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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19447/2026

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ettivamente domiciliatoall’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA].- intimati -avverso la sentenza n. 4/2025 della Corte d’Appello di Genova,depositata il 17.1.2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del13.5.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3840/2025Numero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 19447/2026Data pubblicazione 12/06/2026Il Tribunale di Genova, su istanza di [OSCURATO:PERSONA],dichiarò aperta la liquidazione giudiziale di Italiana CostruzioniS.r.l.Il legale rappresentante della società, [OSCURATO:PERSONA], noncomparso davanti al Tribunale, propose reclamo che vennerigettato dalla Corte d’Appello.Contro la sentenza della corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] presentato ricorso per cassazione affidato a un motivo.Le parti intimate non hanno svolto difese.A seguito di proposta di definizione del giudizio, formulatada questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmentecomunicata alle parti, il difensore del ricorrente ha depositatoistanza per la decisione del ricorso.

È stata conseguentementefissata l’odierna camera di consiglio per la trattazione del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., prima della quale il ricorrenteha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. ha preso in considerazione il motivo di ricorso nei terminiseguenti:«Il ricorso avverso il rigetto del reclamo ex art. 51 CCII èdestinato a possibile declaratoria di inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c.Il ricorrente lamenta Violazione e falsa applicazione degliartt. 40, 41 e 51 CCII, nonché 140-142-143 c.p.c. deducendo:i) che la dichiarata impossibilità di notifica del ricorso ex art. 37co. 2 CCII all’indirizzo pec della società debitrice sarebbesmentita dalla successiva notifica della sentenza di liquidazionegiudiziale a mezzo pec; ii) che a seguito del rifiuto delcommercialista di ricevere la notifica presso la sede legale (v.Numero registro generale 3840/2025Numero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 19447/2026Data pubblicazione 12/06/2026relata: “la società ha ivi sede legale, tuttavia non accetta diricevere la copia in quanto il suo legale rappresentante si è resoda tempo irreperibile al suo studio”) si sarebbe dovuta attivarela procedura ex art. 140 c.p.c.Il primo assunto difetta di autosufficienza ed è comunqueirrilevante, poiché un primo malfunzionamento della pec non èincompatibile con una sua successiva riattivazione.Il secondo contrasta con la normativa applicabile e con ilcostante indirizzo nomofilattico formatosi nel vigore della leggefallimentare ma applicabile anche alle norme corrispondenti delCCII.L’art. 40 CCII distingue due ipotesi: i) quella in cui “lanotificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui alcomma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causaimputabile al destinatario” (co. 7), nel qual caso “il ricorso e ildecreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria,mediante il loro inserimento nell’area web riservata ai sensidell’articolo 359” (il riferimento all’area web è stato sostituitocon il Portale dei servizi telematici dal d.lgs. n. 136 del 2024, invigore dal 28.9.2024 anche per le procedure pendenti), e lanotifica si perfeziona “nel terzo giorno successivo a quello in cuiè compiuto l’inserimento” (o, ha aggiunto il citato correttivo, “seanteriore, nella data in cui il destinatario accede all’areariservata”); ii) quella in cui invece “la notificazione non risultapossibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili aldestinatario” (co. 8), nel qual caso si procede alla notifica amezzo [OSCURATO:PERSONA] presso la sede legale della società, e,quando non possa essere compiuta nemmeno con questeNumero registro generale 3840/2025Numero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 19447/2026Data pubblicazione 12/06/2026modalità, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunaledella sede medesima.In diritto, le censure si infrangono come detto su uncostante e coeso formante di legittimità, che valorizza laspecialità del procedimento notificatorio di cui all’art. 15,comma 3, l. fall. (come ridisegnato dall’art. 17, d.l. 179/2012,conv., con modif., dalla l. 221/2012), sostanzialmentecorrispondente a quello di cui all’art. 40 CCII, quale disciplinasemplificata volta a coniugare la tutela del diritto di difesa deldebitore con le esigenze di celerità e speditezza intrinseche alprocedimento concorsuale, che perciò prevale sulla disciplinaordinaria prevista dal codice di rito, escludendone l’applicabilità(Cass. 13368/2024, 7083/2022, 4030/2022, 5311/2020,19688/2017).Questa peculiare disciplina ha passato indenne il vaglio delGiudice delle leggi che, in relazione ai parametri di cui agli artt.3 e 24 Cost., ne ha puntualizzato il discrimine rispetto alladisposizione di cui all’art. 145 c.p.c. (invece esclusivamentefinalizzata all’esigenza di assicurare alla persona giuridical’effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti adessa indirizzati) venendo in rilievo, in sede concorsuale, lamaggiore complessità degli interessi coinvolti, in quanto comunia una pluralità di operatori economici, ed anche la loro rilevanzapubblica, in ragione delle connotazioni soggettive del debitore edella dimensione oggettiva del debito che il legislatore del 2012ha inteso tutelare con la semplificazione del procedimentonotificatorio pre-fallimentare (Corte cost. 146/2016, 162/2017;cfr.

