CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29162/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INANZA sul ricorso iscritto al n. 3442/2013R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E TARALLIFICIO “NELLA” [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura speciale dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 109; –controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eVITTORIA TOTTA; -intimati- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia-sezione staccata di Foggia n. 130/27/12, depositata l’11 giugno 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1.Pasta fresca e tarallificio “Nella” di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propose ricorso contro l’avviso d’accertamento, in materia di Irpef, Irap ed Iva, di cui all’anno d’imposta 2005, con il quale l’Agenzia delle entrate aveva rettificato i ricavi dichiarati dalla società. I soci della s.n.c. proposero ricorso contro gli avvisi d’accertamento, in materia di Irpef 2005, loro notificati dall’ Agenziadelle entrate, sul presupposto della loro partecipazione pro quotaalla predetta società. Riuniti i ricorsi, l’ adita Commissione tributaria provinciale di Foggia li accolse. Proposto appello dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione tributaria regionaledella Puglia-sezione staccata di Foggia, con la sentenza n. 130/27/12, depositata l’11 giugno 2012, lo ha rigettato. Avverso quest’ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandolo a due motivi. Si è costituita con controricorso la s.n.c. che, in data 8 giugno 2019, ha depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, corredata della domanda di definizione agevolata della lite, della ricevuta di presentazione della stessa e di copia del modello F24 di pagamento dell’importo dovuto. Con ordinanza interlocutoria del 24 febbraio 2022 questa Corte ha così disposto: “Ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della controricorrente s.n.c.; dispone che la controricorrente provveda alla notifica, ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., alla ricorrente della documentazione di cui alla parte motiva; concede per ciascuno degli adempimenti termine di sessanta giorni dalla comunicazione di questa ordinanza e rinvia a nuovo ruolo.”. Non si sono costituiti i sociintimati per l’integrazione del contraddittorio. La contribuente ha prodotto memoria con la quale ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere conseguita alla definizione agevolata. Considerato che:1. Preliminarmente, va rilevato che il ricorso sub iudice è stato proposto dall’Amministrazione nei confronti della s.n.c., dando atto che “ciascun socio […] ha presentato domanda di definizione della lite pendente ai sensi dell’art. 12, del decreto- legge 6 lugli 2011, n. 98, con riferimento ai rispettivi avvisi di accertamentodel reddito personale.L’esame delle domande ha dato esito regolare e, pertanto, la pronuncia resa successivamente dal Collegio di seconde cure deve intendersi tamquam non esset rispetto alle posizioni dei soci.” (pag. 6 del ricorso). Tanto premesso, la s.n.c. controricorrente ha depositato la domand a di definizione agevolata della lite, relativa all’avviso d’accertamento emesso nei confronti della società ed identificato nella motivazione della sentenza impugnata, presentataai sensi dell’art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119,convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, oltre che dellacomunicazione della sua ricezione e de l relativ o pagament o dell’unica rata. L’Ufficio, cui le predette produzioni sono state notificate, con relativo elenco, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., nulla ha dedotto ed eccepito al riguardo, producendo anzi mail con la quale l’Amministrazione confermava l’avvenuta definizione e deduceva l’estinzione. Risulta, dunque, integrata la fattispecie di estinzione del giudizio di cui all’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nei confronti della s.n.c.. Quanto ai soci intimati, è vero che, come questa Corte ha già avuto modo di chiarirea proposito di altre fattispecie di definizione agevolata, essi sono t itolar i di una distinta ed autonoma soggettività̀ fiscale rispetto all'ente collettivo e, poich é́ l'adesione al beneficio condonistico costituisce esercizio di libera determinazione dei contribuenti, rimessa al personale apprezzamento di ciascuno di essi, va dunque affermata l'irrilevanza, ai fini Irpef, del condono fruito dalla società̀ rispetto ai soci che abbiano scelto di non avvalersi di esso, sicché́l'Ufficio non ̀ tenuto ad adeguare il reddito da partecipazione dei soci a quello -rideterminato in base al condono - della societ à̀ (cfr. Cass. 15/07/2020, n. 15076, riferita a societàdi persone; Cass. 24/12/2020 , n. 29503 , in materia di società di capitali a ristretta base sociale). Tuttavia, nel caso di specie, la stessa ricorrente ha manifestato, sin dal già citato estratto dal ricorso (e successivamente con la stessa mail dell’Amministrazione già citata) , il venir veno dell’interesse a coltivare e proseguire questo giudizio nei confronti degli stessi soci. Nulla sulle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui agli artt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, d.l. n.119 del 2018, e della considerazione che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Così deci