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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31237/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4451-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.to in [OSCURATO:PERSONA], alla VIA P. [OSCURATO:PERSONA], n. 11; - intimato - avverso la sentenza n. 1438/06/20 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, sez. st . di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 %/09i211?? dI niì--tilgitiCì Diit _ [OSCURATO:PERSONA] tillind Rilevato che la C.T.R. della Calabria, sez. st. di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1438/06/20, depositata il 6.7.2020, ha confermato la decisione della C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4460, di accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso gli estratti di ruolo relativi a due cartelle di pagamento relative ad esso contribuente, per mancanza di prova della notifica di queste ultime; che la C.T.R.- per quanto in questa sede ancora rileva - ha ritenuto prive di valore probatorio le fotocopie degli avvisi di ricevimento della notifica a mezzo posta delle cartelle sottese ai ruoli formati nei confronti del contribuente (nonché della copia dell'avviso di avvenuto presso la casa comunale e dell'elenco delle raccomandate spedite), per essere il timbro di loro conformità all'originaee carente di qualsivoglia sottoscrizione "senza la quale non è dato ipotizzare alcun riferimento all'atto originale"; che avverso tale decisione VADER - AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA], che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione dell'art. 2719 cod. civ., nonché degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. erroneamente disconosciuto efficacia probatoria alla documentazione versata in atti da essa PIE.

ZOZ1 4451 sez.

Seste civile - T - d 15=49-2022 -d- ADER e dimostrazione della regolarità della notifica delle cartelle di pagamento sottese agli estratti di ruolo impugnati, per il sol fatto di essere le stesse prive di sottoscrizione sul timbro di conformità agli originali; Considerato, tuttavia, che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

U, 6.9.2022, n. 26283), hanno recentemente affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 -bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla

I. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4 -bis (a mente del quale "L'estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione") si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, altresì concludendo per la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost, quest'ultimo con riguardo agli Ric. 2021 n. 4451 sez.

Sesta civile - T - ud. 15-09-2022 -3- artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione; che, dunque, vertendosi in ipotesi di impugnazione proposta dal VENETO avverso gli estratti di ruolo, va dichiarata, d'ufficio, l'inammissibilità dell'originario ricorso proposto dal contribuente, con conseguente cassazione, senza rinvio, della sentenza impugnata, ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ., non potendo la causa essere proposta ab initio; che le spese di lite dell'intero giudizio vanno compensate tra le parti, a cagione della intervenuta novità giurisprudenziale; P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la gravata decisione, giacché la causa non poteva essere proposta e dichiara l'originario ricorso inammissibile.

Compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio Così deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4451-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.to in [OSCURATO:PERSONA], alla VIA P. [OSCURATO:PERSONA], n. 11; - intimato - avverso la sentenza n. 1438/06/20 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, sez. st . di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 %/09i211?? dI niì--tilgitiCì Diit _ [OSCURATO:PERSONA] tillind Rilevato che la C.T.R. della Calabria, sez. st. di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1438/06/20, depositata il 6.7.2020, ha confermato la decisione della C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4460, di accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso gli estratti di ruolo relativi a due cartelle di pagamento relative ad esso contribuente, per mancanza di prova della notifica di queste ultime; che la C.T.R.- per quanto in questa sede ancora rileva - ha ritenuto prive di valore probatorio le fotocopie degli avvisi di ricevimento della notifica a mezzo posta delle cartelle sottese ai ruoli formati nei confronti del contribuente (nonché della copia dell'avviso di avvenuto presso la casa comunale e dell'elenco delle raccomandate spedite), per essere il timbro di loro conformità all'originaee carente di qualsivoglia sottoscrizione "senza la quale non è dato ipotizzare alcun riferimento all'atto originale"; che avverso tale decisione VADER - AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA], che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione dell'art. 2719 cod. civ., nonché degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. erroneamente disconosciuto efficacia probatoria alla documentazione versata in atti da essa PIE. ZOZ1 4451 sez. Seste civile - T - d 15=49-2022 -d- ADER e dimostrazione della regolarità della notifica delle cartelle di pagamento sottese agli estratti di ruolo impugnati, per il sol fatto di essere le stesse prive di sottoscrizione sul timbro di conformità agli originali; Considerato, tuttavia, che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, 6.9.2022, n. 26283), hanno recentemente affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 -bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4 -bis (a mente del quale "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione") si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, altresì concludendo per la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost, quest'ultimo con riguardo agli Ric. 2021 n. 4451 sez. Sesta civile - T - ud. 15-09-2022 -3- artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione; che, dunque, vertendosi in ipotesi di impugnazione proposta dal VENETO avverso gli estratti di ruolo, va dichiarata, d'ufficio, l'inammissibilità dell'originario ricorso proposto dal contribuente, con conseguente cassazione, senza rinvio, della sentenza impugnata, ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ., non potendo la causa essere proposta ab initio; che le spese di lite dell'intero giudizio vanno compensate tra le parti, a cagione della intervenuta novità giurisprudenziale; P.Q.M. La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la gravata decisione, giacché la causa non poteva essere proposta e dichiara l'originario ricorso inammissibile. Compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio Così deciso in Roma, nella camera
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