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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 luglio 2026

Cassazione n. 23521/2026

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u Stefano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BianchiLuciano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FaggioliBarbara, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AcriSilvana, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DiRienzo Daniele, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Sandro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], d'AloisiCristian, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PatriniChiara Maddalena, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PresselloMaria Cristina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Stagnitto NoharetNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026Stephane Alain, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoAlberto Tedoldi-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 948/2022 depositatail 21/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona deldott. [OSCURATO:PERSONA] d’Aquino, che ha chiesto l’accoglimento del secondomotivo.1. ― I ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio dinanzial Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e, premesso di aver sottoscritto conla convenuta contratti di mutuo indicizzati al franco svizzero, hannochiesto accertare la responsabilità precontrattuale della banca e, altresì,dichiarare la nullità di alcune clausole contrattuali asseritamente abusive evessatorie, in particolare della clausola n. 7 relativa alla anticipatarisoluzione del contratto, sostituendo la disciplina negoziale con quelladispositiva prevista dalla legge, ovvero emendandola quanto all’utilizzodell’espressione «capitale restituito» con l’espressione «capitale residuo»,con condanna della banca medesima alla restituzione delle sommeindebitamente percepite e/o a consentire l’estinzione anticipata deicontratti a condizioni economiche corrette.Il Tribunale, espletata CTU, ha respinto la domanda.Numero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026Da quanto si evince dalla sentenza impugnata ― giacché il ricorso èlaconico al riguardo ― il Tribunale, nel rigettare le doglianze degli attorirelative alle carenze informative sull’indicizzazione al franco svizzero,avendo essi lamentato di essere stati indotti a stipulareinconsapevolmente mutui indicizzati a tale valuta, ritenendo, viceversa, distipulare ordinari mutui fondiari in euro, ha affermato: (i) che la bancaaveva correttamente adempiuto ai propri obblighi informativi nei confrontidei mutuatari e che, stante la chiarezza e la correttezza dell’informativaprecontrattuale, gli stessi avevano ben compreso di avere stipulato unmutuo così indicizzato, affermando che «la logica e il meccanismo delcontratto, nei termini sopra riassunti, appare correttamente illustrato nelleclausole dei contratti prodotti in atti» e che «tanto quanto riportato incontratto … quanto ciò che risulta riassuntivamente riportato neldocumento di sintesi e nei fogli informativi, costituiscono una informativaspecifica del contratto, sia con riferimento all’indicazione dei rischiconnessi non solo al variare dei tassi di interesse (ossia il rischio tipico diqualsiasi mutuo a tasso variabile), ma anche al variare del rapporto dicambio fra le valute; sia in riferimento all’essenza del contratto, ossial’aver concordato un mutuo indicizzato a una valuta differente da quellaavente corso legale»; (ii) che il difetto informativo andava escluso sia perla fase genetica del rapporto sia per la fase esecutiva, poiché «parteconvenuta aveva prodotto i rendiconti periodici inviati agli attori riportantii dati e i tassi di cambio, di volta in volta registrati, il risultatodell'applicazione di tali dati (con i conseguenti conguagli accreditati/addebitati sul conto fruttifero e con altresì l'indicazione del capitaleresiduo»; (iii) «che l'eccessiva onerosità denunciata dagli attori ai finidell'estinzione anticipata dei mutui non dipende dal tasso di interesse o dauna penale applicata, né tanto meno della natura stessa del contrattopiuttosto che da un erroneità sul piano matematico finanziario dellaformula di indicizzazione pattuita; essa consegue inveceNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026all'apprezzamento del Franco svizzero rispetto all'euro, cioè si ricollega auna delle due componenti di aleatorietà proprie di tali mutui indicizzati,ossia l'oscillazione nel tempo dei tassi di interesse e del rapporto dicambio tra le valute»; (iv) che era infondata anche la censura diinsussistenza della bilateralità del rischio cambio dal momento che lalamentata sicura prevedibilità dell'apprezzamento nel tempo del Francosvizzero non poteva reggere rispetto a contratti stipulati a partire da oltrevent'anni addietro, ossia ad una distanza di tempo incompatibile conqualsiasi prognosi di mercato; (v) che, infine, andava esclusa laconfigurabilità di un derivato implicito stipulato in assenza di contrattoquadro, stante la differenza tra struttura causale del derivato rispetto aquella di indicizzazione prevista nei mutui in esame.2. ― La Corte d'appello ― adita tanto da Barklays quanto dagli odierniricorrenti per le rispettive opposte ragioni ― respinte le ragioni di gravame-) ha esaminato il contenuto degli artt. 4 (interessi) e 7 (estinzioneanticipata) del contratto ed ha preso atto della sintesi con cui il consulentetecnico aveva riassunto le caratteristiche operative del regolamentonegoziale in commento («Il mutuo, per mezzo dell'indicizzazione a valutadifferente rispetto a quella in cui è erogato, corrisponde ad un mutuocontratto nella valuta cui è indicizzato.

Nel caso in esame, il debitorecontrae un mutuo per un importo iniziale di [OSCURATO:PERSONA] e, attraversoil rapporto di conversione fissato alla stipula (tasso di cambioconvenzionale), riceve la somma equivalente in euro (di fatto compra Eurofacendosi prestare [OSCURATO:PERSONA]).

Il piano di ammortamento vieneredatto in Euro e corrisponde, sulla base di tale rapporto di conversione,ad un piano di ammortamento redatto in [OSCURATO:PERSONA].

Ad ogniscadenza prevista, il debitore è tenuto al pagamento della rata indicata nelpiano ed espressa in Euro.

Tale somma, oltre alla parte di interesse, peruna parte viene destinata al rimborso del debito in conto capitale che, siNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026ricorda, è un debito in [OSCURATO:PERSONA].

Se il tasso di cambio rimanessecostante, non sussisterebbero problemi ma, se esso varia, la quantità dieuro versata a scadenza consentirebbe di acquistare una quantità difranchi svizzeri diversa»);-) ha osservato che l'operatività dell'indicata doppia indicizzazione (altasso di cambio svizzero ed al tasso di interesse svizzero) comportava lanecessità di operare ― in corso di rapporto (e facendoli transitaredall’apposito conto deposito fruttifero) ― i conguagli, attivi o passivi,conseguenti a detto meccanismo «(in sostanza accreditando oaddebitando su detto conto transitorio le eventuali somme pagate ineccesso ovvero corrisposte in difetto, a seconda che i tassi sianoaumentati o diminuiti e tenendo presente che, di norma, all'innalzamentodel tasso di cambio, cioè al rafforzamento della moneta svizzera, si collegaun abbassamento del tasso di interesse, diminuendo la rischiosità di uninvestimento in quella valuta)»;-) ha evidenziato che al momento dell'eventuale estinzione anticipata,invece, la procedura di adeguamento doveva essere condotta solo inrelazione al tasso di cambio (non facendosi questione di tasso diinteresse) onde il capitale residuo previsto (in euro) nel piano diammortamento si convertiva in franchi svizzeri applicando il tasso dicambio convenzionale adottato al momento della stipula (moltiplicando ilcapitale residuo espresso in euro in base al piano di ammortamento e iltasso di cambio convenzionale) e, all'esito, il citato importo (espresso altasso di cambio fissato al momento della stipula) doveva essere diviso peril tasso di cambio di mercato rilevato il giorno dell'estinzione: meccanismodescritto nella citata clausola 7 del contratto e ― come accertato dal CTU― conformemente e correttamente applicato dall'istituto di credito.2.1. ― Posto il quadro fattuale e documentale dei rapporti inter partes,la Corte ha ritenuto rispetto ai motivi di gravame proposto dai mutuatariche:Numero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026a) era priva di fondamento la censura rivolta al Tribunale per averritenuto che il contratto evidenziasse in modo chiaro la necessità dellaconversione del capitale mutuato in franchi svizzeri, giacché: (i) laregolamentazione e l’operatività del mutuo (e pure il chiaro incipit delcontratto sottoscritto: «Il mutuo è in euro indicizzato al franco svizzero»)contrastavano «platealmente» con l’affermazione (in comparsaconclusionale) degli appellanti che: «[OSCURATO:PERSONA] ha pertanto venduto questoprodotto … facendo credere al mutuatario … che si trattasse di untradizionale mutuo in euro a tasso di interesse variabile, diverso e piùconveniente rispetto a quelli proposti da altri istituti bancari solo perché sirichiamava al [OSCURATO:PERSONA] anziché al più elevato EURIBOR»; (ii) la stessadifesa degli attori dava conto del fatto che nel foglio informativoconsegnato ai mutuatari si leggeva: «Il rischio connesso al mutuo a tassovariabile indicizzato al Franco svizzero si riferisce alla possibilità divariazioni anche significative dell'importo da restituire in funzione delmutare delle condizioni del mercato finanziario e quindi dell'andamento delparametro di riferimento (CHF 6 mesi) e del tasso di cambio tra Euro eche è ivi espressamente scritto, cioè quale richiamo di particolareplurime parti del contratto (clausole 4 e 7) e per come indicato neldocumento di sintesi (confr. clausola intitolata "criteri di indicizzazione emodalità di calcolo del conguaglio per interessi e tasso"), controfirmato dalmutuatario ed allegato all'atto notarile di stipula del mutuo»;b) le clausole contestate erano adeguatamente chiare ed atte a spiegareil meccanismo sopra descritto; ed invero «il meccanismo della doppiaindicizzazione (al tasso di cambio della valuta per ciò che concerne ilcapitale ed al tasso di interesse [OSCURATO:PERSONA] per ciò che concernegli interessi) appare espressamente indicato nel documento di sintesi(consegnato ai mutuatari con congruo anticipo rispetto alla stipula delNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026mutuo), allegato all'atto notarile, controfirmato dai mutuatari e conespressa dichiarazione di sua integrale conoscenza per averne presovisione in data antecedente alla stipula; le clausole 4 e 7 del contratto(calcolo interesse e calcolo per estinzione anticipata) si dilunganoampiamente nella descrizione del meccanismo in esame e, pur con gliinevitabili margini di complicazione connessi alla fattispecie finanziaria incommento, forniscono contezza dell'operatività dello strumento,sicuramente con metodica più efficace ed immediata di quanto nonsarebbe stato consentito dall'inserimento della formula matematicaesplicativa del medesimo calcolo; la circostanza che l'ammontare degliimporti oggetto di restituzione (sia sub specie di rate mensili sia, per ilcaso di anticipata estinzione, sub specie di capitale residuo) possa variare(in positivo o in negativo) in esito al fluttuare del tasso di cambio emergechiaramente dall'intero impianto ed è stato in tal senso applicato alrapporto nella sua fase fisiologica (avendo i mutuatari ricevuto gliaggiornamenti semestrali delle intervenute variazioni, in aumento ovveroin diminuzione, e così constatato il modificarsi delle somme accantonatesul collegato deposito)»; la lettura degli appellanti in termini di carente edinesatta informativa fornita ai mutuatari consumatori, in contrasto con iprincipi espressi nella direttiva 2014/17/UE, sul presupposto che: «Imutuatari hanno quindi acquistato un prodotto bancario tradizionale ineuro (il mutuo fondiario), finalizzato a soddisfare un bisogno tipico dellefamiglie (l'acquisto della prima casa), con la volontà di esporsi al solorischio determinato dalla variazione del tasso di interesse» (conclusionalepag. 35), era infondata poiché si basava su un presupposto nonrispondente al vero, in quanto questa «intenzione» dei mutuatari di«esporsi al solo rischio determinato dalla variazione del tasso di interesse»non poteva assumere alcuna rilevanza - ai fini della valutazione dellachiarezza della disciplina negoziale – essendo smentita dal datodocumentale già commentato;Numero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026c) era, comunque, da escludere la ricorrenza di qualsivoglia carattereabusivo e vessatorio delle richiamate clausole, ai sensi degli artt. 35 e 36codice consumo; ed invero «nella sopra descritta regolamentazionecontrattuale non è dato ravvisare alcuna incidenza squilibrante neirapporti inter partes, poiché il meccanismo operativo risulta conforme alla― del tutto lecita ― natura del contratto in termini di contratto aleatorio,posto che la variabilità degli importi dovuti consegue alla natura stessa delmeccanismo di indicizzazione scelto dalle parti, meccanismo connotato dafluttuazioni che possono in concreto rivelarsi positive o negative perciascuna di esse, senza possibilità di prevedere, nel lungo termine ed exante, se il beneficiario del vantaggio economico dell'operazione medesimasarà il mutuante ovvero il mutuatario»; aggiungendo: «del resto, lastipulazione del mutuo indicizzato al franco svizzero (del tutto equivalentealla stipula di un mutuo in valuta estera) ha costituito per gli attori lostrumento per poter beneficiare dei vantaggi derivanti dall'applicazione deltasso di interesse Libor CHF che, all'epoca della stipula, aveva unandamento potenzialmente favorevole rispetto all'Euribor».c) quanto alle ragioni di appello che invocavano la consolidatagiurisprudenza della Corte di giustizia UE in materia di mutui indicizzati avaluta estera, ha affermato che la medesima non era stata affatto deltutto negletta dal Tribunale laddove questo aveva ritenuto la validità dellatipologia di contratto in esame in asserito contrasto con quanto espressodalla Corte di Giustizia che aveva giudicato ― secondo la tesi degliappellanti ― detti contratti invalidi per difetto di trasparenza, poiché, inrealtà nessuno degli svariati pronunciamenti della Corte di Giustizia(riportati da pag. 60 a pag. 69 della conclusionale), aveva affermatol'invalidità di clausole identiche a quelle qui in esame, ma aveva fissato deiprincipi in punto chiarezza e comprensibilità delle clausole circa iltrasparente funzionamento concreto del meccanismo di conversione dellavaluta estera al quale si riferisce il meccanismo contrattuale, riservandoneNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026la valutazione in concreto al giudice nazionale «il che è quanto ha fatto ilprimo giudice, in ciò confermato da questa Corte»;d) infine, con riguardo all’accertamento dell'AGCM letto in combinazionecon la pronuncia della Suprema Corte n. 23655/2021 ha affermato chel’ulteriore direttiva d’indagine che quest’ultima pronuncia aveva indicato(stante il valore di «presunzione legale, pur suscettibile di provacontraria» attribuito al provvedimento amministrativo) non sortiva«l'effetto a sé positivo rivendicato dalla difesa dei mutuatari appellantisull'odierno tema del contendere, dovendosi richiamare ― ancora unavolta ― quanto sopra ampiamente espresso in tema di sufficientechiarezza e trasparenza delle clausole in commento (da valere quale"motivazione rafforzata", nell'accezione richiesta dalla Suprema Corte) eciò sia in relazione al contenuto ontologico delle clausole suddette, sia inrelazione al concreto andamento dei rapporti tra le parti»: infatti tutte lecensure sotto vari aspetti svolte dai mutuatari erano «sostanzialmentedirette a censurare l'effetto economicamente non conveniente delregolamento contrattuale, per come progressivamente stabilizzatosi, piùche il regolamento in sé considerato.

Il che vale a dolersi dell'avvenutodella singola clausola.

E ciò appare tanto più vero, ove si consideri comenessuna doglianza del genere qui in esame sia stata formulata daimutuatari nella prima fase del rapporto (in cui il meccanismo delconguaglio ha portato, per tutti loro, ad esiti ampiamente positivi, inapplicazione di quello stesso meccanismo convenzionale, concretamentenoto ― siccome oggetto delle comunicazioni di adeguamento semestrale― e del tutto gradito)».Conclude la Corte d’appello, quindi, ribadendo il già espresso giudizio diadeguata chiarezza e trasparenza delle clausole in commento e,comunque, della loro inidoneità ad essere fonte del decisivo effetto di unNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026significativo squilibrio dei diritti ed obblighi nascenti dal contratto a caricodei mutuatari.2.2. ― Infine, la Corte ha respinto la censura relativa al rigetto delladichiarazione di nullità della clausola sub 4 del contratto di mutuo,siccome idoneo a fondare l'operatività di un derivato implicito, in assenzadi preventiva stipula di un contratto quadro, richiamando sul puntospecifico nella sentenza di questa Corte n. 23655/2021 con cui era statochiarito che: «Non è infatti possibile assimilare il contratto di mutuo,ancorché indicizzato e per questa via sottoposto all'operatività di clausoledi carattere aleatorio, influenzate dalla variabilità di tassi e cambi, ad unostrumento finanziario, per la semplice ed assorbente ragione che mancanella struttura contrattuale l'operazione di investimento di risorse da partedel mutuatario, che non acquista uno strumento finanziario, ma vieneinvece finanziato.

Non a caso, infatti, è il mutuatario a ricevere l'apportoche si impegna a restituire … Infine, il contratto di mutuo indicizzato inquestione non genera alcun titolo idoneo alla circolazione ...

Diversamenteragionando, si finirebbe con l'assimilare a uno strumento finanziarioderivato qualsiasi contratto di scambio caratterizzato da clausole dicarattere aleatorio intrinsecamente rischiose».2.3. ― Quanto, poi, al gravame proposto dalla banca lo ha accoltoosservando che:a) l’utilizzo nella clausola 7 in tema di estinzione anticipata del termine«capitale restituito» al posto della corretta locuzione «capitale residuo»(aspetto peraltro non più rilevante in questa sede) non era idoneo adingenerare una oggettiva incertezza, giacché l'unico significato attribuibileal termine in questione è quello di capitale nominale ancora da restituire,tanto che anche la stessa sentenza appellata dava conto del fatto che«entrambe le parti, nell'esaminare la clausola, al fine di attribuirle unalogica, al di là delle contestazioni, muovono entrambe dal presuppostoindispensabile di far riferimento al capitale residuo»;Numero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026b) fondato, infine, risultava il motivo riferito all’asserita abusività delcontratto ai sensi dell'art. 33 del Codice del consumo, siccome ingeneranteun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dalcontratto, giacché, il meccanismo di indicizzazione previsto dalla clausolain questione integrava un elemento aleatorio per entrambe le parti, inquanto suscettibile di incidere, in aumento o in diminuzione,sull'ammontare della prestazione dovuta dal mutuatario; l'andamento deltasso di cambio, per giunta lungo un arco temporale ventennale, è unelemento che per definizione risulta non conoscibile ex ante da nessunadelle due parti, onde la sua regolazione (secondo un meccanismo che èstato valutato anche dal CTU come l'unico finanziariamente ipotizzabile)non poteva essere tale da fondare uno squilibrio tra le posizioni delle dueparti, quale che fosse la sua formulazione.4. ― Avverso detta sentenza i ricorrenti formulano tre motivi di ricorso.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] PLC.

Entrambe le parti hannodepositato memoria.

Il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento delsecondo motivo di ricorso ed il rigetto del primo e del terzo in quantoinfondati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Il primo motivo di ricorso denuncia ai sensi dell’art. 360, n. 3 e 4c.p.c., la violazione dell’art. 51, n. 4 c.p.c. in ragione dell’asserita nullitàdel giudizio di primo grado nonché della sentenza di primo grado per viziodi costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., per avere, sia il Tribunale chela Corte d’appello, rigettato l’istanza di ricusazione del giudice di primaistanza con conseguente rimessione della causa al primo grado di giudizio.I ricorrenti sostengono che il giudice di primo grado versava in unasituazione di «precognizione», avendo già deciso in numerosi procedimentianaloghi aventi ad oggetto i medesimi contratti di mutuo indicizzati alfranco svizzero, sempre con esito sfavorevole ai mutuatari.

Ciò avrebbecomportato una compromissione dell’imparzialità in quanto il giudice siNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026sarebbe formato preventivamente un convincimento sulla medesimaquestione giuridica e fattuale, destinato a riprodursi anche nel presentegiudizio, come dimostrato ― secondo i ricorrenti ― dalla sostanzialereiterazione delle medesime argomentazioni utilizzate nelle decisioniprecedenti.La Corte d’appello ha escluso la ricorrenza della causa di astensione,ritenendo che la precognizione rilevante ai sensi dell’art. 51 c.p.c.presuppone la conoscenza della medesima causa in altro grado dellostesso processo, e non anche la decisione di controversie analoghe.

Iricorrenti censurano tale interpretazione ritenendola eccessivamenterestrittiva e in contrasto con la ratio della norma, che è quella di evitareogni pregiudizio derivante da precedenti valutazioni su questioni identiche.1.1. ― Il primo motivo è manifestamente infondato.Come osservato dal P.G., la garanzia dell'alterità del giudice, comeinterpretata dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

S.U. n.12345/2001), è strettamente ancorata alla distinzione tra i gradi delmedesimo processo.

L'aver trattato cause che si sono dimostrate(relativamente) seriali non costituisce, ovviamente, motivo di astensioneobbligatoria, rientrando nell'ambito della competenza tabellare e dellaspecializzazione delle sezioni («I casi di astensione obbligatoria del giudicestabiliti dall'art. 51 cod. proc. civ., ai quali corrisponde il diritto diricusazione delle parti, in quanto incidono sulla capacità del giudice,determinando una deroga al principio del giudice naturale precostituito perlegge, sono di stretta interpretazione e non sono, pertanto, suscettibili diapplicazione per via di interpretazione analogica; ne consegue chel'obbligo di astensione sancito dal n. 4 del citato articolo nei confronti delgiudice che abbia conosciuto della causa come magistrato in altro gradodel processo - rivolto ad assicurare la necessaria alterità del giudicechiamato a decidere, in sede di impugnazione, sulla medesima reiudicandanell'unico processo - non può essere inteso nel senso di operare in unNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026nuovo e distinto procedimento, ancorché riguardante le stesse parti e purse implicante la risoluzione di identiche questioni» v.

Cass. Sez.

Un. cit.,confermato in modo costante, v. per tutte Cass. n. 22930/2017 Cass. n.15268/2019; Cass. n. 29907/2025).2. ― Il secondo motivo di ricorso denuncia ai sensi dell’art. 360, nn. 3c.p.c., la violazione e falsa/omessa applicazione degli artt. 1421 c.c., 33 ess.

Cod.

Cons., 3, 4 e 5 della Direttiva 1993/13/CEE, 1175, 1176, 1322,1325, 1337, 1343, 1375 e 1418 c.c., e 117 TUB, per non avere la Corted’Appello dichiarato la nullità delle clausole 4, 4-bis, 7 e 7-bis dei contrattidi mutuo per cui è causa per difetto di chiarezza e comprensibilità, nonchéper asserita vessatorietà ed eccessivo squilibrio a danno dei consumatoriin violazione della normativa civilistica, consumeristica ed eurounitaria e diquesta Corte «che ha riconosciuto l'efficacia di public enforcement alladelibera dell’AGCM sui mutui de quibus; violazione, altresì, degli obblighidi diligenza professionale e buona fede e correttezza e del divieto di abusonei contratti, nei rapporti tra professionisti e consumatori; nullità delleclausole per difetto di meritevolezza e di causa in concreto o per il liceitàdella stessa; conseguente necessità di ricalcolare gli interessi sulla sommaconcessa a mutuo (…) e gli importi per l'estinzione anticipata, espungendodal sistema di calcolo il differenziale sul cambio CHF/EURO edeterminando il piano di ammortamento e gli importi dovuti»Il motivo contiene distinte ragioni di censura, che si possonosintetizzare come segue.(i) I ricorrenti, sulla base dell’assunto di essersi «rivolti a [OSCURATO:PERSONA] perottenere un mutuo e rimborsare il prestito con rate costanti, calcolate suun tasso di interesse variabile indicizzato al Libor» e che questo sarebbe«ciò che emerge da tutta la documentazione fornita dalla Banca» (v.ricorso pag. 99, 100), contestano la valutazione della Corte d’appello cheha ritenuto le clausole sufficientemente chiare e non abusive valorizzandoil dato testuale e la presenza di indicazioni contrattuali ritenute esplicativeNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026del meccanismo della doppia indicizzazione richiamando la giurisprudenzadella Corte di giustizia UE secondo cui la trasparenza deve essere intesa insenso sostanziale e non solo formale, ovvero grafico grammaticale.

LaCorte avrebbe ridotto la nozione di «chiarezza» e «trasparenza» delleclausole a un mero dato formale, legato alla loro formulazione letterale,senza considerare il diverso standard imposto dal diritto europeo e dalladisciplina consumeristica, posto che la giurisprudenza della Corte digiustizia è nel senso che una clausola è trasparente soltanto se consenteal consumatore di comprendere, già al momento della stipula, ilfunzionamento effettivo del meccanismo contrattuale e i suoi riflessieconomici sul rapporto, ovvero sia posto in grado di valutare, in modoconcreto e consapevole, i rischi e i costi che assume.Sottolineano i ricorrenti la struttura particolarmente complessa di questimutui, del tutto estranea allo schema tipico del mutuo fondiario, poiché ilcontratto non si limita a prevedere un tasso di interesse variabile, maintroduce un sistema di doppia indicizzazione: da un lato, al tasso LIBORin franchi svizzeri, dall’altro, al tasso di cambio tra franco svizzero edeuro, a cui si aggiungerebbe un ulteriore livello di complessità,rappresentato dal meccanismo dei conguagli semestrali regolati attraversoun deposito accessorio, il c.d.

«fondo fruttifero», sul quale vengonocontabilizzate le differenze derivanti sia dalla variazione del tasso diinteresse sia, soprattutto, dalla fluttuazione del cambio.

Secondo iricorrenti, questa costruzione contrattuale, lungi dall’essere comprensibile,produrrebbe effetti economici «altamente controintuitivi», nel senso che ilsistema sarebbe tale per cui il mutuatario, pur pagando regolarmente lerate, può ritrovarsi con un debito residuo non solo invariato, maaddirittura accresciuto, soprattutto in presenza di un apprezzamento dellavaluta estera: tale eventualità, che rappresenta il rischio principaledell’operazione, non sarebbe stata adeguatamente illustrata, né medianteesempi numerici, né mediante simulazioni, né attraverso una chiaraNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026rappresentazione degli scenari possibili (v. anche pag. 44, nella parteillustrativa, ove si sottolinea che tale modalità esplicativa sarebbe impostadalla normativa a tutela del consumatore, senza tuttavia indicarla).In breve, sostengono che la Banca avrebbe «venduto questo prodotto,di natura anche finanziaria (posto che contiene un derivato implicito: v.infra), facendo credere al mutuatario consumatore che si trattasse di untradizionale mutuo fondiario, “prima casa” in Euro, diverso e piùconveniente rispetto a quelli proposti da altri istituti bancari solo perché sirichiamava a Libor anziché all'Euribor (che nel giugno 2007 era assestatosu una media del 4,258%) omettendo, però, di spiegare chel'indicizzazione valutaria aumentava il regime di guadagno dell'istitutobancario e scaricava sul cliente il rischio di cambio» ( v. ricorso pag. 48) eche «Non v'è né i contratti (…), alcun riferimento alla conversione delcapitale dagli euro ai franchi svizzeri, né nel testo contrattuale né negliallegati».Contestano perciò la conclusione della Corte d’appello per cui lapresenza nel contratto di una descrizione estesa del meccanismo fossesufficiente a integrare il requisito della trasparenza da intendersi in sensosostanziale quale reale comprensione da parte del consumatore.Richiamano tanto la sentenza n. 23655 del 2021 di questa Cortequanto il provvedimento n. 27214/2018 dell'AGCM (che aveva sanzionatola banca ritenendo non chiare «le clausole sopra analizzate [artt. 4 e 4 bis,7 e 7 bis dei contratti] anche lette alla luce del contesto complessivo delcontratto nel quale sono inserite»), e, in particolare, il fatto che dettasentenza ha attribuito rilievo al public enforcement dell’AGCM quale fontedi una presunzione legale di opacità delle clausole sotto il profiloinformativo; a pag. 26 del ricorso – in particolare – sul punto affermano ilprovvedimento sanzionatorio dell’AGCM «determina una presunzione iuristantum di abusività delle clausole, come sancito da Cassazione23655/2021 cit. dalla giurisprudenza della Corte di giustizia», ovvero cheNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026questa corte avrebbe affermato che da detto accertamento amministrativoderiva una presunzione legale di abusività (id est vessatorietà) dellemedesime.Osservano che la Corte d’appello non avrebbe adeguatamenteconsiderato tali precedenti e, soprattutto, non avrebbe fornito unamotivazione idonea (ovvero «rafforzata» come richiesto dal precedente dilegittimità citato) a superare il giudizio già espresso in sedeamministrativa.(ii) Sempre in punto chiarezza, con il motivo in esame, i ricorrentideducono la sussistenza di una violazione degli obblighi di comportamentogravanti sull’intermediario, poiché la banca, non si sarebbe limitata apredisporre clausole oscure, ma avrebbe anche presentato il prodottocome vantaggioso per effetto dell’applicazione del tasso LIBOR, senzachiarire che tale apparente beneficio era neutralizzato, e anzi superato,dal rischio di cambio.

In tal modo, il consenso del mutuatario si sarebbeformato su una rappresentazione incompleta e fuorviante dell’operazione,in violazione degli obblighi informativi precontrattuali e della diligenzaprofessionale qualificata richiesta agli intermediari bancari.Affermano i ricorrenti che nei contratti in questione [OSCURATO:PERSONA] avrebbeimposto l'alea del rischio cambio con il franco svizzero senza fornirealcuna spiegazione, omettendo di sottolineare l’andamento della valutaCHF che era al minimo storico e le inerenti proiezioni, laddove ― essisostengono ― era la banca stessa che gestiva e manipolava il tasso dicambio sui mercati internazionali (sul punto richiamano l'indagine iniziatanell'anno 2012 c.d. [OSCURATO:PERSONA], e altra indagine detta [OSCURATO:PERSONA]), eciò al fine di sostenere che le clausole in argomento «debbono ritenersiabusive e comunque radicalmente invalide per violazione di ogni dovere ditrasparenza, correttezza, e buona fede», «nonché per difetto e illiceitàdella causa in concreto o, comunque, per difetto di meritevolezza»,Numero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026affermazioni queste ultime, peraltro, del tutto sfornite di ulterioriesplicitazioni.(iii) Sul piano strettamente consumeristico, infine, i ricorrentisostengono che le clausole oggetto di causa determinino un significativosquilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, ai sensi dell’art. 33 cod.cons. poiché il rischio di cambio verrebbe integralmente trasferito sulmutuatario, senza che questi sia stato posto in condizione di comprenderloe accettarlo consapevolmente, mentre la banca beneficerebbe di unmeccanismo che le consente di incrementare il proprio guadagnoindipendentemente dall’andamento del rapporto; per cui l’alea delcontratto non sarebbe realmente bilaterale, come affermato dalla Corted’appello, ma unilateralmente sbilanciata a favore dell’intermediario.

Datali premesse discende, nella prospettiva del motivo, la nullità delleclausole contrattuali per violazione di norme imperative e della disciplina atutela del consumatore, con conseguente necessità di espungere dalrapporto il meccanismo di indicizzazione valutaria, con conseguentericalcolo del mutuo secondo parametri legali, con eliminazione deldifferenziale di cambio e restituzione da parte della banca delle sommeindebitamente percepite.2.1. ― La parte controricorrente censura l’inammissibilità della censura,sia per aver proposto «alla rinfusa» ed indistintamente la pretesaviolazione di plurime norme, variegate ed eterogenee, che spaziano dallanormativa a tutela del consumatore, alla disciplina codicistica in merito arequisiti e nullità del contratto, alla diligenza e buona fede nell’esecuzionedel contratto, nonché alle disposizioni civilistiche in materia di buona fedee alla diligenza nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, senzapremurarsi di specificare le ragioni per cui tali norme sarebbero stateviolate dalle statuizioni contenute nella sentenza impugnata; sia perché iricorrenti chiederebbero al giudice di legittimità di effettuare una nuovainterpretazione delle clausole contrattuali di cui i medesimi deduconoNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026l’illegittimità, sulla base degli stessi elementi documentali giàcompiutamente valutati in modo conforme dal Tribunale e dalla Corted’Appello, per pervenire ad un risultato diverso rispetto a quello a cui ègiunto il giudice di merito (ossia accertandone la pretesa ambiguità evessatorietà, escluse invece recisamente dalla sentenza impugnata)laddove l’interpretazione del contratto costituisce indagine di fatto, cometale riservata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimitàunicamente sulla base di un’asserita violazione dei principi ermeneutici dicui agli artt. 1362 e seguenti c.c., violazione che, invece, non era stataneppure allegata.In ogni caso, reputa la controricorrente che: (i) nell’escludere il profiloabusivo o vessatorio delle clausole in esame, la Corte meneghina abbiapuntualmente e correttamente applicato la normativa consumeristicainvocata dagli allora appellanti, la quale prevede che solo le clausolevessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 del Codice del consumo ― in quantocomportanti un significativo squilibrio ai danni del consumatore ― e nonquelle eventualmente considerate solo ambigue o poco chiare possanoessere considerate nulle; (ii) la Corte d’appello aveva ampiamenteargomentato le ragioni per cui le clausole in esame non possono essereritenute né prive di chiarezza e trasparenza nella loro esposizione, né,comunque, vessatorie in quanto non comportanti lo squilibrio dei diritti edegli obblighi derivanti dal contratto; e ciò considerando la giurisprudenzacomunitaria citata ex adverso.2.2. ― Il P.G. richiama la decisione della prima sezione n. 23655 del 31agosto 2021, sostenendo che: «[OSCURATO:PERSONA] ha affermato che leclausole che determinano l'oggetto principale del contratto o l'adeguatezzadel corrispettivo possono essere dichiarate vessatorie e nulle se non sonoformulate in modo chiaro e comprensibile», laddove la «chiarezza»richiesta non è quella meramente lessicale (conoscenza dei termini), maquella «sostanziale» (comprensibilità economica), nel senso che ilNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026consumatore deve essere posto in grado di cogliere l’impatto del rischio dicambio sulla restituzione del capitale, vale a dire di comprendere non soloche la rata può variare, ma che egli sta assumendo un rischio di cambioidoneo a incidere in modo significativo sul capitale residuo.

Osserva che laricostruzione della predetta sentenza laddove valorizza il rilievo di provaprivilegiata del provvedimento dell'AGCM n. 27214/2018, è messa in crisidall’annullamento del provvedimento dell’AGCM da parte del Consiglio diStato con la sentenza n. 3433 del 17 aprile 2024, ma che, cionondimeno,resta il fatto che il giudice di merito deve accertare la opacità evessatorietà della clausola, secondo i parametri ermeneutici indicati, fruttodi un orientamento confermato e rafforzato dall'ordinanza n. 30556/2023,secondo il quale la verifica della vessatorietà implica un’indagine sul se ildifetto di trasparenza abbia determinato un «significativo squilibrio» aisensi dell'art. 33 del cod. cons., rendendo la clausola nulla; e, conriguardo a tale ultimo tema, svolge le seguenti ulteriori argomentazioni:-) dà atto che la sentenza del giudice amministrativo afferma che leclausole di indicizzazione «risultano chiare – da un punto di vistadescrittivo e operativo» per cui «il consumatore medio, proprio inrelazione alla tipologia di contratto non soggetto a quotidianità, era ingrado di comprendere ― da un punto di vista sostanziale ― i rischi che,sul piano economico, si assumeva con la sottoscrizione del contratto, inquanto, così come espressamente indicato, con l’apprezzamento dellavaluta estera, rispetto alla valuta nazionale, poteva subire un aggravio dalpunto di vista economico, ovvero un vantaggio a seconda dell’andamentodei cambi», e, quindi, che il contratto sarebbe incerto negli esiti economiciin ragione della sua aleatorietà;-) richiama però Cass., Sez.

Un., n. 5657 del 23 febbraio 2023 (relativaal caso di contratto di leasing con analoga indicizzazione al franco svizzeroche, pure, aveva affermato «nel caso di specie le clausole erano chiare,sia nelle modalità di operatività del meccanismo di indicizzazione, sia negliNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026effetti di evidente aleatorietà in favore dell’uno o dell’altro contraente») e,traendo spunto da un inciso della sentenza per cui tali clausole «sonooggetto di una possibile valutazione circa la ammissibilità di talemeccanismo per mutui da stipulare da parte di normali consumatori»,reputa che i principi affermati anche in quel caso non trovino applicazionenel caso in cui il mutuatario sia un consumatore, dovendosi privilegiare laratio e la finalità della tutela unionale del consumatore e, in particolare,dei canoni di trasparenza prescritti dalla direttiva 93/13/CEE, così comeinterpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un arcotemporale che va dal 2021 fino ai più recenti arresti del 2026;-) richiamati i concetti di asimmetria informativa e trasparenzasostanziale, cita in particolare Corte di Giustizia del 10 giugno 2021 nellecause riunite da C-776/19 a C-782/19 (BNP [OSCURATO:PERSONA]) intema di trasparenza di una clausola di indicizzazione valutaria, laddove hastabilito che la trasparenza di una clausola di indicizzazione valutaria deveessere valutata tenendo conto di tutte le circostanze che accompagnano laconclusione del contratto e precisato che il consumatore deve essere postoin grado di prevedere le conseguenze economiche derivantidall'applicazione del tasso di cambio; il che implica ― reputa il P.G. ― chela banca «deve illustrare concretamente che una svalutazione della valutanazionale rispetto alla valuta estera può incidere non solo sulla ratamensile, ma soprattutto sul capitale residuo da restituire» e che la«mancanza di simulazioni numeriche riguardanti scenari di cambiosfavorevoli» sarebbe stata «identificata come un indice primario di opacitàe, conseguentemente di vessatorietà»; sottolinea inoltre che la decisionecitata ha concluso nel senso che «alla luce di tutte le considerazioni cheprecedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando chel’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nelsenso che le clausole del contratto di mutuo che prevedono che la valutaestera sia la moneta di conto e che l’euro sia la moneta di pagamento eNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026che hanno l’effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario,rientrano nell’ambito di applicazione di suddetta disposizione nel caso incui tali clausole stabiliscano un elemento essenziale che caratterizza ilcontratto in discussione»; cita, poi, la sentenza del 12 febbraio 2026,causa C-471/24 ([OSCURATO:PERSONA]), riferita specificamente agli indici di riferimento(come il WIBOR polacco o il LIBOR) in cui la Corte ha ribadito che ilrequisito della trasparenza impone che il consumatore sia posto incondizione di comprendere il funzionamento della modalità di calcolo deltasso, principio che, quanto ai mutui Euro/CHF, rileva nel senso cheladdove l'indicizzazione è legata sia al tasso [OSCURATO:PERSONA] sia allafluttuazione del cambio, creando un meccanismo di costo a due livelli,questo deve essere spiegato;-) infine cita due precedenti di merito (il Tribunale di Milano, con lasentenza n. 6056/2024 e la successiva n. 1970/2025, e il Tribunale diNapoli, con la sentenza n. 722/2026), che hanno confermato il caratterevessatorio delle clausole di indicizzazione [OSCURATO:PERSONA], al franco svizzero inquestione, rilevando come la complessità del meccanismo di «doppiaconversione» non fosse stata adeguatamente spiegata ai mutuatari,disponendo il ricalcolo del piano di ammortamento ed eliminandointegralmente l'indicizzazione al franco svizzero (in favore del parametronazionale come il tasso BOT).Conclude il P.G. che la Corte d'Appello avrebbe erroneamentevalorizzato la «chiarezza letterale» delle clausole, omettendo di applicarelo standard eurounitario di «trasparenza sostanziale» che esige lacomprensibilità dell'impatto economico e che l'omissione di simulazioninumeriche su scenari di cambio sfavorevoli e di una compiuta avvertenzasulle possibili conseguenze di andamento avverso del cambio, in uncontesto di marcata asimmetria informativa ove l’alea determina ilpossibile venir meno della sostenibilità futura delle rate (quanto al capitalee non solo al saggio di interesse), «configura una violazione dei doveri diNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026buona fede e trasparenza che determina la nullità di protezione delleclausole di indicizzazione».2.3. ― Nella loro lunga memoria i ricorrenti, alla luce di una corposaallegazione «in fatto» - che (come già avviene nello stesso ricorso) nonrisulta né è detto fosse stata prospettata in sede di introduzione dellacausa, tant’è vero che la sentenza si concentra su specifiche doglianzeoggetto dei motivi di ricorso senza che sia lamentato sotto alcun profilo undifetto motivazionale ― ribadiscono gli argomenti già esposti in puntochiarezza, trasparenza e comprensibilità per il consumatore mediamenteinformato imposti dai consolidati indirizzi della Corte di giustizia espressiproprio con riferimento a contratti di mutuo indicizzati od espressi invaluta estera, e circa il comportamento asseritamente abusivo della bancache avrebbe «totalmente azzerato» il «”beneficio apparente” del tassoLIBOR rispetto all’EURIBOR (questo solo il vantaggio che i mutuataricredevano di aver tratto dalla sottoscrizione del contratto di mutuo primacasa» per effetto «dall’insidioso “maleficio” legato al differenziale sul tassodi cambio CHF/EURO, per nulla chiarito nei modi prescritti dalla legge edalla Corte di giustizia al consumatore mediamente informato, anchemediante esempi matematici, come prevede ora la disciplina introdotta nelTUB per i finanziamenti immobiliari ai consumatori».2.3.1. ― Richiamano recenti pronunce favorevoli emesse dal [OSCURATO:PERSONA] ― disattese però dalla Corte d’appello ― e la giurisprudenzadella CGUE sui mutui indicizzati al franco svizzero sull’esame di abusivitàdelle clausole di indicizzazione, ai sensi della dir. 93/13 ― che la sentenzaqui impugnata avrebbe frainteso ― a partire dalla sentenza 26/2013Kásler e [OSCURATO:PERSONA] in punto di:(i) effettivi meccanismi di tutela del consumatore, che si trova in unasituazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia ilpotere nelle trattative sia il grado di informazione; (ii) nozione di «oggettoprincipale del contratto» ai sensi dell’articolo 4.2 (citano, in particolare,Numero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026causa C-26/13, Kásler e [OSCURATO:PERSONA], punti 49 e seguenti; causa C-186/16, Andriciuc, punti da 39 a 41, sentenza CGUE causa 609/19, punto36) per concludere sul punto che «le clausole del contratto di mutuoBarclays non si sottraggono alla valutazione di abusività prevista dalladirettiva 93/13, anche a prescindere dai requisiti di chiarezza ecomprensibilità, ai sensi dell’art. 4.2 della direttiva 93/13, atteso checlausole siffatte non vertono «sulla definizione dell’oggetto principale delcontratto (…) per la semplice ragione che in questo caso non vi è alcunservizio che la Banca mutuante fornisce al mutuatario consumatorenell’applicazione delle clausole di indicizzazione finanziaria correlate alcambio in valuta estera» e che già per questo profilo la sentenzaimpugnata si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza della CGUE (v.memoria par. 69, pag. 28).Si soffermano, poi sui requisiti di chiarezza e piena comprensibilità(effettiva e in concreto) della clausola sugli interessi dovuti sulla sommamutuata, ai sensi degli artt. 4.2 e 5 della direttiva 93/13/CEE e dellaconsolidata giurisprudenza della CGUE, che affermano «del tuttopretermesso dalla Corte ambrosiana», a proposito del fatto che: (iii)«nell’ambito di contratti di mutuo espressi in valuta estera, dallagiurisprudenza della Corte si evince che l’articolo 4, paragrafo 2, delladirettiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che il requisito secondocui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro ecomprensibile non può essere ridotto unicamente al suo caratterecomprensibile sui piani formale e grammaticale» (causa C-51/17, OTPBank Nyrt, punti 73 e seguenti); (iv) in tali contratti «gli istituti finanziaridevono fornire ai prenditori di mutuo informazioni sufficienti consentire aquesti ultimi di assumere le proprie decisioni con prudenza e in pienacognizione di causa e dovrebbero quanto meno includere l’impatto sullerate di rimborso che deriverebbe da un forte deprezzamento della monetaavente corso legale nello Stato membro nel quale il mutuatario èNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026domiciliato e da un aumento del tasso di interesse estero (…) Più inparticolare, il mutuatario, da un lato, deve essere chiaramente informatodel fatto che sottoscrivendo un contratto di mutuo espresso in una valutaestera, egli si espone a un rischio di cambio che gli sarà, eventualmente,economicamente difficile sostenere in caso di deprezzamento della monetanella quale percepisce i propri redditi rispetto alla valuta estera in cui ilmutuo è stato concesso.

Dall’altro lato, il professionista, nella fattispeciel’istituto bancario, deve esporre le possibili variazioni dei tassi di cambio ei rischi inerenti alla sottoscrizione di un mutuo in valuta estera» (causa C-51/17, OTP [OSCURATO:PERSONA], punti 74 e 75); (v) «Circa le modalità delmeccanismo di conversione della valuta estera (…), spetta al giudice delrinvio stabilire se, considerato l’insieme dei pertinenti elementi di fatto, tracui la pubblicità e l’informazione fornite dal mutuante nell’ambito dellanegoziazione di un contratto di mutuo, un consumatore medio,normalmente informato e ragionevolmente attento ed avvertito potessenon soltanto conoscere l’esistenza della differenza, generalmenteosservata sul mercato dei valori mobiliari, tra il corso di vendita ed il corsodi acquisto di una valuta estera, ma anche valutare le conseguenzeeconomiche, per esso potenzialmente significative, dell’applicazione delcorso di vendita ai fini del calcolo dei rimborsi di cui in definitiva sarebbestato debitore e, pertanto, il costo totale del suo mutuo» (causa C-26/13Kásler e [OSCURATO:PERSONA]).

Principi, i predetti, tutti richiamati da C-776-19 aC-782/19, BNP [OSCURATO:PERSONA] SA, punti 62 e seguenti, checonclude: «74.

Pertanto, nell’ambito di un contratto di mutuo espresso invaluta estera che esponga il consumatore a un rischio di cambio, non puòsoddisfare il requisito di trasparenza la comunicazione a tale consumatoredi informazioni, anche numerose, se queste ultime sono fondatesull’ipotesi che la parità tra la moneta di conto e la moneta di pagamentorimarrà stabile per tutta la durata del contratto in parola.

Ciò vale inparticolare quando il consumatore non è stato avvertito dal professionistaNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026del contesto economico che può avere ripercussioni sulle variazioni deitassi di cambio, cosicché il consumatore non è stato messo in grado dicomprendere concretamente le conseguenze potenzialmente gravi, chepossono derivare dalla sottoscrizione di un mutuo espresso in valutaestera, sulla sua situazione finanziaria» (Analoghi principî sono ribaditidalla Corte nella causa C-325/23, [OSCURATO:PERSONA], nella causa C-300/23, Kutxabank).2.3.2. ― Infine, si soffermano sul significativo squilibrio in danno deimutuatari consumatori, richiamando: CGUE, sentenza del 12.12.2024,[OSCURATO:PERSONA]300/23, Kutxabank, per cui: «112.

Nell’ambito della valutazioneche spetta al giudice nazionale effettuare in forza dell’articolo 3, paragrafo1, della direttiva 93/13, esso è tenuto a valutare, in considerazione ditutte le circostanze della controversia, in un primo momento, la possibileviolazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, lasussistenza di un eventuale significativo squilibrio a danno delconsumatore, ai sensi di tale disposizione (…)

114. Peraltro, al fine distabilire se una clausola determini, a danno del consumatore, unsignificativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dalcontratto, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13,occorre, in particolare, tener conto delle norme applicabili nel dirittonazionale in assenza di accordo tra le parti, in modo da valutare se, edeventualmente in che misura, tale contratto collochi tale consumatore inuna situazione giuridica meno favorevole di quella prevista dal dirittonazionale vigente»; nonché CGUE nella causa C-117/23 EurobankBulgaria, in cui, con specifico riferimento ai mutui espressi conmeccanismi di conversione in valuta estera, laddove afferma che: «47.

Perquanto riguarda, in terzo luogo, la questione se le clausole relative almeccanismo di conversione, che conferiscono un siffatto vantaggio alprofessionista, senza che ciò sia stato espressamente concordato tra leparti, possano essere abusive, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dellaNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026direttiva 93/13, spetterà al giudice del rinvio, per rispondere a talequestione, verificare se, nel caso di specie, la banca, trattando in modoleale ed equo i mutuatari, potesse ragionevolmente aspettarsi che questiultimi accettassero siffatte clausole a seguito di trattative individuali…poiché l’esistenza di tale vantaggio non sembra essere stata comunicata aimutuatari e tale vantaggio comporta, in sostanza, un costo occulto adanno di questi ultimi»; e, ancora, CGUE nella causa C-325/23, DeutscheBank Polska, per cui «71.

Nella specie, il giudice del rinvio ha ritenuto chela clausola relativa alla fissazione dell’importo del prestito, in quantoprevedeva un vantaggio per la banca collegato alla differenza di cambio,aveva l’effetto di accordarle, a spese dei consumatori, una commissioneocculta, non accompagnata da alcuna prestazione fornita in controparti»;infine CGUE nella C-609/2019, BNP [OSCURATO:PERSONA], ove siafferma che «le clausole contrattuali di cui trattasi nei procedimentiprincipali sembrano far gravare sul consumatore, nella misura in cui ilprofessionista non ha rispettato il requisito di trasparenza nei confronti ditale consumatore, un rischio sproporzionato rispetto alle prestazioni eall’importo del mutuo ricevuto, poiché l’applicazione di siffatte clausolecomporta che il consumatore debba sopportare il costo dell’andamento deitassi di cambio a termine.

In funzione di tale andamento, dettoconsumatore può trovarsi in una situazione in cui, da un lato, l’importo delcapitale residuo dovuto in moneta di pagamento, nella fattispecie in euro,è considerevolmente più elevato della somma inizialmente presa inprestito e, dall’altro, le mensilità versate hanno quasi esclusivamentecoperto i soli interessi» e si precisa che: «Ciò si verifica, in particolare,quando un simile incremento del capitale residuo dovuto in valutanazionale non è equilibrato dalla differenza tra il tasso di interesse dellavaluta estera e quello della valuta nazionale, fermo restando chel’esistenza di una siffatta differenza costituisce il vantaggio principale di unmutuo espresso in valuta estera per il mutuatario».Numero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026Concludono i ricorrenti che la costante giurisprudenza della CGUE,formatasi in materia di contratti di finanziamento espressi in valuta oparametrati alla valuta estera, ritiene sussistente il «significativosquilibrio».2.3.3. ― Quanto alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 1699/2025, cheha posto fine alla lite in sede di public enforcement, i ricorrenti nesottolineano l’irrilevanza poiché pur non potendosi più giovaredell’accertamento dell’AGCM, quale «prova privilegiata», agli stessi non èopponibile quel che afferma il Giudice amministrativo trattandosichiaramente di res inter alios acta, fermo che «anche il Consiglio d i Stato,nei passaggi dedicati al tema delle clausole abusive nei contratti con iconsumatori, appaia ictu oculi contraddire e violare, contra iuseuropaeum, i criterî preminenti e vincolanti della CGUE in materia dicontratti B2C, già ampiamente ricordati».2.4. ― La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] si sofferma, invece, sull’erroneità dialcuni passaggi della memoria del P.G. e sull’inconferenza, nel caso dispecie, dei richiami alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che sonoanche, più sinteticamente, quelli sottolineati dai ricorrenti.

In particolare,sul piano giuridico, contesta:a) l’asserita equivalenza tra mancata trasparenza e nullità delleclausole, già specificamente oggetto di due decisioni di questa Corte -l’ordinanza n. 30556/2023, la sentenza n. 1580/2025 e la successivaordinanza conforme n. 3709/2026 ― del tutto ignorate nella memoriastessa; la seconda delle quali ― sottolinea ― era stata resa all’esito dipubblica udienza sul conforme parere della Procura Generale che proprio atali pronunce faceva riferimento;b) la parzialità, dunque, della rassegna della «giurisprudenza nazionale»che si sarebbe espressa sulla tipologia di contratto di mutuo per cui ècausa, sottolineando il corposo numero di decisioni che si sonopronunciate in senso opposto alle tre citate (produce, pertanto, in questaNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026sede, ulteriori 172 pronunce, di cui quattro decisioni di questa Cortenonché la pronuncia del Consiglio di Stato in data 26 febbraio 2025, che siaggiungono a quelle già agli atti, per un complesso di oltre 230 pronunceconformi);c) l’inconferenza delle sentenze della CGUE richiamate nella memoriadella Procura rispetto al contratto di mutuo oggetto di causa, e, anche dairicorrenti osservando, in particolare, che:-) in quella emessa all’esito della causa C-776-19, in data 10 giugno2021, causa C-776/19 (BNP [OSCURATO:PERSONA]), secondo quantoriportato nella pronuncia stessa, l’informazione fornita dal mutuante alconsumatore sull’esistenza del rischio di cambio era in quel caso basatasull’ipotesi che la parità fra la moneta di conto e la moneta di pagamentosarebbe rimasta stabile nel corso di tutta la durata del contratto, e che erastato ritenuto che l’informazione fornita dal mutuante al consumatore ―basata su detto assunto della stabilità del tasso di cambio ― nonsoddisfacesse il requisito di trasparenza, giacché non vi era stata alcunamenzione della sussistenza di un rischio di cambio, né nel contratto nénella documentazione precontrattuale consegnata ai mutuatari (cfr. par.68 della pronuncia); dunque in una fattispecie del tutto diversa da quellaoggetto della presente causa, in cui la banca non ha mai prospettato aimutuatari che il rapporto di cambio tra le monete Euro e [OSCURATO:PERSONA] rimasto lo stesso, e anzi, non solo ha indicato chiaramente che iltasso di cambio applicato era «variabile» ma anche nel [OSCURATO:PERSONA] a disposizione ha chiaramente esplicitata proprio l’esistenza di quel«rischio di cambio» che, nel caso sottoposto alla CGUE, l’istituto mutuantenon aveva invece esplicitato;-) in quel caso, inoltre, anche il meccanismo di indicizzazione pattuitonel contratto era del tutto differente, atteso che, in virtù delle particolarimodalità di rimborso, mentre il rischio sopportato dalla Banca potevaessere, comunque quantificato, quello sopportato dai mutuatari non eraNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026quantificabile a priori ed era illimitato; dunque il piano di ammortamentoera strutturato con modalità del tutto diverse da quanto avviene per tutti imutui che adottano un piano di ammortamento c.d. alla francese (iviincluso il mutuo erogato da [OSCURATO:PERSONA]), perché le rate mensili previste daquel piano di ammortamento non andavano ad estinguere una quota dicapitale predeterminata secondo criteri stabiliti nel contratto, ma talequota veniva definita di volta in volta sulla base del tasso di cambiorilevato al momento del pagamento della rata: con la conseguenza che laquota di capitale non estinta veniva iscritta al saldo debitore e la duratadel mutuo veniva allungata, secondo un particolare meccanismo cheesponeva i mutuatari ad un rischio dal punto di vista sia quantitativo chetemporale potenzialmente illimitato; ed ancora che il contratto non eraconnotato da un’alea bilaterale, ma sottoponeva i mutuatari ad un rischiodi cambio maggiore e illimitato rispetto al rischio di cambio a cui erasottoposta la banca;-) parimenti inconferente era il richiamo alla sentenza emessa dallaCGUE all’esito del procedimento C-139/22 in data 21 settembre 2023,resa su problematica estranea al contratto di mutuo oggetto di causa;-) infine non pertinente era la sentenza emessa in data 12 febbraio2026 all’esito della causa C-471/24 che riguardava pretesi obblighiinformativi che la banca non avrebbe adempiuto, la cui individuazionecoinvolgeva profili relativi all’interpretazione e applicazione della direttiva2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014,in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobiliresidenziali, nonché del Regolamento 2016/1011, ovvero della dedottaviolazione di previsioni che, all’epoca in cui sono stati sottoscritti i contrattidi mutuo per cui è causa, non esistevano; non sarebbe stato evidenziatodal P.G., invece, il contenuto delle statuizioni della Corte con cui, proprioin detta ultima pronuncia, la CGUE smentisce l’asserita equivalenza tradifetto di trasparenza e vessatorietà, confermando, invece, che il difetto diNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026trasparenza, da solo, non è di per sé sufficiente a far ritenere la clausolaabusiva;-) su quest’ultimo aspetto, ovvero sulla necessità che la clausolacomporti anche uno squilibrio di carattere giuridico, riguardante ladistribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, a danno delconsumatore, si concentra nel seguito la memoria della controricorrente,ricordando, quanto già rappresentato ed accertato «in fatto» dal giudice dimerito, ovvero che la posizione della banca è esattamente speculare aquella del mutuatario; tanto che nel corso dei precedenti gradi di giudizioera stato anche messo in luce come, in costanza di rapporto, in molteoccasioni i ricorrenti abbiano beneficiato di conguagli semestrali positivi,progressivamente apprezzato a favore del franco svizzero, conconseguente conguaglio negativo a sfavore del cliente; dall’altro lato, vi èstata una netta e più marcata diminuzione del tasso di interesse LIBORCHF rispetto al tasso convenzionale previsto nel contratto, conconseguente conguaglio positivo a favore del cliente (che in tal modo devepagare minori interessi rispetto a quelli previsti nel piano diammortamento); e che l’effetto combinato dei due parametri diindicizzazione (id est, tasso di interesse Libor e tasso di cambio CHF/EUR)ha portato a conguagli positivi per i clienti in diversi semestri; in sede diestinzione anticipata, invece, tale effetto combinato non si è verificatopoiché l’operazione di estinzione anticipata ha, per definizione, ad oggettounicamente il capitale, e che tale discrepanza non discende dallecaratteristiche tipiche del mutuo in questione, ma era dovuta unicamenteall’andamento del tasso di cambio CHF/EUR nel momento storico in cui iricorrenti hanno inteso rimborsare il mutuo;-) infine, contesta l’affermazione contenuta nella memoria del P.G. circala non chiarezza delle clausole per non aver riportato «simulazioninumeriche su scenari di cambio sfavorevoli», che evoca la violazione diNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026principi che non solo non trovano applicazione per prodotti, quali ilcontratto di mutuo per cui è causa, aventi natura bancaria e causa difinanziamento, ma che neppure esistevano all’epoca in cui sono statisottoscritti i (come noto, tra il 2007 e il 2010); e quanto all’omessaindicazione di «scenari probabilistici» in merito al futuro andamento deltasso di cambio osserva che nessuno, neppure la banca, è in grado diprevedere il futuro andamento dei tassi di cambio in operazioni come imutui a lunghissima scadenza; che la illustrata tipologia di contratto dimutuo per cui è causa è stata commercializzata dalla Banca quando ilcontesto valutario era sostanzialmente stabile, salvo fisiologichefluttuazioni, e che l’andamento di detto tasso per anni tale è rimasto,subendo, a partire dal 2010, una del tutto inattesa inversione di tendenzache ha visto un progressivo apprezzamento del [OSCURATO:PERSONA] sull’Eurodipesa da circostanze del tutto imprevedibili e indipendenti dalla volontàdella Banca (la crisi discendente dal fallimento della banca d’affariamericana [OSCURATO:PERSONA] nel settembre 2008, nonché la crisi greca e lacrisi dei debiti sovrani dei paesi dell’Europa mediterranea quali Spagna eItalia: tutti eventi che avevano inciso sugli scenari economici, e la cuiconseguenza è stata la fuga da investimenti rischiosi in direzione diinvestimenti sicuri quali, ad esempio, l’oro e le «valute rifugio» tra cuirientra appunto il [OSCURATO:PERSONA]; come aveva sempre ritenuto tutta lagiurisprudenza che si è pronunciata sulla tipologia di contratto di mutuoindicizzato per cui è causa (richiama, per tutte, Tribunale di Milano,sentenza in data 30 maggio 2018, per cui: «Se, infatti, si dovesseipotizzare la proposta di tali mutui quale subdolo strumento di ingannoperpetrato ai danni dei mutuatari, non può non osservarsi come la tesitempo del [OSCURATO:PERSONA], non possa reggere rispetto a contratti stipulatia partire da oltre vent’anni addietro, ossia a una distanza di tempoincompatibile con qualsiasi prognosi di mercato.

Sotto il secondo profilo,Numero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026poi, va ricordato come qualsiasi previsione di mercato non possacomunque dare luogo a certezze e che proprio il rapporto tra l’Euro e lavaluta svizzera sia sotto tale profilo emblematico, in quanto il cambio èrimasto sostanzialmente “bloccato” dall’entrata in vigore della monetacomunitaria per una decisione unilaterale delle autorità monetarieelvetiche, sino alla scelta improvvisa di sbloccare tale legame, conconseguente improvviso apprezzamento della valuta svizzera (soluzionenon prevista dai mercati)»; e la analoga statuizione della Corte d’[OSCURATO:PERSONA] qui impugnata per cui «la paventata sicura prevedibilitàdell’apprezzamento nel tempo del [OSCURATO:PERSONA], non può reggererispetto a contratti stipulati a partire da oltre vent’anni addietro, ossia auna distanza di tempo incompatibile con qualsiasi prognosi di mercato»;-) da ultimo, la controricorrente si sofferma sulla sentenza del Consigliodi Stato in data 26/2/2025 che annulla il provvedimento dell’AGCM, percui, in estrema sintesi le clausole erano chiare sul piano sostanziale anchealla luce degli obblighi informativi cui la banca era ratione temporis tenutae del piano di ammortamento predisposto, al momento della suaconclusione, con l’indicazione puntuale dei criteri utilizzati; quantoall’aleatorietà «sul piano economico, il mutare del quantum della rata sibasa su variazioni che non dipendono dalla condotta del professionista,ma dagli andamenti macroeconomici del mercato, non prevedibili ex ante,neppure con la diligenza qualificata dell’operatore professionale; néqualsiasi redazione delle clausole avrebbe potuto prevedere l’evoluzionedell’andamento».3. ― Tutto ciò considerato, reputa il Collegio che il motivo debba esserenel complesso disatteso.3.1. ― Preliminarmente va respinta la censura di inammissibilità delmedesimo, intesa nella sua totalità, poiché, da un lato, sebbeneeffettivamente la indicazione della violazione di una congerie di normecodicistiche non sia illustrata, le doglianze che i ricorrenti formulanoNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano sono agevolmentecomprensibili; dall’altro, se è ben vero che spetta al giudice di merito laverifica della opacità della clausola e la valutazione circa l’ipoteticocarattere abusivo e/o vessatorio delle clausole de quibus e che il giudiziodi merito è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione deicanoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 c.c. e segg.,oltre che per vizio motivazionale (nei limiti in cui ciò è consentito), vizioche nella specie non è prospettato, è altrettanto vero che la censuraall’interpretazione del contratto è, qui, espressa non solo in termini dicritiche al convincimento espresso nella sentenza impugnata mediante lacontrapposizione d'una difforme interpretazione che riportanosemplicemente al merito della controversia, il cui riesame certamente nonè consentito in sede di legittimità, ma anche in termini di erroneaapplicazione dei principi di diritto che regolano detta interpretazionenell’ottica della tutela del consumatore, anche alla luce dagli arresti dellaCorte di giustizia e con particolare riguardo ai mutui indicizzati a valutaestera.

Perciò al giudice di legittimità compete un controllo dellaapplicazione dei medesimi, quantunque senza poter entrare nel meritodella valutazione in concreto compiuta, nel che il motivo è ovviamenteinammissibile.3.2. ― I ricorrenti contestano che nell’escludere un difetto ditrasparenza e chiarezza del contenuto del contratto la Corte d’appello ―come già il giudice di primo grado ― non avrebbe applicato i principi inpunto di «trasparenza sostanziale», da intendersi nel senso di una realecomprensione da parte del consumatore, nella specie, sia della presenzadi una doppia indicizzazione, sia del meccanismo della medesima inquanto implicante un’alea che incideva non solo sugli interessi ma anchesul capitale; e ciò fanno invocando vari arresti della Corte di giustizia inmateria.

Inoltre sostengono che altrettanto erroneamente ― ovveroviolando principi affermati dal diritto unionale ― la Corte d’appelloNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026avrebbe escluso che tale difetto di chiarezza si tradotto in un significativosquilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, ai sensi dell’art. 33 cod.cons. e ciò poiché, in questo caso, il rischio di cambio verrebbeintegralmente trasferito sul mutuatario, per cui l’alea del contratto nonsarebbe realmente bilaterale, come affermato dalla Corte d’appello, maunilateralmente sbilanciata a favore dell’intermediario3.3. ― Dette censure non sono fondate fermo che sul secondo aspetto iricorrenti, il motivo è come si premetteva inammissibile laddove,pretendere un riesame in fatto della specifica disciplina negoziale.In particolare ― e lo si sottolinea perché questo è un nodo essenziale ―il motivo si incentra e si dilunga sulla questione dell’interpretazione delcontratto sotto il profilo della chiarezza sotto il profilo «sostanziale», matrascura ― come del resto fa anche il P.G. come meglio si dirà ― diconsiderare adeguatamente l’altro fondamentale requisito dellavessatorietà e, quindi, della nullità delle clausole in questione, ovvero ilfatto che detta scarsa chiarezza o opacità intanto assume rilievo in quanto«determini a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti edegli obblighi delle parti del contratto», che contiene dette clausole,secondo il chiaro dettato dell’art. 3 della dir. 1993/13 e dell’art. 33 cod.cons. che vi ha dato attuazione, secondo quanto anche la Corte diGiustizia costantemente afferma (v. tra le più recenti sentenza 10 giugno2021, resa nella causa C-609/2019, BNP Paribas, e sentenza del12.12.2024, [OSCURATO:PERSONA]300/23, Kutxabank: « Ciò precisato, va ricordatoche l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dispone che una clausolacontrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si consideraabusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, adanno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighidelle parti derivanti dal contratto. 112 Nell’ambito della valutazione chespetta al giudice nazionale effettuare in forza dell’articolo 3, paragrafo 1,Numero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026della direttiva 93/13, esso è tenuto a valutare, in considerazione di tuttele circostanze della controversia, in un primo momento, la possibileviolazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, lasussistenza di un eventuale significativo squilibrio a danno delconsumatore, ai sensi di tale disposizione [sentenza del 13 luglio 2023,[OSCURATO:PERSONA] (Riferimento a un indice ufficiale), C-265/22,EU:C:2023:578, punto 63 e giurisprudenza ivi citata]»).Perciò ― come già ampiamente chiarito da questa Corte (v.

Cass. sent.n. 1580/2025 e Cass. ord. n. 3709/2026) in casi del tutto analoghi ― havalore decisivo nella ratio del provvedimento qui impugnato, che lasentenza della corte territoriale, oltre ad escludere l’opacità delle clausole,abbia reputato non sussistente un significativo squilibrio «dei diritti e degliobblighi delle parti del contratto», ovvero uno squilibrio sul piano giuridicodel contratto; che è altro da quello meramente economico, come la stessaCorte d’appello, infatti, non manca di cogliere: «più che [a]l regolamentoin sé considerato» all’«effetto economicamente non conveniente delregolamento contrattuale, per come progressivamente stabilizzatosi»,osservando che in tale prospettiva i mutuatari si dolevano «dell’avvenutodella singola clausola».

Onde su questo aspetto è indubbio che la Corte dimerito abbia tenuto in considerazione i principi affermati in sede unionalequanto alla disciplina che è stata tradotta dal legislatore nazionale negliartt. 33 e seguenti del d.lgs. 6/9/2005 n.206, recante il codice delconsumo.Del resto, la stessa sentenza del Tribunale di Milano che i ricorrenticitano largamente per aver ritenuto non chiare le clausole in parola, si èsoffermata con poche righe su questo passaggio, tanto che la Corted’appello con la recente sentenza prodotta dalla controricorrente ― oltread esprimersi in modo opposto sulla chiarezza sostanziale delle clausolemedesime ― l’ha riformata anche su questo passaggio, osservando cheNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026«la doppia indicizzazione (finanziaria e valutaria) prevista nel contrattogenerava un'alea contrattuale a carico di entrambe le parti, poichél'apprezzamento o il deprezzamento del franco svizzero potevadeterminare un aggravio o un beneficio economico, tanto per il cliente,quanto per la Banca» (v. doc. 222 controric.)3.4. ― Ciò detto, in sintesi, conviene ripercorrere i precedenti di questaCorte che hanno riguardato fattispecie del tutto simili anche per precisareche questa Corte si è già pronunciata in una serie di casi analoghi conpronunce che si pongono in «continuità», anche in punto di richiamo aiprincipi del diritto unionale, discostandosi, invero, la sentenza n.1508/2025 (e la successiva ordinanza conforme) dall’ordinanza n. 23655del 2021 ― richiamata dai ricorrenti e anche dal P.G. ― solo a propositodel valore da attribuire in siffatti casi ad un accertamento dell’AGCM,aspetto, questo, come si dirà, che qui non è più rilevante perché ilprovvedimento è stato annullato dal Consiglio di Stato, ma rispetto alquale questo Collegio concorda pienamente con l’arresto più recente.3.5. ― La prima decisione, Cass. n. 23655 del 2021, quanto al secondomotivo di ricorso e alla «nullità delle clausole 4 e 4 bis, 7 e 7 bis deicontratti di mutuo «prima casa» stipulati con mutuatari consumatori, perdifetto di chiarezza e comprensibilità, per vessatorietà ed eccessivosquilibrio, in ossequio alle norme e alla costante giurisprudenza dellaCorte di Giustizia UE», contiene due affermazioni di principio.-) Quanto alla prima, dopo aver ripercorso la disciplina della Direttiva5/4/1993 n. 13, 1993/13/CEE, concernente le clausole abusive neicontratti stipulati con i consumatori, ed in particolare l'art. 3, par.1,l’art.4, par. 2, l’art. 5 e 6, sui requisiti che individuano il carattere abusivodi una clausola contrattuale e sulle conseguenze della sua nullità, affermache: «Ai sensi del combinato disposto di tali norme … le clausolecontrattuali di un contratto fra professionista e consumatore, redatte inmodo non chiaro e comprensibile, possono essere qualificate vessatorieNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026(nella terminologia italiana) o abusive (nella terminologia europea), sedeterminano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei dirittie degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano lastessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza delcorrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati inmodo chiaro e comprensibile», ricordando che in tal senso si è espressachiaramente la Corte di Giustizia UE (sentenze 30/5/2013, in causa C-488/11; 14/6/2012, in causa C-618/10, 21/2/2013, in causa C-472/11;30/4/2014, in causa C-26/13, 26/2/2015, in causa C-143/13; 20/9/2017,in causa C-186/16) e affermando che il sistema di tutela del consumatorein materia di clausole contrattuali istituito dalla direttiva 93/13/CEE èfondato sul presupposto che il consumatore si trovi in una situazione diinferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda il potere nelletrattative e il livello di informazione, onde il criterio di chiarezza,trasparenza e comprensibilità a cui necessariamente deve essereinformata la redazione delle clausole contrattuali deve essere inteso inmaniera estensiva, tale, cioè, da non agire solo sul piano meramenteformale e lessicale ma anche sul piano informativo sostanziale; «in questomodo le clausole, in correlazione tra loro, devono consentire alconsumatore di comprendere e valutare, sulla base di criteri precisi edintelligibili, le conseguenze che scaturiscono nei suoi confrontidall'adesione al contratto, anche sul piano economico; più in particolareciò presuppone che, nel caso dei contratti di credito, essi debbano essereformulati in maniera sufficientemente chiara da consentire ai mutuatari diassumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione dicausa», citando CGUE sentenza 20/9/2017, in causa C 186/16.

Talerequisito implica che una clausola, in base alla quale il mutuo deve essererimborsato nella medesima valuta estera nella quale è stato contratto, siacompresa dal consumatore non solo sul piano formale e grammaticale, maaltresì in relazione alla sua portata concreta, nel senso che unNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento eavveduto, possa non solo essere a conoscenza della possibilità diapprezzamento o deprezzamento della valuta estera nella quale il prestitoè stato contratto, ma anche valutare le conseguenze economiche,potenzialmente significative, di una tale clausola sui suoi obblighifinanziari; principi ribaditi dalla Corte di Giustizia, con sentenza del3/3/2020, C.125/18 (v. sent. cit. in motivazione pag. 13 e 14).Alla luce di tali osservazioni cassa l’affermazione «in diritto» a pag. 11.della Corte di appello per cui «quand'anche il meccanismo contrattuale diindicizzazione non fosse chiaro e intelligibile per oscurità delle clausole imutuatari non avrebbero potuto chiedere al giudice di dichiarare la nullitàdelle clausole contrattuali», formulando il seguente principio di diritto: «Intema di contratti conclusi fra professionista e consumatore, le clausoleredatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere qualificatevessatorie o abusive e pertanto affette da nullità, se determinano a caricodel consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighiderivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessadeterminazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivodei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaroe comprensibile».-) Venendo, poi, ad affrontare «il problema delle censure riservate dairicorrenti alla valutazione pure espressa dalla Corte ambrosiana circa lachiarezza e comprensibilità delle clausole del contratto di mutuo intercorsofra le parti», ovvero la valutazione «di merito» compiuta dal giudice disecondo grado, la sentenza, richiamati i principi che regolandol’ammissibilità delle censure che riguardino il merito del giudizio, haaffermato: a) che «l'opera dell'interprete mira a determinare una realtàstorica ed obiettiva, ossia la volontà delle parti espressa nel contratto, epertanto costituisce accertamento in fatto istituzionalmente riservato algiudice del merito»; b) che «nel giudizio di legittimità, infatti, le censureNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026relative all'interpretazione del contratto offerta dal giudice di meritopossono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancataosservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicaleinadeguatezza della motivazione»; c) che «in sé e per sé considerate, nonpossono quindi trovare ingresso in questa sede di legittimità le purarticolate argomentazioni critiche profuse dai ricorrenti che si fondano sudi un presupposto, e cioè la mancanza di chiarezza, trasparenza ecomprensibilità del contenuto della regolamentazione contrattuale, esclusodal giudice di merito con accertamento in fatto non sindacabile in sede dilegittimità»; d) che: «A diverse conclusioni occorre invece pervenire allastregua del provvedimento emesso dall'Autorità garante della concorrenzae del mercato (AGCM) n.27214 del 2018, richiamato dai ricorrenti (….)[che] ha affermato che le clausole apparivano in sé, in collegamento traloro nonché nel contesto dell'intero contratto, contrarie all'art. 35, comma1, del Codice del consumo per la loro formulazione non chiara etrasparente, tenuto conto del fatto che risultavano scarsamenteintellegibili per il consumatore sia su un piano strettamente lessicale egrammaticale in merito al loro singolo contenuto, sia alla luce del contestocomplessivo del contratto nel quale erano inserite», che ha ritenuto unostrumento public enforcement con valore di «presunzione legale,suscettibile di prova contraria, non sancita espressamente dalla legge madesunta dal sistema e in particolare dalla funzione stessa nel nostroordinamento assegnata agli strumenti di public enforcement» che genera«un dovere di motivazione rafforzata e di specifica confutazione in capo algiudice ordinario adito, ai sensi dell'art. 37 bis, comma 4, del Codice delconsumo e chiamato ad occuparsi dello stesso tessuto contrattuale colpitodal provvedimento amministrativo e giudicato non chiaro e comprensibiledall'[OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza e il mercato».Numero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026Quindi ― sembra utile chiarire, visto il richiamo che a detta sentenzafanno i ricorrenti e il P.G. come un precedente disatteso dalle pronuncesuccessive ― che con questa sentenza la Corte:-) non ha affermato ― come sintetizza il P.G. ― «che le clausole chedeterminano l'oggetto principale del contratto o l'adeguatezza delcorrispettivo (come la clausola di cambio) possono essere dichiarate nullese non sono formulate in modo chiaro e comprensibile» (v. memoria P.G.pag. 9), bensì, come si legge nel principio di diritto coniato dalla sentenza,che: «In tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore, leclausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essereconsiderate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, se determinano acarico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighiderivanti dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardino la stessadeterminazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivodei beni e dei servizi»;-) ha ritenuto, poi, «inammissibili» le censure mosse al giudizio dellaCorte d’appello laddove questa aveva escluso la mancanza di chiarezza,trasparenza e comprensibilità del contenuto della regolamentazionecontrattuale perché riguardanti il giudizio di merito;- ha cassato la motivazione della corte territoriale sul punto (solo) inquanto ha ritenuto che nella fattispecie non fosse «stato assolto, dallaCorte ambrosiana, che (…) si è ritenuta erroneamente libera di esporre inmodo del tutto autonomo le ragioni della propria diversa valutazione intermini di chiarezza e comprensibilità», giacché il provvedimentodell'AGCM esigeva «una specifica confutazione circa il difetto ivi accertatodi chiarezza e comprensibilità con riferimento a tutte le ragioni addotte dalGarante», e su questo ha formulato uno specifico principio di diritto.3.6. ― Nella successiva ordinanza n. 30566/2023 questa Corte ha datopiena applicazione al precedente ora esaminato, e ha respinto il ricorsoosservando, per un verso, che la corte territoriale (sempre milanese)Numero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026aveva ampiamente motivato in ordine al requisito della chiarezza ecomprensibilità delle clausole oggetto del contendere dando atto delprovvedimento dell’AGCM e motivatamente dissentendo da esso, e, peraltro verso, che la sentenza impugnata aveva spiegato che le clausole indiscorso non avevano carattere vessatorio, o comunque lesive dei dirittidei consumatori, giacché la particolare l’onerosità dell’obbligazione dirimborso della somma mutuata non dipendeva dalla conformazioneclausola, ma dall’apprezzamento del franco svizzero rispetto all’euro,circostanza, questa, che era stata ritenuta nient’affatto «prevedibile, postoche per anni il trend era sempre stato favorevole alla Lira, esuccessivamente all’Euro», esclusione quest’ultima che in quanto relativaal carattere vessatorio delle clausole in discorso era «in definitivaassorbente della stessa questione della chiarezza e comprensibilità».3.7. ― La sentenza n. 1580/2025, invece, disattende il secondoprincipio di diritto affermato da Cass. n. 23655 del 2021 a proposito delvalore di «presunzione legale» da attribuirsi nel processo civile alprovvedimento dell’AGCM che accerti una difetto di chiarezza di clausolecontrattuali in violazione della disciplina consumeristica, mentre confermaesplicitamente i principi espressi dal precedente predetto in puntochiarezza della regolamentazione contrattuale e sua incidenza agli effettidel giudizio di vessatorietà della medesima, proprio alla luce dellagiurisprudenza della Corte di Giustizia in materia.Detta sentenza, resa in pubblica udienza su conformi conclusioni del PGproprio per l’importanza della questione ― che il Procuratore Generale nonha in alcun modo considerato agli effetti di esprimere il proprio motivatoparere, come neppure la successiva conforme n. 3709/2026 ― haosservato che la parte ricorrente conferiva «rilievo decisivoall’accertamento dell’AGCM, secondo cui le clausole sopra richiamate nonesponevano in modo trasparente i meccanismi di “doppia indicizzazione”ivi contemplati» sostenendo che la Corte di appello avrebbe dovuto,Numero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026perciò, rilevare d’ufficio la nullità delle clausole in questione «daconsiderarsi vessatorie perché prive dei necessari requisiti di chiarezza edi comprensibilità per il consumatore medio», ma che tali «deduzioni sifondavano su di un equivoco, poiché, come affermato dalla Corte dimerito, l’Autorità garante, pur sostenendo che le disposizioni di cui agliartt. 4, 4-bis, 7 e 7-bis dei contratti in questione erano state redatte inmaniera poco chiara, non ne ha affermato la vessatorietà ex artt. 33 e 34cod. cons., ma si è limitata ad affermare la contrarietà di esse all’art. 35,comma 1, dello stesso codice».

Ciò premesso ha chiarito che:i) la normativa consumeristica si mostra particolarmente sensibileall’esigenza di assicurare il trasferimento al consumatore di una parterilevante delle informazioni di cui dispone l’operatore economico chefornisce la prestazione;ii) tale attività informativa, nei contratti del consumatore, attieneessenzialmente alla componente economica dell’affare (in definitiva:all’oggetto del negozio) e non, invece, alla componente normativa delcontratto (e cioè al complesso delle condizioni che ne tracciano ilregolamento);iii) l’incompletezza informativa sulla componente normativa delcontratto è bilanciata dalla previsione di controlli di contenuto, che siesprime, nel codice del consumo, con la previsione delle clausolevessatorie, attraverso cui il legislatore, piuttosto che preoccuparsi digarantire al consumatore una approfondita conoscenza delle condizionicontrattuali, ha scelto di reprimere, privandole di efficacia, quellepattuizioni che generano un significativo squilibrio sulla parte normativadel contratto;iv) come, quindi, è stato già chiarito da questa Corte la nozione di«significativo squilibrio» contenuta nell'art. 33 cod. cons. (e, inprecedenza, dall'art. 1469-bis c.c.) relativamente alle clausole vessatoriecontenute nei contratti tra professionista e consumatore, «fa riferimento aNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026uno squilibrio di carattere giuridico e normativo, riguardante ladistribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, nonconsentendo invece di sindacare l'equilibrio economico, ossia laconvenienza economica dell'affare concluso (Cass. 25 novembre 2021, n.36740); infatti, a norma dell’art. 34, comma 2, cod. cons., “[l]avalutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alladeterminazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza delcorrispettivo dei beni e dei servizi”»;v) un controllo del giudice quanto alla sostanza economica dell'affare, e,quindi, quanto alla rispondenza del valore economico della prestazione aquello della controprestazione, non è tuttavia sempre precluso, poiché lostesso secondo comma dell’art. 34 precisa che l’impraticabilità del giudiziodi vessatorietà circa l’oggetto del contratto e l’adeguatezza delcorrispettivo «siano individuati in modo chiaro e comprensibile»;vi) in altre parole: come già affermato da Cass. 31 agosto 2021, n.23655; Cass 30.10.2024, n. 30556 (di cui poco sopra) «le clausole redattein modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorieo abusive, e pertanto nulle, se determinano a carico del consumatore unsignificativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, eciò anche nel caso in cui riguardino la stessa determinazione dell'oggettodel contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizinegoziati»;vii) l’approdo «è conforme alla disciplina unionale, di cui costituiscerecepimento quella consumeristica nazionale: secondo la Corte digiustizia, infatti, in base all’articolo 4, par. 2, della dir. 93/13/CE, leclausole che vertono sull’oggetto principale del contratto, o sullaperequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o ibeni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, pur rientrando nelsettore disciplinato da tale direttiva, esulano dalla valutazione del lorocarattere abusivo soltanto qualora il giudice nazionale competenteNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026dovesse considerare, in seguito ad un esame caso per caso, che esse sonostate formulate dal professionista in modo chiaro e comprensibile (Cortegiust.

UE 30 aprile 2014, Kásler e [OSCURATO:PERSONA], C 26/13, 41; Cortegiust.

UE 9 luglio 2015, Bucura, C 348/14, 50; Corte giust.

UE 26 gennaio2017, [OSCURATO:PERSONA], C 421/14, 62; Corte giust.

UE 21 dicembre 2021,DP, C 243/20, 59)» (così sent. 1580/2025 in motivazione, pag. 8);viii) quindi, l’accertamento sulla chiarezza e comprensibilità dellaclausola deve essere tenuto distinto dal giudizio circa la vessatorietà, oabusività, della stessa; la mancanza di trasparenza della disposizionecontrattuale che attiene alla componente economica del contratto nonimplica che essa veicoli un significativo squilibrio delle prestazioni e noncomporta, in conseguenza, che essa debba considerarsi vessatoria; «cioèpuò certamente ipotizzarsi che l’assenza di trasparenza sia indice dellavolontà del professionista di occultare un regolamento contrattualesbilanciato ai danni del consumatore: ma poiché i concetti di assenza ditrasparenza della clausola e di abusività della stessa devono tenersidistinti, non può affermarsi che una disposizione non chiara e noncomprensibile sia, per ciò solo, vessatoria, e quindi nulla, a norma dell’art.36, comma 1, cod. cons; non esisterebbe, del resto, alcuna ragione perprivare di efficacia, attraverso la disciplina di cui agli artt. 33 ss. cod.cons., una clausola non trasparente ma improduttiva di alcuno squilibriotra i contraenti»;ix) nessuna censura pertanto meritava l’affermazione della Corte dimerito secondo cui l’accertamento dell’AGCM, in quanto incidente sullachiarezza delle clausole impugnate, e non sulla loro vessatorietà, nonpoteva determinarne la nullità;x) sotto diverso profilo ― in punto valutazione della chiarezza eintellegibilità delle clausole ― la Corte di appello, attraverso un giudizio difatto non sindacabile, ha accertato l’intellegibilità delle clausole di cui quisi dibatte, osservando, tra l’altro, che la previsione contrattuale siNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026manifestava «sufficientemente chiara sia nell'evidenziare la duplicità dellevariabili incidenti sul mutuo (tasso di interesse ancorato al parametro CHFa sei mesi e tasso/rischio di cambio euro/franco svizzero), sianell'evidenziare l'incidenza di tali variabili sull'importo che il mutuatariodebba restituire all'istituto di credito, con chiaro riferimento, quindi, aqualsiasi importo e non solo sugli interessi»;xi) l’invocato accertamento opposto operato dall’Autorità garante, comefonte di una «presunzione legale suscettibile di prova contraria» conmotivazione rafforzata, era frutto di un principio di diritto enunciato daCass. 31 agosto 2021, n. 23655 cui il Collegio riteneva di non poter dareseguito, perché ― in sintesi e rimandando alla puntuale motivazione dellasentenza sul punto ― la soluzione giurisprudenziale, basata sulla «provaprivilegiata» da assegnare alla decisione dell’AGCM per il risarcimento deidanni derivanti da illeciti anticoncorrenziali quanto a sussistenza delcomportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suoeventuale abuso, basata sul principio di unitarietà dell’ordinamento esull’asimmetria informativa tra l’impresa partecipe all’accordoanticoncorrenziale e il singolo consumatore, non vale per l’ipotesi delladeclaratoria delle vessatorietà delle clausole inserite nei contratti conclusitra professionisti e consumatori, di cui all’art. 37-bis cod. cons. poiché: a)in questo caso si fa questione di disposizioni contrattuali cui ilconsumatore ha accesso siccome riferibili a un rapporto di cui lo stesso èparte; b) nella tutela amministrativa contro le clausole abusive non èimplicata «un’attività di accertamento probatorio», quanto, semmai,«un’attività di giudizio» circa la vessatorietà delle dette disposizionipattizie, ovvero un’attività valutativa cui non può attribuirsi effettocondizionante per l’attività giurisdizionale del giudice civile, anche seespresso da un’autorità amministrativa, per quanto qualificata; «ciò ètanto vero che quando il legislatore ha inteso sottomettere il giudiceordinario a pregnanti obblighi conformativi rispetto agli accertamentiNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026dell’autorità amministrativa lo ha fatto espressamente» (proprio in tema diillecito antitrust, l’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 3 del 2017, circa il valore didefinitivo accertamento, nei confronti dell'autore, della violazione deldiritto della concorrenza constatata da una decisione dell’AGCMconfermata da una sentenza del giudice amministrativo passata ingiudicato); sicché l’esigenza di assicurare effettività e unitarietàall’ordinamento in questi casi, può dirsi assicurato dalla facoltà, da partedel giudice civile, di tener conto dell’accertamento dell’Autorità antitrust edi far propri i rilievi espressi nel provvedimento pronunciato in sedeamministrativa o nelle decisioni giudiziali emesse in sede di impugnazionedel medesimo.Come detto ― per quanto condivisibile ― questo arresto è divenutoirrilevante in questo giudizio atteso che il Consiglio di Stato ha annullato ilprovvedimento amministrativo in discorso affermando: «le clausole diindicizzazione “risultano chiare ― da un punto di vista descrittivo eoperativo ― e non ambigue – atteso che non appare ipotizzabile attribuirealle stesse diversi significati, eventualmente contrastanti” per cui “ilconsumatore medio, proprio in relazione alla tipologia di contratto nonsoggetto a quotidianità, era in grado di comprendere ― da un punto divista sostanziale ― i rischi che, sul piano economico, si assumeva con lasottoscrizione del contratto, in quanto, così come espressamente indicato,con l’apprezzamento della valuta estera, rispetto alla valuta nazionale,poteva subire un aggravio dal punto di vista economico, ovvero unvantaggio a seconda dell’andamento dei cambi», che «tutta ladocumentazione direttamente allegata al testo del contratto faccia parteintegrante del contratto stesso, anche in termini di elementi da prenderein considerazione al fine della valutazione della comprensibilità e chiarezzadella pattuizione in discussione», e, quindi, che il contratto sarebbe incertonegli esiti economici in ragione della sua aleatorietà.Numero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/20263.8. ― In definitiva, salvo che con riguardo al valore da attribuire nelprivate enforcement al public enforcement a proposito della valutazionedella chiarezza e della declaratoria delle vessatorietà delle clausole inseritenei contratti conclusi tra professionisti e consumatori, di cui all’art. 37-biscod. cons, questa Corte si è espressa in modo costante con una continuitàdi arresti conformi a proposito dei principi che regolano l’interpretazionedei contratti conclusi tra professionista e consumatore anche nellaspecifica fattispecie oggetto pure di questo giudizio, ovvero di mutuifondiari indicizzati al franco svizzero, stabilendo, anche alla luce del dirittounionale in materia di mutui indicizzati a valuta estera, che:a) un controllo del giudice quanto alla sostanza economica dell'affare, equindi quanto alla rispondenza del valore economico della prestazione aquello della controprestazione, è consentito ai fini del giudizio divessatorietà e, quindi, nullità ex art. 36 comma 1 cod. cons. delle clausolecontestate laddove, ai sensi dell’articolo 34 cod. cons., «l’oggetto delcontratto e l’adeguatezza del corrispettivo di beni e servizi» non «sianoindividuati in modo chiaro e comprensibile»;b) tale conclusione è conforme alla disciplina unionale, di cui costituiscerecepimento quella consumeristica nazionale, dal momento che, secondola Corte di giustizia, in base all’articolo 4, par. 2, della dir. 93/13/CE, leclausole che vertono sull’oggetto principale del contratto, o sullaperequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o ibeni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, pur rientrando nelsettore disciplinato da tale direttiva, esulano dalla valutazione del lorocarattere abusivo soltanto qualora (ma, appunto, qualora) «il giudicenazionale competente ritenga, in seguito ad un esame caso per caso», cheesse sono state formulate dal professionista in modo chiaro ecomprensibile (Corte giust.

UE 30 aprile 2014, Kásler e [OSCURATO:PERSONA], C-26/13, 41; Corte giust.

UE 9 luglio 2015, Bucura, C-348/14, 50; CorteNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026giust.

UE 26 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA], C-421/14, 62; Corte giust.

UE21 dicembre 2021, DP, C-243/20, 59);c) «le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possonoessere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, se determinanoa carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degliobblighi derivanti dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardino lastessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza delcorrispettivo dei beni e dei servizi» (Cass. n. 23655/2021; Cass. n.30556/2023; Cass. n. 1580/2025; Cass. n. 3709/2026), in conformitàall’art. 33 comma 1 cod. cons. («Nel contratto concluso tra il consumatoreed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado labuona fede, determinano a carico del consumatore un significativosquilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto») che replica ilcontenuto dell’art. 3 della Dir.93/13;d) l’accertamento sulla chiarezza e comprensibilità della clausola deveessere, quindi, tenuto distinto dal giudizio circa la vessatorietà, oabusività, della stessa, invero «può certamente ipotizzarsi che l’assenza ditrasparenza sia indice della volontà del professionista di occultare unregolamento contrattuale sbilanciato ai danni del consumatore: ma poichéi concetti di assenza di trasparenza della clausola e di abusività dellastessa devono tenersi distinti, non può affermarsi che una disposizionenon chiara e non comprensibile sia, per ciò solo, vessatoria, e quindi nulla,a norma dell’art. 36, comma 1, cod. cons.» (Cass. n. 1580/2025, che,peraltro, ribadisce e applica al caso specifico un principio ermeneutico giàaffermato da Cass. n. 36740/2021 con riguardo alla norma di cui all’art.33 comma 1 cod. cons.: «va affermato che la nozione di significativosquilibrio ivi contenuta fa esclusivo riferimento ad uno squilibrio dicarattere giudico e normativo e non anche economico, come inveceprospettato nel motivo.

In tal senso rileva l’unanime giudizio espressodalla dottrina che ha avuto modo di studiare le norme in tema di clausoleNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026vessatorie, la quale ha rimarcato che la norma contempla uno squilibriotra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, ma che non permette disindacare l’equilibrio economico, ossia la convenienza economicadell’affare concluso, come confermato dal testo attuale dell’art. 34 delcodice del consumo che, appunto, precisa che il carattere vessatorio dellaclausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto néall’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementisiano individuati in maniera chiara e comprensibile»;e) quindi il giudizio di vessatorietà «è praticabile» con riguardo allacomponente economica del contratto laddove l’oggetto del contratto el’adeguatezza del corrispettivo «non siano individuati in modo chiaro ecomprensibile»; il che significa non che il difetto di chiarezza equivalga avessatorietà, ma che il difetto di chiarezza legittima il sindacato da partedel giudice di merito della vessatorietà, ovvero circa la sussistenza di «unsignificativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto»,ovvero un sindacato sul piano «giuridico» (in conformità a CGUE nellasentenza del 12.12.2024, [OSCURATO:PERSONA]300/23 Kutxabank, «114.

Peraltro, alfine di stabilire se una clausola determini, a danno del consumatore, unsignificativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dalcontratto, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13,occorre, in particolare, tener conto delle norme applicabili nel dirittonazionale in assenza di accordo tra le parti, in modo da valutare se, edeventualmente in che misura, tale contratto collochi tale consumatore inuna situazione giuridica meno favorevole di quella prevista dal dirittonazionale vigente. (…)».Merita soltanto aggiungere, per completezza, su questo tema, alla lucedell’articolo 4.2 della direttiva 93/13 («La valutazione del carattereabusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principaledel contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, daun lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro,Numero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile»),recepito nell’articolo 34 cod. cons., e dei principi affermati da CGUE C-26/13, Kásler e [OSCURATO:PERSONA], e successive conformi sul punto, che,secondo la pronuncia ora citata, una clausola, integrata in un contratto dimutuo espresso in una valuta estera, concluso tra un professionista ed unconsumatore a norma della quale il corso di vendita di tale valuta siapplica ai fini del calcolo dei rimborsi del mutuo, attiene «all’oggettoprincipale del contratto» e lo caratterizza; quindi, laddove il giudicenazionale verifichi che così è, tale clausola non sfugge al controllo diabusività quando la stessa non sia ritenuta chiara e comprensibile, il che,a sua volta è verifica che spetta al giudice nazionale, alla luce dei criterifissati su questo punto dalla Corte di Giustizia (di cui, infra si dirà).Si legge, infatti, nella sentenza citata:- «49 (…) tenuto conto anche del carattere derogatorio dell’articolo 4,paragrafo 2, della direttiva 93/13 e dell’obbligo di un’interpretazionerestrittiva che ne deriva, le clausole contrattuali rientranti nella nozione di«oggetto principale del contratto» ai sensi di tale disposizione devonointendersi come quelle che fissano le prestazioni essenziali dello stessocontratto e che, come tali, lo caratterizzano;(…)- 51 Spetta al giudice del rinvio valutare, dati la natura, l’economiagenerale e le stipulazioni del contratto di mutuo, nonché il suo contestogiuridico e fattuale, se la clausola che determina il tasso di cambio dellerate mensili costituisca un elemento essenziale della prestazione deldebitore consistente nel rimborso dell’importo messo a disposizione dalcreditore»- 52 L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 riguarda, in secondoluogo, le clausole vertenti sulla «perequazione tra il prezzo e laremunerazione, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio,dall’altro» e, ai sensi del diciannovesimo considerando della direttiva inNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026parola, le clausole che «illustrano (…) il rapporto qualità/prezzo dellafornitura o della prestazione».(…)- 54 In proposito, dai termini dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva93/13 emerge che tale seconda categoria di clausole, relativamente allequali non si può procedere ad alcuna valutazione del loro carattereeventualmente abusivo, ha una portata ridotta, dato che l’esclusione inparola verte solo sulla congruità tra il prezzo o la remunerazione previstied i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio» (…)- 57 (…) Nel caso di specie si deve inoltre segnalare che l’esclusionedella valutazione del carattere abusivo di una clausola, essendo limitataalla congruità tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o ibeni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, non può essereapplicata qualora si ponga in questione un’asimmetria tra il corso divendita della valuta estera, che deve essere utilizzata in applicazione dellaclausola stessa per il calcolo dei rimborsi, ed il corso di acquisto di talevaluta, da utilizzare in applicazione di altre clausole del contratto diprestito per il calcolo dell’importo del mutuo erogato. (…)- 59 Dato quanto precede, occorre risolvere la prima questionedichiarando che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essereinterpretato nel senso che:– i termini «oggetto principale del contratto» comprendono unaclausola, integrata in un contratto di mutuo espresso in una valuta estera,concluso tra un professionista ed un consumatore e che non è statooggetto di una trattativa individuale, come quella di cui al procedimentoprincipale, a norma della quale il corso di vendita di tale valuta si applicaai fini del calcolo dei rimborsi del mutuo, solo purché si constati, il chespetta al giudice del rinvio verificare alla luce della natura, dell’economiagenerale e delle stipulazioni del contratto nonché del suo contestogiuridico e fattuale, che la suddetta clausola fissa una prestazioneessenziale del contratto stesso che, come tale, lo caratterizza;Numero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026– una clausola del genere, in quanto implica un obbligo pecuniario peril consumatore di pagare, nell’ambito dei rimborsi del mutuo, importiderivanti dalla differenza tra il corso di vendita ed il corso di acquisto dellavaluta estera, non può essere considerata nel senso che implica una«remunerazione» la cui congruità, in quanto corrispettivo di unaprestazione effettuata dal mutuante, non può essere oggetto di unavalutazione del suo carattere abusivo a norma dell’articolo 4, paragrafo 2,della direttiva 93/13».In altre parole, una clausola di indicizzazione, integrata in un contrattodi mutuo espresso in una valuta estera, concluso tra un professionista edun consumatore, potrebbe, in astratto, essere estranea all'oggetto delcontratto, nella sua essenzialità, e perciò sottratta all’ambito diapplicazione dell'art. 34 cod. cons., in punto di chiarezza ecomprensibilità, verifica ― quella concernente detta ipotetica estraneità ―che per la Corte di Giustizia spetta compiere al giudice nazionale.Laddove, invece, venga ritenuta attenere all’oggetto del contratto, dettatematica è decisiva agli effetti del sindacato di abusività.Questo aspetto merita di essere puntualizzato oltre che percompletezza, perché nel caso in esame i ricorrenti, nel richiamarsi deltutto genericamente, e per vero confusamente, alla Kásler e KáslernéRábai, non hanno neppure provato a spiegare per quale ragione laclausola in questione, che essi stessi hanno univocamente presentato, findall’esordio della lite, quale tratto assolutamente peculiare del programmanegoziale cristallizzato in contratto, il che senz’altro equivale ad averlaconsiderata tale da impregnarne in misura preponderante l’oggetto,dovrebbe invece essere giudicata estranea all’essenziale assettooggettuale della pattuizione.

Il che esime dall’osservare, in aggiunta, che,riguardo alla clausola, come già osservato, la Corte d’appello hacomunque accertato, in via risolutiva, l’assenza di «alcuna incidenzaNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026squilibrante nei rapporti inter partes», e quindi l'assenza di quellacondizione che determina l'abusività della clausola.3.9. ― Come si è osservato in esordio all’esame del motivo, il decisivoaspetto che attiene alla «praticabilità» del giudizio di vessatorietà conriguardo alla componente economica del contratto laddove l’oggetto delcontratto e l’adeguatezza del corrispettivo «non siano individuati in modochiaro e comprensibile» - nel senso che il difetto di chiarezza legittima ilsindacato da parte del giudice di merito della vessatorietà, ovvero circa lasussistenza di «un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighiderivanti dal contratto», da intendersi, quindi, sul piano «giuridico»- non èstato, non solo confutato, ma neppure contemplato e discusso dairicorrenti, come era ragionevole attendersi, (se non alla luce di Cass. n.23655/2021 e Cass. n. n. 36740/2021, quantomeno) nella successivalunga memoria, che è, a sua volta, successiva alla sentenza n. 1580/2025e 3709/2025.E neppure dal P.G., che, nel concludere per l’accoglimento del motivo,ha argomentato che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente valorizzatola «chiarezza letterale» delle clausole, omettendo di applicare lo standardeurounitario di «trasparenza sostanziale» che esige la comprensibilitàdell'impatto economico delle clausole del contratto e che «l'omissione disimulazioni numeriche su scenari di cambio sfavorevoli e di una compiutaavvertenza sulle possibili conseguenze di andamento avverso del cambio,(…) configura una violazione dei doveri di buona fede e trasparenza chedetermina la nullità di protezione delle clausole di indicizzazione»: cosìtraducendo la ritenuta sussistenza del difetto di chiarezza che la Cortemilanese avrebbe escluso erroneamente, in un giudizio tout court di nullitàdella clausola; laddove, invece, è lo stesso combinato disposto dellenorme di cui agli artt. 33, 34 e e 36 cod. cons. a richiedere agli effettidella nullità delle clausole ― quand’anche poco chiare ― un giudizio di«vessatorietà», stabilendo che «si considerano vessatorie le clausole che,Numero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore unsignificativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto», eciò ― come spiega efficacemente la sent. n. 1580/2025 predetta e giovaricordare ― perché l’attività informativa, nei contratti del consumatore,«attiene essenzialmente alla componente economica dell’affare (indefinitiva: all’oggetto del negozio) e non, invece, alla componentenormativa del contratto (e cioè al complesso delle condizioni che netracciano il regolamento).

L’incompletezza informativa sulla componentenormativa del contratto è bilanciata dalla previsione di controlli dicontenuto, che si esprime, nel codice del consumo, con la previsione delleclausole vessatorie, attraverso cui il legislatore, piuttosto che preoccuparsidi garantire al consumatore una approfondita conoscenza delle condizionicontrattuali, ha scelto di reprimere, privandole di efficacia, quellepattuizioni che generano un significativo squilibrio sulla parte normativadel contratto: tipicamente, quella che si esprime, nel codice del consumo,con la previsione delle clausole vessatorie, attraverso cui il legislatore,piuttosto che preoccuparsi di garantire al consumatore una approfonditaconoscenza delle condizioni contrattuali, ha scelto di reprimere, privandoledi efficacia, quelle pattuizioni che generano un significativo squilibrio sullaparte normativa del contratto».3.9.1. ― La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione, delresto, nel rimettere al giudice nazionale la valutazione in concreto e «casoper caso» della sussistenza del requisito della natura abusiva di unaclausola contrattuale ai sensi dell’art. 3. par. 1 Dir. 93/13, precisa che lachiarezza e la trasparenza sono «uno degli elementi da prendere inconsiderazione nell’ambito della valutazione del carattere abusivo di taleclausola».È sufficiente citare sul punto C-776-19 a C-782/19, BNP ParibasPersonal Finance SA del 10.6.2021, cui fanno riferimento i ricorrenti edanche il P.G. (resa, come specifica il par. 68, in un caso in cui «il giudiceNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026del rinvio rileva che i ricorrenti nei procedimenti principali hanno ricevuto,prima della sottoscrizione dei loro mutui, informazioni sull’incidenza dellevariazioni della parità tra l’euro e il franco svizzero sulla durata delcontratto e sui versamenti ai fini del pagamento del saldo del conto.Tuttavia, il rischio di cambio non sarebbe stato affatto menzionato»,dunque in un caso in cui l’informazione fornita dal mutuante alconsumatore era basata sull’ipotesi che la parità fra la moneta di conto ela moneta di pagamento sarebbe rimasta stabile nel corso di tutta ladurata del contratto, e in cui non vi era mai stata alcuna menzione dellasussistenza di un rischio di cambio, né nel contratto né nelladocumentazione precontrattuale), la quale, quanto all’ottava questioneche riguardava la presenza o meno di un significativo squilibrio fra i dirittie gli obblighi delle parti, ha affermato:- «93.

Quanto alla valutazione del carattere abusivo di una clausolacontrattuale, spetta al giudice nazionale accertare, alla luce dei criterienunciati all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 5 della direttiva 93/13,se, date le circostanze proprie del caso di specie, una clausola di talgenere soddisfi i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza postidalla direttiva medesima (v., in particolare, sentenza del 7 novembre2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑419/18 et C‑483/18, EU:C:2019:930, punto53 e giurisprudenza ivi citata)».- «94.

Pertanto, il carattere trasparente di una clausola contrattuale,come richiesto dall’articolo 5 della direttiva 93/13, costituisce uno deglielementi da prendere in considerazione nell’ambito della valutazione delcarattere abusivo di tale clausola, valutazione che deve essere svolta dalgiudice nazionale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva(sentenza del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB Bank, C‑621/17, EU:C:2019:820,punto 49 e giurisprudenza ivi citata)».- «(…)

96. A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che,nell’ambito dei contratti di mutuo espressi in valuta estera, come quelli diNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026cui trattasi nei procedimenti principali, il giudice nazionale deve valutare,alla luce di tutte le circostanze della controversia principale, e, tenendoconto in particolare delle competenze e delle conoscenze del professionistariguardo alle possibili variazioni dei tassi di cambio e ai rischi inerenti allasottoscrizione di un mutuo espresso in valuta estera, in un primomomento, la possibile violazione del requisito della buona fede e, in unsecondo momento, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio,ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 (v., in tal senso,sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., C‑186/16,EU:C:2017:703, punto 56)».Sempre sul significativo squilibrio in danno dei mutuatari consumatori, esulla natura giuridica di tale squilibrio, giova altresì ricordare che nellasentenza del 12.12.2024, [OSCURATO:PERSONA]300/23 Kutxabank, è affermato che«112.

Nel contesto della valutazione che spetta al tribunale nazionaleeffettuare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 93/13, esso ètenuto a valutare, in considerazione di tutte le circostanze dellacontroversia, in un primo momento, la possibile violazione del requisitodella buona fede e, in un secondo momento, la sussistenza di uneventuale significativo squilibrio a danno del consumatore, ai sensi di taledisposizione (…)

114. Peraltro, al fine di stabilire se una clausoladetermini, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti edegli obblighi delle parti derivanti dal contratto, ai sensi dell’articolo 3,paragrafo 1, della direttiva 93/13, occorre, in particolare, tener conto dellenorme applicabili nel diritto nazionale in assenza di accordo tra le parti, inmodo da valutare se, ed eventualmente in che misura, tale contrattocollochi tale consumatore in una situazione giuridica meno favorevole diquella prevista dal diritto nazionale vigente. (…)».3.10. ― Ciò detto quanto ai principi che secondo questa Corte esecondo il diritto unionale regolano lo schema logico-giuridico delragionamento decisorio, va affrontata la questione delle censure riservateNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026dai ricorrenti alla valutazione espressa dalla Corte ambrosiana circa irequisiti di vessatorietà e quindi circa la nullità delle clausole del contrattodi mutuo intercorso fra le parti, in quanto contrastanti con i principi deldiritto unionale trasfusi nel codice del consumo, essendo questa l’unicadoglianza che resta coltivata all’esito dell’annullamento definitivo delprovvedimento dell’AGCM.Sul punto va, preliminarmente, ribadito che il giudice di legittimità nonpuò sostituirsi a quello di merito nella valutazione in concreto compiutadella verifica di chiarezza e comprensibilità delle clausole contrattuali, cherisulta avvenuta (e ciò non è in contestazione) alla luce del complessivocontenuto del contratto e dei documenti allegati (i fogli informativi, ildocumento di sintesi e il piano di ammortamento), ma solo verificare se,nel farlo, si è attenuta ai principi nomofilattici stabiliti da questa Corte e aquelli di indirizzo interpretativo indicati dalla CGUE.Inoltre, su quest’ultimo punto merita richiamare C-776-19 a C-782/19,cit.: «92.

Occorre altresì precisare che, secondo una giurisprudenzacostante, la competenza della Corte verte sull’interpretazione dei criteriche il giudice nazionale può o deve applicare in sede di esame di unaclausola contrattuale alla luce delle disposizioni di tale direttiva, e inparticolare in sede di esame del carattere eventualmente abusivo di unaclausola ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, fermorestando che spetta al suddetto giudice pronunciarsi sulla qualificazioneconcreta di una clausola contrattuale particolare in funzione dellecircostanze proprie del caso di specie.

Ne risulta che la Corte deve limitarsia fornire al giudice del rinvio indicazioni che quest’ultimo dovrà prenderein considerazione al fine di valutare il carattere abusivo della clausola dicui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2020, Profi CreditPolska, C-84/19, C-222/19 e C-252/19, EU:C:2020:631, punto 91 egiurisprudenza ivi citata)».Numero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026Il che, di per sé, già induce a dover ridimensionare l’affermazione che iricorrenti fanno all’esito dell’esame di varie pronunce della CGUE inmateria laddove affermano che «la costante giurisprudenza della CGUE,formatasi in materia di contratti di finanziamento espressi in valuta oparametrati alla valuta, ritiene sussistente il “significativo squilibrio”» (cosìnella memoria parag. 119, pag. 48), giacché la Corte di Giustizia si è,ovviamente, espressa negli specifici casi valutati ed alla luce dellespecifiche problematiche sottoposte dal giudice di rinvio (che, come nonmanca di sottolineare parte resistente, hanno riguardato contratti difinanziamento con struttura diversa e diverso apparato informativo), conindicazioni di principio e, comunque, sempre con riserva delle verifiche chespetta al giudice del rinvio svolgere (anche qui esplicito il passaggio in talsenso in C-776-19 a C-782/19, cit. parag. 101).3.11. ― Ciò precisato sui confini del presente sindacato, e venendo allesingole questioni del caso di specie, il Collegio reputa che i criteri indicatidalla CGUE nella materia risultino rettamente considerati ed applicati dalgiudice di merito con conseguente infondatezza delle doglianze deiricorrenti.3.11.1. ― Anzitutto la Corte milanese ― come già il giudice di primecure ― non ha affatto messo in dubbio che le clausole in parole fosserosindacabili alla luce dei principi della direttiva in punto chiarezza ecomprensibilità, o quanto a nullità per vessatorietà delle medesime, comeaffermano, invece, i ricorrenti ove sottolineano (v. ricorso, e poi lamemoria a pag. 28 e 29) che «le clausole del contratto di mutuo Barclaysnon si sottraggono alla valutazione di abusività prevista dalla direttiva93/13, anche a prescindere dai requisiti di chiarezza e comprensibilità, aisensi dell’art. 4.2 della direttiva 93/13 (…).

Già sotto questo primo profilo(…) la Sentenza qui impugnata, che neppure esamina minimamente lagiurisprudenza della CGUE, si pone in manifesto contrasto con il diritto UEe con la giurisprudenza (consolidata, nomogenetica e vincolante) dellaNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026CGUE)».

Avendo, anzi, concentrato sostanzialmente l’intera motivazionesul sindacato in parola, per quanto, ovviamente, sottoposto al suo vagliodalle censure svolte dai ricorrenti nei motivi d’appello, con ciò ponendosidel tutto in linea con le indicazioni sul punto di Kásler e Káslerné Rábai26/2013 poco sopra citate.Mentre è infondata l’affermazione dei ricorrenti per cui dette clausolenon si sottrarrebbero alla valutazione di abusività «anche a prescinderedai requisiti di chiarezza e comprensibilità», poiché – come precisato pocosopra al parag. 3.8- ciò presuppone che la clausola di indicizzazione esulidall’oggetto del contratto, mentre nella specie i ricorrenti non spieganoneppure perché ciò sarebbe nel caso concreto, posto che la Corte d’appellolo ha implicitamente affermato, sulla base di un accertamento di fatto chesfugge al sindacato di legittimità e che spettava al giudice di merito fare(come precisa Kásler e [OSCURATO:PERSONA] 26/2013), peraltro del tuttocondivisibile posto che la peculiarità del contratto di mutuo in discorso, dalversante dell’oggetto, sta proprio nella clausola di indicizzazione, la qualecostituisce il principale elemento che connota sul piano oggettuale lapattuizione; ed, inoltre, ha escluso che nella descritta regolamentazionecontrattuale fosse ravvisabile alcuna incidenza squilibrante di dettaclausola (ritenuta chiara e comprensibile) nei rapporti inter partes.3.11.2. ― Quanto ai requisiti di chiarezza e piena comprensibilità(effettiva e in concreto) di una clausola è utile ricordare che la Corte diGiustizia ha affermato (v. per tutte C-776-19 a C-782/19, BNP ParibasPersonal Finance SA che è conforme alla precedente C-609/2019 rese adel 10.6.2021, già citata poco sopra):-) «63. (…) Il requisito di trasparenza delle clausole contrattuali, qualerisulta dall’articolo 4, paragrafo 2, e dall’articolo 5 della direttiva 93/13,non può essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui pianiformale e grammaticale di queste ultime.

Poiché il sistema di tutelaistituito da suddetta direttiva si basa sull’idea che il consumatore si trovi inNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda,in particolare, il livello di informazione, tale obbligo di redazione chiara ecomprensibile delle clausole contrattuali e, pertanto, di trasparenza,imposto da detta direttiva, deve essere inteso in modo estensivo(sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del [OSCURATO:PERSONA],C‑125/18,EU:C:2020:138, punto 50 e giurisprudenza ivi citata)» ( nellostesso senso si è espressa la Corte di Giustizia nella causa 26/2013 [OSCURATO:PERSONA], punto 40 : «In considerazione di una siffatta situazionedi inferiorità, la direttiva 93/13 obbliga gli Stati membri a prevedere unmeccanismo il quale garantisca che qualsiasi clausola contrattuale che nonsia stata oggetto di una trattativa individuale possa essere controllata alfine di valutarne l’eventuale carattere abusivo.

In tale contesto spetta algiudice nazionale stabilire, tenendo conto dei criteri enunciati agli articoli3, paragrafo 1, e 5 della direttiva 93/13 se, date le circostanze proprie delcaso di specie, una siffatta clausola soddisfi i requisiti di buona fede,equilibrio e trasparenza posti da tale direttiva (v., in questo senso,sentenze Invitel, C-472/10, EU:C:2012:242, punto 22, e RWE Vertrieb, C-92/11, EU:C:2013:180, punti da 42 a 48)».-) «64.

Di conseguenza, suddetto requisito deve essere inteso nel sensoche impone non solo che la clausola di cui trattasi sia intellegibile per ilconsumatore sui piani formale e grammaticale, ma anche che unconsumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento eavveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto ditale clausola e di valutare così, sulla base di criteri precisi e intelligibili, leconseguenze economiche, potenzialmente significative, di una siffattaclausola sui suoi obblighi finanziari (sentenza del 3 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA], C‑125/18, EU:C:2020:138, punto 51 e giurisprudenzaivi citata)»;-) «65.

Ciò comporta segnatamente che il contratto deve esporre inmaniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale faNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026riferimento la clausola in parola nonché, se del caso, il rapporto tra talemeccanismo e quello prescritto da altre clausole, di modo che ilconsumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteriprecisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano (v.,in tal senso, sentenza del 27 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑229/19 eC 289/19, EU:C:2021:68, punto 50 nonché giurisprudenza ivi citata)»;-) «(…)

67. Più nello specifico, spetta al giudice nazionale, quandovaluta le circostanze ricorrenti al momento della conclusione del contratto,verificare che, nella causa in discussione, sia stato comunicato alconsumatore il complesso degli elementi idonei a incidere sulla portata delsuo impegno e che gli consentono di valutare, segnatamente, il costototale del suo mutuo».Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di mutuo espressi invaluta estera, ha precisato sul piano dei principi:-) «72.

Ne deriva che al fine di rispettare il requisito di trasparenza, leinformazioni comunicate dal professionista devono poter consentire ad unconsumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento eavveduto, non solo di comprendere che, in funzione delle variazioni deltasso di cambio, l’evoluzione della parità tra la moneta di conto e lamoneta di pagamento può comportare conseguenze sfavorevoli neiconfronti dei suoi obblighi finanziari, ma anche di comprendere,nell’ambito della sottoscrizione di un mutuo espresso in valuta estera, ilrischio reale al quale si espone, nel corso di tutta la durata del contratto,nell’ipotesi di un deprezzamento significativo della valuta in cui riceve suoiguadagni rispetto alla moneta di conto» ( C-776-19 a C-782/19, BNPParibas [OSCURATO:PERSONA] SA, 72);-) «74.

Pertanto, nell’ambito di un contratto di mutuo espresso in valutaestera che esponga il consumatore a un rischio di cambio, non puòsoddisfare il requisito di trasparenza la comunicazione a tale consumatoredi informazioni, anche numerose, se queste ultime sono fondateNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026sull’ipotesi che la parità tra la moneta di conto e la moneta di pagamentorimarrà stabile per tutta la durata del contratto in parola.

Ciò vale inparticolare quando il consumatore non è stato avvertito dal professionistadel contesto economico che può avere ripercussioni sulle variazioni deitassi di cambio, cosicché il consumatore non è stato messo in grado dicomprendere concretamente le conseguenze potenzialmente gravi, chepossono derivare dalla sottoscrizione di un mutuo espresso in valutaestera, sulla sua situazione finanziaria»;-) «(…)

78. In considerazione dei rilievi che precedono, occorrerispondere alla quarta e alla quinta questione dichiarando che l’articolo 4,paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che,nell’ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il requisitodi trasparenza delle clausole di tale contratto che prevedono che la valutaestera sia la moneta di conto e che l’euro sia la moneta di pagamento eche hanno l’effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, èsoddisfatto quando il professionista ha fornito al consumatore informazionisufficienti ed esatte che consentano a un consumatore medio,normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, dicomprendere il funzionamento concreto del meccanismo finanziario indiscussione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economichenegative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighifinanziari nel corso dell’intera durata del contratto medesimo».3.11.3. ― Ora ― fermo che nel caso di specie, come si dirà, i giudici dimerito hanno escluso, come in precedenti e successive pronunce conformi,che detti contratti avessero «l’effetto di far gravare il rischio di cambio sulmutuatario», giacché, con giudizio in effetti di valore assorbente dellaquestione della vessatorietà, hanno ritenuto che il rischio di cambiogravasse su entrambe le parti, «poiché il meccanismo operativo risultaconforme alla ― del tutto lecita ― natura del contratto in termini dicontratto aleatorio, posto che la variabilità degli importi dovuti consegueNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026alla natura stessa del meccanismo di indicizzazione scelto dalle parti,meccanismo connotato da fluttuazioni che possono in concreto rivelarsipositive o negative per ciascuna di esse, senza possibilità di prevedere,nel lungo termine ed ex ante, se il beneficiario del vantaggio economicodell'operazione medesima sarà il mutuante ovvero il mutuatario» ― laCorte d’appello in punto chiarezza e comprensibilità non si è limitata aduna lettura lessicale e grammaticale delle clausole, bensì:a) ha esaminato in modo approfondito (giovandosi anche della relazionetecnica della CTU disposta in primo grado per verificare la correttaesecuzione del contratto) il contenuto delle clausole contestate, cheriporta per esteso in motivazione, e il meccanismo con cui opera la doppiaindicizzazione (al tasso di cambio svizzero ed al tasso di interessesvizzero), che comportava: in corso di rapporto, la necessità di operare(facendoli transitare dall’apposito conto deposito fruttifero) ― i conguagli,accreditando o addebitando su detto conto transitorio le eventuali sommepagate in eccesso ovvero corrisposte in difetto, a seconda che i tassi sianoaumentati o diminuiti e tenendo presente che, di norma, all'innalzamentodel tasso di cambio, cioè al rafforzamento della moneta svizzera, si collegaun abbassamento del tasso di interesse, diminuendo la rischiosità di uninvestimento in quella valuta)»; al momento dell'eventuale estinzioneanticipata, invece, solo l’adeguamento in relazione al tasso di cambio,(non facendosi questione di tasso di interesse, come descritto nella citataclausola 7 del contratto e ― come accertato dal CTU ― conformemente ecorrettamente applicato dall'istituto di credito) (v. sent. pag. 32-35).b) posto detto quadro fattuale e documentale dei rapporti inter-partes,ha ritenuto che le clausole contestate fossero adeguatamente chiare ed- «il meccanismo della doppia indicizzazione (al tasso di cambio dellavaluta per ciò che concerne il capitale ed al tasso di interesse Libor FrancoNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026Svizzero per ciò che concerne gli interessi) appare espressamente indicatonel documento di sintesi (consegnato ai mutuatari con congruo anticiporispetto alla stipula del mutuo), allegato all'atto notarile, controfirmato daimutuatari e con espressa dichiarazione di sua integrale conoscenza peraverne preso visione in data antecedente alla stipula;- le clausole 4 e 7 del contratto (calcolo interesse e calcolo perestinzione anticipata) si dilungano ampiamente nella descrizione delmeccanismo in esame e, pur con gli inevitabili margini di complicazioneconnessi alla fattispecie finanziaria in commento, forniscono contezzadell'operatività dello strumento, sicuramente con metodica più efficace edimmediata di quanto non sarebbe stato consentito dall'inserimento dellaformula matematica esplicativa del medesimo calcolo;- la circostanza che l'ammontare degli importi oggetto di restituzione(sia sub specie di rate mensili sia, per il caso di anticipata estinzione, subspecie di capitale residuo) possa variare (in positivo o in negativo) in esitoal fluttuare del tasso di cambio emerge chiaramente dall'intero impiantoed è stato in tal senso applicato al rapporto nella sua fase fisiologica(avendo i mutuatari ricevuto gli aggiornamenti semestrali delleintervenute variazioni, in aumento ovvero in diminuzione, e cosìconstatato il modificarsi delle somme accantonate sul collegatodeposito)»; (v. sent. pag. 36);c) la regolamentazione e l’operatività del mutuo, come ricostruita,contrastava «platealmente» con l’affermazione (in comparsaconclusionale) degli appellanti che: «[OSCURATO:PERSONA] ha pertanto venduto questoprodotto … facendo credere al mutuatario … che si trattasse di untradizionale mutuo in Euro a tasso di interesse variabile, diverso e piùconveniente rispetto a quelli proposti da altri istituti bancari solo perché sirichiamava al [OSCURATO:PERSONA] anziché al più elevato EURIBOR»;d) che la stessa difesa dava conto del fatto che nel foglio informativoconsegnato ai mutuatari si legge: «Il rischio connesso al mutuo a tassoNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026variabile indicizzato al [OSCURATO:PERSONA] si riferisce alla possibilità divariazioni anche significative dell'importo da restituire in funzione delmutare delle condizioni del mercato finanziario e quindi dell'andamento delparametro di riferimento (CHF 6 mesi) e del tasso di cambio tra Euro equello che è ivi espressamente scritto, cioè quale richiamo di particolareplurime parti del contratto (clausole 4 e 7) e per come indicato neldocumento di sintesi (confr. clausola intitolata "criteri di indicizzazione emodalità di calcolo del conguaglio per interessi e tasso"), controfirmato dalmutuatario ed allegato all'atto notarile di stipula del mutuo»; (v. sent.pag. 37-38)d) in un paragrafo dedicato al contestato «difetto di chiarezza e ditrasparenza delle clausole di cui agli articoli. 4, 4 bis, 7 e 7 bis il significatoimposto dal diritto Ue e dalla Corte di giustizia Ue in modo vincolante peril giudice nazionale», esamina ancora la censura mossa al Tribunale peraver ritenuto che «nessuna doglianza relativa alla dedotta carenza didettagliata e puntuale informativa potrebbe essere sollevata relativamenteai mutui sottoscritti né con riferimento alla loro fase genetica né a quellaesecutiva», e ciò «ribadendo la propria lettura in termini di carente einesatta informativa fornita e mutuatari consumatori in contrasto con iprincipi espressi nella direttiva 2014/17 UE», ed osserva che la letturadegli appellanti in termini di carente ed inesatta informativa fornita aimutuatari consumatori, sul presupposto che: «I mutuatari hanno quindiacquistato un prodotto bancario tradizionale in euro (il mutuo fondiario),finalizzato a soddisfare un bisogno tipico delle famiglie (l'acquisto dellaprima casa), con la volontà di esporsi al solo rischio determinato dallavariazione del tasso di interesse» (conclusionale pag. 35), era infondatapoiché si basava proprio su un presupposto non rispondente al vero, inquanto questa «intenzione» dei mutuatari di «esporsi al solo rischioNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026determinato dalla variazione del tasso di interesse» non poteva assumerealcuna rilevanza ― ai fini della valutazione della chiarezza della disciplinanegoziale ― essendo smentita dal dato documentale già commentato,giacché: «Il collegamento del meccanismo restitutorio all'incidenza dellavariazione del tasso di cambio risulta, come detto, plurimamente indicatoin atti ed esprime un'alea contrattuale (bidirezionale) liberamente assuntadalle parti, onde l'attuale lamentata maggiore gravosità dello strumento inesame consegue, appunto, all'operatività della detta alea e non certo agli"effetti perversi del meccanismo ideato dai matematici che lavorano nellaCity, notoriamente assunti in gran copia da banche e istituti finanziari ingenere, tutte con sede in quell'autentico bengodi dei mercati finanziarimondiali che è la piazza londinese (…)" (conclusionale pag. 38)»e) in altro paragrafo dedicato alla «consolidata giurisprudenza dellaCorte di giustizia Ue in materia di mutui indicizzati a valuta estera, deltutto negletta dal Tribunale (…) violazione e falsa applicazione degli articoli1470 c.c., e 33, codice Consumo e direttiva CE, 93/2013», respinge lacensura al giudizio di validità della tipologia dei contratti in esameespressa dal Tribunale che si sarebbe posto nel solco contrario a quantoespresso dalla Corte di giustizia, laddove detti contratti sono stati ritenutiinvalidi per difetto di trasparenza, osservando che, la trattazione delmezzo si sviluppava con la descrizione di svariati pronunciamenti dellaCorte di giustizia, «nessuno dei quali aveva fermato l'invalidità di clausoleidentiche a quelle qui in esame.

Essendosi la Corte limitata ad osservarecome sia necessario che una clausola di tal fatta sia redatta in modochiaro e comprensibile, nel senso di imporre non soltanto che la clausolain questione sia intellegibile per il consumatore su un piano magrammaticale, ma anche che il contratto, esponga in maniera trasparenteil funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valutaestera al quale si riferisce la clausola in parola, nonché il rapporto fra talemeccanismo, quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione delNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026mutuo, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sulfondamento di criteri precisi ed intellegibili, le conseguenze economicheche gliene derivano (Corte di Giustizia Ue, sentenza 30 Aprile 2014, C.26/13 Kàsler); e che, con detto pronunciamento, la Corte non avevaaffermato l'invalidità delle clausole del contratto oggetto di causa maaveva piuttosto rilevato che compete al giudice nazionale la verifica dellachiarezza e trasparenza della normativa contrattuale, nonché del suoeventuale carattere abusivo e vessatorio, il che è quanto ha fatto il primogiudice, in ciò confermato da questa Corte»; infine, osserva, che sottoaltro profilo i ricorrenti, in esito alle riportate pronunce della Corte digiustizia, osservavano che la clausola relativa al rischio di cambio deveritenersi «pienamente sindacabile sul profilo della trasparenza e ciòcomporta di vagliarne non solo il contenuto ma tutto il contesto in cui èinserita (…)» da ciò desumendo, con un salto logico non argomentato eavulso dal reale contenuto dell’indagine operata dal Tribunale: «Perciòcontrasta con l'art.4 par.2 della direttiva 93/13 sulla tutela deiconsumatori la normativa nazionale, la quale impedisca al giudice disancire la nullità totale o parziale del contratto, non essendo configurabileuna clausola economica, dotata di un'immunità incondizionata rispetto algiudizio di abusività dei rapporti tra professionisti e consumatori», onde ilmotivo di censura anche sotto questo profilo andava disatteso;f) infine, a proposito dell’accertamento dell'AGCM letto in combinazionecon la pronuncia della Suprema Corte n. 23655/2021, ha affermato che ildel tutto condivisibile insegnamento per cui ai sensi delle norme invocatein materia dell’ordinamento nazionale e di quello unionale «le clausolecontrattuali di un contratto fra professionista e consumatore, redatte inmodo non chiaro e comprensibile, possono essere qualificate vessatorie(nella terminologia italiana) o abusive (nella terminologia europea), sedeterminano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei dirittie degli obblighi derivanti dal contratto» (punto 2.4.3 sentenza citata), nonNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026incideva sull'odierna determinazione della Corte per il caso in esame nelsenso auspicato dagli appellanti, «essendosi sopra ampiamenteevidenziate le ragioni per cui le clausole in esame non possono essereritenute né prive di chiarezza e trasparenza nella loro esposizione, névessatorie in quanto comportanti lo squilibrio dei diritti ed obblighiderivanti dal contratto (operando, invece, secondo il legittimo meccanismodell'aleatorietà, con potenziali effetti indifferentemente positivi o negativi acarico dell'una o dell'altra parte)»; inoltre, l’ulteriore direttiva d’indagineche la pronuncia aveva indicato (stante il valore di «presunzione legale,pur suscettibile di prova contraria» attribuito al provvedimentoamministrativo) non sortiva «l'effetto a sé positivo rivendicato dalla difesadei mutuatari appellanti sull'odierno tema del contendere, dovendosirichiamare ― ancora una volta ― quanto sopra ampiamente espresso intema di sufficiente chiarezza e trasparenza delle clausole in commento (davalere quale "motivazione rafforzata", nell'accezione richiesta dallaSuprema Corte) e ciò sia in relazione al contenuto ontologico delleclausole suddette, sia in relazione al concreto andamento dei rapporti trale parti(…)».3.11.4. ― Perciò, ritiene il Collegio che, a fronte del fatto che i ricorrentilamentavano che la banca avesse fatto loro credere «che si trattasse di untradizionale mutuo in Euro a tasso di interesse variabile, diverso e piùconveniente rispetto a quelli proposti da altri istituti bancari solo perché sirichiamava al [OSCURATO:PERSONA] anziché al più elevato EURIBOR», e che quindinon erano stati informati del «rischio di cambio», si debba dare atto che laCorte d’appello ha dato largamente conto di come su entrambi i punti ilcontratto e i suoi allegati fossero chiari: sia nel rappresentare la doppiaindicizzazione, quindi, la necessità di conversione del capitale mutuato infranchi svizzeri; sia nel rappresentare il «rischio di cambio», indicatoespressamente come rischio connesso al mutuo indicizzato al francosvizzero e come riferito «alla possibilità di variazioni anche significativeNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026dell'importo da restituire in funzione del mutare delle condizioni delmercato finanziario e quindi dell'andamento del parametro di riferimento(CHF 6 mesi) e del tasso di cambio tra Euro e [OSCURATO:PERSONA]» con ciòtenendo conto il principio unionale di chiarezza sostanziale che «in fatto»ha ritenuto rispettato dalla disamina compiuta dal Tribunale che avevatrovato conferma nella propria, anche alla luce della motivazionerafforzata richiesta alla luce del provvedimento dell’AGCM, che non hacondiviso.Si può aggiungere che non pare condivisibile quanto afferma il P.G. aproposito del fatto che: «La mancanza di simulazioni numericheriguardanti scenari di cambio sfavorevoli è stata identificata come unindice primario di opacità e, conseguentemente, di vessatorietà ([OSCURATO:PERSONA]776-19/C-782-19…)» poiché, non solo per quanto sia è già ampiamentedetto, «opacità» non equivale a «vessatorietà», ma anche perché ladecisione citata sul punto non si esprime nei termini sintetizzati, bensìosserva, nel contesto del mutuo specifico esaminato che era quello di PNBParibas, che «73. (…)le simulazioni numeriche, come quelle incluse intalune offerte di mutuo in discussione nei procedimenti principali, possonocostituire un elemento di informazione utile, se fondate su dati sufficientied esatti, e se contengono valutazioni oggettive che sono comunicate inmodo chiaro e comprensibile al consumatore.

Unicamente a tali condizionisiffatte simulazioni possono consentire al professionista di attirarel’attenzione di detto consumatore sul rischio delle conseguenzeeconomiche negative, potenzialmente significative, delle clausolecontrattuali di cui trattasi.

Orbene, al pari di qualsiasi altra informazionerelativa alla portata dell’impegno del consumatore, comunicata dalprofessionista, le simulazioni numeriche devono contribuire allacomprensione da parte di tale consumatore della portata reale del rischio,a lungo termine, connesso alle possibili variazioni dei tassi di cambio e,quindi, dei rischi inerenti alla conclusione di un contratto di mutuoNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026espresso in valuta estera», quindi sembra dare un rilievo opposto a quelloche indica il P.G. (ed in taluni passaggi della memoria anche i ricorrenti),ovvero, in breve, che le simulazioni servono se facilitano la comprensionedella portata del rischio, non che la loro assenza è un indice di opacità.Quanto agli obblighi informativi dell’istituto di credito mutuante, chevengono evocati in funzione della trasparenza tra cui gli «scenariprobabilistici» dal P.G., merita condivisione quanto osserva parteresistente circa il fatto che la sentenza citata nella memoria ― emessa indata 12 febbraio 2026 all’esito della causa C-471/24 ― riguardava pretesiobblighi informativi (che la Banca non avrebbe adempiuto) la cuiindividuazione coinvolgeva profili relativi all’interpretazione e applicazionedella direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi abeni immobili residenziali, nonché del Regolamento 2016/1011, ovveroriguardava la dedotta violazione di previsioni che, all’epoca in cui sonostati sottoscritti i contratti di mutuo per cui è causa (tra il 2007 e il 2010),neppure esistevano.

Parimenti il riferimento agli «scenari probabilistici»non trova applicazione per prodotti, quali il contratto di mutuo per cui ècausa, aventi natura bancaria e causa di finanziamento, fermo cheneppure la rappresentazione dei medesimi era oggetto di obblighiinformativi all’epoca in cui sono stati sottoscritti i contratti oggetto dicausa, quando la disciplina sulla trasparenza ― contenuta nelle previsionigenerali di cui agli al Titolo [OSCURATO:PERSONA], nonché nella disciplina di rangosecondario di cui alla Delibera CICR 4 marzo 2003 e alle Istruzioni diVigilanza per le banche emesse da Banca d’Italia di cui alla Circolare n.229/1999, 9° aggiornamento del 25 luglio 2003 ― non contemplava chela banca dovesse fornire una esemplificazione per scenari futuridell’applicazione dell’eventuale tasso di interesse o di cambio per ifinanziamenti indicizzati ad una diversa valuta; né lo prevedeva ilProspetto [OSCURATO:PERSONA] (PIES), nella versione inNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026vigore all’epoca dei fatti, giacché solo la nuova disciplina richiamata dalleDirettiva 2014/17) viene introdotto, per la prima volta, l’obbligo perl’istituto finanziatore di fornire informazioni per scenari di possibileevoluzione dei tassi.3.11.5. ― Sotto il profilo del secondo requisito di vessatorietà, ovveroquello della sussistenza di un significativo squilibrio fra i diritti e gliobblighi delle parti derivanti dal contratto a danno del consumatore ― cheè, come più volte detto, decisivo ed assorbente anche laddove il primorequisito di scarsa chiarezza fosse stato ritenuto sussistente, va premessoche la Corte di Giustizia ha affermato (v. ancora per tutte C-776-19 a C-782/19, che sul punto esaminava un contratto di mutuo in cui le clausoleprevedono che i pagamenti a scadenze fisse fossero imputatiprioritariamente agli interessi e che prevedevano l’estensione della duratadi tale contratto e l’aumento dell’importo delle rate mensili così facendogravare, in caso di deprezzamento rilevante della moneta nazionalerispetto alla valuta estera, il rischio di cambio sul consumatore) che:-) «99. per valutare se le clausole di un contratto, come quelle di cuitrattasi nel procedimento principale, determinino a danno del consumatoreun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti del contrattodi mutuo che contiene dette clausole, occorre tener conto di tutte lecircostanze di cui il mutuante professionista poteva avere conoscenza almomento della conclusione del contratto in parola, tenuto conto inparticolare delle sue competenze, per quanto riguarda le possibilivariazioni dei tassi di cambio e i rischi inerenti alla sottoscrizione di unsiffatto mutuo e che erano tali da avere ripercussioni sulla successivaesecuzione del contratto nonché sulla situazione giuridica delconsumatore»;-) «100.

Alla luce delle conoscenze e dei mezzi superiori delprofessionista per anticipare il rischio di cambio, che può concretizzarsi inNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026qualsiasi momento nel corso della durata del contratto, nonché del rischionon limitato relativo alle variazioni dei tassi di cambio che le clausolecontrattuali come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali fannogravare sul consumatore, occorre considerare che clausole del generepossono dar luogo ad un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighidelle parti derivanti dal contratto di mutuo interessato a danno delconsumatore».Sempre sul significativo squilibrio in danno dei mutuatari consumatori,giova altresì ricordare che nella sentenza del 12.12.2024, [OSCURATO:PERSONA]300/23Kutxabank, si trova affermato che: «112.

Nell’ambito della valutazioneche spetta al giudice nazionale effettuare in forza dell’articolo 3, paragrafo1, della direttiva 93/13, esso è tenuto a valutare, in considerazione ditutte le circostanze della controversia, in un primo momento, la possibileviolazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, lasussistenza di un eventuale significativo squilibrio a danno delconsumatore, ai sensi di tale disposizione (…)

114. Peraltro, al fine distabilire se una clausola determini, a danno del consumatore, unsignificativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dalcontratto, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13,occorre, in particolare, tener conto delle norme applicabili nel dirittonazionale in assenza di accordo tra le parti, in modo da valutare se, edeventualmente in che misura, tale contratto collochi tale consumatore inuna situazione giuridica meno favorevole di quella prevista dal dirittonazionale vigente. (…)inoltre, per determinare se una clausola crei unosquilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dalcontratto, a danno del consumatore».Ciò precisato la Corte milanese ha osservato che:a) «nella sopra descritta regolamentazione contrattuale non è datoravvisare alcuna incidenza squilibrante nei rapporti inter partes, poiché ilmeccanismo operativo risulta conforme alla ― del tutto lecita ― natura delNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026contratto in termini di contratto aleatorio, posto che la variabilità degliimporti dovuti consegue alla natura stessa del meccanismo diindicizzazione scelto dalle parti, meccanismo connotato da fluttuazioni chepossono in concreto rivelarsi positive o negative per ciascuna di esse,senza possibilità di prevedere, nel lungo termine ed ex ante, se ilbeneficiario del vantaggio economico dell'operazione medesima sarà ilmutuante ovvero il mutuatario»;b) «del resto, la stipulazione del mutuo indicizzato al franco svizzero(del tutto equivalente alla stipula di un mutuo in valuta estera) hacostituito per gli attori lo strumento per poter beneficiare dei vantaggiderivanti dall'applicazione del tasso di interesse Libor CHF che, all'epocadella stipula, aveva un andamento potenzialmente favorevole rispettoall'Euribor; - ciò appare in tutta la sua evidenza ove si consideri come iltasso di cambio euro/franco svizzero abbia raggiunto il suo massimo al13.10.2007 (risultando pari a 1,6800) ed il minimo al 25.01.2015(risultando pari a 0,9814); - il contraltare di un tale andamento sievidenzia nell'andamento dei tassi di interesse, che, all'ottobre 2007, erapari al 2,35% ed al gennaio 2015 era pari al valore negativo di 0,41% (aconferma del fatto che la moneta più debole deve essere remunerata conun maggior saggio di interesse e la moneta più forte - ontologicamentepiù sicura - con un tasso più basso)»;c) detta valutazione è ribadita all’esito dell’esame della censura basatasul provvedimento dell’AGCM e di Cass. n. 23655/2021, osservando che leclausole in parola non erano vessatorie nel senso di comportare «losquilibrio dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto (operando, invece,secondo il legittimo meccanismo dell'aleatorietà, con potenziali effettiindifferentemente positivi o negativi a carico dell'una o dell'altra parte)» eche l’ulteriore direttiva d’indagine che la pronuncia di questa Corte avevaindicato non mutava il giudizio già espresso «in relazione al concretoandamento dei rapporti tra le parti», poiché tutte le censure sotto variNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026aspetti svolte dai mutuatari erano «sostanzialmente dirette a censurarel'effetto economicamente non conveniente del regolamento contrattuale,per come progressivamente stabilizzatosi, più che il regolamento in séconsiderato.

Il che vale a dolersi dell'avvenuto atteggiarsi dell'alea insenso per sé negativo, più che del tenore astratto della singola clausola.

Eciò appare tanto più vero, ove si consideri come nessuna doglianza delgenere qui in esame sia stata formulata dai mutuatari nella prima fase delrapporto (in cui il meccanismo del conguaglio ha portato, per tutti loro, adesiti ampiamente positivi, in applicazione di quello stesso meccanismoconvenzionale, concretamente noto - siccome oggetto delle comunicazionidi adeguamento semestrale - e del tutto gradito)»;d) infine, nel riformare la sentenza di primo grado in punto scarsachiarezza dell’espressione «capitale restituito» (da intendersi chiaramentecome riferentesi al capitale residuo) ha osservato che il motivo di censuracirca l’affermazione per cui la clausola di cui all'art. 7 del contratto dimutuo era abusiva, ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, siccomeingenerante un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle partiderivanti dal contratto, era infondato giacché il meccanismo diindicizzazione previsto dalla clausola in questione integrava un elementoaleatorio per entrambe le parti, in quanto suscettibile di incidere, inaumento o in diminuzione, sull'ammontare della prestazione dovuta dalmutuatario; e che «l'andamento del tasso di cambio, per giunta lungo unarco temporale ventenne è un elemento che, per definizione, risulta nonconoscibile ex ante da nessuna delle due parti».Conclude la Corte d’appello, quindi, ribadendo il già espresso giudizio diadeguata chiarezza e trasparenza delle clausole in commento e,comunque, della loro inidoneità ad essere fonte del decisivo effetto di unsignificativo squilibrio dei diritti ed obblighi nascenti dal contratto a caricodei mutuatari.Numero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/20263.11.6. ― Ora, non v’è dubbio che nel giudizio «sul fatto» la corte dimerito, anche sotto questo decisivo e ― in definitiva ― assorbente profilo,si sia espressa in considerazione ed in conformità ai principi indicati sulpunto dalla CGUE.

Invero ha considerato che lo specifico meccanismo divariabilità del mutuo pattuito era «connotato da fluttuazioni che possonoin concreto rivelarsi positive o negative per ciascuna di esse, senzapossibilità di prevedere, nel lungo termine ed ex ante, se il beneficiario delvantaggio economico dell'operazione medesima sarà il mutuante ovvero ilmutuatario»; ha aggiunto che «la stipulazione del mutuo indicizzato alfranco svizzero (del tutto equivalente alla stipula di un mutuo in valutaestera) ha costituito per gli attori lo strumento per poter beneficiare deivantaggi derivanti dall'applicazione del tasso di interesse Libor CHF che,all'epoca della stipula, aveva un andamento potenzialmente favorevolerispetto all'Euribor», tant’è vero che in corso di rapporto i conguagli, attivio passivi, conseguenti al meccanismo della doppia indicizzazioneavvenivano, attraverso l’apposito conto deposito fruttifero, «in sostanzaaccreditando o addebitando su detto conto transitorio le eventuali sommepagate in eccesso ovvero corrisposte in difetto, a seconda che i tassi sianoaumentati o diminuiti e tenendo presente che, di norma, all'innalzamentodel tasso di cambio, cioè al rafforzamento della moneta svizzera, si collegaun abbassamento del tasso di interesse, diminuendo la rischiosità di uninvestimento in quella valuta», laddove nella pronuncia C-776-19 a C-782/19, par. 69 la Corte UE ― esprimendosi «con riserva delle verificheche spetta al giudice del rinvio svolgere» ― circa lo squilibrio nella speciedel rapporto, ha osservato che il rischio in concreto ivi verificatosi «siverifica, in particolare, quando un simile incremento del capitale residuodovuto in valuta nazionale non è equilibrato dalla differenza tra il tasso diinteresse della valuta estera e quello della valuta nazionale, fermorestando che l’esistenza di una siffatta differenza costituisce il vantaggioprincipale di un mutuo espresso in valuta estera per il mutuatario».Numero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026Può solo aggiungersi che, come sopra si è detto, lo squilibrio di cui sitratta, in quanto deve riguardare diritti e obblighi delle parti, è unosquilibrio sul piano giuridico, non economico, e che, come questa Corte inaltro caso ha già rilevato, «il ricorso, attestandosi sull’erronea premessache omogenizza il difetto di chiarezza e comprensibilità con lavessatorietà, non ha neppure spiegato per quale ragione le clausole, talida comportare la riduzione del costo del mutuo in caso di apprezzamentodell’euro, determinerebbero lo squilibrio in questione: dice infatti la Corted’appello che “l’indicizzazione di un corrispettivo ad una valuta straniera …è circostanza, di per sé, del tutto neutra … in quanto introducesemplicemente un elemento di variabilità dell’entità delle prestazioni acarico delle parti, variabilità che, valutata, ovviamente, al momento dellaconclusione del contratto, avrebbe potuto favorire nel corso del tempo ol’una o l’altra parte o nessuna delle due” (Cass. n. 3709/2026, inmotivazione).3.12. ― In definitiva tutto quanto precede, al fine di risponderedoverosamente al motivo di ricorso, può riassumersi in estrema sintesi nelsenso che il difetto di trasparenza del regolamento contrattuale, in ragionedi alcune clausole recanti un congegno di doppia indicizzazione del mutuoal [OSCURATO:PERSONA], dedotto dai ricorrenti, è stato escluso dai giudici dimerito hanno recisamente escluso, con doppia conforme ed inapplicazione dei criteri fissati dalla Corte di Giustizia, operando unaverifica dell'idoneità sostanziale di dette clausole e della relativainformativa precontrattuale a rendere edotti essi mutuatari-consumatoridel contenuto, vantaggi e rischi della pattuizione stipulata, sorretta da unapiù che argomentata motivazione, disattendendo il diverso giudizioespresso dall’AGCM con un provvedimento sanzionatorio che è statoannullato con considerazioni - del tutto coerenti con oltre duecentosentenze di merito dello stesso segno richiamate dalla controricorrente -dalla citata decisione del Consiglio di Stato.

I ricorrenti, peraltro, hannoNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026affermato che le clausole di indicizzazione in questione non sisottrarrebbero alla valutazione di abusività «anche a prescindere dairequisiti di chiarezza e comprensibilità», così presupponendo che lemedesime, nel caso concreto, esulassero dall’oggetto del contratto senzaneppure spiegare in alcun modo la ragione di questa affermazione allaluce della giurisprudenza CGUE, ed in contrasto con la ratio della decisoneimpugnata che si fonda sull’accertamento di merito opposto che sfugge alsindacato di legittimità, peraltro, del tutto condivisibile posto che lapeculiarità del contratto di mutuo in discorso, dal versante dell’oggetto,sta proprio nella clausola di indicizzazione, la quale costituisce il principaleelemento che connota sul piano oggettuale la pattuizione.Ed inoltre, e soprattutto, nello stesso ricorso, non è stato colto che –proprio sulla base dei principi affermati dalla CGUE che reputa ignorati daigiudici di merito ― il difetto di trasparenza non rilevava, di per sé solo, dalmomento che esso non determina l’abusività-vessatorietà delle clausolemedesime se sia disgiunto dal verificarsi, in endiadi con il difetto ditrasparenza, di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighiderivanti dal contratto, significativo squilibrio di natura, beninteso,giuridico-normativa, non certo valutabile in termini di mera convenienzaeconomica, tanto più laddove detta convenienza economica sia il frutto diuna verifica operata ex post, in dipendenza della sfavorevole evoluzionedella congiuntura economica: squilibrio che il giudice di merito, conaccertamento di merito insindacabile in sede di legittimità, ha escluso.4. ― Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, nn. 3e 4 c.p.c., la violazione e/o falsa od omessa applicazione degli artt. 112,132 n. 4 c.p.c., degli artt. 61 e 191 c.p.c., degli artt. 1421, 1175, 1176,1322, 1325, 1337, 1343, 1375 1418 c.c., degli artt. 33 e ss. c.c. nonchédegli artt. 23 e 30 TUF, in quanto la Corte d’Appello ― così come,precedentemente, il Tribunale ― ha escluso che i mutui indicizzati per cuiNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026è causa contengano in realtà un derivato finanziario implicito, in violazionedelle norme del TUF a tutela del risparmiatore-consumatore.Secondo i ricorrenti il meccanismo di indicizzazione al franco svizzero,combinato con la regolazione differenziale dei flussi sul depositoaccessorio, integra un vero e proprio derivato finanziario incorporato nelcontratto di mutuo.

Tale derivato avrebbe lo scopo di trasferire sul clienteil rischio di cambio e di generare un risultato economico ulteriore rispettoalla remunerazione tipica del mutuo.

Tuttavia, esso non sarebbe stato néesplicitato né adeguatamente rappresentato, né sarebbero state rispettatele stringenti regole di trasparenza, informazione e valutazione diadeguatezza previste dal TUF e dalla normativa Consob.

La Corte d’appellosi sarebbe limitata a ritenere il contratto un mutuo «aleatorio» lecitamentecaratterizzato dalla variabilità dovuta all’indicizzazione.

I ricorrenticensurano tale impostazione, sostenendo che l’alea è unilateralmentetrasferita sul consumatore, senza adeguata informazione.

Richiamano, asostegno, la giurisprudenza di legittimità (in particolare le Sezioni Unite n.8770/2020 in tema di derivati) che esige la determinabilità e latrasparenza dell’oggetto contrattuale, nonché la conoscibilità dei costiimpliciti e del rischio assunto.

Da ciò deriva, secondo il motivo, la nullitàdel contratto per difetto o illiceità della causa in concreto, ovvero perviolazione delle norme imperative poste a tutela del risparmiatore, conconseguenti effetti restitutori.4.1. ― Il motivo è infondato.La Corte d’appello ha respinto la censura relativa al rigetto delladichiarazione di nullità della clausola sub 4 del contratto di mutuo,siccome idoneo a fondare l'operatività di un derivato implicito in assenzadi preventiva stipula di un contratto quadro, richiamando sul puntospecifico nella sentenza di questa Corte n. 23655/2021 con cui era statochiarito che: «Non è infatti possibile assimilare il contratto di mutuo,ancorché indicizzato e per questa via sottoposto all'operatività di clausoleNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026di carattere aleatorio, influenzate dalla variabilità di tassi e cambi, ad unostrumento finanziario, per la semplice ed assorbente ragione che mancanella struttura contrattuale l'operazione di investimento di risorse da partedel mutuatario, che non acquista uno strumento finanziario, ma vieneinvece finanziato.

Non a caso, infatti, è il mutuatario a ricevere l'apportoche si impegna a restituire (...).

Infine, il contratto di mutuo indicizzato inquestione non genera alcun titolo idoneo alla circolazione ...

Diversamenteragionando, si finirebbe con l'assimilare a uno strumento finanziarioderivato qualsiasi contratto di scambio caratterizzato da clausole dicarattere aleatorio intrinsecamente rischiose».La pronuncia è corretta come questa Corte ha già più volte chiarito ingiudizi vertenti sulla medesima questione oggetto del presente motivo (daultimo v.

Cass. n. 3709/2026, che richiama le precedenti Cass. n.1580/2025; Cass. n. 30556/2023; Cass. n.23655/2021), invero il mutuofondiario per la prima casa indicizzato al franco svizzero non contiene un«derivato finanziario implicito» poiché la previsione di doppiaindicizzazione del mutuo non dà luogo a detta figura di elaborazionedottrinale: infatti, manca nella struttura contrattuale che qui viene inesame «l'operazione di investimento di risorse da parte del mutuatario,che non acquista uno strumento finanziario, ma viene invece finanziato»(Cass. 31 agosto 2021, n. 23655, cit., in motivazione) e, del resto, Cass.Sez.

U. 23 febbraio 2023, n. 5657, ha escluso possano qualificarsi comederivati i negozi così congegnati «non per l'atteggiarsi del contratto, qualecontratto derivato, bensì per effetto di singole clausole» (Cass. 3novembre 2023, n. 30556, cit., in motivazione).Invero con riguardo alla riconducibilità della clausola di indicizzazionevalutaria alla categoria degli «strumenti finanziari derivati impliciti» (nellospecifico, un currency swap) le Sezioni Unite con la sentenza n. 5657 del23 febbraio 2023, per analoga indicizzazione al tasso Libor e al francosvizzero, in una fattispecie di leasing, hanno chiarito: che l’indicizzazioneNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026costituisce una «clausola-valore» finalizzata a stabilire un criterio percommisurare la prestazione pecuniaria nel tempo, priva di autonomiacausale speculativa; che manca l'operazione di investimento tipica delderivato, poiché il mutuatario riceve un capitale per l'acquisto di un bene(causa creditizia) e non acquista uno strumento per scambiare flussifinanziari differenziali.5. ― Il ricorso in conclusione va respinto.

Le spese seguono lasoccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12luglio 2012, n. 140.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppiodel contributo unificato se dovuto.

P.Q.MLa Corte respinge il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamentodelle spese in favore di parte controricorrente, liquidate nell'importo dieuro 4.200,00 cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.

Ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inseritodalla

I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1- bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 16.6.2026Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
u Stefano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BianchiLuciano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FaggioliBarbara, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AcriSilvana, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DiRienzo Daniele, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Sandro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], d'AloisiCristian, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PatriniChiara Maddalena, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PresselloMaria Cristina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Stagnitto NoharetNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026Stephane Alain, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoAlberto Tedoldi-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 948/2022 depositatail 21/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona deldott. [OSCURATO:PERSONA] d’Aquino, che ha chiesto l’accoglimento del secondomotivo.1. ― I ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio dinanzial Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e, premesso di aver sottoscritto conla convenuta contratti di mutuo indicizzati al franco svizzero, hannochiesto accertare la responsabilità precontrattuale della banca e, altresì,dichiarare la nullità di alcune clausole contrattuali asseritamente abusive evessatorie, in particolare della clausola n. 7 relativa alla anticipatarisoluzione del contratto, sostituendo la disciplina negoziale con quelladispositiva prevista dalla legge, ovvero emendandola quanto all’utilizzodell’espressione «capitale restituito» con l’espressione «capitale residuo»,con condanna della banca medesima alla restituzione delle sommeindebitamente percepite e/o a consentire l’estinzione anticipata deicontratti a condizioni economiche corrette.Il Tribunale, espletata CTU, ha respinto la domanda.Numero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026Da quanto si evince dalla sentenza impugnata ― giacché il ricorso èlaconico al riguardo ― il Tribunale, nel rigettare le doglianze degli attorirelative alle carenze informative sull’indicizzazione al franco svizzero,avendo essi lamentato di essere stati indotti a stipulareinconsapevolmente mutui indicizzati a tale valuta, ritenendo, viceversa, distipulare ordinari mutui fondiari in euro, ha affermato: (i) che la bancaaveva correttamente adempiuto ai propri obblighi informativi nei confrontidei mutuatari e che, stante la chiarezza e la correttezza dell’informativaprecontrattuale, gli stessi avevano ben compreso di avere stipulato unmutuo così indicizzato, affermando che «la logica e il meccanismo delcontratto, nei termini sopra riassunti, appare correttamente illustrato nelleclausole dei contratti prodotti in atti» e che «tanto quanto riportato incontratto … quanto ciò che risulta riassuntivamente riportato neldocumento di sintesi e nei fogli informativi, costituiscono una informativaspecifica del contratto, sia con riferimento all’indicazione dei rischiconnessi non solo al variare dei tassi di interesse (ossia il rischio tipico diqualsiasi mutuo a tasso variabile), ma anche al variare del rapporto dicambio fra le valute; sia in riferimento all’essenza del contratto, ossial’aver concordato un mutuo indicizzato a una valuta differente da quellaavente corso legale»; (ii) che il difetto informativo andava escluso sia perla fase genetica del rapporto sia per la fase esecutiva, poiché «parteconvenuta aveva prodotto i rendiconti periodici inviati agli attori riportantii dati e i tassi di cambio, di volta in volta registrati, il risultatodell'applicazione di tali dati (con i conseguenti conguagli accreditati/addebitati sul conto fruttifero e con altresì l'indicazione del capitaleresiduo»; (iii) «che l'eccessiva onerosità denunciata dagli attori ai finidell'estinzione anticipata dei mutui non dipende dal tasso di interesse o dauna penale applicata, né tanto meno della natura stessa del contrattopiuttosto che da un erroneità sul piano matematico finanziario dellaformula di indicizzazione pattuita; essa consegue inveceNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026all'apprezzamento del Franco svizzero rispetto all'euro, cioè si ricollega auna delle due componenti di aleatorietà proprie di tali mutui indicizzati,ossia l'oscillazione nel tempo dei tassi di interesse e del rapporto dicambio tra le valute»; (iv) che era infondata anche la censura diinsussistenza della bilateralità del rischio cambio dal momento che lalamentata sicura prevedibilità dell'apprezzamento nel tempo del Francosvizzero non poteva reggere rispetto a contratti stipulati a partire da oltrevent'anni addietro, ossia ad una distanza di tempo incompatibile conqualsiasi prognosi di mercato; (v) che, infine, andava esclusa laconfigurabilità di un derivato implicito stipulato in assenza di contrattoquadro, stante la differenza tra struttura causale del derivato rispetto aquella di indicizzazione prevista nei mutui in esame.2. ― La Corte d'appello ― adita tanto da Barklays quanto dagli odierniricorrenti per le rispettive opposte ragioni ― respinte le ragioni di gravame-) ha esaminato il contenuto degli artt. 4 (interessi) e 7 (estinzioneanticipata) del contratto ed ha preso atto della sintesi con cui il consulentetecnico aveva riassunto le caratteristiche operative del regolamentonegoziale in commento («Il mutuo, per mezzo dell'indicizzazione a valutadifferente rispetto a quella in cui è erogato, corrisponde ad un mutuocontratto nella valuta cui è indicizzato. Nel caso in esame, il debitorecontrae un mutuo per un importo iniziale di [OSCURATO:PERSONA] e, attraversoil rapporto di conversione fissato alla stipula (tasso di cambioconvenzionale), riceve la somma equivalente in euro (di fatto compra Eurofacendosi prestare [OSCURATO:PERSONA]). Il piano di ammortamento vieneredatto in Euro e corrisponde, sulla base di tale rapporto di conversione,ad un piano di ammortamento redatto in [OSCURATO:PERSONA]. Ad ogniscadenza prevista, il debitore è tenuto al pagamento della rata indicata nelpiano ed espressa in Euro. Tale somma, oltre alla parte di interesse, peruna parte viene destinata al rimborso del debito in conto capitale che, siNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026ricorda, è un debito in [OSCURATO:PERSONA]. Se il tasso di cambio rimanessecostante, non sussisterebbero problemi ma, se esso varia, la quantità dieuro versata a scadenza consentirebbe di acquistare una quantità difranchi svizzeri diversa»);-) ha osservato che l'operatività dell'indicata doppia indicizzazione (altasso di cambio svizzero ed al tasso di interesse svizzero) comportava lanecessità di operare ― in corso di rapporto (e facendoli transitaredall’apposito conto deposito fruttifero) ― i conguagli, attivi o passivi,conseguenti a detto meccanismo «(in sostanza accreditando oaddebitando su detto conto transitorio le eventuali somme pagate ineccesso ovvero corrisposte in difetto, a seconda che i tassi sianoaumentati o diminuiti e tenendo presente che, di norma, all'innalzamentodel tasso di cambio, cioè al rafforzamento della moneta svizzera, si collegaun abbassamento del tasso di interesse, diminuendo la rischiosità di uninvestimento in quella valuta)»;-) ha evidenziato che al momento dell'eventuale estinzione anticipata,invece, la procedura di adeguamento doveva essere condotta solo inrelazione al tasso di cambio (non facendosi questione di tasso diinteresse) onde il capitale residuo previsto (in euro) nel piano diammortamento si convertiva in franchi svizzeri applicando il tasso dicambio convenzionale adottato al momento della stipula (moltiplicando ilcapitale residuo espresso in euro in base al piano di ammortamento e iltasso di cambio convenzionale) e, all'esito, il citato importo (espresso altasso di cambio fissato al momento della stipula) doveva essere diviso peril tasso di cambio di mercato rilevato il giorno dell'estinzione: meccanismodescritto nella citata clausola 7 del contratto e ― come accertato dal CTU― conformemente e correttamente applicato dall'istituto di credito.2.1. ― Posto il quadro fattuale e documentale dei rapporti inter partes,la Corte ha ritenuto rispetto ai motivi di gravame proposto dai mutuatariche:Numero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026a) era priva di fondamento la censura rivolta al Tribunale per averritenuto che il contratto evidenziasse in modo chiaro la necessità dellaconversione del capitale mutuato in franchi svizzeri, giacché: (i) laregolamentazione e l’operatività del mutuo (e pure il chiaro incipit delcontratto sottoscritto: «Il mutuo è in euro indicizzato al franco svizzero»)contrastavano «platealmente» con l’affermazione (in comparsaconclusionale) degli appellanti che: «[OSCURATO:PERSONA] ha pertanto venduto questoprodotto … facendo credere al mutuatario … che si trattasse di untradizionale mutuo in euro a tasso di interesse variabile, diverso e piùconveniente rispetto a quelli proposti da altri istituti bancari solo perché sirichiamava al [OSCURATO:PERSONA] anziché al più elevato EURIBOR»; (ii) la stessadifesa degli attori dava conto del fatto che nel foglio informativoconsegnato ai mutuatari si leggeva: «Il rischio connesso al mutuo a tassovariabile indicizzato al Franco svizzero si riferisce alla possibilità divariazioni anche significative dell'importo da restituire in funzione delmutare delle condizioni del mercato finanziario e quindi dell'andamento delparametro di riferimento (CHF 6 mesi) e del tasso di cambio tra Euro eche è ivi espressamente scritto, cioè quale richiamo di particolareplurime parti del contratto (clausole 4 e 7) e per come indicato neldocumento di sintesi (confr. clausola intitolata "criteri di indicizzazione emodalità di calcolo del conguaglio per interessi e tasso"), controfirmato dalmutuatario ed allegato all'atto notarile di stipula del mutuo»;b) le clausole contestate erano adeguatamente chiare ed atte a spiegareil meccanismo sopra descritto; ed invero «il meccanismo della doppiaindicizzazione (al tasso di cambio della valuta per ciò che concerne ilcapitale ed al tasso di interesse [OSCURATO:PERSONA] per ciò che concernegli interessi) appare espressamente indicato nel documento di sintesi(consegnato ai mutuatari con congruo anticipo rispetto alla stipula delNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026mutuo), allegato all'atto notarile, controfirmato dai mutuatari e conespressa dichiarazione di sua integrale conoscenza per averne presovisione in data antecedente alla stipula; le clausole 4 e 7 del contratto(calcolo interesse e calcolo per estinzione anticipata) si dilunganoampiamente nella descrizione del meccanismo in esame e, pur con gliinevitabili margini di complicazione connessi alla fattispecie finanziaria incommento, forniscono contezza dell'operatività dello strumento,sicuramente con metodica più efficace ed immediata di quanto nonsarebbe stato consentito dall'inserimento della formula matematicaesplicativa del medesimo calcolo; la circostanza che l'ammontare degliimporti oggetto di restituzione (sia sub specie di rate mensili sia, per ilcaso di anticipata estinzione, sub specie di capitale residuo) possa variare(in positivo o in negativo) in esito al fluttuare del tasso di cambio emergechiaramente dall'intero impianto ed è stato in tal senso applicato alrapporto nella sua fase fisiologica (avendo i mutuatari ricevuto gliaggiornamenti semestrali delle intervenute variazioni, in aumento ovveroin diminuzione, e così constatato il modificarsi delle somme accantonatesul collegato deposito)»; la lettura degli appellanti in termini di carente edinesatta informativa fornita ai mutuatari consumatori, in contrasto con iprincipi espressi nella direttiva 2014/17/UE, sul presupposto che: «Imutuatari hanno quindi acquistato un prodotto bancario tradizionale ineuro (il mutuo fondiario), finalizzato a soddisfare un bisogno tipico dellefamiglie (l'acquisto della prima casa), con la volontà di esporsi al solorischio determinato dalla variazione del tasso di interesse» (conclusionalepag. 35), era infondata poiché si basava su un presupposto nonrispondente al vero, in quanto questa «intenzione» dei mutuatari di«esporsi al solo rischio determinato dalla variazione del tasso di interesse»non poteva assumere alcuna rilevanza - ai fini della valutazione dellachiarezza della disciplina negoziale – essendo smentita dal datodocumentale già commentato;Numero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026c) era, comunque, da escludere la ricorrenza di qualsivoglia carattereabusivo e vessatorio delle richiamate clausole, ai sensi degli artt. 35 e 36codice consumo; ed invero «nella sopra descritta regolamentazionecontrattuale non è dato ravvisare alcuna incidenza squilibrante neirapporti inter partes, poiché il meccanismo operativo risulta conforme alla― del tutto lecita ― natura del contratto in termini di contratto aleatorio,posto che la variabilità degli importi dovuti consegue alla natura stessa delmeccanismo di indicizzazione scelto dalle parti, meccanismo connotato dafluttuazioni che possono in concreto rivelarsi positive o negative perciascuna di esse, senza possibilità di prevedere, nel lungo termine ed exante, se il beneficiario del vantaggio economico dell'operazione medesimasarà il mutuante ovvero il mutuatario»; aggiungendo: «del resto, lastipulazione del mutuo indicizzato al franco svizzero (del tutto equivalentealla stipula di un mutuo in valuta estera) ha costituito per gli attori lostrumento per poter beneficiare dei vantaggi derivanti dall'applicazione deltasso di interesse Libor CHF che, all'epoca della stipula, aveva unandamento potenzialmente favorevole rispetto all'Euribor».c) quanto alle ragioni di appello che invocavano la consolidatagiurisprudenza della Corte di giustizia UE in materia di mutui indicizzati avaluta estera, ha affermato che la medesima non era stata affatto deltutto negletta dal Tribunale laddove questo aveva ritenuto la validità dellatipologia di contratto in esame in asserito contrasto con quanto espressodalla Corte di Giustizia che aveva giudicato ― secondo la tesi degliappellanti ― detti contratti invalidi per difetto di trasparenza, poiché, inrealtà nessuno degli svariati pronunciamenti della Corte di Giustizia(riportati da pag. 60 a pag. 69 della conclusionale), aveva affermatol'invalidità di clausole identiche a quelle qui in esame, ma aveva fissato deiprincipi in punto chiarezza e comprensibilità delle clausole circa iltrasparente funzionamento concreto del meccanismo di conversione dellavaluta estera al quale si riferisce il meccanismo contrattuale, riservandoneNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026la valutazione in concreto al giudice nazionale «il che è quanto ha fatto ilprimo giudice, in ciò confermato da questa Corte»;d) infine, con riguardo all’accertamento dell'AGCM letto in combinazionecon la pronuncia della Suprema Corte n. 23655/2021 ha affermato chel’ulteriore direttiva d’indagine che quest’ultima pronuncia aveva indicato(stante il valore di «presunzione legale, pur suscettibile di provacontraria» attribuito al provvedimento amministrativo) non sortiva«l'effetto a sé positivo rivendicato dalla difesa dei mutuatari appellantisull'odierno tema del contendere, dovendosi richiamare ― ancora unavolta ― quanto sopra ampiamente espresso in tema di sufficientechiarezza e trasparenza delle clausole in commento (da valere quale"motivazione rafforzata", nell'accezione richiesta dalla Suprema Corte) eciò sia in relazione al contenuto ontologico delle clausole suddette, sia inrelazione al concreto andamento dei rapporti tra le parti»: infatti tutte lecensure sotto vari aspetti svolte dai mutuatari erano «sostanzialmentedirette a censurare l'effetto economicamente non conveniente delregolamento contrattuale, per come progressivamente stabilizzatosi, piùche il regolamento in sé considerato. Il che vale a dolersi dell'avvenutodella singola clausola. E ciò appare tanto più vero, ove si consideri comenessuna doglianza del genere qui in esame sia stata formulata daimutuatari nella prima fase del rapporto (in cui il meccanismo delconguaglio ha portato, per tutti loro, ad esiti ampiamente positivi, inapplicazione di quello stesso meccanismo convenzionale, concretamentenoto ― siccome oggetto delle comunicazioni di adeguamento semestrale― e del tutto gradito)».Conclude la Corte d’appello, quindi, ribadendo il già espresso giudizio diadeguata chiarezza e trasparenza delle clausole in commento e,comunque, della loro inidoneità ad essere fonte del decisivo effetto di unNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026significativo squilibrio dei diritti ed obblighi nascenti dal contratto a caricodei mutuatari.2.2. ― Infine, la Corte ha respinto la censura relativa al rigetto delladichiarazione di nullità della clausola sub 4 del contratto di mutuo,siccome idoneo a fondare l'operatività di un derivato implicito, in assenzadi preventiva stipula di un contratto quadro, richiamando sul puntospecifico nella sentenza di questa Corte n. 23655/2021 con cui era statochiarito che: «Non è infatti possibile assimilare il contratto di mutuo,ancorché indicizzato e per questa via sottoposto all'operatività di clausoledi carattere aleatorio, influenzate dalla variabilità di tassi e cambi, ad unostrumento finanziario, per la semplice ed assorbente ragione che mancanella struttura contrattuale l'operazione di investimento di risorse da partedel mutuatario, che non acquista uno strumento finanziario, ma vieneinvece finanziato. Non a caso, infatti, è il mutuatario a ricevere l'apportoche si impegna a restituire … Infine, il contratto di mutuo indicizzato inquestione non genera alcun titolo idoneo alla circolazione ... Diversamenteragionando, si finirebbe con l'assimilare a uno strumento finanziarioderivato qualsiasi contratto di scambio caratterizzato da clausole dicarattere aleatorio intrinsecamente rischiose».2.3. ― Quanto, poi, al gravame proposto dalla banca lo ha accoltoosservando che:a) l’utilizzo nella clausola 7 in tema di estinzione anticipata del termine«capitale restituito» al posto della corretta locuzione «capitale residuo»(aspetto peraltro non più rilevante in questa sede) non era idoneo adingenerare una oggettiva incertezza, giacché l'unico significato attribuibileal termine in questione è quello di capitale nominale ancora da restituire,tanto che anche la stessa sentenza appellata dava conto del fatto che«entrambe le parti, nell'esaminare la clausola, al fine di attribuirle unalogica, al di là delle contestazioni, muovono entrambe dal presuppostoindispensabile di far riferimento al capitale residuo»;Numero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026b) fondato, infine, risultava il motivo riferito all’asserita abusività delcontratto ai sensi dell'art. 33 del Codice del consumo, siccome ingeneranteun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dalcontratto, giacché, il meccanismo di indicizzazione previsto dalla clausolain questione integrava un elemento aleatorio per entrambe le parti, inquanto suscettibile di incidere, in aumento o in diminuzione,sull'ammontare della prestazione dovuta dal mutuatario; l'andamento deltasso di cambio, per giunta lungo un arco temporale ventennale, è unelemento che per definizione risulta non conoscibile ex ante da nessunadelle due parti, onde la sua regolazione (secondo un meccanismo che èstato valutato anche dal CTU come l'unico finanziariamente ipotizzabile)non poteva essere tale da fondare uno squilibrio tra le posizioni delle dueparti, quale che fosse la sua formulazione.4. ― Avverso detta sentenza i ricorrenti formulano tre motivi di ricorso.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] PLC. Entrambe le parti hannodepositato memoria. Il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento delsecondo motivo di ricorso ed il rigetto del primo e del terzo in quantoinfondati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Il primo motivo di ricorso denuncia ai sensi dell’art. 360, n. 3 e 4c.p.c., la violazione dell’art. 51, n. 4 c.p.c. in ragione dell’asserita nullitàdel giudizio di primo grado nonché della sentenza di primo grado per viziodi costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., per avere, sia il Tribunale chela Corte d’appello, rigettato l’istanza di ricusazione del giudice di primaistanza con conseguente rimessione della causa al primo grado di giudizio.I ricorrenti sostengono che il giudice di primo grado versava in unasituazione di «precognizione», avendo già deciso in numerosi procedimentianaloghi aventi ad oggetto i medesimi contratti di mutuo indicizzati alfranco svizzero, sempre con esito sfavorevole ai mutuatari. Ciò avrebbecomportato una compromissione dell’imparzialità in quanto il giudice siNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026sarebbe formato preventivamente un convincimento sulla medesimaquestione giuridica e fattuale, destinato a riprodursi anche nel presentegiudizio, come dimostrato ― secondo i ricorrenti ― dalla sostanzialereiterazione delle medesime argomentazioni utilizzate nelle decisioniprecedenti.La Corte d’appello ha escluso la ricorrenza della causa di astensione,ritenendo che la precognizione rilevante ai sensi dell’art. 51 c.p.c.presuppone la conoscenza della medesima causa in altro grado dellostesso processo, e non anche la decisione di controversie analoghe. Iricorrenti censurano tale interpretazione ritenendola eccessivamenterestrittiva e in contrasto con la ratio della norma, che è quella di evitareogni pregiudizio derivante da precedenti valutazioni su questioni identiche.1.1. ― Il primo motivo è manifestamente infondato.Come osservato dal P.G., la garanzia dell'alterità del giudice, comeinterpretata dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n.12345/2001), è strettamente ancorata alla distinzione tra i gradi delmedesimo processo. L'aver trattato cause che si sono dimostrate(relativamente) seriali non costituisce, ovviamente, motivo di astensioneobbligatoria, rientrando nell'ambito della competenza tabellare e dellaspecializzazione delle sezioni («I casi di astensione obbligatoria del giudicestabiliti dall'art. 51 cod. proc. civ., ai quali corrisponde il diritto diricusazione delle parti, in quanto incidono sulla capacità del giudice,determinando una deroga al principio del giudice naturale precostituito perlegge, sono di stretta interpretazione e non sono, pertanto, suscettibili diapplicazione per via di interpretazione analogica; ne consegue chel'obbligo di astensione sancito dal n. 4 del citato articolo nei confronti delgiudice che abbia conosciuto della causa come magistrato in altro gradodel processo - rivolto ad assicurare la necessaria alterità del giudicechiamato a decidere, in sede di impugnazione, sulla medesima reiudicandanell'unico processo - non può essere inteso nel senso di operare in unNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026nuovo e distinto procedimento, ancorché riguardante le stesse parti e purse implicante la risoluzione di identiche questioni» v. Cass. Sez. Un. cit.,confermato in modo costante, v. per tutte Cass. n. 22930/2017 Cass. n.15268/2019; Cass. n. 29907/2025).2. ― Il secondo motivo di ricorso denuncia ai sensi dell’art. 360, nn. 3c.p.c., la violazione e falsa/omessa applicazione degli artt. 1421 c.c., 33 ess. Cod. Cons., 3, 4 e 5 della Direttiva 1993/13/CEE, 1175, 1176, 1322,1325, 1337, 1343, 1375 e 1418 c.c., e 117 TUB, per non avere la Corted’Appello dichiarato la nullità delle clausole 4, 4-bis, 7 e 7-bis dei contrattidi mutuo per cui è causa per difetto di chiarezza e comprensibilità, nonchéper asserita vessatorietà ed eccessivo squilibrio a danno dei consumatoriin violazione della normativa civilistica, consumeristica ed eurounitaria e diquesta Corte «che ha riconosciuto l'efficacia di public enforcement alladelibera dell’AGCM sui mutui de quibus; violazione, altresì, degli obblighidi diligenza professionale e buona fede e correttezza e del divieto di abusonei contratti, nei rapporti tra professionisti e consumatori; nullità delleclausole per difetto di meritevolezza e di causa in concreto o per il liceitàdella stessa; conseguente necessità di ricalcolare gli interessi sulla sommaconcessa a mutuo (…) e gli importi per l'estinzione anticipata, espungendodal sistema di calcolo il differenziale sul cambio CHF/EURO edeterminando il piano di ammortamento e gli importi dovuti»Il motivo contiene distinte ragioni di censura, che si possonosintetizzare come segue.(i) I ricorrenti, sulla base dell’assunto di essersi «rivolti a [OSCURATO:PERSONA] perottenere un mutuo e rimborsare il prestito con rate costanti, calcolate suun tasso di interesse variabile indicizzato al Libor» e che questo sarebbe«ciò che emerge da tutta la documentazione fornita dalla Banca» (v.ricorso pag. 99, 100), contestano la valutazione della Corte d’appello cheha ritenuto le clausole sufficientemente chiare e non abusive valorizzandoil dato testuale e la presenza di indicazioni contrattuali ritenute esplicativeNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026del meccanismo della doppia indicizzazione richiamando la giurisprudenzadella Corte di giustizia UE secondo cui la trasparenza deve essere intesa insenso sostanziale e non solo formale, ovvero grafico grammaticale. LaCorte avrebbe ridotto la nozione di «chiarezza» e «trasparenza» delleclausole a un mero dato formale, legato alla loro formulazione letterale,senza considerare il diverso standard imposto dal diritto europeo e dalladisciplina consumeristica, posto che la giurisprudenza della Corte digiustizia è nel senso che una clausola è trasparente soltanto se consenteal consumatore di comprendere, già al momento della stipula, ilfunzionamento effettivo del meccanismo contrattuale e i suoi riflessieconomici sul rapporto, ovvero sia posto in grado di valutare, in modoconcreto e consapevole, i rischi e i costi che assume.Sottolineano i ricorrenti la struttura particolarmente complessa di questimutui, del tutto estranea allo schema tipico del mutuo fondiario, poiché ilcontratto non si limita a prevedere un tasso di interesse variabile, maintroduce un sistema di doppia indicizzazione: da un lato, al tasso LIBORin franchi svizzeri, dall’altro, al tasso di cambio tra franco svizzero edeuro, a cui si aggiungerebbe un ulteriore livello di complessità,rappresentato dal meccanismo dei conguagli semestrali regolati attraversoun deposito accessorio, il c.d. «fondo fruttifero», sul quale vengonocontabilizzate le differenze derivanti sia dalla variazione del tasso diinteresse sia, soprattutto, dalla fluttuazione del cambio. Secondo iricorrenti, questa costruzione contrattuale, lungi dall’essere comprensibile,produrrebbe effetti economici «altamente controintuitivi», nel senso che ilsistema sarebbe tale per cui il mutuatario, pur pagando regolarmente lerate, può ritrovarsi con un debito residuo non solo invariato, maaddirittura accresciuto, soprattutto in presenza di un apprezzamento dellavaluta estera: tale eventualità, che rappresenta il rischio principaledell’operazione, non sarebbe stata adeguatamente illustrata, né medianteesempi numerici, né mediante simulazioni, né attraverso una chiaraNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026rappresentazione degli scenari possibili (v. anche pag. 44, nella parteillustrativa, ove si sottolinea che tale modalità esplicativa sarebbe impostadalla normativa a tutela del consumatore, senza tuttavia indicarla).In breve, sostengono che la Banca avrebbe «venduto questo prodotto,di natura anche finanziaria (posto che contiene un derivato implicito: v.infra), facendo credere al mutuatario consumatore che si trattasse di untradizionale mutuo fondiario, “prima casa” in Euro, diverso e piùconveniente rispetto a quelli proposti da altri istituti bancari solo perché sirichiamava a Libor anziché all'Euribor (che nel giugno 2007 era assestatosu una media del 4,258%) omettendo, però, di spiegare chel'indicizzazione valutaria aumentava il regime di guadagno dell'istitutobancario e scaricava sul cliente il rischio di cambio» ( v. ricorso pag. 48) eche «Non v'è né i contratti (…), alcun riferimento alla conversione delcapitale dagli euro ai franchi svizzeri, né nel testo contrattuale né negliallegati».Contestano perciò la conclusione della Corte d’appello per cui lapresenza nel contratto di una descrizione estesa del meccanismo fossesufficiente a integrare il requisito della trasparenza da intendersi in sensosostanziale quale reale comprensione da parte del consumatore.Richiamano tanto la sentenza n. 23655 del 2021 di questa Cortequanto il provvedimento n. 27214/2018 dell'AGCM (che aveva sanzionatola banca ritenendo non chiare «le clausole sopra analizzate [artt. 4 e 4 bis,7 e 7 bis dei contratti] anche lette alla luce del contesto complessivo delcontratto nel quale sono inserite»), e, in particolare, il fatto che dettasentenza ha attribuito rilievo al public enforcement dell’AGCM quale fontedi una presunzione legale di opacità delle clausole sotto il profiloinformativo; a pag. 26 del ricorso – in particolare – sul punto affermano ilprovvedimento sanzionatorio dell’AGCM «determina una presunzione iuristantum di abusività delle clausole, come sancito da Cassazione23655/2021 cit. dalla giurisprudenza della Corte di giustizia», ovvero cheNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026questa corte avrebbe affermato che da detto accertamento amministrativoderiva una presunzione legale di abusività (id est vessatorietà) dellemedesime.Osservano che la Corte d’appello non avrebbe adeguatamenteconsiderato tali precedenti e, soprattutto, non avrebbe fornito unamotivazione idonea (ovvero «rafforzata» come richiesto dal precedente dilegittimità citato) a superare il giudizio già espresso in sedeamministrativa.(ii) Sempre in punto chiarezza, con il motivo in esame, i ricorrentideducono la sussistenza di una violazione degli obblighi di comportamentogravanti sull’intermediario, poiché la banca, non si sarebbe limitata apredisporre clausole oscure, ma avrebbe anche presentato il prodottocome vantaggioso per effetto dell’applicazione del tasso LIBOR, senzachiarire che tale apparente beneficio era neutralizzato, e anzi superato,dal rischio di cambio. In tal modo, il consenso del mutuatario si sarebbeformato su una rappresentazione incompleta e fuorviante dell’operazione,in violazione degli obblighi informativi precontrattuali e della diligenzaprofessionale qualificata richiesta agli intermediari bancari.Affermano i ricorrenti che nei contratti in questione [OSCURATO:PERSONA] avrebbeimposto l'alea del rischio cambio con il franco svizzero senza fornirealcuna spiegazione, omettendo di sottolineare l’andamento della valutaCHF che era al minimo storico e le inerenti proiezioni, laddove ― essisostengono ― era la banca stessa che gestiva e manipolava il tasso dicambio sui mercati internazionali (sul punto richiamano l'indagine iniziatanell'anno 2012 c.d. [OSCURATO:PERSONA], e altra indagine detta [OSCURATO:PERSONA]), eciò al fine di sostenere che le clausole in argomento «debbono ritenersiabusive e comunque radicalmente invalide per violazione di ogni dovere ditrasparenza, correttezza, e buona fede», «nonché per difetto e illiceitàdella causa in concreto o, comunque, per difetto di meritevolezza»,Numero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026affermazioni queste ultime, peraltro, del tutto sfornite di ulterioriesplicitazioni.(iii) Sul piano strettamente consumeristico, infine, i ricorrentisostengono che le clausole oggetto di causa determinino un significativosquilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, ai sensi dell’art. 33 cod.cons. poiché il rischio di cambio verrebbe integralmente trasferito sulmutuatario, senza che questi sia stato posto in condizione di comprenderloe accettarlo consapevolmente, mentre la banca beneficerebbe di unmeccanismo che le consente di incrementare il proprio guadagnoindipendentemente dall’andamento del rapporto; per cui l’alea delcontratto non sarebbe realmente bilaterale, come affermato dalla Corted’appello, ma unilateralmente sbilanciata a favore dell’intermediario. Datali premesse discende, nella prospettiva del motivo, la nullità delleclausole contrattuali per violazione di norme imperative e della disciplina atutela del consumatore, con conseguente necessità di espungere dalrapporto il meccanismo di indicizzazione valutaria, con conseguentericalcolo del mutuo secondo parametri legali, con eliminazione deldifferenziale di cambio e restituzione da parte della banca delle sommeindebitamente percepite.2.1. ― La parte controricorrente censura l’inammissibilità della censura,sia per aver proposto «alla rinfusa» ed indistintamente la pretesaviolazione di plurime norme, variegate ed eterogenee, che spaziano dallanormativa a tutela del consumatore, alla disciplina codicistica in merito arequisiti e nullità del contratto, alla diligenza e buona fede nell’esecuzionedel contratto, nonché alle disposizioni civilistiche in materia di buona fedee alla diligenza nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, senzapremurarsi di specificare le ragioni per cui tali norme sarebbero stateviolate dalle statuizioni contenute nella sentenza impugnata; sia perché iricorrenti chiederebbero al giudice di legittimità di effettuare una nuovainterpretazione delle clausole contrattuali di cui i medesimi deduconoNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026l’illegittimità, sulla base degli stessi elementi documentali giàcompiutamente valutati in modo conforme dal Tribunale e dalla Corted’Appello, per pervenire ad un risultato diverso rispetto a quello a cui ègiunto il giudice di merito (ossia accertandone la pretesa ambiguità evessatorietà, escluse invece recisamente dalla sentenza impugnata)laddove l’interpretazione del contratto costituisce indagine di fatto, cometale riservata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimitàunicamente sulla base di un’asserita violazione dei principi ermeneutici dicui agli artt. 1362 e seguenti c.c., violazione che, invece, non era stataneppure allegata.In ogni caso, reputa la controricorrente che: (i) nell’escludere il profiloabusivo o vessatorio delle clausole in esame, la Corte meneghina abbiapuntualmente e correttamente applicato la normativa consumeristicainvocata dagli allora appellanti, la quale prevede che solo le clausolevessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 del Codice del consumo ― in quantocomportanti un significativo squilibrio ai danni del consumatore ― e nonquelle eventualmente considerate solo ambigue o poco chiare possanoessere considerate nulle; (ii) la Corte d’appello aveva ampiamenteargomentato le ragioni per cui le clausole in esame non possono essereritenute né prive di chiarezza e trasparenza nella loro esposizione, né,comunque, vessatorie in quanto non comportanti lo squilibrio dei diritti edegli obblighi derivanti dal contratto; e ciò considerando la giurisprudenzacomunitaria citata ex adverso.2.2. ― Il P.G. richiama la decisione della prima sezione n. 23655 del 31agosto 2021, sostenendo che: «[OSCURATO:PERSONA] ha affermato che leclausole che determinano l'oggetto principale del contratto o l'adeguatezzadel corrispettivo possono essere dichiarate vessatorie e nulle se non sonoformulate in modo chiaro e comprensibile», laddove la «chiarezza»richiesta non è quella meramente lessicale (conoscenza dei termini), maquella «sostanziale» (comprensibilità economica), nel senso che ilNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026consumatore deve essere posto in grado di cogliere l’impatto del rischio dicambio sulla restituzione del capitale, vale a dire di comprendere non soloche la rata può variare, ma che egli sta assumendo un rischio di cambioidoneo a incidere in modo significativo sul capitale residuo. Osserva che laricostruzione della predetta sentenza laddove valorizza il rilievo di provaprivilegiata del provvedimento dell'AGCM n. 27214/2018, è messa in crisidall’annullamento del provvedimento dell’AGCM da parte del Consiglio diStato con la sentenza n. 3433 del 17 aprile 2024, ma che, cionondimeno,resta il fatto che il giudice di merito deve accertare la opacità evessatorietà della clausola, secondo i parametri ermeneutici indicati, fruttodi un orientamento confermato e rafforzato dall'ordinanza n. 30556/2023,secondo il quale la verifica della vessatorietà implica un’indagine sul se ildifetto di trasparenza abbia determinato un «significativo squilibrio» aisensi dell'art. 33 del cod. cons., rendendo la clausola nulla; e, conriguardo a tale ultimo tema, svolge le seguenti ulteriori argomentazioni:-) dà atto che la sentenza del giudice amministrativo afferma che leclausole di indicizzazione «risultano chiare – da un punto di vistadescrittivo e operativo» per cui «il consumatore medio, proprio inrelazione alla tipologia di contratto non soggetto a quotidianità, era ingrado di comprendere ― da un punto di vista sostanziale ― i rischi che,sul piano economico, si assumeva con la sottoscrizione del contratto, inquanto, così come espressamente indicato, con l’apprezzamento dellavaluta estera, rispetto alla valuta nazionale, poteva subire un aggravio dalpunto di vista economico, ovvero un vantaggio a seconda dell’andamentodei cambi», e, quindi, che il contratto sarebbe incerto negli esiti economiciin ragione della sua aleatorietà;-) richiama però Cass., Sez. Un., n. 5657 del 23 febbraio 2023 (relativaal caso di contratto di leasing con analoga indicizzazione al franco svizzeroche, pure, aveva affermato «nel caso di specie le clausole erano chiare,sia nelle modalità di operatività del meccanismo di indicizzazione, sia negliNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026effetti di evidente aleatorietà in favore dell’uno o dell’altro contraente») e,traendo spunto da un inciso della sentenza per cui tali clausole «sonooggetto di una possibile valutazione circa la ammissibilità di talemeccanismo per mutui da stipulare da parte di normali consumatori»,reputa che i principi affermati anche in quel caso non trovino applicazionenel caso in cui il mutuatario sia un consumatore, dovendosi privilegiare laratio e la finalità della tutela unionale del consumatore e, in particolare,dei canoni di trasparenza prescritti dalla direttiva 93/13/CEE, così comeinterpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un arcotemporale che va dal 2021 fino ai più recenti arresti del 2026;-) richiamati i concetti di asimmetria informativa e trasparenzasostanziale, cita in particolare Corte di Giustizia del 10 giugno 2021 nellecause riunite da C-776/19 a C-782/19 (BNP [OSCURATO:PERSONA]) intema di trasparenza di una clausola di indicizzazione valutaria, laddove hastabilito che la trasparenza di una clausola di indicizzazione valutaria deveessere valutata tenendo conto di tutte le circostanze che accompagnano laconclusione del contratto e precisato che il consumatore deve essere postoin grado di prevedere le conseguenze economiche derivantidall'applicazione del tasso di cambio; il che implica ― reputa il P.G. ― chela banca «deve illustrare concretamente che una svalutazione della valutanazionale rispetto alla valuta estera può incidere non solo sulla ratamensile, ma soprattutto sul capitale residuo da restituire» e che la«mancanza di simulazioni numeriche riguardanti scenari di cambiosfavorevoli» sarebbe stata «identificata come un indice primario di opacitàe, conseguentemente di vessatorietà»; sottolinea inoltre che la decisionecitata ha concluso nel senso che «alla luce di tutte le considerazioni cheprecedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando chel’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nelsenso che le clausole del contratto di mutuo che prevedono che la valutaestera sia la moneta di conto e che l’euro sia la moneta di pagamento eNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026che hanno l’effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario,rientrano nell’ambito di applicazione di suddetta disposizione nel caso incui tali clausole stabiliscano un elemento essenziale che caratterizza ilcontratto in discussione»; cita, poi, la sentenza del 12 febbraio 2026,causa C-471/24 ([OSCURATO:PERSONA]), riferita specificamente agli indici di riferimento(come il WIBOR polacco o il LIBOR) in cui la Corte ha ribadito che ilrequisito della trasparenza impone che il consumatore sia posto incondizione di comprendere il funzionamento della modalità di calcolo deltasso, principio che, quanto ai mutui Euro/CHF, rileva nel senso cheladdove l'indicizzazione è legata sia al tasso [OSCURATO:PERSONA] sia allafluttuazione del cambio, creando un meccanismo di costo a due livelli,questo deve essere spiegato;-) infine cita due precedenti di merito (il Tribunale di Milano, con lasentenza n. 6056/2024 e la successiva n. 1970/2025, e il Tribunale diNapoli, con la sentenza n. 722/2026), che hanno confermato il caratterevessatorio delle clausole di indicizzazione [OSCURATO:PERSONA], al franco svizzero inquestione, rilevando come la complessità del meccanismo di «doppiaconversione» non fosse stata adeguatamente spiegata ai mutuatari,disponendo il ricalcolo del piano di ammortamento ed eliminandointegralmente l'indicizzazione al franco svizzero (in favore del parametronazionale come il tasso BOT).Conclude il P.G. che la Corte d'Appello avrebbe erroneamentevalorizzato la «chiarezza letterale» delle clausole, omettendo di applicarelo standard eurounitario di «trasparenza sostanziale» che esige lacomprensibilità dell'impatto economico e che l'omissione di simulazioninumeriche su scenari di cambio sfavorevoli e di una compiuta avvertenzasulle possibili conseguenze di andamento avverso del cambio, in uncontesto di marcata asimmetria informativa ove l’alea determina ilpossibile venir meno della sostenibilità futura delle rate (quanto al capitalee non solo al saggio di interesse), «configura una violazione dei doveri diNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026buona fede e trasparenza che determina la nullità di protezione delleclausole di indicizzazione».2.3. ― Nella loro lunga memoria i ricorrenti, alla luce di una corposaallegazione «in fatto» - che (come già avviene nello stesso ricorso) nonrisulta né è detto fosse stata prospettata in sede di introduzione dellacausa, tant’è vero che la sentenza si concentra su specifiche doglianzeoggetto dei motivi di ricorso senza che sia lamentato sotto alcun profilo undifetto motivazionale ― ribadiscono gli argomenti già esposti in puntochiarezza, trasparenza e comprensibilità per il consumatore mediamenteinformato imposti dai consolidati indirizzi della Corte di giustizia espressiproprio con riferimento a contratti di mutuo indicizzati od espressi invaluta estera, e circa il comportamento asseritamente abusivo della bancache avrebbe «totalmente azzerato» il «”beneficio apparente” del tassoLIBOR rispetto all’EURIBOR (questo solo il vantaggio che i mutuataricredevano di aver tratto dalla sottoscrizione del contratto di mutuo primacasa» per effetto «dall’insidioso “maleficio” legato al differenziale sul tassodi cambio CHF/EURO, per nulla chiarito nei modi prescritti dalla legge edalla Corte di giustizia al consumatore mediamente informato, anchemediante esempi matematici, come prevede ora la disciplina introdotta nelTUB per i finanziamenti immobiliari ai consumatori».2.3.1. ― Richiamano recenti pronunce favorevoli emesse dal [OSCURATO:PERSONA] ― disattese però dalla Corte d’appello ― e la giurisprudenzadella CGUE sui mutui indicizzati al franco svizzero sull’esame di abusivitàdelle clausole di indicizzazione, ai sensi della dir. 93/13 ― che la sentenzaqui impugnata avrebbe frainteso ― a partire dalla sentenza 26/2013Kásler e [OSCURATO:PERSONA] in punto di:(i) effettivi meccanismi di tutela del consumatore, che si trova in unasituazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia ilpotere nelle trattative sia il grado di informazione; (ii) nozione di «oggettoprincipale del contratto» ai sensi dell’articolo 4.2 (citano, in particolare,Numero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026causa C-26/13, Kásler e [OSCURATO:PERSONA], punti 49 e seguenti; causa C-186/16, Andriciuc, punti da 39 a 41, sentenza CGUE causa 609/19, punto36) per concludere sul punto che «le clausole del contratto di mutuoBarclays non si sottraggono alla valutazione di abusività prevista dalladirettiva 93/13, anche a prescindere dai requisiti di chiarezza ecomprensibilità, ai sensi dell’art. 4.2 della direttiva 93/13, atteso checlausole siffatte non vertono «sulla definizione dell’oggetto principale delcontratto (…) per la semplice ragione che in questo caso non vi è alcunservizio che la Banca mutuante fornisce al mutuatario consumatorenell’applicazione delle clausole di indicizzazione finanziaria correlate alcambio in valuta estera» e che già per questo profilo la sentenzaimpugnata si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza della CGUE (v.memoria par. 69, pag. 28).Si soffermano, poi sui requisiti di chiarezza e piena comprensibilità(effettiva e in concreto) della clausola sugli interessi dovuti sulla sommamutuata, ai sensi degli artt. 4.2 e 5 della direttiva 93/13/CEE e dellaconsolidata giurisprudenza della CGUE, che affermano «del tuttopretermesso dalla Corte ambrosiana», a proposito del fatto che: (iii)«nell’ambito di contratti di mutuo espressi in valuta estera, dallagiurisprudenza della Corte si evince che l’articolo 4, paragrafo 2, delladirettiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che il requisito secondocui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro ecomprensibile non può essere ridotto unicamente al suo caratterecomprensibile sui piani formale e grammaticale» (causa C-51/17, OTPBank Nyrt, punti 73 e seguenti); (iv) in tali contratti «gli istituti finanziaridevono fornire ai prenditori di mutuo informazioni sufficienti consentire aquesti ultimi di assumere le proprie decisioni con prudenza e in pienacognizione di causa e dovrebbero quanto meno includere l’impatto sullerate di rimborso che deriverebbe da un forte deprezzamento della monetaavente corso legale nello Stato membro nel quale il mutuatario èNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026domiciliato e da un aumento del tasso di interesse estero (…) Più inparticolare, il mutuatario, da un lato, deve essere chiaramente informatodel fatto che sottoscrivendo un contratto di mutuo espresso in una valutaestera, egli si espone a un rischio di cambio che gli sarà, eventualmente,economicamente difficile sostenere in caso di deprezzamento della monetanella quale percepisce i propri redditi rispetto alla valuta estera in cui ilmutuo è stato concesso. Dall’altro lato, il professionista, nella fattispeciel’istituto bancario, deve esporre le possibili variazioni dei tassi di cambio ei rischi inerenti alla sottoscrizione di un mutuo in valuta estera» (causa C-51/17, OTP [OSCURATO:PERSONA], punti 74 e 75); (v) «Circa le modalità delmeccanismo di conversione della valuta estera (…), spetta al giudice delrinvio stabilire se, considerato l’insieme dei pertinenti elementi di fatto, tracui la pubblicità e l’informazione fornite dal mutuante nell’ambito dellanegoziazione di un contratto di mutuo, un consumatore medio,normalmente informato e ragionevolmente attento ed avvertito potessenon soltanto conoscere l’esistenza della differenza, generalmenteosservata sul mercato dei valori mobiliari, tra il corso di vendita ed il corsodi acquisto di una valuta estera, ma anche valutare le conseguenzeeconomiche, per esso potenzialmente significative, dell’applicazione delcorso di vendita ai fini del calcolo dei rimborsi di cui in definitiva sarebbestato debitore e, pertanto, il costo totale del suo mutuo» (causa C-26/13Kásler e [OSCURATO:PERSONA]). Principi, i predetti, tutti richiamati da C-776-19 aC-782/19, BNP [OSCURATO:PERSONA] SA, punti 62 e seguenti, checonclude: «74. Pertanto, nell’ambito di un contratto di mutuo espresso invaluta estera che esponga il consumatore a un rischio di cambio, non puòsoddisfare il requisito di trasparenza la comunicazione a tale consumatoredi informazioni, anche numerose, se queste ultime sono fondatesull’ipotesi che la parità tra la moneta di conto e la moneta di pagamentorimarrà stabile per tutta la durata del contratto in parola. Ciò vale inparticolare quando il consumatore non è stato avvertito dal professionistaNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026del contesto economico che può avere ripercussioni sulle variazioni deitassi di cambio, cosicché il consumatore non è stato messo in grado dicomprendere concretamente le conseguenze potenzialmente gravi, chepossono derivare dalla sottoscrizione di un mutuo espresso in valutaestera, sulla sua situazione finanziaria» (Analoghi principî sono ribaditidalla Corte nella causa C-325/23, [OSCURATO:PERSONA], nella causa C-300/23, Kutxabank).2.3.2. ― Infine, si soffermano sul significativo squilibrio in danno deimutuatari consumatori, richiamando: CGUE, sentenza del 12.12.2024,[OSCURATO:PERSONA]300/23, Kutxabank, per cui: «112. Nell’ambito della valutazioneche spetta al giudice nazionale effettuare in forza dell’articolo 3, paragrafo1, della direttiva 93/13, esso è tenuto a valutare, in considerazione ditutte le circostanze della controversia, in un primo momento, la possibileviolazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, lasussistenza di un eventuale significativo squilibrio a danno delconsumatore, ai sensi di tale disposizione (…) 114. Peraltro, al fine distabilire se una clausola determini, a danno del consumatore, unsignificativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dalcontratto, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13,occorre, in particolare, tener conto delle norme applicabili nel dirittonazionale in assenza di accordo tra le parti, in modo da valutare se, edeventualmente in che misura, tale contratto collochi tale consumatore inuna situazione giuridica meno favorevole di quella prevista dal dirittonazionale vigente»; nonché CGUE nella causa C-117/23 EurobankBulgaria, in cui, con specifico riferimento ai mutui espressi conmeccanismi di conversione in valuta estera, laddove afferma che: «47. Perquanto riguarda, in terzo luogo, la questione se le clausole relative almeccanismo di conversione, che conferiscono un siffatto vantaggio alprofessionista, senza che ciò sia stato espressamente concordato tra leparti, possano essere abusive, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dellaNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026direttiva 93/13, spetterà al giudice del rinvio, per rispondere a talequestione, verificare se, nel caso di specie, la banca, trattando in modoleale ed equo i mutuatari, potesse ragionevolmente aspettarsi che questiultimi accettassero siffatte clausole a seguito di trattative individuali…poiché l’esistenza di tale vantaggio non sembra essere stata comunicata aimutuatari e tale vantaggio comporta, in sostanza, un costo occulto adanno di questi ultimi»; e, ancora, CGUE nella causa C-325/23, DeutscheBank Polska, per cui «71. Nella specie, il giudice del rinvio ha ritenuto chela clausola relativa alla fissazione dell’importo del prestito, in quantoprevedeva un vantaggio per la banca collegato alla differenza di cambio,aveva l’effetto di accordarle, a spese dei consumatori, una commissioneocculta, non accompagnata da alcuna prestazione fornita in controparti»;infine CGUE nella C-609/2019, BNP [OSCURATO:PERSONA], ove siafferma che «le clausole contrattuali di cui trattasi nei procedimentiprincipali sembrano far gravare sul consumatore, nella misura in cui ilprofessionista non ha rispettato il requisito di trasparenza nei confronti ditale consumatore, un rischio sproporzionato rispetto alle prestazioni eall’importo del mutuo ricevuto, poiché l’applicazione di siffatte clausolecomporta che il consumatore debba sopportare il costo dell’andamento deitassi di cambio a termine. In funzione di tale andamento, dettoconsumatore può trovarsi in una situazione in cui, da un lato, l’importo delcapitale residuo dovuto in moneta di pagamento, nella fattispecie in euro,è considerevolmente più elevato della somma inizialmente presa inprestito e, dall’altro, le mensilità versate hanno quasi esclusivamentecoperto i soli interessi» e si precisa che: «Ciò si verifica, in particolare,quando un simile incremento del capitale residuo dovuto in valutanazionale non è equilibrato dalla differenza tra il tasso di interesse dellavaluta estera e quello della valuta nazionale, fermo restando chel’esistenza di una siffatta differenza costituisce il vantaggio principale di unmutuo espresso in valuta estera per il mutuatario».Numero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026Concludono i ricorrenti che la costante giurisprudenza della CGUE,formatasi in materia di contratti di finanziamento espressi in valuta oparametrati alla valuta estera, ritiene sussistente il «significativosquilibrio».2.3.3. ― Quanto alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 1699/2025, cheha posto fine alla lite in sede di public enforcement, i ricorrenti nesottolineano l’irrilevanza poiché pur non potendosi più giovaredell’accertamento dell’AGCM, quale «prova privilegiata», agli stessi non èopponibile quel che afferma il Giudice amministrativo trattandosichiaramente di res inter alios acta, fermo che «anche il Consiglio d i Stato,nei passaggi dedicati al tema delle clausole abusive nei contratti con iconsumatori, appaia ictu oculi contraddire e violare, contra iuseuropaeum, i criterî preminenti e vincolanti della CGUE in materia dicontratti B2C, già ampiamente ricordati».2.4. ― La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] si sofferma, invece, sull’erroneità dialcuni passaggi della memoria del P.G. e sull’inconferenza, nel caso dispecie, dei richiami alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che sonoanche, più sinteticamente, quelli sottolineati dai ricorrenti. In particolare,sul piano giuridico, contesta:a) l’asserita equivalenza tra mancata trasparenza e nullità delleclausole, già specificamente oggetto di due decisioni di questa Corte -l’ordinanza n. 30556/2023, la sentenza n. 1580/2025 e la successivaordinanza conforme n. 3709/2026 ― del tutto ignorate nella memoriastessa; la seconda delle quali ― sottolinea ― era stata resa all’esito dipubblica udienza sul conforme parere della Procura Generale che proprio atali pronunce faceva riferimento;b) la parzialità, dunque, della rassegna della «giurisprudenza nazionale»che si sarebbe espressa sulla tipologia di contratto di mutuo per cui ècausa, sottolineando il corposo numero di decisioni che si sonopronunciate in senso opposto alle tre citate (produce, pertanto, in questaNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026sede, ulteriori 172 pronunce, di cui quattro decisioni di questa Cortenonché la pronuncia del Consiglio di Stato in data 26 febbraio 2025, che siaggiungono a quelle già agli atti, per un complesso di oltre 230 pronunceconformi);c) l’inconferenza delle sentenze della CGUE richiamate nella memoriadella Procura rispetto al contratto di mutuo oggetto di causa, e, anche dairicorrenti osservando, in particolare, che:-) in quella emessa all’esito della causa C-776-19, in data 10 giugno2021, causa C-776/19 (BNP [OSCURATO:PERSONA]), secondo quantoriportato nella pronuncia stessa, l’informazione fornita dal mutuante alconsumatore sull’esistenza del rischio di cambio era in quel caso basatasull’ipotesi che la parità fra la moneta di conto e la moneta di pagamentosarebbe rimasta stabile nel corso di tutta la durata del contratto, e che erastato ritenuto che l’informazione fornita dal mutuante al consumatore ―basata su detto assunto della stabilità del tasso di cambio ― nonsoddisfacesse il requisito di trasparenza, giacché non vi era stata alcunamenzione della sussistenza di un rischio di cambio, né nel contratto nénella documentazione precontrattuale consegnata ai mutuatari (cfr. par.68 della pronuncia); dunque in una fattispecie del tutto diversa da quellaoggetto della presente causa, in cui la banca non ha mai prospettato aimutuatari che il rapporto di cambio tra le monete Euro e [OSCURATO:PERSONA] rimasto lo stesso, e anzi, non solo ha indicato chiaramente che iltasso di cambio applicato era «variabile» ma anche nel [OSCURATO:PERSONA] a disposizione ha chiaramente esplicitata proprio l’esistenza di quel«rischio di cambio» che, nel caso sottoposto alla CGUE, l’istituto mutuantenon aveva invece esplicitato;-) in quel caso, inoltre, anche il meccanismo di indicizzazione pattuitonel contratto era del tutto differente, atteso che, in virtù delle particolarimodalità di rimborso, mentre il rischio sopportato dalla Banca potevaessere, comunque quantificato, quello sopportato dai mutuatari non eraNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026quantificabile a priori ed era illimitato; dunque il piano di ammortamentoera strutturato con modalità del tutto diverse da quanto avviene per tutti imutui che adottano un piano di ammortamento c.d. alla francese (iviincluso il mutuo erogato da [OSCURATO:PERSONA]), perché le rate mensili previste daquel piano di ammortamento non andavano ad estinguere una quota dicapitale predeterminata secondo criteri stabiliti nel contratto, ma talequota veniva definita di volta in volta sulla base del tasso di cambiorilevato al momento del pagamento della rata: con la conseguenza che laquota di capitale non estinta veniva iscritta al saldo debitore e la duratadel mutuo veniva allungata, secondo un particolare meccanismo cheesponeva i mutuatari ad un rischio dal punto di vista sia quantitativo chetemporale potenzialmente illimitato; ed ancora che il contratto non eraconnotato da un’alea bilaterale, ma sottoponeva i mutuatari ad un rischiodi cambio maggiore e illimitato rispetto al rischio di cambio a cui erasottoposta la banca;-) parimenti inconferente era il richiamo alla sentenza emessa dallaCGUE all’esito del procedimento C-139/22 in data 21 settembre 2023,resa su problematica estranea al contratto di mutuo oggetto di causa;-) infine non pertinente era la sentenza emessa in data 12 febbraio2026 all’esito della causa C-471/24 che riguardava pretesi obblighiinformativi che la banca non avrebbe adempiuto, la cui individuazionecoinvolgeva profili relativi all’interpretazione e applicazione della direttiva2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014,in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobiliresidenziali, nonché del Regolamento 2016/1011, ovvero della dedottaviolazione di previsioni che, all’epoca in cui sono stati sottoscritti i contrattidi mutuo per cui è causa, non esistevano; non sarebbe stato evidenziatodal P.G., invece, il contenuto delle statuizioni della Corte con cui, proprioin detta ultima pronuncia, la CGUE smentisce l’asserita equivalenza tradifetto di trasparenza e vessatorietà, confermando, invece, che il difetto diNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026trasparenza, da solo, non è di per sé sufficiente a far ritenere la clausolaabusiva;-) su quest’ultimo aspetto, ovvero sulla necessità che la clausolacomporti anche uno squilibrio di carattere giuridico, riguardante ladistribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, a danno delconsumatore, si concentra nel seguito la memoria della controricorrente,ricordando, quanto già rappresentato ed accertato «in fatto» dal giudice dimerito, ovvero che la posizione della banca è esattamente speculare aquella del mutuatario; tanto che nel corso dei precedenti gradi di giudizioera stato anche messo in luce come, in costanza di rapporto, in molteoccasioni i ricorrenti abbiano beneficiato di conguagli semestrali positivi,progressivamente apprezzato a favore del franco svizzero, conconseguente conguaglio negativo a sfavore del cliente; dall’altro lato, vi èstata una netta e più marcata diminuzione del tasso di interesse LIBORCHF rispetto al tasso convenzionale previsto nel contratto, conconseguente conguaglio positivo a favore del cliente (che in tal modo devepagare minori interessi rispetto a quelli previsti nel piano diammortamento); e che l’effetto combinato dei due parametri diindicizzazione (id est, tasso di interesse Libor e tasso di cambio CHF/EUR)ha portato a conguagli positivi per i clienti in diversi semestri; in sede diestinzione anticipata, invece, tale effetto combinato non si è verificatopoiché l’operazione di estinzione anticipata ha, per definizione, ad oggettounicamente il capitale, e che tale discrepanza non discende dallecaratteristiche tipiche del mutuo in questione, ma era dovuta unicamenteall’andamento del tasso di cambio CHF/EUR nel momento storico in cui iricorrenti hanno inteso rimborsare il mutuo;-) infine, contesta l’affermazione contenuta nella memoria del P.G. circala non chiarezza delle clausole per non aver riportato «simulazioninumeriche su scenari di cambio sfavorevoli», che evoca la violazione diNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026principi che non solo non trovano applicazione per prodotti, quali ilcontratto di mutuo per cui è causa, aventi natura bancaria e causa difinanziamento, ma che neppure esistevano all’epoca in cui sono statisottoscritti i (come noto, tra il 2007 e il 2010); e quanto all’omessaindicazione di «scenari probabilistici» in merito al futuro andamento deltasso di cambio osserva che nessuno, neppure la banca, è in grado diprevedere il futuro andamento dei tassi di cambio in operazioni come imutui a lunghissima scadenza; che la illustrata tipologia di contratto dimutuo per cui è causa è stata commercializzata dalla Banca quando ilcontesto valutario era sostanzialmente stabile, salvo fisiologichefluttuazioni, e che l’andamento di detto tasso per anni tale è rimasto,subendo, a partire dal 2010, una del tutto inattesa inversione di tendenzache ha visto un progressivo apprezzamento del [OSCURATO:PERSONA] sull’Eurodipesa da circostanze del tutto imprevedibili e indipendenti dalla volontàdella Banca (la crisi discendente dal fallimento della banca d’affariamericana [OSCURATO:PERSONA] nel settembre 2008, nonché la crisi greca e lacrisi dei debiti sovrani dei paesi dell’Europa mediterranea quali Spagna eItalia: tutti eventi che avevano inciso sugli scenari economici, e la cuiconseguenza è stata la fuga da investimenti rischiosi in direzione diinvestimenti sicuri quali, ad esempio, l’oro e le «valute rifugio» tra cuirientra appunto il [OSCURATO:PERSONA]; come aveva sempre ritenuto tutta lagiurisprudenza che si è pronunciata sulla tipologia di contratto di mutuoindicizzato per cui è causa (richiama, per tutte, Tribunale di Milano,sentenza in data 30 maggio 2018, per cui: «Se, infatti, si dovesseipotizzare la proposta di tali mutui quale subdolo strumento di ingannoperpetrato ai danni dei mutuatari, non può non osservarsi come la tesitempo del [OSCURATO:PERSONA], non possa reggere rispetto a contratti stipulatia partire da oltre vent’anni addietro, ossia a una distanza di tempoincompatibile con qualsiasi prognosi di mercato. Sotto il secondo profilo,Numero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026poi, va ricordato come qualsiasi previsione di mercato non possacomunque dare luogo a certezze e che proprio il rapporto tra l’Euro e lavaluta svizzera sia sotto tale profilo emblematico, in quanto il cambio èrimasto sostanzialmente “bloccato” dall’entrata in vigore della monetacomunitaria per una decisione unilaterale delle autorità monetarieelvetiche, sino alla scelta improvvisa di sbloccare tale legame, conconseguente improvviso apprezzamento della valuta svizzera (soluzionenon prevista dai mercati)»; e la analoga statuizione della Corte d’[OSCURATO:PERSONA] qui impugnata per cui «la paventata sicura prevedibilitàdell’apprezzamento nel tempo del [OSCURATO:PERSONA], non può reggererispetto a contratti stipulati a partire da oltre vent’anni addietro, ossia auna distanza di tempo incompatibile con qualsiasi prognosi di mercato»;-) da ultimo, la controricorrente si sofferma sulla sentenza del Consigliodi Stato in data 26/2/2025 che annulla il provvedimento dell’AGCM, percui, in estrema sintesi le clausole erano chiare sul piano sostanziale anchealla luce degli obblighi informativi cui la banca era ratione temporis tenutae del piano di ammortamento predisposto, al momento della suaconclusione, con l’indicazione puntuale dei criteri utilizzati; quantoall’aleatorietà «sul piano economico, il mutare del quantum della rata sibasa su variazioni che non dipendono dalla condotta del professionista,ma dagli andamenti macroeconomici del mercato, non prevedibili ex ante,neppure con la diligenza qualificata dell’operatore professionale; néqualsiasi redazione delle clausole avrebbe potuto prevedere l’evoluzionedell’andamento».3. ― Tutto ciò considerato, reputa il Collegio che il motivo debba esserenel complesso disatteso.3.1. ― Preliminarmente va respinta la censura di inammissibilità delmedesimo, intesa nella sua totalità, poiché, da un lato, sebbeneeffettivamente la indicazione della violazione di una congerie di normecodicistiche non sia illustrata, le doglianze che i ricorrenti formulanoNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano sono agevolmentecomprensibili; dall’altro, se è ben vero che spetta al giudice di merito laverifica della opacità della clausola e la valutazione circa l’ipoteticocarattere abusivo e/o vessatorio delle clausole de quibus e che il giudiziodi merito è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione deicanoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 c.c. e segg.,oltre che per vizio motivazionale (nei limiti in cui ciò è consentito), vizioche nella specie non è prospettato, è altrettanto vero che la censuraall’interpretazione del contratto è, qui, espressa non solo in termini dicritiche al convincimento espresso nella sentenza impugnata mediante lacontrapposizione d'una difforme interpretazione che riportanosemplicemente al merito della controversia, il cui riesame certamente nonè consentito in sede di legittimità, ma anche in termini di erroneaapplicazione dei principi di diritto che regolano detta interpretazionenell’ottica della tutela del consumatore, anche alla luce dagli arresti dellaCorte di giustizia e con particolare riguardo ai mutui indicizzati a valutaestera. Perciò al giudice di legittimità compete un controllo dellaapplicazione dei medesimi, quantunque senza poter entrare nel meritodella valutazione in concreto compiuta, nel che il motivo è ovviamenteinammissibile.3.2. ― I ricorrenti contestano che nell’escludere un difetto ditrasparenza e chiarezza del contenuto del contratto la Corte d’appello ―come già il giudice di primo grado ― non avrebbe applicato i principi inpunto di «trasparenza sostanziale», da intendersi nel senso di una realecomprensione da parte del consumatore, nella specie, sia della presenzadi una doppia indicizzazione, sia del meccanismo della medesima inquanto implicante un’alea che incideva non solo sugli interessi ma anchesul capitale; e ciò fanno invocando vari arresti della Corte di giustizia inmateria. Inoltre sostengono che altrettanto erroneamente ― ovveroviolando principi affermati dal diritto unionale ― la Corte d’appelloNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026avrebbe escluso che tale difetto di chiarezza si tradotto in un significativosquilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, ai sensi dell’art. 33 cod.cons. e ciò poiché, in questo caso, il rischio di cambio verrebbeintegralmente trasferito sul mutuatario, per cui l’alea del contratto nonsarebbe realmente bilaterale, come affermato dalla Corte d’appello, maunilateralmente sbilanciata a favore dell’intermediario3.3. ― Dette censure non sono fondate fermo che sul secondo aspetto iricorrenti, il motivo è come si premetteva inammissibile laddove,pretendere un riesame in fatto della specifica disciplina negoziale.In particolare ― e lo si sottolinea perché questo è un nodo essenziale ―il motivo si incentra e si dilunga sulla questione dell’interpretazione delcontratto sotto il profilo della chiarezza sotto il profilo «sostanziale», matrascura ― come del resto fa anche il P.G. come meglio si dirà ― diconsiderare adeguatamente l’altro fondamentale requisito dellavessatorietà e, quindi, della nullità delle clausole in questione, ovvero ilfatto che detta scarsa chiarezza o opacità intanto assume rilievo in quanto«determini a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti edegli obblighi delle parti del contratto», che contiene dette clausole,secondo il chiaro dettato dell’art. 3 della dir. 1993/13 e dell’art. 33 cod.cons. che vi ha dato attuazione, secondo quanto anche la Corte diGiustizia costantemente afferma (v. tra le più recenti sentenza 10 giugno2021, resa nella causa C-609/2019, BNP Paribas, e sentenza del12.12.2024, [OSCURATO:PERSONA]300/23, Kutxabank: « Ciò precisato, va ricordatoche l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dispone che una clausolacontrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si consideraabusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, adanno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighidelle parti derivanti dal contratto. 112 Nell’ambito della valutazione chespetta al giudice nazionale effettuare in forza dell’articolo 3, paragrafo 1,Numero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026della direttiva 93/13, esso è tenuto a valutare, in considerazione di tuttele circostanze della controversia, in un primo momento, la possibileviolazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, lasussistenza di un eventuale significativo squilibrio a danno delconsumatore, ai sensi di tale disposizione [sentenza del 13 luglio 2023,[OSCURATO:PERSONA] (Riferimento a un indice ufficiale), C-265/22,EU:C:2023:578, punto 63 e giurisprudenza ivi citata]»).Perciò ― come già ampiamente chiarito da questa Corte (v. Cass. sent.n. 1580/2025 e Cass. ord. n. 3709/2026) in casi del tutto analoghi ― havalore decisivo nella ratio del provvedimento qui impugnato, che lasentenza della corte territoriale, oltre ad escludere l’opacità delle clausole,abbia reputato non sussistente un significativo squilibrio «dei diritti e degliobblighi delle parti del contratto», ovvero uno squilibrio sul piano giuridicodel contratto; che è altro da quello meramente economico, come la stessaCorte d’appello, infatti, non manca di cogliere: «più che [a]l regolamentoin sé considerato» all’«effetto economicamente non conveniente delregolamento contrattuale, per come progressivamente stabilizzatosi»,osservando che in tale prospettiva i mutuatari si dolevano «dell’avvenutodella singola clausola». Onde su questo aspetto è indubbio che la Corte dimerito abbia tenuto in considerazione i principi affermati in sede unionalequanto alla disciplina che è stata tradotta dal legislatore nazionale negliartt. 33 e seguenti del d.lgs. 6/9/2005 n.206, recante il codice delconsumo.Del resto, la stessa sentenza del Tribunale di Milano che i ricorrenticitano largamente per aver ritenuto non chiare le clausole in parola, si èsoffermata con poche righe su questo passaggio, tanto che la Corted’appello con la recente sentenza prodotta dalla controricorrente ― oltread esprimersi in modo opposto sulla chiarezza sostanziale delle clausolemedesime ― l’ha riformata anche su questo passaggio, osservando cheNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026«la doppia indicizzazione (finanziaria e valutaria) prevista nel contrattogenerava un'alea contrattuale a carico di entrambe le parti, poichél'apprezzamento o il deprezzamento del franco svizzero potevadeterminare un aggravio o un beneficio economico, tanto per il cliente,quanto per la Banca» (v. doc. 222 controric.)3.4. ― Ciò detto, in sintesi, conviene ripercorrere i precedenti di questaCorte che hanno riguardato fattispecie del tutto simili anche per precisareche questa Corte si è già pronunciata in una serie di casi analoghi conpronunce che si pongono in «continuità», anche in punto di richiamo aiprincipi del diritto unionale, discostandosi, invero, la sentenza n.1508/2025 (e la successiva ordinanza conforme) dall’ordinanza n. 23655del 2021 ― richiamata dai ricorrenti e anche dal P.G. ― solo a propositodel valore da attribuire in siffatti casi ad un accertamento dell’AGCM,aspetto, questo, come si dirà, che qui non è più rilevante perché ilprovvedimento è stato annullato dal Consiglio di Stato, ma rispetto alquale questo Collegio concorda pienamente con l’arresto più recente.3.5. ― La prima decisione, Cass. n. 23655 del 2021, quanto al secondomotivo di ricorso e alla «nullità delle clausole 4 e 4 bis, 7 e 7 bis deicontratti di mutuo «prima casa» stipulati con mutuatari consumatori, perdifetto di chiarezza e comprensibilità, per vessatorietà ed eccessivosquilibrio, in ossequio alle norme e alla costante giurisprudenza dellaCorte di Giustizia UE», contiene due affermazioni di principio.-) Quanto alla prima, dopo aver ripercorso la disciplina della Direttiva5/4/1993 n. 13, 1993/13/CEE, concernente le clausole abusive neicontratti stipulati con i consumatori, ed in particolare l'art. 3, par.1,l’art.4, par. 2, l’art. 5 e 6, sui requisiti che individuano il carattere abusivodi una clausola contrattuale e sulle conseguenze della sua nullità, affermache: «Ai sensi del combinato disposto di tali norme … le clausolecontrattuali di un contratto fra professionista e consumatore, redatte inmodo non chiaro e comprensibile, possono essere qualificate vessatorieNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026(nella terminologia italiana) o abusive (nella terminologia europea), sedeterminano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei dirittie degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano lastessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza delcorrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati inmodo chiaro e comprensibile», ricordando che in tal senso si è espressachiaramente la Corte di Giustizia UE (sentenze 30/5/2013, in causa C-488/11; 14/6/2012, in causa C-618/10, 21/2/2013, in causa C-472/11;30/4/2014, in causa C-26/13, 26/2/2015, in causa C-143/13; 20/9/2017,in causa C-186/16) e affermando che il sistema di tutela del consumatorein materia di clausole contrattuali istituito dalla direttiva 93/13/CEE èfondato sul presupposto che il consumatore si trovi in una situazione diinferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda il potere nelletrattative e il livello di informazione, onde il criterio di chiarezza,trasparenza e comprensibilità a cui necessariamente deve essereinformata la redazione delle clausole contrattuali deve essere inteso inmaniera estensiva, tale, cioè, da non agire solo sul piano meramenteformale e lessicale ma anche sul piano informativo sostanziale; «in questomodo le clausole, in correlazione tra loro, devono consentire alconsumatore di comprendere e valutare, sulla base di criteri precisi edintelligibili, le conseguenze che scaturiscono nei suoi confrontidall'adesione al contratto, anche sul piano economico; più in particolareciò presuppone che, nel caso dei contratti di credito, essi debbano essereformulati in maniera sufficientemente chiara da consentire ai mutuatari diassumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione dicausa», citando CGUE sentenza 20/9/2017, in causa C 186/16. Talerequisito implica che una clausola, in base alla quale il mutuo deve essererimborsato nella medesima valuta estera nella quale è stato contratto, siacompresa dal consumatore non solo sul piano formale e grammaticale, maaltresì in relazione alla sua portata concreta, nel senso che unNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento eavveduto, possa non solo essere a conoscenza della possibilità diapprezzamento o deprezzamento della valuta estera nella quale il prestitoè stato contratto, ma anche valutare le conseguenze economiche,potenzialmente significative, di una tale clausola sui suoi obblighifinanziari; principi ribaditi dalla Corte di Giustizia, con sentenza del3/3/2020, C.125/18 (v. sent. cit. in motivazione pag. 13 e 14).Alla luce di tali osservazioni cassa l’affermazione «in diritto» a pag. 11.della Corte di appello per cui «quand'anche il meccanismo contrattuale diindicizzazione non fosse chiaro e intelligibile per oscurità delle clausole imutuatari non avrebbero potuto chiedere al giudice di dichiarare la nullitàdelle clausole contrattuali», formulando il seguente principio di diritto: «Intema di contratti conclusi fra professionista e consumatore, le clausoleredatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere qualificatevessatorie o abusive e pertanto affette da nullità, se determinano a caricodel consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighiderivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessadeterminazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivodei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaroe comprensibile».-) Venendo, poi, ad affrontare «il problema delle censure riservate dairicorrenti alla valutazione pure espressa dalla Corte ambrosiana circa lachiarezza e comprensibilità delle clausole del contratto di mutuo intercorsofra le parti», ovvero la valutazione «di merito» compiuta dal giudice disecondo grado, la sentenza, richiamati i principi che regolandol’ammissibilità delle censure che riguardino il merito del giudizio, haaffermato: a) che «l'opera dell'interprete mira a determinare una realtàstorica ed obiettiva, ossia la volontà delle parti espressa nel contratto, epertanto costituisce accertamento in fatto istituzionalmente riservato algiudice del merito»; b) che «nel giudizio di legittimità, infatti, le censureNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026relative all'interpretazione del contratto offerta dal giudice di meritopossono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancataosservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicaleinadeguatezza della motivazione»; c) che «in sé e per sé considerate, nonpossono quindi trovare ingresso in questa sede di legittimità le purarticolate argomentazioni critiche profuse dai ricorrenti che si fondano sudi un presupposto, e cioè la mancanza di chiarezza, trasparenza ecomprensibilità del contenuto della regolamentazione contrattuale, esclusodal giudice di merito con accertamento in fatto non sindacabile in sede dilegittimità»; d) che: «A diverse conclusioni occorre invece pervenire allastregua del provvedimento emesso dall'Autorità garante della concorrenzae del mercato (AGCM) n.27214 del 2018, richiamato dai ricorrenti (….)[che] ha affermato che le clausole apparivano in sé, in collegamento traloro nonché nel contesto dell'intero contratto, contrarie all'art. 35, comma1, del Codice del consumo per la loro formulazione non chiara etrasparente, tenuto conto del fatto che risultavano scarsamenteintellegibili per il consumatore sia su un piano strettamente lessicale egrammaticale in merito al loro singolo contenuto, sia alla luce del contestocomplessivo del contratto nel quale erano inserite», che ha ritenuto unostrumento public enforcement con valore di «presunzione legale,suscettibile di prova contraria, non sancita espressamente dalla legge madesunta dal sistema e in particolare dalla funzione stessa nel nostroordinamento assegnata agli strumenti di public enforcement» che genera«un dovere di motivazione rafforzata e di specifica confutazione in capo algiudice ordinario adito, ai sensi dell'art. 37 bis, comma 4, del Codice delconsumo e chiamato ad occuparsi dello stesso tessuto contrattuale colpitodal provvedimento amministrativo e giudicato non chiaro e comprensibiledall'[OSCURATO:PERSONA] per la concorrenza e il mercato».Numero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026Quindi ― sembra utile chiarire, visto il richiamo che a detta sentenzafanno i ricorrenti e il P.G. come un precedente disatteso dalle pronuncesuccessive ― che con questa sentenza la Corte:-) non ha affermato ― come sintetizza il P.G. ― «che le clausole chedeterminano l'oggetto principale del contratto o l'adeguatezza delcorrispettivo (come la clausola di cambio) possono essere dichiarate nullese non sono formulate in modo chiaro e comprensibile» (v. memoria P.G.pag. 9), bensì, come si legge nel principio di diritto coniato dalla sentenza,che: «In tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore, leclausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essereconsiderate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, se determinano acarico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighiderivanti dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardino la stessadeterminazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivodei beni e dei servizi»;-) ha ritenuto, poi, «inammissibili» le censure mosse al giudizio dellaCorte d’appello laddove questa aveva escluso la mancanza di chiarezza,trasparenza e comprensibilità del contenuto della regolamentazionecontrattuale perché riguardanti il giudizio di merito;- ha cassato la motivazione della corte territoriale sul punto (solo) inquanto ha ritenuto che nella fattispecie non fosse «stato assolto, dallaCorte ambrosiana, che (…) si è ritenuta erroneamente libera di esporre inmodo del tutto autonomo le ragioni della propria diversa valutazione intermini di chiarezza e comprensibilità», giacché il provvedimentodell'AGCM esigeva «una specifica confutazione circa il difetto ivi accertatodi chiarezza e comprensibilità con riferimento a tutte le ragioni addotte dalGarante», e su questo ha formulato uno specifico principio di diritto.3.6. ― Nella successiva ordinanza n. 30566/2023 questa Corte ha datopiena applicazione al precedente ora esaminato, e ha respinto il ricorsoosservando, per un verso, che la corte territoriale (sempre milanese)Numero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026aveva ampiamente motivato in ordine al requisito della chiarezza ecomprensibilità delle clausole oggetto del contendere dando atto delprovvedimento dell’AGCM e motivatamente dissentendo da esso, e, peraltro verso, che la sentenza impugnata aveva spiegato che le clausole indiscorso non avevano carattere vessatorio, o comunque lesive dei dirittidei consumatori, giacché la particolare l’onerosità dell’obbligazione dirimborso della somma mutuata non dipendeva dalla conformazioneclausola, ma dall’apprezzamento del franco svizzero rispetto all’euro,circostanza, questa, che era stata ritenuta nient’affatto «prevedibile, postoche per anni il trend era sempre stato favorevole alla Lira, esuccessivamente all’Euro», esclusione quest’ultima che in quanto relativaal carattere vessatorio delle clausole in discorso era «in definitivaassorbente della stessa questione della chiarezza e comprensibilità».3.7. ― La sentenza n. 1580/2025, invece, disattende il secondoprincipio di diritto affermato da Cass. n. 23655 del 2021 a proposito delvalore di «presunzione legale» da attribuirsi nel processo civile alprovvedimento dell’AGCM che accerti una difetto di chiarezza di clausolecontrattuali in violazione della disciplina consumeristica, mentre confermaesplicitamente i principi espressi dal precedente predetto in puntochiarezza della regolamentazione contrattuale e sua incidenza agli effettidel giudizio di vessatorietà della medesima, proprio alla luce dellagiurisprudenza della Corte di Giustizia in materia.Detta sentenza, resa in pubblica udienza su conformi conclusioni del PGproprio per l’importanza della questione ― che il Procuratore Generale nonha in alcun modo considerato agli effetti di esprimere il proprio motivatoparere, come neppure la successiva conforme n. 3709/2026 ― haosservato che la parte ricorrente conferiva «rilievo decisivoall’accertamento dell’AGCM, secondo cui le clausole sopra richiamate nonesponevano in modo trasparente i meccanismi di “doppia indicizzazione”ivi contemplati» sostenendo che la Corte di appello avrebbe dovuto,Numero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026perciò, rilevare d’ufficio la nullità delle clausole in questione «daconsiderarsi vessatorie perché prive dei necessari requisiti di chiarezza edi comprensibilità per il consumatore medio», ma che tali «deduzioni sifondavano su di un equivoco, poiché, come affermato dalla Corte dimerito, l’Autorità garante, pur sostenendo che le disposizioni di cui agliartt. 4, 4-bis, 7 e 7-bis dei contratti in questione erano state redatte inmaniera poco chiara, non ne ha affermato la vessatorietà ex artt. 33 e 34cod. cons., ma si è limitata ad affermare la contrarietà di esse all’art. 35,comma 1, dello stesso codice». Ciò premesso ha chiarito che:i) la normativa consumeristica si mostra particolarmente sensibileall’esigenza di assicurare il trasferimento al consumatore di una parterilevante delle informazioni di cui dispone l’operatore economico chefornisce la prestazione;ii) tale attività informativa, nei contratti del consumatore, attieneessenzialmente alla componente economica dell’affare (in definitiva:all’oggetto del negozio) e non, invece, alla componente normativa delcontratto (e cioè al complesso delle condizioni che ne tracciano ilregolamento);iii) l’incompletezza informativa sulla componente normativa delcontratto è bilanciata dalla previsione di controlli di contenuto, che siesprime, nel codice del consumo, con la previsione delle clausolevessatorie, attraverso cui il legislatore, piuttosto che preoccuparsi digarantire al consumatore una approfondita conoscenza delle condizionicontrattuali, ha scelto di reprimere, privandole di efficacia, quellepattuizioni che generano un significativo squilibrio sulla parte normativadel contratto;iv) come, quindi, è stato già chiarito da questa Corte la nozione di«significativo squilibrio» contenuta nell'art. 33 cod. cons. (e, inprecedenza, dall'art. 1469-bis c.c.) relativamente alle clausole vessatoriecontenute nei contratti tra professionista e consumatore, «fa riferimento aNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026uno squilibrio di carattere giuridico e normativo, riguardante ladistribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, nonconsentendo invece di sindacare l'equilibrio economico, ossia laconvenienza economica dell'affare concluso (Cass. 25 novembre 2021, n.36740); infatti, a norma dell’art. 34, comma 2, cod. cons., “[l]avalutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alladeterminazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza delcorrispettivo dei beni e dei servizi”»;v) un controllo del giudice quanto alla sostanza economica dell'affare, e,quindi, quanto alla rispondenza del valore economico della prestazione aquello della controprestazione, non è tuttavia sempre precluso, poiché lostesso secondo comma dell’art. 34 precisa che l’impraticabilità del giudiziodi vessatorietà circa l’oggetto del contratto e l’adeguatezza delcorrispettivo «siano individuati in modo chiaro e comprensibile»;vi) in altre parole: come già affermato da Cass. 31 agosto 2021, n.23655; Cass 30.10.2024, n. 30556 (di cui poco sopra) «le clausole redattein modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorieo abusive, e pertanto nulle, se determinano a carico del consumatore unsignificativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, eciò anche nel caso in cui riguardino la stessa determinazione dell'oggettodel contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizinegoziati»;vii) l’approdo «è conforme alla disciplina unionale, di cui costituiscerecepimento quella consumeristica nazionale: secondo la Corte digiustizia, infatti, in base all’articolo 4, par. 2, della dir. 93/13/CE, leclausole che vertono sull’oggetto principale del contratto, o sullaperequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o ibeni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, pur rientrando nelsettore disciplinato da tale direttiva, esulano dalla valutazione del lorocarattere abusivo soltanto qualora il giudice nazionale competenteNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026dovesse considerare, in seguito ad un esame caso per caso, che esse sonostate formulate dal professionista in modo chiaro e comprensibile (Cortegiust. UE 30 aprile 2014, Kásler e [OSCURATO:PERSONA], C 26/13, 41; Cortegiust. UE 9 luglio 2015, Bucura, C 348/14, 50; Corte giust. UE 26 gennaio2017, [OSCURATO:PERSONA], C 421/14, 62; Corte giust. UE 21 dicembre 2021,DP, C 243/20, 59)» (così sent. 1580/2025 in motivazione, pag. 8);viii) quindi, l’accertamento sulla chiarezza e comprensibilità dellaclausola deve essere tenuto distinto dal giudizio circa la vessatorietà, oabusività, della stessa; la mancanza di trasparenza della disposizionecontrattuale che attiene alla componente economica del contratto nonimplica che essa veicoli un significativo squilibrio delle prestazioni e noncomporta, in conseguenza, che essa debba considerarsi vessatoria; «cioèpuò certamente ipotizzarsi che l’assenza di trasparenza sia indice dellavolontà del professionista di occultare un regolamento contrattualesbilanciato ai danni del consumatore: ma poiché i concetti di assenza ditrasparenza della clausola e di abusività della stessa devono tenersidistinti, non può affermarsi che una disposizione non chiara e noncomprensibile sia, per ciò solo, vessatoria, e quindi nulla, a norma dell’art.36, comma 1, cod. cons; non esisterebbe, del resto, alcuna ragione perprivare di efficacia, attraverso la disciplina di cui agli artt. 33 ss. cod.cons., una clausola non trasparente ma improduttiva di alcuno squilibriotra i contraenti»;ix) nessuna censura pertanto meritava l’affermazione della Corte dimerito secondo cui l’accertamento dell’AGCM, in quanto incidente sullachiarezza delle clausole impugnate, e non sulla loro vessatorietà, nonpoteva determinarne la nullità;x) sotto diverso profilo ― in punto valutazione della chiarezza eintellegibilità delle clausole ― la Corte di appello, attraverso un giudizio difatto non sindacabile, ha accertato l’intellegibilità delle clausole di cui quisi dibatte, osservando, tra l’altro, che la previsione contrattuale siNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026manifestava «sufficientemente chiara sia nell'evidenziare la duplicità dellevariabili incidenti sul mutuo (tasso di interesse ancorato al parametro CHFa sei mesi e tasso/rischio di cambio euro/franco svizzero), sianell'evidenziare l'incidenza di tali variabili sull'importo che il mutuatariodebba restituire all'istituto di credito, con chiaro riferimento, quindi, aqualsiasi importo e non solo sugli interessi»;xi) l’invocato accertamento opposto operato dall’Autorità garante, comefonte di una «presunzione legale suscettibile di prova contraria» conmotivazione rafforzata, era frutto di un principio di diritto enunciato daCass. 31 agosto 2021, n. 23655 cui il Collegio riteneva di non poter dareseguito, perché ― in sintesi e rimandando alla puntuale motivazione dellasentenza sul punto ― la soluzione giurisprudenziale, basata sulla «provaprivilegiata» da assegnare alla decisione dell’AGCM per il risarcimento deidanni derivanti da illeciti anticoncorrenziali quanto a sussistenza delcomportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suoeventuale abuso, basata sul principio di unitarietà dell’ordinamento esull’asimmetria informativa tra l’impresa partecipe all’accordoanticoncorrenziale e il singolo consumatore, non vale per l’ipotesi delladeclaratoria delle vessatorietà delle clausole inserite nei contratti conclusitra professionisti e consumatori, di cui all’art. 37-bis cod. cons. poiché: a)in questo caso si fa questione di disposizioni contrattuali cui ilconsumatore ha accesso siccome riferibili a un rapporto di cui lo stesso èparte; b) nella tutela amministrativa contro le clausole abusive non èimplicata «un’attività di accertamento probatorio», quanto, semmai,«un’attività di giudizio» circa la vessatorietà delle dette disposizionipattizie, ovvero un’attività valutativa cui non può attribuirsi effettocondizionante per l’attività giurisdizionale del giudice civile, anche seespresso da un’autorità amministrativa, per quanto qualificata; «ciò ètanto vero che quando il legislatore ha inteso sottomettere il giudiceordinario a pregnanti obblighi conformativi rispetto agli accertamentiNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026dell’autorità amministrativa lo ha fatto espressamente» (proprio in tema diillecito antitrust, l’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 3 del 2017, circa il valore didefinitivo accertamento, nei confronti dell'autore, della violazione deldiritto della concorrenza constatata da una decisione dell’AGCMconfermata da una sentenza del giudice amministrativo passata ingiudicato); sicché l’esigenza di assicurare effettività e unitarietàall’ordinamento in questi casi, può dirsi assicurato dalla facoltà, da partedel giudice civile, di tener conto dell’accertamento dell’Autorità antitrust edi far propri i rilievi espressi nel provvedimento pronunciato in sedeamministrativa o nelle decisioni giudiziali emesse in sede di impugnazionedel medesimo.Come detto ― per quanto condivisibile ― questo arresto è divenutoirrilevante in questo giudizio atteso che il Consiglio di Stato ha annullato ilprovvedimento amministrativo in discorso affermando: «le clausole diindicizzazione “risultano chiare ― da un punto di vista descrittivo eoperativo ― e non ambigue – atteso che non appare ipotizzabile attribuirealle stesse diversi significati, eventualmente contrastanti” per cui “ilconsumatore medio, proprio in relazione alla tipologia di contratto nonsoggetto a quotidianità, era in grado di comprendere ― da un punto divista sostanziale ― i rischi che, sul piano economico, si assumeva con lasottoscrizione del contratto, in quanto, così come espressamente indicato,con l’apprezzamento della valuta estera, rispetto alla valuta nazionale,poteva subire un aggravio dal punto di vista economico, ovvero unvantaggio a seconda dell’andamento dei cambi», che «tutta ladocumentazione direttamente allegata al testo del contratto faccia parteintegrante del contratto stesso, anche in termini di elementi da prenderein considerazione al fine della valutazione della comprensibilità e chiarezzadella pattuizione in discussione», e, quindi, che il contratto sarebbe incertonegli esiti economici in ragione della sua aleatorietà.Numero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/20263.8. ― In definitiva, salvo che con riguardo al valore da attribuire nelprivate enforcement al public enforcement a proposito della valutazionedella chiarezza e della declaratoria delle vessatorietà delle clausole inseritenei contratti conclusi tra professionisti e consumatori, di cui all’art. 37-biscod. cons, questa Corte si è espressa in modo costante con una continuitàdi arresti conformi a proposito dei principi che regolano l’interpretazionedei contratti conclusi tra professionista e consumatore anche nellaspecifica fattispecie oggetto pure di questo giudizio, ovvero di mutuifondiari indicizzati al franco svizzero, stabilendo, anche alla luce del dirittounionale in materia di mutui indicizzati a valuta estera, che:a) un controllo del giudice quanto alla sostanza economica dell'affare, equindi quanto alla rispondenza del valore economico della prestazione aquello della controprestazione, è consentito ai fini del giudizio divessatorietà e, quindi, nullità ex art. 36 comma 1 cod. cons. delle clausolecontestate laddove, ai sensi dell’articolo 34 cod. cons., «l’oggetto delcontratto e l’adeguatezza del corrispettivo di beni e servizi» non «sianoindividuati in modo chiaro e comprensibile»;b) tale conclusione è conforme alla disciplina unionale, di cui costituiscerecepimento quella consumeristica nazionale, dal momento che, secondola Corte di giustizia, in base all’articolo 4, par. 2, della dir. 93/13/CE, leclausole che vertono sull’oggetto principale del contratto, o sullaperequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o ibeni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, pur rientrando nelsettore disciplinato da tale direttiva, esulano dalla valutazione del lorocarattere abusivo soltanto qualora (ma, appunto, qualora) «il giudicenazionale competente ritenga, in seguito ad un esame caso per caso», cheesse sono state formulate dal professionista in modo chiaro ecomprensibile (Corte giust. UE 30 aprile 2014, Kásler e [OSCURATO:PERSONA], C-26/13, 41; Corte giust. UE 9 luglio 2015, Bucura, C-348/14, 50; CorteNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026giust. UE 26 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA], C-421/14, 62; Corte giust. UE21 dicembre 2021, DP, C-243/20, 59);c) «le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possonoessere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, se determinanoa carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degliobblighi derivanti dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardino lastessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza delcorrispettivo dei beni e dei servizi» (Cass. n. 23655/2021; Cass. n.30556/2023; Cass. n. 1580/2025; Cass. n. 3709/2026), in conformitàall’art. 33 comma 1 cod. cons. («Nel contratto concluso tra il consumatoreed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado labuona fede, determinano a carico del consumatore un significativosquilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto») che replica ilcontenuto dell’art. 3 della Dir.93/13;d) l’accertamento sulla chiarezza e comprensibilità della clausola deveessere, quindi, tenuto distinto dal giudizio circa la vessatorietà, oabusività, della stessa, invero «può certamente ipotizzarsi che l’assenza ditrasparenza sia indice della volontà del professionista di occultare unregolamento contrattuale sbilanciato ai danni del consumatore: ma poichéi concetti di assenza di trasparenza della clausola e di abusività dellastessa devono tenersi distinti, non può affermarsi che una disposizionenon chiara e non comprensibile sia, per ciò solo, vessatoria, e quindi nulla,a norma dell’art. 36, comma 1, cod. cons.» (Cass. n. 1580/2025, che,peraltro, ribadisce e applica al caso specifico un principio ermeneutico giàaffermato da Cass. n. 36740/2021 con riguardo alla norma di cui all’art.33 comma 1 cod. cons.: «va affermato che la nozione di significativosquilibrio ivi contenuta fa esclusivo riferimento ad uno squilibrio dicarattere giudico e normativo e non anche economico, come inveceprospettato nel motivo. In tal senso rileva l’unanime giudizio espressodalla dottrina che ha avuto modo di studiare le norme in tema di clausoleNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026vessatorie, la quale ha rimarcato che la norma contempla uno squilibriotra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, ma che non permette disindacare l’equilibrio economico, ossia la convenienza economicadell’affare concluso, come confermato dal testo attuale dell’art. 34 delcodice del consumo che, appunto, precisa che il carattere vessatorio dellaclausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto néall’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementisiano individuati in maniera chiara e comprensibile»;e) quindi il giudizio di vessatorietà «è praticabile» con riguardo allacomponente economica del contratto laddove l’oggetto del contratto el’adeguatezza del corrispettivo «non siano individuati in modo chiaro ecomprensibile»; il che significa non che il difetto di chiarezza equivalga avessatorietà, ma che il difetto di chiarezza legittima il sindacato da partedel giudice di merito della vessatorietà, ovvero circa la sussistenza di «unsignificativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto»,ovvero un sindacato sul piano «giuridico» (in conformità a CGUE nellasentenza del 12.12.2024, [OSCURATO:PERSONA]300/23 Kutxabank, «114. Peraltro, alfine di stabilire se una clausola determini, a danno del consumatore, unsignificativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dalcontratto, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13,occorre, in particolare, tener conto delle norme applicabili nel dirittonazionale in assenza di accordo tra le parti, in modo da valutare se, edeventualmente in che misura, tale contratto collochi tale consumatore inuna situazione giuridica meno favorevole di quella prevista dal dirittonazionale vigente. (…)».Merita soltanto aggiungere, per completezza, su questo tema, alla lucedell’articolo 4.2 della direttiva 93/13 («La valutazione del carattereabusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principaledel contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, daun lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro,Numero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile»),recepito nell’articolo 34 cod. cons., e dei principi affermati da CGUE C-26/13, Kásler e [OSCURATO:PERSONA], e successive conformi sul punto, che,secondo la pronuncia ora citata, una clausola, integrata in un contratto dimutuo espresso in una valuta estera, concluso tra un professionista ed unconsumatore a norma della quale il corso di vendita di tale valuta siapplica ai fini del calcolo dei rimborsi del mutuo, attiene «all’oggettoprincipale del contratto» e lo caratterizza; quindi, laddove il giudicenazionale verifichi che così è, tale clausola non sfugge al controllo diabusività quando la stessa non sia ritenuta chiara e comprensibile, il che,a sua volta è verifica che spetta al giudice nazionale, alla luce dei criterifissati su questo punto dalla Corte di Giustizia (di cui, infra si dirà).Si legge, infatti, nella sentenza citata:- «49 (…) tenuto conto anche del carattere derogatorio dell’articolo 4,paragrafo 2, della direttiva 93/13 e dell’obbligo di un’interpretazionerestrittiva che ne deriva, le clausole contrattuali rientranti nella nozione di«oggetto principale del contratto» ai sensi di tale disposizione devonointendersi come quelle che fissano le prestazioni essenziali dello stessocontratto e che, come tali, lo caratterizzano;(…)- 51 Spetta al giudice del rinvio valutare, dati la natura, l’economiagenerale e le stipulazioni del contratto di mutuo, nonché il suo contestogiuridico e fattuale, se la clausola che determina il tasso di cambio dellerate mensili costituisca un elemento essenziale della prestazione deldebitore consistente nel rimborso dell’importo messo a disposizione dalcreditore»- 52 L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 riguarda, in secondoluogo, le clausole vertenti sulla «perequazione tra il prezzo e laremunerazione, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio,dall’altro» e, ai sensi del diciannovesimo considerando della direttiva inNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026parola, le clausole che «illustrano (…) il rapporto qualità/prezzo dellafornitura o della prestazione».(…)- 54 In proposito, dai termini dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva93/13 emerge che tale seconda categoria di clausole, relativamente allequali non si può procedere ad alcuna valutazione del loro carattereeventualmente abusivo, ha una portata ridotta, dato che l’esclusione inparola verte solo sulla congruità tra il prezzo o la remunerazione previstied i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio» (…)- 57 (…) Nel caso di specie si deve inoltre segnalare che l’esclusionedella valutazione del carattere abusivo di una clausola, essendo limitataalla congruità tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o ibeni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, non può essereapplicata qualora si ponga in questione un’asimmetria tra il corso divendita della valuta estera, che deve essere utilizzata in applicazione dellaclausola stessa per il calcolo dei rimborsi, ed il corso di acquisto di talevaluta, da utilizzare in applicazione di altre clausole del contratto diprestito per il calcolo dell’importo del mutuo erogato. (…)- 59 Dato quanto precede, occorre risolvere la prima questionedichiarando che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essereinterpretato nel senso che:– i termini «oggetto principale del contratto» comprendono unaclausola, integrata in un contratto di mutuo espresso in una valuta estera,concluso tra un professionista ed un consumatore e che non è statooggetto di una trattativa individuale, come quella di cui al procedimentoprincipale, a norma della quale il corso di vendita di tale valuta si applicaai fini del calcolo dei rimborsi del mutuo, solo purché si constati, il chespetta al giudice del rinvio verificare alla luce della natura, dell’economiagenerale e delle stipulazioni del contratto nonché del suo contestogiuridico e fattuale, che la suddetta clausola fissa una prestazioneessenziale del contratto stesso che, come tale, lo caratterizza;Numero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026– una clausola del genere, in quanto implica un obbligo pecuniario peril consumatore di pagare, nell’ambito dei rimborsi del mutuo, importiderivanti dalla differenza tra il corso di vendita ed il corso di acquisto dellavaluta estera, non può essere considerata nel senso che implica una«remunerazione» la cui congruità, in quanto corrispettivo di unaprestazione effettuata dal mutuante, non può essere oggetto di unavalutazione del suo carattere abusivo a norma dell’articolo 4, paragrafo 2,della direttiva 93/13».In altre parole, una clausola di indicizzazione, integrata in un contrattodi mutuo espresso in una valuta estera, concluso tra un professionista edun consumatore, potrebbe, in astratto, essere estranea all'oggetto delcontratto, nella sua essenzialità, e perciò sottratta all’ambito diapplicazione dell'art. 34 cod. cons., in punto di chiarezza ecomprensibilità, verifica ― quella concernente detta ipotetica estraneità ―che per la Corte di Giustizia spetta compiere al giudice nazionale.Laddove, invece, venga ritenuta attenere all’oggetto del contratto, dettatematica è decisiva agli effetti del sindacato di abusività.Questo aspetto merita di essere puntualizzato oltre che percompletezza, perché nel caso in esame i ricorrenti, nel richiamarsi deltutto genericamente, e per vero confusamente, alla Kásler e KáslernéRábai, non hanno neppure provato a spiegare per quale ragione laclausola in questione, che essi stessi hanno univocamente presentato, findall’esordio della lite, quale tratto assolutamente peculiare del programmanegoziale cristallizzato in contratto, il che senz’altro equivale ad averlaconsiderata tale da impregnarne in misura preponderante l’oggetto,dovrebbe invece essere giudicata estranea all’essenziale assettooggettuale della pattuizione. Il che esime dall’osservare, in aggiunta, che,riguardo alla clausola, come già osservato, la Corte d’appello hacomunque accertato, in via risolutiva, l’assenza di «alcuna incidenzaNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026squilibrante nei rapporti inter partes», e quindi l'assenza di quellacondizione che determina l'abusività della clausola.3.9. ― Come si è osservato in esordio all’esame del motivo, il decisivoaspetto che attiene alla «praticabilità» del giudizio di vessatorietà conriguardo alla componente economica del contratto laddove l’oggetto delcontratto e l’adeguatezza del corrispettivo «non siano individuati in modochiaro e comprensibile» - nel senso che il difetto di chiarezza legittima ilsindacato da parte del giudice di merito della vessatorietà, ovvero circa lasussistenza di «un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighiderivanti dal contratto», da intendersi, quindi, sul piano «giuridico»- non èstato, non solo confutato, ma neppure contemplato e discusso dairicorrenti, come era ragionevole attendersi, (se non alla luce di Cass. n.23655/2021 e Cass. n. n. 36740/2021, quantomeno) nella successivalunga memoria, che è, a sua volta, successiva alla sentenza n. 1580/2025e 3709/2025.E neppure dal P.G., che, nel concludere per l’accoglimento del motivo,ha argomentato che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente valorizzatola «chiarezza letterale» delle clausole, omettendo di applicare lo standardeurounitario di «trasparenza sostanziale» che esige la comprensibilitàdell'impatto economico delle clausole del contratto e che «l'omissione disimulazioni numeriche su scenari di cambio sfavorevoli e di una compiutaavvertenza sulle possibili conseguenze di andamento avverso del cambio,(…) configura una violazione dei doveri di buona fede e trasparenza chedetermina la nullità di protezione delle clausole di indicizzazione»: cosìtraducendo la ritenuta sussistenza del difetto di chiarezza che la Cortemilanese avrebbe escluso erroneamente, in un giudizio tout court di nullitàdella clausola; laddove, invece, è lo stesso combinato disposto dellenorme di cui agli artt. 33, 34 e e 36 cod. cons. a richiedere agli effettidella nullità delle clausole ― quand’anche poco chiare ― un giudizio di«vessatorietà», stabilendo che «si considerano vessatorie le clausole che,Numero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore unsignificativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto», eciò ― come spiega efficacemente la sent. n. 1580/2025 predetta e giovaricordare ― perché l’attività informativa, nei contratti del consumatore,«attiene essenzialmente alla componente economica dell’affare (indefinitiva: all’oggetto del negozio) e non, invece, alla componentenormativa del contratto (e cioè al complesso delle condizioni che netracciano il regolamento). L’incompletezza informativa sulla componentenormativa del contratto è bilanciata dalla previsione di controlli dicontenuto, che si esprime, nel codice del consumo, con la previsione delleclausole vessatorie, attraverso cui il legislatore, piuttosto che preoccuparsidi garantire al consumatore una approfondita conoscenza delle condizionicontrattuali, ha scelto di reprimere, privandole di efficacia, quellepattuizioni che generano un significativo squilibrio sulla parte normativadel contratto: tipicamente, quella che si esprime, nel codice del consumo,con la previsione delle clausole vessatorie, attraverso cui il legislatore,piuttosto che preoccuparsi di garantire al consumatore una approfonditaconoscenza delle condizioni contrattuali, ha scelto di reprimere, privandoledi efficacia, quelle pattuizioni che generano un significativo squilibrio sullaparte normativa del contratto».3.9.1. ― La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione, delresto, nel rimettere al giudice nazionale la valutazione in concreto e «casoper caso» della sussistenza del requisito della natura abusiva di unaclausola contrattuale ai sensi dell’art. 3. par. 1 Dir. 93/13, precisa che lachiarezza e la trasparenza sono «uno degli elementi da prendere inconsiderazione nell’ambito della valutazione del carattere abusivo di taleclausola».È sufficiente citare sul punto C-776-19 a C-782/19, BNP ParibasPersonal Finance SA del 10.6.2021, cui fanno riferimento i ricorrenti edanche il P.G. (resa, come specifica il par. 68, in un caso in cui «il giudiceNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026del rinvio rileva che i ricorrenti nei procedimenti principali hanno ricevuto,prima della sottoscrizione dei loro mutui, informazioni sull’incidenza dellevariazioni della parità tra l’euro e il franco svizzero sulla durata delcontratto e sui versamenti ai fini del pagamento del saldo del conto.Tuttavia, il rischio di cambio non sarebbe stato affatto menzionato»,dunque in un caso in cui l’informazione fornita dal mutuante alconsumatore era basata sull’ipotesi che la parità fra la moneta di conto ela moneta di pagamento sarebbe rimasta stabile nel corso di tutta ladurata del contratto, e in cui non vi era mai stata alcuna menzione dellasussistenza di un rischio di cambio, né nel contratto né nelladocumentazione precontrattuale), la quale, quanto all’ottava questioneche riguardava la presenza o meno di un significativo squilibrio fra i dirittie gli obblighi delle parti, ha affermato:- «93. Quanto alla valutazione del carattere abusivo di una clausolacontrattuale, spetta al giudice nazionale accertare, alla luce dei criterienunciati all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 5 della direttiva 93/13,se, date le circostanze proprie del caso di specie, una clausola di talgenere soddisfi i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza postidalla direttiva medesima (v., in particolare, sentenza del 7 novembre2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑419/18 et C‑483/18, EU:C:2019:930, punto53 e giurisprudenza ivi citata)».- «94. Pertanto, il carattere trasparente di una clausola contrattuale,come richiesto dall’articolo 5 della direttiva 93/13, costituisce uno deglielementi da prendere in considerazione nell’ambito della valutazione delcarattere abusivo di tale clausola, valutazione che deve essere svolta dalgiudice nazionale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva(sentenza del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB Bank, C‑621/17, EU:C:2019:820,punto 49 e giurisprudenza ivi citata)».- «(…) 96. A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che,nell’ambito dei contratti di mutuo espressi in valuta estera, come quelli diNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026cui trattasi nei procedimenti principali, il giudice nazionale deve valutare,alla luce di tutte le circostanze della controversia principale, e, tenendoconto in particolare delle competenze e delle conoscenze del professionistariguardo alle possibili variazioni dei tassi di cambio e ai rischi inerenti allasottoscrizione di un mutuo espresso in valuta estera, in un primomomento, la possibile violazione del requisito della buona fede e, in unsecondo momento, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio,ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 (v., in tal senso,sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., C‑186/16,EU:C:2017:703, punto 56)».Sempre sul significativo squilibrio in danno dei mutuatari consumatori, esulla natura giuridica di tale squilibrio, giova altresì ricordare che nellasentenza del 12.12.2024, [OSCURATO:PERSONA]300/23 Kutxabank, è affermato che«112. Nel contesto della valutazione che spetta al tribunale nazionaleeffettuare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 93/13, esso ètenuto a valutare, in considerazione di tutte le circostanze dellacontroversia, in un primo momento, la possibile violazione del requisitodella buona fede e, in un secondo momento, la sussistenza di uneventuale significativo squilibrio a danno del consumatore, ai sensi di taledisposizione (…) 114. Peraltro, al fine di stabilire se una clausoladetermini, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti edegli obblighi delle parti derivanti dal contratto, ai sensi dell’articolo 3,paragrafo 1, della direttiva 93/13, occorre, in particolare, tener conto dellenorme applicabili nel diritto nazionale in assenza di accordo tra le parti, inmodo da valutare se, ed eventualmente in che misura, tale contrattocollochi tale consumatore in una situazione giuridica meno favorevole diquella prevista dal diritto nazionale vigente. (…)».3.10. ― Ciò detto quanto ai principi che secondo questa Corte esecondo il diritto unionale regolano lo schema logico-giuridico delragionamento decisorio, va affrontata la questione delle censure riservateNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026dai ricorrenti alla valutazione espressa dalla Corte ambrosiana circa irequisiti di vessatorietà e quindi circa la nullità delle clausole del contrattodi mutuo intercorso fra le parti, in quanto contrastanti con i principi deldiritto unionale trasfusi nel codice del consumo, essendo questa l’unicadoglianza che resta coltivata all’esito dell’annullamento definitivo delprovvedimento dell’AGCM.Sul punto va, preliminarmente, ribadito che il giudice di legittimità nonpuò sostituirsi a quello di merito nella valutazione in concreto compiutadella verifica di chiarezza e comprensibilità delle clausole contrattuali, cherisulta avvenuta (e ciò non è in contestazione) alla luce del complessivocontenuto del contratto e dei documenti allegati (i fogli informativi, ildocumento di sintesi e il piano di ammortamento), ma solo verificare se,nel farlo, si è attenuta ai principi nomofilattici stabiliti da questa Corte e aquelli di indirizzo interpretativo indicati dalla CGUE.Inoltre, su quest’ultimo punto merita richiamare C-776-19 a C-782/19,cit.: «92. Occorre altresì precisare che, secondo una giurisprudenzacostante, la competenza della Corte verte sull’interpretazione dei criteriche il giudice nazionale può o deve applicare in sede di esame di unaclausola contrattuale alla luce delle disposizioni di tale direttiva, e inparticolare in sede di esame del carattere eventualmente abusivo di unaclausola ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, fermorestando che spetta al suddetto giudice pronunciarsi sulla qualificazioneconcreta di una clausola contrattuale particolare in funzione dellecircostanze proprie del caso di specie. Ne risulta che la Corte deve limitarsia fornire al giudice del rinvio indicazioni che quest’ultimo dovrà prenderein considerazione al fine di valutare il carattere abusivo della clausola dicui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2020, Profi CreditPolska, C-84/19, C-222/19 e C-252/19, EU:C:2020:631, punto 91 egiurisprudenza ivi citata)».Numero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026Il che, di per sé, già induce a dover ridimensionare l’affermazione che iricorrenti fanno all’esito dell’esame di varie pronunce della CGUE inmateria laddove affermano che «la costante giurisprudenza della CGUE,formatasi in materia di contratti di finanziamento espressi in valuta oparametrati alla valuta, ritiene sussistente il “significativo squilibrio”» (cosìnella memoria parag. 119, pag. 48), giacché la Corte di Giustizia si è,ovviamente, espressa negli specifici casi valutati ed alla luce dellespecifiche problematiche sottoposte dal giudice di rinvio (che, come nonmanca di sottolineare parte resistente, hanno riguardato contratti difinanziamento con struttura diversa e diverso apparato informativo), conindicazioni di principio e, comunque, sempre con riserva delle verifiche chespetta al giudice del rinvio svolgere (anche qui esplicito il passaggio in talsenso in C-776-19 a C-782/19, cit. parag. 101).3.11. ― Ciò precisato sui confini del presente sindacato, e venendo allesingole questioni del caso di specie, il Collegio reputa che i criteri indicatidalla CGUE nella materia risultino rettamente considerati ed applicati dalgiudice di merito con conseguente infondatezza delle doglianze deiricorrenti.3.11.1. ― Anzitutto la Corte milanese ― come già il giudice di primecure ― non ha affatto messo in dubbio che le clausole in parole fosserosindacabili alla luce dei principi della direttiva in punto chiarezza ecomprensibilità, o quanto a nullità per vessatorietà delle medesime, comeaffermano, invece, i ricorrenti ove sottolineano (v. ricorso, e poi lamemoria a pag. 28 e 29) che «le clausole del contratto di mutuo Barclaysnon si sottraggono alla valutazione di abusività prevista dalla direttiva93/13, anche a prescindere dai requisiti di chiarezza e comprensibilità, aisensi dell’art. 4.2 della direttiva 93/13 (…). Già sotto questo primo profilo(…) la Sentenza qui impugnata, che neppure esamina minimamente lagiurisprudenza della CGUE, si pone in manifesto contrasto con il diritto UEe con la giurisprudenza (consolidata, nomogenetica e vincolante) dellaNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026CGUE)». Avendo, anzi, concentrato sostanzialmente l’intera motivazionesul sindacato in parola, per quanto, ovviamente, sottoposto al suo vagliodalle censure svolte dai ricorrenti nei motivi d’appello, con ciò ponendosidel tutto in linea con le indicazioni sul punto di Kásler e Káslerné Rábai26/2013 poco sopra citate.Mentre è infondata l’affermazione dei ricorrenti per cui dette clausolenon si sottrarrebbero alla valutazione di abusività «anche a prescinderedai requisiti di chiarezza e comprensibilità», poiché – come precisato pocosopra al parag. 3.8- ciò presuppone che la clausola di indicizzazione esulidall’oggetto del contratto, mentre nella specie i ricorrenti non spieganoneppure perché ciò sarebbe nel caso concreto, posto che la Corte d’appellolo ha implicitamente affermato, sulla base di un accertamento di fatto chesfugge al sindacato di legittimità e che spettava al giudice di merito fare(come precisa Kásler e [OSCURATO:PERSONA] 26/2013), peraltro del tuttocondivisibile posto che la peculiarità del contratto di mutuo in discorso, dalversante dell’oggetto, sta proprio nella clausola di indicizzazione, la qualecostituisce il principale elemento che connota sul piano oggettuale lapattuizione; ed, inoltre, ha escluso che nella descritta regolamentazionecontrattuale fosse ravvisabile alcuna incidenza squilibrante di dettaclausola (ritenuta chiara e comprensibile) nei rapporti inter partes.3.11.2. ― Quanto ai requisiti di chiarezza e piena comprensibilità(effettiva e in concreto) di una clausola è utile ricordare che la Corte diGiustizia ha affermato (v. per tutte C-776-19 a C-782/19, BNP ParibasPersonal Finance SA che è conforme alla precedente C-609/2019 rese adel 10.6.2021, già citata poco sopra):-) «63. (…) Il requisito di trasparenza delle clausole contrattuali, qualerisulta dall’articolo 4, paragrafo 2, e dall’articolo 5 della direttiva 93/13,non può essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui pianiformale e grammaticale di queste ultime. Poiché il sistema di tutelaistituito da suddetta direttiva si basa sull’idea che il consumatore si trovi inNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda,in particolare, il livello di informazione, tale obbligo di redazione chiara ecomprensibile delle clausole contrattuali e, pertanto, di trasparenza,imposto da detta direttiva, deve essere inteso in modo estensivo(sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del [OSCURATO:PERSONA],C‑125/18,EU:C:2020:138, punto 50 e giurisprudenza ivi citata)» ( nellostesso senso si è espressa la Corte di Giustizia nella causa 26/2013 [OSCURATO:PERSONA], punto 40 : «In considerazione di una siffatta situazionedi inferiorità, la direttiva 93/13 obbliga gli Stati membri a prevedere unmeccanismo il quale garantisca che qualsiasi clausola contrattuale che nonsia stata oggetto di una trattativa individuale possa essere controllata alfine di valutarne l’eventuale carattere abusivo. In tale contesto spetta algiudice nazionale stabilire, tenendo conto dei criteri enunciati agli articoli3, paragrafo 1, e 5 della direttiva 93/13 se, date le circostanze proprie delcaso di specie, una siffatta clausola soddisfi i requisiti di buona fede,equilibrio e trasparenza posti da tale direttiva (v., in questo senso,sentenze Invitel, C-472/10, EU:C:2012:242, punto 22, e RWE Vertrieb, C-92/11, EU:C:2013:180, punti da 42 a 48)».-) «64. Di conseguenza, suddetto requisito deve essere inteso nel sensoche impone non solo che la clausola di cui trattasi sia intellegibile per ilconsumatore sui piani formale e grammaticale, ma anche che unconsumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento eavveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto ditale clausola e di valutare così, sulla base di criteri precisi e intelligibili, leconseguenze economiche, potenzialmente significative, di una siffattaclausola sui suoi obblighi finanziari (sentenza del 3 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA], C‑125/18, EU:C:2020:138, punto 51 e giurisprudenzaivi citata)»;-) «65. Ciò comporta segnatamente che il contratto deve esporre inmaniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale faNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026riferimento la clausola in parola nonché, se del caso, il rapporto tra talemeccanismo e quello prescritto da altre clausole, di modo che ilconsumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteriprecisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano (v.,in tal senso, sentenza del 27 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑229/19 eC 289/19, EU:C:2021:68, punto 50 nonché giurisprudenza ivi citata)»;-) «(…) 67. Più nello specifico, spetta al giudice nazionale, quandovaluta le circostanze ricorrenti al momento della conclusione del contratto,verificare che, nella causa in discussione, sia stato comunicato alconsumatore il complesso degli elementi idonei a incidere sulla portata delsuo impegno e che gli consentono di valutare, segnatamente, il costototale del suo mutuo».Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di mutuo espressi invaluta estera, ha precisato sul piano dei principi:-) «72. Ne deriva che al fine di rispettare il requisito di trasparenza, leinformazioni comunicate dal professionista devono poter consentire ad unconsumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento eavveduto, non solo di comprendere che, in funzione delle variazioni deltasso di cambio, l’evoluzione della parità tra la moneta di conto e lamoneta di pagamento può comportare conseguenze sfavorevoli neiconfronti dei suoi obblighi finanziari, ma anche di comprendere,nell’ambito della sottoscrizione di un mutuo espresso in valuta estera, ilrischio reale al quale si espone, nel corso di tutta la durata del contratto,nell’ipotesi di un deprezzamento significativo della valuta in cui riceve suoiguadagni rispetto alla moneta di conto» ( C-776-19 a C-782/19, BNPParibas [OSCURATO:PERSONA] SA, 72);-) «74. Pertanto, nell’ambito di un contratto di mutuo espresso in valutaestera che esponga il consumatore a un rischio di cambio, non puòsoddisfare il requisito di trasparenza la comunicazione a tale consumatoredi informazioni, anche numerose, se queste ultime sono fondateNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026sull’ipotesi che la parità tra la moneta di conto e la moneta di pagamentorimarrà stabile per tutta la durata del contratto in parola. Ciò vale inparticolare quando il consumatore non è stato avvertito dal professionistadel contesto economico che può avere ripercussioni sulle variazioni deitassi di cambio, cosicché il consumatore non è stato messo in grado dicomprendere concretamente le conseguenze potenzialmente gravi, chepossono derivare dalla sottoscrizione di un mutuo espresso in valutaestera, sulla sua situazione finanziaria»;-) «(…) 78. In considerazione dei rilievi che precedono, occorrerispondere alla quarta e alla quinta questione dichiarando che l’articolo 4,paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che,nell’ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il requisitodi trasparenza delle clausole di tale contratto che prevedono che la valutaestera sia la moneta di conto e che l’euro sia la moneta di pagamento eche hanno l’effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, èsoddisfatto quando il professionista ha fornito al consumatore informazionisufficienti ed esatte che consentano a un consumatore medio,normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, dicomprendere il funzionamento concreto del meccanismo finanziario indiscussione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economichenegative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighifinanziari nel corso dell’intera durata del contratto medesimo».3.11.3. ― Ora ― fermo che nel caso di specie, come si dirà, i giudici dimerito hanno escluso, come in precedenti e successive pronunce conformi,che detti contratti avessero «l’effetto di far gravare il rischio di cambio sulmutuatario», giacché, con giudizio in effetti di valore assorbente dellaquestione della vessatorietà, hanno ritenuto che il rischio di cambiogravasse su entrambe le parti, «poiché il meccanismo operativo risultaconforme alla ― del tutto lecita ― natura del contratto in termini dicontratto aleatorio, posto che la variabilità degli importi dovuti consegueNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026alla natura stessa del meccanismo di indicizzazione scelto dalle parti,meccanismo connotato da fluttuazioni che possono in concreto rivelarsipositive o negative per ciascuna di esse, senza possibilità di prevedere,nel lungo termine ed ex ante, se il beneficiario del vantaggio economicodell'operazione medesima sarà il mutuante ovvero il mutuatario» ― laCorte d’appello in punto chiarezza e comprensibilità non si è limitata aduna lettura lessicale e grammaticale delle clausole, bensì:a) ha esaminato in modo approfondito (giovandosi anche della relazionetecnica della CTU disposta in primo grado per verificare la correttaesecuzione del contratto) il contenuto delle clausole contestate, cheriporta per esteso in motivazione, e il meccanismo con cui opera la doppiaindicizzazione (al tasso di cambio svizzero ed al tasso di interessesvizzero), che comportava: in corso di rapporto, la necessità di operare(facendoli transitare dall’apposito conto deposito fruttifero) ― i conguagli,accreditando o addebitando su detto conto transitorio le eventuali sommepagate in eccesso ovvero corrisposte in difetto, a seconda che i tassi sianoaumentati o diminuiti e tenendo presente che, di norma, all'innalzamentodel tasso di cambio, cioè al rafforzamento della moneta svizzera, si collegaun abbassamento del tasso di interesse, diminuendo la rischiosità di uninvestimento in quella valuta)»; al momento dell'eventuale estinzioneanticipata, invece, solo l’adeguamento in relazione al tasso di cambio,(non facendosi questione di tasso di interesse, come descritto nella citataclausola 7 del contratto e ― come accertato dal CTU ― conformemente ecorrettamente applicato dall'istituto di credito) (v. sent. pag. 32-35).b) posto detto quadro fattuale e documentale dei rapporti inter-partes,ha ritenuto che le clausole contestate fossero adeguatamente chiare ed- «il meccanismo della doppia indicizzazione (al tasso di cambio dellavaluta per ciò che concerne il capitale ed al tasso di interesse Libor FrancoNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026Svizzero per ciò che concerne gli interessi) appare espressamente indicatonel documento di sintesi (consegnato ai mutuatari con congruo anticiporispetto alla stipula del mutuo), allegato all'atto notarile, controfirmato daimutuatari e con espressa dichiarazione di sua integrale conoscenza peraverne preso visione in data antecedente alla stipula;- le clausole 4 e 7 del contratto (calcolo interesse e calcolo perestinzione anticipata) si dilungano ampiamente nella descrizione delmeccanismo in esame e, pur con gli inevitabili margini di complicazioneconnessi alla fattispecie finanziaria in commento, forniscono contezzadell'operatività dello strumento, sicuramente con metodica più efficace edimmediata di quanto non sarebbe stato consentito dall'inserimento dellaformula matematica esplicativa del medesimo calcolo;- la circostanza che l'ammontare degli importi oggetto di restituzione(sia sub specie di rate mensili sia, per il caso di anticipata estinzione, subspecie di capitale residuo) possa variare (in positivo o in negativo) in esitoal fluttuare del tasso di cambio emerge chiaramente dall'intero impiantoed è stato in tal senso applicato al rapporto nella sua fase fisiologica(avendo i mutuatari ricevuto gli aggiornamenti semestrali delleintervenute variazioni, in aumento ovvero in diminuzione, e cosìconstatato il modificarsi delle somme accantonate sul collegatodeposito)»; (v. sent. pag. 36);c) la regolamentazione e l’operatività del mutuo, come ricostruita,contrastava «platealmente» con l’affermazione (in comparsaconclusionale) degli appellanti che: «[OSCURATO:PERSONA] ha pertanto venduto questoprodotto … facendo credere al mutuatario … che si trattasse di untradizionale mutuo in Euro a tasso di interesse variabile, diverso e piùconveniente rispetto a quelli proposti da altri istituti bancari solo perché sirichiamava al [OSCURATO:PERSONA] anziché al più elevato EURIBOR»;d) che la stessa difesa dava conto del fatto che nel foglio informativoconsegnato ai mutuatari si legge: «Il rischio connesso al mutuo a tassoNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026variabile indicizzato al [OSCURATO:PERSONA] si riferisce alla possibilità divariazioni anche significative dell'importo da restituire in funzione delmutare delle condizioni del mercato finanziario e quindi dell'andamento delparametro di riferimento (CHF 6 mesi) e del tasso di cambio tra Euro equello che è ivi espressamente scritto, cioè quale richiamo di particolareplurime parti del contratto (clausole 4 e 7) e per come indicato neldocumento di sintesi (confr. clausola intitolata "criteri di indicizzazione emodalità di calcolo del conguaglio per interessi e tasso"), controfirmato dalmutuatario ed allegato all'atto notarile di stipula del mutuo»; (v. sent.pag. 37-38)d) in un paragrafo dedicato al contestato «difetto di chiarezza e ditrasparenza delle clausole di cui agli articoli. 4, 4 bis, 7 e 7 bis il significatoimposto dal diritto Ue e dalla Corte di giustizia Ue in modo vincolante peril giudice nazionale», esamina ancora la censura mossa al Tribunale peraver ritenuto che «nessuna doglianza relativa alla dedotta carenza didettagliata e puntuale informativa potrebbe essere sollevata relativamenteai mutui sottoscritti né con riferimento alla loro fase genetica né a quellaesecutiva», e ciò «ribadendo la propria lettura in termini di carente einesatta informativa fornita e mutuatari consumatori in contrasto con iprincipi espressi nella direttiva 2014/17 UE», ed osserva che la letturadegli appellanti in termini di carente ed inesatta informativa fornita aimutuatari consumatori, sul presupposto che: «I mutuatari hanno quindiacquistato un prodotto bancario tradizionale in euro (il mutuo fondiario),finalizzato a soddisfare un bisogno tipico delle famiglie (l'acquisto dellaprima casa), con la volontà di esporsi al solo rischio determinato dallavariazione del tasso di interesse» (conclusionale pag. 35), era infondatapoiché si basava proprio su un presupposto non rispondente al vero, inquanto questa «intenzione» dei mutuatari di «esporsi al solo rischioNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026determinato dalla variazione del tasso di interesse» non poteva assumerealcuna rilevanza ― ai fini della valutazione della chiarezza della disciplinanegoziale ― essendo smentita dal dato documentale già commentato,giacché: «Il collegamento del meccanismo restitutorio all'incidenza dellavariazione del tasso di cambio risulta, come detto, plurimamente indicatoin atti ed esprime un'alea contrattuale (bidirezionale) liberamente assuntadalle parti, onde l'attuale lamentata maggiore gravosità dello strumento inesame consegue, appunto, all'operatività della detta alea e non certo agli"effetti perversi del meccanismo ideato dai matematici che lavorano nellaCity, notoriamente assunti in gran copia da banche e istituti finanziari ingenere, tutte con sede in quell'autentico bengodi dei mercati finanziarimondiali che è la piazza londinese (…)" (conclusionale pag. 38)»e) in altro paragrafo dedicato alla «consolidata giurisprudenza dellaCorte di giustizia Ue in materia di mutui indicizzati a valuta estera, deltutto negletta dal Tribunale (…) violazione e falsa applicazione degli articoli1470 c.c., e 33, codice Consumo e direttiva CE, 93/2013», respinge lacensura al giudizio di validità della tipologia dei contratti in esameespressa dal Tribunale che si sarebbe posto nel solco contrario a quantoespresso dalla Corte di giustizia, laddove detti contratti sono stati ritenutiinvalidi per difetto di trasparenza, osservando che, la trattazione delmezzo si sviluppava con la descrizione di svariati pronunciamenti dellaCorte di giustizia, «nessuno dei quali aveva fermato l'invalidità di clausoleidentiche a quelle qui in esame. Essendosi la Corte limitata ad osservarecome sia necessario che una clausola di tal fatta sia redatta in modochiaro e comprensibile, nel senso di imporre non soltanto che la clausolain questione sia intellegibile per il consumatore su un piano magrammaticale, ma anche che il contratto, esponga in maniera trasparenteil funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valutaestera al quale si riferisce la clausola in parola, nonché il rapporto fra talemeccanismo, quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione delNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026mutuo, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sulfondamento di criteri precisi ed intellegibili, le conseguenze economicheche gliene derivano (Corte di Giustizia Ue, sentenza 30 Aprile 2014, C.26/13 Kàsler); e che, con detto pronunciamento, la Corte non avevaaffermato l'invalidità delle clausole del contratto oggetto di causa maaveva piuttosto rilevato che compete al giudice nazionale la verifica dellachiarezza e trasparenza della normativa contrattuale, nonché del suoeventuale carattere abusivo e vessatorio, il che è quanto ha fatto il primogiudice, in ciò confermato da questa Corte»; infine, osserva, che sottoaltro profilo i ricorrenti, in esito alle riportate pronunce della Corte digiustizia, osservavano che la clausola relativa al rischio di cambio deveritenersi «pienamente sindacabile sul profilo della trasparenza e ciòcomporta di vagliarne non solo il contenuto ma tutto il contesto in cui èinserita (…)» da ciò desumendo, con un salto logico non argomentato eavulso dal reale contenuto dell’indagine operata dal Tribunale: «Perciòcontrasta con l'art.4 par.2 della direttiva 93/13 sulla tutela deiconsumatori la normativa nazionale, la quale impedisca al giudice disancire la nullità totale o parziale del contratto, non essendo configurabileuna clausola economica, dotata di un'immunità incondizionata rispetto algiudizio di abusività dei rapporti tra professionisti e consumatori», onde ilmotivo di censura anche sotto questo profilo andava disatteso;f) infine, a proposito dell’accertamento dell'AGCM letto in combinazionecon la pronuncia della Suprema Corte n. 23655/2021, ha affermato che ildel tutto condivisibile insegnamento per cui ai sensi delle norme invocatein materia dell’ordinamento nazionale e di quello unionale «le clausolecontrattuali di un contratto fra professionista e consumatore, redatte inmodo non chiaro e comprensibile, possono essere qualificate vessatorie(nella terminologia italiana) o abusive (nella terminologia europea), sedeterminano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei dirittie degli obblighi derivanti dal contratto» (punto 2.4.3 sentenza citata), nonNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026incideva sull'odierna determinazione della Corte per il caso in esame nelsenso auspicato dagli appellanti, «essendosi sopra ampiamenteevidenziate le ragioni per cui le clausole in esame non possono essereritenute né prive di chiarezza e trasparenza nella loro esposizione, névessatorie in quanto comportanti lo squilibrio dei diritti ed obblighiderivanti dal contratto (operando, invece, secondo il legittimo meccanismodell'aleatorietà, con potenziali effetti indifferentemente positivi o negativi acarico dell'una o dell'altra parte)»; inoltre, l’ulteriore direttiva d’indagineche la pronuncia aveva indicato (stante il valore di «presunzione legale,pur suscettibile di prova contraria» attribuito al provvedimentoamministrativo) non sortiva «l'effetto a sé positivo rivendicato dalla difesadei mutuatari appellanti sull'odierno tema del contendere, dovendosirichiamare ― ancora una volta ― quanto sopra ampiamente espresso intema di sufficiente chiarezza e trasparenza delle clausole in commento (davalere quale "motivazione rafforzata", nell'accezione richiesta dallaSuprema Corte) e ciò sia in relazione al contenuto ontologico delleclausole suddette, sia in relazione al concreto andamento dei rapporti trale parti(…)».3.11.4. ― Perciò, ritiene il Collegio che, a fronte del fatto che i ricorrentilamentavano che la banca avesse fatto loro credere «che si trattasse di untradizionale mutuo in Euro a tasso di interesse variabile, diverso e piùconveniente rispetto a quelli proposti da altri istituti bancari solo perché sirichiamava al [OSCURATO:PERSONA] anziché al più elevato EURIBOR», e che quindinon erano stati informati del «rischio di cambio», si debba dare atto che laCorte d’appello ha dato largamente conto di come su entrambi i punti ilcontratto e i suoi allegati fossero chiari: sia nel rappresentare la doppiaindicizzazione, quindi, la necessità di conversione del capitale mutuato infranchi svizzeri; sia nel rappresentare il «rischio di cambio», indicatoespressamente come rischio connesso al mutuo indicizzato al francosvizzero e come riferito «alla possibilità di variazioni anche significativeNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026dell'importo da restituire in funzione del mutare delle condizioni delmercato finanziario e quindi dell'andamento del parametro di riferimento(CHF 6 mesi) e del tasso di cambio tra Euro e [OSCURATO:PERSONA]» con ciòtenendo conto il principio unionale di chiarezza sostanziale che «in fatto»ha ritenuto rispettato dalla disamina compiuta dal Tribunale che avevatrovato conferma nella propria, anche alla luce della motivazionerafforzata richiesta alla luce del provvedimento dell’AGCM, che non hacondiviso.Si può aggiungere che non pare condivisibile quanto afferma il P.G. aproposito del fatto che: «La mancanza di simulazioni numericheriguardanti scenari di cambio sfavorevoli è stata identificata come unindice primario di opacità e, conseguentemente, di vessatorietà ([OSCURATO:PERSONA]776-19/C-782-19…)» poiché, non solo per quanto sia è già ampiamentedetto, «opacità» non equivale a «vessatorietà», ma anche perché ladecisione citata sul punto non si esprime nei termini sintetizzati, bensìosserva, nel contesto del mutuo specifico esaminato che era quello di PNBParibas, che «73. (…)le simulazioni numeriche, come quelle incluse intalune offerte di mutuo in discussione nei procedimenti principali, possonocostituire un elemento di informazione utile, se fondate su dati sufficientied esatti, e se contengono valutazioni oggettive che sono comunicate inmodo chiaro e comprensibile al consumatore. Unicamente a tali condizionisiffatte simulazioni possono consentire al professionista di attirarel’attenzione di detto consumatore sul rischio delle conseguenzeeconomiche negative, potenzialmente significative, delle clausolecontrattuali di cui trattasi. Orbene, al pari di qualsiasi altra informazionerelativa alla portata dell’impegno del consumatore, comunicata dalprofessionista, le simulazioni numeriche devono contribuire allacomprensione da parte di tale consumatore della portata reale del rischio,a lungo termine, connesso alle possibili variazioni dei tassi di cambio e,quindi, dei rischi inerenti alla conclusione di un contratto di mutuoNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026espresso in valuta estera», quindi sembra dare un rilievo opposto a quelloche indica il P.G. (ed in taluni passaggi della memoria anche i ricorrenti),ovvero, in breve, che le simulazioni servono se facilitano la comprensionedella portata del rischio, non che la loro assenza è un indice di opacità.Quanto agli obblighi informativi dell’istituto di credito mutuante, chevengono evocati in funzione della trasparenza tra cui gli «scenariprobabilistici» dal P.G., merita condivisione quanto osserva parteresistente circa il fatto che la sentenza citata nella memoria ― emessa indata 12 febbraio 2026 all’esito della causa C-471/24 ― riguardava pretesiobblighi informativi (che la Banca non avrebbe adempiuto) la cuiindividuazione coinvolgeva profili relativi all’interpretazione e applicazionedella direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi abeni immobili residenziali, nonché del Regolamento 2016/1011, ovveroriguardava la dedotta violazione di previsioni che, all’epoca in cui sonostati sottoscritti i contratti di mutuo per cui è causa (tra il 2007 e il 2010),neppure esistevano. Parimenti il riferimento agli «scenari probabilistici»non trova applicazione per prodotti, quali il contratto di mutuo per cui ècausa, aventi natura bancaria e causa di finanziamento, fermo cheneppure la rappresentazione dei medesimi era oggetto di obblighiinformativi all’epoca in cui sono stati sottoscritti i contratti oggetto dicausa, quando la disciplina sulla trasparenza ― contenuta nelle previsionigenerali di cui agli al Titolo [OSCURATO:PERSONA], nonché nella disciplina di rangosecondario di cui alla Delibera CICR 4 marzo 2003 e alle Istruzioni diVigilanza per le banche emesse da Banca d’Italia di cui alla Circolare n.229/1999, 9° aggiornamento del 25 luglio 2003 ― non contemplava chela banca dovesse fornire una esemplificazione per scenari futuridell’applicazione dell’eventuale tasso di interesse o di cambio per ifinanziamenti indicizzati ad una diversa valuta; né lo prevedeva ilProspetto [OSCURATO:PERSONA] (PIES), nella versione inNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026vigore all’epoca dei fatti, giacché solo la nuova disciplina richiamata dalleDirettiva 2014/17) viene introdotto, per la prima volta, l’obbligo perl’istituto finanziatore di fornire informazioni per scenari di possibileevoluzione dei tassi.3.11.5. ― Sotto il profilo del secondo requisito di vessatorietà, ovveroquello della sussistenza di un significativo squilibrio fra i diritti e gliobblighi delle parti derivanti dal contratto a danno del consumatore ― cheè, come più volte detto, decisivo ed assorbente anche laddove il primorequisito di scarsa chiarezza fosse stato ritenuto sussistente, va premessoche la Corte di Giustizia ha affermato (v. ancora per tutte C-776-19 a C-782/19, che sul punto esaminava un contratto di mutuo in cui le clausoleprevedono che i pagamenti a scadenze fisse fossero imputatiprioritariamente agli interessi e che prevedevano l’estensione della duratadi tale contratto e l’aumento dell’importo delle rate mensili così facendogravare, in caso di deprezzamento rilevante della moneta nazionalerispetto alla valuta estera, il rischio di cambio sul consumatore) che:-) «99. per valutare se le clausole di un contratto, come quelle di cuitrattasi nel procedimento principale, determinino a danno del consumatoreun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti del contrattodi mutuo che contiene dette clausole, occorre tener conto di tutte lecircostanze di cui il mutuante professionista poteva avere conoscenza almomento della conclusione del contratto in parola, tenuto conto inparticolare delle sue competenze, per quanto riguarda le possibilivariazioni dei tassi di cambio e i rischi inerenti alla sottoscrizione di unsiffatto mutuo e che erano tali da avere ripercussioni sulla successivaesecuzione del contratto nonché sulla situazione giuridica delconsumatore»;-) «100. Alla luce delle conoscenze e dei mezzi superiori delprofessionista per anticipare il rischio di cambio, che può concretizzarsi inNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026qualsiasi momento nel corso della durata del contratto, nonché del rischionon limitato relativo alle variazioni dei tassi di cambio che le clausolecontrattuali come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali fannogravare sul consumatore, occorre considerare che clausole del generepossono dar luogo ad un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighidelle parti derivanti dal contratto di mutuo interessato a danno delconsumatore».Sempre sul significativo squilibrio in danno dei mutuatari consumatori,giova altresì ricordare che nella sentenza del 12.12.2024, [OSCURATO:PERSONA]300/23Kutxabank, si trova affermato che: «112. Nell’ambito della valutazioneche spetta al giudice nazionale effettuare in forza dell’articolo 3, paragrafo1, della direttiva 93/13, esso è tenuto a valutare, in considerazione ditutte le circostanze della controversia, in un primo momento, la possibileviolazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, lasussistenza di un eventuale significativo squilibrio a danno delconsumatore, ai sensi di tale disposizione (…) 114. Peraltro, al fine distabilire se una clausola determini, a danno del consumatore, unsignificativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dalcontratto, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13,occorre, in particolare, tener conto delle norme applicabili nel dirittonazionale in assenza di accordo tra le parti, in modo da valutare se, edeventualmente in che misura, tale contratto collochi tale consumatore inuna situazione giuridica meno favorevole di quella prevista dal dirittonazionale vigente. (…)inoltre, per determinare se una clausola crei unosquilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dalcontratto, a danno del consumatore».Ciò precisato la Corte milanese ha osservato che:a) «nella sopra descritta regolamentazione contrattuale non è datoravvisare alcuna incidenza squilibrante nei rapporti inter partes, poiché ilmeccanismo operativo risulta conforme alla ― del tutto lecita ― natura delNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026contratto in termini di contratto aleatorio, posto che la variabilità degliimporti dovuti consegue alla natura stessa del meccanismo diindicizzazione scelto dalle parti, meccanismo connotato da fluttuazioni chepossono in concreto rivelarsi positive o negative per ciascuna di esse,senza possibilità di prevedere, nel lungo termine ed ex ante, se ilbeneficiario del vantaggio economico dell'operazione medesima sarà ilmutuante ovvero il mutuatario»;b) «del resto, la stipulazione del mutuo indicizzato al franco svizzero(del tutto equivalente alla stipula di un mutuo in valuta estera) hacostituito per gli attori lo strumento per poter beneficiare dei vantaggiderivanti dall'applicazione del tasso di interesse Libor CHF che, all'epocadella stipula, aveva un andamento potenzialmente favorevole rispettoall'Euribor; - ciò appare in tutta la sua evidenza ove si consideri come iltasso di cambio euro/franco svizzero abbia raggiunto il suo massimo al13.10.2007 (risultando pari a 1,6800) ed il minimo al 25.01.2015(risultando pari a 0,9814); - il contraltare di un tale andamento sievidenzia nell'andamento dei tassi di interesse, che, all'ottobre 2007, erapari al 2,35% ed al gennaio 2015 era pari al valore negativo di 0,41% (aconferma del fatto che la moneta più debole deve essere remunerata conun maggior saggio di interesse e la moneta più forte - ontologicamentepiù sicura - con un tasso più basso)»;c) detta valutazione è ribadita all’esito dell’esame della censura basatasul provvedimento dell’AGCM e di Cass. n. 23655/2021, osservando che leclausole in parola non erano vessatorie nel senso di comportare «losquilibrio dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto (operando, invece,secondo il legittimo meccanismo dell'aleatorietà, con potenziali effettiindifferentemente positivi o negativi a carico dell'una o dell'altra parte)» eche l’ulteriore direttiva d’indagine che la pronuncia di questa Corte avevaindicato non mutava il giudizio già espresso «in relazione al concretoandamento dei rapporti tra le parti», poiché tutte le censure sotto variNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026aspetti svolte dai mutuatari erano «sostanzialmente dirette a censurarel'effetto economicamente non conveniente del regolamento contrattuale,per come progressivamente stabilizzatosi, più che il regolamento in séconsiderato. Il che vale a dolersi dell'avvenuto atteggiarsi dell'alea insenso per sé negativo, più che del tenore astratto della singola clausola. Eciò appare tanto più vero, ove si consideri come nessuna doglianza delgenere qui in esame sia stata formulata dai mutuatari nella prima fase delrapporto (in cui il meccanismo del conguaglio ha portato, per tutti loro, adesiti ampiamente positivi, in applicazione di quello stesso meccanismoconvenzionale, concretamente noto - siccome oggetto delle comunicazionidi adeguamento semestrale - e del tutto gradito)»;d) infine, nel riformare la sentenza di primo grado in punto scarsachiarezza dell’espressione «capitale restituito» (da intendersi chiaramentecome riferentesi al capitale residuo) ha osservato che il motivo di censuracirca l’affermazione per cui la clausola di cui all'art. 7 del contratto dimutuo era abusiva, ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, siccomeingenerante un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle partiderivanti dal contratto, era infondato giacché il meccanismo diindicizzazione previsto dalla clausola in questione integrava un elementoaleatorio per entrambe le parti, in quanto suscettibile di incidere, inaumento o in diminuzione, sull'ammontare della prestazione dovuta dalmutuatario; e che «l'andamento del tasso di cambio, per giunta lungo unarco temporale ventenne è un elemento che, per definizione, risulta nonconoscibile ex ante da nessuna delle due parti».Conclude la Corte d’appello, quindi, ribadendo il già espresso giudizio diadeguata chiarezza e trasparenza delle clausole in commento e,comunque, della loro inidoneità ad essere fonte del decisivo effetto di unsignificativo squilibrio dei diritti ed obblighi nascenti dal contratto a caricodei mutuatari.Numero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/20263.11.6. ― Ora, non v’è dubbio che nel giudizio «sul fatto» la corte dimerito, anche sotto questo decisivo e ― in definitiva ― assorbente profilo,si sia espressa in considerazione ed in conformità ai principi indicati sulpunto dalla CGUE. Invero ha considerato che lo specifico meccanismo divariabilità del mutuo pattuito era «connotato da fluttuazioni che possonoin concreto rivelarsi positive o negative per ciascuna di esse, senzapossibilità di prevedere, nel lungo termine ed ex ante, se il beneficiario delvantaggio economico dell'operazione medesima sarà il mutuante ovvero ilmutuatario»; ha aggiunto che «la stipulazione del mutuo indicizzato alfranco svizzero (del tutto equivalente alla stipula di un mutuo in valutaestera) ha costituito per gli attori lo strumento per poter beneficiare deivantaggi derivanti dall'applicazione del tasso di interesse Libor CHF che,all'epoca della stipula, aveva un andamento potenzialmente favorevolerispetto all'Euribor», tant’è vero che in corso di rapporto i conguagli, attivio passivi, conseguenti al meccanismo della doppia indicizzazioneavvenivano, attraverso l’apposito conto deposito fruttifero, «in sostanzaaccreditando o addebitando su detto conto transitorio le eventuali sommepagate in eccesso ovvero corrisposte in difetto, a seconda che i tassi sianoaumentati o diminuiti e tenendo presente che, di norma, all'innalzamentodel tasso di cambio, cioè al rafforzamento della moneta svizzera, si collegaun abbassamento del tasso di interesse, diminuendo la rischiosità di uninvestimento in quella valuta», laddove nella pronuncia C-776-19 a C-782/19, par. 69 la Corte UE ― esprimendosi «con riserva delle verificheche spetta al giudice del rinvio svolgere» ― circa lo squilibrio nella speciedel rapporto, ha osservato che il rischio in concreto ivi verificatosi «siverifica, in particolare, quando un simile incremento del capitale residuodovuto in valuta nazionale non è equilibrato dalla differenza tra il tasso diinteresse della valuta estera e quello della valuta nazionale, fermorestando che l’esistenza di una siffatta differenza costituisce il vantaggioprincipale di un mutuo espresso in valuta estera per il mutuatario».Numero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026Può solo aggiungersi che, come sopra si è detto, lo squilibrio di cui sitratta, in quanto deve riguardare diritti e obblighi delle parti, è unosquilibrio sul piano giuridico, non economico, e che, come questa Corte inaltro caso ha già rilevato, «il ricorso, attestandosi sull’erronea premessache omogenizza il difetto di chiarezza e comprensibilità con lavessatorietà, non ha neppure spiegato per quale ragione le clausole, talida comportare la riduzione del costo del mutuo in caso di apprezzamentodell’euro, determinerebbero lo squilibrio in questione: dice infatti la Corted’appello che “l’indicizzazione di un corrispettivo ad una valuta straniera …è circostanza, di per sé, del tutto neutra … in quanto introducesemplicemente un elemento di variabilità dell’entità delle prestazioni acarico delle parti, variabilità che, valutata, ovviamente, al momento dellaconclusione del contratto, avrebbe potuto favorire nel corso del tempo ol’una o l’altra parte o nessuna delle due” (Cass. n. 3709/2026, inmotivazione).3.12. ― In definitiva tutto quanto precede, al fine di risponderedoverosamente al motivo di ricorso, può riassumersi in estrema sintesi nelsenso che il difetto di trasparenza del regolamento contrattuale, in ragionedi alcune clausole recanti un congegno di doppia indicizzazione del mutuoal [OSCURATO:PERSONA], dedotto dai ricorrenti, è stato escluso dai giudici dimerito hanno recisamente escluso, con doppia conforme ed inapplicazione dei criteri fissati dalla Corte di Giustizia, operando unaverifica dell'idoneità sostanziale di dette clausole e della relativainformativa precontrattuale a rendere edotti essi mutuatari-consumatoridel contenuto, vantaggi e rischi della pattuizione stipulata, sorretta da unapiù che argomentata motivazione, disattendendo il diverso giudizioespresso dall’AGCM con un provvedimento sanzionatorio che è statoannullato con considerazioni - del tutto coerenti con oltre duecentosentenze di merito dello stesso segno richiamate dalla controricorrente -dalla citata decisione del Consiglio di Stato. I ricorrenti, peraltro, hannoNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026affermato che le clausole di indicizzazione in questione non sisottrarrebbero alla valutazione di abusività «anche a prescindere dairequisiti di chiarezza e comprensibilità», così presupponendo che lemedesime, nel caso concreto, esulassero dall’oggetto del contratto senzaneppure spiegare in alcun modo la ragione di questa affermazione allaluce della giurisprudenza CGUE, ed in contrasto con la ratio della decisoneimpugnata che si fonda sull’accertamento di merito opposto che sfugge alsindacato di legittimità, peraltro, del tutto condivisibile posto che lapeculiarità del contratto di mutuo in discorso, dal versante dell’oggetto,sta proprio nella clausola di indicizzazione, la quale costituisce il principaleelemento che connota sul piano oggettuale la pattuizione.Ed inoltre, e soprattutto, nello stesso ricorso, non è stato colto che –proprio sulla base dei principi affermati dalla CGUE che reputa ignorati daigiudici di merito ― il difetto di trasparenza non rilevava, di per sé solo, dalmomento che esso non determina l’abusività-vessatorietà delle clausolemedesime se sia disgiunto dal verificarsi, in endiadi con il difetto ditrasparenza, di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighiderivanti dal contratto, significativo squilibrio di natura, beninteso,giuridico-normativa, non certo valutabile in termini di mera convenienzaeconomica, tanto più laddove detta convenienza economica sia il frutto diuna verifica operata ex post, in dipendenza della sfavorevole evoluzionedella congiuntura economica: squilibrio che il giudice di merito, conaccertamento di merito insindacabile in sede di legittimità, ha escluso.4. ― Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, nn. 3e 4 c.p.c., la violazione e/o falsa od omessa applicazione degli artt. 112,132 n. 4 c.p.c., degli artt. 61 e 191 c.p.c., degli artt. 1421, 1175, 1176,1322, 1325, 1337, 1343, 1375 1418 c.c., degli artt. 33 e ss. c.c. nonchédegli artt. 23 e 30 TUF, in quanto la Corte d’Appello ― così come,precedentemente, il Tribunale ― ha escluso che i mutui indicizzati per cuiNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026è causa contengano in realtà un derivato finanziario implicito, in violazionedelle norme del TUF a tutela del risparmiatore-consumatore.Secondo i ricorrenti il meccanismo di indicizzazione al franco svizzero,combinato con la regolazione differenziale dei flussi sul depositoaccessorio, integra un vero e proprio derivato finanziario incorporato nelcontratto di mutuo. Tale derivato avrebbe lo scopo di trasferire sul clienteil rischio di cambio e di generare un risultato economico ulteriore rispettoalla remunerazione tipica del mutuo. Tuttavia, esso non sarebbe stato néesplicitato né adeguatamente rappresentato, né sarebbero state rispettatele stringenti regole di trasparenza, informazione e valutazione diadeguatezza previste dal TUF e dalla normativa Consob. La Corte d’appellosi sarebbe limitata a ritenere il contratto un mutuo «aleatorio» lecitamentecaratterizzato dalla variabilità dovuta all’indicizzazione. I ricorrenticensurano tale impostazione, sostenendo che l’alea è unilateralmentetrasferita sul consumatore, senza adeguata informazione. Richiamano, asostegno, la giurisprudenza di legittimità (in particolare le Sezioni Unite n.8770/2020 in tema di derivati) che esige la determinabilità e latrasparenza dell’oggetto contrattuale, nonché la conoscibilità dei costiimpliciti e del rischio assunto. Da ciò deriva, secondo il motivo, la nullitàdel contratto per difetto o illiceità della causa in concreto, ovvero perviolazione delle norme imperative poste a tutela del risparmiatore, conconseguenti effetti restitutori.4.1. ― Il motivo è infondato.La Corte d’appello ha respinto la censura relativa al rigetto delladichiarazione di nullità della clausola sub 4 del contratto di mutuo,siccome idoneo a fondare l'operatività di un derivato implicito in assenzadi preventiva stipula di un contratto quadro, richiamando sul puntospecifico nella sentenza di questa Corte n. 23655/2021 con cui era statochiarito che: «Non è infatti possibile assimilare il contratto di mutuo,ancorché indicizzato e per questa via sottoposto all'operatività di clausoleNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026di carattere aleatorio, influenzate dalla variabilità di tassi e cambi, ad unostrumento finanziario, per la semplice ed assorbente ragione che mancanella struttura contrattuale l'operazione di investimento di risorse da partedel mutuatario, che non acquista uno strumento finanziario, ma vieneinvece finanziato. Non a caso, infatti, è il mutuatario a ricevere l'apportoche si impegna a restituire (...). Infine, il contratto di mutuo indicizzato inquestione non genera alcun titolo idoneo alla circolazione ... Diversamenteragionando, si finirebbe con l'assimilare a uno strumento finanziarioderivato qualsiasi contratto di scambio caratterizzato da clausole dicarattere aleatorio intrinsecamente rischiose».La pronuncia è corretta come questa Corte ha già più volte chiarito ingiudizi vertenti sulla medesima questione oggetto del presente motivo (daultimo v. Cass. n. 3709/2026, che richiama le precedenti Cass. n.1580/2025; Cass. n. 30556/2023; Cass. n.23655/2021), invero il mutuofondiario per la prima casa indicizzato al franco svizzero non contiene un«derivato finanziario implicito» poiché la previsione di doppiaindicizzazione del mutuo non dà luogo a detta figura di elaborazionedottrinale: infatti, manca nella struttura contrattuale che qui viene inesame «l'operazione di investimento di risorse da parte del mutuatario,che non acquista uno strumento finanziario, ma viene invece finanziato»(Cass. 31 agosto 2021, n. 23655, cit., in motivazione) e, del resto, Cass.Sez. U. 23 febbraio 2023, n. 5657, ha escluso possano qualificarsi comederivati i negozi così congegnati «non per l'atteggiarsi del contratto, qualecontratto derivato, bensì per effetto di singole clausole» (Cass. 3novembre 2023, n. 30556, cit., in motivazione).Invero con riguardo alla riconducibilità della clausola di indicizzazionevalutaria alla categoria degli «strumenti finanziari derivati impliciti» (nellospecifico, un currency swap) le Sezioni Unite con la sentenza n. 5657 del23 febbraio 2023, per analoga indicizzazione al tasso Libor e al francosvizzero, in una fattispecie di leasing, hanno chiarito: che l’indicizzazioneNumero registro generale 14135/2022Numero sezionale 2690/2026Numero di raccolta generale 23521/2026Data pubblicazione 19/07/2026costituisce una «clausola-valore» finalizzata a stabilire un criterio percommisurare la prestazione pecuniaria nel tempo, priva di autonomiacausale speculativa; che manca l'operazione di investimento tipica delderivato, poiché il mutuatario riceve un capitale per l'acquisto di un bene(causa creditizia) e non acquista uno strumento per scambiare flussifinanziari differenziali.5. ― Il ricorso in conclusione va respinto. Le spese seguono lasoccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12luglio 2012, n. 140. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppiodel contributo unificato se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamentodelle spese in favore di parte controricorrente, liquidate nell'importo dieuro 4.200,00 cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inseritodalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1- bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 16.6.2026Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
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