Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 27911/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nale di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PietroMolino, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 12/03/2026, il Tribunale di Palermo rigettava larichiesta di riesame che era stata presentata da [OSCURATO:PERSONA] control’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il G.i.p. del Tribunale di Marsala avevaapplicato al [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari, con le modalità di controllodi cui all’art. 275-bis cod. proc. pen.:a) per essere egli gravemente indiziato dei reati di:a.1) rapina impropria pluriaggravata (dall’essere stata la minacciacommessa con armi e da più persone riunite) di materiale ferroso in concorso(con [OSCURATO:PERSONA]) ai danni di “Formulambiente” s.p.a. e, in particolare, deldipendente di tale società [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo a);a.2) realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata (art. 256,comma 3, del d.lgs. 3 marzo 2006, n. 152) di cui al capo d);b) per essere sussistente il pericolo che commettesse delitti della stessaspecie di quelli per i quali si stava procedendo.2.

Avverso tale ordinanza del 12/03/2026 del Tribunale di Palermo, GerlandoGiunta ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3,e 273 dello stesso codice, con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza del delitto di rapina impropria pluriaggravata di cui al capo a) e deldelitto di realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata di cui al capo2.1.1.

Quanto alla ritenuta gravità indiziaria del delitto di rapina impropriapluriaggravata di cui al capo a), il [OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomentazione del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui egli avrebbe minacciato l’[OSCURATO:PERSONA] puntandogli un coltelloa serramanico e rivolgendogli la frase: «so dove abiti, se non vuoi avereproblemi lasciaci fare».Così argomentando, il Tribunale di Palermo avrebbe omesso di confrontarsicon le «discrasie» che: a) la persona offesa «riferisce circostanze temporalmenteincerte, dichiarando di non ricordare la data esatta dell’episodio», e che ladenuncia dello stesso «viene sporta circa un mese dopo i fatti, senza che vengafornita alcuna plausibile spiegazione del ritardo»; b) le dichiarazioni testimonialinon sarebbero state univoche circa le modalità della minaccia, atteso che:«secondo il racconto dell’[OSCURATO:PERSONA] [responsabile operativo di “Formulambiente”s.p.a.] e le dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] emerge che il coltello non è statorealmente puntato verso la persona offesa, ma soltanto esibito profferendo,piuttosto, una minaccia e la stessa teste [OSCURATO:PERSONA] [collega dell’[OSCURATO:PERSONA]]non assiste direttamente alla minaccia, limitandosi a riferire quantosuccessivamente raccontatole dal collega [OSCURATO:PERSONA]».Inoltre, la valorizzazione delle riprese dei servizi di videosorveglianzasarebbe «illogica», atteso esse «documentano esclusivamente l’asporto dimateriale ferroso dal centro di raccolta, ma non riprendono in alcun modo,condotte oppositive o timorose da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], il quale dimostra unrapporto confidenziale tranquillo, nelle giornate seguenti».2.1.2.

Quanto alla ritenuta gravità indiziaria del delitto di realizzazione egestione di una discarica non autorizzata di cui al capo d), il [OSCURATO:PERSONA] contesta cheil Tribunale di Palermo non avrebbe «verifica[to] correttamente gli elementicostitutivi della fattispecie contestata», atteso che «le videoriprese mostranoesclusivamente il collocamento di materiale all’interno di un garage e nondocumentano alcuna attività di smaltimento incontrollato o di abbondonodefinitivo di rifiuti».2.1.3.

La motivazione dell’ordinanza impugnata in punto di gravi indizi dicolpevolezza sarebbe pertanto «assertiva, incompleta e manifestamenteillogica».2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 274, comma 1,lett. c), e 275 dello stesso codice, nonché la mancanza e la manifesta illogicitàdella motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ealla scelta della misura degli arresti domiciliari.2.2.1.

Quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe «individua[to] alcun elemento concreto ed attuale dalquale desumere un reale probabilità di reiterazione criminosa» e non avrebbeadeguatamente considerato che le condotte delittuose in contestazione eranocessate nel novembre 2025, che dopo tale mese non erano stati «indicatiulteriori episodi criminosi ed altresì non vengono individuati elementi recentiidonei a dimostrare la persistenza della pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA],limitandosi a richiamare la gravità delle condotte e la personalità dell’indagato».2.2.2.

Quanto alla scelta della misura degli arresti domiciliari, il Tribunale diPalermo non avrebbe spiegato per quale ragione misure cautelari meno gravinon sarebbero state sufficienti a fronteggiare il pericolo di reiterazione dei delitti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché è proposto per dei motivimanifestamente infondati.2.

Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni unite della Corte dicassazione hanno da tempo chiarito che, «in tema di misure cautelari personali,allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, inrelazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad essoineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioniche l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez.

U, n. 11del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01).Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e alquale intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce piùrecenti della Corte di cassazione (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013,Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv.237012-01).Da ciò consegue che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice èrilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche normedi legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante daltesto del provvedimento impugnato (Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini,Rv. 261400-01, con la quale la Corte ha chiarito che il controllo di legittimità nonconcerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di meritocirca l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori,onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito).Più in generale, con riguardo all’illogicità della motivazione, si deve ricordareche l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazioneessere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza diun logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senzapossibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice dimerito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenzaalle acquisizioni processuali.

L’illogicità della motivazione, come viziodenunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibileictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi dimacroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze econsiderandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamenteconfutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchésiano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n.24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01.

In senso analogo, Sez.

U, n. 47289del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01).3.

Richiamati tali princìpi, il primo motivo è manifestamente infondato.3.1.

Il Tribunale di Palermo ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza del delitto di rapina impropria pluriaggravata in concorso di cui alcapo a) sulla base dei seguenti elementi e argomentazioni: a) la denuncia cheera stata sporta il 13/05/2025 da [OSCURATO:PERSONA], responsabile operativo di“Formulambiente” s.p.a.; b) le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA],ritenuto pienamente credibile, non risultando alcuna ragione di astio nei confrontidei soggetti da lui accusati, il quale aveva riferito che, poco prima di andare inferie il 20/05/2025, due individui – uno dei quali identificava nel [OSCURATO:PERSONA], inquanto soggetto a lui noto perché ex operaio di “Formulambiente” s.p.a. –,stavano sottraendo del materiale ferroso dal cassone dedicato alla raccolta diesso e che, invitati gli stessi individui a smetterla e ad allontanarsi, era statominacciato dal [OSCURATO:PERSONA] sia estraendo un coltello dalla tasca e mostrandoglielo, siarivolgendogli, in dialetto siciliano, la frase: «so dove abiti, se non vuoi avereproblemi lasciaci fare», al che egli si era allontanato e i due avevano caricato ilmateriale ferroso su di un automezzo ed erano fuggiti a bordo dello stesso; c) ledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], collega dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale, riscontrando ilracconto dell’[OSCURATO:PERSONA], aveva riferito che, qualche giorno prima di Pasqua del2025, aveva visto due individui, che non conosceva, i quali, avvalendosi di unautomezzo a tre ruote, stavano sottraendo materiale ferroso dal cassonededicato alla raccolta di esso, che il suo collega [OSCURATO:PERSONA] si era avvicinatodicendo loro di posare il materiale, che essi avevano continuato a sottrarlocaricandolo sull’automezzo, che l’[OSCURATO:PERSONA] si era allontanato impaurito e che, dopoche i due si erano ormai allontanati, le aveva raccontato di essere statominacciato dagli stessi con un coltello, in particolare, «da quello che in passatolavorava con noi», sicché aveva dovuto lasciare che asportassero il materiale; d)le immagini delle telecamere di videosorveglianza, le quali avevano immortalatoil [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] mentre, tra i mesi di giugno e luglio 2025, asportavanosistematicamente il materiale ferroso.Tale motivazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delittodi rapina impropria pluriaggravata in concorso di cui al capo a) risulta del tuttopriva di qualsivoglia contraddizione o illogicità, tanto meno manifesta, e appare,anzi, del tutto congrua e logica, sicché si sottrae a censure in questa sede dilegittimità, in particolare, a quelle che sono state avanzate dal ricorrente,rispetto alle quali si deve comunque osservare che: a) l’estrazione di un coltellodalla tasca e l’esibizione di esso, accompagnati anche dalla frase «so dove abiti,se non vuoi avere problemi lasciaci fare», integrano all’evidenza una minacciacommessa con armi, cioè la minaccia di utilizzare lo stesso coltello contro ilsoggetto al quale lo si esibisce qualora egli non li avesse «lasciati fare»; b) lecircostanze che l’[OSCURATO:PERSONA] non ricordava la data esatta della rapina e che ladenuncia fu sporta circa un mese dopo i fatti non rendono logicamente noncredibile quanto è stato denunciato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]; c) ledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] si devono ritenere essere state logicamentereputate confermative di quelle dell’[OSCURATO:PERSONA]; d) il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] potesseavere «dimostra[to] un rapporto confidenziale tranquillo, nelle giornateseguenti», oltre a essere meramente asserito, non esclude logicamente che lostesso [OSCURATO:PERSONA], come era stato riferito anche da [OSCURATO:PERSONA], fosse statoimpaurito dal procedente episodio della rapina impropria che aveva subito.3.2.

Quanto alla ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza deldelitto di realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata di cui al capod), si deve rammentare che la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema direati ambientali, la contravvenzione di abbandono di rifiuti, di cui all’art. 256,comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 (ora art. 255, comma 1.1., dello stessodecreto; Sez. 3, n. 15687 del 09/04/2026, Tantulli, non massimata), èconfigurabile nel solo caso di condotta estemporanea e meramente occasionale,che abbia a oggetto quantitativi modesti, interessi aree non estese e non implichiconfigurabile il delitto di discarica abusiva (Sez. 3, n. 33287 del 10/07/2024,Paparazzo, Rv. 28644-01, con la quale la Corte ha precisato che, tra i due reati,si verifica un fenomeno di “progressione criminosa”, risolvibile sulla base delprincipio di specialità, con conseguente applicazione del solo regimesanzionatorio previsto per il più grave reato di discarica abusiva).La Corte di cassazione ha altresì specificamente chiarito che, ai fini dellaconfigurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, èsufficiente l’accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in unadeterminata area, trasformata di fatto in deposito, con tendenziale carattere didefinitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dellospazio occupato, essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino(Sez. 3, n. 39027 del 20/04/2018, Caprino, Rv. 273918-01; Sez. 3, n. 47501 del13/11/2013, Caminotto, Rv. 257996-01).Rammentati tali princìpi, si deve osservare che il Tribunale di Palermo haargomentato che l’attività investigativa che era stata compiuta dalla poliziagiudiziaria, tra cui anche una perquisizione locale eseguita il 13/11/2025, avevaconsentito di appurare che il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] utilizzavano abitualmente econ modalità professionali un’area recintata sita in Marsala nella quale, a seguitodi numerosi accessi, avevano scaricato ingenti quantitativi di rifiuti metallici, siapericolosi sia non pericolosi, e avevano realizzato un accumulo degli stessi rifiutiche non si configurava come un deposito occasionale o temporaneo ma cheappariva avere carattere di definitività, atteso anche il posizionamento, appunto,definitivo, dei rifiuti, l’eterogeneità degli stessi e la mancanza di qualunquepresidio a tutela dell’ambiente.

Tutto ciò senza alcuna autorizzazione.Tale motivazione rende palese che, diversamente da quanto è sostenuto dalricorrente, il Tribunale di Palermo ha «verifica[to] correttamente gli elementicostitutivi della fattispecie contestata», facendo esatta applicazione dei princìpiche sono stati affermati dalla Corte di cassazione in tema di configurabilità deldelitto di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata.A fronte di ciò, le doglianze del ricorrente risultano, da un lato, meramenteassertive e, dall’altro lato, sostanzialmente dirette a evidenziare ragioni in fatto,il che non è possibile fare in sede di legittimità.4.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.4.1.

Il Tribunale di Palermo ha desunto il ritenuto pericolo di recidiva,essenzialmente, dalla gravità delle condotte del [OSCURATO:PERSONA], a proposito della qualeva ribadito che l’ultimo periodo della lett. c) del comma 1 dell’art. 274 cod. proc.pen., periodo aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. c), della legge 16 aprile 2015,n. 47, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del«titolo di reato», astrattamente considerato, ma non già dalla valutazione dellagravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e lecircostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che,investendo l’analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se lacondotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita,ovvero se la stessa sia sintomatica di un’incapacità del soggetto di autolimitarsinella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez. 5, n. 49038 del14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522-01; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016,Biondo, Rv. 267798-01; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv.265168-01).Inoltre, secondo la prevalente e più recente giurisprudenza della Corte dicassazione, che è condivisa dal Collegio, il requisito dell’attualità del pericolo direiterazione del reato sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione dieffettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell’indagato,essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sullapossibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata dellafattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta,della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deveessere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale daifatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n.9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022,Mungiguerra, Rv. 282767-01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv.282991-01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769-01; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566-01; Sez. 1,n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122-01).Nel caso in esame, il Tribunale di Palermo ha evidenziato il carattereparticolarmente allarmante della condotta di cui al capo a) – in quanto realizzatada due persone riunite e mediante l’esibizione di un’arma che, se utilizzata,avrebbe potuto cagionare gravi conseguenze all’incolumità fisica della personaoffesa – e ha argomentato come le condotte poste in essere dal Giuntadenotassero un’indole particolarmente spregiudicata, oltre che l’esistenza di unapianificazione e di un’organizzazione delle azioni delittuose, e si dovesseroritenere sintomatiche di una speciale propensione alla violenza e di un’assolutaindifferenza rispetto a beni primari come l’incolumità personale e l’ambiente,tenuto anche conto che l’attività delittuosa si era protratta per tutto il periodo diosservazione da parte della polizia giudiziaria.

Ciò che si doveva reputarecomprovare l’effettiva e attuale probabilità della commissione di condottereiterative di illeciti similari a quelli per i quali si stava procedendo.Tale motivazione, in quanto non integra alcuna violazione di norme di legge– alla stregua anche dei ricordati princìpi affermati dalla Corte di cassazione nellamateria –, e in quanto priva di illogicità, tanto meno manifeste, si sottrae acensure in questa sede di legittimità.Diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, del resto, il lasso ditempo intercorso dai fatti (che sono stati contestati, quelli di cui al capo “d”,come commessi fino al mese di novembre 2025) non appare significativamenteampio, e il fatto che, asseritamente, le condotte delittuose sarebbero cessate nelnovembre del 2025 risulta di per sé inidoneo a escludere il ravvisato pericolo direcidiva, come desunto dagli elementi che si sono riassunti sopra, e a rendere,perciò, illogica la motivazione dell’ordinanza impugnata riguardo allo stessopericolo.4.2.

Quanto alla scelta della misura degli arresti domiciliari, diversamente daquanto è sostenuto dal ricorrente, il Tribunale di Palermo, nel primo capoversodella pag. 10 dell’ordinanza impugnata, ha spiegato per quale ragionel’applicazione di misure non custodiali non si poteva ritenere idonea ascongiurare la reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per i quali sistava procedendo.A fronte di ciò, la doglianza sul punto risulta aspecifica, in quanto ilricorrente, avendone erroneamente affermato l’inesistenza, ha del tutto omessodi confrontarsi con la suindicata motivazione.5.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento dellasomma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PietroMolino, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 12/03/2026, il Tribunale di Palermo rigettava larichiesta di riesame che era stata presentata da [OSCURATO:PERSONA] control’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il G.i.p. del Tribunale di Marsala avevaapplicato al [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari, con le modalità di controllodi cui all’art. 275-bis cod. proc. pen.:a) per essere egli gravemente indiziato dei reati di:a.1) rapina impropria pluriaggravata (dall’essere stata la minacciacommessa con armi e da più persone riunite) di materiale ferroso in concorso(con [OSCURATO:PERSONA]) ai danni di “Formulambiente” s.p.a. e, in particolare, deldipendente di tale società [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo a);a.2) realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata (art. 256,comma 3, del d.lgs. 3 marzo 2006, n. 152) di cui al capo d);b) per essere sussistente il pericolo che commettesse delitti della stessaspecie di quelli per i quali si stava procedendo.2. Avverso tale ordinanza del 12/03/2026 del Tribunale di Palermo, GerlandoGiunta ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3,e 273 dello stesso codice, con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza del delitto di rapina impropria pluriaggravata di cui al capo a) e deldelitto di realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata di cui al capo2.1.1. Quanto alla ritenuta gravità indiziaria del delitto di rapina impropriapluriaggravata di cui al capo a), il [OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomentazione del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui egli avrebbe minacciato l’[OSCURATO:PERSONA] puntandogli un coltelloa serramanico e rivolgendogli la frase: «so dove abiti, se non vuoi avereproblemi lasciaci fare».Così argomentando, il Tribunale di Palermo avrebbe omesso di confrontarsicon le «discrasie» che: a) la persona offesa «riferisce circostanze temporalmenteincerte, dichiarando di non ricordare la data esatta dell’episodio», e che ladenuncia dello stesso «viene sporta circa un mese dopo i fatti, senza che vengafornita alcuna plausibile spiegazione del ritardo»; b) le dichiarazioni testimonialinon sarebbero state univoche circa le modalità della minaccia, atteso che:«secondo il racconto dell’[OSCURATO:PERSONA] [responsabile operativo di “Formulambiente”s.p.a.] e le dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] emerge che il coltello non è statorealmente puntato verso la persona offesa, ma soltanto esibito profferendo,piuttosto, una minaccia e la stessa teste [OSCURATO:PERSONA] [collega dell’[OSCURATO:PERSONA]]non assiste direttamente alla minaccia, limitandosi a riferire quantosuccessivamente raccontatole dal collega [OSCURATO:PERSONA]».Inoltre, la valorizzazione delle riprese dei servizi di videosorveglianzasarebbe «illogica», atteso esse «documentano esclusivamente l’asporto dimateriale ferroso dal centro di raccolta, ma non riprendono in alcun modo,condotte oppositive o timorose da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], il quale dimostra unrapporto confidenziale tranquillo, nelle giornate seguenti».2.1.2. Quanto alla ritenuta gravità indiziaria del delitto di realizzazione egestione di una discarica non autorizzata di cui al capo d), il [OSCURATO:PERSONA] contesta cheil Tribunale di Palermo non avrebbe «verifica[to] correttamente gli elementicostitutivi della fattispecie contestata», atteso che «le videoriprese mostranoesclusivamente il collocamento di materiale all’interno di un garage e nondocumentano alcuna attività di smaltimento incontrollato o di abbondonodefinitivo di rifiuti».2.1.3. La motivazione dell’ordinanza impugnata in punto di gravi indizi dicolpevolezza sarebbe pertanto «assertiva, incompleta e manifestamenteillogica».2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 274, comma 1,lett. c), e 275 dello stesso codice, nonché la mancanza e la manifesta illogicitàdella motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ealla scelta della misura degli arresti domiciliari.2.2.1. Quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe «individua[to] alcun elemento concreto ed attuale dalquale desumere un reale probabilità di reiterazione criminosa» e non avrebbeadeguatamente considerato che le condotte delittuose in contestazione eranocessate nel novembre 2025, che dopo tale mese non erano stati «indicatiulteriori episodi criminosi ed altresì non vengono individuati elementi recentiidonei a dimostrare la persistenza della pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA],limitandosi a richiamare la gravità delle condotte e la personalità dell’indagato».2.2.2. Quanto alla scelta della misura degli arresti domiciliari, il Tribunale diPalermo non avrebbe spiegato per quale ragione misure cautelari meno gravinon sarebbero state sufficienti a fronteggiare il pericolo di reiterazione dei delitti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché è proposto per dei motivimanifestamente infondati.2. Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni unite della Corte dicassazione hanno da tempo chiarito che, «in tema di misure cautelari personali,allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, inrelazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad essoineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioniche l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01).Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e alquale intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce piùrecenti della Corte di cassazione (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013,Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv.237012-01).Da ciò consegue che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice èrilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche normedi legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante daltesto del provvedimento impugnato (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini,Rv. 261400-01, con la quale la Corte ha chiarito che il controllo di legittimità nonconcerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di meritocirca l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori,onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito).Più in generale, con riguardo all’illogicità della motivazione, si deve ricordareche l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazioneessere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza diun logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senzapossibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice dimerito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenzaalle acquisizioni processuali. L’illogicità della motivazione, come viziodenunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibileictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi dimacroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze econsiderandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamenteconfutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchésiano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n.24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01. In senso analogo, Sez. U, n. 47289del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01).3. Richiamati tali princìpi, il primo motivo è manifestamente infondato.3.1. Il Tribunale di Palermo ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza del delitto di rapina impropria pluriaggravata in concorso di cui alcapo a) sulla base dei seguenti elementi e argomentazioni: a) la denuncia cheera stata sporta il 13/05/2025 da [OSCURATO:PERSONA], responsabile operativo di“Formulambiente” s.p.a.; b) le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA],ritenuto pienamente credibile, non risultando alcuna ragione di astio nei confrontidei soggetti da lui accusati, il quale aveva riferito che, poco prima di andare inferie il 20/05/2025, due individui – uno dei quali identificava nel [OSCURATO:PERSONA], inquanto soggetto a lui noto perché ex operaio di “Formulambiente” s.p.a. –,stavano sottraendo del materiale ferroso dal cassone dedicato alla raccolta diesso e che, invitati gli stessi individui a smetterla e ad allontanarsi, era statominacciato dal [OSCURATO:PERSONA] sia estraendo un coltello dalla tasca e mostrandoglielo, siarivolgendogli, in dialetto siciliano, la frase: «so dove abiti, se non vuoi avereproblemi lasciaci fare», al che egli si era allontanato e i due avevano caricato ilmateriale ferroso su di un automezzo ed erano fuggiti a bordo dello stesso; c) ledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], collega dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale, riscontrando ilracconto dell’[OSCURATO:PERSONA], aveva riferito che, qualche giorno prima di Pasqua del2025, aveva visto due individui, che non conosceva, i quali, avvalendosi di unautomezzo a tre ruote, stavano sottraendo materiale ferroso dal cassonededicato alla raccolta di esso, che il suo collega [OSCURATO:PERSONA] si era avvicinatodicendo loro di posare il materiale, che essi avevano continuato a sottrarlocaricandolo sull’automezzo, che l’[OSCURATO:PERSONA] si era allontanato impaurito e che, dopoche i due si erano ormai allontanati, le aveva raccontato di essere statominacciato dagli stessi con un coltello, in particolare, «da quello che in passatolavorava con noi», sicché aveva dovuto lasciare che asportassero il materiale; d)le immagini delle telecamere di videosorveglianza, le quali avevano immortalatoil [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] mentre, tra i mesi di giugno e luglio 2025, asportavanosistematicamente il materiale ferroso.Tale motivazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delittodi rapina impropria pluriaggravata in concorso di cui al capo a) risulta del tuttopriva di qualsivoglia contraddizione o illogicità, tanto meno manifesta, e appare,anzi, del tutto congrua e logica, sicché si sottrae a censure in questa sede dilegittimità, in particolare, a quelle che sono state avanzate dal ricorrente,rispetto alle quali si deve comunque osservare che: a) l’estrazione di un coltellodalla tasca e l’esibizione di esso, accompagnati anche dalla frase «so dove abiti,se non vuoi avere problemi lasciaci fare», integrano all’evidenza una minacciacommessa con armi, cioè la minaccia di utilizzare lo stesso coltello contro ilsoggetto al quale lo si esibisce qualora egli non li avesse «lasciati fare»; b) lecircostanze che l’[OSCURATO:PERSONA] non ricordava la data esatta della rapina e che ladenuncia fu sporta circa un mese dopo i fatti non rendono logicamente noncredibile quanto è stato denunciato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]; c) ledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] si devono ritenere essere state logicamentereputate confermative di quelle dell’[OSCURATO:PERSONA]; d) il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] potesseavere «dimostra[to] un rapporto confidenziale tranquillo, nelle giornateseguenti», oltre a essere meramente asserito, non esclude logicamente che lostesso [OSCURATO:PERSONA], come era stato riferito anche da [OSCURATO:PERSONA], fosse statoimpaurito dal procedente episodio della rapina impropria che aveva subito.3.2. Quanto alla ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza deldelitto di realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata di cui al capod), si deve rammentare che la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema direati ambientali, la contravvenzione di abbandono di rifiuti, di cui all’art. 256,comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 (ora art. 255, comma 1.1., dello stessodecreto; Sez. 3, n. 15687 del 09/04/2026, Tantulli, non massimata), èconfigurabile nel solo caso di condotta estemporanea e meramente occasionale,che abbia a oggetto quantitativi modesti, interessi aree non estese e non implichiconfigurabile il delitto di discarica abusiva (Sez. 3, n. 33287 del 10/07/2024,Paparazzo, Rv. 28644-01, con la quale la Corte ha precisato che, tra i due reati,si verifica un fenomeno di “progressione criminosa”, risolvibile sulla base delprincipio di specialità, con conseguente applicazione del solo regimesanzionatorio previsto per il più grave reato di discarica abusiva).La Corte di cassazione ha altresì specificamente chiarito che, ai fini dellaconfigurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, èsufficiente l’accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in unadeterminata area, trasformata di fatto in deposito, con tendenziale carattere didefinitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dellospazio occupato, essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino(Sez. 3, n. 39027 del 20/04/2018, Caprino, Rv. 273918-01; Sez. 3, n. 47501 del13/11/2013, Caminotto, Rv. 257996-01).Rammentati tali princìpi, si deve osservare che il Tribunale di Palermo haargomentato che l’attività investigativa che era stata compiuta dalla poliziagiudiziaria, tra cui anche una perquisizione locale eseguita il 13/11/2025, avevaconsentito di appurare che il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] utilizzavano abitualmente econ modalità professionali un’area recintata sita in Marsala nella quale, a seguitodi numerosi accessi, avevano scaricato ingenti quantitativi di rifiuti metallici, siapericolosi sia non pericolosi, e avevano realizzato un accumulo degli stessi rifiutiche non si configurava come un deposito occasionale o temporaneo ma cheappariva avere carattere di definitività, atteso anche il posizionamento, appunto,definitivo, dei rifiuti, l’eterogeneità degli stessi e la mancanza di qualunquepresidio a tutela dell’ambiente. Tutto ciò senza alcuna autorizzazione.Tale motivazione rende palese che, diversamente da quanto è sostenuto dalricorrente, il Tribunale di Palermo ha «verifica[to] correttamente gli elementicostitutivi della fattispecie contestata», facendo esatta applicazione dei princìpiche sono stati affermati dalla Corte di cassazione in tema di configurabilità deldelitto di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata.A fronte di ciò, le doglianze del ricorrente risultano, da un lato, meramenteassertive e, dall’altro lato, sostanzialmente dirette a evidenziare ragioni in fatto,il che non è possibile fare in sede di legittimità.4. Il secondo motivo è manifestamente infondato.4.1. Il Tribunale di Palermo ha desunto il ritenuto pericolo di recidiva,essenzialmente, dalla gravità delle condotte del [OSCURATO:PERSONA], a proposito della qualeva ribadito che l’ultimo periodo della lett. c) del comma 1 dell’art. 274 cod. proc.pen., periodo aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. c), della legge 16 aprile 2015,n. 47, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del«titolo di reato», astrattamente considerato, ma non già dalla valutazione dellagravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e lecircostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che,investendo l’analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se lacondotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita,ovvero se la stessa sia sintomatica di un’incapacità del soggetto di autolimitarsinella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez. 5, n. 49038 del14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522-01; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016,Biondo, Rv. 267798-01; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv.265168-01).Inoltre, secondo la prevalente e più recente giurisprudenza della Corte dicassazione, che è condivisa dal Collegio, il requisito dell’attualità del pericolo direiterazione del reato sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione dieffettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell’indagato,essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sullapossibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata dellafattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta,della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deveessere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale daifatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n.9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022,Mungiguerra, Rv. 282767-01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv.282991-01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769-01; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566-01; Sez. 1,n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122-01).Nel caso in esame, il Tribunale di Palermo ha evidenziato il carattereparticolarmente allarmante della condotta di cui al capo a) – in quanto realizzatada due persone riunite e mediante l’esibizione di un’arma che, se utilizzata,avrebbe potuto cagionare gravi conseguenze all’incolumità fisica della personaoffesa – e ha argomentato come le condotte poste in essere dal Giuntadenotassero un’indole particolarmente spregiudicata, oltre che l’esistenza di unapianificazione e di un’organizzazione delle azioni delittuose, e si dovesseroritenere sintomatiche di una speciale propensione alla violenza e di un’assolutaindifferenza rispetto a beni primari come l’incolumità personale e l’ambiente,tenuto anche conto che l’attività delittuosa si era protratta per tutto il periodo diosservazione da parte della polizia giudiziaria. Ciò che si doveva reputarecomprovare l’effettiva e attuale probabilità della commissione di condottereiterative di illeciti similari a quelli per i quali si stava procedendo.Tale motivazione, in quanto non integra alcuna violazione di norme di legge– alla stregua anche dei ricordati princìpi affermati dalla Corte di cassazione nellamateria –, e in quanto priva di illogicità, tanto meno manifeste, si sottrae acensure in questa sede di legittimità.Diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, del resto, il lasso ditempo intercorso dai fatti (che sono stati contestati, quelli di cui al capo “d”,come commessi fino al mese di novembre 2025) non appare significativamenteampio, e il fatto che, asseritamente, le condotte delittuose sarebbero cessate nelnovembre del 2025 risulta di per sé inidoneo a escludere il ravvisato pericolo direcidiva, come desunto dagli elementi che si sono riassunti sopra, e a rendere,perciò, illogica la motivazione dell’ordinanza impugnata riguardo allo stessopericolo.4.2. Quanto alla scelta della misura degli arresti domiciliari, diversamente daquanto è sostenuto dal ricorrente, il Tribunale di Palermo, nel primo capoversodella pag. 10 dell’ordinanza impugnata, ha spiegato per quale ragionel’applicazione di misure non custodiali non si poteva ritenere idonea ascongiurare la reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per i quali sistava procedendo.A fronte di ciò, la doglianza sul punto risulta aspecifica, in quanto ilricorrente, avendone erroneamente affermato l’inesistenza, ha del tutto omessodi confrontarsi con la suindicata motivazione.5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento dellasomma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27911/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris