tempo
determinato, non può essere complessivamente superiore al 30% del numero dei lavoratori a tempo indeter-
minato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula dei citati contratti.
Detta percentuale è pari al 28% per gli utilizzatori che abbiano in forza oltre 400 dipendenti.
Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale indicato si computa sul numero dei
lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula dei citati contratti.
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Diritto di precedenza
Nell’ambito della vigenza del presente rinnovo contrattuale, ed in via del tutto sperimentale, con decorrenza
dal 1° gennaio 2026, i lavoratori somministrati che, nell’esecuzione di uno o più contratti di somministrazio-
ne a termine presso il medesimo utilizzatore, abbiano prestato attività lavorativa per un periodo superiore a
12 mesi frazionati (con intervalli non superiori a 6 mesi) e/o consecutivi nell’ambito della medesima man-
sione, per i quali vi è stata l’applicazione di una delle causali di cui al primo paragrafo della presente lettera
D) hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dall’utilizzatore, entro i 12
mesi successivi alla scadenza della somministrazione stessa, con riferimento alle mansioni già espletate in
esecuzione degli intercorsi rapporti.
Il diritto di precedenza di cui sopra può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in forma
scritta all’utilizzatore la propria volontà in tal senso entro 6 mesi dalla data di cessazione del contratto della
somministrazione e si estingue entro un anno dalla cessazione del già menzionato contratto di somministra-
zione.
Nel caso di una concomitanza di più aspiranti che abbiano maturato i requisiti e manifestato nei termini sopra
indicati la volontà di avvalersi del diritto di precedenza, sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato
il maggior periodo di lavoro somministrato a termine; a parità di condizioni si farà riferimento alla maggiore
età anagrafica.
Nel caso in cui il lavoratore somministrato rinunci, anche una sola volta, ad una proposta lavorativa da parte
dell’azienda committente, il soggetto perderà il diritto di precedenza.
Informazioni
Di norma, semestralmente, la Direzione fornisce alla Rappresentanza sindacale unitaria, se presente, ed in
mancanza di questa, alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, il
numero e la qualifica dei lavoratori somministrati a tempo determinato che nei sei mesi precedenti abbiano
esercitato il diritto di precedenza ed il numero di tali lavoratori stabilizzati, informativa suscettibile di even-
tuali successivi approfondimenti anche su richiesta delle OO.SS.
I lavoratori in somministrazione hanno diritto, per tutta la durata della missione, a parità di mansioni svolte,
a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei lavoratori di pari livello
dell’azienda secondo quanto previsto dall’articolo 35, del D. Lgs. n. 81/2015.
Gli accordi aziendali riguardanti il premio di risultato stabiliscono modalità e criteri per la determinazione
e corresponsione di tale premio; in assenza di disciplina contrattuale aziendale il premio di risultato sarà
riconosciuto ai lavoratori somministrati in missione alla data di erogazione ovvero di comunicazione dei
risultati di cui al quarto comma dell’articolo 12, Sezione quarta, Titolo IV , in proporzione diretta al periodo
di missione complessivamente prestato nell’anno di riferimento del premio stesso, ancorché in virtù di più
missioni a termine.
I lavoratori somministrati, in sede di assunzione, saranno puntualmente informati relativamente al loro dirit-
to di precedenza dall’agenzia di somministrazione su impulso della società utilizzatrice.
La società utilizzatrice avrà l’onere di fornire all’agenzia di somministrazione detta informativa da conse-
gnare ai lavoratori somministrati a tempo determinato all’atto dell’inizio della somministrazione.
Clausola di salvaguardia
Le Parti si danno reciprocamente atto che, laddove dovessero intervenire modifiche al quadro legislativo di
riferimento del presente articolo, previa verifica delle compatibilità e coerenze con il dettato contrattuale,
procederanno ad una armonizzazione.
D) Lavoro agile
Entro la data di stesura del presente CCNL, le Parti, in seguito al ricorso diffuso al lavoro agile conseguente
alle misure di contenimento della Pandemia da “Covid19”, nel confermare il principio della parità di tratta-
mento dei lavoratori in modalità agile rispetto a quelli che svolgono la prestazione in “presenza” convengono
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di affidare ad una Commissione paritetica il compito di monitorare il processo legislativo inerente lo smart
working, analizzare le buone pratiche aziendali attivate in questo periodo di pandemia, definire un quadro
normativo che contempli, tra gli altri, i temi dell’esercizio del “diritto alla disconnessione”, dei “diritti sinda-
cali”, la tutela della privacy, degli strumenti di lavoro informatici, e del diritto alla formazione.
Tutto ciò per addivenire ad uno specifico articolo che normi il così detto “lavoro da remoto” all’interno del
Contratto Nazionale Cooperativo.
Art. 5 - Apprendistato
Per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante, dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica supe-
riore e dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca, si fa rinvio alle rispettive discipline allegate che
fanno parte integrante del presente contratto.
Di norma, semestralmente, la Direzione fornisce alla Rappresentanza sindacale unitaria, se presente, e in
mancanza di questa, alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, il
numero, la tipologia di contratto di apprendistato utilizzato, e la qualifica posseduta.
Art. 6 - Lavoro dei minori, dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria e
altri casi socialmente rilevanti
Il lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni di
leggi vigenti in materia.
A) Inserimento al lavoro per casi di emarginazione sociale
Le Parti concordano al fine di realizzare il massimo di efficacia nell’inserimento di portatori di handicap
fisici e psichici, tossicodipendenti, soggetti a rischio, casi sociali, ecc. di attivare procedure di informazione e
confronto con l’intento di definire sperimentazioni e progetti di inserimento che tengano conto degli obblighi
di legge raccordandoli all’arco di bisogni dei soggetti e delle loro capacità lavorative acquisite e potenziali.
In questo ambito si individuano come strumenti da percorrere accordi sindacali e convenzioni che coinvolgano:
- le AASSLL e i comuni che dovranno individuare e disegnare i bisogni, progettare le ipotesi di inserimen-
to-recupero, selezionarli, garantire eventuali interventi tecnici e di formazione professionale, verificare gli
inserimenti;
- le Associazioni delle categorie protette;
- l’Ufficio provinciale del lavoro al quale si chiede di armonizzare la gestione della legge n. 482/1968 con i
progetti di inserimento.
Tali accordi e convenzioni, per ottenere il massimo dei risultati, negli inserimenti, sia per il soggetto, sia per
gli altri lavoratori, sia per l’impresa, dovranno prevedere adattamenti delle postazioni di lavoro, apparecchia-
ture particolari necessarie ai soggetti, eventuali abbattimenti di barriere architettoniche, processi formativi da
attivare, profili, condizioni di lavoro e orari, anche attraverso il ricorso ai finanziamenti previsti dalla CEE
(percorsi di formazione e stages) e delle leggi regionali in materia.
Nei vari territori le Parti si impegnano affinché tra ASL, Istituzioni, imprese e loro Associazioni, Sindacato,
si arrivi a convenzioni che agevolino assunzioni di portatori di handicap fisici e psichici, soggetti a rischio,
casi sociali, anche attraverso contratti di formazione-lavoro.
Le Parti concordano inoltre sulla possibilità che a livello territoriale si individuino spazi lavorativi per atti-
vità formativo/risocializzanti da mettere a disposizione delle AASSLL e delle Associazioni volontarie che
dovranno operare su progetti e programmi ben definiti.
I lavoratori, nel cui nucleo familiare sia certificata la presenza di un portatore di handicap, potranno usufruire
di permessi non retribuiti per un massimo di 40 ore annue.
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B) Tossicodipendenti
Le Parti concordano sulla necessità di attivare strumenti e interventi capaci di contribuire alla riabilitazione
e reinserimento dei tossicodipendenti, alla tutela del rapporto di lavoro, alla prevenzione.
A tal fine le Parti si impegnano a favorire:
1) La costituzione, compatibilmente con le esigenze aziendali, di “referenti interni” disposti ad operare nel
sostegno del soggetto tossicodipendente in fase di reinserimento lavorativo, e capaci di condurre interventi
personalizzati nei confronti dei compagni di lavoro.
2) La completa applicazione del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (D.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309).
In tale ambito, in caso di accertamento da parte delle strutture sanitarie competenti dello stato di tossicodi-
pendenza di un lavoratore che individui, nell’espletamento delle sue mansioni, rischi per la sicurezza, l’in-
columità e la salute dei terzi, la Direzione aziendale, sentite le R.S.U., verificherà la possibilità di affidare al
lavoratore mansioni equivalenti che non comportino tali rischi.
Se la citata verifica risultasse negativa, in conseguenza delle specifiche esigenze produttive e organizzative
dell’azienda, verrà accertata la disponibilità del lavoratore a venire collocato in aspettativa ai sensi e agli
scopi del 1° comma dell’art. 99 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 così come modificato dall’art. 29 della
legge 26 giugno 1990, n. 162, in caso di indisponibilità a ciò da parte del lavoratore, l’azienda potrà proce-
dere alla risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo soggettivo.
I lavoratori, nel cui nucleo familiare venga certificata la presenza di un tossicodipendente, possono usufruire
di un periodo complessivo di aspettativa non retribuita, finalizzata alla assistenza per il recupero del tossico-
dipendente, di una durata massima di 6 mesi.
I familiari di cui sopra potranno, inoltre, usufruire di permessi non retribuiti per un massimo di 40 ore annue
e potranno altresì usufruire, con priorità, delle possibilità di orari flessibili e di lavoro a tempo parziale.
3) Un uso appropriato dei provvedimenti disciplinari, che tenga conto della particolare situazione del tossi-
codipendente e del programma di inserimento.
4) Previa convenzione in sede territoriale tra imprese, Associazioni imprenditoriali, ASL e istituzioni, si
concorda sull’uso dei contratti di formazione-lavoro per l’assunzione di giovani che sono alla fine dei pro-
grammi di recupero ed hanno bisogno di essere reinseriti nel mondo del lavoro.
Alla fine del contratto non c’è l’obbligo, per l’azienda, dell’assunzione a tempo indeterminato.
Art. 7 - Trasferta
Rimborso spese
A) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o
cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un rimborso
delle spese dagli stessi sostenute nell’interesse del datore di lavoro.
Spetterà il rimborso delle spese relative ai pasti e pernottamento secondo le regole che seguono:
a) il rimborso del pasto meridiano è dovuto quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza
superiore ai 20 Km dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato
effettivamente trasferito;
b) il rimborso del pasto serale è dovuto al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto oppure i
mezzi messi a disposizione dall’azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure
entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del pro-
prio orario normale di lavoro;
c) il rimborso delle spese di pernottamento è dovuto al lavoratore che, per ragioni di servizio usando dei
normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda, non possa rientrare nella pro-
pria abitazione entro le ore 22. Tale rimborso non sarà erogato nel caso in cui risulti in modo inconfutabile,
ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell’interesse del datore di
lavoro relative al pernottamento.
Il rimborso per il pasto meridiano è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta,
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quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine
e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda.
Non si farà luogo al rimborso delle spese dei pasti qualora il lavoratore possa usufruire dei servizi messi a
disposizione dall’azienda quali: buoni pasto, convenzioni con ristoratori o possa consumare il pasto presso
la propria mensa aziendale o quella del cliente in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro; in
quest’ultimo caso, ove sia stata sostenuta una spesa maggiore rispetto a quella della mensa di provenienza,
si provvederà al rimborso della differenza.
Gli importi dei suddetti rimborsi spese saranno riferiti ai trattamenti aziendali in atto.
Le spese effettive di viaggio, corrispondenti ai mezzi di trasporto forniti o autorizzati dall’azienda saranno
dalle stesse anticipate. Saranno corrisposti adeguati anticipi sulle prevedibili spese vive necessarie per l’e-
spletamento della trasferta ed il saldo verrà effettuato unitamente alla corresponsione della retribuzione come
disciplinato dall’art. 4, Sezione quarta, Titolo IV .
B) In alternativa al rimborso delle spese come sopra specificato, è possibile sostituire, anche in modo parzia-
le, il rimborso con un’indennità di trasferta forfettaria per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernot-
tamento i cui importi sono pari a:
Misura dell’indennità Dal 1/06/2024 Dal 1/06/2025
Trasferta intera 49,68 50,67
Quota per il pasto meridiano o serale 12,89 13,15
Quota per il pernottamento 23,90 24,38
Le Parti, preso atto del disposto del 5° comma dell’art. 51 del TUIR il quale stabilisce che “Le indennità per-
cepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte
eccedente lire 90.000 (n.d.r. 46,48 euro) al giorno, elevate a lire 150.000 (n.d.r. 77,47 euro) per le trasferte
all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero
di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo”, precisano che gli
importi dell’indennità di trasferta forfettaria di cui sopra, superano la soglia del valore c.d. esente nel caso
di trasferta forfettizzata intera, mentre nel caso di rimborso forfettario dei soli pasti, del solo alloggio o di
entrambi, si rimane all’interno del limite esente pari rispettivamente a 30,99 euro e 15,49 euro fissato dalla
legge.
Gli incrementi dell’indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15 per cento per le quote relative ai pasti
e per il 70 per cento per il pernottamento.
Ai lavoratori comandati in trasferta in alta montagna o in sottosuolo gli importi di cui alla precedente tabella
sono maggiorati del 10 per cento.
Il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare documentazione al fine di ottenere il rimborso forfettario.
Le Parti confermano che l’indennità così come disciplinata dalla presente lettera continua ad essere esclusa
dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.
Sia nell’ipotesi A) che nell’ipotesi B) le Parti confermano che non saranno erogati rimborsi nel caso in cui
risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese
nell’interesse del datore di lavoro relative al pernottamento ed ai pasti.
Il lavoratore in trasferta dovrà attenersi alle norme contrattuali per quanto riguarda la disciplina sul lavoro
e alle istruzioni impartite dall’azienda per quanto riguarda l’esecuzione del lavoro cui sia adibito; inoltre,
secondo le disposizioni impartite dall’azienda, dovrà provvedere alla registrazione del materiale avuto in
consegna e delle ore di lavoro compiute, ad inviare rapporti periodici che fossero richiesti dall’azienda
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sull’andamento del lavoro e ad attuare tutto quanto necessario per la sua buona esecuzione.
Il lavoratore in trasferta non dovrà effettuare prestazioni straordinarie, notturne e festive se non sia stato
esplicitamente autorizzato dall’azienda o da coloro cui l’azienda abbia conferito detto potere.
Le Parti convengono che con il presente articolo hanno inteso fissare un trattamento minimo e non già am-
mettere riduzioni delle condizioni nel complesso più favorevoli godute dai singoli o derivanti da accordi
aziendali o provinciali, le quali in ogni caso assorbono fino a concorrenza i miglioramenti discendenti dal
presente articolo rispetto alle situazioni in atto.
Trattamento per il tempo di viaggio
Al fine di prevedere lo svolgimento del normale orario di lavoro presso il luogo in cui è richiesta la prestazio-
ne lavorativa, al lavoratore comandato in trasferta, ad esclusione del personale direttivo, spetta un compenso
per il tempo di viaggio, preventivamente approvato dall’azienda, in base ai mezzi di trasporto dalla stessa
autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversa, nelle seguenti misure:
a) la corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente col normale orario giornaliero
di lavoro in atto nello stabilimento o cantiere di origine;
b) la corresponsione di un importo pari all’85 per cento per le ore eccedenti il normale orario di lavoro di cui
al punto a) con esclusione di qualsiasi maggiorazione ex art. 7, Sezione quarta, Titolo III (lavoro straordina-
rio, notturno e festivo).
Il tempo di viaggio dovrà essere comunicato all’azienda per il necessario riscontro agli effetti del compenso.
E’ facoltà della contrattazione aziendale prevedere la forfetizzazione dei tempi di viaggio e/o del trattamento
economico.
Le Parti confermano che il compenso per il tempo di viaggio effettuato al di fuori del normale orario di
lavoro continua ad essere escluso dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti contrattuali e/o
di legge.
Le aziende porranno attenzione al rispetto del tempo minimo di riposo giornaliero di cui all’art. 7 del D.Lgs.
8 aprile 2003, n. 66.
Trasferte con pernottamento
Resta salva la facoltà della Direzione aziendale di disporre per esigenze tecniche, produttive ed organizzati-
ve, la permanenza del lavoratore nel luogo presso il quale è stato comandato.
Il rimborso delle spese o l’indennità forfettaria di trasferta sono dovuti ininterrottamente per tutto l’arco tem-
porale fra l’inizio ed il termine della trasferta, compresi anche i giorni festivi nonché per i giorni di eventuale
sospensione del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore.
La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per tutta la durata del cantiere o dell’o-
pera presso il quale o per la quale lo stesso è stato comandato dall’azienda.
Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento economico della sede, stabilimento o cantiere di
origine. Nel caso di lavorazione a cottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad economia avrà diritto
alla sua paga base maggiorata della media di cottimo realizzata nel trimestre precedente all’invio in trasferta.
Le aziende comunicheranno al lavoratore, con un preavviso minimo di 7 giorni, salvo casi imprevedibili
ed eccezionali, la destinazione e la presumibile durata della trasferta, ove la stessa sia prevista superiore a 4
mesi. Resta salva la facoltà dell’azienda di destinare a diverso luogo di lavoro/cantiere il lavoratore interes-
sato ogniqualvolta ricorrano esigenze tecniche od organizzative.
In caso di infortunio o malattia, il trattamento di trasferta è dovuto per un periodo massimo di giorni 10,
al termine dei quali il lavoratore potrà richiedere di tornare in sede, con diritto al rimborso delle spese di
viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento. Resta salva la facoltà per
l’azienda di disporre il rientro del lavoratore in qualsiasi momento.
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Qualora il lavoratore sia ricoverato in ospedale o istituto di cura il trattamento di trasferta è dovuto sino al
giorno del ricovero. Durante il periodo di degenza saranno riconosciute le sole spese di pernottamento, fino
ad un massimo di 15 giorni.
Particolari situazioni di lavoratori dichiarati non trasportabili dietro certificazione medica o non ricoverabili
per carenze di strutture ospedaliere saranno esaminati caso per caso, ai fini dell’eventuale estensione del
trattamento di trasferta.
Resta salva la facoltà per l’azienda di provvedere a proprie spese, al rientro del lavoratore, dichiarato traspor-
tabile dal medico, fino alla di lui abitazione. Ove il rientro sia stato richiesto dal lavoratore, al medesimo è
dovuto il rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle eventuali spese sostenute
di vitto e pernottamento.
Al lavoratore che durante la trasferta usufruisca delle ferie collettive e continuative, verranno rimborsate le
spese di viaggio qualora egli rientri nella sede normale di lavoro oppure, ma sempre con il limite di spese di
cui sopra, qualora rientri nella propria abitazione. In tal caso verrà inoltre riconosciuto il trattamento relativo
al tempo di viaggio.
Al lavoratore in trasferta che ne faccia richiesta potranno essere concessi, compatibilmente con le esigenze
del lavoro, dei permessi durante i quali cesserà ogni forma di retribuzione e di trattamento economico di
trasferta.
Quando la permanenza in trasferta del lavoratore abbia durata superiore a 4 mesi continuativi l’azienda
concederà, a richiesta scritta del lavoratore, una licenza minima di tre giorni dei quali uno retribuito, saranno
altresì riconosciuti il tempo di viaggio, il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto autorizzati occorrenti
per raggiungere lo stabilimento o cantiere di origine e per il ritorno e il rimborso dei pasti consumati durante
il viaggio.
Il lavoratore avrà la facoltà di recuperare - secondo le necessità produttive aziendali - un giorno di permesso
non retribuito nei 60 giorni successivi alla data di godimento della licenza sopraddetta.
E’ fatto obbligo al lavoratore, pena la decadenza dal diritto di cui sopra, di effettuare la suddetta richiesta
entro e non oltre 30 giorni dalla maturazione del diritto medesimo.
L’azienda, compatibilmente con le esigenze del lavoro, concederà la licenza medesima entro un periodo non
superiore a 30 giorni dalla data della richiesta avanzata.
In caso di richiesta di permessi per eventi o cause particolari di cui all’art. 4 della legge 8 marzo 2000, n.
53, l’azienda rimborserà le spese per i mezzi di trasporto occorrenti e con esclusione di ogni altro rimborso
spese.
Aziende di manutenzione e di installazione di impianti
Le imprese cooperative di manutenzione e di installazione di impianti comunicheranno, su richiesta delle
Rappresentanze sindacali unitarie o delle Strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali sottoscritte, la
dislocazione dei cantieri quando essi occupino almeno 25 dipendenti per oltre 4 mesi.
Nelle aziende di installazione di impianti con più unità produttive le Rappresentanze sindacali unitarie po-
tranno istituire Organi di coordinamento.
I permessi sindacali di cui i suddetti Organi di coordinamento potranno usufruire sono regolamentati dalla
vigente normativa in materia.
Dichiarazioni a verbale
Il lavoratore non si esimerà, salvo motivati e comprovati impedimenti, dal prestare la propria opera in trasfer-
ta, nel rispetto delle norme del presente contratto e con particolare riferimento a quelle dettate nella Sezione
seconda “Diritti sindacali”.
Le aziende che abbiano una prassi applicativa della disciplina prevista al punto XI) del precedente CCNL, in
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alternativa alla disciplina di cui al presente articolo, continueranno nella sua applicazione.
Sono osservate le disposizioni e le norme previste in materia dal D.L. n. 193/2016 (c.d. decreto fiscale) con-
vertito nella L. n. 225/2016.
Art. 8 - Trasferimenti
I lavoratori di età superiore ai 52 anni se uomini e 48 se donne, potranno essere trasferiti in altra sede solo
in casi eccezionali da esaminare, a richiesta del lavoratore, in sede sindacale.
In caso di altri trasferimenti individuali dovrà tenersi conto delle obiettive e comprovate ragioni che il lavora-
tore dovesse addurre contro il trasferimento, direttamente ovvero tramite i componenti delle Rappresentanze
sindacali unitarie.
In ogni caso il trasferimento deve essere preceduto da un preavviso non inferiore a 20 giorni.
I trasferimenti collettivi formeranno oggetto di preventiva comunicazione alle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori e, a richiesta delle stesse, di esame congiunto.
La presente disciplina non si applica ai trasferimenti che vengono disposti nell’ambito di un raggio di 25 Km
dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati
effettivamente trasferiti.
Quanto sopra non si cumula con le eventuali regolamentazioni in materia derivanti da accordi aziendali.
Art. 9 - Appalti
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione pro-
prie dell’azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che
necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell’azienda appaltatrice.
I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante il periodo di vigenza del presente con-
tratto - saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche che,
su richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie, potranno formare oggetto di verifica con la Direzione.
Restano comunque salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse
da quelle proprie dell’azienda appaltante, e quelli propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e
montaggio in cantiere.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore
merceologico a cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quello di tutte le norme previdenziali e
antinfortunistiche.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune
intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.
Le Parti concordano di istituire una Commissione con poteri negoziali sugli appalti finalizzata a realizzare
una modifica della normativa contrattuale anche alla luce delle novità introdotte dai recenti interventi legi-
slativi con conclusione dei lavori entro 6 mesi dall’avvio.
Le aziende in cui sono state costituite le R.S.U. forniranno, almeno due volte l’anno, un’informazione alla
stessa sui contratti d’appalto diretto utilizzati, il CCNL applicato dall’appaltatore ed il numero dei lavoratori
utilizzati nell’appalto stesso.
In caso di cambio appalto nelle aziende in cui è presente la R.S.U. sarà facilitato lo scambio di informazioni
tra l’azienda uscente e quella subentrante finalizzato a favorire le opportunità di salvaguardia dell’occupa-
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zione compatibilmente con le esigenze organizzative delle imprese coinvolte nonché contrastare fenomeni
distorsivi della concorrenza.
Art. 9 bis - Lavori pubblici di servizi
Il comparto della installazione di impianti tecnologici è caratterizzato da significative quote di mercato che
comprendono la gestione degli impianti affidata tramite appalti di durata predeterminata nel tempo.
Con riferimento all’ambito degli appalti pubblici di servizi come individuato alle lettere fff) e ggg), art. 1,
legge 28 gennaio 2016, n. 11 e dall’art. 50, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le Parti, nel rispetto della libera
concorrenza tra aziende, intendono valorizzare principi etici e comportamenti di responsabilità sociale volti
a salvaguardare l’occupazione compatibilmente con le esigenze organizzative delle imprese coinvolte ed
anche al fine di contrastare fenomeni distorsivi della concorrenza.
In caso di cessazione di appalto, l’azienda uscente ne darà preventiva comunicazione alla Rappresentanza
sindacale unitaria con un preavviso, salvo fatti improvvisi, di norma non inferiore a 20 giorni antecedenti la
data di cessazione. Su richiesta anche disgiunta di ciascuna delle Parti, verrà attivato un tavolo di confronto
invitando l’impresa subentrante e coinvolgendo, a richiesta, le rispettive Organizzazioni sindacali e datoriali.
Il confronto, che si intenderà esaurito decorsi 10 giorni dalla data dell’incontro indicata nella convocazione,
si attiverà sui seguenti punti:
a) valutazione delle attività prestate dall’impresa uscente con quanto oggetto del nuovo bando di gara;
b) al fine di individuare i lavoratori interessati al “cambio appalto” si terrà conto degli addetti allo specifico
appalto che risultino in forza alla scadenza del contratto di appalto con un rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato in essere da almeno dodici mesi prima della predetta scadenza; il suddetto limite tem-
porale non si applica esclusivamente per il personale in forza sull’appalto che è stato inserito in sostituzione
di dipendenti che hanno interrotto, nel corso dei dodici mesi precedenti la scadenza del contratto di appalto,
il rapporto di lavoro con la società uscente;
c) l’impresa subentrante illustrerà eventuali necessità occupazionali correlate alla propria organizzazione ed
alle condizioni dell’appalto;
d) le Parti, in considerazione del quadro risultante dall’analisi dei precedenti punti, e in funzione della even-
tuale presenza nel bando di gara di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale
del personale impiegato, verificheranno, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, possibili
soluzioni per il personale coinvolto laddove coerenti con l’organizzazione dell’impresa subentrante e tenuto
conto delle condizioni tecniche ed economiche del bando di gara.
L’azienda uscente, non è tenuta al pagamento del preavviso, di cui all’art. 1, Sezione quarta - Titolo VIII -
nonché la sua indennità sostitutiva, ai lavoratori assunti dall’impresa subentrante.
Art. 10 - Esternalizzazione di attività produttive
Nel caso di esternalizzazione di attività, già precedentemente inserite nei processi produttivi delle imprese
cooperative applicanti il presente contratto e comprese nel campo di applicazione del medesimo contratto,
ad altre imprese non cooperative aderenti alle Associazioni cooperative firmatarie del presente contratto, le
Parti si impegnano:
- nel caso di imprese non cooperative controllate dalle imprese cooperative di cui sopra, a rendere possibile
l’applicazione del presente contratto al personale dipendente coinvolto dal processo di esternalizzazione;
- nel caso di imprese non cooperative partecipate ma non controllate dalle cooperative, a favorire le condi-
zioni utili per una analoga applicazione contrattuale.
Qualora il processo di esternalizzazione di attività di servizi di supporto, già inserite nei processi produttivi
di imprese cooperative applicanti il presente CCNL, riguardi personale in forza alle medesime cooperative,
le Parti concordano l’applicazione del presente contratto qualora sia evidente, nell’unità produttiva esterna-
lizzata, la prevalenza di rapporti di fornitura di prodotti o di servizi compresi nel campo di applicazione del
presente CCNL, anche tenendo conto dei programmi di medio termine della stessa unità produttiva.
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TITOLO II
Classificazione del personale e particolari tipologie di lavoratori
Art. 1 - Classificazione dei lavoratori
A decorrere dal 1° gennaio 2022, le Parti concordano di adottare il seguente sistema di inquadramento dei
lavoratori.
I profondi cambiamenti dei fattori e dei modelli di organizzazione del lavoro intervenuti in questi anni in
funzione dell’evoluzione dei mercati, delle filiere, dei processi di creazione del valore interni alle imprese e
dell’evoluzione tecnologica, caratterizzata dalla crescente digitalizzazione e dalle innovazioni operazionali
connesse ad Industria 4.0., comportano una trasformazione della prestazione lavorativa e delle professiona-
lità. In questo contesto, il sistema di inquadramento intende valorizzare il contributo atteso del lavoratore
in termini di responsabilità ed autonomia proprie dei diversi ruoli aziendali attualizzando i contenuti di
professionalità e la terminologia dell’attuale sistema di inquadramento, prendendo atto delle innovazioni
tecnologiche ed organizzative e della trasformazione digitale dell’industria e della società dal 1973 ad oggi,
tenendo conto dell’internazionalizzazione delle organizzazioni e dei sistemi professionali anche con riferi-
mento al Sistema europeo EQF, garantendo compatibilità con il quadro normativo e di certificazione generali
e di comparto/filiera dei sistemi aziendali.
I lavoratori rientranti nelle diverse categorie legali di quadri, impiegati e operai sono inquadrati in una clas-
sificazione unica articolata in nove livelli di inquadramento ricompresi in quattro campi di responsabilità di
ruolo:
- D. Ruoli operativi: livelli D1 e D2;
- C. Ruoli tecnico specifici: livelli C1, C2 e C3;
- B. Ruoli specialistici e gestionali: livelli B1, B2 e B3;
- A. Ruoli di gestione del cambiamento e innovazione: livello A1.
Ai nove livelli di inquadramento corrispondono eguali valori dei minimi tabellari secondo le tabelle riportate
nella Sezione Quarta - Titolo IV . I livelli retributivi indicati sono quelli ragguagliati a mese (173 ore) e sono
uguali per tutti i lavoratori indipendentemente dalla differenza di età.
L’inquadramento dei lavoratori nei nove livelli previsti è effettuato sulla base delle declaratorie generali di
cui al successivo punto 1.1. che definiscono i criteri di professionalità in termini generali ed uniformi per tutti
i comparti in cui si articola l’industria metalmeccanica e dell’installazione d’impianti.
Al punto 1.5. è riportata una elencazione esemplificativa di famiglie professionali aggregate per aree funzio-
nali desunte dai più diffusi modelli di organizzazione per funzioni e, al punto 1.6., una nota metodologica
delle esemplificazioni di descrizione di profili professionali, riportati in calce all’art. 10 del presente titolo,
quali strumenti da utilizzare ai fini dell’implementazione operativa del sistema di inquadramento che saran-
no integrati dai materiali che la Commissione nazionale sull’inquadramento professionale ha il compito di
elaborare.
Dichiarazione delle parti
L’apprendistato costituisce il contratto di lavoro da privilegiare per l’inserimento lavorativo dei giovani. Le
discipline contrattuali per l’apprendistato professionalizzante, l’apprendistato per la qualifica e per il diplo-
ma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e l’apprendistato di alta formazione e ricerca sono allegate al presente CCNL di cui sono parte
integrante.
1.1. Declaratorie Generali
Le declaratorie sono definite sulla base dei seguenti criteri di professionalità: autonomia responsabilità ge-
rarchico/funzionale, competenza tecnico-specifica, competenze trasversali, polivalenza, polifunzionalità,
miglioramento continuo ed innovazione correlati ai nuovi sistemi integrati di gestione.
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Gli elementi di professionalità elencati sono precisati ed esemplificati nelle diverse possibili applicazioni
determinate dal contesto aziendale nel glossario riportato al punto 1.4. e vanno riferiti al ruolo effettivamente
svolto da! lavoratore nell’ambito dell’organizzazione aziendale.
Le declaratorie individuano le competenze, le relative intensità e le aree di autonomia e responsabilità di-
stintive dei ruoli che afferiscono allo stesso livello di inquadramento selezionate e graduate in funzione del
contesto aziendale.
I criteri di professionalità in cui sono articolate le declaratorie non sono necessariamente compresenti e con-
corrono tutti o in parte o con diverso peso, in funzione dello specifico contesto organizzativo e tecnologico
che caratterizza l’impresa o la singola unità operativa/funzionale, tenendo conto dell’ampia articolazione su
più comparti e varietà dimensionale del settore metalmeccanico e dell’installazione d’impianti.
Ai fini della classificazione nelle categorie legali di operaio ed impiegato, si considera la prevalenza di attivi-
tà manuale o operativa nell’esercizio del ruolo, indipendentemente dal livello di inquadramento.
Ai lavoratori c.d. intermedi continuano ad essere applicati i trattamenti in atto.
Per lavoratori direttivi si intendono i lavoratori con funzioni gerarchiche o dotati di autonomia tecnica orga-
nizzativa in funzione del relativo livello di inquadramento.
CAMPO D. - Ruoli operativi: livelli D1 e D2
Livello D1
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che svolgono attività produttive, amministrative o di servizio elementari relative a un limitato
numero di posizioni di lavoro di uno specifico ambito operativo/funzionale secondo istruzioni di lavoro
definite. Per questo ruolo non sono richieste conoscenze e/o abilità professionali specifiche ma competenze
digitali, aritmetiche e di comunicazione di base.
In funzione dei contesti aziendali tali lavoratori sono coordinati nella partecipazione alle iniziative di miglio-
ramento aziendali.
Livello D2
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che con limitata autonomia svolgono attività produttive, tecniche, amministrative o di servizio
ordinarie in un’area di lavoro determinata di uno specifico ambito operativo/produttivo o funzionale. Sono
richieste conoscenze e abilità specifiche adeguate all’applicazione di istruzioni e procedure di lavoro utiliz-
zando strumenti e sistemi, anche digitali, preimpostati.
In funzione dei contesti aziendali esercitano una limitata iniziativa di adattamento, manutenzione e rego-
lazione su attività e strumenti, interagiscono col proprio gruppo di lavoro, riportano autonomamente gli
avanzamenti operativi e le anomalie identificate, utilizzando rapporti preimpostati o informatizzati e sem-
plici strumenti di comunicazione digitale, adottando la corretta terminologia tecnica di base anche di origine
straniera. Tali lavoratori sono normalmente coinvolti utilizzando le metodologie prescritte nelle eventuali
iniziative o sistemi di miglioramento aziendale.
CAMPO C - Ruoli tecnico specifici: livelli C1, C2 e C3
Livello C1
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori con le caratteristiche di cui alla declaratoria del livello precedente che svolgono le attività di
un’area di lavoro determinata di uno specifico ambito operativo funzionale con polivalenza, riconosciuta
autonomia, con capacità di diagnosi tecnico-specifiche e di comunicazione e lavoro in gruppo.
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In funzione dei contesti aziendali svolgono con carattere di continuità attività di collegamento operativo non
gerarchico all’interno del team o con i team connessi, di tutoraggio e formazione in affiancamento ai colleghi
secondo piani e modalità definiti. Propongono interventi di semplici modifiche e adattamenti e forniscono un
apporto attivo ai processi di miglioramento con autonomia nell’ applicazione delle metodologie disponibili.
Livello C2
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che apportano, con normale autonomia nella scelta esecutiva dei procedimenti, il contributo
individuale nell’ambito di attività produttive, tecniche, amministrative o di servizio ricorrenti, complesse e di
elevata precisione, sulla base di conoscenze ed abilità complete della tecnologia e della disciplina specifica
con la capacità di interpretare istruzioni, disegni, schemi, modelli di normale utilizzo e di applicare nell’am-
bito di procedure generali, le più opportune tecniche e strumenti, anche digitali, di analisi ed intervento, con
la responsabilità della corretta esecuzione.
Nell’ambito di tale autonomia esecutiva, in base alle definizioni organizzative guidano un gruppo di altri
lavoratori.
In funzione dei contesti aziendali, contribuiscono all’adattamento, manutenzione e regolazione dei processi
relativi al proprio gruppo di lavoro, comunicando gli avanzamenti operativi e le anomalie identificate nelle
modalità prescritte, anche utilizzando strumenti di comunicazione e semplice ricerca ed elaborazione digi-
tale dei dati e delle informazioni, con utilizzo elementare di terminologia nella lingua straniera rilevante.
Operano in un ampio ambito operativo o funzionale e con consapevolezza interdisciplinare sono capaci di
interagire con altre funzioni aziendali e con i clienti e fornitori, anche esterni.
I lavoratori partecipano attivamente alle iniziative o sistemi di miglioramento assicurando il corretto utilizzo
delle metodologie adottate e coordinando operativamente i gruppi di lavoro e miglioramento.
Livello C3
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che hanno responsabilità sullo svolgimento ed i risultati di specifiche attività produttive, tec-
niche, amministrative o di servizio con le opportune autonomie di iniziativa nell’ambito delle previsioni
aziendali a fronte delle variabilità dei processi.
Nell’ambito di tale autonomia di iniziativa, in base alle definizioni organizzative guidano e controllano grup-
pi o squadre articolate di altri lavoratori con eventuale interfaccia verso altre unità e funzioni.
Possiedono complete ed articolate competenze delle tecnologie e delle discipline specifiche che permettono
di affrontare autonomamente operazioni e lavori complessi e di elevata difficoltà, anche non ricorrenti, ed
effettuano diagnosi e definiscono metodi e strumenti nell’ambito di direttive generali, con l’utilizzo di dispo-
sitivi ed applicazioni digitali, specialistiche e complesse non predeterminate. Svolgono con autonomo contri-
buto di diagnosi ed analisi, adattamento, manutenzione e regolazione di sistemi complessi, comunicando gli
avanzamenti operativi, le anomalie e le soluzioni identificate nei modi adeguati anche utilizzando strumenti
di comunicazione, reperimento dell’informazione ed elaborazione digitale.
In funzione dei contesti aziendali coordinano le attività con definizione delle priorità operative a fronte delle
esigenze di clienti e fornitori, anche esterni, con adeguato utilizzo della lingua straniera in uso. Operano su
una famiglia di processi con elevata consapevolezza interdisciplinare ed in interazione con altre funzioni
aziendali e con i clienti e fornitori esterni. Tali lavoratori guidano iniziative o attività riferite ai sistemi di
miglioramento assicurando la scelta ed il corretto utilizzo delle metodologie nell’ambito delle direttive ge-
nerali.
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CAMPO B - Ruoli specialistici e gestionali: livelli B1, B2 e B3
Livello B1
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che nell’ambito di importanti funzioni o aree di specializzazione, con ampia autonomia operati-
va e responsabilità dei risultati svolgono attività produttive, tecniche, amministrative o di servizio di elevato
livello tecnico. Possiedono competenza e perizia tecnico-specifiche elevate derivanti da articolati percorsi di
esperienza e formazione.
In base alle definizioni organizzative guidano, coordinano e conducono con apporto di elevata competenza
tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori.
In funzione dei contesti aziendali propongono e realizzano, in fase di esecuzione e nel rispetto delle pro -
cedure e dei livelli di responsabilità, modifiche e varianti, con autonomia di diagnosi, analisi, definizione e
regolazione dei processi e degli strumenti, con autonomia nella presentazione delle attività e dei problemi
utilizzando con perizia strumenti di comunicazione ed elaborazione digitale, esprimendosi adeguatamente
nella lingua straniera in uso.
Contribuiscono con competenze ed attività riferite ad ambiti funzionali anche in diverse aree operative azien-
dali e con i clienti e fornitori esterni e interni.
Sono supportati nello sviluppo di un proprio percorso di apprendimento continuo e contribuiscono allo svi-
luppo di competenza dei propri collaboratori.
Guidano in funzione di significativi obiettivi iniziative o sistemi di miglioramento aziendale.
Livello B2
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori direttivi dotati di competenze specialistiche rilevanti per l’efficienza e la continuità tecnico
produttiva dell’azienda. In base alle definizioni organizzative esercitano, con discrezionalità di decisione
nell’ambito di direttive generali, responsabilità autonoma di unità e/o progetti, assicurando la gestione orga-
nizzativa ed economica delle risorse assegnate. Sono in grado di svolgere e coordinare con definizione delle
priorità operative attività complesse in condizioni normalmente prevedibili ma soggette a cambiamento, dia-
gnosticando le soluzioni e scegliendo l’utilizzo dei metodi e degli strumenti specialistici e generali pertinenti.
Sviluppano attivamente il proprio percorso di apprendimento continuo. Sono dotati di un’avanzata capacità
di reperire e trattare tutte le informazioni tecnico economiche necessarie e di impostare analisi e presenta-
zioni complesse coordinando contributi utilizzando con perizia strumenti di comunicazione ed elaborazione
digitale, comunicando nella lingua straniera in uso.
In funzione dei contesti aziendali, guidano Io sviluppo di competenza dei colleghi nelle aree di propria spe-
cializzazione e la motivazione dei propri collaboratori, stabilendo con le Parti rilevanti le risorse di mezzi
e tempi. Contribuiscono su ampie famiglie di tecnologie e funzioni, in diverse aree operative aziendali ed
ambiti in relazione con altre funzioni aziendali e clienti e fornitori esterni in autonomia nell’ambito delle
direttive generali. Promuovono e validano le modifiche ed innovazioni tecniche, metodologiche ed organiz-
zative, e contribuendo con autonomia ai progetti di investimento, rappresentano la propria area in attività
interfunzionali di miglioramento e progetto.
Livello B3
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria del livello precedente, presidiano com-
petenze distintive e in funzione dei contesti aziendali, assicurano attività di gestione e supervisione di funzio-
ni, servizi, enti produttivi e/o progetti fondamentali per l’azienda. Possiedono alta specializzazione sostenuta
da percorsi di formazione avanzata ed esperienza specifica con la capacità di gestire anche cambiamenti o
problemi non determinabili a priori, sviluppando soluzioni innovative in risposta a problemi complessi e
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negoziando autonomamente in contesti articolati e di incertezza.
In funzione dei contesti aziendali pianificano e perseguono lo sviluppo di competenza e motivazione dei pro-
pri collaboratori, svolgono attività di coordinamento, integrazione e innovazione, organizzano e governano
processi di modifica ed innovazione tecnica, metodologica ed organizzativa, contribuiscono alla configura-
zione dei progetti di investimento e rappresentano la propria area in ambiti interfunzionali di miglioramento
e innovazione.
CAMPO A - Ruoli di gestione del cambiamento e dell’innovazione: livello A1
Livello A1
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori con qualifica di quadro che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria del livello pre-
cedente, con carattere di continuità e limitate deleghe di poteri e rappresentanza esercitano ampia autonomia
nell’ambito degli obiettivi generali dell’impresa per il presidio di importanti aree di competenza specialistica
e per la conduzione di uno o più servizi, unità e/o progetti, anche di grandi dimensioni e complessità e rilievo
strategico, coordinando funzioni diverse ed assicurando la gestione dei fattori tecnologici, umani, organiz-
zativi ed economici del perimetro assegnato proponendo obiettivi specifici e contribuendo alla definizione
degli stessi obiettivi generali in un contesto di cambiamento non determinabile a priori. Possiedono elevate
capacità tecniche, gestionali, organizzative ed avanzata conoscenza del settore in cui operano e delle connes-
sioni con i settori correlati. Sono in grado di operare e gestire per obiettivi nell’ambito di complessi processi
aziendali governando le strategie di ottimizzazione e sviluppo delle risorse: umane, materiali ed immateriali.
Promuovono ed orientano processi di cambiamento strutturale tecnico ed organizzativo utilizzando un arti-
colato portafoglio di competenze tecnologiche, organizzative, personali e sociali.
Normativa Quadri
L’azienda ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2049 del codice civile e dell’articolo 5 della legge
13 maggio 1985, n. 190 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento
della sua attività.
La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicu-
rativa.
L’azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l’assistenza legale
fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali nei confronti del quadro medesimo per fatti che
siano direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuitegli.
Previa autorizzazione aziendale, ai quadri è riconosciuta la possibilità di pubblicazione nominativa, di ricer-
che o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell’ambito
dell’attività lavorativa medesima.
In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Commissioni
territoriali per la formazione professionale, la partecipazione dei quadri a iniziative di formazione finalizzate
al miglioramento delle capacità professionali.
La partecipazione dei singoli a corsi, seminari o altre iniziative formative sarà concordata tra l’azienda ed il
lavoratore interessato.
1.2. Criteri di inserimento e mobilità
L’applicazione del sistema sarà basata sul riconoscimento e la valorizzazione delle capacità professionali dei
lavoratori in base alle declaratorie professionali nell’ambito del contesto aziendale.
Nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della produttività, e
delle capacità professionali stesse, può essere valutata compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche
e con le esigenze organizzative ed economico produttive l’opportunità di sperimentare in sede aziendale , in
accordo con la R.S.U. d’intesa con le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, nell’am-
50
bito dei principi di riferimento comune individuati dal CCNL e dalle linee-guida elaborate dalla Commissio-
ne nazionale, interventi di adattamento inquadramentale, secondo quanto previsto dal successivo art. 3, fermi
restando gli accordi aziendali già in atto.
L’evoluzione professionale dei lavoratori si svolgerà nell’ambito delle esigenze organizzative ed economi-
co-produttive dell’azienda e, pertanto, non darà luogo ad una dinamica automatica ed illimitata.
Fatti salvi gli accordi aziendali in materia, le Parti convengono, limitatamente ai passaggi di cui alla succes-
siva lettera A) ed ai criteri di inserimento e mobilità di cui alla successiva lettera B), la seguente disciplina.
A) Lavoratori con la qualifica giuridica di operaio
I passaggi dal livello D1 a livello D2 avverranno come segue:
a) i lavoratori senza specifica pratica di lavoro, provenienti da scuole professionali ed in possesso-del relativo
titolo di studio (livello 4 QEQ) saranno inseriti nel livello D2 dopo 3 mesi dall’assunzione;
b) per i lavoratori inseriti in figure professionali articolate su più livelli, l’assegnazione al livello D2 - av-
verrà entro il termine di 18 mesi di svolgimento della - prestazione; per i lavoratori che abbiano acquisito
conoscenze e capacità in corsi professionali specifici di livello 3 QEQ l’inserimento in D2 avverrà entro il
termine di 9 mesi;
c) per i lavoratori del livello D1 connessi al ciclo produttivo il cui sviluppo nei livelli superiori è collegato a
modifiche di carattere organizzativo o tecnologico comportanti un cambio di ruolo il passaggio al livello D2
avverrà comunque entro il termine di 36 mesi di svolgimento della prestazione. Tali passaggi non comporte-
ranno necessariamente un cambiamento di mansioni;
d) per i lavoratori del livello D1 addetti alle linee a catena o a cadenza si darà luogo al passaggio a livello D2
al termine dei 36 mesi di svolgimento della prestazione in linee di montaggio. Tale passaggio non presuppo-
ne necessariamente un cambiamento delle mansioni. Il lavoratore, anche dopo l’acquisizione del livello D2
non potrà rifiutarsi di ruotare su qualsiasi postazione di lavoro dell’attività produttiva stessa.
Si considerano linee a cadenza, ivi comprese le linee a catena, i sistemi o le linee di produzione di serie
costituite da una successione di posti di lavoro (stazioni) su ciascuno dei quali si effettua sempre la stessa
operazione tecnologica su Parti ed insiemi che si spostano tra le postazioni o lungo le linee a mezzo di siste-
ma automatico (di tecnologia meccanica, pneumatica, elettrico-elettronica, ecc.), di trasporto con cadenze
determinate dal sistema di supervisione della linea, determinando il tempo a disposizione di ciascun posto
per eseguire il lavoro assegnato uguale alla “cadenza”, cioè al tempo di spostamento del prodotto da una
stazione ad una stazione successiva.
B) Lavoratori con qualifica giuridica di impiegato
A questi lavoratori saranno applicati i seguenti criteri di inserimento in azienda e di mobilità:
a) i lavoratori in possesso di laurea (anche triennale) o diploma ITS (Livello QEQ 5, 6 e 7) in fase di inse-
rimento nell’azienda, verranno inquadrati nel livello C3, sempre che svolgano attività inerenti alla laurea o
al diploma conseguiti;
b) i lavoratori in possesso di diploma di scuole medie superiori (Livello QEQ 4 limitatamente a percorsi
quinquennali), in fase di inserimento nell’azienda, verranno inquadrati nel livello C2.
Tali lavoratori passeranno in ogni caso al livello C3 dopo 24 mesi di ininterrotta permanenza in attività ine-
renti al diploma conseguito;
c) i lavoratori inquadrati nel livello D1 dopo 18 mesi di ininterrotta permanenza passeranno al livello D2.
1.3. Norme transitorie
Le aziende procederanno entro il 31 dicembre 2021 a riclassificare i lavoratori in forza secondo la seguente
tabella di comparazione fra le previgenti categorie e i nuovi livelli di professionalità.
La riclassificazione definita in base alla tabella di comparazione e alle precedenti clausole individua esat-
tamente la corrispondenza tra le previgenti categorie e i nuovi livelli di inquadramento e non può di per sé
comportare un inquadramento dei lavoratori in livelli diversi rispetto a quelli risultanti dalla applicazione
della stessa.
51
A far data dal 1° giugno 2021 è eliminata la 1ª categoria. I lavoratori già in forza al 31 maggio 2021 e inqua-
drati in 1ª categoria sono riclassificati nel livello D1 a decorrere dal 1° giugno 2021.
I lavoratori già in forza al 31 dicembre 2021, interessati dalla riclassificazione secondo la precedente tabella
di comparazione, conservano l’anzianità di servizio già maturata a tale data a tutti gli effetti contrattuali
nonché i periodi di attività già svolti secondo quanto previsto ai punti II, III e IV , lettera B) Mobilità profes-
sionale dell’art. 1 e all’art. 3, Sezione Quarta, Titolo II, CCNL 26 gennaio 2017 che saranno considerati utili
ai fini della riclassificazione nei nuovi livelli di professionalità.
Entro il 31 dicembre 2021, al lavoratore già in forza alla medesima data, sarà comunicata la riclassificazione
definita in applicazione delle norme transitorie e, laddove non siano stati ancora completati i periodi di atti-
vità richiamati al comma precedente, saranno altresì comunicati i periodi di attività ancora da svolgere ai fini
del passaggio al livello di inquadramento di riferimento.
Laddove già presenti in azienda specifici adattamenti inquadramentali l’adozione del nuovo sistema di in-
quadramento contrattuale non potrà comportare né perdite né vantaggi per le aziende e i lavoratori.
1.4. Glossario ed esemplificazioni dei criteri di professionalità
1. Autonomia-Responsabilità gerarchico/funzionale: è l’ampiezza di impatto e di influenza gerarchica o tec-
nico/funzionale do il grado di autonomia e discrezionalità esecutiva e d’iniziativa sulle attività attribuite in
un determinato contesto organizzativo. Tale contributo può essere riferito alla propria attività individuale o
anche altre attività e risorse (umane, tecnologiche, economiche, materiali, informative, ecc.)
53
Si considerano linee a cadenza, ivi comprese le linee a catena, i sistemi o le linee di produzione di serie costituite da una
successione di posti di lavoro (stazioni) su ciascuno dei quali si effettua sempre la stessa operazione tecnologica su Parti
ed insiemi che si spostano tra le postazioni o lungo le linee a mezzo di sistema automatico (di tecnologia meccanica,
pneumatica, elettrico-elettronica, ecc.), di trasporto con cadenze determinate dal sistema di supervisione della linea,
determinando il te mpo a disposizione di ciascun posto per eseguire il lavoro assegnato uguale alla "cadenza", cioè al
tempo di spostamento del prodotto da una stazione ad una stazione successiva.
B) Lavoratori con qualifica giuridica di impiegato
A questi lavoratori saranno applicati i seguenti criteri di inserimento in azienda e di mobilità:
a) i lavoratori in possesso di laurea (anche triennale) o diploma ITS (Livello QEQ 5, 6 e 7) in fase di inserimento
nell'azienda, verranno inquadrati nel livello C3, sempre che svolgano attività inerenti alla laurea o al diploma conseguiti;
b) i lavoratori in possesso di diploma di scuole medie superiori (Livello QEQ 4 limitatamente a percorsi quinquennali),
in fase di inserimento nell'azienda, verranno inquadrati nel livello C2.
Tali lavoratori passeranno in ogni caso al livello C3 dopo 24 mesi di ininterrotta permanenza in attività inerenti al diploma
conseguito;
c) i lavoratori inquadrati nel livello D1 dopo 18 mesi di ininterrotta permanenza passeranno al livello D2.
1.3. Norme transitorie
Le aziende procederanno entro il 31 dicembre 2021 a riclassificare i lavoratori in forza secondo la seguente tabella di
comparazione fra le previgenti categorie e i nuovi livelli di professionalità.
La riclassificazione definita in base alla tabella di comparazione e alle precedenti clausole individua esattamente la
corrispondenza tra le previgenti categorie e i nuovi livelli di inquadramento e non può di per sé comportare un
inquadramento dei lavoratori in livelli diversi rispetto a quelli risultanti dalla applicazione della stessa.
ATTUALI MINIMI
CAMPI PROFESSIONALI LIVELLI
MINIMI MINIMI MINIMI MINIMI
CATEGORIE al dal dal dal dal
31/05/2021 01/06/2024 01/06/2023 01/06/2022 01/06/2021
1 1.330,54 Eliminazione 1° categoria
2 1.468,71 D D1 1.719,67 1.608,67 1.509,07 1.488,89
3 1.628,69 RUOLI OPERATIVI D2 1.906,99 1.783,90 1.673,45 1.651,07
3S 1.663,88 C C1 1.948,18 1.822,43 1.709,60 1.686,74
4 1.699,07 RUOLI TECNICO
SPECIFICI C2 1.989,38 1.860,97 1.745,75 1.722,41
5 1.819,64 C3 2.130,56 1.993,04 1.869,64 1.844,64
6 1.950,39 B B1 2.283,65 2.136,25 2.003,99 1.977,19
7 2.092,45 RUOLI SPECIALISTICI E
GESTIONALI B2 2.449,99 2.291,85 2.149,95 2.121,20
8 2.275,13 B3 2.663,87 2.491,93 2.337,65 2.306,39
54
9 2.507,46
A
RUOLI DI GESTIONE DEL
CAMBIAMENTO E
INNOVAZIONE
A1 2.935,91 2.746,41 2.576,37 2.541,91
A far data dal 1° giugno 2021 è eliminata la 1ª categoria. I lavoratori già in forza al 31 maggio 2021 e inquadrati in 1ª
categoria sono riclassificati nel livello D1 a decorrere dal 1° giugno 2021.
I lavoratori già in forza al 31 dicembre 2021, interessati dalla riclassificazione secondo la precedente tabella di
comparazione, conservano l'anzianità di servizio già maturata a tale data a tutti gli effetti contrattuali nonché i periodi di
attività già svolti secondo quanto previsto ai punti II, III e IV, lettera B) Mobilità professionale dell'art. 1 e all'art. 3,
Sezione Quarta, Titolo II, CCNL 26 gennaio 2017 che saranno considerati utili ai fini della riclassificazione nei nuovi
livelli di professionalità.
Entro il 31 dicembre 2021, al lavoratore già in forza alla medesima data, sarà comunicata la riclassificazione definita in
applicazione delle norme transitorie e, laddove non siano stati ancora completati i periodi di attività richiamati al comma
precedente, saranno altresì comunicati i periodi di attività ancora da svolgere ai fini del passaggio al livello di
inquadramento di riferimento.
Laddove già presenti in azienda specifici adattamenti inquadramentali l'adozione del nuovo sistema di inquadramento
contrattuale non potrà comportare né perdite né vantaggi per le aziende e i lavoratori.
1.4. Glossario ed esemplificazioni dei criteri di professionalità
1. Autonomia-Responsabilità gerarchico/funzionale: è l'ampiezza di impatto e di influenza gerarchica o
tecnico/funzionale do il grado di autonomia e discrezionalità esecutiva e d'iniziativa sulle attività attribuite in un
determinato contesto organizzativo . Tale contributo può essere riferito alla propria attività individuale o anche altre
attività e risorse (umane, tecnologiche, economiche, materiali, informative, ecc.)
Esemplificazioni:
- Tipi di responsabilità di budget/conto economico/risultato, ecc.
- Dimensione e qualificazione dei riporti in termini di ampiezza del controllo gerarchico funzionale
- Area organizzativa e complessità del prodotto/processo su cui si esercita l'influenza (tecnica, economica, organizzativa
e geografica)
2. Competenza tecnica specifica: sono le conoscenze e le capacità tecniche operative, di processo, di prodotto e di
prerequisiti di certificazione, studio e/o esperienza, direttamente connesse allo specifico ambito di azione nel contesto
aziendale
Esemplificazioni:
- Controllo e regolazione
- Qualità per precisione, dimensione, valore, complessità, natura dei materiali e dei componenti, natura ed intensità dei
rischi: di deterioramento del prodotto, di sicurezza, ambientali, di continuità del processo
- Autonomia di diagnostica e adattamento nell'esecuzione dei compiti professionali in condizioni variabili
- Reperibilità di mercato
- Rilevanza competitiva aziendale
- Perimetro di influenza: attività personale, del gruppo, aziendale, di settore
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Esemplificazioni:
- Tipi di responsabilità di budget/conto economico/risultato, ecc.
- Dimensione e qualificazione dei riporti in termini di ampiezza del controllo gerarchico funzionale
- Area organizzativa e complessità del prodotto/processo su cui si esercita l’influenza (tecnica, economica,
organizzativa e geografica)
2. Competenza tecnica specifica: sono le conoscenze e le capacità tecniche operative, di processo, di pro-
dotto e di prerequisiti di certificazione, studio e/o esperienza, direttamente connesse allo specifico ambito di
azione nel contesto aziendale
Esemplificazioni:
- Controllo e regolazione
- Qualità per precisione, dimensione, valore, complessità, natura dei materiali e dei componenti, natura ed
intensità dei rischi: di deterioramento del prodotto, di sicurezza, ambientali, di continuità del processo
- Autonomia di diagnostica e adattamento nell’esecuzione dei compiti professionali in condizioni variabili
- Reperibilità di mercato
- Rilevanza competitiva aziendale
- Perimetro di influenza: attività personale, del gruppo, aziendale, di settore
- Indicatori di misura della prestazione
3. Competenze trasversali e partecipazione al miglioramento: sono i saperi ed i saper fare che il lavoratore
può applicare e trasportare su differenti ambiti funzionali e di processo e che abilitano i risultati delle com-
petenze tecnico specifiche in termini di efficacia ed efficienza. Esse comprendono competenze relazionali
di ascolto e comunicazione, di lavoro individuale e collaborazione in gruppo, di problem solving per la
partecipazione al miglioramento continuo, competenze digitali generali, di apprendimento permanente e di
adattamento multiculturale e linguistico
Esemplificazioni:
- Ascolto comunicazione e relazione
- Partecipazione al miglioramento continuo e suggerimenti
- Partecipazione e coordinamento del lavoro di gruppo
- Esposizione al cliente ed al fornitore
- Agilità e adattabilità
- Pianificazione e gestione
- Apprendimento continuo e formazione di sé
- Supporto e formazione di altri
- Lingue straniere
- Utilizzo degli strumenti informatici e digitali
4. Polivalenza: è la capacità di effettuare, in un perimetro definito dell’organizzazione, prestazioni analoghe:
diverse posizioni sulla stessa linea/ufficio o la stessa posizione su più linee, uffici, unità organizzative
Esemplificazioni:
- Capacità di ricoprire posizioni diverse di complessità ed onerosità equivalente nella stessa unità organizza-
tiva o disimpegnare la stessa posizione in diverse unità organizzative e contesti operativi diversi
5. Polifunzionalità: è la capacità del lavoratore di svolgere attività accessorie normalmente riferibili a diverse
aree di mestiere/funzionali ed esercitare la responsabilità in aree funzionali diverse
Esemplificazioni:
- Capacità di esercizio della propria attività/responsabilità in integrazione con ruoli tecnici diversi, o di attin-
gere ad altri saperi tecnico/disciplinari per svolgere attività o presidiare più funzioni in posizioni composite
6. Miglioramento continuo e innovazione: partecipazione ai nuovi sistemi integrati di gestione operativa e
di organizzazione del lavoro ad esempio di tipo ISO 9000, 14000, 18000/45000 o normativo che richiedono
capacità di contribuire ai cicli di miglioramento continuo e processi di innovazione a fronte delle evoluzioni
della tecnologia e dei mercati, per il miglioramento delle condizioni di lavoro, dell’efficienza
53
Esemplificazioni:
- Attitudine cliente/fornitore interno lungo il processo
- Capacità di contribuire all’implementazione delle soluzioni tecniche, di prodotto e processo, ed organiz-
zative
- Capacità di utilizzare, sviluppare individualmente e/o collaborativamente, metodologie e strumenti, anche
digitali, previsti nell’ambito dei modelli organizzativi
- Capacità di guidare/orientare il miglioramento e/o l’innovazione
- Capacità di diffusione delle pratiche e di elaborare proposte innovative
1.5. Esemplificazione delle figure professionali aggregate per aree funzionali
Le seguenti esemplificazioni di famiglie professionali individuano una selezione di possibili esempi rap -
presentativi delle diverse funzioni/ruoli aziendali e ricomprendono oltre a figure professionali già presenti
nei precedenti CCNL nuove figure professionali connesse all’evoluzione delle tecnologie, dei modelli di
organizzazione e nella prospettiva dei sistemi integrati di gestione e miglioramento e degli impatti della
digitalizzazione.
Le aree in cui sono organizzate le famiglie professionali hanno un valore indicativo e sono desunte dai più
diffusi e diversi modelli di organizzazione per funzioni.
Le famiglie professionali esemplificate potranno essere poi declinate in figure professionali articolate su
diversi livelli contrattuali, in funzione degli effettivi contenuti di ruolo e dei contesti aziendali, sulla base
delle declaratorie generali.
Per ciascuna area funzionale possono poi essere considerati ruoli “generalisti” con riferimento a quelle fami-
glie professionali trasversali rispetto all’insieme delle attività e delle competenze specifiche dell’area funzio-
nale che in base ai contesti aziendali si possono articolare sui diversi livelli di inquadramento.
I quattro campi di ruolo: Ruoli operativi, Ruoli tecnico specifici, Ruoli specialistici e gestionali, Ruoli di ge-
stione del cambiamento e Innovazione sono un riferimento utile per uniformare le terminologie da adottare
in azienda ai fini dell’organizzazione delle figure professionali nei livelli di inquadramento fermo restando
che gli stessi termini di addetto, responsabile, specialista, tecnico possono rappresentare in funzione dei
contesti aziendali contenuti di ruolo diversi o essere sostituiti da denominazioni derivanti dalla necessità
di inquadrare l’organizzazione in standard di nomenclatura internazionali, ad esempio quando si utilizzino
termini quali manager, supervisor, specialist, leader.
54
56
1.5. Esemplificazione delle figure professionali aggregate per aree funzionali
Le seguenti esemplificazioni di famiglie professionali individuano una selezione di possibili esempi rappresentativi delle
diverse funzioni/ruoli aziendali e ricomprendono oltre a figure professionali già presenti nei precedenti CCNL nuove
figure professionali connesse all'evoluzione delle tecnologie, dei modelli di organizzazione e nella prospettiva dei sistemi
integrati di gestione e miglioramento e degli impatti della digitalizzazione.
Le aree in cui sono organizzate le famiglie professionali hanno un valore indicativo e sono desunte dai più diffusi e diversi
modelli di organizzazione per funzioni.
Le famiglie professionali esemplificate potranno essere poi declinate in figure professionali articolate su diversi livelli
contrattuali, in funzione degli effettivi contenuti di ruolo e dei contesti aziendali, sulla base delle declaratorie generali.
Per ciascuna area funzionale possono poi essere considerati ruoli “generalisti” con riferimento a quelle famiglie
professionali trasversali rispetto all’insieme delle attività e delle competenze specifiche dell’area funzionale che in base
ai contesti aziendali si possono articolare sui diversi livelli di inquadramento.
I quattro campi di ruolo: Ruoli operativi, Ruoli tecnico specifici, Ruoli specialistici e gestionali, Ruoli di gestione del
cambiamento e Innovazione sono un riferimento utile per uniformare le terminologie da adottare in azienda ai fini
dell'organizzazione delle figure professionali nei livelli di inquadramento fermo restando che gli stessi termini di addetto,
responsabile, specialista, tecnico possono rappresentare in funzione dei contesti aziendali contenuti di ruolo diversi o
essere sostituiti da denom inazioni derivanti dalla necessità di inquadrare l'organizzazione in standard di nomenclatura
internazionali, ad esempio quando si utilizzino termini quali manager, supervisor, specialist, leader.
ESEMPI DI AREA FUNZIONALE ESEMPI DI FAMIGLIE PROFESSIONALI
ACQUISTI, QUALITA', SICUREZZA-
AMBIENTE
ACQUISTI DIRETTI/INDIRETTI
COLLAUDO E LABORATORI
MIGLIORAMENTO CONTINUO ED EFFICIENZA
ORGANIZZATIVA
QUALITA CLIENTE
QUALITA' PRODOTTO PROCESSO
RESPONSABILI/ADDETTI SERVIZIO PREVENZIONE
PROTEZIONE
SERVIZI PULIZIA E SMALTIMENTO
SERVIZI SALUTE E PREVENZIONE
SISTEMI E METODI QUALITA'
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
GESTIONE
CONTABILITA'
CONTROLLO DI GESTIONE
FINANZA
FISCALITA'
SERVIZI AUSILIARI AMMINISTRAZIONE
TESORERIA
MANUTENZIONE, INSTALLAZIONE E
TECNOLOGIE
ADDETTI COMMESSA/CANTIERE
ATTREZZISTI/STAMPISTI
CONDUZIONE IMPIANTI DI SERVIZIO
COSTRUZIONE/MANUTENZIONE STAMPI ED
ATTREZZATURE
57
GUARDIAFILI-GIUNTISTA E INSTALLATORI IMPIANTI
TELECOMUNICAZIONE
INSTALLATORI/MANUTENTORI IMPIANTI TERMOTECNICI
INSTALLATORI/MANUTENTORI IMPIANTI ELETTRICI
MANUTENTORE MECCANICO-ELETTRICO-ELETTRONICO-
SOFTWARE
MANUTENZIONE MACCHINE E IMPIANTI
MONTAGGIO/INSTALLAZIONE DI GRANDI IMPIANTI
SERVIZI AUSILIARI DI MANUTENZIONE E CANTIERE
TECNICI DI ASSISTENZA
TECNICI PROGRAMMATORI DI ASSISTENZA E
INSTALLAZIONE
TECNOLOGI/INSTALLATORI SISTEMI ALTA AUTOMAZIONE
TUBISTI
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
AMMINISTRAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI, CONTROLLO
COSTI
COMUNICAZIONE
FORMAZIONE E SVILUPPO
RELAZIONI INDUSTRIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE
D'IMPRESA
SELEZIONE
SICUREZZA E SERVIZI AUSILIARI
PRODUZIONE LOGISTICA
ADDETTI/CONDUTTORI LINEE
CADENZA/IMPIANTI/SISTEMI AUTOMATIZZATI
ADDETTI LAMINATOI
ADDETTI LAVORAZIONI AVANZATE E NON
CONVENZIONALI
ADDETTI MACCHINA/GUIDAMACCHINE
ADDETTI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO
ADDETTI PREPARAZIONI ED IMBALLAGGI
ADDETTI UNITÀ PRODUTTIVA AUTONOMA
ANALISTI TEMPI-METODI, PROCESSI, CICLI
ASSEMBLAGGI E MONTAGGI
CONDUTTORE MEZZI DI TRASPORTO INTERNI/ESTERNI
COSTRUTTORI AL BANCO
COSTRUTTORI SU MACCHINE
GRUISTI
LOGISTICA DI PRODUZIONE
LOGISTICA TRASPORTI
METODISTI DI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO
MODELLISTA
PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE ED
APPROVVIGIONAMENTI
SALDATORE
SERVIZI AUSILIARI DI PRODUZIONE E PULIZIE
TECNOLOGICHE
STAMPAGGI
TECNOLOGIE DI FORMATURA E ANIMISTERIA
55
57
GUARDIAFILI-GIUNTISTA E INSTALLATORI IMPIANTI
TELECOMUNICAZIONE
INSTALLATORI/MANUTENTORI IMPIANTI TERMOTECNICI
INSTALLATORI/MANUTENTORI IMPIANTI ELETTRICI
MANUTENTORE MECCANICO-ELETTRICO-ELETTRONICO-
SOFTWARE
MANUTENZIONE MACCHINE E IMPIANTI
MONTAGGIO/INSTALLAZIONE DI GRANDI IMPIANTI
SERVIZI AUSILIARI DI MANUTENZIONE E CANTIERE
TECNICI DI ASSISTENZA
TECNICI PROGRAMMATORI DI ASSISTENZA E
INSTALLAZIONE
TECNOLOGI/INSTALLATORI SISTEMI ALTA AUTOMAZIONE
TUBISTI
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
AMMINISTRAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI, CONTROLLO
COSTI
COMUNICAZIONE
FORMAZIONE E SVILUPPO
RELAZIONI INDUSTRIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE
D'IMPRESA
SELEZIONE
SICUREZZA E SERVIZI AUSILIARI
PRODUZIONE LOGISTICA
ADDETTI/CONDUTTORI LINEE
CADENZA/IMPIANTI/SISTEMI AUTOMATIZZATI
ADDETTI LAMINATOI
ADDETTI LAVORAZIONI AVANZATE E NON
CONVENZIONALI
ADDETTI MACCHINA/GUIDAMACCHINE
ADDETTI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO
ADDETTI PREPARAZIONI ED IMBALLAGGI
ADDETTI UNITÀ PRODUTTIVA AUTONOMA
ANALISTI TEMPI-METODI, PROCESSI, CICLI
ASSEMBLAGGI E MONTAGGI
CONDUTTORE MEZZI DI TRASPORTO INTERNI/ESTERNI
COSTRUTTORI AL BANCO
COSTRUTTORI SU MACCHINE
GRUISTI
LOGISTICA DI PRODUZIONE
LOGISTICA TRASPORTI
METODISTI DI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO
MODELLISTA
PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE ED
APPROVVIGIONAMENTI
SALDATORE
SERVIZI AUSILIARI DI PRODUZIONE E PULIZIE
TECNOLOGICHE
STAMPAGGI
TECNOLOGIE DI FORMATURA E ANIMISTERIA
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TECNOLOGIE DI FUSIONE E COLATA
TECNOLOGI DI SISTEMI AUTOMATIZZATI E ROBOTIZZATI
TECNOLOGI DI SISTEMI DI LAVORAZIONE AVANZATI E
NON CONVENZIONALE
TRATTAMENTI TERMICI E DI RIVESTIMENTO
RICERCA&SVILUPPO E GESTIONE
PROGETTI
ADDETTI PROVE E LABORATORI
ADDETTI/RESPONSABILI PROGETTO/COMMESSA
ADDETTI SERVIZI AUSILIARI DI PROGETTAZIONE E
SPERIMENTAZIONE
DISEGNATORI E PROGETTISTI METODI,
PROCESSI/IMPIANTI
DISEGNATORI E PROGETTISTI PRODOTTO
PROGETTISTI METODI DI PRODUZIONE
PROTOTIPAZIONE NUOVI PRODOTTI
SPECIALISTI DI CALCOLO E MODELLIZZAZIONE
SPECIALISTI TECNOLOGIE DI PRODOTTO/PROCESSO,
RICERCATORI
SERVIZI COMMERCIALI
MARKETING E COMUNICAZIONE
RESPONSABILE PRODOTTO/MERCATO
SERVIZIO CLIENTE
TECNICO COMMERCIALE
VENDITE E GESTIONE CLIENTE
SERVIZI INFORMATICI
AMMINISTRATORE DATABASE E SISTEMI
ANALISTA FUNZIONALE
CONSULENTE CLIENTE PROCESS/BUSINESS/SOLUTION
DATA ANALYST
GESTIONE PROGETTI SISTEMI INFORMATIVI
PROGETTAZIONE E GESTIONE WEB
SERVIZI INFORMATICI INTERNI
SICUREZZA INFORMATICA
SVILUPPO E TESTING
SYSTEM ENGINEER
1.6. Nota metodologica delle esemplificazioni di profili professionali
Gli esempi di profili professionali, che sono riportati in calce al successivo art. 2 relativo alla Commissione Nazionale
per l’Inquadramento professionale, sono raccolti per aree funzionali di riferimento in coerenza con la precedente
esemplificazione di famiglie professionali.
Il formato tabellare mette in evidenza l’utilizzo dei 6 criteri di professionalità per la definizione del corretto
inquadramento nel livello applicandoli a figure professionali specifiche dell’area con funzione di pura esemplificazione
che non può avere pretese di completezza e non ha carattere prescrittivo vi sta la varietà di contesti aziendali, per
organizzazione, tecnologie e dimensioni che devono essere affrontati direttamente attraverso le declaratorie generali.
Di norma gli esempi di profili professionali sono implicitamente riferiti ad ipotesi di contesto aziendale specifico e
quindi l’espressione “in funzione dei contesti aziendali” non è riportata sistematicamente nelle tabelle di esemplificazione.
Solo in casi particolari si è reso necessario esplicitarla a fini di generalità per introdurre opzioni quali ad esempio, relative
alla conduzione di collaboratori, ai perimetri di polivalenza, alle competenze tecnico-specifiche e trasversali.
56
1.6. Nota metodologica delle esemplificazioni di profili professionali
Gli esempi di profili professionali, che sono riportati in calce al successivo art. 2 relativo alla Commissione
Nazionale per l’Inquadramento professionale, sono raccolti per aree funzionali di riferimento in coerenza
con la precedente esemplificazione di famiglie professionali.
Il formato tabellare mette in evidenza l’utilizzo dei 6 criteri di professionalità per la definizione del cor-
retto inquadramento nel livello applicandoli a figure professionali specifiche dell’area con funzione di pura
esemplificazione che non può avere pretese di completezza e non ha carattere prescrittivo vista la varietà
di contesti aziendali, per organizzazione, tecnologie e dimensioni che devono essere affrontati direttamente
attraverso le declaratorie generali.
Di norma gli esempi di profili professionali sono implicitamente riferiti ad ipotesi di contesto aziendale
specifico e quindi l’espressione “in funzione dei contesti aziendali” non è riportata sistematicamente nelle
tabelle di esemplificazione. Solo in casi particolari si è reso necessario esplicitarla a fini di generalità per
introdurre opzioni quali ad esempio, relative alla conduzione di collaboratori, ai perimetri di polivalenza, alle
57
GUARDIAFILI-GIUNTISTA E INSTALLATORI IMPIANTI
TELECOMUNICAZIONE
INSTALLATORI/MANUTENTORI IMPIANTI TERMOTECNICI
INSTALLATORI/MANUTENTORI IMPIANTI ELETTRICI
MANUTENTORE MECCANICO-ELETTRICO-ELETTRONICO-
SOFTWARE
MANUTENZIONE MACCHINE E IMPIANTI
MONTAGGIO/INSTALLAZIONE DI GRANDI IMPIANTI
SERVIZI AUSILIARI DI MANUTENZIONE E CANTIERE
TECNICI DI ASSISTENZA
TECNICI PROGRAMMATORI DI ASSISTENZA E
INSTALLAZIONE
TECNOLOGI/INSTALLATORI SISTEMI ALTA AUTOMAZIONE
TUBISTI
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
AMMINISTRAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI, CONTROLLO
COSTI
COMUNICAZIONE
FORMAZIONE E SVILUPPO
RELAZIONI INDUSTRIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE
D'IMPRESA
SELEZIONE
SICUREZZA E SERVIZI AUSILIARI
PRODUZIONE LOGISTICA
ADDETTI/CONDUTTORI LINEE
CADENZA/IMPIANTI/SISTEMI AUTOMATIZZATI
ADDETTI LAMINATOI
ADDETTI LAVORAZIONI AVANZATE E NON
CONVENZIONALI
ADDETTI MACCHINA/GUIDAMACCHINE
ADDETTI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO
ADDETTI PREPARAZIONI ED IMBALLAGGI
ADDETTI UNITÀ PRODUTTIVA AUTONOMA
ANALISTI TEMPI-METODI, PROCESSI, CICLI
ASSEMBLAGGI E MONTAGGI
CONDUTTORE MEZZI DI TRASPORTO INTERNI/ESTERNI
COSTRUTTORI AL BANCO
COSTRUTTORI SU MACCHINE
GRUISTI
LOGISTICA DI PRODUZIONE
LOGISTICA TRASPORTI
METODISTI DI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO
MODELLISTA
PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE ED
APPROVVIGIONAMENTI
SALDATORE
SERVIZI AUSILIARI DI PRODUZIONE E PULIZIE
TECNOLOGICHE
STAMPAGGI
TECNOLOGIE DI FORMATURA E ANIMISTERIA
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TECNOLOGIE DI FUSIONE E COLATA
TECNOLOGI DI SISTEMI AUTOMATIZZATI E ROBOTIZZATI
TECNOLOGI DI SISTEMI DI LAVORAZIONE AVANZATI E
NON CONVENZIONALE
TRATTAMENTI TERMICI E DI RIVESTIMENTO
RICERCA&SVILUPPO E GESTIONE
PROGETTI
ADDETTI PROVE E LABORATORI
ADDETTI/RESPONSABILI PROGETTO/COMMESSA
ADDETTI SERVIZI AUSILIARI DI PROGETTAZIONE E
SPERIMENTAZIONE
DISEGNATORI E PROGETTISTI METODI,
PROCESSI/IMPIANTI
DISEGNATORI E PROGETTISTI PRODOTTO
PROGETTISTI METODI DI PRODUZIONE
PROTOTIPAZIONE NUOVI PRODOTTI
SPECIALISTI DI CALCOLO E MODELLIZZAZIONE
SPECIALISTI TECNOLOGIE DI PRODOTTO/PROCESSO,
RICERCATORI
SERVIZI COMMERCIALI
MARKETING E COMUNICAZIONE
RESPONSABILE PRODOTTO/MERCATO
SERVIZIO CLIENTE
TECNICO COMMERCIALE
VENDITE E GESTIONE CLIENTE
SERVIZI INFORMATICI
AMMINISTRATORE DATABASE E SISTEMI
ANALISTA FUNZIONALE
CONSULENTE CLIENTE PROCESS/BUSINESS/SOLUTION
DATA ANALYST
GESTIONE PROGETTI SISTEMI INFORMATIVI
PROGETTAZIONE E GESTIONE WEB
SERVIZI INFORMATICI INTERNI
SICUREZZA INFORMATICA
SVILUPPO E TESTING
SYSTEM ENGINEER
1.6. Nota metodologica delle esemplificazioni di profili professionali
Gli esempi di profili professionali, che sono riportati in calce al successivo art. 2 relativo alla Commissione Nazionale
per l’Inquadramento professionale, sono raccolti per aree funzionali di riferimento in coerenza con la precedente
esemplificazione di famiglie professionali.
Il formato tabellare mette in evidenza l’utilizzo dei 6 criteri di professionalità per la definizione del corretto
inquadramento nel livello applicandoli a figure professionali specifiche dell’area con funzione di pura esemplificazione
che non può avere pretese di completezza e non ha carattere prescrittivo vi sta la varietà di contesti aziendali, per
organizzazione, tecnologie e dimensioni che devono essere affrontati direttamente attraverso le declaratorie generali.
Di norma gli esempi di profili professionali sono implicitamente riferiti ad ipotesi di contesto aziendale specifico e
quindi l’espressione “in funzione dei contesti aziendali” non è riportata sistematicamente nelle tabelle di esemplificazione.
Solo in casi particolari si è reso necessario esplicitarla a fini di generalità per introdurre opzioni quali ad esempio, relative
alla conduzione di collaboratori, ai perimetri di polivalenza, alle competenze tecnico-specifiche e trasversali.
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TECNOLOGIE DI FUSIONE E COLATA
TECNOLOGI DI SISTEMI AUTOMATIZZATI E ROBOTIZZATI
TECNOLOGI DI SISTEMI DI LAVORAZIONE AVANZATI E
NON CONVENZIONALE
TRATTAMENTI TERMICI E DI RIVESTIMENTO
RICERCA&SVILUPPO E GESTIONE
PROGETTI
ADDETTI PROVE E LABORATORI
ADDETTI/RESPONSABILI PROGETTO/COMMESSA
ADDETTI SERVIZI AUSILIARI DI PROGETTAZIONE E
SPERIMENTAZIONE
DISEGNATORI E PROGETTISTI METODI,
PROCESSI/IMPIANTI
DISEGNATORI E PROGETTISTI PRODOTTO
PROGETTISTI METODI DI PRODUZIONE
PROTOTIPAZIONE NUOVI PRODOTTI
SPECIALISTI DI CALCOLO E MODELLIZZAZIONE
SPECIALISTI TECNOLOGIE DI PRODOTTO/PROCESSO,
RICERCATORI
SERVIZI COMMERCIALI
MARKETING E COMUNICAZIONE
RESPONSABILE PRODOTTO/MERCATO
SERVIZIO CLIENTE
TECNICO COMMERCIALE
VENDITE E GESTIONE CLIENTE
SERVIZI INFORMATICI
AMMINISTRATORE DATABASE E SISTEMI
ANALISTA FUNZIONALE
CONSULENTE CLIENTE PROCESS/BUSINESS/SOLUTION
DATA ANALYST
GESTIONE PROGETTI SISTEMI INFORMATIVI
PROGETTAZIONE E GESTIONE WEB
SERVIZI INFORMATICI INTERNI
SICUREZZA INFORMATICA
SVILUPPO E TESTING
SYSTEM ENGINEER
1.6. Nota metodologica delle esemplificazioni di profili professionali
Gli esempi di profili professionali, che sono riportati in calce al successivo art. 2 relativo alla Commissione Nazionale
per l’Inquadramento professionale, sono raccolti per aree funzionali di riferimento in coerenza con la precedente
esemplificazione di famiglie professionali.
Il formato tabellare mette in evidenza l’utilizzo dei 6 criteri di professionalità per la definizione del corretto
inquadramento nel livello applicandoli a figure professionali specifiche dell’area con funzione di pura esemplificazione
che non può avere pretese di completezza e non ha carattere prescrittivo vi sta la varietà di contesti aziendali, per
organizzazione, tecnologie e dimensioni che devono essere affrontati direttamente attraverso le declaratorie generali.
Di norma gli esempi di profili professionali sono implicitamente riferiti ad ipotesi di contesto aziendale specifico e
quindi l’espressione “in funzione dei contesti aziendali” non è riportata sistematicamente nelle tabelle di esemplificazione.
Solo in casi particolari si è reso necessario esplicitarla a fini di generalità per introdurre opzioni quali ad esempio, relative
alla conduzione di collaboratori, ai perimetri di polivalenza, alle competenze tecnico-specifiche e trasversali.
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competenze tecnico-specifiche e trasversali.
Il metodo esemplificato può essere per analogia di supporto nello sviluppo dei profili professionali e
del loro corretto inquadramento nel reale contesto organizzativo e tecnologico che caratterizza l’impresa,
secondo quanto precisato al precedente punto 1.1.
Art. 2 - Commissione nazionale sull’inquadramento professionale
Le Associazioni cooperative e FIM, FIOM, UILM, ritenendo che il nuovo sistema di inquadramento profes-
sionale costituisca uno strumento fondamentale per la valorizzazione del lavoro delle persone in coerenza
con i profondi cambiamenti dei fattori e dei modelli di organizzazione del lavoro intervenuti in questi anni,
convengono di costituire la Commissione nazionale sull’inquadramento professionale con il compito di:
- monitorare l’applicazione del nuovo sistema di inquadramento professionale;
- elaborare una raccolta di profili professionali rilevanti tenendo conto delle specificità dei comparti, filiere e
bacini (installazione d’impianti, informatica, automotive, ecc.) che sarà gestita e condivisa secondo quanto
definito di comune accordo dalle Parti; le esemplificazioni di profili professionali riportate in calce al pre-
sente articolo, costituiscono esempi guida per la Commissione per definire gli ulteriori profili professionali;
- fornire valutazioni ed indirizzi qualora si verifichino contenziosi sull’applicazione del nuovo sistema di
inquadramento su richiesta delle Parti;
- proporre alle Parti stipulanti aggiornamenti dell’esemplificazione delle figure professionali e progressione
nei livelli di professionalità in funzione dell’evoluzione tecnologica e organizzativa dell’industria metalmec-
canica e dell’installazione d’impianti;
- elaborare linee-guida per le sperimentazioni di interventi di adattamento inquadramentale finalizzati a va-
lorizzare le professionalità dei lavoratori in coerenza con le specificità degli ambiti tecnologici e dei modelli
di organizzazione aziendale di cui al precedente art. 2;
- monitorare le sperimentazioni che si realizzeranno e, a richiesta congiunta, fornire supporto alla sperimen-
tazione; il monitoraggio delle sperimentazioni che si realizzeranno consentirà di aggiornare ed implementare
le suddette linee-guida;
- elaborare valutazioni e proposte, sulla base delle sperimentazioni realizzate, dei casi aziendali, dei risultati
conseguiti e delle eventuali problematicità, circa l’eventuale necessità di apportare correttivi, implementa-
zioni o modifiche al sistema di classificazione dei lavoratori, nel corso del prossimo rinnovo del CCNL
La Commissione si avvarrà del supporto tecnico-scientifico dei Centri di competenza guidati da Politecnici
e da Università, da individuare di comune accordo, per sviluppare approfondimenti sull’evoluzione delle
competenze e dei processi di cambiamento delle imprese.
Art. 3 - Iniziative sperimentali
Al fine di cogliere le specificità e sviluppare le professionalità, le competenze e l’impiegabilità dei lavoratori
in coerenza con gli ambiti tecnologici e i modelli di organizzazione attraverso i quali le diverse imprese
producono valore, può essere valutata l’opportunità di sperimentare interventi di adattamento inquadramen-
tale nell’ambito dei principi di riferimento comune individuati dal CCNL e dalle linee-guida elaborate dalla
Commissione nazionale, fermi restando gli accordi aziendali già in atto.
Gli approfondimenti inquadramentali dovranno essere condivisi in sede aziendale con la R.S.U. d’intesa con
le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti anche con riferimento ai tempi di realizzazio-
ne, e potranno riguardare anche specifiche aree professionali e/o di attività aziendale.
Per rendere operativi tali adattamenti potranno essere considerate le seguenti iniziative:
- approfondimento della valutazione di fattori di professionalità, specifici, trasversali, di polivalenza e di
competenza espressa attraverso matrici improntate ad oggettività e trasparenza;
- individuazione di percorsi di ricomposizione delle posizioni e di arricchimento dei contenuti professionali
di specifiche professionalità in funzione delle innovazioni organizzative e tecnico-operative;
- individuazione di sistemi di valutazione del contributo individuale o di team o di specifiche aree professio-
nali alla catena di creazione del valore ed al differenziale competitivo dell’impresa;
- individuazione di sistemi di bilancio delle competenze individuali, di team, di specifiche aree professiona-
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li in coerenza con i fabbisogni di formazione ed apprendimento continuo e piani di sviluppo definiti attra-
verso un portafoglio di azioni, adeguatamente articolato per metodologia anche in ambito digitale, interne
ed esterne, individuali e collettive anche tenendo conto del diritto soggettivo alla formazione.
Art. 4 - Passaggio temporaneo di mansioni
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti
al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti, in coerenza con i
criteri di professionalità di riferimento, alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della
retribuzione.
I lavoratori avranno diritto al passaggio al livello superiore se disimpegnano le mansioni superiori per un
periodo pari a:
- 30 giorni continuativi, ovvero 75 giorni non continuativi nell’arco di un anno o 6 mesi non continuativi
nell’arco di tre anni;
- 3 mesi continuativi, ovvero 9 mesi non continuativi nell’arco di tre anni, per l’acquisizione dei livelli B1,
B2, B3 e A1.
L’esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per permesso o
congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare di leva o richiamo di durata non
superiore a 6 mesi, aspettativa, non dà luogo a passaggio di livello, salvo il caso della mancata riammissione
del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni.
Al lavoratore assegnato a compiere mansioni inerenti al livello superiore a quello di appartenenza deve esse-
re corrisposto, in aggiunta alla sua normale retribuzione, un adeguato compenso non inferiore alla differenza
tra la predetta sua normale retribuzione e quella che gli sarebbe spettata in caso di passaggio definitivo al
livello superiore.
Art. 5 - Nuove mansioni
Per ruoli non richiamati nelle esemplificazioni delle figure professionali di cui al punto 1.5. l’azienda darà
comunicazione alla R.S.U. che potrà formulare i suoi rilievi al riguardo.
Art.6 - Cumulo di mansioni
Ai lavoratori che sono assegnati alla esplicazione di mansioni di diversi livelli sarà attribuito il livello corri-
spondente alla mansione superiore, sempreché quest’ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere
di equivalenza di tempo, fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 3 e dal precedente articolo
1, punto 1.2.
Di casi particolari che non rientrino fra quelli sopra indicati si terrà conto nella retribuzione.
Art.7 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
Sono lavoratori discontinui gli addetti a mansioni che non richiedono un impegno lavorativo assiduo e con-
tinuativo, ma che consentono intervalli più o meno ampi di inoperosità, secondo quanto previsto dall’art. 16
, lett. d), del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 .
I) Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti: autisti, motoscafisti, infermieri,
addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell’energia elettrica, addetti alla sorveglianza, al presi-
dio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti (ad esempio di climatizzazione e del calore, distribuzione
fluidi, linee e condotte di gas ed acqua, segnaletica stradale e ferroviaria, allarme, ecc.) anche con sporadici
interventi di manutenzione, addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi, por-
tinai, guardiani diurni e notturni.
II) I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro normale settimanale di 40, di 44 o
di 48 ore. Nel caso di lavoratori assunti con un orario di lavoro normale pari a 48 ore settimanali l’orario di
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lavoro sarà computato come durata media in un periodo non superiore a 12 mesi.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 10 ore, l’orario normale settimanale ri-
mane fissato in 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9 ore, l’orario normale settimanale rimane
fissato in 44 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8 ore, l’orario normale settimanale rimane
fissato in 40 ore.
Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della pausa per la refezione.
III) Nei casi di cui ai commi secondo e terzo del punto II), fermo restando che le ore prestate oltre la quaran-
tesima ora e fino al normale orario individuale saranno retribuite senza le maggiorazioni previste dall’arti-
colo 7, Sezione quarta, Titolo III per il lavoro straordinario, ai fini di tutti gli istituti contrattuali si applica il
principio della proporzionalità diretta.
IV) Fermo quanto previsto al comma primo del punto III), ai fini del presente articolo si considera lavoro
straordinario quello eseguito oltre l’orario giornaliero fissato nella suddivisione degli orari settimanali di cui
al punto II).
Il lavoro straordinario deve essere compensato con le maggiorazioni previste dall’articolo 7, fermo restando
che non si applicano ai discontinui i limiti e le modalità per la effettuazione del lavoro straordinario previsti
nel suddetto articolo, salvo le limitazioni di legge.
V) I lavoratori di cui al precedente punto I) sono suddivisi nei seguenti raggruppamenti:
A) (corrispondente al livello C3):
- infermieri professionali, addetti cabine di produzione e trasformazione di energia elettrica ed addetti alla
sorveglianza, presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti che eseguono lavori di riparazione;
B) (corrispondente al livello C2):
- infermieri professionali, autisti esterni meccanici, motoscafisti, addetti cabine di produzione e trasforma-
zione di energia elettrica, addetti alla sorveglianza, presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti
ed addetti servizio estinzione incendi con interventi di manutenzione ordinaria, portieri;
C) (corrispondente al livello D2):
- infermieri, autisti non meccanici, addetti alla sorveglianza, presidio e/o conduzione di apparecchiature ed
impianti, addetti al servizio di estinzione di incendi, custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di vigi-
lanza o di sorveglianza del patrimonio aziendale, portieri;
D) (corrispondente al livello D1):
- inservienti e simili, custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di vigilanza o di sorveglianza del pa-
trimonio aziendale.
Eventuali contestazioni riguardanti tali classificazioni saranno esaminate tra la Direzione e la Rappresen-
tanza sindacale unitaria ed in caso di disaccordo verrà seguita la procedura prevista dall’articolo 7, Sezione
quarta, Titolo VII, del presente contratto.
VI) All’atto dell’assunzione o del passaggio a mansioni discontinue l’azienda, oltre a quanto previsto dall’ar-
ticolo 1, Sezione quarta, Titolo I, deve comunicare per iscritto ai lavoratori di cui al punto I) del presente
articolo l’orario normale di lavoro e la relativa paga.
VII) In riferimento all’articolo 2, Sezione quarta, Titolo V , ai lavoratori che devono svolgere le proprie man-
sioni esposti alle intemperie l’azienda dovrà dare in dotazione appositi indumenti protettivi.
VIII) Per gli autisti adibiti alla consegna in altre località dei veicoli da essi condotti o trasportati, saranno
stabilite, mediante accordi aziendali, per le giornate di servizio fuori del comune sede dello stabilimento,
paghe giornaliere comprensive di un forfait di lavoro straordinario.
IX) Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica nello stabilimento o nelle imme-
diate vicinanze in relazione alle mansioni svolte, continueranno ad essere regolate da accordi particolari; gli
interessati possono chiedere l’assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali.
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X) Fermo restando l’articolo 1 della Sezione terza, il presente articolo non modifica le eventuali situazioni di
diritto derivanti da accordi o regolamenti più favorevoli ai lavoratori.
Dichiarazione a verbale sul punto V)
Con la norma di cui alla lettera C) del punto V), le Parti non hanno inteso innovare nella situazione di fatto
dei portieri, capiturno e fattorini che in relazione a particolari compiti fruissero attualmente di una classifi-
cazione più favorevole.
Art.8 - Lavori indirettamente produttivi negli stabilimenti siderurgici
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori indirettamente produttivi le seguenti operazioni:
- ai gassogeni, forni di distillazione, forni di fusione e forni di riscaldo:
1) riparazioni;
2) riscaldo od alimento;
3) pulizia di valvole, di tubazioni, di collettori, di griglie, di pozzetti, di condotti di alimento del carbone o
lignite;
- ai treni di laminazione:
1) cambio di cilindri;
2) cambio di gabbie;
3) cambio di cuscinetti, manicotti ed allunghe;
4) pulizia generale;
- alla trafilatura a caldo:
1) riparazione;
- alla fucinatura:
1) attrezzaggio;
2) riparazione;
- alla stagnatura e piombatura:
1) riparazioni;
2) pulizia generale.
1.A) Qualora durante un turno di lavoro il processo produttivo venga interrotto per la esecuzione delle ope-
razioni sopra elencate, i lavoratori ad esse addetti, sempreché componenti la stessa squadra di produzione,
percepiranno, oltre alla paga base oraria di fatto, un compenso la cui misura non dovrà essere inferiore all’85
per cento dell’utile medio orario di cottimo, realizzato nel periodo di paga in corso nel posto di lavoro cui
erano addetti al momento in cui sono stati comandati ad eseguire le operazioni stesse.
1.B) Qualora gli stessi lavori vengono eseguiti nel periodo di normale fermata della produzione nell’inter-
vallo tra il termine di una successione settimanale di turni e la ripresa di quella seguente, i lavoratori addetti,
sempreché appartenenti alle squadre dello stesso mezzo di produzione al quale si eseguono le operazioni di
cui sopra, verranno retribuiti con una retribuzione pari a quella media oraria realizzata per le ore ordinarie
(escluse quindi le maggiorazioni corrisposte per le ore notturne, straordinarie, festive) nel periodo di paga
nel quale si verificano le prestazioni suddette.
2) Qualora per la esecuzione dei lavori stessi il personale di squadra necessario debba fare ore in più del
turno normale giornaliero indispensabili al regolare andamento del lavoro stesso, tali ore saranno retribuite
con una retribuzione oraria uguale a quella media realizzata nel periodo di paga in corso per le ore di lavoro
ordinarie (escluse quindi le maggiorazioni corrisposte per le ore notturne, straordinarie, festive) maggiorata
di un compenso pari a quello fissato dall’articolo 7, Sezione quarta, Titolo III, per il lavoro straordinario e
che non sarà con questo cumulabile.
Tale maggiorazione sarà calcolata con gli stessi criteri stabiliti dal predetto articolo 7, Sezione quarta, Tito-
lo III.
61
Art. 9 - Variazioni nelle squadre ai forni ed ai treni negli stabilimenti siderurgici
Qualora in conseguenza di modifiche apportate alla composizione di una squadra, il guadagno dei suoi
componenti dovesse diminuire o non fosse più adeguato alla prestazione che viene richiesta ai componenti
stessi, si seguirà la procedura stabilita dall’articolo 7, Sezione quarta, Titolo VII.
Art. 10 - Sostituzione di personale di squadra assente negli stabilimenti siderurgici
L’azienda deve provvedere alla sostituzione del lavoratore componente la squadra di produzione (laminatoi,
forni, fucinatura), che fosse assente.
Ove ciò eccezionalmente non possa avvenire ed i restanti lavoratori della squadra provvedano a ripartirsi il
lavoro dell’assente, la retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata allo stesso verrà ripartita tra i lavora-
tori della squadra che hanno partecipato al lavoro in sostituzione del lavoratore assente.
Chiarimento a verbale
L’eccezionale impossibilità di cui al secondo comma del presente articolo non può protrarsi, per lo stesso
lavoratore, oltre il giorno di lavoro in cui si verifica l’assenza.
Dichiarazione a verbale
Considerato che l’obiettivo di una migliore utilizzazione degli impianti nell’intero settore siderurgico cor-
risponde agli intendimenti delle Parti, si stabilisce che, laddove le esigenze aziendali richiedano una più
ampia utilizzazione, le Direzioni di stabilimento e le Rappresentanze sindacali unitarie si incontreranno per
concordare le condizioni e le misure necessarie a perseguire l’obiettivo sopra ricordato.
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE ACQUISTI, QUALITA', SICUREZZA-AMBIENTE
Criteri di
professionalità
autonomia-
responsabilità
gerarchico-
funzionale
competenza tecnico-
specifica competenze trasversali polivalenza polifunzionalità miglioramento continuo
ed innovazione
D1 Addetto servizi
ausiliari Qualità
svolge con
progressivo sviluppo
compiti di ordine
ausiliari nell’ambito
del servizio qualità
segue semplici istruzioni
operative che comportano
abilità manuali e sensoriali
elementari non specifiche;
utilizza dispositivi e sistemi
anche digitali preimpostati
sulla base di capacità
elementari di
riconoscimento di forme,
alfabetizzazione aritmetica e
linguistica
compilazione di semplici
tabelle e rappresentazioni
grafiche preimpostate,
riepiloghi di anomalie ed
attività su formati
preimpostati
alcune attività
nell’area di
assegnazione
minima
conoscenza
dell’organizzazio
ne produttiva e
del cliente
interno
è guidato nell’affrontare
anomalie, casi specifici,
innovazioni e
miglioramenti
D2 Addetto servizi
ausiliari Qualità
autonomia limitata su
compiti di ordine ed
ausiliari dell'area
qualità in interazione
con il team
compiti ordinari e ricorrenti
nell'applicazione di
istruzioni di controllo,
selezione, rimessa in
conformità che richiedono
abilità manuali e sensoriali
generiche o acquisibili sulla
base di semplice esperienza
operativa e capacità base di
riconoscimento di forme,
alfabetizzazione aritmetica e
linguistica; utilizzo di
semplici dispositivi di
marchiatura e
oggettivazione
utilizzo di strumenti statistici
non quantitativi, limitata
autonomia nella ricerca di
semplici dati ed informazioni
sui sistemi aziendali di
proceduralizzazione e di
trattamento dati;
compilazione di semplici
documenti di prodotto,
processo, di team in formato
cartaceo o digitale
predisposto, utilizzo
elementare di processori di
testo e fogli di calcolo
preimpostati; trattamento di
semplici documenti ricorrenti
nella lingua straniera
rilevante
su un limitato
numero di
attività
operative
dell'area
qualità
nozioni
dell’organizzazio
ne produttiva e
dei principi di
assicurazione
qualità
proposta di semplici
miglioramenti della propria
attività partecipando in
funzione del contesto
aziendale a gruppi di
lavoro e miglioramento con
l'utilizzo delle metodologie
prescritte
C1 Addetto servizi
Qualità
può svolgere ruoli di
collegamento/affianca
mento operativo senza
responsabilità
gerarchica di tipo
"team leader"
come per il D2 con
riconosciuta autonomia
come per D2 con capacità di
formazione per
affiancamento dei colleghi in
funzione dei contesti
aziendali
sull'insieme di
un gruppo
omogeneo di
attività/istruzio
ni di lavoro
qualità o un
ambito di
processo
elementi
conoscitivi di
base dei diversi
cicli produttivi e
delle
articolazioni
aziendali con cui
si interfaccia
proposta di semplici
modifiche ed adattamenti,
partecipazione attiva a
gruppi di lavoro e
miglioramento con
autonomia nell'utilizzo
delle metodologie
prescritte, ove previsti
C2
Tecnico Qualità
Fornitori /
Tecnico qualità
produzione
applica con normale
autonomia le
istruzioni qualità per il
controllo ed il
benestare di materiali,
componenti,
semilavorati e prodotti
nel perimetro di
competenza ed
interfacciando sulla
base delle procedure
aziendali i colleghi di
produzione, logistica e
gli enti tecnici, in
funzione del contesto
organizzativo,
guidando un team di
addetti qualità per il
perimetro di
assegnazione
possiede una completa
conoscenza dei principi e
dei metodi di qualità,
nozioni rilevanti del
prodotto/processo, capacità
di lettura ed interpretazioni
di disegni, schemi e
specifiche, capacità tecnico
pratiche per l'applicazione
delle procedure di
assicurazione qualità nel
perimetro di assegnazione
autonomia nel reperimento
ed elaborazione dei
regolamenti aziendali, delle
norme e degli standard di
qualità nonché elaborazione
dei riepiloghi periodici
attraverso sistemi
informatizzati specialistici e
quelli di automazione di
ufficio, applicazione di
semplici metodi quantitativi e
grafici, con autonomia di
interazione con altri tecnici
qualità e delle funzioni
produzione /logistica, anche
con l'utilizzo elementare
della lingua straniera
rilevante
in funzione del
contesto
organizzativo
su tutti i
processi di
assicurazione
qualità e
miglioramento
continuo per il
perimetro di
competenza
consapevolezza
dei processi di
produzione,
logistica,
magazzino e
acquisti/approvvi
gionamento e
capacità di
interfaccia con
altre funzioni
aziendali
proposta di soluzioni e
modifiche per le non
conformità e proposta di
implementazioni delle
procedure con il
coordinamento operativo di
gruppi di lavoro e
miglioramento in
applicazione delle
metodologie aziendali
C3
Analista qualità
Fornitori/
clienti
svolge con autonomia
di iniziativa le attività
anche di elevata
difficoltà di
assicurazione qualità
fornitori/monitoraggio
e gestione non
conformità cliente per
il perimetro di
competenza in base
alle istruzioni e
procedure aziendali e,
in funzione del
contesto
organizzativo, guida
con responsabilità
operativa gruppi di
addetti con interfaccia
verso altre unità e
funzioni e consulenti
esterni
possiede una completa
conoscenza dei principi e
dei metodi di qualità,
qualificate competenze di
prodotto/processo,
conoscenze di tecnologia dei
materiali, di misura e prova
per la formulazione di
diagnosi e proposte di
regolazione ed adattamento,
capacità di lettura ed
interpretazioni di disegni,
schemi e specifiche,
capacità di esecuzione
tecnico pratiche di
procedure articolate e
difficili scegliendo
strumenti e metodi
autonomia nel reperimento
ed elaborazione dei
regolamenti aziendali, delle
norme e degli standard di
qualità nonché elaborazione
dei riepiloghi periodici
attraverso sistemi
informatizzati specialistici e
quelli di automazione di
ufficio, applicazione di
complessi metodi quantitativi
e grafici per l'analisi e la
ricerca cause, con autonomia
di interazione con i servizi
tecnici interni e di clienti e
fornitori, anche con l'utilizzo
adeguato della lingua
straniera rilevante
in funzione del
contesto
organizzativo
su tutti i
processi
qualità per il
perimetro di
competenza
consapevolezza
di tutti i processi
di produzione,
logistica, tecnico
commerciali
rilevanti e
capacità di
interfaccia con
altre funzioni
aziendali/del
cliente
nell'ambito delle previsioni
aziendali decidono
modifiche ed adattamenti
tecnici, scegliendo le
metodologie ed
assicurandone la corretta
implementazione
nell'ambito dei gruppi di
miglioramento aziendale
62
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE ACQUISTI, QUALITA', SICUREZZA-AMBIENTE
Criteri di
professionalità
autonomia-
responsabilità
gerarchico-
funzionale
competenza tecnico-
specifica competenze trasversali polivalenza polifunzionalità miglioramento continuo
ed innovazione
D1 Addetto servizi
ausiliari Qualità
svolge con
progressivo sviluppo
compiti di ordine
ausiliari nell’ambito
del servizio qualità
segue semplici istruzioni
operative che comportano
abilità manuali e sensoriali
elementari non specifiche;
utilizza dispositivi e sistemi
anche digitali preimpostati
sulla base di capacità
elementari di
riconoscimento di forme,
alfabetizzazione aritmetica e
linguistica
compilazione di semplici
tabelle e rappresentazioni
grafiche preimpostate,
riepiloghi di anomalie ed
attività su formati
preimpostati
alcune attività
nell’area di
assegnazione
minima
conoscenza
dell’organizzazio
ne produttiva e
del cliente
interno
è guidato nell’affrontare
anomalie, casi specifici,
innovazioni e
miglioramenti
D2 Addetto servizi
ausiliari Qualità
autonomia limitata su
compiti di ordine ed
ausiliari dell'area
qualità in interazione
con il team
compiti ordinari e ricorrenti
nell'applicazione di
istruzioni di controllo,
selezione, rimessa in
conformità che richiedono
abilità manuali e sensoriali
generiche o acquisibili sulla
base di semplice esperienza
operativa e capacità base di
riconoscimento di forme,
alfabetizzazione aritmetica e
linguistica; utilizzo di
semplici dispositivi di
marchiatura e
oggettivazione
utilizzo di strumenti statistici
non quantitativi, limitata
autonomia nella ricerca di
semplici dati ed informazioni
sui sistemi aziendali di
proceduralizzazione e di
trattamento dati;
compilazione di semplici
documenti di prodotto,
processo, di team in formato
cartaceo o digitale
predisposto, utilizzo
elementare di processori di
testo e fogli di calcolo
preimpostati; trattamento di
semplici documenti ricorrenti
nella lingua straniera
rilevante
su un limitato
numero di
attività
operative
dell'area
qualità
nozioni
dell’organizzazio
ne produttiva e
dei principi di
assicurazione
qualità
proposta di semplici
miglioramenti della propria
attività partecipando in
funzione del contesto
aziendale a gruppi di
lavoro e miglioramento con
l'utilizzo delle metodologie
prescritte
C1 Addetto servizi
Qualità
può svolgere ruoli di
collegamento/affianca
mento operativo senza
responsabilità
gerarchica di tipo
"team leader"
come per il D2 con
riconosciuta autonomia
come per D2 con capacità di
formazione per
affiancamento dei colleghi in
funzione dei contesti
aziendali
sull'insieme di
un gruppo
omogeneo di
attività/istruzio
ni di lavoro
qualità o un
ambito di
processo
elementi
conoscitivi di
base dei diversi
cicli produttivi e
delle
articolazioni
aziendali con cui
si interfaccia
proposta di semplici
modifiche ed adattamenti,
partecipazione attiva a
gruppi di lavoro e
miglioramento con
autonomia nell'utilizzo
delle metodologie
prescritte, ove previsti
C2
Tecnico Qualità
Fornitori /
Tecnico qualità
produzione
applica con normale
autonomia le
istruzioni qualità per il
controllo ed il
benestare di materiali,
componenti,
semilavorati e prodotti
nel perimetro di
competenza ed
interfacciando sulla
base delle procedure
aziendali i colleghi di
produzione, logistica e
gli enti tecnici, in
funzione del contesto
organizzativo,
guidando un team di
addetti qualità per il
perimetro di
assegnazione
possiede una completa
conoscenza dei principi e
dei metodi di qualità,
nozioni rilevanti del
prodotto/processo, capacità
di lettura ed interpretazioni
di disegni, schemi e
specifiche, capacità tecnico
pratiche per l'applicazione
delle procedure di
assicurazione qualità nel
perimetro di assegnazione
autonomia nel reperimento
ed elaborazione dei
regolamenti aziendali, delle
norme e degli standard di
qualità nonché elaborazione
dei riepiloghi periodici
attraverso sistemi
informatizzati specialistici e
quelli di automazione di
ufficio, applicazione di
semplici metodi quantitativi e
grafici, con autonomia di
interazione con altri tecnici
qualità e delle funzioni
produzione /logistica, anche
con l'utilizzo elementare
della lingua straniera
rilevante
in funzione del
contesto
organizzativo
su tutti i
processi di
assicurazione
qualità e
miglioramento
continuo per il
perimetro di
competenza
consapevolezza
dei processi di
produzione,
logistica,
magazzino e
acquisti/approvvi
gionamento e
capacità di
interfaccia con
altre funzioni
aziendali
proposta di soluzioni e
modifiche per le non
conformità e proposta di
implementazioni delle
procedure con il
coordinamento operativo di
gruppi di lavoro e
miglioramento in
applicazione delle
metodologie aziendali
C3
Analista qualità
Fornitori/
clienti
svolge con autonomia
di iniziativa le attività
anche di elevata
difficoltà di
assicurazione qualità
fornitori/monitoraggio
e gestione non
conformità cliente per
il perimetro di
competenza in base
alle istruzioni e
procedure aziendali e,
in funzione del
contesto
organizzativo, guida
con responsabilità
operativa gruppi di
addetti con interfaccia
verso altre unità e
funzioni e consulenti
esterni
possiede una completa
conoscenza dei principi e
dei metodi di qualità,
qualificate competenze di
prodotto/processo,
conoscenze di tecnologia dei
materiali, di misura e prova
per la formulazione di
diagnosi e proposte di
regolazione ed adattamento,
capacità di lettura ed
interpretazioni di disegni,
schemi e specifiche,
capacità di esecuzione
tecnico pratiche di
procedure articolate e
difficili scegliendo
strumenti e metodi
autonomia nel reperimento
ed elaborazione dei
regolamenti aziendali, delle
norme e degli standard di
qualità nonché elaborazione
dei riepiloghi periodici
attraverso sistemi
informatizzati specialistici e
quelli di automazione di
ufficio, applicazione di
complessi metodi quantitativi
e grafici per l'analisi e la
ricerca cause, con autonomia
di interazione con i servizi
tecnici interni e di clienti e
fornitori, anche con l'utilizzo
adeguato della lingua
straniera rilevante
in funzione del
contesto
organizzativo
su tutti i
processi
qualità per il
perimetro di
competenza
consapevolezza
di tutti i processi
di produzione,
logistica, tecnico
commerciali
rilevanti e
capacità di
interfaccia con
altre funzioni
aziendali/del
cliente
nell'ambito delle previsioni
aziendali decidono
modifiche ed adattamenti
tecnici, scegliendo le
metodologie ed
assicurandone la corretta
implementazione
nell'ambito dei gruppi di
miglioramento aziendale
63
B1
Responsabile
qualità
fornitori/
produzione/
cliente
segue con ampia
autonomia operativa e
definizione di metodi
e strumenti sulla base
di elevata competenza
tecnica tutte le
necessità di
assicurazione qualità e
miglioramento
continuo di importanti
ambiti componenti -
materie prime -
lavorazioni esterne o
processi interni o
monitoraggio e
gestione non
conformità cliente, in
funzione del contesto
organizzativo, con la
conduzione di gruppi
articolati di addetti
con interfaccia verso
altre unità e funzioni e
consulenti esterni
possiede elevate conoscenze
dei principi, dei metodi di
qualità, articolata
formazione teorica e pratica
circa le tecnologie e le
applicazioni di prodotto, le
tecnologie di processo, dei
materiali, di misura e prova
che permettono autonomia,
secondo le definizioni
aziendali, di diagnosi,
analisi delle cause e nella
formulazione di
contromisure tecnico
organizzative
completa autonomia nel
reperimento, interpretazione
e redazione di norme,
standard, istruzioni e
procedure con adeguato
sviluppo di strumenti quali-
quantitativi attraverso i
sistemi informatizzati
specialistici e quelli di
automazione di ufficio;
applicazione di metodi
quantitativi e grafici di
elevata complessità per
l'analisi e la ricerca cause;
capacità di aggiornamento
continuo sulla base di
strumenti ed iniziative
formative guidate
dall'azienda contribuendo alla
formazione dei propri
collaboratori;
autonomia di interazione con
altri specialisti ed enti e nella
definizione delle priorità
operative in funzione degli
scadenziari, delle esigenze di
clienti e fornitori, effettuando
presentazioni strutturate dei
problemi e delle soluzioni
esprimendosi adeguatamente
nella lingua straniera
rilevante
in funzione del
contesto
organizzativo
su tutti i
processi
qualità per il
perimetro di
competenza
competenza
interfaccia con
altre funzioni
aziendali e con le
funzioni di
clienti e fornitori
guidano in funzione di
significativi obiettivi
iniziative o sistemi di
miglioramento aziendale
B2 Specialista
Qualità Cliente
svolge, con
discrezionalità
nell'ambito delle
procedure aziendali e
delle strategie di
relazione cliente, il
trattamento dei
reclami e conformità
lato cliente con
gestione tecnico ed
economica delle
risorse aziendali con
collaborazione con gli
enti tecnici e
commerciali interni ed
interfaccia diretta con
il cliente
possiede elevate conoscenze
dei principi, dei metodi di
qualità e competenze
specialistiche circa le
tecnologie e le applicazioni
di prodotto e le applicazioni
cliente, le tecnologie di
processo produttivo interno,
dei materiali, di misura e
prova che permettono
autonomia anche in
situazioni mutevoli di
diagnosi, analisi delle cause
e nella formulazione di
contromisure tecnico
organizzative
avanzata autonomia nel
reperimento ed
interpretazione delle norme e
degli standard tecnici e di
qualità, dei documenti
contrattuali di definizione
tecnica prodotti e servizi,
elevate competenze nelle
metodologie di problem
finding/solving; capacità di
impostazione e realizzazioni
di documentazione tecnica e
presentazioni complesse
utilizzando con perizia le più
adeguate metodologie
digitali. Autonomia
nell'aggiornamento continuo
e nella formazione di
collaboratori e clienti;
ampia autonomia di
interazione con altri
specialisti ed enti, clienti e
fornitori, comunicando nella
lingua straniera rilevante
in funzione del
contesto
organizzativo
su tutti i
processi
qualità per il
perimetro di
competenza ed
i perimetri
assimilabili
competenza di
interfaccia con
altre funzioni
aziendali e
partner esterni,
elementi di
competenza
tecnico-
commerciale e di
progettazione e
testing prodotto
nell'ambito delle previsioni
aziendali validano le azioni
di miglioramento continuo
per la propria area e, in
collaborazione con i
rispettivi responsabili, delle
funzioni interne e cliente
interessate; promuovono e
guidano progetti di
innovazione relativi al
proprio perimetro e lo
rappresentano nell'ambito
di iniziative interfunzionali
B3
Responsabile
Sistema Qualità
e certificazioni
presidia, in base alle
strategie aziendali ed
in funzione delle
evoluzioni normative
e di mercato e delle
evoluzioni
organizzative e
tecnologiche interne,
le certificazioni di
qualità ed i sistemi
connessi, gestendo le
risorse tecniche ed
umane connesse e
promuovendo lo
sviluppo di
competenze e
motivazione in linea
con i principi di
sistema
sulla base di elevate
conoscenze generali e
d'impresa ed alta
specializzazione sui sistemi
qualità, rispondendo ai
requisiti specifici dei sistemi
di certificazione per
scolarità ed attestati
formativi, è il riferimento di
competenza circa la
proceduralizzazione
aziendale, i sistemi di audit
interni ed esterni, le
applicazioni della
normazione tecnica
gestione di processi articolati
in contesti evolutivi non
prevedibili e sviluppo di
soluzioni innovative per
interpretazioni normative,
processi e tecnologie;
guidano lo sviluppo di
competenza e motivazione
dei collaboratori e
contribuiscono le competenze
qualità necessarie alle
decisioni delle altre funzioni
e della direzione. Capacità di
analisi e formalizzazione di
processo con autonomia nella
redazione di testi e
presentazioni complesse di
natura tecnica ed
organizzativa utilizzando
strumentazioni di
automazione di ufficio ed
applicazioni specialistiche;
ampia autonomia di
interazione con altri
specialisti ed enti, clienti e
fornitori, comunicando nella
lingua straniera rilevante
autonomo su
tutte le
definizioni di
processo e su
ampia parte
delle
operazioni di
assicurazione
qualità e
miglioramento
continuo
conoscenza e
comprensione
delle diverse
funzioni e
processi
aziendali con
capacità di
supporto nella
proceduralizzazi
one interna di
enti diversi e
nell'interfaccia
con clienti e
fornitori, enti
terzi
è il riferimento per
l'adozione e l'applicazione
dei principi e delle
metodologie di
assicurazione qualità e
miglioramento continuo,
dimostrandone motivazione
ed applicazione a partire
dalla funzione qualità che
rappresenta nell'ambito di
progetti ed iniziative
aziendali
A1 Capo Servizio
qualità
in funzione degli
obiettivi generali
dell'impresa e della
sua organizzazione ed
in diretto riporto
all'alta direzione,
sviluppa e garantisce
la disponibilità dei
sistemi, delle
certificazioni, delle
competenze e delle
risorse, specifiche e
distribuite negli enti
operativi, per la
soddisfazione
misurabile del cliente,
il rispetto normativo
ed il perseguimento
strutturale delle
efficienze dei processi
trasversalmente
all'azienda e
rappresentandola per
tali temi nei confronti
di clienti, fornitori,
enti terzi
possiede competenze
generali dei prodotti e dei
cicli produttivi, delle
tecnologie e dei mercati in
cui l'azienda opera, e
competenze specifiche circa
i sistemi normativi anche
internazionali in ambito
qualità; valuta l'adozione dei
diversi sistemi di
certificazione di qualità e i
relativi costi in funzione del
contesto aziendale anche in
relazione alle necessità di
presenza sul mercato
dell'azienda stessa
sulla base di solide
conoscenze generali e
d'impresa: gestione di
processi e progetti complessi
e di rilievo strategico in
contesti di cambiamento non
determinabile a priori
attraverso l'organizzazione
del reperimento e dell'analisi
dei dati rilevanti, gestione di
articolati sistemi tecnologici
ed informativi anche nelle
fasi di scelta ed
implementazione degli stessi,
selezione formazione e
motivazione dei collaboratori
e dei contributori;
presentazione e negoziazione
con autorevolezza anche
nella lingua straniera
rilevante anche in condizioni
di conflitto e pressione
articolando scenari alternativi
in funzione degli obiettivi e
della loro
ridefinizione/ottimizzazione
su tutti i
processi di
qualità
dell'azienda e
nella gestione
di progetti di
riorganizzazio
ne ed
innovazione
comprensione
degli obiettivi
delle diverse
funzioni
aziendali e
partner esterni e
fornitori e
dettagliata
conoscenza dei
processi
aziendali per la
definizione
coerente delle
operazioni e
delle strategie di
assicurazione
qualità e
miglioramento
continuo e
controllo,
contribuendo,
inoltre, alle scelte
generali
d'azienda
nell'ambito degli obiettivi
generali aziendali e
contribuendo al disegno
delle strategie di sviluppo
competitivo, promuove la
cultura di eccellenza
operativa e di
soddisfazione del cliente
attraverso risorse,
organizzazione, sistemi di
misura e valutazione,
comunicazione e
formazione
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO GESTIONE
Criteri di
professionalità
autonomia-
responsabilità
gerarchico-
funzionale
competenza tecnico-
specifica competenze trasversali polivalenza polifunzional
ità
miglioramento continuo ed
innovazione
D1
Addetto servizi
ausiliari
contabilità
svolge con
progressivo
sviluppo compiti di
ordine ausiliari
nell’ambito del
servizio
amministrativo
utilizzando dispositivi e
sistemi anche digitali
preimpostati, è guidato
nell’applicazione
ricorrente di processi
amministrativi e
procedure aziendali sulla
base di minima
conoscenza
dell'organizzazione
aziendale
elabora semplici prospetti,
riepiloghi, note di attività e di
riunione su formati anche
digitali preimpostati
alcuni processi
amministrativi e
procedure
aziendali nell’area
di assegnazione
in un solo
ambito di
attività
è guidato nell’affrontare
anomalie, casi specifici,
innovazioni e miglioramenti
D2
Addetto servizi
ausiliari
contabilità
autonomia limitata
su compiti di ordine
ed ausiliari dell'area
contabile in
interazione con il
team
compiti di ordine in
smistamento, archivio,
digitalizzazione di
documenti e dati
contabili, spunte e
riconciliazione semplice
di liste ed elenchi tra
documenti e rispetto alla
realtà fisica di cespiti e
magazzini, sulla base di
principi contabili
elementari e supporti
anche digitali
preimpostati o attraverso
l'utilizzo elementare di
programmi di
trattamento testi e tabelle
sulla base di conoscenza
dell'organizzazione
aziendale
limitata autonomia nella
ricerca di semplici dati ed
informazioni sui sistemi
aziendali di
proceduralizzazione e di
trattamento dati
amministrativi e nella ricerca
libera on line con redazione,
formattazione, riproduzione,
archiviazione e diffusione
anche digitale degli elaborati;
trattamento di semplici
documenti amministrativi
ricorrenti nella lingua
straniera rilevante;
partecipazione a riunioni
anche in remoto con la
compilazione di verbali in
formato predeterminato
su un limitato
numeri di processi
contabili/amminist
rativi
in un limitato
ambito di
attività
proposta di semplici
miglioramenti della propria
attività partecipando in
funzione del contesto
aziendale a gruppi di lavoro e
miglioramento con l'utilizzo
delle metodologie prescritte
C1 Addetto servizi
contabili
può svolgere ruoli
di
collegamento/affian
camento operativo
senza responsabilità
gerarchica
come per il D2 con
riconosciuta autonomia
come per D2 con capacità di
formazione per affiancamento
dei colleghi
sull'insieme di un
gruppo omogeneo
processi contabili
amministrativi
elementi di
interazione di
base con le
funzioni di
interfaccia a
partire da
conoscenza
dei diversi
cicli contabili
e dei processi
aziendali
proposta di semplici
modifiche ed adattamenti,
partecipazione attiva a gruppi
di lavoro e miglioramento con
autonomia nell'utilizzo delle
metodologie prescritte, ove
previsti
64
B1
Responsabile
qualità
fornitori/
produzione/
cliente
segue con ampia
autonomia operativa e
definizione di metodi
e strumenti sulla base
di elevata competenza
tecnica tutte le
necessità di
assicurazione qualità e
miglioramento
continuo di importanti
ambiti componenti -
materie prime -
lavorazioni esterne o
processi interni o
monitoraggio e
gestione non
conformità cliente, in
funzione del contesto
organizzativo, con la
conduzione di gruppi
articolati di addetti
con interfaccia verso
altre unità e funzioni e
consulenti esterni
possiede elevate conoscenze
dei principi, dei metodi di
qualità, articolata
formazione teorica e pratica
circa le tecnologie e le
applicazioni di prodotto, le
tecnologie di processo, dei
materiali, di misura e prova
che permettono autonomia,
secondo le definizioni
aziendali, di diagnosi,
analisi delle cause e nella
formulazione di
contromisure tecnico
organizzative
completa autonomia nel
reperimento, interpretazione
e redazione di norme,
standard, istruzioni e
procedure con adeguato
sviluppo di strumenti quali-
quantitativi attraverso i
sistemi informatizzati
specialistici e quelli di
automazione di ufficio;
applicazione di metodi
quantitativi e grafici di
elevata complessità per
l'analisi e la ricerca cause;
capacità di aggiornamento
continuo sulla base di
strumenti ed iniziative
formative guidate
dall'azienda contribuendo alla
formazione dei propri
collaboratori;
autonomia di interazione con
altri specialisti ed enti e nella
definizione delle priorità
operative in funzione degli
scadenziari, delle esigenze di
clienti e fornitori, effettuando
presentazioni strutturate dei
problemi e delle soluzioni
esprimendosi adeguatamente
nella lingua straniera
rilevante
in funzione del
contesto
organizzativo
su tutti i
processi
qualità per il
perimetro di
competenza
competenza
interfaccia con
altre funzioni
aziendali e con le
funzioni di
clienti e fornitori
guidano in funzione di
significativi obiettivi
iniziative o sistemi di
miglioramento aziendale
B2 Specialista
Qualità Cliente
svolge, con
discrezionalità
nell'ambito delle
procedure aziendali e
delle strategie di
relazione cliente, il
trattamento dei
reclami e conformità
lato cliente con
gestione tecnico ed
economica delle
risorse aziendali con
collaborazione con gli
enti tecnici e
commerciali interni ed
interfaccia diretta con
il cliente
possiede elevate conoscenze
dei principi, dei metodi di
qualità e competenze
specialistiche circa le
tecnologie e le applicazioni
di prodotto e le applicazioni
cliente, le tecnologie di
processo produttivo interno,
dei materiali, di misura e
prova che permettono
autonomia anche in
situazioni mutevoli di
diagnosi, analisi delle cause
e nella formulazione di
contromisure tecnico
organizzative
avanzata autonomia nel
reperimento ed
interpretazione delle norme e
degli standard tecnici e di
qualità, dei documenti
contrattuali di definizione
tecnica prodotti e servizi,
elevate competenze nelle
metodologie di problem
finding/solving; capacità di
impostazione e realizzazioni
di documentazione tecnica e
presentazioni complesse
utilizzando con perizia le più
adeguate metodologie
digitali. Autonomia
nell'aggiornamento continuo
e nella formazione di
collaboratori e clienti;
ampia autonomia di
interazione con altri
specialisti ed enti, clienti e
fornitori, comunicando nella
lingua straniera rilevante
in funzione del
contesto
organizzativo
su tutti i
processi
qualità per il
perimetro di
competenza ed
i perimetri
assimilabili
competenza di
interfaccia con
altre funzioni
aziendali e
partner esterni,
elementi di
competenza
tecnico-
commerciale e di
progettazione e
testing prodotto
nell'ambito delle previsioni
aziendali validano le azioni
di miglioramento continuo
per la propria area e, in
collaborazione con i
rispettivi responsabili, delle
funzioni interne e cliente
interessate; promuovono e
guidano progetti di
innovazione relativi al
proprio perimetro e lo
rappresentano nell'ambito
di iniziative interfunzionali
B3
Responsabile
Sistema Qualità
e certificazioni
presidia, in base alle
strategie aziendali ed
in funzione delle
evoluzioni normative
e di mercato e delle
evoluzioni
organizzative e
tecnologiche interne,
le certificazioni di
qualità ed i sistemi
connessi, gestendo le
risorse tecniche ed
umane connesse e
promuovendo lo
sviluppo di
competenze e
motivazione in linea
con i principi di
sistema
sulla base di elevate
conoscenze generali e
d'impresa ed alta
specializzazione sui sistemi
qualità, rispondendo ai
requisiti specifici dei sistemi
di certificazione per
scolarità ed attestati
formativi, è il riferimento di
competenza circa la
proceduralizzazione
aziendale, i sistemi di audit
interni ed esterni, le
applicazioni della
normazione tecnica
gestione di processi articolati
in contesti evolutivi non
prevedibili e sviluppo di
soluzioni innovative per
interpretazioni normative,
processi e tecnologie;
guidano lo sviluppo di
competenza e motivazione
dei collaboratori e
contribuiscono le competenze
qualità necessarie alle
decisioni delle altre funzioni
e della direzione. Capacità di
analisi e formalizzazione di
processo con autonomia nella
redazione di testi e
presentazioni complesse di
natura tecnica ed
organizzativa utilizzando
strumentazioni di
automazione di ufficio ed
applicazioni specialistiche;
ampia autonomia di
interazione con altri
specialisti ed enti, clienti e
fornitori, comunicando nella
lingua straniera rilevante
autonomo su
tutte le
definizioni di
processo e su
ampia parte
delle
operazioni di
assicurazione
qualità e
miglioramento
continuo
conoscenza e
comprensione
delle diverse
funzioni e
processi
aziendali con
capacità di
supporto nella
proceduralizzazi
one interna di
enti diversi e
nell'interfaccia
con clienti e
fornitori, enti
terzi
è il riferimento per
l'adozione e l'applicazione
dei principi e delle
metodologie di
assicurazione qualità e
miglioramento continuo,
dimostrandone motivazione
ed applicazione a partire
dalla funzione qualità che
rappresenta nell'ambito di
progetti ed iniziative
aziendali
A1 Capo Servizio
qualità
in funzione degli
obiettivi generali
dell'impresa e della
sua organizzazione ed
in diretto riporto
all'alta direzione,
sviluppa e garantisce
la disponibilità dei
sistemi, delle
certificazioni, delle
competenze e delle
risorse, specifiche e
distribuite negli enti
operativi, per la
soddisfazione
misurabile del cliente,
il rispetto normativo
ed il perseguimento
strutturale delle
efficienze dei processi
trasversalmente
all'azienda e
rappresentandola per
tali temi nei confronti
di clienti, fornitori,
enti terzi
possiede competenze
generali dei prodotti e dei
cicli produttivi, delle
tecnologie e dei mercati in
cui l'azienda opera, e
competenze specifiche circa
i sistemi normativi anche
internazionali in ambito
qualità; valuta l'adozione dei
diversi sistemi di
certificazione di qualità e i
relativi costi in funzione del
contesto aziendale anche in
relazione alle necessità di
presenza sul mercato
dell'azienda stessa
sulla base di solide
conoscenze generali e
d'impresa: gestione di
processi e progetti complessi
e di rilievo strategico in
contesti di cambiamento non
determinabile a priori
attraverso l'organizzazione
del reperimento e dell'analisi
dei dati rilevanti, gestione di
articolati sistemi tecnologici
ed informativi anche nelle
fasi di scelta ed
implementazione degli stessi,
selezione formazione e
motivazione dei collaboratori
e dei contributori;
presentazione e negoziazione
con autorevolezza anche
nella lingua straniera
rilevante anche in condizioni
di conflitto e pressione
articolando scenari alternativi
in funzione degli obiettivi e
della loro
ridefinizione/ottimizzazione
su tutti i
processi di
qualità
dell'azienda e
nella gestione
di progetti di
riorganizzazio
ne ed
innovazione
comprensione
degli obiettivi
delle diverse
funzioni
aziendali e
partner esterni e
fornitori e
dettagliata
conoscenza dei
processi
aziendali per la
definizione
coerente delle
operazioni e
delle strategie di
assicurazione
qualità e
miglioramento
continuo e
controllo,
contribuendo,
inoltre, alle scelte
generali
d'azienda
nell'ambito degli obiettivi
generali aziendali e
contribuendo al disegno
delle strategie di sviluppo
competitivo, promuove la
cultura di eccellenza
operativa e di
soddisfazione del cliente
attraverso risorse,
organizzazione, sistemi di
misura e valutazione,
comunicazione e
formazione
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO GESTIONE
Criteri di
professionalità
autonomia-
responsabilità
gerarchico-
funzionale
competenza tecnico-
specifica competenze trasversali polivalenza polifunzional
ità
miglioramento continuo ed
innovazione
D1
Addetto servizi
ausiliari
contabilità
svolge con
progressivo
sviluppo compiti di
ordine ausiliari
nell’ambito del
servizio
amministrativo
utilizzando dispositivi e
sistemi anche digitali
preimpostati, è guidato
nell’applicazione
ricorrente di processi
amministrativi e
procedure aziendali sulla
base di minima
conoscenza
dell'organizzazione
aziendale
elabora semplici prospetti,
riepiloghi, note di attività e di
riunione su formati anche
digitali preimpostati
alcuni processi
amministrativi e
procedure
aziendali nell’area
di assegnazione
in un solo
ambito di
attività
è guidato nell’affrontare
anomalie, casi specifici,
innovazioni e miglioramenti
D2
Addetto servizi
ausiliari
contabilità
autonomia limitata
su compiti di ordine
ed ausiliari dell'area
contabile in
interazione con il
team
compiti di ordine in
smistamento, archivio,
digitalizzazione di
documenti e dati
contabili, spunte e
riconciliazione semplice
di liste ed elenchi tra
documenti e rispetto alla
realtà fisica di cespiti e
magazzini, sulla base di
principi contabili
elementari e supporti
anche digitali
preimpostati o attraverso
l'utilizzo elementare di
programmi di
trattamento testi e tabelle
sulla base di conoscenza
dell'organizzazione
aziendale
limitata autonomia nella
ricerca di semplici dati ed
informazioni sui sistemi
aziendali di
proceduralizzazione e di
trattamento dati
amministrativi e nella ricerca
libera on line con redazione,
formattazione, riproduzione,
archiviazione e diffusione
anche digitale degli elaborati;
trattamento di semplici
documenti amministrativi
ricorrenti nella lingua
straniera rilevante;
partecipazione a riunioni
anche in remoto con la
compilazione di verbali in
formato predeterminato
su un limitato
numeri di processi
contabili/amminist
rativi
in un limitato
ambito di
attività
proposta di semplici
miglioramenti della propria
attività partecipando in
funzione del contesto
aziendale a gruppi di lavoro e
miglioramento con l'utilizzo
delle metodologie prescritte
C1 Addetto servizi
contabili
può svolgere ruoli
di
collegamento/affian
camento operativo
senza responsabilità
gerarchica
come per il D2 con
riconosciuta autonomia
come per D2 con capacità di
formazione per affiancamento
dei colleghi
sull'insieme di un
gruppo omogeneo
processi contabili
amministrativi
elementi di
interazione di
base con le
funzioni di
interfaccia a
partire da
conoscenza
dei diversi
cicli contabili
e dei processi
aziendali
proposta di semplici
modifiche ed adattamenti,
partecipazione attiva a gruppi
di lavoro e miglioramento con
autonomia nell'utilizzo delle
metodologie prescritte, ove
previsti
65
C2
Addetto
contabilità clienti
o fornitori
svolge con normale
autonomia le
attività di
amministrazione
ciclo attivo
(passivo) in base
alle istruzioni e
procedure aziendali
e, in funzione del
contesto
organizzativo,
guida un team di
addetti contabilità
clienti per il
perimetro di
assegnazione con
limitata interfaccia
verso gli altri team
contabili e le
funzioni clienti
interni
possiede una completa
conoscenza dei principi
contabili generali, delle
procedure aziendali e dei
sistemi anche
informatizzati per
svolgere i processi del
ciclo attivo (passivo) per
il perimetro di
assegnazione con
adeguata analisi e
valutazione dei
documenti contabili, per
la corretta imputazione e
la gestione dei casi fuori
standard e delle
anomalie, per la corretta
messa in produzione
delle innovazioni
normative, di standard e
di sistema per il proprio
perimetro
autonomia nel reperimento ed
elaborazione delle norme e
degli standard nonché dei dati
contabili e l'elaborazione dei
riepiloghi e delle
riconciliazioni anche
attraverso supporti digitali
non predeterminati quali ad
esempio fogli di lavoro,
interagendo con gli specialisti
di altri settori aziendali e
direttamente interagendo ove
necessario con i clienti anche
con utilizzo elementare della
lingua straniera rilevante
in funzione del
contesto
organizzativo su
tutti i processi del
ciclo attivo
(passivo) per il
perimetro di
competenza
consapevolezz
a di tutti i
processi
contabili e
nell'interfacci
a con altre
funzioni
aziendali ed i
consulenti
esterni
proposta di soluzioni per le
non conformità contabili e
nell'implementazioni di nuove
normative e procedure con il
coordinamento operativo, in
funzione del contesto, di
gruppi di lavoro e
miglioramento in
applicazione delle
metodologie aziendali
C3
Responsabile
contabilità clienti -
Responsabilità
contabilità
fornitori -
Responsabile
contabilità
generale
svolge con
autonomia di
iniziativa le attività
di amministrazione
ciclo/perimetro di
competenza in base
alle istruzioni e
procedure aziendali
e, in funzione del
contesto
organizzativo guida
con responsabilità
operativa gruppi
articolati di addetti
contabili con
interfaccia verso
altre unità e
funzioni
completa autonomia su
tutti i processi contabili e
le casistiche del proprio
perimetro
sulla base
dell'applicazione critica
della normativa, degli
standard e dei sistemi
contabili aziendali,
effettuando in funzione
del contesto aziendale il
trattamento e validazione
secondo le procedure
delle eccezioni e
l'implementazione delle
innovazioni normative,
procedurali e
tecnologiche nel
perimetro
completa autonomia nel
reperimento ed elaborazione
delle norme e degli standard
nonché dei dati contabili e
l'elaborazione dei riepiloghi e
delle riconciliazioni anche
attraverso i sistemi
informatizzati specialistici e
quelli di automazione di
ufficio, con
adeguata autonomia di
interazione con altri
specialisti ed enti e nella
definizione delle priorità
operative in funzione degli
scadenziari, delle esigenze di
clienti e fornitori,
comunicando anche con
adeguato utilizzo della lingua
straniera rilevante
in funzione del
contesto
organizzativo su
tutti i processi
contabili per il
perimetro di
competenza
capacità di
interfaccia
con altre
funzioni
aziendali
nell'ambito delle previsioni
aziendali decidono modifiche
ed adattamenti tecnici,
scegliendo le metodologie e
curandone la corretta
implementazione nell'ambito
dei gruppi di miglioramento
aziendale
B1
Responsabile
contabilità clienti -
Responsabile
contabilità
generale
con ampia
autonomia sulla
base di elevata
competenza
amministrativa
svolge le attività e
gli adempimenti di
un perimetro
contabile, in
funzione del
contesto
organizzativo
guidando gruppi
articolati di addetti
contabili con
interfaccia verso
altre unità, funzioni,
enti esterni
elevata competenza dei
principi e dei metodi
contabili, della
normativa, degli
standard e dei sistemi
contabili aziendali che
permette autonomia di
diagnosi e definizione
dei processi e delle
casistiche del proprio
perimetro, in funzione
del contesto aziendale
trattando e validando le
eccezioni ed
implementando le
innovazioni normative,
procedurali e
tecnologiche nel
perimetro
completa autonomia nel
reperimento ed elaborazione
delle norme e degli standard
nonché dei dati contabili e
l'elaborazione dei riepiloghi e
delle riconciliazioni anche
attraverso i sistemi
informatizzati specialistici e
quelli di automazione di
ufficio; capacità di
aggiornamento continuo sulla
base di strumenti ed iniziative
formative guidate dall'azienda
contribuendo alla formazione
dei propri collaboratori;
ampia autonomia di
interazione con altri
specialisti ed enti e nella
definizione delle priorità
operative in funzione degli
scadenziari, delle esigenze di
clienti e fornitori, effettuando
presentazioni strutturate dei
problemi e delle soluzioni
esprimendosi adeguatamente
nella lingua straniera rilevante
in funzione del
contesto
organizzativo su
tutti i processi
contabili per il
perimetro di
competenza
competenza
interfaccia
con altre
funzioni
aziendali e
partner esterni
nell'ambito delle previsioni
aziendali decidono e guidano
la realizzazione di modifiche
ed adattamenti tecnici e
progetti di miglioramento
relativi al proprio perimetro
B2
Responsabile
contabilità clienti -
Responsabile
contabilità
generale
con discrezionalità
di decisione sulla
base di competenze
amministrative
specialistiche,
svolge le attività ed
assicura gli
adempimenti di un
perimetro contabile
e, in funzione del
contesto aziendale,
la gestione
organizzativa,
economica e di
motivazione delle
risorse del
perimetro in
coordinamento con
altre unità, funzioni,
enti esterni
competenza specialistica
dei principi, dei metodi
contabili e delle
tecnologie di supporto
che permettono
autonomia di diagnosi e
scelta di metodi e
strumenti nell'affrontare
temi normativi, standard
e processi aziendali
complessi ed in
evoluzione
avanzata autonomia nel
reperimento ed
interpretazione di norme,
standard e dati con
impostazione di analisi e
presentazioni complesse
utilizzando con perizia le più
adeguate metodologie digitali;
autonomia nell'aggiornamento
continuo e nella formazione
dei collaboratori;
ampia autonomia di
interazione con altri
specialisti ed enti, clienti e
fornitori, comunicando nella
lingua straniera rilevante
in funzione del
contesto
organizzativo su
tutti i processi
contabili per il
perimetro di
competenza ed i
perimetri
assimilabili
competenza di
interfaccia
con altre
funzioni
aziendali e
partner esterni
nell'ambito delle previsioni
aziendali validano le azioni di
miglioramento continuo per la
propria area, promuovono e
guidano progetti di
innovazione relativi al proprio
perimetro e lo rappresentano
nell'ambito di iniziative
interfunzionali
B2 Specialista
fiscalità e dogane
assicura, con
discrezionalità di
decisione sulla
base di competenze
specialistiche in
ambito normativa
fiscale e doganale,
le attività e gli
adempimenti
relative in
coordinamento con
altre unità, funzioni,
enti esterni
competenza specialistica
dei principi, dei metodi
contabili e delle
tecnologie di supporto
con specifico
approfondimento delle
normative, degli
adempimenti e dei
processi circa normative
ed adempimenti
doganali, tasse e
imposte, incentivi fiscali
e finanziari, sistemi
ispettivi e di gestione del
contenzioso, anche in
ambito internazionale
ove rilevante, che
permettono articolate
diagnosi e decisioni,
anche presentando alla
direzione scenari ed
alternative di
ottimizzazione, sul
trattamento casi e temi
complessi ed in
evoluzione
avanzata autonomia nel
reperimento ed
interpretazione di norme,
standard e dati con
impostazione di analisi e
presentazioni complesse
utilizzando con perizia le più
adeguate metodologie digitali.
sistematico aggiornamento
circa le evoluzioni della
materia fiscale e doganale
assicurandone la diffusione
tramite l'informazione e la
formazione dei colleghi degli
enti interessati e la revisione
di istruzioni di lavoro e
procedure;
ampia autonomia di
interazione con altri
specialisti ed enti, clienti e
fornitori, comunicando nella
lingua straniera rilevante
su tutte le attività
e gli adempimenti
dell'area fiscale e
doganale con
adeguata
comprensione ed
interfaccia circa i
processi
amministrativi ed
operativi connessi
competenza di
interfaccia
con altre
funzioni
aziendali e
partner esterni
nell'ambito delle previsioni
aziendali validano le azioni di
miglioramento continuo per la
propria area, promuovono e
guidano progetti di
innovazione relativi al
proprio perimetro e lo
rappresentano nell'ambito di
iniziative interfunzionali
B3
Responsabile
servizi
amministrativi
effettua, con
discrezionalità di
decisione sulla
base di competenze
amministrative
specialistiche
avanzate e
diversificate , le
attività e gli
adempimenti
amministrativi
dell'azienda
gestendo le risorse
del servizio in
coordinamento con
altre unità, funzioni,
enti esterni
competenza specialistica
avanzata dei principi, dei
metodi di contabilità,
tesoreria, controllo
interno, fiscalità e delle
tecnologie di supporto
che permettono
autonomia di diagnosi e
scelta di metodi e
strumenti nell'affrontare
temi normativi, standard
e processi aziendali
complessi in contesto
articolato e non
prevedibile
gestione di processi con
risoluzione di problemi non
ricorrenti e sviluppo di
soluzioni innovative per
interpretazioni normative,
processi e tecnologie;
negoziazione delle soluzioni e
delle risorse in autonomia in
contesti multifattoriali e di
incertezza, anche rispondendo
in coordinamento con i
rappresentanti aziendali alla
richiesta delle autorità per gli
aspetti tecnico specifici;
guidano lo sviluppo di
competenza e motivazione dei
collaboratori e contribuiscono
alle competenze
amministrative necessarie alle
decisioni delle altre funzioni e
della direzione;
ampia autonomia di
interazione con altri
specialisti ed enti, clienti e
fornitori, comunicando nella
lingua straniera rilevante
su tutti i processi
amministrativi
delle unità
amministrative e
delle entità legali
di competenza ed
i perimetri
assimilabili
elevata
competenza di
interfaccia
con altre
funzioni
aziendali e
partner esterni
nell'ambito delle previsioni
aziendali organizzano e
governano le azioni di
miglioramento ed
innovazione tecnica ed
organizzativa per la propria
area e la rappresentano
nell'ambito di iniziative
interfunzionali
A1
Responsabile
amministrazione e
controllo
assicura in funzione
degli obiettivi
generali
dell'impresa e della
sua organizzazione,
l'adeguatezza, la
continuità e lo
sviluppo delle
attività di
amministrazione e
controllo di
gestione per il
disimpegno degli
adempimenti
normativi e la
disponibilità e
l'interpretazione
delle informazioni
economiche per le
decisioni operative
e strategiche,
rappresentando
nell'ambito delle
specifiche deleghe
l'entità legale a
fronte di autorità ed
in caso di
contenziosi di
ambito
amministrativo
competenze generali di
amministrazione finanza
e controllo e gestione
aziendale e specifiche
circa i sistemi normativi
ed i processi
amministrativi sia per le
legislazioni applicabili ai
perimetri che per la
normativa interna di
controllo e reporting
costi, margini,
investimenti; adeguata
cultura generale in
funzione del contesto
aziendale per
l'orientamento dei
processi tecnologici e
organizzativi
gestione di processi e progetti
complessi e di rilievo
strategico in contesti di
cambiamento non
determinabile a priori
attraverso l'organizzazione
del reperimento e dell'analisi
dei dati rilevanti, selezione,
formazione e motivazione dei
collaboratori, contributori,
fornitori e clienti;
presentazione e negoziazione
con autorevolezza anche nella
lingua straniera rilevante
anche in condizioni di
conflitto e pressione
articolando scenari alternativi
in funzione degli obiettivi e
della loro
ridefinizione/ottimizzazione
su tutti i processi
di
amministrazione e
controllo delle
unità di
competenza ed i
perimetri
assimilabili
comprensione
dei processi e
degli obiettivi
delle diverse
funzioni
aziendali e
partner esterni
per la
definizione
coerente delle
operazioni e
delle strategie
di
amministrazio
ne e controllo,
contribuendo
inoltre alle
scelte generali
d'azienda
governo delle strategie di
ottimizzazione dell'ente
contribuendo alle strategie
aziendali complessive,
promuovendo e gestendo
processi di cambiamento
strutturale
66
C2
Addetto
contabilità clienti
o fornitori
svolge con normale
autonomia le
attività di
amministrazione
ciclo attivo
(passivo) in base
alle istruzioni e
procedure aziendali
e, in funzione del
contesto
organizzativo,
guida un team di
addetti contabilità
clienti per il
perimetro di
assegnazione con
limitata interfaccia
verso gli altri team
contabili e le
funzioni clienti
interni
possiede una completa
conoscenza dei principi
contabili generali, delle
procedure aziendali e dei
sistemi anche
informatizzati per
svolgere i processi del
ciclo attivo (passivo) per
il perimetro di
assegnazione con
adeguata analisi e
valutazione dei
documenti contabili, per
la corretta imputazione e
la gestione dei casi fuori
standard e delle
anomalie, per la corretta
messa in produzione
delle innovazioni
normative, di standard e
di sistema per il proprio
perimetro
autonomia nel reperimento ed
elaborazione delle norme e
degli standard nonché dei dati
contabili e l'elaborazione dei
riepiloghi e delle
riconciliazioni anche
attraverso supporti digitali
non predeterminati quali ad
esempio fogli di lavoro,
interagendo con gli specialisti
di altri settori aziendali e
direttamente interagendo ove
necessario con i clienti anche
con utilizzo elementare della
lingua straniera rilevante
in funzione del
contesto
organizzativo su
tutti i processi del
ciclo attivo
(passivo) per il
perimetro di
competenza
consapevolezz
a di tutti i
processi
contabili e
nell'interfacci
a con altre
funzioni
aziendali ed i
consulenti
esterni
proposta di soluzioni per le
non conformità contabili e
nell'implementazioni di nuove
normative e procedure con il
coordinamento operativo, in
funzione del contesto, di
gruppi di lavoro e
miglioramento in
applicazione delle
metodologie aziendali
C3
Responsabile
contabilità clienti -
Responsabilità
contabilità
fornitori -
Responsabile
contabilità
generale
svolge con
autonomia di
iniziativa le attività
di amministrazione
ciclo/perimetro di
competenza in base
alle istruzioni e
procedure aziendali
e, in funzione del
contesto
organizzativo guida
con responsabilità
operativa gruppi
articolati di addetti
contabili con
interfaccia verso
altre unità e
funzioni
completa autonomia su
tutti i processi contabili e
le casistiche del proprio
perimetro
sulla base
dell'applicazione critica
della normativa, degli
standard e dei sistemi
contabili aziendali,
effettuando in funzione
del contesto aziendale il
trattamento e validazione
secondo le procedure
delle eccezioni e
l'implementazione delle
innovazioni normative,
procedurali e
tecnologiche nel
perimetro
completa autonomia nel
reperimento ed elaborazione
delle norme e degli standard
nonché dei dati contabili e
l'elaborazione dei riepiloghi e
delle riconciliazioni anche
attraverso i sistemi
informatizzati specialistici e
quelli di automazione di
ufficio, con
adeguata autonomia di
interazione con altri
specialisti ed enti e nella
definizione delle priorità
operative in funzione degli
scadenziari, delle esigenze di
clienti e fornitori,
comunicando anche con
adeguato utilizzo della lingua
straniera rilevante
in funzione del
contesto
organizzativo su
tutti i processi
contabili per il
perimetro di
competenza
capacità di
interfaccia
con altre
funzioni
aziendali
nell'ambito delle previsioni
aziendali decidono modifiche
ed adattamenti tecnici,
scegliendo le metodologie e
curandone la corretta
implementazione nell'ambito
dei gruppi di miglioramento
aziendale
B1
Responsabile
contabilità clienti -
Responsabile
contabilità
generale
con ampia
autonomia sulla
base di elevata
competenza
amministrativa
svolge le attività e
gli adempimenti di
un perimetro
contabile, in
funzione del
contesto
organizzativo
guidando gruppi
articolati di addetti
contabili con
interfaccia verso
altre unità, funzioni,
enti esterni
elevata competenza dei
principi e dei metodi
contabili, della
normativa, degli
standard e dei sistemi
contabili aziendali che
permette autonomia di
diagnosi e definizione
dei processi e delle
casistiche del proprio
perimetro, in funzione
del contesto aziendale
trattando e validando le
eccezioni ed
implementando le
innovazioni normative,
procedurali e
tecnologiche nel
perimetro
completa autonomia nel
reperimento ed elaborazione
delle norme e degli standard
nonché dei dati contabili e
l'elaborazione dei riepiloghi e
delle riconciliazioni anche
attraverso i sistemi
informatizzati specialistici e
quelli di automazione di
ufficio; capacità di
aggiornamento continuo sulla
base di strumenti ed iniziative
formative guidate dall'azienda
contribuendo alla formazione
dei propri collaboratori;
ampia autonomia di
interazione con altri
specialisti ed enti e nella
definizione delle priorità
operative in funzione degli
scadenziari, delle esigenze di
clienti e fornitori, effettuando
presentazioni strutturate dei
problemi e delle soluzioni
esprimendosi adeguatamente
nella lingua straniera rilevante
in funzione del
contesto
organizzativo su
tutti i processi
contabili per il
perimetro di
competenza
competenza
interfaccia
con altre
funzioni
aziendali e
partner esterni
nell'ambito delle previsioni
aziendali decidono e guidano
la realizzazione di modifiche
ed adattamenti tecnici e
progetti di miglioramento
relativi al proprio perimetro
B2
Responsabile
contabilità clienti -
Responsabile
contabilità
generale
con discrezionalità
di decisione sulla
base di competenze
amministrative
specialistiche,
svolge le attività ed
assicura gli
adempimenti di un
perimetro contabile
e, in funzione del
contesto aziendale,
la gestione
organizzativa,
economica e di
motivazione delle
risorse del
perimetro in
coordinamento con
altre unità, funzioni,
enti esterni
competenza specialistica
dei principi, dei metodi
contabili e delle
tecnologie di supporto
che permettono
autonomia di diagnosi e
scelta di metodi e
strumenti nell'affrontare
temi normativi, standard
e processi aziendali
complessi ed in
evoluzione
avanzata autonomia nel
reperimento ed
interpretazione di norme,
standard e dati con
impostazione di analisi e
presentazioni complesse
utilizzando con perizia le più
adeguate metodologie digitali;
autonomia nell'aggiornamento
continuo e nella formazione
dei collaboratori;
ampia autonomia di
interazione con altri
specialisti ed enti, clienti e
fornitori, comunicando nella
lingua straniera rilevante
in funzione del
contesto
organizzativo su
tutti i processi
contabili per il
perimetro di
competenza ed i
perimetri
assimilabili
competenza di
interfaccia
con altre
funzioni
aziendali e
partner esterni
nell'ambito delle previsioni
aziendali validano le azioni di
miglioramento continuo per la
propria area, promuovono e
guidano progetti di
innovazione relativi al proprio
perimetro e lo rappresentano
nell'ambito di iniziative
interfunzionali
B2 Specialista
fiscalità e dogane
assicura, con
discrezionalità di
decisione sulla
base di competenze
specialistiche in
ambito normativa
fiscale e doganale,
le attività e gli
adempimenti
relative in
coordinamento con
altre unità, funzioni,
enti esterni
competenza specialistica
dei principi, dei metodi
contabili e delle
tecnologie di supporto
con specifico
approfondimento delle
normative, degli
adempimenti e dei
processi circa normative
ed adempimenti
doganali, tasse e
imposte, incentivi fiscali
e finanziari, sistemi
ispettivi e di gestione del
contenzioso, anche in
ambito internazionale
ove rilevante, che
permettono articolate
diagnosi e decisioni,
anche presentando alla
direzione scenari ed
alternative di
ottimizzazione, sul
trattamento casi e temi
complessi ed in
evoluzione
avanzata autonomia nel
reperimento ed
interpretazione di norme,
standard e dati con
impostazione di analisi e
presentazioni complesse
utilizzando con perizia le più
adeguate metodologie digitali.
sistematico aggiornamento
circa le evoluzioni della
materia fiscale e doganale
assicurandone la diffusione
tramite l'informazione e la
formazione dei colleghi degli
enti interessati e la revisione
di istruzioni di lavoro e
procedure;
ampia autonomia di
interazione con altri
specialisti ed enti, clienti e
fornitori, comunicando nella
lingua straniera rilevante
su tutte le attività
e gli adempimenti
dell'area fiscale e
doganale con
adeguata
comprensione ed
interfaccia circa i
processi
amministrativi ed
operativi connessi
competenza di
interfaccia
con altre
funzioni
aziendali e
partner esterni
nell'ambito delle previsioni
aziendali validano le azioni di
miglioramento continuo per la
propria area, promuovono e
guidano progetti di
innovazione relativi al
proprio perimetro e lo
rappresentano nell'ambito di
iniziative interfunzionali
B3
Responsabile
servizi
amministrativi
effettua, con
discrezionalità di
decisione sulla
base di competenze
amministrative
specialistiche
avanzate e
diversificate , le
attività e gli
adempimenti
amministrativi
dell'azienda
gestendo le risorse
del servizio in
coordinamento con
altre unità, funzioni,
enti esterni
competenza specialistica
avanzata dei principi, dei
metodi di contabilità,
tesoreria, controllo
interno, fiscalità e delle
tecnologie di supporto
che permettono
autonomia di diagnosi e
scelta di metodi e
strumenti nell'affrontare
temi normativi, standard
e processi aziendali
complessi in contesto
articolato e non
prevedibile
gestione di processi con
risoluzione di problemi non
ricorrenti e sviluppo di
soluzioni innovative per
interpretazioni normative,
processi e tecnologie;
negoziazione delle soluzioni e
delle risorse in autonomia in
contesti multifattoriali e di
incertezza, anche rispondendo
in coordinamento con i
rappresentanti aziendali alla
richiesta delle autorità per gli
aspetti tecnico specifici;
guidano lo sviluppo di
competenza e motivazione dei
collaboratori e contribuiscono
alle competenze
amministrative necessarie alle
decisioni delle altre funzioni e
della direzione;
ampia autonomia di
interazione con altri
specialisti ed enti, clienti e
fornitori, comunicando nella
lingua straniera rilevante
su tutti i processi
amministrativi
delle unità
amministrative e
delle entità legali
di competenza ed
i perimetri
assimilabili
elevata
competenza di
interfaccia
con altre
funzioni
aziendali e
partner esterni
nell'ambito delle previsioni
aziendali organizzano e
governano le azioni di
miglioramento ed
innovazione tecnica ed
organizzativa per la propria
area e la rappresentano
nell'ambito di iniziative
interfunzionali
A1
Responsabile
amministrazione e
controllo
assicura in funzione
degli obiettivi
generali
dell'impresa e della
sua organizzazione,
l'adeguatezza, la
continuità e lo
sviluppo delle
attività di
amministrazione e
controllo di
gestione per il
disimpegno degli
adempimenti
normativi e la
disponibilità e
l'interpretazione
delle informazioni
economiche per le
decisioni operative
e strategiche,
rappresentando
nell'ambito delle
specifiche deleghe
l'entità legale a
fronte di autorità ed
in caso di
contenziosi di
ambito
amministrativo
competenze generali di
amministrazione finanza
e controllo e gestione
aziendale e specifiche
circa i sistemi normativi
ed i processi
amministrativi sia per le
legislazioni applicabili ai
perimetri che per la
normativa interna di
controllo e reporting
costi, margini,
investimenti; adeguata
cultura generale in
funzione del contesto
aziendale per
l'orientamento dei
processi tecnologici e
organizzativi
gestione di processi e progetti
complessi e di rilievo
strategico in contesti di
cambiamento non
determinabile a priori
attraverso l'organizzazione
del reperimento e dell'analisi
dei dati rilevanti, selezione,
formazione e motivazione dei
collaboratori, contributori,
fornitori e clienti;
presentazione e negoziazione
con autorevolezza anche nella
lingua straniera rilevante
anche in condizioni di
conflitto e pressione
articolando scenari alternativi
in funzione degli obiettivi e
della loro
ridefinizione/ottimizzazione
su tutti i processi
di
amministrazione e
controllo delle
unità di
competenza ed i
perimetri
assimilabili
comprensione
dei processi e
degli obiettivi
delle diverse
funzioni
aziendali e
partner esterni
per la
definizione
coerente delle
operazioni e
delle strategie
di
amministrazio
ne e controllo,
contribuendo
inoltre alle
scelte generali
d'azienda
governo delle strategie di
ottimizzazione dell'ente
contribuendo alle strategie
aziendali complessive,
promuovendo e gestendo
processi di cambiamento
strutturale
67
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE MANUTENZIONE, INSTALLAZIONE E TECNOLOGIE
Criteri di
professionalità
autonomia-
responsabilità
gerarchico-
funzionale
competenza tecnico-
specifica competenze trasversali polivalenza polifunzionalità miglioramento continuo
ed innovazione
D1 Manutentore -ex
"allievo"
esegue con
progressivo
sviluppo compiti
elementari ed
accessori in ambito
manutentivo anche
con occasionale
collaborazione/supe
rvisione degli
addetti del team
manutentivo
compiti elementari di
pulizia tecnica,
sostituzione guidata di
componenti, semplici
regolazioni guidate con
primo approccio ai
metodi manutentivi
alfabetizzazione lingua italiana
ed aritmetica,
competenze digitali di base,
orientamento su istruzioni di
lavoro
riferita ad un
limitato
ambito di
intervento
in un solo ambito
funzionale: es
meccanica,
alimentazioni
elettriche, sensori
partecipazione guidata ad
attività
D2 Manutentore
svolge compiti
manutentivi
ordinari con
limitata autonomia
nell'ambito del
team manutentivo
compiti ordinari nella
specifica disciplina
manutentiva di verifica,
regolazione e
sostituzione con
conoscenza dei sistemi
di manutenzione e
autonomia nella
diagnostica di interventi
ordinari, sulla base di
procedure e istruzioni
con semplici strumenti,
anche digitali, predefiniti
limitata autonomia nella ricerca
di semplici dati e informazioni
tecniche con lettura dei
principali formati di
rappresentazione e nella
compilazione di semplici
rapporti di intervento
preimpostato anche attraverso
strumenti digitali;
alfabetizzazione nel glossario
tecnico della lingua straniera
rilevante
su un limitato
gruppo
omogeneo di
macchine-
linee-sistemi
in uno specifico
ambito con
eventuali
elementi
conoscitivi delle
discipline
manutentive
complementari
proposta di semplici
modifiche ed adattamenti,
partecipando a gruppi di
lavoro e miglioramento con
l'utilizzo delle metodologie
prescritte
C1 Manutentore
può svolgere ruoli
di
collegamento/affian
camento operativo
senza responsabilità
gerarchica nel team,
in funzione delle
organizzazioni
aziendali tipo "team
leader", "jolly"
come per il D2 con
riconosciuta autonomia
come per D2 con capacità di
formazione per affiancamento
dei colleghi
sull'insieme di
un gruppo
omogeneo di
apparati-
macchine-
linee-sistemi
in funzione del
contesto
tecnologico
organizzativo
elementi
conoscitivi di
base delle
discipline
manutentive
complementari
proposta di semplici
modifiche ed adattamenti,
partecipazione attiva a
gruppi di lavoro e
miglioramento con
autonomia nell'utilizzo
delle metodologie
prescritte, ove previsti
C2 Manutentore
in base alle
definizioni
organizzative,
guidano per
l'esecuzione dei
compiti assegnati
piccoli gruppi o
squadre di
lavoratori omogenei
con limitata
interfaccia verso
altre unità e
funzioni
compiti di diagnostica,
regolazione, sostituzione
e riparazione ed
adattamento di
precisione e complessità
elevata nel proprio
ambito manutentivo,
conoscenza completa dei
sistemi manutenzione,
autonomia nella
diagnostica ed
esecuzione in interventi
anche straordinari e di
installazione e messa a
punto di nuove
macchine, sistemi,
tecnologie, applicando
nell'ambito di procedure
generali, le più
opportune tecniche e gli
strumenti, anche digitali,
di diagnosi ed
intervento, con la
responsabilità della
corretta esecuzione
autonomia nel reperimento ed
elaborazione di semplici dati ed
informazioni tecniche nei
diversi formati utilizzati e nelle
compilazioni di rapporti e
statistiche anche attraverso
supporti digitali non
predeterminati quali ad esempio
fogli di lavoro,
interazione autonoma con altri
specialisti,
interazione con clienti e
fornitori, anche esterni, anche
con utilizzo elementare di una
lingua straniera pertinente
su gruppi
anche
eterogenei di
macchine-
linee-impianti
consapevolezza
interdisciplinare
e di interfaccia
con altre funzioni
aziendali e
tecnici esterni di
fornitori o clienti
proposta esecutiva di
modifiche ed adattamenti,
coordinamento operativo di
gruppi di lavoro e
miglioramento assicurando
il corretto utilizzo delle
metodologie prescritte
C3
Manutentore/
Capo
Manutentore
in funzione del
contesto
organizzativo guida
con responsabilità
operativa ed
autonomia di
iniziativa attività o
squadre di
manutenzione
anche articolate su
diverse discipline
manutentive con
interfaccia verso
altre unità e
funzioni
completa competenza su
qualsiasi livello di
precisione e complessità
nel proprio ambito
manutentivo
attraverso l'applicazione
critica degli standard
tecnici, dei principi e dei
sistemi di manutenzione,
completa autonomia
nella diagnostica ed
esecuzione nell'ambito di
qualsiasi intervento di
riparazione, installazione
e messa a punto di nuove
macchine, sistemi,
tecnologie, scegliendo
modalità, tecniche e
strumenti, anche digitali,
di diagnosi ed intervento
con eventuale autonomia
di delibera
completa autonomia nel
reperimento ed elaborazione di
dati ed informazioni tecniche nei
diversi formati utilizzati e nelle
compilazioni di rapporti e
statistiche anche attraverso
strumenti ed applicazioni
digitali, specialistiche e
complesse, non predeterminate,
adeguata autonomia di
interazione con altri specialisti
ed enti,
autonomia nel coordinamento
delle attività anche su più
interventi contemporanei con
definizione delle priorità
operative in funzione delle
esigenze di clienti e fornitori,
anche esterni, comunicando
anche con adeguato utilizzo di
una lingua straniera pertinente
su un’ampia
famiglia di
tecnologie
elevata capacità
di approccio
interdisciplinare
e di interfaccia
con altre funzioni
aziendali
nell'ambito delle previsioni
aziendali decidono
modifiche ed adattamenti
tecnici, scegliendo le
metodologie ed
assicurandone la corretta
implementazione
nell'ambito dei gruppi di
miglioramento aziendale
B1 Capo
Manutentore
responsabilità di
una unità di
manutenzione
articolata su diverse
discipline
manutentive
assicurando le
decisioni operative
per un intero turno,
reparto, squadra
esterna, anche con
elementi di
valutazione
economica nel
rispetto delle
procedure e delle
risorse assegnate
come per il C3 con
capacità di valutare
modifiche di processo e
prodotto anche quando
siano richieste articolate
applicazioni logiche e
metodologiche
garantendo efficacia ed
efficienza delle soluzioni
come per il livello C3 con
particolare autonomia di
iniziativa rispetto a metodi,
organizzazione ed interfaccia
con clienti e fornitori interni ed
esterni. Capacità di utilizzo di
base dei metodi di gestione
progetto
su un’ampia
famiglia di
tecnologie
elevata capacità
di approccio
interdisciplinare
e di interfaccia
con altre funzioni
aziendali
validazione nell'ambito
delle previsioni aziendali di
complesse modifiche ed
adattamenti anche
proponendo iniziative
interfunzionali e
contribuendo ai progetti di
investimento,
responsabilità dei gruppi di
lavoro e delle metodologie
di miglioramento
B2 Responsabile
manutenzione
esercita
responsabilità
autonoma
nell'ambito di
direttive generali di
unità, progetti,
cantieri articolati di
manutenzione
assicurando la
gestione
organizzativa ed
economica delle
risorse assegnate
sulla base di
competenze generali
delle tecnologie e dei
metodi manutentivi con
autonomia di analisi e
decisione tecnica ed
organizzativa su
complesse attività di
manutenzione
preventiva, riparazione,
installazione e messa a
punto di nuove
macchine, sistemi,
tecnologie, in contesti
normalmente prevedibili
ma soggetti a
cambiamenti, guidando e
valutando i contributi
specialistici
avanzata capacità di reperire e
trattare tutte le informazioni
tecnico economiche impostando
articolate analisi e presentazioni
scegliendo l'utilizzo dei metodi
e degli strumenti specialistici e
generali pertinenti. Autonomia
ed iniziativa nell'interazione con
altri specialisti ed enti,
Iniziativa autonoma nella
formazione continua.
