CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01355/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15210/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 176/B/2 presso lo studio del rag. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente/ricorrente incidentale – Oggetto: cartella di pagamento - associazione non riconosciuta - obbligazioni associative avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 197/4/16, depositata il 15 gennaio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno accoglieva l’appello proposto dall’ Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 604/1/14 della Commissione tributaria provinciale di Avellino che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro la cartella esattoriale per II.DD. ed IVA 2006. La CTR osservava in particolare che: -le pretese erariali nei confronti del Morelli erano fondate sul fatto della sottoscrizione di atto di accertamento con adesione quale legale rappresentante della MDM [OSCURATO:PERSONA] sportiva dilettantistica e quindi doveva ritenersene coobbligato solidale; -non sussistevano i vizi formali della cartella di pagamento impugnata (Notifica, sottoscrizione). Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Morelli deducendo un motivo unico, poi illustrato con una memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate che peraltro propone ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo unico. Considerato che: Con l’unico motivo dedotto –ex art. 360, primo comma, nn. 3-5, cod. proc. civ.- il ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell’art. 38, cod. civ. ed omesso esame di fatto decisivo controverso, poiché la CTR ha affermato la sua responsabilità illimitata e solidale per i debiti fiscali portati dalla cartella esattoriale impugnata. La censura è infondata. Il giudice tributario di appello ha compiutamente accertato in fatto la ragione fondante le pretese dell'agenzia fiscale, individuandola nella sottoscrizione, quale legale rappresentante della MDM Racing ASD, da parte del Morelli dell'accertamento con adesione per l'annualità fiscale de qua. Quindi anzitutto non vi è alcun omesso esame di tale fatto "decisivo controverso", dovendosi peraltro ribadire che «Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che -per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante» (Cass., n.11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 - 01). Né la sentenza impugnata appare criticabile sul piano del diritto ed in particolare in relazione alla corretta interpretazione/applicazione dell’art. 38, cod. civ., risultando la medesima del tutto conforme al consolidato principio di diritto che «Nelle associazioni non riconosciute, mentre per i debiti sorti su base negoziale non rileva la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell'ente, rispondendo la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, di cui all'art. 38 c.c., all'esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell'ente, per i debiti d'imposta, sorti "ex lege", risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia effettivamente diretto la gestione complessiva dell'ente» (Sez. 6- 5, Ordinanza n. 4747 del 24/02/2020, Rv. 657319 -01). Non può infatti diversamente intendersi la sottoscrizione dell'accertamento con adesione, se non appunto come espressione della posizione gestionale generale del Morelli, da cui la sua responsabilità illimitata e solidale con l'associazione gestita/rappresentata, ex art. 38, cod. civ., come appunto statuito dal giudice tributario di appello. In conclusione il ricorso va rigettato, con conseguente inammissibilità del ricorso incidentale condizionato per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa