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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07941/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2518/2021 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del direttore pro tempore, rappresentatoe difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoGiovanni Arilli unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria n.87/2020 depositata il 18/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2518/2021Numero sezionale 8853/2025Numero di raccolta generale 7941/2026Data pubblicazione 31/03/2026In data 23 giugno 2015 la Direzione provinciale di Perugia dell’Agenziadelle Entrate effettuava un accesso presso la sede legale dell’associazionesportiva “Veloclub S.M.

Angeli”, con riferimento all’anno d’imposta 2012.

Ilrelativo processo verbale di constatazione veniva notificato, il 21 ottobre2015, oltre che a [OSCURATO:PERSONA], presidente e legale rappresentantedell’associazione, anche ai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualiresponsabili in solido per le obbligazioni dell’ente, avendo essi effettuatonumerosi prelievi di contanti presso le filiali Unicredit presso cuil’associazione deteneva conti correnti.Gli odierni ricorrenti presentavano osservazioni al processo verbale,contestando la loro qualità di responsabili in solido e negando sia di avereeffettuato operazioni bancarie, sia di avere apposto le propriesottoscrizioni sulle ricevute di prelievo.

Successivamente, il 14 gennaio2016, essi presentavano denuncia-querela nei confronti di GaetanoCastellani, ritenuto responsabile delle sottoscrizioni apocrife.Il 20 dicembre 2017 l’Agenzia emetteva l’avviso di accertamento n.T3N041403564/2017, notificato anche a [OSCURATO:PERSONA] e MarcoScappini quali coobbligati in solido ai sensi dell’art. 38 c.c.

L’associazionepresentava istanza di adesione. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] —al pari dell’associazione e del suo presidente [OSCURATO:PERSONA] — venivano altresìresi destinatari dell’atto di contestazione delle sanzioni n.T3NCO1400872/2017, oggetto del presente giudizio.Il 26 febbraio 2018 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso allaCommissione tributaria provinciale di Perugia avverso detto atto dicontestazione.

Il giudice di primo grado respingeva il ricorso.

LaCommissione tributaria regionale dell’Umbria, adita dai predetti,accoglieva invece il gravame, annullando l’atto e ritenendo insussistente laviolazione dell’art. 25, comma 5, L. n. 133 del 1999.

Ciò sul presuppostoche gli appellanti avevano formalmente disconosciuto, sin dal primo grado,le sottoscrizioni apparentemente a loro riferibili, e che l’Ufficio non avevaNumero registro generale 2518/2021Numero sezionale 8853/2025Numero di raccolta generale 7941/2026Data pubblicazione 31/03/2026proposto istanza di verificazione, limitandosi a non opporsi alla stessanella sola memoria difensiva del giudizio di primo grado.Avverso tale decisione l’Agenzia propone ricorso per cassazione, articolatoin due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituiscono con controricorso, cheillustrano con successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 214-216 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,sostenendo che la sentenza di secondo grado è illegittima nella parte incui afferma che l’Ufficio non ha proposto istanza di verificazione, nonessendo richieste dal codice di rito formule specifiche per la proposizionedell’istanza, che può risultare implicitamente dalla richiesta di confermadella pretesa fondata sugli atti disconosciuti.Il primo motivo è fondato, poiché la decisione impugnata si pone incontrasto con i principi regolatori del disconoscimento e della verificazionedella scrittura privata, finendo per introdurre un requisito di forma nonprevisto dall’ordinamento processuale.La questione centrale attiene alla ritualità dell’attivazione della proceduradi verificazione prevista dagli artt. 216 ss. c.p.c., ossia alla correttaindividuazione di quale condotta processuale sia idonea a impedire che ildocumento disconosciuto venga espunto dal materiale probatorio.

È a taleprofilo che occorre rapportare la valutazione del comportamentoprocessuale dell’Amministrazione, senza confondere l’esigenza di certezzadell’istanza con l’imposizione di formalismi estranei al modello legale.Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, l’istanza diverificazione della scrittura privata disconosciuta non richiede l’adozione diformule sacramentali e può essere anche implicita, quando la parte insistaper l’accoglimento di una pretesa che presuppone l’autenticità deldocumento, senza che sia necessaria la formale apertura di unNumero registro generale 2518/2021Numero sezionale 8853/2025Numero di raccolta generale 7941/2026Data pubblicazione 31/03/2026procedimento incidentale né l’assunzione di specifiche prove, qualora glielementi già acquisiti o la situazione processuale consentano la decisione(Cass. n. 32169/2022; conf.

Cass. n. 16383/2017): ciò che rileva,dunque, non è la veste lessicale della richiesta, ma la sua inequivocasignificazione processuale.

Il principio rammentato valorizza il contegnoprocessuale complessivo e non impone formule vincolate, essendosufficiente che emerga in modo univoco la volontà di non rinunciare allaspendita probatoria del documento, vale a dire la persistenza dell’interessea farne accertare l’autenticità e a fondarvi la pretesa.

Nel caso di specie,l’Agenzia aveva fondato il recupero fiscale sulle movimentazioni bancariericevute contabili, che assumevano, nell’economia della pretesa, funzionedecisiva di imputazione soggettiva delle operazioni.

Gli interessati nehanno contestato la paternità, deducendone l’apocrifia; a fronte di taledisconoscimento, secondo quanto emerge dagli atti l’Ufficio non è rimastoinerte, ma, come si evince dalle controdeduzioni al ricorso di primo gradoallegate al ricorso per cassazione e riportate per stralcio a pag. 4 diquesto, si è “associato alla richiesta di controparte” ai fini dell’acquisizionedella “originale documentazione relativa al deposito delle firme”, nonché,“da parte propria”, ha chiesto la produzione da parte delle Bancheinteressate degli “originali in loro possesso delle ricevute dei prelevamentioggetto di verifica, come specificato nell’avviso di accertamento”, così daconsentire il necessario riscontro tecnico, in coerenza con la fisiologiadell’istituto, che postula la disponibilità dell’originale ai finidell’accertamento grafologico.

In tale quadro, il comportamentodell’Amministrazione, da valutare nella sua globalità, è coerente conl’attivazione della procedura di verificazione, dacché rivolto a renderepossibile l’accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni e a fornire algiudice gli strumenti necessari al relativo scrutinio, con conseguenteesclusione di qualsivoglia atteggiamento abdicativo rispetto alla valenzaNumero registro generale 2518/2021Numero sezionale 8853/2025Numero di raccolta generale 7941/2026Data pubblicazione 31/03/2026probatoria delle ricevute.

In questa prospettiva si colloca la richiestaistruttoria testualmente formulata dall’Ufficio, indirizzata a verificarel’autenticità delle firme oggetto di contestazione; richiesta che, pur nonconnotata da formule perentorie, esprime un inequivoco interesse allaverificazione, secondo il paradigma delineato dall’art. 216 c.p.c. e allagiurisprudenza sopra richiamata, posto che essa mira esattamente a porrein essere gli adempimenti funzionali alla comparazione e alla decisione suldisconoscimento.

Né può assumere rilievo contrario la circostanza,valorizzata dalla Corte regionale, che l’Amministrazione abbia fattoriferimento alla delega conferita agli odierni controricorrenti per i prelievibancari, giacché tale impostazione interpretativa, lungi dal rivelare unarinuncia alla spendita probatoria delle ricevute contestate, confermasemmai come l’Ufficio abbia inteso preservare ogni possibile supportoistruttorio utile alla dimostrazione dei fatti costitutivi della propria pretesa,secondo una strategia difensiva cumulativa e non alternativa.

La CTR,nell’esigere una “formula espressa” di istanza di verificazione, ha dunquetrascurato che la richiesta di verificazione può essere desunta dalcomplessivo comportamento processuale della parte, senza necessità diformule sacramentali o stereotipate, giacché l’ordinamento processualeesige chiarezza, non già ritualismi verbali.Nel caso di specie, l’Agenzia aveva fondato il recupero fiscale sullemovimentazioni bancarie effettuate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sui contiintestati all’Associazione, valorizzando le sottoscrizioni apparentementeapposte dai medesimi sulle ricevute contabili, così ponendo tali scritture afondamento immediato dell’imputazione delle operazioni e, quindi, dellapretesa sanzionatoria.

Gli interessati hanno contestato la natura apocrifadelle firme loro ascritte; a fronte di tale disconoscimento, l’Ufficio hainequivocabilmente manifestato la volontà di non opporsi, formulando lerichieste dinanzi indicate, così da agevolare il riscontro di veridicità,assumendo un’iniziativa processuale logicamente e giuridicamenteNumero registro generale 2518/2021Numero sezionale 8853/2025Numero di raccolta generale 7941/2026Data pubblicazione 31/03/2026incompatibile con qualsiasi inerzia.

In tale quadro, il comportamentoprocessuale dell’Amministrazione – valutato nella sua interezza – risulta intoto coerente con l’attivazione della procedura di verificazione, poichédiretto a rendere possibile l’accertamento tecnico dell’autenticità e adassicurare al giudice gli elementi necessari al relativo scrutinio, vale a direa consentire la decisione sulla contestazione di apocrifia secondo ilcorretto iter di cui agli artt. 216 ss. c.p.c..La specificità della condotta evidenzia un inequivoco interesse allaverificazione, incompatibile con l’inerzia che la sentenza impugnata hainvece ritenuto sussistente, poiché l’iniziativa istruttoria è, per sua natura,espressiva della volontà di mantenere in giudizio l’efficacia probatoria deldocumento disconosciuto.

La formula adoperata, pur non perentoria nellasua espressione, è stata adottata dall’Amministrazione sulla scortadell’assunto da cui essa muove – assunto recepito dalla Corte regionale –secondo cui la delega ad effettuare i prelievi rilasciata dagli odiernicontroricorrenti valesse di per sé a fondare un onere di vigilanza, tale dapoter rendere ultronea, nell’economia della decisione, la valorizzazioneistruttoria delle ricevute di prelievo dai conti correnti dell’ente sottoscritti,ma tale evenienza attiene, al più, al piano della prospettazione difensiva enon risulta idonea a incidere sulla permanenza dell’interesse allaverificazione.

La CTR, nell’esigere una formula espressa di istanza, hadunque trascurato di considerare che l’attivazione della verificazione puòessere validamente desunta anche dal complessivo contegno processualedella parte, senza necessità di formule sacramentali o stereotipate,dovendosi avere riguardo al significato oggettivo degli atti e delle richiesteistruttorie, e non a formule di stile.Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 38 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., per avere i giudici d’appello annullato l’atto impugnato sulla solabase della sostenuta mancata attivazione da parte dell’Ufficio dellaNumero registro generale 2518/2021Numero sezionale 8853/2025Numero di raccolta generale 7941/2026Data pubblicazione 31/03/2026procedura di verificazione delle firme dei ricorrenti, con la conseguentenon utilizzabilità dei documenti disconosciuti, ancorché occorresseverificare se, indipendentemente dalla paternità delle firme apposte sullericevute di prelievo disconosciute dagli appellanti, sussistesse comunquela loro responsabilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 c.c.Il secondo motivo è infondato.In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale esolidale delle persone che hanno agito in nome e per contodell'associazione, prevista dall'art. 38 c.c. in aggiunta a quella del fondocomune, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicitàlegale riguardante il patrimonio dell'ente con le esigenze di tutela deicreditori, e trascende pertanto la posizione astrattamente assunta dalsoggetto nell'ambito della compagine sociale, ricollegandosi ad unaconcreta ingerenza dell'attività dell'ente.

Si tratta di un assetto normativoche privilegia la sostanza sulla forma, imponendo di verificare non la meratitolarità di una carica, ma l'effettività dell'intervento nella gestioneassociativa.

Non basta in altri termini l’attribuzione per delega diprerogative di utilizzo dei conti correnti della società, qualora le stesse nonsi siano tradotte in concrete movimentazioni dei relativi rapporti.

Ladelega, infatti, ha natura meramente potenziale e non può di per séradicare la responsabilità solidale in mancanza di attività dispositivaeffettivamente esercitata.

La sola eccezione attiene ai debiti d'imposta, iquali non sorgono su base negoziale, ma "ex lege" al verificarsi delrelativo presupposto: in tal caso, tuttavia, è chiamato a risponderesolidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo noncorrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto lacomplessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restandoche il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere laresponsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle soleobbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura (Cass. n. 5746/2007,Numero registro generale 2518/2021Numero sezionale 8853/2025Numero di raccolta generale 7941/2026Data pubblicazione 31/03/2026Cass. n. 12473/2015, Cass. n. 19486/2009; Cass. n. 2169/2018).

Ilcriterio dell’effettività, ribadito dalla giurisprudenza citata, funge dunqueda necessario filtro applicativo, evitando che il mero dato formale producaconseguenze patrimoniali sproporzionate in capo a chi non abbiaconcretamente inciso nella dinamica gestionale dell’ente.Se ai fini dell'insorgenza dell'obbligazione del legale rappresentante nonoccorre la prova di una effettiva attività gestoria ma è sufficiente il solofatto di rivestire tale carica, che implica presuntivamente che in capo allegale rappresentante si configuri l’attività di direzione dell’ente e che,quindi, egli abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapportiobbligatori di natura tributaria per conto dell'associazione - fermorestando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza circoscrive laresponsabilità del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazionisorte nel periodo di relativa investitura (Cass. n. 26924/2019; Cass. n.1602/2019; Cass n. 25650/2018) -, non rileva, viceversa, l’assunzione diresponsabilità gestorie da parte di altri associati, anche a termini distatuto, che non si siano tradotte nella assunzione di una rappresentanzadell’ente collettivo nei confronti dei terzi (Cass. n. 1793/2023; Cass. n.1355/2023; Cass. n. 1037/2021).È dunque la spendita esterna del potere rappresentativo — e non la meraprevisione statutaria di compiti interni o di funzioni organizzative — acostituire il presupposto indefettibile della responsabilità personale ex art.38 c.c.; onde la corretta esclusione, nel caso di specie, di ogni rilevanzadelle allegazioni dei ricorrenti circa una presunta delega o partecipazioneindiretta alla gestione, rimaste prive di concreti riscontri istituitivi sul pianodei rapporti verso i terzi.Il ricorso va, in ultima analisi, accolto con riferimento al primo motivo,rigettato il secondo.

La sentenza d’appello va, pertanto, cassata e la causarinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizioalla Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Umbria.Numero registro generale 2518/2021Numero sezionale 8853/2025Numero di raccolta generale 7941/2026Data pubblicazione 31/03/2026 P.Q.MAccoglie il primo motivo del ricorso, rigettandone il secondo.

Cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa per unnuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte digiustizia tributaria di II grado dell’Umbria.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/12/2025.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2518/2021 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del direttore pro tempore, rappresentatoe difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoGiovanni Arilli unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria n.87/2020 depositata il 18/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2518/2021Numero sezionale 8853/2025Numero di raccolta generale 7941/2026Data pubblicazione 31/03/2026In data 23 giugno 2015 la Direzione provinciale di Perugia dell’Agenziadelle Entrate effettuava un accesso presso la sede legale dell’associazionesportiva “Veloclub S.M. Angeli”, con riferimento all’anno d’imposta 2012. Ilrelativo processo verbale di constatazione veniva notificato, il 21 ottobre2015, oltre che a [OSCURATO:PERSONA], presidente e legale rappresentantedell’associazione, anche ai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualiresponsabili in solido per le obbligazioni dell’ente, avendo essi effettuatonumerosi prelievi di contanti presso le filiali Unicredit presso cuil’associazione deteneva conti correnti.Gli odierni ricorrenti presentavano osservazioni al processo verbale,contestando la loro qualità di responsabili in solido e negando sia di avereeffettuato operazioni bancarie, sia di avere apposto le propriesottoscrizioni sulle ricevute di prelievo. Successivamente, il 14 gennaio2016, essi presentavano denuncia-querela nei confronti di GaetanoCastellani, ritenuto responsabile delle sottoscrizioni apocrife.Il 20 dicembre 2017 l’Agenzia emetteva l’avviso di accertamento n.T3N041403564/2017, notificato anche a [OSCURATO:PERSONA] e MarcoScappini quali coobbligati in solido ai sensi dell’art. 38 c.c. L’associazionepresentava istanza di adesione. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] —al pari dell’associazione e del suo presidente [OSCURATO:PERSONA] — venivano altresìresi destinatari dell’atto di contestazione delle sanzioni n.T3NCO1400872/2017, oggetto del presente giudizio.Il 26 febbraio 2018 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso allaCommissione tributaria provinciale di Perugia avverso detto atto dicontestazione. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso. LaCommissione tributaria regionale dell’Umbria, adita dai predetti,accoglieva invece il gravame, annullando l’atto e ritenendo insussistente laviolazione dell’art. 25, comma 5, L. n. 133 del 1999. Ciò sul presuppostoche gli appellanti avevano formalmente disconosciuto, sin dal primo grado,le sottoscrizioni apparentemente a loro riferibili, e che l’Ufficio non avevaNumero registro generale 2518/2021Numero sezionale 8853/2025Numero di raccolta generale 7941/2026Data pubblicazione 31/03/2026proposto istanza di verificazione, limitandosi a non opporsi alla stessanella sola memoria difensiva del giudizio di primo grado.Avverso tale decisione l’Agenzia propone ricorso per cassazione, articolatoin due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituiscono con controricorso, cheillustrano con successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 214-216 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,sostenendo che la sentenza di secondo grado è illegittima nella parte incui afferma che l’Ufficio non ha proposto istanza di verificazione, nonessendo richieste dal codice di rito formule specifiche per la proposizionedell’istanza, che può risultare implicitamente dalla richiesta di confermadella pretesa fondata sugli atti disconosciuti.Il primo motivo è fondato, poiché la decisione impugnata si pone incontrasto con i principi regolatori del disconoscimento e della verificazionedella scrittura privata, finendo per introdurre un requisito di forma nonprevisto dall’ordinamento processuale.La questione centrale attiene alla ritualità dell’attivazione della proceduradi verificazione prevista dagli artt. 216 ss. c.p.c., ossia alla correttaindividuazione di quale condotta processuale sia idonea a impedire che ildocumento disconosciuto venga espunto dal materiale probatorio. È a taleprofilo che occorre rapportare la valutazione del comportamentoprocessuale dell’Amministrazione, senza confondere l’esigenza di certezzadell’istanza con l’imposizione di formalismi estranei al modello legale.Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, l’istanza diverificazione della scrittura privata disconosciuta non richiede l’adozione diformule sacramentali e può essere anche implicita, quando la parte insistaper l’accoglimento di una pretesa che presuppone l’autenticità deldocumento, senza che sia necessaria la formale apertura di unNumero registro generale 2518/2021Numero sezionale 8853/2025Numero di raccolta generale 7941/2026Data pubblicazione 31/03/2026procedimento incidentale né l’assunzione di specifiche prove, qualora glielementi già acquisiti o la situazione processuale consentano la decisione(Cass. n. 32169/2022; conf. Cass. n. 16383/2017): ciò che rileva,dunque, non è la veste lessicale della richiesta, ma la sua inequivocasignificazione processuale. Il principio rammentato valorizza il contegnoprocessuale complessivo e non impone formule vincolate, essendosufficiente che emerga in modo univoco la volontà di non rinunciare allaspendita probatoria del documento, vale a dire la persistenza dell’interessea farne accertare l’autenticità e a fondarvi la pretesa. Nel caso di specie,l’Agenzia aveva fondato il recupero fiscale sulle movimentazioni bancariericevute contabili, che assumevano, nell’economia della pretesa, funzionedecisiva di imputazione soggettiva delle operazioni. Gli interessati nehanno contestato la paternità, deducendone l’apocrifia; a fronte di taledisconoscimento, secondo quanto emerge dagli atti l’Ufficio non è rimastoinerte, ma, come si evince dalle controdeduzioni al ricorso di primo gradoallegate al ricorso per cassazione e riportate per stralcio a pag. 4 diquesto, si è “associato alla richiesta di controparte” ai fini dell’acquisizionedella “originale documentazione relativa al deposito delle firme”, nonché,“da parte propria”, ha chiesto la produzione da parte delle Bancheinteressate degli “originali in loro possesso delle ricevute dei prelevamentioggetto di verifica, come specificato nell’avviso di accertamento”, così daconsentire il necessario riscontro tecnico, in coerenza con la fisiologiadell’istituto, che postula la disponibilità dell’originale ai finidell’accertamento grafologico. In tale quadro, il comportamentodell’Amministrazione, da valutare nella sua globalità, è coerente conl’attivazione della procedura di verificazione, dacché rivolto a renderepossibile l’accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni e a fornire algiudice gli strumenti necessari al relativo scrutinio, con conseguenteesclusione di qualsivoglia atteggiamento abdicativo rispetto alla valenzaNumero registro generale 2518/2021Numero sezionale 8853/2025Numero di raccolta generale 7941/2026Data pubblicazione 31/03/2026probatoria delle ricevute. In questa prospettiva si colloca la richiestaistruttoria testualmente formulata dall’Ufficio, indirizzata a verificarel’autenticità delle firme oggetto di contestazione; richiesta che, pur nonconnotata da formule perentorie, esprime un inequivoco interesse allaverificazione, secondo il paradigma delineato dall’art. 216 c.p.c. e allagiurisprudenza sopra richiamata, posto che essa mira esattamente a porrein essere gli adempimenti funzionali alla comparazione e alla decisione suldisconoscimento. Né può assumere rilievo contrario la circostanza,valorizzata dalla Corte regionale, che l’Amministrazione abbia fattoriferimento alla delega conferita agli odierni controricorrenti per i prelievibancari, giacché tale impostazione interpretativa, lungi dal rivelare unarinuncia alla spendita probatoria delle ricevute contestate, confermasemmai come l’Ufficio abbia inteso preservare ogni possibile supportoistruttorio utile alla dimostrazione dei fatti costitutivi della propria pretesa,secondo una strategia difensiva cumulativa e non alternativa. La CTR,nell’esigere una “formula espressa” di istanza di verificazione, ha dunquetrascurato che la richiesta di verificazione può essere desunta dalcomplessivo comportamento processuale della parte, senza necessità diformule sacramentali o stereotipate, giacché l’ordinamento processualeesige chiarezza, non già ritualismi verbali.Nel caso di specie, l’Agenzia aveva fondato il recupero fiscale sullemovimentazioni bancarie effettuate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sui contiintestati all’Associazione, valorizzando le sottoscrizioni apparentementeapposte dai medesimi sulle ricevute contabili, così ponendo tali scritture afondamento immediato dell’imputazione delle operazioni e, quindi, dellapretesa sanzionatoria. Gli interessati hanno contestato la natura apocrifadelle firme loro ascritte; a fronte di tale disconoscimento, l’Ufficio hainequivocabilmente manifestato la volontà di non opporsi, formulando lerichieste dinanzi indicate, così da agevolare il riscontro di veridicità,assumendo un’iniziativa processuale logicamente e giuridicamenteNumero registro generale 2518/2021Numero sezionale 8853/2025Numero di raccolta generale 7941/2026Data pubblicazione 31/03/2026incompatibile con qualsiasi inerzia. In tale quadro, il comportamentoprocessuale dell’Amministrazione – valutato nella sua interezza – risulta intoto coerente con l’attivazione della procedura di verificazione, poichédiretto a rendere possibile l’accertamento tecnico dell’autenticità e adassicurare al giudice gli elementi necessari al relativo scrutinio, vale a direa consentire la decisione sulla contestazione di apocrifia secondo ilcorretto iter di cui agli artt. 216 ss. c.p.c..La specificità della condotta evidenzia un inequivoco interesse allaverificazione, incompatibile con l’inerzia che la sentenza impugnata hainvece ritenuto sussistente, poiché l’iniziativa istruttoria è, per sua natura,espressiva della volontà di mantenere in giudizio l’efficacia probatoria deldocumento disconosciuto. La formula adoperata, pur non perentoria nellasua espressione, è stata adottata dall’Amministrazione sulla scortadell’assunto da cui essa muove – assunto recepito dalla Corte regionale –secondo cui la delega ad effettuare i prelievi rilasciata dagli odiernicontroricorrenti valesse di per sé a fondare un onere di vigilanza, tale dapoter rendere ultronea, nell’economia della decisione, la valorizzazioneistruttoria delle ricevute di prelievo dai conti correnti dell’ente sottoscritti,ma tale evenienza attiene, al più, al piano della prospettazione difensiva enon risulta idonea a incidere sulla permanenza dell’interesse allaverificazione. La CTR, nell’esigere una formula espressa di istanza, hadunque trascurato di considerare che l’attivazione della verificazione puòessere validamente desunta anche dal complessivo contegno processualedella parte, senza necessità di formule sacramentali o stereotipate,dovendosi avere riguardo al significato oggettivo degli atti e delle richiesteistruttorie, e non a formule di stile.Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 38 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., per avere i giudici d’appello annullato l’atto impugnato sulla solabase della sostenuta mancata attivazione da parte dell’Ufficio dellaNumero registro generale 2518/2021Numero sezionale 8853/2025Numero di raccolta generale 7941/2026Data pubblicazione 31/03/2026procedura di verificazione delle firme dei ricorrenti, con la conseguentenon utilizzabilità dei documenti disconosciuti, ancorché occorresseverificare se, indipendentemente dalla paternità delle firme apposte sullericevute di prelievo disconosciute dagli appellanti, sussistesse comunquela loro responsabilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 c.c.Il secondo motivo è infondato.In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale esolidale delle persone che hanno agito in nome e per contodell'associazione, prevista dall'art. 38 c.c. in aggiunta a quella del fondocomune, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicitàlegale riguardante il patrimonio dell'ente con le esigenze di tutela deicreditori, e trascende pertanto la posizione astrattamente assunta dalsoggetto nell'ambito della compagine sociale, ricollegandosi ad unaconcreta ingerenza dell'attività dell'ente. Si tratta di un assetto normativoche privilegia la sostanza sulla forma, imponendo di verificare non la meratitolarità di una carica, ma l'effettività dell'intervento nella gestioneassociativa. Non basta in altri termini l’attribuzione per delega diprerogative di utilizzo dei conti correnti della società, qualora le stesse nonsi siano tradotte in concrete movimentazioni dei relativi rapporti. Ladelega, infatti, ha natura meramente potenziale e non può di per séradicare la responsabilità solidale in mancanza di attività dispositivaeffettivamente esercitata. La sola eccezione attiene ai debiti d'imposta, iquali non sorgono su base negoziale, ma "ex lege" al verificarsi delrelativo presupposto: in tal caso, tuttavia, è chiamato a risponderesolidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo noncorrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto lacomplessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restandoche il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere laresponsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle soleobbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura (Cass. n. 5746/2007,Numero registro generale 2518/2021Numero sezionale 8853/2025Numero di raccolta generale 7941/2026Data pubblicazione 31/03/2026Cass. n. 12473/2015, Cass. n. 19486/2009; Cass. n. 2169/2018). Ilcriterio dell’effettività, ribadito dalla giurisprudenza citata, funge dunqueda necessario filtro applicativo, evitando che il mero dato formale producaconseguenze patrimoniali sproporzionate in capo a chi non abbiaconcretamente inciso nella dinamica gestionale dell’ente.Se ai fini dell'insorgenza dell'obbligazione del legale rappresentante nonoccorre la prova di una effettiva attività gestoria ma è sufficiente il solofatto di rivestire tale carica, che implica presuntivamente che in capo allegale rappresentante si configuri l’attività di direzione dell’ente e che,quindi, egli abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapportiobbligatori di natura tributaria per conto dell'associazione - fermorestando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza circoscrive laresponsabilità del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazionisorte nel periodo di relativa investitura (Cass. n. 26924/2019; Cass. n.1602/2019; Cass n. 25650/2018) -, non rileva, viceversa, l’assunzione diresponsabilità gestorie da parte di altri associati, anche a termini distatuto, che non si siano tradotte nella assunzione di una rappresentanzadell’ente collettivo nei confronti dei terzi (Cass. n. 1793/2023; Cass. n.1355/2023; Cass. n. 1037/2021).È dunque la spendita esterna del potere rappresentativo — e non la meraprevisione statutaria di compiti interni o di funzioni organizzative — acostituire il presupposto indefettibile della responsabilità personale ex art.38 c.c.; onde la corretta esclusione, nel caso di specie, di ogni rilevanzadelle allegazioni dei ricorrenti circa una presunta delega o partecipazioneindiretta alla gestione, rimaste prive di concreti riscontri istituitivi sul pianodei rapporti verso i terzi.Il ricorso va, in ultima analisi, accolto con riferimento al primo motivo,rigettato il secondo. La sentenza d’appello va, pertanto, cassata e la causarinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizioalla Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Umbria.Numero registro generale 2518/2021Numero sezionale 8853/2025Numero di raccolta generale 7941/2026Data pubblicazione 31/03/2026 P.Q.MAccoglie il primo motivo del ricorso, rigettandone il secondo. Cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa per unnuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte digiustizia tributaria di II grado dell’Umbria.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/12/2025.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]