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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 febbraio 2021

Cassazione n. 03661/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7313/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art.86 c.p.c. e nonché dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 32/D. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p-t-. rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. -RESISTENTE- avverso l’ordinanza del tribunale di Treviso, pubblicata in data 12.2.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.10.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 11.2.2021, il Tribunale di Treviso ha respinto l’opposizione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui era stata rigettata la sua richiesta di liquidazione dei compensi professionali per l’attività difensiva in favore di [OSCURATO:PERSONA], ammessa al gratuito patrocinio, in una procedura di Oggetto: patrocinio a spese dello Stato pignoramento presso terzi finalizzata al recupero di un credito dell’assistita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Dopo aver ottenuto l’ammissione dell’assistito al patrocinio a spese dello Stato, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato istanza ex art. 492 bis c.p.c. per la consultazione dell’anagrafe tributaria da cui era emerso che il debitore esecutato era titolare di due conti correnti presso Friul-Cassa s.p.a. e Unicredit s.p.a.; il suddetto difensore aveva poi proceduto alla notifica del precetto e al pignoramento dei crediti presso entrambi gli istituti, ottenendo dalla sola Unicredit una dichiarazione positiva di credito per l’importo di € 1,44; aveva comunque iscritto a ruolo il pignoramento per ottenere la liquidazione delle spese, senza richiedere l’assegnazione del credito.

Nel confermare il provvedimento di rigetto della domanda di liquidazione, il Tribunale ha posto in rilievo che il credito pignorato non era sufficiente a sanare l’esposizione debitoria e che l’azione esecutiva era stata inutile, tanto che l’iscrizione non era stata eseguita per ottenere l’assegnazione dell’esiguo importo di € 1,44, ma la sola liquidazione delle spese, evidenziando infine che, ai sensi dell’art. 95 c.p.c., le spese dell’esecuzione sono a carico del debitore solo se detta esecuzione risulti fruttuosa.

Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso basato su un unico motivo.

Il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 75, 82, 122 e 136 D.P.R. 115/2002, 491 c.p.c., 1176, 1709, 2233 e 2236 c.c., lamentando che il Tribunale, nel respingere la domanda di pagamento del compenso professionale, abbia infondatamente sostenuto che nel processo esecutivo il pagamento delle competenze del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è dovuto solo se l’azione intrapresa si sia rivelata fruttuosa e se abbia conseguentemente condotto alla liquidazione delle spese di lite a carico del debitore esecutato, sovrapponendo indebitamente il profilo della liquidazione delle spese nel processo esecutivo e quello della retribuzione dell’attività difensive , che andavano valutati separatamente.

Si deduce inoltre che la fruttuosità dell’azione esecutiva, quale presupposto per il pagamento del compenso del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, doveva essere valutata non ex post, ma ex ante, al momento in cui era stata avviata l’esecuzione, occorrendo considerare che dalla consultazione dell’anagrafe risultava solo l’esistenza dei rapporti bancari in capo al debitore esecutivo ma non l’ammontare dei saldi, non potendosi prevedere l’esito del pignoramento.

Inoltre, anche considerare superflua l’iscrizione a ruolo, andavano remunerate tutte le altre attività comunque funzionali all’esecuzione, non potendo estendersi al patrocinio a spese dello Stato il principio secondo cui le spese dell’esecuzione solo attribuite ai soli creditori che abbiano partecipato utilmente alla ripartizione dell’attivo. 2.1 Il ricorso è fondato.

Il diritto della parte ammessa al gratuito patrocinio è subordinato all’esercizio di domande non manifestamente infondate o inammissibili.

L'art. 75 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che la disciplina del patrocinio a spese dello Stato si applica anche "in quanto compatibile", sicché, ove la richiesta di ammissione sia formulata con riferimento al processo esecutivo, occorre valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intenda far valere ai sensi dell’art. 122 TUGS, verificando l'esistenza del titolo esecutivo e la possibile fruttuosità dell'esecuzione.

Nel caso di cui si discute, il ricorrente aveva assunto il patrocinio per il recupero di un credito della cliente, munita di titolo esecutivo, e aveva ottenuto l’autorizzazione giudiziale per accedere all’anagrafe tributaria e ricercare i beni del debitore, dalla cui consultazione era emerso che questi era titolare di due conti correnti presso due diversi istituti di credito, su uno soltanto dei quali giaceva l’importo di € 1,44, essendo l’altro conto privo di liquidità.

La consultazione dell’anagrafe tributaria era stata possibile solo dopo la notifica del pignoramento e la scadenza del termine ex art.482 c.p.c., potendosi procedere alle ricerche telematiche, ai sensi dell’art. 492 bis c.p.c. vigente ratione temporis, solo se vi fosse pericolo nel ritardo.

Di conseguenza, non solo al momento della notifica del pignoramento il difensore aveva svolto attività prodromica, indispensabile per dar corso all’esecuzione e per acquisire informazioni sulla solvibilità dell’esecutato, ma, inoltre, dalla consultazione dell’anagrafe tributaria non era possibile acquisire alcuna informazione riguardo all ’ammontare dei saldi attivi o passivi e all’esistenza di liquidità sufficienti sui conti del debitore, né prevederese l’esecuzione sarebbe stata fruttuosa.

Nell'archivio dei rapporti finanziari, apposita sezione della banca- dati dell'anagrafe tributaria istituita ai sensi dell’art. 7, comma sesto, del D.P.R. 605/1973 (modificato con L. 248/2006 , art. 37, comma 4, di conversione del D.L. n. 233 del 2006), sono archiviate tutte le notizie relative ai flussi di denaro veicolati dai contribuenti attraverso il circuito bancario e, più in generale, finanziario.

L’art. 7, comma sesto, prevede, infatti, che "le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria, ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a € 1.500 Euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale".

Le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate indirizzate ai privati ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c. e 155 - quinquies disp. att. c.p.c., sulla sussistenza di "rapporti finanziari" risultanti dall'anagrafe tributaria non contengono, quindi, specifiche indicazioni sui saldi, attivi o passivi, ma solo sull’esistenza di conti intestati al debitore esecutato.

Si è, perciò, affermato che tali risultanze non costituiscono prova presuntiva della sussistenza di crediti del debitore nei confronti dell'intermediario, in quanto - essendo inserite nell'apposita sezione della banca dati notizie eterogenee relative ai flussi di denaro veicolati dai contribuenti attraverso il circuito bancario e, più in generale, finanziario - dette comunicazioni non specificano se il rapporto intrattenuto dal soggetto a cui l'interrogazione si riferisce sia attivo o passivo (cfr., in tal senso, Cass. 12470/2023).

Solo dopo la notifica del pignoramento era pervenuta la comunicazione di Unicredit circa la giacenza di soli € 1,44, ai sensi del secondo comma dell’art. 543, n. 4 c.p.c. e, pertanto , l’azione esecutiva non poteva considerarsi manifestamente infruttuosa in mancanza di ulteriori informazioni disponibili sull’ammontare dei crediti del debitore esecutato (o che fosse possibile acquisire con la necessaria diligenza) alla data di notifica del pignoramento, non potendosi subordinare l’accoglimento della domanda al concreto esito dell’esecuzione stessa secondo una valutazione effettuata ex post, allorquando erano state svolte attività di recupero che la parte non poteva omettere, salvo a rinunciare preventivamente a qualsivoglia chancesdi soddisfacimento del credito.

Nessun rilievo veniva ad assumere la limitazione contenuta nell’art.95 c.p.c., secondo cui le spese di esecuzione sono rimborsate ai soli creditori che abbiano utilmente partecipato alla distribuzione dell’attivo: la disciplina del patrocinio per i non abbienti e le norme sul governo delle spese del processo si rivolgono a rapporti distinti e autonomi, l'uno intercorrente tra il difensore e lo Stato, l'altro tra le parti del giudizio(cfr., in tal senso, Corte cost. 109/2022).

Nell'ambito del processo esecutivo, l'autonomia dei due rapporti trova riscontro nella disciplina del recupero delle spese anticipate dallo Stato dettata dall'art. 135, comma 2, TUSGin virtù del quale, una volta che il difensore del creditore ammesso al beneficio abbia ottenuto dal giudice dell'esecuzione la liquidazione delle proprie spettanze secondo i criteri indicati dall'art. 82 è lo Stato che, per rivalersi delle somme anticipate, partecipa, in via privilegiata, alla distribuzione della somma ricavata o assegnata (cfr., testualmente, Corte cost. 109/2022).

E’, quindi, accolto l’unico motivo di ricorso.

L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Treviso, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Treviso, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7313/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art.86 c.p.c. e nonché dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 32/D. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p-t-. rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. -RESISTENTE- avverso l’ordinanza del tribunale di Treviso, pubblicata in data 12.2.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.10.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 11.2.2021, il Tribunale di Treviso ha respinto l’opposizione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui era stata rigettata la sua richiesta di liquidazione dei compensi professionali per l’attività difensiva in favore di [OSCURATO:PERSONA], ammessa al gratuito patrocinio, in una procedura di Oggetto: patrocinio a spese dello Stato pignoramento presso terzi finalizzata al recupero di un credito dell’assistita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Dopo aver ottenuto l’ammissione dell’assistito al patrocinio a spese dello Stato, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato istanza ex art. 492 bis c.p.c. per la consultazione dell’anagrafe tributaria da cui era emerso che il debitore esecutato era titolare di due conti correnti presso Friul-Cassa s.p.a. e Unicredit s.p.a.; il suddetto difensore aveva poi proceduto alla notifica del precetto e al pignoramento dei crediti presso entrambi gli istituti, ottenendo dalla sola Unicredit una dichiarazione positiva di credito per l’importo di € 1,44; aveva comunque iscritto a ruolo il pignoramento per ottenere la liquidazione delle spese, senza richiedere l’assegnazione del credito. Nel confermare il provvedimento di rigetto della domanda di liquidazione, il Tribunale ha posto in rilievo che il credito pignorato non era sufficiente a sanare l’esposizione debitoria e che l’azione esecutiva era stata inutile, tanto che l’iscrizione non era stata eseguita per ottenere l’assegnazione dell’esiguo importo di € 1,44, ma la sola liquidazione delle spese, evidenziando infine che, ai sensi dell’art. 95 c.p.c., le spese dell’esecuzione sono a carico del debitore solo se detta esecuzione risulti fruttuosa. Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso basato su un unico motivo. Il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica. 2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 75, 82, 122 e 136 D.P.R. 115/2002, 491 c.p.c., 1176, 1709, 2233 e 2236 c.c., lamentando che il Tribunale, nel respingere la domanda di pagamento del compenso professionale, abbia infondatamente sostenuto che nel processo esecutivo il pagamento delle competenze del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è dovuto solo se l’azione intrapresa si sia rivelata fruttuosa e se abbia conseguentemente condotto alla liquidazione delle spese di lite a carico del debitore esecutato, sovrapponendo indebitamente il profilo della liquidazione delle spese nel processo esecutivo e quello della retribuzione dell’attività difensive , che andavano valutati separatamente. Si deduce inoltre che la fruttuosità dell’azione esecutiva, quale presupposto per il pagamento del compenso del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, doveva essere valutata non ex post, ma ex ante, al momento in cui era stata avviata l’esecuzione, occorrendo considerare che dalla consultazione dell’anagrafe risultava solo l’esistenza dei rapporti bancari in capo al debitore esecutivo ma non l’ammontare dei saldi, non potendosi prevedere l’esito del pignoramento. Inoltre, anche considerare superflua l’iscrizione a ruolo, andavano remunerate tutte le altre attività comunque funzionali all’esecuzione, non potendo estendersi al patrocinio a spese dello Stato il principio secondo cui le spese dell’esecuzione solo attribuite ai soli creditori che abbiano partecipato utilmente alla ripartizione dell’attivo. 2.1 Il ricorso è fondato. Il diritto della parte ammessa al gratuito patrocinio è subordinato all’esercizio di domande non manifestamente infondate o inammissibili. L'art. 75 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che la disciplina del patrocinio a spese dello Stato si applica anche "in quanto compatibile", sicché, ove la richiesta di ammissione sia formulata con riferimento al processo esecutivo, occorre valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intenda far valere ai sensi dell’art. 122 TUGS, verificando l'esistenza del titolo esecutivo e la possibile fruttuosità dell'esecuzione. Nel caso di cui si discute, il ricorrente aveva assunto il patrocinio per il recupero di un credito della cliente, munita di titolo esecutivo, e aveva ottenuto l’autorizzazione giudiziale per accedere all’anagrafe tributaria e ricercare i beni del debitore, dalla cui consultazione era emerso che questi era titolare di due conti correnti presso due diversi istituti di credito, su uno soltanto dei quali giaceva l’importo di € 1,44, essendo l’altro conto privo di liquidità. La consultazione dell’anagrafe tributaria era stata possibile solo dopo la notifica del pignoramento e la scadenza del termine ex art.482 c.p.c., potendosi procedere alle ricerche telematiche, ai sensi dell’art. 492 bis c.p.c. vigente ratione temporis, solo se vi fosse pericolo nel ritardo. Di conseguenza, non solo al momento della notifica del pignoramento il difensore aveva svolto attività prodromica, indispensabile per dar corso all’esecuzione e per acquisire informazioni sulla solvibilità dell’esecutato, ma, inoltre, dalla consultazione dell’anagrafe tributaria non era possibile acquisire alcuna informazione riguardo all ’ammontare dei saldi attivi o passivi e all’esistenza di liquidità sufficienti sui conti del debitore, né prevederese l’esecuzione sarebbe stata fruttuosa. Nell'archivio dei rapporti finanziari, apposita sezione della banca- dati dell'anagrafe tributaria istituita ai sensi dell’art. 7, comma sesto, del D.P.R. 605/1973 (modificato con L. 248/2006 , art. 37, comma 4, di conversione del D.L. n. 233 del 2006), sono archiviate tutte le notizie relative ai flussi di denaro veicolati dai contribuenti attraverso il circuito bancario e, più in generale, finanziario. L’art. 7, comma sesto, prevede, infatti, che "le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria, ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a € 1.500 Euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale". Le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate indirizzate ai privati ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c. e 155 - quinquies disp. att. c.p.c., sulla sussistenza di "rapporti finanziari" risultanti dall'anagrafe tributaria non contengono, quindi, specifiche indicazioni sui saldi, attivi o passivi, ma solo sull’esistenza di conti intestati al debitore esecutato. Si è, perciò, affermato che tali risultanze non costituiscono prova presuntiva della sussistenza di crediti del debitore nei confronti dell'intermediario, in quanto - essendo inserite nell'apposita sezione della banca dati notizie eterogenee relative ai flussi di denaro veicolati dai contribuenti attraverso il circuito bancario e, più in generale, finanziario - dette comunicazioni non specificano se il rapporto intrattenuto dal soggetto a cui l'interrogazione si riferisce sia attivo o passivo (cfr., in tal senso, Cass. 12470/2023). Solo dopo la notifica del pignoramento era pervenuta la comunicazione di Unicredit circa la giacenza di soli € 1,44, ai sensi del secondo comma dell’art. 543, n. 4 c.p.c. e, pertanto , l’azione esecutiva non poteva considerarsi manifestamente infruttuosa in mancanza di ulteriori informazioni disponibili sull’ammontare dei crediti del debitore esecutato (o che fosse possibile acquisire con la necessaria diligenza) alla data di notifica del pignoramento, non potendosi subordinare l’accoglimento della domanda al concreto esito dell’esecuzione stessa secondo una valutazione effettuata ex post, allorquando erano state svolte attività di recupero che la parte non poteva omettere, salvo a rinunciare preventivamente a qualsivoglia chancesdi soddisfacimento del credito. Nessun rilievo veniva ad assumere la limitazione contenuta nell’art.95 c.p.c., secondo cui le spese di esecuzione sono rimborsate ai soli creditori che abbiano utilmente partecipato alla distribuzione dell’attivo: la disciplina del patrocinio per i non abbienti e le norme sul governo delle spese del processo si rivolgono a rapporti distinti e autonomi, l'uno intercorrente tra il difensore e lo Stato, l'altro tra le parti del giudizio(cfr., in tal senso, Corte cost. 109/2022). Nell'ambito del processo esecutivo, l'autonomia dei due rapporti trova riscontro nella disciplina del recupero delle spese anticipate dallo Stato dettata dall'art. 135, comma 2, TUSGin virtù del quale, una volta che il difensore del creditore ammesso al beneficio abbia ottenuto dal giudice dell'esecuzione la liquidazione delle proprie spettanze secondo i criteri indicati dall'art. 82 è lo Stato che, per rivalersi delle somme anticipate, partecipa, in via privilegiata, alla distribuzione della somma ricavata o assegnata (cfr., testualmente, Corte cost. 109/2022). E’, quindi, accolto l’unico motivo di ricorso. L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Treviso, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Treviso, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legitti
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