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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 01177/2026

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3427/2022 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bari, con Studio in Bari alla Via S. Visconti n. 90 (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 61516 A662Q pec: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 59E29 HSO1 Y - pec: [OSCURATO:EMAIL]) alla Via degli Scipioni n. 153, Roma. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.”, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona dei curatori dott. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Foggia (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale alle liti in calce al controricorso, tutti elettivamente domiciliati in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 962 (c/o avv. [OSCURATO:PERSONA]Orco). -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Foggia depositato in data 30 dicembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La odierna ricorrente presentava due domande di ammissione al passivo per crediti professionali in relazione a compensi non corrisposti dallasocietà poi dichiarata fallita per complessivi € 284.300,00.

2. Con decreto depositato il 28.02.2017, il g.d. così provvedeva: Cronologico n. 17: “Si ammette, in via chirografaria, la complessiva somma di € 73.524,97 a titolo di compenso professionale, oltre [OSCURATO:PERSONA] e Iva, se dovuti, da calcolarsi secondo l’aliquota vigente al momento del pagamento… Cronologico n. 18: “Si ammette, in via chirografaria, la complessiva somma di € 19.714,10, di cui € 19.428,10 a titolo di compenso professionale ed € 286,00 per esborsi, oltre [OSCURATO:PERSONA] e Iva, se dovuti, da calcolarsi secondo l’aliquota vigente al momento del pagamento …”.

Per entrambe le domande: “Si rigetta la richiesta di riconoscimento del privilegio avanzata soltanto con le Osservazioni in quanto: a) per espressa disposizione di legge, in difetto di indicazione nella domanda della qualifica e/o natura, il credito “è considerato chirografario” (cfr. art. 93 co. 4, L.F.); b) siffatta richiesta costituisce inammissibile mutatio libelli, (cfr., ex multis, Cass. n. 15702/11; n. 4306/12), essendo finalizzate le Osservazioni esclusivamente ad una migliore illustrazione della pretesa dell’insinuante in relazione alla posizione assunta dal curatore nel progetto di stato passivo.”

3. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso i due provvedimenti del G.D., contestando l’esclusione parziale del proprio credito per complessivi € 165.712,27, importo pari alla differenza tra quanto richiesto (€ 284.300,00 lordi) e quanto ammesso (€ 118.587,27 lordi)e chiedendo di essere ammessa allo stato passivo per il complessivo credito azionato, con il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 2, c.c..

4. Con il decreto depositato il 30.12.2021 e qui oggetto di impugnazione, il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione.

Per quanto qui ancora di interesse, il Tribunale evidenziava che: -si trattava di credito chirografario in quanto il creditore è onerato di fare una specifica richiesta in ordine alla pretesa privilegiata afferente al credito già con la domanda di ammissione allo stato passivo, non potendo integrarla ovvero sanarla successivamente; - a l riguardo, confermava la decisione del G.D. richiamando anche recentissima giurisprudenza (Cass. n. 10990/2021) con la quale la Suprema Corte confermava il proprio orientamento espresso da anni e condiviso dal G.D. nel provvedimento di rigetto (Cass. n. 15702/2011; n. 4306/2012); -la domanda di ammissione al passivo fallimentare postula, infatti,ai fini del riconoscimento del privilegio, la necessaria indicazione nel ricorso, ai sensi dell'art. 93, comma 3 n. 4, l. fall., dell'eventuale titolo di prelazione, conseguendo, all'omissione o assoluta incertezza del titolo in parola, la degradazione a chirografario del credito invocato; - n el caso di specie nella domanda presentata la Ursi si eralimitata a richiamare la ragione giustificativa del credito (crediti professionali quale legale della fallita) e non anche la connotazione privilegiata, omettendo del tutto la richiesta di riconoscimento del privilegio ovvero di ammissione del credito in via privilegiata; - a lla omissione consegu iva , per esplicito detta to normativo, l'ammissione in via chirografaria. 5.Il decreto, pubblicato il 30 dicembre 2021 , è stat o impugnat o da ll’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.” ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

La Procura generale nella persona del Sostituto procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 93 comma 3, n. 4 e comma 4, -dell’art. 95 comma 2, L.F. –dell’art. 2571 bis n. 2 c.c., con particolare riferimento alla norma codicistica, sotto il profilo del mancato riconoscimento del naturale privilegio ex lege”.

2. Con il secondo mezzo si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt.112 c.p.c. e 98 L.F.”, in quanto non occorrerebberoformule sacramentali per richiedere il privilegio per retribuzioni dovute, che nella specie era desumibile dalla causa petendi della pretesa, relativa a rapporto di lavoro autonomo, come descritta nella domanda di insinuazione al passivo, quindi munito del privilegio ex art. 2751 -bis, n.2, c.c.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnatoper “ v iolazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 93 L.F.”, in quanto non costituiva mutatio libelli la mera specificazione del privilegio, già compiutamente dedotto con l'atto introduttivo.

4. Il quarto mezzo denuncia infine “violazione e falsa applicazione dell’art.2745 c.c., sotto il profilo del mancato riconoscimento del privilegio in considerazione della causa del credito”. 4.1 La ricorrente, precisato che nessuna lamentela vuol avanzare sulla quantificazione del complessivo credito accertato, ha rappresenta to , cioè, ragioni, di natura sostanziale e processuale, tutte strettamente connesse esclusivamente al mancato riconoscimento del privilegio.

Più in particolare, la ricorrente avanza le seguenti doglianze: (i)la giurisprudenza citata (prima dai Curatori, poi dal Giudice delegato ed infine dal Tribunale fallimentare) sarebbeinconferente rispetto alla vicenda al vaglio; (ii) occorre rebbe tener conto della “insita natura privilegiata dell’attività svolta dall’avvocato … come ripetutamente evidenziato dalla Suprema Corte”; (iii) l’applicazione dei [OSCURATO:PERSONA] (n. 140/2012 e n. 55/2014) e la rappresentazione in atto della “ragione giustificativa del proprio credito” costituivanodi per sé motivi per il riconoscimento del privilegio; (iv)la richiesta del privilegio non sarebbe stata né omessa né incerta, né tantomeno occorrerebbero “ formule sacramentali per richiedere crediti per retribuzioni dovute, che nella specie era desumibile dalla causa petendi della pretesa, relativa a rapporto di lavoro autonomo”; (v)la specificazione della richiesta di privilegio (comunque già dedotta con l’atto introduttivo),fatta anche successivamente alla domanda di ammissione allo stato passivo con le osservazioni ex art. 95 L.F.,non costituiva “ mutatio libelli”. 4.2 I quattro motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., stante la stratificazione dei principi affermati nella subiecta materia dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. Cass. Sez. 1, ord. n. 10990 del 26/04/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 2287 del 23/01/2024; vedi da ultimo: anche.

Cass.11267/2024; Cass. 32951/2024). 4.3 Ritiene il Collegio di voler fornire continuità applicativa ai principi correttamente affermati, nella materia di esame da Cass., Sez. 1, ord. n. 10990 del 26/04/2021, cit. supra, secondo cui , verbatim , “ l a domanda di ammissione al passivo fallimentare postula, ai fini del riconoscimento del privilegio, la necessaria indicazione nel ricorso, ai sensi dell'art. 93, comma 3, n. 4, della l. fall., dell'eventuale titolo di prelazione, conseguendo, all'eventuale omissione o assoluta incertezza del titolo in parola, la degradazione a chirografario del credito invocato” (nella fattispecie esaminata nel ricordato precedente, questa Corte ha escluso la spettanza del privilegio ex art. 2751-bis, comma 1 , n. 3, c.c., con riferimento all'insinuazione al passivo per un'indennità suppletiva di clientela in relazione ad un rapporto di agenzia, essendosi il creditore limitato a richiamare la ragione giustificativa del credito e non anche la sua connotazione privilegiata). 4.4 Va infatti ricordato che, dopo la riforma del d.lgs. n. 5 del 2006, la indicazione -nella domanda di insinuazione al passivo - altresì "di un titolo di prelazione", ai sensi dell'art. 93 co.3 n. 4 l.f., appartiene al novero degli elementi necessari del ricorso, con l'unica e significativa conseguenza che la relativa omissione o assoluta incertezza non ne determinano, come invece per i requisiti di cui ai nn.1), 2) e 3) del medesimo comma, l’inammissibilità (della domanda), bensì la degradazione del credito a chirografario (Cass.15702/2011, 4306/2012).

Sul punto giova ricordare che se è vero che il cd. decreto correttivo n. 169 del 2007 ha temperato il precetto disciplinante la domanda di credito privilegiato - abrogando l’originaria previsione di abbinamento del titolo di prelazione alla graduazione dei crediti -, resta fermo che “anche nella norma attuale non si scorge una sicura coincidenza tra la natura e la causa del credito, il suo fatto genetico e il titolo dell'eventuale prelazione” così, condivisibilmente Cass. n. 10990/2021, cit. supra).

È stato inoltre precisato nell’arresto da ultimo citato, con affermazioni qui integralmente condivise anche da questo Collegio, che “… per un verso, infatti, occorre riconoscere piena autonomia ai "fatti" e agli "elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda" (n.3 co.3 art.93 l.f.), secondo prescrizioni che abbracciano l'intero perimetro di essa e cioè la prospettazione di un credito, della sua concorsualità e della modalità prioritaria con cui la parte solo eventualmente chiede di partecipare al predetto concorso; ma proprio dalla scelta, pacificamente discrezionale, di voler assumere nella comunità dei creditori uno statuto differenziato e preferito rispetto ad altri, in conformità al catalogo legale, per l'ipotesi di una utile ripartizione dell'attivo, è scaturita la regola per cui siffatta qualità del credito, esigendo un autonomo accertamento giudiziale (sommario prima e a contraddittorio più maturo dopo) ben distinto (ed anzi posteriore o di secondo grado) da quello avente per oggetto la sussistenza del credito e la sua attitudine ad essere opponibile alla massa dei creditori, non può prescindere dal principio della domanda”. 4.5L'indicazione del titolo della prelazione, al pari della descrizione del bene sul quale essa si esercita, se essa ha carattere speciale, «quale requisito eventuale dell'istanza di ammissione in privilegio, deve essere verificata dal giudice, tenuto conto del principio generale secondo cui l'oggetto della domanda si identifica sulla base delle complessive indicazioni contenute in quest'ultima e dei documenti alla stessa allegati» (Cass. 33008/2019, 7287/2013).

A ciò va aggiunto che l'art.93, co. 4 l.f., sopra ricordato, non opera sul lato della ammissione, bensì su quello della domanda: esso, in altri termini, non censisce i casi in cui la causa di prelazione non sia stata dimostrata, benché richiesta, ma l'ipotesi che quest'ultima non sia proprio appartenuta al processo come suo oggetto debitamente precisato e già per difetto di enunciazione di un requisito della domanda (così, sempre Cass. n. 10990/2021, cit. supra).

Ne consegue che, per l'eventualità dell'omesso richiamo nella domanda ad una esplicita qualificazione del credito siccome privilegiato, il giudice non accerta se esistono o meno i fondamenti sostanziali della prelazione, ma proprio non deve decidere affatto su di essa, altrimenti violando il menzionato principio dell'art.93 l.f. che, per come codificato nella riforma del 2006, non si limita a riprodurre il canone processualcivilistico dell'analogo art.112 cod. proc. civ., bensì assolve ad una funzione di garanzia dellamassa dei creditori i quali, già dalla qualificazione di ciascuna domanda nell'elenco prodromico al progetto di stato passivo, assumono lo stato completo delle rispettive richieste, conoscibile ab origine così da tutti i creditori concorsuali.

In tal modo, la qualificazione altresì prelatizia di un credito mostra di potersi armonizzare al suo riconoscimento giudiziale solo in dipendenza di una sicura ed inequivoca domanda, “in tal senso positivo dovendosi declinare il requisito di 'non assoluta incertezza' di cui alla norma, condizione che entra in campo ove però, ed almeno, una esplicitazione della richiesta di prelazione vi sia e si discuta solo del suo grado, maggiore o minore, di chiarezza” (così espressamente Cass. n. 10990/2021, cit. supra).

Se invece, come nel caso di specie e sulla base di un accertamento esperito dal giudice di merito sul tenore della domanda, manchi del tutto tale manifestazione di volontà diretta al giudice (per l'ammissione del credito in privilegio), il medesimo art. 93, co. 4 l.f., soccorre per la più grave, ed invero qui rilevata, condizione di 'omessa' indicazione, non aggirabile, pertanto, mediante una diversa interpretazione che dovrebbe essere considerata altrimenti antitestuale. 4.6Da ultimo, va aggiunto che se la domanda di insinuazione presentata, senza specifica richiesta del privilegio, dovesse essere integrata mediante ulteriore atto successivoalla domanda di insinuazione ovvero al deposito, da parte del curatore, dello stato passivo, allora tale integrazione produrrebbe una mutatioe non già una emendatio libelli (Cass. 37802/2022). 4.7 Con riguardo al privilegio, va poi rammentato l’insegnamento già affermato da questa Corte di legittimità secondo cui nell'ordinamento non esiste una generale qualificazione dei crediti privilegiati, fondata su un unico presupposto, ma esistono tanti privilegi quante sono le situazioni dalla legge qualificate come tali: in conseguenza, l'indicazione del titolo del privilegio di cui si chiede il riconoscimento non attiene alla semplice qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio, bensì integra la causa petendidella domanda, atta ad introdurre nel processo il campo di indagine necessario all'accertamento della sussistenza del singolo diritto di prelazione (Cass. 13 giugno 1990, n. 5751; Cass. 37802/2022, cit. supra).

In tale prospettiva, dunque, la specificazione del privilegio integrerebbe - per quanto già sopra accennato –una modificazione del titolo della domanda, determinando, cioè, quella che viene comunemente definita una mutatio libelli , giacché - si afferma –esorbita dai limiti di una consentita emendatio libelli il mutamento della causa petendi che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere ingiudizio (cfr. per tutte: Cass. 12 dicembre 2018, n. 32146).

Peraltro, la non attuabilità di una siffatta modifica della domanda nel procedimento diverificazione dello stato passivo trova conferma nel rilievo, già sopraricordato, per cui, a mente dell’art. 93, comma 3, n. 4, l. fall., il ricorso deve contenere «l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione», dovendo indifetto il credito considerarsi chirografario (art. cit., comma 4): sanzione, questa, chiaramente incompatibile con alcun aggiustamento di rotta successivo (così, sempre Cass. 37802/2022, cit. supra). 4.8 A ciò va aggiunto che anche i principi fissati nell’arresto di cui alla ord. Sez. 6 -1, n. 25316 del 20/09/2021 (e secondo i quali “Intema di formazione dello stato passivo del fallimento, la volontà del creditoreche intenda ottenere l'insinuazione in collocazione privilegiata può desumersi, qualora manchi un'espressa istanza di riconoscimento della prelazione, dalla chiara esposizione della causa del credito in relazione alla quale essa è richiesta, dovendosi determinare l'oggetto della domanda giudiziale allastregua delle complessive indicazioni contenute in quest'ultima e deidocumenti alla stessa allegati”) costituiscono in realtà uno scostamento solo apparente dall’interpretazione giurisprudenziale sopra ricordata in apertura ecomunque dal principio di cui all’art. 99 cod. proc. civ..

Ed invero, ilprecedente espresso dalla Sesta Sezione di questa Corte si è limitato adaffermare che “il privilegio va concesso, nel caso in cui la volontà del creditoredi ottenere l'insinuazione al passivo fallimentare del proprio credito” con la richiesta collocazione privilegiata possa chiaramente desumersi “dalle complessive indicazioni contenute nella domanda e dalla chiara esposizionedella causa del credito in relazione alla quale essa è richiesta (Cass. 9 aprile2018, n. 8636; Cass. 2 ottobre 2015, n. 19714; Cass. 6 agosto 2014, n. 17710; Cass. 22 marzo 2013, n. 7287)”.

Detto altrimenti, nell’arresto sopramenzionato la Corte ha riportato la questione sul diverso terrenodell’interpretazione, demandata al giudice del merito, del contenuto del petitum giudiziale (che nel caso esaminato era stato comunque avanzato in riferimento alla più generale domanda di ammissione al passivo del credito),questione che doveva essere risolta nel senso che “secondo le regole generali,per la manifestazione di tale volontà non è richiesto l'uso di formule sacramentali, risultando sufficiente che dalle indicazioni contenute nel ricorso, come dalla documentazione allegata, possa evincersi senza incertezze l'intento della parte istante di ottenere l'ammissione al passivo con lacollocazione prevista dalla legge in relazione alla causa di prelazione da cui èassistito: ciò, secondo le ordinarie regole sulla identificazione dell'oggettodella domanda (cfr., ex multis, Cass.6 agosto 2014, n. 17710; 22 marzo2013, n. 7287)” (così expressis verbis , Cass. n. 25316/2021; vedi anche Cass. 32951/2024). 4.8 Orbene, nella fattispecie in esame il Tribunale ha accertato che, nella insinuazione al passivo originaria, il privilegio non risultava chiesto nemmeno in via implicita o generica, così evidenziandosi che la parte istante si era limitata a richiamare solo la ragione giustificativa del credito, nascente dalla prestazione contrattuale di natura professionale, senza tuttavia manifestare in modo chiaro l'intento di una considerazione corrispondentemente privilegiata. 4.9 Ritiene la Corte – conformemente a quanto già affermato nell’arresto sopra più volte citato (Cass. n. 10990/2021; ma vedi anche: Cass. 32951/2024) – che assecondare la diversa prospettazione, perorata dalla ricorrente, della mera enunciazione del la “natura” del credito per legittimare la richiesta del contestato privilegiosignificherebbe “operare una lettura antitestuale e di fatto abrogatrice dellaprescrizione dell'art. 93 co.3 n.4 l.f., istituto che ben ha mostrato di esserecompatibile - senza sacrificio abnorme e formalistico del diritto di credito -con una riduzione ex lege della domanda, a limitata funzione conservativa, dato che una insinuazione per una causa di prelazione non chiaramenteespressa (perché del tutto incerta) ovvero omessa (cioè mancante del tutto) - e le ipotesi sono parificate, a riprova della perentorietà del comando legale- si traduce in una domanda del medesimo credito quale chirografario” (cosìespressamente sempre Cass. n. 10990/2021,cit.). 4.10 Del resto, la diversa (e qui non condivisa) opinione della ricorrente rischierebbe di far saltare anche i principi regolatori del sistema processuale che governano anche il procedimento di verifica dello stato passivo, che, sebbene deformalizzato e strutturato come rito sommario di cognizione, risponde pursempre al fondamentale cardine processualcivilistico del giudizio regolato dalprincipio della domanda, per come cristallizzato nell’art. 112 del codice di rito, norma applicabile, in modo indiscutib ile, anch’essa al procedimentoqui in discussione. 4.11 In conclusione, va detto che ciò che risulta dirimente, per le finalità qui in esame, è che sia specificato nella domanda, ai sensi dell’art. 93, terzo comma, n. 4, l. fall., il “titolo della prelazione”, inteso come causa del credito alla quale accede la domanda di riconoscimento del privilegio (Cass.32951/2024, cit. supra).

Una volta formulata da parte del creditore istante la domanda di riconoscimento della prelazione, sulla base dell’indicazione del titolo preferenziale in relazione alla causa giustificatrice del credito,rientra nella sfera di azione del giudice del merito ricercare, sulla base del noto principio “iura novit curia”, la norma di riferimento giustificatrice del richiesto titolo di preferenza rispetto ai crediti insinuati.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3427/2022 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bari, con Studio in Bari alla Via S. Visconti n. 90 (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 61516 A662Q pec: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 59E29 HSO1 Y - pec: [OSCURATO:EMAIL]) alla Via degli Scipioni n. 153, Roma. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.”, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona dei curatori dott. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Foggia (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale alle liti in calce al controricorso, tutti elettivamente domiciliati in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 962 (c/o avv. [OSCURATO:PERSONA]Orco). -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Foggia depositato in data 30 dicembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La odierna ricorrente presentava due domande di ammissione al passivo per crediti professionali in relazione a compensi non corrisposti dallasocietà poi dichiarata fallita per complessivi € 284.300,00. 2. Con decreto depositato il 28.02.2017, il g.d. così provvedeva: Cronologico n. 17: “Si ammette, in via chirografaria, la complessiva somma di € 73.524,97 a titolo di compenso professionale, oltre [OSCURATO:PERSONA] e Iva, se dovuti, da calcolarsi secondo l’aliquota vigente al momento del pagamento… Cronologico n. 18: “Si ammette, in via chirografaria, la complessiva somma di € 19.714,10, di cui € 19.428,10 a titolo di compenso professionale ed € 286,00 per esborsi, oltre [OSCURATO:PERSONA] e Iva, se dovuti, da calcolarsi secondo l’aliquota vigente al momento del pagamento …”. Per entrambe le domande: “Si rigetta la richiesta di riconoscimento del privilegio avanzata soltanto con le Osservazioni in quanto: a) per espressa disposizione di legge, in difetto di indicazione nella domanda della qualifica e/o natura, il credito “è considerato chirografario” (cfr. art. 93 co. 4, L.F.); b) siffatta richiesta costituisce inammissibile mutatio libelli, (cfr., ex multis, Cass. n. 15702/11; n. 4306/12), essendo finalizzate le Osservazioni esclusivamente ad una migliore illustrazione della pretesa dell’insinuante in relazione alla posizione assunta dal curatore nel progetto di stato passivo.” 3. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso i due provvedimenti del G.D., contestando l’esclusione parziale del proprio credito per complessivi € 165.712,27, importo pari alla differenza tra quanto richiesto (€ 284.300,00 lordi) e quanto ammesso (€ 118.587,27 lordi)e chiedendo di essere ammessa allo stato passivo per il complessivo credito azionato, con il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 2, c.c.. 4. Con il decreto depositato il 30.12.2021 e qui oggetto di impugnazione, il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione. Per quanto qui ancora di interesse, il Tribunale evidenziava che: -si trattava di credito chirografario in quanto il creditore è onerato di fare una specifica richiesta in ordine alla pretesa privilegiata afferente al credito già con la domanda di ammissione allo stato passivo, non potendo integrarla ovvero sanarla successivamente; - a l riguardo, confermava la decisione del G.D. richiamando anche recentissima giurisprudenza (Cass. n. 10990/2021) con la quale la Suprema Corte confermava il proprio orientamento espresso da anni e condiviso dal G.D. nel provvedimento di rigetto (Cass. n. 15702/2011; n. 4306/2012); -la domanda di ammissione al passivo fallimentare postula, infatti,ai fini del riconoscimento del privilegio, la necessaria indicazione nel ricorso, ai sensi dell'art. 93, comma 3 n. 4, l. fall., dell'eventuale titolo di prelazione, conseguendo, all'omissione o assoluta incertezza del titolo in parola, la degradazione a chirografario del credito invocato; - n el caso di specie nella domanda presentata la Ursi si eralimitata a richiamare la ragione giustificativa del credito (crediti professionali quale legale della fallita) e non anche la connotazione privilegiata, omettendo del tutto la richiesta di riconoscimento del privilegio ovvero di ammissione del credito in via privilegiata; - a lla omissione consegu iva , per esplicito detta to normativo, l'ammissione in via chirografaria. 5.Il decreto, pubblicato il 30 dicembre 2021 , è stat o impugnat o da ll’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.” ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. La Procura generale nella persona del Sostituto procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 93 comma 3, n. 4 e comma 4, -dell’art. 95 comma 2, L.F. –dell’art. 2571 bis n. 2 c.c., con particolare riferimento alla norma codicistica, sotto il profilo del mancato riconoscimento del naturale privilegio ex lege”. 2. Con il secondo mezzo si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt.112 c.p.c. e 98 L.F.”, in quanto non occorrerebberoformule sacramentali per richiedere il privilegio per retribuzioni dovute, che nella specie era desumibile dalla causa petendi della pretesa, relativa a rapporto di lavoro autonomo, come descritta nella domanda di insinuazione al passivo, quindi munito del privilegio ex art. 2751 -bis, n.2, c.c. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnatoper “ v iolazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 93 L.F.”, in quanto non costituiva mutatio libelli la mera specificazione del privilegio, già compiutamente dedotto con l'atto introduttivo. 4. Il quarto mezzo denuncia infine “violazione e falsa applicazione dell’art.2745 c.c., sotto il profilo del mancato riconoscimento del privilegio in considerazione della causa del credito”. 4.1 La ricorrente, precisato che nessuna lamentela vuol avanzare sulla quantificazione del complessivo credito accertato, ha rappresenta to , cioè, ragioni, di natura sostanziale e processuale, tutte strettamente connesse esclusivamente al mancato riconoscimento del privilegio. Più in particolare, la ricorrente avanza le seguenti doglianze: (i)la giurisprudenza citata (prima dai Curatori, poi dal Giudice delegato ed infine dal Tribunale fallimentare) sarebbeinconferente rispetto alla vicenda al vaglio; (ii) occorre rebbe tener conto della “insita natura privilegiata dell’attività svolta dall’avvocato … come ripetutamente evidenziato dalla Suprema Corte”; (iii) l’applicazione dei [OSCURATO:PERSONA] (n. 140/2012 e n. 55/2014) e la rappresentazione in atto della “ragione giustificativa del proprio credito” costituivanodi per sé motivi per il riconoscimento del privilegio; (iv)la richiesta del privilegio non sarebbe stata né omessa né incerta, né tantomeno occorrerebbero “ formule sacramentali per richiedere crediti per retribuzioni dovute, che nella specie era desumibile dalla causa petendi della pretesa, relativa a rapporto di lavoro autonomo”; (v)la specificazione della richiesta di privilegio (comunque già dedotta con l’atto introduttivo),fatta anche successivamente alla domanda di ammissione allo stato passivo con le osservazioni ex art. 95 L.F.,non costituiva “ mutatio libelli”. 4.2 I quattro motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., stante la stratificazione dei principi affermati nella subiecta materia dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. Cass. Sez. 1, ord. n. 10990 del 26/04/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 2287 del 23/01/2024; vedi da ultimo: anche. Cass.11267/2024; Cass. 32951/2024). 4.3 Ritiene il Collegio di voler fornire continuità applicativa ai principi correttamente affermati, nella materia di esame da Cass., Sez. 1, ord. n. 10990 del 26/04/2021, cit. supra, secondo cui , verbatim , “ l a domanda di ammissione al passivo fallimentare postula, ai fini del riconoscimento del privilegio, la necessaria indicazione nel ricorso, ai sensi dell'art. 93, comma 3, n. 4, della l. fall., dell'eventuale titolo di prelazione, conseguendo, all'eventuale omissione o assoluta incertezza del titolo in parola, la degradazione a chirografario del credito invocato” (nella fattispecie esaminata nel ricordato precedente, questa Corte ha escluso la spettanza del privilegio ex art. 2751-bis, comma 1 , n. 3, c.c., con riferimento all'insinuazione al passivo per un'indennità suppletiva di clientela in relazione ad un rapporto di agenzia, essendosi il creditore limitato a richiamare la ragione giustificativa del credito e non anche la sua connotazione privilegiata). 4.4 Va infatti ricordato che, dopo la riforma del d.lgs. n. 5 del 2006, la indicazione -nella domanda di insinuazione al passivo - altresì "di un titolo di prelazione", ai sensi dell'art. 93 co.3 n. 4 l.f., appartiene al novero degli elementi necessari del ricorso, con l'unica e significativa conseguenza che la relativa omissione o assoluta incertezza non ne determinano, come invece per i requisiti di cui ai nn.1), 2) e 3) del medesimo comma, l’inammissibilità (della domanda), bensì la degradazione del credito a chirografario (Cass.15702/2011, 4306/2012). Sul punto giova ricordare che se è vero che il cd. decreto correttivo n. 169 del 2007 ha temperato il precetto disciplinante la domanda di credito privilegiato - abrogando l’originaria previsione di abbinamento del titolo di prelazione alla graduazione dei crediti -, resta fermo che “anche nella norma attuale non si scorge una sicura coincidenza tra la natura e la causa del credito, il suo fatto genetico e il titolo dell'eventuale prelazione” così, condivisibilmente Cass. n. 10990/2021, cit. supra). È stato inoltre precisato nell’arresto da ultimo citato, con affermazioni qui integralmente condivise anche da questo Collegio, che “… per un verso, infatti, occorre riconoscere piena autonomia ai "fatti" e agli "elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda" (n.3 co.3 art.93 l.f.), secondo prescrizioni che abbracciano l'intero perimetro di essa e cioè la prospettazione di un credito, della sua concorsualità e della modalità prioritaria con cui la parte solo eventualmente chiede di partecipare al predetto concorso; ma proprio dalla scelta, pacificamente discrezionale, di voler assumere nella comunità dei creditori uno statuto differenziato e preferito rispetto ad altri, in conformità al catalogo legale, per l'ipotesi di una utile ripartizione dell'attivo, è scaturita la regola per cui siffatta qualità del credito, esigendo un autonomo accertamento giudiziale (sommario prima e a contraddittorio più maturo dopo) ben distinto (ed anzi posteriore o di secondo grado) da quello avente per oggetto la sussistenza del credito e la sua attitudine ad essere opponibile alla massa dei creditori, non può prescindere dal principio della domanda”. 4.5L'indicazione del titolo della prelazione, al pari della descrizione del bene sul quale essa si esercita, se essa ha carattere speciale, «quale requisito eventuale dell'istanza di ammissione in privilegio, deve essere verificata dal giudice, tenuto conto del principio generale secondo cui l'oggetto della domanda si identifica sulla base delle complessive indicazioni contenute in quest'ultima e dei documenti alla stessa allegati» (Cass. 33008/2019, 7287/2013). A ciò va aggiunto che l'art.93, co. 4 l.f., sopra ricordato, non opera sul lato della ammissione, bensì su quello della domanda: esso, in altri termini, non censisce i casi in cui la causa di prelazione non sia stata dimostrata, benché richiesta, ma l'ipotesi che quest'ultima non sia proprio appartenuta al processo come suo oggetto debitamente precisato e già per difetto di enunciazione di un requisito della domanda (così, sempre Cass. n. 10990/2021, cit. supra). Ne consegue che, per l'eventualità dell'omesso richiamo nella domanda ad una esplicita qualificazione del credito siccome privilegiato, il giudice non accerta se esistono o meno i fondamenti sostanziali della prelazione, ma proprio non deve decidere affatto su di essa, altrimenti violando il menzionato principio dell'art.93 l.f. che, per come codificato nella riforma del 2006, non si limita a riprodurre il canone processualcivilistico dell'analogo art.112 cod. proc. civ., bensì assolve ad una funzione di garanzia dellamassa dei creditori i quali, già dalla qualificazione di ciascuna domanda nell'elenco prodromico al progetto di stato passivo, assumono lo stato completo delle rispettive richieste, conoscibile ab origine così da tutti i creditori concorsuali. In tal modo, la qualificazione altresì prelatizia di un credito mostra di potersi armonizzare al suo riconoscimento giudiziale solo in dipendenza di una sicura ed inequivoca domanda, “in tal senso positivo dovendosi declinare il requisito di 'non assoluta incertezza' di cui alla norma, condizione che entra in campo ove però, ed almeno, una esplicitazione della richiesta di prelazione vi sia e si discuta solo del suo grado, maggiore o minore, di chiarezza” (così espressamente Cass. n. 10990/2021, cit. supra). Se invece, come nel caso di specie e sulla base di un accertamento esperito dal giudice di merito sul tenore della domanda, manchi del tutto tale manifestazione di volontà diretta al giudice (per l'ammissione del credito in privilegio), il medesimo art. 93, co. 4 l.f., soccorre per la più grave, ed invero qui rilevata, condizione di 'omessa' indicazione, non aggirabile, pertanto, mediante una diversa interpretazione che dovrebbe essere considerata altrimenti antitestuale. 4.6Da ultimo, va aggiunto che se la domanda di insinuazione presentata, senza specifica richiesta del privilegio, dovesse essere integrata mediante ulteriore atto successivoalla domanda di insinuazione ovvero al deposito, da parte del curatore, dello stato passivo, allora tale integrazione produrrebbe una mutatioe non già una emendatio libelli (Cass. 37802/2022). 4.7 Con riguardo al privilegio, va poi rammentato l’insegnamento già affermato da questa Corte di legittimità secondo cui nell'ordinamento non esiste una generale qualificazione dei crediti privilegiati, fondata su un unico presupposto, ma esistono tanti privilegi quante sono le situazioni dalla legge qualificate come tali: in conseguenza, l'indicazione del titolo del privilegio di cui si chiede il riconoscimento non attiene alla semplice qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio, bensì integra la causa petendidella domanda, atta ad introdurre nel processo il campo di indagine necessario all'accertamento della sussistenza del singolo diritto di prelazione (Cass. 13 giugno 1990, n. 5751; Cass. 37802/2022, cit. supra). In tale prospettiva, dunque, la specificazione del privilegio integrerebbe - per quanto già sopra accennato –una modificazione del titolo della domanda, determinando, cioè, quella che viene comunemente definita una mutatio libelli , giacché - si afferma –esorbita dai limiti di una consentita emendatio libelli il mutamento della causa petendi che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere ingiudizio (cfr. per tutte: Cass. 12 dicembre 2018, n. 32146). Peraltro, la non attuabilità di una siffatta modifica della domanda nel procedimento diverificazione dello stato passivo trova conferma nel rilievo, già sopraricordato, per cui, a mente dell’art. 93, comma 3, n. 4, l. fall., il ricorso deve contenere «l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione», dovendo indifetto il credito considerarsi chirografario (art. cit., comma 4): sanzione, questa, chiaramente incompatibile con alcun aggiustamento di rotta successivo (così, sempre Cass. 37802/2022, cit. supra). 4.8 A ciò va aggiunto che anche i principi fissati nell’arresto di cui alla ord. Sez. 6 -1, n. 25316 del 20/09/2021 (e secondo i quali “Intema di formazione dello stato passivo del fallimento, la volontà del creditoreche intenda ottenere l'insinuazione in collocazione privilegiata può desumersi, qualora manchi un'espressa istanza di riconoscimento della prelazione, dalla chiara esposizione della causa del credito in relazione alla quale essa è richiesta, dovendosi determinare l'oggetto della domanda giudiziale allastregua delle complessive indicazioni contenute in quest'ultima e deidocumenti alla stessa allegati”) costituiscono in realtà uno scostamento solo apparente dall’interpretazione giurisprudenziale sopra ricordata in apertura ecomunque dal principio di cui all’art. 99 cod. proc. civ.. Ed invero, ilprecedente espresso dalla Sesta Sezione di questa Corte si è limitato adaffermare che “il privilegio va concesso, nel caso in cui la volontà del creditoredi ottenere l'insinuazione al passivo fallimentare del proprio credito” con la richiesta collocazione privilegiata possa chiaramente desumersi “dalle complessive indicazioni contenute nella domanda e dalla chiara esposizionedella causa del credito in relazione alla quale essa è richiesta (Cass. 9 aprile2018, n. 8636; Cass. 2 ottobre 2015, n. 19714; Cass. 6 agosto 2014, n. 17710; Cass. 22 marzo 2013, n. 7287)”. Detto altrimenti, nell’arresto sopramenzionato la Corte ha riportato la questione sul diverso terrenodell’interpretazione, demandata al giudice del merito, del contenuto del petitum giudiziale (che nel caso esaminato era stato comunque avanzato in riferimento alla più generale domanda di ammissione al passivo del credito),questione che doveva essere risolta nel senso che “secondo le regole generali,per la manifestazione di tale volontà non è richiesto l'uso di formule sacramentali, risultando sufficiente che dalle indicazioni contenute nel ricorso, come dalla documentazione allegata, possa evincersi senza incertezze l'intento della parte istante di ottenere l'ammissione al passivo con lacollocazione prevista dalla legge in relazione alla causa di prelazione da cui èassistito: ciò, secondo le ordinarie regole sulla identificazione dell'oggettodella domanda (cfr., ex multis, Cass.6 agosto 2014, n. 17710; 22 marzo2013, n. 7287)” (così expressis verbis , Cass. n. 25316/2021; vedi anche Cass. 32951/2024). 4.8 Orbene, nella fattispecie in esame il Tribunale ha accertato che, nella insinuazione al passivo originaria, il privilegio non risultava chiesto nemmeno in via implicita o generica, così evidenziandosi che la parte istante si era limitata a richiamare solo la ragione giustificativa del credito, nascente dalla prestazione contrattuale di natura professionale, senza tuttavia manifestare in modo chiaro l'intento di una considerazione corrispondentemente privilegiata. 4.9 Ritiene la Corte – conformemente a quanto già affermato nell’arresto sopra più volte citato (Cass. n. 10990/2021; ma vedi anche: Cass. 32951/2024) – che assecondare la diversa prospettazione, perorata dalla ricorrente, della mera enunciazione del la “natura” del credito per legittimare la richiesta del contestato privilegiosignificherebbe “operare una lettura antitestuale e di fatto abrogatrice dellaprescrizione dell'art. 93 co.3 n.4 l.f., istituto che ben ha mostrato di esserecompatibile - senza sacrificio abnorme e formalistico del diritto di credito -con una riduzione ex lege della domanda, a limitata funzione conservativa, dato che una insinuazione per una causa di prelazione non chiaramenteespressa (perché del tutto incerta) ovvero omessa (cioè mancante del tutto) - e le ipotesi sono parificate, a riprova della perentorietà del comando legale- si traduce in una domanda del medesimo credito quale chirografario” (cosìespressamente sempre Cass. n. 10990/2021,cit.). 4.10 Del resto, la diversa (e qui non condivisa) opinione della ricorrente rischierebbe di far saltare anche i principi regolatori del sistema processuale che governano anche il procedimento di verifica dello stato passivo, che, sebbene deformalizzato e strutturato come rito sommario di cognizione, risponde pursempre al fondamentale cardine processualcivilistico del giudizio regolato dalprincipio della domanda, per come cristallizzato nell’art. 112 del codice di rito, norma applicabile, in modo indiscutib ile, anch’essa al procedimentoqui in discussione. 4.11 In conclusione, va detto che ciò che risulta dirimente, per le finalità qui in esame, è che sia specificato nella domanda, ai sensi dell’art. 93, terzo comma, n. 4, l. fall., il “titolo della prelazione”, inteso come causa del credito alla quale accede la domanda di riconoscimento del privilegio (Cass.32951/2024, cit. supra). Una volta formulata da parte del creditore istante la domanda di riconoscimento della prelazione, sulla base dell’indicazione del titolo preferenziale in relazione alla causa giustificatrice del credito,rientra nella sfera di azione del giudice del merito ricercare, sulla base del noto principio “iura novit curia”, la norma di riferimento giustificatrice del richiesto titolo di preferenza rispetto ai crediti insinuati. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori