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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21532/2026

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nale pro tempore, rappresentata e difesadagli [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e AndreaBozzini (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),costituitasi in persona del Dr. [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale erappresentante, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Liguria n. 578/2024 depositata il 31/7/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5663/2025Numero sezionale 4936/2026Numero di raccolta generale 21532/2026Data pubblicazione 24/06/20261.

Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che, conricorso alla Commissione tributaria provinciale di Genova, la [OSCURATO:PERSONA] LiguriaSocietà Cooperativa di consumo impugnava il provvedimento di diniego dirimborso emesso dalla Regione Liguria in relazione all’IRBA versata per leannualità 2018, 2019 e 2020.Si costituiva la Regione Liguria che resisteva al ricorso.La CTP rigettava il ricorso, osservando che il legislatore italiano, conl’art. 1, comma 628, l. 178/2020, aveva disposto l’abrogazionedell’I.R.B.A. e che la Regione Liguria, con l’art. 3 della legge regionale n.1/2021, pubblicata il 3 marzo 2021, aveva disposto l’abrogazionedell’imposta regionale con decorrenza dal 1° gennaio 2021, fatti salvi glieffetti giuridici delle obbligazioni già insorte.Rilevava, tuttavia, che il diritto al rimborso poteva essere esercitatosolo per tributi riconosciuti incompatibili con norme comunitarie, cioè solodopo una pronuncia della Corte di Giustizia in tal senso; inoltre, il comma6 dell’art. 29 l. 428/1990 stabiliva che «Quando la Corte di giustizia delleComunità europee dichiara incompatibile con le norme comunitarie unaagevolazione od esenzione tributaria, la cessazione dell'efficacia delladisposizione che la prevede è dichiarata con decreto del Presidente dellaRepubblica…», con la conseguenza che la norma interna incompatibilecontinua ad avere efficacia fino a quando a seguito della pronuncia dellaCorte di Giustizia non interviene il successivo decreto del Presidente dellaRepubblica; nel caso di specie, non ricorrevano tali condizioni necessarieper il rimborso di quanto versato.2.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Cooperativa. [OSCURATO:PERSONA] all’impugnazione.Numero registro generale 5663/2025Numero sezionale 4936/2026Numero di raccolta generale 21532/2026Data pubblicazione 24/06/2026Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Liguria accoglieva parzialmente l’impugnazionelimitatamente alle annualità 2019 e 2020.Osservava, in particolare, che la disposizione dell’art. 1, comma 628,della l. n. 178/2020 (che ha abrogato l’art. 17 del d.lgs. 398/1990,istitutivo dell’IRBA, facendo salvi gli «effetti delle obbligazioni tributariegià insorte») doveva essere disapplicata perché in contrasto con ladirettiva UE n. 118/2008, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE(con l’ordinanza del 9 novembre 2021 nella causa C-255/20, [OSCURATO:SOCIETA].).La cooperativa era legittimata a chiedere il rimborso, in quanto «fermarestando l'incidenza economica del tributo sul consumatore finale, ilsoggetto passivo del rapporto tributario che viene ad instaurarsi con laRegione va individuato, non più nel 'soggetto erogatore' del carburante (edunque, in ipotesi, nel gestore che non sia anche concessionariodell'impianto di distribuzione), bensì nel 'concessionario' dell'impiantostesso (nella fattispecie [OSCURATO:PERSONA]).

In tal senso, vedi Cass. sentenza n. 9854del 2017».Riteneva, infine, che la cooperativa fosse incorsa in decadenza conriguardo alle somme versate per l’annualità 2018, in quanto «dall’esamedella documentazione in atti risulta che l’ultimo pagamento per il 2018 èavvenuto il 28.12.18; per il 2019 il 31.12.19; per 2020 il

29.01.21. Veroche la norma (DM 30.07.96) prevede che il versamento annuale èverificato dall’Agenzia e può essere conguagliato entro il 28 febbraiodell’anno successivo, ma tale termine non può essere preso a riferimentoquale termine da cui far decorrere la decadenza biennale per la domandadi rimborso.

La normativa di riferimento sul punto è categorica e fadecorrere tale termine dalla data del versamento (ex art. 14 decretolegislativo 504/1995 e art. 21 D.Lgs. 546/92).

La data di presentazionedella domanda di rimborso è il 26 febbraio 2021, per cui la decadenza si èNumero registro generale 5663/2025Numero sezionale 4936/2026Numero di raccolta generale 21532/2026Data pubblicazione 24/06/2026verificata.

Va infine rammentato il principio di diritto desumibile daCassazione Sez.

Unite, n. 13676 del 16/06/2014, per cui il termine didecadenza opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sullabase di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il dirittodell'Unione Europea da una sentenza della Corte di giustizia».3.

Avverso tale sentenza la Regione Liguria ha proposto ricorso percassazione affidato ad un solo motivo.Ha resistito, con controricorso, la cooperativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con l’unico motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione dell’art. 3, comma 13, l.549/1995.La Regione ha rilevato che sarebbe priva di legittimazione passiva inquanto l’unico soggetto nei confronti del quale andrebbe rivolta l’istanza dirimborso è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; ciò in quanto, comeosservato anche da questa Corte (ha richiamato espressamente Cass. n.3111/2025 e n. 3098/2025), l’IRBA è compresa tra i “tributi propriderivati” delle Regioni, cioè quei tributi che, in base all'art. 7, comma 1,lett. b, n. 1, l. 42/2009 sono “istituiti e regolati da leggi statali, il cuigettito è attribuito alle Regioni” (come riconosciuto dalla CorteCostituzionale con sentenza n. 100/2024).

Tali tributi, espressamentericonosciuti dall’art. 8 d.lgs. 68/2011, conservano inalterata la loro naturaerariale e l’attività di accertamento e riscossione è riservata allo Stato; leRegioni sono solo destinatarie del gettito ma non svolgono alcunaautonoma funzione.In ordine all’ammissibilità del motivo ha richiamato la giurisprudenzadi questa Corte secondo la quale la decisione della causa nel merito nondetermina il giudicato in ordine alla legittimazione, ove tale questione nonNumero registro generale 5663/2025Numero sezionale 4936/2026Numero di raccolta generale 21532/2026Data pubblicazione 24/06/2026sia stata espressamente affrontata dalle parti (Cass. Sez.

U. n.7925/2019).1.2 Il motivo è fondato.La questione, contrariamente a quanto sostenuto dallacontroricorrente, è ammissibile sebbene la Regione Liguria si sia difesa nelmerito nei precedenti gradi di giudizio ed abbia emesso il provvedimentodi diniego.Va infatti richiamato il principio statuito dalle Sezioni Unite di questaCorte, secondo il quale «La decisione della causa nel merito non comportala formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale"quaestio iuris", pur avendo costituito la premessa logica della statuizionedi merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione puòritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto didiscussione in contraddittorio» (Cass., Sez.

U. n. 7925/2019; nello stessosenso, cfr. Cass. n. 18001/2024).Anche recentemente le Sezioni Unite di questa Corte, intervenute sultema del giudicato implicito che si forma in relazione alla sentenza che,decidendo la controversia nel merito, ha omesso di pronunciarsiespressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio - ove su taleaspetto non sia stato formulato uno specifico motivo di impugnazione -hanno escluso da tale regola i vizi processuali che inficiano requisiti“fondanti” la struttura e il funzionamento del processo – fra cui il difetto dilegitimatio ad causam - in quanto minano in radice la validità del rapportogiuridico-processuale, che, quindi, non costituendosi regolarmente, nonpuò concludersi con una valida sentenza (Cass. Sez.

U. n. 24172/2025).A tutto voler concedere potrebbe ipotizzarsi un riconoscimento dellalegittimazione passiva della Regione solo con la sentenza di appello che,per la prima volta, ha accolto l’istanza di rimborso, ma in tal caso laquestione comunque potrebbe costituire oggetto di ricorso per cassazione.Numero registro generale 5663/2025Numero sezionale 4936/2026Numero di raccolta generale 21532/2026Data pubblicazione 24/06/20261.3 Quanto al merito della questione, occorre dare continuità ainumerosi precedenti sul punto che hanno riconosciuto la legittimazionepassiva della sola Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla base delleargomentazioni che di seguito si espongono (tra le tante, Cass. n. 3111,3098, 3774, 3777, 3779, 3783, 3786, 6616, 6617, 6618, 6619, 6621,9142 del 2025; a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., siapure su diversa questione, Cass. n. 7965/2025; nonché Cass. n. 7444,9016, 9501, 10861, 10871, 14979, 17016, 17018 del 2026).1.4 Al riguardo va rilevato che l’art. 1 della legge 14 giugno 1990, n.158 (recante «Norme di delega in materia di autonomia impositiva delleregioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e leRegioni») ha riconosciuto l’autonomia finanziaria delle regioni, prevedendo«l’applicazione di tributi propri e quote di tributi erariali accorpati in unfondo comune che assicuri il finanziamento delle spese necessarie adadempiere a tutte le funzioni normali compresi i servizi di rilevanzanazionale».In attuazione della delega legislativa, l’art. 17, comma 1, del d.lgs. n.398 del 1990 ha stabilito che le «Regioni hanno la facoltà di istituire, conleggi proprie, un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogatadagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive Regioni,successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva, inmisura non eccedente lire 30 al litro».

Lo stesso art. 17 cit. ha stabilito, alcomma 2, che «Le regioni, possono, con successive leggi, fissare l'aliquotadell'imposta in misura diversa da quella precedentemente prevista, purchénon eccedente lire 30 al litro, sulla benzina erogata successivamente alladata di entrata in vigore della legge che dispone la variazione».

L’art. 18dello stesso decreto legislativo ha previsto che «L'imposta eventualmenteistituita è dovuta dal soggetto consumatore della benzina ed è riscossa dalsoggetto erogatore che deve versarlo alla regione sulla base deiquantitativi erogati risultanti dal registro di carico e scarico di cui all'art. 3Numero registro generale 5663/2025Numero sezionale 4936/2026Numero di raccolta generale 21532/2026Data pubblicazione 24/06/2026del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni,dalla legge 2 luglio 1957, n. 474» e il successivo art. 19 ha disposto che«Le modalità di accertamento, i termini per il versamento dell'impostanelle casse regionali, le sanzioni, da determinare in misura compresa tra il50 per cento ed il 100 per cento del tributo evaso, le indennità di mora egli interessi sono disposti da ciascuna regione con propria legge, conl'osservanza dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato».La disciplina in esame è stata poi modificata dalla legge n. 549/1995, ilcui art. 3, al comma 14, ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, gliartt. 18 e 19 del citato d.lgs. n. 398 del 1990 e, al comma 13, ha incisosulla struttura dell’IRBA ponendone la corresponsione a carico delconcessionario dell’impianto di distribuzione (e non più del soggettoconsumatore della benzina, con riscossione da parte del soggettoerogatore, tenuto a versarne l’importo alla Regione, come previstodall’art. 18 dello stesso decreto legislativo n. 398 del 1990) nella misuradeterminata sulla base dei quantitativi erogati e contabilizzati nei registridi carico e scarico.

Nel dettare le disposizioni sull’accertamento e sullariscossione del tributo, in continuità con l’abrogato art. 19 del d.lgs.398/1990, lo stesso comma 13 ha altresì precisato che «le modalità ed itermini di versamento, anche di eventuali rate di acconto, le sanzioni, dastabilire in misura compresa tra il 50 e il 100 per cento dell’imposta evasa,sono stabiliti da ciascuna regione con propria legge».

Sempre il comma 13ha, poi, previsto che «Per la riscossione coattiva, gli interessi di mora, ilcontenzioso e per quanto non disciplinato dai commi da 12 a 14 delpresente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di accisasugli oli minerali, comprese quelle per la individuazione dell'organoamministrativo competente.

Le regioni hanno facoltà di svolgere controllisui soggetti obbligati al versamento dell'imposta e di accedere ai datirisultanti dalle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti, al finedi segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organo competente perNumero registro generale 5663/2025Numero sezionale 4936/2026Numero di raccolta generale 21532/2026Data pubblicazione 24/06/2026l'accertamento.

Ciascuna regione riscuote, contabilizza e dà quietanzadelle somme versate, secondo le proprie norme di contabilità».A questo assetto normativo si sono allineate le varie disciplineregionali.1.5 L’imposta è stata poi soppressa tanto dal legislatore nazionale,che, con l’art. 1, comma 628, della legge n. 178/2020 (Legge di bilancio2021), ha disposto che «L'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14giugno 1990, n. 158, l'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre1990, n. 398, l'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n.549, l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, el'articolo 1, commi 670, lettera a), e 671, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, recanti disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzinaper autotrazione, sono abrogati.

Sono fatti salvi gli effetti delleobbligazioni tributarie già insorte.», quanto dalle regioni (per la Liguriacon legge regionale 1/2021).Come, dunque, reso esplicito dalla successione normativa sopraripercorsa, l’IRBA non può trovare più applicazione nella Regione Liguria adecorrere dal periodo d’imposta 2021.1.6 Per quanto rilevato, gli aspetti procedurali, dichiarativi, liquidativi,di accertamento, di riscossione e sanzionatori dell’IRBA, ad integrazione emodifica di quanto inizialmente stabilito nel 1990, sono stati modificati efissati dall’art. 3, comma 13, della legge n. 549/1995, che, per quel cherileva in questa sede, ha stabilito che gli uffici tecnici di finanza effettuanol'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla base didichiarazioni annuali presentate, dai soggetti obbligati al versamentodell'imposta e che per la riscossione coattiva, gli interessi di mora, ilcontenzioso e per quanto non disciplinato dai commi da 12 a 14 delpresente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di accisasugli oli minerali, comprese quelle per la individuazione dell'organoamministrativo competente.

Consegue che l’IRBA è un tributo regionaleNumero registro generale 5663/2025Numero sezionale 4936/2026Numero di raccolta generale 21532/2026Data pubblicazione 24/06/2026proprio derivato, in quanto, colpisce la vendita della benzina perautotrazione in base alla quantità e non al valore, divenendo esigibile nelmomento e nel luogo in cui avviene l’immissione al consumo del prodottoenergetico.L’imposta è, dunque, dovuta al momento della fornitura della benzinaal consumatore finale e il fornitore, in caso di pagamento indebito, èl'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborsoall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 29, comma 2, della leggen. 428 del 1990.Già nell’impianto della legge di delega n. 158 del 1990 (art. 6),peraltro, la «facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'impostaregionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti didistribuzione ubicati nelle predette regioni» veniva correlata all’obiettivo di«attribuire alle regioni a statuto ordinario una più ampia autonomiaimpositiva in adempimento del precetto di cui al secondo commadell'articolo 119 della Costituzione».Anche la Corte Costituzionale ha affermato che «L’IRBA è stataprevista dall’art. 17 del d.lgs. n. 398 del 1990, in attuazione della leggedelega n. 158 del 1990, la quale, all’art. 6, comma 1, lettera c), aldichiarato fine di “attribuire alle regioni a statuto ordinario una più ampiaautonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al secondocomma dell’art. 119 della Costituzione”, aveva consentito a dette regionidi introdurre, con proprie leggi, un’imposta sulla benzina per autotrazioneerogata dagli impianti di distribuzione ubicati nei rispettivi territori» e che«si configura come un tributo regionale proprio derivato, avente strutturaanaloga a quella dell’accisa, in quanto, al pari di questa, colpisce lavendita della benzina per autotrazione in base alla quantità, e non alvalore, e diviene esigibile nel momento e nel luogo in cui avvienel’immissione al consumo del prodotto energetico» (Corte Costituzionale, 4giugno 2024, n. 100).Numero registro generale 5663/2025Numero sezionale 4936/2026Numero di raccolta generale 21532/2026Data pubblicazione 24/06/2026L’IRBA rientra, quindi, tra i cosiddetti «tributi propri derivati» delleRegioni, cioè quei tributi che, come precisa l’art. 7, comma 1, lett. b, n. 1,della legge n. 42 del 2009 - la legge delega sul federalismo fiscale – sono«istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni».Detta definizione ha trovato adeguata sede nel d.lgs. n. 68 del 2011, cheall’art. 8 ha elencato i tributi delle regioni a statuto ordinario,distinguendo:- al comma 1, i tributi propri autonomi «ceduti», che possono, cioè,essere istituiti e interamente disciplinati o anche soppressi con leggeregionale, tra i quali non è previsto il tributo in questione;- al comma 2, la tassa automobilistica, che si configura come un tertiumgenus, vale a dire un tributo proprio derivato particolare, parzialmente«ceduto» alle regioni;- al comma 3 i «tributi propri derivati» e cioè gli altri tributi riconosciutialle Regioni a statuto ordinario dalla legislazione vigente alla data dientrata in vigore del decreto stesso.Come in numerose occasioni ha affermato la Corte costituzionale,questi tributi, che sono quindi individuati dalla norma in via residuale,conservano inalterata la loro natura di tributi erariali (Corte cost., 26marzo 2010, n. 123; Corte cost., 14 luglio 2009, n. 216; Corte cost., 25ottobre 2005, n. 397; Corte cost., 26 gennaio 2004, n. 37; Corte cost., 26settembre 2003, n. 296).1.7 In questo contesto normativo, la Corte di Giustizia dell’UnioneEuropea è intervenuta con riferimento all’art. 3 della legge regionale delLazio n. 19/2011 con ordinanza del 9 novembre 2021, nella causa C-255/20, pronunciandosi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale cheverteva sull’interpretazione dell’art. 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12alla luce dell’art. 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2008/118/CE delConsiglio del 16 dicembre 2008, che, dispone nei seguenti termini: «GliStati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altreNumero registro generale 5663/2025Numero sezionale 4936/2026Numero di raccolta generale 21532/2026Data pubblicazione 24/06/2026imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte sianoconformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o perl'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della baseimponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da talinorme le disposizioni relative alle esenzioni».Ai sensi di detta disposizione, che sostanzialmente riproduce leprevigenti disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva92/12 (cfr.

