CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2021
Cassazione n. 33331/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 31084-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 186/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 21/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Messina ha respinto, sia pure con diversa motivazione, l'appello dell'INPS, ritenendo sussistente l'obbligo dell'appellato, ingegnere libero professionista e lavoratore dipendente, di iscriversi alla Gestione separata, ma prescritti i crediti contributivi vantati dall'Istituto per l'anno 2008. 2. La Corte di merito, richiamati precedenti di legittimità, ha identificato il momento di decorrenza della prescrizione con la scadenza del termine per il versamento dei contributi (16.6.09 per i redditi 2008) ed ha rilevato il decorso del termine quinquennale rispetto all'avviso di pagamento giunto al destinatario il 30.6.14. 3. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA]. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. Considerato che: 5. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell'art. 2, commi 26 - 31, della legge 335/1995, dell'art. 18 d.lgs. n. 241/1997, dell'art. 17 d.P.R. 435/2001 e del D.P.C.M. 4.6.2009, per avere la Corte di merito dichiarato l'intervenuta prescrizione Ric. 2019 n. 31084 sez. ML - ud. 10-06-2021 -2- senza considerare lo slittamento al 6.7.2009 del termine per il versamento dei contributi, disposto dal D.P.C.M. 4.6.2009. 6. Il motivo è fondato e deve trovare accoglimento. 7. In ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass.nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». 8. Di recente, questa Corte, nel ribadire il principio appena esposto, e dunque che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i Ric. 2019 n. 31084 sez. ML - ud. 10-06-2021 -3- termini per il pagamento dei contributi, ha ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» ( v. Cass. n. 10273 del 2021). 9. L'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 4.6.2009, emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2009, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2009 al 5 agosto 2009, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b). 10. In relazione al caso in esame, deve darsi atto che la questione attinente al dies a quo del termine di prescrizione del debito contributivo è tuttora sub iudice in quanto oggetto del motivo di ricorso dell'Istituto; che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, la individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce quaestio iuris, su cui il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v. Cass. n. 15631 del 2016; n. 21752 del 2010; n. 11843 del 2007; 16573 del 2004); che i dati necessari ai fini del corretto calcolo del Ric. 2019 n. 31084 sez. ML - ud. 10-06-2021 -4- termine prescrizionale emergono tutti dalla sentenza impugnata; che, secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa ai D.P.C.M. se hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del 2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000), come nel caso specie (il D.P.C.M. del 6.7.2010 è stato emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997). 11. Da tali premesse discende che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16.6.2009; tale termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. cit.., e quindi è quest'ultima (6.7.2009) la data da considerare ai fini della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale. 12. A tali principi non si è uniformata la sentenza impugnata che deve pertanto essere cassata. 13. Sul rilievo esposto nel controricorso, di applicabilità del D.P.C.M. ai soli contribuenti soggetti agli studi di settore, con esclusione dell'ing. Muscolino che "rientra nel regime dei contribuenti cd. minimi (Quadro CM)", si richiama quanto già affermato nella sentenza di questa Corte n. 10273 del 2021: "Né può convenirsi con l'impugnata sentenza allorché ritiene che l'odierna controricorrente rientrasse nel novero dei «contribuenti estranei [...] agli studi di settore, in quanto in regime dei c.d. minimi», atteso che, giusta la lettera dell'art. 1, comma 1, d.P.C.M. cit., il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver Ric. 2019 n. 31084 sez. ML - ud. 10-06-2021 -5- scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss., L. n. 244/2007". 14. Per le ragioni esposte, il ricorso dell'Istituto deve trovare accoglimento. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per l'esame delle ulteriori questioni assorbite, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di