CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 aprile 2023
Cassazione n. 21241/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 10917-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difes a da gli A vvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difes a da ll ’ Avvocat o PIERO FALETTIper procura in calce al controricorso; -controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimato - avverso la SENTENZA n. 1839/2020della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/4/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha respinto il reclamo proposto da lla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei Ric. 2020n.10917 - Sez. 1 - CC del 26 aprile 20 2 3 confronti della sentenza con la quale, in data 23/ 3 /201 8 , i l tribunale di Roma, su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ne aveva dichiarato il fallimento. 1.2. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che:- il bilancio 2014 dimostra che “ l ’ entità dei crediti (pari ad € 309.944), costituente voce da considerarsi ex art.2424 c.c., supera di per sé il limite previsto dalla legge per l’entità dell’attivo patrimoniale; mentre in relazione all’ulteriore requisito rappresentato dall’ammontare dei debiti … il dato finale del bilancio 2016 (debiti € 517.000)”, e cioè l’“ultimo bilancio depositato” prima dell’istanza di fallimento, “vale a ritenere superato il limite previsto dalla legge … ” ; - nel computo dell’indebitamento, “rilevante quale dato dimensionale dell’impresa per stabilirne l’assoggettabilità al fallimento”,deve tenersi conto anche del debito nei confronti della creditrice istantepoiché la valutazione dei debiti dev’essere svolta avendo riguardo non soltantoai debiti già sorti ed appostati al passivo delbilancio ma anche di quelli ulteriori, pur se contestati in tutto o in parte eancora sub iudice; - “ il regime concorsuale riformato ha delineato la figura dell’imprenditore fallibile affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo” per cui il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l’onere di provare di essere esente dal fallimento dimostrando “il mancato superamento congiunto”dei parametri dimensionali prescritti nel senso che “è sufficiente il superamento di uno di essi anche in uno soltanto degli esercizi in considerazione perché si perda l’effetto di esonero dalla procedura concorsuale”; - la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza risulta ritualmente avvenuta all’indirizzo pec della società resistente, e cioè “l’indirizzo comunicato” dalla stessa“al Registro delle Imprese”, “… a nulla Ric. 2020n.10917 - Sez. 1 - CC del 26 aprile 20 2 3 rilevando in contrario l’avvenuta cessazione dell’attività di impresa in seguito allo sfratto dai locali di via Sistina 75 ”, a fronte del “… preciso obbligo della reclamante … controllare il funzionamento della posta e le notifiche pervenutele su tale indirizzo”;- la questione di legittimità costituzionale dell ’ art. 15 l.fall. è manifestamente infondata in quanto già respinta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 162/2017; - l ’ art. 10 l.fall., infine, non è suscettibile di applicazione analogica, postulando, piuttosto, l’avvenuta cancellazione del resistente dal registro delle imprese, e cioè una “situazione formale non surrogabile con la mera cessazione dell’attività di impresa”. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso notificato il 24/4/2020, ha chiesto, per tre motiv i , la cassazione del la sentenza. 2.1. Ha resistito , con controricors o, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasto intimato. 2.3. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto c he la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era assoggettata al fallimento, senza, tuttavia, considerare che la stessa non era assoggettabile al fallimentosia perché esercente un’impresa artigiana, e cioè un’attività non commerciale, sia perché, come dedotto nella memoria depositata nel corso del giudizio, gravata da debiti per un ammontare non superiore a Ric. 2020n.10917 - Sez. 1 - CC del 26 aprile 20 2 3 500.000 euro, non potendosi a tal fine computare il credito vantato dalla società istante in quanto contestato. 3.2. Il motivo è infondato in entrambe le censure in cui risulta articolato:- la prima, perché l ’ art. 1, comma 2°, l.fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 169/2007, lì dove stabilisce, ai fini della dichiarazione di fallimento, la necessit̀ del superamento di alcuni parametri dimensionali, esclude la possibilit̀̀ di ricorrere al c riterio sancito nella norma sostanziale contenuta nell’art. 2083 c.c., la quale non spiega ormai alcuna rilevanza ai fini della fallibilit ̀̀ : il regime concorsuale riformato ha, infatti, tratteggiato la figura dell’imprenditore fallibile affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, i quali prescindono del tutto da quello, canonizzato nel regime civilistico, della prevalenza del lavoro personale rispetto all’organizzazione aziendale fondata sul capitale e sull’altrui lavoro (Cass. n. 5685 del 2015, in motiv.; Cass. n. 13086 del 2010; Cass. n. 23052 del 2010; più di recente, Cass.n. 5480 del 2023); - la seconda, perché la corte d ’ appello, con statuizione rimasta del tutto incensurata, ha ritenuto che, nel bilancio 2014, “ l ’ entità dei crediti (pari ad € 309.944), costituente voce da considerarsi ex art. 2424 c.c., supera di per sé il limite previsto … per l’entità dell’attivo patrimoniale” dall’art. 1, comma 2°, lett. a), l.fall., a norma del quale, infatti, non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento solo “gli imprenditori … i quali dimostrino” (tra l’altro) di “aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila”: ed è notoche, come correttamente rilevato dalla corte d’appello, il superamento di uno soltanto dei parametri previsti dall’art. 1, comma 2°, l.fall. determina Ric. 2020n.10917 - Sez. 1 - CC del 26 aprile 20 2 3 l’assoggettamento della società debitrice alle disposizioni sul fallimento; -del resto, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nella verifica circa la sussistenza del requisito della fallibilità posto dall’art. 1, comma 2, lett. c), l.fall., e cioè di “un ammontare di debiti anche non scaduti” di valore pari o superiore alla somma di €. 500.000, occorre tener conto, come ha correttamente affermato la sentenza impugnata (secondo cui “il … bilancio 2016”, e cioèl’“ultimo bilancio depositato” prima dell’istanza di fallimento, indica “debiti” per “€ 517.000”), anche dei debiti contestati, essendo comunque rilevanti quale dato dimensionale dell’impresa (Cass. n. 601 del 2017; Cass. n. 25870 del 2011; più di recente, Cass. n. 20877 del 2015). 3.3. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 15, comma 3°, l.fall., in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento era stat a correttamente eseguita il 13/10/2017 presso “l’indirizzo comunicato”dalla reclamante “al Registro delle Imprese”, senza, tuttavia, considerare, innanzitutto, che la stessa, al momento della notifica, aveva cessato l’attività di impresa in seguito allo sfratto dai locali di via Sistina 75, ed, in ogni caso, che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 3°,l.fall. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. non è manifestamente infondata. 3.4. Il motivo è infondato. La corte d’appello, infatti, ha ritenuto che la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza risultava essere stata ritualmente eseguita all’indirizzo pec della società resistente, e cioè “l’indirizzo comunicato” dalla stessa “al Registro delle Imprese”, “… a nulla rilevando in contrario Ric. 2020n.10917 - Sez. 1 - CC del 26 aprile 20 2 3 l’avvenuta cessazione dell’attività di impresa in seguito allo sfratto dai locali di via Sistina 75”,a fronte del “… preciso obbligo della reclamante … controllare il funzionamento della posta e le notifiche pervenutele su tale indirizzo”. 3.5. Così facendo, la corte d’appello si è attenuta alla giurisprudenza di questa Corte, la quale, dopo aver rilevato che: - o gni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese, è tenuto , a norma dell ’ art. 16 del d.l. n. 185/2008, conv. con modif. dalla l. n. 2/2009, come modificata dalla l. n. 35/2012, a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata; - tale indirizzo costituisce l ’ indirizzo “ pubblico informatico”che lo stesso, per il periodo successivo alla entrata in vigore delle disposizioni da ultimo citate, ha l’onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo, sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese(e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso), la cui responsabilit̀ , sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava, in caso di società, sul legale rappresentante, non avendo l’ufficio camerale alcun compito di verifica al riguardo (Cass. n. 31 del 2017); - l ’ art. 15, comma 3 ° , l .fall. (come sostituito dall’art. 17, comma 1, lett. a, deld.l. n. 179/ 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012, applicabile ratione temporis) stabilisce che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal registro delle imprese o dall’indice nazionale degli indirizzi pecdelle imprese e dei professionisti); - so lo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via pec non risulti possibile o non abbia esito positivo (e, come visto, non è questo il caso) , la notifica dev’essere eseguita dall’ufficiale giudiziario, il quale , a tal fine, Ric. 2020n.10917 - Sez. 1 - CC del 26 aprile 20 2 3 deve accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal registro predetto, oppure, qualora neppure tale modalit̀ sia attuabile a causa dell ’ irreperibilit ̀ del destinatario, deve depositare l’atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro; -il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato ai sensi dell’art. 15, comma 3°, l.fall. (nel testo successivo alle modifiche apportategli dall’art. 17 del d.l. n. 179/2012, conv., con modif., dalla l. n. 221/2012), e cioè all’indirizzo di posta elettronica certificata della societ̀ resistente dalla stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese, anche se si tratta di società già cancellata dal registro delle imprese (cfr. Cass. n. 23728 del 2017; Cass. n. 3443 del 2020; Cass. n. 18544 del 2020);ha, in effetti, ripetutamente e condivisibilmente rilevato che tale norma ha introdotto uno speciale procedimento per la notificazione del ricorso di fallimento,il quale, da una parte, esclude che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento ed il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 e ss o 145 c.p.c. (a seconda che l’impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare dell’impresaindividuale o del legale rappresentante della societ̀ (cfr. Cass. n. 602 del 2017, in motiv.), e, dall’altra parte, fa gravare sull’imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto dei descritti obblighi di dotarsi di indirizzo pec e di tenerlo operativo, cos̀ intendendo codificare e rafforzare il principio secondo cui il tribunale, pur essendo tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare a tal fine ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell’avviso di convocazione, è esonerato dal compimento di ulteriori formalit̀ allorch é la situazione di irreperibilit̀ di quest ’ ultimo de bba imputarsi alla sua stessa Ric. 2020n.10917 - Sez. 1 - CC del 26 aprile 20 2 3 negligenza e/o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico (cfr. Cass. n. 602 del 2017; Cass. n. 23728 del 2017; Cass. n. 3443 del 2020; Cass.n. 18544 del 2020): l ’ indirizzo pec che le societ ̀ e gli imprenditori individuali devono dichiarare alla Camera di Commercio equivale, in effetti, ad un recapito sostanzialmente assimilabile alla sede legale di questi ultimi, sicchè pu ̀ affermarsi che, di regola, e salvo che venga fornita prova contraria, il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell’indirizzo pec dichia rato dalla societ ̀ ovvero dall’imprenditore individuale alla Camera di Commercio si ascrive tra le cosiddette irreperibilit̀ “ colpevoli ” del destinatario sulquale incombe l’onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiung ibile (Cass. n. 16365 del 2018, la quale ha ritenuto che la notifica telematica del ricorso per la dichiarazione di fallimento eseguita all ’ indirizzo pec dichiaratoda una società si perfeziona in virtù dell’ attestazione di avvenuta consegna alla formale intestataria, non potendo tale notifica essere ritenuta invalida qualora, pur essendo riconducibile alla destinataria in base alle risultanze del registro delle imprese, l’indirizzo di posta elettronica non sia, di fatto, abilitato all’uso da partesua). 3.6. La nuova disciplina, applicabile a tutti procedimenti introdotti successivamente al 31/12/2013, è stata , del resto, compiutamente esaminata dalla Corte costituzionale la quale, con la pronuncia n. 146/2016, in relazione ai parametri di cui agli artt. 3 e 24 Cost., ha puntualizzato che (a differenza della disposizione di cui all’art. 145 c.p.c., esclusivamente finalizzata all’esigenza di assicurare alla persona giuridica l’effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati e alle connesse procedure) , il nuovo art. 15 l.fall. si Ric. 2020n.10917 - Sez. 1 - CC del 26 aprile 20 2 3 propone di “coniugare” quella stessa finalit̀ di tutela del diritto di difesa dell’imprenditore “ con le esigenze di celerit à e speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale”, prevedendo, appunto, a tal fine, che “il tribunale ̀ esonerato dall ’ adempimento di ulteriori formalit à quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all ’ imprenditore medesimo”. La specialità e la complessit̀ degli interessi (comuni ad una pluralit̀ di operatori economici, ed anche di natura pubblica in ragione delle connotazioni soggettive del debitore e della dimensione oggettiva del debito), che il legislatore del 2012 ha inteso tutelare con l’introdotta semplificazione del procedimento notificatorio nell’ambito della procedura fallimentare, segnano, dunque, l’innegabile diversità tra il suddetto procedimento e quello ordinario di notifica ex art. 145 c.p.c. (cos̀, sempre Corte cost. n. 146 cit . ). 3.7. Il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilit̀ , da parte del debitore, dell ’ attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, è , del resto, adeguatamente garantito dalla norma in esame proprio in ragione del predisposto duplice meccanismo di ricerca della societ̀ : la quale , infatti, ai fini della sua partecipazione al giudizio, viene notiziata dapprima presso il suo indirizzo di pec, del quale è obbligata a dotarsi ex art. 16 del d. l . n. 185 cit. e che ètenuta a mantenere attivo durante la vita dell’ impresa , in forza, dunque, di un sistema che presuppone il corretto operare della disciplina complessiva che regola le comunicazioni telematiche da parte dell’ufficio giudiziario e che, come tale, consente di giungere ad una conoscibilit̀ effettiva dell ’ atto da notificare, in modo sostanzialmente equipollente a quella conseguibile con i meccanismi ordinari (ufficiale giudiziario e agente postale) (cos̀, sempre Corte cost. n. 146 cit.). E solo a Ric. 2020n.10917 - Sez. 1 - CC del 26 aprile 20 2 3 fronte della non utile attivazione di tale primo meccanismo segue la notificazione p resso la sede legale dell ’ impresa collettiva, e cioè presso quell ’ indirizzo da comunicare obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 2196 c.c., al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese, la cui funzione èproprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale, che rende conoscibili (e percì opponibili ai terzi, nell ’ interesse dello stesso imprenditore) i dati concernenti l’impresa e le principali vicende che la riguardano (cfr. Cass. n. 11356 del 2020, in motiv.). 3.8. Deve, in definitiva, ribadirsi che, i n tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 15, comma 3°, l.fall. (come sostituito dal d.l. n. 179/2012, conv., con modif., dalla l. n. 221/2012), nella parte in cui prevede la notificazione del ricorso alla persona giuridica tramite posta elettronica certificata e non nelle forme ordinarie di cui all’art.145 c.p.c..Invero, come già affermato dalla Corte costituzionale nella citata sentenzan. 146/2016, la diversità delle fattispecie a confronto giustifica, in termini di ragionevolezza, la differente disciplina, essendo l’art. 145 c.p.c. esclusivamente finalizzato ad assicurare alla persona giuridica l’effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati, mentre la contestata disposizione si propone di coniugare la stessa finalità di tutela del medesimo diritto dell’imprenditore collettivo con le esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimento concorsuale, caratterizzato da speciali e complessi interessi, anche di natura pubblica, idonei a rendere ragionevole ed adeguato un diverso meccanismo di garanzia di quel diritto, che tenga conto della violazione, da parte dell’imprenditore Ric. 2020n.10917 - Sez. 1 - CC del 26 aprile 20 2 3 collettivo, degli obblighi, previsti per legge, di munirsi di un indirizzo di pec e di tenerlo attivo durante la vita dell ’ impresa (Cass. n. 7083 del 2022). 3.9. Con il terzo m otivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art.10 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’art. 10 l.fall non era suscettibile di applicazione analogica, postulando, piuttosto, l’avvenuta cancellazione della resistente dal registro delle imprese, senza, tuttavia, considerare che le risultanze di tale registro rilevano esclusivamente nei confronti dei terzi di buona fede ma non anche dei soggetti che, come la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., era consapevole che la società resistente, essendo stata dalla stessa sfrattata dai locali presso i quali aveva la sua sede, aveva cessato la sua attività. 3.10. Il motivo è infondato. Ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale, ai sensi dell’art. 10 l.fall., può essere dichiarato ilfallimento di un ’ impresa sv olta in forma societaria, occorre, invero, fare esclusivo riferimento alla data della sua cancellazionedal registro delle imprese, non potendo la società dimostrare il momento anteriore dell’effettiva cessazione dell’attività (Cass. n. 24549 del 2016),né, a fortiori, che il creditore istante ne fosse, per un motivo o per l’altro, consapevole. 4. Il ricorso, per l’infondatezza di tutti i suoi motivi, dev’essere, quindi, rigettato. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 6. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti Ric. 2020n.10917 - Sez. 1 - CC del 26 aprile 20 2 3 processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 5.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della