CGUE, 9 novembre 2021, causa C-255/20, punto 27; CGUE, 5marzo 2015, causa C-553/13, punto 34), gli Stati membri possono,quindi, applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette acondizione che dette imposte rispondano a finalità specifiche e che sianoconformi alle norme fiscali dell'Unione applicabili ai fini delle accise odell'imposta sul valore aggiunto per la determinazione della baseimponibile, nonché per il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta.

Ledue condizioni, che mirano ad evitare che le imposizioni indirettesupplementari ostacolino indebitamente gli scambi, hanno caratterecumulativo e, per quanto attiene alla prima di dette condizioni, dallagiurisprudenza della Corte di Giustizia emerge che una finalità specifica aisensi della disposizione di cui trattasi è una finalità che non sia puramentedi bilancio (cfr.

CGUE, 7 febbraio 2022, causa C-460/21, punti 19 e ss.;CGUE, 9 novembre 2021, causa C-255/20, punti 27 e ss.; CGUE, 25 luglio2018, causa C-103/17, punti 34 e ss.)Con riferimento alla nozione di finalità specifica, la Corte di giustizia,nell’ordinanza richiamata, ha rilevato che l’IRBA «persegue solo unafinalità generica di supporto al bilancio degli enti territoriali» (punto 38),per poi concludere che l’art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CEdeve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativanazionale, come quella italiana istitutiva di un’imposta regionale sullevendite di benzina per autotrazione, dal momento che «non si puòritenere che tale imposta abbia una “finalità specifica” ai sensi di taleNumero registro generale 5663/2025Numero sezionale 4936/2026Numero di raccolta generale 21532/2026Data pubblicazione 24/06/2026disposizione, il suo gettito essendo inteso solo a contribuiregenericamente al bilancio degli enti locali».1.8 Va poi osservato che, se è vero che oggetto del presente giudizio èla realizzazione di una pretesa impositiva insorta prima della soppressionedel tributo e che, stante la su riportata clausola legale, dovrebbe rimanere«salva» nei suoi effetti obbligatori, tuttavia, l’accertata incompatibilitàdell’imposta con il diritto UE esclude che la clausola di salvezza possasopravvivere alla radicale espunzione del tributo, proprio per le predetteconsiderazioni di incompatibilità, dall’ordinamento nazionale.

Sicché, perle stesse ragioni ostative già evidenziate dalla CGUE nella pronunciamenzionata, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna chevorrebbe mantenere al tributo soppresso una residuale efficacia impositivaper il passato, cioè in rapporto alle obbligazioni insorte prima dellasoppressione stessa.

Conclusione, questa, che impone di ritenere nondovuta l’imposta anche per le annualità precedenti al 2021, con ciòparimenti disapplicando la citata legge regionale (in particolare l’art. 3,commi 1° e 2°) che ha, a sua volta, collocato un limite temporale divalidità ed efficacia di un’imposta che si pone in già affermato totalecontrasto con il diritto UE e, in particolare, con l’articolo 1, par. 2, delladirettiva 2008/118/CE (cfr., fra le tante, Cass. n. 6687/2023; Cass. n.6858/2023).1.9 Tanto chiarito con riguardo agli effetti dell’eliminazione del tributo,va rilevato che il gettito, tuttavia, è stato procurato da una legge delloStato che non ha riconosciuto alcuna discrezionalità a livello locale, alpunto da elidere ogni margine di autonomia finanziaria periferica, e non èstato nemmeno gestito dalle Regioni, che hanno svolto un ruolo di servizioall’interno di assetti stabiliti dal legislatore statale; ed infatti, le proceduree gli atti necessari a fornire attuazione al prelievo (modelli, dichiarazioni diconsumo, canali telematici di trasmissione, ecc.) sono statiNumero registro generale 5663/2025Numero sezionale 4936/2026Numero di raccolta generale 21532/2026Data pubblicazione 24/06/2026unilateralmente definiti dall’Agenzia delle Dogane che è rimasta anchetitolare delle funzioni di accertamento e riscossione coattiva del tributo.Nessuna competenza è, dunque, residuata alle Regioni in ordine alladefinizione dello schema di attuazione del tributo regolato, da ultimo,dall’art. 3 della legge n. 549 del 1995; la destinazione finale del gettito afavore delle regioni non costituisce un elemento sufficiente ad indurre ititolari delle azioni di rimborso a rivolgere l’istanza direttamente all’enteterritoriale e l’Agenzia fiscale ad eccepire il proprio difetto di legittimazionepassiva nelle controversie giudiziarie nate dai dinieghi di rimborso deltributo; ritenere diversamente significa anche superare limiti di carattereoperativo, prima ancora che giuridico, dal momento che agli Entiterritoriali è preclusa la verifica del presupposto del diritto al rimborso,non avendo avuto mai conoscenza (salva l’eventuale prova processuale)degli effettivi versamenti eseguiti dai sostituti per ciascun contribuentenelle annualità in questione.

In altri termini, le Regioni, a differenzadell’Erario, non hanno contezza dell’intervenuta corresponsione deltributo, disponendo di mere comunicazioni in forma aggregata sui volumidell’imposta che ciascun soggetto, tenuto al versamento del tributo, haindirizzato all’Agenzia delle Dogane e che non permettono di verificare see quali somme siano state versate da parte di chi abbia successivamenteazionato il diritto di rimborso.Sul piano giuridico, l’affermazione della legittimazione passivadell’Agenzia delle dogane, in ragione della natura erariale di prelievinormati dal legislatore statale al fine di sostituire le fonti di finanziamentodegli enti periferici, tiene specificamente conto del dato normativo (e,segnatamente, dell’art. 3, comma 13, della legge n. 549 del 1995,secondo il quale gli uffici tecnici di finanza effettuano l'accertamento e laliquidazione dell'imposta regionale sulla base di dichiarazioni annualipresentate, con le modalità stabilite dal Ministero delle finanze, daisoggetti obbligati al versamento dell'imposta, entro il 31 gennaio dell'annoNumero registro generale 5663/2025Numero sezionale 4936/2026Numero di raccolta generale 21532/2026Data pubblicazione 24/06/2026successivo a quello cui si riferiscono, e trasmettono alle Regioni i datirelativi alla quantità di benzina erogata nei rispettivi territori; per lariscossione coattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quanto nondisciplinato dai commi da 12 a 14 del medesimo articolo, si applicano ledisposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali, comprese quelleper la individuazione dell'organo amministrativo competente; le Regioni,inoltre, devono segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organocompetente per l'accertamento) e della natura intrinsecamente erarialedell’imposta, come rilevata anche dai giudici delle leggi.La stessa è ulteriormente confermata dalla finalità specifica delprelievo, identificata nello scopo esclusivo di creare «finanza aggiuntiva»alle Regioni, che ne giustifica la qualificazione in termini di merotrasferimento di risorse dallo Stato agli Enti territoriali, secondo laprevisione di cui all'art. 119, secondo comma, ultima parte, dellaCostituzione.Da ultimo, va valorizzata la circostanza dell’assoluta marginalità delruolo delle Regioni nell’attuazione del tributo, che induce a configurarne lefunzioni - sempre nell'ambito della qualificazione strettamente stataledell'imposta de qua e della relativa competenza attuativa - in termini di«mera tesoreria» nel trasferimento di risorse.

E d'altro canto, come giàdetto, il riferimento del citato art. 3, comma 13, della legge n. 549 del1995 alla competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in ordineai servizi del contenzioso non può che evocarne, sul piano processuale, lalegittimazione attiva e passiva.1.10 Mette conto rilevare che la situazione è assai prossima a quelladecisa da questa Corte, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bisc.p.c., con riferimento al rimborso di versamenti dell'addizionaleprovinciale per le accise sull'energia elettrica (istituita dall'art. 6 deldecreto-legge 511/1988, al fine di sopperire alle esigenze finanziarie degliEnti territoriali ed abrogata dall'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n.Numero registro generale 5663/2025Numero sezionale 4936/2026Numero di raccolta generale 21532/2026Data pubblicazione 24/06/202623 del 2011, con decorrenza 1 gennaio 2012, per le Regioni a statutoordinario e dall'art. 4, comma 10, del decreto legge n. 16 del 2012, condecorrenza 1 aprile 2012, per le Regioni a statuto speciale, a seguito diuna procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea perviolazione della direttiva 2008/118/CE), che ha statuito il seguenteprincipio di diritto: «Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e deimonopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente dellafonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, dicui all' abrogato art. 6, del decreto-legge 511/1988, per forniture dienergia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW» (Cass.n. 21883/2024).Deve, dunque, riconoscersi la legittimazione passiva esclusivadell’Agenzia delle dogane nell’azione di rimborso dell’imposta regionalesulla benzina per autotrazione incassata dalle Regioni, stante la naturaerariale del prelievo previsto dal legislatore statale al solo fine di sostituirele fonti di finanziamento degli enti territoriali.2.

Alla luce delle considerazioni riportate, contenute nelle numerosepronunce sopra richiamate, resta priva di rilievo la circostanza -evidenziata dalla controricorrente – che nella fattispecie in esame non èstato impugnato il silenzio rifiuto, bensì un provvedimento espressoemesso dalla Regione.

Da un lato va infatti osservato che la medesimasituazione si è verificata anche in molte controversie decise con lepronunce sopra richiamate; dall’altro, occorre tener presente che lalegittimazione passiva non può essere valutata in relazione alle modalitàcon le quali è stato negato il rimborso, ma in considerazione dellecompetenze dei diversi enti con riguardo al tributo in esame.3.1 Infine, la controricorrente ha chiesto di disporre il rinviopregiudiziale alla Corte di Giustizia UE per verificare se la disciplina sulrimborso dell’IRBA, secondo l’interpretazione di questa Corte, che hariconosciuto la legittimazione passiva della sola Agenzia delle Dogane, siaNumero registro generale 5663/2025Numero sezionale 4936/2026Numero di raccolta generale 21532/2026Data pubblicazione 24/06/2026compatibile, con la disciplina comunitaria, in considerazione anche deltermine di decadenza di due anni stabilito dall’art. 14 TUA; ciò alla lucedella giurisprudenza unionale secondo la quale la disciplina dei rimborsi èrimessa alla legislazione interna degli stati, «purché i requisiti in questionerispettino i principi di equivalenza e di effettività, vale a dire, non sianomeno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi basati su normedi natura interna e non siano congegnati in modo da rendere praticamenteimpossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridicodell'Unione (Corte di Giustizia UE, 27 aprile 2017, causa C-564/15; Cortedi Giustizia UE, 15 marzo 2007, causa C-35/05)».Tali circostanze sarebbero ravvisabili nel caso di specie, in cui ilcontribuente ha chiesto il rimborso all’Ente che si dichiarava legittimatonei “siti istituzionali” e che ha percepito il tributo, negando il rimborso conproprio provvedimento espresso ed accettando inizialmente ilcontraddittorio giudiziale, salvo poi eccepire la propria legittimazionepassiva a seguito della sopravvenuta giurisprudenza innovativa dilegittimità.3.2 Al riguardo occorre innanzi tutto ricordare che l’oggetto delladomanda di pronuncia pregiudiziale rivolta alla Corte di giustizia deveriguardare l’interpretazione del diritto dell’Unione, e non - come nel casodi specie pare sostanzialmente intendere la controricorrente -l’interpretazione delle norme del diritto nazionale o questioni di fattosollevate nel procedimento principale (così Corte giust., Raccomandazioniall’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domandedi pronuncia pregiudiziale, 2018/C 257/01, in Gazzetta ufficiale dell’Unioneeuropea del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).Inoltre, la parte non ha diritto all’automatico rinvio pregiudizialeogniqualvolta la Corte di cassazione, giudice nazionale di ultima istanza,non ne condivida le tesi difensive (Cass., Sez.

U. n. 14043/2016), essendosufficiente che le ragioni siano espresse (Corte EDU, in caso Ullens deNumero registro generale 5663/2025Numero sezionale 4936/2026Numero di raccolta generale 21532/2026Data pubblicazione 24/06/2026Schooten e Rezabek c.

Belgio) ovvero implicite, laddove la questionepregiudiziale sia manifestamente inammissibile o manifestamenteinfondata (Corte EDU, in caso [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia, § 36),ovvero quando l’interpretazione della norma e del caso siano evidenti(Cass. Sez.

U. n. 12067/2007).

Infatti, un organo giurisdizionale di ultimaistanza non è tenuto a presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale(art. 267, terzo co., TFUE), qualora esista già una giurisprudenzaconsolidata in materia o qualora la corretta interpretazione della norma didiritto di cui trattasi non lasci spazio a nessun ragionevole dubbio (Cass.Sez.

U, n. 16157/2018 n. 16157, in motivazione, p. 5.5.; nello stessosenso, ex multis, Cass. n. 35633/2023, Cass. n. 14828/2018; Cass. n.15041/2017, secondo cui il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustiziadell’Unione Europea presuppone il dubbio interpretativo su una normacomunitaria, che non ricorre allorché l’interpretazione sia auto-evidenteoppure il senso della norma sia già stato chiarito da precedenti pronuncedella Corte, non rilevando, peraltro, il profilo applicativo di fatto, che èrimesso al giudice nazionale).Anche la Corte costituzionale (sentenza n. 28 del 2010, in motivazione,al p. 6) ha ritenuto che sia da escludere il rinvio pregiudiziale alla Corte digiustizia dell’Unione europea, non «necessario quando il significato dellanorma comunitaria sia evidente, anche per essere stato chiarito dallagiurisprudenza della Corte di giustizia».

A queste considerazioni siaggiunga che, sempre secondo la Corte di giustizia (C. giust., 06/10/1983,Cilift e a., C-283/81; C. giust., 05/04/2016, C-689/13, Puligienica FacilityEsco; nello stesso senso, cfr.

C. giust., 28/07/2016, C-379/15, Associationmeno l’obbligo di rinvio pregiudiziale allorquando la corretta applicazionedel diritto dell’Unione europea si imponga con una evidenza tale da nonlasciare adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da fornire allaquestione sollevata (c.d. teoria dell’acte clair).Numero registro generale 5663/2025Numero sezionale 4936/2026Numero di raccolta generale 21532/2026Data pubblicazione 24/06/2026Per tali ragioni, è consolidato il principio per il quale «In tema di rinviopregiudiziale ex art. 267 TFUE, il giudice nazionale di ultima istanza non èsoggetto all'obbligo di rimettere la questione di interpretazione di unanorma dell'Unione europea alla Corte di giustizia quando tale questionenon sia rilevante ai fini della decisione o quando la corretta interpretazionedel diritto dell'Unione si impone con tale evidenza da non lasciare adito aragionevoli dubbi (cd.

"acte clair"), oppure allorché la disposizione di cuitrattasi sia stata già oggetto di interpretazione da parte della Corte (cd."acte éclairé") ed egli si attenga a tale interpretazione» (Cass. n.1058/2026; in senso conforme, cfr. ex multis, Cass. n. 33241/2025; Cass.n. 36776/2022).3.3 Orbene, nel caso di specie, manca innanzi tutto ogni riferimento anorme unionali di cui sarebbe necessaria l’interpretazione o di contrasti tranorme interne e norme unionali, sicché la controricorrente sembra inrealtà chiedere una pronuncia sul caso specifico (non appare casuale chetra gli elementi a fondamento della questione si fa riferimento allacircostanza, di mero fatto, che la regione, nei “siti istituzionali”, sidichiarava “legittimata al rimborso”).In ogni caso non è ravvisabile neppure il pregiudizio indicato dallacooperativa, dal momento che non risulta affatto impossibile l’esercizio deldiritto al rimborso nel termine all’uopo concesso, né l’individuazione delsoggetto tenuto al rimborso.È sufficiente, al riguardo, richiamare l’art. 3, commi 13 e ss., l.549/1995 che fa riferimento agli uffici tecnici di finanza (che nonappartenevano alle regioni, le cui funzioni sono state trasferite all’[OSCURATO:PERSONA] ed all’Agenzia delle Entrate) per l’accertamento e laliquidazione dell’imposta e le disposizioni di analogo tenore contenutenegli artt. 7 e ss. della legge regionale della Liguria n. 2/2006 (ed inparticolare l’art. 10, comma 2°, secondo il quale «[OSCURATO:PERSONA] diNumero registro generale 5663/2025Numero sezionale 4936/2026Numero di raccolta generale 21532/2026Data pubblicazione 24/06/2026504 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sullaproduzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative),l'accertamento e la liquidazione dell'imposta sulla base delle dichiarazioniannuali presentate con le modalità stabilite nel decreto ministeriale 30luglio 1996 dai soggetti passivi di cui all'articolo 7 entro il 31 gennaiodell'anno successivo a quello cui si riferiscono e trasmettono alla Regione idati relativi alla quantità di benzina erogata nel territorio regionale») e,più in generale, le modalità attraverso le quali si provvedeva alladeterminazione dell’imposta, certamente note alla controricorrente;rilevante in tal senso è anche l’inclusione dell’imposta in questione tra i cd.tributi propri derivati di cui all’art. 8, comma 3°, d.lgs. 68/2011.La contribuente, pertanto, anche prima della formazionedell’orientamento giurisprudenziale di cui si è dato atto, avrebbecertamente potuto individuare quale soggetto al quale rivolgere ladomanda di rimborso, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,eventualmente, in caso di dubbio, unitamente alla Regione (comeavvenuto del resto in molte delle controversie che hanno dato luogo allepronunce sulla legittimazione passiva sopra richiamate).4.

In definitiva, il ricorso va accolto e va riconosciuta la legittimazionepassiva esclusiva dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell’azione dirimborso dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione incassatadalle regioni, stante la natura erariale del prelievo previsto dal legislatorestatale al solo fine di sostituire le fonti di finanziamento degli entiterritoriali.La sentenza impugnata va quindi cassata e, non essendo necessariulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito conrigetto dell’originario ricorso proposto dalla società contribuente.Le spese dei due gradi di merito e del presente giudizio di legittimitàpossono essere compensate in considerazione dell’evoluzione normativa egiurisprudenziale di cui si è dato conto.Numero registro generale 5663/2025Numero sezionale 4936/2026Numero di raccolta generale 21532/2026Data pubblicazione 24/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio di primogrado; compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi di meritoe del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/6/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale pro tempore, rappresentata e difesadagli [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e AndreaBozzini (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),costituitasi in persona del Dr. [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale erappresentante, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Liguria n. 578/2024 depositata il 31/7/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5663/2025Numero sezionale 4936/2026Numero di raccolta generale 21532/2026Data pubblicazione 24/06/20261. Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che, conricorso alla Commissione tributaria provinciale di Genova, la [OSCURATO:PERSONA] LiguriaSocietà Cooperativa di consumo impugnava il provvedimento di diniego dirimborso emesso dalla Regione Liguria in relazione all’IRBA versata per leannualità 2018, 2019 e 2020.Si costituiva la Regione Liguria che resisteva al ricorso.La CTP rigettava il ricorso, osservando che il legislatore italiano, conl’art. 1, comma 628, l. 178/2020, aveva disposto l’abrogazionedell’I.R.B.A. e che la Regione Liguria, con l’art. 3 della legge regionale n.1/2021, pubblicata il 3 marzo 2021, aveva disposto l’abrogazionedell’imposta regionale con decorrenza dal 1° gennaio 2021, fatti salvi glieffetti giuridici delle obbligazioni già insorte.Rilevava, tuttavia, che il diritto al rimborso poteva essere esercitatosolo per tributi riconosciuti incompatibili con norme comunitarie, cioè solodopo una pronuncia della Corte di Giustizia in tal senso; inoltre, il comma6 dell’art. 29 l. 428/1990 stabiliva che «Quando la Corte di giustizia delleComunità europee dichiara incompatibile con le norme comunitarie unaagevolazione od esenzione tributaria, la cessazione dell'efficacia delladisposizione che la prevede è dichiarata con decreto del Presidente dellaRepubblica…», con la conseguenza che la norma interna incompatibilecontinua ad avere efficacia fino a quando a seguito della pronuncia dellaCorte di Giustizia non interviene il successivo decreto del Presidente dellaRepubblica; nel caso di specie, non ricorrevano tali condizioni necessarieper il rimborso di quanto versato.2. Avverso tale sentenza proponeva appello la Cooperativa. [OSCURATO:PERSONA] all’impugnazione.Numero registro generale 5663/2025Numero sezionale 4936/2026Numero di raccolta generale 21532/2026Data pubblicazione 24/06/2026Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Liguria accoglieva parzialmente l’impugnazionelimitatamente alle annualità 2019 e 2020.Osservava, in particolare, che la disposizione dell’art. 1, comma 628,della l. n. 178/2020 (che ha abrogato l’art. 17 del d.lgs. 398/1990,istitutivo dell’IRBA, facendo salvi gli «effetti delle obbligazioni tributariegià insorte») doveva essere disapplicata perché in contrasto con ladirettiva UE n. 118/2008, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE(con l’ordinanza del 9 novembre 2021 nella causa C-255/20, [OSCURATO:SOCIETA].).La cooperativa era legittimata a chiedere il rimborso, in quanto «fermarestando l'incidenza economica del tributo sul consumatore finale, ilsoggetto passivo del rapporto tributario che viene ad instaurarsi con laRegione va individuato, non più nel 'soggetto erogatore' del carburante (edunque, in ipotesi, nel gestore che non sia anche concessionariodell'impianto di distribuzione), bensì nel 'concessionario' dell'impiantostesso (nella fattispecie [OSCURATO:PERSONA]). In tal senso, vedi Cass. sentenza n. 9854del 2017».Riteneva, infine, che la cooperativa fosse incorsa in decadenza conriguardo alle somme versate per l’annualità 2018, in quanto «dall’esamedella documentazione in atti risulta che l’ultimo pagamento per il 2018 èavvenuto il 28.12.18; per il 2019 il 31.12.19; per 2020 il 29.01.21. Veroche la norma (DM 30.07.96) prevede che il versamento annuale èverificato dall’Agenzia e può essere conguagliato entro il 28 febbraiodell’anno successivo, ma tale termine non può essere preso a riferimentoquale termine da cui far decorrere la decadenza biennale per la domandadi rimborso. La normativa di riferimento sul punto è categorica e fadecorrere tale termine dalla data del versamento (ex art. 14 decretolegislativo 504/1995 e art. 21 D.Lgs. 546/92). La data di presentazionedella domanda di rimborso è il 26 febbraio 2021, per cui la decadenza si èNumero registro generale 5663/2025Numero sezionale 4936/2026Numero di raccolta generale 21532/2026Data pubblicazione 24/06/2026verificata. Va infine rammentato il principio di diritto desumibile daCassazione Sez. Unite, n. 13676 del 16/06/2014, per cui il termine didecadenza opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sullabase di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il dirittodell'Unione Europea da una sentenza della Corte di giustizia».3. Avverso tale sentenza la Regione Liguria ha proposto ricorso percassazione affidato ad un solo motivo.Ha resistito, con controricorso, la cooperativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con l’unico motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione dell’art. 3, comma 13, l.549/1995.La Regione ha rilevato che sarebbe priva di legittimazione passiva inquanto l’unico soggetto nei confronti del quale andrebbe rivolta l’istanza dirimborso è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; ciò in quanto, comeosservato anche da questa Corte (ha richiamato espressamente Cass. n.3111/2025 e n. 3098/2025), l’IRBA è compresa tra i “tributi propriderivati” delle Regioni, cioè quei tributi che, in base all'art. 7, comma 1,lett. b, n. 1, l. 42/2009 sono “istituiti e regolati da leggi statali, il cuigettito è attribuito alle Regioni” (come riconosciuto dalla CorteCostituzionale con sentenza n. 100/2024). Tali tributi, espressamentericonosciuti dall’art. 8 d.lgs. 68/2011, conservano inalterata la loro naturaerariale e l’attività di accertamento e riscossione è riservata allo Stato; leRegioni sono solo destinatarie del gettito ma non svolgono alcunaautonoma funzione.In ordine all’ammissibilità del motivo ha richiamato la giurisprudenzadi questa Corte secondo la quale la decisione della causa nel merito nondetermina il giudicato in ordine alla legittimazione, ove tale questione nonNumero registro generale 5663/2025Numero sezionale 4936/2026Numero di raccolta generale 21532/2026Data pubblicazione 24/06/2026sia stata espressamente affrontata dalle parti (Cass. Sez. U. n.7925/2019).1.2 Il motivo è fondato.La questione, contrariamente a quanto sostenuto dallacontroricorrente, è ammissibile sebbene la Regione Liguria si sia difesa nelmerito nei precedenti gradi di giudizio ed abbia emesso il provvedimentodi diniego.Va infatti richiamato il principio statuito dalle Sezioni Unite di questaCorte, secondo il quale «La decisione della causa nel merito non comportala formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale"quaestio iuris", pur avendo costituito la premessa logica della statuizionedi merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione puòritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto didiscussione in contraddittorio» (Cass., Sez. U. n. 7925/2019; nello stessosenso, cfr. Cass. n. 18001/2024).Anche recentemente le Sezioni Unite di questa Corte, intervenute sultema del giudicato implicito che si forma in relazione alla sentenza che,decidendo la controversia nel merito, ha omesso di pronunciarsiespressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio - ove su taleaspetto non sia stato formulato uno specifico motivo di impugnazione -hanno escluso da tale regola i vizi processuali che inficiano requisiti“fondanti” la struttura e il funzionamento del processo – fra cui il difetto dilegitimatio ad causam - in quanto minano in radice la validità del rapportogiuridico-processuale, che, quindi, non costituendosi regolarmente, nonpuò concludersi con una valida sentenza (Cass. Sez. U. n. 24172/2025).A tutto voler concedere potrebbe ipotizzarsi un riconoscimento dellalegittimazione passiva della Regione solo con la sentenza di appello che,per la prima volta, ha accolto l’istanza di rimborso, ma in tal caso laquestione comunque potrebbe costituire oggetto di ricorso per cassazione.Numero registro generale 5663/2025Numero sezionale 4936/2026Numero di raccolta generale 21532/2026Data pubblicazione 24/06/20261.3 Quanto al merito della questione, occorre dare continuità ainumerosi precedenti sul punto che hanno riconosciuto la legittimazionepassiva della sola Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla base delleargomentazioni che di seguito si espongono (tra le tante, Cass. n. 3111,3098, 3774, 3777, 3779, 3783, 3786, 6616, 6617, 6618, 6619, 6621,9142 del 2025; a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., siapure su diversa questione, Cass. n. 7965/2025; nonché Cass. n. 7444,9016, 9501, 10861, 10871, 14979, 17016, 17018 del 2026).1.4 Al riguardo va rilevato che l’art. 1 della legge 14 giugno 1990, n.158 (recante «Norme di delega in materia di autonomia impositiva delleregioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e leRegioni») ha riconosciuto l’autonomia finanziaria delle regioni, prevedendo«l’applicazione di tributi propri e quote di tributi erariali accorpati in unfondo comune che assicuri il finanziamento delle spese necessarie adadempiere a tutte le funzioni normali compresi i servizi di rilevanzanazionale».In attuazione della delega legislativa, l’art. 17, comma 1, del d.lgs. n.398 del 1990 ha stabilito che le «Regioni hanno la facoltà di istituire, conleggi proprie, un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogatadagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive Regioni,successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva, inmisura non eccedente lire 30 al litro». Lo stesso art. 17 cit. ha stabilito, alcomma 2, che «Le regioni, possono, con successive leggi, fissare l'aliquotadell'imposta in misura diversa da quella precedentemente prevista, purchénon eccedente lire 30 al litro, sulla benzina erogata successivamente alladata di entrata in vigore della legge che dispone la variazione». L’art. 18dello stesso decreto legislativo ha previsto che «L'imposta eventualmenteistituita è dovuta dal soggetto consumatore della benzina ed è riscossa dalsoggetto erogatore che deve versarlo alla regione sulla base deiquantitativi erogati risultanti dal registro di carico e scarico di cui all'art. 3Numero registro generale 5663/2025Numero sezionale 4936/2026Numero di raccolta generale 21532/2026Data pubblicazione 24/06/2026del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni,dalla legge 2 luglio 1957, n. 474» e il successivo art. 19 ha disposto che«Le modalità di accertamento, i termini per il versamento dell'impostanelle casse regionali, le sanzioni, da determinare in misura compresa tra il50 per cento ed il 100 per cento del tributo evaso, le indennità di mora egli interessi sono disposti da ciascuna regione con propria legge, conl'osservanza dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato».La disciplina in esame è stata poi modificata dalla legge n. 549/1995, ilcui art. 3, al comma 14, ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, gliartt. 18 e 19 del citato d.lgs. n. 398 del 1990 e, al comma 13, ha incisosulla struttura dell’IRBA ponendone la corresponsione a carico delconcessionario dell’impianto di distribuzione (e non più del soggettoconsumatore della benzina, con riscossione da parte del soggettoerogatore, tenuto a versarne l’importo alla Regione, come previstodall’art. 18 dello stesso decreto legislativo n. 398 del 1990) nella misuradeterminata sulla base dei quantitativi erogati e contabilizzati nei registridi carico e scarico. Nel dettare le disposizioni sull’accertamento e sullariscossione del tributo, in continuità con l’abrogato art. 19 del d.lgs.398/1990, lo stesso comma 13 ha altresì precisato che «le modalità ed itermini di versamento, anche di eventuali rate di acconto, le sanzioni, dastabilire in misura compresa tra il 50 e il 100 per cento dell’imposta evasa,sono stabiliti da ciascuna regione con propria legge». Sempre il comma 13ha, poi, previsto che «Per la riscossione coattiva, gli interessi di mora, ilcontenzioso e per quanto non disciplinato dai commi da 12 a 14 delpresente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di accisasugli oli minerali, comprese quelle per la individuazione dell'organoamministrativo competente. Le regioni hanno facoltà di svolgere controllisui soggetti obbligati al versamento dell'imposta e di accedere ai datirisultanti dalle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti, al finedi segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organo competente perNumero registro generale 5663/2025Numero sezionale 4936/2026Numero di raccolta generale 21532/2026Data pubblicazione 24/06/2026l'accertamento. Ciascuna regione riscuote, contabilizza e dà quietanzadelle somme versate, secondo le proprie norme di contabilità».A questo assetto normativo si sono allineate le varie disciplineregionali.1.5 L’imposta è stata poi soppressa tanto dal legislatore nazionale,che, con l’art. 1, comma 628, della legge n. 178/2020 (Legge di bilancio2021), ha disposto che «L'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14giugno 1990, n. 158, l'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre1990, n. 398, l'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n.549, l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, el'articolo 1, commi 670, lettera a), e 671, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, recanti disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzinaper autotrazione, sono abrogati. Sono fatti salvi gli effetti delleobbligazioni tributarie già insorte.», quanto dalle regioni (per la Liguriacon legge regionale 1/2021).Come, dunque, reso esplicito dalla successione normativa sopraripercorsa, l’IRBA non può trovare più applicazione nella Regione Liguria adecorrere dal periodo d’imposta 2021.1.6 Per quanto rilevato, gli aspetti procedurali, dichiarativi, liquidativi,di accertamento, di riscossione e sanzionatori dell’IRBA, ad integrazione emodifica di quanto inizialmente stabilito nel 1990, sono stati modificati efissati dall’art. 3, comma 13, della legge n. 549/1995, che, per quel cherileva in questa sede, ha stabilito che gli uffici tecnici di finanza effettuanol'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla base didichiarazioni annuali presentate, dai soggetti obbligati al versamentodell'imposta e che per la riscossione coattiva, gli interessi di mora, ilcontenzioso e per quanto non disciplinato dai commi da 12 a 14 delpresente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di accisasugli oli minerali, comprese quelle per la individuazione dell'organoamministrativo competente. Consegue che l’IRBA è un tributo regionaleNumero registro generale 5663/2025Numero sezionale 4936/2026Numero di raccolta generale 21532/2026Data pubblicazione 24/06/2026proprio derivato, in quanto, colpisce la vendita della benzina perautotrazione in base alla quantità e non al valore, divenendo esigibile nelmomento e nel luogo in cui avviene l’immissione al consumo del prodottoenergetico.L’imposta è, dunque, dovuta al momento della fornitura della benzinaal consumatore finale e il fornitore, in caso di pagamento indebito, èl'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborsoall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 29, comma 2, della leggen. 428 del 1990.Già nell’impianto della legge di delega n. 158 del 1990 (art. 6),peraltro, la «facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'impostaregionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti didistribuzione ubicati nelle predette regioni» veniva correlata all’obiettivo di«attribuire alle regioni a statuto ordinario una più ampia autonomiaimpositiva in adempimento del precetto di cui al secondo commadell'articolo 119 della Costituzione».Anche la Corte Costituzionale ha affermato che «L’IRBA è stataprevista dall’art. 17 del d.lgs. n. 398 del 1990, in attuazione della leggedelega n. 158 del 1990, la quale, all’art. 6, comma 1, lettera c), aldichiarato fine di “attribuire alle regioni a statuto ordinario una più ampiaautonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al secondocomma dell’art. 119 della Costituzione”, aveva consentito a dette regionidi introdurre, con proprie leggi, un’imposta sulla benzina per autotrazioneerogata dagli impianti di distribuzione ubicati nei rispettivi territori» e che«si configura come un tributo regionale proprio derivato, avente strutturaanaloga a quella dell’accisa, in quanto, al pari di questa, colpisce lavendita della benzina per autotrazione in base alla quantità, e non alvalore, e diviene esigibile nel momento e nel luogo in cui avvienel’immissione al consumo del prodotto energetico» (Corte Costituzionale, 4giugno 2024, n. 100).Numero registro generale 5663/2025Numero sezionale 4936/2026Numero di raccolta generale 21532/2026Data pubblicazione 24/06/2026L’IRBA rientra, quindi, tra i cosiddetti «tributi propri derivati» delleRegioni, cioè quei tributi che, come precisa l’art. 7, comma 1, lett. b, n. 1,della legge n. 42 del 2009 - la legge delega sul federalismo fiscale – sono«istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni».Detta definizione ha trovato adeguata sede nel d.lgs. n. 68 del 2011, cheall’art. 8 ha elencato i tributi delle regioni a statuto ordinario,distinguendo:- al comma 1, i tributi propri autonomi «ceduti», che possono, cioè,essere istituiti e interamente disciplinati o anche soppressi con leggeregionale, tra i quali non è previsto il tributo in questione;- al comma 2, la tassa automobilistica, che si configura come un tertiumgenus, vale a dire un tributo proprio derivato particolare, parzialmente«ceduto» alle regioni;- al comma 3 i «tributi propri derivati» e cioè gli altri tributi riconosciutialle Regioni a statuto ordinario dalla legislazione vigente alla data dientrata in vigore del decreto stesso.Come in numerose occasioni ha affermato la Corte costituzionale,questi tributi, che sono quindi individuati dalla norma in via residuale,conservano inalterata la loro natura di tributi erariali (Corte cost., 26marzo 2010, n. 123; Corte cost., 14 luglio 2009, n. 216; Corte cost., 25ottobre 2005, n. 397; Corte cost., 26 gennaio 2004, n. 37; Corte cost., 26settembre 2003, n. 296).1.7 In questo contesto normativo, la Corte di Giustizia dell’UnioneEuropea è intervenuta con riferimento all’art. 3 della legge regionale delLazio n. 19/2011 con ordinanza del 9 novembre 2021, nella causa C-255/20, pronunciandosi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale cheverteva sull’interpretazione dell’art. 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12alla luce dell’art. 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2008/118/CE delConsiglio del 16 dicembre 2008, che, dispone nei seguenti termini: «GliStati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altreNumero registro generale 5663/2025Numero sezionale 4936/2026Numero di raccolta generale 21532/2026Data pubblicazione 24/06/2026imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte sianoconformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o perl'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della baseimponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da talinorme le disposizioni relative alle esenzioni».Ai sensi di detta disposizione, che sostanzialmente riproduce leprevigenti disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva92/12 (cfr. CGUE, 9 novembre 2021, causa C-255/20, punto 27; CGUE, 5marzo 2015, causa C-553/13, punto 34), gli Stati membri possono,quindi, applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette acondizione che dette imposte rispondano a finalità specifiche e che sianoconformi alle norme fiscali dell'Unione applicabili ai fini delle accise odell'imposta sul valore aggiunto per la determinazione della baseimponibile, nonché per il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta. Ledue condizioni, che mirano ad evitare che le imposizioni indirettesupplementari ostacolino indebitamente gli scambi, hanno caratterecumulativo e, per quanto attiene alla prima di dette condizioni, dallagiurisprudenza della Corte di Giustizia emerge che una finalità specifica aisensi della disposizione di cui trattasi è una finalità che non sia puramentedi bilancio (cfr. CGUE, 7 febbraio 2022, causa C-460/21, punti 19 e ss.;CGUE, 9 novembre 2021, causa C-255/20, punti 27 e ss.; CGUE, 25 luglio2018, causa C-103/17, punti 34 e ss.)Con riferimento alla nozione di finalità specifica, la Corte di giustizia,nell’ordinanza richiamata, ha rilevato che l’IRBA «persegue solo unafinalità generica di supporto al bilancio degli enti territoriali» (punto 38),per poi concludere che l’art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CEdeve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativanazionale, come quella italiana istitutiva di un’imposta regionale sullevendite di benzina per autotrazione, dal momento che «non si puòritenere che tale imposta abbia una “finalità specifica” ai sensi di taleNumero registro generale 5663/2025Numero sezionale 4936/2026Numero di raccolta generale 21532/2026Data pubblicazione 24/06/2026disposizione, il suo gettito essendo inteso solo a contribuiregenericamente al bilancio degli enti locali».1.8 Va poi osservato che, se è vero che oggetto del presente giudizio èla realizzazione di una pretesa impositiva insorta prima della soppressionedel tributo e che, stante la su riportata clausola legale, dovrebbe rimanere«salva» nei suoi effetti obbligatori, tuttavia, l’accertata incompatibilitàdell’imposta con il diritto UE esclude che la clausola di salvezza possasopravvivere alla radicale espunzione del tributo, proprio per le predetteconsiderazioni di incompatibilità, dall’ordinamento nazionale. Sicché, perle stesse ragioni ostative già evidenziate dalla CGUE nella pronunciamenzionata, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna chevorrebbe mantenere al tributo soppresso una residuale efficacia impositivaper il passato, cioè in rapporto alle obbligazioni insorte prima dellasoppressione stessa. Conclusione, questa, che impone di ritenere nondovuta l’imposta anche per le annualità precedenti al 2021, con ciòparimenti disapplicando la citata legge regionale (in particolare l’art. 3,commi 1° e 2°) che ha, a sua volta, collocato un limite temporale divalidità ed efficacia di un’imposta che si pone in già affermato totalecontrasto con il diritto UE e, in particolare, con l’articolo 1, par. 2, delladirettiva 2008/118/CE (cfr., fra le tante, Cass. n. 6687/2023; Cass. n.6858/2023).1.9 Tanto chiarito con riguardo agli effetti dell’eliminazione del tributo,va rilevato che il gettito, tuttavia, è stato procurato da una legge delloStato che non ha riconosciuto alcuna discrezionalità a livello locale, alpunto da elidere ogni margine di autonomia finanziaria periferica, e non èstato nemmeno gestito dalle Regioni, che hanno svolto un ruolo di servizioall’interno di assetti stabiliti dal legislatore statale; ed infatti, le proceduree gli atti necessari a fornire attuazione al prelievo (modelli, dichiarazioni diconsumo, canali telematici di trasmissione, ecc.) sono statiNumero registro generale 5663/2025Numero sezionale 4936/2026Numero di raccolta generale 21532/2026Data pubblicazione 24/06/2026unilateralmente definiti dall’Agenzia delle Dogane che è rimasta anchetitolare delle funzioni di accertamento e riscossione coattiva del tributo.Nessuna competenza è, dunque, residuata alle Regioni in ordine alladefinizione dello schema di attuazione del tributo regolato, da ultimo,dall’art. 3 della legge n. 549 del 1995; la destinazione finale del gettito afavore delle regioni non costituisce un elemento sufficiente ad indurre ititolari delle azioni di rimborso a rivolgere l’istanza direttamente all’enteterritoriale e l’Agenzia fiscale ad eccepire il proprio difetto di legittimazionepassiva nelle controversie giudiziarie nate dai dinieghi di rimborso deltributo; ritenere diversamente significa anche superare limiti di carattereoperativo, prima ancora che giuridico, dal momento che agli Entiterritoriali è preclusa la verifica del presupposto del diritto al rimborso,non avendo avuto mai conoscenza (salva l’eventuale prova processuale)degli effettivi versamenti eseguiti dai sostituti per ciascun contribuentenelle annualità in questione. In altri termini, le Regioni, a differenzadell’Erario, non hanno contezza dell’intervenuta corresponsione deltributo, disponendo di mere comunicazioni in forma aggregata sui volumidell’imposta che ciascun soggetto, tenuto al versamento del tributo, haindirizzato all’Agenzia delle Dogane e che non permettono di verificare see quali somme siano state versate da parte di chi abbia successivamenteazionato il diritto di rimborso.Sul piano giuridico, l’affermazione della legittimazione passivadell’Agenzia delle dogane, in ragione della natura erariale di prelievinormati dal legislatore statale al fine di sostituire le fonti di finanziamentodegli enti periferici, tiene specificamente conto del dato normativo (e,segnatamente, dell’art. 3, comma 13, della legge n. 549 del 1995,secondo il quale gli uffici tecnici di finanza effettuano l'accertamento e laliquidazione dell'imposta regionale sulla base di dichiarazioni annualipresentate, con le modalità stabilite dal Ministero delle finanze, daisoggetti obbligati al versamento dell'imposta, entro il 31 gennaio dell'annoNumero registro generale 5663/2025Numero sezionale 4936/2026Numero di raccolta generale 21532/2026Data pubblicazione 24/06/2026successivo a quello cui si riferiscono, e trasmettono alle Regioni i datirelativi alla quantità di benzina erogata nei rispettivi territori; per lariscossione coattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quanto nondisciplinato dai commi da 12 a 14 del medesimo articolo, si applicano ledisposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali, comprese quelleper la individuazione dell'organo amministrativo competente; le Regioni,inoltre, devono segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organocompetente per l'accertamento) e della natura intrinsecamente erarialedell’imposta, come rilevata anche dai giudici delle leggi.La stessa è ulteriormente confermata dalla finalità specifica delprelievo, identificata nello scopo esclusivo di creare «finanza aggiuntiva»alle Regioni, che ne giustifica la qualificazione in termini di merotrasferimento di risorse dallo Stato agli Enti territoriali, secondo laprevisione di cui all'art. 119, secondo comma, ultima parte, dellaCostituzione.Da ultimo, va valorizzata la circostanza dell’assoluta marginalità delruolo delle Regioni nell’attuazione del tributo, che induce a configurarne lefunzioni - sempre nell'ambito della qualificazione strettamente stataledell'imposta de qua e della relativa competenza attuativa - in termini di«mera tesoreria» nel trasferimento di risorse. E d'altro canto, come giàdetto, il riferimento del citato art. 3, comma 13, della legge n. 549 del1995 alla competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in ordineai servizi del contenzioso non può che evocarne, sul piano processuale, lalegittimazione attiva e passiva.1.10 Mette conto rilevare che la situazione è assai prossima a quelladecisa da questa Corte, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bisc.p.c., con riferimento al rimborso di versamenti dell'addizionaleprovinciale per le accise sull'energia elettrica (istituita dall'art. 6 deldecreto-legge 511/1988, al fine di sopperire alle esigenze finanziarie degliEnti territoriali ed abrogata dall'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n.Numero registro generale 5663/2025Numero sezionale 4936/2026Numero di raccolta generale 21532/2026Data pubblicazione 24/06/202623 del 2011, con decorrenza 1 gennaio 2012, per le Regioni a statutoordinario e dall'art. 4, comma 10, del decreto legge n. 16 del 2012, condecorrenza 1 aprile 2012, per le Regioni a statuto speciale, a seguito diuna procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea perviolazione della direttiva 2008/118/CE), che ha statuito il seguenteprincipio di diritto: «Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e deimonopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente dellafonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, dicui all' abrogato art. 6, del decreto-legge 511/1988, per forniture dienergia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW» (Cass.n. 21883/2024).Deve, dunque, riconoscersi la legittimazione passiva esclusivadell’Agenzia delle dogane nell’azione di rimborso dell’imposta regionalesulla benzina per autotrazione incassata dalle Regioni, stante la naturaerariale del prelievo previsto dal legislatore statale al solo fine di sostituirele fonti di finanziamento degli enti territoriali.2. Alla luce delle considerazioni riportate, contenute nelle numerosepronunce sopra richiamate, resta priva di rilievo la circostanza -evidenziata dalla controricorrente – che nella fattispecie in esame non èstato impugnato il silenzio rifiuto, bensì un provvedimento espressoemesso dalla Regione. Da un lato va infatti osservato che la medesimasituazione si è verificata anche in molte controversie decise con lepronunce sopra richiamate; dall’altro, occorre tener presente che lalegittimazione passiva non può essere valutata in relazione alle modalitàcon le quali è stato negato il rimborso, ma in considerazione dellecompetenze dei diversi enti con riguardo al tributo in esame.3.1 Infine, la controricorrente ha chiesto di disporre il rinviopregiudiziale alla Corte di Giustizia UE per verificare se la disciplina sulrimborso dell’IRBA, secondo l’interpretazione di questa Corte, che hariconosciuto la legittimazione passiva della sola Agenzia delle Dogane, siaNumero registro generale 5663/2025Numero sezionale 4936/2026Numero di raccolta generale 21532/2026Data pubblicazione 24/06/2026compatibile, con la disciplina comunitaria, in considerazione anche deltermine di decadenza di due anni stabilito dall’art. 14 TUA; ciò alla lucedella giurisprudenza unionale secondo la quale la disciplina dei rimborsi èrimessa alla legislazione interna degli stati, «purché i requisiti in questionerispettino i principi di equivalenza e di effettività, vale a dire, non sianomeno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi basati su normedi natura interna e non siano congegnati in modo da rendere praticamenteimpossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridicodell'Unione (Corte di Giustizia UE, 27 aprile 2017, causa C-564/15; Cortedi Giustizia UE, 15 marzo 2007, causa C-35/05)».Tali circostanze sarebbero ravvisabili nel caso di specie, in cui ilcontribuente ha chiesto il rimborso all’Ente che si dichiarava legittimatonei “siti istituzionali” e che ha percepito il tributo, negando il rimborso conproprio provvedimento espresso ed accettando inizialmente ilcontraddittorio giudiziale, salvo poi eccepire la propria legittimazionepassiva a seguito della sopravvenuta giurisprudenza innovativa dilegittimità.3.2 Al riguardo occorre innanzi tutto ricordare che l’oggetto delladomanda di pronuncia pregiudiziale rivolta alla Corte di giustizia deveriguardare l’interpretazione del diritto dell’Unione, e non - come nel casodi specie pare sostanzialmente intendere la controricorrente -l’interpretazione delle norme del diritto nazionale o questioni di fattosollevate nel procedimento principale (così Corte giust., Raccomandazioniall’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domandedi pronuncia pregiudiziale, 2018/C 257/01, in Gazzetta ufficiale dell’Unioneeuropea del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).Inoltre, la parte non ha diritto all’automatico rinvio pregiudizialeogniqualvolta la Corte di cassazione, giudice nazionale di ultima istanza,non ne condivida le tesi difensive (Cass., Sez. U. n. 14043/2016), essendosufficiente che le ragioni siano espresse (Corte EDU, in caso Ullens deNumero registro generale 5663/2025Numero sezionale 4936/2026Numero di raccolta generale 21532/2026Data pubblicazione 24/06/2026Schooten e Rezabek c. Belgio) ovvero implicite, laddove la questionepregiudiziale sia manifestamente inammissibile o manifestamenteinfondata (Corte EDU, in caso [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, § 36),ovvero quando l’interpretazione della norma e del caso siano evidenti(Cass. Sez. U. n. 12067/2007). Infatti, un organo giurisdizionale di ultimaistanza non è tenuto a presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale(art. 267, terzo co., TFUE), qualora esista già una giurisprudenzaconsolidata in materia o qualora la corretta interpretazione della norma didiritto di cui trattasi non lasci spazio a nessun ragionevole dubbio (Cass.Sez. U, n. 16157/2018 n. 16157, in motivazione, p. 5.5.; nello stessosenso, ex multis, Cass. n. 35633/2023, Cass. n. 14828/2018; Cass. n.15041/2017, secondo cui il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustiziadell’Unione Europea presuppone il dubbio interpretativo su una normacomunitaria, che non ricorre allorché l’interpretazione sia auto-evidenteoppure il senso della norma sia già stato chiarito da precedenti pronuncedella Corte, non rilevando, peraltro, il profilo applicativo di fatto, che èrimesso al giudice nazionale).Anche la Corte costituzionale (sentenza n. 28 del 2010, in motivazione,al p. 6) ha ritenuto che sia da escludere il rinvio pregiudiziale alla Corte digiustizia dell’Unione europea, non «necessario quando il significato dellanorma comunitaria sia evidente, anche per essere stato chiarito dallagiurisprudenza della Corte di giustizia». A queste considerazioni siaggiunga che, sempre secondo la Corte di giustizia (C. giust., 06/10/1983,Cilift e a., C-283/81; C. giust., 05/04/2016, C-689/13, Puligienica FacilityEsco; nello stesso senso, cfr. C. giust., 28/07/2016, C-379/15, Associationmeno l’obbligo di rinvio pregiudiziale allorquando la corretta applicazionedel diritto dell’Unione europea si imponga con una evidenza tale da nonlasciare adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da fornire allaquestione sollevata (c.d. teoria dell’acte clair).Numero registro generale 5663/2025Numero sezionale 4936/2026Numero di raccolta generale 21532/2026Data pubblicazione 24/06/2026Per tali ragioni, è consolidato il principio per il quale «In tema di rinviopregiudiziale ex art. 267 TFUE, il giudice nazionale di ultima istanza non èsoggetto all'obbligo di rimettere la questione di interpretazione di unanorma dell'Unione europea alla Corte di giustizia quando tale questionenon sia rilevante ai fini della decisione o quando la corretta interpretazionedel diritto dell'Unione si impone con tale evidenza da non lasciare adito aragionevoli dubbi (cd. "acte clair"), oppure allorché la disposizione di cuitrattasi sia stata già oggetto di interpretazione da parte della Corte (cd."acte éclairé") ed egli si attenga a tale interpretazione» (Cass. n.1058/2026; in senso conforme, cfr. ex multis, Cass. n. 33241/2025; Cass.n. 36776/2022).3.3 Orbene, nel caso di specie, manca innanzi tutto ogni riferimento anorme unionali di cui sarebbe necessaria l’interpretazione o di contrasti tranorme interne e norme unionali, sicché la controricorrente sembra inrealtà chiedere una pronuncia sul caso specifico (non appare casuale chetra gli elementi a fondamento della questione si fa riferimento allacircostanza, di mero fatto, che la regione, nei “siti istituzionali”, sidichiarava “legittimata al rimborso”).In ogni caso non è ravvisabile neppure il pregiudizio indicato dallacooperativa, dal momento che non risulta affatto impossibile l’esercizio deldiritto al rimborso nel termine all’uopo concesso, né l’individuazione delsoggetto tenuto al rimborso.È sufficiente, al riguardo, richiamare l’art. 3, commi 13 e ss., l.549/1995 che fa riferimento agli uffici tecnici di finanza (che nonappartenevano alle regioni, le cui funzioni sono state trasferite all’[OSCURATO:PERSONA] ed all’Agenzia delle Entrate) per l’accertamento e laliquidazione dell’imposta e le disposizioni di analogo tenore contenutenegli artt. 7 e ss. della legge regionale della Liguria n. 2/2006 (ed inparticolare l’art. 10, comma 2°, secondo il quale «[OSCURATO:PERSONA] diNumero registro generale 5663/2025Numero sezionale 4936/2026Numero di raccolta generale 21532/2026Data pubblicazione 24/06/2026504 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sullaproduzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative),l'accertamento e la liquidazione dell'imposta sulla base delle dichiarazioniannuali presentate con le modalità stabilite nel decreto ministeriale 30luglio 1996 dai soggetti passivi di cui all'articolo 7 entro il 31 gennaiodell'anno successivo a quello cui si riferiscono e trasmettono alla Regione idati relativi alla quantità di benzina erogata nel territorio regionale») e,più in generale, le modalità attraverso le quali si provvedeva alladeterminazione dell’imposta, certamente note alla controricorrente;rilevante in tal senso è anche l’inclusione dell’imposta in questione tra i cd.tributi propri derivati di cui all’art. 8, comma 3°, d.lgs. 68/2011.La contribuente, pertanto, anche prima della formazionedell’orientamento giurisprudenziale di cui si è dato atto, avrebbecertamente potuto individuare quale soggetto al quale rivolgere ladomanda di rimborso, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,eventualmente, in caso di dubbio, unitamente alla Regione (comeavvenuto del resto in molte delle controversie che hanno dato luogo allepronunce sulla legittimazione passiva sopra richiamate).4. In definitiva, il ricorso va accolto e va riconosciuta la legittimazionepassiva esclusiva dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell’azione dirimborso dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione incassatadalle regioni, stante la natura erariale del prelievo previsto dal legislatorestatale al solo fine di sostituire le fonti di finanziamento degli entiterritoriali.La sentenza impugnata va quindi cassata e, non essendo necessariulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito conrigetto dell’originario ricorso proposto dalla società contribuente.Le spese dei due gradi di merito e del presente giudizio di legittimitàpossono essere compensate in considerazione dell’evoluzione normativa egiurisprudenziale di cui si è dato conto.Numero registro generale 5663/2025Numero sezionale 4936/2026Numero di raccolta generale 21532/2026Data pubblicazione 24/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio di primogrado; compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi di meritoe del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/6/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]