Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:C:2004:591
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt de la [OSCURATO:PERSONA]103/02
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
Repubblica italiana
«Inadempimento di uno Stato — Direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE — Nozione di quantità di rifiuti — Dispensa dall’obbligo di autorizzazione»
Massime della sentenza
1.
Ambiente — Rifiuti — Direttiva 75/442 relativa ai rifiuti — Ricupero dei rifiuti — Dispensa dall’autorizzazione — Presupposti
— Determinazione dei tipi e delle quantià di rifiuti — Nozione di quantità di rifiuti — Interpretazione — Rinvio a una soglia
superiore applicabile a ogni tipo di rifiuti
(Direttiva del Consiglio 75/442/CEE, artt. 9, 10 e 11, n. 1, secondo comma)
2.
Atti delle istituzioni — Direttive — Attuazione da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri — Necessità di una trasposizione completa — Esistenza
di norme nazionali che rendono superflua la trasposizione mediante provvedimenti legislativi o regolamentari ad hoc — Ammissibilità
— Presupposti
3.
Ambiente — Rifiuti — Direttiva 75/442 relativa ai rifiuti — Allegati II A e II B — Distinzione tra operazioni di smaltimento
e operazioni di ricupero — Qualificazione come operazione di ricupero — Presupposti — Rifiuti pericolosi — Criterio non pertinente
[Direttiva del Consiglio 75/442, art. 1, lett. f)]
1. La nozione di quantità di rifiuti, di cui all’art. 11, n. 1, secondo comma, della direttiva 75/442, relativa ai rifiuti, come
modificata dalla direttiva 91/156, che prevede la possibilità di una dispensa dall’autorizzazione per il ricupero di rifiuti
non pericolosi, dev’essere interpretata nel senso che essa rinvia a una soglia superiore applicabile a ogni tipo di rifiuti
al di là della quale le operazioni di ricupero non beneficiano del regime di dispensa, ma devono essere soggette ad autorizzazione,
e ciò sebbene l’espressione «quantità massime assolute» non venga espressamente utilizzata in tale disposizione.
Il sistema della direttiva 75/442 nel suo insieme milita a favore di tale interpretazione. Tale direttiva prevede infatti
una procedura ordinaria che comporta l’obbligo di ottenere l’autorizzazione menzionata agli artt. 9 e 10. L’art. 11, prevedendo
un’esenzione dall’obbligo a determinate condizioni, istituisce una procedura semplificata. Quest’ultima, di natura derogatoria,
deve poter essere applicata e controllata nel modo più facile possibile, cosa che non si verificherebbe se le quantità di
rifiuti potessero variare in funzione di ogni impianto.
(v. punti 30-31)
2. L’obbligo di garantire la piena efficacia di una direttiva, in conformità del suo obiettivo, non può essere interpretato nel
senso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono dispensati dall’adottare misure di trasposizione qualora ritengano che la loro normativa nazionale
sia migliore della normativa comunitaria in questione e che le norme nazionali siano, per questa ragione, più adatte a garantire
la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla direttiva. L’esistenza di norme nazionali può rendere superflua la trasposizione
mediante provvedimenti legislativi o regolamentari ad hoc solo a condizione, in particolare, che tali norme garantiscano effettivamente
la piena applicazione della direttiva da parte dell’amministrazione nazionale.
Pertanto agli [OSCURATO:PERSONA] membri non è consentito discostarsi dalla disciplina imposta dalla direttiva 75/442, relativa ai rifiuti,
come modificata dalla direttiva 91/156, sostituendo le quantità massime per tipo di rifiuti che possono essere oggetto di
ricupero senza autorizzazione con quantità variabili in funzione delle potenzialità di ogni impianto di ricupero.
(v. punto 33)
3. Il fatto che taluni rifiuti siano o meno pericolosi di per sé non rappresenta un criterio rilevante per stabilire se un’operazione
di trattamento dei rifiuti debba essere classificata come «recupero» ai sensi dell’art. 1, lett. f), della direttiva 75/442,
relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156. Infatti, la caratteristica essenziale di un’operazione di recupero
di rifiuti consiste nel fatto che il suo obiettivo principale è che i rifiuti possano svolgere una funzione utile, sostituendosi
all’uso di altri materiali che avrebbero dovuto essere utilizzati per svolgere tale funzione, il che consente di preservare
le risorse naturali.
Il mero fatto che i rifiuti contengano idrocarburi e gasolio e oli a bassa tossicità in quantità elevate non impedisce quindi
che possano essere utilizzati per fini di ricupero.
(v. punti 62-63)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
7 ottobre 2004
(1)
«Inadempimento di uno Stato – Direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE – Nozione di quantità di rifiuti – Dispensa dall'obbligo di autorizzazione»
Nella causa C-103/02,avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE,proposto il 20 marzo 2002,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata dai sigg. R. Wainwright e R. Amorosi, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana,
rappresentata dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, con domicilio
eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Prima Sezione),,
composta dal sig. P. Jann, presidente di Sezione, dai sigg. A. Rosas e S. von Bahr (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta
e dal sig. K. Lenaerts, giudici,
avvocato generale: sig. M. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 maggio 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede che la Corte voglia dichiarare che la Repubblica italiana,
avendo adottato il decreto 5 febbraio 1998 sull’individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate
di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che,
–
in violazione degli artt. 10 e 11, n. 1, secondo comma, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa
ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32;
in prosieguo: la «direttiva 75/442»), consente agli stabilimenti e alle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi di essere
dispensati dall’obbligo di autorizzazione, senza che tale dispensa sia subordinata al rispetto dei requisiti: 1) relativi
alla previa fissazione della quantità massima di rifiuti e 2) di cui all’art. 4 della direttiva 75/442, in riferimento alle
quantità di rifiuti trattati dagli stabilimenti che sono dispensati dall’autorizzazione;
–
in violazione dell’art. 11, n. 1, secondo comma, della direttiva 75/442, non definisce con esattezza i tipi di rifiuti coperti
dalla dispensa dall’autorizzazione e, in tal modo, anche in violazione dell’art. 3 della direttiva del Consiglio 12 dicembre
1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20; in prosieguo: la «direttiva 91/689»), in alcuni casi,
a causa della mancanza di chiarezza e precisione del decreto di cui trattasi, permette a stabilimenti o imprese che recuperano
alcuni tipi di rifiuti pericolosi di essere dispensati dall’autorizzazione in base ai meno severi requisiti previsti per i
rifiuti non pericolosi,
–
in violazione degli artt. 9 e 11, con riferimento all’art. 1, lett. e) ed f), della direttiva 75/442, e ai suoi allegati II
A e II B, come modificati dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 24 maggio 1996, 96/350/CE (GU L 135, pag. 32), definisce alcune
attività di smaltimento come attività di «recupero ambientale», consentendo in tal modo a stabilimenti ed imprese che effettuano
operazioni di smaltimento, diverse dallo smaltimento dei propri rifiuti nei luoghi di produzione, di poter essere esentati
dall’obbligo di autorizzazione, come se effettuassero operazioni di recupero,
è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 1, 9, 10 e 11 della direttiva 75/442 e dell’art. 3
della direttiva 91/689.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
Direttiva 75/442
2
La direttiva 75/442 si pone l’obiettivo di garantire lo smaltimento e il recupero dei rifiuti nonché di incoraggiare l’adozione
di misure intese a limitare la formazione dei rifiuti, in particolare promuovendo le tecnologie pulite e i prodotti riciclabili
e riutilizzabili.
3
L’art. 1 della suddetta direttiva definisce segnatamente cosa si deve intendere per «rifiuto», «smaltimento e «ricupero».
4
Ai sensi dell’art. 4 di tale direttiva:
«[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano ricuperati o smaltiti senza pericolo per
la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e in particolare:
–
senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
–
senza causare inconvenienti da rumori od odori;
–
senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
[OSCURATO:PERSONA] membri adottano inoltre le misure necessarie per vietare l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato
dei rifiuti».
5
Gli artt. 9-11 della direttiva 75/442 sanciscono i casi in cui è necessaria un’autorizzazione dell’autorità competente per
le operazioni di smaltimento e per quelle di ricupero dei rifiuti. Tali operazioni figurano rispettivamente agli allegati II A
e II B di tale direttiva, come modificati dalla decisione 96/350.
6
L’art. 9, n. 1, della direttiva 75/442 prevede che, ai fini dell’applicazione del suo art. 4, tutti gli stabilimenti o imprese
che effettuano le operazioni di smaltimento elencate nell’allegato II A della stessa direttiva debbano ottenere l’autorizzazione
dell’autorità competente.
«Tale autorizzazione riguarda in particolare:
–
i tipi ed i quantitativi di rifiuti,
–
i requisiti tecnici,
–
le precauzioni da prendere in materia di sicurezza,
–
il luogo di smaltimento,
–
il metodo di trattamento».
7
Secondo l’art. 9, n. 2, della direttiva 75/442:
«Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato, essere rinnovate, essere accompagnate da condizioni
e obblighi, o essere rifiutate segnatamente quando il metodo di smaltimento previsto non è accettabile dal punto di vista
della protezione dell’ambiente».
8
L’art. 10 di tale direttiva, relativa alle operazioni di ricupero previste all’allegato II B della stessa recita:
«Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate nell’allegato II B
devono ottenere un’autorizzazione a tal fine».
9
L’art. 11 di tale direttiva prevede la possibilità di una dispensa dall’autorizzazione applicabile a tutti i rifiuti fatti
salvi i rifiuti pericolosi che costituiscono l’oggetto di specifiche norme:
«1.
(…) possono essere dispensati dall’autorizzazione di cui all’articolo 9 o all’articolo 10:
a) gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti nei luoghi di produzione
e
b) gli stabilimenti o le imprese che recuperano rifiuti:
Tale dispensa si può concedere solo:
–
qualora le autorità competenti abbiano adottato per ciascun tipo di attività norme generali che fissano i tipi e le quantità
di rifiuti e le condizioni alle quali l’attività può essere dispensata dall’autorizzazione
e
–
qualora i tipi o le quantità di rifiuti ed i metodi di smaltimento o di ricupero siano tali da rispettare le condizioni imposte
all’articolo 4.
2. Gli stabilimenti o le imprese contemplati nel paragrafo 1 sono soggetti a iscrizione presso le competenti autorità.
3. [OSCURATO:PERSONA] membri informano la [OSCURATO:PERSONA] delle norme generali adottate in virtù del paragrafo 1».
Direttiva 91/689
10
L’art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva 91/689, relativa ai rifiuti pericolosi, prevede quanto segue:
«1.
La deroga all’obbligo di autorizzazione per gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei
propri rifiuti prevista all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE non è applicabile ai rifiuti pericolosi
oggetto della presente direttiva.
2.
Conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE, uno Stato membro può dispensare dall’articolo 10
della presente direttiva gli stabilimenti o le imprese che provvedono al ricupero dei rifiuti oggetto della presente direttiva:
–
qualora detto Stato membro adotti norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti in questione e le condizioni
specifiche (valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, valori limite di emissione, tipo di attività) e altri
requisiti necessari per effettuare forme diverse di ricupero e
–
qualora i tipi o le quantità di rifiuti ed i metodi di ricupero siano tali da rispettare le condizioni imposte all’articolo 4
della direttiva 75/442/CEE».
Normativa nazionale
11
Il decreto del Ministero dell’Ambiente 5 febbraio 1998, sull’individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Supplemento ordinario
n. 72 alla GURI n. 88 del 16 aprile 1998; in prosieguo: il «decreto»), recepisce nell’ordinamento nazionale le direttive 91/156
e 91/689.
12
L’art. 5, n. 1, del suddetto decreto, intitolato «Recupero ambientale», recita:
«Le attività di recupero ambientale individuate nell’allegato 1 consistono nella restituzione di aree degradate ad usi produttivi
o sociali attraverso rimodellamenti morfologici».
13
L’art. 7 del suddetto decreto, intitolato «Quantità», recita:
«1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto negli allegati, le quantità massime annue di rifiuti, impiegabili nelle attività
di recupero disciplinate dal presente decreto, sono determinate dalla potenzialità annua dell’impianto in cui si effettua
l’attività al netto della materia prima eventualmente impiegata e senza creare rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente.
(…)
2. Per le attività di recupero energetico di cui all’allegato 2, la quantità massima di rifiuti è definita in funzione del
potere calorifico del rifiuto, della potenza termica nominale dell’impianto in cui avviene il recupero energetico e del tempo
di funzionamento stimato per ogni singolo impianto di recupero.
3. Le quantità annue di rifiuti avviati al recupero devono essere indicate nella comunicazione di inizio di attività, precisando
il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo».
Procedimento precontenzioso
14
Con lettera di diffida del 28 febbraio 2000, la [OSCURATO:PERSONA] comunicava alle autorità italiane che la Repubblica italiana,
avendo adottato il decreto, era venuta meno agli obblighi che ad essa incombevano ai sensi degli artt. 1, 9, 10 e 11 della
direttiva 75/442 e dell’art. 3 della direttiva 91/689.
15
Ai sensi dell’art. 226 CE, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alle autorità italiane di formulare eventuali osservazioni entro due mesi
dal ricevimento della lettera di diffida.
16
Tali autorità rispondevano con due lettere, rispettivamente, del 3 maggio 2000 e 26 maggio 2000.
17
Giudicando le risposte delle autorità italiane non soddisfacenti in merito ad alcuni aspetti, l’11 aprile 2001 la [OSCURATO:PERSONA]
inviava al governo italiano un parere motivato invitandolo a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi al medesimo
entro due mesi dalla sua notificazione.
18
Le autorità italiane rispondevano con lettera del 17 agosto 2001.
19
Ritenendo tale risposta insoddisfacente, la [OSCURATO:PERSONA] decideva di proporre il presente ricorso.
Sulla prima censura, relativa alle quantità massime di rifiuti che possono essere dispensate dall’obbligo di autorizzazione
Argomenti delle parti
20
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’art. 7 del decreto viola le disposizioni dell’art. 11 della direttiva 75/442 in quanto non stabilisce
una quantità massima di rifiuti destinati al ricupero che possono essere dispensati dall’obbligo di autorizzazione ma prevede,
al contrario, una quantità variabile in funzione della potenzialità annua di ogni impianto interessato.
21
L’interpretazione della Repubblica italiana, consentendo alle imprese di recupero di essere esentate dall’obbligo di autorizzazione
anche se trattano ingenti quantitativi di rifiuti, lederebbe la finalità di protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente
di cui all’art. 4 della direttiva 75/442. Un tale approccio priverebbe di qualsiasi utilità pratica la procedura ordinaria
di domanda d’autorizzazione.
22
Da parte sua, il governo italiano sostiene che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono tenuti a fissare quantità massime assolute. Il testo
dell’art. 11 della direttiva 75/442 non conterrebbe alcuna espressa disposizione in tal senso.
23
Tale governo rileva anzi che, ai sensi del detto art. 11, n. 1, secondo comma, al fine di beneficiare dell’esenzione, è sufficiente
che sia soddisfatto uno dei due requisiti che figurano rispettivamente in ciascuno dei due trattini del suddetto comma. In
base al secondo requisito, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono definire i tipi o le quantità di rifiuti interessati al fine di garantire
l’osservanza dei requisiti di protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente previsti dall’art. 4 della direttiva 75/442.
Il termine «o» nel corpo dell’espressione «i tipi o le quantità di rifiuti» corroborerebbe tale analisi.
24
Qualora ricorra quest’ultimo requisito, e quindi risultino rispettate le condizioni previste dall’art. 4 della detta direttiva,
non sarebbe necessario soddisfare il primo requisito di cui al primo trattino dell’art. 11, n. 1, secondo comma, della stessa
direttiva. Tali due condizioni costituirebbero due ipotesi distinte e dovrebbero essere dunque considerate alternative, a
discrezione degli [OSCURATO:PERSONA] membri, e non cumulative.
25
Il governo italiano evidenzia che le disposizioni del decreto nel loro insieme e, in particolare, quelle che si riferiscono
alla determinazione di quantità massime relative, hanno per scopo un’elevata protezione dell’ambiente e rispondono al detto
scopo meglio di quanto possa fare la fissazione di una quantità massima assoluta. Secondo tale governo, l’impossibilità per
gli impianti di ampia potenzialità di recuperare i rifiuti al di là di una soglia assoluta e l’obbligo di smaltirli sarebbero
incompatibili anche con i principi generali della direttiva 75/442.
Giudizio della Corte
26
Per stabilire se la Repubblica italiana ha correttamente applicato la direttiva 75/442, occorre verificare se quest’ultima
imponga agli [OSCURATO:PERSONA] membri di fissare quantità massime assolute di rifiuti destinati a essere recuperati che possono costituire
oggetto di una dispensa dall’autorizzazione o se i suddetti [OSCURATO:PERSONA] siano legittimati a prevedere quantità relative in funzione
della potenzialità di ogni impianto. A tale scopo occorre esaminare la formulazione stessa dell’art. 11, n. 1, secondo comma,
della direttiva 75/442.
27
Dal tenore letterale di tale disposizione emerge, anzitutto, che l’esenzione dall’obbligo di autorizzazione si applica a condizione
che ricorrano due requisiti. Dal momento che ciascuno dei requisiti è preceduto da un trattino e che gli stessi sono uniti
mediante la congiunzione coordinativa «e», non vi è alcun dubbio che le due condizioni siano cumulative e non alternative,
contrariamente a quanto sostiene il governo italiano.
28
Occorre inoltre delimitare la portata dell’obbligo di fissare una quantità, che figura nella prima condizione, in quanto quest’ultima
si impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri allo stesso titolo della seconda condizione.
29
Tale prima condizione prevede espressamente l’adozione, da parte delle autorità competenti, per ciascun tipo di attività,
di norme che fissino «i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l’attività può essere dispensata dall’autorizzazione».
30
Sebbene l’espressione «quantità massime assolute» non venga espressamente utilizzata, dalla lettera stessa della disposizione
emerge che la nozione di quantità rinvia a una soglia superiore applicabile a ogni tipo di rifiuti al di là della quale le
operazioni di ricupero non beneficiano del regime di dispensa, ma devono essere soggette ad autorizzazione.
31
Per di più, il sistema della direttiva 75/442 nel suo insieme milita a favore di tale interpretazione. Tale direttiva prevede
infatti una procedura ordinaria che comporta l’obbligo di ottenere l’autorizzazione menzionata agli artt. 9 e 10. L’art. 11,
prevedendo un’esenzione dall’obbligo a determinate condizioni, istituisce una procedura semplificata. Quest’ultima, di natura
derogatoria, deve poter essere applicata e controllata nel modo più facile possibile, cosa che non si verificherebbe se le
quantità di rifiuti potessero variare in funzione di ogni impianto.
32
L’argomento del governo italiano, secondo cui le disposizioni del decreto risponderebbero meglio allo scopo di tutela dell’ambiente
rispetto a quelle previste nella direttiva 75/442, è inconferente.
33
Come la Corte ha precedentemente statuito, l’obbligo di garantire la piena efficacia di una direttiva, in conformità del suo
obiettivo, non può essere interpretato nel senso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono dispensati dall’adottare misure di trasposizione
qualora ritengano che la loro normativa nazionale sia migliore della normativa comunitaria in questione e che le norme nazionali
siano, per questa ragione, più adatte a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla direttiva. Secondo la giurisprudenza
della Corte, l’esistenza di norme nazionali può rendere superflua la trasposizione mediante provvedimenti legislativi o regolamentari
ad hoc solo a condizione, in particolare, che tali norme garantiscano effettivamente la piena applicazione della direttiva
da parte dell’amministrazione nazionale (v., segnatamente, sentenza 29 aprile 2004, causa C‑194/01, [OSCURATO:PERSONA]/Austria, Racc.
pag. I‑4579, punto 39). Pertanto, nella specie, agli [OSCURATO:PERSONA] membri non è consentito discostarsi dalla disciplina imposta dalla
direttiva 75/442 sostituendo le quantità massime per tipo di rifiuti che possono essere oggetto di ricupero senza autorizzazione
con quantità variabili in funzione delle potenzialità di ogni impianto di ricupero.
34
Peraltro, è errato sostenere, come fa il governo italiano, che l’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] è incompatibile con lo
scopo della direttiva in quanto implicherebbe che impianti di grandi dimensioni possano ricuperare solo un’esigua quantità
di rifiuti corrispondente alle quantità massime e che debbano smaltire il resto. Infatti, nulla impedisce a tali imprese di
ricuperare quantità di rifiuti superiori a tali quantità massime, a condizione di farlo in regime di autorizzazione.
35
Occorre quindi dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo stabilito nel decreto quantità massime di rifiuti, per tipo
di rifiuti, che possano essere oggetto di recupero in regime di dispensa dall’autorizzazione, è venuta meno agli obblighi
che ad essa incombono in virtù degli artt. 10 e 11, n. 1, della direttiva 75/442.
Sulla seconda censura, relativa a una definizione imprecisa dei tipi di rifiuti coperti dalla dispensa dall’autorizzazione
Argomenti delle parti
36
[OSCURATO:PERSONA] formula due addebiti: in primo luogo, alcuni titoli delle norme tecniche, contenute negli allegati 1 e 2 del
decreto, definiscono i tipi di rifiuti in modo estremamente vago; in secondo luogo, i codici del [OSCURATO:PERSONA] dei Rifiuti
(in prosieguo: i codici «CER») spesso non sono citati oppure, pur essendo citati, non corrispondono alla definizione riportata
nei titoli delle norme tecniche. Ne conseguirebbe che alcuni rifiuti pericolosi potrebbero essere fatti rientrare nella categoria
dei rifiuti non pericolosi, consentendo in tal modo agli stabilimenti e alle imprese che li trattano di essere dispensati
dall’autorizzazione, avvalendosi dei criteri meno severi previsti per i rifiuti non pericolosi.
37
[OSCURATO:PERSONA] illustra la sua censura menzionando tre casi.
38
[OSCURATO:PERSONA] rileva, innanzi tutto, a titolo di esempio, che la norma tecnica 5.9, che figura nell’allegato 1 del decreto,
relativa «a spezzoni di cavo in fibra ottica ricoperta di tipo dielettrico, semidielettrico e metallico» non menziona alcun
codice CER.
39
Inoltre, la norma tecnica 7.8, contenuta nell’allegato 1 del decreto, che fa riferimento ai «rifiuti di refrattari, rifiuti
di refrattari da forni per processi ad alta temperatura», è accompagnata da una serie di codici CER che non consentirebbe
di stabilire se i materiali di rivestimento usati, provenienti da processi metallurgici dell’alluminio, siano o meno ricompresi
in detta norma e darebbe origine ad una confusione tra rifiuti non pericolosi e pericolosi.
40
Infine, la norma tecnica 3.10, contenuta nell’allegato 1 del decreto, che si riferisce alle «pile all’ossido di argento esauste»,
reca l’errato codice CER 160605, corrispondente alla tipologia «altre pile ed accumulatori», compresa fra i rifiuti non pericolosi,
invece di recare, in considerazione del tenore di mercurio, il codice CER 160603, che fa riferimento alle «pile a secco al
mercurio» e quindi rientra nella categoria dei rifiuti pericolosi. [OSCURATO:PERSONA] segnala a tale proposito che il titolo del
codice 160603 è stato modificato dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 3 maggio 2000, 2000/532/CE (GU L 226, pag. 3) che ha introdotto
la dicitura «accumulatori al mercurio».
41
Il governo italiano rileva che i tre casi esaminati dalla [OSCURATO:PERSONA] costituiscono casi non esemplari e che quest’ultima
ha ingiustamente presunto in maniera generalizzata una mancata definizione o una definizione erronea dei tipi di rifiuti coperti
dalla dispensa dall’autorizzazione.
42
Per quanto riguarda la norma tecnica 3.10 relativa alle pile all’ossido di argento esauste, il governo italiano afferma che
la lettura della definizione della norma e del codice CER che le è stato attribuito dev’essere contestuale all’esame della
provenienza e delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. Nel caso particolare, l’attribuzione ai rifiuti in
questione del codice CER assegnato ai rifiuti non pericolosi corrisponderebbe esattamente alle caratteristiche chimico-fisiche
indicate nel decreto, ovvero «involucro in acciaio contenente ossidi e/o sali di argento oltre l’1%, Zn <9% e Ni <55%».
Giudizio della Corte
43
Con tale seconda censura la [OSCURATO:PERSONA] addebita in modo generalizzato alla Repubblica italiana di non aver definito con esattezza
i tipi di rifiuti non pericolosi destinati a essere ricuperati in regime di procedura semplificata. Le norme tecniche che
si riferiscono a tali tipi di rifiuti sarebbero enunciate in modo estremamente vago e i codici CER sarebbero stati omessi
o erroneamente citati. [OSCURATO:PERSONA] formula il suo addebito facendo riferimento a tre norme tecniche.
44
A tale proposito occorre constatare che la [OSCURATO:PERSONA] cita solo tre casi specifici e non fornisce alcun mezzo di prova che
consenta alla Corte di verificare la fondatezza della censura in quanto si riferisce a tutte le norme tecniche contenute nel
decreto. L’esame della censura dev’essere pertanto limitato ai tre casi menzionati.
45
Per quanto riguarda la norma tecnica 5.9, si deve osservare che il governo italiano ha anzitutto comunicato alla [OSCURATO:PERSONA],
in risposta alla lettera di diffida e al parere motivato, che prevedeva di introdurre un codice CER e che successivamente
nel controricorso ha fatto presente che i codici CER erano stati effettivamente adottati in applicazione della decisione 2000/532/CE.
46
Anche se il governo italiano sostiene che i codici CER da esso adottati mirano a riprodurre i codici previsti dalla decisione
2000/532 cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri avrebbero dovuto conformarsi non oltre il 1º gennaio 2002, ossia a una data successiva ai fatti
addebitati, è giocoforza constatare che tale governo non ha negato che avrebbe dovuto adottare un codice CER per i rifiuti
in questione prima di tale data, in conformità alle disposizioni della direttiva 75/442.
47
Occorre constatare che, poiché la Repubblica italiana non ha ancora attribuito un codice CER alla norma 5.9 nonostante sia
decorso il termine fissato nel parere motivato, risulta accertato l’inadempimento addebitato dalla [OSCURATO:PERSONA] con riferimento
a tale norma.
48
Quanto alla censura della [OSCURATO:PERSONA] riguardante la norma tecnica 7.8, è sufficiente rilevare che il governo italiano nel
controricorso ha asserito che si sarebbe dovuto provvedere il più celermente possibile alla modifica dei codici CER applicati.
Ne consegue che il governo italiano non ha contestato la mancanza di conformità dei codici applicati ai requisiti della direttiva
75/442 e che è necessario constatare l’inadempimento addebitato dalla [OSCURATO:PERSONA] in quanto si riferisce a tale norma.
49
Il terzo caso riguarda la norma tecnica 3.10. A tale proposito occorre rilevare che il governo italiano non ha replicato all’affermazione
della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le pile di cui trattasi contenevano mercurio. Esso ha semplicemente affermato che la definizione
delle caratteristiche tecniche del prodotto fornita nel decreto non attesta la presenza di mercurio, la qual cosa, a suo giudizio,
giustificava l’applicazione del codice CER corrispondente a un rifiuto non pericoloso.
50
Si deve constatare che, nella misura in cui le pile in questione contenessero mercurio, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto ritenere
che si trattasse di un rifiuto pericoloso e che il codice CER appropriato fosse il codice 160603, che si applica alle pile
secche al mercurio, e non il codice 160605, corrispondente alle altre pile e accumulatori attribuito ai rifiuti non pericolosi.
Spettava tuttavia alla stessa [OSCURATO:PERSONA] fornire la prova che le pile in questione contenessero mercurio, cosa che non emerge
dai documenti presentati alla Corte. In mancanza di tali prove, occorre respingere la censura della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla
norma 3.10.
51
Alla luce delle considerazioni sopra esposte occorre dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo definito con esattezza
i tipi di rifiuti relativi alle norme tecniche 5.9 e 7.8 dell’allegato 1 del decreto, è venuta meno agli obblighi che ad essa
incombono ai sensi dell’art. 11, n. 1, della direttiva 75/442 e dell’art. 3 della direttiva 91/689.
Sulla terza censura, relativa alla definizione di alcune attività di smaltimento come attività di recupero
Argomenti delle parti
52
[OSCURATO:PERSONA] addebita alla Repubblica italiana di aver presentato operazioni di smaltimento come operazioni di recupero
e di aver in tal modo violato gli artt. 9 e 11 della direttiva 75/442, relativi al regime di autorizzazione, con riferimento
all’art. 1, lett. e) ed f), della stessa direttiva e agli allegati II A e II B che definiscono tali operazioni.
53
Le operazioni di cui trattasi sono menzionate all’art. 5 del decreto. Esse riguardano la restituzione delle aree degradate
ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici e includono la copertura di discariche.
54
[OSCURATO:PERSONA] rileva che le operazioni relative alla restituzione delle aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso
rimodellamenti morfologici sono state erroneamente classificate nella categoria R 10 di cui all’allegato II B della direttiva
75/442. Tale categoria riguarda gli spandimenti sul suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia e, secondo la [OSCURATO:PERSONA],
si riferisce piuttosto all’uso di fanghi in agricoltura.
55
Quanto alle operazioni di copertura di discariche, consistenti nel mero deposito di rifiuti su rifiuti già esistenti, la [OSCURATO:PERSONA]
sostiene che non costituiscono attività di riciclaggio o di recupero vere e proprie tali da rientrare nella voce R 5 dell’allegato
II B della direttiva 75/442, come la Repubblica italiana le ha erroneamente classificate. La copertura di discariche rientra,
secondo la [OSCURATO:PERSONA], nella voce D 1 dell’allegato II A alla stessa direttiva, concernente le operazioni di smaltimento
e intitolato «Deposito sul o nel suolo (ad esempio, messa in discarica, ecc.)».
56
Il governo italiano sostiene, per contro, la correttezza della scelta di assegnare operazioni di «recuperi ambientali» al
codice R 10, «spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia». Le suddette operazioni mirano a ripristinare
l’ambiente e pertanto rientrano effettivamente in tale codice. Il recupero ambientale non dovrebbe essere confuso con un’operazione
di smaltimento.
57
Quanto alla «copertura di discariche», il governo italiano sottolinea che tale operazione, come anche il «recupero ambientale»,
non costituisce un’operazione di smaltimento, ma un’attività di recupero in senso proprio.
58
[OSCURATO:PERSONA] nella replica, alla luce della recente giurisprudenza della Corte sulla distinzione fra «recupero» e «smaltimento»,
rileva che alcune operazioni di rimodellamento morfologico indicate all’art. 5 del decreto possono essere fatte rientrare
nel codice R 10.
59
Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’utilizzo di detriti e fanghi di perforazione, che possono contenere fino a 50 kg/t
di idrocarburi e 300 kg/t di gasolio o olio a bassa tossicità, corrispondente alle norme tecniche 7.14 e 7.15, non può essere
classificato come recupero ambientale.
Giudizio della Corte
60
Occorre osservare, come emerge dalla replica della [OSCURATO:PERSONA], che quest’ultima mantiene solo la propria censura relativa
all’utilizzo di detriti e fanghi di perforazione corrispondente alle norme tecniche 7.14 e 7.15 del decreto. L’utilizzo di
tali rifiuti non costituirebbe, a suo giudizio, un’operazione di recupero, ma di smaltimento.
61
[OSCURATO:PERSONA] non indica la ragione precisa per la quale mantiene la sua censura nei confronti di tali rifiuti e si limita
a indicare che contengono quantità molto elevate di idrocarburi o di gasolio e di olio a bassa tossicità. [OSCURATO:PERSONA] sembra
altresì ritenere che i rifiuti di cui trattasi contengano sostanze pericolose che ne impediscono l’utilizzazione per fini
di recupero.
62
La Corte ha tuttavia dichiarato che il fatto che taluni rifiuti siano o meno pericolosi di per sé non rappresenta un criterio
rilevante per stabilire se un’operazione di trattamento dei rifiuti debba essere classificata come «recupero» ai sensi dell’art. 1,
lett. f), della direttiva 75/442. La caratteristica essenziale di un’operazione di recupero di rifiuti consiste nel fatto
che il suo obiettivo principale è che i rifiuti possano svolgere una funzione utile, sostituendosi all’uso di altri materiali
che avrebbero dovuto essere utilizzati per svolgere tale funzione, il che consente di preservare le risorse naturali (sentenza
27 febbraio 2002, causa C‑6/00, ASA, Racc. pag. I‑1961, punti 68 e 69).
63
Ne consegue che il mero fatto che i rifiuti in questione contengano idrocarburi e gasolio e oli a bassa tossicità in quantità
elevate non impedisce che possano essere utilizzati per fini di ricupero.
64
Peraltro, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso che alcune
operazioni di recupero ambientale e di copertura di discariche potevano essere considerate come operazioni di recupero in
particolare ai sensi della norma tecnica 4.4. Orbene, le attività previste dalle norme tecniche 7.14 e 7.15 sono descritte
in modo identico o quasi identico a tali operazioni.
65
Occorre pertanto dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che la Repubblica italiana avesse erroneamente classificato
operazioni di smaltimento come operazioni di recupero di rifiuti e si deve respingere la sua terza censura nel suo insieme.
Sulle spese
66
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Tuttavia, a norma dell’art. 69, n. 3, del medesimo regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più
punti, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese. Poiché nella specie
ciascuna delle parti è rimasta parzialmente soccombente, ciascuna di queste sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1)
La Repubblica italiana, non avendo stabilito nel decreto 5 febbraio 1998, sull’individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti
alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, quantità
massime di rifiuti, per tipo di rifiuti, che possano essere oggetto di recupero in regime di dispensa dall’autorizzazione,
è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 10 e 11, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 luglio
1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE.
2)
La Repubblica italiana, non avendo definito con esattezza i tipi di rifiuti relativi alle norme tecniche 5.9 e 7.8 dell’allegato
1 del detto decreto, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi dell’art. 11, n. 1, della direttiva 75/442,
come modificata, e dell’art. 3 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi.
3)
Per il resto il ricorso è respinto.
4)
Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese.
Firme
1
–
Lingua processuale: l'italiano.