Autonomia nella pianificazione
e nel coordinamento di attività
articolate e complesse con
definizione delle priorità
operative in funzione delle
esigenze di clienti e fornitori,
anche esterni, con autonomia di
comunicazione nella lingua
straniera pertinente
su un’ampia
famiglia di
tecnologie
elevata capacità
di approccio
interdisciplinare
e di interfaccia
con altre funzioni
aziendali
nell'ambito delle direttive
generali aziendali,
sistematica promozione e
validazione di modifiche ed
innovazioni tecniche,
metodologiche ed
organizzative, anche in
ambiti interfunzionali e
contribuendo con
autonomia ai progetti di
investimento,
rappresentando la propria
area in attività
interfunzionali di
miglioramento e progetto
B2 Specialista di
manutenzione
svolge
operativamente in
autonomia
interventi di
modifica innovativa
e di ricerca guasti
non ricorrenti con
strumentazioni
specialistiche e
metodi di alta
qualificazione e
fornisce analisi,
valutazioni e
indicazioni
operative per i team
di intervento e gli
enti progettazione
ed
industrializzazione
sulla base di formazione
ed esperienza
specialistiche di rilievo
per la continuità e
l'efficienza tecnico
produttiva dell'azienda,
con ampia autonomia di
analisi e decisione
tecnica su interventi,
metodologie e tecnologie
in contesti di alta
complessità tecnica
collaborando con altri
specialisti
avanzata capacità di reperire e
trattare tutte le informazioni
tecnico economiche impostando
articolate analisi scegliendo
l'utilizzo dei metodi e degli
strumenti specialistici e generali
pertinenti con autonomia di
comunicazione nella lingua
straniera pertinente. Predispone
documentazione tecnica e
formativa e guida attività di
informazione e formazione nelle
aree di propria competenza
su ambiti
specialistici di
tecnologia ed
applicazione
elevata capacità
di approccio
interdisciplinare
e di interfaccia
con altre funzioni
aziendali
nell'ambito delle direttive
generali aziendali,
sistematica promozione e
validazione di modifiche ed
innovazioni tecniche,
metodologiche ed
organizzative, anche in
ambiti interfunzionali e
contribuendo con
autonomia ai progetti di
investimento,
rappresentando la propria
specializzazione in ambiti
interfunzionali
68
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE MANUTENZIONE, INSTALLAZIONE E TECNOLOGIE
Criteri di
professionalità
autonomia-
responsabilità
gerarchico-
funzionale
competenza tecnico-
specifica competenze trasversali polivalenza polifunzionalità miglioramento continuo
ed innovazione
D1 Manutentore -ex
"allievo"
esegue con
progressivo
sviluppo compiti
elementari ed
accessori in ambito
manutentivo anche
con occasionale
collaborazione/supe
rvisione degli
addetti del team
manutentivo
compiti elementari di
pulizia tecnica,
sostituzione guidata di
componenti, semplici
regolazioni guidate con
primo approccio ai
metodi manutentivi
alfabetizzazione lingua italiana
ed aritmetica,
competenze digitali di base,
orientamento su istruzioni di
lavoro
riferita ad un
limitato
ambito di
intervento
in un solo ambito
funzionale: es
meccanica,
alimentazioni
elettriche, sensori
partecipazione guidata ad
attività
D2 Manutentore
svolge compiti
manutentivi
ordinari con
limitata autonomia
nell'ambito del
team manutentivo
compiti ordinari nella
specifica disciplina
manutentiva di verifica,
regolazione e
sostituzione con
conoscenza dei sistemi
di manutenzione e
autonomia nella
diagnostica di interventi
ordinari, sulla base di
procedure e istruzioni
con semplici strumenti,
anche digitali, predefiniti
limitata autonomia nella ricerca
di semplici dati e informazioni
tecniche con lettura dei
principali formati di
rappresentazione e nella
compilazione di semplici
rapporti di intervento
preimpostato anche attraverso
strumenti digitali;
alfabetizzazione nel glossario
tecnico della lingua straniera
rilevante
su un limitato
gruppo
omogeneo di
macchine-
linee-sistemi
in uno specifico
ambito con
eventuali
elementi
conoscitivi delle
discipline
manutentive
complementari
proposta di semplici
modifiche ed adattamenti,
partecipando a gruppi di
lavoro e miglioramento con
l'utilizzo delle metodologie
prescritte
C1 Manutentore
può svolgere ruoli
di
collegamento/affian
camento operativo
senza responsabilità
gerarchica nel team,
in funzione delle
organizzazioni
aziendali tipo "team
leader", "jolly"
come per il D2 con
riconosciuta autonomia
come per D2 con capacità di
formazione per affiancamento
dei colleghi
sull'insieme di
un gruppo
omogeneo di
apparati-
macchine-
linee-sistemi
in funzione del
contesto
tecnologico
organizzativo
elementi
conoscitivi di
base delle
discipline
manutentive
complementari
proposta di semplici
modifiche ed adattamenti,
partecipazione attiva a
gruppi di lavoro e
miglioramento con
autonomia nell'utilizzo
delle metodologie
prescritte, ove previsti
C2 Manutentore
in base alle
definizioni
organizzative,
guidano per
l'esecuzione dei
compiti assegnati
piccoli gruppi o
squadre di
lavoratori omogenei
con limitata
interfaccia verso
altre unità e
funzioni
compiti di diagnostica,
regolazione, sostituzione
e riparazione ed
adattamento di
precisione e complessità
elevata nel proprio
ambito manutentivo,
conoscenza completa dei
sistemi manutenzione,
autonomia nella
diagnostica ed
esecuzione in interventi
anche straordinari e di
installazione e messa a
punto di nuove
macchine, sistemi,
tecnologie, applicando
nell'ambito di procedure
generali, le più
opportune tecniche e gli
strumenti, anche digitali,
di diagnosi ed
intervento, con la
responsabilità della
corretta esecuzione
autonomia nel reperimento ed
elaborazione di semplici dati ed
informazioni tecniche nei
diversi formati utilizzati e nelle
compilazioni di rapporti e
statistiche anche attraverso
supporti digitali non
predeterminati quali ad esempio
fogli di lavoro,
interazione autonoma con altri
specialisti,
interazione con clienti e
fornitori, anche esterni, anche
con utilizzo elementare di una
lingua straniera pertinente
su gruppi
anche
eterogenei di
macchine-
linee-impianti
consapevolezza
interdisciplinare
e di interfaccia
con altre funzioni
aziendali e
tecnici esterni di
fornitori o clienti
proposta esecutiva di
modifiche ed adattamenti,
coordinamento operativo di
gruppi di lavoro e
miglioramento assicurando
il corretto utilizzo delle
metodologie prescritte
C3
Manutentore/
Capo
Manutentore
in funzione del
contesto
organizzativo guida
con responsabilità
operativa ed
autonomia di
iniziativa attività o
squadre di
manutenzione
anche articolate su
diverse discipline
manutentive con
interfaccia verso
altre unità e
funzioni
completa competenza su
qualsiasi livello di
precisione e complessità
nel proprio ambito
manutentivo
attraverso l'applicazione
critica degli standard
tecnici, dei principi e dei
sistemi di manutenzione,
completa autonomia
nella diagnostica ed
esecuzione nell'ambito di
qualsiasi intervento di
riparazione, installazione
e messa a punto di nuove
macchine, sistemi,
tecnologie, scegliendo
modalità, tecniche e
strumenti, anche digitali,
di diagnosi ed intervento
con eventuale autonomia
di delibera
completa autonomia nel
reperimento ed elaborazione di
dati ed informazioni tecniche nei
diversi formati utilizzati e nelle
compilazioni di rapporti e
statistiche anche attraverso
strumenti ed applicazioni
digitali, specialistiche e
complesse, non predeterminate,
adeguata autonomia di
interazione con altri specialisti
ed enti,
autonomia nel coordinamento
delle attività anche su più
interventi contemporanei con
definizione delle priorità
operative in funzione delle
esigenze di clienti e fornitori,
anche esterni, comunicando
anche con adeguato utilizzo di
una lingua straniera pertinente
su un’ampia
famiglia di
tecnologie
elevata capacità
di approccio
interdisciplinare
e di interfaccia
con altre funzioni
aziendali
nell'ambito delle previsioni
aziendali decidono
modifiche ed adattamenti
tecnici, scegliendo le
metodologie ed
assicurandone la corretta
implementazione
nell'ambito dei gruppi di
miglioramento aziendale
B1 Capo
Manutentore
responsabilità di
una unità di
manutenzione
articolata su diverse
discipline
manutentive
assicurando le
decisioni operative
per un intero turno,
reparto, squadra
esterna, anche con
elementi di
valutazione
economica nel
rispetto delle
procedure e delle
risorse assegnate
come per il C3 con
capacità di valutare
modifiche di processo e
prodotto anche quando
siano richieste articolate
applicazioni logiche e
metodologiche
garantendo efficacia ed
efficienza delle soluzioni
come per il livello C3 con
particolare autonomia di
iniziativa rispetto a metodi,
organizzazione ed interfaccia
con clienti e fornitori interni ed
esterni. Capacità di utilizzo di
base dei metodi di gestione
progetto
su un’ampia
famiglia di
tecnologie
elevata capacità
di approccio
interdisciplinare
e di interfaccia
con altre funzioni
aziendali
validazione nell'ambito
delle previsioni aziendali di
complesse modifiche ed
adattamenti anche
proponendo iniziative
interfunzionali e
contribuendo ai progetti di
investimento,
responsabilità dei gruppi di
lavoro e delle metodologie
di miglioramento
B2 Responsabile
manutenzione
esercita
responsabilità
autonoma
nell'ambito di
direttive generali di
unità, progetti,
cantieri articolati di
manutenzione
assicurando la
gestione
organizzativa ed
economica delle
risorse assegnate
sulla base di
competenze generali
delle tecnologie e dei
metodi manutentivi con
autonomia di analisi e
decisione tecnica ed
organizzativa su
complesse attività di
manutenzione
preventiva, riparazione,
installazione e messa a
punto di nuove
macchine, sistemi,
tecnologie, in contesti
normalmente prevedibili
ma soggetti a
cambiamenti, guidando e
valutando i contributi
specialistici
avanzata capacità di reperire e
trattare tutte le informazioni
tecnico economiche impostando
articolate analisi e presentazioni
scegliendo l'utilizzo dei metodi
e degli strumenti specialistici e
generali pertinenti. Autonomia
ed iniziativa nell'interazione con
altri specialisti ed enti,
Iniziativa autonoma nella
formazione continua.
Autonomia nella pianificazione
e nel coordinamento di attività
articolate e complesse con
definizione delle priorità
operative in funzione delle
esigenze di clienti e fornitori,
anche esterni, con autonomia di
comunicazione nella lingua
straniera pertinente
su un’ampia
famiglia di
tecnologie
elevata capacità
di approccio
interdisciplinare
e di interfaccia
con altre funzioni
aziendali
nell'ambito delle direttive
generali aziendali,
sistematica promozione e
validazione di modifiche ed
innovazioni tecniche,
metodologiche ed
organizzative, anche in
ambiti interfunzionali e
contribuendo con
autonomia ai progetti di
investimento,
rappresentando la propria
area in attività
interfunzionali di
miglioramento e progetto
B2 Specialista di
manutenzione
svolge
operativamente in
autonomia
interventi di
modifica innovativa
e di ricerca guasti
non ricorrenti con
strumentazioni
specialistiche e
metodi di alta
qualificazione e
fornisce analisi,
valutazioni e
indicazioni
operative per i team
di intervento e gli
enti progettazione
ed
industrializzazione
sulla base di formazione
ed esperienza
specialistiche di rilievo
per la continuità e
l'efficienza tecnico
produttiva dell'azienda,
con ampia autonomia di
analisi e decisione
tecnica su interventi,
metodologie e tecnologie
in contesti di alta
complessità tecnica
collaborando con altri
specialisti
avanzata capacità di reperire e
trattare tutte le informazioni
tecnico economiche impostando
articolate analisi scegliendo
l'utilizzo dei metodi e degli
strumenti specialistici e generali
pertinenti con autonomia di
comunicazione nella lingua
straniera pertinente. Predispone
documentazione tecnica e
formativa e guida attività di
informazione e formazione nelle
aree di propria competenza
su ambiti
specialistici di
tecnologia ed
applicazione
elevata capacità
di approccio
interdisciplinare
e di interfaccia
con altre funzioni
aziendali
nell'ambito delle direttive
generali aziendali,
sistematica promozione e
validazione di modifiche ed
innovazioni tecniche,
metodologiche ed
organizzative, anche in
ambiti interfunzionali e
contribuendo con
autonomia ai progetti di
investimento,
rappresentando la propria
specializzazione in ambiti
interfunzionali
69
B3 Responsabile
manutenzione
è in grado di
esercitare
responsabilità
autonoma
nell'ambito di
direttive generali di
unità, progetti,
cantieri di
manutenzione
complessi e
direttamente
rilevanti per gli
obiettivi aziendali
assicurando la
gestione
organizzativa ed
economica delle
risorse assegnate
sulla base di alta
specializzazione
sostenuta da percorsi di
formazione avanzata ed
esperienza specifica,
autonomia di analisi e
decisione tecnica ed
organizzativa su
complesse attività di
manutenzione
preventiva, riparazione,
installazione e messa a
punto di nuove
macchine, sistemi,
tecnologie, in contesti
evolutivi, guidando e
valutando i contributi
specialistici
avanzata capacità di reperire e
trattare le informazioni e le
conoscenze tecnico economiche
rilevanti producendo
elaborazioni originali presentate
in funzione di una varietà di
interlocutori, scegliendo
l'utilizzo dei metodi e degli
strumenti specialistici e generali
pertinenti. Autonomia ed
iniziativa nell'interazione con
altri specialisti ed enti,
autonomia nella pianificazione e
nel coordinamento di attività
articolate e complesse con
definizione delle priorità
operative in funzione delle
esigenze di clienti e fornitori,
anche esterni, con autonomia di
comunicazione nella lingua
straniera pertinente
su un’ampia
famiglia di
tecnologie
elevata capacità
di approccio
interdisciplinare
e di interfaccia
con altre funzioni
aziendali
nell'ambito delle direttive
generali aziendali
sistematica promozione e
validazione di modifiche ed
innovazioni tecniche,
metodologiche ed
organizzative, anche in
ambiti interfunzionali e
contribuendo con
autonomia ai progetti di
investimento,
rappresentando la propria
area in attività
interfunzionali di
miglioramento e progetto
A1 Responsabile
manutenzione
esercita ampia
autonomia
nell'ambito degli
obiettivi generali
dell'impresa per la
conduzione di una o
più unità, progetti,
cantieri di
manutenzione
anche di grandi
dimensioni e
complessità e
rilievo strategico,
anche coordinando
funzioni diverse ed
assicurando la
gestione dei fattori
tecnologici, umani,
organizzativi ed
economici del
perimetro assegnato
proponendo
obiettivi specifici e
contribuendo alla
definizione degli
stessi obiettivi
generali
sulla base di alta
specializzazione
sostenuta da percorsi di
formazione avanzata ed
esperienza specifica,
ampia autonomia di
analisi e decisione
tecnica ed organizzativa
su complessi piani,
progetti ed attività di
manutenzione
preventiva, riparazione,
installazione e messa a
punto di nuove
macchine, sistemi,
tecnologie, in contesti
evolutivi, ricercando,
guidando e valutando i
contributi specialistici
avanzata capacità di reperire e
trattare tutte le informazioni
tecnico economiche impostando
articolate analisi e presentazioni,
definendo anche in termini di
sviluppo innovativo approcci
metodologici tecnologici.
Autonomia ed iniziativa
nell'interazione con altri
specialisti, enti aziendali e terze
Parti.
Gestisce sistematicamente le
strategie di apprendimento e di
competenza personale e per le
organizzazioni in cui è inserito.
Autonomia nella pianificazione
e nel coordinamento di attività
articolate e complesse con
definizione delle priorità
operative in funzione delle
esigenze di clienti e fornitori,
anche esterni, con autonomia di
comunicazione nella lingua
straniera pertinente. E' in grado
di contribuire autonomamente ai
processi di cambiamento
strutturale tecnico ed
organizzativo utilizzando
competenze di negoziazione
su un’ampia
famiglia di
tecnologie
elevata capacità
di approccio
interdisciplinare,
interfunzionale
ed intersettoriale
nell'ambito degli obiettivi
generali aziendali
sistematica promozione e
validazione di modifiche ed
innovazioni tecniche,
metodologiche ed
organizzative garantendo le
implicazioni interfunzionali
e contribuendo alle
strategie produttive e di
investimento della
direzione
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Criteri di
professionalità
autonomia-
responsabilità
gerarchico-
funzionale
competenza tecnico-
specifica competenze trasversali polivalenza polifunzionalità
miglioramento
continuo ed
innovazione
D1
Addetto servizi
generali per il
personale
svolge con
progressivo sviluppo
compiti di ordine
ausiliari nell’ambito
dei servizi generali
quali reception,
fattorinaggio, posta
interna, gestione
bacheche, sale
riunioni e
formazione,
archiviazione fisica
è guidato
nell’esecuzione
ricorrente di compiti
che richiedono
competenze relazionali
di base, ordinamento
numerico ed alfabetico,
redazione di piccole
note ed appunti,
compilazione di
documenti anche
digitali preformattati,
in funzione dei contesti
aziendali conduzione di
mezzi di trasporto
generici
esecuzione di semplici
istruzioni di lavoro
sequenziali, utilizzo dei
comuni apparati di
comunicazione telefonica e
digitale o strumenti
preimpostati, abilità
relazionali di base in lingua
italiana
alcuni processi
operativi
nell’area di
assegnazione
consapevo
lezza elementare
dell’organizzazione
aziendale
è guidato
nell’affrontare
anomalie, casi
specifici, innovazioni e
miglioramenti
70
B3 Responsabile
manutenzione
è in grado di
esercitare
responsabilità
autonoma
nell'ambito di
direttive generali di
unità, progetti,
cantieri di
manutenzione
complessi e
direttamente
rilevanti per gli
obiettivi aziendali
assicurando la
gestione
organizzativa ed
economica delle
risorse assegnate
sulla base di alta
specializzazione
sostenuta da percorsi di
formazione avanzata ed
esperienza specifica,
autonomia di analisi e
decisione tecnica ed
organizzativa su
complesse attività di
manutenzione
preventiva, riparazione,
installazione e messa a
punto di nuove
macchine, sistemi,
tecnologie, in contesti
evolutivi, guidando e
valutando i contributi
specialistici
avanzata capacità di reperire e
trattare le informazioni e le
conoscenze tecnico economiche
rilevanti producendo
elaborazioni originali presentate
in funzione di una varietà di
interlocutori, scegliendo
l'utilizzo dei metodi e degli
strumenti specialistici e generali
pertinenti. Autonomia ed
iniziativa nell'interazione con
altri specialisti ed enti,
autonomia nella pianificazione e
nel coordinamento di attività
articolate e complesse con
definizione delle priorità
operative in funzione delle
esigenze di clienti e fornitori,
anche esterni, con autonomia di
comunicazione nella lingua
straniera pertinente
su un’ampia
famiglia di
tecnologie
elevata capacità
di approccio
interdisciplinare
e di interfaccia
con altre funzioni
aziendali
nell'ambito delle direttive
generali aziendali
sistematica promozione e
validazione di modifiche ed
innovazioni tecniche,
metodologiche ed
organizzative, anche in
ambiti interfunzionali e
contribuendo con
autonomia ai progetti di
investimento,
rappresentando la propria
area in attività
interfunzionali di
miglioramento e progetto
A1 Responsabile
manutenzione
esercita ampia
autonomia
nell'ambito degli
obiettivi generali
dell'impresa per la
conduzione di una o
più unità, progetti,
cantieri di
manutenzione
anche di grandi
dimensioni e
complessità e
rilievo strategico,
anche coordinando
funzioni diverse ed
assicurando la
gestione dei fattori
tecnologici, umani,
organizzativi ed
economici del
perimetro assegnato
proponendo
obiettivi specifici e
contribuendo alla
definizione degli
stessi obiettivi
generali
sulla base di alta
specializzazione
sostenuta da percorsi di
formazione avanzata ed
esperienza specifica,
ampia autonomia di
analisi e decisione
tecnica ed organizzativa
su complessi piani,
progetti ed attività di
manutenzione
preventiva, riparazione,
installazione e messa a
punto di nuove
macchine, sistemi,
tecnologie, in contesti
evolutivi, ricercando,
guidando e valutando i
contributi specialistici
avanzata capacità di reperire e
trattare tutte le informazioni
tecnico economiche impostando
articolate analisi e presentazioni,
definendo anche in termini di
sviluppo innovativo approcci
metodologici tecnologici.
Autonomia ed iniziativa
nell'interazione con altri
specialisti, enti aziendali e terze
Parti.
Gestisce sistematicamente le
strategie di apprendimento e di
competenza personale e per le
organizzazioni in cui è inserito.
Autonomia nella pianificazione
e nel coordinamento di attività
articolate e complesse con
definizione delle priorità
operative in funzione delle
esigenze di clienti e fornitori,
anche esterni, con autonomia di
comunicazione nella lingua
straniera pertinente. E' in grado
di contribuire autonomamente ai
processi di cambiamento
strutturale tecnico ed
organizzativo utilizzando
competenze di negoziazione
su un’ampia
famiglia di
tecnologie
elevata capacità
di approccio
interdisciplinare,
interfunzionale
ed intersettoriale
nell'ambito degli obiettivi
generali aziendali
sistematica promozione e
validazione di modifiche ed
innovazioni tecniche,
metodologiche ed
organizzative garantendo le
implicazioni interfunzionali
e contribuendo alle
strategie produttive e di
investimento della
direzione
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Criteri di
professionalità
autonomia-
responsabilità
gerarchico-
funzionale
competenza tecnico-
specifica competenze trasversali polivalenza polifunzionalità
miglioramento
continuo ed
innovazione
D1
Addetto servizi
generali per il
personale
svolge con
progressivo sviluppo
compiti di ordine
ausiliari nell’ambito
dei servizi generali
quali reception,
fattorinaggio, posta
interna, gestione
bacheche, sale
riunioni e
formazione,
archiviazione fisica
è guidato
nell’esecuzione
ricorrente di compiti
che richiedono
competenze relazionali
di base, ordinamento
numerico ed alfabetico,
redazione di piccole
note ed appunti,
compilazione di
documenti anche
digitali preformattati,
in funzione dei contesti
aziendali conduzione di
mezzi di trasporto
generici
esecuzione di semplici
istruzioni di lavoro
sequenziali, utilizzo dei
comuni apparati di
comunicazione telefonica e
digitale o strumenti
preimpostati, abilità
relazionali di base in lingua
italiana
alcuni processi
operativi
nell’area di
assegnazione
consapevo
lezza elementare
dell’organizzazione
aziendale
è guidato
nell’affrontare
anomalie, casi
specifici, innovazioni e
miglioramenti
D2
Addetto servizi
generali per il
personale
autonomia limitata su
compiti di ordine
ausiliari nell’ambito
dei servizi generali
quali reception, posta
interna ed esterna,
fattorinaggio,
gestione bacheche,
sale riunioni e
formazione,
archiviazione fisica
in interazione con il
team risorse umane
svolgimento ordinato
di compiti ricorrenti
che richiedono
competenze relazionali
di base, ordinamento
numerico ed alfabetico,
spunte e riconciliazione
semplice di liste ed
elenchi, verifica di
documenti personali e
raccolta di
informazioni sulla base
dei principi elementari
di privacy, redazione di
piccole note ed
appunti, utilizzo
elementare di
programmi di
trattamento testi e
tabelle e dispositivi
digitali preimpostati; in
funzione dei contesti
aziendali conduzione di
mezzi di trasporto
generici
limitata autonomia nella
ricerca di semplici dati ed
informazioni sui sistemi
aziendali o on-line con
redazione, formattazione,
riproduzione, archiviazione
e diffusione anche digitale
degli elaborati; trattamento
di semplici documenti
amministrativi con termini
ricorrenti nella lingua
straniera pertinente;
accoglimento di personale
anche esterno, semplici
colloqui/interviste per la
compilazione di questionari
predeterminati
su un limitato
numeri di processi
operativi
nozioni
dell'organizzazione
aziendale
identificazione delle
anomalie e proposta di
semplici miglioramenti
della propria attività
partecipando in
funzione del contesto
aziendale a gruppi di
lavoro e miglioramento
con l'utilizzo di delle
metodologie prescritte
C1
Team leader
servizi generali
per il personale
svolge ruoli di
collegamento/affianc
amento operativo su
compiti d'ordine
senza responsabilità
gerarchica di tipo
"team leader"
come per il D2 con
riconosciuta autonomia
come per D2 con capacità di
formazione per
affiancamento dei colleghi
sull'insieme di un
gruppo omogeneo
di processi
operativi con
consapevolezza
dei processi di
gestione del
personale in cui si
inseriscono
elementi di
conoscitivi di base
dei processi di
gestione e
formazione del
personale e dei
processi e funzioni
aziendali con cui si
interfacciano
proposta di semplici
modifiche ed
adattamenti,
partecipazione attiva a
gruppi di lavoro e
miglioramento con
autonomia nell'utilizzo
delle metodologie
prescritte, ove previsti
C2
Addetto
amministrazione
del personale
svolge con normale
autonomia, in base
alle istruzioni e
procedure aziendali,
le attività operative
di amministrazione
presenze e
retribuzione ed, in
funzione del contesto
organizzativo, guida
un team di addetti
amministrazione del
personale per il
perimetro di
assegnazione con
limitata interfaccia
verso gli altri team
risorse umane e le
funzioni clienti
interni
possiede semplici
principi amministrativi
e relativi ai rapporti di
lavoro, competenze
aritmetiche ed
algoritmiche di base ed
una completa
conoscenza delle
norme privacy per i
lavoratori, delle norme
contrattuali, dei
regolamenti e delle
procedure aziendali e
dei sistemi anche
informatizzati ed
effettua adeguata
analisi ed imputazione
delle voci e dei dati
acquisiti, con la
gestione dei casi fuori
standard e delle
anomalie, rispondendo
di persona o attraverso
i portali informatizzati
ai quesiti specifici dei
dipendenti e dei
responsabili sulla base
delle sole istruzioni
operative e
regolamenti;
cura la corretta
introduzione delle
innovazioni normative,
di standard e di sistema
per il proprio perimetro
autonomia nel reperimento
ed elaborazione delle norme
contrattuali e dei
regolamenti aziendali;
elaborazione di riepiloghi,
riconciliazioni e prospetti
anche attraverso supporti
digitali non predeterminati
quali ad esempio fogli di
lavoro, competenze
relazionali di base per la
comprensione e la
precisazione di quesiti e
richieste di clienti interni ed
il riscontro;
in funzione dei contesti
aziendali, interazioni con gli
specialisti delle diverse aree
di amministrazione del
personale e con associazioni
di rappresentanza e fornitori
esterni; utilizzo elementare
della lingua straniera
pertinente
in funzione del
contesto
organizzativo su
tutti i processi di
amministrazione
del personale per
il perimetro di
competenza
consapevolezza di
tutti i processi di
amministrazione
del personale,
disciplinare, costo
del lavoro,
relazioni sindacali
e nell'interfaccia
con altre funzioni
aziendali ed i
consulenti esterni
proposta di soluzioni
per le non conformità
amministrative e
nell'implementazione
di nuove normative e
procedure con il
coordinamento
operativo di gruppi di
lavoro e miglioramento
in applicazione delle
metodologie aziendali
71
C3
Responsabile
amministrazione
del personale di
piccola
unità/area
disimpegna con
autonomia di
iniziativa, nell'ambito
dei processi e dei
sistemi informatizzati
aziendali, le attività
operative di
amministrazione
presenze,
retribuzione,
assunzione/
cessazione e costo
del lavoro per
perimetro di
assegnazione e, in
funzione del contesto
organizzativo, guida
operativamente il
team di addetti
amministrazione del
personale per il
perimetro di
assegnazione con
interfaccia verso altre
unità e funzioni
interne e fornitori
esterni
possiede principi di
amministrazione/conta
bilità e normativa dei
rapporti di lavoro,
competenze aritmetiche
ed algoritmiche ed una
completa conoscenza
delle norme privacy per
i lavoratori, delle
norme contrattuali, dei
regolamenti e delle
procedure aziendali e
dei sistemi anche
informatizzati per
affrontare in funzione
dei contesti aziendali il
trattamento e la
validazione delle
anomalie, eccezioni e
dei quesiti specifici dei
dipendenti e dei
responsabili, sulla base
dell'interpretazione
delle norme e dei
regolamenti verificati
ove necessario con i
responsabili delle
Risorse
Umane/Relazioni con il
Personale e sentiti
associazioni di
rappresentanza e
fornitori esterni, e
l'implementazione
delle innovazioni
normative, procedurali
e tecnologiche nel
perimetro
completa autonomia nel
reperimento ed elaborazione
delle norme contrattuali e
dei regolamenti aziendali;
nella elaborazione, anche di
calcolo, di riepiloghi,
riconciliazioni e prospetti
anche attraverso supporti
digitali non predeterminati
quali ad esempio fogli di
lavoro; competenze
relazionali per la
comprensione e la
precisazione di quesiti e
richieste di clienti interni ed
il riscontro;
in funzione dei contesti
aziendali, interazioni con gli
specialisti delle diverse aree
di amministrazione del
personale e con associazioni
di rappresentanza e fornitori
esterni; utilizzo adeguato
della lingua straniera
pertinente
in funzione del
contesto
organizzativo su
tutti i processi di
amministrazione
del personale per
il perimetro di
competenza
consapevolezza di
tutti i processi di
gestione del
personale, relazioni
sindacali, selezione
e formazione e
capacità di
interfaccia con
altre funzioni
aziendali ed i
consulenti esterni
nell'ambito delle
previsioni aziendali
decidono modifiche ed
adattamenti tecnici,
scegliendo le
metodologie e
curandone la corretta
implementazione
nell'ambito dei gruppi
di miglioramento
aziendale
B1
Specialista
amministrazione
e personale
con ampia autonomia
sulla base di elevata
competenza
amministrativa
effettua la
contabilizzazione,
l'analisi e la
preventivazione del
costo del lavoro per i
perimetri assegnati in
interazione con i
responsabili Risorse
Umane, il controllo
di gestione e
contabilità,
l'amministrazione del
personale
elevata competenza dei
principi e dei metodi di
contabilità e controllo
costi e di paghe e
contributi, dei sistemi
di retribuzione fissi e
variabili e dei sistemi
di indagine salariale;
elevate competenze
aritmetiche ed
algoritmiche e delle
procedure aziendali e
dei sistemi
informatizzati
permettono autonomia
di elaborazione e
diagnosi di
imputazione contabile,
rapporti consuntivi e
previsionali
completa autonomia nel
reperimento ed elaborazione
delle norme, degli standard
e dei dati da diverse origini;
elevata autonomia
nell'utilizzo di sistemi
informatizzati specialistici e
quelli di automazione di
ufficio; capacità di
aggiornamento continuo
sulla base di strumenti ed
iniziative formative guidate
dall'azienda contribuendo
alla formazione degli addetti
sui temi di propria
competenza.;
ampia autonomia di
interazione con altri
specialisti ed enti e nella
definizione delle priorità
operative in funzione degli
scadenziari, delle esigenze
di clienti e fornitori interni,
effettuando presentazioni
strutturate dei problemi e
delle soluzioni esprimendosi
adeguatamente nella lingua
straniera pertinente
in funzione del
contesto
organizzativo su
diversi processi di
amministrazione e
controllo
conoscenza
dell'organizzazione
operativa e
contabile
dell'azienda, ed
autonomia di
interfaccia con
altre funzioni
aziendali e partner
esterni
nell'ambito delle
previsioni aziendali
decidono e guidano la
realizzazione di
modifiche ed
adattamenti tecnici e
progetti di
miglioramento relativi
al proprio perimetro
72
C3
Responsabile
amministrazione
del personale di
piccola
unità/area
disimpegna con
autonomia di
iniziativa, nell'ambito
dei processi e dei
sistemi informatizzati
aziendali, le attività
operative di
amministrazione
presenze,
retribuzione,
assunzione/
cessazione e costo
del lavoro per
perimetro di
assegnazione e, in
funzione del contesto
organizzativo, guida
operativamente il
team di addetti
amministrazione del
personale per il
perimetro di
assegnazione con
interfaccia verso altre
unità e funzioni
interne e fornitori
esterni
possiede principi di
amministrazione/conta
bilità e normativa dei
rapporti di lavoro,
competenze aritmetiche
ed algoritmiche ed una
completa conoscenza
delle norme privacy per
i lavoratori, delle
norme contrattuali, dei
regolamenti e delle
procedure aziendali e
dei sistemi anche
informatizzati per
affrontare in funzione
dei contesti aziendali il
trattamento e la
validazione delle
anomalie, eccezioni e
dei quesiti specifici dei
dipendenti e dei
responsabili, sulla base
dell'interpretazione
delle norme e dei
regolamenti verificati
ove necessario con i
responsabili delle
Risorse
Umane/Relazioni con il
Personale e sentiti
associazioni di
rappresentanza e
fornitori esterni, e
l'implementazione
delle innovazioni
normative, procedurali
e tecnologiche nel
perimetro
completa autonomia nel
reperimento ed elaborazione
delle norme contrattuali e
dei regolamenti aziendali;
nella elaborazione, anche di
calcolo, di riepiloghi,
riconciliazioni e prospetti
anche attraverso supporti
digitali non predeterminati
quali ad esempio fogli di
lavoro; competenze
relazionali per la
comprensione e la
precisazione di quesiti e
richieste di clienti interni ed
il riscontro;
in funzione dei contesti
aziendali, interazioni con gli
specialisti delle diverse aree
di amministrazione del
personale e con associazioni
di rappresentanza e fornitori
esterni; utilizzo adeguato
della lingua straniera
pertinente
in funzione del
contesto
organizzativo su
tutti i processi di
amministrazione
del personale per
il perimetro di
competenza
consapevolezza di
tutti i processi di
gestione del
personale, relazioni
sindacali, selezione
e formazione e
capacità di
interfaccia con
altre funzioni
aziendali ed i
consulenti esterni
nell'ambito delle
previsioni aziendali
decidono modifiche ed
adattamenti tecnici,
scegliendo le
metodologie e
curandone la corretta
implementazione
nell'ambito dei gruppi
di miglioramento
aziendale
B1
Specialista
amministrazione
e personale
con ampia autonomia
sulla base di elevata
competenza
amministrativa
effettua la
contabilizzazione,
l'analisi e la
preventivazione del
costo del lavoro per i
perimetri assegnati in
interazione con i
responsabili Risorse
Umane, il controllo
di gestione e
contabilità,
l'amministrazione del
personale
elevata competenza dei
principi e dei metodi di
contabilità e controllo
costi e di paghe e
contributi, dei sistemi
di retribuzione fissi e
variabili e dei sistemi
di indagine salariale;
elevate competenze
aritmetiche ed
algoritmiche e delle
procedure aziendali e
dei sistemi
informatizzati
permettono autonomia
di elaborazione e
diagnosi di
imputazione contabile,
rapporti consuntivi e
previsionali
completa autonomia nel
reperimento ed elaborazione
delle norme, degli standard
e dei dati da diverse origini;
elevata autonomia
nell'utilizzo di sistemi
informatizzati specialistici e
quelli di automazione di
ufficio; capacità di
aggiornamento continuo
sulla base di strumenti ed
iniziative formative guidate
dall'azienda contribuendo
alla formazione degli addetti
sui temi di propria
competenza.;
ampia autonomia di
interazione con altri
specialisti ed enti e nella
definizione delle priorità
operative in funzione degli
scadenziari, delle esigenze
di clienti e fornitori interni,
effettuando presentazioni
strutturate dei problemi e
delle soluzioni esprimendosi
adeguatamente nella lingua
straniera pertinente
in funzione del
contesto
organizzativo su
diversi processi di
amministrazione e
controllo
conoscenza
dell'organizzazione
operativa e
contabile
dell'azienda, ed
autonomia di
interfaccia con
altre funzioni
aziendali e partner
esterni
nell'ambito delle
previsioni aziendali
decidono e guidano la
realizzazione di
modifiche ed
adattamenti tecnici e
progetti di
miglioramento relativi
al proprio perimetro
B2
Responsabile
amministrazione
del personale di
stabilimento
gestisce con
discrezionalità di
decisione,
nell'ambito della
normativa e degli
accordi rilevanti,
l'applicazione dei
processi, dei
regolamenti aziendali
e dei sistemi
informatizzati
aziendali, per la
soddisfazione di tutte
le attività operative
di amministrazione
presenze,
retribuzione anche
variabile, assunzione/
cessazione e costo
del lavoro, per
perimetro di
assegnazione e, in
funzione del contesto
organizzativo,
coordina le risorse
umane, economiche e
materiali dell'ufficio
con interfaccia verso
le altre funzioni
locali e centrali del
personale, i clienti
interni, consulenti
esterni
possiede competenze
specialistiche in ambito
amministrazione/conta
bilità e normativa dei
rapporti di lavoro, ed
una completa
conoscenza delle
norme privacy per i
lavoratori, delle norme
contrattuali, dei
regolamenti e delle
procedure aziendali e
dei sistemi anche
informatizzati per
affrontare in funzione
del contesto aziendale
tutti i casi di
contabilizzazione ed
amministrazione del
personale supportando
i responsabili del
personale, delle
funzioni e la direzione
di stabilimento
nell'ottimizzazione e
pianificazione
economico-
organizzativa e
nell'applicazione
normativa anche
verificando, ove
necessario, con
associazioni di
rappresentanza e
fornitori esterni; cura
l'implementazione
delle innovazioni
normative, procedurali
e tecnologiche nel
perimetro
avanzata autonomia nel
reperimento ed
interpretazione di
informazioni, normative ed
interpretazioni; sicurezza
nelle elaborazioni e nelle
applicazioni quantitative
anche complesse con
utilizzo avanzato di
strumenti di automazione
d'ufficio e delle applicazioni
informatiche per la gestione
risorse umane; predispone
con proprietà e capacità di
sintesi documentazioni,
comunicazioni e
presentazioni complesse
utilizzando con perizia le
più adeguate metodologie
digitali, capacità di ascolto
partecipe e negoziazione
interpersonale; gestisce
l'informazione e la
formazione dei dipendenti,
dei collaboratori e colleghi
sulle evoluzioni normative e
regolamentari;
ampia autonomia di
interazione con altri
specialisti ed enti, clienti
interni e fornitori esterni,
comunicando nella lingua
straniera pertinente
in funzione del
contesto
organizzativo su
tutti i processi di
reclutamento per
il perimetro di
competenza ed i
perimetri
assimilabili
conoscenza dei
processi di gestione
del personale,
relazioni sindacali,
selezione e
formazione e
capacità di
interfaccia con
altre funzioni
aziendali ed i
consulenti esterni
nell'ambito delle
previsioni aziendali
validano le azioni di
miglioramento
continuo per la propria
area, promuovono e
guidano progetti di
innovazione relativi al
proprio perimetro e lo
rappresentano
nell'ambito di iniziative
interfunzionali
B3
Responsabile
centro servizi
amministrazione
del personale
assolve, nell'ambito
delle previsioni
aziendali e normative
e gestendo le risorse
assegnate, alle
necessità di
amministrazione
paghe e contributi,
gli adempimenti
verso gli enti, la
contabilità e
pianificazione costi
del personale
dell'azienda sulla
base degli input delle
unità decentrate
possiede alta
specializzazione in
ambito
amministrazione/conta
bilità, normativa dei
rapporti di lavoro,
previdenziale ed
assicurativa, ed una
completa conoscenza
delle norme privacy per
i lavoratori, delle
norme contrattuali, dei
regolamenti e delle
procedure aziendali; ha
approfondite
competenze nella
gestione, manutenzione
ed innovazione dei
sistemi informatizzati
capacità critica nel
reperimento ed
interpretazione di
informazioni, normative;
elevate competenze nelle
analisi quantitative anche
complesse coordinando con
alta competenza l'utilizzo di
strumenti di automazione
d'ufficio e delle applicazioni
informatiche per la gestione
risorse umane; predispone
con proprietà e capacità di
sintesi documentazioni e
presentazioni nei formati
opportuni, gestisce
l'informazione e la
formazione dei dipendenti,
dei collaboratori e colleghi
sulle evoluzioni normative e
regolamentari;
ampia autonomia di
interazione con gli
stabilimenti clienti, altri
specialisti ed enti, clienti
interni e fornitori esterni,
comunicando nella lingua
straniera pertinente
in funzione del
contesto
organizzativo su
tutti i processi di
amministrazione
del personale ed
alcuni processi
risorse umane
conoscenza dei
processi di gestione
del personale,
relazioni sindacali,
selezione e
formazione e
capacità di
interfaccia con
altre funzioni
aziendali ed i
consulenti esterni
nell'ambito delle
previsioni aziendali
validano le azioni di
miglioramento
continuo per la propria
area, promuovono e
guidano progetti di
innovazione relativi al
proprio perimetro e lo
rappresentano
nell'ambito di iniziative
interfunzionali
73
A1
Responsabile
Relazioni
Industriali ed
Amministrazione
del Personale
con ampia
autonomia,
nell'ambito delle
strategie risorse
umane ed in funzione
degli obiettivi
aziendali, gestisce e
assicura le relazioni
in azienda ad ogni
livello, nonché i
rapporti con le
amministrazioni e le
comunità, anche con
limitate deleghe di
poteri, ed il coerente
sviluppo dei processi
delle procedure e dei
servizi di welfare ed
amministrazione del
personale attraverso
gli uffici centrali ed i
servizi decentrati
possiede, sostenute da
elevate conoscenze
generali ed economico-
amministrative,
competenze
generalistiche su tutti i
processi di gestione
risorse umane,
l'organizzazione
dell'azienda, le
tecnologie e dei
mercati in cui opera e
competenze
specialistiche in ambito
giuslavoristico,
relazioni aziendali,
assicurativo/contributiv
o ed amministrativo.
Articolata conoscenza
delle norme
contrattuali e dei
processi e regolamenti
aziendali di cui presidia
evoluzione e diffusione
gestione di processi e
progetti complessi e di
rilievo strategico anche in
contesti di cambiamento non
determinabile a priori;
capacità di reperire e
organizzare i dati rilevanti e
di compiere analisi
qualitative e quantitative;
competenze generalistiche
di selezione e gestione di
sistemi informativi;
selezione, formazione e
motivazione dei
collaboratori e dei
contributori; efficacia nei
processi di comunicazione
interpersonale e collettiva
utilizzando con correttezza
gli strumenti più idonei,
anche digitali, modulando
linguaggi in funzione degli
interlocutori; efficacia di
presentazione e
negoziazione con
autorevolezza anche nella
lingua straniera pertinente;
capacità di pianificare e
condurre negoziazioni
complesse anche in
condizioni ambientali
difficili articolando scenari
alternativi in funzione degli
obiettivi e della loro
ridefinizione/ottimizzazione.
Capacità di gestire e guidare
i cambiamenti culturali,
organizzativi e normativi o
procedurali
su tutti i processi
di gestione
Risorse Umane e
parte dei processi
di Business
Development
comprensione dei
processi e degli
obiettivi delle
diverse funzioni
aziendali e partner
esterni per la
definizione
coerente delle
operazioni e delle
strategie
contribuendo,
inoltre, alle scelte
generali d'azienda
governo dei processi di
miglioramento ed
innovazioni delle
relazioni con i vari
interlocutori dei servizi
correlati contribuendo
alle strategie aziendali
complessive,
promuovendo e
gestendo processi di
cambiamento
strutturale culturale,
organizzativo e
normativo o
procedurale
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE PRODUZIONE E LOGISTICA
Criteri di
professionalità
autonomia-
responsabilità
gerarchico-
funzionale
competenza tecnico-
specifica competenze trasversali polivalenza polifunzionalità
miglioramento
continuo ed
innovazione
D1
Addetto Macchine
automatiche/a
Controllo
Numerico
svolge con sviluppo
progressivo compiti
accessori ed ordinari
in interazione con il
team dedicato nella
conduzione di
macchine per la
lavorazione
meccanica, attrezzate,
automatiche o a
controllo numerico
nozioni generiche circa le
operazioni ed i parametri
di lavorazione,
alimentazioni, operazioni
di pulizia e semplice
cambio tipo
opera in condizioni ordinarie,
contribuendo al mantenimento
elementare di parametri anche
mediante sistemi digitali di
supervisione di macchina,
effettuando in affiancamento
semplici diagnostiche di
anomalie ricorrenti e
regolazioni ordinarie dei
parametri, utensili ed
attrezzature e la compilazione
di semplici rapporti
preformattati anche attraverso
strumenti e sistemi digitali
su una parte
delle attività
relative ad
una o più
macchine
analoghe
limitatamente ai
propri compiti
esecutivi
consapevolezza
principi di
qualità e pulizia
tecnologica
in funzione del contesto
aziendale è guidato nelle
attività di miglioramento
e risoluzione dei
problemi
D2
Addetto Macchine
automatiche/a
Controllo
Numerico
svolge con limitata
autonomia compiti
ordinari di produzione
di serie o di
costruzione di
particolari su
macchine utensili,
manuali, automatiche
o a controllo sulla
base di istruzioni e
cicli predeterminati e
dettagliati
nozioni di base circa le
operazioni ed i parametri
di lavorazione, centraggi
alimentazioni, semplici
cambi tipo e registrazioni
utensili, controllo quote
con strumenti anche non
preregolati
possiede limitata autonomia
nella diagnostica delle
anomalie di processo ricorrenti
e nelle regolazioni ordinarie dei
parametri e degli apparati sulla
base della lettura di semplici
schemi, disegni, tabelle,
manuali tecnici di
macchina/impianto,
compilando semplici rapporti
preformattati circa i parametri
di produzione, qualità, pulizia e
manutenzione, anche attraverso
strumenti e sistemi digitali e
termini ricorrenti nella lingua
straniera pertinente
su una
macchina o
più macchine
analoghe
limitatamente ai
propri compiti
esecutivi principi
di qualità e
pulizia
tecnologica
propone semplici
modifiche ed
adattamenti,
partecipando in funzione
del contesto aziendale a
gruppi di lavoro per il
miglioramento e la
soluzione dei problemi
con l'utilizzo delle
metodologie prescritte
C1
Addetto/
Tecnico Macchine
automatiche/a
Controllo
Numerico
svolge compiti
ordinari di produzione
di serie o di
costruzione di
particolari su
macchine utensili,
manuali, automatiche
o a controllo sulla
base di istruzioni e
cicli dettagliati, con
supervisione o
supporto ove
necessario e senza
responsabilità
gerarchica, con ruolo
di collegamento
nell'ambito del team
sulle macchine dello
stesso tipo
come per D2, curando gli
standard produttivi e
qualitativi su un gruppo
omogeneo di macchine
con autonomia nella
diagnostica delle anomalie
ricorrenti e nelle
regolazioni ordinarie dei
parametri e delle
attrezzature
come per D2 con capacità di
supporto e affiancamento dei
colleghi per la formazione di
posto. Guida la compilazione
dei rapporti preformattati di
produzione, qualità, pulizia e
manutenzione, anche attraverso
strumenti e sistemi digitali
sostituisce i
colleghi su
qualsiasi
attività
relative ad
una macchina
o ad un
gruppo
omogeneo di
macchine
applicazioni
esecutive qualità
ed auto
manutenzione
per la propria
linea, sa
individuare le
altre funzioni di
produzione
propone modifiche ed
adattamenti,
partecipando in funzione
del contesto aziendale a
gruppi di lavoro per il
miglioramento e la
soluzione dei problemi
con l'utilizzo delle
metodologie prescritte
C2
Costruttore su
Macchine Manuali
/a Controllo
esegue o imposta per
l'esecuzione
automatica la
lavorazione di elevata
precisione di Parti
complesse a partire da
disegni, cicli, codici,
effettuando con
autonomia le normali
messe a punto,
regolazioni, scelta,
registrazione e cambio
utensile
sulla base di competenze
tecniche e specifica
conoscenza della
tecnologia di lavorazione,
è in grado di interpretare
disegni, cicli e codici di
lavoro per effettuare le
operazioni dell'intero ciclo
di lavorazione delle Parti
assegnate verificandone
con gli opportuni
strumenti non preregolati,
meccanici e digitali, la
corrispondenza alla
specifica ed
intraprendendo gli
aggiustamenti e le
regolazioni necessarie in
caso di non conformità
è autonomo nel reperimento ed
elaborazione di dati ed
informazioni tecniche nei
diversi formati utilizzati e nelle
compilazioni di rapporti di
produzione e circa le anomalie
sia tramite i sistemi integrati di
gestione della produzione che
attraverso strumenti di
automazione d'ufficio.
Contribuisce ai percorsi di
formazione e addestramento
dei colleghi.
capacità di
condurre
macchine
manuali e con
diverse
tipologie di
controllo
numerico
nell'ambito
dello stesso
tipo di
lavorazione
interagisce
autonomamente
con le funzioni
metodi,
manutenzione,
logistica interna
ha iniziativa nella
risoluzione dei problemi
e propone modifiche e
miglioramenti,
partecipando attivamente
in funzione del contesto
aziendale alle attività e
promuovendo e
facilitando la
partecipazione degli
addetti nel proprio
perimetro
C3
Metodista
Macchine Manuali
/a Controllo
elabora i cicli ed i
codici di lavorazione
per pezzi e serie,
definendo, con
autonomia di
iniziativa, tipologia di
macchina e di
lavorazione,
operazioni,
attrezzature, parametri
tecnologici, geometrie
ed utensili per il
rispetto delle
caratteristiche di
progetto e l'efficienza
economica
possiede complete
conoscenze del disegno,
dei materiali, delle
tecnologie e delle
macchine di lavorazione,
utensili, attrezzature,
sistemi di controllo e
supervisione e dei relativi
linguaggi con capacità di
scelta tecnologica di
fronte a lavori complessi e
di elevata difficoltà e di
anomalie, variazioni ed
imprevisti
è autonomo nel reperimento ed
elaborazione di dati ed
informazioni tecniche
complesse e
nell'aggiornamento
professionale specifico.
Contribuisce alla formazione e
addestramento degli addetti
sugli aspetti teorico pratici
delle diverse tipologie di
lavorazione e di macchina
anche in occasione
dell'introduzione di nuove
tecnologie.
Gestisce autonomamente i
flussi di informazione necessari
al perimetro ed agli addetti con
proprietà di comunicazione
tecnica e gestionale ed
utilizzando i sistemi
informatizzati appropriati e
adeguato uso della lingua
straniera pertinente
per le
principali
tecnologie di
lavorazione e
macchine in
uso nel
proprio
perimetro
organizzativo
ricerca ove
necessario il
confronto con gli
enti di
progettazione e
gli operatori di
produzione, in
funzione
dell'organizzazio
ne aziendale
interfacciando
clienti e fornitori
per la soluzione
di problemi
propone modifiche e
miglioramenti operativi
e tecnici per la propria
area.
Guida operativamente
gruppi di lavoro e di
miglioramento curando
il corretto utilizzo delle
metodologie prescritte
B1
Costruttore su
Macchine Manuali
/a Controllo
definisce sulla base
dei soli disegni
esecutivi ed esegue
con macchine manuali
ed attrezzature
speciali meccaniche,
ottiche ed elettroniche
o programmando in
autonomia macchine a
controllo. lavorazioni
non ricorrenti di
elevato livello tecnico
per geometrie,
materiali e precisione
possiede elevate
competenze nella
tecnologia dei materiali e
delle lavorazioni, in
funzione del contesto
tecnologico capacità di
programmazione nei
diversi linguaggi delle
unità di controllo ed alta
manualità nell'esecuzione
delle lavorazioni e
nell'utilizzo di attrezzaggi
e strumenti di controllo e
misura, capacità di lettura
critica del disegno,
capacità di calcolo
trigonometrico ed
analitico ed autonomia di
diagnosi e definizione di
modifiche ed adattamenti
è autonomo nel reperimento ed
elaborazione di dati ed
informazioni tecniche e nella
presentazione dei problemi e
delle soluzioni tecniche
utilizzando strumenti di
comunicazione ed elaborazione
digitale, esprimendosi
adeguatamente nella lingua
straniera pertinente.
Contribuisce con le proprie
competenze tecniche e pratiche
nelle fasi di formazione dei
collaboratori e partecipa
attivamente al percorso
personale di aggiornamento
tecnologico nel quadro dei
piani aziendali
capacità di
utilizzare tutte
macchine e le
attrezzature
nell'ambito
del proprio
perimetro
tecnologico
nelle diverse
condizioni
esecutive
contribuisce con
le competenze
tecnologiche ed
operative
specifiche ad
attività
interfunzionali e
nei rapporti con i
clienti e fornitori
esterni
propone modifiche e
miglioramenti operativi
e tecnici per la propria
area per i prodotti e le
tecnologie di
competenza.
Guida operativamente
gruppi di lavoro e di
miglioramento curando
il corretto utilizzo delle
metodologie prescritte
74
A1
Responsabile
Relazioni
Industriali ed
Amministrazione
del Personale
con ampia
autonomia,
nell'ambito delle
strategie risorse
umane ed in funzione
degli obiettivi
aziendali, gestisce e
assicura le relazioni
in azienda ad ogni
livello, nonché i
rapporti con le
amministrazioni e le
comunità, anche con
limitate deleghe di
poteri, ed il coerente
sviluppo dei processi
delle procedure e dei
servizi di welfare ed
amministrazione del
personale attraverso
gli uffici centrali ed i
servizi decentrati
possiede, sostenute da
elevate conoscenze
generali ed economico-
amministrative,
competenze
generalistiche su tutti i
processi di gestione
risorse umane,
l'organizzazione
dell'azienda, le
tecnologie e dei
mercati in cui opera e
competenze
specialistiche in ambito
giuslavoristico,
relazioni aziendali,
assicurativo/contributiv
o ed amministrativo.
Articolata conoscenza
delle norme
contrattuali e dei
processi e regolamenti
aziendali di cui presidia
evoluzione e diffusione
gestione di processi e
progetti complessi e di
rilievo strategico anche in
contesti di cambiamento non
determinabile a priori;
capacità di reperire e
organizzare i dati rilevanti e
di compiere analisi
qualitative e quantitative;
competenze generalistiche
di selezione e gestione di
sistemi informativi;
selezione, formazione e
motivazione dei
collaboratori e dei
contributori; efficacia nei
processi di comunicazione
interpersonale e collettiva
utilizzando con correttezza
gli strumenti più idonei,
anche digitali, modulando
linguaggi in funzione degli
interlocutori; efficacia di
presentazione e
negoziazione con
autorevolezza anche nella
lingua straniera pertinente;
capacità di pianificare e
condurre negoziazioni
complesse anche in
condizioni ambientali
difficili articolando scenari
alternativi in funzione degli
obiettivi e della loro
ridefinizione/ottimizzazione.
Capacità di gestire e guidare
i cambiamenti culturali,
organizzativi e normativi o
procedurali
su tutti i processi
di gestione
Risorse Umane e
parte dei processi
di Business
Development
comprensione dei
processi e degli
obiettivi delle
diverse funzioni
aziendali e partner
esterni per la
definizione
coerente delle
operazioni e delle
strategie
contribuendo,
inoltre, alle scelte
generali d'azienda
governo dei processi di
miglioramento ed
innovazioni delle
relazioni con i vari
interlocutori dei servizi
correlati contribuendo
alle strategie aziendali
complessive,
promuovendo e
gestendo processi di
cambiamento
strutturale culturale,
organizzativo e
normativo o
procedurale
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE PRODUZIONE E LOGISTICA
Criteri di
professionalità
autonomia-
responsabilità
gerarchico-
funzionale
competenza tecnico-
specifica competenze trasversali polivalenza polifunzionalità
miglioramento
continuo ed
innovazione
D1
Addetto Macchine
automatiche/a
Controllo
Numerico
svolge con sviluppo
progressivo compiti
accessori ed ordinari
in interazione con il
team dedicato nella
conduzione di
macchine per la
lavorazione
meccanica, attrezzate,
automatiche o a
controllo numerico
nozioni generiche circa le
operazioni ed i parametri
di lavorazione,
alimentazioni, operazioni
di pulizia e semplice
cambio tipo
opera in condizioni ordinarie,
contribuendo al mantenimento
elementare di parametri anche
mediante sistemi digitali di
supervisione di macchina,
effettuando in affiancamento
semplici diagnostiche di
anomalie ricorrenti e
regolazioni ordinarie dei
parametri, utensili ed
attrezzature e la compilazione
di semplici rapporti
preformattati anche attraverso
strumenti e sistemi digitali
su una parte
delle attività
relative ad
una o più
macchine
analoghe
limitatamente ai
propri compiti
esecutivi
consapevolezza
principi di
qualità e pulizia
tecnologica
in funzione del contesto
aziendale è guidato nelle
attività di miglioramento
e risoluzione dei
problemi
D2
Addetto Macchine
automatiche/a
Controllo
Numerico
svolge con limitata
autonomia compiti
ordinari di produzione
di serie o di
costruzione di
particolari su
macchine utensili,
manuali, automatiche
o a controllo sulla
base di istruzioni e
cicli predeterminati e
dettagliati
nozioni di base circa le
operazioni ed i parametri
di lavorazione, centraggi
alimentazioni, semplici
cambi tipo e registrazioni
utensili, controllo quote
con strumenti anche non
preregolati
possiede limitata autonomia
nella diagnostica delle
anomalie di processo ricorrenti
e nelle regolazioni ordinarie dei
parametri e degli apparati sulla
base della lettura di semplici
schemi, disegni, tabelle,
manuali tecnici di
macchina/impianto,
compilando semplici rapporti
preformattati circa i parametri
di produzione, qualità, pulizia e
manutenzione, anche attraverso
strumenti e sistemi digitali e
termini ricorrenti nella lingua
straniera pertinente
su una
macchina o
più macchine
analoghe
limitatamente ai
propri compiti
esecutivi principi
di qualità e
pulizia
tecnologica
propone semplici
modifiche ed
adattamenti,
partecipando in funzione
del contesto aziendale a
gruppi di lavoro per il
miglioramento e la
soluzione dei problemi
con l'utilizzo delle
metodologie prescritte
C1
Addetto/
Tecnico Macchine
automatiche/a
Controllo
Numerico
svolge compiti
ordinari di produzione
di serie o di
costruzione di
particolari su
macchine utensili,
manuali, automatiche
o a controllo sulla
base di istruzioni e
cicli dettagliati, con
supervisione o
supporto ove
necessario e senza
responsabilità
gerarchica, con ruolo
di collegamento
nell'ambito del team
sulle macchine dello
stesso tipo
come per D2, curando gli
standard produttivi e
qualitativi su un gruppo
omogeneo di macchine
con autonomia nella
diagnostica delle anomalie
ricorrenti e nelle
regolazioni ordinarie dei
parametri e delle
attrezzature
come per D2 con capacità di
supporto e affiancamento dei
colleghi per la formazione di
posto. Guida la compilazione
dei rapporti preformattati di
produzione, qualità, pulizia e
manutenzione, anche attraverso
strumenti e sistemi digitali
sostituisce i
colleghi su
qualsiasi
attività
relative ad
una macchina
o ad un
gruppo
omogeneo di
macchine
applicazioni
esecutive qualità
ed auto
manutenzione
per la propria
linea, sa
individuare le
altre funzioni di
produzione
propone modifiche ed
adattamenti,
partecipando in funzione
del contesto aziendale a
gruppi di lavoro per il
miglioramento e la
soluzione dei problemi
con l'utilizzo delle
metodologie prescritte
C2
Costruttore su
Macchine Manuali
/a Controllo
esegue o imposta per
l'esecuzione
automatica la
lavorazione di elevata
precisione di Parti
complesse a partire da
disegni, cicli, codici,
effettuando con
autonomia le normali
messe a punto,
regolazioni, scelta,
registrazione e cambio
utensile
sulla base di competenze
tecniche e specifica
conoscenza della
tecnologia di lavorazione,
è in grado di interpretare
disegni, cicli e codici di
lavoro per effettuare le
operazioni dell'intero ciclo
di lavorazione delle Parti
assegnate verificandone
con gli opportuni
strumenti non preregolati,
meccanici e digitali, la
corrispondenza alla
specifica ed
intraprendendo gli
aggiustamenti e le
regolazioni necessarie in
caso di non conformità
è autonomo nel reperimento ed
elaborazione di dati ed
informazioni tecniche nei
diversi formati utilizzati e nelle
compilazioni di rapporti di
produzione e circa le anomalie
sia tramite i sistemi integrati di
gestione della produzione che
attraverso strumenti di
automazione d'ufficio.
Contribuisce ai percorsi di
formazione e addestramento
dei colleghi.
capacità di
condurre
macchine
manuali e con
diverse
tipologie di
controllo
numerico
nell'ambito
dello stesso
tipo di
lavorazione
interagisce
autonomamente
con le funzioni
metodi,
manutenzione,
logistica interna
ha iniziativa nella
risoluzione dei problemi
e propone modifiche e
miglioramenti,
partecipando attivamente
in funzione del contesto
aziendale alle attività e
promuovendo e
facilitando la
partecipazione degli
addetti nel proprio
perimetro
C3
Metodista
Macchine Manuali
/a Controllo
elabora i cicli ed i
codici di lavorazione
per pezzi e serie,
definendo, con
autonomia di
iniziativa, tipologia di
macchina e di
lavorazione,
operazioni,
attrezzature, parametri
tecnologici, geometrie
ed utensili per il
rispetto delle
caratteristiche di
progetto e l'efficienza
economica
possiede complete
conoscenze del disegno,
dei materiali, delle
tecnologie e delle
macchine di lavorazione,
utensili, attrezzature,
sistemi di controllo e
supervisione e dei relativi
linguaggi con capacità di
scelta tecnologica di
fronte a lavori complessi e
di elevata difficoltà e di
anomalie, variazioni ed
imprevisti
è autonomo nel reperimento ed
elaborazione di dati ed
informazioni tecniche
complesse e
nell'aggiornamento
professionale specifico.
Contribuisce alla formazione e
addestramento degli addetti
sugli aspetti teorico pratici
delle diverse tipologie di
lavorazione e di macchina
anche in occasione
dell'introduzione di nuove
tecnologie.
Gestisce autonomamente i
flussi di informazione necessari
al perimetro ed agli addetti con
proprietà di comunicazione
tecnica e gestionale ed
utilizzando i sistemi
informatizzati appropriati e
adeguato uso della lingua
straniera pertinente
per le
principali
tecnologie di
lavorazione e
macchine in
uso nel
proprio
perimetro
organizzativo
ricerca ove
necessario il
confronto con gli
enti di
progettazione e
gli operatori di
produzione, in
funzione
dell'organizzazio
ne aziendale
interfacciando
clienti e fornitori
per la soluzione
di problemi
propone modifiche e
miglioramenti operativi
e tecnici per la propria
area.
Guida operativamente
gruppi di lavoro e di
miglioramento curando
il corretto utilizzo delle
metodologie prescritte
B1
Costruttore su
Macchine Manuali
/a Controllo
definisce sulla base
dei soli disegni
esecutivi ed esegue
con macchine manuali
ed attrezzature
speciali meccaniche,
ottiche ed elettroniche
o programmando in
autonomia macchine a
controllo. lavorazioni
non ricorrenti di
elevato livello tecnico
per geometrie,
materiali e precisione
possiede elevate
competenze nella
tecnologia dei materiali e
delle lavorazioni, in
funzione del contesto
tecnologico capacità di
programmazione nei
diversi linguaggi delle
unità di controllo ed alta
manualità nell'esecuzione
delle lavorazioni e
nell'utilizzo di attrezzaggi
e strumenti di controllo e
misura, capacità di lettura
critica del disegno,
capacità di calcolo
trigonometrico ed
analitico ed autonomia di
diagnosi e definizione di
modifiche ed adattamenti
è autonomo nel reperimento ed
elaborazione di dati ed
informazioni tecniche e nella
presentazione dei problemi e
delle soluzioni tecniche
utilizzando strumenti di
comunicazione ed elaborazione
digitale, esprimendosi
adeguatamente nella lingua
straniera pertinente.
Contribuisce con le proprie
competenze tecniche e pratiche
nelle fasi di formazione dei
collaboratori e partecipa
attivamente al percorso
personale di aggiornamento
tecnologico nel quadro dei
piani aziendali
capacità di
utilizzare tutte
macchine e le
attrezzature
nell'ambito
del proprio
perimetro
tecnologico
nelle diverse
condizioni
esecutive
contribuisce con
le competenze
tecnologiche ed
operative
specifiche ad
attività
interfunzionali e
nei rapporti con i
clienti e fornitori
esterni
propone modifiche e
miglioramenti operativi
e tecnici per la propria
area per i prodotti e le
tecnologie di
competenza.
Guida operativamente
gruppi di lavoro e di
miglioramento curando
il corretto utilizzo delle
metodologie prescritte
75
B2
Specialista
costruzione su
Macchine Manuali
/a Controllo
Con discrezionalità di
decisione nell'ambito
delle direttive generali
e con attenzione
all'ottimizzazione
economica delle
risorse, definisce ed
esegue direttamente
con perizia, sulla base
di disegni, specifiche
tecniche ed
economiche di
lavorazioni complesse
ed innovative, tutte le
operazioni con
macchine manuali ed
attrezzature speciali
meccaniche, ottiche
ed elettroniche o
programmando in
autonomia le
macchine a controllo
Sulla base di competenze
dei materiali, delle
tecnologie, metodi e
sistemi di lavorazione,
capacità avanzate di
utilizzo di metodi
matematici e di utilizzo
dei linguaggi di
programmazione delle
unità di controllo e delle
applicazioni CAD-CAM,
pianifica ed esegue le
diverse fasi anche di
innovazione con
contributo specialistico
esercita discrezionalità nella
diagnosi, analisi, definizione e
regolazione dei processi e dei
metodi anche in fase di
implementazione di nuovi
sistemi e tecnologie. E' in
grado di elaborare ed effettuare
presentazioni complesse a
contenuto tecnologico ed
economico delle attività e dei
problemi utilizzando con
perizia strumenti di
comunicazione ed elaborazione
digitale, comunicando nella
lingua straniera pertinente.
Pianifica e supervisiona, in
coordinamento con la direzione
di produzione e gli enti
aziendali ed esterni
specialistici, i piani di
formazione tecnico specifica e
di coinvolgimento dei
collaboratori dell'area.
Sviluppa attivamente il proprio
percorso personale di
formazione nel quadro dei
piani aziendali
capacità di
utilizzare tutte
le macchine e
le attrezzature
e i sistemi
nell'ambito
del proprio
perimetro
tecnologico
nelle diverse
condizioni
esecutive
contribuisce con
autonomia
nell'ambito delle
competenze
specialistiche
della propria area
alle attività
interfunzionali e
nei rapporti con i
clienti e fornitori
esterni
promuove modifiche ed
innovazioni tecniche e
metodologiche,
guidando il personale
della propria area nelle
iniziative dei sistemi di
miglioramento e
rappresentandola nelle
attività di miglioramento
ed innovazione
interfunzionali
B3
Responsabile
costruzioni su
Macchine Manuali
/a Controllo
gestisce le attività di
costruzione su
macchine utensili di
varia tecnologia in
funzione
dell'organizzazione
aziendale con ampia
autonomia e
discrezionalità di
iniziativa nella
gestione delle risorse
tecniche ed umane e
nelle scelte
tecnologiche,
garantendo il
collegamento
sistematico con gli
altri enti aziendali di
interesse
possiede, in virtù di
formazione articolata ed
aggiornamento continuo,
competenze di alta
specializzazione nella
tecnologia dei materiali,
delle macchine e delle
lavorazioni e nell'analisi
ed interpretazione delle
specifiche e dei piani di
prodotto per
l'ottimizzazione delle
scelte tecnologiche ed
organizzative del reparto e
la gestione dei tecnici e
degli specialisti. Utilizza
in autonomia i sistemi
integrati di fabbrica
possiede competenze
metodologiche specialistiche di
diagnosi, analisi, definizione e
regolazione di processi e
problemi di elevata complessità
e che necessitano di contributi
multifunzionali. Elabora ed
effettua presentazioni
complesse a contenuto
tecnologico ed economico delle
attività e dei problemi
utilizzando con alta perizia
strumenti di comunicazione ed
elaborazione digitale,
comunicando nella lingua
straniera pertinente.
Contribuisce le competenze
specialistiche in coordinamento
con la direzione di produzione
e gli enti aziendali ed esterni
specialistici per il personale del
reparto e cura la formazione
continua e la motivazione dei
collaboratori diretti. Sviluppa
attivamente il proprio percorso
personale di formazione nel
quadro dei piani aziendali
su tutte le
tecnologie di
lavorazione
del perimetro
e di quelli
assimilabili
promuove e
mantiene la
relazione con le
funzioni tecniche
e di
pianificazione
dell'unità
produttiva con
consapevolezza
delle competenze
di ciascuna ed è
il rifermento in
ambito
tecnologico per
clienti e fornitori
promuove e valida
modifiche ed
innovazioni
tecnologiche,
metodologiche e di
investimento per tutta
l'area di competenza,
coordinando i diversi
contributi,
rappresentando e
guidando il personale
della propria area nelle
iniziative dei sistemi di
miglioramento e
rappresentando le
competenze
specialistiche negli
ambiti interfunzionali di
miglioramento ed
innovazione
A1
Responsabile
lavorazioni
meccaniche
è responsabile nei
confronti della
direzione aziendale o
di produzione della
disponibilità di
adeguata capacità
produttiva,
tecnologica e dei
servizi collegati per la
soddisfazione dei
bisogni di lavorazione
meccanica nell'ambito
dei budget assegnati.
Cura la corretta
gestione delle risorse
produttive e del
personale in termini
economici ed
organizzativi per il
perimetro di
responsabilità
sulla base di formazione
avanzata e continuo
aggiornamento
tecnologico e normativo, è
autonomo di analisi e
decisione tecnica ed
organizzativa su
complesse problematiche
tecnologiche e produttive
in funzione delle
evoluzioni del contesto
aziendale, del mercato e
delle tecnologie,
proponendo gli obiettivi di
medio periodo in termini
di capacità, innovazione
tecnologica e di
fabbisogno di competenze
capacità di lettura,
interpretazione e spiegazione
dei conti economici periodici e
dei documenti economico
finanziari di investimento.
Capacità di presentazione e
negoziazione nella lingua
locale e nella lingua straniera
rilevante. Competenze di
selezione, valutazione,
motivazione e sviluppo del
personale di produzione e nel
disegno delle strutture
organizzative. Competenze di
gestione progetti. In base alle
definizioni aziendali, attua le
direttive del datore di lavoro in
materia di ambiente e sicurezza
del lavoro
è in grado di
assicurare il
coordinament
o di tutte le
attività della
propria unità e
di sostituire
colleghi di
altre unità
assimilabili
elevata capacità
di approccio
interdisciplinare
e di interfaccia
con altre funzioni
aziendali.
Capacità di
guidare con
responsabilità
operativa ed
organizzativa,
anche gruppi o
squadre di altre
aree
è responsabile del
mantenimento
migliorativo, della
risoluzione problemi e
dell'innovazione per la
propria unità
rappresentandola
nell'ambito dei comitati
di qualità ed innovazione
dell'azienda e del gruppo
D1
Conduttore di
linee
automatizzate /
Guida macchine
esecuzione con
sviluppo di compiti
accessori ed ordinari in
interazione con il team
dedicato nella
conduzione di linee,
macchine, celle e
impianti di produzione
compiti elementari e generici
nell'ambito di operazioni e
parametri di produzione,
alimentazioni, operazioni di
pulizia e semplici cambio tipo
esegue istruzioni operative
elementari e ripetitive in
affiancamento riconoscendo
semplici anomalie di
processo ricorrenti,
effettuando interventi
elementari ordinari sugli
apparati e sui parametri, su
sistemi di supervisione, la
compilazione di semplici
rapporti preformattati circa i
parametri di produzione,
qualità, pulizia e
manutenzione, anche
attraverso strumenti e sistemi
digitali di base
su una parte delle
postazioni di una
linea o
linee/macchine/i
mpianti analoghi
limitatamente
ai propri
compiti
esecutivi
consapevolezza
dei principi di
qualità e
pulizia
tecnologia
in funzione del
contesto aziendale
è guidato nelle
attività di
miglioramento e
risoluzione dei
problemi
D2
Conduttore di
linee
automatizzate /
Guida macchine
svolge compiti ordinari
con limitata autonomia
nella conduzione di
linee, macchine, celle e
impianti di produzione
in interazione con il
team dedicato
compiti di base circa le
operazioni ed i parametri di
produzione, alimentazioni,
semplici cambi tipo
possiede limitata autonomia
nella diagnostica delle
anomalie di processo
ricorrenti e nelle regolazioni
ordinarie dei parametri e degli
apparati sulla base di semplici
schemi, disegni, tabelle,
manuali tecnici di
macchina/impianto
compilando semplici rapporti
preformattati circa i parametri
di produzione, qualità, pulizia
e manutenzione, anche
attraverso strumenti e sistemi
digitali e termini ricorrenti
nella lingua straniera
pertinente
su tutte le
postazioni di una
linea o segmento
o linee analoghe
limitatamente
ai propri
compiti
esecutivi,
principi di
qualità e
pulizia
tecnologia
propone semplici
modifiche ed
adattamenti,
partecipando in
funzione del
contesto
aziendale, a
gruppi di lavoro
per il
miglioramento e
la soluzione dei
problemi con
l'utilizzo delle
metodologie
prescritte
C1
Team Leader su
linee
automatizzate/
macchine
attrezzate
compiti ordinari nella
conduzione di linee,
macchine, celle e
impianti di produzione,
attivando i ruoli di
supervisione o di
supporto ove
necessario e senza
responsabilità
gerarchica, con ruolo di
collegamento
nell'ambito del team
sulle postazioni di
linea/impianto/isola
rispetta gli standard produttivi
e qualitativi su tutte le
postazioni di una linea o
segmento o su linee analoghe
con autonomia nella
diagnostica delle anomalie di
processo ricorrenti e nelle
regolazioni ordinarie dei
parametri e degli apparati sulla
base della documentazione
operativa di linea/macchina
come per D2 con capacità di
supporto e affiancamento dei
colleghi per la formazione di
posto. Guida la compilazione
dei rapporti preformattati di
produzione, qualità, pulizia e
manutenzione, anche
attraverso strumenti e sistemi
digitali preimpostati, per tutte
le posizioni di linea o
segmento/impianto/cella nel
proprio turno
sostituisce i
colleghi su
qualsiasi delle
posizioni della
linea o
segmento/impian
to/celle
omogenee
applicazioni
esecutive
qualità ed
automanutenzi
one di base per
la propria
linea, sa
individuare le
altre funzioni
di produzione
propone
modifiche ed
adattamenti,
partecipando in
funzione del
contesto aziendale
a gruppi di lavoro
per il
miglioramento e
la soluzione dei
problemi con
l'utilizzo delle
metodologie
prescritte
C2
Tecnico di
conduzione di
Linee
Automatiche,
Macchine,
Impianti
svolge in autonomia
tutte le fasi di
conduzione di linee,
macchine, celle e
impianti di produzione
omogenei, con
iniziativa di
esecuzione, scelta di
metodi e strumenti e
guidando gli addetti del
perimetro, per la
corretta
implementazione di
standard produttivi, di
qualità e sicurezza
complessi
sulla base di competenze
tecniche e specifica conoscenza
della tecnologia, interpreta
disegni, schemi e manuali
tecnici per effettuare avvii di
produzione, cambio tipo ed
attrezzaggi, riavvii e verifiche
in relazione ad interventi
manutentivi utilizzando i
sistemi digitali di supervisione
e la strumentazione anche non
preconfigurata necessaria
è autonomo nel reperimento
ed elaborazione di dati ed
informazioni tecniche nei
diversi formati utilizzati e
nelle compilazioni di rapporti
e statistiche sia tramite i
sistemi integrati di gestione
della produzione che
attraverso strumenti di
automazione di ufficio.
Contribuisce ai percorsi di
addestramento dei colleghi
capacità di
condurre
Linee/impianti/m
acchine dello
stesso tipo o un
gruppo
omogeneo di
impianti in
funzione del
contesto
tecnologico
organizzativo
interagisce
autonomament
e con altri
specialisti o
referenti di
altre aree
ha iniziativa di
problem solving e
propone
modifiche e
miglioramenti,
partecipando
attivamente in
funzione del
contesto aziendale
alle attività e
promuovendo e
facilitando la
partecipazione
degli addetti nel
proprio perimetro
C3
Capo/Capo Turno
Linea automatica,
Macchina,
impianto
persegue i risultati di
produzione, efficienza,
qualità,
supervisionando con
iniziativa nell’ambito
delle previsioni
aziendali gruppi
articolati di addetti alla
produzione ed alle
funzioni accessorie
sulla base di complete
conoscenze delle tecnologie e
dei sistemi di gestione della
produzione applicati nel
proprio perimetro e per tutte le
fasi di produzione, avvio,
messa a punto e manutenzione,
svolge direttamente attività
tecniche complesse e di elevata
difficoltà, sceglie strumenti e
metodi, prende decisioni
operative a fronte di anomalie,
variazioni ed imprevisti
in funzione dei contesti
aziendali segue la formazione
degli addetti e promuove
l’applicazione delle norme di
sicurezza in qualità di
Preposto.
Raccoglie e trasmette in
autonomia le informazioni
necessarie al perimetro ed agli
addetti con proprietà di
comunicazione tecnica e
gestionale ed utilizzando i
sistemi informatizzati
appropriati e la lingua
straniera pertinente
per una o più
linee, macchine,
celle o impianti
di produzione
omogenei
ricerca ove
necessario i
contributi
specialistici e
le validazioni
superiori in
interazione con
gli altri enti di
produzione e le
funzioni
aziendali
collegate
guida nel proprio
perimetro le
iniziative di
problem solving e
miglioramento
scegliendo
nell’ambito delle
previsioni
aziendali le
metodologie
rilevanti ed è parte
attiva nelle attività
di miglioramento
di funzione ed
interfunzionali
76
B2
Specialista
costruzione su
Macchine Manuali
/a Controllo
Con discrezionalità di
decisione nell'ambito
delle direttive generali
e con attenzione
all'ottimizzazione
economica delle
risorse, definisce ed
esegue direttamente
con perizia, sulla base
di disegni, specifiche
tecniche ed
economiche di
lavorazioni complesse
ed innovative, tutte le
operazioni con
macchine manuali ed
attrezzature speciali
meccaniche, ottiche
ed elettroniche o
programmando in
autonomia le
macchine a controllo
Sulla base di competenze
dei materiali, delle
tecnologie, metodi e
sistemi di lavorazione,
capacità avanzate di
utilizzo di metodi
matematici e di utilizzo
dei linguaggi di
programmazione delle
unità di controllo e delle
applicazioni CAD-CAM,
pianifica ed esegue le
diverse fasi anche di
innovazione con
contributo specialistico
esercita discrezionalità nella
diagnosi, analisi, definizione e
regolazione dei processi e dei
metodi anche in fase di
implementazione di nuovi
sistemi e tecnologie. E' in
grado di elaborare ed effettuare
presentazioni complesse a
contenuto tecnologico ed
economico delle attività e dei
problemi utilizzando con
perizia strumenti di
comunicazione ed elaborazione
digitale, comunicando nella
lingua straniera pertinente.
Pianifica e supervisiona, in
coordinamento con la direzione
di produzione e gli enti
aziendali ed esterni
specialistici, i piani di
formazione tecnico specifica e
di coinvolgimento dei
collaboratori dell'area.
Sviluppa attivamente il proprio
percorso personale di
formazione nel quadro dei
piani aziendali
capacità di
utilizzare tutte
le macchine e
le attrezzature
e i sistemi
nell'ambito
del proprio
perimetro
tecnologico
nelle diverse
condizioni
esecutive
contribuisce con
autonomia
nell'ambito delle
competenze
specialistiche
della propria area
alle attività
interfunzionali e
nei rapporti con i
clienti e fornitori
esterni
promuove modifiche ed
innovazioni tecniche e
metodologiche,
guidando il personale
della propria area nelle
iniziative dei sistemi di
miglioramento e
rappresentandola nelle
attività di miglioramento
ed innovazione
interfunzionali
B3
Responsabile
costruzioni su
Macchine Manuali
/a Controllo
gestisce le attività di
costruzione su
macchine utensili di
varia tecnologia in
funzione
dell'organizzazione
aziendale con ampia
autonomia e
discrezionalità di
iniziativa nella
gestione delle risorse
tecniche ed umane e
nelle scelte
tecnologiche,
garantendo il
collegamento
sistematico con gli
altri enti aziendali di
interesse
possiede, in virtù di
formazione articolata ed
aggiornamento continuo,
competenze di alta
specializzazione nella
tecnologia dei materiali,
delle macchine e delle
lavorazioni e nell'analisi
ed interpretazione delle
specifiche e dei piani di
prodotto per
l'ottimizzazione delle
scelte tecnologiche ed
organizzative del reparto e
la gestione dei tecnici e
degli specialisti. Utilizza
in autonomia i sistemi
integrati di fabbrica
possiede competenze
metodologiche specialistiche di
diagnosi, analisi, definizione e
regolazione di processi e
problemi di elevata complessità
e che necessitano di contributi
multifunzionali. Elabora ed
effettua presentazioni
complesse a contenuto
tecnologico ed economico delle
attività e dei problemi
utilizzando con alta perizia
strumenti di comunicazione ed
elaborazione digitale,
comunicando nella lingua
straniera pertinente.
Contribuisce le competenze
specialistiche in coordinamento
con la direzione di produzione
e gli enti aziendali ed esterni
specialistici per il personale del
reparto e cura la formazione
continua e la motivazione dei
collaboratori diretti. Sviluppa
attivamente il proprio percorso
personale di formazione nel
quadro dei piani aziendali
su tutte le
tecnologie di
lavorazione
del perimetro
e di quelli
assimilabili
promuove e
mantiene la
relazione con le
funzioni tecniche
e di
pianificazione
dell'unità
produttiva con
consapevolezza
delle competenze
di ciascuna ed è
il rifermento in
ambito
tecnologico per
clienti e fornitori
promuove e valida
modifiche ed
innovazioni
tecnologiche,
metodologiche e di
investimento per tutta
l'area di competenza,
coordinando i diversi
contributi,
rappresentando e
guidando il personale
della propria area nelle
iniziative dei sistemi di
miglioramento e
rappresentando le
competenze
specialistiche negli
ambiti interfunzionali di
miglioramento ed
innovazione
A1
Responsabile
lavorazioni
meccaniche
è responsabile nei
confronti della
direzione aziendale o
di produzione della
disponibilità di
adeguata capacità
produttiva,
tecnologica e dei
servizi collegati per la
soddisfazione dei
bisogni di lavorazione
meccanica nell'ambito
dei budget assegnati.
Cura la corretta
gestione delle risorse
produttive e del
personale in termini
economici ed
organizzativi per il
perimetro di
responsabilità
sulla base di formazione
avanzata e continuo
aggiornamento
tecnologico e normativo, è
autonomo di analisi e
decisione tecnica ed
organizzativa su
complesse problematiche
tecnologiche e produttive
in funzione delle
evoluzioni del contesto
aziendale, del mercato e
delle tecnologie,
proponendo gli obiettivi di
medio periodo in termini
di capacità, innovazione
tecnologica e di
fabbisogno di competenze
capacità di lettura,
interpretazione e spiegazione
dei conti economici periodici e
dei documenti economico
finanziari di investimento.
Capacità di presentazione e
negoziazione nella lingua
locale e nella lingua straniera
rilevante. Competenze di
selezione, valutazione,
motivazione e sviluppo del
personale di produzione e nel
disegno delle strutture
organizzative. Competenze di
gestione progetti. In base alle
definizioni aziendali, attua le
direttive del datore di lavoro in
materia di ambiente e sicurezza
del lavoro
è in grado di
assicurare il
coordinament
o di tutte le
attività della
propria unità e
di sostituire
colleghi di
altre unità
assimilabili
elevata capacità
di approccio
interdisciplinare
e di interfaccia
con altre funzioni
aziendali.
Capacità di
guidare con
responsabilità
operativa ed
organizzativa,
anche gruppi o
squadre di altre
aree
è responsabile del
mantenimento
migliorativo, della
risoluzione problemi e
dell'innovazione per la
propria unità
rappresentandola
nell'ambito dei comitati
di qualità ed innovazione
dell'azienda e del gruppo
D1
Conduttore di
linee
automatizzate /
Guida macchine
esecuzione con
sviluppo di compiti
accessori ed ordinari in
interazione con il team
dedicato nella
conduzione di linee,
macchine, celle e
impianti di produzione
compiti elementari e generici
nell'ambito di operazioni e
parametri di produzione,
alimentazioni, operazioni di
pulizia e semplici cambio tipo
esegue istruzioni operative
elementari e ripetitive in
affiancamento riconoscendo
semplici anomalie di
processo ricorrenti,
effettuando interventi
elementari ordinari sugli
apparati e sui parametri, su
sistemi di supervisione, la
compilazione di semplici
rapporti preformattati circa i
parametri di produzione,
qualità, pulizia e
manutenzione, anche
attraverso strumenti e sistemi
digitali di base
su una parte delle
postazioni di una
linea o
linee/macchine/i
mpianti analoghi
limitatamente
ai propri
compiti
esecutivi
consapevolezza
dei principi di
qualità e
pulizia
tecnologia
in funzione del
contesto aziendale
è guidato nelle
attività di
miglioramento e
risoluzione dei
problemi
D2
Conduttore di
linee
automatizzate /
Guida macchine
svolge compiti ordinari
con limitata autonomia
nella conduzione di
linee, macchine, celle e
impianti di produzione
in interazione con il
team dedicato
compiti di base circa le
operazioni ed i parametri di
produzione, alimentazioni,
semplici cambi tipo
possiede limitata autonomia
nella diagnostica delle
anomalie di processo
ricorrenti e nelle regolazioni
ordinarie dei parametri e degli
apparati sulla base di semplici
schemi, disegni, tabelle,
manuali tecnici di
macchina/impianto
compilando semplici rapporti
preformattati circa i parametri
di produzione, qualità, pulizia
e manutenzione, anche
attraverso strumenti e sistemi
digitali e termini ricorrenti
nella lingua straniera
pertinente
su tutte le
postazioni di una
linea o segmento
o linee analoghe
limitatamente
ai propri
compiti
esecutivi,
principi di
qualità e
pulizia
tecnologia
propone semplici
modifiche ed
adattamenti,
partecipando in
funzione del
contesto
aziendale, a
gruppi di lavoro
per il
miglioramento e
la soluzione dei
problemi con
l'utilizzo delle
metodologie
prescritte
C1
Team Leader su
linee
automatizzate/
macchine
attrezzate
compiti ordinari nella
conduzione di linee,
macchine, celle e
impianti di produzione,
attivando i ruoli di
supervisione o di
supporto ove
necessario e senza
responsabilità
gerarchica, con ruolo di
collegamento
nell'ambito del team
sulle postazioni di
linea/impianto/isola
rispetta gli standard produttivi
e qualitativi su tutte le
postazioni di una linea o
segmento o su linee analoghe
con autonomia nella
diagnostica delle anomalie di
processo ricorrenti e nelle
regolazioni ordinarie dei
parametri e degli apparati sulla
base della documentazione
operativa di linea/macchina
come per D2 con capacità di
supporto e affiancamento dei
colleghi per la formazione di
posto. Guida la compilazione
dei rapporti preformattati di
produzione, qualità, pulizia e
manutenzione, anche
attraverso strumenti e sistemi
digitali preimpostati, per tutte
le posizioni di linea o
segmento/impianto/cella nel
proprio turno
sostituisce i
colleghi su
qualsiasi delle
posizioni della
linea o
segmento/impian
to/celle
omogenee
applicazioni
esecutive
qualità ed
automanutenzi
one di base per
la propria
linea, sa
individuare le
altre funzioni
di produzione
propone
modifiche ed
adattamenti,
partecipando in
funzione del
contesto aziendale
a gruppi di lavoro
per il
miglioramento e
la soluzione dei
problemi con
l'utilizzo delle
metodologie
prescritte
C2
Tecnico di
conduzione di
Linee
Automatiche,
Macchine,
Impianti
svolge in autonomia
tutte le fasi di
conduzione di linee,
macchine, celle e
impianti di produzione
omogenei, con
iniziativa di
esecuzione, scelta di
metodi e strumenti e
guidando gli addetti del
perimetro, per la
corretta
implementazione di
standard produttivi, di
qualità e sicurezza
complessi
sulla base di competenze
tecniche e specifica conoscenza
della tecnologia, interpreta
disegni, schemi e manuali
tecnici per effettuare avvii di
produzione, cambio tipo ed
attrezzaggi, riavvii e verifiche
in relazione ad interventi
manutentivi utilizzando i
sistemi digitali di supervisione
e la strumentazione anche non
preconfigurata necessaria
è autonomo nel reperimento
ed elaborazione di dati ed
informazioni tecniche nei
diversi formati utilizzati e
nelle compilazioni di rapporti
e statistiche sia tramite i
sistemi integrati di gestione
della produzione che
attraverso strumenti di
automazione di ufficio.
Contribuisce ai percorsi di
addestramento dei colleghi
capacità di
condurre
Linee/impianti/m
acchine dello
stesso tipo o un
gruppo
omogeneo di
impianti in
funzione del
contesto
tecnologico
organizzativo
interagisce
autonomament
e con altri
specialisti o
referenti di
altre aree
ha iniziativa di
problem solving e
propone
modifiche e
miglioramenti,
partecipando
attivamente in
funzione del
contesto aziendale
alle attività e
promuovendo e
facilitando la
partecipazione
degli addetti nel
proprio perimetro
C3
Capo/Capo Turno
Linea automatica,
Macchina,
impianto
persegue i risultati di
produzione, efficienza,
qualità,
supervisionando con
iniziativa nell’ambito
delle previsioni
aziendali gruppi
articolati di addetti alla
produzione ed alle
funzioni accessorie
sulla base di complete
conoscenze delle tecnologie e
dei sistemi di gestione della
produzione applicati nel
proprio perimetro e per tutte le
fasi di produzione, avvio,
messa a punto e manutenzione,
svolge direttamente attività
tecniche complesse e di elevata
difficoltà, sceglie strumenti e
metodi, prende decisioni
operative a fronte di anomalie,
variazioni ed imprevisti
in funzione dei contesti
aziendali segue la formazione
degli addetti e promuove
l’applicazione delle norme di
sicurezza in qualità di
Preposto.
Raccoglie e trasmette in
autonomia le informazioni
necessarie al perimetro ed agli
addetti con proprietà di
comunicazione tecnica e
gestionale ed utilizzando i
sistemi informatizzati
appropriati e la lingua
straniera pertinente
per una o più
linee, macchine,
celle o impianti
di produzione
omogenei
ricerca ove
necessario i
contributi
specialistici e
le validazioni
superiori in
interazione con
gli altri enti di
produzione e le
funzioni
aziendali
collegate
guida nel proprio
perimetro le
iniziative di
problem solving e
miglioramento
scegliendo
nell’ambito delle
previsioni
aziendali le
metodologie
rilevanti ed è parte
attiva nelle attività
di miglioramento
di funzione ed
interfunzionali
77
B1
Responsabile/Resp
onsabile Turno
Linea Automatica,
Macchina,
Impianto
con ampia autonomia
esercita la
responsabilità di una o
più linee, macchine,
impianti di rilievo per
complessità e capacità
produttiva con la
conduzione gerarchica
degli addetti
sulla base di approfondite
competenze delle tecnologie,
dei metodi e dei sistemi di
produzione e supervisione del
proprio ambito, organizza,
conduce e verifica tutte le fasi
anche non ordinarie dell'attività
con contributo manuale, di
misura, di interpretazione della
documentazione tecnica e di
applicazione metodologica e
calcolo di elevato livello
possiede autonomia di
diagnosi, analisi, definizione
e regolazione dei processi. E'
autonomo nella presentazione
delle attività e dei problemi
utilizzando con perizia
strumenti di comunicazione
ed elaborazione digitale,
esprimendosi adeguatamente
nella lingua straniera
rilevante.
Contribuisce alla formazione
dei collaboratori con le
proprie competenze tecnico
produttive e partecipa
attivamente al percorso
personale di aggiornamento
tecnologico ed organizzativo
nel quadro dei piani aziendali
capacità di
condurre gruppi
eterogenei di
linee/impianti/ma
cchine della
stessa area, in
funzione del
contesto
tecnologico
organizzativo
contribuisce
con
competenze
specifiche della
funzione
produttiva ad
attività
interfunzionali
e nei rapporti
con i clienti e
fornitori esterni
proposta di
modifiche,
varianti e
miglioramenti,
guidando il
personale della
propria area nelle
iniziative dei
sistemi di
miglioramento
aziendali con
competenza
metodologica
B2
Responsabile
Linea Automatica,
Macchina,
Impianto
con discrezionalità di
decisione nell'ambito
delle direttive dell'unità
di produzione, esercita
la responsabilità di una
o più linee, macchine,
impianti di alto rilievo
per complessità e
capacità produttiva con
la conduzione
gerarchica degli addetti
e la gestione
economica delle risorse
di produzione
sulla base di approfondite
competenze delle tecnologie,
dei metodi e dei sistemi di
produzione del comparto a cui
fa riferimento l'azienda,
organizza, conduce e verifica
tutte le fasi anche di
innovazione dell'attività con
contributo specialistico
nell'utilizzo di strumentazioni
sofisticate e dei sistemi di
controllo e di supervisione
dell'impianto e delle interfacce
con i sistemi integrati di
fabbrica, nell'applicazione di
procedure complesse, nel
reperimento, elaborazione ed
interpretazione di
documentazione tecnica e di
applicazione metodologica e
calcolo con ogni tipo di
supporto
esercita discrezionalità nella
diagnosi, analisi, definizione
e regolazione dei processi e
dei metodi anche in fase di
implementazione di nuovi
sistemi e tecnologie. E' in
grado di elaborare ed
effettuare presentazioni
complesse a contenuto
tecnologico ed economico
delle attività e dei problemi
utilizzando con perizia
strumenti di comunicazione
ed elaborazione digitale,
comunicando nella lingua
straniera rilevante.
Pianifica e supervisiona, in
coordinamento con la
direzione di produzione e gli
enti aziendali ed esterni
specialistici, i piani di
formazione tecnico specifica
e di motivazione dei
collaboratori dell'area.
Sviluppa attivamente il
proprio percorso personale di
formazione nel quadro dei
piani aziendali
capacità di
assicurare la
funzione su tutte
le linee,
macchine, celle
dell'unità
produttiva
contribuisce
con autonomia
nell'ambito
delle
competenze
specialistiche
della propria
area alle
attività
interfunzionali
e nei rapporti
con i clienti e
fornitori esterni
promuove
modifiche ed
innovazioni
tecniche e
metodologiche,
guidando il
personale della
propria area nelle
iniziative dei
sistemi di
miglioramento e
rappresentandola
nelle attività di
miglioramento ed
innovazione
interfunzionali
B3
Specialista di
Impianti ad alta
automazione
nell'ambito di impianti
automatizzati articolati
ed unità produttive
basate su linee ad alta
automazione, gestisce,
con ampia autonomia e
discrezionalità di
iniziativa, i servizi di
prossimità nelle diverse
fasi anche non
ricorrenti, impreviste e
di innovazione del
processo, la
documentazione di
produzione, la
predisposizione dei
budget, la formazione
degli addetti ed il
collegamento
sistematico con gli altri
enti aziendali di
interesse. In funzione
dei contesti esercita la
responsabilità
gerarchica sul team
dedicato a tali servizi
possiede, in virtù di formazione
articolata ed aggiornamento
continuo, competenze di alta
specializzazione tecnologico-
produttivo e di metodologia per
la gestione di basi di dati, di
documentazione tecnica,
gestione di codici e programmi,
con la capacità di operare in
autonomia su tutti i sistemi di
comando controllo e
regolazione dell'impianto e le
interfacce verso i sistemi di
fabbrica
possiede competenze
metodologiche specialistiche
di diagnosi, analisi,
definizione e regolazione di
processi e problemi di elevata
complessità e che necessitano
di contributi multifunzionali.
Elabora ed effettua
presentazioni complesse a
contenuto tecnologico ed
economico delle attività e dei
problemi utilizzando con alta
perizia strumenti di
comunicazione ed
elaborazione digitale,
comunicando nella lingua
straniera rilevante. In
coordinamento con la
direzione di produzione e gli
enti aziendali ed esterni
contribuisce con le
competenze specialistiche allo
sviluppo del personale del
reparto e cura la formazione
continua e la motivazione dei
collaboratori diretti. Sviluppa
attivamente il proprio
percorso personale di
formazione nel quadro dei
piani aziendali
capacità di
assicurare la
funzione su tutte
le linee,
macchine, celle
dell'unità
produttiva e di
impianti
assimilabili
sviluppa
sistematicamen
te la relazione
con le funzioni
tecniche e di
pianificazione
dell'unità
produttiva con
consapevolezza
delle
competenze di
ciascuna ed è il
rifermento in
ambito
tecnologico per
clienti e
fornitori
promuove e valida
modifiche ed
innovazioni
tecnologiche,
metodologiche e
di investimento
per tutta l'area di
competenza,
coordinando i
diversi contributi,
e guidando il
personale della
propria area nelle
iniziative e nei
sistemi di
miglioramento e
rappresentando le
competenze
specialistiche
negli ambiti
interfunzionali di
miglioramento ed
innovazione
A1
Responsabile unità
di produzione
automatizzata
lavorazione e
Montaggio
è responsabile nei
confronti della
direzione aziendale
della realizzazione dei
piani di produzione e
dei budget assegnati.
Assicura tramite una
articolata struttura
gerarchica, la corretta
gestione delle risorse
produttive e del
personale in termini
economico ed
organizzativi per
l'intera unità produttiva
sulla base di formazione
avanzata e continuo
aggiornamento tecnologico e
normativo, è autonomo
nell'analisi e decisione tecnica
ed organizzativa su complesse
problematiche di impianto e di
produzione in funzione delle
evoluzioni del contesto
aziendale, del mercato e delle
tecnologie, proponendo gli
obiettivi di medio periodo in
termini di capacità,
innovazione tecnologica e di
fabbisogno di competenze
capacità di lettura,
interpretazione e spiegazione
dei conti economici periodici
e dei documenti economico
finanziari di investimento.
Capacità di presentazione e
negoziazione nella lingua
locale e nella lingua straniera
di lavoro. Competenze di
selezione, valutazione,
motivazione e sviluppo del
personale di produzione e nel
disegno delle strutture
organizzative. Competenze di
project management. In base
alle definizioni aziendali,
attua le direttive del datore di
lavoro in materia di ambiente
e sicurezza del lavoro
è in grado di
assicurare il
coordinamento di
tutte le attività
della propria
unità e di
sostituire
colleghi di altre
unità assimilabili
elevata
capacità di
approccio
interdisciplinar
e e di
interfaccia con
altre funzioni
aziendali.
Capacità di
guidare con
responsabilità
operativa ed
organizzativa,
anche gruppi o
squadre di altre
aree
è responsabile del
mantenimento
migliorativo, della
risoluzione
problemi e
dell'innovazione
per la propria
unità
rappresentandola
nell'ambito dei
comitati di qualità
ed innovazione
dell'azienda e del
gruppo
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE PRODUZIONE E LOGISTICA
Criteri di
professionalità
autonomia-responsabilità
gerarchico-funzionale
competenza tecnico-
specifica competenze trasversali polivalenza Polifunzionalità
miglioramento
continuo ed
innovazione
D1 Addetto servizi
di collaudo
esegue con progressivo
sviluppo controlli e prove
semplici applicando
procedure standard per il
controllo e la
documentazione di
caratteristiche e parametri
predeterminati attraverso
controlli visivi semplici e
strumenti preimpostati
esegue le operazioni
previste dall'istruzione
operativa, individua le
caratteristiche dei
parametri del prodotto,
individua la referenza di
prodotto e del lotto
comprensione di istruzioni
scritte e verbali in italiano;
semplici operazioni di conta e
riepilogo attraverso le quattro
operazioni elementari;
inserimento dati in documenti
preformattati e supporti
digitali preimpostati
limitato
numero di
procedure di
controllo su un
limitato
numero di
prodotti/postaz
ioni
limitata conoscenza
delle attività del
ciclo produttivo
specifico
partecipazione
guidata e
orientamento al
miglioramento
D2
Addetto
collaudi di
linea o di
laboratorio
esegue con limitata
autonomia controlli e prove
di normale difficoltà
applicando procedure e
metodologie standard per il
controllo e documentazione
di caratteristiche e parametri
predeterminati che
richiedono minima
esperienza specifica del
prodotto e l'utilizzo di
apparecchiature predisposte
con interventi semplici per
la loro regolazione
lettura di semplici schemi,
disegni ed istruzioni
tecniche per
l'individuazione delle
caratteristiche e dei
parametri in controllo e
relative unità di misura e
tolleranze; principi ed
utilizzo degli strumenti di
controllo e misura;
identificazione e
trattamento secondo
istruzioni del non conforme
comprensione ed espressione
di istruzioni di lavoro e
risultati di prova con utilizzo
di terminologia tecnica
elementare appropriata anche
di origine straniera;
applicazione di semplici
procedure aritmetiche e
geometriche,
registrazione di semplici
informazioni tecniche con
l'utilizzo di documentazione
preformattata/utilizzo di
semplici procedure
informatiche
esegue attività
di prova,
controllo e di
preparazione e
regolazione
delle
attrezzature su
un insieme
omogeneo di
prodotti o
linee o
metodologie di
collaudo
nozioni del ciclo
produttivo ed
elementi conoscitivi
delle tecnologie
impiegate
proposta di
semplici
modifiche ed
adattamenti, con
l'utilizzo delle
metodologie
prescritte
C1 Collaudatore
esegue con riconosciuta
autonomia operativa:
-prove di normale difficoltà
applicando procedure e/o
metodologie standard per il
controllo delle
caratteristiche geometriche,
fisiche, chimiche,
tecnologiche di materiali,
apparecchiature o loro Parti
anche prodotte a serie;
-la preparazione delle
attrezzature con strumenti
preregolati per le diverse
postazioni/macchine di
collaudo dell'area di lavoro;
-coadiuva lavoratori di
categoria superiore nel
registrare i dati e segnalare
le eventuali discordanze
capacità di diagnosi circa
risultati, metodi e strumenti
nelle operazioni ordinarie
di collaudo sulla base di
lettura di semplici schemi,
disegni ed istruzioni
tecniche per
l'individuazione delle
caratteristiche e dei
parametri in controllo e
relative unità di misura e
tolleranze; principi ed
utilizzo degli strumenti di
controllo e misura;
identificazione e
trattamento secondo
istruzioni del non conforme
come per il D2 e con capacità
di affiancamento
nell'addestramento di posto
dei colleghi ed in funzione dei
contesti aziendali di
collegamento operativo nel
team
Sulle diverse
operazioni di
collaudo
omogenee
nell'ambito di
una tipologia
di linea o
macchina o
prodotto
elementi conoscitivi
base delle discipline
complementari
proposta di
semplici
modifiche ed
adattamenti,
partecipazione
attiva a gruppi di
lavoro e di
miglioramento
con l'utilizzo
delle
metodologie
prescritte
78
B1
Responsabile/Resp
onsabile Turno
Linea Automatica,
Macchina,
Impianto
con ampia autonomia
esercita la
responsabilità di una o
più linee, macchine,
impianti di rilievo per
complessità e capacità
produttiva con la
conduzione gerarchica
degli addetti
sulla base di approfondite
competenze delle tecnologie,
dei metodi e dei sistemi di
produzione e supervisione del
proprio ambito, organizza,
conduce e verifica tutte le fasi
anche non ordinarie dell'attività
con contributo manuale, di
misura, di interpretazione della
documentazione tecnica e di
applicazione metodologica e
calcolo di elevato livello
possiede autonomia di
diagnosi, analisi, definizione
e regolazione dei processi. E'
autonomo nella presentazione
delle attività e dei problemi
utilizzando con perizia
strumenti di comunicazione
ed elaborazione digitale,
esprimendosi adeguatamente
nella lingua straniera
rilevante.
Contribuisce alla formazione
dei collaboratori con le
proprie competenze tecnico
produttive e partecipa
attivamente al percorso
personale di aggiornamento
tecnologico ed organizzativo
nel quadro dei piani aziendali
capacità di
condurre gruppi
eterogenei di
linee/impianti/ma
cchine della
stessa area, in
funzione del
contesto
tecnologico
organizzativo
contribuisce
con
competenze
specifiche della
funzione
produttiva ad
attività
interfunzionali
e nei rapporti
con i clienti e
fornitori esterni
proposta di
modifiche,
varianti e
miglioramenti,
guidando il
personale della
propria area nelle
iniziative dei
sistemi di
miglioramento
aziendali con
competenza
metodologica
B2
Responsabile
Linea Automatica,
Macchina,
Impianto
con discrezionalità di
decisione nell'ambito
delle direttive dell'unità
di produzione, esercita
la responsabilità di una
o più linee, macchine,
impianti di alto rilievo
per complessità e
capacità produttiva con
la conduzione
gerarchica degli addetti
e la gestione
economica delle risorse
di produzione
sulla base di approfondite
competenze delle tecnologie,
dei metodi e dei sistemi di
produzione del comparto a cui
fa riferimento l'azienda,
organizza, conduce e verifica
tutte le fasi anche di
innovazione dell'attività con
contributo specialistico
nell'utilizzo di strumentazioni
sofisticate e dei sistemi di
controllo e di supervisione
dell'impianto e delle interfacce
con i sistemi integrati di
fabbrica, nell'applicazione di
procedure complesse, nel
reperimento, elaborazione ed
interpretazione di
documentazione tecnica e di
applicazione metodologica e
calcolo con ogni tipo di
supporto
esercita discrezionalità nella
diagnosi, analisi, definizione
e regolazione dei processi e
dei metodi anche in fase di
implementazione di nuovi
sistemi e tecnologie. E' in
grado di elaborare ed
effettuare presentazioni
complesse a contenuto
tecnologico ed economico
delle attività e dei problemi
utilizzando con perizia
strumenti di comunicazione
ed elaborazione digitale,
comunicando nella lingua
straniera rilevante.
Pianifica e supervisiona, in
coordinamento con la
direzione di produzione e gli
enti aziendali ed esterni
specialistici, i piani di
formazione tecnico specifica
e di motivazione dei
collaboratori dell'area.
Sviluppa attivamente il
proprio percorso personale di
formazione nel quadro dei
piani aziendali
capacità di
assicurare la
funzione su tutte
le linee,
macchine, celle
dell'unità
produttiva
contribuisce
con autonomia
nell'ambito
delle
competenze
specialistiche
della propria
area alle
attività
interfunzionali
e nei rapporti
con i clienti e
fornitori esterni
promuove
modifiche ed
innovazioni
tecniche e
metodologiche,
guidando il
personale della
propria area nelle
iniziative dei
sistemi di
miglioramento e
rappresentandola
nelle attività di
miglioramento ed
innovazione
interfunzionali
B3
Specialista di
Impianti ad alta
automazione
nell'ambito di impianti
automatizzati articolati
ed unità produttive
basate su linee ad alta
automazione, gestisce,
con ampia autonomia e
discrezionalità di
iniziativa, i servizi di
prossimità nelle diverse
fasi anche non
ricorrenti, impreviste e
di innovazione del
processo, la
documentazione di
produzione, la
predisposizione dei
budget, la formazione
degli addetti ed il
collegamento
sistematico con gli altri
enti aziendali di
interesse. In funzione
dei contesti esercita la
responsabilità
gerarchica sul team
dedicato a tali servizi
possiede, in virtù di formazione
articolata ed aggiornamento
continuo, competenze di alta
specializzazione tecnologico-
produttivo e di metodologia per
la gestione di basi di dati, di
documentazione tecnica,
gestione di codici e programmi,
con la capacità di operare in
autonomia su tutti i sistemi di
comando controllo e
regolazione dell'impianto e le
interfacce verso i sistemi di
fabbrica
possiede competenze
metodologiche specialistiche
di diagnosi, analisi,
definizione e regolazione di
processi e problemi di elevata
complessità e che necessitano
di contributi multifunzionali.
Elabora ed effettua
presentazioni complesse a
contenuto tecnologico ed
economico delle attività e dei
problemi utilizzando con alta
perizia strumenti di
comunicazione ed
elaborazione digitale,
comunicando nella lingua
straniera rilevante. In
coordinamento con la
direzione di produzione e gli
enti aziendali ed esterni
contribuisce con le
competenze specialistiche allo
sviluppo del personale del
reparto e cura la formazione
continua e la motivazione dei
collaboratori diretti. Sviluppa
attivamente il proprio
percorso personale di
formazione nel quadro dei
piani aziendali
capacità di
assicurare la
funzione su tutte
le linee,
macchine, celle
dell'unità
produttiva e di
impianti
assimilabili
sviluppa
sistematicamen
te la relazione
con le funzioni
tecniche e di
pianificazione
dell'unità
produttiva con
consapevolezza
delle
competenze di
ciascuna ed è il
rifermento in
ambito
tecnologico per
clienti e
fornitori
promuove e valida
modifiche ed
innovazioni
tecnologiche,
metodologiche e
di investimento
per tutta l'area di
competenza,
coordinando i
diversi contributi,
e guidando il
personale della
propria area nelle
iniziative e nei
sistemi di
miglioramento e
rappresentando le
competenze
specialistiche
negli ambiti
interfunzionali di
miglioramento ed
innovazione
A1
Responsabile unità
di produzione
automatizzata
lavorazione e
Montaggio
è responsabile nei
confronti della
direzione aziendale
della realizzazione dei
piani di produzione e
dei budget assegnati.
Assicura tramite una
articolata struttura
gerarchica, la corretta
gestione delle risorse
produttive e del
personale in termini
economico ed
organizzativi per
l'intera unità produttiva
sulla base di formazione
avanzata e continuo
aggiornamento tecnologico e
normativo, è autonomo
nell'analisi e decisione tecnica
ed organizzativa su complesse
problematiche di impianto e di
produzione in funzione delle
evoluzioni del contesto
aziendale, del mercato e delle
tecnologie, proponendo gli
obiettivi di medio periodo in
termini di capacità,
innovazione tecnologica e di
fabbisogno di competenze
capacità di lettura,
interpretazione e spiegazione
dei conti economici periodici
e dei documenti economico
finanziari di investimento.
Capacità di presentazione e
negoziazione nella lingua
locale e nella lingua straniera
di lavoro. Competenze di
selezione, valutazione,
motivazione e sviluppo del
personale di produzione e nel
disegno delle strutture
organizzative. Competenze di
project management. In base
alle definizioni aziendali,
attua le direttive del datore di
lavoro in materia di ambiente
e sicurezza del lavoro
è in grado di
assicurare il
coordinamento di
tutte le attività
della propria
unità e di
sostituire
colleghi di altre
unità assimilabili
elevata
capacità di
approccio
interdisciplinar
e e di
interfaccia con
altre funzioni
aziendali.
Capacità di
guidare con
responsabilità
operativa ed
organizzativa,
anche gruppi o
squadre di altre
aree
è responsabile del
mantenimento
migliorativo, della
risoluzione
problemi e
dell'innovazione
per la propria
unità
rappresentandola
nell'ambito dei
comitati di qualità
ed innovazione
dell'azienda e del
gruppo
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE PRODUZIONE E LOGISTICA
Criteri di
professionalità
autonomia-responsabilità
gerarchico-funzionale
competenza tecnico-
specifica competenze trasversali polivalenza Polifunzionalità
miglioramento
continuo ed
innovazione
D1 Addetto servizi
di collaudo
esegue con progressivo
sviluppo controlli e prove
semplici applicando
procedure standard per il
controllo e la
documentazione di
caratteristiche e parametri
predeterminati attraverso
controlli visivi semplici e
strumenti preimpostati
esegue le operazioni
previste dall'istruzione
operativa, individua le
caratteristiche dei
parametri del prodotto,
individua la referenza di
prodotto e del lotto
comprensione di istruzioni
scritte e verbali in italiano;
semplici operazioni di conta e
riepilogo attraverso le quattro
operazioni elementari;
inserimento dati in documenti
preformattati e supporti
digitali preimpostati
limitato
numero di
procedure di
controllo su un
limitato
numero di
prodotti/postaz
ioni
limitata conoscenza
delle attività del
ciclo produttivo
specifico
partecipazione
guidata e
orientamento al
miglioramento
D2
Addetto
collaudi di
linea o di
laboratorio
esegue con limitata
autonomia controlli e prove
di normale difficoltà
applicando procedure e
metodologie standard per il
controllo e documentazione
di caratteristiche e parametri
predeterminati che
richiedono minima
esperienza specifica del
prodotto e l'utilizzo di
apparecchiature predisposte
con interventi semplici per
la loro regolazione
lettura di semplici schemi,
disegni ed istruzioni
tecniche per
l'individuazione delle
caratteristiche e dei
parametri in controllo e
relative unità di misura e
tolleranze; principi ed
utilizzo degli strumenti di
controllo e misura;
identificazione e
trattamento secondo
istruzioni del non conforme
comprensione ed espressione
di istruzioni di lavoro e
risultati di prova con utilizzo
di terminologia tecnica
elementare appropriata anche
di origine straniera;
applicazione di semplici
procedure aritmetiche e
geometriche,
registrazione di semplici
informazioni tecniche con
l'utilizzo di documentazione
preformattata/utilizzo di
semplici procedure
informatiche
esegue attività
di prova,
controllo e di
preparazione e
regolazione
delle
attrezzature su
un insieme
omogeneo di
prodotti o
linee o
metodologie di
collaudo
nozioni del ciclo
produttivo ed
elementi conoscitivi
delle tecnologie
impiegate
proposta di
semplici
modifiche ed
adattamenti, con
l'utilizzo delle
metodologie
prescritte
C1 Collaudatore
esegue con riconosciuta
autonomia operativa:
-prove di normale difficoltà
applicando procedure e/o
metodologie standard per il
controllo delle
caratteristiche geometriche,
fisiche, chimiche,
tecnologiche di materiali,
apparecchiature o loro Parti
anche prodotte a serie;
-la preparazione delle
attrezzature con strumenti
preregolati per le diverse
postazioni/macchine di
collaudo dell'area di lavoro;
-coadiuva lavoratori di
categoria superiore nel
registrare i dati e segnalare
le eventuali discordanze
capacità di diagnosi circa
risultati, metodi e strumenti
nelle operazioni ordinarie
di collaudo sulla base di
lettura di semplici schemi,
disegni ed istruzioni
tecniche per
l'individuazione delle
caratteristiche e dei
parametri in controllo e
relative unità di misura e
tolleranze; principi ed
utilizzo degli strumenti di
controllo e misura;
identificazione e
trattamento secondo
istruzioni del non conforme
come per il D2 e con capacità
di affiancamento
nell'addestramento di posto
dei colleghi ed in funzione dei
contesti aziendali di
collegamento operativo nel
team
Sulle diverse
operazioni di
collaudo
omogenee
nell'ambito di
una tipologia
di linea o
macchina o
prodotto
elementi conoscitivi
base delle discipline
complementari
proposta di
semplici
modifiche ed
adattamenti,
partecipazione
attiva a gruppi di
lavoro e di
miglioramento
con l'utilizzo
delle
metodologie
prescritte
79
C2 Tecnico di
Collaudatore
esegue prove, applica
procedure e/o metodologie
complesse con normale
autonomia anche su
anomalie di produzione e di
scelta di strumenti e metodi
per il controllo delle
caratteristiche geometriche,
fisiche, chimiche,
tecnologiche di materiali,
apparecchiature o loro Parti
anche prodotte a serie;
regola attrezzature di
precisione;
registra e classifica i risultati
delle prove secondo criteri
predefiniti e stende il
rapporto dei risultati anche
mediante sistemi
informatizzati;
in funzione dei contesti
aziendali, supporta un
gruppo di altri lavoratori dal
punto di vista tecnico
operativo
cognizioni tecnico-pratiche
complete delle tecnologie
di collaudo, competenze di
interpretazione di disegni e
modelli grafici, conoscenze
di tecnologia dei materiali,
conoscenze del processo di
trasformazione del prodotto
riferito all'area di
competenza e delle
specifiche di qualità che
regolano il processo di
collaudo;
conoscenze sulle specifiche
di qualità; eventuali
certificazioni richieste dalle
norme internazionali, dove
applicabili
approccio strutturato
nell'organizzazione della
postazione di lavoro
precisione nel trattamento di
dati e nei metodi quantitativi
capacità di applicazione
procedurale; essere in grado
di ricavare quote/posizioni
mediante l'utilizzo di semplici
metodi di calcolo o
geometrici;
capacità di adattamento e
regolazione dei processi di
collaudo nell'ambito delle
disposizioni aziendali,
compilazione di rapporti
attraverso strumenti ed
applicazioni digitali
predeterminati o non
predeterminati;
autonomia di apprendimento
e collaborazione
nell'addestramento per
affiancamento di colleghi;
comprensione e utilizzo delle
terminologie tecniche nella
lingua straniera rilevante
su gruppi
anche
eterogenei di
prodotti o
macchine o
linee
elementi conoscitivi
base delle discipline
complementari, del
ciclo produttivo e
delle tecnologie
impiegate
proposta di
modifiche e
miglioramenti
operativi,
partecipazione
attiva a gruppi di
lavoro e di
miglioramento
curando il
corretto utilizzo
delle
metodologie
prescritte
C3
Tecnico
esperto/senior
di collaudo
esegue e/o sovraintende
all'esecuzione con
autonomia di iniziativa
controlli anche di natura
complessa per il collaudo
delle caratteristiche
geometriche, fisiche,
chimiche, tecnologiche di
materiali, apparecchiature o
loro Parti anche prodotte a
serie, scegliendo metodo e
tecnica di prova, traducendo
e applicando procedure e
metodologie alle effettive
condizioni lavorative;
regola e verifica le
regolazioni dell'attrezzatura;
valuta i risultati secondo
norme, specifiche,
procedure e redige i relativi
rapporti, con autonomia
nell'interpretazione dell'esito
delle prove e decisionalità in
merito al prodotto;
sovraintende con iniziativa
tecnico operativa gruppi di
altri lavoratori
competenze di tecnologia
dei materiali e dei processi
applicati sostenuta da
cultura tecnica generale;
regolazioni di apparati o
attrezzature complessi, che
presuppongono la
conoscenza della
tecnologia specifica del
lavoro e del funzionamento
degli apparati stessi;
eventuali requisiti
formazione ed esperienza
previsti dalle norme
internazionali, dove
applicabili;
collaudo mediante
procedure complesse con la
scelta e la predisposizione
degli strumenti di misura e
l'applicazione critica degli
standard tecnici;
regolazione e verifica della
regolazione degli strumenti
mediante appositi campioni
o procedure;
conoscenza delle principali
funzionalità di
programmazione, anche in
"auto apprendimento", per
la gestione della messa a
punto/set up di macchina;
padronanza del disegno
tecnico, elementi di
tecnologia dei materiali (es.
caratteristiche strutturali,
meccaniche, chimiche);
applicazione di
metodologie e tecnologie
adeguate alle situazioni;
conoscenze del completo
processo di trasformazione
del prodotto riferito all'area
di competenza
precisione e rigore operativo e
rispetto delle priorità;
compilazione di formulari e
rapporti attraverso strumenti
ed applicazioni digitali
predeterminati o non
predeterminati;
gestione di relazioni
interfunzionali rispetto alle
attività operative di
competenza;
propensione all'interfaccia
con altre funzioni aziendali e
tecnici esterni di fornitori o
clienti;
supervisione e affiancamento
dei colleghi;
comprensione e utilizzo della
terminologia tecnica nella
lingua straniera rilevante;
ricerca delle cause radice
della non conformità
su gruppi
anche
eterogenei di
prodotti o
macchine o
linee
elementi conoscitivi
di base delle
discipline
complementari, del
ciclo produttivo e
delle tecnologie
impiegate
proposta di
modifiche e
miglioramenti
operativi e
tecnici;
coordinamento
operativo di
gruppi di lavoro
e di
miglioramento
curando il
corretto utilizzo
delle
metodologie
prescritte
B1
Specialista
collaudi e
trattamenti -
es. termici
imposta ed esegue attività
prova e collaudo
specialistici con ampia
autonomia operativa in
funzione delle specifiche da
verificare, rappresentando il
riferimento tecnico nel
proprio ambito anche
rispetto ad altre funzioni e,
secondo i contesti aziendali,
coordinando gruppi di
addetti
possiede adeguata
competenza nella
tecnologia dei materiali,
dei trattamenti termici e dei
metodi e degli standard di
prova e certificazione;
cura configurazioni,
modifiche e varianti su
apparati di particolare
complessità nel rispetto dei
tempi ciclo, consumi,
standard di lavorazione, in
funzione degli obiettivi
assegnati di efficienza
produttiva, qualità,
affidabilità
utilizzo di strumenti e
applicazioni digitali e sistemi
di automazione d'ufficio;
utilizzo di metodi di calcolo
anche statistico;
competenze di pianificazione
delle proprie attività e
risoluzione dei problemi;
capacità di discussione
tecnica con clienti e fornitori;
adeguata capacità di
espressione nella lingua
straniera rilevante per la
comunicazione orale e scritta
di contenuti tecnici;
formazione ed addestramento
dei collaboratori e dei
colleghi sulle tecnologie, i
processi e le attrezzature di
competenza
su tutte le
metodologie, i
processi e gli
strumenti/attre
zzature del
proprio ambito
capacità di
approccio
interdisciplinare
nell'interfaccia con
altre funzioni
aziendali e fornitori
ed enti esterni
nell'ambito delle
procedure
metodologiche
ed organizzative
aziendali, guida
l'individuazione
di aree e
soluzioni di
miglioramento
nell'ambito di
propria
competenza
B2
Specialista
esperto/senior
collaudi e
trattamenti -
es. termici
cura la gestione
organizzativa ed economica
delle risorse di prova
collaudo e la messa a punto
dei trattamenti con
discrezionalità nelle scelte
tecniche in condizioni
mutevoli in un ambito di
prevedibile variabilità e, in
funzione dei contesti
aziendali, guidando il
personale di una unità o di
un progetto, curandone lo
sviluppo di competenza
possiede competenze
tecnologiche e scientifiche
specialistiche necessarie
per l'efficienza e la
continuità tecnico
produttiva dell'area di
riferimento;
ottimizzazione dei flussi
produttivi, del costo dei
cicli e dei relativi
investimenti tecnici anche
mediante l'applicazione
degli strumenti e delle
metodologie rilevanti
utilizzo con perizia di
processi e strumentazioni
complesse;
applicazione di metodi
quantitativi complessi
attraverso strumenti
informatici;
pianificazione e gestione
autonoma di progetti di
sviluppo;
gestione di relazioni
interfunzionali, comunicando
nella lingua straniera
prevalente
su un'ampia
famiglia di
tecnologie
capacità di
approccio
interdisciplinare
nell'interfaccia con
altre funzioni
aziendali e fornitori
ed enti esterni
nell'ambito delle
procedure
metodologiche
ed organizzative
aziendali e
collaborando con
altri enti,
partecipa alla
definizione di
soluzioni
innovative e alle
azioni di
miglioramento;
coordina gruppi
di lavoro
interfunzionali,
nello studio di
nuove tecnologie
e nella gestione
dei progetti di
investimento;
studia soluzioni
alternative di
configurazioni di
processo
B3
Responsabile
Tecnologie di
Prova,
Collaudo e
Processo - es
trattamenti
termici
sovraintende con
discrezionalità ed autonomia
alle competenze
tecnologiche di un ambito
dei processi esercitando
attività di coordinamento,
guidando i contributi
tecnico-specialistici e
curando la gestione delle
risorse assegnate
possiede alta
specializzazione
tecnologica distintiva per
gli ambiti di processo
assegnati, sulla base di
adeguate conoscenze
scientifiche, conoscenza di
prodotto e processo e degli
standard e delle normative
applicabili;
capacità gestionali ed
organizzative relative ai
fattori produttivi ed al
controllo e pilotaggio degli
indicatori tecnico
economici dei processi
autonomia di aggiornamento
professionale;
capacità avanzate di utilizzo
software gestionali, statistici,
di processo;
pianificazione, sviluppo e
gestione di progetti complessi
con orientamento al risultato
in contesti di cambiamento
non predeterminabile;
gestione e sviluppo dei
collaboratori assegnando
obiettivi, priorità e
tempistiche;
gestione della relazione con
gli enti tecnici collegati;
comunica nella lingua
straniera prevalente
su un'ampia
famiglia di
tecnologie
elevata capacità di
approccio
interdisciplinare e
di interfaccia con
altre funzioni
aziendali e fornitori
esterni e clienti
coordina gruppi
di lavoro
interdisciplinari
per i progetti di
investimento e
miglioramento
rappresentando la
propria area di
competenza;
propone
soluzioni
alternative e
innovative di
configurazioni di
processo
80
B1
Specialista
collaudi e
trattamenti -
es. termici
imposta ed esegue attività
prova e collaudo
specialistici con ampia
autonomia operativa in
funzione delle specifiche da
verificare, rappresentando il
riferimento tecnico nel
proprio ambito anche
rispetto ad altre funzioni e,
secondo i contesti aziendali,
coordinando gruppi di
addetti
possiede adeguata
competenza nella
tecnologia dei materiali,
dei trattamenti termici e dei
metodi e degli standard di
prova e certificazione;
cura configurazioni,
modifiche e varianti su
apparati di particolare
complessità nel rispetto dei
tempi ciclo, consumi,
standard di lavorazione, in
funzione degli obiettivi
assegnati di efficienza
produttiva, qualità,
affidabilità
utilizzo di strumenti e
applicazioni digitali e sistemi
di automazione d'ufficio;
utilizzo di metodi di calcolo
anche statistico;
competenze di pianificazione
delle proprie attività e
risoluzione dei problemi;
capacità di discussione
tecnica con clienti e fornitori;
adeguata capacità di
espressione nella lingua
straniera rilevante per la
comunicazione orale e scritta
di contenuti tecnici;
formazione ed addestramento
dei collaboratori e dei
colleghi sulle tecnologie, i
processi e le attrezzature di
competenza
su tutte le
metodologie, i
processi e gli
strumenti/attre
zzature del
proprio ambito
capacità di
approccio
interdisciplinare
nell'interfaccia con
altre funzioni
aziendali e fornitori
ed enti esterni
nell'ambito delle
procedure
metodologiche
ed organizzative
aziendali, guida
l'individuazione
di aree e
soluzioni di
miglioramento
nell'ambito di
propria
competenza
B2
Specialista
esperto/senior
collaudi e
trattamenti -
es. termici
cura la gestione
organizzativa ed economica
delle risorse di prova
collaudo e la messa a punto
dei trattamenti con
discrezionalità nelle scelte
tecniche in condizioni
mutevoli in un ambito di
prevedibile variabilità e, in
funzione dei contesti
aziendali, guidando il
personale di una unità o di
un progetto, curandone lo
sviluppo di competenza
possiede competenze
tecnologiche e scientifiche
specialistiche necessarie
per l'efficienza e la
continuità tecnico
produttiva dell'area di
riferimento;
ottimizzazione dei flussi
produttivi, del costo dei
cicli e dei relativi
investimenti tecnici anche
mediante l'applicazione
degli strumenti e delle
metodologie rilevanti
utilizzo con perizia di
processi e strumentazioni
complesse;
applicazione di metodi
quantitativi complessi
attraverso strumenti
informatici;
pianificazione e gestione
autonoma di progetti di
sviluppo;
gestione di relazioni
interfunzionali, comunicando
nella lingua straniera
prevalente
su un'ampia
famiglia di
tecnologie
capacità di
approccio
interdisciplinare
nell'interfaccia con
altre funzioni
aziendali e fornitori
ed enti esterni
nell'ambito delle
procedure
metodologiche
ed organizzative
aziendali e
collaborando con
altri enti,
partecipa alla
definizione di
soluzioni
innovative e alle
azioni di
miglioramento;
coordina gruppi
di lavoro
interfunzionali,
nello studio di
nuove tecnologie
e nella gestione
dei progetti di
investimento;
studia soluzioni
alternative di
configurazioni di
processo
B3
Responsabile
Tecnologie di
Prova,
Collaudo e
Processo - es
trattamenti
termici
sovraintende con
discrezionalità ed autonomia
alle competenze
tecnologiche di un ambito
dei processi esercitando
attività di coordinamento,
guidando i contributi
tecnico-specialistici e
curando la gestione delle
risorse assegnate
possiede alta
specializzazione
tecnologica distintiva per
gli ambiti di processo
assegnati, sulla base di
adeguate conoscenze
scientifiche, conoscenza di
prodotto e processo e degli
standard e delle normative
applicabili;
capacità gestionali ed
organizzative relative ai
fattori produttivi ed al
controllo e pilotaggio degli
indicatori tecnico
economici dei processi
autonomia di aggiornamento
professionale;
capacità avanzate di utilizzo
software gestionali, statistici,
di processo;
pianificazione, sviluppo e
gestione di progetti complessi
con orientamento al risultato
in contesti di cambiamento
non predeterminabile;
gestione e sviluppo dei
collaboratori assegnando
obiettivi, priorità e
tempistiche;
gestione della relazione con
gli enti tecnici collegati;
comunica nella lingua
straniera prevalente
su un'ampia
famiglia di
tecnologie
elevata capacità di
approccio
interdisciplinare e
di interfaccia con
altre funzioni
aziendali e fornitori
esterni e clienti
coordina gruppi
di lavoro
interdisciplinari
per i progetti di
investimento e
miglioramento
rappresentando la
propria area di
competenza;
propone
soluzioni
alternative e
innovative di
configurazioni di
processo
81
A1
Responsabile
Processi e
Tecnologie di
Stabilimento
nell'ambito di una
importante unità produttiva
articolata su più impianti di
processo, sovraintende alle
diverse funzioni dell'area
processi e tecnologie con
ampia autonomia sulle
risorse tecniche ed umane
assicurando il
coordinamento con la
direzione di produzione, gli
enti di progettazione
prodotto e di gestione
economica
sulla base di significative
conoscenze scientifiche ed
industriali, possiede
conoscenze complete delle
tecnologie di settore ed è in
grado di contribuirne allo
sviluppo tenendo conto
degli impatti economici,
organizzativi e normativi
capacità di reperimento ed
elaborazione, esplicitazione,
formalizzazione e
trasmissione delle
competenze tecnico operative
del proprio ambito;
capacità avanzate di utilizzo
software gestionali, statistici,
di processo;
pianificazione, sviluppo e
gestione di progetti strategici
con la definizione di obiettivi
in contesti di cambiamento;
orientamento dei team di
lavoro al risultato e al cliente;
promozione dell'interazione
interfunzionale e
dell'integrazione
organizzativa;
comunica nella lingua
straniera prevalente
su un'ampia
famiglia di
tecnologie
elevata capacità di
approccio
interdisciplinare e
di interfaccia con
altre funzioni
aziendali e fornitori
esterni e clienti
partecipa alla
definizione dei
progetti di
investimento e
miglioramento e
nella scelta di
tecnologie
innovative;
coordina e
supervisiona le
attività di
risoluzione delle
problematiche e
definisce gli
interventi di
miglioramento di
prodotto e di
processo
produttivo,
finalizzati
all'ottimizzazione
economico-
produttiva
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE RICERCA&SVILUPPO E GESTIONE PROGETTI
Criteri di
professionalità
autonomia-
responsabilità
gerarchico-funzionale
competenza tecnico-
specifica competenze trasversali polivalenza polifunzionalità
miglioramento
continuo ed
innovazione
D1
Addetto servizi
ausiliari progetta
zione
svolge con progressivo
sviluppo compiti di
ordine ausiliari
nell’ambito del servizio
progettazione
sulla base di semplici
istruzioni operative che
comportano alfabetizzazione
aritmetica e linguistica,
minime abilità manuali e
utilizzo di dispositivi e
sistemi anche digitali
preimpostati, svolge attività
di stampa su diversi supporti
anche tridimensionali,
riproduzione, etichettatura,
imballaggio, catalogazione
ed archiviazione di elaborati
grafici, documenti tecnici,
prototipi e componenti
compilazione di semplici
tabelle e riepiloghi in formato
preimpostato, semplici
resoconti di attività e riunione
alcune attività
nell’area di
assegnazione
minima conoscenza
circa le tipologie di
prodotto e
l'organizzazione del
servizio
è guidato
nell’affrontare
anomalie, casi
specifici,
innovazioni e
miglioramenti
D2
Addetto servizi
ausiliari progetta
zione
autonomia limitata su
compiti di ordine ed
ausiliari dell'area
progettazione in
interazione con la
squadra
sulla base di istruzioni
operative, utilizzando con
limitata autonomia di
regolazione e manutenzione
dispositivi e sistemi anche
digitali preimpostati,
applicando competenze
aritmetiche, geometriche e
linguistiche elementari,
svolge attività di stampa su
diversi supporti anche
tridimensionali,
riproduzione, etichettatura,
imballaggio, catalogazione
ed archiviazione di elaborati
grafici, documenti tecnici,
prototipi e componenti
limitata autonomia nella
ricerca di semplici dati ed
informazioni sui sistemi
aziendali di
proceduralizzazione e di
trattamento dati;
compilazione di semplici
documenti di prodotto e
processo in formato cartaceo
o digitale predisposto, utilizzo
elementare di processori di
testo e fogli di calcolo
preimpostati; trattamento di
semplici elaborati tecnici
ricorrenti nella lingua
straniera rilevante
su un limitato
numero di
attività
operative
dell'area
progettazione
nozioni relative alle
tipologie di
prodotto e
dell'organizzazione
dei servizi tecnici
proposta di
semplici
miglioramenti
della propria
attività
partecipando in
funzione del
contesto
aziendale a
gruppi di lavoro
e miglioramento
con l'utilizzo
delle
metodologie
prescritte
C1
Addetto servizi
progetta
zione
può svolgere ruoli di
collegamento/affiancame
nto operativo senza
responsabilità gerarchica
di tipo "team leader"
come per il D2 con
riconosciuta autonomia
come per D2 con capacità di
addestramento per
affiancamento dei colleghi
sull'insieme di
un gruppo
omogeneo di
attività del
servizio
tecnico o di un
progetto
elementi conoscitivi
di base dei prodotti,
delle fasi e dei ruoli
nel processo di
disegnazione e
progetto, delle
funzioni aziendali
con cui si
interfaccia l'ente
tecnico per il
proprio perimetro
proposta di
semplici
modifiche ed
adattamenti,
partecipazione
attiva a gruppi di
lavoro e
miglioramento
con l'utilizzo
delle
metodologie
prescritte, ove
previsto
C2 Disegnatore
sulla base di specifiche,
schemi ed elaborati di
progetto sviluppa in
normale autonomia la
disegnazione
rappresentativa/renderin
g e/o esecutiva di Parti o
di complessivi,
scegliendo metodi e
strumenti adeguati
collaborando con il team
di progettazione
possiede una completa
conoscenza dei principi e
dei metodi di
rappresentazione grafica e
degli applicativi e
strumentazioni digitali di
disegnazione, utilizzando i
formati di importazione ed
esportazione secondo le
esigenze del cliente/team ed
interpretando i dati per la
disegnazione di elaborati
complessi sulla base di
competenze complete, in
uno specifico ambito, del
prodotto, dei materiali, dei
sottocomponenti e delle
lavorazioni relative e con la
capacità di applicare i
normali metodi quantitativi
necessari per la produzione
degli elaborati grafici e
digitali e la documentazione
tecnica accessoria
autonomia nel reperimento ed
elaborazione delle specifiche
tecniche di prodotto e di
rappresentazione, competenza
non specialistica circa
applicazioni, reti e periferiche
dipartimentali, autonomia
nell'utilizzo dei programmi di
automazione d’ufficio per la
redazione di tabelle di
calcolo, documenti tecnici e
presentazioni. Capacità di
elaborazione di testi tecnici e
di presentazioni specifiche,
anche con l'utilizzo
elementare della lingua
straniera rilevante
su tutti i
metodi e
strumenti di
disegnazione
della propria
area
consapevolezza dei
diversi processi di
progettazione, di
assicurazione
qualità di progetto e
consapevolezza dei
principali processi
produttivi di
interesse con
capacità di
interfaccia con altre
funzioni aziendali
di interesse
partecipazione
alle attività di
miglioramento
anche
proponendo e
verificando la
corretta
applicazione
delle
metodologie
C3
Progetti
sta
Elabora progetti
complessi con
autonomia di diagnosi ed
adattamento dei metodi e
delle soluzioni
nell'ambito delle
previsioni aziendali a
fronte di anomalie,
variabilità di prodotto
processo ed attività non
ricorrenti in funzione
dell'organizzazione
guidando gruppi
articolati di collaboratori
possiede complete ed
articolate conoscenze dei
principi e dei metodi di
rappresentazione grafica e
degli applicativi e
strumentazioni digitali di
disegnazione e calcolo,
utilizzando i formati di
importazione ed
esportazione secondo le
esigenze del cliente/team ed
interpretando i dati per la
disegnazione di elaborati
complessi sulla base di
competenze articolate e
complete, in uno specifico
ambito, del prodotto, dei
materiali, dei
sottocomponenti e delle
lavorazioni relative e con la
capacità di applicare i
metodi quantitativi necessari
per il dimensionamento di
componenti, Parti e
sottosistemi, e in base alle
definizioni organizzative, la
scelta di materiali,
tecnologie e metodi di
produzione
autonomia nel reperimento ed
elaborazione delle specifiche
tecniche di prodotto e di
rappresentazione, competenza
circa applicazioni, reti e
periferiche dipartimentali,
autonomia nell'utilizzo dei
programmi di automazione di
ufficio per l'impostazione ed
utilizzo di tabelle di calcolo,
la redazione di documenti
tecnici e di presentazione.
Capacità di elaborazione di
testi tecnici e di presentazioni
specifiche ad enti interni,
clienti e fornitori, anche con
l'utilizzo adeguato della
lingua straniera rilevante
in funzione del
contesto
organizzativo
sulle attività di
disegnazione e
progettazione
prodotti di un
determinato
ambito
tecnologico
consapevolezza dei
processi di
progettazione,
qualità, produzione,
acquisti e gestione
progetto con
capacità di
interazione con le
altre funzioni
aziendali, specialisti
esterni e con clienti
e fornitori
nell'ambito delle
previsioni
aziendali
decidono
modifiche ed
adattamenti
tecnici,
scegliendo le
metodologie e
curandone la
corretta
implementazione
nell'ambito dei
gruppi di
miglioramento
aziendale
B1
Responsabile disegna
zione/Design leader
gestisce con ampia
autonomia operativa le
attività dei team di
disegnazione in uno
specifico ambito
metodologico o di
tecnologia di prodotto,
con responsabilità sulla
qualità e le tempistiche
dei processi di
disegnazione
sulla base di riconosciuta
esperienza nei metodi e
nelle tecnologie di
disegnazione ed articolata
formazione circa le
tecnologie di prodotto e/o
processo del proprio ambito,
indirizza le interpretazioni
di specifiche e le
introduzioni di modifiche e
varianti di prodotto e
metodologia progettuale in
funzione delle esigenze
cliente e del miglioramento
tecnico-economico del
progetto
perizia nell'utilizzo dei
programmi di automazione
d'ufficio e nella conduzione
operativa di sistemi
dipartimentali;
competenze di pianificazione
delle proprie attività e
problem solving;
capacità di analisi e di sintesi
con capacità di discussione
tecnica con clienti e fornitori;
adeguata capacità di
espressione nella lingua
straniera rilevante per la
comunicazione orale e scritta
di contenuti tecnici;
formazione ed addestramento
dei collaboratori e dei
colleghi sulle tecnologie ed i
processi di competenza
in funzione del
contesto
organizzativo
sulle attività
ed i processi di
disegnazione
per il
perimetro di
competenza
contribuisce con le
competenze
specifiche alle
relazioni
interfunzionali e nei
rapporti con clienti
e fornitori
guidano il
personale della
propria area in
funzione degli
obiettivi
nell'ambito di
iniziative o
sistemi di
miglioramento
aziendale
82
C1
Addetto servizi
progetta
zione
può svolgere ruoli di
collegamento/affiancame
nto operativo senza
responsabilità gerarchica
di tipo "team leader"
come per il D2 con
riconosciuta autonomia
come per D2 con capacità di
addestramento per
affiancamento dei colleghi
sull'insieme di
un gruppo
omogeneo di
attività del
servizio
tecnico o di un
progetto
elementi conoscitivi
di base dei prodotti,
delle fasi e dei ruoli
nel processo di
disegnazione e
progetto, delle
funzioni aziendali
con cui si
interfaccia l'ente
tecnico per il
proprio perimetro
proposta di
semplici
modifiche ed
adattamenti,
partecipazione
attiva a gruppi di
lavoro e
miglioramento
con l'utilizzo
delle
metodologie
prescritte, ove
previsto
C2 Disegnatore
sulla base di specifiche,
schemi ed elaborati di
progetto sviluppa in
normale autonomia la
disegnazione
rappresentativa/renderin
g e/o esecutiva di Parti o
di complessivi,
scegliendo metodi e
strumenti adeguati
collaborando con il team
di progettazione
possiede una completa
conoscenza dei principi e
dei metodi di
rappresentazione grafica e
degli applicativi e
strumentazioni digitali di
disegnazione, utilizzando i
formati di importazione ed
esportazione secondo le
esigenze del cliente/team ed
interpretando i dati per la
disegnazione di elaborati
complessi sulla base di
competenze complete, in
uno specifico ambito, del
prodotto, dei materiali, dei
sottocomponenti e delle
lavorazioni relative e con la
capacità di applicare i
normali metodi quantitativi
necessari per la produzione
degli elaborati grafici e
digitali e la documentazione
tecnica accessoria
autonomia nel reperimento ed
elaborazione delle specifiche
tecniche di prodotto e di
rappresentazione, competenza
non specialistica circa
applicazioni, reti e periferiche
dipartimentali, autonomia
nell'utilizzo dei programmi di
automazione d’ufficio per la
redazione di tabelle di
calcolo, documenti tecnici e
presentazioni. Capacità di
elaborazione di testi tecnici e
di presentazioni specifiche,
anche con l'utilizzo
elementare della lingua
straniera rilevante
su tutti i
metodi e
strumenti di
disegnazione
della propria
area
consapevolezza dei
diversi processi di
progettazione, di
assicurazione
qualità di progetto e
consapevolezza dei
principali processi
produttivi di
interesse con
capacità di
interfaccia con altre
funzioni aziendali
di interesse
partecipazione
alle attività di
miglioramento
anche
proponendo e
verificando la
corretta
applicazione
delle
metodologie
C3
Progetti
sta
Elabora progetti
complessi con
autonomia di diagnosi ed
adattamento dei metodi e
delle soluzioni
nell'ambito delle
previsioni aziendali a
fronte di anomalie,
variabilità di prodotto
processo ed attività non
ricorrenti in funzione
dell'organizzazione
guidando gruppi
articolati di collaboratori
possiede complete ed
articolate conoscenze dei
principi e dei metodi di
rappresentazione grafica e
degli applicativi e
strumentazioni digitali di
disegnazione e calcolo,
utilizzando i formati di
importazione ed
esportazione secondo le
esigenze del cliente/team ed
interpretando i dati per la
disegnazione di elaborati
complessi sulla base di
competenze articolate e
complete, in uno specifico
ambito, del prodotto, dei
materiali, dei
sottocomponenti e delle
lavorazioni relative e con la
capacità di applicare i
metodi quantitativi necessari
per il dimensionamento di
componenti, Parti e
sottosistemi, e in base alle
definizioni organizzative, la
scelta di materiali,
tecnologie e metodi di
produzione
autonomia nel reperimento ed
elaborazione delle specifiche
tecniche di prodotto e di
rappresentazione, competenza
circa applicazioni, reti e
periferiche dipartimentali,
autonomia nell'utilizzo dei
programmi di automazione di
ufficio per l'impostazione ed
utilizzo di tabelle di calcolo,
la redazione di documenti
tecnici e di presentazione.
Capacità di elaborazione di
testi tecnici e di presentazioni
specifiche ad enti interni,
clienti e fornitori, anche con
l'utilizzo adeguato della
lingua straniera rilevante
in funzione del
contesto
organizzativo
sulle attività di
disegnazione e
progettazione
prodotti di un
determinato
ambito
tecnologico
consapevolezza dei
processi di
progettazione,
qualità, produzione,
acquisti e gestione
progetto con
capacità di
interazione con le
altre funzioni
aziendali, specialisti
esterni e con clienti
e fornitori
nell'ambito delle
previsioni
aziendali
decidono
modifiche ed
adattamenti
tecnici,
scegliendo le
metodologie e
curandone la
corretta
implementazione
nell'ambito dei
gruppi di
miglioramento
aziendale
B1
Responsabile disegna
zione/Design leader
gestisce con ampia
autonomia operativa le
attività dei team di
disegnazione in uno
specifico ambito
metodologico o di
tecnologia di prodotto,
con responsabilità sulla
qualità e le tempistiche
dei processi di
disegnazione
sulla base di riconosciuta
esperienza nei metodi e
nelle tecnologie di
disegnazione ed articolata
formazione circa le
tecnologie di prodotto e/o
processo del proprio ambito,
indirizza le interpretazioni
di specifiche e le
introduzioni di modifiche e
varianti di prodotto e
metodologia progettuale in
funzione delle esigenze
cliente e del miglioramento
tecnico-economico del
progetto
perizia nell'utilizzo dei
programmi di automazione
d'ufficio e nella conduzione
operativa di sistemi
dipartimentali;
competenze di pianificazione
delle proprie attività e
problem solving;
capacità di analisi e di sintesi
con capacità di discussione
tecnica con clienti e fornitori;
adeguata capacità di
espressione nella lingua
straniera rilevante per la
comunicazione orale e scritta
di contenuti tecnici;
formazione ed addestramento
dei collaboratori e dei
colleghi sulle tecnologie ed i
processi di competenza
in funzione del
contesto
organizzativo
sulle attività
ed i processi di
disegnazione
per il
perimetro di
competenza
contribuisce con le
competenze
specifiche alle
relazioni
interfunzionali e nei
rapporti con clienti
e fornitori
guidano il
personale della
propria area in
funzione degli
obiettivi
nell'ambito di
iniziative o
sistemi di
miglioramento
aziendale
83
B2 Progettista
esperto/senior
svolge, con
discrezionalità di
decisione nell'ambito
degli standard e delle
strategie di prodotto
aziendali, le necessarie
attività di studio e
definizione dettagliata di
specifiche funzionali e
costruttive di prodotti
anche complessi ed
innovativi in funzione
dei requisiti cliente,
normativi e di
applicazione e tenendo
conto delle compatibilità
economiche e di
produzione
possiede competenze
specialistiche di prodotto ed
applicazione per quanto
concerne gli standard e le
normative tecniche, i
materiali, i sottocomponenti,
le lavorazioni; circa i
principi, i metodi e gli
applicativi e strumentazioni
di concezione funzionale,
disegnazione e
dimensionamento di
componenti e sistemi, con
capacità di scelta ed
applicazione di metodologie
complesse di calcolo, di
progetto e verifica, e dei
metodi di test e di prova
conoscenza dei metodi di
gestione e valutazione
economica di progetto;
Avanzata autonomia nel
reperimento ed
interpretazione delle norme e
degli standard tecnici, dei
documenti di specifica e
progetto, elevate competenze
di utilizzo applicativo dei
sistemi informatici complessi;
capacità di impostazione e
realizzazione di
documentazione tecnica e
presentazioni complesse
utilizzando con perizia le più
adeguate metodologie digitali.
Sviluppano attivamente il
proprio percorso di
aggiornamento continuo e
contribuiscono alla
formazione dei colleghi nel
proprio ambito di
specializzazione;
interazione con altri
specialisti ed enti, clienti e
fornitori, comunicando nella
lingua straniera rilevante
in funzione del
contesto
organizzativo
sulle attività
ed i processi di
designazione
per il
perimetro di
competenza
interfaccia con altre
funzioni aziendali e
partner esterni;
competenze di
processi e metodi di
produzione ed
elementi di
competenza
tecnico-
commerciale
partecipano con
apporto di
competenza
specialistica alle
attività di
miglioramento e
problem solving
interfunzionali,
guidando
specifici progetti
di miglioramento
e promuovono e
guidano progetti
di innovazione
relativi al proprio
perimetro
B3
Componente Gruppo
di Progetto/ Project
Team Member
Prodotto
presidia in base alle
evoluzioni tecnologiche,
normative e di mercato
le competenze di
prodotto nell'ambito di
team interfunzionali di
progetto, gestendo i
contributi operativi di
disegnazione e
progettazione in
coordinamento con le
funzioni di tecnologia
processo, acquisti,
qualità, di controllo
economico
sulla base di elevata
specializzazione tecnica e
conoscenza del mercato e
delle soluzioni dei
concorrenti ed in possesso
degli eventuali requisiti
specifici di formazione, è il
riferimento di competenza
per le tecnologie di prodotto
in contatto con gli specialisti
dell'ente ricerca e sviluppo
ed il team interfunzionale
con elevate competenze nelle
metodologie di gestione
progetto e la capacità di
negoziazione delle priorità
tecniche rispetto alle
compatibilità economico-
produttive, partecipa alla
conduzione di processi
articolati in contesti evolutivi
non prevedibili e sviluppo di
soluzioni innovative per
tecnologie, applicazioni
normative e di standard,
metodologie di sviluppo;
guida lo sviluppo di
competenza e motivazione dei
collaboratori; elevata capacità
nella redazione di testi e
presentazioni complesse di
natura tecnica utilizzando
strumentazioni di
automazione d'ufficio ed
applicazioni specialistiche.
Ampia autonomia di
interazione con altri
specialisti ed enti, clienti e
fornitori, comunicando nella
lingua straniera rilevante
autonomo su
tutte le
competenze di
prodotto per il
progetto ed i
progetti
assimilabili
articolata
conoscenza e
comprensione delle
funzioni produttive,
acquisti, qualità e
delle aree
specialistiche di
progettazione con
interazione diretta
con clienti e
fornitori, enti terzi
guida con
apporto di
competenza
specialistica le
attività di
miglioramento e
problem solving
interfunzionali,
promuovendo e
guidando progetti
di innovazione e
scelte di
investimento
relativi alle
competenze di
prodotto
A1 Responsabile Studi e
Progetti
gestisce e sviluppa le
risorse umane, tecniche
ed economiche del
servizio di progettazione
prodotto in funzione
degli obiettivi generali
dell'impresa e della sua
organizzazione ed in
diretto riporto all'alta
direzione, assicurando la
disponibilità di tutti i
dati ed i documenti
tecnici necessari alla
messa in produzione del
portafoglio di prodotti
correnti e la concezione
e sviluppo delle famiglie
di prodotto successive;
rappresenta l'azienda in
comitati tecnici e nella
negoziazione di ambito
tecnico pre e post
vendita con il cliente
possiede competenze
generali delle tecnologie di
prodotto e delle metodologie
di progetto, delle
applicazioni cliente e dei
processi produttivi, con
ampia consapevolezza dei
trend tecnologici, degli
sviluppi concorrenziali e
delle compatibilità
economiche. Valuta e
promuove l'evoluzione di
standard tecnici e normativi
e presidia con gli opportuni
mezzi la proprietà
intellettuale dell'azienda
sulla base di solida
competenza tecnica e
d'impresa gestisce processi e
progetti complessi e di rilievo
strategico in contesti di
cambiamento non
determinabile a priori
attraverso l'organizzazione
del reperimento e dell'analisi
dei dati rilevanti, gestione di
articolati sistemi tecnologici
ed informativi anche nelle fasi
di scelta ed implementazione
degli stessi, selezione,
formazione e motivazione dei
collaboratori e dei
contributori; presentazione e
negoziazione con
autorevolezza anche nella
lingua straniera rilevante
articolando scenari alternativi
in funzione degli obiettivi e
della loro
ridefinizione/ottimizzazione
su tutti i
processi di
progettazione
dell'azienda/di
-visioni e delle
divisioni
assimilabili
comprensione degli
obiettivi delle
diverse funzioni
aziendali, capacità
di interpretazione di
documenti di conto
economico ed
investimento,
contribuendo,
inoltre, alle scelte
generali d'azienda
in termini di
posizionamento di
mercato con gli enti
di marketing e
vendita
nell'ambito degli
obiettivi generali
aziendali e
contribuendo al
disegno delle
strategie di
sviluppo
competitivo,
assicura il
problem solving,
le innovazioni
nel perimetro di
responsabilità e
promuove
l'eccellenza
tecnologica
attraverso
risorse,
organizzazione,
comunicazione e
formazione
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE SERVIZI COMMERCIALI
Criteri di
professionalità
autonomia-responsabilità
gerarchico-funzionale
competenza tecnico-
specifica competenze trasversali polivalenza Polifunzionalità
miglioramento
continuo ed
innovazione
D1
Addetto servizi
ausiliari
Marketing
Svolge con progressivo
sviluppo compiti di ordine
ausiliari nell’ambito del
servizio commerciale
svolge semplici attività
anche manuali di gestione
materiali informativi,
campioni, materiali ed
attrezzature promozionali;
redige e riconcilia liste e
riepiloghi su formati
preimpostati digitali; in
funzione dei contesti
conduce mezzi di trasporto
generici
consapevolezza elementare dei
prodotti servizi oggetto di
attività e della tipologia cliente;
esecuzione di semplici
istruzioni di lavoro sequenziali,
utilizzo dei comuni apparati di
comunicazione telefonica e
digitale o strumenti
preimpostati, abilità sociali di
base in lingua italiana
alcune
attività
nell’area di
assegnazion
e
consapevolezza
elementare circa i
servizi aziendali
con cui si
interfaccia l'ente
commerciale
è guidato
nell’affrontare
anomalie, casi
specifici, innovazioni
e miglioramenti
D2
Addetto servizi
ausiliari
commerciali
autonomia limitata su
compiti di ordine ed
ausiliari dell'area
commerciale in interazione
con il team
compiti ordinari e ricorrenti
di smistamento, archivio,
digitalizzazione di
documenti e dati
commerciali, spunte e
riconciliazione semplice di
liste ed elenchi attingendo
da diverse origini o
rilevando direttamente sul
campo anche tramite
semplici interviste
strutturate, supporti digitali
preimpostati o attraverso
l'utilizzo elementare di
programmi di trattamento
testi e tabelle
minime conoscenze orientative
circa le tipologie di prodotto e
cliente; utilizzo di strumenti
statistici non quantitativi,
limitata autonomia nella ricerca
di semplici dati ed informazioni
sui sistemi aziendali di
proceduralizzazione e di
trattamento dati amministrativi
e nella ricerca libera on line con
redazione, formattazione,
riproduzione, archiviazione e
diffusione anche digitale degli
elaborati, utilizzo elementare di
processori di testo e fogli di
calcolo preimpostati;
trattamento di semplici
documenti ricorrenti nella
lingua straniera rilevante
su un
limitato
numero di
attività
operative
dell'area
commerciale
minima
consapevolezza
circa i servizi
aziendali con cui si
interfacciano l'ente
commerciale ed i
clienti
proposta di semplici
miglioramenti della
propria attività
partecipando in
funzione del contesto
aziendale a gruppi di
lavoro e
miglioramento con
l'utilizzo delle
metodologie prescritte
C1 Addetto servizi
commerciali
può svolgere ruoli di
collegamento/affiancament
o operativo senza
responsabilità gerarchica di
tipo "team leader"
come per il D2 con
riconosciuta autonomia
come per D2 con capacità di
formazione per affiancamento
dei colleghi
sull'insieme
di un gruppo
omogeneo di
attività
operative
commerciali
elementi conoscitivi
di base circa i
servizi aziendali
con cui si
interfacciano l'ente
commerciale ed i
clienti
proposta di semplici
modifiche ed
adattamenti,
partecipazione attiva a
gruppi di lavoro e
miglioramento con
autonomia
nell'utilizzo delle
metodologie
prescritte, ove previsti
C2
Addetto
Customer Care
/Servizio
Clienti
ricevimento
ordini
Svolge con normale
autonomia, in base alle
istruzioni e procedure
aziendali, i processi di
presa ordini manuali o
automatizzati in interfaccia
con i clienti, verificando la
coerenza dei dati di
prodotto, tempistiche,
prezziario e scontistica,
volumi e destinazioni e la
corretta imputazione nei
sistemi aziendali, in
funzione delle definizioni
aziendali guidando un team
di addetti per il perimetro
di assegnazione
possiede conoscenze
orientative dei prodotti, dei
servizi e delle condizioni
commerciali e logistiche
dell'offerta aziendale ed
un'adeguata conoscenza
delle procedure, dei
documenti e dei sistemi
informatizzati di presa,
inserimento e validazione
ordini per l'analisi e
valutazione dei documenti
contabili, per la corretta
imputazione e la gestione
dei casi fuori standard e
delle anomalie, per la
corretta messa in
produzione dei
cambiamenti di portafoglio,
condizioni commerciali e
delle innovazioni di
processo per il proprio
perimetro
autonomia nel reperimento ed
elaborazione di informazioni e
condizioni commerciali dai
sistemi aziendali ed on line,
applicazioni di semplici metodi
numerici ed l'elaborazione di
riepiloghi riconciliazioni
attraverso supporti digitali non
predeterminati quali ad esempio
fogli di lavoro,
interagendo con gli specialisti
di altri settori aziendali e
direttamente interagendo ove
necessario con i clienti anche
con utilizzo elementare di una
lingua straniera
in funzione
del contesto
organizzativ
o su tutti i
processi di
raccolta
ordini per il
perimetro di
competenza
consapevolezza di
tutti i processi di
pianificazione
produzione,
logistica,
magazzino ed
amministrativi
rilevanti con
capacità di
interfaccia con altre
funzioni aziendali
proposta di soluzioni
per le non conformità
commerciali e
nell'implementazioni
di nuove condizioni e
procedure con il
coordinamento
operativo in funzione
del contesto di gruppi
di lavoro e
miglioramento in
applicazione delle
metodologie aziendali
84
B2 Progettista
esperto/senior
svolge, con
discrezionalità di
decisione nell'ambito
degli standard e delle
strategie di prodotto
aziendali, le necessarie
attività di studio e
definizione dettagliata di
specifiche funzionali e
costruttive di prodotti
anche complessi ed
innovativi in funzione
dei requisiti cliente,
normativi e di
applicazione e tenendo
conto delle compatibilità
economiche e di
produzione
possiede competenze
specialistiche di prodotto ed
applicazione per quanto
concerne gli standard e le
normative tecniche, i
materiali, i sottocomponenti,
le lavorazioni; circa i
principi, i metodi e gli
applicativi e strumentazioni
di concezione funzionale,
disegnazione e
dimensionamento di
componenti e sistemi, con
capacità di scelta ed
applicazione di metodologie
complesse di calcolo, di
progetto e verifica, e dei
metodi di test e di prova
conoscenza dei metodi di
gestione e valutazione
economica di progetto;
Avanzata autonomia nel
reperimento ed
interpretazione delle norme e
degli standard tecnici, dei
documenti di specifica e
progetto, elevate competenze
di utilizzo applicativo dei
sistemi informatici complessi;
capacità di impostazione e
realizzazione di
documentazione tecnica e
presentazioni complesse
utilizzando con perizia le più
adeguate metodologie digitali.
Sviluppano attivamente il
proprio percorso di
aggiornamento continuo e
contribuiscono alla
formazione dei colleghi nel
proprio ambito di
specializzazione;
interazione con altri
specialisti ed enti, clienti e
fornitori, comunicando nella
lingua straniera rilevante
in funzione del
contesto
organizzativo
sulle attività
ed i processi di
designazione
per il
perimetro di
competenza
interfaccia con altre
funzioni aziendali e
partner esterni;
competenze di
processi e metodi di
produzione ed
elementi di
competenza
tecnico-
commerciale
partecipano con
apporto di
competenza
specialistica alle
attività di
miglioramento e
problem solving
interfunzionali,
guidando
specifici progetti
di miglioramento
e promuovono e
guidano progetti
di innovazione
relativi al proprio
perimetro
B3
Componente Gruppo
di Progetto/ Project
Team Member
Prodotto
presidia in base alle
evoluzioni tecnologiche,
normative e di mercato
le competenze di
prodotto nell'ambito di
team interfunzionali di
progetto, gestendo i
contributi operativi di
disegnazione e
progettazione in
coordinamento con le
funzioni di tecnologia
processo, acquisti,
qualità, di controllo
economico
sulla base di elevata
specializzazione tecnica e
conoscenza del mercato e
delle soluzioni dei
concorrenti ed in possesso
degli eventuali requisiti
specifici di formazione, è il
riferimento di competenza
per le tecnologie di prodotto
in contatto con gli specialisti
dell'ente ricerca e sviluppo
ed il team interfunzionale
con elevate competenze nelle
metodologie di gestione
progetto e la capacità di
negoziazione delle priorità
tecniche rispetto alle
compatibilità economico-
produttive, partecipa alla
conduzione di processi
articolati in contesti evolutivi
non prevedibili e sviluppo di
soluzioni innovative per
tecnologie, applicazioni
normative e di standard,
metodologie di sviluppo;
guida lo sviluppo di
competenza e motivazione dei
collaboratori; elevata capacità
nella redazione di testi e
presentazioni complesse di
natura tecnica utilizzando
strumentazioni di
automazione d'ufficio ed
applicazioni specialistiche.
Ampia autonomia di
interazione con altri
specialisti ed enti, clienti e
fornitori, comunicando nella
lingua straniera rilevante
autonomo su
tutte le
competenze di
prodotto per il
progetto ed i
progetti
assimilabili
articolata
conoscenza e
comprensione delle
funzioni produttive,
acquisti, qualità e
delle aree
specialistiche di
progettazione con
interazione diretta
con clienti e
fornitori, enti terzi
guida con
apporto di
competenza
specialistica le
attività di
miglioramento e
problem solving
interfunzionali,
promuovendo e
guidando progetti
di innovazione e
scelte di
investimento
relativi alle
competenze di
prodotto
A1 Responsabile Studi e
Progetti
gestisce e sviluppa le
risorse umane, tecniche
ed economiche del
servizio di progettazione
prodotto in funzione
degli obiettivi generali
dell'impresa e della sua
organizzazione ed in
diretto riporto all'alta
direzione, assicurando la
disponibilità di tutti i
dati ed i documenti
tecnici necessari alla
messa in produzione del
portafoglio di prodotti
correnti e la concezione
e sviluppo delle famiglie
di prodotto successive;
rappresenta l'azienda in
comitati tecnici e nella
negoziazione di ambito
tecnico pre e post
vendita con il cliente
possiede competenze
generali delle tecnologie di
prodotto e delle metodologie
di progetto, delle
applicazioni cliente e dei
processi produttivi, con
ampia consapevolezza dei
trend tecnologici, degli
sviluppi concorrenziali e
delle compatibilità
economiche. Valuta e
promuove l'evoluzione di
standard tecnici e normativi
e presidia con gli opportuni
mezzi la proprietà
intellettuale dell'azienda
sulla base di solida
competenza tecnica e
d'impresa gestisce processi e
progetti complessi e di rilievo
strategico in contesti di
cambiamento non
determinabile a priori
attraverso l'organizzazione
del reperimento e dell'analisi
dei dati rilevanti, gestione di
articolati sistemi tecnologici
ed informativi anche nelle fasi
di scelta ed implementazione
degli stessi, selezione,
formazione e motivazione dei
collaboratori e dei
contributori; presentazione e
negoziazione con
autorevolezza anche nella
lingua straniera rilevante
articolando scenari alternativi
in funzione degli obiettivi e
della loro
ridefinizione/ottimizzazione
su tutti i
processi di
progettazione
dell'azienda/di
-visioni e delle
divisioni
assimilabili
comprensione degli
obiettivi delle
diverse funzioni
aziendali, capacità
di interpretazione di
documenti di conto
economico ed
investimento,
contribuendo,
inoltre, alle scelte
generali d'azienda
in termini di
posizionamento di
mercato con gli enti
di marketing e
vendita
nell'ambito degli
obiettivi generali
aziendali e
contribuendo al
disegno delle
strategie di
sviluppo
competitivo,
assicura il
problem solving,
le innovazioni
nel perimetro di
responsabilità e
promuove
l'eccellenza
tecnologica
attraverso
risorse,
organizzazione,
comunicazione e
formazione
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE SERVIZI COMMERCIALI
Criteri di
professionalità
autonomia-responsabilità
gerarchico-funzionale
competenza tecnico-
specifica competenze trasversali polivalenza Polifunzionalità
miglioramento
continuo ed
innovazione
D1
Addetto servizi
ausiliari
Marketing
Svolge con progressivo
sviluppo compiti di ordine
ausiliari nell’ambito del
servizio commerciale
svolge semplici attività
anche manuali di gestione
materiali informativi,
campioni, materiali ed
attrezzature promozionali;
redige e riconcilia liste e
riepiloghi su formati
preimpostati digitali; in
funzione dei contesti
conduce mezzi di trasporto
generici
consapevolezza elementare dei
prodotti servizi oggetto di
attività e della tipologia cliente;
esecuzione di semplici
istruzioni di lavoro sequenziali,
utilizzo dei comuni apparati di
comunicazione telefonica e
digitale o strumenti
preimpostati, abilità sociali di
base in lingua italiana
alcune
attività
nell’area di
assegnazion
e
consapevolezza
elementare circa i
servizi aziendali
con cui si
interfaccia l'ente
commerciale
è guidato
nell’affrontare
anomalie, casi
specifici, innovazioni
e miglioramenti
D2
Addetto servizi
ausiliari
commerciali
autonomia limitata su
compiti di ordine ed
ausiliari dell'area
commerciale in interazione
con il team
compiti ordinari e ricorrenti
di smistamento, archivio,
digitalizzazione di
documenti e dati
commerciali, spunte e
riconciliazione semplice di
liste ed elenchi attingendo
da diverse origini o
rilevando direttamente sul
campo anche tramite
semplici interviste
strutturate, supporti digitali
preimpostati o attraverso
l'utilizzo elementare di
programmi di trattamento
testi e tabelle
minime conoscenze orientative
circa le tipologie di prodotto e
cliente; utilizzo di strumenti
statistici non quantitativi,
limitata autonomia nella ricerca
di semplici dati ed informazioni
sui sistemi aziendali di
proceduralizzazione e di
trattamento dati amministrativi
e nella ricerca libera on line con
redazione, formattazione,
riproduzione, archiviazione e
diffusione anche digitale degli
elaborati, utilizzo elementare di
processori di testo e fogli di
calcolo preimpostati;
trattamento di semplici
documenti ricorrenti nella
lingua straniera rilevante
su un
limitato
numero di
attività
operative
dell'area
commerciale
minima
consapevolezza
circa i servizi
aziendali con cui si
interfacciano l'ente
commerciale ed i
clienti
proposta di semplici
miglioramenti della
propria attività
partecipando in
funzione del contesto
aziendale a gruppi di
lavoro e
miglioramento con
l'utilizzo delle
metodologie prescritte
C1 Addetto servizi
commerciali
può svolgere ruoli di
collegamento/affiancament
o operativo senza
responsabilità gerarchica di
tipo "team leader"
come per il D2 con
riconosciuta autonomia
come per D2 con capacità di
formazione per affiancamento
dei colleghi
sull'insieme
di un gruppo
omogeneo di
attività
operative
commerciali
elementi conoscitivi
di base circa i
servizi aziendali
con cui si
interfacciano l'ente
commerciale ed i
clienti
proposta di semplici
modifiche ed
adattamenti,
partecipazione attiva a
gruppi di lavoro e
miglioramento con
autonomia
nell'utilizzo delle
metodologie
prescritte, ove previsti
C2
Addetto
Customer Care
/Servizio
Clienti
ricevimento
ordini
Svolge con normale
autonomia, in base alle
istruzioni e procedure
aziendali, i processi di
presa ordini manuali o
automatizzati in interfaccia
con i clienti, verificando la
coerenza dei dati di
prodotto, tempistiche,
prezziario e scontistica,
volumi e destinazioni e la
corretta imputazione nei
sistemi aziendali, in
funzione delle definizioni
aziendali guidando un team
di addetti per il perimetro
di assegnazione
possiede conoscenze
orientative dei prodotti, dei
servizi e delle condizioni
commerciali e logistiche
dell'offerta aziendale ed
un'adeguata conoscenza
delle procedure, dei
documenti e dei sistemi
informatizzati di presa,
inserimento e validazione
ordini per l'analisi e
valutazione dei documenti
contabili, per la corretta
imputazione e la gestione
dei casi fuori standard e
delle anomalie, per la
corretta messa in
produzione dei
cambiamenti di portafoglio,
condizioni commerciali e
delle innovazioni di
processo per il proprio
perimetro
autonomia nel reperimento ed
elaborazione di informazioni e
condizioni commerciali dai
sistemi aziendali ed on line,
applicazioni di semplici metodi
numerici ed l'elaborazione di
riepiloghi riconciliazioni
attraverso supporti digitali non
predeterminati quali ad esempio
fogli di lavoro,
interagendo con gli specialisti
di altri settori aziendali e
direttamente interagendo ove
necessario con i clienti anche
con utilizzo elementare di una
lingua straniera
in funzione
del contesto
organizzativ
o su tutti i
processi di
raccolta
ordini per il
perimetro di
competenza
consapevolezza di
tutti i processi di
pianificazione
produzione,
logistica,
magazzino ed
amministrativi
rilevanti con
capacità di
interfaccia con altre
funzioni aziendali
proposta di soluzioni
per le non conformità
commerciali e
nell'implementazioni
di nuove condizioni e
procedure con il
coordinamento
operativo in funzione
del contesto di gruppi
di lavoro e
miglioramento in
applicazione delle
metodologie aziendali
85
C3
Specialista
Customer
Service
/Servizio
Clienti
assiste i clienti, con
autonomia di iniziativa e
guidando un gruppo
articolato di addetti
Servizio Cliente, per la
soddisfazione dei
fabbisogni in base agli
accordi commerciali
generali e nell'ambito delle
previsioni e dei processi
aziendali, definendo
priorità e disponendo le
opportune iniziative di
adattamento nella presa
ordini, nei piani di
consegna, nelle
applicazioni delle
condizioni commerciali e
di garanzia e nella gestione
del flusso di informazioni
di prodotto ed applicazione
con il supporto degli enti
aziendali competenti
possiede conoscenze
complete di
prodotto/servizi e delle
condizioni commerciali e
logistiche dell'offerta
aziendale ed una articolata
conoscenza delle
procedure, dei documenti e
dei sistemi informatizzati
di presa, inserimento e
validazione ordini, dei
flussi logistici e dei servizi
di garanzia ed assistenza
postvendita per la gestione
dei casi fuori standard e
reclami, per la corretta
messa in produzione dei
cambiamenti di portafoglio,
condizioni commerciali e
delle innovazioni di
processo per il proprio
perimetro
ampia autonomia nel
reperimento ed elaborazione di
informazioni e condizioni
commerciali dai sistemi
aziendali ed on line,
nell'applicazione di metodi
quantitativi e statistici,
nell'elaborazione di relazioni e
presentazioni attraverso
supporti digitali non
predeterminati quali ad esempio
fogli di lavoro,
interagendo con gli specialisti
di altri settori aziendali e
direttamente interagendo con i
clienti anche con adeguato
utilizzo della lingua straniera
rilevante
in funzione
del contesto
organizzativ
o su tutti i
processi di
relazione
cliente per il
perimetro di
competenza
competenza
interdisciplinare
tecnico-
commerciale,
logistica,
amministrativa e
capacità di
interfaccia con altre
funzioni
aziendali/del cliente
nell'ambito delle
previsioni aziendali
decidono adattamenti
operativi e guidano le
attività di
miglioramento
continuo per la
propria area
scegliendo le
metodologie
opportune
B1
Specialista
pre/post-
vendita
Con ampia autonomia
effettua, sulla base dei
contributi degli enti
aziendali specialistici,
l'assistenza tecnica ai
clienti nella fase di
presentazione prodotti e
servizi, di applicazione agli
specifici fabbisogni cliente,
nell'interpretazione e nella
redazione di capitolati di
fornitura e nella
formulazione di valutazioni
economiche, nella raccolta,
analisi e soluzione delle
problematiche applicative e
dei reclami cliente
possiede elevate
competenze teoriche e
pratiche circa le tecnologie
e le applicazioni di
prodotto e di sistema e le
strumentazioni
diagnostiche, di
regolazione che permettono
autonomia, secondo le
definizioni aziendali, di
diagnosi, analisi delle
cause e nella formulazione
di contromisure tecnico
organizzative
completa autonomia nel
reperimento, interpretazione e
redazione di specifiche ed
istruzioni tecniche; utilizzo
avanzato di sistemi
informatizzati specialistici e
quelli di automazione di ufficio;
applicazione di metodi
quantitativi e grafici di elevata
complessità per l'analisi e la
ricerca cause; capacità di
aggiornamento continuo sulla
base di strumenti ed iniziative
formative guidate dall'azienda
contribuendo alla formazione
dei propri collaboratori;
ampia autonomia di interazione
con altri specialisti ed enti e
nella definizione delle priorità
operative in funzione degli
scadenziari, delle esigenze di
clienti ed enti interni,
effettuando presentazioni
strutturate dei problemi e delle
soluzioni esprimendosi
adeguatamente nella lingua
straniera rilevante
in funzione
del contesto
organizzativ
o su tutti i
processi
tecnico
commerciali
e di
applicazione
per il
perimetro di
competenza
competenza di
interfaccia con altre
funzioni aziendali e
con le funzioni di
clienti e fornitori
guidano in funzione di
significativi obiettivi
iniziative o sistemi di
miglioramento
aziendale
B2 Responsabile
Clienti
Assicura, con
discrezionalità nell'ambito
delle procedure aziendali e
delle strategie commerciali,
gli obiettivi di fatturato,
mix prodotti e redditività
attraverso la relazione con i
clienti assegnati per la
presentazione dei
prodotti/servizi, la
negoziazione delle
condizioni commerciali
nell'ambito degli accordi
quadro, l'identificazione dei
bisogni e le opportunità
cliente e contribuendo
all'intelligenza di mercato
possiede elevate
conoscenze dei prodotti e
delle tecnologie offerte e
delle applicazioni cliente e
dell'offerta concorrente,
competenze specialistiche
dei processi commerciali
del mercato specifico,
dell'azienda e del cliente
avanzata autonomia nel
reperimento ed interpretazione
di informazioni complesse di
natura tecnica, commerciale e di
mercato in situazioni di
incertezza ed evoluzione,
articolandole in presentazioni
efficaci in funzione dei diversi
pubblici; capacità di
comunicazione scritta e verbale
anche in ambiti tecnici,
normativi e legali ed in contesti
negoziali; utilizzo con perizia di
metodi quantitativi e strumenti
di automazione d’ufficio.
Autonomia nell'aggiornamento
continuo e nella formazione di
collaboratori e clienti;
ampia autonomia di interazione
con altri specialisti ed enti
comunicando nella lingua
straniera rilevante
in funzione
del contesto
organizzativ
o su tutti i
processi di
relazione
cliente per il
perimetro di
competenza
ed i
perimetri
assimilabili
competenza di
interfaccia con altre
funzioni aziendali e
partner esterni
nell'ambito delle
previsioni aziendali
validano le azioni di
miglioramento
continuo per la
propria area di attività
ed i clienti assegnati,
in collaborazione con
i rispettivi
responsabili, delle
funzioni interne e
cliente interessate;
promuovono e
guidano progetti di
innovazione relativi al
proprio perimetro e lo
rappresentano
nell'ambito di
iniziative
interfunzionali
B3
Key Account
Manager /
Gestore
Grandi Clienti
presidia, in base alle
strategie aziendali ed in
funzione delle evoluzioni
tecnologiche e di mercato,
la relazione con uno o più
clienti strategici
realizzando gli obiettivi di
vendita per volumi,
margini e soddisfazione
cliente nel breve e medio
periodo, contribuendo
previsioni ed informazioni
di tendenza
sulla base di elevata
conoscenze generali e
d’impresa ed alta
specializzazione nelle
metodologie commerciali,
contribuisce le competenze
distintive di
prodotto/tecnologia/normat
iva/mercato per l'area di
assegnazione
gestione di processi e progetti in
contesti evolutivi non
prevedibili e sviluppo di
soluzioni innovative per la
soddisfazione dei bisogni
cliente; guida lo sviluppo di
competenza e motivazione dei
collaboratori e contribuiscono le
competenze di mercato/cliente
necessarie alle decisioni delle
altre funzioni e della direzione;
elevata capacità di analisi e
formalizzazione di informazioni
complesse con autonomia nella
redazione di testi e presentazioni
complesse di natura tecnica ed
organizzativa utilizzando
strumentazioni di automazione
d'ufficio ed applicazioni
specialistiche;
ampia autonomia di interazione
negoziale con il cliente e gli altri
enti aziendali, comunicando
nella lingua straniera rilevante
autonomo
su tutti i
processi di
gestione
cliente
articolate
competenze di
gestione
progetto/cantiere,
definizione
prodotto, analisi
economico
finanziaria con
capacità di sintesi
interdisciplinare
nell'ambito delle
previsioni aziendali
organizzano e
governano le azioni di
miglioramento ed
innovazione tecnica
ed organizzativa per la
propria area e la
rappresentano
nell'ambito di
iniziative
interfunzionali
A1 Responsabile
Vendite
garantisce la conoscenza e
l'interpretazione delle
tendenze di mercato e dei
clienti, proponendo le
strategie commerciali e
contribuendo alla
definizione degli obiettivi e
dei piani strategici,
assicurando gli obiettivi
specifici commerciali in
contesti articolati e di
incertezza attraverso la
gestione delle risorse
economiche, lo sviluppo
dell'organizzazione
commerciale interna e delle
relazioni di mercato, la
gestione diretta, anche con
deleghe di rappresentanza
nei confronti dei clienti, di
importanti trattative
sulla base di elevate
conoscenze generali e
d'impresa e profonda
conoscenza dei prodotti e
delle tecnologie del
mercato, presidia e
sviluppa l'insieme delle
competenze e dei processi
di relazione cliente e
gestione commerciale in
tutte le implicazioni
organizzative, normative,
legali amministrative ed
economiche
gestione di processi e progetti
complessi e di rilievo strategico
in contesti di cambiamento non
determinabile a priori attraverso
l'organizzazione del reperimento
e dell'analisi dei dati rilevanti, la
gestione di organizzazioni
articolate anche
geograficamente, la selezione
formazione e motivazione dei
collaboratori e dei contributori;
presentazione e negoziazione
con autorevolezza anche nella
lingua straniera rilevante anche
in condizioni di conflitto e
pressione articolando scenari
alternativi in funzione degli
obiettivi e della loro
ridefinizione/ottimizzazione
su tutti i
processi di
relazione
cliente
dell'azienda/
mercato di
assegnazion
e
comprensione degli
obiettivi e delle
modalità operative
delle diverse
funzioni aziendali e
partner esterni,
capacità di
formulazione ed
analisi di business
case
governo delle strategie
di ottimizzazione delle
attività commerciali
contribuendo alle
strategie aziendali
complessive,
promuovendo e
gestendo processi di
cambiamento
strutturale
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE SERVIZI INFORMATICI
Criteri di
professionalità
autonomia-
responsabilità
gerarchico-
funzionale
competenza tecnico-specifica competenze trasversali polivalenza polifunzionalità
miglioramento
continuo ed
innovazione
D1
Addetto servizi
ausiliari sistemi
informativi
svolge con
progressivo sviluppo
compiti di ordine
ausiliari in ambito
sistemi informativi
sulla base di semplici istruzioni
operative che comportano
alfabetizzazione aritmetica e
linguistica, minime abilità
manuali e l'utilizzo di dispositivi
e sistemi anche digitali
preimpostati, svolge attività di
stampa su diversi supporti anche
tridimensionali, riproduzione,
etichettatura, imballaggio,
catalogazione ed archiviazione
di elaborati grafici, documenti
tecnici, prototipi e componenti
compilazione di semplici
tabelle e riepiloghi in formato
cartaceo o digitale
preimpostato, semplici
resoconti di attività e riunioni
alcune
attività
nell’area di
assegnazion
e
minima
consapevolezza
circa i processi e le
attività delle
principali funzioni
aziendali
è guidato
nell’affrontare
anomalie, casi
specifici,
innovazioni e
miglioramenti
D2
Addetto servizi
ausiliari sistemi
informativi
autonomia limitata su
compiti di ordine ed
ausiliari in ambito
sistemi informativi
sulla base di istruzioni
operative, con limitata
autonomia di regolazione e
manutenzione, svolge attività di
magazzino, movimentazione,
disimballo, montaggi e
predisposizioni di connessioni e
cavi che richiedono abilità
manuali generiche, semplici
sostituzioni/ricariche di
materiali di consumo e di usura
limitata autonomia nella
ricerca di semplici dati ed
informazioni sui sistemi
aziendali; compilazione di
semplici documenti e
riepiloghi di magazzino,
rapportini di verifica ed
esecuzione servizi in formato
cartaceo o digitale
predisposto, utilizzo
elementare di processori di
testo e fogli di calcolo
preimpostati; trattamento di
semplici documenti tecnico-
amministrativi ricorrenti nella
lingua straniera rilevante;
partecipazioni a riunioni
anche in remoto con la
compilazione di verbali in
formato predeterminato
su un
limitato
numero di
attività
operative ed
attrezzature
in ambito
servizi
informatici
elementi conoscitivi
circa i processi e le
attività delle
principali funzioni
aziendali
proposta di
semplici
miglioramenti
della propria
attività
partecipando in
funzione del
contesto
aziendale a
gruppi di lavoro
e miglioramento
con l'utilizzo
delle
metodologie
prescritte
86
C3
Specialista
Customer
Service
/Servizio
Clienti
assiste i clienti, con
autonomia di iniziativa e
guidando un gruppo
articolato di addetti
Servizio Cliente, per la
soddisfazione dei
fabbisogni in base agli
accordi commerciali
generali e nell'ambito delle
previsioni e dei processi
aziendali, definendo
priorità e disponendo le
opportune iniziative di
adattamento nella presa
ordini, nei piani di
consegna, nelle
applicazioni delle
condizioni commerciali e
di garanzia e nella gestione
del flusso di informazioni
di prodotto ed applicazione
con il supporto degli enti
aziendali competenti
possiede conoscenze
complete di
prodotto/servizi e delle
condizioni commerciali e
logistiche dell'offerta
aziendale ed una articolata
conoscenza delle
procedure, dei documenti e
dei sistemi informatizzati
di presa, inserimento e
validazione ordini, dei
flussi logistici e dei servizi
di garanzia ed assistenza
postvendita per la gestione
dei casi fuori standard e
reclami, per la corretta
messa in produzione dei
cambiamenti di portafoglio,
condizioni commerciali e
delle innovazioni di
processo per il proprio
perimetro
ampia autonomia nel
reperimento ed elaborazione di
informazioni e condizioni
commerciali dai sistemi
aziendali ed on line,
nell'applicazione di metodi
quantitativi e statistici,
nell'elaborazione di relazioni e
presentazioni attraverso
supporti digitali non
predeterminati quali ad esempio
fogli di lavoro,
interagendo con gli specialisti
di altri settori aziendali e
direttamente interagendo con i
clienti anche con adeguato
utilizzo della lingua straniera
rilevante
in funzione
del contesto
organizzativ
o su tutti i
processi di
relazione
cliente per il
perimetro di
competenza
competenza
interdisciplinare
tecnico-
commerciale,
logistica,
amministrativa e
capacità di
interfaccia con altre
funzioni
aziendali/del cliente
nell'ambito delle
previsioni aziendali
decidono adattamenti
operativi e guidano le
attività di
miglioramento
continuo per la
propria area
scegliendo le
metodologie
opportune
B1
Specialista
pre/post-
vendita
Con ampia autonomia
effettua, sulla base dei
contributi degli enti
aziendali specialistici,
l'assistenza tecnica ai
clienti nella fase di
presentazione prodotti e
servizi, di applicazione agli
specifici fabbisogni cliente,
nell'interpretazione e nella
redazione di capitolati di
fornitura e nella
formulazione di valutazioni
economiche, nella raccolta,
analisi e soluzione delle
problematiche applicative e
dei reclami cliente
possiede elevate
competenze teoriche e
pratiche circa le tecnologie
e le applicazioni di
prodotto e di sistema e le
strumentazioni
diagnostiche, di
regolazione che permettono
autonomia, secondo le
definizioni aziendali, di
diagnosi, analisi delle
cause e nella formulazione
di contromisure tecnico
organizzative
completa autonomia nel
reperimento, interpretazione e
redazione di specifiche ed
istruzioni tecniche; utilizzo
avanzato di sistemi
informatizzati specialistici e
quelli di automazione di ufficio;
applicazione di metodi
quantitativi e grafici di elevata
complessità per l'analisi e la
ricerca cause; capacità di
aggiornamento continuo sulla
base di strumenti ed iniziative
formative guidate dall'azienda
contribuendo alla formazione
dei propri collaboratori;
ampia autonomia di interazione
con altri specialisti ed enti e
nella definizione delle priorità
operative in funzione degli
scadenziari, delle esigenze di
clienti ed enti interni,
effettuando presentazioni
strutturate dei problemi e delle
soluzioni esprimendosi
adeguatamente nella lingua
straniera rilevante
in funzione
del contesto
organizzativ
o su tutti i
processi
tecnico
commerciali
e di
applicazione
per il
perimetro di
competenza
competenza di
interfaccia con altre
funzioni aziendali e
con le funzioni di
clienti e fornitori
guidano in funzione di
significativi obiettivi
iniziative o sistemi di
miglioramento
aziendale
B2 Responsabile
Clienti
Assicura, con
discrezionalità nell'ambito
delle procedure aziendali e
delle strategie commerciali,
gli obiettivi di fatturato,
mix prodotti e redditività
attraverso la relazione con i
clienti assegnati per la
presentazione dei
prodotti/servizi, la
negoziazione delle
condizioni commerciali
nell'ambito degli accordi
quadro, l'identificazione dei
bisogni e le opportunità
cliente e contribuendo
all'intelligenza di mercato
possiede elevate
conoscenze dei prodotti e
delle tecnologie offerte e
delle applicazioni cliente e
dell'offerta concorrente,
competenze specialistiche
dei processi commerciali
del mercato specifico,
dell'azienda e del cliente
avanzata autonomia nel
reperimento ed interpretazione
di informazioni complesse di
natura tecnica, commerciale e di
mercato in situazioni di
incertezza ed evoluzione,
articolandole in presentazioni
efficaci in funzione dei diversi
pubblici; capacità di
comunicazione scritta e verbale
anche in ambiti tecnici,
normativi e legali ed in contesti
negoziali; utilizzo con perizia di
metodi quantitativi e strumenti
di automazione d’ufficio.
Autonomia nell'aggiornamento
continuo e nella formazione di
collaboratori e clienti;
ampia autonomia di interazione
con altri specialisti ed enti
comunicando nella lingua
straniera rilevante
in funzione
del contesto
organizzativ
o su tutti i
processi di
relazione
cliente per il
perimetro di
competenza
ed i
perimetri
assimilabili
competenza di
interfaccia con altre
funzioni aziendali e
partner esterni
nell'ambito delle
previsioni aziendali
validano le azioni di
miglioramento
continuo per la
propria area di attività
ed i clienti assegnati,
in collaborazione con
i rispettivi
responsabili, delle
funzioni interne e
cliente interessate;
promuovono e
guidano progetti di
innovazione relativi al
proprio perimetro e lo
rappresentano
nell'ambito di
iniziative
interfunzionali
B3
Key Account
Manager /
Gestore
Grandi Clienti
presidia, in base alle
strategie aziendali ed in
funzione delle evoluzioni
tecnologiche e di mercato,
la relazione con uno o più
clienti strategici
realizzando gli obiettivi di
vendita per volumi,
margini e soddisfazione
cliente nel breve e medio
periodo, contribuendo
previsioni ed informazioni
di tendenza
sulla base di elevata
conoscenze generali e
d’impresa ed alta
specializzazione nelle
metodologie commerciali,
contribuisce le competenze
distintive di
prodotto/tecnologia/normat
iva/mercato per l'area di
assegnazione
gestione di processi e progetti in
contesti evolutivi non
prevedibili e sviluppo di
soluzioni innovative per la
soddisfazione dei bisogni
cliente; guida lo sviluppo di
competenza e motivazione dei
collaboratori e contribuiscono le
competenze di mercato/cliente
necessarie alle decisioni delle
altre funzioni e della direzione;
elevata capacità di analisi e
formalizzazione di informazioni
complesse con autonomia nella
redazione di testi e presentazioni
complesse di natura tecnica ed
organizzativa utilizzando
strumentazioni di automazione
d'ufficio ed applicazioni
specialistiche;
ampia autonomia di interazione
negoziale con il cliente e gli altri
enti aziendali, comunicando
nella lingua straniera rilevante
autonomo
su tutti i
processi di
gestione
cliente
articolate
competenze di
gestione
progetto/cantiere,
definizione
prodotto, analisi
economico
finanziaria con
capacità di sintesi
interdisciplinare
nell'ambito delle
previsioni aziendali
organizzano e
governano le azioni di
miglioramento ed
innovazione tecnica
ed organizzativa per la
propria area e la
rappresentano
nell'ambito di
iniziative
interfunzionali
A1 Responsabile
Vendite
garantisce la conoscenza e
l'interpretazione delle
tendenze di mercato e dei
clienti, proponendo le
strategie commerciali e
contribuendo alla
definizione degli obiettivi e
dei piani strategici,
assicurando gli obiettivi
specifici commerciali in
contesti articolati e di
incertezza attraverso la
gestione delle risorse
economiche, lo sviluppo
dell'organizzazione
commerciale interna e delle
relazioni di mercato, la
gestione diretta, anche con
deleghe di rappresentanza
nei confronti dei clienti, di
importanti trattative
sulla base di elevate
conoscenze generali e
d'impresa e profonda
conoscenza dei prodotti e
delle tecnologie del
mercato, presidia e
sviluppa l'insieme delle
competenze e dei processi
di relazione cliente e
gestione commerciale in
tutte le implicazioni
organizzative, normative,
legali amministrative ed
economiche
gestione di processi e progetti
complessi e di rilievo strategico
in contesti di cambiamento non
determinabile a priori attraverso
l'organizzazione del reperimento
e dell'analisi dei dati rilevanti, la
gestione di organizzazioni
articolate anche
geograficamente, la selezione
formazione e motivazione dei
collaboratori e dei contributori;
presentazione e negoziazione
con autorevolezza anche nella
lingua straniera rilevante anche
in condizioni di conflitto e
pressione articolando scenari
alternativi in funzione degli
obiettivi e della loro
ridefinizione/ottimizzazione
su tutti i
processi di
relazione
cliente
dell'azienda/
mercato di
assegnazion
e
comprensione degli
obiettivi e delle
modalità operative
delle diverse
funzioni aziendali e
partner esterni,
capacità di
formulazione ed
analisi di business
case
governo delle strategie
di ottimizzazione delle
attività commerciali
contribuendo alle
strategie aziendali
complessive,
promuovendo e
gestendo processi di
cambiamento
strutturale
ESEMPLIFICAZIONE PROFILI DI AREA FUNZIONALE SERVIZI INFORMATICI
Criteri di
professionalità
autonomia-
responsabilità
gerarchico-
funzionale
competenza tecnico-specifica competenze trasversali polivalenza polifunzionalità
miglioramento
continuo ed
innovazione
D1
Addetto servizi
ausiliari sistemi
informativi
svolge con
progressivo sviluppo
compiti di ordine
ausiliari in ambito
sistemi informativi
sulla base di semplici istruzioni
operative che comportano
alfabetizzazione aritmetica e
linguistica, minime abilità
manuali e l'utilizzo di dispositivi
e sistemi anche digitali
preimpostati, svolge attività di
stampa su diversi supporti anche
tridimensionali, riproduzione,
etichettatura, imballaggio,
catalogazione ed archiviazione
di elaborati grafici, documenti
tecnici, prototipi e componenti
compilazione di semplici
tabelle e riepiloghi in formato
cartaceo o digitale
preimpostato, semplici
resoconti di attività e riunioni
alcune
attività
nell’area di
assegnazion
e
minima
consapevolezza
circa i processi e le
attività delle
principali funzioni
aziendali
è guidato
nell’affrontare
anomalie, casi
specifici,
innovazioni e
miglioramenti
D2
Addetto servizi
ausiliari sistemi
informativi
autonomia limitata su
compiti di ordine ed
ausiliari in ambito
sistemi informativi
sulla base di istruzioni
operative, con limitata
autonomia di regolazione e
manutenzione, svolge attività di
magazzino, movimentazione,
disimballo, montaggi e
predisposizioni di connessioni e
cavi che richiedono abilità
manuali generiche, semplici
sostituzioni/ricariche di
materiali di consumo e di usura
limitata autonomia nella
ricerca di semplici dati ed
informazioni sui sistemi
aziendali; compilazione di
semplici documenti e
riepiloghi di magazzino,
rapportini di verifica ed
esecuzione servizi in formato
cartaceo o digitale
predisposto, utilizzo
elementare di processori di
testo e fogli di calcolo
preimpostati; trattamento di
semplici documenti tecnico-
amministrativi ricorrenti nella
lingua straniera rilevante;
partecipazioni a riunioni
anche in remoto con la
compilazione di verbali in
formato predeterminato
su un
limitato
numero di
attività
operative ed
attrezzature
in ambito
servizi
informatici
elementi conoscitivi
circa i processi e le
attività delle
principali funzioni
aziendali
proposta di
semplici
miglioramenti
della propria
attività
partecipando in
funzione del
contesto
aziendale a
gruppi di lavoro
e miglioramento
con l'utilizzo
delle
metodologie
prescritte
87
C1
Addetto assistenza
automazione
d’ufficio
come il D2 può
svolgere ruoli di
collegamento/affianca
mento operativo senza
responsabilità
gerarchica di tipo
"team leader"
come per il D2 con riconosciuta
autonomia
come per D2 con capacità di
formazione per affiancamento
dei colleghi
sull'insieme
di un
gruppo
omogeneo
di
attrezzature
di
automazion
e d’ufficio
elementi conoscitivi
circa i processi e le
attività delle diverse
funzioni aziendali
proposta di
semplici
modifiche ed
adattamenti,
partecipazione
attiva a gruppi di
lavoro e
miglioramento
con autonomia
nell'utilizzo delle
metodologie
prescritte, ove
previste
C2
Tecnico di Assistenza
automazione
d’ufficio
seguendo procedure
standard, svolge con
normale autonomia di
adattamento,
interventi tecnici
ricorrenti di
installazione,
aggiornamento,
assistenza hardware e
software su esigenze
specifiche, anomalie e
di addestramento di
base utenti per la
funzionalità dei
sistemi di
automazione di ufficio
possiede competenze tecnico-
pratiche adeguate circa
dispositivi individuali e di rete,
periferiche e connessioni, gli
applicativi di automazione di
ufficio ed i sistemi di gestione
degli accessi e di sicurezza
informatica
autonomia nel reperimento ed
elaborazione di procedure e
specifiche tecniche di
prodotto, autonomia
nell'utilizzo dei programmi di
automazione d'ufficio per la
redazione di tabelle di
calcolo, documenti tecnici e
presentazioni. capacità di
elaborazione di testi tecnici e
di semplici presentazioni
anche con l'utilizzo
appropriato di terminologia
tecnica nella lingua straniera
rilevante
su tutti le
applicazioni
, i sistemi e
le
attrezzature
di
automazion
e di ufficio
della
propria area
consapevolezza
circa i processi e le
attività di tutte le
funzioni aziendali
partecipazione
attiva alle attività
di miglioramento
aziendale
individuando e
segnalando
opportunità di
miglioramento
operativo presso
gli utenti e
dall'interno del
servizio
C3
Tecnico assistenza
sistemi informatici
per la progettazione
cura la funzionalità di
sistemi informatici
complessi di
disegnazione, calcolo
e testing svolgendo
con autonomia di
iniziativa tecnica e
definizione delle
priorità operative
attività non ricorrenti
di installazione,
aggiornamento,
assistenza su esigenze
specifiche ed
anomalie e
formazione utenti
interfacciandosi, in
funzione dei contesti
aziendali, con i
fornitori esterni
possiede articolate conoscenze
di base circa ambienti operativi,
principi e linguaggi di
programmazione dedicati,
elaboratori e reti e competenze
complete nell'ambito dei sistemi
di disegnazione, calcolo, di
lavorazione e produzione,
testing assistito per i formati
dati, i software applicativi e gli
hardware dedicati con la
capacità di eseguire interventi di
elevata difficoltà anche non
ricorrenti con autonomia di
diagnosi e definizione delle
metodologie nell'ambito di
direttive generali
capacità di pianificazione di
attività, definizione delle
priorità nell'ambito di
processi e progetti; autonomia
nel reperimento ed
elaborazione di specifiche
tecniche, procedure e
standard; utilizzo di
programmi per l'impostazione
ed utilizzo di tabelle di
calcolo, la redazione di
documenti tecnici e di
presentazione; capacità di
elaborazione di testi tecnici e
di presentazioni specifiche ad
enti interni, clienti e fornitori,
anche con l'utilizzo adeguato
della lingua straniera rilevante
su tutte le
attività di
disegnazione e
calcolo
assistito e su
alcune
applicazioni di
automazione
di ufficio ed in
funzione del
contesto di
applicazioni
per il testing e
le applicazioni
di lavorazione
e produzione
assistita
consapevolezza
su tutti i processi
di progettazione,
qualità,
produzione, con
capacità di
interazione con
le altre funzioni
aziendali,
specialisti esterni
e con clienti e
fornitori
nell'ambito delle
previsioni
aziendali
decidono
modifiche ed
adattamenti
tecnici,
scegliendo le
metodologie ed
assicurandone la
corretta
implementazione
nell'ambito dei
gruppi di
miglioramento
aziendale
B1
Responsabile
assistenza
automazione
d’ufficio
coordina con ampia
autonomia operativa,
contribuendo
direttamente con
perizia interventi
tecnici e, in funzione
dell'organizzazione,
guidando il team di
addetti e l'eventuale
contributo dei
fornitori esterni,
installazione,
aggiornamento,
assistenza su esigenze
specifiche ed
anomalie e
formazione utenti per
la disponibilità e
funzionalità dei
sistemi di
automazione di ufficio
possiede elevate competenze
tecnico pratiche circa dispositivi
individuali e di rete, periferiche
e connessioni, gli applicativi di
automazione di ufficio ed i
sistemi di gestione degli accessi
e di sicurezza informatica per
effettuare in autonomia la
valutazione dei fabbisogni
tecnici, la diagnosi, l'analisi e
l'intervento anche in condizioni
soggette a cambiamento
orientamento al cliente
interno;
pianificazione delle attività
personali e di team;
risoluzione di problemi e
capacità di analisi e
formalizzazione di processo
con l'elaborazione di
documenti tecnici e
divulgativi;
capacità di discussione
tecnica con clienti e fornitori
con adeguata espressione
nella lingua straniera
rilevante;
contribuiscono alla
formazione e
all'addestramento dei
collaboratori e dei colleghi
sulle tecnologie ed i processi
di competenza
in funzione del
contesto
organizzativo
su tutti i
processi e le
attrezzature di
automazione
d'ufficio
dell'organizzaz
ione
conoscenza e
comprensione dei
processi e delle
attività di tutte le
funzioni
aziendali
guida le
iniziative di
miglioramento ed
i limitati progetti
di investimento
per la propria
area
contribuendo alle
iniziative e
sistemi di
miglioramento
aziendale
B2
Specialista sistema
informativo
integrato
presidia la
funzionalità, la messa
a punto e
l'adattamento alle
esigenze aziendali del
sistema integrato di
gestione
informatizzata
trasversalmente ai
diversi enti,
effettuando con
discrezionalità
nell'ambito delle
direttive generali e
degli standard
aziendali le operazioni
di routine e
l'implementazione di
scelte tecniche e di
processo, sia
direttamente sia
coordinando
l'intervento di tecnici
e specialisti interni ed
esterni
possiede competenze
specialistiche funzionali di
customizzazione, manutenzione
ed aggiornamento ed
interfacciamento hardware e
software dell'applicativo
integrato, sostenute da nozioni
relative alla programmazione
nei linguaggi dedicati rilevanti,
la gestione dei data base di
supporto, le infrastrutture
sistemistiche, i temi di security
informatica, che permettono
autonomia di diagnosi, analisi
ed intervento anche in
condizioni soggette a
cambiamento
avanzata capacità nel
reperimento ed
interpretazione di
informazioni tecniche,
nell'analisi e formalizzazione
di processi e procedure, con
capacità di impostazione e
realizzazioni di
documentazione tecnica e
presentazioni complesse
utilizzando con perizia le più
adeguate metodologie
digitali; autonomia
nell'aggiornamento continuo e
nella formazione dei colleghi;
ampia autonomia di
interazione con altri
specialisti, enti interni e
fornitori, comunicando nella
lingua straniera rilevante
in funzione
dell'organizzaz
ione, su tutti i
moduli del
sistema
integrato e
alcuni sistemi
ed applicativi
diversi
articolata
conoscenza e
comprensione dei
processi, degli
obiettivi e delle
attività di tutte le
funzioni
aziendali
interessate dal
sistema integrato;
interazione
diretta con clienti
e fornitori, enti
terzi
partecipa con
apporto di
competenza
specialistica alle
attività di
miglioramento e
risoluzione
problemi
interfunzionali,
guidando
specifici progetti
di miglioramento
e promuovendo e
guidando progetti
di innovazione
relativi al ruolo
B3 Responsabile servizi
informatici
in organizzazioni di
piccole e medie
dimensioni assicura la
disponibilità e la
funzionalità dei
sistemi e delle
attrezzature
informatiche a
supporto delle attività
amministrative,
produttive e tecniche
dell'organizzazione
direttamente
eseguendo o
coordinando gruppi
articolati di personale
interno e fornitori
esterni in attività di
alta specializzazione
per l'installazione, la
manutenzione,
l'aggiornamento di
infrastrutture,
periferiche,
applicazioni e la loro
gestione economica
possiede elevate conoscenze
tecniche e capacità operative
sulla generalità delle tecnologie
dell'informatica e delle
telecomunicazioni applicate in
azienda per gli aspetti funzionali
delle applicazioni gestionali e
tecniche, di automazione
d’ufficio, per l'hardware di
sistema e di rete, per la
sicurezza informatica e le
telecomunicazioni, dati, voce e
video, supportati da conoscenza
delle soluzioni hardware e
software disponibili sul mercato
sulla base di cognizioni
economico-gestionali,
competenze metodologiche di
gestione progetto, capacità di
negoziazione delle priorità
tecniche rispetto alle
compatibilità economico-
organizzative, gestisce
processi articolati in contesti
evolutivi non prevedibili e
sviluppo di soluzioni
innovative per tecnologie,
applicazioni normative e di
standard; guidano lo sviluppo
di competenza e motivazione
dei collaboratori e di tutto il
personale aziendale in ambito
di competenze informatiche;
elevata capacità di analisi e
formalizzazione di procedure
e nell'elaborazione di
presentazioni complesse di
natura tecnico organizzativa
utilizzando strumentazioni di
automazione d’ufficio ed
applicazioni specialistiche.
Ampia autonomia di
interazione con altri
specialisti ed enti, clienti e
fornitori, comunicando nella
lingua straniera rilevante
su tutti i
sistemi ed i
processi
informatizzati
dell'organizzaz
ione
articolata
conoscenza e
comprensione
delle funzioni
produttive,
acquisti, qualità e
di tutte le aree
specialistiche di
progettazione
con interazione
diretta con clienti
e fornitori, enti
terzi
promuove e
guida con
apporto di
competenza
specialistica le
attività di
miglioramento e
risoluzione
problemi, i
progetti di
innovazione e
scelte di
investimento
dell’area di
responsabilità e
in ambito
interfunzionale
A1
Responsabile
tecnologie e sistemi
Informatici
presidia la
disponibilità, la
funzionalità e la
gestione economica di
tutti i sistemi
informatici aziendali
per l'automazione
d'ufficio, i servizi
amministrativi e di
programmazione delle
attività e le
applicazioni tecnico
specialistiche con
ampia autonomia in
funzione degli
obiettivi generali
dell'impresa e della
sua organizzazione,
tenendo conto
dell'evoluzione
tecnologica,
normativa e
dell'evoluzione dei
fabbisogni aziendali
possiede competenze generali
circa le tecnologie
dell'informazione e delle
telecomunicazioni, infrastrutture
ed applicativi di gestione
aziendale integrata, specialistici
e di automazione d’ufficio, dei
modelli e delle strategie di
digitalizzazione delle attività di
servizio e produttive, delle
normative di protezione dei dati
personali. Conosce
l'organizzazione dei fornitori di
servizi informatici ed i processi
di produzione, customizzazione,
installazione e manutenzione
delle applicazioni in azienda
sulla base di solida
formazione d'impresa gestisce
processi e progetti complessi
e di rilievo strategico in
contesti di cambiamento non
determinabile a priori
attraverso l'organizzazione
del reperimento e dell'analisi
dei dati rilevanti, gestione di
articolati sistemi tecnologici
ed informativi anche nelle
fasi di scelta ed
implementazione degli stessi,
selezione, formazione e
motivazione dei collaboratori
e dei contributori;
presentazione e negoziazione
con autorevolezza anche nella
lingua straniera rilevante
articolando scenari alternativi
in funzione degli obiettivi e
della loro
ridefinizione/ottimizzazione
su tutti i
sistemi ed i
processi
informatizzati
dell'azienda/di
visione e delle
divisioni
assimilabili
comprensione
degli obiettivi
delle diverse
funzioni
aziendali,
capacità di
interpretazione di
documenti di
conto economico
ed investimento,
contribuendo
inoltre alle scelte
generali
d'azienda in
termini di
organizzazione e
innovazione
digitali dei
servizi
nell'ambito degli
obiettivi generali
aziendali e
contribuendo al
disegno delle
strategie di
sviluppo
competitivo,
assicura la
risoluzione di
problemi e le
innovazioni nel
perimetro di
responsabilità e
promuove la
cultura della
digitalizzazione
attraverso attività
di formazione
88
B2
Specialista sistema
informativo
integrato
presidia la
funzionalità, la messa
a punto e
l'adattamento alle
esigenze aziendali del
sistema integrato di
gestione
informatizzata
trasversalmente ai
diversi enti,
effettuando con
discrezionalità
nell'ambito delle
direttive generali e
degli standard
aziendali le operazioni
di routine e
l'implementazione di
scelte tecniche e di
processo, sia
direttamente sia
coordinando
l'intervento di tecnici
e specialisti interni ed
esterni
possiede competenze
specialistiche funzionali di
customizzazione, manutenzione
ed aggiornamento ed
interfacciamento hardware e
software dell'applicativo
integrato, sostenute da nozioni
relative alla programmazione
nei linguaggi dedicati rilevanti,
la gestione dei data base di
supporto, le infrastrutture
sistemistiche, i temi di security
informatica, che permettono
autonomia di diagnosi, analisi
ed intervento anche in
condizioni soggette a
cambiamento
avanzata capacità nel
reperimento ed
interpretazione di
informazioni tecniche,
nell'analisi e formalizzazione
di processi e procedure, con
capacità di impostazione e
realizzazioni di
documentazione tecnica e
presentazioni complesse
utilizzando con perizia le più
adeguate metodologie
digitali; autonomia
nell'aggiornamento continuo e
nella formazione dei colleghi;
ampia autonomia di
interazione con altri
specialisti, enti interni e
fornitori, comunicando nella
lingua straniera rilevante
in funzione
dell'organizzaz
ione, su tutti i
moduli del
sistema
integrato e
alcuni sistemi
ed applicativi
diversi
articolata
conoscenza e
comprensione dei
processi, degli
obiettivi e delle
attività di tutte le
funzioni
aziendali
interessate dal
sistema integrato;
interazione
diretta con clienti
e fornitori, enti
terzi
partecipa con
apporto di
competenza
specialistica alle
attività di
miglioramento e
risoluzione
problemi
interfunzionali,
guidando
specifici progetti
di miglioramento
e promuovendo e
guidando progetti
di innovazione
relativi al ruolo
B3 Responsabile servizi
informatici
in organizzazioni di
piccole e medie
dimensioni assicura la
disponibilità e la
funzionalità dei
sistemi e delle
attrezzature
informatiche a
supporto delle attività
amministrative,
produttive e tecniche
dell'organizzazione
direttamente
eseguendo o
coordinando gruppi
articolati di personale
interno e fornitori
esterni in attività di
alta specializzazione
per l'installazione, la
manutenzione,
l'aggiornamento di
infrastrutture,
periferiche,
applicazioni e la loro
gestione economica
possiede elevate conoscenze
tecniche e capacità operative
sulla generalità delle tecnologie
dell'informatica e delle
telecomunicazioni applicate in
azienda per gli aspetti funzionali
delle applicazioni gestionali e
tecniche, di automazione
d’ufficio, per l'hardware di
sistema e di rete, per la
sicurezza informatica e le
telecomunicazioni, dati, voce e
video, supportati da conoscenza
delle soluzioni hardware e
software disponibili sul mercato
sulla base di cognizioni
economico-gestionali,
competenze metodologiche di
gestione progetto, capacità di
negoziazione delle priorità
tecniche rispetto alle
compatibilità economico-
organizzative, gestisce
processi articolati in contesti
evolutivi non prevedibili e
sviluppo di soluzioni
innovative per tecnologie,
applicazioni normative e di
standard; guidano lo sviluppo
di competenza e motivazione
dei collaboratori e di tutto il
personale aziendale in ambito
di competenze informatiche;
elevata capacità di analisi e
formalizzazione di procedure
e nell'elaborazione di
presentazioni complesse di
natura tecnico organizzativa
utilizzando strumentazioni di
automazione d’ufficio ed
applicazioni specialistiche.
Ampia autonomia di
interazione con altri
specialisti ed enti, clienti e
fornitori, comunicando nella
lingua straniera rilevante
su tutti i
sistemi ed i
processi
informatizzati
dell'organizzaz
ione
articolata
conoscenza e
comprensione
delle funzioni
produttive,
acquisti, qualità e
di tutte le aree
specialistiche di
progettazione
con interazione
diretta con clienti
e fornitori, enti
terzi
promuove e
guida con
apporto di
competenza
specialistica le
attività di
miglioramento e
risoluzione
problemi, i
progetti di
innovazione e
scelte di
investimento
dell’area di
responsabilità e
in ambito
interfunzionale
A1
Responsabile
tecnologie e sistemi
Informatici
presidia la
disponibilità, la
funzionalità e la
gestione economica di
tutti i sistemi
informatici aziendali
per l'automazione
d'ufficio, i servizi
amministrativi e di
programmazione delle
attività e le
applicazioni tecnico
specialistiche con
ampia autonomia in
funzione degli
obiettivi generali
dell'impresa e della
sua organizzazione,
tenendo conto
dell'evoluzione
tecnologica,
normativa e
dell'evoluzione dei
fabbisogni aziendali
possiede competenze generali
circa le tecnologie
dell'informazione e delle
telecomunicazioni, infrastrutture
ed applicativi di gestione
aziendale integrata, specialistici
e di automazione d’ufficio, dei
modelli e delle strategie di
digitalizzazione delle attività di
servizio e produttive, delle
normative di protezione dei dati
personali. Conosce
l'organizzazione dei fornitori di
servizi informatici ed i processi
di produzione, customizzazione,
installazione e manutenzione
delle applicazioni in azienda
sulla base di solida
formazione d'impresa gestisce
processi e progetti complessi
e di rilievo strategico in
contesti di cambiamento non
determinabile a priori
attraverso l'organizzazione
del reperimento e dell'analisi
dei dati rilevanti, gestione di
articolati sistemi tecnologici
ed informativi anche nelle
fasi di scelta ed
implementazione degli stessi,
selezione, formazione e
motivazione dei collaboratori
e dei contributori;
presentazione e negoziazione
con autorevolezza anche nella
lingua straniera rilevante
articolando scenari alternativi
in funzione degli obiettivi e
della loro
ridefinizione/ottimizzazione
su tutti i
sistemi ed i
processi
informatizzati
dell'azienda/di
visione e delle
divisioni
assimilabili
comprensione
degli obiettivi
delle diverse
funzioni
aziendali,
capacità di
interpretazione di
documenti di
conto economico
ed investimento,
contribuendo
inoltre alle scelte
generali
d'azienda in
termini di
organizzazione e
innovazione
digitali dei
servizi
nell'ambito degli
obiettivi generali
aziendali e
contribuendo al
disegno delle
strategie di
sviluppo
competitivo,
assicura la
risoluzione di
problemi e le
innovazioni nel
perimetro di
responsabilità e
promuove la
cultura della
digitalizzazione
attraverso attività
di formazione
89
TITOLO III
Orario di lavoro
Art. 1 - Entrata ed uscita in azienda
L’entrata e l’uscita dei lavoratori dall’azienda, è regolata dalle disposizioni aziendali in atto che dovranno
definire l’orario di accesso allo stabilimento e quello di inizio del lavoro.
Resta fermo che all’inizio dell’orario di lavoro il lavoratore dovrà trovarsi al suo posto per iniziare il lavoro.
Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da un quarto d’ora o mezz’ora dopo
l’inizio dell’orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso nei primi
15 minuti o oltre i 15 e fino ai 30.
Laddove non sussistano impedimenti di carattere tecnico, organizzativo e produttivo e fatte salve le prassi
in atto, potranno essere definiti in sede aziendale sistemi di flessibilità in entrata ed in uscita dell’orario di
lavoro giornaliero.
Art. 2 - Contrazione temporanea dell’orario di lavoro
Ferma restando l’utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze aziendali, degli strumenti di legge vigenti
in materia di Cassa integrazione guadagni e mobilità e di contratti di solidarietà, le Parti convengono che
a fronte di casi di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che determinino esuberi
occupazionali sia opportuno un comportamento che tenda a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze
sociali di un minore impiego della forza lavoro.
In caso di necessità di sospensioni dell’attività lavorativa, previo un esame con la Rappresentanza sindacale
unitaria che si intenderà esaurito decorsi i termini previsti dalle procedure relative al 1° comma, potrà essere
utilizzato, anche in modo collettivo, quanto accantonato in conto ore oltre che le giornate di ferie residue,
escluse quelle in corso di maturazione nell’anno corrente.
Art. 3 - Sospensione e interruzione del lavoro
In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza maggiore, nel conteggio della re-
tribuzione non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste, nella giornata, non superino, nel loro
complesso, i 60 minuti.
In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino nel loro complesso i 60 minuti, se l’azienda
trattiene il lavoratore nella sede di lavoro questi ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le
ore di presenza.
Lo stesso trattamento deve essere usato al lavoratore cottimista quando rimanga inoperoso per ragioni indi-
pendenti dalla sua volontà.
In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo tra le Organizzazioni
sindacali territoriali per il prolungamento di tale termine, il lavoratore potrà risolvere il rapporto con diritto a
tutte le indennità relative compreso il preavviso, nonché al trattamento di fine rapporto.
Art. 4 - Recuperi
Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 3 è ammesso il recupero a regime normale delle ore di
lavoro perdute a causa di forza maggiore o a seguito di interruzione delle forniture o per le interruzioni di
lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali territoriali o tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale
unitaria o anche, per casi individuali, fra le Parti interessate. Le modalità di recupero sono definite in sede
aziendale.
90
Art. 5 - Orario di lavoro
La durata massima settimanale del lavoro ordinario rimane confermata in 40 ore. Essa può essere computata
anche come durata media in un periodo non superiore ai 12 mesi nei casi previsti al comma successivo e se-
condo quanto previsto nel paragrafo relativo all’orario plurisettimanale e al successivo 5-bis, salvi gli accordi
aziendali in materia. Ferme restando le disposizioni contrattuali, ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario
rimangono fissati nei termini e secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla settimana, la durata normale dell’orario
di lavoro risulterà da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali.
La ripartizione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla Direzione azien-
dale, anche in modo non uniforme, previo esame con la Rappresentanza sindacale unitaria.
Nel caso di ripartizione dell’orario settimanale su 6 giorni il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato,
fatta eccezione per quanto disciplinato nel paragrafo Orario plurisettimanale dall’art. 5-bis e per il personale
di cui all’allegato al presente articolo.
L’orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi in luogo accessibile a tutti i la-
voratori.
Le ore di lavoro sono contate con l’orologio dello stabilimento o reparto.
I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua
opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Con decorrenza dal 1° luglio 1978 tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficiano di mezz’ora re-
tribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda. Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni
avvicendati, i quali già usufruiscano nell’ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessiva -
mente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state
esplicitamente concesse ad altro titolo. Laddove se ne ravvisi l’esigenza, le Parti in sede aziendale potranno
concordare diverse modalità di regolazione della mezz’ora retribuita per la refezione.
Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante
potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine
massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla
tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiu-
dizio alla produzione od al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui innanzi potrà essere eccezionalmente
prolungato per tutta la durata del turno così iniziato. Queste prolungate prestazioni, per le ore che eccedono
l’orario giornaliero determinato in applicazione del comma 3, saranno considerate straordinarie e come tali
retribuite.
Al lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione per le 8 ore del turno successivo, non
potrà essere richiesta nei sei giorni lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria.
I lavoratori partecipanti ai turni dovranno alternarsi nei diversi turni allo scopo di evitare che una parte abbia
a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne.
Quando l’assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisca una innovazione, sarà consentito
al lavoratore di richiedere l’accertamento sanitario in ordine alla sua idoneità a prestare lavoro in ore not-
turne.
Orario di lavoro nel settore siderurgico
La durata massima dell’orario normale per gli addetti al settore siderurgico, salvo quanto previsto dalle
norme di legge e relative deroghe ed eccezioni, rimane confermata in 40 ore settimanali fermo quant’altro
stabilito dal presente contratto.
I lavoratori turnisti in aggiunta a quanto previsto successivamente a titolo di Permessi annui retribuiti hanno
diritto a godere di giornate di riposo retribuito nel corso dell’anno solare a compenso delle festività indivi-
91
dualmente lavorate nello stesso periodo oltre il numero di 7.
Il lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione lavorativa per le 8 ore del turno
successivo ha la facoltà di effettuare un riposo compensativo, non retribuito, di pari durata nella giornata
seguente.
Nel caso in cui il lavoratore abbia prolungato la sua prestazione lavorativa di 4 ore, il relativo riposo com-
pensativo non retribuito potrà essere effettuato entro il mese successivo.
Orario plurisettimanale
L’orario plurisettimanale, la cui media è di 40 ore settimanali di lavoro ordinario in un periodo non superiore
a 12 mesi, potrà essere attivato, per intervenute ragioni produttive, dalla Direzione aziendale per un massimo
di 64 ore annue, da realizzarsi per l’intera forza, reparti o gruppi di lavoratori, con un massimo di orario
settimanale di 48 ore.
Le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione dell’orario settimanale di cui al presente punto
saranno preventivamente esaminate dalla Direzione aziendale e dalla Rappresentanza sindacale unitaria; tale
esame congiunto, finalizzato ad un accordo, si intenderà esaurito decorsi 15 giorni dalla data dell’incontro
indicata nella convocazione. Nel corso dell’esame congiunto verranno indicati i gruppi dei lavoratori interes-
sati, le ore necessarie e la loro collocazione temporale, i periodi previsti di supero e di riduzione. Le modalità
di attivazione saranno comunicate ai lavoratori interessati con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto
all’attivazione dell’orario plurisettimanale.
La comunicazione ai lavoratori sarà fornita mediante affissione in luogo accessibile a tutti gli interessati.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario contrattuale settimanale normale sia nei
periodi di superamento che in quelli di minore prestazione.
Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale settimanale normale sarà riconosciuta ai lavoratori interessati
una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva del 10% per le ore prestate dal lunedì
al venerdì e del 25% per le ore prestate al sabato da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggio-
razioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Qualora in casi eccezionali, il recupero della maggiore
prestazione in regime di orario plurisettimanale non risulti possibile, la Direzione aziendale, con adeguato
preavviso, potrà concordare con la Rappresentanza sindacale unitaria la riprogrammazione del recupero e/o
in tutto o in parte, potrà concordare la compensazione delle ore di maggior prestazione non recuperate con-
guagliando le maggiorazioni già erogate alla percentuale onnicomprensiva del 50% o la destinazione delle
ore stesse alla banca ore.
Nel caso di mancato accordo, esperita un’ulteriore verifica in sede territoriale, la programmazione dei recu-
peri rimane quella precedentemente concordata.
L’attuazione dell’orario plurisettimanale è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe indivi-
duali a fronte di comprovati impedimenti.
In caso di mancata prestazione, per i suddetti impedimenti, delle ore di supero pur partecipando alla riduzio-
ne potranno essere effettuate compensazioni tramite recuperi ovvero con altri istituti contrattuali, utilizzando
in quanto disponibili ore di P.A.R., ore di ferie ovvero ore accantonate in conto ore o banca ore ovvero anche
permessi non retribuiti, tenendo conto in questo caso della preferenza espressa dal lavoratore.
Permessi annui retribuiti
Ferma restando la durata dell’orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, sono riconosciuti ai lavorato-
ri, in ragione di anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso, 13 permessi
annui retribuiti di 8 ore (pari a complessive 104 ore, di cui 72 ore precedentemente riconosciute a titolo di
riduzione d’orario e 32 ore in sostituzione delle festività abolite).
A decorrere dal 1° gennaio 2026 i lavoratori con un residuo P.A.R. al 31 dicembre dell’anno precedente
superiore o uguale a 16 ore dovranno pianificare entro il 31 marzo le 16 ore da utilizzare entro il 30 giugno.
92
In caso di mancata programmazione detti P.A.R. potranno essere messi a disposizione dell’Azienda e calen-
darizzati con un preavviso di 5 giorni.
Per tutti i lavoratori addetti al settore siderurgico, così come definito nelle norme sul campo di applicazione
del contratto, sono invece previsti, sempre in ragione di anno di servizio o frazione di esso, 15,5 permessi
annui retribuiti di 8 ore, pari a complessive 124 ore di cui 92 ore precedentemente riconosciute a titolo di
riduzione d’orario e di armonizzazione della 39ª ora e 32 ore in sostituzione delle festività abolite; non si
modificano eventuali regimi più favorevoli di armonizzazione stabiliti a livello aziendale.
A titolo di transazione novativa, a soluzione del contenzioso derivante dal CCNL 16 luglio 1979, l’accordo
del 1° settembre 1983 ha riconosciuto un’ulteriore riduzione di orario pari ad un permesso retribuito annuo
di 8 ore, per i lavoratori delle imprese appartenenti ai sottosettori indicati nella “Tabella allegata” alle “Mo-
difiche apportate all’art. 5, Disciplina generale, Sezione terza, del CCNL 1° maggio 1976, dall’accordo 16
luglio 1979”, non più riportate nei successivi contratti collettivi di categoria. Tale riduzione resta confermata
per i soli lavoratori in forza al 31 dicembre 2012. Sono fatti salvi gli accordi aziendali in essere in materia; le
Parti si incontreranno in sede aziendale per verificare l’eventuale armonizzazione degli stessi.
Le riduzioni di orario di cui ai commi precedenti non si applicano fino a concorrenza ai prestatori che osser-
vano orari di lavoro articolati, secondo modalità non specificamente previste dal contratto di categoria e con
orari settimanali o plurisettimanali di lavoro effettivo, inferiori alle 40 ore, quale, ad esempio, il turno di sei
ore per sei giornate settimanali.
Per i lavoratori che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di 15 o più turni settimanali compren-
dendo il turno notturno e/o quelli di sabato e domenica è inoltre riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio
2002 un permesso annuo retribuito di 8 ore. Con decorrenza 1° gennaio 2026, per i lavoratori che prestano
la propria opera in sistemi di turnazione di 21 turni settimanali è riconosciuto un ulteriore permesso di 8 ore.
Tali permessi sono computati in ragione di anno di servizio o frazione di esso, assorbibili fino a concorrenza
dalle eventuali riduzioni definite negli accordi aziendali.
Previo esame congiunto tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria che si intenderà esaurito
decorsi 10 giorni dalla data dell’incontro indicata nella convocazione, che si svolgerà, di norma, entro il
mese di maggio di ciascun anno, una quota dei suddetti permessi annui retribuiti fino ad un massimo di 5,
può essere utilizzata per la fruizione collettiva anche per singoli reparti o gruppi di lavoratori; di questi, in
funzione delle esigenze produttive ed organizzative, fino a 3 permessi potranno essere resi non fruibili entro
l’anno e il relativo pagamento avverrà con la retribuzione del mese di dicembre qualora il lavoratore, entro
il mese di novembre, non ne chieda l’accantonamento nell’apposito conto ore individuale successivamente
definito. L’azienda informerà preventivamente i lavoratori di tale scadenza.
I rimanenti permessi, a cui si aggiungono quelli non utilizzati collettivamente, sono a disposizione del sin-
golo lavoratore e sono fruiti su richiesta da effettuarsi almeno 15 giorni prima e nel rispetto di un tasso di as-
senza contemporanea a tale titolo non superiore al 5% dei lavoratori normalmente addetti al turno. Nel caso
in cui le richieste superino tale tetto, si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso di 15 giorni, la fruizione dei permessi richiesti avver-
rà compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali e mediante rotazione che non implichi complessiva-
mente assenza a tale titolo superiore al 10%, comprensivo del 5% di cui al comma precedente, dei lavoratori
normalmente addetti al turno, in relazione alle diverse riduzioni di orario a regime.
Le specifiche esigenze aziendali si sostanziano nei seguenti termini:
a) nei casi in cui non siano rispettate le percentuali di assenza indicate precedentemente;
b) quando si determinino situazioni produttive che, per il loro carattere improrogabile, impongano il rinvio
nel modo indicato della fruizione medesima.
Nell’ambito della percentuale massima di assenza sarà data priorità alle richieste motivate dalle necessità
di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del
diploma universitario o di laurea e per i lavoratori migranti dalla necessità di svolgere le attività burocratiche
connesse alla loro condizione nonché per festività previste dalla religione di appartenenza.
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Nei casi tassativi di esigenze motivate da lutti familiari o da improvvisi eventi morbosi di familiari entro il
primo grado i lavoratori, fermo restando quanto previsto dall’art. 10, Sez. Quarta - Titolo VI, potranno as-
sentarsi dal lavoro utilizzando i permessi a fruizione individuale.
Nel caso di lutti familiari il lavoratore è tenuto a preavvertire l’azienda dei giorni di permesso che si intendo-
no fruire, i quali devono essere utilizzati entro 15 giorni dal decesso, ovvero entro 30 giorni per i lavoratori
extracomunitari, nonché a documentare l’evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti,
con dichiarazione sostitutiva.
Nel caso di improvvisi eventi morbosi dei figli fino al compimento dei 13 anni o di altri familiari conviventi
entro il primo grado il lavoratore è tenuto ad avvertire l’azienda entro due ore dall’inizio del turno di lavoro
ed a presentare idonea documentazione giustificativa entro il termine massimo di cinque giorni dalla ripresa
dell’attività lavorativa.
La fruizione individuale dei permessi annui retribuiti potrà essere effettuata, con esclusione del personale
addetto a turni avvicendati e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive, anche per
gruppi di 4 ore.
Per i lavoratori turnisti e fatte salve le situazioni in atto, nel caso di innovazioni nella ripartizione dell’orario
di lavoro la cui finalità sia di ottenere un maggiore utilizzo degli impianti di tipo strutturale e non tempora-
neo, attraverso l’istituzione di turnazioni aggiuntive rispetto alla situazione in atto che comportino la crea-
zione di più di 15 turni di lavoro, tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria sarà effettuato un
esame congiunto in merito alla possibilità di programmare all’interno del nuovo assetto degli orari, tenendo
conto delle esigenze tecniche e impiantistiche, l’utilizzazione delle ore di permesso annuo precedentemente
riconosciute a titolo di riduzione d’orario annuo.
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le Rappresentanze sindacali unitarie, diverse
modalità di fruizione delle ore di permesso annuo retribuito di cui al presente articolo compatibilmente con
le specifiche esigenze aziendali.
I permessi eventualmente non fruiti entro l’anno di maturazione confluiscono in un apposito conto ore indi-
viduale per un ulteriore periodo di 24 mesi, per consentirne la fruizione da parte del lavoratore secondo le
modalità di preavviso ed alle condizioni precedentemente indicate.
Al termine di tale periodo, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno liquidate con la
retribuzione in atto al momento della scadenza.
Visite specialistiche
Con decorrenza dal 1° Luglio 2025, i lavoratori di età pari o superiori a 50 anni viene riconosciuto un ulte-
riore permesso retribuito di 8 ore su base annua, oltre a quelli già previsti dalla contrattazione aziendale, per
l’effettuazione di viste mediche specialistiche debitamente documentate. Ai lavoratori a tempo parziale tale
permesso verrà riconosciuto in proporzione all’orario di lavoro contrattuale. In caso di inizio o cessazione
del rapporto di lavoro in corso d’anno, il lavoratore ha diritto a tanti 12esimi del predetto permesso quanti
sono i mesi di anzianità di servizio presso l’azienda. La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata
a questi effetti mese intero.
Dichiarazioni a verbale
1) I permessi annui retribuiti di cui al presente articolo assorbono e sostituiscono i permessi per riduzione
d’orario, ivi inclusi quelli derivanti dall’armonizzazione della 39ª ora per il settore siderurgico, e quelli in
sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 come modificata dal D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 792, già derivanti dall’applicazione dei Contratti Nazionali di Lavoro del 16 luglio 1979, 1° settem-
bre 1983, 18 gennaio 1987 e 14 dicembre 1990.
2) Fatto salvo quanto già previsto dal presente articolo e ferma restando la possibilità di accordi aziendali in
materia, è permessa la deroga al riposo minimo giornaliero per le attività di lavoro a turni esclusivamente
ogni volta che il lavoratore, in via eccezionale e su sua richiesta scritta, è autorizzato a cambiare turno e non
può fruire fra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva del riposo mi-
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nimo giornaliero che in ogni caso sarà almeno pari ad 8 ore; in tale ipotesi sarà riconosciuta una protezione
adeguata.
La Direzione aziendale fornirà annualmente alla Rappresentanza sindacale unitaria informazioni circa l’uti-
lizzo della presente deroga.
3) Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente disciplina contrattuale non dà attuazione a quanto
previsto dall’art. 4 e dall’art. 8, 3° comma, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e, pertanto, ai soli fini
legali restano fermi i limiti d’orario ed i criteri di computo fissati dal decreto legislativo citato.
4) Le Parti condividono la necessità di incentivare forme di riduzione dell’orario di lavoro per le lavoratrici
e i lavoratori in forza nelle cooperative. A tal fine le Parti sottoscrittrici si impegnano a promuovere accordi
di secondo livello aziendale con l’obiettivo sopra citato.
Dichiarazione comune
Le Parti prenderanno in considerazione in sede nazionale l’evoluzione della politica industriale nel Mezzo-
giorno per esaminare l’applicazione presso i nuovi insediamenti produttivi di articolazioni e di regimi di ora-
rio, diversi da quelli previsti dall’art. 5, Sezione quarta, Titolo III, con lo scopo di assicurare un ampliamento
dei livelli di occupazione e una più elevata utilizzazione degli impianti.
Nota a verbale
Le specifiche esigenze aziendali, laddove espressamente richiamate, si sostanziano nei seguenti termini:
- nei casi in cui non siano rispettate le percentuali di assenza indicate precedentemente;
- quando si determinino situazioni produttive che, per il loro carattere improrogabile, impongano il rinvio nel
modo indicato della fruizione medesima.
Allegato all’art. 5
Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione, riparazione degli impianti, quando tali operazioni
non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l’esercizio o pericolo per il
personale.
Personale addetto alla vigilanza dell’azienda e degli impianti. Personale addetto ai trasporti terrestri, rimor-
chiatori o natanti.
Personale che lavora a turni.
Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia saltuariamente consentito di poter
usufruire della disponibilità del pomeriggio del sabato.
Banca del tempo
Le Parti, a fronte della disponibilità dei lavoratori a ridurre il proprio orario di lavoro in prossimità del pen-
sionamento ed anche in relazione alle importanti modifiche intervenute riguardo agli ammortizzatori sociali,
convengono sull’opportunità, previa necessaria verifica degli aspetti normativi, fiscali e contributivi, di pro-
muovere una “Banca del tempo” che permetta ai lavoratori di accantonare le ore di Par in conto ore, le ore di
straordinario nonché le giornate di ferie aggiuntive.
A tal fine, con l’obiettivo di individuare opportune soluzioni, è costituita un’apposita Commissione paritetica
con il compito di presentare una proposta operativa, lavorando anche in sinergia con la Commissione pari-
tetica sulle politiche attive, da sottoporre alle Parti stipulanti nei tempi tecnici che si renderanno necessari.
Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Potranno essere definite in sede aziendale con la R.S.U. soluzioni che in una logica di miglioramento dell’ef-
ficienza e di orientamento al risultato favoriscano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e una gestione
positiva dell’invecchiamento attivo, esemplificativamente, attraverso il ricorso al lavoro agile.
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Dichiarazione delle parti
Le Parti, considerate le esigenze legate alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, i vantaggi in termini di
sostenibilità ambientale e di miglioramento dell’efficienza dei modelli organizzativi e consapevoli della ne-
cessità di accompagnare i cambiamenti già in atto dovuti all’impiego delle nuove tecnologie, ritengono che
il lavoro agile, quale modalità flessibile di esecuzione della prestazione di lavoro, costituisca uno strumento
utile per consentire una maggiore adattabilità alle diverse e nuove esigenze dei lavoratori e delle aziende.
Le Parti, preso atto della normativa di legge, valuteranno l’opportunità di definire la materia nell’ambito del
CCNL.
Art. 5 bis - Flessibilità dei regimi di orario
A fronte di specifiche esigenze tecniche, organizzative e/o produttive (fra le quali eventi connessi a partico-
lari situazioni di mercato o previsioni di vendita) e anche in relazione alle finalità di tutela dei livelli di oc-
cupazione, l’orario settimanale di cui all’art. 5, comma 1, può essere realizzato (mediante forme di flessibi-
lità settimanali e/o plurisettimanali dei regimi d’orario) anche come media in un arco temporale di 12 mesi.
Le necessità di ordine tecnico-organizzativo e/o produttive di cui sopra, che giustificano il ricorso alle succi-
tate forme di flessibilità dei regimi di orario, saranno preventivamente esaminate tra la Direzione aziendale
e la R.S.U.
Tali regimi di orario potranno essere attuati, anche per singole unità produttive o reparti mediante settimane
con prestazioni superiori all’orario contrattuale compensate da periodi con prestazioni inferiori al medesimo
orario, con un massimo di orario settimanale di 48 ore e con una durata minima di 32 ore o formule compen-
sative equivalenti, anche come previsto dal successivo comma. Per i lavoratori addetti a turni si specifica che,
nel caso in cui l’orario normale di lavoro sia articolato dal lunedì al venerdì, la durata massima settimanale
sarà di 48 ore con il vincolo di un solo turno lavorabile di sabato, ovvero 46 ore con 2 turni lavorabili nelle
giornate di sabato.
I periodi con prestazione lavorativa ridotta rispetto a quella contrattuale potranno essere realizzati anche
mediante l’attribuzione di giornate di riposo retribuito per singoli lavoratori (con alternanza fra gli addetti
del reparto o unità produttiva) o con il prolungamento dei periodi di ferie collettive.
Le Parti altresì concordano che a livello aziendale verranno convenute, tramite accordo, le modalità di attua-
zione oltreché i tempi di implementazione dell’orario settimanale di cui al presente articolo con le R.S.U. e le
OO.SS. territoriali. Le Parti si danno atto che tale contrattazione aziendale non ha carattere ostativo rispetto
alle norme del CCNL Le Parti convengono che, a seconda delle esigenze di tempestività, l’incontro avrà
luogo non oltre il terzo giorno dalla comunicazione della Direzione aziendale alle R.S.U.
Resta fermo che nei periodi in cui vengono attuati regimi di flessibilità, il lavoratore (tanto per le settimane
con orario superiore che per quelle con orario inferiore a quello contrattuale) verrà retribuito - se impiegato
- secondo i criteri della normale mensilizzazione e - se operaio - con un salario pari all’orario settimanale di
cui all’art. 5 della Sezione quarta, Titolo III, con le modalità di cui all’art. 3 della Sezione quarta, Titolo IV .
Le ore di servizio prestate in regime di flessibilità oltre le 40 settimanali saranno retribuite con una maggio-
razione omnicomprensiva del 10%, per le ore prestate dal lunedì al venerdì, e del 15% per le ore prestate il
sabato, calcolata sugli stessi elementi validi per la retribuzione del lavoro straordinario. In ogni caso l’orario
effettuato in regime di flessibilità non potrà essere considerato come straordinario.
Il riequilibrio fra le settimane con prestazione lavorativa eccedente e le settimane con prestazione inferiore
all’orario contrattuale avverrà di regola nei 6 mesi successivi a quello nel quale la prestazione in flessibilità
si è realizzata, prorogabili a 12 a fronte di specifiche necessità tecniche, organizzative e/o produttive da mo-
tivare alla Rappresentanza Sindacale Unitaria.
Qualora al termine del suddetto periodo di riferimento, la prestazione effettiva del lavoratore dovesse risul-
tare mediamente inferiore alle 40 ore settimanali, la compensazione avverrà (sentito il lavoratore) mediante
trattenuta di una somma corrispondente alla retribuzione percepita in eccedenza rispetto alle ore effettiva-
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mente lavorate o con assorbimento di un numero equivalente di ore di P.A.R..
Al contrario, se al termine del periodo di riferimento la prestazione effettiva del lavoratore dovesse risultare
mediamente superiore alle 40 ore settimanali, il riequilibrio si realizzerà mediante pagamento delle ore ecce-
denti come straordinario, con relativa maggiorazione.
Ulteriori modalità applicative delle flessibilità orarie, eventualmente necessarie per cogliere particolari spe-
cifici aziendali e coerenti con le disposizioni del presente articolo, potranno essere verificate e concordate a
livello aziendale. Sempre a livello aziendale, fra cooperativa e Rappresentanza sindacale unitaria, andranno
armonizzate le gestioni flessibili dei regimi d’orario con le riduzioni dell’orario di lavoro previste dall’art. 5 e
verificate le eventuali esigenze (riferite a lavoratori interessati dalla flessibilità oraria) di lavoro straordinario
a fronte di situazioni particolari e contingenti.
A decorrere dalla data di firma del presente contratto viene soppresso il punto 5 del Protocollo 1° settembre
1983, parte integrante dell’art. 5 della Sezione quarta, Titolo III.
Dichiarazione comune
Le Parti prenderanno in considerazione in sede nazionale l’evoluzione della politica industriale nel Mez-
zogiorno per esaminare l’applicazione presso i nuovi insediamenti produttivi di articolazioni e di regimi di
orario, diversi da quelli previsti dal presente articolo, con lo scopo di assicurare un ampliamento dei livelli di
occupazione e una più elevata utilizzazione degli impianti.
Art. 6 - Reperibilità
La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore
è a disposizione della Direzione aziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il
ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti.
Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale.
L’azienda che intenda utilizzare la reperibilità ne darà informazione preventiva alla Rappresentanza sindaca-
le unitaria, di norma in apposito incontro, illustrando le modalità applicative che intende adottare, il numero
dei lavoratori coinvolti e le loro professionalità.
Le aziende che utilizzano l’istituto della reperibilità incontreranno con periodicità annuale la Rappresentanza
sindacale unitaria per verificare l’applicazione dell’istituto anche in relazione all’utilizzo della deroga al ri-
poso giornaliero con specifico riferimento alla tipologia dei casi, alla loro frequenza e in relazione al carattere
di eccezionalità della stessa.
Il lavoratore potrà essere inserito dall’azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale program-
mazione plurimensile di norma previo preavviso scritto di 7 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a
situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.
Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, le aziende provvederanno ad avvicendare nel ser-
vizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano
richiesta.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità.
Nel caso in cui il lavoratore ritenga sussistere un giustificato motivo che, anche temporaneamente, non
gli permette lo svolgimento dei turni di reperibilità, può chiedere un incontro alla Direzione aziendale per
illustrare le sue ragioni con l’eventuale assistenza di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria.
Al fine di garantire che la reperibilità sia uno strumento efficiente ed efficace ed al contempo consentire al
lavoratore di svolgere una normale vita di relazione, l’azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per
evitare che il lavoratore debba permanere presso un luogo definito.
Il lavoratore in reperibilità in caso di chiamata è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all’inter-
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vento richiesto in un tempo congruo - in modo da raggiungere il luogo dell’intervento di norma entro 30
minuti dalla chiamata fatta salva diversa pattuizione aziendale - e dovrà informare l’azienda del prevedibile
tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato ad intervenire.
Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità assuma comportamenti tali da rendere inutile la
richiesta di intervento non sarà riconosciuta l’indennità di reperibilità e si attiverà la procedura disciplinare
di cui agli artt. 8 e seguenti della presente Sezione quarta, Titolo III.
La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
a) oraria;
b) giornaliera;
c) settimanale.
La reperibilità settimanale non potrà eccedere le due settimane continuative su quattro e non dovrà comun-
que coinvolgere più di sei giorni continuativi.
Per l’effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende riconosceranno al lavoratore un compenso
specifico, avente natura retributiva, differenziandolo rispetto a quello dovuto in caso di intervento e tra loro
non cumulabili, non inferiori, a decorrere dal 01/06/2025, ai seguenti valori espressi in euro:
b) Compenso giornaliero c) Compenso settimanale
Livello
16 ore
(giorno la-
vorato)
24 ore
(giorno
libero)
24 ore fe-
stive 6 giorni 6 giorni con
festivo
6 giorni con
festivo e
giorno libero
D1- D2 - C1 5,80 8,73 9,44 37,73 38,44 41,37
C2 - C3 6,92 10,85 11,64 45,45 46,24 50,17
B1 o superiori 7,94 13,07 13,75 52,77 53,45 58,58
L’importo orario di reperibilità viene determinato dividendo per 16 gli importi espressi nella prima colonna
(16 ore - giorno lavorato) della precedente tabella.
Il trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un’eventuale chia-
mata da parte dell’azienda.
Dal momento della chiamata e per il tempo necessario a raggiungere il luogo dell’intervento e di quello
necessario al successivo rientro verrà riconosciuto un trattamento pari all’85% della normale retribuzione
oraria lorda senza maggiorazioni.
Le ore di intervento effettuato, ivi comprese quelle c.d. “da remoto”, rientrano nel computo dell’orario di
lavoro, salvo il riconoscimento di riposi compensativi, e saranno compensate con le maggiorazioni previste
dal presente contratto nazionale per il lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue varie articolazioni.
Le prestazioni effettuate durante la reperibilità saranno comunque retribuite come lavoro straordinario e
conteggiate come tali solo se aggiuntive al normale orario contrattuale.
Sulla base delle leggi vigenti si concorda che è permessa la deroga, che non può assumere carattere di strut-
turalità, al riposo giornaliero di 11 ore consecutive per i lavoratori che prestano la loro opera in regime di
reperibilità garantendo, in ogni caso, un riposo giornaliero consecutivo almeno pari a 8 ore ed accordando
una protezione appropriata.
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In aggiunta al compenso per reperibilità, al trattamento economico per il tempo di viaggio e della retribuzio-
ne dovuta per la prestazione effettuata, per ogni chiamata da parte dell’azienda seguita da intervento effettivo
sarà riconosciuto un compenso pari a 5,00 euro.
Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici di tra-
sporto ovvero sia autorizzato all’uso di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell’intervento
le spese di viaggio saranno rimborsate; la quantificazione del rimborso sarà effettuata secondo gli accordi e
le prassi aziendali in atto.
Il personale direttivo è escluso dall’applicazione della presente normativa.
L’indennità di reperibilità e gli altri trattamenti economici previsti dal presente articolo sono stati quantificati
considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, d’origine legale o contrattuale e, quin-
di, sono già comprensivi degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell’art. 2120
cod. civ., le Parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo siano esclusi dalla base
di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Sono fatti salvi gli accordi aziendali che regolamentano la materia disciplinata nel presente articolo.
Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
E’ considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l’orario giornaliero fissato in applicazione del 3°
comma dell’art. 5 del presente titolo, salve le deroghe e le eccezioni di legge.
La qualificazione legale ed i relativi adempimenti per il lavoro straordinario, rimangono nei termini fissati
dalle vigenti disposizioni di legge.
Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali.
Fatto salvo quanto previsto dal 4° comma dell’art. 5 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, viene fissato
un limite massimo complessivo di 200 ore annuali per ciascun lavoratore. Per le aziende fino a 200 dipen-
denti il limite massimo individuale annuo è fissato in 250 ore.
In ogni caso, per le attività di riparazione navale, aeronautica nonché per le operazioni di varo e prove di
collaudo a mare i limiti massimi annuali suddetti sono fissati in ore 250. Per l’attività di manutenzione, in-
stallazione e montaggi il limite massimo annuo è fissato in 260 ore.
Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai precedenti due commi deve essere considerata la definizione che dell’o-
rario dà la legge.
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Salvo casi eccezionali e imprevedibili la Direzione dell’azienda darà informazione preventiva del lavoro
straordinario, di norma in apposito incontro, alla Rappresentanza sindacale unitaria.
Sono esenti da tale informazione preventiva le aziende di manutenzione, di installazione e di montaggio per
le quali è prevista una comunicazione agli stessi Organismi a scopo informativo.
Il lavoro notturno, ai fini retributivi, decorre dalle 12 ore successive all’inizio del turno del mattino per cia-
scun gruppo lavorativo; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite di un’ora
giornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli impianti.
E’ considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall’art. 9 del presente titolo.
Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, da corrispondersi oltre alla
normale retribuzione e da calcolarsi sugli elementi della stessa indicati al comma successivo, sono le se -
guenti:
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Per lavoro non a turni Per lavoro a turni
a) Lavoro straordinario:
- prime 2 ore 25% 25%
- ore successive 30% 30%
b) Notturno fino alle ore 22 20% 15%
Notturno oltre le ore 22 30% 15%
c) Festivo 50% 50%
d) Festivo con riposo compensativo 10% 10%
e) Straordinario festivo (oltre le 8 ore) 55% 55%
f) Straordinario festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore) 35% 35%
g) Straordinario notturno (prime 2 ore) 50% 40%
Straordinario notturno (ore successive) 50% 45%
h) Notturno festivo 60% 55%
i) Notturno festivo con riposo compensati 35% 30%
l) Straordinario notturno festivo (oltre le 8 ore) 75% 65%
m) Straordinario notturno festivo con riposo compensativo (oltre
le 8 ore) 55% 50%
A decorrere dal 1° giugno 2013 per il lavoro notturno dei lavoratori turnisti di cui alle lettere b), h) e i) di
cui sopra, la percentuale di maggiorazione sarà elevata alla misura onnicomprensiva rispettivamente pari al
20%, 60% e 35%. Ad esclusione delle attività di gestione e manutenzione, svolte dalle aziende impiantisti-
che, che richiedono una articolazione dei turni a copertura delle 24 ore, per le ore cadenti dalle 22.00 alle
6.00, le suddette percentuali sono elevate alla misura onnicomprensiva rispettivamente pari al 25%, 65% e
40%. Tali percentuali assorbono fino a concorrenza i trattamenti di miglior favore eventualmente in atto a
livello aziendale.
Le percentuali di maggiorazione di cui sopra sono computate sulla retribuzione oraria come definita dal 2°
comma dell’art. 3, Sezione quarta, Titolo IV .
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e fe-
stivo.
Nell’ipotesi di distribuzione dell’orario settimanale in 5 giorni (dal lunedì al venerdì) sarà ammesso il pro-
lungamento del lavoro straordinario, nella giornata del sabato, nei limiti della misura settimanale, oltre le 2
ore giornaliere, qualora ciò sia richiesto da esigenze di riparazione e manutenzione.
Negli altri casi in cui fosse richiesto tale prolungamento di prestazioni straordinarie nella giornata di sabato,
esso sarà concordato con la Rappresentanza sindacale unitaria e per esso sarà corrisposta una maggiorazione
nella misura del 50 per cento quando le prestazioni straordinarie superino le 2 ore.
Banca ore
E’ istituita la banca ore per tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate secondo la disciplina
appresso definita.
100
- Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non dichiarano entro il mese successivo a quello in cui
hanno effettuato la prestazione di volere il riposo compensativo, sarà devoluto il pagamento dello straordi-
nario con le maggiorazioni attualmente previste dal contratto nazionale nel periodo di paga successivo al
suddetto bimestre e con la retribuzione del mese di effettuazione della prestazione straordinaria.
- I lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo alla prestazione straordinaria di volere il
riposo, potranno fruirlo secondo le modalità e quantità già previste per il “Conto ore”. Per le ore di straordi-
nario che confluiscono nella banca ore verrà corrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di
quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione, da computare sugli elementi
utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.
- Ai lavoratori che, nel corso del mese della prestazione di lavoro straordinario, dichiarano di volere il paga-
mento, la relativa erogazione sarà corrisposta secondo la normale prassi aziendale.
Alle R.S.U., saranno fornite informazioni, in forma aggregata sul rapporto tra ore accantonate e le ore di
straordinario effettuate.
I riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore secondo le modalità ed alle condizioni già
previste per l’utilizzo dei permessi annui retribuiti di cui al paragrafo Permessi annui retribuiti di cui all’art.
5, del presente Titolo III. Al termine del periodo, le eventuali ore ancora accantonate sono liquidate con la
retribuzione in atto.
Dichiarazione comune
Le Parti si danno reciprocamente atto che:
1) la scelta effettuata dal lavoratore circa l’accantonamento delle ore di straordinario in banca ore riguarda
l’insieme, non frazionabile, delle ore effettuate nel mese;
2) le ore accantonate nella Banca ore sono disponibili per il lavoratore alle condizioni previste dal contratto
a decorrere dal mese successivo al loro accantonamento.
Art. 8 - Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro
giorno della settimana, che deve essere prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la domenica anche per coloro
che lavorano a turni ed affinché i turni abbiano uno svolgimento regolare, si conviene che l’orario di lavoro
debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore avrà diritto, per il lavoro
prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita - all’art. 7, del pre-
sente Titolo III - per il lavoro festivo.
Art. 9 - Festività
Agli effetti della legge 22 febbraio 1934, n. 370 sono considerati giorni festivi le domeniche o i giorni di
riposo settimanale compensativo di cui al precedente art. 8.
Agli effetti della legge 27 maggio 1949, n. 260, della legge 5 marzo 1977, n. 54, del D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 792 e della legge 20 novembre 2000, n. 336, sono considerati giorni festivi:
a) le festività del:
- 25 aprile (anniversario della liberazione);
- 1° maggio (festa del lavoro);
- 2 giugno (festa nazionale della Repubblica);
101
b) le festività di cui appresso:
1) Capodanno (1° gennaio);
2) Epifania del Signore (6 gennaio);
3) lunedì di Pasqua (mobile);
4) SS. Pietro e Paolo, per il comune di Roma (giorno del S. Patrono - 29 giugno);
5) Assunzione di M.V . (15 agosto);
6) Ognissanti (1° novembre);
7) Immacolata Concezione (8 dicembre);
8) Natale (25 dicembre);
9) S. Stefano (26 dicembre);
c) il giorno del S. Patrono del luogo ove è ubicata la sede di lavoro o un’altra festività da concordarsi all’ini-
zio di ogni anno tra le Organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del S. Patrono, fatto salvo
il punto 4 della lett. b).
La retribuzione delle festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale retribuzione men-
sile.
Qualora, invece, una delle festività cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retri-
buzione mensile, l’importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione
mensile fissa.
Tale trattamento è dovuto, per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro
che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro
giorno della settimana. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il
compenso previsto dall’art. 7 del presente titolo per tali prestazioni.
Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in aggiunta alla
normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.
Qualora le festività di cui ai punti b) e c) ricorrano nel periodo di assenza dovuta a malattia, gravidanza e
puerperio, o ad infortunio compensati con retribuzione ridotta, l’azienda integrerà tale trattamento fino a
raggiungere per la giornata festiva l’intera retribuzione globale.
In sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, i lavoratori fruiscono di quattro gruppi
di 8 ore di permesso individuale retribuite di cui al paragrafo Permessi annui retribuiti dell’art. 5 del presente
titolo.
Per quanto riguarda la festività (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novem-
bre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
Dichiarazioni a verbale
1. Le Parti si danno reciprocamente atto che al fine di risolvere il contenzioso interpretativo derivato dall’ap-
plicazione di quanto previsto dalla Dichiarazione comune del 18 novembre 1999 stipulata in occasione della
firma del testo del CCNL 8 giugno 1999 a seguito del ripristino della festività del 2 giugno di cui alla legge
20 novembre 2000, n. 336, vale quanto previsto nella Dichiarazione a verbale 3 posta in calce all’art. 5 del
presente titolo.
2. Le Parti dichiarano che il trattamento retributivo per le festività sopra previsto per i periodi di sospensione
della prestazione di lavoro relativi a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, è a carico dell’azienda
esclusivamente ad integrazione della parte di tale quota indennizzata in forza di disposizioni legislative.
Norme transitorie
1. In seguito al ripristino della festività dell’Epifania, di cui al D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, ed alla con-
seguente riduzione dei “gruppi di 8 ore” di permesso individuale retribuiti riconosciuti in sostituzione delle
festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, ora richiamati nell’art. 5 del presente titolo, ai lavoratori cui
102
si applicava la Disciplina speciale, Parte prima, retribuiti non in misura fissa, verrà corrisposta una erogazio-
ne pari ad 1 ora e 20’ che sarà pagata alla fine di ciascun anno con la retribuzione in atto a tale data.
Eventuali diverse modalità aziendalmente in atto per la determinazione del compenso per festività assorbi-
ranno, in tutto o in parte, tale erogazione.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il trattamento previsto dalla Norma transitoria 1 non è più dovuto in
quanto compensato dalla nuova disciplina delle festività decorrente dalla medesima data.
3. Ai lavoratori cui si applicava la Disciplina speciale, Parte prima, dei precedenti contratti collettivi, la nor-
mativa contenuta nel presente articolo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.
Art. 10 - Ferie
I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane.
Salvo quanto previsto dalla successiva Norma transitoria 1, i lavoratori che maturano un’anzianità di servi-
zio hanno diritto a un giorno di ferie aggiuntivo per i lavoratori con più di 5 anni di anzianità, un ulteriore
giorno di ferie aggiuntivo - 2 complessivi - per i lavoratori con più di 16 anni di anzianità, tre ulteriori giorni
di ferie aggiuntivi - 5 complessivi - per i lavoratori con più di 22 anni di anzianità rispetto alla misura di cui
al comma precedente.
Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribu-
zione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.
Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano
carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e
tempo. Per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo, verrà computato l’utile medio di cottimo realizzato
nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle ferie.
I giorni festivi di cui all’art. 9 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come
ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale.
Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione). Il periodo di
ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali.
L’epoca delle ferie collettive sarà stabilita dalla Direzione, previo esame congiunto in sede aziendale, tenen-
do conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro dell’azienda.
Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie spetterà, per ogni
mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al 1° comma. La frazione di mese supe-
riore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione
dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come
mese intero.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute
ad imprescindibili esigenze del lavoro dell’azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca
di giornate di ferie di cui al 1° comma non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie medesime
con una indennità retributiva; di conseguenza, la relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto
riguardo alle esigenze tecnico-organizzative.
L’indennità dovuta al lavoratore per le giornate di ferie non godute è costituita dalla retribuzione giornaliera
globale di fatto.
In caso di richiamo in servizio, per esigenze eccezionali, nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al
lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio.
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Norme transitorie
1) I lavoratori in forza al 31 dicembre 2007, a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte prima, iniziano a
maturare a partire dal 1° gennaio 2008 l’anzianità di servizio necessaria per aver diritto ai giorni aggiuntivi
di ferie di cui al comma 2, del presente articolo.
2) Ai lavoratori a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte prima, in forza alla data del 31 dicembre 2007,
è riconosciuto, dal 1° gennaio 2008, un giorno aggiuntivo di ferie rispetto alle 4 settimane in presenza dei
requisiti di cinque anni di anzianità aziendale e 55 anni di età.
3) Ai lavoratori a cui si applicava l’art. 12 della Disciplina speciale, Parte terza, in forza alla data del 31
dicembre 2007, continuerà ad applicarsi la suddetta disciplina.
Nota a verbale
Dalla normativa di cui al presente articolo non dovranno conseguire ai lavoratori né perdite né vantaggi,
rispetto ad eventuali condizioni più favorevoli vigenti, salvi i vantaggi previsti dalla normativa suddetta.
Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei Paesi d’origine dei lavoratori migranti, fatto salvo quan-
to definito tra le Parti in sede aziendale, le aziende con più di 150 dipendenti, nell’ambito della percentuale
massima del 3% dei lavoratori in forza (con arrotondamento all’unità superiore), e le aziende fino a 150
dipendenti, nell’ambito della percentuale massima del 2% (con arrotondamento all’unità superiore), valu-
teranno positivamente, tenuto delle esigenze tecnico-organizzative, l’accoglimento delle richieste, secondo
l’ordine cronologico di presentazione, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di dal lavoro
attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal Contratto eventual-
mente disponibili. Nel caso di valutazione negativa, l’azienda informerà il lavoratore, che potrà farsi assiste-
re da un componente della R.S.U., sui motivi del diniego e si adopererà per individuare un’idonea soluzione
in relazione alle sue obiettive e comprovate necessità.
Art. 11 - Anzianità dei lavoratori
La sospensione dal lavoro per riduzione o interruzione di attività e i permessi non interrompono l’anzianità
di servizio dei lavoratori a tutti gli effetti.
Note a verbale
1) L’aspettativa per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provin-
ciali e nazionali, per i lavoratori in malattia e per i lavoratori che intendano avvalersi delle disposizioni di cui
al precedente art. 3-ter, è regolata dalle norme di legge e di contratto.
2) La sospensione totale o parziale della prestazione di lavoro per la quale sia prevista l’integrazione salariale
è regolata, ai fini del trattamento di fine rapporto, dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
Art. 12 (Linee guida per l’applicazione della banca ore solidale)
1. La banca delle ore solidale può essere attivata, oltre che per la fattispecie legale di assistenza di figli minori
che necessitano di cure costanti, per le situazioni di grave necessità che abbiano determinato fra i lavoratori
dell’azienda l’esigenza di aiutare i colleghi interessati attraverso la cessione volontaria, a titolo gratuito, di
quote di P.A.R. accantonati in conto ore o di ferie aggiuntive monetizzabili.
2. L’attivazione dell’istituto potrà essere richiesta per il tramite della R.S.U. o dei lavoratori e la Banca ore
solidale sarà avviata previo consenso dei lavoratori beneficiari che dovranno fornire liberatoria relativa alla
vigente normativa sulla privacy.
3. L’azienda informerà i lavoratori dell’attivazione della banca delle ore solidale e riceverà le disponibilità
ad aderire da parte degli stessi.
4. Le quote di ferie aggiuntive e di P.A.R. cedibili sono quelle accantonate per le quali non sia stata già ver-
sata la contribuzione previdenziale.
5. Le quote di ferie aggiuntive e di P.A.R. ceduti e confluiti nella Banca ore solidale sono valorizzati sulla
104
base della retribuzione goduta dal lavoratore cedente al momento della cessione; la massa monetaria così
determinata sarà divisa per la retribuzione oraria del lavoratore fruitore dei permessi al fine di identificare il
numero di ore permesso a cui egli avrà diritto.
6. Le ore sono cedute al loro valore lordo nominale in quanto la contribuzione e la tassazione sarà applicata
sulle ore di permesso che saranno fruite dal lavoratore beneficiario.
7. Nell’accordo o regolamento aziendale sono stabiliti:
- le situazioni per le quali si decide di avviare l’istituto;
- il periodo entro il quale i dipendenti dovranno manifestare in forma scritta la loro volontà di cedere le ferie
aggiuntive non fruite e/o i P.A.R. accantonati in conto ore e la quantità minima di ore cedibili;
- l’eventuale modalità di partecipazione aziendale;
- i tempi tecnici necessari per avviare praticamente l’istituto;
- le modalità ed il periodo entro il quale il beneficiario potrà godere di tali permessi aggiuntivi;
- l’eventuale proroga dell’istituto;
- la gestione degli eventuali residui della Banca ore solidale non fruite; in mancanza di regolamentazione
aziendale gli eventuali residui della Banca ore solidale rientreranno nella disponibilità dei lavoratori cedenti
in misura proporzionale rispetto alla quantità di retribuzione equivalente delle ore cedute.
105
TITOLO IV
Retribuzione ed altri istituti economici
Art. 1 - Forme di retribuzione
I lavoratori sono retribuiti ad economia e con altre forme di incentivo determinato in relazione alle possibilità
tecniche e all’incremento della produzione.
Allo scopo di incrementare la produzione attraverso un maggiore rendimento del lavoro, le Parti riconoscono
l’opportunità di estendere le forme di retribuzione ad incentivo.
Art. 2 - Cottimi
Nelle aziende cooperative non sono previste forme di retribuzione a cottimo.
Art. 3 - Mensilizzazione
La retribuzione dei lavoratori è determinata in misura fissa mensile.
La retribuzione oraria dei lavoratori ai fini dei vari istituti contrattuali, si determina dividendo per 173 i
minimi tabellari della classificazione unica, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito nonché
gli altri compensi eventualmente fissati a mese. A tale importo si aggiungeranno gli eventuali elementi orari
della retribuzione quali, ad esempio, incentivi, indennità varie, ecc.
Norme transitorie
1) Ai lavoratori in forza al 31 dicembre 2008, a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte prima, a partire
dall’anno 2009 con la retribuzione del mese di dicembre verrà riconosciuta un’erogazione annua ragguaglia-
ta a 11 ore e 10 minuti quale elemento individuale annuo di mensilizzazione non assorbibile ex CCNL 20
febbraio 2008.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento dell’elemento sopra definito
in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi
effetti, come mese intero.
2) Ai lavoratori a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte prima, fino al 31 dicembre 2008, la retribuzio-
ne sarà ragguagliata alle ore lavorate e a quelle contrattualmente dovute.
Art. 4 - Corresponsione della retribuzione
La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore non oltre la fine di ogni mese.
Sono fatte salve le prassi aziendali esistenti comprese quelle riguardanti il pagamento della retribuzione delle
ferie (collettive e/o continuative) all’inizio del godimento delle stesse.
All’atto del pagamento della retribuzione verrà consegnato al lavoratore un prospetto retributivo in cui do-
vranno essere distintamente specificate: la ragione sociale dell’azienda, il nome del lavoratore, il mese cui
la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci e rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e
l’elencazione delle trattenute.
Tanto in pendenza del rapporto di lavoro quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o più ele-
menti costitutivi della retribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione
non contestata, contro il rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.
Nel caso in cui l’azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra dovute al lavoratore oltre quin-
dici giorni, decorreranno di pieno diritto a favore del suindicato lavoratore gli interessi nella misura del 5
per cento in più del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla data della rispettiva scadenza. In tale caso
detto lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto anche all’indennità di mancato preavviso. In
108
alle scadenze sopra indicate, verrà riconosciuto un incremento contrattuale pari al 2% della paga base (si veda
tabella allegata) anche in presenza di una percentuale IPCA NEI rilevata dall’ISTAT inferiore;
in caso di IPCA NEI inferiore al 2%, la differenza fra il 2% e la percentuale di IPCA NEI consuntivata,
rappresenta un differenziale a credito da recuperare sui successivi aumenti del minimo tabellare, fino al suo
esaurimento negli anni successivi, in presenza di un IPCA NEI consuntivata superiore al 2%;
nel caso in cui al termine del periodo di vigenza contrattuale la somma degli incrementi tabellari dei 4 anni
risultasse inferiore a 200 euro al C3, nel mese di giugno 2028 i minimi tabellari verranno incrementati a
conguaglio fino al raggiungimento di un incremento totale di 200 euro al C3.
Alla scadenza della vigenza contrattuale, in caso di mancato rinnovo, vige la clausola di ultrattività che riconoscerà nel
mese di giugno di ciascun anno l’adeguamento dei minimi tabellari secondo l’IPCA NEI consuntivata nell’anno
precedente.
Le parti si incontreranno entro i primi giorni del mese di giugno di ciascun anno di vigenza per calcolare sulla base dei
dati forniti dall’ISTAT, gli incrementi dei minimi contrattuali per livello con i criteri di cui al punto precedente.
Le parti procederanno all’adeguamento dell’indennità di trasferta forfettizzata e dell’indennità oraria di reperibilità con
le stesse modalità di cui sopra.
A decorrere dal 1 ° gennaio 2017, gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali riconosciuti
successivamente a tale data, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità, nonché gli
incrementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente concordati in sede aziendale successivamente a tale data, ad
esclusione degli importi retributivi connessi alle modalità di effettuazione della prestazione lavorativa (ad esempio:
indennità/maggiorazioni per straordinario, turni, no festivo).
Livello
Minimo
Contrattuale
fino al
31/05/2025
Incrementi dal
01/06/2025
Incrementi dal
01/06/2026
Incrementi dal
01/06/2027
Incrementi dal
01/06/2028 conguaglio Incremento
Totale
D1 1.719,67 34,39 35,08 35,78 36,50 19,68 161,43
D2 1.906,99 38,14 38,90 39,68 40,47 21,82 179,01
C1 1.948,18 38,96 39,74 40,54 41,35 22,29 182,88
C2 1.989,38 39,79 40,58 41,39 42,22 22,76 186,74
C3 2.130,56 42,61 43,46 44,33 45,22 24,38 200,00
B1 2.283,65 45,67 46,59 47,52 48,47 26,13 214,38
B2 2.449,99 49,00 49,98 50,98 52,00 28,04 230,00
B3 2.663,87 53,28 54,34 55,43 56,54 30,48 250,07
A1 2.935,91 58,72 59,89 61,09 62,31 33,60 275,61
108
alle scadenze sopra indicate, verrà riconosciuto un incremento contrattuale pari al 2% della paga base (si veda
tabella allegata) anche in presenza di una percentuale IPCA NEI rilevata dall’ISTAT inferiore;
in caso di IPCA NEI inferiore al 2%, la differenza fra il 2% e la percentuale di IPCA NEI consuntivata,
rappresenta un differenziale a credito da recuperare sui successivi aumenti del minimo tabellare, fino al suo
esaurimento negli anni successivi, in presenza di un IPCA NEI consuntivata superiore al 2%;
nel caso in cui al termine del periodo di vigenza contrattuale la somma degli incrementi tabellari dei 4 anni
risultasse inferiore a 200 euro al C3, nel mese di giugno 2028 i minimi tabellari verranno incrementati a
conguaglio fino al raggiungimento di un incremento totale di 200 euro al C3.
Alla scadenza della vigenza contrattuale, in caso di mancato rinnovo, vige la clausola di ultrattività che riconoscerà nel
mese di giugno di ciascun anno l’adeguamento dei minimi tabellari secondo l’IPCA NEI consuntivata nell’anno
precedente.
Le parti si incontreranno entro i primi giorni del mese di giugno di ciascun anno di vigenza per calcolare sulla base dei
dati forniti dall’ISTAT, gli incrementi dei minimi contrattuali per livello con i criteri di cui al punto precedente.
Le parti procederanno all’adeguamento dell’indennità di trasferta forfettizzata e dell’indennità oraria di reperibilità con
le stesse modalità di cui sopra.
A decorrere dal 1 ° gennaio 2017, gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali riconosciuti
successivamente a tale data, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità, nonché gli
incrementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente concordati in sede aziendale successivamente a tale data, ad
esclusione degli importi retributivi connessi alle modalità di effettuazione della prestazione lavorativa (ad esempio:
indennità/maggiorazioni per straordinario, turni, no festivo).
Livello
Minimo
Contrattuale
fino al
31/05/2025
Incrementi dal
01/06/2025
Incrementi dal
01/06/2026
Incrementi dal
01/06/2027
Incrementi dal
01/06/2028 conguaglio Incremento
Totale
D1 1.719,67 34,39 35,08 35,78 36,50 19,68 161,43
D2 1.906,99 38,14 38,90 39,68 40,47 21,82 179,01
C1 1.948,18 38,96 39,74 40,54 41,35 22,29 182,88
C2 1.989,38 39,79 40,58 41,39 42,22 22,76 186,74
C3 2.130,56 42,61 43,46 44,33 45,22 24,38 200,00
B1 2.283,65 45,67 46,59 47,52 48,47 26,13 214,38
B2 2.449,99 49,00 49,98 50,98 52,00 28,04 230,00
B3 2.663,87 53,28 54,34 55,43 56,54 30,48 250,07
A1 2.935,91 58,72 59,89 61,09 62,31 33,60 275,61
106
casi particolari il predetto termine di quindici giorni potrà essere prolungato mediante accordo tra le Orga-
nizzazioni sindacali interessate.
Art. 5 - Tabelle dei minimi contrattuali
Nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del CCNL, i minimi contrattuali per livello saranno adeguati
sulla base della dinamica inflattiva consuntivata e misurata con IPCA NEI (ovvero IPCA al netto degli ener-
getici importati) così come fornita dall’ISTAT applicata ai minimi stessi.
Nei mesi di giugno del 2025, 2026, 2027 e 2028, saranno riconosciuti gli incrementi retributivi tenuto conto
dei principi di seguito concordati:
• alle scadenze sopra indicate, verrà riconosciuto un incremento contrattuale pari al 2% della paga
base (si veda tabella allegata) anche in presenza di una percentuale IPCA NEI rilevata dall’ISTAT
inferiore;
• in caso di IPCA NEI inferiore al 2%, la differenza fra il 2% e la percentuale di IPCA NEI con -
suntivata, rappresenta un differenziale a credito da recuperare sui successivi aumenti del minimo
tabellare, fino al suo esaurimento negli anni successivi, in presenza di un IPCA NEI consuntivata
superiore al 2%;
• nel caso in cui al termine del periodo di vigenza contrattuale la somma degli incrementi tabellari
dei 4 anni risultasse inferiore a 200 euro al C3, nel mese di giugno 2028 i minimi tabellari verranno
incrementati a conguaglio fino al raggiungimento di un incremento totale di 200 euro al C3.
Alla scadenza della vigenza contrattuale, in caso di mancato rinnovo, vige la clausola di ultrattività che
riconoscerà nel mese di giugno di ciascun anno l’adeguamento dei minimi tabellari secondo l’IPCA NEI
consuntivata nell’anno precedente.
Le parti si incontreranno entro i primi giorni del mese di giugno di ciascun anno di vigenza per calcolare
sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, gli incrementi dei minimi contrattuali per livello con i criteri di cui al
punto precedente.
Le parti procederanno all’adeguamento dell’indennità di trasferta forfettizzata e dell’indennità oraria di re-
peribilità con le stesse modalità di cui sopra.
A decorrere dal 1° gennaio 2017, gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali rico-
nosciuti successivamente a tale data, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assor-
bibilità, nonché gli incrementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente concordati in sede aziendale
successivamente a tale data, ad esclusione degli importi retributivi connessi alle modalità di effettuazione
della prestazione lavorativa (ad esempio: indennità/maggiorazioni per straordinario, turni, no festivo).
108
alle scadenze sopra indicate, verrà riconosciuto un incremento contrattuale pari al 2% della paga base (si veda
tabella allegata) anche in presenza di una percentuale IPCA NEI rilevata dall’ISTAT inferiore;
in caso di IPCA NEI inferiore al 2%, la differenza fra il 2% e la percentuale di IPCA NEI consuntivata,
rappresenta un differenziale a credito da recuperare sui successivi aumenti del minimo tabellare, fino al suo
esaurimento negli anni successivi, in presenza di un IPCA NEI consuntivata superiore al 2%;
nel caso in cui al termine del periodo di vigenza contrattuale la somma degli incrementi tabellari dei 4 anni
risultasse inferiore a 200 euro al C3, nel mese di giugno 2028 i minimi tabellari verranno incrementati a
conguaglio fino al raggiungimento di un incremento totale di 200 euro al C3.
Alla scadenza della vigenza contrattuale, in caso di mancato rinnovo, vige la clausola di ultrattività che riconoscerà nel
mese di giugno di ciascun anno l’adeguamento dei minimi tabellari secondo l’IPCA NEI consuntivata nell’anno
precedente.
Le parti si incontreranno entro i primi giorni del mese di giugno di ciascun anno di vigenza per calcolare sulla base dei
dati forniti dall’ISTAT, gli incrementi dei minimi contrattuali per livello con i criteri di cui al punto precedente.
Le parti procederanno all’adeguamento dell’indennità di trasferta forfettizzata e dell’indennità oraria di reperibilità con
le stesse modalità di cui sopra.
A decorrere dal 1 ° gennaio 2017, gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali riconosciuti
successivamente a tale data, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità, nonché gli
incrementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente concordati in sede aziendale successivamente a tale data, ad
esclusione degli importi retributivi connessi alle modalità di effettuazione della prestazione lavorativa (ad esempio:
indennità/maggiorazioni per straordinario, turni, no festivo).
Livello
Minimo
Contrattuale
fino al
31/05/2025
Incrementi dal
01/06/2025
Incrementi dal
01/06/2026
Incrementi dal
01/06/2027
Incrementi dal
01/06/2028 conguaglio Incremento
Totale
D1 1.719,67 34,39 35,08 35,78 36,50 19,68 161,43
D2 1.906,99 38,14 38,90 39,68 40,47 21,82 179,01
C1 1.948,18 38,96 39,74 40,54 41,35 22,29 182,88
C2 1.989,38 39,79 40,58 41,39 42,22 22,76 186,74
C3 2.130,56 42,61 43,46 44,33 45,22 24,38 200,00
B1 2.283,65 45,67 46,59 47,52 48,47 26,13 214,38
B2 2.449,99 49,00 49,98 50,98 52,00 28,04 230,00
B3 2.663,87 53,28 54,34 55,43 56,54 30,48 250,07
A1 2.935,91 58,72 59,89 61,09 62,31 33,60 275,61
108
alle scadenze sopra indicate, verrà riconosciuto un incremento contrattuale pari al 2% della paga base (si veda
tabella allegata) anche in presenza di una percentuale IPCA NEI rilevata dall’ISTAT inferiore;
in caso di IPCA NEI inferiore al 2%, la differenza fra il 2% e la percentuale di IPCA NEI consuntivata,
rappresenta un differenziale a credito da recuperare sui successivi aumenti del minimo tabellare, fino al suo
esaurimento negli anni successivi, in presenza di un IPCA NEI consuntivata superiore al 2%;
nel caso in cui al termine del periodo di vigenza contrattuale la somma degli incrementi tabellari dei 4 anni
risultasse inferiore a 200 euro al C3, nel mese di giugno 2028 i minimi tabellari verranno incrementati a
conguaglio fino al raggiungimento di un incremento totale di 200 euro al C3.
Alla scadenza della vigenza contrattuale, in caso di mancato rinnovo, vige la clausola di ultrattività che riconoscerà nel
mese di giugno di ciascun anno l’adeguamento dei minimi tabellari secondo l’IPCA NEI consuntivata nell’anno
precedente.
Le parti si incontreranno entro i primi giorni del mese di giugno di ciascun anno di vigenza per calcolare sulla base dei
dati forniti dall’ISTAT, gli incrementi dei minimi contrattuali per livello con i criteri di cui al punto precedente.
Le parti procederanno all’adeguamento dell’indennità di trasferta forfettizzata e dell’indennità oraria di reperibilità con
le stesse modalità di cui sopra.
A decorrere dal 1 ° gennaio 2017, gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali riconosciuti
successivamente a tale data, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità, nonché gli
incrementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente concordati in sede aziendale successivamente a tale data, ad
esclusione degli importi retributivi connessi alle modalità di effettuazione della prestazione lavorativa (ad esempio:
indennità/maggiorazioni per straordinario, turni, no festivo).
Livello
Minimo
Contrattuale
fino al
31/05/2025
Incrementi dal
01/06/2025
Incrementi dal
01/06/2026
Incrementi dal
01/06/2027
Incrementi dal
01/06/2028 conguaglio Incremento
Totale
D1 1.719,67 34,39 35,08 35,78 36,50 19,68 161,43
D2 1.906,99 38,14 38,90 39,68 40,47 21,82 179,01
C1 1.948,18 38,96 39,74 40,54 41,35 22,29 182,88
C2 1.989,38 39,79 40,58 41,39 42,22 22,76 186,74
C3 2.130,56 42,61 43,46 44,33 45,22 24,38 200,00
B1 2.283,65 45,67 46,59 47,52 48,47 26,13 214,38
B2 2.449,99 49,00 49,98 50,98 52,00 28,04 230,00
B3 2.663,87 53,28 54,34 55,43 56,54 30,48 250,07
A1 2.935,91 58,72 59,89 61,09 62,31 33,60 275,61
107
Art. 6 - Aumenti periodici di anzianità
Il lavoratore per ogni biennio di anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale (in-
tendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) indipendentemente da qualsiasi
aumento di merito, avrà diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, ad una maggiorazione retributiva
in cifra fissa, pari agli importi di cui alla successiva tabella:
Categoria Importi in vigore
dal 1° gennaio 2001
D1 Euro 21,59
D2 Euro 25,05
C1 Euro 25,90
C2 Euro 26,75
C3 Euro 29,64
B1 Euro 32,43
B2 Euro 36,41
B3 Euro 40,96
A1 Euro 45,96
109
Art. 6 - Aumenti periodici di anzianità
Il lavoratore per ogni biennio di anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi
per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, avrà
diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, ad una maggiorazione retributiva in cifra fissa, pari agli importi di cui
alla successiva tabella:
Categorie Importi in vigore
dal 1° gennaio 2001
D1 Euro 21,59
D2 Euro 25,05
C1 Euro 25,90
C2 Euro 26,75
C3 Euro 29,64
B1 Euro 32,43
B2 Euro 36,41
B3 Euro 40,96
A1 Euro 45,96
Livello
Minimo
Contrattuale
fino al
31/05/2025
Minimo
contrattuale dal
01/06/2025
Minimo
contrattuale dal
01/06/2026
Minimo
contrattuale dal
01/06/2027
Minimo
contrattuale dal
01/06/2028**
D1 1.719,67 1.754,06 1.789,14 1.824,92 1.881,10
D2 1.906,99 1.945,13 1.984,03 2.023,71 2.086,00
C1 1.948,18 1.987,14 2.026,88 2.067,42 2.131,06
C2 1.989,38 2.029,17 2.069,75 2.111,14 2.176,12
C3 2.130,56 2.173,17 2.216,63 2.260,96 2.330,56
B1 2.283,65 2.329,32 2.375,91 2.423,43 2.498,03
B2 2.449,99 2.498,99 2.548,97 2.599,95 2.679,99
B3 2.663,87 2.717,15 2.771,49 2.826,92 2.913,94
A1 2.935,91 2.994,63 3.054,52 3.115,61 3.211,52
** valore retributivo minimo comprensivo del conguaglio
109
Art. 6 - Aumenti periodici di anzianità
Il lavoratore per ogni biennio di anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi
per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, avrà
diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, ad una maggiorazione retributiva in cifra fissa, pari agli importi di cui
alla successiva tabella:
Categorie Importi in vigore
dal 1° gennaio 2001
D1 Euro 21,59
D2 Euro 25,05
C1 Euro 25,90
C2 Euro 26,75
C3 Euro 29,64
B1 Euro 32,43
B2 Euro 36,41
B3 Euro 40,96
A1 Euro 45,96
Livello
Minimo
Contrattuale
fino al
31/05/2025
Minimo
contrattuale dal
01/06/2025
Minimo
contrattuale dal
01/06/2026
Minimo
contrattuale dal
01/06/2027
Minimo
contrattuale dal
01/06/2028**
D1 1.719,67 1.754,06 1.789,14 1.824,92 1.881,10
D2 1.906,99 1.945,13 1.984,03 2.023,71 2.086,00
C1 1.948,18 1.987,14 2.026,88 2.067,42 2.131,06
C2 1.989,38 2.029,17 2.069,75 2.111,14 2.176,12
C3 2.130,56 2.173,17 2.216,63 2.260,96 2.330,56
B1 2.283,65 2.329,32 2.375,91 2.423,43 2.498,03
B2 2.449,99 2.498,99 2.548,97 2.599,95 2.679,99
B3 2.663,87 2.717,15 2.771,49 2.826,92 2.913,94
A1 2.935,91 2.994,63 3.054,52 3.115,61 3.211,52
** valore retributivo minimo comprensivo del conguaglio
109
Art. 6 - Aumenti periodici di anzianità
Il lavoratore per ogni biennio di anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi
per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, avrà
diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, ad una maggiorazione retributiva in cifra fissa, pari agli importi di cui
alla successiva tabella:
Categorie Importi in vigore
dal 1° gennaio 2001
D1 Euro 21,59
D2 Euro 25,05
C1 Euro 25,90
C2 Euro 26,75
C3 Euro 29,64
B1 Euro 32,43
B2 Euro 36,41
B3 Euro 40,96
A1 Euro 45,96
Livello
Minimo
Contrattuale
fino al
31/05/2025
Minimo
contrattuale dal
01/06/2025
Minimo
contrattuale dal
01/06/2026
Minimo
contrattuale dal
01/06/2027
Minimo
contrattuale dal
01/06/2028**
D1 1.719,67 1.754,06 1.789,14 1.824,92 1.881,10
D2 1.906,99 1.945,13 1.984,03 2.023,71 2.086,00
C1 1.948,18 1.987,14 2.026,88 2.067,42 2.131,06
C2 1.989,38 2.029,17 2.069,75 2.111,14 2.176,12
C3 2.130,56 2.173,17 2.216,63 2.260,96 2.330,56
B1 2.283,65 2.329,32 2.375,91 2.423,43 2.498,03
B2 2.449,99 2.498,99 2.548,97 2.599,95 2.679,99
B3 2.663,87 2.717,15 2.771,49 2.826,92 2.913,94
A1 2.935,91 2.994,63 3.054,52 3.115,61 3.211,52
** valore retributivo minimo comprensivo del conguaglio
108
Ai fini del computo degli aumenti periodici si considera un massimo di 5 bienni.
Gli aumenti periodici non debbono essere considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di incentivo e
di tutti gli istituti che non facciano espresso riferimento alla retribuzione globale di fatto.
Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito,
né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si
compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono fino a concorrenza gli aumenti eventualmente già
concessi per lo stesso titolo.
In caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore l’anzianità ai fini degli aumenti periodici nonché il
numero di essi continuano senza soluzione di continuità fino ai limiti di cui al comma 3.
Norme transitorie
1) Lavoratori in forza alla data del 16 luglio 1979 già appartenenti alla Disciplina speciale, Parte terza
I lavoratori di cui alla Parte terza, già in forza alla data del 16 luglio 1979, proseguono nella maturazione dei
dodici aumenti periodici di anzianità.
Gli aumenti periodici di nuova maturazione saranno ragguagliati agli importi previsti nella tabella di cui al
precedente 1° comma. Per quelli già maturati vale quanto previsto alle successive lett. a), b) e c).
a) Gli aumenti periodici maturati prima del 1° gennaio 1980, rimangono fissati, fino al 31 dicembre 2000,
negli importi in atto alla data del 31 dicembre 1998; a decorrere dal 1° gennaio 2001 saranno, sulla base della
categoria di appartenenza, aumentati dei seguenti importi:
Categoria Incrementi unitari
dal 1° gennaio 2001
D1 Euro 0,61
D2 Euro 0,75
C2 Euro 0,77
C3 Euro 0,88
B1 Euro 0,96
B2 Euro 1,07
B3 Euro 1,17
A1 Euro 1,37
Rimane ferma la corresponsione, per ciascun aumento periodico maturato fino al 31 dicembre 1979, della
somma di 1,55 euro (pari a 3.000 lire) che costituisce apposito elemento retributivo non assorbibile in caso
di passaggio del lavoratore a categoria superiore.
b) Gli importi maturati dopo il 1° gennaio 1980 e rispettivamente fino al:
- 31 dicembre 1990, per la 2ª categoria;
- 28 febbraio 1989, per la 3ª categoria;
- 29 febbraio 1988, per la 4ª categoria;
- 31 gennaio 1987, per la 5ª, livello superiore della 5ª e 6ª categoria;
- 31 dicembre 1984, per la 7ª categoria;
109
continueranno ad essere convenzionalmente computati, per i diversi livelli retributivi, nei valori pari a quelli
in atto alla data del 31 dicembre 1979.
c) Gli aumenti periodici maturati in date successive a quelle indicate alla precedente lett. b) saranno raggua-
gliati agli importi di cui alla tabella contenuta nel 1° comma del presente articolo.
2) Lavoratori in forza alla data del 16 luglio 1979 e già appartenenti alla Disciplina speciale, Parte seconda
a) Gli aumenti periodici maturati prima del 1° gennaio 1980, rimangono fissati, fino al 31 dicembre 2000,
negli importi in atto alla data del 31 dicembre 1998; a decorrere dal 1° gennaio 2001 saranno, sulla base della
categoria di appartenenza, aumentati dei seguenti importi:
Categoria Incrementi unitari dal 1° gennaio 2001
C2 Euro 0,77
C3 Euro 0,88
Rimane ferma la corresponsione, per ciascun aumento periodico maturato fino al 31 dicembre 1979, della
somma di 1,55 euro (pari a 3.000 lire) che costituisce apposito elemento retributivo non assorbibile in caso
di passaggio del lavoratore a categoria superiore.
b) Gli importi maturati dopo il 1° gennaio 1980 e rispettivamente fino al:
- 29 febbraio 1988, per la 4ª categoria;
- 31 gennaio 1987, per la 5ª categoria;
continueranno ad essere convenzionalmente computati, per i diversi livelli retributivi, nei valori pari a quelli
in atto alla data del 31 dicembre 1979.
c) Gli aumenti periodici maturati in date successive a quelle indicate alla precedente lett. b) saranno raggua-
gliati agli importi di cui alla tabella contenuta nel 1° comma del presente articolo.
3) Lavoratori in forza alla data del 16 luglio 1979 e già appartenenti alla Disciplina speciale, Parte prima
Gli aumenti periodici maturati fino al 31 dicembre 1979, dagli appartenenti alla Parte prima, rimangono
congelati in cifra e costituiscono apposito elemento retributivo non assorbibile in caso di passaggio del la-
voratore a categoria superiore.
Ai lavoratori di cui alla Parte prima del CCNL 16 luglio 1979, a decorrere dal 1° gennaio 1980, in relazione
alla introduzione del nuovo sistema, verrà erogata la somma di 0,77 euro (pari a lire 1.500) per ciascun au-
mento periodico già maturato al 31 dicembre 1979, nei confronti dei quali gli aumenti periodici siano stati
finora calcolati su minimo tabellare e contingenza. Detta somma confluirà nell’apposito elemento retributivo
di cui al comma precedente.
Qualora esista in singole aziende per i lavoratori della categoria operaia, in forza alla data di stipulazione
del contratto 16 luglio 1979, un numero di aumenti periodici uguale a quello previsto dal CCNL 1° maggio
1976 per i lavoratori di cui alla Disciplina speciale, Parte terza, o comunque superiore a cinque, esso verrà
conservato ad esaurimento limitatamente ai lavoratori in forza secondo le norme previste.
4) Per i lavoratori assunti precedentemente al 1° gennaio 1990 e con età inferiore ai 20 anni, si richiama
quanto disposto all’art. 9, Disciplina speciale, Parte terza, e dall’art. 16, Disciplina speciale, Parte prima, del
CCNL 14 dicembre 1990.
Art. 7 - Tredicesima mensilità
L’azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia,
una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto. Per i lavoratori retribui-
110
ti a cottimo si farà riferimento al guadagno medio orario del mese precedente ragguagliato a 173 ore.
La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore ha diritto a
tanti dodicesimi dell’ammontare della 13ª mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l’azien-
da. La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero.
Il periodo di prova è utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
Dichiarazione a verbale
Ai soli fini dei rapporti con gli Enti previdenziali e senza pregiudizio per la retribuzione contrattualmente
dovuta ai lavoratori, le Parti dichiarano che la quota di gratifica natalizia e di eventuali altre retribuzioni
differite, corrisposta al lavoratore per i periodi di sospensione della prestazione di lavoro relativi a malattia,
infortunio non sul lavoro, gravidanza e puerperio, è a carico dell’azienda esclusivamente ad integrazione
della parte di tale quota indennizzata in forza di disposizioni legislative.
Art. 8 - Mense aziendali e indennità di mensa
Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale,
si conviene che saranno mantenute le mense esistenti, salva la facoltà di accordi locali o aziendali sulla
materia.
Premesso che la computabilità dell’indennità di mensa nella retribuzione valevole ai fini degli istituti con-
trattuali e di legge è disciplinata dall’accordo interconfederale 20 aprile 1956, recepito in legge con D.P.R.
14 luglio 1960, n. 1026 e dagli accordi aziendali in materia, le Parti confermano che l’equivalente del costo
della mensa sostenuto dal datore di lavoro non è computabile agli effetti del calcolo del trattamento di fine
rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ. né degli altri istituti contrattuali e di legge.
Art. 9 - Indennità di alta montagna e di sottosuolo
Particolari indennità devono essere fissate tra le Associazioni cooperative e le Organizzazioni sindacali pro-
vinciali di categoria competenti per territorio per i lavoratori che esplichino la propria attività in alta monta-
gna (oltre 1.500 m di altezza) o nel sottosuolo o che vi siano trasferiti.
Art. 10 -Indennità per disagiata sede
Qualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio,
né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, e il perimetro del
più vicino centro abitato disti almeno km 5, le Parti direttamente interessate esamineranno la situazione ai
fini della eventuale determinazione della particolare indennità.
Art. 11 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Il lavoratore, la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti, con
responsabilità per errore anche finanziaria, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari al 6 per cento
del minimo tabellare della categoria di appartenenza.
Le somme eventualmente richieste a detto lavoratore a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vinco-
late a nome del garante e del garantito, presso un istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore di detto lavoratore.
Art. 12 - Premio di risultato
La contrattazione aziendale con contenuti economici è prevista per l’istituzione di un premio strettamente
correlato ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le Parti, aventi come obietti-
vo incrementi di produttività, di qualità, di redditività e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della
111
competitività aziendale nonché dei risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione
aziendale, le Parti, di cui al 4° comma, lett. b) dell’art. 1, Sezione terza, esamineranno preventivamente, in
un apposito incontro in sede aziendale, le condizioni produttive e occupazionali e le relative prospettive,
tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni di redditività dell’azienda.
Gli importi, i parametri e i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al pre-
mio di risultato saranno definiti contrattualmente dalle Parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi
di conoscenza di cui al comma precedente, assumendo quali criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli
indicati al 1° comma.
Gli importi erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti e comunicati alla Rappresen-
tanza sindacale unitaria entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati;
avranno diritto alla corresponsione del premio i lavoratori in forza in tale data. Nella medesima occasione
la Direzione aziendale fornirà alla Rappresentanza sindacale unitaria informazioni circa gli andamenti delle
variabili assunte a riferimento per la determinazione del premio.
L’erogazione del premio avrà le caratteristiche di non determinabilità a priori sarà totalmente variabile in
funzione dei risultati conseguiti e avverrà secondo criteri e modalità aziendalmente definiti dalle Parti.
Il premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione, in quanto il riferi-
mento ai risultati conseguiti è assunto dalle Parti quale parametro di definizione per individuare l’ammontare.
Dal 1° luglio 1994 non trova più applicazione la disciplina per l’istituzione del “premio di produzione” di
cui all’art. 9 del CCNL Federmeccanica-Assistal 14 dicembre 1990, o analoghe discipline o trattamenti, e
l’indennità sostitutiva di cui al punto 4 dell’articolo sopracitato, o analoghe discipline e trattamenti, per le
aziende dalla stessa interessate, resta definitivamente fissata negli importi in essere al 30 giugno 1994 ai fini
della retribuzione dei lavoratori.
I premi di produzione di cui al comma precedente, gli altri premi e istituti retributivi di analoga natura even-
tualmente già presenti in azienda non saranno più oggetto di successiva contrattazione; in riferimento ai loro
importi già concordati e consolidati alla data del 30 giugno 1994, le Parti, all’atto dell’istituzione del premio
di risultato di cui al presente articolo, procederanno alla loro armonizzazione, fermo restando che da tale
operazione non dovranno derivare né oneri per le aziende né perdite per i lavoratori.
Nota a verbale
Il presente contratto definisce le procedure della contrattazione con caratteristiche innovative rispondenti
allo spirito del Protocollo del 23 luglio 1993.
In questo quadro, qualora si verifichino contenziosi sulla applicazione della procedura definita, in aggiunta
a quanto previsto dal Titolo 8 del Protocollo di relazioni industriali del 5 aprile 1990 tra centrali cooperative
e OO.SS., le Organizzazioni sindacali territoriali delle Parti, le R.S.U. e le imprese, anche disgiuntamente,
potranno chiedere l’intervento delle Parti stipulanti il presente CCNL, che terranno un apposito incontro nel
quale formuleranno le loro valutazioni in oggetto.
Norma concordata nel verbale di accordo stipulato in sede ministeriale il 4 febbraio 1997
Fermo restando quanto previsto dall’accordo interconfederale del 23 luglio 1993, le Parti riconfermano che
la contrattazione aziendale avente contenuto economico, dovrà riguardare esclusivamente erogazioni legate
ai risultati conseguiti in termini di incrementi di elementi variabili, quali produttività, qualità, redditività ed
altri elementi rilevanti per il miglioramento della competitività aziendale, conseguiti attraverso la realizza-
zione di programmi concordati tra le Parti.
Al fine di assicurare il rispetto di tali criteri, qualora una delle Parti lo richieda, potrà essere attivata una
sessione di esame tesa al superamento della controversia secondo quanto previsto dal 2° comma dell’art.
7, Sezione quarta, Titolo VII, a livello delle strutture territoriali ed eventualmente nazionali, della durata
complessiva di 20 giorni.
112
Art. 13 - Elemento perequativo
Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle cooperative prive di contrattazione di secondo livello
riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel cor-
so dell’anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto
esclusivamente dagli importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (lavoratori privi di superminimi collettivi o in -
dividuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo
perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 455 euro, omnicomprensiva e non
incidente sul t.f.r., ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiun-
tive a quelle fissate dal c.c.n.l., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel
corso dell’anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come
mese intero. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione
dell’elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà cor-
risposto all’atto della liquidazione delle competenze. L’elemento perequativo, come sopra definito, sarà ad
ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti
è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell’istituto.
L’elemento perequativo di cui al comma precedente verrà erogato nelle imprese in cui sia stata presentata
una piattaforma se, trascorsi 90 giorni, non sia stato definito un accordo economico integrativo.
L’eventuale inosservanza di quanto previsto al precedente comma potrà essere oggetto di segnalazione e
verifica agli Osservatori permanenti della cooperazione, territorialmente competenti, istituiti ai sensi del
“Protocollo cooperazione” del 10 ottobre 2007.
A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’elemento perequativo è elevato a 485 euro.
A decorrere dal 1° gennaio 2026:
A) l’elemento perequativo è elevato a 500 euro lordi annui;
B) nel caso in cui il differenziale tra la retribuzione annua lorda (vedi nota a verbale) e la paga base
tabellare annua lorda (comprensiva degli scatti di anzianità) sia inferiore o uguale a 650 euro lordi
annui, verrà riconosciuto un elemento perequativo annuo lordo non inferiore ad € 200.
Esempio:
ipotesi 1 = differenziale lett. b) = 130 €
500 € - 130€ = 370 € elemento perequativo erogabile
Ipotesi 2 = differenziale lett. b) = 300 €
500 € - 300€ = 200 € elemento perequativo erogabile
Ipotesi 3 = differenziale lett. b) = 325 €
500 € - 325€ = 175 € elemento perequativo da adeguare ai 200 € sopra indicati;
C) nel caso in cui il differenziale di cui alla precedente lett. b) sia superiore a 650€ lordi annui, ma in-
feriore a 850€ lordi annui, l’elemento perequativo verrà riconosciuto per un importo corrispondente
alla differenza tra 850€ ed il differenziale calcolato.
A miglior chiarimento si riporta il seguente esempio:
differenziale lett. b) =700 € lordi annui
850 € -700 € = 150 € (elemento perequativo erogabile nell’anno).
Nota a Verbale
Per retribuzione annua lorda deve intendersi la sommatoria degli elementi fissi della retribuzione che ven-
gono erogati a carattere di continuità nell’anno. Devono, invece, intendersi esclusi gli elementi variabili
della retribuzione quali: straordinari, indennità di notturno, indennità di trasferta, indennità per interventi di
reperibilità e maggiorazioni varie.
Art. 14 - Reclami sulla retribuzione
Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o documento
113
equipollente, nonché sulla qualità della moneta dovrà essere fatto all’atto del pagamento; il lavoratore che
non vi provveda perde ogni diritto al reclamo per ciò che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa. Gli
errori di pura contabilità dovranno essere contestati dal lavoratore entro un anno dal giorno del pagamento
affinché il competente ufficio dell’azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze.
Art. 15 - Previdenza complementare
I lavoratori ai quali si applica il presente contratto possono volontariamente iscriversi al Fondo pensione
nazionale - PREVIDENZA COOPERATIV A - costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche
complementari.
A decorrere dal 1° giugno 2017, a favore dei lavoratori iscritti le aziende contribuiscono con un’aliquota pari
al 2% dei minimi contrattuali.
A decorrere dal 1° giugno 2017 i lavoratori iscritti hanno diritto alla contribuzione di cui al comma preceden-
te versando una contribuzione almeno pari all’1,2% del minimo contrattuale, mediante trattenuta mensile in
busta paga, salvo l’esercizio di opzioni individuali per contribuzioni più elevate.
Per i lavoratori di nuova adesione dal 1° giugno 2021 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione
a carico del datore di lavoro, a decorrere dal 1° giugno 2021, è elevata al 2,2% dei minimi contrattuali.
A favore di tutti i lavoratori in forza ed iscritti a Previdenza Cooperativa, nonché ai lavoratori di nuova ade-
sione, con decorrenza dal 1° giugno 2025, il contributo a carico azienda verrà elevato al 2,3%.
Al fine di incentivare l’adesione a PREVIDENZA COOPERATIV A da parte dei lavoratori Under 35, la
cooperativa verserà a PREVIDENZA COOPERATIV A un contributo Una Tantum nella misura di 50€ in
occasione della prima adesione ai fondi di PREVIDENZA COOPERATIV A da parte dei lavoratori con età
inferiore a 35 anni compiuti dal 1° luglio 2025.
Il medesimo contributo è altresì dovuto anche in caso di sospensione del rapporto di lavoro per la fruizione
di trattamenti di integrazione salariale ordinaria.
A favore dei medesimi lavoratori l’azienda verserà al Fondo pensione PREVIDENZA COOPERATIV A
il trattamento di fine rapporto maturato nell’anno secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. I la-
voratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 possono optare all’atto
dell’iscrizione a Previdenza cooperativa per una quota annua di trattamento di fine rapporto da destinare al
Fondo pensione pari al 40%.
L’obbligo contributivo così come disciplinato ai commi precedenti è assunto dalle imprese solo ed esclusi-
vamente nei confronti dei lavoratori iscritti a PREVIDENZA COOPERATIV A di cui al 1° comma. All’atto
di iscrizione del singolo lavoratore si procederà al versamento della quota di iscrizione a carico dell’azienda
così come definite dal Fondo pensione.
Al fine di favorire l’adesione al Fondo, quale strumento di integrazione pensionistica del sistema previden-
ziale pubblico, le aziende, una volta all’anno, consegneranno ai lavoratori non iscritti una scheda informativa
contenente indicazioni sui vantaggi derivanti dall’iscrizione a PREVIDENZA COOPERATIV A e, a tutti i
lavoratori, eventuale materiale informativo.
La scheda informativa ed il materiale informativo di cui al comma precedente sono predisposti dagli uffici
del Fondo PREVIDENZA COOPERATIV A in accordo con le parti istitutive del Fondo e disponibili sul sito
internet.
Le parti promuoveranno anche iniziative congiunte al fine di informare e sensibilizzare i lavoratori sulla
importanza della Previdenza complementare.
Per quanto qui non espressamente richiamato valgono le disposizioni di legge vigenti e quanto previsto dagli
accordi in materia, disponibili anche sul sito internet.
114
Dichiarazione a verbale
Le parti firmatarie del presente Contratto confermando la scelta di considerare il Fondo PREVIDENZA CO-
OPERATIV A come uno strumento idoneo a soddisfare i bisogni previdenziali dei lavoratori metalmeccanici
cooperativi, sollecitano coerenti provvedimenti di legge finalizzati allo sviluppo dei Fondi negoziali.
In particolare, si impegnano, mediante apposite iniziative, a sollecitare le istituzioni deputate ad introdurre
una minore tassazione dei rendimenti finanziari e a definire interventi normativi che, con precise garanzie a
tutela del risparmio previdenziale e della sua rivalutazione, favoriscano gli investimenti nell’economia reale
in modo da consentire migliori rendimenti finanziari per i lavoratori ed un sostegno alla crescita economica
del nostro Paese.
Le Parti si impegnano, altresì, a perseguire una politica che favorisca gli investimenti socialmente respon-
sabili.
Art. 16 - Assistenza sanitaria integrativa
A decorrere dal 1° ottobre 2017, e fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8, tutti i lavoratori in forza
alla medesima data sono iscritti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa che sarà individuato tra le parti
entro il 31 marzo 2017, privilegiando le esperienze cooperative, ciò allo scopo di erogare prestazioni integra-
tive rispetto a quelle fornite dal Servizio sanitario nazionale, con l’obiettivo di assicurare prestazioni omo-
genee nei settori metalmeccanici e cooperativi. È fatta salva la facoltà, da parte del lavoratore, di esercitare
rinuncia scritta.
I lavoratori assunti successivamente a tale data saranno iscritti al Fondo con la prima finestra utile così come
definite nel regolamento del Fondo (Allegato 6 e allegato 6-bis).
Hanno diritto all’iscrizione al Fondo i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato com-
presi i lavoratori part-time, con contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non
inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione; in tale ultimo caso l’iscrizione è automaticamente
prolungata in caso di proroga del contratto.
Per i suddetti lavoratori è prevista a decorrere dal 1° ottobre 2017 una contribuzione pari a 156 euro annui
(suddivisi in 12 quote mensili da 13 euro l’una) a totale carico dell’azienda comprensiva delle coperture per i
familiari fiscalmente a carico ivi compresi i conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76 del 20 maggio 2016
con analoghe condizioni reddituali.
La contribuzione di cui al comma precedente è altresì dovuta: per i lavoratori in aspettativa per malattia, per i
lavoratori sospesi interessati dall’istituto della C.i.g. in tutte le sue tipologie e, per un periodo massimo di 12
mesi, per i lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge n. 223/1991
ovvero ai sensi dell’art. 7, legge n. 604/1966, che beneficiano della NASPI.
Potranno inoltre iscriversi, con copertura a loro totale carico, secondo le modalità e gli importi previsti dal
regolamento del Fondo, i familiari non fiscalmente a carico appartenenti al nucleo familiare ivi compresi i
conviventi di fatto.
In presenza di forme di sanità integrativa unilateralmente riconosciute dal datore di lavoro la contribuzione
a carico dell’azienda per ogni singolo dipendente non potrà essere inferiore a decorrere dal 1° ottobre 2017
a 156 € annui (suddivisi in 12 quote mensili da 13 € l’una).
Nel caso in cui siano già presenti in azienda forme di sanità integrativa derivanti da accordi collettivi, ai
lavoratori non coperti si applica quanto previsto dal 1° comma; per i lavoratori coperti da altre forme di
assistenza sanitaria integrativa le parti in sede aziendale procederanno ad una armonizzazione dei contenuti
dell’accordo anche al fine di adeguare la contribuzione a carico del datore di lavoro in misura non inferiore
a 156 € annui entro il 31 dicembre 2017.
Estensione dell’assistenza sanitaria ai pensionati che sono stati iscritti al Fondo in maniera continuativa per
almeno due anni prima di andare in pensione.
115
Potranno, inoltre, iscriversi anche i lavoratori che hanno cessato l’attività lavorativa e maturato due anni di
anzianità di iscrizione al Fondo in maniera continuativa all’atto di andare in pensione entro la data di avvio
della gestione separata pensionati.
L’importo a totale carico del pensionato, le modalità del versamento del contributo e le prestazioni da erogare
saranno stabilite dal Consiglio d’Amministrazione della Dircoop Open – Cassa di Assistenza Cooperativa -
tenuto conto delle indicazioni fornite dalle parti istitutive.
Dichiarazione delle Parti
Ai fini di quanto previsto ai commi 7 e 8, l’importo di 156 € annui, includendo la copertura per i familiari
fiscalmente a carico ivi compresi i conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76 del 20 maggio 2016 con ana-
loghe condizioni reddituali, costituiscono l’unico parametro di riferimento per il confronto con altre forme
di assistenza sanitaria integrativa fornite da eventuali diversi gestori.
Art. 17 - “Welfare”
A decorrere dal 1° giugno 2017, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di wel-
fare, elencati in via esemplificativa all’allegato 7 del valore di 100 euro, elevato a 150 e 200 euro rispettiva-
mente a decorrere dal 1° giugno 2018 e 1° giugno 2019 da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.
A decorrere dal 1° giugno 2025, detto importo sarà incrementato a 220 €, da utilizzare entro il 31 maggio
dell’anno successivo. A decorrere dal 1° giugno 2026 l’importo sarà incrementato a 230 € da utilizzare entro
il 31 maggio dell’anno successivo. A decorrere dal 1° giugno 2027 l’importo sarà incrementato a 240 € da
utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. A decorrere dal 1° giugno 2028 l’importo sarà incremen-
tato a 250 € da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno
o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzia-
nità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno-31 dicembre di
ogni anno.
I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di
eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateral-
mente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti
da accordi collettivi.
In caso di accordi collettivi, le parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le mo-
dalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le aziende si confronteranno con la R.S.U.
per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il
territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare
la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione,
ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.
I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo Previdenza
cooperativa o al Fondo di assistenza sanitaria cooperativa, secondo regole e modalità previste dai medesimi
Fondi, 220 €, per l’anno 2025, 230 € per l’anno 2026, 240 € per l’anno 2027 e 250 € per l’anno 2028.
Le strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti forniranno adeguate informazioni, rispettivamente ad
imprese e lavoratori, sui contenuti della presente disciplina e, altresì, ne monitoreranno l’applicazione nel
territorio di riferimento.
116
In sede nazionale, le parti stipulanti valuteranno l’andamento dell’attuazione della presente disciplina, te-
nendo conto dell’evoluzione normativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e/o soluzioni
rivolte in particolare alle cooperative di piccole e medie dimensioni.
Dichiarazioni a verbale
Le Parti precisano che i termini di cui al primo comma della presente disciplina, significano che l’azienda
deve mettere a disposizione dei lavoratori gli strumenti di Welfare entro e non oltre il 30 giugno di ciascun
anno di riferimento.
Le Parti precisano altresì che i valori indicati al primo comma della presente disciplina sono riconosciuti
un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie
tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda.
117
TITOLO V
Ambiente di lavoro
Art. 1 - Ambiente di lavoro salute e sicurezza
A) La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, il rispetto dell’ambiente, lo sviluppo sosteni-
bile delle attività produttive sono valori condivisi dalle Parti a tutti i livelli e costituiscono obiettivi comuni
dell’azienda e dei lavoratori, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti.
Coerentemente con questi obiettivi, il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i lavoratori, il medico compe-
tente (ove previsto), il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza collaborano, nell’ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, per eliminare o ridurre
progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche ed organiz-
zative, i livelli di salute nei luoghi di lavoro e di tutela dell’ambiente.
Prendendo lo spunto dall’esperienza dei Comitati per l’applicazione delle misure di prevenzione anti Covid
19 di cui agli specifici protocolli nazionali e nella logica di favorire proposte e condivisioni di obiettivi ed
interventi, i soggetti responsabili della materia di cui al comma precedente individueranno gli strumenti più
idonei e le modalità maggiormente efficaci, tenendo conto delle specificità dei diversi luoghi di lavoro, per
perseguire, anche in collaborazione con la R.S.U., il massimo coinvolgimento possibile dei lavoratori nella
gestione della sicurezza in azienda.
B) Il datore di lavoro all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva oltre ad osservare le misure gene-
rali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è
tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ad
organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione dei rischi ad
informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti.
In particolare:
- provvede affinché gli RLS siano consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione
dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o
unità produttiva;
- provvede affinché i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacua-
zione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque,
di gestione dell’emergenza siano adeguatamente formati consultando in merito all’organizzazione della for-
mazione il rappresentante per la sicurezza;
- in relazione alla natura dell’attività dell’unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di
lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari;
- provvede affinché ciascun lavoratore, in occasione dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di
mansioni e dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e
preparati pericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione
adottate e riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare
riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve essere periodicamente
ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi;
- informa periodicamente i lavoratori, di norma trimestralmente, previa consultazione con gli RLS, attraver-
so gli strumenti interni utilizzati (mail, comunicazioni cartacee, ecc.), circa i temi della salute e sicurezza con
particolare riferimento alle tipologie di infortunio e di quasi infortunio eventualmente ricorrenti e alle misure
di prevenzione previste nonché alle problematiche emerse negli incontri periodici con gli RLS
C) Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, confor-
memente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzione, i lavoratori hanno precisi do-
118
veri di rispetto delle normative in materia e sono altresì titolari di specifici diritti. I lavoratori in particolare
devono:
- osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva e indi-
viduale;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in rela-
zione ai fattori di rischio cui sono esposti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i
mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi
forniti dall’impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione;
- segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari, apparecchiature, utensili, mezzi, attrez-
zature e dispositivi di sicurezza e di protezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui
vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e
possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, fermo restando l’obbligo di non rimuovere o
modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, dandone notizia al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
I lavoratori, in particolare, hanno diritto di:
- eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza;
- verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di prevenzione e prote-
zione;
- ricevere un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimen-
to al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni;
- ricevere a loro richiesta copia della cartella sanitaria ivi compresi gli esiti degli accertamenti sanitari;
- ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari cui
sono sottoposti;
- non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo grave ed immediato è che non può
essere evitato, si allontanino dal posto di lavoro;
- non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evitare le conseguenze di un pericolo
grave ed immediato essendo nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico.
Potranno essere sperimentate modalità di coinvolgimento attivo dei lavoratori nell’organizzazione dell’atti-
vità di prevenzione finalizzata al miglioramento della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro. In parti-
colare, nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti potranno essere programmati due incontri all’anno
nell’ambito dell’area di esecuzione delle operazioni industriali per gruppi di lavoratori, gestiti da R.S.P.P. e
presenti i preposti e gli RLS, per esaminare eventuali fattori di rischio o criticità e prospettare possibili solu-
zioni. La partecipazione sarà a carico dell’azienda e dei lavoratori in un rapporto pari 1/1 secondo modalità
definite d’intesa con la R.S.U.
Nell’ambito di tali incontri si potrà analizzare il tema delle malattie professionali con particolare riguardo a
quelle sorte e/o presenti in azienda e le modalità possibili di intervento per ridurne l’incidenza.
L’azienda è tenuta ad informare annualmente gli RLS in merito agli obiettivi ambientali e agli investimenti,
iniziative e progetti dedicati al miglioramento della sostenibilità ambientale.
Introduzione per gli RLS di 8 ore di formazione aggiuntiva rispetto alle 32 ore minime di legge, con con-
tenuti specialistici mirati alle specificità del settore e/o dell’azienda, da svolgere durante l’orario di lavoro.
Nelle aziende con meno di 200 dipendenti, verrà garantito il coinvolgimento degli RLS nella visita periodica
da parte degli RSPP (almeno una volta l’anno) per sviluppare un rapporto proficuo tra i vari attori della sicu-
rezza, con l’eventuale coinvolgimento del medico competente.
In caso di infortunio sul lavoro ed in caso di mancato infortunio, l’Azienda prevede un’informazione tem-
pestiva, anche su richiesta degli RLS, delle azioni intraprese se già definite, o dalle eventuali azioni da
intraprendere quando verranno definite, al fine di evitare il ripetersi dell’evento stesso con l’attivazione, se
necessario, di momenti informativi/formativi mirati, anche in forma agile (es. pillole formative, briefing di
reparto), coerenti con le specificità del caso.
119
Con decorrenza da gennaio 2026 saranno predisposti strumenti anche innovativi di segnalazione delle critici-
tà/rischio, che non hanno carattere d’urgenza, da parte dei lavoratori in materia di salute e sicurezza; le even-
tuali segnalazioni saranno trimestralmente oggetto di confronto fra RLS, RSPP e tecnici delle certificazioni.
Sulla base di quanto concordato nelle Linee guida, potranno altresì essere attivati, anche in accordo con la
R.S.U., i cosiddetti break formativi consistenti in un aggiornamento del lavoratore sulla sicurezza attraverso
brevi momenti formativi (15-20 minuti al massimo) da collocarsi durante l’orario di lavoro in funzione delle
esigenze tecnico-organizzative nei corso dei quali, sotto la supervisione del docente/R.S.P.P. affiancato dal
preposto e dal RLS, il lavoratore ripercorre le procedure operative di sicurezza dell’area di competenza.
Nell’ambito degli attuali incontri periodici tra R.S.P.P. e RLS sarà possibile discutere di emissioni, di trat-
tamento rifiuti, di impatto energetico e di ambiente con il coinvolgimento dei rappresentanti aziendali che
seguono i diversi temi.
D) In ogni unità produttiva sono istituiti:
- il documento di valutazione dei rischi contenente le misure di prevenzione e protezione adottate e quelle
programmate per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento sarà rielaborato
in occasione di modifiche del processo produttivo e di innovazioni tecnologiche significative ai fini della
sicurezza e della salute dei lavoratori;
- la cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, tenuta ed
aggiornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo del segreto pro-
fessionale e nel rispetto delle norme e procedure in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto
previsto Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 . In tale cartella sono annotati i dati analitici riguardanti le
visite mediche di assunzione e periodiche, visite di idoneità, nonché gli infortuni e le malattie professionali.
È inoltre istituito, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, il registro degli esposti agli
agenti cancerogeni e mutageni nel quale è riportata l›attività svolta dai lavoratori, l›agente cancerogeno
utilizzato e, ove nota, l›esposizione ed il grado della stessa. I RLS hanno accesso a detto registro secondo
quanto previsto dall’articolo 243 del D.Lgs. n. 81/2008 .
Il registro infortuni, eliminato dall’articolo 21 , comma 4, D.Lgs. n. 151/2015 , è sostituito con il “Cruscotto
infortuni” messo a disposizione dall’INAIL.
E) In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
secondo quanto previsto dallo specifico accordo interconfederale in applicazione dell’articolo 18 del D.Lgs.
19 settembre 1994, n. 626 (attuale articolo 47 , D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 , come modificato dal D.Lgs. 3
agosto 2009, n. 106 ).
Ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono attribuiti, in particolare, diritti in materia di
formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le
modalità e nei limiti previsti dalle norme vigenti e dalle procedure aziendali.
I RLS, in funzione del contesto organizzativo, dovranno essere dotati di adeguati elementi di identificazione
(ad esempio cartellino, badge, spilla, ecc.).
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 18 , 35 e 50 , del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 , come modificato dal D.L-
gs. 3 agosto 2009, n. 106, il datore di lavoro è tenuto a dare informazioni ai RLS sugli infortuni intervenuti,
con indicazione delle cause e della prognosi e sull’andamento delle malattie professionali e della sorveglian-
za sanitaria anche mediante la visualizzazione del “Cruscotto infortuni” e a consegnare al Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta scritta dello stesso, copia del documento di valutazione dei rischi,
previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna. In presenza di appalti, il committente consegnerà ai
RLS copia dei DUVRI per consentirne la consultazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
I RLS sono tenuti a fare un uso strettamente riservato ed interno dei documenti ricevuti ed esclusivamente
connesso all’espletamento delle proprie funzioni rispettando il segreto industriale anche in ordine ai processi
lavorativi aziendali e il dovere di privacy sui dati sensibili di carattere sanitario riguardanti i lavoratori.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione di un’apposita riunione oltre che nei casi di
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gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda,
anche qualora ritenga, come previsto dall’articolo 50 , lett. o) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 , come modi-
ficato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 , che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal
datore di lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante
il lavoro. In tale occasione, le Parti qualora siano d’accordo sulla necessità di procedere a verifiche o accer-
tamenti potranno valutare di affidare ad Istituti o Enti qualificati, scelti di comune accordo, le rilevazioni o le
indagini che si ritenessero necessarie secondo le modalità concordemente individuate. Gli oneri derivanti da
tali rilevazioni sono a carico delle aziende.
I permessi retribuiti che competono ad ogni RLS, di cui all’accordo interconfederale del 5 ottobre 1995, sono
individuati con riferimento all’unità produttiva e sono pari a 50 ore annue nelle unità produttive che occu-
pano da 51 a 100 dipendenti, a 70 ore annue nelle unità produttive che occupano da 101 a 300 dipendenti, a
72 ore annue nelle unità produttive che occupano da 301 a 1.000 dipendenti, a 76 ore annue in quelle oltre i
1.000 dipendenti.
Le Parti in sede aziendale ovvero gli organismi paritetici territoriali possono concordare progetti formativi
per gli RLS quantitativamente più ampi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto disposto dalle vigenti dispo-
sizioni legislative e dall’accordo interconfederale del 5 ottobre 1995.
Sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia.
F) Negli stabilimenti di cui all’articolo 2 , primo comma, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 come modificato
dal D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238 , su richiesta delle R.S.U., è istituito il Rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza e l’ambiente (RLSA.) che, fermo restando il numero complessivo di rappresentanti già previsto
dalle norme contrattuali, subentra nella titolarità dei diritti, del ruolo e delle attribuzioni previsti dalla legge
e dalle norme contrattuali per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Gli RLSA svolgono il loro ruolo anche in materia ambientale collaborando, nell’ambito delle proprie funzio-
ni, al raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e dell’ambiente.
A tal fine, le aziende, fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 26 maggio 2009, n. 138, forniranno
agli RLSA., nel corso di specifici incontri annuali, informazioni finalizzate alla comprensione dei sistemi di
gestione ambientali adottati nello stabilimento.
A seguito della istituzione degli RLSA., le Parti in sede aziendale ovvero gli organismi paritetici territoriali
possono concordare specifiche iniziative di formazione sui temi ambientali per gli RLSA. nell’ambito degli
obblighi di formazione previsti dalle discipline vigenti.
G) “Quasi infortuni”
Le Parti, ritenendo utile la rilevazione dei quasi infortuni ai fini dello sviluppo della cultura della prevenzio-
ne e del miglioramento continuo della sicurezza sul lavoro, convengono che potranno essere sperimentati a
livello aziendale, previa valutazione congiunta tra R.S.P.P. e RLS, sistemi e modalità per la segnalazione dei
quasi infortuni e delle situazioni pericolose nell’intento di individuare opportune misure gestionali.
La Commissione nazionale raccoglierà le esperienze che verranno segnalate a cura di RLS e R.S.P.P. al fine
di individuare le migliori pratiche ed agevolarne la diffusione.
Art. 2 - Indumenti di lavoro
Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all’azione di
sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in
dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per
la custodia del proprio abito.
Qualora l’azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: fattorini, portieri, sorveglianti, autisti, ecc.)
indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.
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TITOLO VI
Assenze, permessi e tutele
Art. 1 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e
comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato
immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di
pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostan-
ze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto,
il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Qualora l’infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà fatta al più vicino
posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Nel caso di assenza per malattia professionale il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste dal
successivo art. 2.
Al lavoratore sarà conservato il posto:
a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l’indennità per
inabilità temporanea prevista dalla legge;
b) in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo
da parte dell’istituto assicuratore.
In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà
possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
Il lavoratore infortunato ha diritto all’intera retribuzione per la prima giornata nella quale abbandona il la-
voro.
Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o malattia professionale una integra-
zione di quanto egli percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento
del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato
secondo quanto previsto dal solo comma 3 del successivo articolo 2, paragrafo trattamento economico, ope-
rando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale.
Per l’eventuale periodo di infortunio e di malattia professionale eccedente la scadenza di cui sopra, il lavo-
ratore percepirà il normale trattamento assicurativo.
Ove richiesti verranno erogati proporzionali acconti.
Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza.
Per gli infortuni sul lavoro verificatisi in azienda successivamente al 1° ottobre 1999, fatto salvo quanto pre-
visto nella Nota a verbale e secondo le procedure previste dall’Ente assicurativo competente, sarà garantita
al lavoratore assente l’erogazione delle spettanze come avviene per il trattamento economico di malattia. A
compensazione delle anticipazioni così effettuate, gli importi delle prestazioni di competenza dell’Ente assi-
curativo vengono liquidate direttamente all’azienda. Per le imprese con meno di 100 dipendenti la previsione
di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2000.
Al termine del periodo dell’invalidità temporanea o del periodo di degenza e convalescenza per malattia
professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimento, il
lavoratore deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa del lavoro.
Qualora la prosecuzione dell’infermità oltre i termini di conservazione del posto di cui ai punti a) e b) non
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consenta al lavoratore di riprendere servizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo
trattamento di fine rapporto.
Ove ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decor-
renza dell’anzianità agli effetti del preavviso.
L’infortunio sul lavoro sospende il decorso del preavviso nel caso di licenziamento, nei limiti ed agli effetti
della normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento economico di cui al presente articolo.
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di
infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.
L’assenza per malattia professionale od infortunio, nei limiti dei periodi fissati dal presente articolo per
la conservazione del posto, è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione
dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, gratifica natalizia, ecc.).
Nota a verbale
In caso di infortunio e di malattia professionale non si farà luogo al cumulo fra il trattamento previsto dal
presente contratto e quello assicurativo, riconoscendo in ogni caso al lavoratore il trattamento globale più
favorevole.
Art. 2 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Comunicazione e certificazione dell’assenza
In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l’azienda entro il primo giorno d’assenza (fine turno) comuni-
cando il domicilio presso cui si trova se diverso da quello noto all’azienda e inviare entro il secondo giorno
dall’inizio dell’assenza il protocollo del certificato medico.
L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all’azienda con le stesse
modalità di cui al comma precedente.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza
verrà considerata ingiustificata.
L’azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore nel rispetto dell’art. 5 della legge 20 maggio
1970, n. 300.
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin
dal primo giorno di assenza dal lavoro, e per tutta la durata della malattia, a trovarsi a disposizione nel do-
micilio comunicato al datore di lavoro, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ovvero
nelle diverse fasce orarie stabilite per disposizioni legislative o amministrative locali o nazionali, di tutti i
giorni compresi i domenicali o festivi, per consentire l’accertamento del suo stato di salute.
Sono fatte salve le necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o per gravi,
eccezionali motivi familiari comunicati preventivamente, salvo casi di forza maggiore, all’azienda e succes-
sivamente documentati.
Nel corso del periodo di assenza per malattia il lavoratore ha l’obbligo di comunicare all’azienda contestual-
mente i mutamenti di domicilio o dimora, anche se temporanei.
Le assenze e le inosservanze di cui al comma 5 comporteranno l’irrogazione a carico del lavoratore dei prov-
vedimenti disciplinari contrattualmente previsti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, ultimo com-
ma, legge 20 maggio 1970, n. 300, con proporzionalità relativa all’infrazione riscontrata e alla sua gravità.
Conservazione del posto di lavoro
In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova
ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, definito comporto breve, di:
123
a) 183 giorni di calendario per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
b) 274 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino ai 6 anni compiuti;
c) 365 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 6 anni.
Il lavoratore ha diritto ad un periodo di conservazione del posto, definito comporto prolungato, nei seguenti
casi:
- evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un’unica ripresa del lavoro per un
periodo non superiore a 61 giorni di calendario;
- quando si siano verificate almeno due malattie comportanti, ciascuna, un’assenza continuativa pari o supe-
riore a 91 giorni di calendario;
- quando alla scadenza del periodo di comporto breve sia in corso una malattia con prognosi pari o superiore
a 91 giorni di calendario.
Il comporto prolungato è pari a:
a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: 274 giorni di calendario;
b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino ai 6 compiuti: 411 giorni di calendario;
c) per anzianità di servizio oltre i 6 anni: 548 giorni di calendario.
I suddetti periodi di conservazione del posto e le causali di prolungamento si intendono riferiti alle assenze
complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso, compreso quello
in corso, da intendersi quello risultante dall’ultimo certificato medico emesso, anche di continuazione.
Resta salvo quanto previsto dalle norme in materia per la conservazione del posto dei lavoratori affetti da Tbc.
Superato il periodo di conservazione del posto, fermo restando quanto previsto nel paragrafo Aspettativa,
ove l’azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo previsto dal
presente contratto per il caso di licenziamento ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere ser-
vizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non
avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell’anzia-
nità agli effetti del preavviso.
Aspettativa
Al superamento dei limiti di conservazione del posto di cui al paragrafo precedente, il lavoratore potrà
usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata di mesi 4, durante il quale non de-
correrà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessun istituto. A fronte del protrarsi dell’assenza
a causa di malattia grave e continuativa, periodicamente documentata, il lavoratore potrà usufruire, previa
richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica, debitamente comprovata
che consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti mansioni e comunque di durata non superiore a com-
plessivi 42 mesi continuativi.
Durante il periodo di aspettativa non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per tutti gli
istituti.
Il lavoratore in aspettativa con anzianità di servizio superiore ad 8 anni potrà chiedere l’anticipazione del
trattamento di fine rapporto.
Le assenze determinate da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, che comportano una discontinu-
ità nella prestazione lavorativa, che comunque non fanno venir meno la capacità di prestazione lavorativa
anche se intervallate nel tempo, consentiranno al lavoratore all’atto del superamento del periodo di conser-
vazione del posto di lavoro di poter fruire dell’aspettativa, anche in maniera frazionata, in rapporto ai singoli
eventi terapeutici necessari. A tali fini il lavoratore fornirà all’azienda le dovute informazioni che l’azienda
medesima tratterà nel rispetto delle norme in materia sulla tutela della privacy.
Decorso anche il periodo di aspettativa senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l’azienda potrà proce-
dere alla risoluzione del rapporto.
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Trattamento economico
Per quanto concerne l’assistenza e il trattamento di malattia per i lavoratori valgono le norme di legge rego-
lanti la materia.
Inoltre, le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro, nell’ambi-
to della conservazione del posto, una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni
legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto
che avrebbe percepito se avesse lavorato, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di
trattamento contrattuale.
A tal fine il lavoratore non in prova avrà diritto, nei limiti massimi di conservazione del posto di lavoro, al
seguente trattamento economico:
- alla intera retribuzione globale per i primi 122 giorni di calendario e all’80% della retribuzione globale per
i giorni residui, per anzianità di servizio fino a tre anni compiuti;
- alla intera retribuzione globale per i primi 153 giorni di calendario e all’80% della retribuzione globale per
i giorni residui, per anzianità di servizio da tre a sei anni compiuti;
- alla intera retribuzione globale per i primi 214 giorni di calendario e all’80% della retribuzione globale per
i giorni residui, per anzianità di servizio oltre i sei anni.
Il suddetto trattamento economico ricomincia “ex novo” in caso di malattia o infortunio non sul lavoro inter-
venuto dopo un periodo di 61 giorni di calendario dalla ripresa del servizio.
I periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni continuativi sono retribuiti con l’intera
retribuzione globale in aggiunta al trattamento economico di cui sopra fino ad un massimo di 61 giorni di
calendario, anche nel caso di superamento dei limiti sopra riportati determinati con le indicazioni di cui alle
norme finali.
A tali fini il lavoratore fornirà all’azienda le dovute informazioni che dovranno essere trattate nel rispetto
delle norme in materia sulla tutela della privacy.
Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza.
Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o locali o, comunque,
derivanti da norme generali in atto o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza.
Effetti dell’assenza per malattia sugli altri istituti
Salvo quanto previsto per i periodi di aspettativa sopra indicati, l’assenza per malattia, nei limiti dei periodi
fissati per la conservazione del posto, è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la ma-
turazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, tredicesima, ecc.).
La malattia insorta durante il periodo di ferie collettive di cui al 7° comma dell’art. 10, Sezione quarta, Titolo
III, ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:
a) malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso;
b) malattia la cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario.
L’effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di
certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l’espletamento della visita di controllo dello stato
d’infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.
Nel caso in cui, durante il suddetto triennio, si siano verificate assenze per malattia di durata non superiore a
5 giorni per un numero di eventi pari o superiore a 7, l’ottava e le successive assenze di durata non superiore
a 5 giorni verranno computate in misura doppia ai fini del calcolo dei limiti di trattamento economico; a
tali effetti non verranno considerate le assenze dovute a ricovero ospedaliero compreso il day hospital, alle
malattie connesse allo stato di gravidanza ed ai trattamenti terapeutici ricorrenti connessi alle fattispecie di
cui alla prima nota a verbale del presente articolo, fruiti presso enti ospedalieri e risultanti da apposita certi-
ficazione e quindi saranno retribuiti ad intera retribuzione globale, fatti salvi i periodi di conservazione del
posto precedentemente definiti.
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Norme finali
La situazione dei lavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi, o affetti da morbo di Cooley nonché dei
lavoratori affetti da neoplasie, da epatite B e C ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie, nonché casi par-
ticolari di analoga gravità sarà considerata dalle aziende con la massima attenzione facendo riferimento alle
disposizioni assistenziali vigenti.
Le parti si danno reciprocamente atto che i lavoratori soggetti all’assicurazione obbligatoria di malattia sono
quelli individuati nell’allegato 2.
Si conviene che la durata delle assenze, definite dai successivi punti a) e b), nonché ribadito il tetto massimo
previsto, saranno computate al 50% e ciò sia al fine del calcolo del trattamento economico, sia al fine della
loro incidenza sui periodi di conservazione del posto:
a) i periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni continuativi, fino ad un massimo di:
- 60 giorni complessivi, per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
- 75 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 compiuti;
- 90 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni;
b) i periodi di malattia di durata superiore a 21 giorni continuativi, fino ad un massimo di:
- 60 giorni complessivi, per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
- 75 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 compiuti;
- 90 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni;
e comunque fino ad un tetto massimo di 120 giorni complessivi per gli eventi di cui ai punti a) e b) unitaria-
mente considerati.
Le aziende entro il mese di gennaio di ogni anno invieranno a ciascun lavoratore un modulo riassuntivo dei
singoli periodi di assenza per malattia intervenuti nell’anno precedente.
Le Parti, in ossequio alla normativa, anche di livello europeo, dettata a tutela del principio di parità di trat-
tamento, con particolare riferimento alla Direttiva 2000/78/CE ed all’attuazione di essa a livello nazionale
operata con il D.lgs. N. 216 del 2003, si intendono con il presente Contratto dettare una disciplina diffe -
renziata del comporto di malattia valevole per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della Legge n.
68/99, sul rilievo che essi sono maggiormente esposti al rischio di malattia a causa di tale condizione, e ciò
indipendentemente dalla riconducibilità dell’assenza per malattia alla patologia invalidante.
Le parti convengono che i termini di conservazione del posto durante la malattia previsti al paragrafo deno-
minato “Conservazione del posto di lavoro” del presente articolo sono aumentati di 180 giorni per il lavora-
tore con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 68/99.
Durante il periodo di conservazione del posto di cui al comma precedente, verrà riconosciuto, per 90 giorni,
un trattamento economico pari all’80% della retribuzione globale.
L’azienda almeno 48 ore prima che siano superati i limiti di conservazione del posto e in ogni caso 48 ore
prima dell’adozione del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro dovrà ricevere idonea certifi-
cazione attestante l’invalidità riconosciuta, da parte del lavoratore interessato al prolungamento del periodo
di comporto.
Le parti, a fronte di un intervento normativo che detta una specifica disciplina di tali ipotesi, valuteranno
congiuntamente gli eventuali e necessari interventi.
Norma transitoria
Le parti in fase di stesura valuteranno l’opportunità di inserire ulteriori patologie tra quelle gravi di cui ai
commi precedenti.
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Art. 3 - Congedo matrimoniale
In occasione del matrimonio con effetti civili, ai lavoratori non in prova compete un periodo di congedo
matrimoniale retribuito pari a 15 giorni consecutivi di calendario, decorrenti dalla data della celebrazione del
matrimonio (compreso).
Qualora per necessità personali del lavoratore non fosse possibile, in tutto o in parte, l’utilizzo del congedo
all’epoca del matrimonio, il periodo potrà essere concesso o completato nei successivi 30 giorni dalla cele-
brazione delle nozze.
Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali né potrà essere considerato quale periodo
di preavviso di licenziamento.
La richiesta di congedo dovrà essere avanzata dagli aventi diritto con un preavviso di almeno trenta giorni
dal suo inizio, salvo casi eccezionali.
Durante il periodo di congedo matrimoniale le aziende riconosceranno una integrazione di quanto il lavo-
ratore percepisce in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme fino al raggiungimento del normale
trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.
Il trattamento economico sopra previsto spetta ai lavoratori occupati, quando gli stessi fruiscano effettiva-
mente del congedo. Tuttavia, si fa luogo egualmente alla corresponsione dell’indennità per congedo ma -
trimoniale, quando il lavoratore, ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, si trovi, per giustificato
motivo, sospeso od assente.
Il congedo matrimoniale è altresì dovuto alla lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimonio.
Il congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l’uno e l’altro ne abbiano diritto.
Nota a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che i lavoratori destinatari dell’assegno per congedo matrimoniale
sono quelli di cui agli Allegati 2.
Art. 4 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tal caso, alla lavoratrice assente nei 5
mesi di congedo di maternità, corrisposta ad integrazione di quanto previsto dalla legge l’intera retribuzione
globale.
In caso di estensione, a norma di legge, oltre detti termini, del periodo di assenza obbligatoria, si applicherà
il trattamento più favorevole tra quello previsto dal presente contratto e quello stabilito dalla legge ovvero
in sede aziendale.
Art. 5 - Congedi parentali
Ai fini e per gli effetti dell’art. 32 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, “Testo unico delle di-
sposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53” e successive modificazioni ed integrazioni, il padre lavoratore e la madre
lavoratrice, per ogni bambino nei primi suoi dodici anni di vita, hanno diritto al congedo parentale che può
essere fruito in modo continuativo o frazionato, anche su base oraria, per un periodo complessivamente non
superiore a dieci mesi, elevato a undici mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal
lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi.
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continua-
tivo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio compreso il giorno del parto, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro
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per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto l’affidamento
esclusivo del figlio (art.337-quater codice civile), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a
undici mesi.
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente, anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
L’utilizzo su base oraria dei periodi di congedo parentale è frazionabile per gruppi di 2 o 4 ore giornaliere
riproporzionati, rispettivamente, ad un’ora e a 2 ore, per i part-time pari o inferiori a 20 ore settimanali. Esso
non potrà essere programmato per un periodo inferiore ad una giornata lavorativa nel mese di utilizzo.
Ai fini dell’esercizio del diritto ai congedi parentali, il genitore è tenuto a presentare di norma almeno 5
giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo richiesto
e allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva, qualora non già presentato; nel caso
di utilizzo del congedo su base oraria, il genitore è tenuto a presentare al datore di lavoro un piano di pro-
grammazione mensile entro 2 giorni prima della fine del mese precedente a quello di fruizione, indicando il
numero di giornate equivalenti alle ore complessivamente richieste nel periodo e il calendario dei giorni in
cui è collocato il congedo su base oraria.
I criteri di calcolo per la determinazione della base oraria e della equiparazione del monte ore utilizzabile
relativo al normale orario settimanale di 40 ore sono i seguenti:
- giorni medi annui 365,25: 7 giorni in una settimana = 52,18 settimane medie annue x 40 ore settimanali =
2.087,20 ore annue: 12 mesi = 173,93 ore medie mensili.
Pertanto, il periodo di:
- 6 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.044 ore;
- 7 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.218 ore;
- 10 (11) mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.740 (1.913,23) ore.
Le ore di congedo fruite dalla madre lavoratrice e/o dal padre lavoratore verranno detratte dal monte ore
come sopra determinato che costituisce parametro di riferimento anche nei casi di fruizione dei permessi a
giornate o periodi continuativi
La base di calcolo della singola ora di congedo equivale ad un centosettantatreesimo (1/173) della retribu-
zione media globale mensile.
Qualora per ragioni non prevedibili e indipendenti dalla volontà della madre lavoratrice e/o del padre lavora-
tore e dell’azienda, l’utilizzo delle ore programmate, e comunicate all’INPS, subisca modifiche tali che non
permettono, nel mese di utilizzo, l’intero conguaglio delle ore in giornate equivalenti:
a) le ore residue saranno anticipate nel mese di utilizzo alla lavoratrice e/o al lavoratore e conguagliate dall’a-
zienda all’INPS nel mese successivo al mese di fruizione;
b) in caso di risoluzione del rapporto di lavoro le ore residue non conguagliabili all’INPS, perché frazioni di
giornata equivalente, saranno coperte con l’utilizzo delle ore residue di ferie o Par.
Trattamento economico
Salvo condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione integrativa aziendale, alla lavoratrice madre
o al lavoratore padre l’azienda riconoscerà, per i primi due mesi di congedo parentale spettante, l’intera re-
tribuzione globale ad integrazione di quanto previsto dalla legge.
Resta inteso che, nel caso in cui entrambi i genitori lavorino presso la medesima impresa, detta integrazione
potrà essere riconosciuta fino ad un massimo di due mesi cumulativamente fra entrambi i genitori.
Permessi non retribuiti all’anno per padre e madre con figli fino a 5 anni
Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 53 dell’8 marzo 2000 (congedi parentali), si conviene di con-
cedere 24 ore retribuite fino al compimento del 3° anno di età ai genitori dei figli e dal 3° anno di età e fino
al compimento del 12° anno di età, 40 ore non retribuite. Per beneficiare dei permessi il lavoratore è tenuto
128
ad avvertire preventivamente l’azienda, salvo giustificato impedimento, ed a presentare:
- in caso di malattia, il certificato medico, che attesti la malattia del figlio;
- in altri casi connessi ad esigenze del figlio, elementi probanti di necessità.
Tali permessi non possono essere fruiti congiuntamente a periodi di ferie o ad altri permessi previsti da leggi
dello Stato, salvo giustificato motivo da comprovare a cura del lavoratore e soggetto a verifica tra la coope-
rativa e la Rappresentanza sindacale unitaria.
Nel caso in cui entrambi i genitori siano occupati in cooperative che applicano il presente contratto, i permes-
si possono essere usufruiti da ogni genitore in misura non superiore al 50%.
Art. 6 - Servizio militare, servizio di volontariato civile e di cooperazione allo sviluppo
La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro.
Il lavoratore chiamato alle armi per il servizio di leva o richiamato alle armi ha diritto alla conservazione del
posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare.
Ai fini della anzianità utile per raggiungere i maggiori scaglioni previsti dal presente contratto per la misura
delle ferie e del trattamento di malattia, il periodo di tempo trascorso sotto le armi sarà computato come
anzianità di servizio, sempreché il lavoratore chiamato alle armi presti almeno sei mesi di servizio dopo il
rientro nella azienda senza dimettersi.
Se il lavoratore chiamato o richiamato alle armi risolve il rapporto di lavoro ha diritto a tutte le indennità che
gli competono, a norma delle disposizioni vigenti all’atto della chiamata, ma in tal caso non ricorre l’obbligo
del preavviso, né il diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Le norme stabilite dal presente articolo si intendono completate con quelle previste dalla legge vigente in
caso di chiamata o di richiamo alle armi al momento della chiamata o del richiamo stesso, nonché da quanto
contenuto nella legge 26 febbraio 1987, n. 49, Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in
via di sviluppo.
Note a verbale
1) Le Associazioni cooperative si impegnano affinché le Direzioni aziendali, compatibilmente con le esigen-
ze aziendali, applichino i diritti di cui al presente articolo ai lavoratori cooperanti o volontari che lavorino
all’estero nell’ambito di programmi di cooperazione internazionale approvati dal Governo italiano.
2) I lavoratori che facciano parte di Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6, della
legge 11 agosto 1991, n. 266, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto, ai sensi dell’art. 17
della stessa legge, di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dal
contratto e dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
Art. 7 - Formazione continua
Le Parti considerano strategico l’investimento delle imprese e dei lavoratori in materia di formazione conti-
nua, finalizzata ad aggiornare, perfezionare o sviluppare conoscenze e competenze professionali a partire da
una campagna diffusa di recupero del gap sulle competenze digitali, in stretta connessione con l’innovazione
tecnologica e organizzativa del processo produttivo e del lavoro e di sensibilizzazione sui temi ambientali e
della economia circolare.
Al fine di sviluppare le competenze digitali di base e di agevolare la costruzione dell’identità digitale, le Parti
si impegnano ad avviare una attività progettuale partendo dal percorso di alfabetizzazione digitale.
Le Parti concordano che la formazione debba rispondere alle esigenze di imprese e lavoratori, rappresentan-
do cosi un investimento e un valore condiviso per tutti i soggetti coinvolti. A tal fine si riconosce l’importan-
za dell’analisi del fabbisogno formativo, tenuto conto anche del bilancio delle competenze acquisite, quale
strumento che consente di identificare le competenze da sviluppare per aumentare la competitività aziendale
e la professionalità delle persone e sulla cui base sarà elaborato il relativo piano formativo.
129
L’analisi del fabbisogno si inserisce all’interno di un processo ciclico, nel quale assumono rilevanza sia la
pianificazione della formazione, al fine di valorizzare tutte le modalità di apprendimento, sia il monitoraggio
dello stato di attuazione dell’azione formativa intrapresa, per il quale risulta strategica la registrazione della
formazione effettuata.
A far data dal 1° gennaio 2017, le aziende, nell’arco di ogni triennio, coinvolgeranno i lavoratori in forza a
tempo indeterminato e a tempo determinato laddove la durata del contratto sia compatibile e comunque di
durata non inferiore a 9 mesi, in percorsi di formazione continua della durata di 24 ore pro-capite, in relazio-
ne al fabbisogno formativo, elaborando progetti aziendali con il coinvolgimento della R.S.U., ovvero ade-
rendo a progetti territoriali o settoriali, realizzabili secondo le seguenti modalità: aula, corsi interni o esterni
all’azienda; autoapprendimento con FAD; e-learning; partecipazione a convegni-seminari, workshop interni
o esterni all’azienda; coaching; action learning; affiancamento; training on the job. La formazione in materia
di sicurezza di cui all’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 , non è computabile ai fini del presente comma.
Alla fine del secondo anno del triennio ai lavoratori per i quali - in virtù della formazione già effettuata o
programmata nel terzo anno - non risultino utilizzate le 24 ore previste, saranno riconosciute quelle mancanti
per partecipare a iniziative di formazione continua.
I lavoratori al rientro da un’assenza continuativa pari o superiore a 6 mesi, ridotti a 5 mesi nel caso di assenza
per congedo di maternità, potranno esercitare il diritto di cui al comma precedente a partire dalla data di rien-
tro in attività ovvero prioritariamente saranno inseriti, laddove coerente con la professionalità del lavoratore,
in piani aziendali già programmati.
Il diritto soggettivo di cui ai commi-6 e 7, sarà esigibile per iniziative formative impiegabili nel contesto
lavorativo dell’azienda, sulle quali la stessa, d’intesa con la R.S.U. laddove presente, ha dato informazione
ai lavoratori o, in subordine, per partecipare a iniziative formative finalizzate all’acquisizione di competenze
trasversali, linguistiche, digitali, tecniche o gestionali.
Al fine di orientare le aziende e i lavoratori sulle aree tematiche da considerarsi prioritarie e su esemplifica-
zioni di percorsi formativi, si rinvia alle tabelle riportate in calce al presente articolo.
Le iniziative di cui al comma 6 devono essere realizzate da:
a) enti di cui all’articolo 1 della legge 40/87 riconosciuti dal Ministero del lavoro;
b) enti in possesso di accreditamento secondo le normative regionali che consentono di svolgere attività di
formazione continua;
c) enti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2008, settore EA 37
in corso di validità per le sedi di svolgimento delle attività formative;
d) Università pubbliche e private riconosciute, Fondazioni 1TS e Istituti tecnici che rilasciano titoli di istru-
zione secondaria superiore;
e) l’azienda.
Al fine della fruizione del diritto soggettivo, durante il terzo anno del triennio, il lavoratore farà richiesta
scritta entro 10 giorni lavorativi prima dell’inizio dell’attività formativa alla quale intende partecipare, pro-
ducendo, su richiesta dell’azienda., la documentazione necessaria all’esercizio del diritto soggettivo di cui
al presente articolo.
È previsto il trascinamento di 6 mesi nel triennio successivo delle ore residue non fruite. Al termine di detto
periodo esse decadranno salvo che non siano state fruite per esigenze tecnico-organizzative, compreso il
superamento della percentuale massima complessiva di assenza contemporanea di cui al comma 19 del
presente articolo.
In via transitoria i lavoratori che, in tutto o in parte, non abbiano fruito delle 24 ore di formazione di compe-
tenza del triennio 2017-2019, potranno fruirne entro il 31 dicembre 2021. Al termine di detto periodo esse
decadranno.
Le iniziative formative svolte saranno debitamente documentate dall’ente erogatore o dall’azienda e saranno
registrate in applicazione della normativa vigente.
130
Per le iniziative formative di cui al comma 6, l’impresa, anche integrando le risorse pubbliche e private a
disposizione, sosterrà direttamente i costi fino a un massimo di 300 euro.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi per partecipare alle iniziative formative di cui al
presente articolo e all’art. 8, salvo diversa intesa aziendale, saranno di norma il 3% complessivo della forza
occupata nell’unità produttiva, coerentemente con le esigenze tecnico-organizzative. Nelle aziende fino a
200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale saranno
arrotondati all’unità superiore.
Le Parti si impegnano, per quanto di loro competenza, a dare opportuna diffusione delle novità normative in
materia di formazione continua.
Le Commissioni paritetiche, aziendali, territoriali e nazionale, di cui all’articolo 7, Sezione prima, effettue-
ranno il monitoraggio dell’attuazione del presente articolo secondo quanto ivi specificato.
L’attuazione di quanto previsto dal presente articolo sarà oggetto di informativa alla R.S.U. e alle Commis-
sioni territoriali. Eventuali divergenze circa l’osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo
saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria.
Nel caso in cui permanga divergenza circa la corrispondenza fra le caratteristiche del corso che il dipendente
intende frequentare e quanto previsto dal presente articolo, la risoluzione viene demandata - in unico grado
- alla decisione della Commissione territoriale di cui all’articolo 7, punto 7.2., Sezione prima ovvero delle
Parti competenti in sede territoriale.
La decisione viene assunta all’unanimità entro venti giorni dalla data di ricevimento della istanza che le Par-
ti, congiuntamente o disgiuntamente, avranno inoltrato, con raccomandata a.r. o Posta elettronica certificata,
tramite le rispettive Organizzazioni sindacali territorialmente competenti.
Esemplificazione di aree tematiche prioritarie
(da aggiornare a cura della Commissione nazionale sulla base delle trasformazioni in atto)
Competenze
Chiave
Aree tematiche Argomenti
Competenze trasversali Area Soft skills Public Speaking
Leadership
Gestione del tempo
Team working e team building
Negoziazione e gestione dei conflitti
Problem solving e decision making
Lean Thinking
Formare i formatori
Comunicazione digitale (utilizzo social, web analytics,
elaborazioni e presentazioni grafiche, ecc.)
La consapevolezza del ruolo e lo sviluppo delle compe-
tenze
131
La gestione del denaro
lnterculturalità
Conoscere il CCNL
Conoscere la busta paga
Area informatica Programmi di videoscrittura
Foglio elettronico
Presentazioni
Programmi di posta elettronica
Database
Project Management per l’ICT
Alfabetizzazione digitale (anche ai fini della fruizione
degli istituti contrattuali: Fondo Previdenza Comple-
mentare e Assistenza Sanitaria integrativa) ,, Welfare
contrattuale)
Competenze linguistiche Area lingue straniere Base, Intermedio, Avanzato, Business
Comunicazione di base in lingua italiana per stranieri
...
Competenze digitali Area industria 4.0 Tecnologie a servizio dell’Industry 4.0
Introduzione alla tecnologia additiva (stampa 3D)
Big Data Analysis
Cyber Security
Come gestire la manutenzione
Linguaggi di programmazione
...
Competenze tecniche Area produzione Progettazione integrata CAD - CAM
Lettura del disegno tecnico
Lettura del disegno elettrico
Programmazione dei controlli numerici (PLC, MU,
CNC, ecc.)
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Elettronica
Elettrotecnica
Oleodinamica
Pneumatica
Tecniche di produzione (Metrologia, Lettura schemi elet-
trici, Processi di saldatura, Movimentazione materiali,
Controlli non distruttivi, ecc.)
Gestione tecnica e normativa di un cantiere
Programmazione della produzione
Approccio alla manutenzione preventiva e predittiva
Organizzazione del posto di lavoro (5S, ergonomia, ecc.)
Impianti elettrici - gestione e manutenzione
Impianti termoidraulici - gestione e manutenzione
Normativa tecnica di settore
La gestione dell’energia e le fonti rinnovabili
...
Competenze gestionali Area contabilità e finanza Strumenti e tecniche di analisi del bilancio
Costruzione del budget
Redazione del piano finanziario
Pagamenti internazionali
Fiscalità internazionale
Bilancio per non addetti
...
Area amministrazione Paghe e contributi
Controllo di gestione
Project e risk management
Adempimenti fiscali
Adempimenti doganali
133
Privacy e GDPR
Strumenti e tecniche dei processi formativi
...
Aree Marketing e vendite Gestire la relazione di vendita con efficacia
Customer care e assistenza post-vendita
La gestione dei clienti attraverso piattaforme CRM
Social media marketing
Strumenti e tecniche SEO-SEM
...
Area qualità e ambiente Direttiva macchine
Gestione del sistema della qualità (ISO 9001-2015; ISO
140001; ISO 450001; IAFT 16949, ecc.)
Cultura della qualità e i costi della non qualità
....
Area produzione Approccio alla Lean Production
Approccio alla gestione della Supply Chain
Gestione delle merci (aree magazzino, aree di produzio-
ne)
Visual Management
Change Management
Il ruolo del capo intermedio
...
Esemplificazione di alcune percorsi formativi
Competenze trasversali
Area Soft skills
Negoziazione e gestione dei conflitti
Obiettivi: Accrescere la conoscenza dei propri stili di relazione, di migliorare la gestione della propria e altrui
aggressività, di risolvere i conflitti di ruolo e di gestire i conflitti in modo creativo.
Contenuti:
- I modelli comportamentali prevalenti (aggressivo, passivo, assertivo)
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- La capacità di ascolto e gli stili d’influenzamento attuati
- La risoluzione dei conflitti di potere
- Individuare i problemi, valutare le opzioni e trovare le soluzioni
- Gestire i conflitti in modo creativo
Problem solving & decision making
Obiettivi: Il corso è focalizzato sugli aspetti del processo di analisi dei problemi e di presa di decisioni con
l’obiettivo di facilitare la capacità di pervenire a decisioni corrette anche nelle situazioni più critiche.
Contenuti:
- Conoscere le principali metodologie per l’analisi e la risoluzione di problemi
- Saper identificare soluzioni utili e soluzioni inutili
- Condividere un processo per l’analisi del problema e la presa di decisione nei gruppi di lavoro
- Adottare un approccio più razionale alla soluzione dei problemi e alla pianificazione
- Capire come trasformare le decisioni in azioni
- Identificare i comportamenti individuali e collettivi che facilitano i processi di analisi e decisione nei gruppi
- Valutare l’impatto delle decisioni
- Sviluppare la leadership nella comunicazione delle decisioni prese
Competenze trasversali
Area informatica
Alfabetizzazione digitale
Obiettivi: Acquisire le competenze di base che consentano di operare in autonomia con i più moderni stru-
menti informatici.
Contenuti:
- Il glossario digitale dalla A alla Z
- Come si usa il tablet
- Internet: cercare e condividere informazioni
- La posta elettronica: registrare un indirizzo di posta e gestire la messaggistica
- Il mondo delle App
- I social network
- Gestire le informazioni ai fini della fruizione degli istituti contrattuali
Competenze trasversali
Area lingue straniere
Lingua straniera (base/intermedio/avanzato/business)
Obiettivi: I singoli corsi sono progettati per piccoli gruppi di lavoro e di studio con l’obiettivo di creare un
ambiente dinamico e stimolante, dove le strutture linguistiche vengono consolidate e migliorate tramite
contenuti e attività scelti in sintonia con l’area professionale di appartenenza e con le competenze richieste.
Le tipologie di corsi possono essere di lingua “generale” o tematici, sulla base del livello di conoscenza della
lingua dei partecipanti, del ruolo e settore di appartenenza, dell’utilizzo della lingua nel contesto lavorativo.
Contenuti:
L’attenzione verrà puntata sulla comunicazione e sulle capacità pratiche da acquisire nei particolari settori
di interesse, sulla base di un programma di lavoro e di un percorso formativo preventivamente individuato
e progettato. I programmi tratteranno, attraverso l’uso di contenuti e materiali specifici, argomenti relativi ai
ruoli professionali e agli obiettivi dei partecipanti, sulla base del livello iniziale di conoscenza della lingua.
In generale, i corsi mireranno ad acquisire e consolidare le strutture linguistiche da implementare o già pre-
senti, incrementare vocabolario e gamma di espressione, introducendo gradualmente un linguaggio sempre
più accurato.
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Competenze digitali
Area Industry 4.0
Introduzione alla tecnologia additiva (stampa 3D)
Obiettivi:
Le tecnologie additive costituiscono la più grande rivoluzione nella costruzione di componenti meccanici
dell’ultimo decennio. Ormai la tecnologia è considerata matura ed il corso quindi si pone l’obiettivo di
fornire una panoramica chiara e concisa sulle possibilità della tecnologia sia in ambito prototipazione sia in
ambito manifattura.
Contenuti:
- Generalità sulle tecnologie additive
- I materiali usati nella stampa 3 D
- Lo studio di prodotti con la tecnologia additiva
- I programmi di slicing
- Progetto di componenti da realizzare con tecnologia additiva
- Le varie tipologie di stampanti 3 D
- La scelta della tecnologia corretta
Come gestire la manutenzione
Obiettivo: Fornire ai partecipanti le conoscenze e le applicazioni relative alle varie filosofie e tecniche di
manutenzione utilizzate nelle aziende.
Contenuti:
- La manutenzione cos’è e come si applica
- Manutenzione centralizzata, manutenzione zonale: analisi
- Curve caratteristiche delle condizioni dei macchinari/impianti/componenti: analisi
- Definizioni usate nella manutenzione
- Schemi di flusso della metodologia di manutenzione
- Scheda analisi dei guasti
- FMECA di un mezzo di lavoro
- Scelta della manutenzione più opportuna
- Come programmare un intervento
- Analisi tra manutenzione predittiva e preventiva
Competenze tecniche
Area produzione
Progettazione integrata CAD - CAM
Obiettivi: Il corso ha la finalità di sviluppare competenze professionali per utilizzare in modo integrato stru-
menti e logiche di progettazione, studio di fabbricazione e definizione dei cicli di lavorazione delle Parti,
ottimizzando il processo tecnico aziendale e riducendo il “time to market” del nuovo prodotto.
Contenuti:
- Acquisizione del modello geometrico da CAD
- Definizione del ciclo di lavorazione
- Selezione della macchina utensile
- Impostazione del sistema di coordinate usato dalla macchina utensile
- Definizione delle Parti del pezzo da lavorare e delle lavorazioni da realizzare
- Definizione del piazzamento e dell’attrezzatura di fissaggio del pezzo
- Consultazione delle librerie di cicli
- Definizione utensili e parametri di lavorazione per ogni lavorazione da eseguire
- Generazione delle istruzioni
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- Visualizzazione ed eventuale modifica della sequenza di istruzioni generate
- Visualizzazione grafica del percorso utensile generato
- Invio dei dati al controllo numerico della macchina utensile
Oleodinamica
Obiettivi: L’azione formativa dovrà fornire ai partecipanti le conoscenze tecniche e le capacità operative ne-
cessarie per affrontare in piena autonomia tutte le operazioni di assemblaggio e/o intervento di manutenzione
richieste, in particolare: conoscere la componentistica oleodinamica, saper interpretare gli schemi aziendali,
nonché intervenire nel controllo e nella taratura di valvole e regolatori installati sulle macchine presenti in
azienda.
Contenuti:
- Richiami sui principi di idraulica
- Fluidi idraulici
- Eliminazione delle impurità contaminanti nei sistemi a fluido
- Distribuzione dell’energia idraulica
- Trasformazione dell’energia meccanica in energia idraulica
- Pompe
- Utilizzo dell’energia
- Attuatori
- Generazione e controllo della pressione
- Controllo del movimento degli attuatori
- Movimenti in funzione della pressione
- Controllo dei carichi sospesi
- Accumulo dell’energia
Competenze gestionali
Area contabilità e finanza
Bilancio per non addetti
Obiettivo: Il corso, rivolto ai non addetti, ha l’obiettivo di fornire gli strumenti utili per poter leggere il bi-
lancio.
Contenuti:
- Il bilancio di esercizio secondo la normativa comunitaria
- I destinatari
- La struttura
- I principi contabili fondamentali
- Verifica dell’equilibrio economico finanziario e patrimoniale
Competenze gestionali
Area amministrazione
Controllo di gestione
Obiettivi: Fornire le competenze necessarie per comprendere le tecniche di controllo economico, apprendere
la metodologia per implementare il controllo strategico e per valutare l’economicità degli investimenti.
Contenuti:
- Il legame tra pianificazione, strategia e controllo
- La relazione tra equilibrio economico finanziario ed obiettivi di medio e lungo termine
- Analisi dei risultati economici
- Il ROS e il ROI
- Il piano dei conti
- I Centri di responsabilità
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- La riclassificazione del conto economico e dello stato patrimoniale
- I costi standard correnti e di base
- I costi tecnici e parametrici
- Analisi dei costi fissi e variabili
- L’analisi break even point e make or buy
- I costi per commessa
- Controllo economico per attività (Activity Based Costing)
- Gli indicatori di performance dell’azienda
- Le prospettive del controllo strategico nella metodologia
- La costruzione del tableau de bord per la gestione della produzione
- Il collegamento tra tableau de bord e sistemi informativi aziendali
- La struttura della reportistica
- Esercitazioni
Competenze gestionali
Area Marketing e vendite
Customer care e assistenza post-vendita
Obiettivi: Il corso fornisce ai partecipanti gli strumenti concettuali e relazionali necessari per una corretta
gestione del rapporto con i clienti, in particolare il corso si propone di implementare la capacità di ascolto e di
anticipare i bisogni dei clienti, oltre che di creare un ambiente favorevole all’ingresso di nuovi clienti. Il cor-
so si propone inoltre di illustrare come sviluppare una visione del post-vendita come business unit specifica.
Contenuti:
- Che cos’è il customer care
- La comunicazione come strumento di ascolto
- Indagini, sondaggi ed audit cosa sono e come utilizzarli
- Come creare un “ingresso accogliente” per il cliente potenziale
- Prevenire i bisogni ed offrire eccellenza
- Obiezioni, reclami, lamentele: come gestirle e quali procedure attivare
- Raccolta dati e gestione delle informazioni
- Come ottenere informazioni strategiche dal cliente
- Monitoraggio della soddisfazione dei clienti attraverso i dati raccolti
- Cosa misurare nel customer care e perché
- Preparazione check-list delta qualità
- Come comunicare il Brand aziendale per aumentare la percentuale di riacquisto e fidelizzare il cliente
- I processi di un’unità di post-vendita
- L’organizzazione del post-vendita
- Misurare i risultati
Competenze gestionali
Area qualità e ambiente
Gestione del sistema della qualità
Obiettivi: Il corso si propone di fornire cenni teorici e strumenti operativi per la progettazione ed implemen-
tazione di un Sistema di gestione qualità in accordo alla norma UNI EN ISO 9001:2008.
Contenuti:
- La PMI e la gestione per processi
- La gestione della documentazione
- La direzione aziendale e i processi di management
- La gestione delle risorse e dei processi operativi
- Miglioramento continuo e Verifiche Ispettive
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Competenze gestionali
Area produzione
Gestione delle merci (area magazzino)
Obiettivi:
- Identificare il ruolo della logistica di magazzino per la strategia e la competitività d’impresa.
- Individuare le scelte organizzative e gestionali che garantiscono l’efficacia e l’efficienza prestazionale di
un magazzino.
- Delineare metodologie, tecniche e strumenti per il controllo prestazionale del magazzino.
- Progettare il magazzino: logiche, strutture e mezzi per la progettazione fisica delle aree di magazzino.
Contenuti:
- Il sistema magazzino nell’ambito del sistema logistico aziendale
- Tipologia di materiali e scelte logistiche
- Classificazione e identificazione dei materiali
- Le logiche di gestione delle scorte
- Le tecniche di gestione
- La contabilità di magazzino
- Il controllo fisico: inventario tradizionale ed “a rotazione”
- Studio e progettazione delle aree di immagazzinamento
- Layout e strutture fisiche tradizionali ed automatiche
- Flussi fisici e scelta dei mezzi di movimentazione
- Il software di magazzino
Art. 8 - Diritto allo studio
A far data dal 1° gennaio 2017 sarà determinato, all’inizio di ogni triennio, il monte ore messo a disposizione
di tutti i dipendenti per l’esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 7 annue per tre e per il numero
totale dei dipendenti occupati nell’azienda in quella data, ovvero nell’unità produttiva secondo la prassi già
in atto, salvo i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’unità produttiva per frequentare i corsi di
studio in seguito elencati o per frequentare i corsi di formazione continua di cui all’art. 7 saranno di norma
il 3% complessivo della forza occupata nell’unità produttiva, coerentemente con le esigenze tecnico-orga-
nizzative. Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall’applicazione della
suddetta percentuale saranno arrotondati all’unità superiore. Sono esclusi dal computo della percentuale di
assenza, i permessi per i giorni di esame.
Le aziende, indipendentemente dalle percentuali di assenza, favoriranno la frequenza di corsi di lingua ita-
liana per lavoratori stranieri compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative. Dovrà essere comunque
garantito in ogni reparto lo svolgimento dell’attività produttiva, mediante accordi con la Rappresentanza
sindacale unitaria.
I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura, intendono frequentare, corsi finalizzati a consegui-
re un titolo legale di studio riferibile al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente
(QEQ), di cui alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, così come
recepita dall’accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 20 dicembre 2012 e recepito dal
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca del 13 febbraio 2013 (riportato in calce al presente articolo), hanno diritto, con le
precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale come sopra definito.
Tali permessi, quantificati nella tabella seguente, potranno essere fruiti anche in un solo anno.
In particolare la tipologia dei corsi ammissibili, gli istituti erogatori, nonché i permessi retribuiti a carico del
monte ore di cui al comma 1, sono specificati, in relazione alla durata dei suddetti corsi, come segue:
139
Tipologia Corsi Istituti erogatori Permessi retribuiti a carico del
monte ore di cui al comma 1
Rapporto
fra ore di
permesso
retribuito
e ore di
frequenza ai
corsi
a)
Corsi per l’alfabetizzazione e
l’assolvimento dell’obbligo di
istruzione degli adulti finalizzati
al conseguimento dei livelli 1 e
2 del QEQ
Centri provinciali di istru-
zione per gli adulti di cui
all’art. 1 comma 632 della
legge 27/12/2006, n,296 e
del Decreto MIUR del 25
ottobre 2007 250 ore triennali
2/3 sino a
concorrenza
delle 250
ore
b)
Corsi di lingua italiana per lavo-
ratori stranieri al fine di agevo-
larne l’integrazione
c)
Corsi finalizzati a conseguire un
titolo legale di studio che faccia
riferimento ai livelli 3 e 4 QEQ
Istituti di istruzione e
istituzioni formative del
sistema IEFP e IFTS legal-
mente riconosciuti a livello
statale o regionale
150 ore triennali
1/2 sino a
concorrenza
delle 150
ore
d)
Corsi volti a conseguire un titolo
di istruzione terziaria (livelli 5, 6,
7, 8 QEQ)
Università, ITS 150 ore triennali
[(1)] Vedi Quadro sinottico di referenziazione delle qualificazioni pubbliche nazionali allegato.
[(2)] E’ possibile fruire di due ore di permesso ogni tre ore di corso.
[(3)] E’ possibile fruire di un’ora di permesso ogni due ore di corso.
Gli studenti di cui alla lettera D) potranno fruire di 16 ore retribuite, non a carico del monte ore di cui al
comma 1, per la preparazione di ogni ulteriore esame qualora siano già state fruite le 150 ore e superati
9 esami nel triennio. A tali fini non sono considerati esami tutte le cosiddette prove “in itinere”, quali, ad
esempio, esoneri parziali, idoneità.
Gli studenti di cui alla lettera D) potranno fruire, ogni triennio o frazione, dei permessi retribuiti per un pe-
riodo pari al doppio della durata del corso (nei limiti di cui alla tabella).
Il lavoratore farà richiesta scritta almeno 1 mese prima dell’inizio del corso al quale intende partecipare e 15
giorni prima dell’esame che intende sostenere.
A richiesta dell’azienda il lavoratore dovrà produrre le certificazioni necessarie all’esercizio del diritto di cui
al presente articolo.
Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle
ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle
condizioni indicate, è costituito dalla regolare frequenza dell’intero corso.
I permessi retribuiti sopra definiti si intendono cumulabili limitatamente al conseguimento di livelli succes-
sivi del QEQ.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio finalizzati all’acquisizione di titoli di studio
riferibili a tutti i livelli del QEQ presso gli istituti erogatori su elencati, saranno immessi, su loro richiesta, in
turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi retri-
buiti per tutti i giorni di prova che costituiscono l’esame. Questi permessi non sono a carico del monte ore
di cui al comma 1 del presente articolo. I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano
140
stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.
Qualora i lavoratori studenti frequentino corsi di studio per conseguire professionalità di espresso interesse
dell’impresa cooperativa, i permessi di cui al comma precedente possono essere ampliati come segue:
a) Studenti medi o di corsi professionali pluriennali che sostengono esami di abilitazione, di maturità, di
diploma:
1 – giorni di esame più tre settimane di calendario;
2 – giorni di esame di riparazione più due settimane di calendario.
b) Studenti universitari o di corsi di specializzazione post-laurea per il conseguimento di titoli legalmente
riconosciuti:
1 – giorni di esame più sei settimane annue sempreché si siano superati 3 esami (minimo) nell’anno acca-
demico;
2 – giorni di esame di laurea più due mesi di calendario.
c) Studenti di corsi professionali non pluriennali:
1- se inerenti alla attività della cooperativa, giorni di esame più una settimana di calendario.
Le facilitazioni di cui al comma precedente non sono cumulabili con i permessi di cui al comma 1 del pre-
sente articolo.
In sede aziendale verrà fissata fra le Parti una percentuale di lavoratori che annualmente potranno utilizzare
i suddetti permessi.
Fermi restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio, i congedi per la formazione pre-
visti dal successivo art. 9, del presente Titolo, i lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità di servizio
potranno richiedere nel corso dell’anno 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato
trimestralmente “pro-quota”, in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative
dell’azienda.
Per i lavoratori studenti che frequentino corsi di studio di espresso interesse dell’impresa, sono riconosciute
altresì le seguenti facilitazioni:
- dietro ricevuta di pagamento, l’azienda provvederà al rimborso della tassa dì iscrizione e, qualora occupi
più di 49 lavoratori, anche delle spese dei libri, se questi non possono essere forniti direttamente dall’azienda;
- nel caso di frequenza di un corso di laurea, le spese di cui al precedente comma verranno rimborsate se
vengono superati almeno due esami per ogni anno accademico;
- nel caso di mancato superamento di tali due esami, l’azienda recupererà le somme anticipate con trattenute
rateizzate in busta paga.
Il tetto di spesa annua rimborsabile per il singolo lavoratore, comprensivo sia delle spese di iscrizione che di
quelle per l’acquisto dei libri di testo è di e 800,00 rivalutabili in sede aziendale in rapporto all’aumento delle
tasse di iscrizione e del costo dei libri di testo.
Il singolo lavoratore ha diritto, nell’arco del rapporto di lavoro, al rimborso delle tasse di iscrizione e dei testi
scolastici per un solo ciclo di studi di ogni livello di istruzione, anche se non completato.
Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendali.
Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (QEQ)
Livello EQF Tipologia di qualificazione Autorità competente Percorso corrispondente
1 Diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istru-
zione MIUR Scuola secondaria di I
grado
141
2 Certificato delle competenze di base acquisite in
esito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione
MIUR o regioni a se-
conda del canale di as-
solvimento prescelto
Fine del primo biennio
di licei, istituti tecnici,
istituti professionali, per-
corsi di IeFP triennali e
quadriennali
3 Attestato di qualifica di operatore professionale Regioni Percorsi triennali di IeFP
4
Diploma professionale di tecnico Regioni Percorsi quadriennali di
IeFP
Diploma liceale MIUR
Percorsi quinquennali
dei licei
(Percorsi formativi in
apprendistato di alta for-
mazione e ricerca)
Diploma di istruzione tecnica MIUR
Percorsi quinquennali de-
gli istituti tecnici
(Percorsi formativi in
apprendistato di alta for-
mazione e ricerca)
Diploma di istruzione professionale MIUR
Percorsi quinquennali de-
gli istituti professionali
(Percorsi formativi in
apprendistato di alta for-
mazione e ricerca)
Certificato di specializzazione tecnica superiore Regioni
Percorsi IFTS
(Percorsi formativi in
apprendistato di alta for-
mazione e ricerca)
5 Diploma di tecnico superiore MIUR
Corsi ITS
(Percorsi formativi in
apprendistato di alta for-
mazione e ricerca)
6
Laurea MIUR
Percorso triennale (180
crediti – CFU)
(Percorsi formativi in
apprendistato di alta for-
mazione e ricerca)
Diploma accademico di primo livello MIUR Percorso triennale (180
crediti – CFU)
142
7
Laurea magistrale MIUR
Percorso biennale (120
crediti – CFU)
(Percorsi formativi in
apprendistato di alta for-
mazione e ricerca)
Diploma accademico di secondo livello MIUR Percorso biennale (120
crediti – CFU)
Master universitario di primo livello MIUR
Percorso minimo annuale
(min. 60 crediti – CFU)
Percorsi formativi in ap-
prendistato di alta forma-
zione e ricerca)
Diploma accademico di specializzazione MIUR Percorso minimo biennale
(120 crediti – CFU)
Diploma di perfezionamento o master MIUR Percorso minimo annuale
(min. 60 crediti – CFU)
8
Dottorato di ricerca MIUR
Percorso triennale(Percor-
si formativi in apprendi-
stato di alta formazione e
ricerca)
Diploma accademico di formazione alla ricerca MIUR Percorso triennale
Diploma di specializzazione MIUR
Percorso minimo biennale
(120 crediti – CFU)
(Percorsi formativi in
apprendistato di alta for-
mazione e ricerca)
Master universitario di secondo livello MIUR
Percorso minimo annuale
(min. 60 crediti – CFU)
(Percorsi formativi in
apprendistato di alta for-
mazione e ricerca)
Diploma accademico di specializzazione MIUR Percorso minimo biennale
(120 crediti – CFU)
Diploma di perfezionamento o master Percorso minimo annuale
(min. 60 crediti – CFU)
Art. 9 - Congedi per la formazione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53, i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di
servizio potranno richiedere, nell’arco dell’intera vita lavorativa, un periodo di congedo non retribuito pari
ad un massimo di undici mesi anche frazionabili al fine di completare la scuola dell’obbligo, conseguire
il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività
formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno 30 giorni prima per i congedi di
durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, specificando i
motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione.
143
L’azienda valuterà l’accoglimento della richiesta tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative e in caso
di diniego o differimento del congedo informerà l’interessato dei motivi che hanno determinato la decisione.
Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività produttiva, i lavoratori
che potranno contemporaneamente assentarsi dall’unità produttiva a questo titolo non dovranno superare
l’uno per cento del totale della forza occupata. Gli eventuali valori frazionari risultanti dall’applicazione
della suddetta percentuale saranno arrotondati all’unità superiore.
Art. 10 - Permessi per eventi, cause particolari ed ex art. 33, L. n. 104/1992
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, 1° comma, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e degli artt. 1 e 3 del rego-
lamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, la lavoratrice e il lavoratore
hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata
grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non
convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’evento che dà titolo al
permesso medesimo ed i giorni nei quali sarà utilizzato.
Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore deve presentare,
entro il termine massimo di cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa, idonea documentazione del
medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina ge-
nerale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
Nel caso di richiesta del permesso per decesso di uno dei soggetti indicati al 1° comma, il lavoratore è tenu-
to a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione
sostitutiva.
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgen-
za della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore ed il datore di lavoro possono
concordare, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell’attività
lavorativa comportanti una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di per-
messo che vengono sostituiti.
L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore ed in esso
sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza tempo-
rale di produzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a documentare la permanenza della
grave infermità. Dal momento in cui venga accertato il venire meno della grave infermità il lavoratore è
tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie. Il corrispondente periodo di permesso
non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno alle condizioni
previste dalle presenti disposizioni.
La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette
giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi
terapeutici.
I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti dall’art. 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni.
Fermo restando il diritto del lavoratore a fruire dei permessi di cui alla norma citata e compatibilmente con i
suoi bisogni di assistenza, a livello aziendale potranno essere definite le modalità di informazione al fine di
consentire una migliore organizzazione delle attività.
144
Art. 10 bis - Cessione solidale delle ferie
Ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 151/2015 , nell’ottica di solidarietà tra tutti i lavoratori
di un’impresa, al secondo livello, in occasione del rinnovo degli accordi integrativi, potrà essere prevista la
possibilità per i lavoratori di cedere a titolo gratuito le ROL e le ferie maturate per consentire ad un altro
lavoratore dipendente dallo stesso datore di lavoro, di assistere i figli entro i 14 anni, per particolari situazioni
di salute o al lavoratore stesso affetto da gravi patologie. Fermi restando i diritti e gli obblighi previsti dal
D.Lgs. n. 66/2003 e successive modifiche ed integrazioni e dalle disposizioni previste dall’Istituto nazionale
della previdenza sociale.
Ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. n. 151/2015 i lavoratori possono cedere a titolo gratuito, i riposi e le
ferie maturate ad altri lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro. La cessione potrà riguardare i giorni
eccedenti il periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali, come previsto dall’articolo 10 del D.Lgs.
n. 66/2003 .
Lo strumento delle ferie solidali può essere utilizzato dai lavoratori bisognosi di ferie per assistere i figli
conviventi, il coniuge o il convivente che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti.
Le ferie solidali potranno essere utilizzate anche dalle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione di cui
all’articolo 12-bis.
La fruizione delle ferie solidali resta comunque vincolata al preventivo complessivo utilizzo di tutte le pro-
prie ferie, recuperi e permessi retribuiti previsti dalla normativa contrattuale vigente.
Ai fini dell’attuazione dell’istituto, i lavoratori che si trovino nelle condizioni di necessità possono avanzare
la richiesta di utilizzo di ferie solidali previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di ne-
cessità, rilasciata esclusivamente da Struttura sanitaria pubblica, dai servizi sociali del comune di residenza
o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all’art. 5-bis, legge n. 119/2013 .
L’impresa, ricevuta la richiesta, rende nota a tutto il personale l’esigenza di ferie solidali presentata dai lavo-
ratori, in forma rigorosamente anonima, e invita i dipendenti su base volontaria ad indicare la loro adesione
alla richiesta, con l’indicazione della quantità di giorni che intendono cedere. L’impresa, fatte le opportune
verifiche, attuerà gli adempimenti conseguenti. In caso di adesioni per un numero di giornate inferiore alle
richieste, si procederà ad attribuire le ferie solidali in proporzione.
Una volta acquisite, le ferie solidali rimangono definitivamente nella disponibilità del dipendente richiedente.
Art. 11 - Aspettativa e congedi per eventi e cause particolari
A) I lavoratori con oltre 10 anni di anzianità di servizio potranno richiedere, per una sola volta in costanza del
rapporto di lavoro, un periodo di aspettativa della durata minima di 1 mese e massima di 6 non frazionabili.
Il requisito di anzianità di cui al precedente comma si riduce a 8 (otto) anni nei casi, adeguatamente e pre-
ventivamente documentati, di volontariato di cui alla legge n. 266/1991 e di studio.
I lavoratori dovranno avanzare richiesta scritta del periodo di aspettativa al datore di lavoro specificandone le
motivazioni. La Direzione potrà concedere il beneficio, tenendo conto delle necessità tecnico-organizzative
dell’azienda e comunque per un numero di dipendenti contemporaneamente non eccedente l’uno per cento
del totale della forza dell’unità produttiva di cui il richiedente fa parte. Gli eventuali valori frazionari risul-
tanti dall’applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all’unità superiore.
B) Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, 2° comma, della legge n. 53/2000 e dagli artt. 2 e 3
del regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, il lavoratore ha diritto
ad un periodo di congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di
legge, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all’art. 433 del
codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado,
anche se non conviventi.
Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni nell’arco
145
dell’intera vita lavorativa.
Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo preci-
sando, di norma, la durata minima dello stesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei
casi consentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati.
Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art. 3 del medesimo rego-
lamento di attuazione.
Il datore di lavoro è tenuto, entro 5 giorni dalla richiesta del congedo riferita a periodi non superiori a sette
giorni ed entro 10 giorni dalla richiesta del congedo riferita a periodi superiori, ad esprimersi sulla stessa e a
comunicare l’esito al dipendente.
L’eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale
del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo ed
alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del
dipendente, eventualmente assistito dalla R.S.U. su sua indicazione, la domanda deve essere riesaminata nei
successivi 20 giorni.
Il datore di lavoro assicura l’uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione
organizzativa e produttiva dell’impresa.
Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo può essere in ogni caso negata
per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i
congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto di lavoro a termine nonché quando il
rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente
norma.
Il congedo di cui al presente articolo può essere altresì richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui
all’art. 10, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno
ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva.
Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non superiori a tre giorni, il
datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l’eventuale diniego sulla base
di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i
successivi sette giorni.
Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare
nel posto di lavoro anche prima del termine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a sette
giorni.
Durante il periodo di aspettativa e di congedo di cui al presente articolo, il lavoratore conserva il posto di
lavoro, non ha diritto alla retribuzione né alla decorrenza dell’anzianità per nessun istituto e non può svolgere
alcun tipo di attività lavorativa.
Art. 12 - Conservazione del posto di lavoro in caso di accesso ai programmi
terapeutici e di riabilitazione per gli stati di accertata tossicodipendenza
Ai sensi e per gli effetti del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (D.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309), il lavoratore del quale viene accertato lo stato di tossicodipendenza e che intenda accedere ai pro-
grammi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di altre strutture
terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunto a tempo indeterminato, ha diritto alla conservazione
del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione della prestazione lavorativa è dovuta all’esecuzione del
trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, secondo le specifiche modalità
di seguito definite.
Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo di aspettativa è tenuto a presentare alla Direzione dell’a-
146
zienda la documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal servizio pubblico
per le tossicodipendenze ed il relativo programma di riabilitazione ai sensi dell’art. 122 del citato Testo
unico.
Il dipendente interessato dovrà inoltre presentare, con periodicità mensile, la documentazione rilasciata dalla
struttura presso la quale sta eseguendo il programma terapeutico attestante l’effettiva prosecuzione del pro-
gramma stesso.
Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro sette giorni dal com-
pletamento della terapia di riabilitazione o dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa, ovvero dalla
data dell’eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico.
Previa richiesta scritta, l’azienda concederà ai lavoratori che ne facciano richiesta per la necessità, attestata
dal servizio pubblico per le tossicodipendenze, di concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitati-
vo seguito da un familiare tossicodipendente, un periodo di aspettativa – compatibilmente con le esigenze
tecnico-produttive – non superiore a quattro mesi, anche frazionabile per periodi non inferiori ad un mese.
Durante i suddetti periodi di aspettativa non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità di
servizio per alcun istituto di legge e/o di contratto.
Nell’attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo, sarà posta particolare attenzione a tutela
della riservatezza dei soggetti interessati.
Art. 12 bis - Misure per le donne vittime di violenza di genere
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015 , le lavoratrici interessate hanno
diritto ad astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo retribuito massi-
mo di sei mesi fermo restando quanto stabilito per i primi 3 mesi di astensione dal lavoro dal comma 4 del
medesimo articolo. Tale congedo può essere fruito, previo preavviso, su base oraria o giornaliera nell’arco
temporale di tre anni.
Al fine di contribuire al miglioramento della condizione di vita, alle lavoratrici di cui al presente articolo,
rientrate in servizio dopo il periodo di congedo continuativo, è riconosciuto il diritto di cui ai commi 6 e 7
dell’art. 7 in materia di formazione continua nei termini ivi previsti. Le lavoratrici hanno, altresì, diritto alla
trasformazione, anche temporanea, del rapporto di lavoro a tempo parziale e saranno agevolate nell’utilizzo
di forme di flessibilità oraria e/o di modalità agile della prestazione lavorativa.
Le lavoratrici, inoltre, qualora vi siano più sedi lavorative e laddove sia organizzativamente possibile, hanno
il diritto di richiedere all’azienda il trasferimento in una delle suddette sedi ritenuta più agevole, a parità di
condizioni economiche e normative.
Art. 13 - Assenze e permessi
Le assenze debbono essere giustificate al più tardi entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza
stessa, salvo il caso di impedimento giustificato.
Durante le ore di lavoro il lavoratore non può lasciare la sede di lavoro senza regolare autorizzazione della
Direzione.
Sempreché ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l’azienda consentirà
al lavoratore che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permesso.
Salvo le disposizioni di legge, a meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavorato-
re entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro; il lavoratore licenziato
o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.
Dichiarazione a verbale
La formulazione di cui al 3° comma non esclude per l’azienda la facoltà di non corrispondere la retribuzione.
Tale facoltà è data soprattutto allo scopo di costituire una remora contro eventuali abusi.
147
TITOLO VII
Rapporti in azienda
Art. 1 Rapporti in azienda
L’azienda cooperativa fonda sui principi della autogestione e quindi dell’autodisciplina l’impostazione della
vita operativa, quotidiana nell’ambito delle scelte politico-economiche elaborate e approvate a livello della
base sociale.
E’ scopo delle aziende cooperative esaltare i valori umani e collettivistici che stanno alla base del movimento
dei lavoratori di cui il movimento cooperativo è parte integrante.
Pertanto le norme che seguiranno in questo articolo e in quelli successivi riguardanti i provvedimenti disci-
plinari, non vogliono e non possono essere intese come norme repressive e intimidatorie in forza delle quali
può funzionare l’organizzazione aziendale, ma soltanto ed esclusivamente norme che hanno lo scopo di
correggere anomalie di comportamento, che, frequenti nella società odierna, poiché create dalla stessa, non
possono non essere presenti nelle cooperative.
Quindi le Associazioni cooperative firmatarie del presente contratto assumono l’impegno ad usare nelle
aziende cooperative le citate norme solo nei casi a fronte dei quali non sono intravedibili soluzioni alternative
e ad operare affinché i contenuti politici precedentemente non siano vanificati.
In ogni caso il ricorso alle norme disciplinari non esimerà gli Organi preposti delle cooperative ad approfon-
dire con il lavoratore interessato i motivi che abbiano originato tale ricorso.
I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale, saranno improntati a
reciproca correttezza e rispetto umano nell’ambito dei valori propri della cooperazione.
Comportamenti riconducibili a forme di molestia sessuale – ritenendosi per tali quelle manifestazioni fisi-
che e/o verbali offensive per i soggetti destinatari – costituiscono violazione della dignità e del diritto della
persona umana.
Il lavoratore deve osservare l’orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall’azienda per il con-
trollo delle presenze.
Egli inoltre deve svolgere le mansioni affidategli, osservare le disposizioni del presente contratto, nonché
quelle attinenti alla Organizzazione cooperativa, avere cura dei locali e di tutto quanto è a lui affidato (mobili,
attrezzi, macchinari, utensili, strumenti, ecc.), rispondendo delle perdite, degli eventuali danni che siano im-
putabili a sua colpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti in questione.
La valutazione dell’eventuale danno deve essere fatta obiettivamente e l’ammontare del danno deve essere
preventivamente contestato al lavoratore. L’ammontare delle perdite e dei danni di cui ai commi precedenti
potrà essere trattenuto ratealmente sulla retribuzione con quote non superiori al 10 per cento della retribuzio-
ne stessa. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la trattenuta verrà effettuata sull’ammontare di quanto
spettante al lavoratore, fatte salve le disposizioni e i limiti di legge.
Egli deve conservare assoluta segretezza sugli interessi dell’azienda; inoltre non dovrà trarre profitto, con
danno della cooperativa, di quanto forma oggetto delle sue mansioni nell’azienda, né svolgere attività contra-
ria agli interessi della produzione aziendale, né abusare, dopo risolto il rapporto di lavoro, e in forma di con-
correnza, delle notizie attinte durante il servizio. Eventuali patti di limitazione dell’attività professionale del
lavoratore per il tempo successivo alla risoluzione del rapporto sono regolati a norma dell’art. 2125 cod. civ.
Le iniziative a tali disposizioni come previsto nei successivi artt. 8, 9, 10 daranno luogo a provvedimenti
disciplinari che potranno giungere fino al licenziamento per mancanze ai sensi dell’art. 10.
148
Art. 2 - Commissione paritetica nazionale di studio sull’utilizzo dei sistemi infor-
matici aziendali e tutela della privacy
Le Parti stipulanti convengono di costituire un gruppo di lavoro paritetico con il compito di studiare le
problematiche sollevate dall’introduzione e dall’uso di tecnologie informatiche con riferimento a quanto
previsto dall’art. 4, legge n. 300/1970 e più in generale al rispetto della privacy dei lavoratori.
Art. 3 - Divieti
Il lavoratore non potrà prestare la propria opera presso aziende diverse da quella in cui è regolarmente assun-
to, salvo il caso di sospensione dal lavoro senza trattamento economico.
Non sono consentite in azienda le collette, le raccolte di firme e la vendita di biglietti e di oggetti, oltre i limiti
previsti dalla legge n. 300 del 20 maggio 1970, e dal successivo art. 4.
Art. 4 - Vendita di libri e riviste
Negli stabilimenti con oltre 100 dipendenti la Rappresentanza sindacale unitaria potrà effettuare la diffusione
anche attraverso vendita, rivolta esclusivamente ai dipendenti, di libri e riviste la cui edizione sia stata debi-
tamente autorizzata nelle forme di legge.
Le operazioni relative saranno svolte direttamente dai Rappresentanti sindacali unitari sotto la propria esclu-
siva responsabilità anche in ordine al contenuto delle pubblicazioni e si effettueranno, fuori dell’orario di
lavoro, nel locale della Rappresentanza sindacale unitaria e/o, nei giorni preventivamente concordati con la
Direzione, in altro locale di ritrovo o di riunione messo a disposizione dall’azienda.
Dalle forme di pagamento dei libri e riviste è esclusa ogni trattenuta anche rateale sulla retribuzione.
Art. 5 - Visite di inventario e di controllo
Il lavoratore non può rifiutare la visita di inventario degli oggetti, strumenti o utensili affidatigli.
Le visite personali di controllo sul lavoratore potranno essere effettuate ai sensi dell’art. 6 della legge n. 300
del 20 maggio 1970.
Art. 6 - Norme speciali
Oltre che al presente contratto di lavoro i lavoratori devono uniformarsi, nell’ambito del rapporto di lavoro,
a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione purché tali norme non contengano mo-
dificazioni e limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto e dagli altri accordi vigenti.
Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.
Art. 7 - Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le Parti interessate per eventuali reclami nell’applicazio-
ne del presente contratto, le controversie individuali e collettive tra azienda e lavoratori saranno risolte pos-
sibilmente in prima istanza tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria e, in difetto di accordo,
dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali.
In caso di controversie si rimanda, inoltre, all’ultimo comma dell’art. 1, Sezione terza.
Art. 8 - Provvedimenti disciplinari
L’inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel presente contratto può dare luogo,
secondo la gravità della infrazione, all’applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
149
c) multa non superiore a tre ore di paga base e contingenza o minimo di stipendio e contingenza;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
e) licenziamento per mancanze ai sensi dell’art. 10.
Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza
avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Salvo che il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto e i provvedimenti discipli-
nari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà
presentare le sue giustificazioni.
Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno
accolte.
Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l’eventuale assistenza di un
rappresentante dell’Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un Rappresentante sindacale unitario.
La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.
I provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lett. b), c) e d) potranno essere impugnati dal lavoratore in sede
sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.
Il licenziamento per mancanze di cui ai punti A) e B) dell’art. 10 potrà essere impugnato secondo le proce-
dure previste dall’art. 7 della legge n. 604 del 15 luglio 1966, confermate dall’art. 18 della legge n. 300 del
20 maggio 1970.
Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione.
Art. 9 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giusti-
fichi l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa salvo il caso di impedimento
giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione;
f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l’orario di lavoro;
g) fuori dall’azienda compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza dell’azienda stessa;
h) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
i) esegua entro l’officina dell’azienda lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi, fuori dell’orario di
lavoro e senza sottrazione di materiale dell’azienda, con uso di attrezzature dell’azienda stessa;
l) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti
pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene e alla sicurezza dello stabilimento.
L’ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di
maggior rilievo.
L’importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni è devoluto alle esistenti istituzioni assi-
stenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa mutua malattia.
Art. 10 - Licenziamento per mancanze
A) Licenziamento con preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro
che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 9, non siano così gravi da rendere appli-
150
cabile la sanzione di cui alla lett. B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione ai superiori;
b) sensibile danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori nell’azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità senza impiego
di materiale dell’azienda;
d) rissa nello stabilimento fuori dei reParti di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di
sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lett. B);
f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel
giorno seguente alle festività o alle ferie;
g) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione
commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del la-
voratore;
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 9, quando siano stati applicati due provvedi-
menti di sospensione di cui all’art. 9, salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 8.
B) Licenziamento senza preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale
o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a
termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) grave insubordinazione ai superiori;
b) furto nell’azienda;
c) trafugamento di schizzi o di disegni di macchine e di utensili o di altri oggetti, o documenti dell’azienda;
d) danneggiamento volontario al materiale dell’azienda o al materiale di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla si-
curezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio all’incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
g) esecuzione senza permesso di lavori nell’azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con
l’impiego di materiale dell’azienda;
h) rissa nell’interno dei reparti di lavorazione.
Art. 11 - Sospensione cautelare non disciplinare
In caso di licenziamento per mancanze di cui al punto B) dell’art. 10 (senza preavviso), l’azienda potrà
disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo mas-
simo di 6 giorni.
Il datore di lavoro comunicherà per iscritto al lavoratore i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne esami-
nerà le eventuali deduzioni contrarie. Ove il licenziamento venga applicato, esso avrà effetto dal momento
della disposta sospensione.
151
TITOLO VIII
Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 1 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due Parti senza un pre-
avviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell’anzianità e della categoria professionale cui
appartiene il lavoratore.
Anni di servizio B2, B3, A1 C2, C3, B1 C1, D2, D1
Fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e 15 giorni 10 giorni
Oltre 5 e fino a 10 anni 3 mesi 2 mesi 20 giorni
Oltre i 10 anni 4 mesi 2 mesi e 15 giorni 1 mese
I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell’atto di dimissioni o di licenziamento e il pe-
riodo di preavviso si calcola dal giorno successivo.
La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere
all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso come di seguito
stabilito.
Anni di servizio B2, B3, A1 C2, C3, B1 C1, D2, D1
Fino a 5 anni 2 mensilità 1,5 mensilità 0,33 mensilità
Oltre 5 e fino a 10 anni 3 mensilità 2 mensilità 0,67 mensilità
Oltre i 10 anni 4 mensilità 2,5 mensilità 1 mensilità
Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l’azienda concederà al lavoratore
dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno
stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell’azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.
In attuazione dell’art. 4, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la convalida delle dimissioni e delle
risoluzioni consensuali può essere validamente effettuata:
1) in sede sindacale, ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile;
2) in sede aziendale se il lavoratore è assistito da un componente della Rappresentanza sindacale unitaria.
L’indennità sostitutiva di preavviso spetta in ogni caso al lavoratore che all’atto del licenziamento si trovi in
sospensione.
Art. 2 - Consegna dei documenti alla cessazione del rapporto di lavoro
Entro il giorno successivo all’effettiva cessazione del rapporto di lavoro l’azienda metterà a disposizione
del lavoratore per il ritiro i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati, e il lavoratore rilascerà regolare
ricevuta.
Ferme restando le disposizioni di legge, qualora per circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà
dell’imprenditore questi non fosse in grado di consegnare i documenti, dovrà rilasciare al lavoratore una
dichiarazione scritta che serva di giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i documenti necessari per
instaurare un eventuale nuovo rapporto di lavoro.
152
Art. 3 - Certificato di lavoro
Ai sensi dell’art. 2124 del codice civile l’azienda dovrà rilasciare al lavoratore, all’atto della risoluzione del
rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempreché non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certi-
ficato con indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso è stato occupato alle sue dipendenze e
delle mansioni da esso esercitate.
Art. 4 - Indennità in caso di morte
In caso di morte del lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’art. 1, Sezione quarta, Titolo
VIII, e il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 5, Sezione quarta, Titolo VIII, saranno corrisposte giusta le
disposizioni previste nell’art. 2122 del codice civile, così come modificato dalla sentenza n. 8 del 19 gennaio
1972 della Corte costituzionale.
Art. 5 - Trattamento di fine rapporto
All’atto della risoluzione del rapporto l’azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento di fine rapporto da
calcolarsi secondo quanto disposto dall’art. 2120 cod. civ. e dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, dal decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modifiche; il pagamento del trattamento di fine rapporto
avverrà entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’indice ISTAT da utilizzare ai fini della rivalutazione
del fondo t.f.r.
Dichiarazione a verbale
Le Parti, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell’art. 2120 del codice civile, convengono che la
retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il
normale orario di lavoro è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Quanto sopra senza pregiudizio per le eventuali controversie giudiziarie attualmente in corso.
Norma transitoria
Le Parti, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell’art. 2120 del codice civile, convengono che a
decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino al 31 dicembre 1999 la tredicesima mensilità è esclusa dalla base di
calcolo del trattamento di fine rapporto.
153
ALLEGATI
Allegato 1 - Tabelle retributive
Minimi tabellari - Livelli retributivi mensili
160
ALLEGATI
Allegato 1 - Tabelle retributive
Minimi tabellari - Livelli retributivi mensili
Livello
Minimo
Contrattuale
fino al
31/05/2025
Incrementi dal
01/06/2025
Incrementi dal
01/06/2026
Incrementi dal
01/06/2027
Incrementi dal
01/06/2028 conguaglio Incremento
Totale
D1 1.719,67 34,39 35,08 35,78 36,50 19,68 161,43
D2 1.906,99 38,14 38,90 39,68 40,47 21,82 179,01
C1 1.948,18 38,96 39,74 40,54 41,35 22,29 182,88
C2 1.989,38 39,79 40,58 41,39 42,22 22,76 186,74
C3 2.130,56 42,61 43,46 44,33 45,22 24,38 200,00
B1 2.283,65 45,67 46,59 47,52 48,47 26,13 214,38
B2 2.449,99 49,00 49,98 50,98 52,00 28,04 230,00
B3 2.663,87 53,28 54,34 55,43 56,54 30,48 250,07
A1 2.935,91 58,72 59,89 61,09 62,31 33,60 275,61
Livello
Minimo
Contrattuale
fino al
31/05/2025
Minimo
contrattuale dal
01/06/2025
Minimo
contrattuale dal
01/06/2026
Minimo
contrattuale dal
01/06/2027
Minimo
contrattuale dal
01/06/2028**
D1 1.719,67 1.754,06 1.789,14 1.824,92 1.881,10
D2 1.906,99 1.945,13 1.984,03 2.023,71 2.086,00
C1 1.948,18 1.987,14 2.026,88 2.067,42 2.131,06
C2 1.989,38 2.029,17 2.069,75 2.111,14 2.176,12
C3 2.130,56 2.173,17 2.216,63 2.260,96 2.330,56
B1 2.283,65 2.329,32 2.375,91 2.423,43 2.498,03
B2 2.449,99 2.498,99 2.548,97 2.599,95 2.679,99
B3 2.663,87 2.717,15 2.771,49 2.826,92 2.913,94
A1 2.935,91 2.994,63 3.054,52 3.115,61 3.211,52
** valore retributivo minimo comprensivo del conguaglio
154
Allegato 2 - Protocollo sulla disciplina del rapporto individuale di lavoro concordata
con l’accordo di rinnovo del 20 febbraio 2008
Le parti si danno reciprocamente atto che la riformulata “Disciplina del rapporto individuale di lavoro” rea-
lizza, attraverso l’unificazione delle precedenti Discipline Speciali distinte in Parte Prima, Seconda e Terza,
l’obiettivo di superamento delle differenze normative e di trattamento economico tra gli addetti all’industria
metalmeccanica e dell’installazione di impianti.
In particolare, è stata estesa a tutti i lavoratori, la disciplina di cui alla precedente Parte Terza, integrata,
laddove necessario, da specifiche norme previste nella precedente Parte Prima e, nel contempo, sono state
definite alcune innovazioni valutate come opportune.
Per tutti i fini di legge compresi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi, la classificazione per categoria
giuridica degli addetti all’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti si rinviene negli appositi
allegati al CCNL.
Con la definizione delle norme riguardanti la “Disciplina del rapporto individuale di lavoro”, le parti non
hanno inteso modificare le condizioni di miglior favore derivanti da accordi o prassi in sede aziendale che,
in tal caso, assorbono quanto definito dalle suddette norme.
Le parti in sede aziendale, laddove necessario, procederanno all’armonizzazione con le nuove norme del
CCNL verificando le condizioni complessive in essere alla luce di quanto definito dall’accordo di rinnovo.
Ogni eventuale controversia di carattere interpretativo che dovesse sorgere in fase applicativa delle norme
riguardanti la “Disciplina del rapporto individuale di lavoro”, è demandata all’esame delle parti stipulanti.
155
Allegato 3 - Quota Associativa Straordinaria
Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi a partire dal 1° settembre e fino al 15 ottobre 2025,
comunicheranno che in occasione del rinnovo del CCNL, i Sindacati stipulanti FIM, FIOM e UILM chiedo-
no ai lavoratori non iscritti al Sindacato una quota associativa straordinaria di 100,00 euro da trattenere in 4
rate annuali sulle retribuzioni afferenti ai mesi di dicembre 2025, 2026, 2027 e 2028.
Le aziende distribuiranno insieme alle buste paga del mese di settembre 2025 l’apposito modulo che consen-
te al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del Sindacato e che dovrà essere riconsegnato all’azienda
entro il 15 ottobre 2025.
Si precisa che in caso il rapporto di lavoro cessi prima della scadenza di pagamento di tutte le rate, l’importo
residua rispetto ai 100,00 euro dovuti saranno trattenute dalle spettanze di fine rapporto.
Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramite le Associazioni cooperative, alle Organizzazioni sin-
dacali di FIM, FIOM e UILM territoriali, del numero delle trattenute effettuate.
Le quote trattenute verranno versate dalle aziende sul c/c bancario intestato a FIM, FIOM e UILM contratti
aziende private presso BNL, codice IBAN IT68 G 010 05032 000 000 000 45109
156
Allegato 4 - Accordo per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie
Ad integrazione e specificazione di quanto previsto dal T.U. del 28 luglio 2015, LEGACOOP PRODUZIO-
NE E SERVIZI, Federlavoro e Servizi Confcooperative, Agci Produzione e Servizi e FIM, FIOM, UILM,
concordano quanto segue.
1. Durata
Le Rappresentanze sindacali unitarie durano in carica 3 anni dalla data di elezione al termine dei quali de-
cadono automaticamente.
2. Composizione
La R.S.U. è unica per tutto il personale di ciascuna unità produttiva ed è composta da impiegati-quadri e da ope-
rai eletti, in rappresentanza di ciascuna delle predette categorie, in relazione alla entità numerica dei due gruppi.
Il numero degli aventi diritto diviso il numero totale dei seggi previsti nell’unità produttiva, definisce il nu-
mero minimo di lavoratori, siano essi impiegati/quadri e operai, per attivare su richiesta anche di una sola
Organizzazione sindacale il doppio collegio.
In tal caso, la ripartizione dei seggi tra gli operai e gli impiegati/quadri viene effettuata in proporzione al
rispettivo peso percentuale sul totale degli addetti, con arrotondamento all’unità superiore se pari o superiore
allo 0,5. Il rappresentante di un Collegio non può essere scelto tra gli appartenenti all’altro.
Nella composizione delle liste si perseguirà un’adeguata rappresentanza di genere attraverso una coerente
applicazione delle norme antidiscriminatorie.
3. Numero dei componenti
Fatte salve le condizioni di miglior favore presenti in azienda, il numero dei componenti le R.S.U. sarà pari
almeno a:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3.000
dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in
aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b).
Il numero dei componenti viene definito sulla base del numero dei lavoratori in forza il primo giorno del
mese precedente l’avvio della procedura.
4. Diritti sindacali
Con riferimento a quanto previsto al punto 4, Parte seconda, del T.U. 10 gennaio 2014, le Organizzazioni sin-
dacali stipulanti il CCNL mantengono i diritti di cui all’art. 5, Sezione seconda, aggiuntivi rispetto a quanto
previsto dagli artt. 23 e 30, L. n. 300/1970; in particolare:
a) le ore di permesso retribuito nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti pari al monte ore
derivante dalla porzione di 30 minuti all’anno per ciascun dipendente;
b) la titolarità definita in termini più ampi dei permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.
5. Modalità di utilizzo dei permessi sindacali
Per quanto riguarda i diritti aggiuntivi di cui al precedente punto 4, lettera a), una quota pari al 70% è trasfe-
rita dalle suddette Organizzazioni sindacali titolari alla R.S.U.
Il monte ore complessivo riservato alla R.S.U. verrà ripartito in ragione del numero di delegati ottenuti da
ciascuna delle Organizzazioni che hanno presentato liste.
L’utilizzo di tali permessi retribuiti da parte dei componenti la R.S.U., dovrà avvenire nell’ambito delle atti-
vità delle stesse in modo tale da garantire il regolare funzionamento della Rappresentanza sindacale unitaria
nel suo complesso.
157
Le Organizzazioni sindacali che hanno presentato liste e ottenuto seggi provvederanno a comunicare all’a-
zienda un proprio responsabile interno alla R.S.U. per la gestione del monte ore rispettivamente spettante.
Il monte ore riservato alle Organizzazioni sindacali potrà essere utilizzato per attività di carattere organiz-
zativo e associativo, ivi comprese quelle di servizio agli iscritti e ai lavoratori, anche da lavoratori non eletti
nelle R.S.U., ma espressamente indicati dalla rispettiva Organizzazione. Il responsabile della gestione di tale
monte ore dovrà, ove possibile, essere lo stesso di cui al comma precedente.
Resta inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele previste a favore dei
componenti la R.S.U.
6. Sostituzioni, revoca e decadenza
I membri decaduti dalla carica per dimissioni o per qualsiasi altro legittimo motivo potranno essere sostituiti,
all’interno del Collegio nel periodo di durata in carica della R.S.U., purché le sostituzioni non superino il
50% del numero complessivo della R.S.U. Superando i limiti predetti si dovrà procedere alla totale rielezio-
ne della R.S.U.
Le sostituzioni avverranno con i nominativi della lista cui appartenevano i membri decaduti, secondo l’ordi-
ne delle preferenze riportate nelle elezioni.
Il cambiamento di appartenenza sindacale o la cessazione dall’iscrizione da parte di un componente della
R.S.U. ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di origi-
naria appartenenza del sostituito.
La Rappresentanza sindacale unitaria decade dal mandato ricevuto in presenza di richiesta di revoca presen-
tata da un numero di lavoratori, aventi diritto al voto, superiore al 50% attraverso raccolta di firme certificate.
7. Comunicazione dei componenti la R.S.U.
Una volta definiti gli eventuali ricorsi, le Organizzazioni sindacali territoriali comunicano per iscritto all’a-
zienda per il tramite dell’Associazione territoriale di appartenenza l’elenco dei propri componenti la R.S.U.,
sulla base dei risultati conseguiti nelle elezioni; con le stesse modalità sono comunicati i nominativi degli
eventuali sostituti.
8. Modalità per indire elezioni
A partire dal 30° mese dalla permanenza in carica della R.S.U. e comunque almeno tre mesi prima della
scadenza del mandato della R.S.U., le Associazioni sindacali di cui al punto 1, Sezione seconda, del T.U.
28 luglio 2015, congiuntamente o disgiuntamente, o la R.S.U. uscente, provvederanno ad indire le elezioni
entro la naturale scadenza.
Tale iniziativa si concretizza in una comunicazione scritta relativa a tale intendimento da inviare alle altre
Organizzazioni sindacali presenti, da affiggere in bacheca sindacale e da inviare alla Direzione aziendale.
Il termine per la presentazione delle liste alla Commissione elettorale è di 15 giorni dalla data di pubblicazio-
ne dell’annuncio di cui sopra; l’ora di scadenza si intende fissata alle ore 14 del quindicesimo giorno escluso
quello dell’affissione.
9. Commissione elettorale
La Commissione elettorale viene inizialmente composta da 1 rappresentante fino a 300 dipendenti e da 2
rappresentanti oltre i 300 dipendenti, per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il
CCNL, purché presentino proprie liste di candidati, e si intenderà definitivamente costituita e funzionante, ai
fini delle sue deliberazioni, non appena trascorso il termine utile per la presentazione delle liste.
Essa si integrerà, all’atto della presentazione di liste da parte di altre Organizzazioni sindacali aventi i requi-
siti previsti dal T.U. 28 luglio 2015, con non più di 1 rappresentante fino a 300 dipendenti e 2 rappresentanti
oltre i 300 dipendenti, per ciascuna lista.
I componenti della Commissione elettorale non devono in ogni caso essere candidati.
158
La Commissione elettorale avrà cura di fissare, d’intesa con la Direzione aziendale, ogni modalità necessaria
allo svolgimento delle elezioni sovraintendendo alle operazioni relative assicurando l’applicazione delle
norme previste.
Le operazioni di voto dovranno svolgersi in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del
voto nel rispetto delle esigenze della produzione. I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di
fuori dell’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro utilizzando le ore di assemblea di cui all’art. 20,
L. n. 300/1970.
La Commissione elettorale assume le decisioni sui compiti di propria competenza con una maggioranza pari
almeno al 50% + 1 dei suoi componenti.
10. Presentazione liste elettorali
Al fine di favorire un ordinato e corretto svolgimento delle procedure elettorali, nel caso di presentazione di
liste elettorali da parte di Associazioni sindacali di cui al punto 4, lettera b), Sezione terza del T.U. 28 luglio
2015, la raccolta delle firme potrà essere effettuata non prima dei 4 mesi antecedenti la scadenza della R.S.U.
come certificato sull’apposito modulo (allegato) da utilizzare per la raccolta delle firme messo a disposizione
dalla R.S.U.
11. Elettori ed eleggibili
Sono elettori tutti i dipendenti non in prova in forza nell’azienda all’atto delle elezioni. Questi sono tenuti ad
esercitare il diritto di voto presso il seggio della loro area elettorale. Sono eleggibili quei lavoratori candidati
dalle Organizzazioni sindacali che hanno titolo a presentare liste elettorali.
In caso di ripartizione del totale dei seggi in più Collegi elettorali, ciascun lavoratore può essere candidato
solo nella lista relativa al Collegio di appartenenza.
12. Numero dei candidati
Il numero dei candidati per ciascuna lista di operai, impiegati e quadri non può superare di oltre 2/3 il numero
dei componenti la R.S.U. del Collegio con arrotondamento all’unità superiore.
13. Commissione elettorale, scrutatori e componenti del seggio elettorale
I membri della Commissione elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale dovranno espletare
il loro incarico al di fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro utilizzando in via eccezio-
nale, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all’art. 23, legge 20 maggio 1970, n. 300.
Resta inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele previste per i compo-
nenti la R.S.U.
14. Scrutatori
E’ in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto
fra i lavoratori elettori non candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata, in forma scritta, alla Commissione elettorale non
oltre le 24 ore che precedono l’inizio delle votazioni.
15. Compiti della Commissione elettorale
La Commissione elettorale immediatamente dopo la sua completa integrazione decide in merito ad eventuali
contestazioni relative alla rispondenza delle liste ai requisiti previsti dalle norme di riferimento.
La Commissione elettorale entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle
liste prenderà contatti con la Direzione aziendale ai fini dello svolgimento della procedura elettorale.
Ove, nonostante il divieto di cui al punto 4, Sezione terza del T.U. 28 luglio 2015, un candidato risulti com-
preso in più di una lista, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
159
liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del comma successivo, inviterà il lavoratore
interessato a optare per una delle liste, pena la cancellazione da entrambe.
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione eletto-
rale, mediante affissione nelle apposite bacheche messe a disposizione dall’azienda, almeno 8 giorni prima
della data fissata per l’inizio delle elezioni.
Eventuali modifiche delle liste conseguenti ad opzioni di cui al 2° comma, nonché a contestazioni o reclami
definiti dalla Commissione elettorale, sono ammesse entro i primi tre giorni dall’affissione senza che ciò dia
luogo a proroghe nel periodo di affissione; delle rettifiche sarà data notizia nella bacheca e dei reclami sarà
comunque fatta menzione nel verbale di scrutinio.
16. Adempimenti aziendali
La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale un elenco aggiornato degli elet-
tori divisi per operai ed impiegati e, se definiti, per Collegi elettorali.
17. Sistema elettorale
Nelle elezioni delle R.S.U. si applica il sistema previsto dalle norme di cui al successivo art. 28.
Le elezioni avvengono sulla base delle liste presentate a norma degli articoli precedenti.
Ciascun lavoratore voterà sulla scheda relativa al proprio Collegio elettorale.
18. Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera.
19. Schede elettorali
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, rispettivamente per ciascun collegio elettorale, comprenden-
te tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneità della presentazione l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione
devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto. La scheda deve essere consegna-
ta a ciascun elettore all’atto della votazione dal Presidente del seggio o da un membro della Commissione
elettorale.
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista. Il voto è nullo se la
scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
20. Preferenze
L’elettore può manifestare un’unica preferenza solo tra i candidati della lista da lui votata.
Il voto di preferenza sarà espresso dall’elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candi-
dato preferito.
L’indicazione di una preferenza data ad una lista vale quale voto di lista anche se non sia stato espresso il
voto di lista.
Nel caso di espressione di più di una preferenza nella stessa lista, vale unicamente come voto di lista, e sono
annullate le preferenze ai candidati.
Il voto apposto a più di una lista o l’indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda.
Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido
solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
160
21. Modalità della votazione
Il luogo, i giorni e l’orario della votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con
la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio di voto.
La durata massima dello svolgimento delle operazioni di voto è di 72 ore consecutive.
Qualora l’ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti
più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto,
la segretezza del voto. Luogo, giorni ed orario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i la-
voratori, mediante comunicazione nelle bacheche, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
22. Composizione del seggio elettorale
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all’art. 14 del presente regolamento e da un Presidente nominato
dalla Commissione elettorale all’interno della stessa.
23. Attrezzatura del seggio elettorale
A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un’urna elettorale, idonea ad una regolare
votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio.
Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso,
e dovrà essere organizzato in modo da garantire la segretezza del voto.
24. Riconoscimento degli elettori
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di ricono-
scimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due
degli scrutatori del seggio.
Di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
25. Compiti del Presidente
Il Presidente farà apporre all’elettore la firma accanto al suo nominativo, nell’elenco di cui al precedente art. 16.
26. Validità delle elezioni
Le elezioni saranno valide qualora si verifichi una partecipazione al voto di almeno il 50% + 1 dei lavoratori
aventi diritto.
Proclamata la validità delle elezioni si potrà procedere alle operazioni di scrutinio. Qualora il “quorum” di
validità non venga raggiunto, le elezioni verranno riconvocate entro i 15 giorni successivi e le operazioni di
scrutinio avranno luogo indipendentemente dal quorum di partecipazione.
27. Operazioni di scrutinio
Alle operazioni di scrutinio possono presenziare gli elettori. Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente
del seggio verrà redatto il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contesta-
zioni, e verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione
elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio
verbale.
La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in
un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva
convalida della R.S.U., sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione azien-
dale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi.
28. Ripartizione dei seggi
La composizione della R.S.U., secondo quanto previsto dal T.U. 28 luglio 2015, è determinata in proporzio-
161
ne dei voti ottenuti.
Ciascuna lista avrà diritto a tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei
voti validi da essa riportati. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi ed il numero dei
posti disponibili per ciascun Collegio.
I posti rimasti vacanti per insufficienza del quoziente elettorale saranno attribuiti alle liste che abbiano ripor-
tato maggiori resti, anche se non avessero raggiunto il quoziente. A parità di resti tra liste diverse, il posto
va attribuito alla lista che non ha conseguito alcun posto. Ove, sempre a parità di resti, tutte le liste abbiano
conseguito almeno un posto, si ricorrerà al sorteggio.
A parità di preferenze fra due o più candidati della medesima lista, il posto va attribuito secondo la succes-
sione dei nominativi nelle liste.
29. Verbali e reclami
La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio e dei criteri sopra richiamati, procede alla
assegnazione dei posti.
La Commissione elettorale redige il verbale, sottoscritto dai componenti, sulle operazioni elettorali e dà
immediata notizia delle sue conclusioni mediante affissione.
Ove siano stati presentati reclami entro i primi 5 giorni, la Commissione elettorale deve procedere al loro
esame di norma entro 24 ore inserendo nel verbale suddetto le conclusioni alle quali è pervenuto.
Esperite tali procedure la Commissione elettorale proclama gli eletti.
Copia del verbale della Commissione elettorale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rap-
presentante delle Organizzazioni sindacali presentatrici di liste entro 48 ore dal compimento delle operazioni
di cui al comma precedente.
La Commissione elettorale trasmette copia alla Direzione aziendale e alla ITL. Spetta alle Organizzazioni
sindacali che hanno presentato liste, sulla base dei risultati conseguiti nelle elezioni, comunicare all’azienda,
per il tramite dell’Associazione territoriale d’appartenenza l’elenco dei propri componenti la R.S.U.
30. Comitato nazionale di garanzia FIM-FIOM-UILM
Contro le decisioni della Commissione elettorale riguardanti le liste di FIM, FIOM e UILM, è ammesso, in
prima istanza, ricorso che deve essere inoltrato entro 5 giorni al Comitato nazionale di garanzia FIM-FIOM-
UILM, che si riunirà tempestivamente e ne verbalizzerà l’esito. Le decisioni saranno assunte all’unanimità e
verranno notificate agli interessati; tali decisioni sono vincolanti per le strutture territoriali, e assolvono sia il
ricorso al Comitato provinciale dei garanti che quello in sede legale. Nel caso in cui il Comitato non assuma
una decisione all’unanimità, l’esito verrà verbalizzato ed entro 5 giorni potrà essere fatto ricorso al Comitato
provinciale dei garanti.
Le decisioni assunte precedentemente verranno utilizzate per sciogliere i successivi dubbi interpretativi.
Le Organizzazioni sindacali che partecipano ai rinnovi assumono le decisioni interpretative precedentemen-
te date dal Comitato nazionale di garanzia.
Le segreterie nazionali sono garanti dell’accordo e del rispetto integrale del presente regolamento nei con-
fronti delle proprie strutture.
Il Comitato nazionale di garanzia sarà composto da un componente per ciascuna delle Organizzazioni FIM-
FIOM-UILM firmatarie del presente regolamento.
31. Comitato provinciale dei garanti
Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato
provinciale dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello territoriale, da un membro designato da ciascuna
delle Organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell’Associa-
162
zione industriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro
o da un suo delegato.
Il presente accordo decorre dal 1° settembre 2018.
Allegato
Modulo per la raccolta delle firme certificate per la presentazione delle liste per la elezione della R.S.U.
L’Organizzazione sindacale ..... ..... ..... ..... ..... ..... in data ..... ..... ..... inizia la raccolta delle firme per la
presentazione della propria lista, alle elezioni della R.S.U. di cui al punto 4, lettera b), Sezione terza del T.U.
28 luglio 2015.
N. Nome e cognome Documento di identità Firma
1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
3 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
4 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
5 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
6 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
7 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
8 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
9 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
10 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
11 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
12 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
13 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
14 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
15 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
16 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
17 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
18 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
19 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
20 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
21 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
22 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
23 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
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24 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
25 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
26 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
27 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
28 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
29 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
30 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
31 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
32 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
33 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
34 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
35 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
36 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
37 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
38 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
39 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
40 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Firma R.S.U. in carica
..... ..... ..... ..... ..... .....
Foglio n. ..... ..... .....
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Allegato 5 - Accordo per l’elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Art. 1
(Costituzione)
In tutte le unità produttive è eletto il/i Rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Art. 2
(Durata)
Gli RLS durano in carica 3 anni, in caso di decadenza della R.S.U. i Rappresentanti per la sicurezza eserci-
tano le proprie funzioni fino a nuova elezione.
Art. 3
(Compiti)
I compiti sono quelli definiti dall’art. 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, e dal
CCNL
Art. 4
(Numero dei componenti)
Nelle unità produttive fino a 15 dipendenti:
- 1 RLS eletto dai lavoratori al loro interno.
Nelle unità produttive oltre i 15 dipendenti gli RLS da eleggere sono almeno:
- 1 RLS da 16 a 200 addetti;
- 3 RLS da 201 a 1.000 addetti;
- 6 RLS oltre 1.000 addetti.
Nelle unità produttive da 201 a 300 addetti, qualora la R.S.U. sia pari a 3 componenti, i Rappresentanti per
la sicurezza sono individuati con le modalità di seguito indicate: nel numero di almeno due RLS tra i com-
ponenti la R.S.U., cui si aggiunge un Rappresentante per la sicurezza, non R.S.U., eletto con le medesime
modalità.
Qualora la R.S.U. risulti composta da un numero superiore di componenti rispetto a quelli previsti dal T.U.
del 14 gennaio 2014 gli RLS saranno individuati tra i componenti la R.S.U.
Art. 5
(Monte ore)
Per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni
i permessi per ogni RLS sono almeno pari a:
- fino a 5 dipendenti: 12 ore;
- da 6 a 15 dipendenti: 30 ore;
- da 16 a 49 dipendenti: 40 ore;
- da 50 a 100 dipendenti: 50 ore;
- da 101 a 300 dipendenti: 70 ore;
- da 301 a 1.000 dipendenti: 72 ore;
- oltre 1.000 dipendenti: 76 ore.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell’art. 50 citato non viene
utilizzato il predetto monte ore.
165
Art. 6
(Candidati)
Il numero massimo dei candidati è la somma dei candidati per ciascuna lista nei vari Collegi per la elezione
della R.S.U.
Art. 7
(Elezioni)
Le elezioni per la R.S.U. e RLS si devono svolgere nello stesso percorso di procedura elettorale nel rispetto
di due condizioni fondamentali:
a) per la R.S.U. possono essere previsti più Collegi elettorali, per gli RLS il Collegio è unico predisponendo
un’apposita scheda;
b) per essere eletti RLS è necessario essere eletti R.S.U., salvo i casi in cui il RLS è in aggiunta nelle aziende
da 201 a 300 addetti in cui si eleggono 3 R.S.U., e in quelle dove non c’è nessuna forma di rappresentanza.
Nei casi in cui la R.S.U. non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) il Rappresentante/i per la sicurez-
za è/sono eletto/i dai lavoratori al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per le unità produttive
con numero di dipendenti inferiore a 16.
Art. 8
(Operazioni di scrutinio)
Per lo scrutinio dei voti si dovrà procedere effettuando prima quello relativo al voto R.S.U. con determina-
zione degli eletti per ogni lista e poi lo scrutinio del voto RLS
Nel caso di presentazione di lista unica da parte delle Organizzazioni sindacali partecipanti alla elezione
della R.S.U., gli RLS saranno proclamati sulla base dei voti di preferenza ottenuti. Diversamente, si procla-
meranno eletti RLS, con l’applicazione della proporzionale sui voti di lista RLS, i candidati per ogni lista
sulla base delle preferenze ottenute, ovvero in carenza o parità di preferenze seguendo l’ordine di elenco dei
nominativi a condizione che questi risultino già eletti nella R.S.U., salvo quanto previsto dal precedente art.
7, lettera b).
Art. 9
(Sostituzioni)
Nei casi di decadenza da singolo R.S.U., viene meno la carica RLS La sostituzione dovrà avvenire all’in-
terno della stessa lista individuando tra gli R.S.U. in carica quelli che hanno partecipato come candidati alle
votazioni RLS seguendo l’ordine di preferenze.
Norma finale
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme per l’elezione delle R.S.U.
Il presente accordo decorre dal 1° settembre 2018.
166
Allegato 6 Assistenza Sanitaria Integrativa per gli addetti alle cooperative
metalmeccaniche ed LTC
Le Parti sociali firmatarie il C.C.N.L. Cooperative Metalmeccaniche e Impiantiste del 26 gennaio 2017 han-
no previsto a far data dal 1° ottobre 2017 l’obbligatorietà, in capo alle cooperative applicanti, dell’iscrizione
dei propri lavoratori, salvo rinuncia scritta, ad un Fondo di assistenza sanitaria integrativa con una contribu-
zione pari a 156 euro l’anno.
Tenuto conto di quanto convenuto dalle medesime Parti in data 9 dicembre 2024 (si veda allegato 6-bis), con
decorrenza dal 1° gennaio 2025, il contributo a totale carico azienda è stato definito in euro 180 annui. La
garanzia comprende anche le coperture per i familiari fiscalmente a carico, ivi compresi i conviventi di fatto
ai sensi della Legge n. 76 del 20 maggio 2016, con analoghe condizioni reddituali.
Al fine di ottemperare all’importante obbligo contrattuale, le Associazioni Cooperative e le Organizzazioni
Sindacali firmatarie, dispongono che il Fondo sanitario cooperativo di riferimento continui ad essere DIR-
COOP OPEN - Cassa di Assistenza Cooperativa – che opera in convenzionamento con Unisalute S.p.A..
Le Parti ritengono importante l’istituzione di un comitato paritetico consultivo per l’osservazione ed il mo-
nitoraggio dell’andamento delle adesioni delle imprese e dei lavoratori alla Cassa. Il comitato potrà fornire
anche indicazioni per l’aggiornamento e/o il miglioramento delle prestazioni erogate.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2026, verrà introdotta una nuova garanzia nell’ambito dell’assistenza sani-
taria in caso di insorgenza di stati di non autosufficienza permanente che si verifichino durante il rapporto
di lavoro.
A tal fine verrà versato un contributo a totale carico dell’azienda, che garantirà, a fronte dell’evento, una
copertura di spesa pari ad euro 500 mensili erogata per tutta la vita del lavoratore.
A parità di prestazioni erogate, le Parti convengono quanto segue:
- con decorrenza dal 1° gennaio 2026, detto contributo sarà pari a 215,4 euro annui a totale carico dell’azien-
da, comprensiva del premio LTC.
- con decorrenza dal 1° gennaio 2027, detto contributo sarà pari a 243 euro annui a totale carico dell’azienda,
comprensiva del premio LTC.
-con decorrenza dal 1° gennaio 2028, detto contributo sarà pari a 270,6 euro annui a totale carico dell’azien-
da, comprensiva del premio LTC.
Le Parti, in sede di stesura del contratto, e comunque entro il 31/12/2025, si incontreranno per il recepimento
delle condizioni di polizza LTC in apposito documento che sarà parte integrante del presente accordo.
Allegato 6 bis – Assistenza sanitaria integrativa 2025
Il giorno 09/12/2024, in Bologna, in rappresentanza delle organizzazioni sottoscrittrici del vigente CCNL
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti alle aziende cooperative metalmeccaniche
(C016), si sono incontrati i sig.ri:
- Mirco Rota, FIOM CGIL
- Luca Maria Colonna, UILM UIL
- Massimiliano Nobis, FIM CISL
- Francesca Montalti e Olmo Gazzarri, Legacoop Produzione e Servizi
- , Confcooperative Lavoro e Servizi
- Nicola Ascalone, AGCI Produzione e Lavoro
di seguito definiti “le Parti”.
Le Parti,
Vista la comunicazione di Unisalute S.p.A. inviata a Dircoop Open in data 24/09/2024 avente ad oggetto
la disdetta unilaterale del Piano Sanitario vigente per le imprese e i lavoratori del comparto con effetto dal
prossimo 01/01/2025;
167
Considerati i dati sugli andamenti del Fondo, illustrati nell’incontro del 31/10/2024 e comunicati alle Parti
da Unisalute S.p.A. in data 04/11/2024;
Al fine di impedire gli effetti negativi che tale disdetta del piano vigente di Unisalute S.p.A. avrebbe sulle
lavoratrici e lavoratori;
Le Parti sottoscrittrici il CCNL Cooperative Metalmeccaniche concordano che per l’anno 2025, per i lavo-
ratori indicati dall’articolo 16 del vigente CCNL, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sarà erogata una contri-
buzione pari a 180 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 15 euro l’una) a totale carico dell’azienda,
comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico, ivi compresi i conviventi di fatto ai sensi
della legge n. 76 del 20 maggio 2016 con analoghe condizioni reddituali.
168
Allegato 7 - Strumenti di “welfare” - Esemplificazioni
Opere e servizi per finalità sociali
- Riferimento normativo: Art. 51, comma 2, lett. f) del TUIR
- Regime fiscale e contributivo: non soggetti
- Soggetti beneficiari: dipendenti e i familiari anche se non fiscalmente a carico
Modalità di erogazione (non è ammessa l’erogazione sostitutiva in denaro):
- Strutture di proprietà dell’azienda o di fornitori terzi convenzionati
- Pagamento diretto del datore di lavoro al fornitore del servizio (e non direttamente al lavoratore)
- Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica
- Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un
valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza
integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto)
169
Finalità Servizi
Educazione e istruzione
- Corsi extraprofessionali
- Corsi di formazione e istruzione (es. corsi di lingue)
- Servizi di orientamento allo studio
Ricreazione
- Abbonamenti o ingressi a cinema e teatri, pay tv, …
- Abbonamenti o ingressi a palestre, centri sportivi, impianti scii-
stici, Spa, …
- Abbonamenti a testate giornalistiche, quotidiani, .....
- Viaggi (pacchetti completi), pacchetti case vacanza
- Biglietteria e prenotazione di viaggi, soggiorni e vacanze
- Attività culturali (mostre e musei)
- Biblioteche
- Attività ricreative varie (eventi sportivi, spettacoli, .....)
Assistenza sociale
- Assistenza domiciliare
- Badanti
- Case di riposo (R.S.A.)
Assistenza sanitaria
- Checkup medici
- Visite specialistiche
- Cure odontoiatriche
- Terapie e riabilitazione
- Sportello ascolto psicologico
Culto - Pellegrinaggi (pacchetti completi)
Somme, servizi e prestazioni di educazione e istruzione e per l’assistenza a familiari anziani e/o non auto-
sufficienti
- Riferimento normativo: Art. 51, comma 2, lett. f-bis), f-ter) del TUIR
- Regime fiscale e contributivo: non soggetti
- Soggetti beneficiari: familiari dei dipendenti anche se non fiscalmente a carico
Modalità di erogazione:
- Strutture di proprietà dell’azienda o di fornitori terzi convenzionati
-In questi casi è ammesso il rimborso monetario da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dal la-
voratore, previa presentazione di idonea documentazione
- Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica
170
- Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un
valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza
integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto)
Servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare
- Asili nido
- Servizi di babysitting
- Spese di iscrizione e frequenza a
scuola materna, elementare, media
e superiore
- Università e Master
- Libri di testo scolastici e univer-
sitari
Servizi integrativi, di mensa e di trasporto connessi all’educa-
zione e istruzione
- Doposcuola o Pre-scuola
- Buono pasto mensa scolastica
- Scuolabus, gite didattiche
- Frequentazione corso integrativo
(lingue straniere/lingua italiana per
bambini stranieri, ...)
Ludoteche e centri estivi e invernali
- Spese per frequentazione di cam-
pus estivi e invernali
- Spese per frequentazione di lu-
doteche
Borse di studio
- Somme corrisposte per assegni,
premi di merito e sussidi allo stu-
dio
Servizi di assistenza ai familiari anziani e/o non autosufficienti
- Familiari anziani (che abbiano compiuto 75 anni)
- Familiari non autosufficienti (non autonomia nello svolgi-
mento di attività quotidiane ovvero necessità di sorveglianza
continua - è richiesta certificazione medica)
- Badanti
- Assistenza domiciliare
- Case di riposo (R.S.A.)
- Case di cura
Beni e servizi in natura
- Riferimento normativo: Art. 51, comma 3 del TUIR ed eventuali disposizioni normative tempo per tempo
vigenti.
- Regime fiscale e contributivo: non soggetti, se il valore dei beni e dei servizi prestati sia di importo non
superiore a 258,23 euro annui, od eventuali diversi importi definiti dalle predette disposizioni temporanee
171
di legge;
ATTENZIONE: Se il valore dei benefits messi a disposizione del dipendente eccede nell’anno tale limite,
l’intera somma è soggetta a contribuzione e tassazione
- Soggetti beneficiari: dipendenti
- Modalità di erogazione:
- Beni e servizi prodotti dall’azienda o erogati da terzi convenzionati
- Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica
- Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un
valore nominale che, in questo caso, potrà essere utilizzato anche per una pluralità di beni e servizi
Esemplificazioni
- Buoni spesa per generi alimentari
- Buoni spesa per shopping (es. commercio elettronico)
- Buoni spesa per acquisti vari
- Buoni carburante
- Ricariche telefoniche
Servizi di trasporto collettivo per il raggiungimento del posto di lavoro
- Riferimento normativo: Art. 51, comma 2, lett. d) del TUIR
- Regime fiscale e contributivo: non soggetti
- Soggetti beneficiari: dipendenti
- Modalità di erogazione (non è ammessa l’erogazione sostitutiva in denaro):
- Servizi erogati direttamente dal datore di lavoro (mezzi di proprietà o noleggiati) o forniti da terzi (com-
presi esercenti pubblici) sulla base di apposita convenzione o di accordo stipulato dallo stesso datore.
172
Allegato 8 - Aggiornamento compiti dell’Osservatorio nazionale (Art. 1, Sezione
prima)
Linee-guida per lo svolgimento delle agibilità sindacali durante l’emergenza sanitaria determinata dal CO-
VID-19
Materiali ed informazioni
La diffusione di materiale sindacale è effettuata privilegiando l’affissione nelle bacheche ed in modalità
digitale, in particolare, in caso di ricorso allo smart working.
In relazione alle dimensioni aziendali e specificità operative verrà valutata l’implementazione delle bacheche
nei reparti, nei luoghi ristoro e/o negli altri spazi di passaggio e/o di sosta aventi dimensioni sufficienti a
consentire il mantenimento delle distanze di sicurezza.
Incontri e riunioni
Individuazioni di luoghi comuni adibiti a riunioni e idonei a consentire, in relazione alla rispettiva capienza
massima, il rispetto del distanziamento minimo previsto e con dotazione di soluzioni idroalcoliche a dispo-
sizione di chi vi accede.
Gli operatori/organizzatori e i partecipanti assicurano l’osservanza delle regole di sicurezza e, in particolare,
il corretto utilizzo delle mascherine e il rispetto delle distanze minime e dei percorsi di entrata ed uscita.
Per consentire la partecipazione totale o parziale, possono essere individuate altre modalità anche da remoto
secondo le pratiche sperimentate in azienda.
Assemblee
Le assemblee sindacali si svolgeranno con la compresenza di un numero massimo predefinito di lavoratori,
in base alla capacità massima dei locali destinati ad ospitare l’assemblea stessa. L’azienda metterà a disposi-
zione i locali individuati come idonei sulla base delle misure di sicurezza correlate all’emergenza sanitaria,
con aerazione e dotazione di soluzioni idroalcoliche.
In caso di oggettiva disponibilità di locali idonei, l’assemblea potrà svolgersi secondo altre modalità indivi-
duate in azienda fermo restando il rispetto delle misure di sicurezza datate.
Le modalità di articolazione delle assemblee (per linee, turni, ecc.) e di intervallo tra un’assemblea e l’altra
nella stessa giornata, sono individuate in coerenza con le esigenze di sicurezza e con la funzionalità produt-
tiva.
Le date di svolgimento dell’assemblea dovranno essere comunicate nel rispetto del preavviso previsto dalle
norme contrattuali e comunque con anticipo tale da consentire l’igienizzazione dei locali e dei dispositivi di
amplificazione acustica.
I promotori dell’assemblea e i partecipanti assicurano l’osservanza delle regole di sicurezza e, in particolare
il corretto utilizzo delle mascherine nel rispetto delle distanze minime e dei percorsi di entrata e uscita.
Operatori sindacali esterni
L’acceso degli operatori sindacali esterni per svolgere attività sindacale nonché di servizio ai lavoratori, nei
casi previsti dalle disposizioni di legge e di contratto, avverrà nel rispetto delle regole di sicurezza adottate
correlate all’emergenza sanitaria.
Lavoro in “smart working”
I lavoratori in smart working partecipano, se possibile in presenza, ovvero da remoto a riunioni ed assem-
blee nonché accedono alle bacheche sindacali digitali secondo le modalità sperimentate in azienda.
173
Allegato 9 – Cooperative impiantiste
Dichiarazione comune
Le imprese costituenti il comparto delle cooperative di installazione di impianti tecnologici, dei servizi di
efficienza energetica e del facility management, aderenti alle Associazioni cooperative firmatarie e FIM,
FIOM e UILM, prendono atto che il comparto della installazione di impianti, dei servizi di efficienza ener-
getica, ESCo e del facility management regolamentato nel contratto collettivo di lavoro metalmeccanico
cooperativo e della installazione di impianti, è profondamente differente dall’analogo settore strettamente
manifatturiero; infatti le attività in questione sono svolte quasi esclusivamente tramite contratti di appalto.
Una forte criticità che si riscontra nelle gare il cui oggetto è ricompreso nel campo di applicazione del pre-
sente CCNL, è rappresentata dall’applicazione, da parte delle imprese partecipanti, di un contratto diverso
da quello sottoscritto dalle Associazioni cooperative e FIM, FIOM e UILM.
Tale scelta, molto spesso, è dettata al solo fine di applicare condizioni economiche e normative inferiori
rispetto alle previsioni del contratto metalmeccanico cooperativo.
Conseguentemente, le Associazioni cooperative e FIM, FIOM e UILM, per evitare il sopra descritto feno-
meno che può arrecare danno alle imprese ed ai lavoratori, ribadiscono che, per i settori sopra indicati, il ri-
ferimento è il presente contratto collettivo di lavoro, in coerenza con quanto indicato dal Codice dei contratti
pubblici e dalla vigente normativa.
Le Parti sottoscritte preso atto, inoltre, di sovrapposizioni degli ambiti applicativi dei contratti collettivi na-
zionali di lavoro che interessano il comparto, si attiveranno, per quanto di loro competenza, affinché si dia
concreto avvio al percorso convenuto nel punto 4. del “Patto della fabbrica” del 9 marzo 2018.
Per affrontare le eventuali ulteriori tematiche del comparto e per discutere delle politiche che determinano
delle ricadute sulle imprese del settore e sui loro lavoratori e al fine di essere presenti ed incisivi nei confronti
degli Organi legislativi e di qualsiasi soggetto di riferimento nel mercato delle aziende installazione di im-
pianti, dei servizi di efficienza energetica, ESCo e del facility management, è istituito un tavolo permanente
di confronto tra le Associazioni cooperative sottoscritte e FIM, FIOM e UILM.
Dichiarazione di intenti
Le Associazioni cooperative e le Organizzazioni sindacali dei metalmeccanici, firmatarie del presente rin-
novo contrattuale, intendono farsi parte attiva nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
affinché, di concerto, si producano atti e si mantengano azioni e comportamenti finalizzati a mantenere il più
alto livello possibile di occupazione e si attivino, parallelamente, processi di ulteriori opportunità occupazio-
nali; ciò responsabilmente, per affrontare insieme un periodo di particolare complessità economico-sociale,
determinato dalla graduale uscita dal lungo periodo pandemico.
Le Parti sociali sottoscritte, consapevoli che, a tal fine, la “formazione” dei lavoratori rappresenti l’inve -
stimento strategicamente più importante, fiduciosi dell’attenzione che il Ministero riserva su tale aspetto,
chiedono una immediata proroga e/o riproposizione del Fondo “Nuove competenze” che rappresenta la
giusta sintesi, attraverso la definizione degli accordi previsto dallo stesso, per la tenuta occupazionale e per
la riqualificazione professionale dei lavoratori.
Inoltre, le stesse Parti sociali si impegnano a monitorare l’eventuale evoluzione normativa proposizione delle
tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro che il MINLA V sta approfondendo, al fine di offrire, alle stesse
Parti, maggiori opportunità di complessiva tenuta occupazionale nel periodo post pandemico. Le stesse Parti
intendono costituire, al momento opportuno, un’apposita Commissione paritetica che possa declinare le
migliori opportunità applicative, nel sistema cooperativo, delle novazioni normative prodotte in tal senso.
Roma, 31 maggio 2021
174
Allegato 10 - Disciplina dell’apprendistato professionalizzante nelle cooperative
metalmeccaniche e impiantiste
Premessa
Le Parti, considerata la finalità formativa del presente istituto e la rilevanza delle competenze delle persone
per l’occupabilità e la competitività aziendale, individuano nell’apprendistato professionalizzante il canale
preferenziale di accesso al lavoro dei giovani quale istituto che favorisce una occupazione stabile e di qualità.
Art. 1
(Norme generali)
L’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla forma-
zione e all’occupazione dei giovani, ai sensi dell’art. 44 , del D.Lgs. n. 81/2015 , e al conseguimento di una
qualificazione professionale a fini contrattuali.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante giovani di età non inferiore ai 18
anni, salvo le deroghe consentite dalla legge, e non superiore ai ventinove.
Tra le qualifiche conseguibili sono escluse quelle previste nel livello D1 e nel livello A1.
La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata a quanto pre-
visto dalle disposizioni legislative vigenti.
Per i contratti di apprendistato stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 è previsto l’inquadramento nel livello
corrispondente alla qualifica professionalizzante da conseguire e relativa percentualizzazione della retribu-
zione in coerenza con il percorso formativo che si conclude al termine dell’apprendistato, come disciplinato
nell’art. 8.
L’apprendista non potrà essere retribuito a cottimo.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dalla presente disciplina, valgono per gli appren-
disti le norme del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Norma transitoria
Gli apprendisti assunti prima del 1° gennaio 2022 fermo restando l’applicazione delle clausole riguardanti
l’inquadramento e la relativa retribuzione previste nel contratto di apprendistato già stipulato in applicazione
del CCNL 26 novembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2022 laddove ancora non si sia concluso il periodo
di inquadramento in 1ª categoria saranno automaticamente inquadrati nel livello D1.
Art. 2
(Durata del contratto)
La durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante è di 6 mesi, quella massima è pari a 36
mesi. Per i lavoratori in possesso di diploma di livello 4 EQF, di diploma di tecnico superiore ITS (livello 5
EQF) ovvero di laurea (livello 6 e 7 EQF) inerente alla professionalità da conseguire tale durata sarà ridotta
di 6 mesi.
Per le figure professionali ricomprese nella declaratoria del livello D2 addette a produzioni in serie svolte su
linee a catena o di montaggio semplice quando le mansioni siano caratterizzate da attività brevi, semplici e
ripetitive la durata massima sarà pari a 24 mesi.
Art. 3
(Valorizzazione di precedenti periodi di apprendistato)
I periodi di apprendistato professionalizzante svolti, per una durata pari almeno a 12 mesi, presso più datori
di lavoro, saranno valorizzati ai fini della durata complessiva del periodo di apprendistato, purché non se-
parati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività. In tal caso la durata del
175
contratto di apprendistato sarà ridotta di 6 mesi fermo restando quanto previsto per il possesso del titolo di
studio di cui all’articolo precedente.
A tal fine, nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza del contratto, il datore di lavoro è tenuto
a registrare l’esperienza di apprendistato nel libretto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Tale documentazione deve essere presentata dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per ottenere il riconosci-
mento della riduzione della durata del contratto di apprendistato.
Art. 4
(Formazione)
La formazione professionalizzante si caratterizza per essere un percorso, integrato nell’attività lavorativa,
personalizzato sulla base delle conoscenze di partenza dell’apprendista e delle competenze tecnico-profes-
sionali e specialistiche da conseguire (standard professionali di riferimento).
Le Parti concordano che gli standard professionali di riferimento sono quelli risultanti dagli schemi esem-
plificativi dei profili formativi definiti dalla Commissione nazionale per la formazione professionale e l’ap-
prendistato il 28 marzo 2006 (allegati al presente contratto) o da altri specifici profili eventualmente presenti
in azienda.
Le Parti in via esemplificativa individuano le seguenti tematiche collegate alla realtà aziendale/professio-
nale: conoscenza dei prodotti e servizi di settore e del contesto aziendale; conoscenza dell’organizzazione
del lavoro in impresa e ruolo dell’apprendista nell’impresa; conoscenza ed applicazione delle basi tecniche
e scientifiche della professionalità; conoscenza ed utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro; conoscenza
ed utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro; conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza indi-
viduale e di tutela ambientale; conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Piano formativo individuale e ore di formazione
Le Parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel PFI, il cui schema è allegato alla presente disci-
plina, il percorso formativo del lavoratore in coerenza con gli standard professionali di riferimento relativi
alla qualificazione a fini contrattuali da conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso.
La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie annue comprensive della formazione
teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, e potrà
essere svolta anche On the Job e in affiancamento. La formazione professionalizzante sarà integrata, laddove
esistente, dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, ai
sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015 .
Il PFI potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell’apprendista,
dell’impresa e del tutor/referente aziendale.
La formazione effettuata e la qualificazione professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sa-
ranno registrate nel Libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo,
le Parti del contratto individuale provvedono all’attestazione dell’attività formativa utilizzando il modello
allegato alla presente disciplina.
Tutor/Referente aziendale
Per l’attivazione del contratto di apprendistato è necessari la presenza di un tutor/referente aziendale nomi-
nativamente indicato nel PFI, in possesso di adeguata professionalità ed esperienza.
Il tutor/referente aziendale gestisce l’accoglienza nel contesto lavorativo e favorisce l’inserimento e l’inte-
grazione dell’apprendista in azienda, contribuisce alla definizione del Piano formativo individuale, verifica
la progressione dell’apprendimento e attesta, anche ai fini dell’art. 47 , comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 , il
percorso formativo compilando la scheda di rilevazione dell’attività formativa, allegata al presente contratto.
Tale scheda sarà firmata anche dall’apprendista per presa visione.
176
Il tutor può essere lo stesso imprenditore.
Art. 5
(Organi paritetici)
La Commissione nazionale per la formazione professionale di cui all’art. 6, punto 6.1, Sezione prima, del
contratto collettivo nazionale, svolgerà i seguenti compiti con riferimento al contratto di apprendistato:
- aggiungere nuovi schemi esemplificativi di profili formativi a quelli già allegati al presente contratto, anche
mediante forme di collaborazione con gli enti competenti sulla base di specifici profili presenti in azienda,
coerentemente con lo sviluppo dell’industria 4.0;
- valutare la realizzazione di una piattaforma E-learning attivando anche appositi finanziamenti, al fine di
offrire alle aziende la possibilità di utilizzare, in assenza di offerta formativa pubblica, uno strumento aggior-
nato sulle tematiche trasversali.
Le Commissioni territoriali per la formazione professionale di cui all’art. 7, punto 7.2, Sezione prima, avran-
no il compito di:
a) predisporre o aggiornare, sulla base dei fabbisogni rilevati nel territorio, profili formativi coerenti con
quelli elaborati dalla Commissione nazionale ed allegati al presente contratto;
b) monitorare all’utilizzo dell’istituto nel territorio anche con riferimento alla fruizione dell’offerta formativa
predisposta dalle regioni.
Art. 6
(Assunzione)
Nella lettera di assunzione oltre alle indicazioni di cui all’art. 1, Sezione quarta, Titolo I, del contratto col-
lettivo nazionale, saranno precisate la qualificazione professionale oggetto del contratto di apprendistato, il
corrispondente livello di inquadramento e la progressione retributiva di cui al successivo art. 8.
Alla lettera di assunzione verrà allegato il Piano formativo individuale.
Art. 7
(Periodo di prova)
Per l’assunzione in prova dell’apprendista è richiesto l’atto scritto. La durata del periodo di prova è pari alla
durata ordinaria prevista dal contratto collettivo nazionale vigente per il livello di inquadramento iniziale.
Durante tale periodo ciascuna delle Parti contraenti potrà recedere dal contratto senza l’obbligo di preavviso
o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o giornate di lavoro effettivamente prestate.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio l’apprendista sarà am-
messo a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro un numero
di giorni pari alla metà della durata della prova.
Art. 8
(Inquadramento e retribuzione)
I lavoratori assunti a partire dal 1° giugno 2021 con il contratto di apprendistato saranno inquadrati nel livello
di inquadramento corrispondente alla qualifica professionale da conseguire.
La retribuzione sarà quella minima contrattuale del livello di inquadramento corrispondente alla qualifica
professionale da conseguire ragguagliata, in coerenza con il percorso formativo che si conclude al termine
dell’apprendistato, alle percentuali e relativi periodi di applicazione come riportato nella tabella in calce,
fatte salve diverse intese fra le Parti contraenti.
177
Durata complessiva Mesi Primo periodo Secondo periodo Terzo periodo
Mesi Percentuale Mesi Percentuale Mesi Percentuale
36 12 85% 12 90% 12 95%
30 10 85% 10 90% 10 95%
24 8 85% 8 90% 8 95%
Qualora le durate complessive del contratto di apprendistato siano inferiori a quelle riportate nella tabella, la
durata dei singoli sarà adeguata in misura proporzionale ferma restando la relativa percentuale di retribuzio-
ne applicabile nei tre periodi.
La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173.
Art. 9
(Tredicesima mensilità)
L’azienda corrisponderà all’apprendista, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità
ragguaglia 173 ore della retribuzione globale di fatto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, l’apprendista ha diritto
a tanti dodicesimi dell’ammontare della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso
l’azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti come mese intero.
Art. 10
(Malattia e infortunio)
Per quanto riguarda il periodo di conservazione del posto e il trattamento economico per infortunio e malattia
dell’apprendista non in prova, si applica quanto previsto dagli artt. 1 e 2, Sezione quarta, Titolo VI.
Art. 11
(Prolungamento del periodo di apprendistato)
In caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio superiore a trenta giorni, il contratto sarà
prolungato per un periodo pari alla durata dell’assenza. In caso di assenze superiori a trenta giorni per cause
diverse da quelle indicate, le Parti del contratto individuale di lavoro definiranno la possibilità di prolunga-
mento.
Art. 12
(Previdenza complementare - Assistenza sanitaria - Welfare)
Ai lavoratori di cui al presente contratto si applica quanto previsto agli artt. 15, 16 e 17, Sezione quarta,
Titolo IV .
Art. 13
(Recesso o attribuzione della qualificazione)
Stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al
termine del periodo di apprendistato; le Parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando
un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 del codice civile, di 15 giorni decorrente al termine
del contratto medesimo. Nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto
di apprendistato. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario
178
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con attribuzione della qualificazione professionale che
ha formato oggetto del contratto di apprendistato.
Al lavoratore che venga mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di
servizio; oltre che ai fini degli istituti prevista dalla legge, ai fini di tutti gli Istituti introdotti e disciplinati dal
contratto collettivo nazionale di lavoro. Ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità, a de-
correre dal 1° ottobre 2017, il periodo di apprendistato sarà computato nella misura del 65%. Per il lavoratore
in possesso di diploma di scuola media superiore inerente alla qualificazione a fini contrattuali da acquisire,
che venga mantenuto in servizio, ai fini della mobilità professionale di cui all’art. 1, lett. B), punto IV , Sezio-
ne quarta, Titolo II, il periodo di apprendistato sarà considerato utile in misura pari a 12 mesi.
Art. 14
(Decorrenza)
La presente disciplina è parte integrante del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di cui segue le
sorti.
179
Allegato 11 - Disciplina dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale il diploma di istruzione secondaria superiore e il Certificato di
specializzazione tecnica superiore
Premessa
Le Parti riconoscono che l’apprendistato di cui all’art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015 , definito apprendistato di 1°
livello, costituisce uno strumento utile all’integrazione tra Sistema scolastico e lavoro e può contribuire ad
incrementare l’occupabilità dei giovani favorendone l’inserimento nel mercato del lavoro.
Le Parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la seguente disciplina dà concreta attuazione e trova
fondamento in quanto definito sull’apprendistato finalizzato all’acquisizione della qualifica, del diploma pro-
fessionale, di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica e superiore dell’art.
43 del D.Lgs. n. 81/2015 .
Art. 1
(Norme generali)
Possono essere assunti con il contratto di apprendistato di 1° livello, i giovani che hanno compiuto 15 anni
di età e fino al compimento dei 25 anni.
In considerazione del doppio “status” di studente e lavoratore dell’apprendista, la disciplina prevista nel
presente accordo, è da riferirsi esclusivamente all’attività, compresa quella formativa, svolta in azienda.
Per quanto non è contemplato dalla presente disciplina, valgono per gli apprendisti le norme del vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro per quanto compatibili.
Art. 2
(Durata)
La durata del contratto, fermo restando le normative regionali, è determinata in considerazione della qualifi-
ca o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere inferiore a sei mesi e superiore a:
a) tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;
b) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;
c) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;
d) due anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di stato di cui all’art.
15 , comma 6, del D.Lgs. n. 226/2005 ;
e) un anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono
in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell’ambito dell’indirizzo professionale
corrispondente;
f) un anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.
In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui all’art. 41 , comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015,
i datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qua-
lificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi per il conseguimento della qualifica, del
diploma professionale, per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali
e specialistiche, utili anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o
del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo di cui all’art. 15 , comma 6, del
decreto legislativo n. 226/2005 .
Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un anno anche nel caso in cui, al termine dei sud-
detti percorsi, l’apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione
tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo.
180
Art. 3
(Piano formativo individuale e formazione interna ed esterna)
L’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione
interna ed esterna. I percorsi sono concordati dall’istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla
base del protocollo da essi stipulato. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del rag-
giungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.
Il Piano formativo individuale redatto dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro
secondo il modello definito dal decreto interministeriale sugli standard formativi del 12 ottobre 2015 (alle-
gato alla presente disciplina) stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi in apprendistato.
I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati tenendo conto delle esigenze formative e professio-
nali dell’impresa e delle competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che
possono essere acquisiti in impresa.
Per i limiti di durata della formazione interna ed esterna e per quanto qui non definito in materia si fa esplicito
rinvio all’art. 5 del decreto interministeriale citato.
Art. 4
(Periodo di prova)
Per l’assunzione in prova dell’apprendista è richiesto l’atto scritto. La durata del periodo di prova è pari 160
ore di presenza in azienda.
Durante tale periodo ciascuna delle Parti contraenti potrà recedere dal contratto senza l’obbligo di preavviso
o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o giornate di presenza in azienda.
Art. 5
(Inquadramento e retribuzione)
Ai soli fini della determinazione della retribuzione dell’apprendista assunto con il contratto di cui all’art. 43
del D.Lgs. n. 81/2015 , si farà riferimento convenzionalmente al livello D2 del sistema di inquadramento
del CCNL.
Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta all’apprendista una retribuzione pari al 10
per cento del minimo tabellare di cui al comma precedente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 43 , comma
7, del D.Lgs. n. 81/2015.
La retribuzione per le ore di lavoro svolte dall’apprendista, oltre il c.d. “orario ordinamentale”, sarà determi-
nata dall’applicazione delle percentuali di seguito riportate sul minimo tabellare del livello D2:
Apprendistato per il conseguimento di: Anno scolastico Retribuzione delle ore di lavoro in
azienda
Qualifica di istruzione e formazione professionale Secondo anno 55%
Terzo anno 60%
Diploma di istruzione e formazione professionale
o di istruzione secondaria superiore
Secondo anno 55%
Terzo anno 60%
Quarto anno 65%
181
(esclusivamente per i percorsi di istruzione statale quin -
quennale) Quinto anno 70%
Diploma di istruzione e formazione professionale per colo -
ro che sono in possesso della qualifica di IeFP nell’ambito
dell’indirizzo professionale corrispondente
Anno unico 65%
Corso integrativo per l’ammissione all’esame di stato Primo anno 65%
Secondo anno 70%
Certificato di specializzazione tecnica superiore Anno unico 70%
Gli apprendisti di cui al presente articolo potranno fruire, alle medesime condizioni in essere per tutti i
dipendenti, dei servizi eventualmente offerti dall’azienda quali, a titolo esemplificativo, mensa e trasporti.
Art. 6
(Ferie)
All’apprendista sono riconosciute 4 settimane di ferie (30 giorni lavorativi fino a 16 anni compiuti) e 40 ore
a titolo di PAR. La retribuzione dei giorni di ferie sarà determinata nella stessa misura della retribuzione
delle ore di lavoro. Le ferie saranno fruite di norma in coincidenza con il periodo di sospensione dell’attività
scolastica secondo il calendario dell’istituto.
Art. 7
(Recesso)
Il termine per l’esercizio del recesso sarà quello fissato nel contratto individuale, coerentemente con quanto
definito nella convenzione sottoscritta con la scuola e relativamente alla notifica dell’esito dell’esame finale.
Ferma restando la possibilità di prolungare il contratto di apprendistato fino ad un anno, secondo quanto
previsto all’art. 2, le Parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 2118 del codice civile, di 15 giorni decorrente dal termine del contratto me-
desimo. Nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione l disciplina del contratto di apprendistato.
In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato. Al lavoratore che venga mantenuto in servizio, con contratto di lavoro
a tempo indeterminato, il periodo di apprendistato verrà computato ai fini dell’anzianità di servizio, nella
misura del 50% per tutti gli istituti contrattuali.
Art. 8
(Trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante)
Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislati-
vo n. 226/2005 , nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione
tecnica superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, il contratto di
apprendistato di 1° livello può essere trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante. In caso di
trasformazione non sarà ammesso il periodo di prova.
Ai fini della determinazione della durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante, le dura-
te previste all’art. 2 di tale contratto saranno ridotte di 12 mesi (compresa la riduzione di 6 mesi prevista per
il possesso del titolo di studio di cui al medesimo articolo).
L’anzianità convenzionale di cui all’ultimo comma del precedente art. 7 verrà riconosciuta in caso di mante-
nimento in servizio al termine dell’apprendistato professionalizzante.
182
Dichiarazione a verbale
Le Parti si impegnano a promuovere, in coordinamento con le rispettive Confederazioni, un’interlocuzione
con i Ministeri competenti, al fine di includere nel computo della frequenza minima per la validità dell’anno
scolastico, eventuali periodi di assenza dovuti ad infortunio sul lavoro.
Art. 9
(Decorrenza)
La presente disciplina è parte integrante del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di cui segue le
sorti.
183
Allegato 12 - Disciplina dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca
Premessa
Le Parti riconoscono l’importanza dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca per la formazione di
figure professionali di alto profilo in grado di favorire, a valle di un percorso di formazione e lavoro, lo svi-
luppo di idee e progetti innovativi nelle imprese.
Art. 1
(Norme generali)
Possono essere assunti con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e di
alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli Istituti tecnici superiori di
cui all’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 , per attività di ricerca,
i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di
un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un
certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso
annuale integrativo.
In considerazione del doppio “status” di studente e lavoratore dell’apprendista, la disciplina prevista nel pre-
sente accordo è da riferirsi esclusivamente all’attività, compresa quella formativa, svolga in azienda, mentre
la frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica e formativa.
Per quanto non contemplato dalla presente disciplina, valgono per gli apprendisti le norme del vigente con-
tratto collettivo nazionale di lavoro per quanto compatibili.
Art. 2
(Durata)
La durata del periodo di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dall’art. 45 , commi 4 e 5,
del D.Lgs. n. 81/2015 .
Art. 3
(Piano formativo individuale e formazione interna ed esterna)
L’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione
interna ed esterna. I percorsi sono concordati dall’istituzione formativa o ente di ricerca e del datore di lavoro
e attuati sulla base del protocollo da essi stipulato. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai
fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.
Il Piano formativo individuale redatto dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro
secondo il modello definito dal decreto interministeriale sugli standard formativi del 12 ottobre 2015 (alle-
gato alla presente disciplina) stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi in apprendistato.
I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati tenendo conto delle esigenze formative e professio-
nali dell’impresa e delle competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che
possono essere acquisiti in impresa.
Per quanto qui non definito in materia si fa esplicito rinvio all’art. 5 del decreto interministeriale citato.
Art. 4
(Periodo di prova)
Per l’assunzione in prova dell’apprendista è richiesto l’atto scritto. La durata del periodo di prova è pari alla
durata ordinaria prevista dal contratto collettivo nazionale vigente per il livello di inquadramento iniziale.
Durante tale periodo ciascuna delle Parti contraenti potrà recedere dal contratto senza l’obbligo di preavviso
o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o giornate di presenza in azienda.
184
Art. 5
(Inquadramento e retribuzione)
Fermo restando quanto previsto dall’art. 45 , comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 , l’apprendista assunto a de-
correre dal 1° giugno 2021 con il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sarà inquadrato nel
livello corrispondente alla qualifica professionale da conseguire e la retribuzione del livello di inquadramen-
to, in coerenza con il percorso formativo sarà riconosciuta secondo le seguenti percentuali:
A) per i percorsi di durata superiore all’anno:
- per la prima metà del periodo di apprendistato: 85% della retribuzione minima contrattuale del livello di
inquadramento;
- per la seconda metà del periodo di apprendistato: 90% della retribuzione minima contrattuale del livello di
inquadramento:
B) per i percorsi di durata non superiore all’anno:
- per il periodo di apprendistato 90% della retribuzione minima contrattuale del livello di inquadramento.
Gli apprendisti di cui al presente articolo potranno fruire, alle medesime condizioni in essere per tutti i
dipendenti, dei servizi eventualmente offerti dall’azienda quali, a titolo esemplificativo, mensa e trasporti.
Art. 6
(Previdenza complementare - Assistenza sanitaria - Welfare)
Ai lavoratori di cui al presente contratto si applica quanto previsto agli artt. 15, 16 e 17, Sezione quarta,
Titolo IV .
Art. 7
(Recesso)
Il temine per l’esercizio del recesso sarà fissato nel contratto individuale, coerentemente con quanto definito
nella convenzione sottoscritta con l’istituzione formativa o ente di ricerca e relativamente alla notifica del
conseguimento del titolo di studio.
Le Parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto di-
sposto dall’articolo 2118 del codice civile, di 15 giorni decorrente dal termine del contratto medesimo. Nel
periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. In caso di
mancato esercizio della facoltà di recesso il rapporto prosegue come ordinario rapporti di lavoro subordinato
a tempo indeterminato.
Al lavoratore assunto che venga mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato verrà computato nell’an-
zianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti introdotti e
disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Ai fini della maturazione degli aumenti periodici di
anzianità il periodo di apprendistato sarà computato nella misura del 65%.
Art. 8
(Decorrenza)
La presente disciplina è parte integrante del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di cui segue le
sorti.
185
Allegato 13 - VERBALE
Ulteriore modalità di erogazione del Premio di risultato
Nei territori e nelle imprese cooperative che hanno allestito specifiche piattaforme contenenti nomenclatori
di prodotti di welfare aziendale, la Direzione e le R.S.U. delle cooperative potranno prevedere, negli accordi
integrativi aziendali, la possibilità di lasciare ai lavoratori la facoltà di scegliere se e quale quota del Premio
di risultato destinare ai programmi di welfare e/o flexible benefits contenuti nella piattaforma territoriale
o aziendale. La conversione, in toto o in parte, della retribuzione a servizi di welfare, si attuerà facendo
corrispondere € 1,00 di retribuzione al valore di non meno di € 1,20 di servizi di welfare. Le Parti aziendali
definiranno le più opportune modalità di coinvolgimento dei lavoratori nella predisposizione della piattafor-
ma welfare.
186
Allegato 14 - Codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali
e il mobbing
1. Definizioni
Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione
sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibili di
creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti;
Le molestie sessuali più diffuse sono:
• Insistiti apprezzamenti verbali e sgradevoli ammiccamenti a carattere sessuale;
• Ripetute richiese implicite o esplicite di rapporti sessuali non graditi;
• Le foto pornografiche o altro materiale analogo esibito inopportunamente nei luoghi di lavoro;
• I messaggi scritti o gli oggetti pesantemente allusivi;
• I contatti fisici intenzionali indesiderati;
• Promesse esplicite o implicite di carriera o di agevolazioni e privilegi in cambio di prestazioni
sessuali;
• Intimidazioni minacce e ricatti subiti per aver respinto comportamenti finalizzati al rapporto sessuale;
Per mobbing si intendono:
tutti quegli atti e comportamenti posti in essere da datori di lavoro, capi intermedi e colleghi che si traducono
in atteggiamenti persecutori, attuati in forma evidente, con specifica determinazione e carattere di continuità,
atti da arrecare danni rilevanti alla condizione psico-fisica del lavoratore, ovvero anche al solo fine di allon-
tanarlo dalla collettività in seno alla quale presta la propria opera.
In particolare, le attività di mobbing si sostanziano in atti di ostilità, attacchi alla reputazione, creazione di
falsi pettegolezzi, insinuazioni malevole, segnalazioni diffamatorie, attribuzioni di errori altrui, carenza di
informative o informazioni volutamente errate al fine di creare problemi, controlli e sorveglianza continui,
minacce di trasferimenti, apertura di corrispondenza, difficoltà di permessi o ferie, assenza di promozioni o
passaggi di grado, ingiustificata rimozione da incarichi già ricoperti, svalutazione dei risultati ottenuti.
2. Dichiarazioni di principio
• E’ inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale o mobbing
nelle definizioni sopra riportate;
• E’ sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati
nella propria libertà personale;
• E’ sancito il diritto delle operatrici/operatori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni
subite sul luogo di lavoro derivanti da atti ostili o comportamenti molesti;
• E’ istituita la figura della /del Consigliere di Fiducia, denominata/o d’ora in poi Consigliera/e, il
cui ruolo, l’ambito di intervento, i requisiti culturali e professionali e le modalità di nomina sono
definite nell’allegato regolamento;
• E’ assicurata, nel corso degli accertamenti, l’assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
• Nei confronti degli autori/autrici di molestie sessuali e mobbing si applicano le misure disciplinari
secondo quanto previsto nel presente contratto collettivo nazionale di settore e nei regolamenti
interni delle cooperative.
• Le cooperative al momento dell’adozione del codice, anche con il coinvolgimento delle OO.SS.,
entro un periodo certo e definito, introdurranno le opportune modifiche o interazioni ai Regolamenti
che contenessero norme in contrasto o contraddittorie rispetto al Codice stesso
• Le Associazioni si impegnano a dare un’ampia diffusione al presente Codice di comportamento e,
in particolare, sulle procedure da adottarsi in caso di molestie e mobbing allo scopo di affermare
una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona, anche attraverso formazione/
informazione ai dipendenti con la collaborazione delle/del Consigliera/e di fiducia.
3. Procedura da adottare in caso di molestie sessuali e mobbing
La lavoratrice/lavoratore che ritenga di essere vittima di molestie, ricatti o mobbing, può scegliere fra le
187
seguenti procedure di denuncia e di eventuale composizione della conseguente situazione e/o controversia:
Procedura informale e riservata;
Il ricorso all’arbitrato;
denuncia formale.
4. Procedura informale - Intervento del/la consigliera/e
In caso di mobbing e molestie sessuali sul posto di lavoro la persona vittima potrà rivolgersi alla /al Consi-
gliere designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
La procedura informale e riservata consiste nel tentativo di composizione della controversia mediante rap-
porto diretto con l’autore/autrice delle molestie sessuali e del mobbing.
La Consigliera/Il Consigliere, ove la persona oggetto di molestie sessuali o mobbing ritenga opportuno,
interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio e ripristinare un sereno ambiente di
lavoro, facendo presente al presunto autore/autrice che il suo comportamento scorretto deve cessare perché
offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro. L’intervento della Consigliera/re deve
avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
La Consigliera/re di Fiducia può procedere all’acquisizione di elementi utili per l’accertamento dei fatti con
l’eventuale audizione di colleghi e altre eventuali persone informate dei fatti.
Successivamente il Consigliere/a di Fiducia convoca le Parti effettuando un tentativo di composizione paci-
fica della controversia. L’intervento della Consigliera/re dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi e
in assoluta riservatezza, in rapporto alla delicatezza dell’argomento affrontato.
5. Ricorso consensuale all’arbitrato
Le Parti consensualmente, qualora non intendano giungere alla composizione pacifica prevista dall’articolo
precedente o nell’ipotesi che il tentativo di composizione pacifica non vada a buon fine, possono chiedere
al/alla Consigliera di Fiducia di risolvere la controversia in sede arbitrale. Per la presente procedura si fa
riferimento a quanto previsto al punto 8 del Protocollo nazionale di relazioni sindacali sottoscritto tra le Parti
il data 5/4/1990.
6. Denuncia formale
Ove la persona oggetto di molestie sessuali o mobbing non ritenga di far ricorso alla procedura informa -
le, ovvero qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale
denuncia, anche avvalendosi dell’assistenza della/del Consigliere di Fiducia, alla propria Dirigente o al Di-
rigente del Personale, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà
avvalersi.
Qualora la persona autrice di molestia o mobbing sia un/una dirigente la denuncia formale potrà essere inol-
trata direttamente al Consiglio d’Amministrazione.
Nel corso degli accertamenti è assicurata l’assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
Nel rispetto dei principi che informano la L. 125/91, qualora la Direzione del personale nel corso del pro-
cedimento disciplinare, ritenga fondati i fatti, adotterà le misure organizzative opportune per la cessazione
immediata dei comportamenti di molestia, d’intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/re, al fine di ripri-
stinare un ambiente di lavoro improntato al rispetto della libertà e della dignità delle persone.
Qualora la/il presunto/a autore/trice di molestie sessuali o mobbing sia il/la dirigente le idonee misure orga-
nizzative saranno individuate dal Consiglio d’Amministrazione d’intesa con le OO.SS. sentita la Consiglie-
ra/re.
In attesa della conclusione del procedimento disciplinare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, la
cooperativa, nel rispetto della L. 125/91, potrà adottare un provvedimento di trasferimento in via tempora-
nea al fine di ristabilire un clima sereno; questo, nel caso vi siano sedi distaccate e compatibilmente con le
esigenze organizzative aziendali.
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Data la possibilità agli interessati di un colloquio per esporre le proprie ragioni, eventualmente con l’assi-
stenza della Consigliera/re di Fiducia e delle OO.SS.. E’ comunque auspicabile che per entrambe le persone
il trasferimento non avvenga in sedi che creino disagio.
7. Interventi di sostegno
L’azienda anche in forma associativa con altre cooperative, individua le modalità, le forme e le sedi per
l’eventuale sostegno psicologico alle persone vittime di molestie e mobbing. In tal senso possono essere
sottoscritte convenzioni con le strutture pubbliche o con cooperative sociali esistenti sul territorio.
8. Attività di sensibilizzazione
Nei programmi di formazione del personale delle Cooperative dovranno essere incluse informazioni circa
gli orientamenti aziendali adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali e del mobbing ed alle
procedure da seguire qualora la molestia o il mobbing abbiano luogo.
La Cooperativa che recepisce il presente codice dovrà peraltro predisporre specifici interventi formativi in
materia di tutela della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti
configurabili come molestie sessuali o mobbing. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione
dei/delle dirigenti che dovranno pertanto, con la collaborazione e anche su proposta del/della Consigliera/re
di Fiducia, essere impegnati a promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla preven-
zione delle molestie sessuali e del mobbing nei luoghi di lavoro.
Sarà cura della cooperativa promuovere, in collaborazione con il /la Consigliera/e di Fiducia, d’intesa con le
OO.SS. e le Associazioni del Movimento Cooperativo firmatarie del presente CCNL, la conoscenza e la dif-
fusione tra le lavoratrici e i lavoratori del Codice di Comportamento contro le molestie sessuali e il mobbing
anche attraverso assemblee interne.
Sarà inoltre predisposto del materiale informativo destinato a tutti gli operatori e le operatrici della coope-
razione, sul comportamento da adottare per la prevenzione e per la soluzione dei casi di molestie sessuali e
di mobbing.
Sarà cura delle Associazioni firmatarie del presente CCNL, promuovere un’azione di monitoraggio al fine di
valutare l’efficacia del Codice di Comportamento nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali
e il mobbing. A tale scopo la Consigliera/e, d’intesa con i Tavoli Territoriali di Pari Opportunità laddove esi-
stono, provvederà a trasmettere annualmente, all’Osservatorio Nazionale, un’apposita relazione sullo stato
di attuazione del presente Codice.
I soggetti firmatari del presente Codice di Comportamento contro le molestie sessuali e il mobbing si impe-
gnano ad incontrarsi periodicamente per verificare gli esiti ottenuti con l’adozione del Codice di Comporta-
mento ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.
Regolamento per l’individuazione e la nomina della/del Consigliere/a di Fiducia
Il presente regolamento fa parte integrante dell’allegato Codice di Comportamento contro le molestie sessua-
li e mobbing per il personale della cooperazione metalmeccanica.
La cooperativa per l’adozione del Codice di Comportamento contro le molestie sessuali e mobbing istituisce
il/la Consigliere/a di fiducia, anche in forma associativa con altre cooperative, al quale si possono rivolgere
le persone vittime di molestie e mobbing.
La/Il Consigliera/re di Fiducia è una figura di tutela e di garanzia e può essere esterna o interna alla coope-
rativa. Agisce in piena autonomia e, tra le sue attività, particolare rilevo avrà l’azione preventiva e informa-
tiva. In tal senso potrà avanzare proposte alla cooperativa per la formazione e l’informazione del personale,
compresi i dirigenti.
Può svolgere il proprio ruolo anche per più cooperative di piccole dimensioni dello stesso territorio preferi-
bilmente accorpando settori omogenei di attività.
La cooperativa dovrà impegnarsi a mettere a disposizione della/del Consigliere di Fiducia tutti gli strumenti
189
necessari per lo svolgimento dei propri compiti garantendo la riservatezza della sua attività. A questo propo-
sito la cooperativa deve, nei limiti delle proprie disponibilità individuare un luogo specifico dove la Consi-
gliera/re possa svolgere il proprio compito.
Il/La Consigliere/a di Fiducia sarà dotato/o di mezzi e strumenti adeguati per adempiere ai propri compiti in
piena autonomia. L’ammontare di tali mezzi e strumenti, a partire dalle ore necessarie a svolgere il proprio
compito, dovrà essere concordato tra la/e cooperativa/e e le OO.SS. territoriali sulla base delle effettive ne-
cessità di applicazione del presente Codice nelle Cooperative.
A. Compiti
Il/La Consigliere/a di Fiducia svolge attività di prevenzione attraverso iniziative di tipo culturale e formativo
e informativo in stretto rapporto con l’azienda, per diffondere una cultura improntata al rispetto della dignità
delle persone tale da garantire un sereno ambiente di lavoro e per l’eliminazione di ogni forma di discrimi-
nazione.
Il/La Consigliere/a di Fiducia svolge un compito di sostegno e assistenza alle persone vittime di molestie
sessuali e mobbing che richiedono il suo intervento per la soluzione informale e/o formale dei casi.
Promuove, in collaborazione con l’azienda, gli accertamenti preliminari e fornisce il supporto tecnico alle
indagini nei casi di denunce formali e informali di molestie sessuali e mobbing.
Indica le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di
molestie sessuali e mobbing ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino recipro-
camente l’inviolabilità della persona.
Ai fini del conseguimento del rispetto dei principi del presente accordo e nel rispetto della L. 125/91, ha la
facoltà di verificare, qualora vi siano fondati motivi, che le procedure aziendali in merito a trasferimenti,
percorsi di carriera, riconoscimenti professionali, orari di lavoro particolari, compresi i turni notturni, par-
tecipazione ad aggiornamento o formazione, non siano stati viziati da atteggiamento di molestia sessuale o
mobbing avanzando, se del caso, proposte per una tutela delle lavoratrici e dei lavoratori
Provvedere a trasmettere annualmente ai firmatari del CCNL un’apposita relazione sullo stato di attuazione
del Codice di Comportamento.
B. Requisiti
Il/La Consigliere/a di Fiducia dovrebbe essere preferibilmente interno all’azienda e possedere i requisiti cul-
turali e professionali necessari da sviluppare anche attraverso una adeguata formazione. I requisiti essenziali
richiesti sono:
-Capacità relazionali;
-Esperienza dimostrabile in tema di diritto del lavoro e diritti delle donne e degli uomini;
-Dovrà, inoltre, avere la fiducia dell’azienda e del personale e delle OO.SS laddove presenti;
-Avere la capacità di operare con assoluta discrezione e riservatezza.
Può essere appartenente alle strutture sindacali, oppure di derivazione associativa.
Qualora non sia possibile individuare tra il personale interno una figura con le caratteristiche necessarie di
può ricorrere, previo confronto con le OO.SS., anche attraverso intese interaziendali o territoriali, ad un
soggetto esterno da nominare come Consigliera/e.
C. Procedure per la nomina
Il/La Consigliere/a di Fiducia per meglio assolvere il proprio compito deve essere persona conosciuta, di
fiducia e legittimata a svolgere il proprio ruolo. L’individuazione delle persone in possesso dei requisiti
necessari ed interessate a svolgere l’incarico avverrà anche dietro presentazione di una dichiarazione di
disponibilità alla Cooperativa.
L’individuazione della Consigliere/a di Fiducia avverrà d’intesa tra la Cooperativa e le OO.SS. aziendali e/o
territoriali.
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L’incarico durerà 3 anni. Può essere rinnovato alla scadenza. Qualora si verifichino situazioni che denotino
insoddisfazione e comprovata incapacità a svolgere il ruolo, l’incarico può essere revocato, d’intesa tra la
cooperativa e le OO.SS.
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INDICE GENERALE
Parti Stipulanti Pag. 5
Premessa Pag. 5
Campo di applicazione del contratto Pag. 7
Sezione prima
SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Art. 1 Osservatorio nazionale Pag. 9
Art. 1 bis Bilateralità Pag. 10
Art. 1 ter Commissione nazionale su Salute e Sicurezza Pag. 10
Art. 1 quater Azioni per la prevenzione di molestie e violenze nei luoghi di lavoro Pag. 11
Art. 2 Informazione e confronto in sede nazionale Pag. 11
Art. 3 Informazione in sede territoriale Pag. 12
Art. 4 Informazione e consultazione in sede aziendale Pag. 12
Art. 5 Strumenti e procedure di partecipazione Pag. 13
Art. 6 Mobilità interaziendale Pag. 14
Art. 7 Formazione professionale Pag. 14
Art. 8 Commissioni per la formazione professionale e l’apprendistato Pag. 16
Art. 9 Pari opportunità Pag. 17
Art 10 Iniziative di coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori dell’impresa Pag. 19
Art. 10 bis Commissione nazionale per l’integrazione dei lavoratori migranti Pag. 20
Art. 11 Lavoro a domicili Pag. 21
Art. 12 Istituzioni interne a carattere sociale Pag. 22
Sezione seconda
DIRITTI SINDACALI
Art. 1 Assemblea Pag. 23
Art. 2 Diritto di affissione Pag. 23
Art. 3 Locali e attrezzature Pag. 23
Art. 4 Strumenti informatici Pag. 24
Art. 5 Permessi per motivi sindacali e cariche elettive Pag. 24
Art. 6 Tutela dei componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie Pag. 25
192
Art. 7 Versamento dei contributi sindacali Pag. 25
Art. 8 Affissione del contratto Pag. 25
Sezione terza
SISTEMA DI REGOLE CONTRATTUALI
Art. 1 Assetti contrattuali e competenza dei due livelli di contrattazione Pag. 27
Art. 1 bis Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore Pag. 28
Art. 1 ter Procedura di confronto negoziale per le imprese cooperative senza le R.S.U Pag. 28
Art. 2 Decorrenza e durata Pag. 29
Art. 3 Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Pag. 29
Art. 4 Procedura di rinnovo degli accordi aziendali Pag. 29
Art. 5 Distribuzione del contratto Pag. 29
Sezione quarta
DISCIPLINA DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LA VORO
Titolo I
COSTITUZIONE, TIPOLOGIE, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E
MODIFICHE DEL RAPPORTO DI LA VORO
Art. 1 Assunzione Pag. 31
Art. 2 Periodo di prova Pag. 31
Art. 3 Documenti, residenza e domicilio Pag. 32
Art. 4 Tipologie contrattuali Pag. 32
Art. 5 Apprendistato Pag. 39
Art. 6 Lavoro dei minori, dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria
e altri casi socialmente rilevanti Pag. 39
Art. 7 Trasferta Pag. 40
Art. 8 Trasferimenti Pag. 44
Art. 9 Appalti Pag. 44
Art. 9 bis Lavori pubblici di servizi Pag. 45
Art. 10 Esternalizzazione di attività produttive Pag. 45
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Titolo II
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE E PARTICOLARI TIPOLOGIE
DI LA VORATORI
Art. 1 Classificazione dei lavoratori Pag. 46
Art. 2 Commissione Nazionale sull’inquadramento professionale Pag. 58
Art. 3 Iniziative sperimentali Pag. 58
Art. 4 Passaggio temporaneo di mansioni Pag. 59
Art. 5 Nuove mansioni Pag. 59
Art. 6 Cumulo di mansioni Pag. 59
Art. 7 Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia Pag. 59
Art. 8 Lavori indirettamente produttivi negli stabilimenti siderurgici Pag. 61
Art. 9 Variazioni nelle squadre ai forni ed ai treni negli stabilimenti siderurgici) Pag. 62
Art. 10 Sostituzione di personale di squadra assente negli stabilimenti siderurgici Pag. 62
Titolo III
ORARIO DI LA VORO
Art. 1 Entrata ed uscita in azienda Pag. 90
Art. 2 Contrazione temporanea dell’orario di lavoro Pag. 90
Art. 3 Sospensione e interruzione del lavoro Pag. 90
Art. 4 Recuperi Pag. 90
Art. 5 Orario di lavoro Pag. 91
Art. 5 bis Flessibilità dei regimi di orario Pag. 96
Art. 6 Reperibilità Pag. 97
Art. 7 Lavoro straordinario, notturno e festivo Pag. 99
Art. 8 Riposo settimanale Pag. 101
Art. 9 Festività Pag. 101
Art. 10 Ferie Pag. 103
Art. 11 Anzianità dei lavoratori Pag. 104
Art. 12 Linee guida per l’applicazione della banca ore solidale Pag. 104
194
Titolo IV
RETRIBUZIONE ED ALTRI ISTITUTI ECONOMICI
Art. 1 Forme di retribuzione Pag. 106
Art. 2 Cottimi Pag. 106
Art. 3 Mensilizzazione Pag. 106
Art. 4 Corresponsione della retribuzione Pag. 106
Art. 5 Aumenti e nuovi minimi tabellari Pag. 107
Art. 6 Aumenti periodici di anzianità Pag. 108
Art. 7 Tredicesima mensilità Pag. 110
Art. 8 Mense aziendali e indennità di mensa Pag. 111
Art. 9 Indennità di alta montagna e di sottosuolo Pag. 111
Art. 10 Indennità per disagiata sede Pag. 111
Art. 11 Indennità maneggio denaro - Cauzione Pag. 111
Art. 12 Premio di risultato Pag. 111
Art. 13 Elemento perequativo Pag. 113
Art. 14 Reclami sulla retribuzione Pag. 113
Art. 15 Previdenza complementare Pag. 114
Art. 16 Assistenza sanitaria integrativa Pag. 115
Art. 17 Welfare Pag. 116
Titolo V
AMBIENTE DI LA VORO
Art. 1 Ambiente di lavoro - Salute e sicurezza Pag. 121
Art. 2 Indumenti di lavoro Pag. 121
Titolo VI
ASSENZE, PERMESSI E TUTELE
Art. 1 Infortuni sul lavoro e malattie professionali Pag. 122
Art. 2 Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro Pag. 123
Art. 3 Congedo matrimoniale Pag. 127
Art. 4 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio Pag. 127
Art. 5 Congedi parentali Pag. 127
Art. 6 Servizio militare, servizio di volontariato civile e di cooperazione allo sviluppo Pag. 129
Art. 7 Formazione continua Pag. 129
Art. 8 Diritto allo studio Pag. 139
Art. 9 Congedi per la formazione Pag. 143
195
Art. 10 Permessi per eventi, cause particolari ed ex art. 33, L. n. 104/1992 Pag. 144
Art. 10 bis Cessione solidale delle ferie Pag. 145
Art. 11 Aspettativa e congedi per eventi e cause particolari Pag. 145
Art. 12 Conservazione del posto di lavoro in caso di accesso ai programmi
terapeutici e di riabilitazione per gli stati di accertata tossicodipendenza Pag. 146
Art. 12 bis Misure per le donne vittime di violenza di genere Pag. 147
Art. 13 Assenze e permessi Pag. 147
Titolo VII
RAPPORTI IN AZIENDA
Art. 1 Rapporti in azienda Pag. 148
Art. 2 Commissione paritetica nazionale di studio sull’utilizzo
dei sistemi informatici aziendali e tutela della privacy Pag. 149
Art. 3 Divieti Pag. 149
Art. 4 Vendita di libri e riviste Pag. 149
Art. 5 Visite di inventario e di controllo Pag. 149
Art. 6 Norme speciali Pag. 149
Art. 7 Reclami e controversie Pag. 149
Art. 8 Provvedimenti disciplinari Pag. 149
Art. 9 Ammonizioni scritte, multe e sospensioni Pag. 150
Art. 10 Licenziamento per mancanze Pag. 150
Art. 11 Sospensione cautelare non disciplinare Pag. 151
Titolo VIII
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LA VORO
Art. 1 Preavviso di licenziamento e di dimissioni Pag. 152
Art. 2 Consegna dei documenti alla cessazione del rapporto di lavoro Pag. 152
Art. 3 Certificato di lavoro Pag. 153
Art. 4 Indennità in caso di morte Pag. 153
Art. 5 Trattamento di fine rapporto Pag. 153
ALLEGATI
Allegato 1 Tabelle retributive Pag. 154
Allegato 2 Protocollo sulla “Disciplina del rapporto individuale di lavoro” Pag. 155
concordata con l’accordo di rinnovo 20 febbraio 2008
Allegato 3 Quota contribuzione “una tantum” Pag. 156
Allegato 4 Accordo per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie Pag. 157
196
Allegato 5 Accordo per l’elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) Pag. 165
Allegato 6 Assistenza Sanitaria Integrativa per gli addetti alle cooperative
metalmeccaniche ed LTC Pag. 167
Allegato 6 bis Assistenza sanitaria integrativa 2025 Pag. 167
Allegato 7 Strumenti di “Welfare” – Esemplificazioni Pag. 169
Allegato 8 Aggiornamento compiti osservatorio nazionale Pag. 173
Allegato 9 Cooperative impiantiste Pag. 174
Allegato 10 Disciplina dell’apprendistato professionalizzante nelle cooperative
metalmeccaniche e impiantiste Pag. 175
Allegato 11 Disciplina dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale,
il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato
di specializzazione tecnica superiore Pag. 180
Allegato 12 Disciplina dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca Pag. 184
Allegato 13 Verbale Ulteriore modalità di erogazione del premio di risultato Pag. 186
Allegato 14 Codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali e il mobbing Pag. 187
197