CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01183/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30168/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA](c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -intimato- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n.2693/45/17, depositata i l 23 /03/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. A [OSCURATO:PERSONA] era notificato un avviso di accertamento per l’anno 2008 a seguito di una verifica fiscale conclusasi con un PVC. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza aveva eseguito un accesso pressi i locali di “[OSCURATO:PERSONA]”, in cui Luise, oltre ad abitare, svolgeva “ attività di ristorazione”. Non essendo stato consegnato alcun registro o libro contabile attinente all’attività di ristorazione di “[OSCURATO:PERSONA]”, era stato eseguito un accertamento induttivo sulla base dei dati acquisiti con le indagini bancarie. Applicata la presunzione dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973, dopo aver accolto parzialmente le giustificazioni del contribuente sulle operazioni di versamento e di prelievo, erano stati individuati dapprima i ricavi non dichiarati e quindi il reddito sulla base di un coefficiente di redditività, con riprese ai fini IRPEF, IVA e IRAP. 2. Con la sentenza impugnata, che ha riformato la sentenza della CTP di Caserta n. 5271/2015, era stato pienamente accolto il ricorso del contribuente. 2.1 Il giudice di primo grado aveva accolto solo in parte il ricorso , evidenziando che l’Ufficio, pur condividendo le conclusioni della Guardia di Finanza, aveva incluso nei ricavi un importo (euro 42.750,00) derivante dall’attività di ristorazione svolta presso [OSCURATO:PERSONA] già compreso tra i versamenti accertati con le indagini bancarie. Il giudice aveva ritenuto che l’avviso di accertamento fosse adeguatamente motivato dal momento che l’Agenzia delle entrate, nel recepire il PVC , condividendone gli aspetti fiscalmente rilevanti, poteva considerare superfluo espletare ulteriore attività istruttoria. La presunzione relativa prevista dall’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 era stata correttamente applicata , anche prendendo in esame la documentazione difensiva depositata dal contribuente. La presunzione prevista dalla disposizione era applicabile anche per i prelevamenti effettuati , se privi di giustificazione. 2.2 La CTR aveva invece ritenuto che l a motivazione dell’ avviso di accertamento fosse confusa , contenendo considerazioni sull’attività di ristorazione della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], amministrata da [OSCURATO:PERSONA] e sull’attività di commercio di gioielli svolta dal Luise come imprenditore individuale. “Non è quindi dato comprendere a quale delle due attività si riferissero i movimenti bancari sui quali si basa l’avviso di accertamento. Avviso che è stato indirizzato ed è stato notificato al contribuente in proprio e non già anche nella qualità di legale rappresentante della società di ristorazione”. 3.Contro la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi. 4. Nonostante la notifica del 12/2/217 presso il difensore domiciliatario, [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. 5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Si premette che la sentenza impugnata è stata depositata il 23 marzo 2017 e il ricorso per cassazione è stato inoltrato e consegnato nella casellaPEC del destinatario il 12 dicembre 2017. Il ricorso deve considerarsi tempestivamente notificato, nel rispetto del termine lungo dell’art. 327 c.p.c. di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, in quanto ai sensi dell’art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017 per le controversie definibili (le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, le quali possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione destinati a scadere dalla data di entrata in vigore dello stesso articolo (24 aprile 2017) fino al 30 settembre 2017. 2. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. , la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 57 d.lgs. n. 526 del 1992 in quanto la CTR avrebbe dovuto ritenere inammissibile il motivo di appello con cui era stato censurato che l’avviso erastato notificato a [OSCURATO:PERSONA] come imprenditore individuale nonostante la verifica riguardasse l’attività di ristorazione della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. Il motivo era diverso rispetto a quelli fatti valere in primo grado. Mai era stato dedotto che l’avviso avrebbe dovuto esser notificato al contribuente anche nella qualità di legale rappresentante della società, anche perché il PVC era diretto a verificare la posizione del contribuente “limitatamente all’esercizio di attività di ristorazione con sede in Mondragone al Viale dei Pini n. 43”mentre la società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] – come risulta sempre dal PVC - era stata costituita il 22/2/2012 e aveva “… iniziato l’attività il [OSCURATO:DATA_NASCITA] presso la sede operativa di via Domitiana km 14.200”. 3. Con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate eccepisce , con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c .p.c. , la nullità della sentenza per motivazione apparente o gravemente illogica, essendo priva di riferimenti con i fatti di causa. Nell’avviso di accertamento non vengono svolte considerazioni sull’attività di commercio di gioielli, menzionata solo come attività “dichiarata”dal contribuente, a differenza di quella “non dichiarata” di ristorazione svolta presso [OSCURATO:PERSONA], coincidente con l’abitazione del contribuente e oggetto dell’attività accertativa. 4. Con il terzo motivo l’Agenzia delle entrate lamenta , con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., il mancato esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. L’avviso di accertamento era in maniera inequivoca intestato a [OSCURATO:PERSONA] in proprio, dando correttamente atto che nel luogo ove il contribuentedichiarava di esercitare l’attività di rivendita di gioielli, orologi e argento, svolgevain realtà attività di ristorazione. 5. Il secondo motivo sulla motivazione, avente priorità logico - giuridicarispetto ai restanti, è infondato. 5.1 Per le Sezioni Unite della Corte la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 legge n. 83 del 2012,conv. dalla legge n. 134 del 2012 , deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. È denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. L’anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., nn. 8053/2014 e 8054 /2014 ). L e Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito d’integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U ., 16159 /2018 , p. 7.2., che menziona Cass. Sez. U.,22232/2016) . 5.2 Il percorso motivazion ale del giudice di secondo grado è comprensibile. La contraddittoria motivazione dell’avviso di accertamento non consente di stabilire se i movimenti bancari si riferissero all’attività svolta dal Luise come imprenditore individuale o all’attività svolta dalla società amministrata dal Luise. Compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o no la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (Cass. 3267/2008). La mancata corrispondenza della motivazione all’esito delle risultanze istruttorie fuoriesce dal sindacato di legittimità ancora consentito sulla motivazione. Nei limiti in cui il percorso logico della sentenza sia individuabile , la prescrizione di legge sulla motivazione è soddisfatta mentre la maggiore o minore plausibilità delle argomentazioni valorizzate dal giudice non è denunciabile con ricorso per cassazione. 6. Il primo motivo sulla violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992è fondato e risulta assorbente rispetto al terzo . 6.1 I l processo tributario ha un oggetto che è rigidamente delimitato ai sensi degli artt. 18 e 24 d.lgs. n. 546 del 1992 dalle contestazioni comprese nei motivi d’impugnazione avverso l'atto impositivo prospettati nel ricorso introduttivo, i quali costituiscono la causa petendidel richiesto annullamento dell’atto amministrativo (Cass. 13934/2011). L'art. 57, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce il divieto di nova in grado di appello, disponendo che domande ed eccezioni in senso stretto, non proposte nel precedente grado di giudizio, debbono essere dichiarate inammissibili in quanto estranee al thema decidendum. Questa Corte ha conseguentemente affermato che, nel giudizio tributario di appello, si ha domanda nuova, come tale improponibile a norma dell'art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, quando il contribuente, nel ricorso in appello, «introduce, al fine di ottenere l'eliminazione - o la riduzione delle conseguenze - dell'atto impugnato, una "causa petendi" diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema d'indagine» (Cass. 16829/2007 e Cass.24669/2021). La nullità dell'avviso di accertamento non è rilevabile d'ufficio e la relativa eccezione, se non formulata nel giudizio di primo grado, non è ammissibile qualora venga proposta nelle successive fasi del giudizio (Cass. 24669/2021 e Cass. n. 10802/2010). 6.2 Nel giudizio di appello era stato introdotto dal contribuente un nuovo e ulteriore motivo comportante un tema d’indagine diverso rispetto al grado precedente. Dalla lettura dei motivi prospettati in primo grado dal contribuente, trascritti dall’Agenzia (v. ricorso per cassazione, pag. 7-12) e dal diretto esame dell’atto del giudizio di merito (v. il ricorso introduttivo, pag. 3-11), consentito dato l’ error in procedendo eccepito dal ricorrente (Cass. 2010/488 e Cass.1669/2023), emerge chei motivi fatti valere dal contribuente con il ricorso introduttivo avevano riguardato: 1) l’inesistenza giuridica della notifica dell’avviso di accertamento ; 2) la mancanza di motivazione con violazione degli artt. 7, comma 1, stat. contrib. e 42 d.P.R. n. 600 del 1973 per il rinvio dell’avviso esclusivamente al PVC della Guardia di Finanza di Mondragone; 3) la nullità dell’avviso perduplicazione degli importi risultante dal confronto fra l’avviso e il PVC della Guardia di Finanza; 4) la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, per la mancata considerazione delle giustificazioni del contribuente; 5) il mancato assolvimento dell’onere della prova tenuto conto del mero richiamo al verbale della Guardia di Finanza, non accompagnato da ulteriori elementi di prova; 6) l’illegittimo utilizzo delle presunzioniin ordine ai presunti ricavi non contabilizzati dell’attività di ris to razione ; 7) l’illegittimità delle sanzioni. Con l’atto di appello [OSCURATO:PERSONA] : “… oltre a ribadire quanto già sostenuto nel ricorso introduttivo pone all’attenzione …[ aveva allegato ] che la verifica della Guardia di Finanza era diretta nei confronti di una società “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]” srl avente ad oggetto l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e di catering”. L’appellante deduce per la prima volta che il “reale destinatario” della verifica fosse stata la società e non l’attività di commercio al dettaglio di orologi, gioielli, oro e argenteria (v. atto di appello, p. 1 - 3). Nel giudizio di primo grado non aveva posto in discussione , nemmeno implicitamente, l’illegittimità dell’avviso per l’incomprensibilità del suo destinatario o l ’indebita commis ti one fra i ricavi derivanti dall’attività di [OSCURATO:PERSONA] come imprenditore individuale e i ricavi della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. Né la circostanza può sorprendere perché l’avviso di accertamento riguardava l’anno d’imposta 2008 e trovava giustificazione nel PVC 8 ottobre 2013 emesso nei confronti del Luise “… limitatamente all’esercizio dell’attività di ristorazionecon sede in Mondragone a [OSCURATO:PERSONA] in via [OSCURATO:PERSONA] n. 43 presso l’azienda denominata [OSCURATO:PERSONA]” adibita anche ad abitazione del contribuente. Nel PVC si precisa che il controllo riguarda un’attività di ristorazione non conosciuta dal fisco. Luise aveva dichiarato unicamente di esercitare in Cassino di un’attività di commercio al dettaglio di orologi, gioielleria e argenteria. È vero che la Guardia di Finanza evidenzia che Luise è anche amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], costituita nell’anno 2012 e che aveva iniziato a operare nell’agosto 2012, con “ sede operativa” in via Domitiana, km 14.200. Devetuttavia sicuramente escludersi che i ricavi conseguiti nell’anno 2008, accertati tramite indagini bancarie , potessero riferirsi a una società di capitali costituita quattro anni più tardi e che su tale questione potesse essersi creato un equivoco tra l’Ufficio e il contribuente, pregiudicando il diritto di difesa. 7. Deve essere disposta, ai sensi degli artt. 384 c.p.c., la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia, tenendo conto che l’ eccezione posta a fondamento della decisione di appello era inammissibile . Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo del ricorso , rigetta il secondo e dichiara assorbito il terzo ; cassa la sentenza impugnata con riferimento al