CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 26567/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24156/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 133, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' CORRADO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (G[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -cont:roricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 2784/2016 depositata il 23/03/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l'avviso di pagamento n. 4560243052 con cui [OSCURATO:SOCIETA]. le. ha intimato il pagamento del contributo consortile di euro 2.934,34 per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 in relazione ai terreni di sua proprietà siti nel Comune di Frignano e censiti in catasto al foglio 3 e 6. 2.11 ricorso è stato accolto in primo grado, ma respinto dalla Commissione tributaria regionale, in ragione della inclusione del bene nell'ambito territoriale del consorzio. 3. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando 4 motivi. 4.11 consorzio si è costituito con contro-ricorso. 5.All'adunanza camerale del 7 luglio 2022 la causa è stata trattata e decisa.Considerato che: 1. La ricorrente ha dedotto: 1) la violazione dell'art. 2909 cod.cic., con riferimento all'art. 360 n. 3 cod.proc.civ., essendosi formato il giudicato esterno relativamente alla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta, in relazione all'annualità 2013, che ha escluso la debenza del contributo in quanto subordinato non alla sola inclusione del fondo nel perimetro consortile, ma al vantaggio concreto ricevuto dall'attività del consorzio; 2) la violazione degli artt. 6, comma 4, e 12 della legge della Regione Campania n. 4 del 2003, con riferimento all'art. 360 n. 3 cod.proc.civ., atteso che tale disciplina, che ha previsto la durata triennale dei piani di attuazione del piano generale di bonifica, esclude l'efficacia e validità del piano di classifica, risalente al 1998, a cui erroneamente la Commissione tributaria regionale ha attribuito rilievo, con conseguenze in tema di ripartizione dell'onere probatorio; 3) la violazione degli artt. 2697 cod.civ., degli artt. 10ss. del r.d. n. 215 del 1933 nonché dell'art. 860 cod.civ., con riferimento all'art. 360 n. 3 cod.proc.civ., avendo il giudice di secondo grado affermato la debenza del tributo, pur riconoscendo che la contribuente ha dimostrato l'assenza di opere strumentali alla bonifica sui terreni oggetto della pretesa, 4) l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, con riferimento all'art. 360 n. 5 cod.proc.civ., e, cioè, dell'assenza di qualsiasi attività di bonifica nel comune di Frignano, dove si trovano i fondi de quibus e la conseguente mancanza di qualsiasi utilitas per i fondi di proprietà della ricorrente. 2.11 contro-ricorrente ha eccepito l'inammissibilità dell'ultimo motivo e l'infondatezza degli altri. 3. La prima censura è infondata. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sentenza del giudice 3 tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (Sez. 5, n. 38950 del 07/12/2021, Rv. 663418 - 01). Più precisamente l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (Sez. 5, n. 31804 del 28/11/2019, Rv. 656084 - 01). Al contrario, l'attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta da un giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite alla attività esegetica esercitata da un altro giudice e non è neppure suscettibile di formare oggetto di giudicato, assolvendo una funzione meramente strumentale alla decisione (v., per tutte, Sez. V, sent. n. 11331 del 3/3/202:2, in corso di massimazione). Da tali premesse deriva che non può esplicare alcun effetto nel presente giudizio il giudicato formatosi sulla sentenza invocata, che non contiene né un accertamento di fatti con efficacia permanente o pluriennale né la qualificazione di un rapporto di durata, ma è piuttosto fondata sulla interpretazione della legge della Regione Campania n. 4 del 2003 e sulla specifica situazione di quel giudizio di merito, in cui il consorzio non si è costituito e non ha assolto alcun onere probatorio a suo carico. 4. Pure destituita di fondamento è la seconda censura. Invero, la contribuente non ha contestato che la pretesa del Consorzio sia fondata su un piano di classifica valido, in base alla disciplina vigente all'epoca della sua adozione, ma ha lamentato piuttosto la sopravvenuta invalidità, ovvero inefficacia, di questo piano di classifica, risalente al 1998, in quanto asseritamente non conforme alla disciplina successivamente introdotta dalla citata I. della Regione Campania n. 4 del 2003 — legge che avrebbe travolto tutti i piani di classifica precedenti, laddove non adeguati alla stessa. Nel caso di specie, non sussiste, però, alcuna incompatibilità formale o sostanziale rispetto alla nuova disciplina, da cui possa desumersi il travolgimento del piano di classifica già adottato. Deve, peraltro, sottolinearsi che l'art. 6, ultimo comma, della legge della Regione Campania n. 4 del 2003 (invocato nel ricorso) prevede che il piano generale di bonifica sia attuato attraverso piani triennali, la cui mancata adozione, peraltro, non rende invalido o inefficace il piano generale di bonifica, mentre non si occupa affatto del diverso strumento costituito dal piano di classifica, la cui disciplina è contenuta nel successivo art. 12. Invero, il piano (generale o attuativo) di bonifica ha ad oggetto la programmazione degli interventi di bonifica (come quelli finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la sanità idraulica del territorio e la regirnazione dei corsi d'acqua naturali, a conservare ed incrementare le risorse idriche per usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonché ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica già realizzate oppure volti ad assicurare la stabilità dei terreni declivi ed a realizzare infrastrutture civili), mentre il piano di classifica costituisce lo strumento necessario per quantificare il contributo di bonifica gravante sui beni immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica: si tratta, dunque, di strumenti diversi e non sovrapponibili tra di loro. Da ciò deriva che la disciplina riferita all'uno non può estendersi all'altro. A conferma della perdurante vigenza del piano di classifica adottato prima dell'entrata in vigore della I. della Regione Campania n. 4 del 2003, nella vigenza di altra disciplina, può pure menzionarsi la successiva I. della Regione Campania n.29 del 2012, la quale, nell'abrogare espressamente (arti) varie leggii regionali già implicitamente abrogate o comunque prive di efficacia (tra le quali la citata I. n. 23 del 1985 sulla bonifica integrale), ha stabilito, all'art. 2, comma 3, che: "Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti". 5.La terza e la quarta doglianza, che possono essere esaminate congiuntamente, in quanto propongono sostanzialmente le medesime questioni, sono, invece, fondate. 5.1. In proposito, occorre premettere che è ormai un dato acquisito che il contributo consortile ha natura tributaria, stante la sua struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo. I consorzi hanno un vero e proprio potere impositivo nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bere immobile nel comprensorio di bonifica e del beneficio che all'immobile deriva dall'attività di bonifica. Tale beneficio, che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile, non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa. Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale: esso consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva e giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria (vedi, da ultimo, Corte costituzionale n. 288 del 2018). In ordine alla ripartizione dell'onere della prova, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ormai consolidatosi, il consorzio di bonifica è esonerato dalla prova del beneficio fondiario tutte le volte in cui sussista un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile, sia nel comprensorio di bonifica (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 21176 del 2014; n. 4671 e 9099 del 2012; tutte nel solco delle pronunce n. 26009, 26010 e 26012 del 2008, nonché n. 11722 del 2010 rese dalle Sezioni unite di questa corte). Non è, perciò, onere del consorzio fornire la prova di avere adempiuto a quanto indicato nel piano di classifica, approvato dall'autorità regionale, dovendo intendersi presunto il vantaggio diretto ed immediato per i fondi del consorziato in ragione della pacifica comprensione degli immobili nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente, da fornirsi mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo dell'assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente (si vedano le già citate sez. 5 n. 21176 del 2014 e n. 9099 del 2012). Da tali premesse deriva che il consorziato è tenuto ad assolvere compiutamente all'onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico, e che, inoltre, deve indicare specificamente e sollecitare l'esperimento dei necessari mezzi di prova (Sez. 5, n. 9100 del 2012).5.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tali principi, laddove ha affermato che "effettivamente dalla documentazione in atti si evidenzia l'assoluta inesistenza di opere atte ad esercitare la funzione di bonifica sui terreni oggetto della pretesa del Consorzio" e che "la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha ben documentato, già nel giudizio di primo grado, l'assoluta inesistenza di opera svolta dal consorzio nei confronti dei propri terreni, ma non ha potuto negarne l'ambito territoriale". La commissione tributaria regionale ha, difatti, ritenuto legittimo il contributo in virtù del regime di ripartizione dell'onere probatorio prescindendo, tuttavia, dalle contestazioni formulate e della prova fornita dalla contribuente - in particolare ha ritenuto legittimo il contributo nonostante le contestazioni formulate e la prova documentale fornita dalla contribuente, senza né chiarire le ragioni per cui tali contestazioni/prove siano inidonee al superamento della regola di inversione dell'onere probatorio e né accertare se effettivamente il fondo della contribuente abbia riportato, comunque, un vantaggio immediato e diretto dalle opere di bonifica eseguite dal consorzio, sia pure non su di esso o nelle zone adiacenti. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria della regione Campania che, in diversa composizione, alla luce dei principi enunciati nel punto 5.1., dovrà accertare, sulla base delle allegazioni e del materiale istruttorio già acquisito, stante le preclusioni e decadenza ormai maturate, che restano ferme nel giudizio di rinvio, e, dunque, sulla base delle specifiche contestazioni già formulate e della prova documentale già fornita dalla contribuente, se quest'ultima è riuscita ad assolvere l'onere della prova a suo carico, dimostrando l'inesistenza di opere di bonifica, da parte del consorzio, nel perimetro di contribuenza, che abbiano avvantaggiato il suo fondo, nel senso di preservarne, conservarne o accrescerne il relativo valore (o, se al contrario, le contestazioni formulate e le prove fornite siano 4 I inidonee a superare la presunzione probatoria a favore del consorzio o, addirittura, sia emersa la prova dell'esecuzione di opere di bonifica - non necessariamente sul fondo della contribuente o su quelli adiacenti o limitrofi - che abbiano recato un vantaggio diretto ed immediato alla proprietà della contribuente). 6 In conclusione, in accoglimento degli ultimi due motivi, rigettati i primi due, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo ed il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria