CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 febbraio 2026
Cassazione n. 06207/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 168/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 37362/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Biella visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella ha convalidato il sequestro preventivo d'urgenza effettuato dalla polizia giudiziaria il 26/06/2025 e ha contestualmente disposto il sequestro preventivo impeditivo delle somme (complessivamente circa 87.000 euro) giacenti su tre conti correnti bancari intestati alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s, in quanto ritenuti provento del reato di cui all'art. 640, comma 2, numero 2 cod. pen. commesso da ignoti in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l'ipotesi accusatoria, un falso maresciallo dei carabinieri di Biella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 6207/2026 Roma, lì, 16/02/2026 (ad oggi non identificato) avrebbe contattato telefonicamente il [OSCURATO:PERSONA], e dicendogli che era in atto una frode in suo danno ed era necessario mettere al sicuro il denaro giacente sul suo conto corrente, lo avrebbe indotto ad effettuare bonifici per circa 494.000 euro su diversi conti correnti (indicati come sicuri dal sedicente militare), tra i quali figuravano anche quelli della [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Biella, decidendo sull'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], terzo non indagato, in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s, ha rigettato l'impugnazione, confermando il decreto di sequestro. 2. Avverso quest'ultimo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale terzo interessato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. A detta del ricorrente il Tribunale del riesame nel rigettare l'impugnazione non si era adeguatamente confrontato con gli argomenti con i quali si contestava il fumus del reato di truffa in quanto: a) il [OSCURATO:PERSONA] e la sua società risultavano del tutto estranei ai fatti (tanto da non figurare neppure tra gli indagati); b) la presunta truffa era stata ritenuta sussistente sulla sola base delle dichiarazioni della persona offesa che risultavano tuttavia del tutto inverosimili. L'ordinanza impugnata era altresì carente di motivazione in ordine al motivo di impugnazione con il quale la difesa aveva dedotto che le “somme di denaro presuntivamente transitate sui conti della società rappresentavano il regolare flusso finanziario riferibile alle proprie legittime attività” e quindi non vi era un collegamento tra il denaro sequestrato e il reato ipotizzato, con conseguente insussistenza del nesso di pertinenzialità. Anche in ordine al periculum in mora la motivazione era, a detta del ricorrente, incompleta e contraddittoria in quanto non aveva valutato che la società del [OSCURATO:PERSONA] è estranea ai fatti, è una società sana, operativa, solvibile (e dunque in grado di restituire all'occorrenza il denaro), sicché si poteva ravvisare alcun pericolo nel fatto che tale società continuava a detenere il denaro. Il ricorrente si duole infine della violazione del principio di proporzionalità in quanto i giudici del riesame non avevano considerato che il sequestro di fatto bloccava l'operatività dei conti correnti e quindi impediva alla società di continuare nella sua attività lecita. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. Secondo la difesa, la misura cautelare sarebbe stata applicata senza indicare i concreti elementi di fatto dai quali erano stati desunti i presupposti necessari all'adozione del sequestro (fumus, periculum e proporzionalità) né le ragioni per le quali le esigenze cautelari non avrebbero potuto essere fronteggiate con misure meno afflittive. 2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione (sub specie di motivazione mancante o meramente apparente) in relazione al fumus del reato ipotizzato e alla riferibilità delle somme sequestrate a tale delitto. Il Tribunale, secondo il ricorrente, si sarebbe infatti limitato ad elencare una serie di elementi di fatto senza esporre l'iter logico seguito per desumere da tali elementi il reato di truffa. Analoga carenza di motivazione era ravvisabile in relazione alla riferibilità delle condotte illecite al [OSCURATO:PERSONA] e del denaro sequestrato all'azione dei truffatori. 2.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al periculum in mora. Il difensore si duole del fatto che l'esistenza delle esigenze cautelari era stata ritenuta sussistente in difetto di elementi concreti e attuali di pericolo; pericolo che non poteva essere fondato unicamente sulla natura fungibile del denaro e sulla rapidità con cui i truffatori avevano agito. I giudici di merito avevano poi omesso di considerare la possibilità di applicare misure meno afflittive per il ricorrente ugualmente idonee a tutelare le esigenze cautelari. 2.5. Con il quinto motivo si denuncia la violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità. A detta del ricorrente, infatti, il provvedimento cautelare sarebbe stato adottato ed eseguito senza distinguere, nell'ambito delle somme giacenti sui conti della società ricorrente, quelle provenienti dal delitto e quelle derivanti dalla normale attività lecita della terza interessata, vincolando così anche somme non correlate al reato. 3. Il procedimento è stato trattato nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. I motivi di riesame risultano sostanzialmente ripetitivi e sovrapponibili, in quanto, denunciano, seppur sotto profili parzialmente diversi, le stesse censure e hanno ad oggetto i medesimi punti dell'ordinanza impugnata. Gli stessi possono dunque essere trattati congiuntamente. 1.2. Ciò detto, giova premettere che, in base all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324, cod. proc. pen., è consentito soltanto per violazione di legge, mentre non è consentito dedurre vizi della motivazione. Per giurisprudenza costante, le lacune motivazionali possono rientrare nella violazione di legge, ma solo nei casi in cui la motivazione manchi del tutto, ovvero sia meramente apparente e non anche allorquando essa sia affetta da illogicità, quand'anche manifesta (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Si è poi precisato che la motivazione "assente" è quella che manca fisicamente o che è graficamente indecifrabile, mentre s'intende per "motivazione apparente" quella affetta da vizi così radicali, da rendere l'apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). Ciò premesso, nel caso in esame, i motivi di ricorso risultano tutti inammissibili in quanto, a ben vedere, lo stesso ricorrente, lungi dal dedurre violazioni di legge denunciabili ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., si duole del fatto che la motivazione dei giudici di merito sarebbe insufficiente, inadeguata o contraddittoria; si deducono dunque (presunte) insufficienze o inadeguatezze motivazionali che, come detto, non sono deducibili in questa sede. 1.3. Del resto, va evidenziato che la motivazione dell'ordinanza impugnata, non solo, contrariamente a quanto assume il difensore, non è graficamente mancante o meramente apparente, ma risulta adeguata e congrua in ordine a tutti i requisiti necessari per l'adozione del provvedimento cautelare reale. 1.3.1. Il Tribunale ha infatti indicato gli elementi dai quali ha desunto gli indizi del reato di truffa aggravata, rilevando altresì come la denuncia/querela del [OSCURATO:PERSONA] fruisse comunque di molteplici riscontri, rappresentati in primo luogo dagli accertamenti bancari effettuati dagli investigatori. 1.3.2. I giudici del riesame hanno altresì correttamente evidenziato che l’estraneità ai fatti del [OSCURATO:PERSONA] e della sua società era del tutto irrilevante ai fini del sequestro; ciò in virtù del principio di diritto costantemente ribadito da questa Corte, secondo il quale il sequestro preventivo cd impeditivo (vale a dire quello non finalizzato alla confisca disposto, come nel caso in esame, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen.) implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose di proprietà di un terzo, estraneo all'illecito e in buona fede, nel caso in cui la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 24065 del 11/04/2024, Scossa, Rv. 286552–01). Tutti requisiti, quelli da ultimo indicati, pacificamente sussistenti nel caso in esame, essendo circostanza incontestata in fatto che il denaro della persona offesa è stato fatto confluire dai truffatori sui conti correnti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., e di lì poi in gran parte spostato su conto corrente estero. È quindi indubbio che le somme bonificate sul conto della ricorrente (e non ancora spostate dagli autori della truffa su altri conti) sono beni pertinenti al reato in quanto provento dello stesso. È poi palese che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non si pone e non si può porre alcun problema di confusione tra le somme di provenienza illecita pervenute sul conto della società ricorrente e quelle ivi giacenti (o sopravvenute) derivanti dai flussi di cassa leciti della società stessa. È infatti evidente che nel caso specifico siamo di fronte ad operazioni di bonifico bancario e dunque di operazioni puramente contabili tra istituti di credito alle quali non fa seguito alcuno spostamento di denaro fisico, sicché sarebbe impossibile materialmente individuare il denaro (nel senso di banconote) provenienti dalla truffa. Ciò detto, è evidente che le somme accreditate sul conto della società del [OSCURATO:PERSONA], se e nella misura in cui tali poste attive non sono uscite da tale conto, sono a tutti gli effetti denaro provento del reato, risultando del tutto irrilevante che tali somme si siano aggiunte ai flussi di cassa provenienti dalla normale operatività della società o li abbiano sostituiti. 1.3.3. Quanto poi al periculum in mora, il Tribunale ha evidenziato che dalle indagini era emerso che le somme che i truffatori hanno fatto fraudolentemente confluire sui conti correnti (anche) della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., in pochissimo tempo, sono state poi bonificate da tali conti ad altri conti correnti esteri (evidentemente sempre nella disponibilità degli autori del reato). Ciò significa che, a prescindere dal coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella consumazione della frode, è evidente che gli autori del reato hanno già dimostrato di avere la disponibilità del conto corrente dell'odierna ricorrente o comunque la possibilità di operare sullo stesso (con o senza il consenso del titolare). Ciò imponeva (e impone) l'intervento cautelare per evitare che anche le somme di provenienza illecita ancora giacenti sul conto e non ancora distratte potessero essere fatte sparire dallo stesso, come era già accaduto per il grosso del provento del reato. La detenzione del denaro da parte di un soggetto terzo e asseritamente estraneo (vale a dire l'odierna società ricorrente) non era (e non è) dunque affatto idonea ad escludere il periculum in mora. Non è predicabile, dunque, vizio di motivazione alcuno. Si è al cospetto di una motivazione congrua, aderente al dato normativo e alle risultanze probatorie disponibili, tutt'altro che apparente, peraltro a fronte di censure generiche. 1.4. L'ordinanza è immune da censure anche sotto il profilo della contestata violazione del principio di proporzionalità. Dalla lettura degli atti trasmessi risulta infatti che il sequestro ha ad oggetto unicamente le somme di denaro che sono state accreditate sul conto della società ricorrente e non anche i conti correnti stessi; conti correnti sui quali la società può dunque continuare liberamente ad operare e dei quali può disporre per la sua ordinaria attività di impresa (fermo restando ovviamente il vincolo sul denaro proveniente dal reato). 2. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 20/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]