CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 marzo 2019
Cassazione n. 11267/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12657-2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Baried elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, per procura in atti. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E TURISMO s.r.l.,in persona del curatore, avv. [OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Apollo,e domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] di Trastevere n. 131. - controricorrente - avversoil decreto del Tribunale di Foggia, depositato in data 14.3.2019 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/2/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 98 l. fall. l ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] e Turismo s.r.l. nella parte in cui il preteso credito per attività professionale era stato ammesso solo in parte e in via chirografaria anziché in via privilegiata (per la domanda n. 15 erano stati riconosciuti solo euro 91.884,45 ed esclusi 20.969,55 euro; con riferimento alla domanda n. 23, erano stati riconosciuti 6.928,75 euro ed esclusieuro 8.239,82). 2. L’opponente sosteneva l’illegittimità del decreto impugnato in quanto privo di motivazione e perché il rango privilegiato del credito insinuato sarebbe dipeso comunque dalla legge. 2. Il Tribunale, con il decreto qui oggetto di ricorso per cassazione, ha, nella resistenza della curatela fallimentare, rigettato la proposta opposizione allo stato passivo, confermando pertanto il decreto impugnato. 3. Il Tribunale ha rilevato che: (a) dalla lettura dello stato passivo si evinceva che il g.d. aveva comunque dato conto, sia pur succintamente, dei criteri in base ai quali aveva determinato gli importi da riconoscere al creditore per l’attività professionale svolta in favore della società poi fallita, dovendosi pertanto ritenere che il decreto fosse munito di adeguata motivazione in linea con le previsioni di cui all’art. 96, 1 comma, l. fall.;(b) in ordine al mancato riconoscimento del privilegio, occorreva richiamare il principio giurisprudenziale secondo cui la domanda di insinuazione presentata senza specifica richiesta di privilegio, non poteva essere integrata mediante ulteriore atto successivo al deposito, da parte del curatore, dello stato passivo ex art. 95, comma2, l. fall., configurando tale richiesta una “mutatio” e non già una “emedatio libelli” e derivandone, nella fase sommaria e per la perentorietà dei termini ivi previsti, la considerazione del credito stesso come chirografario, con l’ulteriore conseguenza che la non sanabilità dell’omissione implicava, da un lato, che lo stesso credito –con la richiesta del privilegio e senza una revoca della domanda tempestiva –non potesse essere insinuato in via tardiva e, dall’altro, il rigetto dell’opposizione allo stato passivo; (c) nel caso di specie non era infatti contestata tra le parti la circostanza della mancata richiesta di un privilegio dei crediti vantati dall’opponente con l’istanza di insinuazione al passivo, non potendo tale omissione, come correttamente rilevato anche dal g.d., essere integrata successivamente. 2. Il decreto, pubblicato il 14.3.2019, è stato impugnato da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] e Turismo s.r.l ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 93, 95 e 96 l. fall., in relazione al mancato riconoscimento del privilegio e di una errata quantificazione del credito professionale maturato e richiesto in giudizio, sul rilievo che il Tribunale, nel respingere l’impugnazione del decreto del g.d. sotto il profilo della denunziata assenza di motivazione, sarebbe incorso in errore “nella lettura dello stato passivo e conseguentemente” non avrebbe compreso i motivi di impugnazione del decreto del g.d.,né avrebbe preso in considerazione la documentazione allegata. 1.1 Il motivo, così formulato, presenta, in parte, profili di inammissibilità e, per altra parte, profili di infondatezza. Osserva il Collegio che in realtà la ricorrente si duole in buona sostanza di un vizio di motivazione del provvedimento impugnato laddove i giudici del merito, non comprendendo le doglianze sollevate in relazione al decreto emesso dal g.d. in sede di approvazione dello stato passivo, non avrebbero fornito risposta alle censure mosse con l’atto di opposizione al detto provvedimento delg.d. In realtà, la motivazione resa dal Tribunale- nel respingere la doglianza di vizio di motivazione a sua volta avanzata nella precedente fase di giudizio avverso il decreto del g.d.- si è integrata con la motivazione di quest’ultimo provvedimento attraverso un richiamo per relationemallo stesso. Ne consegue che le doglianze qui di nuovo proposte nel motivo di ricorso in esame risultano in parte inammissibili, per difetto di autosufficienza, laddove le relative censure non riportano - come avrebbero dovuto - anche il contenuto del provvedimento del g.d. (cui la motivazione del Tribunale si era inverointegrata) (cfr., in tal senso domanda di cui al cron. n. 15 e n. 22 ), non consentendo dunque la verifica a questa Corte di legittimità sull’esistenza o meno del denunciato vizio di motivazione apparente ovvero inesistente, e, per altra parte, infondate, posto che laddove il motivo di censura qui in esame riporta, per le altre poste creditorie di cui alla domanda di ammissione al passivo, anche la motivazione resa dal g.d., risulta evidente che non possa essere sostenuta la tesi perorata dalla parte ricorrente della mera apparenza della motivazione, in quanto quest’ultima risulta integrata anche con la motivazione resa dal g.d., con la conseguenza che il vizio qui ricorribile per cassazione avrebbe potuto essere proposto eventualmente come error in iudicando in relazione alla possibil e erroneità della decisione adottata dal Tribunale al quale era stata devoluta la soluzione della questione attinente all’ane al quantum della pretesa creditoria insinuata al passivo fallimentare. A ciò va aggiunto che il rigoroso rispetto del requisito di autosufficienza del ricorso, dettato dall’art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c., avrebbe altresì richiesto la compiuta e dettagliata descrizione dei motivi di opposizione allo stato passivo e della documentazione richiamata che, invece, nel motivo di ricorso qui in esame viene solo evocata con meri richiami. Ne consegue il complessivo rigetto del primo motivo di ricorso. 2. Con il secondo mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,dell’art. 93, 3 comma, n. 4, e comma 4, l. fall. e dell’art. 2751 bis n. 2, l. fall., sempre in relazione al mancato riconoscimento del privilegio ex lege, sul rilievo che il Tribunale avrebbe errato nel non riconoscere il richiesto privilegio mobiliare in quanto era stato identificato il “titolo del credito” nella domanda di insinuazione e considerato anche che la natura del credito come professionale (e dunque privilegiato ex lege) non era stata neanche contestata dal fallimento opposto. Osserva infatti la ricorrente che il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. del credito insinuato sarebbe stato dovuto perché insito nella natura di retribuzione intellettuale del credito medesimo, descritta e documentata nelle istanze di ammissione al passivo, con la conseguenza che non sarebbe stata necessaria la sua esplicazione, essendone implicita la richiesta. Si evidenzia sempre da parte della ricorrente, in realtà , che il privilegio sarebbe stato richiesto nelle medesime domande di ammissione al passivo, in quanto insito nella natura dei crediti stessi e, s olo per mero spirito chiarificatore, nelle osservazioni allo stato passivo era stata aggiunta la formula sacramentale “richiesta in privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c.”. 3. Con il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, si censura, poi, il provvedimento impugnato rispettivamente per: (a) violazione e falsa applicazione dell’art. 2745 cod. civ., sotto il profilo del mancato riconoscimento del privilegio in considerazione dalla causa del credito; (b) violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio tra chiesto e pronunciato, sempre in relazione al mancato riconoscimento della richiesta prelazione; (c) omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., anche in riferimento ad “ motivazione anomala, obiettivamente incomprensibile e solo apparente”. 4. Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo –che possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione delle questioni prospettate – sono in realtà infondati. 4.1 Ritiene il Collegio di voler fornire continuità applicativa ai principi correttamente affermati, da ultimo, nella materia di esame da Cass.,Sez. 1, ord. n. 10990 del 26/04/2021, secondo cui verbatim “ La domanda di ammissione al passivo fallimentare postula, ai fini del riconoscimento del privilegio, la necessaria indicazione nel ricorso, ai sensi dell'art. 93, comma 3, n. 4, della l. fall., dell'eventuale titolo di prelazione, conseguendo, all'eventuale omissione o assoluta incertezza del titolo in parola, la degradazione a chirografario del credito invocato”(nella fattispecieesaminata nel ricordato precedente, questa Corteha escluso la spettanza del privilegio ex art. 2751-bis, comma 1 , n. 3, c.c., con riferimento all'insinuazione al passivo per un'indennità suppletiva di clientela in relazione ad un rapporto di agenzia, essendosi il creditore limitato a richiamare la ragione giustificativa del credito e non anche la sua connotazione privilegiata). 4.2 Va infatti ricordato che, dopo la riforma del d.lgs. n.5 del 2006, la indicazione -nella domanda di insinuazione al passivo - altresì " di un titolo di prelazione", ai sensi dell'art.93 co.3 n. 4 l .f., appartiene al novero degli elementi necessari del ricorso, con l'unica e significativaconseguenza che la relativa omissione o assoluta incertezza non nedeterminano, come invece per i requisiti di cui ai nn.1), 2) e 3) delmedesimo comma, l’inammissibilità (della domanda), bensì la degradazione del credito a chirografario (Cass.15702/2011,4306/2012). Sul punto giova ricordare chese è vero che il cd. decreto correttivo n. 169 del 2007 ha temperato il precetto disciplinante la domanda di credito privilegiato - abrogando l ’ originaria previsione di abbinamento del titolo di prelazione alla graduazione dei crediti-, resta fermo che “ anche nella norma attuale non si scorge una sicura coincidenza tra la natura e la causa del credito, il suo fatto genetico e il titolo dell'eventuale prelazione ” (così, condivisibilmente Cass.n. 10990/2021, cit. supra ). È stat o in oltre precisato nell’arresto da ultimo citato, con affermazioni qui integralmente condivise anche da questo Collegio, che “…per un verso, infatti, occorre riconoscere piena autonomia ai"fatti" e agli "elementi di diritto che costituiscono le ragioni delladomanda" (n.3 co.3 art.93 l .f.), secondo prescrizioni che abbracciano l'intero perimetro di essa e cioè la prospettazione di un credito, della sua concorsualità e della modalità prioritaria con cui la parte soloeventualmente chiede di partecipare al predetto concorso; ma proprio dalla scelta, pacificamente discrezionale, di voler assumere nellacomunità dei creditori uno statuto differenziato e preferito rispetto adaltri, in conformità al catalogo legale, per l'ipotesi di una utile ripartizionedell'attivo, è scaturita la regola per cui siffatta qualità del credito, esigendo un autonomo accertamento giudiziale (sommario prima e acontraddittorio più maturo dopo) ben distinto (ed anzi posteriore o di secondo grado) da quello avente per oggetto la sussistenza del credito ela sua attitudine ad essere opponibile alla massa dei creditori, non puòprescindere dal principio della domanda”. 4.3 L'indicazione del titolo della prelazione, al paridella descrizione del bene sul quale essa si esercita, se essa ha carattere speciale, « quale requisito eventuale dell'istanza di ammissionein privilegio, deve essere verificata dal giudice, tenuto conto del principio generale secondo cui l'oggetto della domanda si identifica sulla base delle complessive indicazioni contenute in quest'ultima e dei documenti alla stessa allegati » (Cass. 33008/2019, 7287/2013).A ciò va aggiunto che l'art.93,co. 4 l .f., sopra ricordato , non opera sul lato della ammissione, bensì su quello delladomanda: esso, in altri termini, non censisce i casi in cui la causa diprelazione non sia stata dimostrata, benché richiesta, ma l'ipotesi che quest'ultima non sia proprio appartenuta al processo come suo oggetto debitamente precisato e già per difetto di enunciazione di un requisito della domanda (così, sempre Cass. n. 10990/2021, cit. supra). N e consegue che, per l'eventualità dell'omes so richiamo nella domanda ad una esplicitaqualificazione del credito siccome privilegiato, il giudice non accerta seesistono o meno i fondamenti sostanziali della prelazione, ma proprio nondeve decidere affatto su di essa, altrimenti violando il menzionatoprincipio dell'art.93 l.f. che, per come codificato nella riforma del 2006, non si limita a riprodurre il canone processualcivilistico dell'analogo art.112 c.p.c., bensì assolve ad una funzione di garanziadella massa dei creditori i quali, già dalla qualificazione di ciascuna domanda nell'elenco prodromico al progetto di stato passivo, assumono lo stato completo delle rispettive richieste, conoscibile ab origine così da tutti i creditori concorsuali. In tal modo, la qualificazione altresì prelatizia di uncredito mostra di potersi armonizzare al suo riconoscimento giudizialesolo in dipendenza di una sicura ed inequivoca domanda, “in tal sensopositivo dovendosi declinare il requisito di 'non assoluta incertezza' di cuialla norma, condizione che entra in campo ove però, ed almeno, unaesplicitazione della richiesta di prelazione vi sia e si discuta solo del suo grado, maggiore o minore, di chiarezza ” (così espressamente Cass.n. 10990/2021, cit. supra) Se invece, come nel caso di specie e sulla base di un accertamento esperito dal giudice di merito sul tenore della domanda, manchi del tutto tale manifestazione di volontàdiretta al giudice (per l'ammissione del credito in privilegio), il medesimoart. 93, co. 4 l .f. , soccorre per la più grave, ed in vero qui rilevata, condizione di 'omessa' indicazione, non aggirabile , pertanto, mediante una diversa interpretazione che dovrebbe essere considerata altrimenti antitestuale. 4.4 Da ultimo, va aggiunto che se la domanda di insinuazione presentata, senza specifica richiesta del privilegio, dovesse essere integrata mediante ulteriore atto successivo al deposito, da parte del curatore, dello stato passivo, allora tale integrazione produrrebbe una mutatio e non già una emendatio libelli: con ciò indirettamente riconoscendosi l’attuabilità di un interventorettificativo di quest’ultima consistenza (Cass. 37802/2022). 4.4 Con riguardo al privilegio, va poi rammentato l’insegnamento già affermato da questa Corte di legittimità secondo cui nell'ordinamento non esiste una generale qualificazione dei crediti privilegiati, fondata su un unico presupposto, ma esistono tanti privilegi quante sono le situazioni dalla legge qualificate come tali: in conseguenza, l'indicazione del titolo del privilegio di cui si chiede il riconoscimento non attiene alla semplice qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio, bensì integra la causa petendidella domanda, atta ad introdurre nel processo il campo di indagine necessario all'accertamento della sussistenza del singolo diritto di prelazione (Cass. 13 giugno 1990, n. 5751; Cass. 37802/2022, cit. supra). In tale prospettiva, dunque, la specificazione del privilegio integrerebbe una modificazione del titolo della domanda, determinando, cioè, quella che viene comunemente definitauna mutatio libelli , giacché ─ si afferma ─ esorbita dai limiti di una consentita emendatio libelliil mutamento della causa petendi che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio (cfr. per tutte: Cass. 12 dicembre 2018, n. 32146).Peraltro, l a non attuabilità di una siffatta modifica della domanda nel procedimento di verificazione dello stato passivo trova conferma nel rilievo, già sopra ricordato,per cui, a mente dell’art. 93, comma 3, n. 4, l. fall., il ricorso deve contenere «l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione», dovendo in difetto il credito considerarsi chirografario (art. cit., comma 4): sanzione, questa, chiaramente incompatibile con alcun aggiustamento di rotta successivo(così, sempre Cass. 37802/2022, cit. supra). 4.5 Orbene, nella fattispecie in esame il Tribunale ha accertato che, nella insinuazioneal passivo originaria, il privilegio non risultava chiesto nemmeno in via implicita o generica , così evidenziandosi c he la parte istante si era limitata a richiamare solo la ragione giustificativa del credito,nascente dalla prestazione contrattualedi natura professionale, senza tuttavia manifestare in modo chiaro l'intento di una considerazione corrispondentemente privilegiata. 4.6 Ritiene anche questo Collegio –conformemente a quanto già affermato nell’arresto sopra più volte citato(Cass. n. 10990/2021) – che assecondare la diversaprospettazione, perorata dalla ricorrente, d e lla mera enunciazione del titolo del credito per legittimare la richiesta del contestato privilegio significherebbe “operare una lettura antitestuale e di fatto abrogatrice della prescrizione dell'art.93 co.3 n.4 l.f., istituto che ben ha mostrato di essere compatibile - senza sacrificio abnorme e formalis tico del diritto di credito - con una riduzione ex lege delladomanda, a limitata funzione conservativa, dato che una insinuazione per una causa di prelazione non chiaramente espressa (perché del tuttoincerta) ovvero omessa (cioè mancante del tutto) -e le ipotesi sono parificate, a riprova della perentorietà del comando legale -si traduce in una domanda del medesimo credito quale chirografario ” (così espressamente sempre Cass.n. 10990/2021, cit.). 4.7 Non sfugge a questo Collegio che in altro precedente arresto di questa Corte (cfr. Sez. 6-1, Ordinanza n. 25316 del 20/09/2021), peraltro evocato anche dalla ricorrente, è stato affermato che la volontà del creditore che intenda ottenere l'insinuazione in collocazione privilegiata possa desumersi, qualora manchi un'espressa istanza di riconoscimento della prelazione, dalla chiara esposizione della causa del credito in relazione alla quale essa è richiesta (in tal caso si trattava di un credito di un lavoratore dipendente)(v. anche come precedente più risalente, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19714 del 02/10/2015). Tuttavia, non può neanche essere sottovalutato che la fattispecie da ultimo ricordata non risulta sovrapponibile al caso qui oggi in esame, sia in considerazionedella diversità del credito prelazionario insinuato (che,nell’ipotesi richiamata, riguardava, invero, un credito, quale quello del lavoratore subordinato,per il quale la norma di cui all’art. 2751 bis, primo comma, n. 1, c.c., non prevede altra condizione che la qualità subordinata della prestazione lavorativa per il riconoscimento del privilegio); sia in riferimento alla circostanza che in tal caso il Tribunale aveva ritenuto comunque richiestae domandata dal creditore l’ammissione privilegiata del suocredito al passivo fallimentare sulla base dell’apprezzamento complessivo della domanda con i relativi allegati documentali, ipotesi invece esclusa radicalmente nel caso di specie,ove il Tribunale, diversamente , ha ritenuto che neanche implicitamente fosse stata avanzata domanda di riconoscimento del titoloprelazionario. Del resto, la diversa (e qui non condivisa) opinione della ricorrente rischierebbe di far saltare i principi regolatori del sistema processuale che governanoanche il procedimento di verifica dello stato passivo, che, sebbene deformalizzato e strutturato comerito sommario di cognizione, risponde pur sempre al fondamentale cardineprocessualcivilistico del giudizio regolato dal principiodella domanda, per come cristallizzato nell’art. 112 del codice di rito, norma applicabile, in modo indiscutibile, anch’ess a al proc edimento qui in discussione. 4. La ricorrente propone infine un sesto mezzo con il quale denuncia la “violazione dell’art. 91 c.p.c.”, sul rilievo dell’erroneità della decisione impugnata in punto di condanna alle spese. Si evidenzia da parte della ricorrente che il fallimento avrebbe proposto con l’atto di opposizione allo stato passivo anche una domanda riconvenzionale che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare evidentemente inammissibile e che avrebbe dunque legittimato una pronuncia di compensazione delle spese di lite del giudiziodi opposizione allo stato passivo in ragione della reciproca soccombenza. 4.1 Il motivo è inammissibile per un doppio ordine di motivi tra loro convergenti. 4.1.1 Da un lato, infatti, la doglianza è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto la ricorrente non riporta né descrive compiutamente –come invece avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 3 e n. 6, c.p.c. -nel motivo di ricorso per cassazione qui in esame la domanda riconvenzionale che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile e che avrebbe legittimato la statuizione di reciproca soccombenza. 4.1.2 Sotto altro profilo, va ricordato che costituisce affermazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte quella secondo cui, in ordine alle spese di lite, il sindacato della Corte di legittimità è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice del merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (Cass.24502/2017). Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del fallimento controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.600 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n