Cass. 7083/2022, 3555/2023, 21241/2023).Numero registro generale 3840/2025Numero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 19447/2026Data pubblicazione 12/06/2026Il fulcro di questo sistema risiede nell’onere di tutti gliimprenditori iscritti nel Registro delle imprese di dotarsi di unindirizzo pec (Cass. 26333/2016, 31/2017, 16864/2018,26481/2019, 18544/2020, 7083/2022, 3555/2023) damantenere operativo fino ai dodici mesi successivi allacancellazione dal Registro delle imprese (Cass. 17946/2016,602/2017, 23728/2017, 6378/2018, 3443/2020, 18544/2020,16775/2021, 7083/2022, 21178/2023; v.

Cass. 21241/2023per cui l’indirizzo pec che deve essere dichiarato alla CCIAAintegra un recapito assimilabile alla sede legale).Si tratta, insomma, di uno speciale procedimentonotificatorio che, da una parte, esclude che residuino ipotesi incui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbanoessere direttamente notificati nei confronti del titolaredell’impresa individuale ex artt. 138 s. c.p.c. o del legalerappresentante della società ex art. 145 c.p.c., e, dall’altra, fagravare sull’imprenditore le conseguenze negative derivanti dalmancato rispetto dei descritti obblighi di dotarsi di indirizzo pece di tenerlo operativo, così intendendo codificare e rafforzare ilprincipio secondo cui il tribunale, pur essendo tenuto a disporrela previa comparizione in camera di consiglio del debitorefallendo, è esonerato dal disporre ulteriori formalità una voltache siano state rispettate le forme di legge, nell’implicitopresupposto che l’irreperibilità del debitore sia imputabile allasua stessa negligenza o ad una condotta non conforme agliobblighi di correttezza propri di un operatore economico (Cass.602/2017, 3443/2020, 18544/2020, 18881/2022, 21178/2023,22415/2023).È stato altresì da tempo chiarito (e di recente ribadito: v.Cass. 13368/2024) che la disciplina speciale semplificata ex art.Numero registro generale 3840/2025Numero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 19447/2026Data pubblicazione 12/06/202615 co. 3 l. fall. – e ora ex art. 40 CCII – che, come detto, coniugala tutela del diritto di difesa del debitore con le esigenze dicelerità e speditezza intrinseche al procedimento concorsuale(cfr.

Corte cost. 146/2016, 162/2017), esclude l’applicabilitàdella disciplina ordinaria prevista dal codice di rito per le ipotesidi irreperibilità del destinatario della notifica (Cass. 7083/2022,4030/2022, 5311/2020, 19688/2017).È dunque il mancato assolvimento dell’obbligo di ogniimprenditore di dotarsi di un indirizzo pubblico informatico (pec)e di mantenerlo operativo, per rendersi agevolmente reperibileai suoi creditori, a giustificare la rilevante semplificazione deidue successivi passaggi dell’iter notificatorio, essendosufficiente che la notificazione di persona a mezzo ufficialegiudiziario presso la sede legale della società “non può esserecompiuta con queste modalità” – e dunque senza che spettiall’ufficiale giudiziario effettuare ulteriori ricerche per accertarel'irreperibilità del destinatario – perché la notifica possa ritenersiperfezionata con il deposito dell’atto nella casa comunale (cfr.Cass. 6866/2022, 28916/2020)».2.

La memoria illustrativa depositata dal ricorrente, lungidal confrontarsi con tale chiara e argomentata motivazione –nutrita di pertinenti e consolidati riferimenti giurisprudenziali –si limita a richiamare e a ripetere i medesimi argomenti spesinel ricorso.Non rimane, pertanto, che ribadire quanto motivato, inmaniera più che esauriente, nella proposta di definizione.3.

Dichiarato inammissibile il ricorso, non occorreprovvedere sulle spese di lite relative al presente giudizio dilegittimità, non avendo svolto difese le parti intimate.Numero registro generale 3840/2025Numero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 19447/2026Data pubblicazione 12/06/20264.

Poiché l’esito del giudizio è conforme alla proposta didefinizione di cui all’art. 380-bis c.p.c., per il combinato dispostodegli artt. 380-bis, comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., il ricorrenteviene condannato al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500in favore della cassa delle ammende.5.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.

P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento della somma di €2.500 in favore della cassa delle ammende;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del13.5.2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ettivamente domiciliatoall’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA].- intimati -avverso la sentenza n. 4/2025 della Corte d’Appello di Genova,depositata il 17.1.2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del13.5.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3840/2025Numero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 19447/2026Data pubblicazione 12/06/2026Il Tribunale di Genova, su istanza di [OSCURATO:PERSONA],dichiarò aperta la liquidazione giudiziale di Italiana CostruzioniS.r.l.Il legale rappresentante della società, [OSCURATO:PERSONA], noncomparso davanti al Tribunale, propose reclamo che vennerigettato dalla Corte d’Appello.Contro la sentenza della corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] presentato ricorso per cassazione affidato a un motivo.Le parti intimate non hanno svolto difese.A seguito di proposta di definizione del giudizio, formulatada questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmentecomunicata alle parti, il difensore del ricorrente ha depositatoistanza per la decisione del ricorso. È stata conseguentementefissata l’odierna camera di consiglio per la trattazione del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., prima della quale il ricorrenteha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. ha preso in considerazione il motivo di ricorso nei terminiseguenti:«Il ricorso avverso il rigetto del reclamo ex art. 51 CCII èdestinato a possibile declaratoria di inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c.Il ricorrente lamenta Violazione e falsa applicazione degliartt. 40, 41 e 51 CCII, nonché 140-142-143 c.p.c. deducendo:i) che la dichiarata impossibilità di notifica del ricorso ex art. 37co. 2 CCII all’indirizzo pec della società debitrice sarebbesmentita dalla successiva notifica della sentenza di liquidazionegiudiziale a mezzo pec; ii) che a seguito del rifiuto delcommercialista di ricevere la notifica presso la sede legale (v.Numero registro generale 3840/2025Numero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 19447/2026Data pubblicazione 12/06/2026relata: “la società ha ivi sede legale, tuttavia non accetta diricevere la copia in quanto il suo legale rappresentante si è resoda tempo irreperibile al suo studio”) si sarebbe dovuta attivarela procedura ex art. 140 c.p.c.Il primo assunto difetta di autosufficienza ed è comunqueirrilevante, poiché un primo malfunzionamento della pec non èincompatibile con una sua successiva riattivazione.Il secondo contrasta con la normativa applicabile e con ilcostante indirizzo nomofilattico formatosi nel vigore della leggefallimentare ma applicabile anche alle norme corrispondenti delCCII.L’art. 40 CCII distingue due ipotesi: i) quella in cui “lanotificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui alcomma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causaimputabile al destinatario” (co. 7), nel qual caso “il ricorso e ildecreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria,mediante il loro inserimento nell’area web riservata ai sensidell’articolo 359” (il riferimento all’area web è stato sostituitocon il Portale dei servizi telematici dal d.lgs. n. 136 del 2024, invigore dal 28.9.2024 anche per le procedure pendenti), e lanotifica si perfeziona “nel terzo giorno successivo a quello in cuiè compiuto l’inserimento” (o, ha aggiunto il citato correttivo, “seanteriore, nella data in cui il destinatario accede all’areariservata”); ii) quella in cui invece “la notificazione non risultapossibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili aldestinatario” (co. 8), nel qual caso si procede alla notifica amezzo [OSCURATO:PERSONA] presso la sede legale della società, e,quando non possa essere compiuta nemmeno con questeNumero registro generale 3840/2025Numero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 19447/2026Data pubblicazione 12/06/2026modalità, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunaledella sede medesima.In diritto, le censure si infrangono come detto su uncostante e coeso formante di legittimità, che valorizza laspecialità del procedimento notificatorio di cui all’art. 15,comma 3, l. fall. (come ridisegnato dall’art. 17, d.l. 179/2012,conv., con modif., dalla l. 221/2012), sostanzialmentecorrispondente a quello di cui all’art. 40 CCII, quale disciplinasemplificata volta a coniugare la tutela del diritto di difesa deldebitore con le esigenze di celerità e speditezza intrinseche alprocedimento concorsuale, che perciò prevale sulla disciplinaordinaria prevista dal codice di rito, escludendone l’applicabilità(Cass. 13368/2024, 7083/2022, 4030/2022, 5311/2020,19688/2017).Questa peculiare disciplina ha passato indenne il vaglio delGiudice delle leggi che, in relazione ai parametri di cui agli artt.3 e 24 Cost., ne ha puntualizzato il discrimine rispetto alladisposizione di cui all’art. 145 c.p.c. (invece esclusivamentefinalizzata all’esigenza di assicurare alla persona giuridical’effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti adessa indirizzati) venendo in rilievo, in sede concorsuale, lamaggiore complessità degli interessi coinvolti, in quanto comunia una pluralità di operatori economici, ed anche la loro rilevanzapubblica, in ragione delle connotazioni soggettive del debitore edella dimensione oggettiva del debito che il legislatore del 2012ha inteso tutelare con la semplificazione del procedimentonotificatorio pre-fallimentare (Corte cost. 146/2016, 162/2017;cfr. Cass. 7083/2022, 3555/2023, 21241/2023).Numero registro generale 3840/2025Numero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 19447/2026Data pubblicazione 12/06/2026Il fulcro di questo sistema risiede nell’onere di tutti gliimprenditori iscritti nel Registro delle imprese di dotarsi di unindirizzo pec (Cass. 26333/2016, 31/2017, 16864/2018,26481/2019, 18544/2020, 7083/2022, 3555/2023) damantenere operativo fino ai dodici mesi successivi allacancellazione dal Registro delle imprese (Cass. 17946/2016,602/2017, 23728/2017, 6378/2018, 3443/2020, 18544/2020,16775/2021, 7083/2022, 21178/2023; v. Cass. 21241/2023per cui l’indirizzo pec che deve essere dichiarato alla CCIAAintegra un recapito assimilabile alla sede legale).Si tratta, insomma, di uno speciale procedimentonotificatorio che, da una parte, esclude che residuino ipotesi incui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbanoessere direttamente notificati nei confronti del titolaredell’impresa individuale ex artt. 138 s. c.p.c. o del legalerappresentante della società ex art. 145 c.p.c., e, dall’altra, fagravare sull’imprenditore le conseguenze negative derivanti dalmancato rispetto dei descritti obblighi di dotarsi di indirizzo pece di tenerlo operativo, così intendendo codificare e rafforzare ilprincipio secondo cui il tribunale, pur essendo tenuto a disporrela previa comparizione in camera di consiglio del debitorefallendo, è esonerato dal disporre ulteriori formalità una voltache siano state rispettate le forme di legge, nell’implicitopresupposto che l’irreperibilità del debitore sia imputabile allasua stessa negligenza o ad una condotta non conforme agliobblighi di correttezza propri di un operatore economico (Cass.602/2017, 3443/2020, 18544/2020, 18881/2022, 21178/2023,22415/2023).È stato altresì da tempo chiarito (e di recente ribadito: v.Cass. 13368/2024) che la disciplina speciale semplificata ex art.Numero registro generale 3840/2025Numero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 19447/2026Data pubblicazione 12/06/202615 co. 3 l. fall. – e ora ex art. 40 CCII – che, come detto, coniugala tutela del diritto di difesa del debitore con le esigenze dicelerità e speditezza intrinseche al procedimento concorsuale(cfr. Corte cost. 146/2016, 162/2017), esclude l’applicabilitàdella disciplina ordinaria prevista dal codice di rito per le ipotesidi irreperibilità del destinatario della notifica (Cass. 7083/2022,4030/2022, 5311/2020, 19688/2017).È dunque il mancato assolvimento dell’obbligo di ogniimprenditore di dotarsi di un indirizzo pubblico informatico (pec)e di mantenerlo operativo, per rendersi agevolmente reperibileai suoi creditori, a giustificare la rilevante semplificazione deidue successivi passaggi dell’iter notificatorio, essendosufficiente che la notificazione di persona a mezzo ufficialegiudiziario presso la sede legale della società “non può esserecompiuta con queste modalità” – e dunque senza che spettiall’ufficiale giudiziario effettuare ulteriori ricerche per accertarel'irreperibilità del destinatario – perché la notifica possa ritenersiperfezionata con il deposito dell’atto nella casa comunale (cfr.Cass. 6866/2022, 28916/2020)».2. La memoria illustrativa depositata dal ricorrente, lungidal confrontarsi con tale chiara e argomentata motivazione –nutrita di pertinenti e consolidati riferimenti giurisprudenziali –si limita a richiamare e a ripetere i medesimi argomenti spesinel ricorso.Non rimane, pertanto, che ribadire quanto motivato, inmaniera più che esauriente, nella proposta di definizione.3. Dichiarato inammissibile il ricorso, non occorreprovvedere sulle spese di lite relative al presente giudizio dilegittimità, non avendo svolto difese le parti intimate.Numero registro generale 3840/2025Numero sezionale 2124/2026Numero di raccolta generale 19447/2026Data pubblicazione 12/06/20264. Poiché l’esito del giudizio è conforme alla proposta didefinizione di cui all’art. 380-bis c.p.c., per il combinato dispostodegli artt. 380-bis, comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., il ricorrenteviene condannato al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500in favore della cassa delle ammende.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento della somma di €2.500 in favore della cassa delle ammende;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del13.5.2026.Il Presidente