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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 settembre 2023

Cassazione n. 31293/2023

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23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19865/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in R oma, Salita di [OSCURATO:PERSONA] da Tolentino n. 1/b, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, domiciliato ope leg is in R oma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta ex lege -controricorrente - avverso la sentenza n. 26/2018 de lla Corte d’Appello di Roma , depositata il 16/1/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/9/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSALa ricorrente, dipenden t e dell’[OSCURATO:PERSONA] della Sanitàcon profilo di ricercatrice, partecipò a un concorso interno per l’acquisizione della posizione di «primo ricercatore » ( II livello), indetto ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca stipulato il 7.4.2006.

Dopo che il punteggio attribuitole dall’apposita commissione risultòdi poco insufficiente per l’utile collocazione in graduatoria, la lavoratricesi rivolse al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per contestare l’asserita, decisiva sottovalutazione del punteggio attribuito a due sue pubblicazioni scientifiche.

Il T ribunale dichiarò , però , il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, ritenendo che il passaggio tra le diverse posizioni di ricercatore previste dalla contrattazione collettiva («ricercatore», «primo ricercatore» e «dirigente di ricerca » ) implic asse la novazione oggettiva del contratto di lavoro, e non un semplice aumento di livello e di retribuzione, con la conseguente necessità di una selezione mediante concorso pubblico –quantunque riservata ai soggetti già assuntidalla pubblica amministrazione, nei limiti in cui ciò è consentito –sulla regolarità della quale ha giurisdizione il giudice amministrativo.

La decisione del Tribunale venne confermata dalla Corte d’Appello di Roma, che respinse l’impugnazione della ricorrente.

Contro lasentenza della corte territoriale la lavorat rice ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi .

L’[OSCURATO:PERSONA] della Sanità si è difesocon controricorso e con memorianel termine di legge anteriore alla data fissata per lacamera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 - bis .1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE1.Il primo motivo è cos ì rubricato: « ex art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., violazione del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4.

Sull’esame del petitume della causa petendi».

2. Con il secondo motivosi censura , sempre « ex dell’art. 360, n. 1 , c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 63, commi 1 e 4, d.lgs. n. 165 del 2001».

3. Il terzo motivo evidenzia, « ex art. 360, n. 1 , c.p.c. » , che «la circostanza che si tratti di un concorso interno che prevede un passaggio verticale all’interno della stessa area non vale a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo».

4. Il quartomezzo di impugnazione censura, «ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia», nonché «l’errore commesso dalla commissione nella valutazione dei titoli della ricorrente».

5. Infine, il quinto motivo è rubricato: « ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sulla corretta applicazione del CCNL Enti di Ricerca».

Q uesto motivo, in quanto volto a contestare l’interpretazione data dalla Corte d’Appello al CCNL del 7.4.2006, pone l’attenzione, in particolare, sull’art. 15 di quel contratto collettivo –sebbene non menzionato nell’illustrazione del motivo – che la Corte territoriale ha ritenuto decisivo per affermare che nel caso di specie si verte « in un’ipotesi di passaggio verticale di funzioni a livello qualitativo richiedente una più completa professionalità ed un maggior bagaglio di esperienze».

6. Ilricorso – ch iarito che e sso può essere esaminato solo con riferimento alla censura del diniego di giurisdizione , non avendo i giudici di merito pronunciato su altri aspetti –è fondato nei termini di seguito precisati.6.1.

Non è in discussione che la presente vicenda è regolata, ratione temporis, dal CCNL del personale del comparto delleIstituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2002 - 2005 , stipulato il 7.4.2006.

È inoltre principio condivisibile, cui anche la Corte d’Appello ha inteso uniformarsi, che ai fini del riparto della giurisdizione – basato sul discrimine tra passaggio di qualifica nell’ambito della medesima area professionale epassaggio in aree funzionali più elevate –assume valore determinante proprio il contenuto della contrattazione collettiva (Cass.

S.U. n. 220 /2007) , a questa dovendosi fare riferimentoper stabilire, caso per caso, se si sia di fronte a un semplice spostamento di livello (che non muta il rapporto di lavoro, sicché le relativecontroversie rimangono alla giurisdizione del giudice ordinario) oppure a un mutamento d’area professionale (con novazione oggettiva del rapporto di lavoro e giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative).

Non è, invece, di per sé solo decisivo il fatto che il passaggio da un profilo professionale a un altro avvengain base a una selezione riservata a coloro che sono già dipendenti di quella medesima pubblica amministrazione, nei limiti in cui ciò sia eccezionalmente consentito (Cass.

S.U. n. 15403/2003, che ha mutato il precedente orientamento sul puntoed è stata poi seguita da altre decisioni conformi). 6.2.Sulla scorta di tali principi condivisibili e fatti propri anche nella sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Romaha tuttavia errato laddove, per interpretare il citato art. 15 del CCNL 7.4.2006, ha fatto riferimento –e dichiarato ossequio – a una decisione delle Sezioni Unite (Cass.

S.U. n. 21558/2009) che, invece, non ha applicato quel contratto collettivo, bensì la disciplina previgente.Si legge, infatti, in questa ordinanza:«5. … la determinazione del giudice cui è devoluta la giurisdizione non va operata sulla base del contratto del 200[2]- 2005, i cui effetti giuridici – tra i quali va inclusa la caratterizzazione del profilo dei ricercatori incentrata su una omogenea professionalità e sull’unicità dell’organico, richiamata dal ricorrente per patrocinare la giurisdizione del giudice ordinario –iniziano a decorrere, come risulta pacifico tra le parti stesse, a partire dal 7 aprile 2006.

Il giudice competente va invece individuato ratione temporis sulla base del contr atto triennale che precede quello invocato dal ricorrente, per essere il concorso – di cui si è contestata per vari profili la legittimità della procedura – stato bandito il 9 giugno 2004 (e, quindi antecedentemente al 7 aprile 2006) alla stregua dell’art. 64 del suddetto contratto, che come tutti i precedenti non ha modificato la disciplina del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 (“Recepimento delle norme risultantidall’accordo per il triennio 1988-1990, concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui alla L. 9 maggio 1989, n. 168, art. 9”).

5.1. L'art. 13, comma 3, lettera a) del suddetto decreto – che regola, come detto nella rubrica, il regolamento del personale –contempla tre livelli di ricercatori, ciascuno dei quali deve ritenersi configurare una distinta area, accessibile attraverso un concorso pubblico.

Tutto ciò emerge chiaramente anche dal disposto dei commi 12 e 13 d e l successivo art. 14 – che fanno rispettivamente riferimento ad inquadramento in una fascia iniziale del profilo di ricercatore e ed in una seconda fascia del profilo di primo ricercatore (oltre che ai diversi titoli richiesti per la formulazione delle graduatorie per i livelli apicali di ciascun profilo) – nonché dal contenuto delle tabelle allegate al citato decreto che attestano, per quanto attiene al settore di ricerca, una classificazione articolata in tre distinte categorie (dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori)».

6.3. Le Sezioni Unite del 2009, dunque, da un lato hanno applicato una normativa contrattuale collettiva diversa da quella applicabile nel caso qui in esame; dall’altro lato, hanno ben sottolineato questo aspetto comerilevante ai fini della decisione assunta.

Ciò è facilmentecomprensibile, se si considera che il testo dell’art. 15 del CCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è assai diverso da quello dei CCNL previgenti riportato nell’ordinanza delle Sezioni Unite.

Vi si legge, infatti, che: «1.

Il profilo dei ricercatori è caratterizzato da un’omogenea professionalità e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati: 1 –Dirigente di ricerca; 2 –Primo ricercatore; 3-Ricercatore».

Se dunque è vero – come ritenuto anche nella sentenza impugnata, sulla scorta dell’insegnamento contenuto in Cass.

S.U. n.220/2007 – che « assume rilevanza determinante, ai fini dell’indicato criterio di riparto della giurisdizione, il contenuto della contrattazione collettiva», occorre riconoscere che la contrattazione collettiva da applicare in questo processo ha un contenuto molto diverso da quello della contrattazione collettiva applicata nell’ordinanza delle Sezioni Unite n. 21558/2009 (e anche in Cass.

S.U. n. 8924/2011).

La volontà delle parti contraenti del CCNL del 7.4.2006 è chiarissima nell’accomunare tutti i ricercatori in «un’omogenea professionalità» e in « un unico organico, articolato su tre livelli».

Il che induce a propendere per l’affermazione della giurisdizione ordinaria, trattandosi – secondo la contrattazione collettiva – di una progressione di carriera nell’ambito della medesima area omogenea.

6.4. Ma ciò che soprattutto rileva , anche al fine di giustificare la presente decisione in sezionesemplice (art. 374, comma 1, c.p.c.), è che su identica questione di giurisdizionesi sono già pronunciate le Sezioni Unite (Sentenza n. 8985/2018), appunto affermando la giurisdizione del giudice ordinario, secondo il seguente principio di diritto: « in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, non rientrano tra le progressioni verticali – le cui controversie sono devolute al giudice amministrativo ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 – né le progressioni meramente economiche, né quelle che comportano il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessaarea, categoria o fascia di inquadramento e, come tali, caratterizzate,da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo.

Ne consegue che sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto la contestazione dell'esito e della graduatoria finale delle selezioni per la progressione da un livello di inquadramento a quello immediatamente superiore nel profilo di tecnologo, bandite dall ’ Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell’art. 15 del [OSCURATO:PERSONA] del 29 novembre 2007.

Tale norma contrattuale, infatti, uniformando laclassificazione dei tecnologi ai principi di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, ha consequenzialmente regolato le suddette progressioni interne in modo nuovo e diverso rispetto al sistema vigente prima della privatizzazione del pubblico impiego, che era caratterizzato da “progressioni verticali” configurate come veri e propri mutamenti di “ area ” , come risulta dagli artt. 63 e 64 del precedente CCNL 21 febbraio 2002 del [OSCURATO:PERSONA] di ricerca».

Più precisamente, le Sezioni Unite si sono pronunciate sul «profilo di tecnologo» e con riferimento al [OSCURATO:PERSONA] (Agenzia Spaziale Italiana) stipulato il 29.11.2007.

Sennonché – come rilevato dalle stesse Sezioni Unite – il [OSCURATO:PERSONA] è speculare a quello del 7.4.2006 per le Istituzioni e gli Enti di Ricerca e Sperimentazione.

Inoltre, in entrambi i CCNL, le «opportunità di sviluppo professionale»sono disciplinate in modo identico per i ricercatorie per i tecnologi.

Per essere ancora più precisi, l’art. 15 delCCNL ASI recita, testualmente, ai primi due commi: «1.

Il profilo dei ricercatori è caratterizzato da un’omogenea professionalità e da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati: 1 –Dirigente di ricerca; 2 –Primo ricercatore; 3 –Ricercatore;

2. Il profilo dei tecnologi è anch’esso caratterizzato da un’omogenea professionalità e da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati: 1 –Dirigente tecnologo; 2 –Primo tecnologo; 3-Tecnologo.».

A sua volta, l’art. 15 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] per Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, da applicare nel presente processo, recita: «1.

Il profilo dei ricercatori è caratterizzato da un’omogenea professionalità e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati: 1 –Dirigente di ricerca;2 –Primo ricercatore; 3-Ricercatore.

2. Il profilo dei tecnologi è anch’esso caratterizzato da un’omogeneaprofessionalità e da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati: 1 –Dirigente tecnologo; 2 –Primo tecnologo; 3-Tecnologo».

6.5. Data siffatta identità normativa, non può esservi alcun dubbio che quanto affermato da Cass.

S.U. n. 8985/2018 per i tecnologi dell’ASI vale anche per i ricercatori(della stessa ASI e) delle I stituzioni e degli E nti di ricerca in generale , dovendosiribadire che «il [OSCURATO:PERSONA] … (al pari di quello del 2006 per gli Enti di ricerca) ha introdotto l’omogeneità della professionalità e l’unicità dell’organico dei tecnologi per uniformarsi ai principi di cui al d.lgs. n. 165 del 2001», con ciò che ne consegue in termini di giurisdizione sulle controversie relative alle selezioni per i passaggi dall’uno all’altro livello dell’area omogenea.

6.6. Il ricorso deve essere pertanto accolto, per quanto di ragione, cassando la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, anche per la decisione sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte: accoglie ricorso , cassa la sentenza impugnata e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19865/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in R oma, Salita di [OSCURATO:PERSONA] da Tolentino n. 1/b, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, domiciliato ope leg is in R oma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta ex lege -controricorrente - avverso la sentenza n. 26/2018 de lla Corte d’Appello di Roma , depositata il 16/1/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/9/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSALa ricorrente, dipenden t e dell’[OSCURATO:PERSONA] della Sanitàcon profilo di ricercatrice, partecipò a un concorso interno per l’acquisizione della posizione di «primo ricercatore » ( II livello), indetto ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca stipulato il 7.4.2006. Dopo che il punteggio attribuitole dall’apposita commissione risultòdi poco insufficiente per l’utile collocazione in graduatoria, la lavoratricesi rivolse al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per contestare l’asserita, decisiva sottovalutazione del punteggio attribuito a due sue pubblicazioni scientifiche. Il T ribunale dichiarò , però , il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, ritenendo che il passaggio tra le diverse posizioni di ricercatore previste dalla contrattazione collettiva («ricercatore», «primo ricercatore» e «dirigente di ricerca » ) implic asse la novazione oggettiva del contratto di lavoro, e non un semplice aumento di livello e di retribuzione, con la conseguente necessità di una selezione mediante concorso pubblico –quantunque riservata ai soggetti già assuntidalla pubblica amministrazione, nei limiti in cui ciò è consentito –sulla regolarità della quale ha giurisdizione il giudice amministrativo. La decisione del Tribunale venne confermata dalla Corte d’Appello di Roma, che respinse l’impugnazione della ricorrente. Contro lasentenza della corte territoriale la lavorat rice ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi . L’[OSCURATO:PERSONA] della Sanità si è difesocon controricorso e con memorianel termine di legge anteriore alla data fissata per lacamera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 - bis .1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE1.Il primo motivo è cos ì rubricato: « ex art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., violazione del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4. Sull’esame del petitume della causa petendi». 2. Con il secondo motivosi censura , sempre « ex dell’art. 360, n. 1 , c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 63, commi 1 e 4, d.lgs. n. 165 del 2001». 3. Il terzo motivo evidenzia, « ex art. 360, n. 1 , c.p.c. » , che «la circostanza che si tratti di un concorso interno che prevede un passaggio verticale all’interno della stessa area non vale a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo». 4. Il quartomezzo di impugnazione censura, «ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia», nonché «l’errore commesso dalla commissione nella valutazione dei titoli della ricorrente». 5. Infine, il quinto motivo è rubricato: « ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sulla corretta applicazione del CCNL Enti di Ricerca». Q uesto motivo, in quanto volto a contestare l’interpretazione data dalla Corte d’Appello al CCNL del 7.4.2006, pone l’attenzione, in particolare, sull’art. 15 di quel contratto collettivo –sebbene non menzionato nell’illustrazione del motivo – che la Corte territoriale ha ritenuto decisivo per affermare che nel caso di specie si verte « in un’ipotesi di passaggio verticale di funzioni a livello qualitativo richiedente una più completa professionalità ed un maggior bagaglio di esperienze». 6. Ilricorso – ch iarito che e sso può essere esaminato solo con riferimento alla censura del diniego di giurisdizione , non avendo i giudici di merito pronunciato su altri aspetti –è fondato nei termini di seguito precisati.6.1. Non è in discussione che la presente vicenda è regolata, ratione temporis, dal CCNL del personale del comparto delleIstituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2002 - 2005 , stipulato il 7.4.2006. È inoltre principio condivisibile, cui anche la Corte d’Appello ha inteso uniformarsi, che ai fini del riparto della giurisdizione – basato sul discrimine tra passaggio di qualifica nell’ambito della medesima area professionale epassaggio in aree funzionali più elevate –assume valore determinante proprio il contenuto della contrattazione collettiva (Cass. S.U. n. 220 /2007) , a questa dovendosi fare riferimentoper stabilire, caso per caso, se si sia di fronte a un semplice spostamento di livello (che non muta il rapporto di lavoro, sicché le relativecontroversie rimangono alla giurisdizione del giudice ordinario) oppure a un mutamento d’area professionale (con novazione oggettiva del rapporto di lavoro e giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative). Non è, invece, di per sé solo decisivo il fatto che il passaggio da un profilo professionale a un altro avvengain base a una selezione riservata a coloro che sono già dipendenti di quella medesima pubblica amministrazione, nei limiti in cui ciò sia eccezionalmente consentito (Cass. S.U. n. 15403/2003, che ha mutato il precedente orientamento sul puntoed è stata poi seguita da altre decisioni conformi). 6.2.Sulla scorta di tali principi condivisibili e fatti propri anche nella sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Romaha tuttavia errato laddove, per interpretare il citato art. 15 del CCNL 7.4.2006, ha fatto riferimento –e dichiarato ossequio – a una decisione delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 21558/2009) che, invece, non ha applicato quel contratto collettivo, bensì la disciplina previgente.Si legge, infatti, in questa ordinanza:«5. … la determinazione del giudice cui è devoluta la giurisdizione non va operata sulla base del contratto del 200[2]- 2005, i cui effetti giuridici – tra i quali va inclusa la caratterizzazione del profilo dei ricercatori incentrata su una omogenea professionalità e sull’unicità dell’organico, richiamata dal ricorrente per patrocinare la giurisdizione del giudice ordinario –iniziano a decorrere, come risulta pacifico tra le parti stesse, a partire dal 7 aprile 2006. Il giudice competente va invece individuato ratione temporis sulla base del contr atto triennale che precede quello invocato dal ricorrente, per essere il concorso – di cui si è contestata per vari profili la legittimità della procedura – stato bandito il 9 giugno 2004 (e, quindi antecedentemente al 7 aprile 2006) alla stregua dell’art. 64 del suddetto contratto, che come tutti i precedenti non ha modificato la disciplina del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 (“Recepimento delle norme risultantidall’accordo per il triennio 1988-1990, concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui alla L. 9 maggio 1989, n. 168, art. 9”). 5.1. L'art. 13, comma 3, lettera a) del suddetto decreto – che regola, come detto nella rubrica, il regolamento del personale –contempla tre livelli di ricercatori, ciascuno dei quali deve ritenersi configurare una distinta area, accessibile attraverso un concorso pubblico. Tutto ciò emerge chiaramente anche dal disposto dei commi 12 e 13 d e l successivo art. 14 – che fanno rispettivamente riferimento ad inquadramento in una fascia iniziale del profilo di ricercatore e ed in una seconda fascia del profilo di primo ricercatore (oltre che ai diversi titoli richiesti per la formulazione delle graduatorie per i livelli apicali di ciascun profilo) – nonché dal contenuto delle tabelle allegate al citato decreto che attestano, per quanto attiene al settore di ricerca, una classificazione articolata in tre distinte categorie (dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori)». 6.3. Le Sezioni Unite del 2009, dunque, da un lato hanno applicato una normativa contrattuale collettiva diversa da quella applicabile nel caso qui in esame; dall’altro lato, hanno ben sottolineato questo aspetto comerilevante ai fini della decisione assunta. Ciò è facilmentecomprensibile, se si considera che il testo dell’art. 15 del CCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è assai diverso da quello dei CCNL previgenti riportato nell’ordinanza delle Sezioni Unite. Vi si legge, infatti, che: «1. Il profilo dei ricercatori è caratterizzato da un’omogenea professionalità e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati: 1 –Dirigente di ricerca; 2 –Primo ricercatore; 3-Ricercatore». Se dunque è vero – come ritenuto anche nella sentenza impugnata, sulla scorta dell’insegnamento contenuto in Cass. S.U. n.220/2007 – che « assume rilevanza determinante, ai fini dell’indicato criterio di riparto della giurisdizione, il contenuto della contrattazione collettiva», occorre riconoscere che la contrattazione collettiva da applicare in questo processo ha un contenuto molto diverso da quello della contrattazione collettiva applicata nell’ordinanza delle Sezioni Unite n. 21558/2009 (e anche in Cass. S.U. n. 8924/2011). La volontà delle parti contraenti del CCNL del 7.4.2006 è chiarissima nell’accomunare tutti i ricercatori in «un’omogenea professionalità» e in « un unico organico, articolato su tre livelli». Il che induce a propendere per l’affermazione della giurisdizione ordinaria, trattandosi – secondo la contrattazione collettiva – di una progressione di carriera nell’ambito della medesima area omogenea. 6.4. Ma ciò che soprattutto rileva , anche al fine di giustificare la presente decisione in sezionesemplice (art. 374, comma 1, c.p.c.), è che su identica questione di giurisdizionesi sono già pronunciate le Sezioni Unite (Sentenza n. 8985/2018), appunto affermando la giurisdizione del giudice ordinario, secondo il seguente principio di diritto: « in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, non rientrano tra le progressioni verticali – le cui controversie sono devolute al giudice amministrativo ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 – né le progressioni meramente economiche, né quelle che comportano il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessaarea, categoria o fascia di inquadramento e, come tali, caratterizzate,da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo. Ne consegue che sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto la contestazione dell'esito e della graduatoria finale delle selezioni per la progressione da un livello di inquadramento a quello immediatamente superiore nel profilo di tecnologo, bandite dall ’ Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell’art. 15 del [OSCURATO:PERSONA] del 29 novembre 2007. Tale norma contrattuale, infatti, uniformando laclassificazione dei tecnologi ai principi di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, ha consequenzialmente regolato le suddette progressioni interne in modo nuovo e diverso rispetto al sistema vigente prima della privatizzazione del pubblico impiego, che era caratterizzato da “progressioni verticali” configurate come veri e propri mutamenti di “ area ” , come risulta dagli artt. 63 e 64 del precedente CCNL 21 febbraio 2002 del [OSCURATO:PERSONA] di ricerca». Più precisamente, le Sezioni Unite si sono pronunciate sul «profilo di tecnologo» e con riferimento al [OSCURATO:PERSONA] (Agenzia Spaziale Italiana) stipulato il 29.11.2007. Sennonché – come rilevato dalle stesse Sezioni Unite – il [OSCURATO:PERSONA] è speculare a quello del 7.4.2006 per le Istituzioni e gli Enti di Ricerca e Sperimentazione. Inoltre, in entrambi i CCNL, le «opportunità di sviluppo professionale»sono disciplinate in modo identico per i ricercatorie per i tecnologi. Per essere ancora più precisi, l’art. 15 delCCNL ASI recita, testualmente, ai primi due commi: «1. Il profilo dei ricercatori è caratterizzato da un’omogenea professionalità e da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati: 1 –Dirigente di ricerca; 2 –Primo ricercatore; 3 –Ricercatore; 2. Il profilo dei tecnologi è anch’esso caratterizzato da un’omogenea professionalità e da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati: 1 –Dirigente tecnologo; 2 –Primo tecnologo; 3-Tecnologo.». A sua volta, l’art. 15 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] per Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, da applicare nel presente processo, recita: «1. Il profilo dei ricercatori è caratterizzato da un’omogenea professionalità e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati: 1 –Dirigente di ricerca;2 –Primo ricercatore; 3-Ricercatore. 2. Il profilo dei tecnologi è anch’esso caratterizzato da un’omogeneaprofessionalità e da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati: 1 –Dirigente tecnologo; 2 –Primo tecnologo; 3-Tecnologo». 6.5. Data siffatta identità normativa, non può esservi alcun dubbio che quanto affermato da Cass. S.U. n. 8985/2018 per i tecnologi dell’ASI vale anche per i ricercatori(della stessa ASI e) delle I stituzioni e degli E nti di ricerca in generale , dovendosiribadire che «il [OSCURATO:PERSONA] … (al pari di quello del 2006 per gli Enti di ricerca) ha introdotto l’omogeneità della professionalità e l’unicità dell’organico dei tecnologi per uniformarsi ai principi di cui al d.lgs. n. 165 del 2001», con ciò che ne consegue in termini di giurisdizione sulle controversie relative alle selezioni per i passaggi dall’uno all’altro livello dell’area omogenea. 6.6. Il ricorso deve essere pertanto accolto, per quanto di ragione, cassando la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, anche per la decisione sulle spese processuali. P.Q.M. La Corte: accoglie ricorso , cassa la sentenza impugnata e
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