Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 30580/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15202-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricon-ente - avverso la sentenza n. 941/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 24/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: La Corte d'appello di Palermo ha rigettato l'impugnazione proposta dall'Inps contro la sentenza resa dal tribunale che, in accoglimento dell'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], aveva annullato per l'intervenuta prescrizione del credito l'avviso di addebito relativo a contributi pretesi dall'Inps dal professionista e relativi alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26,

1. n. 335/1995, in ragione dell'iscrizione del professionista iscritto all'albo ma non alla relativa Cassa di previdenza forense per i redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionale nell'anno 2008.

La Corte territoriale ha individuato come dies a quo della prescrizione quinquennale la scadenza del tetmine per il pagamento dei contributi, nel caso di specie il 16.6.2009 (per i redditi del 2008), ritenendo tardiva, e quindi inidonea ai fini interruttivi, la nota dell'Inps pervenuta al professionista il 3 luglio 2014 ed escludendo l'applicabilità, nel caso in esame, del differimento disposto dal DPCM 4 giugno 2009, in quanto esso non incideva sulla scadenza del termine per il pagamento, come poteva desumersi dal fatto che l'eventuale rinvio nel pagamento imponeva il versamento di una maggiorazione.

Accertava altresì che l'omessa compilazione del quadro RR del modello della dichiarazione dei redditi non costituiva prova della Ric. 2021 n. 15202 sez.

ML - ud. 21-06-2022 -2- volontà di sottrarsi al debito contributivo, con conseguente inapplicabilità del disposto previsto dall'art. 2941, n.8, cod.civ.

Avverso la sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso il professionista.

La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Considerato che Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., in relazione all'art. 1, comma 1, DPCM del 4.6.2009 (pubblicato in G. U. n. 137 del 16 giugno 2009); all'art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335 e dell'art. 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'intervenuta prescrizione senza considerare lo slittamento al 6.7.2009 del termine per il versamento dei contributi, disposto dal D.P.C.M. citato e la tempestività dell'atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla nota ricevuta dal professionista il 3 luglio 2014; il ricorso è ammissibile, perché — contrariamente a quanto assume la parte controricorrente — l'Istituto non ha denunciato un vizio attinente alla motivazione, e con il quale si richiede un'inammissibile rivalutazione del fatto fuori dai limiti segnati dall'art. 360, n. 5 cod.proc.civ., bensì un vizio di violazione di legge; al riguardo, sembra sufficiente rilevare che le questioni attinenti al regime della prescrizione, tra cui rientra l'esatta individuazione del momento iniziale o finale di esso, costituiscono Ric. 2021 n. 15202 sez.

ML - ud. 21-06-2022 -3- questioni di diritto sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. 27/10/2021, n. 30303); il motivo è inoltre fondato; al riguardo si richiama il recente arresto di questa Corte 11/11/2021, n. 33331 (v. pure, fra le tante, Cass. 10/11/2021, n. 33169), alla cui motivazione si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod.proc.civ.; in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. 23/1/2020, n. 1557, ed ivi ulteriori richiami); questa Corte, nel ribadire il principio su esposto, ha ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 4 giugno del 2009 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2008 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite ( v.

Cass. n. 33331/2021, cit.); questa Corte ha altresì chiarito che «il differimento del termine di pagamento concerne tutti i contribuenti... che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (sono) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime di imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 e ss., L. n. 244/1997» (Cass. 19/4/2021, n. 10273); e si è anche statuito che ai D.P.C.M. deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione Ric. 2021 n. 15202 sez.

ML - ud. 21-06-2022 -4- attuativa o integrativa della legge (v. (Cass. 15/2/2022 n. 4900, ed ivi ulteriori richiami), come nell'ipotesi in esame, in cui il D.P.C.M. è stato emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. nr. 241 del 1997; infine, l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 4.6.2009, emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2009, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2009 al 5 agosto 2009, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b); da tali premesse discende che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16.6.2009; tale termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. cit., e quindi è quest'ultima la data da considerare ai fini della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale; si tratta di principi ormai consolidati, così superandosi anche il precedente orientamento sostenuto dalla parte controricorrente, sicché non si ravvisano i presupposti per una ulteriore riflessione sulla questione e conseguente rimessione alle Sezioni unite; Ric. 2021 n. 15202 sez.

