CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01669/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8851/2017, proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 36 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] 211, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2di 12 – RG 8851/2017 – S2 – CC 15/9/2022 (n. 15) – Caponi est. -controricorrente - avverso la sentenzadella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1734/2016 , depositata il05/10/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia origina dalla rottura dell’alloggiamento di un cuscinetto del generatore in una centrale idroelettrica. Nel giugno del 2012, V aldena s.r.l. convenne in giudizio per il risarcimento dei danni il proprio fornitore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.dinanzi al Tribunale di Aosta. La convenuta chiama in causa [OSCURATO:SOCIETA]. (nominata qui [OSCURATO:PERSONA] per semplicità, benché all’epoca dei fatti si chiamasse [OSCURATO:SOCIETA]e poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), quale autrice della riparazione del componente (immediatamente anteriore alla seconda rottura, di cui è causa). Qualche giorno prima della chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Aosta, [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per il corrispettivo di prestazioni di materiali e servizi. Nidecricorre in cassazione avverso la sentenza che, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Aosta : (a) ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare a Valdena la somma di 147.897,00 e uro di risarcimento danni; (b) ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a manlevare [OSCURATO:PERSONA]. Nella pendenza del ricorso in cassazione, è passata in giudicato- ed è stata allegata da [OSCURATO:PERSONA] con la memoria depositata in prossimità della presente adunanza camerale - la sentenza della Corte d’app ello di Milano resa nel giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la quale ha accertato che il controverso guasto di cui è causa è imputabilea [OSCURATO:PERSONA]. 3di 12 – RG 8851/2017 – S2 – CC 15/9/2022 (n. 15) – Caponi est. Il ricorso in cassazione è articolato in quattro motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] e Valdena con distinti controricorsi, ciascuno dei quali èparimenti illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.- Con il primo mo tivo, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione dell’art.345, co. 3 c.p.c., per avere la Corte di appello di Torino consentito la produzione di un nuovo documento s enza motivarne l’ammissibilità in secondo grado . In particolare, la parte ricorrente denuncia che: (a) essa ne ha contestato l’ammissibilità; (b) la Corte d’appel lo non ha giustificato previamente - cioè in modo distinto e precedente rispetto all’utilizzazione del documento in giudizio - l’attitudine di quest’ultimo a risolvere lo stato di incertezza sui fatti controversi; (c) le parti non possono sanare a posteriori, attraverso la reciproca accettazione del contraddittorio sul punto, l’inammissibilità della produzione di un nuovo documento. Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, n. 4 e n. 5 c.p.c., si deduce omessa motivazione su un fatto decisivo,per avere la Corte di appello motivato sulla imputabilità a [OSCURATO:PERSONA] della rottura del componente, rinviando sostanzialmente alla perizia raccolta in altro processo. I due motivi vanno esaminati contestualmente, stante la loro connessione oggettiva, ruotante sul punto fondamentale della controversia. 1.2. –Il primo motivo non è fondato. Il documento de quo è una perizia, svolta nell’altro giudizio pendente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e prodotta da quest’ultima all’udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio d’appello. Nella perizia si constata - nel contraddittorio tra le parti interessate all’accertamento della responsabilità del guasto e del conseguente danno cagionato a 4di 12 – RG 8851/2017 – S2 – CC 15/9/2022 (n. 15) – Caponi est. Valdena - che la rottura del componente della centrale idroelettrica è «ascrivibile a EMS». L’art. 345, co. 3 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che «non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile». Ne segue che i profili sub (a) e (c) denunziati dalla parte ricorrente sono irrilevanti, poiché l’ammissibilità di nuovi documenti in appel lo non è condizionata alla mancata contestazione o al consenso della controparte, né alla reciproca accettazione del contraddittorio tra le parti sul documento, contrariamente a quanto sembra ritenere la Corte d’appello nel luogo bersagliato dal ricorrente: «La c.t.u. dell'ing. Pisoni può essere senz'altro acquisita agli atti del presente processo, in quanto utilizzata, senza alcuna contestazione delle parti o dei loro c.t., dallo stesso ing. Fugiglando per la redazione della sua relazione peritale» (cfr. sentenza, p. 8). Tale giustificazione dell’utilizzo della perizia è da sostituire con il fondamento corretto dal punto di vista processuale. I nfatti la correzione ex art. 384, co. 4 c.p.c.della motivazione erronea in punto di diritto è ammissibile anche in caso di error in iudicando de modo procedendi(in questo senso, v. in particolare Cass. 15810 /2005 , con una statuizione che merita di essere ribadita con l’enunciazione di un principio di diritto, si veda avanti, n. 6). In questo caso la motivazione corretta riposa sull’art. 345, co. 3 c.p.c., cioè sulla causa non imputabile che ha impedito la produzione della c.t.u. in primo grado. Tale condizione ricorre nel caso di specie, poiché la perizia è stata depositata nell’alt ro processo il 13/01/2 0 1 5 , quando il giudizio era già pendente in grado d’appello. Né fa difetto la 5di 12 – RG 8851/2017 – S2 – CC 15/9/2022 (n. 15) – Caponi est. tempestività, poiché la perizia è stata prodotta alla prima udienza utile. Evidente è la rilevanza probatoria pur in appello, così come viene concretizzata dalla giurisprudenza di questa Corte in termini di «idoneitàdella nuova produzione a dissipare lo stato di incertezza sui fatticontroversi»: cfr. Cass. 15488/2020 ), poiché oggetto della c.t.u. è il fatto centrale in controversia. 1.3. - Rimane da scrutinare il terzo profilo di censura, sub (c). Secondo il ricorrente il giudice d’appello devemotivare previamente - cioè in modo distinto e precedente rispetto all’utilizzazione del documento in giudizio - sull’attitudine di quest’ultimo a risolvere lo stato di incertezza sui fatti controversi. Innanzitutto, la censura non è articolata in modo compiuto, con un’argomentazione che la concretizzi con l’indicazione della specifica disposizione processuale che si assume violata per non avere la Corte d’appello motivato previamente sull’ammissibilità del documento. Il vizio di specificità non è però di ostacolo ad una pronuncia sul merito del profilo, giacché è ragionevole (ed esigibile ad opera del Collegio) congetturare chesi tratti dell’art. 359 c.p.c., ove si prevede che: «Nei procedimenti d'appello […] si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo».La norma del giudizio di primo grado in questione è l’art. 183, co. 7 c.p.c., ove si prevede che «il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni».La disposizione si rivolge direttamente alle prove da formare in giudizio («fissando l'udienza … per l'assunzione dei mezzi di prova). Il rinvio che l’art. 359 c.p.c. compie (anche) all’art 183, co. 6di 12 – RG 8851/2017 – S2 – CC 15/9/2022 (n. 15) – Caponi est.7 c.p.c. – sempre intermediato dalle clausole di applicabilità e compatibilità -non è sufficiente a fondare il notevole irrigidimento che la soluzione pretesa dalla ricorrente imporrebbe allo svolgimento del giudizio d’appello, in termini di un’apposita udienza o ordinanza fuori udienza diretta esclusivamente a pronunciarsi sull’ammissibilità di una prova precostituita. Tale soluzione nemmeno può essere ricavata dalla giurisprudenza di legittimità,che la ricorrente mostra di invocare a sostegno della propria tesi. Infatti, questa Corte ha statuito che: « 7di 12 – RG 8851/2017 – S2 – CC 15/9/2022 (n. 15) – Caponi est. La giurisprudenza – al p ari della legge - non richiede quindi che i modi e i tempi della motivazione sull'ammissibilità e sullarilevanza dei nuovi documenti in appello si atteggino in modo diverso da quelli che- per quanto attiene alla funzione endoprocessuale - consent a no a l giudice dell’impugnazione, e quindi a questa Corte, di controllare il rispetto del «minimo costituzionale» (presenza effettiva, comprensibilità, assenza di contraddizioni non risolvibili). Tali requisiti sono presenti nel caso di specie, giacché non è tale la contraddizione rilevata dalla ricorrente al n. 30 del ricorso, essendo ben plausibile che il c.t.u. incaricato dal giudice d’appello di quantificare il danno, pur non essendo destinatario di un quesito relativo all’an(ormai risolto dalla c.t.u. importata da altro giudizio), abbia avuto comunque occasione di svolgere accertamenti tecnici che hanno corroborato gli accertamenti della c.t.u.condotta in altro processo. In conclusione, il primo motivo è rigettato. 