CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26575/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 11601 /2021 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] D iaz giusta procuraspeciale in calce al ricorso per c assazione ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – R ISCOSSIONE in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – enei confronti di [OSCURATO:PERSONA] R NO “[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E DELL’IRNO” Oggetto: impugnazione estrattodi ruolo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 rappresentato e difes o in forza di procura speciale in atti da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PE C: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzoPEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ; -controricorrente - edi [OSCURATO:PERSONA] di Pagani -intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Campania,sez. staccata di Salerno n. 4 833 / 0 4 / 2 0 depositata i n data 19/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 1 3 / 0 9 /202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Succio; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’estratto di ruolo rilasciatogli dal Riscossore, dolendosi della mancata notifica delle stesse e della illegittimità delle medesime stante la mancata indicazione del calcolo degliinteressi e per la previsione dell’aggio di riscossione; -la CTP accoglieva l’impugnazione; -appellava Agenzia delle Entrate riscossione; -il giudice di secondo grado accoglieva il gravame; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a un solo motivo di doglianza ; si sono costituiti con separato controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] entrate - Riscossione e il Consorzio d i [OSCURATO:PERSONA] r no “Bacini d el Sarno, d ei [OSCURATO:PERSONA] e dell’irno”; Consideratoche: -preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso delcontribuente per difetto di interesse ad agire. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - il motivo di impugnazione proposto di fronte a questa Corte resta quindi assorbito nell’unico motivo di inammissibilità riguardante l’interpretazione, come vagliata dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale, dell’art. 3 bis del d. L . 21 ottobre 2021, n. 146 sull’impugnazionedell’estratto di ruolo e della cartella esattoriale anche inrelazione all’invalida notifica ; - l ’estratto di ruolo non è invero impugnabile se non nei casi elencati dalla summenzionata norma, ove il ricorrente dimostri la sussistenza di un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, ovvero per la riscossione di somme allo stesso dovute da parte della pubblicaamministrazione ovvero, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, casi insussistenti nel casoin esame ; -la suddetta norma è applicabile ai giudizi in corso come affermato dal dirittovivente (Cass. Sez. U n . n. 26283/2022), sicché il contribuente ha interesse a impugnare una cartella di pagamento nei soli casi delineatidalla suddetta disciplina, benché sopravvenuta ; - d a ultimo, la Corte costituzionale si è espressa sulla legittimità del citatoart. 3 - bis d.l. cit. ribadendo che, eventuali modiche al sistema in esso previsto, spetterebbero ad un intervento del Legislatore e che, pertanto, le questioni di incostituzionalità relative alla non impugnabilità diretta dell’estratto di ruolo al di fuori delle ipotesi da essapreviste, sono inammissibili (Corte Cost. sent . n. 190/2023 e ord. n.80/2024); -p ertanto, in conclusione , poiché la norma citata delinea il contenuto dell’interessead agire in caso di impugnazione dell’estratto di ruolo in casodi cartella non notificata o invalidamente notificata ; non ricorrono leipotesi di cui all’art. 3 - bi s del d. L. n. 146/2021; non vi è interesse adagire; la mancanza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni statoe grado del processo (Cass. Sez. U n. n. 12637 /2008); Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - deve quindi ritenersi, nel caso in esame, l’originario ricorso inammissibileper difetto di interesse ad agire ; - stante l’intervento della sopra richiamata giurisprudenza a Sezioni Unitedi questa Corte in data successiva al ricorso di cui si è detto, le spesedel giudizio sono integralmente compensate tra le parti;