CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2021
Cassazione n. 43008/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 maggio 2021 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del 18 settembre 2019 del Tribunale di Firenze, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con confisca dell'autocarro in sequestro, alla pena di mesi quattro di arresto ed euro duemila di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) e b) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, atteso il trasporto in assenza di autorizzazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato il mancato confronto della sentenza impugnata con i motivi di censura, sì che non doveva considerarsi attività sanzionata quella di raccolta di oggetti al fine di provvedere alla loro riparazione, ed in specie l'imputato aveva dichiarato che gli oggetti erano destinati al laboratorio del consuocero per l'esecuzione di alcune riparazioni. Oltre a ciò, la condotta sanzionabile doveva considerarsi solamente quella non caratterizzata da un grado di assoluta occasionalità, ed infatti non sussisteva alcuna attività organizzata di gestione di rifiuti pericolosi. 2.2. Col secondo motivo è stata censurata la mancata applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., atteso che era stata desunta l'abitualità come elemento ostativo al riconoscimento della predetta causa, mentre al contrario era abituale l'attività di trasporto di materiale ferroso e non quella di raccolta di rifiuti. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In relazione infatti alle censure svolte, in realtà è l'impugnazione che non si confronta col percorso argomentativo della sentenza impugnata. Oltre a ciò, in tema di giudizio di cassazione devono considerarsi precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3.1.1. Ciò posto, la sentenza impugnata ha invero dato conto dell'avvenuto trasporto, su un autocarro, di un "ammasso indistinto di metalli, attrezzatura vecchia, in alcun modo separata né bonificata", che il primo Giudice aveva definito essere "un carico che...per la molteplicità...dei beni messi sul mezzo, per le modalità de/loro trasporto, per la mancata bonifica di alcuno degli apparecchi, per la miscelazione delle varie tipologie di oggetti, consente di affermare che si tratta di rifiuti". Tanto più che lo stesso imputato aveva affermato che si trattava di beni di cui i proprietari si erano disfatti, e quindi di rifiuti, irrilevanti essendo quindi le successive intenzioni del ricorrente (tra l'altro il fine di riparazione di dette cose era stato meramente dedotto). 3.1.2. Al riguardo, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 256, comma primo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, trattandosi di illecito istantaneo, è così sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché costituisca un'attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale (in specie era stata così esclusa l'occasionalità della condotta atteso che, pur essendo stato effettuato il trasporto in un'unica occasione, l'ingente quantità di rifiuti denotava lo svolgimento di un'attività commerciale implicante un minimum di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali)(Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016, Revello, Rv. 266305). Infatti non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità (Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016, Isoardi, Rv. 265836). 3.1.3. Siffatta assoluta occasionalità non sussiste neppure in specie, proprio alla stregua degli accertamenti in fatto siccome evidenziati dalla Corte territoriale, che hanno dato conto dell'esistenza di una pluralità di rifiuti, della presenza di automezzo utilizzato per il trasporto di tali materiali (anche pericolosi, in quanto vi era altresì percolazione di olio), tenuti alla rinfusa e variamente miscelati, della ricorrenza in definitiva di un'attività organizzata - quantomeno in via rudimentale - di raccolta di beni definitivamente abbandonati dai proprietari, i quali ben conoscevano l'odierno ricorrente sì da abbandonare davanti al cancello di quest'ultimo macchinari ormai relitti. 3.2. Allo stesso tempo va quindi disatteso anche il secondo motivo, proprio in considerazione della ribadita abitualità delle condotte, sottolineata anche dalla Corte territoriale la quale - con rilievo in alcun modo revocato in dubbio - ha annotato che la stessa varietà dei rifiuti rappresentava segno inequivoco di reiterazione della raccolta. In proposito, infatti, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata ai reati eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante la reiterazione della condotta tipica (Sez. 3; n. 30134 del 05/04/2017, Dentice, Rv. 270255).4. Ne consegue quindi senz'altro, attesa la manifesta infondatezza dell'impugnazione che non si confronta neppure appieno con la motivazione della sentenza, l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento delta somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22/10/2021