CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 maggio 2025
Cassazione n. 14668/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
,con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2 NORD, in persona deldirettore generale pro tempore, rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n.2808/2022, depositata il 17/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/04/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Oscuramento disposto Numero registro generale 25279/2022Numero sezionale 1334/2025Numero di raccolta generale 14668/2025Data pubblicazione 31/05/20251.- Con citazione del maggio 2016, L.T. , L.R.[...] B.X. , Y.U. e H.Q. , inproprio e in qualità di eredi di V.E. , convennero ingiudizio l’ASL Napoli 2 Nord, chiedendo di accertarne laresponsabilità per l’errore diagnostico (omesso tempestivoriscontro di aneurisma all’aorta addominale) in cui assumevanofossero incorsi i sanitari del [OSCURATO:PERSONA] dell’Ospedale SanGiovanni di Dio di Frattamaggiore ai danni del proprio congiunto,così da determinarne il decesso il 1° agosto 2008 poi avvenutopresso l’[OSCURATO:PERSONA] di Napoli, e, per l’effetto, dicondannarla al risarcimento di tutti i danni patiti da essi attori iureproprio e iure hereditatis.1.1.- L’adito Tribunale di Napoli, con sentenza del 12 giugno2018, resa nel contraddittorio con la ASL Napoli 2 Nord, accolse ladomanda attorea e, accertata la responsabilità della parteconvenuta per aver fatto perdere al paziente il 30% di chances disopravvivere all’aneurisma aortico, la condannò, per l’effetto, arisarcire agli attori, quali eredi di V.E. , la somma dieuro 78.548,40, in favore della H.Q. , e di euro 39.274,20 infavore di ciascuno dei figli, L.T. , B.X. , L.R.[...] e Y.U. , oltre interessi legali dalla pronuncia alsoddisfo e spese di lite.2.- Avverso tale sentenza proponeva gravame l’ASL Napoli 2Nord chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria ovvero, insubordine, la rimodulazione dell’importo da corrispondere aglioriginari attori, che venivano tutti citati in giudizio come appellati.Con comparsa di risposta, depositata il 4 dicembre 2018, sicostituiva, per il rigetto dell’appello, solamente L.R. ,eccependone anzitutto l’inammissibilità, per violazione dell’art. 342c.p.c., nonché per il fatto che, come da certificato di morte da leiallegato, H.Q. era deceduta il 12 febbraio 2018,2 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 25279/2022Numero sezionale 1334/2025Numero di raccolta generale 14668/2025sicché l’appello, non notificato agli eredi personalmente, nonData pubblicazione 31/05/2025poteva considerarsi proposto nei confronti dell’effettiva parte delprocesso, con impossibilità anche della rinnovazione della notificadella citazione in appello.2.1.- A seguito del deposito del ricorso dell’ASL per lasospensione dell’efficacia esecutiva dell’impugnata sentenza,veniva fissata l’udienza del 5 aprile 2019, e, con ordinanza delsuccessivo 16 aprile, veniva dichiarata l’inammissibilità dell’istanzadi sospensione e non fondata l’eccezione di inammissibilitàdell’appello per la notifica dell’appello a H.Q. , dellaquale veniva dichiarata la contumacia.Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioniall’udienza del 12 novembre 2021, la Corte d’appello dichiarava conordinanza l’interruzione del procedimento ai sensi dell’art. 300,comma quarto, c.p.c.2.2.- Con ricorso, depositato in data 29 dicembre 2021 esuccessivamente notificato alle controparti, l’ASL Napoli 2 Nordriassumeva la causa nei confronti di L.T. , L.R.[.. B.X. , Y.U. , in qualità di eredi delladefunta madre H.Q. .Con comparsa di risposta del 24 marzo 2022, si costituivanogli appellati, eccependo preliminarmente la tardività dellariassunzione operata da controparte, la nullità della notifica neiconfronti di L.R. , nonché la presunta genericità dell’attointroduttivo, insistendo per il rigetto dell’appello e contestando nelmerito le deduzioni dell’appellante in punto di perdita di chance.2.3.- La Corte d’appello di Napoli, con sentenza resa pubblicain data 17 giugno 2022, preliminarmente ribadiva la revocadell’ordinanza dichiarativa della contumacia di H.Q. erevocava anche l’ordinanza con cui era stata tardivamentedichiarata l’interruzione del processo.3 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 25279/2022Numero sezionale 1334/2025Numero di raccolta generale 14668/2025Dopo aver rigettato le eccezioni di inammissibilità sollevateData pubblicazione 31/05/2025dalle controparti, la Corte accoglieva l’appello proposto dall’Asl e, inriforma dell’impugnata sentenza, rigettava la domanda dirisarcimento del danno iure hereditatis da perdita di chance disopravvivenza, dichiarando infine interamente compensate tra leparti le spese e competenze dei due gradi di giudizio, nonchédefinitivamente a carico degli appellati le spese della consulenzatecnica di ufficio.3.- Per la cassazione di tale sentenza ricorrono L.T.[.. L.R. , B.X. , Y.U. , affidandole sorti dell’impugnazione a quattro motivi.Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] 2 Nord.4. – I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo mezzo è denunciata la violazione degli artt.291, 292, 293 c.p.c., in relazione al combinato disposto degli artt.299 e 303 c.p.c., per aver la Corte territoriale errato nel revocarel’ordinanza dichiarativa della contumacia di H.Q. ,deceduta già in pendenza del primo grado di giudizio, in data12/02/2018, e destinataria dell’atto di appello a lei notificato inproprio e quale erede del marito defunto.In particolare, i ricorrenti sostengono che la Corte sia incorsain errore nel ritenere H.Q. costituitasi nel giudizio amezzo della figlia L.R. , la quale si era invece costituitain quanto titolare di un proprio e autonomo diritto di credito e,dunque, in qualità di distinta parte processuale e non già qualeerede della madre.2.- Con il secondo motivo è dedotta la violazione degli artt.299 e 300 c.p., in combinato disposto con gli articoli 102, 303 e305 c.p.c., per non aver la Corte territoriale ritenuto tardiva lariassunzione del giudizio, e, conseguentemente, per non averne4 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 25279/2022Numero sezionale 1334/2025Numero di raccolta generale 14668/2025dichiarato l’estinzione, revocando l’ordinanza con la quale era stataData pubblicazione 31/05/2025dichiarata l’interruzione del giudizio.I ricorrenti si dolgono del fatto che il giudice di appello abbiaomesso di considerare che l’effetto interruttivo del giudizio si fosseprodotto ex lege, dal momento della dichiarazione e delladocumentazione della morte della defunta madre ad opera diL.R. in qualità di autonoma parte processuale,sebbene il giudizio fosse stato dichiarato interrotto solo in data 12novembre 2021.In particolare, nel ricorso si sostiene che sia erroneo ilpresupposto su cui si è basato il ragionamento svolto dalla Corteterritoriale nel revocare l’ordinanza di declaratoria di interruzionedel processo e nell’omettere di dichiarare il giudizio estinto, ossiaquello che la costituzione della L.R. fosse per ciò solo in gradodi evitare l’interruzione del procedimento, nonostante questa sifosse, da un lato costituita in proprio, dall’altro limitata a rilevareche un’altra parte del processo fosse deceduta, senza maidichiararsi erede della madre.3.- Con il terzo mezzo è prospettata violazione e falsaapplicazione degli artt. 475 ss. c.c., in combinato disposto con l’art.457 c.c., relativamente alla qualificazione di erede, per aver laCorte territoriale ritenuto L.R. erede di [...]H.Q. , senza considerare che la delazione, che consegueall’apertura della successione, non sia di per sé sufficienteall’acquisto della qualità di erede e all’acquisizione iure hereditatisdella legittimazione processuale facente capo al de cuius.4.- Con il quarto motivo è denunciata la violazione dell’art.2697 c.c., in combinato disposto con gli artt. 102, 115 e 331 c.p.c.,per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto provata laqualità di erede dei chiamati in causa, odierni ricorrenti, e ordinatoche venisse integrato il contraddittorio nei loro confronti, atteso chela legitimatio ad causam non si trasmette dal de cuius ai chiamati5 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 25279/2022Numero sezionale 1334/2025Numero di raccolta generale 14668/2025all’eredità per effetto della semplice apertura della successione, maData pubblicazione 31/05/2025soltanto a seguito dell’acquisito della qualità di erede, che deveessere quantomeno dedotto da parte di agisce in giudizio.A sostegno di tali argomentazioni, essi richiamano unapronuncia di questa Corte con cui si è affermato che “colui che,assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio,intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovverolo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione,deve fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., oltre che deldecesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede diquest’ultima” (Cass. n. 8880/2022).5.- I quattro motivi di ricorso vanno congiuntamentescrutinati, giacché prospettano doglianze intrinsecamenteconnesse, tutte tese a censurare, sotto diversi profili, la decisionedi merito per non aver dichiarato l’estinzione del giudizio a seguitodella dichiarazione e della certificazione della morte di [...]H.Q. - costituitasi in primo grado e deceduta in pendenzadella sua definizione -, ad opera dell’appellata L.R. ,costituitasi autonomamente nel giudizio di secondo grado.I motivi sono in parte inammissibili e in parte infondati.5.1. - Quanto ai primi due motivi, non è dato ravvisare, inquesta sede, un vulnus al diritto al contraddittorio, che le normesull’interruzione e sulla riassunzione sono volte a garantire.La funzione essenziale dell’interruzione del processo,disciplinata dagli artt. 299 ss. c.p.c., emerge in una prospettivasistematica, rapportandola all’istituto della riassunzione, regolatadall’art. 303 c.p.c. Entrambi gli istituti mirano infatti a coniugare ea bilanciare l’esigenza di garantire la prosecuzione del giudizio el’esercizio del diritto di difesa dei successori della parte colpitadall’evento morte o perdita della capacità giuridica, mettendolinella condizione di essere informati della controversia e di deciderese subentrarvi o meno.6 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 25279/2022Numero sezionale 1334/2025Numero di raccolta generale 14668/2025È proprio sulla base della funzione assolta dall’istitutoData pubblicazione 31/05/2025dell’interruzione del procedimento che si giustifica la sua deroga,nell’ipotesi in cui si costituisca in giudizio almeno uno degli eredidella parte colpita dall’evento potenzialmente interruttivo, come sievince dall’art. 300, secondo comma, c.p.c.La norma appena menzionata tipizza una limitazionedell’operatività dell’interruzione e, di riflesso, rispetto a quella dellariassunzione, la cui ratio, oltre ad essere coerente con quella degliistituti che va a derogare, ne costituisce il naturale completamentosul piano logico, prima ancora che giuridico.Se, infatti, la funzione dell’interruzione è quella di consentireagli eredi della parte, la cui capacità giuridica si sia estinta, lapossibilità di ponderare se subentrare o meno in un giudiziooriginariamente pendente nei confronti del de cuius, e lariassunzione è funzionale a dare effettività a questa garanzia,l’applicazione dei menzionati istituti non trova ragion d’esserequando il deficit di contraddittorio è sanato a monte da un’iniziativadi almeno uno degli eredi, ferma restando le necessità di integrareil contraddittorio nei confronti degli altri, ove esistenti, in quantolitisconsorti necessari, su ordine del giudice.Tali considerazioni, che attengono alla variazione nellaposizione della parte nel corso del giudizio, imputabile ad un eventoverificatosi nel corso del primo grado, postula comunque che lacostituzione dell’erede, per considerarsi volontaria e per produrrel’effetto di cui all’art. 300, secondo comma, c.p.c., siaaccompagnata dall’esplicitazione di tale qualità da parte dellostesso.Nel caso di specie, L.R. si è costituita a seguitodella prima citazione in appello, senza nulla riferire in ordine allasua posizione di erede nei confronti della madre. Tuttavia, nellafattispecie in esame, non è erronea la valutazione,complessivamente svolta dalla Corte di merito, basata sul7 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 25279/2022Numero sezionale 1334/2025Numero di raccolta generale 14668/2025presupposto di ritenere il contraddittorio regolarmente instaurato.Data pubblicazione 31/05/2025E ciò indipendentemente dai passaggi logici in forza dei quali talevalutazione si è articolata, giacché nella delibazione delle censuredi error in procedendo e, in particolare, di quelle di error iniudicando de modo procedendi (cioè di errore di applicazione dellanorma processuale che sfocia in un corrispondente vizio di attività),il principio di economia processuale (quale riflesso della garanziacostituzionale del giusto processo) giustifica il potere della Corte dicassazione di correggere, ex art. 384, comma quarto, c.p.c., lamotivazione della sentenza impugnata indipendentemente dallacircostanza che la falsa applicazione dipenda dall’erronea soluzionedi una quaestio iuris o di una quaestio facti, trattandosi di fattoprocessuale rispetto al quale la Corte ha potere d’indagineautonoma sul fascicolo (Cass. n. 15810/2005; Cass. n.1669/2023).In questi termini, giova precisare che, pur volendo sostenereche L.R. non intendesse costituirsi in qualità di erede disua madre, bensì in proprio, e anche ove la Corte territorialeavesse omesso di revocare le due ordinanze (rispettivamentedichiarative l’una della contumacia della H.Q. , l’altradell’interruzione del processo), nonché di dichiarare tardiva lariassunzione, il contraddittorio non avrebbe potuto non considerarsicomunque regolarmente integrato.Giova, infatti, ribadire il principio, consolidato, secondo cui,qualora in capo ad una persona fisica convergano nell’ambito di unmedesimo giudizio la qualità di parte in proprio e quella di erede diun altro soggetto (parimenti evocato nella medesima vicendaprocessuale e successivamente deceduto), non è necessariointegrare il contraddittorio nei suoi confronti in tale secondaqualità, qualora essa si sia già costituita in proprio ovvero sia statagià destinataria della notifica dell’atto introduttivo del giudizio,configurandosi l’unicità della parte sotto il profilo sostanziale (Cass.8 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 25279/2022Numero sezionale 1334/2025Numero di raccolta generale 14668/2025n. 13411/2008; Cass. n. 6844/2012; Cass. n. 12317/2019; Cass.Data pubblicazione 31/05/2025n. 3391/2023).In questi termini, ai fini della regolare costituzione delcontraddittorio nei confronti di soggetti, già evocati nel giudizio inproprio, in qualità di eredi di un’altra parte deceduta in corso dicausa, può rilevare la mera evocazione, se la qualità di erederisulta incontroversa.Tale principio è funzionale a garantire la sostanziale regolaritàdel contraddittorio e, quindi, il diritto di difesa, senza sacrificare ildiritto della controparte ad ottenere una tutela giurisdizionaleeffettiva, attuando tra i diversi interessi un contemperamento eindividuando un punto di equilibrio nel caso concreto, ispirato alprincipio di ragionevolezza.In questa prospettiva, la circostanza che gli eredi dellaH.Q. avrebbero dovuto essere citati singolarmente epersonalmente nel giudizio di appello – circostanza che si èverificata - non implica automaticamente che, nella concretavicenda esaminata, essi avrebbero dovuto ricevere una citazioneche rendesse evidente tale qualità.Ciò vale sia per L.R. , unica appellata che si eracostituita a seguito della notificazione dell’atto di appello, maparimenti per gli altri fratelli L.R. .Infatti, anche con riferimento alla posizione processuale deglialtri eredi, litisconsorti necessari, il contraddittorio poteva ritenersivalidamente instaurato, a prescindere dalla “tardiva riassunzione”effettuata dall’azienda sanitaria a seguito dell’ordinanzadichiarativa dell’interruzione del giudizio, successivamenterevocata, che aveva condotto alla loro successiva costituzione inappello.Per ritenere integrato il contraddittorio, nei loro confronti, sisarebbe potuto ritenere sufficiente il fatto che gli stessi fossero tuttiformalmente a conoscenza dell’appello ex adverso proposto e che9 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 25279/2022Numero sezionale 1334/2025Numero di raccolta generale 14668/2025fossero stati tutti evocati nel giudizio di impugnazione, anche soloData pubblicazione 31/05/2025in proprio e nella qualità di eredi del defunto padre.Occorre, pertanto, dare continuità all’orientamento espressoda ultimo dalla citata Cass. n. 3391/2023, con cui si è affermatoche nell’ambito del giudizio di appello, qualora una medesimapersona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e di erededi altro soggetto e sia stata regolarmente citata in giudizio nellaprima qualità, non è necessario provvedere all’integrazione delcontraddittorio nei suoi confronti quale erede, neppure laddove siarimasta contumace, dal momento che anche in questo caso la partesostanziale ha avuto conoscenza della citazione ed è stata posta incondizioni di potersi validamente difendere.5.2.- L’unità processuale della parte sostanziale ha comepresupposto indefettibile l’acquisizione della condizione soggettivadi erede, come si è poc’anzi affermato, non essendo sufficientequella di delato.Infatti, la mera delazione, come correttamente evidenziatodai ricorrenti, non implica l’automatica trasmigrazione dellalegittimazione processuale attiva e/o passiva, facenteoriginariamente capo al de cuius, in capo a coloro che siano solopotenzialmente eredi.Sicché, la validità degli illustrati principi trova un limite neldifetto di titolarità della qualità di erede e, dunque, nella rinunciaall’eredità, che spezza l’unità soggettiva e fa venir meno ilmeccanismo presuntivo che sottende.Tuttavia, nel caso in esame, le censure sollevate con il terzoe con il quarto motivo non colgono nel segno.La delazione non è, infatti, del tutto irrilevante. Il chiamatoall’eredità, anche prima di un’eventuale accettazione, assume unaposizione giuridica significativa, in quanto è titolare di una facoltàche può incidere sull’evoluzione del rapporto successorio e,conseguentemente, su quello processuale originariamente sorto tra10 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 25279/2022Numero sezionale 1334/2025Numero di raccolta generale 14668/2025defunto e terzo, in cui assume rilevanza l’acquisito a titoloData pubblicazione 31/05/2025successorio della legittimazione processuale, che sarebbe spettataal de cuius, da parte di chi ne è erede.In base al principio di vicinanza della prova, qualora lacontroparte abbia convenuto in giudizio il chiamato all’eredità dellaparte deceduta, spetterà al chiamato dimostrare di non averassunto la qualità di erede, dunque di non aver accettato l’eredità.La mancata contestazione, esonera la parte attrice dall’oneredi dimostrare la sussistenza di tale qualità, talché la condizionesoggettiva di erede della parte costituita assurge a fattoincontroverso nel giudizio (Cass. n. 25885/2020; Cass. n.6815/2024). Ciò è imposto, ancora una volta, dall’esigenza digarantire una tutela giurisdizionale effettiva al terzo, alleggerendolo spessore del suo onere della prova, che risulterebbeeccessivamente appesantito, ove il suo oggetto fosse tanto ampioda estendersi alla puntuale verifica dell’accettazione dell’eredità daparte dei delati del soggetto nei confronti del quale si sarebbedovuto instaurare il rapporto giuridico-processuale.Peraltro, come osservato da Cass. n. 21287/2011 esuccessivamente da Cass. n. 17445/2019, potrebbe rendersinecessario per il terzo, che versi in una situazione di incertezza inordine alla legitimatio ad causam dei delati all’eredità, attivare ilmeccanismo previsto dall’art. 481 c.c., richiedendo al giudice difissare un termine entro il quale le controparti siano chiamate adichiarare espressamente se intendano accettare ovvero rinunciareall’eredità, per evitare che la propria posizione processuale rimangasospesa in pendenza dei dieci anni tra l’apertura della successioneed il termine per accettare l’eredità.Ne conseguirebbe un’ulteriore dilatazione delle tempisticheprocessuali, in contrasto con l’art. 111 Cost. e, in particolare, con ilvalore della ragionevole durata del processo, nonché con il principiodi economia processuale.11 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 25279/2022Numero sezionale 1334/2025Numero di raccolta generale 14668/2025Diversamente, qualora la parte convenuta neghiData pubblicazione 31/05/2025espressamente la propria qualità di erede e, di conseguenza, latitolarità del rapporto giuridico oggetto di controversia, e lo facciatempestivamente, rispettando i limiti imposti dalle preclusioniprocessuali, che si consolidano con la definizione del themadecidendum, al termine della fase di trattazione, potrà evitare laprosecuzione del giudizio nei propri confronti in quella qualità (trale molte: Cass. n. 6815/2024; Cass. n. 25885/2020; Cass n.13851/2020; Cass. 12987/2020; Cass. n. 22870/2015).E tale complessivo approdo non trova affatto smentita nelprecedente giurisprudenziale di questa Corte (Cass. n. 8880/2022),citato dagli eredi L.R. che ne costituisce, piuttosto,un’applicazione e, quindi, una conferma, essendosi ribadito che chiafferma la titolarità di un diritto deve fornire la prova dei fatticostitutivi dello stesso (in quel caso, la qualità di erede del soggettoche impugnava la sentenza resa nei confronti dell’asserito dantecausa), ben potendo, però, operare il principio di non contestazionein suo favore.5.3. - Nel presente giudizio, gli odierni ricorrenti non hannomai contestato la loro qualità di eredi di H.Q. : non loha fatto L.R. , al momento della sua prima costituzionein appello (sebbene la ASL non fosse a conoscenza del decesso, lastessa appellata avrebbe potuto disconoscere detta qualitàunitamente alla comunicazione del decesso della madre); non lohanno fatto L.R. , L.T. , B.X. e Y.U. , costituendosia seguito della notifica della citazione in riassunzione - nella qualel’ASL aveva puntualmente evidenziato tale qualità -, essendosilimitati ad eccepirne l’inammissibilità, per tardività e per unpresunto vizio formale della notifica nei confronti di L.R.Risulta, dunque, corretta la decisione della Corte territorialedi ritenere incontroverso il fatto che gli appellati L.R. fossero12 di 13Oscuramento disposto Numero registro generale 25279/2022Numero sezionale 1334/2025eredi (anche) della defunta madre e, dunque, dalla sussistenza diNumero di raccolta generale 14668/2025un legittimo titolo a succederle. Data pubblicazione 31/05/20256. – Il ricorso va, pertanto, rigettato.In ragione dei diversi esiti dei giudizi di merito e dellapeculiarità delle questioni trattate, sussistono i presupposti perdisporre la compensazione integrale delle spese del giudizio dilegittimità.7. – Va disposto che, in caso di utilizzazione del presenteprovvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione dellegeneralità e degli altri dati identificativi di V.E.L.R. , L.T. , B.X. e Y.U. nonché di [...]H.Q. ivi riportati. P.Q.Mrigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti lespese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàdei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Dispone che, in caso di utilizzazione del presenteprovvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione dellegeneralità e degli altri dati identificativi di V.E.L.R. , L.T. , B.X. e Y.U. nonché di [...]H.Q. ivi riportati.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 aprile 2025.Il PresidenteAntonietta Scrima13 di 13