2.1. - Le argomentazioni svolte nel penultimo e terz’ultimo capoverso delparagrafo precedente dischiudono la prospettiva per una valutazione di infondatezza del secondo motivo, con il quale è bersagliato il seguente luogo della sentenza (p. 7): « R itie ne la Corte che [l’effettiva responsabilità sul guasto in oggetto] vada a ttribuita unicamente all’[OSCURATO:SOCIETA]. Ciò risulta chiaro nell'accertamento peritale svolto dall'ing. Pisoni[…] nel processo presso il Tribunale di Milano […] ove, pur nell'impossibilità di verificare l'esatta causa del guasto del generatore elettrico, se ne è comunque affermata l'esclusiva responsabilità dell’[OSCURATO:SOCIETA]., nell'avere erroneamente indicato la tolleranza di lavorazione della nuova sede per il cuscinetto 6232, oppure, più verosimilmente, per non avere impedito la presenza di impurità abrasive nel grasso di lubrificazione del predetto cuscinetto […]. Va inoltre ribadito come la c.t.u., pur non essendo una prova 8di 12 – RG 8851/2017 – S2 – CC 15/9/2022 (n. 15) – Caponi est. stricto sensu, può nondimeno costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento di accertamento di situazioni fattuali rilevabili solamente con il ricorso a determinate cognizioni tecniche […], in ordine alle quali nulla potrebbero aggiungere eventuali prove orari». Il luogo citato richiede solo di essere leggermente corretto nel passaggio in cui mostra di ritenere – con un’ affermazione insufficientemente controllatanella sua portata di carattere generale - che la c.t.u.non poss a mai essere « una prova stricto sensu », mentre invece occorre distinguere i casi in cui la c.t.u. non è prova in senso tecnico - poiché è semplice strumento ausiliario del g iudice nella valutazione di fonti di prova rappresentativa( ad es., una consulenza contabile che aiuta il giudice a leggere un bilancio, indicandogli massime di sapere specialistico) -dalla consulenza tecnica percipiente, come quella del caso di specie, che è fonte e mezzo di prova(cfr. Cass.36638/2021) e che dà luogo ad un accertamento tecnico da vagliare criticamente da parte del giudice. Vaglio che nel caso di specie vi è stato, come si desume tra l’altro dallacongrua preferenza accordata alla c.t.u. rispetto all’assunzione di prove orali e dalla decisione di rimettere la causa sul ruolo per disporre una consulenza tecnica sulla quantificazione del danno che –nonostante la limitazione del quesito – non poteva certo erigere barriere cognitive sul punto pregiudiziale relativo all’an, qualora l’impianto dell’accertamento tecnicodella prima perizia si fosse rivelato manifestamente infondato agli occhi del secondo consulente. 2.2. - Quanto al secondo profilo di censura, relativo alla congruità della valutazione diuna perizia raccolta in un altro processo, esso rivela un punto debole già nel puntare le proprie carte sulla massima desunta da Cass. 7364/2012, mostrando così dinon tenere in gran conto della verità che le massime della giurisprudenza di legittimità stanno ai 9di 12 – RG 8851/2017 – S2 – CC 15/9/2022 (n. 15) – Caponi est. relativi casi di specie come la scocca di un’autovettura sta al motore: viaggiano insieme. Infatti, l a ricorrente cita il seguente passo (con riferimento ai risultati di una c.t.u formata in altro giudizio): «La valutazione del giudice deve essere più rigorosa, e devono essere rese chiaramente ostensibili in motivazione le ragioni per le quali, nonostante la oggettiva diversità dei fatti storici esaminati dalla c.t.u. e quelli esaminati nel giudizio pendente, i rilevamenti di fatto compiuti dall'ausiliario e le conclusioni da questo raggiunte possano essere in tutto od in parte trasposti anche nel nuovo giudizio». Sulla base di questo principio, la Corte aveva cassato la decisione della corte di merito che aveva valorizzato per relationem,in modo decisivo, la c.t.u. di altro giudizio, che aveva ad oggetto la rilevazione dell'ubicazione di fondi soggetti ad opere di bonifica, la individuazione di tali opere e la verifica della funzionalità ad arrecare beneficio ai fondi, sebbene i due giudizi si riferissero a periodi di tempo, fatti storici e parti processuali coincidenti solo in parte. Diametralmente opposta è la situazione nel caso di specie, in cui si tratta degli stessi fatti accertati tra le stesse parti, come si è già rilevato. In considerazione di ciò, per le ragioni già rilevate in precedenza,la motivazione è congrua. In conclusione, il secondo motivo è rigettato. 3. - Con il terzo motivo, proposto ex art. 360, n. 2 e n. 5 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 39, co. 2 c.p.c. , per avere il Tribunale di Aosta e la Corte d’appello di Torino omesso di dichiarare il rapporto di continenzatra la causa pendente dinanzi a loro rispetto e la causa instaurata a Milano. Del terzo motivo è da dichiarare l’i nammissibil ità per difetto di specificità, poiché non si incarica di argomentare la sussistenza del requisito richiesto dall’art. 39, co. 2 c.p.c. ai fini della riunione delle due cause dinanzi al giudice adito per primo, cioè la competenza di 10di 12 – RG 8851/2017 – S2 – CC 15/9/2022 (n. 15) – Caponi est. questi anche per la causa successivamente proposta. Se non fosse inammissibile, sarebbe infondato alla stregua degli stessi orientamenti citati dalla ricorrente, i quali si riferiscono palesemente ad un nesso di pregiudizialità in senso logico, cioè all’interno di un unico rapporto complesso, non già ad una connessione per pregiudizialità-dipendenza in senso tecnico, cioè tra diritti o rapporti diversi, come nel caso di specie, che rientra tra le ipotesi della garanzia cosiddetta impropria (come è riconosciuto dalla stessa parte ricorrente a p. 23). Ad abundantiam, il motivo è superato dal giudicato calato nel frattempo sulla causa milanese. In conclusione, il terzo motivo è inammissibile. 4. -Con il quarto motivo, proposto ex art. 360, n. 2 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 28 c.p.c., per avere la Corte di appello rigettato l’eccezione d’incompetenza territoriale, fondata sulla clausola di deroga della competenza territoriale in favore del Tribunale di Milano (contenuta nel contratto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Del quarto motivo è da dichiarare l’inammissibilità per difetto di specificità, poiché esso non prende le mosse dalla illustrazione del contenuto rilevante della clausola invocata e così non mette il Collegio nella condizione di esaminare la censura. Se il motivo fosse stato ammissibile, avrebbe dato al Collegio il destro di correggere la motivazione, sostituendo l’art. 36 c.p.c., invocato dalla Corte d’appello a fondamento del rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale, con l’art. 32 c.p.c., sulla base di Cass. SU 24707/20015, secondo la quale la distinzione tra garanzia propria e impropria ha tutt’al più valore descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell'applicazione degli artt. 32, 108 e 331 c.p.c. In conclusione, il quarto motivo è inammissibile. 11di 12 – RG 8851/2017 – S2 – CC 15/9/2022 (n. 15) – Caponi est. 5. - L’i nfondatezza o inammissibilità di ogni motivo su cui il ricorso si fonda, determina l’infondatezza del ricorso nel suo complesso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo . Sussistono i presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. 6. – In ordine al rigetto del primo m otivo (cfr. indietro n. 1.2 ), il Collegio ribadisceil seguente principio di diritto: «Il principio di economia processuale (quale riflesso della garanzia costituzionale del giusto processo) giustifica il potere della C orte di Cassazione di correggere ex art. 384, co. 4 c.p.c. la motivazione della sentenza impugnata anche con riferimento all’error in procedendo, in particolare all’error in iudicando de modo procedendi (cioè all’errore di applicazione della norma processualeche sfocia in un corrispondente vizio di attività), indipendentemente dalla circostanza che la falsa applicazione dipenda dall’erronea soluzione di una quaestio iuris o di una quaestio facti, trattandosi di fatto processuale rispetto al quale la Corte ha potere d’indagine autonomasul fascicolo» (conferma di Cass.15810/2005). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esb orsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell'