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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2026

Cassazione n. 21016/2026

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o tempore, rappresentata e difesa, per procuraspeciale in cale al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec: [OSCURATO:EMAIL]),domiciliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidentepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato (pec: [OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente –Numero registro generale 16195/2025Numero sezionale 3213/2026Numero di raccolta generale 21016/2026Data pubblicazione 21/06/2026e controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;- intimata -avverso la sentenza n. 767/14/2025 della Corte di giustizia tributariadi secondo grado del LAZIO, depositata il 05/02/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 16 aprile 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un attodi pignoramento crediti presso terzi e del prodromico avviso diaccertamento per l’anno d’imposta 2016, emessi, il primodall’Agenzia delle entrate – Riscossione, il secondo dall’Agenzia delleentrate, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio accoglieva l’appello propostodall’ADER.

I giudici di appello, ritenuti ammissibili i documentiprodotti dall’agente della riscossione in grado di appello, ai sensidell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella versioneapplicabile ratione temporis al caso di specie, «genericamente evanamente contestata in quanto depositata in copia non dichiarataconforme», che è «circostanza che non ne preclude l'utilizzo»,sosteneva che dagli stessi emergeva la regolarità della notifica siadel pignoramento presso terzi che del prodromico avviso diaccertamento.1.1.

In particolare, si legge nella sentenza d’appello che«l'impugnato pignoramento presso terzi n.09784202300015200001, notificato in data 19/07/2023 dall'AgenziaEntrate Riscossione, risulta preceduto dalla corretta notifica delpropedeutico avviso di accertamento n.

TK3066401540/2022,sotteso all’atto di pignoramento, in data 14 novembre 2022,mediante notifica a mezzo posta di atto giudiziario, preso la sedelegale, e non consegnato per assenza temporanea di un addetto dellaNumero registro generale 16195/2025Numero sezionale 3213/2026Numero di raccolta generale 21016/2026Data pubblicazione 21/06/2026società idoneo a ricevere la notifica, cui fa fatto seguito la successivacomunicazione di avvenuta notifica, atto non ritirato dalla parte epertanto la notifica si è perfezionata trascorsi 10 giorni, come risultadalla documentazione allegata solo in questo grado di giudizio(genericamente e vanamente contestata in quanto depositata incopia non dichiarata conforme – la cui circostanza che non nepreclude l'utilizzo), e pertanto ogni doglianza afferente al meritodella determinazione del tributo andava proposta a seguito dellaricezione degli atti prodromici al pignoramento presso terzi, ovverol'avviso di accertamento esecutivo».

In mancanza di taleimpugnazione, la CGT2 dichiarava «l'inammissibilità dell'originarioricorso per violazione dell'art. 19, comma 3, ed art. 21 del D.Leg.vo546/92, con conseguente preclusione della possibilità di valutare lealtre eccezioni sollevate con riguardo al merito del gravame».2.

Avverso tale statuizione la società contribuente proponevaricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replicava concontroricorso la sola Agenzia delle entrate, rimanendo intimatal’ADER.3.

In esito alla proposta di definizione accelerata del ricorso, exart. 380-bis c.p.c., del 04/11/2025, avanzata dal Consiglieredelegato in considerazione della manifesta infondatezza edinammissibilità dei motivi di ricorso, con istanza del 9 gennaio 2026la ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso e, quindi, ai sensidegli artt. 380-bis e 380-bis.1 c.p.c. è stata disposta la trattazionedella causa per l’odierna camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la «violazione e/o falsaapplicazione di legge in relazione al disposto normativo di cui agliarticoli 2712 e 2719 del codice civile, in combinato disposto conl’articolo 221 c.p.c.».Numero registro generale 16195/2025Numero sezionale 3213/2026Numero di raccolta generale 21016/2026Data pubblicazione 21/06/20261.1.

Sostiene la ricorrente che, nonostante il puntuale e specificodisconoscimento della documentazione prodotta in giudizio dalconcessionario e la proposizione della querela di falso, i giudici diappello avevano erroneamente affermato che «il disconoscimento delladocumentazione depositata per la prima volta in giudizio non fossecircostanza che ne preclude l'utilizzo».2.

Il motivo è inammissibile e infondato.3.

È inammissibile perché, come condivisibilmente affermato nellaproposta di definizione accelerata del ricorso, «costituisce giudizio difatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimitàse congruamente motivato, la valutazione di determinatezza especificità del disconoscimento della conformità all'originale della copiafotostatica della relata di notifica dell'avviso di ricevimento,presupponendo un accertamento delle ragioni dell'asserita difformità,essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento»(Cass. n. 8604/2025).

Nel caso di specie, infatti, i giudici di appellohanno chiaramente ritenuto generico il disconoscimento operato dallasocietà contribuente, limitata alla sola questione della produzione ingiudizio di documenti non dichiarati conformi al loro originale e ciò ineffetti si desume dal contenuto stesso del ricorso in cui si legge (acavallo tra le pagine 12 e 13) che la società aveva operato ildisconoscimento affermando che «in generale, trattasi di tutte copie diricevute di spedizione prive di attestazione di conformità agli originali,e perciò prive di qualsivoglia valore probatorio, mai ricevute dalcontribuente».3.1.

A quanto detto deve aggiungersi che in materia è noto ilprincipio in base al quale il disconoscimento della conformità di unacopia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti deldisconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, cod. proc. civ.,perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione edi esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, ilNumero registro generale 16195/2025Numero sezionale 3213/2026Numero di raccolta generale 21016/2026Data pubblicazione 21/06/2026primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformitàall'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese lepresunzioni.

Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio dellacopia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la qualeil documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità dellacopia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenutodisconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarnel'efficacia rappresentativa (cfr. Cass., Sez. 6-5, 11.10.2018, n. 25292,Rv. 650980-01, cit.

In termini analoghi, più recentemente, Cass., Sez.5, 26.10.2020, n. 23426, Rv. 659342-01; conf.

Cass. n. 31237/2022,non massimata; Cass. n. 26200/2024).3.2.

Ed è quello che è accaduto nella specie in cui i giudici di appellohanno valutato la documentazione prodotta dal concessionario e hannoritenuto, con motivazione affatto illogica, l’idoneità degli stessi aprovare la regolare notificazione degli atti.4.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimentoper violazione degli artt. 221 e ss. c.p.c. e 39 del d.lgs. n. 546 del 1992,in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., censurando la sentenzaimpugnata per non aver disposto la sospensione del giudizio di appelloin attesa della decisione sulla querela di falso proposta dalla societàcontribuente.5.

Secondo l'orientamento di questa Corte, richiamata dalConsigliere delegato e al quale si ritiene di dare continuità, «In materiadi querela di falso, il giudice tributario è tenuto, ai sensi dell'art. 39 deld.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a sospendere il giudizio fino alpassaggio in giudicato della decisione in ordine alla querela stessa (ofino a quando non si sia altrimenti definito il relativo giudizio),trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altragiurisdizione, e di cui egli non può conoscere neppure "incidentertantum"; tuttavia, in caso di presentazione di detta querela, anche nelNumero registro generale 16195/2025Numero sezionale 3213/2026Numero di raccolta generale 21016/2026Data pubblicazione 21/06/2026processo tributario il relativo giudice non deve semplicementeprenderne atto e sospendere il giudizio, ma è tenuto a verificare lapertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documentoimpugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione" (Cass. n.8046/1013, n. 18139/2009 e n. 28671/2017).5.1.

A ciò deve aggiungersi quanto correttamente osservato dalConsigliere delegato, ovvero che nella fattispecie, le doglianze dellaparte contribuente in ordine alla prova della notifica degli attipresupposti all’impugnato pignoramento, sono state qualificatecostituenti disconoscimento della conformità della copia all’originale enon eccezione di falsità della documentazione de qua; né risulta inconcreto dalla sentenza che l’azione per la querela di falso, in concreto,sia stata effettivamente proposta dinanzi al giudice civile.6.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.6.1.

La ricorrente censura la statuizione d’appello là dove avevaescluso l’impugnabilità del pignoramento presso terzi in quanto attonon ricompreso tra gli atti impugnabili elencati nella predettadisposizione.7.

Il motivo, all’esito del rigetto dei primi due motivi incentrati sullaregolarità della notifica dell’avviso di accertamento prodromico all’attodi pignoramento e di quest’ultimo, è inammissibile per sopravvenutodifetto di interesse anche in considerazione del rilievo che la ricorrentenon ha impugnato l’atto di pignoramento per vizi propri di quest’ultimo.10.

In estrema sintesi, il ricorso va rigettato e la ricorrentecondannata al pagamento in favore della sola parte costituita, Agenziadelle entrate, delle spese processuali liquidate come in dispositivo.11.

La conformità tra la presente decisione e la proposta didefinizione accelerata comporta anche la condanna della ricorrente alNumero registro generale 16195/2025Numero sezionale 3213/2026Numero di raccolta generale 21016/2026Data pubblicazione 21/06/2026pagamento delle somme di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 96c.p.c., pure liquidate in dispositivo.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favoredella controricorrente Agenzia delle entrate delle spese del presentegiudizio di legittimità che liquida in euro 18.000,00 per compensi, oltreal rimborso delle spese prenotate a debito.

Condanna la ricorrente alpagamento in favore della controricorrente dell’ulteriore importo dieuro 9.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. nonchél’importo di euro 5.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensidell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma in data 16 aprile 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o tempore, rappresentata e difesa, per procuraspeciale in cale al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec: [OSCURATO:EMAIL]),domiciliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidentepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato (pec: [OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente –Numero registro generale 16195/2025Numero sezionale 3213/2026Numero di raccolta generale 21016/2026Data pubblicazione 21/06/2026e controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;- intimata -avverso la sentenza n. 767/14/2025 della Corte di giustizia tributariadi secondo grado del LAZIO, depositata il 05/02/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 16 aprile 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un attodi pignoramento crediti presso terzi e del prodromico avviso diaccertamento per l’anno d’imposta 2016, emessi, il primodall’Agenzia delle entrate – Riscossione, il secondo dall’Agenzia delleentrate, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio accoglieva l’appello propostodall’ADER. I giudici di appello, ritenuti ammissibili i documentiprodotti dall’agente della riscossione in grado di appello, ai sensidell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella versioneapplicabile ratione temporis al caso di specie, «genericamente evanamente contestata in quanto depositata in copia non dichiarataconforme», che è «circostanza che non ne preclude l'utilizzo»,sosteneva che dagli stessi emergeva la regolarità della notifica siadel pignoramento presso terzi che del prodromico avviso diaccertamento.1.1. In particolare, si legge nella sentenza d’appello che«l'impugnato pignoramento presso terzi n.09784202300015200001, notificato in data 19/07/2023 dall'AgenziaEntrate Riscossione, risulta preceduto dalla corretta notifica delpropedeutico avviso di accertamento n. TK3066401540/2022,sotteso all’atto di pignoramento, in data 14 novembre 2022,mediante notifica a mezzo posta di atto giudiziario, preso la sedelegale, e non consegnato per assenza temporanea di un addetto dellaNumero registro generale 16195/2025Numero sezionale 3213/2026Numero di raccolta generale 21016/2026Data pubblicazione 21/06/2026società idoneo a ricevere la notifica, cui fa fatto seguito la successivacomunicazione di avvenuta notifica, atto non ritirato dalla parte epertanto la notifica si è perfezionata trascorsi 10 giorni, come risultadalla documentazione allegata solo in questo grado di giudizio(genericamente e vanamente contestata in quanto depositata incopia non dichiarata conforme – la cui circostanza che non nepreclude l'utilizzo), e pertanto ogni doglianza afferente al meritodella determinazione del tributo andava proposta a seguito dellaricezione degli atti prodromici al pignoramento presso terzi, ovverol'avviso di accertamento esecutivo». In mancanza di taleimpugnazione, la CGT2 dichiarava «l'inammissibilità dell'originarioricorso per violazione dell'art. 19, comma 3, ed art. 21 del D.Leg.vo546/92, con conseguente preclusione della possibilità di valutare lealtre eccezioni sollevate con riguardo al merito del gravame».2. Avverso tale statuizione la società contribuente proponevaricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replicava concontroricorso la sola Agenzia delle entrate, rimanendo intimatal’ADER.3. In esito alla proposta di definizione accelerata del ricorso, exart. 380-bis c.p.c., del 04/11/2025, avanzata dal Consiglieredelegato in considerazione della manifesta infondatezza edinammissibilità dei motivi di ricorso, con istanza del 9 gennaio 2026la ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso e, quindi, ai sensidegli artt. 380-bis e 380-bis.1 c.p.c. è stata disposta la trattazionedella causa per l’odierna camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la «violazione e/o falsaapplicazione di legge in relazione al disposto normativo di cui agliarticoli 2712 e 2719 del codice civile, in combinato disposto conl’articolo 221 c.p.c.».Numero registro generale 16195/2025Numero sezionale 3213/2026Numero di raccolta generale 21016/2026Data pubblicazione 21/06/20261.1. Sostiene la ricorrente che, nonostante il puntuale e specificodisconoscimento della documentazione prodotta in giudizio dalconcessionario e la proposizione della querela di falso, i giudici diappello avevano erroneamente affermato che «il disconoscimento delladocumentazione depositata per la prima volta in giudizio non fossecircostanza che ne preclude l'utilizzo».2. Il motivo è inammissibile e infondato.3. È inammissibile perché, come condivisibilmente affermato nellaproposta di definizione accelerata del ricorso, «costituisce giudizio difatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimitàse congruamente motivato, la valutazione di determinatezza especificità del disconoscimento della conformità all'originale della copiafotostatica della relata di notifica dell'avviso di ricevimento,presupponendo un accertamento delle ragioni dell'asserita difformità,essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento»(Cass. n. 8604/2025). Nel caso di specie, infatti, i giudici di appellohanno chiaramente ritenuto generico il disconoscimento operato dallasocietà contribuente, limitata alla sola questione della produzione ingiudizio di documenti non dichiarati conformi al loro originale e ciò ineffetti si desume dal contenuto stesso del ricorso in cui si legge (acavallo tra le pagine 12 e 13) che la società aveva operato ildisconoscimento affermando che «in generale, trattasi di tutte copie diricevute di spedizione prive di attestazione di conformità agli originali,e perciò prive di qualsivoglia valore probatorio, mai ricevute dalcontribuente».3.1. A quanto detto deve aggiungersi che in materia è noto ilprincipio in base al quale il disconoscimento della conformità di unacopia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti deldisconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, cod. proc. civ.,perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione edi esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, ilNumero registro generale 16195/2025Numero sezionale 3213/2026Numero di raccolta generale 21016/2026Data pubblicazione 21/06/2026primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformitàall'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese lepresunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio dellacopia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la qualeil documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità dellacopia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenutodisconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarnel'efficacia rappresentativa (cfr. Cass., Sez. 6-5, 11.10.2018, n. 25292,Rv. 650980-01, cit. In termini analoghi, più recentemente, Cass., Sez.5, 26.10.2020, n. 23426, Rv. 659342-01; conf. Cass. n. 31237/2022,non massimata; Cass. n. 26200/2024).3.2. Ed è quello che è accaduto nella specie in cui i giudici di appellohanno valutato la documentazione prodotta dal concessionario e hannoritenuto, con motivazione affatto illogica, l’idoneità degli stessi aprovare la regolare notificazione degli atti.4. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimentoper violazione degli artt. 221 e ss. c.p.c. e 39 del d.lgs. n. 546 del 1992,in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., censurando la sentenzaimpugnata per non aver disposto la sospensione del giudizio di appelloin attesa della decisione sulla querela di falso proposta dalla societàcontribuente.5. Secondo l'orientamento di questa Corte, richiamata dalConsigliere delegato e al quale si ritiene di dare continuità, «In materiadi querela di falso, il giudice tributario è tenuto, ai sensi dell'art. 39 deld.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a sospendere il giudizio fino alpassaggio in giudicato della decisione in ordine alla querela stessa (ofino a quando non si sia altrimenti definito il relativo giudizio),trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altragiurisdizione, e di cui egli non può conoscere neppure "incidentertantum"; tuttavia, in caso di presentazione di detta querela, anche nelNumero registro generale 16195/2025Numero sezionale 3213/2026Numero di raccolta generale 21016/2026Data pubblicazione 21/06/2026processo tributario il relativo giudice non deve semplicementeprenderne atto e sospendere il giudizio, ma è tenuto a verificare lapertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documentoimpugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione" (Cass. n.8046/1013, n. 18139/2009 e n. 28671/2017).5.1. A ciò deve aggiungersi quanto correttamente osservato dalConsigliere delegato, ovvero che nella fattispecie, le doglianze dellaparte contribuente in ordine alla prova della notifica degli attipresupposti all’impugnato pignoramento, sono state qualificatecostituenti disconoscimento della conformità della copia all’originale enon eccezione di falsità della documentazione de qua; né risulta inconcreto dalla sentenza che l’azione per la querela di falso, in concreto,sia stata effettivamente proposta dinanzi al giudice civile.6. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.6.1. La ricorrente censura la statuizione d’appello là dove avevaescluso l’impugnabilità del pignoramento presso terzi in quanto attonon ricompreso tra gli atti impugnabili elencati nella predettadisposizione.7. Il motivo, all’esito del rigetto dei primi due motivi incentrati sullaregolarità della notifica dell’avviso di accertamento prodromico all’attodi pignoramento e di quest’ultimo, è inammissibile per sopravvenutodifetto di interesse anche in considerazione del rilievo che la ricorrentenon ha impugnato l’atto di pignoramento per vizi propri di quest’ultimo.10. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato e la ricorrentecondannata al pagamento in favore della sola parte costituita, Agenziadelle entrate, delle spese processuali liquidate come in dispositivo.11. La conformità tra la presente decisione e la proposta didefinizione accelerata comporta anche la condanna della ricorrente alNumero registro generale 16195/2025Numero sezionale 3213/2026Numero di raccolta generale 21016/2026Data pubblicazione 21/06/2026pagamento delle somme di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 96c.p.c., pure liquidate in dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favoredella controricorrente Agenzia delle entrate delle spese del presentegiudizio di legittimità che liquida in euro 18.000,00 per compensi, oltreal rimborso delle spese prenotate a debito. Condanna la ricorrente alpagamento in favore della controricorrente dell’ulteriore importo dieuro 9.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. nonchél’importo di euro 5.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensidell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma in data 16 aprile 2026Il Presidente