ML - ud. 21-06-2022 -5- la sentenza deve quindi essere cassata e la causa rinviata alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15202-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricon-ente - avverso la sentenza n. 941/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 24/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La Corte d'appello di Palermo ha rigettato l'impugnazione proposta dall'Inps contro la sentenza resa dal tribunale che, in accoglimento dell'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], aveva annullato per l'intervenuta prescrizione del credito l'avviso di addebito relativo a contributi pretesi dall'Inps dal professionista e relativi alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, in ragione dell'iscrizione del professionista iscritto all'albo ma non alla relativa Cassa di previdenza forense per i redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionale nell'anno 2008. La Corte territoriale ha individuato come dies a quo della prescrizione quinquennale la scadenza del tetmine per il pagamento dei contributi, nel caso di specie il 16.6.2009 (per i redditi del 2008), ritenendo tardiva, e quindi inidonea ai fini interruttivi, la nota dell'Inps pervenuta al professionista il 3 luglio 2014 ed escludendo l'applicabilità, nel caso in esame, del differimento disposto dal DPCM 4 giugno 2009, in quanto esso non incideva sulla scadenza del termine per il pagamento, come poteva desumersi dal fatto che l'eventuale rinvio nel pagamento imponeva il versamento di una maggiorazione. Accertava altresì che l'omessa compilazione del quadro RR del modello della dichiarazione dei redditi non costituiva prova della Ric. 2021 n. 15202 sez. ML - ud. 21-06-2022 -2- volontà di sottrarsi al debito contributivo, con conseguente inapplicabilità del disposto previsto dall'art. 2941, n.8, cod.civ. Avverso la sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso il professionista. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., in relazione all'art. 1, comma 1, DPCM del 4.6.2009 (pubblicato in G. U. n. 137 del 16 giugno 2009); all'art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335 e dell'art. 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'intervenuta prescrizione senza considerare lo slittamento al 6.7.2009 del termine per il versamento dei contributi, disposto dal D.P.C.M. citato e la tempestività dell'atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla nota ricevuta dal professionista il 3 luglio 2014; il ricorso è ammissibile, perché — contrariamente a quanto assume la parte controricorrente — l'Istituto non ha denunciato un vizio attinente alla motivazione, e con il quale si richiede un'inammissibile rivalutazione del fatto fuori dai limiti segnati dall'art. 360, n. 5 cod.proc.civ., bensì un vizio di violazione di legge; al riguardo, sembra sufficiente rilevare che le questioni attinenti al regime della prescrizione, tra cui rientra l'esatta individuazione del momento iniziale o finale di esso, costituiscono Ric. 2021 n. 15202 sez. ML - ud. 21-06-2022 -3- questioni di diritto sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. 27/10/2021, n. 30303); il motivo è inoltre fondato; al riguardo si richiama il recente arresto di questa Corte 11/11/2021, n. 33331 (v. pure, fra le tante, Cass. 10/11/2021, n. 33169), alla cui motivazione si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod.proc.civ.; in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. 23/1/2020, n. 1557, ed ivi ulteriori richiami); questa Corte, nel ribadire il principio su esposto, ha ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 4 giugno del 2009 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2008 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite ( v. Cass. n. 33331/2021, cit.); questa Corte ha altresì chiarito che «il differimento del termine di pagamento concerne tutti i contribuenti... che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (sono) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime di imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 e ss., L. n. 244/1997» (Cass. 19/4/2021, n. 10273); e si è anche statuito che ai D.P.C.M. deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione Ric. 2021 n. 15202 sez. ML - ud. 21-06-2022 -4- attuativa o integrativa della legge (v. (Cass. 15/2/2022 n. 4900, ed ivi ulteriori richiami), come nell'ipotesi in esame, in cui il D.P.C.M. è stato emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. nr. 241 del 1997; infine, l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 4.6.2009, emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2009, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2009 al 5 agosto 2009, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b); da tali premesse discende che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16.6.2009; tale termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. cit., e quindi è quest'ultima la data da considerare ai fini della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale; si tratta di principi ormai consolidati, così superandosi anche il precedente orientamento sostenuto dalla parte controricorrente, sicché non si ravvisano i presupposti per una ulteriore riflessione sulla questione e conseguente rimessione alle Sezioni unite; Ric. 2021 n. 15202 sez. ML - ud. 21-06-2022 -5- la sentenza deve quindi essere cassata e la causa rinviata alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composiz
Sentenza Cassazione n. 30580/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris