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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 12470/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 139/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i da se stessi ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliati presso in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, viale dei Pa- rioli 74, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 46 –TARANTO -intimati - avverso la sentenza n. 1995/2020 del TRIBUNALE di TARANTO, de- positata il 5/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/3/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

F [OSCURATO:PERSONA] 1.Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], creditori di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], promuovevano, innanzi al Tribunale di Taranto, una procedura espropriativa dei crediti vantati da questi ultimi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., società che –in esito alla ricerca exart. 492-bis cod. proc. civ. e alle risultanze dell ’ anagrafe tributaria comunicate dall’Agenzia delle Entrate agli odierni ricorrenti – risultava intrattenere «rapporti finanziari» con entrambi gli esecutati. 2.La società terza pignorata trasmetteva dichiarazione negativa, mai recapitata ai creditori a causa di un errore nell’indirizzo di p.e.c., e non compariva all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], né a quella successiva del 15/3/2017, alla quale era stata ritualmente convocata per rendere la dichiarazione exart. 547 cod. proc. civ. 3.Con ordinanza del 22/4/2017, il giudice dell’esecuzione – ritenendo incontestato, a norma dell’art. 548, comma 1, cod. proc. civ., il credito di Euro 41.457,50 vantato dagli esecutati nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] –lo assegnava ai procedenti. 4.Avverso la predetta ordinanza la [OSCURATO:SOCIETA] proponeva tempestiva opposizione exart. 617 cod. proc. civ.; nel giudizio di merito introdotto ex art. 618 cod. proc. civ., il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 1995 del 5/11/2020, accoglieva l’opposizione e annullava l’ordinanza di assegnazione del suddetto credito, mentre dichiarava inammissibile la domanda di accertamento negativo del suddetto credito avanzata dalla medesima società. 5.Per quanto qui ancora rileva, il Tribunale affermava che il pignoramento di crediti presso terzi è valido anche in caso di generica indicazione delle somme dovute all’esecutato e che, tuttavia, una maggiore speci ficazione è richiesta affinché possa operare il meccanismo della non contestazione previsto dall’art. 548 cod. proc. civ.; nella fattispecie esaminata, «i pignoramenti introduttivi delle due procedure riunite promosse contro la Luongo ed il Carrino non contenevano una sufficiente indicazione dei crediti pignorati … [che] venivano identificati quali “rapporti finanziari” intrattenuti dai debitori coi i terzi, non consentendo nemmeno di individuare un sia pur minimo elemento di specificazione del titolo da cui avrebbe tratto origine il credito pignorato»; lo stesso giudice riteneva ammissibile la proposizione dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso l’ordinanza di assegnazione (erroneamente emessa nonostante la mancanza dei presupposti della non contestazione), dovendosi escludere che l’unico strumento di tutela a disposizione del terzo pignorato sia quello previsto dall’art. 548, comma 2, cod. proc. civ., coi limiti previsti da tale disposizione. 6.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevanoricorso per cassazione, basato su tre motivi; resisteva con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., mentre non svolgevano difese in questo giudizio gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il Condominio di via Berardi 46 in Taranto.

Le parti depositavano memorie exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. 7.All’esito della camera di consiglio del 7 marzo 2023, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.

R [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente si rileva che può prescindersi dalla verifica della ritualità delle notifiche agli intimati in base ai principîaffermati da Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi).2.

Col primo motivo, formulato con richiamo all ’ art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, per avere il Tribunale mancato di considerare le note trasmesse dall’Agenzia delle Entrate che – dando atto della pendenza di rapporti finanziari, risultanti dall ’ anagrafe tributaria, con gli esecut ati – costituivano sufficiente specificazione del credito pignorato, dato che la [OSCURATO:SOCIETA], soggetto iscritto all’albo ex art. 106 T.U.B., aveva comunicato all’Agenzia i nominativi di Carrino e Luongo in quanto titolari di contratti di investimento.

Sostenevano i ricorrenti che, contrariamente a quanto dedotto dalla [OSCURATO:SOCIETA], non vi è obbligo legislativo, per gli intermediari finanziari, di «comunicare al Fisco i nomi di coloro che risultano essere semplici debitori … [mentre] sono certamente obbligati a comunicare al Fisco i nomi di coloro con i quali intrattengono rapporti nascenti da negozi di investimento con gli stessi stipulati».

3. Col secondo motivo si denuncia, ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt.2697 cod. civ., 132 cod. proc. civ. e 111 Cost., per avere il giudice del merito, peraltro senza motivazione, posto a carico dei creditori procedenti l’onere di chiedere, a norma dell’art. 549 cod. proc. civ., l’accertamento endoesecutivo dell’obbligo del terzo, sebbene gli stessi avessero già assolto l’onere probatorio a loro carico mediante la produzione delle già menzionate comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

4. Col terzo motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 543, 548, 549 cod. proc. civ. e 112 prel., per avere il Tribunale reputato ammissibile l’opposizione exart. 617 cod. proc. civ. avverso l’ordinanza di assegnazione, oltre i limiti dell’art. 548, comma 2, cod. proc. civ., senza considerare la ratiodelle modifiche normative intese ad accelerare il processo esecutivo attraverso il meccanismo della non contestazione; inoltre, si deduce che sarebbe spettato a [OSCURATO:SOCIETA], responsabile dell’omessa dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ., introdurre il procedimento di accertamento endoesecutivo dell’obbligo del terzo, contestando l’avversaria allegazione del credito e dimostrando la sua insussistenza.

5. Le censure – che possono essere congiuntamente esaminate perché tra loro connesse –sono infondate.

6. Come già statuito da questa Corte, nella procedura espropriativa ex artt. 543 ss. cod. proc. civ., il terzo pignorato può impugnare l’ordinanza di assegnazione del credito con l’opposizione agli atti esecutivi non solo nell’ipotesi di cui all’art. 548, comma 2, cod. proc. civ. (cioè, se prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del processo esecutivo per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore), ma anche per far valere vizi propri del provvedimento, come nel caso in cui l’atto sia illegittimo per avere il giudice, in mancanza della dichiarazione ex art. 547 c.p.c., erroneamente applicato il meccanismo della ficta confessio, anziché dar corso al procedimento di accertamento endoesecutivo ex art. 549 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16234 del 19/05/2022, Rv. 665105-01).

7. Ai fini dell ’ operatività del meccanismo di “ non contestazione ” previsto dall’art. 548 cod. proc. civ., infatti, non è sufficiente che il terzo ometta di rendere la dichiarazione nonostante la sua convocazione ad un’apposita udienza successiva alla prima, ma occorre anche che l’allegazione del creditore (nell’atto di pignoramento) consenta l’identificazione del credito pignorato; solo ricorrendo tali presupposti il credito va inteso come non contestato e il giudice dell’esecuzione deve procedere alla sua assegnazione, con provvedimento suscettibile di impugnazione (mediante opposizione ex art. 617 cod. p roc. civ.) da parte del terzo pignorato soltanto se sussistano le circostanze previste dal secondo comma del citato art. 548 (le quali costituiscono presupposto indefettibile per l’ammissibilità dell’opposizione stessa avverso l’ordinanza exart. 553 cod. proc. civ.; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30090 del 26/10/2021, non massimata).

8. Tuttavia, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, la menzionata disposizione non può essere intesa come una limitazione alla proponibilità dell’opposizione per vizi propri del provvedimento giudiziale, non dipendenti, cioè, dalla mera applicazione del meccanismo di “non contestazione” e, dunque, non concernenti il credito «non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento diassegnazione»; conformemente a quanto statuito da altre pronunce di legittimità, «non ravvisandosi i presupposti per ridurre eccessivamente ed immotivatamente gli spazi di tutela per il terzo pignorato … al terzo pignorato che non ha reso la dichiarazione di quantità deve ritenersi tuttora assicurata la possibilità di proporre l’opposizione anche nelle forme ordinarie, a prescindere dai presupposti di ammissibilità indicati nell’art. 548, ultimo comma, c.p.c., laddove egli intenda far valere vizi propri del provvedimento di assegnazione, al di fuori delle situazioni che possa-no aver dato luogo ad una incolpevole omissione della dichiarazione di quantità» (così Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30090 del 26/10/2021, richiamata anche da Cass., Sez. 3, Ordinanza n.16234 del 19/05/2022).

9. Pertanto, qualora il terzo non renda alcuna dichiarazione (nonostante la sua convocazione ad un’apposita udienza successiva alla prima), ma l’allegazione del creditore non consenta l’identificazione del credito pignorato, in forza dell’art. 549 cod. proc. civ. il giudice dell’esecuzione non può procedere all’assegnazione, ma – su istanza della parte interessata e nel contraddittorio tra le parti e con il terzo (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23123 del 25/07/2022, Rv. 665425-02 e Rv. 665425-03) –deve procedere ad un accertamento endoesecutivo, il cui provvedimento conclusivo è suscettibile di impugnazione ex art. 617, comma 2, cod. proc. civ..

10. Nel caso in esame, il Tribunale ha inequivocabilmente affermato che, col ricorso ex art. 617, comma 2, cod. proc. civ. (espressamente dichiarato tempestivo), la [OSCURATO:SOCIETA] aveva dedotto l’illegittimità dell’ordinanza exart. 548 cod. proc. civ., in quanto emessa in carenza di uno dei suoi presupposti, perché il credito pignorato era stato solo genericamente indicato dai creditori procedenti, il che è consentito dall’art. 543 cod. proc. civ. (tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6518 del 20/03/2014, Rv. 630204-01), ma in maniera inidonea a consentirne l’esatta identificazione, con conseguente inoperatività del meccanismo della ficta confessio.

11. Risulta pertanto evidente l ’ infondatezza delle censure svolte col terzo motivo, il quale si incentra sull’omessa dichiarazione ex art.547 cod. proc. civ. (dalla quale soltanto dovrebbe, in tesi, trarsi la “non contestazione”), ma non considera che tale condotta del terzo, quand’anche colpevole (come sostenuto nel ricorso), non è di per sé sufficiente a giustificare l’emissione dell’ordinanza di assegnazione qualora l’indicazione del credito non sia specifica.

12. Per superare tale carenza, i ricorrenti, da un lato, offrono una ricostruzione del combinato disposto degli artt. 548 e 549 cod. proc. civ. che è già stata respinta dalla giurisprudenza di legittimità (sia per quanto riguarda l’ammissibilità dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., sia per ciò che concerne l’iniziativa della parte –e non del terzo – per l’introduzione dell’accertamento endoesecutivo) e, dall’altro, coi primi due motivi tentano di affermare che il credito pignorato era stato sufficientemente (e non genericamente) individuato attraverso il richiamo delle risultanze dell’anagrafe tributaria e, in particolare, dell’archivio dei rapporti finanziari (asseritamente ignorate da parte del giudice), rispetto alle quali sarebbe spettato a [OSCURATO:SOCIETA] dare prova contraria in un accertamento incidentale promosso dallo stesso terzo pignorato.

13. Le argomentazioni svolte per sostenere quest ’ ultima difesa sono manifestamente infondate.

14. In mancanza dei presupposti dell ’ art. 548 cod. proc. civ., è indispensabile –per l’esame delle prove del credito pignorato – l ’ avvio del subprocedimento exart. 549 cod. proc. civ., del quale è condizione di procedibilità l’istanza della parte interessata e, cioè, del creditore (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23123 del 25/07/2022, Rv. 665425-02); in difetto di tale accertamento endoesecutivo è incomprensibile ed insostenibile la deduzione relativa alla pretesa violazione dell’art. 2697 cod. civ. e all’inversione dell’onere della prova, asseritamente da addossare al terzo; senza contare, comunque, che nel subprocedimento di accertamento endoesecutivo dell’obbligo del terzo pignorato (che nella fattispecie non si è svolto) compete comunque al creditore l’onere di allegare e dimostrare la sussistenza del credito pignorato (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23123 del 25/07/2022).

15. Quanto alla specificità dell ’ indicazione dei crediti negli atti di pignoramento, il giudice di merito ha rilevato che gli stessi «venivano identificati quali “rapporti finanziari”intrattenuti dai debitori coi i terzi, non consentendo nemmeno di individuare un sia pur minimo elemento di specificazione del titolo da cui avrebbe tratto origine il credito pigno- rato».

16. Olt re a constatare che la locuzione «rapporti finanziari», non accompagnata da altre precisazioni, è obiettivamente generica, si os- serva che la mancata specificazione nel pignoramento non può essere ovviata mediante una successiva integrazione, a meno che ciònon av- venga nell’ambito del subprocedimento exart. 549 cod. proc. civ.

17. Ad ogni buon conto, le comunicazioni dell ’ Agenzia delle En- trate exartt. 492-bis cod. proc. civ. e 155 - quinquies disp. att. cod. proc.civ. sulla sussistenza di «rapporti finanziari» risultanti dall’anagrafe tri- butaria non valgono affatto a dare dimostrazione dell’esistenza di negozi di investimento in cui l’intermediario è debitore.

Nell’archivio dei rapporti finanziari, apposita sezione della banca-dati dell’anagrafe tributaria istituita dall’art. 7, comma 6, D.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 605 (modificato dall’art. 37, comma 4, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 248, di con- versione del D.L. 4/7/2006, n. 233), sono archiviate tutte le notizie re- lative ai flussi di denaro veicolati dai contribuenti attraverso il circuito bancario e, più in generale, finanziario.

Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, «Le banche, la so- cietà Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investi- mento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identi- ficativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l’esistenza dei rapporti e l’esi- stenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all’anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intratten- gono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano opera- zioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprioovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale».

L’obbligo di comunicazione, perciò, non riguarda soltanto i rapporti in cui il soggetto che dà l’informazione all’Agenzia è il debitore, ma sono censiti nell’archivio i più disparati rapporti (conto corrente, conto depo- sito titoli e/o obbligazioni, conto deposito a risparmio libero/vincolato, rapporto fiduciario ai sensi della L. 23/11/1939, n. 1966, gestione col- lettiva del risparmio, gestione patrimoniale, certificati di deposito e buoni fruttiferi, portafoglio, conto terzi individuale/globale, dopo in- casso, cessione indisponibile, cassette di sicurezza, depositi chiusi, con- tratti derivati, carte di credito/debito, garanzie, crediti, finanziamenti, fondi pensione, patto compensativo, finanziamento in pool, partecipa- zione, prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, acquisto vendita di oro e metalli preziosi), non necessariamente riguardanti un credito del cliente dell’intermediario.

18. In definitiva, l’ inserimento nella banca dati, se non altro con la dizione evidenziata nella fattispecie, non dà affatto conto della natura attiva o passiva del rapporto di cui è titolare il soggetto a cui l’interro- gazione della banca dati stessa si riferisce: con la conseguenza che si ha sì la notizia di un rapporto finanziario, ma non anche della determi- nante circostanza se in questo quel soggetto sia debitore o creditore.

19. In conclusione, il ricorso va respinto e al rigetto consegue la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese, li- quidate secondo i parametri normativi e nella misura indicata nel dispo- sitivo,in favore della controricorrente.

20. Infine, si deve dichiarare la sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.1-bis dello stesso art. 13 . p.q . m . la Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 139/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i da se stessi ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliati presso in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, viale dei Pa- rioli 74, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 46 –TARANTO -intimati - avverso la sentenza n. 1995/2020 del TRIBUNALE di TARANTO, de- positata il 5/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/3/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F [OSCURATO:PERSONA] 1.Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], creditori di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], promuovevano, innanzi al Tribunale di Taranto, una procedura espropriativa dei crediti vantati da questi ultimi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., società che –in esito alla ricerca exart. 492-bis cod. proc. civ. e alle risultanze dell ’ anagrafe tributaria comunicate dall’Agenzia delle Entrate agli odierni ricorrenti – risultava intrattenere «rapporti finanziari» con entrambi gli esecutati. 2.La società terza pignorata trasmetteva dichiarazione negativa, mai recapitata ai creditori a causa di un errore nell’indirizzo di p.e.c., e non compariva all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], né a quella successiva del 15/3/2017, alla quale era stata ritualmente convocata per rendere la dichiarazione exart. 547 cod. proc. civ. 3.Con ordinanza del 22/4/2017, il giudice dell’esecuzione – ritenendo incontestato, a norma dell’art. 548, comma 1, cod. proc. civ., il credito di Euro 41.457,50 vantato dagli esecutati nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] –lo assegnava ai procedenti. 4.Avverso la predetta ordinanza la [OSCURATO:SOCIETA] proponeva tempestiva opposizione exart. 617 cod. proc. civ.; nel giudizio di merito introdotto ex art. 618 cod. proc. civ., il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 1995 del 5/11/2020, accoglieva l’opposizione e annullava l’ordinanza di assegnazione del suddetto credito, mentre dichiarava inammissibile la domanda di accertamento negativo del suddetto credito avanzata dalla medesima società. 5.Per quanto qui ancora rileva, il Tribunale affermava che il pignoramento di crediti presso terzi è valido anche in caso di generica indicazione delle somme dovute all’esecutato e che, tuttavia, una maggiore speci ficazione è richiesta affinché possa operare il meccanismo della non contestazione previsto dall’art. 548 cod. proc. civ.; nella fattispecie esaminata, «i pignoramenti introduttivi delle due procedure riunite promosse contro la Luongo ed il Carrino non contenevano una sufficiente indicazione dei crediti pignorati … [che] venivano identificati quali “rapporti finanziari” intrattenuti dai debitori coi i terzi, non consentendo nemmeno di individuare un sia pur minimo elemento di specificazione del titolo da cui avrebbe tratto origine il credito pignorato»; lo stesso giudice riteneva ammissibile la proposizione dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso l’ordinanza di assegnazione (erroneamente emessa nonostante la mancanza dei presupposti della non contestazione), dovendosi escludere che l’unico strumento di tutela a disposizione del terzo pignorato sia quello previsto dall’art. 548, comma 2, cod. proc. civ., coi limiti previsti da tale disposizione. 6.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevanoricorso per cassazione, basato su tre motivi; resisteva con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., mentre non svolgevano difese in questo giudizio gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il Condominio di via Berardi 46 in Taranto. Le parti depositavano memorie exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. 7.All’esito della camera di consiglio del 7 marzo 2023, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ. R [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente si rileva che può prescindersi dalla verifica della ritualità delle notifiche agli intimati in base ai principîaffermati da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi).2. Col primo motivo, formulato con richiamo all ’ art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, per avere il Tribunale mancato di considerare le note trasmesse dall’Agenzia delle Entrate che – dando atto della pendenza di rapporti finanziari, risultanti dall ’ anagrafe tributaria, con gli esecut ati – costituivano sufficiente specificazione del credito pignorato, dato che la [OSCURATO:SOCIETA], soggetto iscritto all’albo ex art. 106 T.U.B., aveva comunicato all’Agenzia i nominativi di Carrino e Luongo in quanto titolari di contratti di investimento. Sostenevano i ricorrenti che, contrariamente a quanto dedotto dalla [OSCURATO:SOCIETA], non vi è obbligo legislativo, per gli intermediari finanziari, di «comunicare al Fisco i nomi di coloro che risultano essere semplici debitori … [mentre] sono certamente obbligati a comunicare al Fisco i nomi di coloro con i quali intrattengono rapporti nascenti da negozi di investimento con gli stessi stipulati». 3. Col secondo motivo si denuncia, ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt.2697 cod. civ., 132 cod. proc. civ. e 111 Cost., per avere il giudice del merito, peraltro senza motivazione, posto a carico dei creditori procedenti l’onere di chiedere, a norma dell’art. 549 cod. proc. civ., l’accertamento endoesecutivo dell’obbligo del terzo, sebbene gli stessi avessero già assolto l’onere probatorio a loro carico mediante la produzione delle già menzionate comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate. 4. Col terzo motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 543, 548, 549 cod. proc. civ. e 112 prel., per avere il Tribunale reputato ammissibile l’opposizione exart. 617 cod. proc. civ. avverso l’ordinanza di assegnazione, oltre i limiti dell’art. 548, comma 2, cod. proc. civ., senza considerare la ratiodelle modifiche normative intese ad accelerare il processo esecutivo attraverso il meccanismo della non contestazione; inoltre, si deduce che sarebbe spettato a [OSCURATO:SOCIETA], responsabile dell’omessa dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ., introdurre il procedimento di accertamento endoesecutivo dell’obbligo del terzo, contestando l’avversaria allegazione del credito e dimostrando la sua insussistenza. 5. Le censure – che possono essere congiuntamente esaminate perché tra loro connesse –sono infondate. 6. Come già statuito da questa Corte, nella procedura espropriativa ex artt. 543 ss. cod. proc. civ., il terzo pignorato può impugnare l’ordinanza di assegnazione del credito con l’opposizione agli atti esecutivi non solo nell’ipotesi di cui all’art. 548, comma 2, cod. proc. civ. (cioè, se prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del processo esecutivo per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore), ma anche per far valere vizi propri del provvedimento, come nel caso in cui l’atto sia illegittimo per avere il giudice, in mancanza della dichiarazione ex art. 547 c.p.c., erroneamente applicato il meccanismo della ficta confessio, anziché dar corso al procedimento di accertamento endoesecutivo ex art. 549 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16234 del 19/05/2022, Rv. 665105-01). 7. Ai fini dell ’ operatività del meccanismo di “ non contestazione ” previsto dall’art. 548 cod. proc. civ., infatti, non è sufficiente che il terzo ometta di rendere la dichiarazione nonostante la sua convocazione ad un’apposita udienza successiva alla prima, ma occorre anche che l’allegazione del creditore (nell’atto di pignoramento) consenta l’identificazione del credito pignorato; solo ricorrendo tali presupposti il credito va inteso come non contestato e il giudice dell’esecuzione deve procedere alla sua assegnazione, con provvedimento suscettibile di impugnazione (mediante opposizione ex art. 617 cod. p roc. civ.) da parte del terzo pignorato soltanto se sussistano le circostanze previste dal secondo comma del citato art. 548 (le quali costituiscono presupposto indefettibile per l’ammissibilità dell’opposizione stessa avverso l’ordinanza exart. 553 cod. proc. civ.; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30090 del 26/10/2021, non massimata). 8. Tuttavia, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, la menzionata disposizione non può essere intesa come una limitazione alla proponibilità dell’opposizione per vizi propri del provvedimento giudiziale, non dipendenti, cioè, dalla mera applicazione del meccanismo di “non contestazione” e, dunque, non concernenti il credito «non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento diassegnazione»; conformemente a quanto statuito da altre pronunce di legittimità, «non ravvisandosi i presupposti per ridurre eccessivamente ed immotivatamente gli spazi di tutela per il terzo pignorato … al terzo pignorato che non ha reso la dichiarazione di quantità deve ritenersi tuttora assicurata la possibilità di proporre l’opposizione anche nelle forme ordinarie, a prescindere dai presupposti di ammissibilità indicati nell’art. 548, ultimo comma, c.p.c., laddove egli intenda far valere vizi propri del provvedimento di assegnazione, al di fuori delle situazioni che possa-no aver dato luogo ad una incolpevole omissione della dichiarazione di quantità» (così Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30090 del 26/10/2021, richiamata anche da Cass., Sez. 3, Ordinanza n.16234 del 19/05/2022). 9. Pertanto, qualora il terzo non renda alcuna dichiarazione (nonostante la sua convocazione ad un’apposita udienza successiva alla prima), ma l’allegazione del creditore non consenta l’identificazione del credito pignorato, in forza dell’art. 549 cod. proc. civ. il giudice dell’esecuzione non può procedere all’assegnazione, ma – su istanza della parte interessata e nel contraddittorio tra le parti e con il terzo (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23123 del 25/07/2022, Rv. 665425-02 e Rv. 665425-03) –deve procedere ad un accertamento endoesecutivo, il cui provvedimento conclusivo è suscettibile di impugnazione ex art. 617, comma 2, cod. proc. civ.. 10. Nel caso in esame, il Tribunale ha inequivocabilmente affermato che, col ricorso ex art. 617, comma 2, cod. proc. civ. (espressamente dichiarato tempestivo), la [OSCURATO:SOCIETA] aveva dedotto l’illegittimità dell’ordinanza exart. 548 cod. proc. civ., in quanto emessa in carenza di uno dei suoi presupposti, perché il credito pignorato era stato solo genericamente indicato dai creditori procedenti, il che è consentito dall’art. 543 cod. proc. civ. (tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6518 del 20/03/2014, Rv. 630204-01), ma in maniera inidonea a consentirne l’esatta identificazione, con conseguente inoperatività del meccanismo della ficta confessio. 11. Risulta pertanto evidente l ’ infondatezza delle censure svolte col terzo motivo, il quale si incentra sull’omessa dichiarazione ex art.547 cod. proc. civ. (dalla quale soltanto dovrebbe, in tesi, trarsi la “non contestazione”), ma non considera che tale condotta del terzo, quand’anche colpevole (come sostenuto nel ricorso), non è di per sé sufficiente a giustificare l’emissione dell’ordinanza di assegnazione qualora l’indicazione del credito non sia specifica. 12. Per superare tale carenza, i ricorrenti, da un lato, offrono una ricostruzione del combinato disposto degli artt. 548 e 549 cod. proc. civ. che è già stata respinta dalla giurisprudenza di legittimità (sia per quanto riguarda l’ammissibilità dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., sia per ciò che concerne l’iniziativa della parte –e non del terzo – per l’introduzione dell’accertamento endoesecutivo) e, dall’altro, coi primi due motivi tentano di affermare che il credito pignorato era stato sufficientemente (e non genericamente) individuato attraverso il richiamo delle risultanze dell’anagrafe tributaria e, in particolare, dell’archivio dei rapporti finanziari (asseritamente ignorate da parte del giudice), rispetto alle quali sarebbe spettato a [OSCURATO:SOCIETA] dare prova contraria in un accertamento incidentale promosso dallo stesso terzo pignorato. 13. Le argomentazioni svolte per sostenere quest ’ ultima difesa sono manifestamente infondate. 14. In mancanza dei presupposti dell ’ art. 548 cod. proc. civ., è indispensabile –per l’esame delle prove del credito pignorato – l ’ avvio del subprocedimento exart. 549 cod. proc. civ., del quale è condizione di procedibilità l’istanza della parte interessata e, cioè, del creditore (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23123 del 25/07/2022, Rv. 665425-02); in difetto di tale accertamento endoesecutivo è incomprensibile ed insostenibile la deduzione relativa alla pretesa violazione dell’art. 2697 cod. civ. e all’inversione dell’onere della prova, asseritamente da addossare al terzo; senza contare, comunque, che nel subprocedimento di accertamento endoesecutivo dell’obbligo del terzo pignorato (che nella fattispecie non si è svolto) compete comunque al creditore l’onere di allegare e dimostrare la sussistenza del credito pignorato (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23123 del 25/07/2022). 15. Quanto alla specificità dell ’ indicazione dei crediti negli atti di pignoramento, il giudice di merito ha rilevato che gli stessi «venivano identificati quali “rapporti finanziari”intrattenuti dai debitori coi i terzi, non consentendo nemmeno di individuare un sia pur minimo elemento di specificazione del titolo da cui avrebbe tratto origine il credito pigno- rato». 16. Olt re a constatare che la locuzione «rapporti finanziari», non accompagnata da altre precisazioni, è obiettivamente generica, si os- serva che la mancata specificazione nel pignoramento non può essere ovviata mediante una successiva integrazione, a meno che ciònon av- venga nell’ambito del subprocedimento exart. 549 cod. proc. civ. 17. Ad ogni buon conto, le comunicazioni dell ’ Agenzia delle En- trate exartt. 492-bis cod. proc. civ. e 155 - quinquies disp. att. cod. proc.civ. sulla sussistenza di «rapporti finanziari» risultanti dall’anagrafe tri- butaria non valgono affatto a dare dimostrazione dell’esistenza di negozi di investimento in cui l’intermediario è debitore. Nell’archivio dei rapporti finanziari, apposita sezione della banca-dati dell’anagrafe tributaria istituita dall’art. 7, comma 6, D.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 605 (modificato dall’art. 37, comma 4, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 248, di con- versione del D.L. 4/7/2006, n. 233), sono archiviate tutte le notizie re- lative ai flussi di denaro veicolati dai contribuenti attraverso il circuito bancario e, più in generale, finanziario. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, «Le banche, la so- cietà Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investi- mento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identi- ficativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l’esistenza dei rapporti e l’esi- stenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all’anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intratten- gono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano opera- zioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprioovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale». L’obbligo di comunicazione, perciò, non riguarda soltanto i rapporti in cui il soggetto che dà l’informazione all’Agenzia è il debitore, ma sono censiti nell’archivio i più disparati rapporti (conto corrente, conto depo- sito titoli e/o obbligazioni, conto deposito a risparmio libero/vincolato, rapporto fiduciario ai sensi della L. 23/11/1939, n. 1966, gestione col- lettiva del risparmio, gestione patrimoniale, certificati di deposito e buoni fruttiferi, portafoglio, conto terzi individuale/globale, dopo in- casso, cessione indisponibile, cassette di sicurezza, depositi chiusi, con- tratti derivati, carte di credito/debito, garanzie, crediti, finanziamenti, fondi pensione, patto compensativo, finanziamento in pool, partecipa- zione, prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, acquisto vendita di oro e metalli preziosi), non necessariamente riguardanti un credito del cliente dell’intermediario. 18. In definitiva, l’ inserimento nella banca dati, se non altro con la dizione evidenziata nella fattispecie, non dà affatto conto della natura attiva o passiva del rapporto di cui è titolare il soggetto a cui l’interro- gazione della banca dati stessa si riferisce: con la conseguenza che si ha sì la notizia di un rapporto finanziario, ma non anche della determi- nante circostanza se in questo quel soggetto sia debitore o creditore. 19. In conclusione, il ricorso va respinto e al rigetto consegue la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese, li- quidate secondo i parametri normativi e nella misura indicata nel dispo- sitivo,in favore della controricorrente. 20. Infine, si deve dichiarare la sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.1-bis dello stesso art. 13 . p.q . m . la Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza d
Sentenza Cassazione n. 12470/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris