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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 35633/2023

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9992/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con socio unico -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] , e presso lo studio d i quest’ultimo in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA], n.9 (CAP 00197), elettivamente domiciliata in virtù di procura speciale ad litem. -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell a Lombardia n. 3670/2021, depositata in data 13ottobre 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ANTONIOF. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: IRAP- DEDUCIBILITA’- [OSCURATO:PERSONA]- CC. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]., esercente attività di trasporto pubblico di persone per conto del Comune di Milano, in concessione, in data 14/06/2012, presentò istanza di rimborso di euro 3.465.244,89, versata a titolo di IRAP, per l'annualità 2008, assumendo di avere diritto alla riduzione della base imponibile dichiarata in applicazione delle deduzioni introdotte dall'art. 1, comma 266, della legge n. 296 del 2006 (c.d. riduzione del cuneo fiscale prevista dalla legge Finanziaria 2007), che aveva modificato l'art. 11, comma 1, lett. a), n. 2 e 4, dei d.lgs. n. 446/1997.

Al diniego di rimborso opposto dall'Amministrazione finanziaria, che riteneva che la società operasse in regime di concessione con sistema tariffario e che, dunque, non presentasse i requisiti richiesti per fruire del beneficio, seguì il contenzioso, promosso dalla contribuente, e la CTP di Milano, con la sentenza n. 5967/2015, respinse la domandadi rimborso.

La CTR della Lombardia, con la sentenza n. 1068/17/17, rigett ò l 'appello della parte privata e confermò la decisione di primo grado, escludendo che la società avesse i requisiti per godere dell'agevolazione, in quanto essa svolgeva la propria attività, non solo in virtù di una concessione (aspetto, questo, non contestato), ma anche «a tariffa», dovendo applicare un prezzo di biglietto non libero, secondo il mercato, ma fissato e regolamentato dalla P.A. ed essendo irrilevante stabilire se detta tariffa, inrelazione all'annualità in contestazione, fosse o meno di entità tale da fare raggiungere alla società l'auspicato obiettivo di un finale equilibrio economico della gestione, in quanto l'esclusione dell'agevolazione era collegata alla struttura giuridica e ai vincoli economici dell'attività esercitata e non a un determinato e variabile risultato di bilancio.

La contribuente propose ricorso per la cassazione di tale sentenza , sulla base di due motivi.

Con il primo motivo, in particolare, lasocietà: denunziò,in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 446/1997, e degli artt. 5, 6 e della Tab.

A,della legge reg.

Lombardia n. 13/1995, assumendo che, ai sensi dell'art. 11, cit., è stata prevista, a favore delle imprese, una deduzione forfetaria dell'IRAP sul costo del lavoro, finalizzata adabbattere il c.d. cuneo fiscale, dalla quale sono escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa, (per quanto adesso rileva) nel settore dei trasporti; censurò, quindi, la decisione della commissione,fondata su un'erronea interpretazione del concetto di «tariffa», in contrasto con il dettato normativo, con l'indirizzo delineato dall'Amministrazione finanziaria (circ.

Agenzia delle entrate 19/11/2007, n. 61/E), e con il significato della misura agevolativa riconosciuto in sede comunitaria, in base al quale la tariffa è il prezzo fissato o regolamentato dalla pubblica amministrazione in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione; rimarcò che la Commissione europea, con decisione 12/09/2007 C(2007) 4133, def., chiamata a valutare la legittimità o meno della riduzione della base imponibile dell'IRAP (c.d. cuneo fiscale), a favore di alcune imprese, con esclusione dal beneficio (per quanto adesso rileva) delle imprese operanti nei pubblici servizi, ha riconosciuto che tale esclusione non nuoce ai servizi pubblici interessati perché la determinazione delle tariffe già tiene conto di tutti i costi sostenuti dalle imprese (IRAP compresa).

Questa Corte, con l’ordinanza n. 32633 del 24 ottobre 2019, così decise: «accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.».

E’ opportuno trascrivere i passi essenziali della motivazione di tale arresto: “ […] il motivo è fondato; vale la premessa d'ordine generale che, nella presente causa,diversamente dall'ampio contenzioso in atto, non si controverte in punto di qualificazione del rapporto giuridico - concessione traslativa o appalto di servizi - in quanto la stessa ATM ha sempre sostenuto, fin dai gradi di merito, di operare «in regime diconcessione», sicché il tema del decidere è circoscritto alla questione della remuneratività o meno della tariffa; tornando al mezzo d'impugnazione, la CTR ha ritenuto legittima l'esclusione di ATM dal beneficio fiscale trattandosi di impresa operante in concessione e a tariffa, nel settore del trasporto pubblico locale; una simile lettura del dato normativo (art. 11, cit., sul c.d. cuneo fiscale), che prescinde completamente dalla disamina e dall'esegesi delle clausole del contratto di trasporto pubblico locale concluso dalla contribuente con il Comune di Milano, collide con la corretta interpretazione della nozione di tariffa, accolta dalla pubblica amministrazione e ribadita dalla succitata decisione della Commissione europea, in tema di aiuti di Stato; l'Agenzia delle entrate (circ. 19/11/2007, n. 61/E: deduzioni dalla base imponibile IRAP -riduzione del cuneo fiscale) ha chiarito che la misura agevolativa non si applica alle imprese che svolgono attività «regolamentata» (cc.dd.

«public utilities»), ossia a tutti quei soggetti che svolgono la propria attività (sotto il profilo giuridico) in forza di una concessione traslativa (con la quale l'ente pubblico conferisce ad un soggetto privato diritti o potestà inerenti un'attività economica in origine riservata alla pubblica amministrazione e che, tuttavia, questa non intenda esercitare direttamente), ricevendo (sotto il profilo economico) un corrispettivo costituito da una tariffa, ossia da un prezzo fissato o regolamentato dalla pubblica amministrazione in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione; la Commissione europea (dec. 12/09/2007 C(2007) 4133, def.) ha riconosciuto la legittimità dell'esclusione del beneficio fiscale, nei confronti delle public utilities, prendendo atto che: (§ 33.) «le autorità italiane hanno giustificato l'esclusione sostenendo che essa ha lo scopo di evitare la potenziale sovracompensazione generata dalla misura in quanto l'attuale livello delle tariffe è stato determinato tenendo conto dell'onere IRAP prima della riforma, ossia senza le deduzioni dalla base imponibile introdotte dalla misura.

In effetti i pubblici servizi interessati sono soltanto quelli operanti in settori nei quali si tiene già interamente conto dell'onere fiscale nella determinazione della tariffa. (§ 34.) Inoltre, per quanto riguarda il futuro, le autorità italiane si sono impegnate a far sì che l'esclusione non determini né vantaggi né svantaggi per i pubblici servizi in quanto i costi fiscali continueranno a essere presi in considerazione.

Per questi motivi l'esclusione dei pubblici servizi operanti inconcessione e a tariffa non determinerà un vantaggio o uno svantaggio selettivo.»; per questa ragione, tenuto conto della neutralità dell'esclusione del beneficio fiscale rispetto ai servizi pubblici operanti in concessione e a tariffa, la Commissione europea ha negato che la misura costituisse aiutodi Stato, incompatibile con il mercato comune, ai sensi dell'art. 87, § 1., del trattato CE; a giudizio di questa Corte la necessità d'intendere il criterio normativo della «tariffa» come «tariffa remunerativa», ossia capace di generare un profitto, è coerente con la ratiogiustificatrice del c.d. cuneo fiscale: consentire, indiscriminatamente, a tutte le imprese operanti nel settore dei pubblici servizi di fruire delle deduzioni IRAP darebbe luogo a un utile insperato, genererebbe cioè quella sovracompensazione (secondo la terminologia dell'Amministrazione finanziaria) capace di frustrare l'obiettivo perseguito dall'autorità di regolamentazione con la fissazione delle tariffe; per converso, escludere dal beneficio fiscale le imprese del settore che applicano una tariffa nonremunerativa, causerebbe uno svantaggio selettivo, ossia un pregiudizio economico del tutto ingiustificato; nella fattispecie, la CTR si è discostata da questi canoni giuridici, sicché, nel giudizio di rinvio, essa dovrà riesaminare la vicenda e verificare se ATM abbia o meno diritto al rimborso dell'IRAP, per l'annualità 2008, attenendosi al seguente principio di diritto: «il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile dichiarata in applicazione delle deduzioni introdotte dall'art. 1, comma 266, della legge n. 296/2006 (c.d. riduzione del cuneo fiscale prevista dalla legge Finanziaria 2007), che ha modificato l'art. 11, comma 1, lett. a), n. 2 e 4, del d.lgs. n. 446/1997, non si applica alle imprese che svolgono attività «regolamentata» (cc.dd.

«public utilities»), in forza di una «concessione traslativa» e a «tariffa», intendendosi per «tariffa» una «tariffa remunerativa», capace di generare un profitto.». 2.Riassunto il giudizio, la CTR della Lombardia, quale giudice del rinvio, con la sentenza di cui all’epigrafe, ha accolto l’appello della contribuente e dichiarato il diritto della stessa al rimborso di cui all’istanza, oltre agli interessi.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandolo a tre motivi.

La contribuentesi difende con controricorso, supportato da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] Filippi ha chiesto, con requisitoria scritta, di accogliere il primo motivo, assorbiti il secondo edil terzo.

Considerato che: 1.Con il primo motivo l’Agenzia denunzia «Violazione e falsa applicazione dell'art.384 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.», assumendo che la CTR avrebbe erroneamente inteso il compito demandatole, quale giudice del rinvio, che non sarebbe stato innanzitutto quello di stabilire se le tariffe obbligatorie praticate da ATM nel 2008 fossero "remunerative", cioè da sole idonee a coprire i costi di esercizio; ma quello di verificare se le medesime tariffe imposte fossero capaci di generare un profitto.

Secondo l’Ufficio, tale accertamento avrebbe dovuto essere condotto escludendo, in quanto non "capaci di generare un profitto", soltanto eventuali ricavi da tariffa imposta talmente esigui, addirittura simbolici, in quanto irrilevantial conseguimento del risultato finale di esercizio.La sentenza impugnata avrebbe quindi errato nell’aver considerato rilevante un elemento di fatto, quale il rapporto tra i ricavi da tariffa ed il totale dei costi, che sarebbe stato estraneo al principio somministrato dalla sentenza impugnata.

Il motivo è infondato.

Invero l’astratta sterilizzazione del concetto di “tariffa remunerativa”, che nella versione propugnata dall’Amministrazione finirebbe per escludere pressoché esclusivamente importi di valore simbolico, non trova conferma innanzitutto nella stessa accezione del concetto emergente dalla sentenza di cassazione con rinvio, che, con specifico riferimento alla fonte comunitaria, lo ancora invecein concreto ad un prezzo - fissato o regolamentato dalla pubblica amministrazione-« in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione».

Inoltre, come eccepito anche dalla controricorrente, è statagià resa da questa Corte la sentenza del 25/02/2022, n. 6332, relativa ad anno d’imposta diverso, ma pronunciata tra le stesse partied in ordine al medesimo titolo e rapporto contrattuale, tanto che, in ordine alla natura concessoria del rapporto, la stessa sentenza n. 6332/2022 ha dato atto del giudicato esterno formatosi a seguito dell’ordinanza n. 32633/2019, che è all’origine della sentenza del giudice del rinvio qui impugnata.

Ebbene, nella motivazione della sentenza n. 6332/2022 di questa Corte, che ha rigettato il ricorso erariale, trattando la questione, sollevata dall’Amministrazione, della verifica in fatto della remuneratività della tariffa, viene riconosciuta la legittimità del metodo seguito dalla CTR (in quella come in questa sede) per verificare, in punto di fatto, la “remuneratività” della tariffa, rilevando che « Infatti, la C.T.R. reputa illegittimo il diniego della riduzione del cuneo fiscale ai fini dell’Irap anche perché l’impresa di trasporto pubblico locale non applicava una tariffa complessivamente remunerativa dei costi sostenuti per la gestione del servizio.

Quest’ultimo aspetto, per la Commissione regionale, emerge dai bilanci in atti che evidenziano introiti da tariffa per euro 2.004.446,67, a fronte di costi per euro 119.823.224, con l’ulteriore precisazione che neppure il contributo erogato dalla Regione era sufficiente a coprire i costi di gestione, sicché l’applicazione del cuneo fiscale non determinava alcuna “sovracompensazione” a favore della contribuente. […] Lo snodo argomentativo della sentenza d’appello, attinente a profili meritali insindacabili nel giudizio di cassazione, per di più esenti da specifica censura, fa propria la giusta interpretazione del concetto di “tariffa”, già accolta dalla pubblica amministrazione e ribadita dalla Commissione europea, con Decisione 12/09/2007 C(2007) 4133, def., in tema di legittimità o meno della riduzione della base imponibile dell’Irap (c.d. cuneo fiscale), a favore di alcune imprese, con esclusione dal beneficio (per quanto adesso rileva) delle imprese operanti nei pubblici servizi. ».

Pertanto, la decisione resa sul punto dalla sentenza impugnata è conforme, sotto il profilo del concetto di “tariffa remunerativa” e delle modalità di accertamento, non solo al principio di diritto che è stato somministrato al giudice a quoda Cass. n. 32633/2019, ma anche a quello ricavabile, in ordine allo stesso rapporto ed al medesimo titolo concluso tra le stesse parti, da Cass. n. 6332/2022, ed è comunque coerente con i richiami giurisprudenziali esposti in quest’ultimo arresto e condivisi in continuità da questo Collegio. 2.Con il secondo motivosi denuncia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.; 106 e 107 TFUE; 3,4, 6 Regolamento (CE) 1370/2007; 1 d. gs. 446/97; 17 e 19 d .gs. 422/97;5, 6e tab.

A n. 5 1 l . reg.

Lombardia n. 13/1995, in relazione all'art. 360 n. 3c.p.c.», assumendo la ricorrente che sarebbe stato violato il criterio di attribuzione dell’onere della prova alcontribuenteche richieda l’applicazione di un’agevolazione; che la CTR avrebbe comunque omesso di considerare, ai fini della determinazione della tariffa, oltre ai ricavi tariffari, anche i contributi pubblici compensativi erogati alla concessionaria; inoltre, che erroneamente la CTR avrebbe valutato la remuneratività in ordine ai costi di esercizio.

Il motivo è infondato.

Quanto alla pretesa violazione dell’onere della prova, va ricordato che« In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.» (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 26769, ex plurimis).Nelcaso di specie, non vi è stata inv ersione dell’onere della prova, non avendo il giudice di appello affermato che spettasse all’Ufficio dimostrare l’inesistenza degli elementi costitutivi del beneficio invocato e quindi del diritto al rimborso domandato, ed anzi avendo la CTR dato atto che la contribuente aveva dimostrato i presupposti della sua pretesa.Il motivo è quindi infondato in parte qua , mentre è inammissibile nei termini in cui con esso si intenda, piuttosto,censurare la valutazione in merito effettuata dal giudice del rinvio.

Quanto poi alla delimitazione del concetto di “tariffa”, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, soltanto la tariffa remunerativa, nell’accezione fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità e desumibile dalla Decisione della Commissione europea, vale ad escludere dal beneficio fiscale le imprese operanti in regime di concessione, senza che, al medesimo fine, possa tenersi conto di ulteriori corrispettivi (di natura latamente tariffaria, in quanto fissati dalle pubbliche amministrazioni) determinati genericamente in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione del pubblico servizio.

Infatti, la tesi di una “tariffa ampliata” non sarebbe coerente con la corretta esegesi dell’articolo 11, che esclude l’agevolazione fiscale soltanto per le imprese operanti in determinate settori a tariffa, “remunerativa”, che tenga conto del costo fiscale dell’Irap, secondo i dettami della Commissione europea e in aderenza a quanto era stato rappresentato dal Governo italiano nelle interlocuzioni presso la medesima Istituzione unionale (ex plurimisin questo senso cfr. Cass. 22/12/2021, n. 41282, in materia di agevolazione Irap a favore di un’impresa di gestione di strutture ospedaliere e sociosanitarie, con puntuali richiami alla giurisprudenza di legittimità in materia di imprese che svolgono attività regolamentata a concessione nel settore dei trasporti; Cass. n. 6332/2022, cit., resa tra le stesse partied in ordine al medesimo titolo ed allo stesso rapporto contrattuale ; Cass. n. 7111/2022; Cass. n. 12411/2022; Cass. n. 10116/2023; Cass. n. 12000/2023).

In particolare, come rileva la citata Cass. 22/12/2021, n. 41282 (con puntuali richiami alla giurisprudenza di legittimità in materia di imprese che svolgono attività regolamentata a concessione nel settore dei trasporti, in particolare a Cass.12/12/2019, n. 32633; Cass. 22/10/2021, n. 29504; Cass. 15/10/2020, n. 22346; Cass.14/10/2020, nn. 22156, 22157; Cass. 13/10/2020, nn. 22007, 22008; Cass.09/10/2020, n. 21774.

Nello stesso senso, ex plurimis, da ultimo Cass. 23/05/2023, n. 14156; Cass. 04/09/2023, n.n 25733, 25742 e 25711; Cass. 06/09/2023, n. 26027), l’estensione del concetto di “tariffa” ad ulteriori corrispettivi di natura latamente tariffaria, sino a ricomprendervi ogni corrispettivo che abbia alla base una predeterminazione tariffaria in misura tale da assicurare l’equilibrio economico- finanziario dell’investimento e della connessa gestione, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione medesima, non appare in linea con l’interpretazione dell’art. 11 e non giustifica l’esclusione dal vantaggio fiscale, per il quale i sistemi di determinazione del corrispettivo di natura tariffaria presi in esame sono esclusivamente quelli che si rivelino sensibili alle variazioni dell’Irap, cosicché al variare del costo fiscale Irap si verifichi in termini relativamente automatici una variazione della tariffa stessa.

«Accedendo a questa interpretazione, può ragionevolmente ritenersi che l’esclusione dal suddetto vantaggio fiscale possa qualificarsi come neutrale e non selettiva, ossia nei termini nei quali la stessa è stata ritenuta dalla Commissione Europea compatibile con il mercato (e con gli attuali artt. 107, 108 TFUE), perché in tali casi lo scomputo del costo fiscale IRAP avviene già in sede di predeterminazione tariffaria del corrispettivo e non può consentire una ulteriore e sovracompensativa deduzione in sede di presentazione della dichiarazione fiscale.» (Cass. 22/12/2021, n. 41282, in motivazione).

La decisione impugnataove ha aderito ad un concetto di “tariffa” che, ai fini della verifica della remuneratività,ha escluso ricavi che ha ritenuto (comunque in fatto , ovvero con valutazione non sindacabile sotto tale aspetto)non attinenti direttamente all’attività di trasporto, ha fatto buon governo di tali principi, sicché il motivo va rigettato anche in parte qua.

Inoltre,la CTR ha comunque espressamente accertato, nel merito , che la contribuente «hainfatti dimostrato che ove si tenesse conto sia dei ricavi della vendita dei biglietti nell'anno di riferimento (pari ad euro 291.498.145,42) e sia deicontributi percepiti a vario titolo nel medesimo anno (pari ad 287.965.015,56 + 40.396.571), la somma di tali entrate non è stata sufficiente a coprire i costi di produzione (imposte escluse), ammontanti a complessivi euro 814.255.213,65 ».

Dunque, in ragione dell’accertamento in fatto, non sindacabile in questa sede, effettuato dalla CTR, il motivo appare anche privo del carattere della decisività.

Infine, la censura in ordine al criterio di verifica della remuneratività della tariffa, con riferimento ai costi, torna a riproporre quanto dedotto sostanzialmente nel primo motivo, nella cui trattazione sono state già evidenziate le ragioni per cui la CTR ha operato nel rispetto dei principi ricavabili dall’ordinanza di cassazione con rinvio ed in conformità a quelli di cui a Cass. n. 6332/2022, cit., resa tra le stesse parti ed in ordine al medesimo titolo ed allo stesso rapporto contrattuale. 3.Con il terzo motivo si denunzia « Omesso esame di punti di fatto decisivi e controversi, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.», assumendo in subordine che la sentenza impugnata non avrebbe esaminatoalcuni dei fatti dedotti dall’Agenzia, ovvero che la società chiudeva i bilanci sistematicamente, eanche nel 2008, con rilevanti utili netti; che la stessa società incassava dalle tariffe introiti di valore assoluto assai rilevante; e che la società incassò nell'anno in questione, altresì, rilevanti importi a titolo di compensazioni che le spettavano per legge.

Il motivo è infondato, in quanto la CTR ha operato un accertamento nel merito, nel quale ha preso in considerazione sia i ricavi tariffari, sia i contributi percepiti a vario titolo dalla stessa contribuente, sia l’utile di esercizio richiamato nel giudizio di merito dalla stessa Agenzia.

Pertanto, si tratta di elementi istruttori dei quali non è stato omesso l’esame ai fini della valutazione di quello che, comunque, lo stesso motivo di ricorso individua quale “fatto decisivo”, ovvero l’idoneità della tariffa a generare profitti, nel senso già chiaritoe fatto oggetto di puntuale esame motivato da parte del giudice a quo.

Lo stesso motivo è poi inammissibile, nei termini in cui la ricorrente intende piuttosto censurare e rimettere in discussione, contrapponendovi la propria, la valutazione di tali elementi che, in punto di fatto, il giudice del rinvio ha reso e che non è censurabile in questa sede.

Quanto poi ai criteri giuridici di tale valutazione, valga tutto quanto già argomentato a proposito dei motivi precedenti. 4.Alle considerazioni che precedono in ordine ai motivi di ricorso, già idonee al rigetto di quest’ultimo, deve poi aggiungersi la valutazione della configurabilità anche di un giudicato esterno nel novero dei vari precedenti giudiziali irrevocabili dedotti dalla contribuente nel controricorso e nella memoria.

Va invero rammentato che l'esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto; sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (Cass. 26/06/2018, n. 16847: nella specie, la S.C., in virtù di sentenze inter partesacquisite in sede di memoria ex art. 380 bis c.p.c., ha rigettato l'impugnazione del secondo licenziamento, intimato a seguito di ripristino giudiziale del rapporto lavorativo, per effetto del giudicato sopravvenuto sulla legittimità del primo licenziamento disciplinare; conforme, sulla rilevanza d’ufficio del giudicato esterno, anche, ex plurimis, Cass. 21/04/2022, n. 12754).

Inoltre va ricordato che, in tema di accertamento tributario, l'efficacia di giudicato della pronuncia definitiva, resa tra le stesse parti in relazione ad una determinata annualità d'imposta, estende i suoi effetti anche alle altre, nel caso in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno durata pluriennale e sono idonei a produrre effetti lungo un arco temporale che comprende più periodi d'imposizione, potendo perciò essere trattati come un unico periodo d'imposta; tale effetto si verifica non solo rispetto agli atti impositivi in senso stretto, ma anche in caso di istanza di rimborso, fermo, rispetto a quest'ultima, il limite derivante dal maturare dell'eventuale decadenza o prescrizione, trattandosi di fatti ulteriori di carattere impedivo ed estintivo rispetto al diritto al rimborso (Cass.24/05/2022, n. 16684).

Infine, deve darsi atto che, secondo questa Corte, in tema di contenzioso tributario, il giudicato esterno afferente la qualificazione giuridica di un negozio esplica effetto preclusivo anche nei giudizi tra le stesse parti, finanche se relativi a diversi tributi, nei quali la medesima qualificazione giuridica rilevi ai fini della determinazione della base imponibile o di altro elemento della fattispecie impositiva (Cass.05/10/2022, n. 28973).

4.1. Tanto premesso, la citata Cass. 25/02/2022, n. 6332 – pronunziata, tra le stesse parti, successivamente alla sentenza qui impugnata, e dedotta esplicitamente nella memoria della controricorrente- ha per oggetto il rimborso relativo allo stesso accordo intervenuto tra il Comune di Milano e la [OSCURATO:SOCIETA]., del quale si controverte, in questa sede, ai medesimi fini, facendo quindi stato tra le parti.

Tale ultimo arresto ha rigettato il ricorso erariale, confermando la sentenza d’appello là dove quest’ultima, in riforma della decisione di primo grado, aveva disposto il rimborso richiesto dalla società di trasporto pubblico locale, sul rilievo che la contribuente non operasse in forza di un “rapporto concessorio remunerato a tariffa”.

In particolare, rigettando il terzo motivo del gravame proposto dall’Amministrazione, che aveva per oggetto proprio il requisito della “tariffa remunerativa”, la richiamata Cass. 25/02/2022, n. 6332 non solo ha confermato la valutazione in merito operata sul punto dalla sentenza ivi impugnata (peraltro in conformità anche a Cass.18/04/2023, n. 10225, resa tra le stesse parti, che ha rigettato il ricorso erariale per altra annualità), ma ha anche rilevato che quest’ultima, in diritto, «fa propria la giusta interpretazione del concetto di “tariffa”», declinata in conformità ai medesimi principi giurisprudenziali qui sinora esposti. 5.Infine, non può accogliersi la richiesta dell’Agenzia, contenuta nel corpo del secondo motivo, che sollecita la rimessione alla Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 267, comma 3, TFUE, della questione pregiudiziale se dell’agevolazione in esame, anche alla luce degli argomenti esposti nella citata Decisione della Commissione, possa porsi in contrasto con il divieto di aiuti di Stato, di cui all’art. 107 TFUE e, comunque, di sovracompensazione delle imprese di trasporto pubblico, nei termini precisati dalla sentenza “Altmark” (cfr.

C. giust., 24/07/2003, [OSCURATO:PERSONA] GmbH e a., C-280/00).

Premesso il ridetto giudicato esterno in ordine all’avvenuto accertamento dell’insussistenza degli elementi che dovrebbero giustificare la pretesa esclusione del beneficio di cui si discute, questa Corte comunque, anche in questa sede, sul punto richiama e condivide le argomentazioni già rassegnate nella ridetta sentenza n. 6332/2022, cit., resa tra le stesse parti ed in ordine al medesimo titolo ed allo stesso rapporto contrattuale, ed alle quali intende in ogni casodare continuità.

Innanzitutto, merita ricordare che l’oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale rivolta alla Corte di giustizia deve riguardare l’interpretazione o la validità del diritto dell’Unione, e non (come nel caso di specie pare sostanzialmente intendere l’ufficio finanziario) l’interpretazione delle norme del diritto nazionale o questioni di fatto sollevate nel procedimento principale (così C. giust., Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale, 2018/C 257/01, in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

In secondo luogo, per la giurisprudenza di questa Corte «[...] non v’è diritto della parte all’automatico rinvio pregiudiziale ogniqualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesi difensive (Cass., S.U., 08/07/2016, n. 14043), bastando che le ragioni siano espresse (Corte EDU, in caso Ullens de Schooten e Rezabek c.

Belgio),ovvero implicite laddove la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile o manifestamente infondata (Corte EDU, in caso [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia, § 36), ovverosia quando l’interpretazione della norma e del caso siano evidenti (Cass., S.U., 24/05/2007, n. 12067).

Infatti, un organo giurisdizionale di ultima istanza non è tenuto a presentare alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale (art. 267, terzo co., TFUE), qualora esista già una giurisprudenza consolidata in materia o qualora la corretta interpretazione della norma di diritto di cui trattasi non lasci spazio a nessun ragionevole dubbio (Raccomandazioni 2016.

C. - 439.01, § 6)» (Cass. Sez.

U., 19/06/2018, n. 16157, in motivazione, p. 5.5.; nello stesso senso, tra le tante, Cass. 07/06/2018, n. 14828; Cass. 16/06/2017, n. 15041, secondo cui il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea presuppone il dubbio interpretativo su una norma comunitaria, che non ricorre allorché l’interpretazione sia auto-evidente oppure il senso della norma sia già stato chiarito da precedenti pronunce della Corte, non rilevando, peraltro, il profilo applicativo di fatto, che è rimesso al giudice nazionale).

Ed anche la Corte costituzionale (sentenza n. 28 del 2010, in motivazione al p. 6) ha ritenuto che sia da escludere il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, non «necessario quando il significato della norma comunitaria sia evidente, anche per essere stato chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia».

A queste considerazioni si aggiunga che, sempre secondo la Corte di giustizia (C. giust., 06/10/1983, Cilift e a., C-283/81; C. giust., 05/04/2016, C-689/13, [OSCURATO:PERSONA].

Nello stesso senso, cfr.

C. giust., 28/07/2016, C-379/15, [OSCURATO:PERSONA]; C. giust., [OSCURATO:DATA_NASCITA], C-561/19), viene meno l’obbligo di rinvio pregiudiziale allorquando la corretta applicazione del diritto dell’Unione europea si imponga con una evidenza tale da non lasciare adito ad alcunragionevole dubbio sulla soluzione da fornire alla questione sollevata (c.d. teoria dell’acte clair).

Nel caso di specie, secondo la prospettiva erariale, il riconoscimento dell’agevolazione Irap a favore della contribuente, anche alla luce dei dettami della Decisione della Commissione, costituirebbe un aiuto di Stato, contrario al divieto dell’art. 107, TFUE, poiché darebbe luogo ad un’inammissibile sovracompensazione. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 41282, che «le decisioni adottate dalla Commissione UE, nell’àmbito delle funzioni a essa conferite, ancorché prive dei requisiti della generalità e dell’astrattezza, costituiscono fonte di produzione del diritto eurounitario, sia pure limitatamente ai rapporti giuridici tra privati e pubblici poteri (cd. efficacia verticale) e, pertanto, vincolano il giudice nazionale nell’àmbito dei giudizi portati alla cognizione dello stesso, sicché è preclusa ogni ulteriore discussione e contestazione relativa all'illegittimità o invalidità delle valutazioni compiute dalla istituzione comunitaria (Cass., Sez.

VI, 21 maggio 2018, n. 12393; Cass., Sez.

V, 19 gennaio 2018, n. 1325 (Cass., Sez.

V, 3 febbraio 2010, n. 2428).

Detta vincolatività sussiste non solo nel caso in cui la Commissione abbia ravvisato la denunciata violazione, ma anche nel caso in cui la Commissione medesima abbia escluso il contrasto della normativa nazionale con le prescrizioni del Trattato (Cass., Sez.

I, 17 novembre 2005, n. 23269), costituendo la valutazione data dalla Commissione UE della disposizione di diritto interno la cifra alla quale va adeguata l’esegesi della medesima disposizione, ove incida sul libero mercato per effetto di misure di sostegno finanziario attribuite con risorse pubbliche o con sgravi fiscali.

Ciò che rileva, sotto questo aspetto, è che le misure siano idonee ad attribuire un vantaggio economico alle imprese operanti sul territorio dello Stato ex art. 107 TFUE, misure che la Commissione UE valuta, volta per volta, nel contraddittorio con lo Statointeressato (art. 108 TFUE) e in relazione alle quali lo Stato interessato si impegna alla loro applicazione nei termini illustrati davanti alla Commissione.».

Alla stregua delle considerazioni che precedono e tenuto conto dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di meritoe già più volte illustrato ante, a giudizio di questa Corte è palese, ed è coerente con la Decisione della Commissione, che non realizza un aiuto di Stato, incompatibile con il mercato comune, il riconoscimento dell’abbattimento del cuneo fiscale, ai fini dell’Irap, (per quanto qui interessa) a favore delle imprese del settore dei trasporti che non operino in concessione e a tariffa, per la neutralità dell’esclusione di queste ultime dalla medesima agevolazione ed in ragione del fatto che (come prescrive la Decisione della Commissione) nonsi determina alcun vantaggio o svantaggio selettivo.

E ciò perché la tariffa applicata dall’ente che opera in concessione è di per sé idonea a scontare il peso dell’Irap, sicché la public utilityè in condizione di concorrere ad “armi pari” con le altre imprese del medesimo settore, alle quali invece il beneficio fiscale si applica. 6.Le spese seguono la soccombenza.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9992/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con socio unico -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] , e presso lo studio d i quest’ultimo in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA], n.9 (CAP 00197), elettivamente domiciliata in virtù di procura speciale ad litem. -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell a Lombardia n. 3670/2021, depositata in data 13ottobre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ANTONIOF. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: IRAP- DEDUCIBILITA’- [OSCURATO:PERSONA]- CC. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]., esercente attività di trasporto pubblico di persone per conto del Comune di Milano, in concessione, in data 14/06/2012, presentò istanza di rimborso di euro 3.465.244,89, versata a titolo di IRAP, per l'annualità 2008, assumendo di avere diritto alla riduzione della base imponibile dichiarata in applicazione delle deduzioni introdotte dall'art. 1, comma 266, della legge n. 296 del 2006 (c.d. riduzione del cuneo fiscale prevista dalla legge Finanziaria 2007), che aveva modificato l'art. 11, comma 1, lett. a), n. 2 e 4, dei d.lgs. n. 446/1997. Al diniego di rimborso opposto dall'Amministrazione finanziaria, che riteneva che la società operasse in regime di concessione con sistema tariffario e che, dunque, non presentasse i requisiti richiesti per fruire del beneficio, seguì il contenzioso, promosso dalla contribuente, e la CTP di Milano, con la sentenza n. 5967/2015, respinse la domandadi rimborso. La CTR della Lombardia, con la sentenza n. 1068/17/17, rigett ò l 'appello della parte privata e confermò la decisione di primo grado, escludendo che la società avesse i requisiti per godere dell'agevolazione, in quanto essa svolgeva la propria attività, non solo in virtù di una concessione (aspetto, questo, non contestato), ma anche «a tariffa», dovendo applicare un prezzo di biglietto non libero, secondo il mercato, ma fissato e regolamentato dalla P.A. ed essendo irrilevante stabilire se detta tariffa, inrelazione all'annualità in contestazione, fosse o meno di entità tale da fare raggiungere alla società l'auspicato obiettivo di un finale equilibrio economico della gestione, in quanto l'esclusione dell'agevolazione era collegata alla struttura giuridica e ai vincoli economici dell'attività esercitata e non a un determinato e variabile risultato di bilancio. La contribuente propose ricorso per la cassazione di tale sentenza , sulla base di due motivi. Con il primo motivo, in particolare, lasocietà: denunziò,in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 446/1997, e degli artt. 5, 6 e della Tab. A,della legge reg. Lombardia n. 13/1995, assumendo che, ai sensi dell'art. 11, cit., è stata prevista, a favore delle imprese, una deduzione forfetaria dell'IRAP sul costo del lavoro, finalizzata adabbattere il c.d. cuneo fiscale, dalla quale sono escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa, (per quanto adesso rileva) nel settore dei trasporti; censurò, quindi, la decisione della commissione,fondata su un'erronea interpretazione del concetto di «tariffa», in contrasto con il dettato normativo, con l'indirizzo delineato dall'Amministrazione finanziaria (circ. Agenzia delle entrate 19/11/2007, n. 61/E), e con il significato della misura agevolativa riconosciuto in sede comunitaria, in base al quale la tariffa è il prezzo fissato o regolamentato dalla pubblica amministrazione in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione; rimarcò che la Commissione europea, con decisione 12/09/2007 C(2007) 4133, def., chiamata a valutare la legittimità o meno della riduzione della base imponibile dell'IRAP (c.d. cuneo fiscale), a favore di alcune imprese, con esclusione dal beneficio (per quanto adesso rileva) delle imprese operanti nei pubblici servizi, ha riconosciuto che tale esclusione non nuoce ai servizi pubblici interessati perché la determinazione delle tariffe già tiene conto di tutti i costi sostenuti dalle imprese (IRAP compresa). Questa Corte, con l’ordinanza n. 32633 del 24 ottobre 2019, così decise: «accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.». E’ opportuno trascrivere i passi essenziali della motivazione di tale arresto: “ […] il motivo è fondato; vale la premessa d'ordine generale che, nella presente causa,diversamente dall'ampio contenzioso in atto, non si controverte in punto di qualificazione del rapporto giuridico - concessione traslativa o appalto di servizi - in quanto la stessa ATM ha sempre sostenuto, fin dai gradi di merito, di operare «in regime diconcessione», sicché il tema del decidere è circoscritto alla questione della remuneratività o meno della tariffa; tornando al mezzo d'impugnazione, la CTR ha ritenuto legittima l'esclusione di ATM dal beneficio fiscale trattandosi di impresa operante in concessione e a tariffa, nel settore del trasporto pubblico locale; una simile lettura del dato normativo (art. 11, cit., sul c.d. cuneo fiscale), che prescinde completamente dalla disamina e dall'esegesi delle clausole del contratto di trasporto pubblico locale concluso dalla contribuente con il Comune di Milano, collide con la corretta interpretazione della nozione di tariffa, accolta dalla pubblica amministrazione e ribadita dalla succitata decisione della Commissione europea, in tema di aiuti di Stato; l'Agenzia delle entrate (circ. 19/11/2007, n. 61/E: deduzioni dalla base imponibile IRAP -riduzione del cuneo fiscale) ha chiarito che la misura agevolativa non si applica alle imprese che svolgono attività «regolamentata» (cc.dd. «public utilities»), ossia a tutti quei soggetti che svolgono la propria attività (sotto il profilo giuridico) in forza di una concessione traslativa (con la quale l'ente pubblico conferisce ad un soggetto privato diritti o potestà inerenti un'attività economica in origine riservata alla pubblica amministrazione e che, tuttavia, questa non intenda esercitare direttamente), ricevendo (sotto il profilo economico) un corrispettivo costituito da una tariffa, ossia da un prezzo fissato o regolamentato dalla pubblica amministrazione in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione; la Commissione europea (dec. 12/09/2007 C(2007) 4133, def.) ha riconosciuto la legittimità dell'esclusione del beneficio fiscale, nei confronti delle public utilities, prendendo atto che: (§ 33.) «le autorità italiane hanno giustificato l'esclusione sostenendo che essa ha lo scopo di evitare la potenziale sovracompensazione generata dalla misura in quanto l'attuale livello delle tariffe è stato determinato tenendo conto dell'onere IRAP prima della riforma, ossia senza le deduzioni dalla base imponibile introdotte dalla misura. In effetti i pubblici servizi interessati sono soltanto quelli operanti in settori nei quali si tiene già interamente conto dell'onere fiscale nella determinazione della tariffa. (§ 34.) Inoltre, per quanto riguarda il futuro, le autorità italiane si sono impegnate a far sì che l'esclusione non determini né vantaggi né svantaggi per i pubblici servizi in quanto i costi fiscali continueranno a essere presi in considerazione. Per questi motivi l'esclusione dei pubblici servizi operanti inconcessione e a tariffa non determinerà un vantaggio o uno svantaggio selettivo.»; per questa ragione, tenuto conto della neutralità dell'esclusione del beneficio fiscale rispetto ai servizi pubblici operanti in concessione e a tariffa, la Commissione europea ha negato che la misura costituisse aiutodi Stato, incompatibile con il mercato comune, ai sensi dell'art. 87, § 1., del trattato CE; a giudizio di questa Corte la necessità d'intendere il criterio normativo della «tariffa» come «tariffa remunerativa», ossia capace di generare un profitto, è coerente con la ratiogiustificatrice del c.d. cuneo fiscale: consentire, indiscriminatamente, a tutte le imprese operanti nel settore dei pubblici servizi di fruire delle deduzioni IRAP darebbe luogo a un utile insperato, genererebbe cioè quella sovracompensazione (secondo la terminologia dell'Amministrazione finanziaria) capace di frustrare l'obiettivo perseguito dall'autorità di regolamentazione con la fissazione delle tariffe; per converso, escludere dal beneficio fiscale le imprese del settore che applicano una tariffa nonremunerativa, causerebbe uno svantaggio selettivo, ossia un pregiudizio economico del tutto ingiustificato; nella fattispecie, la CTR si è discostata da questi canoni giuridici, sicché, nel giudizio di rinvio, essa dovrà riesaminare la vicenda e verificare se ATM abbia o meno diritto al rimborso dell'IRAP, per l'annualità 2008, attenendosi al seguente principio di diritto: «il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile dichiarata in applicazione delle deduzioni introdotte dall'art. 1, comma 266, della legge n. 296/2006 (c.d. riduzione del cuneo fiscale prevista dalla legge Finanziaria 2007), che ha modificato l'art. 11, comma 1, lett. a), n. 2 e 4, del d.lgs. n. 446/1997, non si applica alle imprese che svolgono attività «regolamentata» (cc.dd. «public utilities»), in forza di una «concessione traslativa» e a «tariffa», intendendosi per «tariffa» una «tariffa remunerativa», capace di generare un profitto.». 2.Riassunto il giudizio, la CTR della Lombardia, quale giudice del rinvio, con la sentenza di cui all’epigrafe, ha accolto l’appello della contribuente e dichiarato il diritto della stessa al rimborso di cui all’istanza, oltre agli interessi. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandolo a tre motivi. La contribuentesi difende con controricorso, supportato da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] Filippi ha chiesto, con requisitoria scritta, di accogliere il primo motivo, assorbiti il secondo edil terzo. Considerato che: 1.Con il primo motivo l’Agenzia denunzia «Violazione e falsa applicazione dell'art.384 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.», assumendo che la CTR avrebbe erroneamente inteso il compito demandatole, quale giudice del rinvio, che non sarebbe stato innanzitutto quello di stabilire se le tariffe obbligatorie praticate da ATM nel 2008 fossero "remunerative", cioè da sole idonee a coprire i costi di esercizio; ma quello di verificare se le medesime tariffe imposte fossero capaci di generare un profitto. Secondo l’Ufficio, tale accertamento avrebbe dovuto essere condotto escludendo, in quanto non "capaci di generare un profitto", soltanto eventuali ricavi da tariffa imposta talmente esigui, addirittura simbolici, in quanto irrilevantial conseguimento del risultato finale di esercizio.La sentenza impugnata avrebbe quindi errato nell’aver considerato rilevante un elemento di fatto, quale il rapporto tra i ricavi da tariffa ed il totale dei costi, che sarebbe stato estraneo al principio somministrato dalla sentenza impugnata. Il motivo è infondato. Invero l’astratta sterilizzazione del concetto di “tariffa remunerativa”, che nella versione propugnata dall’Amministrazione finirebbe per escludere pressoché esclusivamente importi di valore simbolico, non trova conferma innanzitutto nella stessa accezione del concetto emergente dalla sentenza di cassazione con rinvio, che, con specifico riferimento alla fonte comunitaria, lo ancora invecein concreto ad un prezzo - fissato o regolamentato dalla pubblica amministrazione-« in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione». Inoltre, come eccepito anche dalla controricorrente, è statagià resa da questa Corte la sentenza del 25/02/2022, n. 6332, relativa ad anno d’imposta diverso, ma pronunciata tra le stesse partied in ordine al medesimo titolo e rapporto contrattuale, tanto che, in ordine alla natura concessoria del rapporto, la stessa sentenza n. 6332/2022 ha dato atto del giudicato esterno formatosi a seguito dell’ordinanza n. 32633/2019, che è all’origine della sentenza del giudice del rinvio qui impugnata. Ebbene, nella motivazione della sentenza n. 6332/2022 di questa Corte, che ha rigettato il ricorso erariale, trattando la questione, sollevata dall’Amministrazione, della verifica in fatto della remuneratività della tariffa, viene riconosciuta la legittimità del metodo seguito dalla CTR (in quella come in questa sede) per verificare, in punto di fatto, la “remuneratività” della tariffa, rilevando che « Infatti, la C.T.R. reputa illegittimo il diniego della riduzione del cuneo fiscale ai fini dell’Irap anche perché l’impresa di trasporto pubblico locale non applicava una tariffa complessivamente remunerativa dei costi sostenuti per la gestione del servizio. Quest’ultimo aspetto, per la Commissione regionale, emerge dai bilanci in atti che evidenziano introiti da tariffa per euro 2.004.446,67, a fronte di costi per euro 119.823.224, con l’ulteriore precisazione che neppure il contributo erogato dalla Regione era sufficiente a coprire i costi di gestione, sicché l’applicazione del cuneo fiscale non determinava alcuna “sovracompensazione” a favore della contribuente. […] Lo snodo argomentativo della sentenza d’appello, attinente a profili meritali insindacabili nel giudizio di cassazione, per di più esenti da specifica censura, fa propria la giusta interpretazione del concetto di “tariffa”, già accolta dalla pubblica amministrazione e ribadita dalla Commissione europea, con Decisione 12/09/2007 C(2007) 4133, def., in tema di legittimità o meno della riduzione della base imponibile dell’Irap (c.d. cuneo fiscale), a favore di alcune imprese, con esclusione dal beneficio (per quanto adesso rileva) delle imprese operanti nei pubblici servizi. ». Pertanto, la decisione resa sul punto dalla sentenza impugnata è conforme, sotto il profilo del concetto di “tariffa remunerativa” e delle modalità di accertamento, non solo al principio di diritto che è stato somministrato al giudice a quoda Cass. n. 32633/2019, ma anche a quello ricavabile, in ordine allo stesso rapporto ed al medesimo titolo concluso tra le stesse parti, da Cass. n. 6332/2022, ed è comunque coerente con i richiami giurisprudenziali esposti in quest’ultimo arresto e condivisi in continuità da questo Collegio. 2.Con il secondo motivosi denuncia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.; 106 e 107 TFUE; 3,4, 6 Regolamento (CE) 1370/2007; 1 d. gs. 446/97; 17 e 19 d .gs. 422/97;5, 6e tab. A n. 5 1 l . reg. Lombardia n. 13/1995, in relazione all'art. 360 n. 3c.p.c.», assumendo la ricorrente che sarebbe stato violato il criterio di attribuzione dell’onere della prova alcontribuenteche richieda l’applicazione di un’agevolazione; che la CTR avrebbe comunque omesso di considerare, ai fini della determinazione della tariffa, oltre ai ricavi tariffari, anche i contributi pubblici compensativi erogati alla concessionaria; inoltre, che erroneamente la CTR avrebbe valutato la remuneratività in ordine ai costi di esercizio. Il motivo è infondato. Quanto alla pretesa violazione dell’onere della prova, va ricordato che« In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.» (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 26769, ex plurimis).Nelcaso di specie, non vi è stata inv ersione dell’onere della prova, non avendo il giudice di appello affermato che spettasse all’Ufficio dimostrare l’inesistenza degli elementi costitutivi del beneficio invocato e quindi del diritto al rimborso domandato, ed anzi avendo la CTR dato atto che la contribuente aveva dimostrato i presupposti della sua pretesa.Il motivo è quindi infondato in parte qua , mentre è inammissibile nei termini in cui con esso si intenda, piuttosto,censurare la valutazione in merito effettuata dal giudice del rinvio. Quanto poi alla delimitazione del concetto di “tariffa”, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, soltanto la tariffa remunerativa, nell’accezione fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità e desumibile dalla Decisione della Commissione europea, vale ad escludere dal beneficio fiscale le imprese operanti in regime di concessione, senza che, al medesimo fine, possa tenersi conto di ulteriori corrispettivi (di natura latamente tariffaria, in quanto fissati dalle pubbliche amministrazioni) determinati genericamente in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione del pubblico servizio. Infatti, la tesi di una “tariffa ampliata” non sarebbe coerente con la corretta esegesi dell’articolo 11, che esclude l’agevolazione fiscale soltanto per le imprese operanti in determinate settori a tariffa, “remunerativa”, che tenga conto del costo fiscale dell’Irap, secondo i dettami della Commissione europea e in aderenza a quanto era stato rappresentato dal Governo italiano nelle interlocuzioni presso la medesima Istituzione unionale (ex plurimisin questo senso cfr. Cass. 22/12/2021, n. 41282, in materia di agevolazione Irap a favore di un’impresa di gestione di strutture ospedaliere e sociosanitarie, con puntuali richiami alla giurisprudenza di legittimità in materia di imprese che svolgono attività regolamentata a concessione nel settore dei trasporti; Cass. n. 6332/2022, cit., resa tra le stesse partied in ordine al medesimo titolo ed allo stesso rapporto contrattuale ; Cass. n. 7111/2022; Cass. n. 12411/2022; Cass. n. 10116/2023; Cass. n. 12000/2023). In particolare, come rileva la citata Cass. 22/12/2021, n. 41282 (con puntuali richiami alla giurisprudenza di legittimità in materia di imprese che svolgono attività regolamentata a concessione nel settore dei trasporti, in particolare a Cass.12/12/2019, n. 32633; Cass. 22/10/2021, n. 29504; Cass. 15/10/2020, n. 22346; Cass.14/10/2020, nn. 22156, 22157; Cass. 13/10/2020, nn. 22007, 22008; Cass.09/10/2020, n. 21774. Nello stesso senso, ex plurimis, da ultimo Cass. 23/05/2023, n. 14156; Cass. 04/09/2023, n.n 25733, 25742 e 25711; Cass. 06/09/2023, n. 26027), l’estensione del concetto di “tariffa” ad ulteriori corrispettivi di natura latamente tariffaria, sino a ricomprendervi ogni corrispettivo che abbia alla base una predeterminazione tariffaria in misura tale da assicurare l’equilibrio economico- finanziario dell’investimento e della connessa gestione, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione medesima, non appare in linea con l’interpretazione dell’art. 11 e non giustifica l’esclusione dal vantaggio fiscale, per il quale i sistemi di determinazione del corrispettivo di natura tariffaria presi in esame sono esclusivamente quelli che si rivelino sensibili alle variazioni dell’Irap, cosicché al variare del costo fiscale Irap si verifichi in termini relativamente automatici una variazione della tariffa stessa. «Accedendo a questa interpretazione, può ragionevolmente ritenersi che l’esclusione dal suddetto vantaggio fiscale possa qualificarsi come neutrale e non selettiva, ossia nei termini nei quali la stessa è stata ritenuta dalla Commissione Europea compatibile con il mercato (e con gli attuali artt. 107, 108 TFUE), perché in tali casi lo scomputo del costo fiscale IRAP avviene già in sede di predeterminazione tariffaria del corrispettivo e non può consentire una ulteriore e sovracompensativa deduzione in sede di presentazione della dichiarazione fiscale.» (Cass. 22/12/2021, n. 41282, in motivazione). La decisione impugnataove ha aderito ad un concetto di “tariffa” che, ai fini della verifica della remuneratività,ha escluso ricavi che ha ritenuto (comunque in fatto , ovvero con valutazione non sindacabile sotto tale aspetto)non attinenti direttamente all’attività di trasporto, ha fatto buon governo di tali principi, sicché il motivo va rigettato anche in parte qua. Inoltre,la CTR ha comunque espressamente accertato, nel merito , che la contribuente «hainfatti dimostrato che ove si tenesse conto sia dei ricavi della vendita dei biglietti nell'anno di riferimento (pari ad euro 291.498.145,42) e sia deicontributi percepiti a vario titolo nel medesimo anno (pari ad 287.965.015,56 + 40.396.571), la somma di tali entrate non è stata sufficiente a coprire i costi di produzione (imposte escluse), ammontanti a complessivi euro 814.255.213,65 ». Dunque, in ragione dell’accertamento in fatto, non sindacabile in questa sede, effettuato dalla CTR, il motivo appare anche privo del carattere della decisività. Infine, la censura in ordine al criterio di verifica della remuneratività della tariffa, con riferimento ai costi, torna a riproporre quanto dedotto sostanzialmente nel primo motivo, nella cui trattazione sono state già evidenziate le ragioni per cui la CTR ha operato nel rispetto dei principi ricavabili dall’ordinanza di cassazione con rinvio ed in conformità a quelli di cui a Cass. n. 6332/2022, cit., resa tra le stesse parti ed in ordine al medesimo titolo ed allo stesso rapporto contrattuale. 3.Con il terzo motivo si denunzia « Omesso esame di punti di fatto decisivi e controversi, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.», assumendo in subordine che la sentenza impugnata non avrebbe esaminatoalcuni dei fatti dedotti dall’Agenzia, ovvero che la società chiudeva i bilanci sistematicamente, eanche nel 2008, con rilevanti utili netti; che la stessa società incassava dalle tariffe introiti di valore assoluto assai rilevante; e che la società incassò nell'anno in questione, altresì, rilevanti importi a titolo di compensazioni che le spettavano per legge. Il motivo è infondato, in quanto la CTR ha operato un accertamento nel merito, nel quale ha preso in considerazione sia i ricavi tariffari, sia i contributi percepiti a vario titolo dalla stessa contribuente, sia l’utile di esercizio richiamato nel giudizio di merito dalla stessa Agenzia. Pertanto, si tratta di elementi istruttori dei quali non è stato omesso l’esame ai fini della valutazione di quello che, comunque, lo stesso motivo di ricorso individua quale “fatto decisivo”, ovvero l’idoneità della tariffa a generare profitti, nel senso già chiaritoe fatto oggetto di puntuale esame motivato da parte del giudice a quo. Lo stesso motivo è poi inammissibile, nei termini in cui la ricorrente intende piuttosto censurare e rimettere in discussione, contrapponendovi la propria, la valutazione di tali elementi che, in punto di fatto, il giudice del rinvio ha reso e che non è censurabile in questa sede. Quanto poi ai criteri giuridici di tale valutazione, valga tutto quanto già argomentato a proposito dei motivi precedenti. 4.Alle considerazioni che precedono in ordine ai motivi di ricorso, già idonee al rigetto di quest’ultimo, deve poi aggiungersi la valutazione della configurabilità anche di un giudicato esterno nel novero dei vari precedenti giudiziali irrevocabili dedotti dalla contribuente nel controricorso e nella memoria. Va invero rammentato che l'esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto; sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (Cass. 26/06/2018, n. 16847: nella specie, la S.C., in virtù di sentenze inter partesacquisite in sede di memoria ex art. 380 bis c.p.c., ha rigettato l'impugnazione del secondo licenziamento, intimato a seguito di ripristino giudiziale del rapporto lavorativo, per effetto del giudicato sopravvenuto sulla legittimità del primo licenziamento disciplinare; conforme, sulla rilevanza d’ufficio del giudicato esterno, anche, ex plurimis, Cass. 21/04/2022, n. 12754). Inoltre va ricordato che, in tema di accertamento tributario, l'efficacia di giudicato della pronuncia definitiva, resa tra le stesse parti in relazione ad una determinata annualità d'imposta, estende i suoi effetti anche alle altre, nel caso in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno durata pluriennale e sono idonei a produrre effetti lungo un arco temporale che comprende più periodi d'imposizione, potendo perciò essere trattati come un unico periodo d'imposta; tale effetto si verifica non solo rispetto agli atti impositivi in senso stretto, ma anche in caso di istanza di rimborso, fermo, rispetto a quest'ultima, il limite derivante dal maturare dell'eventuale decadenza o prescrizione, trattandosi di fatti ulteriori di carattere impedivo ed estintivo rispetto al diritto al rimborso (Cass.24/05/2022, n. 16684). Infine, deve darsi atto che, secondo questa Corte, in tema di contenzioso tributario, il giudicato esterno afferente la qualificazione giuridica di un negozio esplica effetto preclusivo anche nei giudizi tra le stesse parti, finanche se relativi a diversi tributi, nei quali la medesima qualificazione giuridica rilevi ai fini della determinazione della base imponibile o di altro elemento della fattispecie impositiva (Cass.05/10/2022, n. 28973). 4.1. Tanto premesso, la citata Cass. 25/02/2022, n. 6332 – pronunziata, tra le stesse parti, successivamente alla sentenza qui impugnata, e dedotta esplicitamente nella memoria della controricorrente- ha per oggetto il rimborso relativo allo stesso accordo intervenuto tra il Comune di Milano e la [OSCURATO:SOCIETA]., del quale si controverte, in questa sede, ai medesimi fini, facendo quindi stato tra le parti. Tale ultimo arresto ha rigettato il ricorso erariale, confermando la sentenza d’appello là dove quest’ultima, in riforma della decisione di primo grado, aveva disposto il rimborso richiesto dalla società di trasporto pubblico locale, sul rilievo che la contribuente non operasse in forza di un “rapporto concessorio remunerato a tariffa”. In particolare, rigettando il terzo motivo del gravame proposto dall’Amministrazione, che aveva per oggetto proprio il requisito della “tariffa remunerativa”, la richiamata Cass. 25/02/2022, n. 6332 non solo ha confermato la valutazione in merito operata sul punto dalla sentenza ivi impugnata (peraltro in conformità anche a Cass.18/04/2023, n. 10225, resa tra le stesse parti, che ha rigettato il ricorso erariale per altra annualità), ma ha anche rilevato che quest’ultima, in diritto, «fa propria la giusta interpretazione del concetto di “tariffa”», declinata in conformità ai medesimi principi giurisprudenziali qui sinora esposti. 5.Infine, non può accogliersi la richiesta dell’Agenzia, contenuta nel corpo del secondo motivo, che sollecita la rimessione alla Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 267, comma 3, TFUE, della questione pregiudiziale se dell’agevolazione in esame, anche alla luce degli argomenti esposti nella citata Decisione della Commissione, possa porsi in contrasto con il divieto di aiuti di Stato, di cui all’art. 107 TFUE e, comunque, di sovracompensazione delle imprese di trasporto pubblico, nei termini precisati dalla sentenza “Altmark” (cfr. C. giust., 24/07/2003, [OSCURATO:PERSONA] GmbH e a., C-280/00). Premesso il ridetto giudicato esterno in ordine all’avvenuto accertamento dell’insussistenza degli elementi che dovrebbero giustificare la pretesa esclusione del beneficio di cui si discute, questa Corte comunque, anche in questa sede, sul punto richiama e condivide le argomentazioni già rassegnate nella ridetta sentenza n. 6332/2022, cit., resa tra le stesse parti ed in ordine al medesimo titolo ed allo stesso rapporto contrattuale, ed alle quali intende in ogni casodare continuità. Innanzitutto, merita ricordare che l’oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale rivolta alla Corte di giustizia deve riguardare l’interpretazione o la validità del diritto dell’Unione, e non (come nel caso di specie pare sostanzialmente intendere l’ufficio finanziario) l’interpretazione delle norme del diritto nazionale o questioni di fatto sollevate nel procedimento principale (così C. giust., Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale, 2018/C 257/01, in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). In secondo luogo, per la giurisprudenza di questa Corte «[...] non v’è diritto della parte all’automatico rinvio pregiudiziale ogniqualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesi difensive (Cass., S.U., 08/07/2016, n. 14043), bastando che le ragioni siano espresse (Corte EDU, in caso Ullens de Schooten e Rezabek c. Belgio),ovvero implicite laddove la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile o manifestamente infondata (Corte EDU, in caso [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, § 36), ovverosia quando l’interpretazione della norma e del caso siano evidenti (Cass., S.U., 24/05/2007, n. 12067). Infatti, un organo giurisdizionale di ultima istanza non è tenuto a presentare alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale (art. 267, terzo co., TFUE), qualora esista già una giurisprudenza consolidata in materia o qualora la corretta interpretazione della norma di diritto di cui trattasi non lasci spazio a nessun ragionevole dubbio (Raccomandazioni 2016. C. - 439.01, § 6)» (Cass. Sez. U., 19/06/2018, n. 16157, in motivazione, p. 5.5.; nello stesso senso, tra le tante, Cass. 07/06/2018, n. 14828; Cass. 16/06/2017, n. 15041, secondo cui il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea presuppone il dubbio interpretativo su una norma comunitaria, che non ricorre allorché l’interpretazione sia auto-evidente oppure il senso della norma sia già stato chiarito da precedenti pronunce della Corte, non rilevando, peraltro, il profilo applicativo di fatto, che è rimesso al giudice nazionale). Ed anche la Corte costituzionale (sentenza n. 28 del 2010, in motivazione al p. 6) ha ritenuto che sia da escludere il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, non «necessario quando il significato della norma comunitaria sia evidente, anche per essere stato chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia». A queste considerazioni si aggiunga che, sempre secondo la Corte di giustizia (C. giust., 06/10/1983, Cilift e a., C-283/81; C. giust., 05/04/2016, C-689/13, [OSCURATO:PERSONA]. Nello stesso senso, cfr. C. giust., 28/07/2016, C-379/15, [OSCURATO:PERSONA]; C. giust., [OSCURATO:DATA_NASCITA], C-561/19), viene meno l’obbligo di rinvio pregiudiziale allorquando la corretta applicazione del diritto dell’Unione europea si imponga con una evidenza tale da non lasciare adito ad alcunragionevole dubbio sulla soluzione da fornire alla questione sollevata (c.d. teoria dell’acte clair). Nel caso di specie, secondo la prospettiva erariale, il riconoscimento dell’agevolazione Irap a favore della contribuente, anche alla luce dei dettami della Decisione della Commissione, costituirebbe un aiuto di Stato, contrario al divieto dell’art. 107, TFUE, poiché darebbe luogo ad un’inammissibile sovracompensazione. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 41282, che «le decisioni adottate dalla Commissione UE, nell’àmbito delle funzioni a essa conferite, ancorché prive dei requisiti della generalità e dell’astrattezza, costituiscono fonte di produzione del diritto eurounitario, sia pure limitatamente ai rapporti giuridici tra privati e pubblici poteri (cd. efficacia verticale) e, pertanto, vincolano il giudice nazionale nell’àmbito dei giudizi portati alla cognizione dello stesso, sicché è preclusa ogni ulteriore discussione e contestazione relativa all'illegittimità o invalidità delle valutazioni compiute dalla istituzione comunitaria (Cass., Sez. VI, 21 maggio 2018, n. 12393; Cass., Sez. V, 19 gennaio 2018, n. 1325 (Cass., Sez. V, 3 febbraio 2010, n. 2428). Detta vincolatività sussiste non solo nel caso in cui la Commissione abbia ravvisato la denunciata violazione, ma anche nel caso in cui la Commissione medesima abbia escluso il contrasto della normativa nazionale con le prescrizioni del Trattato (Cass., Sez. I, 17 novembre 2005, n. 23269), costituendo la valutazione data dalla Commissione UE della disposizione di diritto interno la cifra alla quale va adeguata l’esegesi della medesima disposizione, ove incida sul libero mercato per effetto di misure di sostegno finanziario attribuite con risorse pubbliche o con sgravi fiscali. Ciò che rileva, sotto questo aspetto, è che le misure siano idonee ad attribuire un vantaggio economico alle imprese operanti sul territorio dello Stato ex art. 107 TFUE, misure che la Commissione UE valuta, volta per volta, nel contraddittorio con lo Statointeressato (art. 108 TFUE) e in relazione alle quali lo Stato interessato si impegna alla loro applicazione nei termini illustrati davanti alla Commissione.». Alla stregua delle considerazioni che precedono e tenuto conto dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di meritoe già più volte illustrato ante, a giudizio di questa Corte è palese, ed è coerente con la Decisione della Commissione, che non realizza un aiuto di Stato, incompatibile con il mercato comune, il riconoscimento dell’abbattimento del cuneo fiscale, ai fini dell’Irap, (per quanto qui interessa) a favore delle imprese del settore dei trasporti che non operino in concessione e a tariffa, per la neutralità dell’esclusione di queste ultime dalla medesima agevolazione ed in ragione del fatto che (come prescrive la Decisione della Commissione) nonsi determina alcun vantaggio o svantaggio selettivo. E ciò perché la tariffa applicata dall’ente che opera in concessione è di per sé idonea a scontare il peso dell’Irap, sicché la public utilityè in condizione di concorrere ad “armi pari” con le altre imprese del medesimo settore, alle quali invece il beneficio fiscale si applica. 6.Le spese seguono la soccombenza. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubb