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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 ottobre 2024

Cassazione n. 01580/2025

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0/2024 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28075/2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , Font ana [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RigamontiClaudio, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza nr. 621/2020 della Corte d’appello di Milano, Sez.

I–RG 28075/2020 udienza pubblica30.10.2024 depositata in data 21febbraio 2020.

Udita la relazione svolta all’udienza del 30 ottobre 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le difese delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1.― [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA]; hanno domandatoche fosse accertata l’invalidità delle clausole contenute in alcunicontratti di mutuo che prevedevano l’indicizzazionedel tasso di interesseal franco svizzero e, precisamente, che disciplinavano «l’estinzione anticipata e la conversione dei contratti di mutuo de quibus, per vizio di trasparenza bancaria e/o per vizio del consenso dei mutuatari»; hanno altresì richiesto che i contratt i in questione fossero ricondott i alle previsioni di legge, con conseguente rideterminazione degli interessi e condanna della banca a restituire o a riaccreditare le somme percepitein eccesso e a risarcire i danni.

Nella resistenza della banca ilTribunale di Milano ha respinto la domanda.

2. ─ LaCorte di appello del capoluogo lombardo ha poi rigettato il gravameproposto contro la sentenza di primo grado dagli attori .

A sostegno della decisione la Corte territoriale ha osservato:a) che le condizioni contr a ttuali erano connotate da chiarezza e Sez.

I–RG 28075/2020 udienza pubblica30.10.2024 trasparenza, posto chenel foglio informativo messo a disposizione dei mutuatari eraevidenziata la duplicità delle varianti incidenti sul mutuo, risultavano rappresentat i gli elementi che spiegavano effetto sull’assetto economico del rapporto («tasso di interesse ancorato al parametro CHF a sei mesi e tasso/rischio di cambio euro/franco svizzero») ed era infine evidenziata l’influenza di tali variabili sulla sommache il mutuatario doveva restituire all’istituto di credito, «con chiaro riferimento, quindi, a qualsiasi importo e non solo agli interessi»; b) che il meccanismo di indicizzazione non determinava l’immeritevolezza o l’illiceità della causa del contratto, né generava un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delleparti;c) che , in ogni caso, l’eventuale scarsa trasparenza delle clausole contrattuali non poteva fondare la domanda di declaratoria di nullità, non prevedendo l’art. 35, comma 1, cod. cons. (d.lgs. n. 206 del 2005) tale conseguenza giuridica, e tanto portava a ridimensionare i l giudizio espresso dall’AGCM col provvedimento del 9 luglio 2018 , secondo cui le disposizionidi cui agli artt. 4, 4-bis, 7 e 7-bis dello schema negoziale replicato neicontratti di mutuo dedotti in lite risultavano essere redatte in modo poco chiaro; d) che il sistema di calcolo del tasso variabile ancorato alla valuta estera, in particolare al franc o svizzer o , non snaturava lo schema del mutuo e non trasformava il contratto concluso in unostrumento finanziario derivato.

3. ─ Avversoquesta sentenza i mutuatari hanno proposto ricorso per cassazione; il ricorso consta di quattro motivi ed è resist ito con controricorso da [OSCURATO:PERSONA].

L’impugnazione, dapprincipio avviata alla trattazione camerale, è stata successivamente destinata alla pubblica udienza.

Sono state depositate memorie.

Il Pubblico Ministero ha concluso per ilrigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Occorre anzitutto dare atto de l l a rinuncia al ricorso da parte Sez.

I–RG 28075/2020 udienza pubblica30.10.2024 di FrancoVerrelli: rinuncia che è stata accettata da [OSCURATO:PERSONA].

Il giudizio di impugnazione, con riguardo alla posizione del nominato ricorrente, deve considerarsi pertanto estinto.

2. ― Col primo motivo si lamenta la violazion e e falsa applicazione degli artt. 1421 c.c. e 36 cod. cons., oltre che degli artt.117 t.u.b. e 23 t.u.f., nonché la violazionedegli artt. 112 e 345 c.p.c..

Si censura la sentenza impugnata nellaparte in cui ha ritenuto che le nullità dedotte dagli odierni ricorrenti costituissero oggetto di una domanda nuova e fossero, come tali,inammissibili: la Corte di merito avrebbe dovuto in altri termini comunque occuparsi delle questiones nullitatis proposte in sede di gravame.

3. ― Il motivo è inammissibile.

4. ― I ricorrenti asseriscono che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulle nullitàda loro denunciate in appello : nullità che, in quanto rilevabili d’ufficio, erano suscettibili di essere dedotte in quella fase.

Gli istanti mancano tuttavia di identificare i motivi di impugnazione in cui sarebbero state invocatetali nullità (nuove rispetto a quelle dedotte in primo grado), di talché la censura risulta essere priva di specificità.

Ilmezzo di ricorso è pure mancante di aderenza alla pronuncia impugnata, dal momento che la Corte territoriale non ha reso alcuna statuizione di inammissibilità con riferimentoa domande di nullità: ha piuttosto osservato che, ove pure si volesse condividere il giudizio espresso dall’AGCM (col provvedimento n. 27214 del 2018 ) circa l’assenza dichiarezza e trasparenza delle clausole di cui agli artt. 4, 4 - bis, 7 e 7-bisdel contrattodi mutuo, «tale fattispecie non legittimerebbe in ogni caso la declaratoria di nullità di tali clausole, potendo invece tutt'al più rilevare sotto il profilo interpretativo e/o risarcit orio, profili che però non [erano]stati oggetto di specifiche domande in primo grado da parte dei mutuatari odierni appellanti,che [avevano] invece ritenuto Sez.

I–RG 28075/2020 udienza pubblica30.10.2024 di poterne ottenere la declaratoria di nullità, unica domanda da essi proposta».

Come risulta evidente da tale passaggio motivazionale, la Corte di appello non ha associato iltema dei nova in appello a domande di nullità contrattuale, quanto, piuttosto, a questioni , circa l’interpretazione del contratto e le conseguenze risarcitorie derivanti dall’opacità delle richiamate disposizioni contrattuali , che erano estranee al thema decidendum cristallizzatosi nel giudizi o di primo grado: e il motivo di ricorso in esame non investe tale profilo della controversia.Ebbene, la proposizione, mediante ricorso per cassazione, diuna censur a priv a di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata, si risolvein un non motivo (per tutte: Cass. 9 aprile 2024, n. 9450).

5. ― Il secondo mezzo oppone la violazione, falsa e omessa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1421c.c., 33 ss. cod. cons., 3, 4, 5 e 6 dir. 1993/13/CE, 1175, 1176, comma 2, 1322, 1325, 1337, 1343, 1375 e 1418 c.c., 117 t.u.b..

Ci si duole della mancata declaratoria della nullità delleclausole di cui agli artt. 4, 4 - bis , 7 e 7 - bis dei contratti di mutuo «prima casa» per « difetto di chiarezza e com pren sibilità, per vessatorietà ed eccessivo squ i librio » , per «violazione altresì degli obblighi di diligenza professionale, buona fede, correttezza,trasparenza e chiarezza e del connesso divieto di abuso nei contratti tra professionisti e consumatori»; si deduce pure la nullità delle richiamate clausole contrattuali «per difetto di meritevolezza e di causa in concreto o per illiceità della stessa»e si prospetta la necessità di ricalcolare gli interessi sulla somma concessa a mutuo espungendo dal sistema di calcolo il differenziale sul cambio tra franco svizzero ed euro, rideterminando le somme dovute in base al tasso dei buoni ordinari del tesoro di cui all’art. 117 t.u.b..

6. ― T ale motivo è infondato .

7. ― Esso è incentrato sul valore da attribuirsi alla decisione resa dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato col richiamato Sez.

I–RG 28075/2020 udienza pubblica30.10.2024 provvedimento n. 27214 del 9 luglio 2018.

La parte ricorrente conferisce rilievo decisivo all’accertamento dell’AGCM, secondo cui le clausole sopra richiamate non esponevano in modo trasparente i meccanismi di «doppia indicizzazione» ivi contemplati (non dando sostanzialmente conto, in modo intellegibile, della disciplina convenzionale che prevedeva un’obbligazione di rimborso dipendente non solo da un tasso di interesse variabile nel tempo, ma anche dal tasso di cambio tra l’euro e il franco svizzero, tale da determinare che il mutuatario risulta sse esposto,oltre che al rischio finanziario, dipendente da ll’andamento del tasso di interesse, a quello valutario, derivante dalle fluttuazioni delle valute).

Sostengono gli istanti che la Corte di a ppe llo avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la nullità delle clausole in qu e stione «da considerarsi vessatorie perché prive dei necessari requisiti di chiarezza e di comprensibilitàper il consumatore medio».

Queste deduzioni di parte ricorrente paiono fondarsi su di un equivoco. 8. ― Ha rilevato la Corte di merito che l’ Autorità garante , pur sostenendo che le disposizioni di cui agli artt. 4, 4-bis, 7 e 7-bis dei contratti in questione erano stat e redatt e in maniera poco chiara , non ne ha affermato la vessatorietàex artt. 33 e 34 cod. cons. , ma si è limitata ad affermare la contrarietàdi esse all’art. 35, comma 1, dello stesso codice.

9. ― Ora, l a normativa consumeristica si mostra particolarmente sensibile all’esigenza di assicurare il trasferimento al consumatore di una parte rilevante delle informazioni di cui dispone l’operatore economico che fornisce la prestazione.

Tale attività informativa, nei contratti del consumatore, attiene essenzialmente alla componente economica dell’affare (in definitiva: all’oggetto del negozio) e non invece alla componente normativa del contratto (e cioè al complesso delle condizioni che ne tracciano il regolamento).

L’incompletezza informativa sulla componente normativa del contratto è bilanciata dalla previsione Sez.

I–RG 28075/2020 udienza pubblica30.10.2024 di controlli di contenuto: tipicamente, quella che si esprime, nel codice del consumo, con la previsione delle clausole vessatorie, attraverso cui il legislatore, piuttosto che preoccuparsi di garantire al consumatore una approfondita conoscenza delle condizioni contrattuali, ha scelto di reprimere, privandole di efficacia, quelle pattuizioni che generano un significativosquilibrio sulla parte normativa del contratto.

Come è sta t o chiarito da questa Corte, dunque, la nozione di significativo squilibrio contenuta nell'art. 33 cod. cons. (e, in precedenza, d a ll'art. 1469 - bis c.c.), relativamente alle clausole vessatorie contenute nei contratti tra professionista e consumatore, fa riferimento a uno squilibrio di carattere giuridico e normativo, riguardante la distribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, non consentendo invece di sindacare l'equilibrio economico, ossia la convenienza economica dell'affare concluso(Cass. 25 novembre 2021, n. 36740).

Infatti , a norma dell’art. 34, comma2, cod. cons., « [l]a valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi».

Un controllo del giudice quanto alla sostanza economica dell'affare, e quindi quanto alla rispondenza del valore economico della prestazione a quello della controprestazione, non è tuttavia sempre precluso, poiché lo stesso secondo comma dell’ art. 34 precisa che l’impraticabilità delgiudizio di vessatorietà alla componente economica del contratto in tanto opera in quanto l’ oggetto del contratto e l’adeguatezza del corrispettivo «siano individuati in modo chiaro e comprensibile».

In conclusione, dunque, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardino la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi negoziati (Cass. 31 agosto 2021, n. 23655; Cass. 3 novembre Sez.

I–RG 28075/2020 udienza pubblica30.10.2024 2023, n. 30556).

L’approdo è conforme alla disciplina unionale, di cui costituisce recepimento quella consumeristica nazionale : s econdo la Corte di giustizia, infatti, in base all’articolo 4, par . 2, della dir . 93/13/CE, le clausole che vertono sull’oggetto principale del contratto, o sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, pur rientrando nel settore disciplinato da tale direttiva, esulano dalla valutazione del loro carattere abusivo soltanto qualora il giudice nazionale competente dovesse considerare, in seguito ad un esame caso per caso, che esse sono state formulate dal professionista in modo chiaro e comprensibile (Corte giust.UE 30 aprile 2014, Kásler e [OSCURATO:PERSONA], C ‑ 26/13, 41;Corte giust.

UE 9 luglio 2015, Bucura , C ‑ 348/14, 50; Corte giust.

UE 26 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] , C ‑ 421/14, 62; Corte giust.

UE 21 dicembre 2021, DP,C ‑ 243/20, 59).

10. ― Da quanto sopra si ricava che l’accertamento sulla chiarezza e comprensibilità della clausola deve essere tenuto distinto dal giudizio circa la ve ssatorietà, o abusività, della stessa.

Come è evidente, la mancanza di trasparenza della disposizione contrattuale che attiene alla componente economica del contrattonon implica che essa veicoli un significativo squilibrio delle prestazioni e non comporta, in conseguenza,che essa debba considerarsi vessatoria.

Può certamente ipotizzarsi che l’assenza di trasparenza sia indice della volontà del professionista dioccultare un regolamento contrattuale sbilanciato ai danni del consumatore: ma poiché i concetti di assenza di trasparenza della clausola e di abusività della stessa devono tenersi distinti, non può affermarsi che una disposizione non chiara e non comprensibile sia, per ciò solo, vessatoria, e quindi nulla, a norma dell’art. 36, comma 1, cod. cons..Non esisterebbe, del resto, alcuna ragione per privare di efficacia , attraverso la disciplina di cui agli artt. 33 ss. cod. cons., una clausola non trasparente ma improduttiva di alcuno squilibrio tra i contraenti.

Appare pertanto non superabile l’affermazione della Corte di Sez.

I–RG 28075/2020 udienza pubblica30.10.2024 merito secondo cuil’accertamento dell’AGCM, in quanto incidente sulla chiarezza delle clausole impugnate, e non sulla loro vessatorietà,non poteva determinarne la nullità.

Tanto è suff i ciente per escludere l’accoglimento del motivo di ricorso.

11. ― Sott o un diverso riflesso , occorre ricordare che la Corte di appello,attraverso un giudizio di fatto non sindacabile nella presente sede, ha accertato l’intellegibilità delle clausole di cui qui si dibatte , osservando, tra l’altro, che la previsione contrattuale si manifestava «sufficientemente chiara sia nell'evidenziare la duplicità delle variabili incidenti sul mutuo(tasso di interesse ancorato al parametro CHF a sei mesi e tasso/rischio di cambio euro/franco svizzero), sia nell'evidenziare l'incidenza di tali variabili sull'importo che il mutuatario debba restituire all'istituto di credito, con chiaro riferimento, quindi,a qualsiasi importo e non solo sugli interessi».

I ricorrenti richiamano , in ricorso, l’accertamento operato dall’Autorità garante, lamentando, nelle memorie, che la decisione impugnata disattenderebbe il principio di diritto enunciato da Cass. 31 agosto 2021, n. 23655, secondo cui il provvedimento con il quale l'AGCM accerti l'assenza di chiarezza e comprensibilità di alcune clausole contrattuali determina, nel giudizio civile promosso ex art. 37-bis, comma 4, cod. cons., una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, che non è sancita espressamente dalla legge ma scaturisce dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di public enforcement e genera un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice civile che maturi una diversa opinione.

12. ― A tale enunciato il Collegio ritiene di non poter dare seguito .

L’esistenza della presunzione legale non emerge dalla disciplina normativa di settore, la quale, nel far salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole contrattuali, non prevede che l’accertamento dell’Autorità garante― o dei giudici amministrativi, in sede di impugnazionedel provvedimento dell’AGCM ― abbia un qualche Sez.

I–RG 28075/2020 udienza pubblica30.10.2024 effetto sulla cognizione del giudice civile (art. 37 - bis, comma 4, c od . cons.).

Né è da credere che la detta presunzione possa ricavarsi dal sistema, avendo particolare riguardo all’orientamento giurisprudenziale delineatosi in tema diilleciti antitrust.

In base a detto orientamento, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 33, comma 2, della l. n. 287 del 1990 per il risarcimento dei danni derivanti da illeciti anticoncorrenziali, i provvedimenti assunti dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e le decisioni del giudice amministrativo, che eventualmente abbiano confermato o riformato quei provvedimenti, costituiscono prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso(Cass. 5 luglio 2019, n. 18176; Cass. 13 febbraio 2009, n. 3640; ma cfr. pure, ad es.: Cass. 22 maggio 2019, n. 13846;Cass. 23 aprile 2014, n. 9116 ; Cass. 9 maggio 2012, n. 7039).

L’idea che public enforcement e private enforce ment s ia no destinati ad operare nella controversia civile in modo sinergico è stata spiegata, quantoalle intese restrittive,facendosi riferimento , da un lato, al principio di effettività e unitarietàdell’ordinamento, che non consente di ritenere irrilevante il provvedimento del Garante avanti al giudice ordinario, e, dall’altro, all’asimmetria informativa tra l’impresa partecipe all’accordo anticoncorrenziale e il singolo consumatore (Cass. 28 maggio 2014, n. 11904, richiamata,in motivazione, dalla cit. Cass. 31 agosto 2021, n. 23655).

A ben vedere, la considerazione sull’asimmetria informativa vale a giustificare l’indicata soluzione giurisprudenziale, basata sulla«prova privilegiata»da assegnare alla decisione dell’AGCM, anche per l’abuso di posizione dominante: è innegabile che pure nel caso di tale illecito concorrenziale il presunto danneggiato disponga, per regola, di dati Sez.

I–RG 28075/2020 udienza pubblica30.10.2024 informativi, circa la condotta contra ius dell’incumbent, non comparabili a quelli di cui dispone quest’ultimo.

La stessa conclusione non vale, invece , per l’ipotesi della declaratoria delle vessatorietà delle clausole inserite nei contr atti conclusi tra professionistie consumatori, di cui all’art. 37-biscod. cons . : in questo caso, difatti, si fa questione di disposizioni contrattuali cui il consumatore ha accesso, siccome riferibili a un rapporto di cuilo stesso è parte.

D’altro canto, nella tutela amministrativa contro le clausole abusive non è implicata una attività di accertamento probatorio, quanto, semmai, un’attività di giudizio circa la vessatorietà delle dette disposizioni pattizie; a ssegnare il rango di «prova privilegiata» all’accertamento dell’AGCM avrebbe pertanto l’effetto di attribuire portatacondizionante, per il giudice civile , a una valutazione giuridica espressa da una, pur qualificata, autorità amministrativa: il che mal si concilia col proprium dell’attività giurisdizionale .

S e infatti può concepirsi, a mente dell’art. 116 c.p.c., che il giudice civile basiil proprio giudizio su prove raccolte da una p.a. (e del resto l’art. 213 c.p.c. contempla espressamente l’acquisizione di informazioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni), si stenta a credere che l’intera decisione su di una domanda giudiziale (quale quella sulla validità o i nvalidità di clausole negoziali) possa scontare , in sede giudiziale, alcuna presunzionequanto alla sua fondatezza o infondatezza.

Ciò è tanto vero che quando il legislatore ha inteso sottomettere il giudice ordinario a pregnanti obblighi conformativi rispetto agli accertamenti dell’autorità amministrativa lo ha fatto espressamente (si veda, infatti, proprio in tema di illecito antitrust, l’art. 7, comma 1, d.lgs. n.3 del 2017,secondo cui, ai fini dell'azione per il risarcimento del danno si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazionedel diritto della concorrenza constatata da una decisionedell’AGCM non più soggetta ad impugnazione davanti al giudice del ricorso, o da unasentenza del giudice amministrativo passata in giudicato ).

Sez.

I–RG 28075/2020 udienza pubblica30.10.2024 La nominata presunzione non può dirsi imposta nemmeno dall’esigenza di assicurare effettività e unitarietà all’ordinamento.

In presenza di una decisione che non vede direttamente coinvolta una delle parti del giudizio risarcitorio (il consumatore), il punto di equilibrio trai nominati valori el’autonomia della giurisdizione, quanto al giudizio di validità delle clausole,può dirsi assicurato dalla facoltà, da parte del giudicecivile, di tener conto dell’accertamento dell’Autorità antitrust e di far propri i rilievi espressi nel provvedimento pronunciato in sede amministrativa o nelle decisioni giudiziali emesse in sede di impugnazione del medesimo.

Di talché , nel giudizio di legittimità la pronuncia del giudice investito della domanda di nullità potrà essere censurata non per il suo mancato conformarsi a gli accertamenti dell’AGCM e dei giudici amministrativi, ma per vizi suoi propri, ancorché questi siano posti in risalto dalle contrarie argomentazioni spese da quegli organi.

13. ― Quanto dedotto con riguardo al valore dell’accertamento dell’AGCM va quindi disatteso, posto cheil provvedimento con il quale la detta Autorità accerti l'assenza di chiarezza e comprensibilità di alcune clausole contrattuali non assumevalore di presunzione legalenel giudizio civile promosso ex art. 37-bis, comma 4, cod. cons., non essendo tale valore desumibile dalla disciplina di settore e nemmeno ricavabiledal sistema, dovendosi negare, in particolare , che la detta presunzione possa ricavarsi dal regime dellaprova privilegiata operante in materia di illecitoantitrust.

14. ― Q uanto alle altre doglianze veicolate dal secondo m ezz o, occorre rilevare chele contestazioni relative alla non meritevolezza del negozio e ai vizi della causa dello stesso sono prive di specificità, essendo state preannunciate nella rubrica del motivosenza essere state oggettodi un pertinente svolgimento argomentativo.

15. ─ Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 132, n. 4, c.p.c., 61 e 191 c.p.c., 1421, Sez.

I–RG 28075/2020 udienza pubblica30.10.2024 1175, 1176, comma 2, 1322, 1325, 1337, 1343, 1375 e 1418 c.c., 33 ss. cod. cons., 23 e 30 t.u.f. e dei pertinenti regolamenti Consob.

Si assume che il mutuo fondiario per la prima casa indicizzato al franco svizzero contiene un derivato finanziario implicitoe si oppone la nullità del contratto per difetto o illiceità della causa e per violazione delle norme poste a tutela del consumatore e risparmiatore in materia di trasparenza, correttezza, completezza, diligenza e accuratezza dell’informazione nell’attività di intermediazione finanziaria.

Viene rilevato, in particolare, che il mutuo in questione sarebbe classificabile come un derivato su valuta, in quanto il sottostante sarebbe dato dal rapporto di cambio, mutevole per la durata del rapporto di finanziamento.

16. ― Il motivo è infondato.

17. ― Come già rilevato da questa Corte in giudizi vertent i sulla medesima questione oggetto del presente motivo, la previsione di doppia indicizzazione del mutuo non dàluogo alla figura, di elaborazione dottrinale, del derivato implicito: infatti, manca nella struttura contrattualeche qui viene in esame « l'operazione di investimento di risorse da parte del mutuatario, che non acquista uno strumento finanziario, ma viene invece finanziato» (Cass. 31 agosto 2021, n. 23655, cit., in motivazione) e, del resto,Cass.

Sez.

U. 23 febbraio 2023, n. 5657, ha escluso possano qualificarsiderivati i negozi così congegnati «non per l'atteggiarsi del contratto, quale contratto derivato, bensì per effetto di singole clausole»(Cass. 3 novembre 2023, n. 30556, cit. , in motivazione).

18. ─ Col quarto motivo si denuncia per cassazione la violazione e falsa applicazione degli artt. 158 c.p.c., 25, comma 1, 106, comma 2 e 111 Cost. e la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice.

Si evoca, sul punto, la questione di costituzionalità relativa all’integrazione dei collegi di Corte di appello con magistrati non togati.

19. ― Il motivo è stato rinunciato , onde sullo stesso non deve Sez.

I–RG 28075/2020 udienza pubblica30.10.2024 pronunciarsi.

20. ― In conclusione, occorre anzitutto dichiararsi estinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

21. ― Non si deve, al riguardo, statuire sulle spese, posto che la rinuncia del detto ricorrente, come si è detto, è stata accettata (art. 391, comma 3, c.p.c.).

22. ― Per il resto la proposta impugnazione deve essere respinta.

23. ― In relazione alle posizioni dei ricorrenti non rinuncianti le spese di giudizio di legittimità possono essere compensate, tenuto conto che con la presente pronunciasi è venuto a definire, in discontinuità con la precedente giurisprudenza,il portato dell’accertamento dell’AGCM nel giudizio di danno.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA];rigetta il ricorso degli altri ricorrenti e compensa le spese del giudizio di legittimitàcon riferimento all’impugnazione respinta; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0/2024 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28075/2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , Font ana [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RigamontiClaudio, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza nr. 621/2020 della Corte d’appello di Milano, Sez. I–RG 28075/2020 udienza pubblica30.10.2024 depositata in data 21febbraio 2020. Udita la relazione svolta all’udienza del 30 ottobre 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le difese delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1.― [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA]; hanno domandatoche fosse accertata l’invalidità delle clausole contenute in alcunicontratti di mutuo che prevedevano l’indicizzazionedel tasso di interesseal franco svizzero e, precisamente, che disciplinavano «l’estinzione anticipata e la conversione dei contratti di mutuo de quibus, per vizio di trasparenza bancaria e/o per vizio del consenso dei mutuatari»; hanno altresì richiesto che i contratt i in questione fossero ricondott i alle previsioni di legge, con conseguente rideterminazione degli interessi e condanna della banca a restituire o a riaccreditare le somme percepitein eccesso e a risarcire i danni. Nella resistenza della banca ilTribunale di Milano ha respinto la domanda. 2. ─ LaCorte di appello del capoluogo lombardo ha poi rigettato il gravameproposto contro la sentenza di primo grado dagli attori . A sostegno della decisione la Corte territoriale ha osservato:a) che le condizioni contr a ttuali erano connotate da chiarezza e Sez. I–RG 28075/2020 udienza pubblica30.10.2024 trasparenza, posto chenel foglio informativo messo a disposizione dei mutuatari eraevidenziata la duplicità delle varianti incidenti sul mutuo, risultavano rappresentat i gli elementi che spiegavano effetto sull’assetto economico del rapporto («tasso di interesse ancorato al parametro CHF a sei mesi e tasso/rischio di cambio euro/franco svizzero») ed era infine evidenziata l’influenza di tali variabili sulla sommache il mutuatario doveva restituire all’istituto di credito, «con chiaro riferimento, quindi, a qualsiasi importo e non solo agli interessi»; b) che il meccanismo di indicizzazione non determinava l’immeritevolezza o l’illiceità della causa del contratto, né generava un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delleparti;c) che , in ogni caso, l’eventuale scarsa trasparenza delle clausole contrattuali non poteva fondare la domanda di declaratoria di nullità, non prevedendo l’art. 35, comma 1, cod. cons. (d.lgs. n. 206 del 2005) tale conseguenza giuridica, e tanto portava a ridimensionare i l giudizio espresso dall’AGCM col provvedimento del 9 luglio 2018 , secondo cui le disposizionidi cui agli artt. 4, 4-bis, 7 e 7-bis dello schema negoziale replicato neicontratti di mutuo dedotti in lite risultavano essere redatte in modo poco chiaro; d) che il sistema di calcolo del tasso variabile ancorato alla valuta estera, in particolare al franc o svizzer o , non snaturava lo schema del mutuo e non trasformava il contratto concluso in unostrumento finanziario derivato. 3. ─ Avversoquesta sentenza i mutuatari hanno proposto ricorso per cassazione; il ricorso consta di quattro motivi ed è resist ito con controricorso da [OSCURATO:PERSONA]. L’impugnazione, dapprincipio avviata alla trattazione camerale, è stata successivamente destinata alla pubblica udienza. Sono state depositate memorie. Il Pubblico Ministero ha concluso per ilrigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Occorre anzitutto dare atto de l l a rinuncia al ricorso da parte Sez. I–RG 28075/2020 udienza pubblica30.10.2024 di FrancoVerrelli: rinuncia che è stata accettata da [OSCURATO:PERSONA]. Il giudizio di impugnazione, con riguardo alla posizione del nominato ricorrente, deve considerarsi pertanto estinto. 2. ― Col primo motivo si lamenta la violazion e e falsa applicazione degli artt. 1421 c.c. e 36 cod. cons., oltre che degli artt.117 t.u.b. e 23 t.u.f., nonché la violazionedegli artt. 112 e 345 c.p.c.. Si censura la sentenza impugnata nellaparte in cui ha ritenuto che le nullità dedotte dagli odierni ricorrenti costituissero oggetto di una domanda nuova e fossero, come tali,inammissibili: la Corte di merito avrebbe dovuto in altri termini comunque occuparsi delle questiones nullitatis proposte in sede di gravame. 3. ― Il motivo è inammissibile. 4. ― I ricorrenti asseriscono che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulle nullitàda loro denunciate in appello : nullità che, in quanto rilevabili d’ufficio, erano suscettibili di essere dedotte in quella fase. Gli istanti mancano tuttavia di identificare i motivi di impugnazione in cui sarebbero state invocatetali nullità (nuove rispetto a quelle dedotte in primo grado), di talché la censura risulta essere priva di specificità. Ilmezzo di ricorso è pure mancante di aderenza alla pronuncia impugnata, dal momento che la Corte territoriale non ha reso alcuna statuizione di inammissibilità con riferimentoa domande di nullità: ha piuttosto osservato che, ove pure si volesse condividere il giudizio espresso dall’AGCM (col provvedimento n. 27214 del 2018 ) circa l’assenza dichiarezza e trasparenza delle clausole di cui agli artt. 4, 4 - bis, 7 e 7-bisdel contrattodi mutuo, «tale fattispecie non legittimerebbe in ogni caso la declaratoria di nullità di tali clausole, potendo invece tutt'al più rilevare sotto il profilo interpretativo e/o risarcit orio, profili che però non [erano]stati oggetto di specifiche domande in primo grado da parte dei mutuatari odierni appellanti,che [avevano] invece ritenuto Sez. I–RG 28075/2020 udienza pubblica30.10.2024 di poterne ottenere la declaratoria di nullità, unica domanda da essi proposta». Come risulta evidente da tale passaggio motivazionale, la Corte di appello non ha associato iltema dei nova in appello a domande di nullità contrattuale, quanto, piuttosto, a questioni , circa l’interpretazione del contratto e le conseguenze risarcitorie derivanti dall’opacità delle richiamate disposizioni contrattuali , che erano estranee al thema decidendum cristallizzatosi nel giudizi o di primo grado: e il motivo di ricorso in esame non investe tale profilo della controversia.Ebbene, la proposizione, mediante ricorso per cassazione, diuna censur a priv a di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata, si risolvein un non motivo (per tutte: Cass. 9 aprile 2024, n. 9450). 5. ― Il secondo mezzo oppone la violazione, falsa e omessa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1421c.c., 33 ss. cod. cons., 3, 4, 5 e 6 dir. 1993/13/CE, 1175, 1176, comma 2, 1322, 1325, 1337, 1343, 1375 e 1418 c.c., 117 t.u.b.. Ci si duole della mancata declaratoria della nullità delleclausole di cui agli artt. 4, 4 - bis , 7 e 7 - bis dei contratti di mutuo «prima casa» per « difetto di chiarezza e com pren sibilità, per vessatorietà ed eccessivo squ i librio » , per «violazione altresì degli obblighi di diligenza professionale, buona fede, correttezza,trasparenza e chiarezza e del connesso divieto di abuso nei contratti tra professionisti e consumatori»; si deduce pure la nullità delle richiamate clausole contrattuali «per difetto di meritevolezza e di causa in concreto o per illiceità della stessa»e si prospetta la necessità di ricalcolare gli interessi sulla somma concessa a mutuo espungendo dal sistema di calcolo il differenziale sul cambio tra franco svizzero ed euro, rideterminando le somme dovute in base al tasso dei buoni ordinari del tesoro di cui all’art. 117 t.u.b.. 6. ― T ale motivo è infondato . 7. ― Esso è incentrato sul valore da attribuirsi alla decisione resa dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato col richiamato Sez. I–RG 28075/2020 udienza pubblica30.10.2024 provvedimento n. 27214 del 9 luglio 2018. La parte ricorrente conferisce rilievo decisivo all’accertamento dell’AGCM, secondo cui le clausole sopra richiamate non esponevano in modo trasparente i meccanismi di «doppia indicizzazione» ivi contemplati (non dando sostanzialmente conto, in modo intellegibile, della disciplina convenzionale che prevedeva un’obbligazione di rimborso dipendente non solo da un tasso di interesse variabile nel tempo, ma anche dal tasso di cambio tra l’euro e il franco svizzero, tale da determinare che il mutuatario risulta sse esposto,oltre che al rischio finanziario, dipendente da ll’andamento del tasso di interesse, a quello valutario, derivante dalle fluttuazioni delle valute). Sostengono gli istanti che la Corte di a ppe llo avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la nullità delle clausole in qu e stione «da considerarsi vessatorie perché prive dei necessari requisiti di chiarezza e di comprensibilitàper il consumatore medio». Queste deduzioni di parte ricorrente paiono fondarsi su di un equivoco. 8. ― Ha rilevato la Corte di merito che l’ Autorità garante , pur sostenendo che le disposizioni di cui agli artt. 4, 4-bis, 7 e 7-bis dei contratti in questione erano stat e redatt e in maniera poco chiara , non ne ha affermato la vessatorietàex artt. 33 e 34 cod. cons. , ma si è limitata ad affermare la contrarietàdi esse all’art. 35, comma 1, dello stesso codice. 9. ― Ora, l a normativa consumeristica si mostra particolarmente sensibile all’esigenza di assicurare il trasferimento al consumatore di una parte rilevante delle informazioni di cui dispone l’operatore economico che fornisce la prestazione. Tale attività informativa, nei contratti del consumatore, attiene essenzialmente alla componente economica dell’affare (in definitiva: all’oggetto del negozio) e non invece alla componente normativa del contratto (e cioè al complesso delle condizioni che ne tracciano il regolamento). L’incompletezza informativa sulla componente normativa del contratto è bilanciata dalla previsione Sez. I–RG 28075/2020 udienza pubblica30.10.2024 di controlli di contenuto: tipicamente, quella che si esprime, nel codice del consumo, con la previsione delle clausole vessatorie, attraverso cui il legislatore, piuttosto che preoccuparsi di garantire al consumatore una approfondita conoscenza delle condizioni contrattuali, ha scelto di reprimere, privandole di efficacia, quelle pattuizioni che generano un significativosquilibrio sulla parte normativa del contratto. Come è sta t o chiarito da questa Corte, dunque, la nozione di significativo squilibrio contenuta nell'art. 33 cod. cons. (e, in precedenza, d a ll'art. 1469 - bis c.c.), relativamente alle clausole vessatorie contenute nei contratti tra professionista e consumatore, fa riferimento a uno squilibrio di carattere giuridico e normativo, riguardante la distribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, non consentendo invece di sindacare l'equilibrio economico, ossia la convenienza economica dell'affare concluso(Cass. 25 novembre 2021, n. 36740). Infatti , a norma dell’art. 34, comma2, cod. cons., « [l]a valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi». Un controllo del giudice quanto alla sostanza economica dell'affare, e quindi quanto alla rispondenza del valore economico della prestazione a quello della controprestazione, non è tuttavia sempre precluso, poiché lo stesso secondo comma dell’ art. 34 precisa che l’impraticabilità delgiudizio di vessatorietà alla componente economica del contratto in tanto opera in quanto l’ oggetto del contratto e l’adeguatezza del corrispettivo «siano individuati in modo chiaro e comprensibile». In conclusione, dunque, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardino la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi negoziati (Cass. 31 agosto 2021, n. 23655; Cass. 3 novembre Sez. I–RG 28075/2020 udienza pubblica30.10.2024 2023, n. 30556). L’approdo è conforme alla disciplina unionale, di cui costituisce recepimento quella consumeristica nazionale : s econdo la Corte di giustizia, infatti, in base all’articolo 4, par . 2, della dir . 93/13/CE, le clausole che vertono sull’oggetto principale del contratto, o sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, pur rientrando nel settore disciplinato da tale direttiva, esulano dalla valutazione del loro carattere abusivo soltanto qualora il giudice nazionale competente dovesse considerare, in seguito ad un esame caso per caso, che esse sono state formulate dal professionista in modo chiaro e comprensibile (Corte giust.UE 30 aprile 2014, Kásler e [OSCURATO:PERSONA], C ‑ 26/13, 41;Corte giust. UE 9 luglio 2015, Bucura , C ‑ 348/14, 50; Corte giust. UE 26 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] , C ‑ 421/14, 62; Corte giust. UE 21 dicembre 2021, DP,C ‑ 243/20, 59). 10. ― Da quanto sopra si ricava che l’accertamento sulla chiarezza e comprensibilità della clausola deve essere tenuto distinto dal giudizio circa la ve ssatorietà, o abusività, della stessa. Come è evidente, la mancanza di trasparenza della disposizione contrattuale che attiene alla componente economica del contrattonon implica che essa veicoli un significativo squilibrio delle prestazioni e non comporta, in conseguenza,che essa debba considerarsi vessatoria. Può certamente ipotizzarsi che l’assenza di trasparenza sia indice della volontà del professionista dioccultare un regolamento contrattuale sbilanciato ai danni del consumatore: ma poiché i concetti di assenza di trasparenza della clausola e di abusività della stessa devono tenersi distinti, non può affermarsi che una disposizione non chiara e non comprensibile sia, per ciò solo, vessatoria, e quindi nulla, a norma dell’art. 36, comma 1, cod. cons..Non esisterebbe, del resto, alcuna ragione per privare di efficacia , attraverso la disciplina di cui agli artt. 33 ss. cod. cons., una clausola non trasparente ma improduttiva di alcuno squilibrio tra i contraenti. Appare pertanto non superabile l’affermazione della Corte di Sez. I–RG 28075/2020 udienza pubblica30.10.2024 merito secondo cuil’accertamento dell’AGCM, in quanto incidente sulla chiarezza delle clausole impugnate, e non sulla loro vessatorietà,non poteva determinarne la nullità. Tanto è suff i ciente per escludere l’accoglimento del motivo di ricorso. 11. ― Sott o un diverso riflesso , occorre ricordare che la Corte di appello,attraverso un giudizio di fatto non sindacabile nella presente sede, ha accertato l’intellegibilità delle clausole di cui qui si dibatte , osservando, tra l’altro, che la previsione contrattuale si manifestava «sufficientemente chiara sia nell'evidenziare la duplicità delle variabili incidenti sul mutuo(tasso di interesse ancorato al parametro CHF a sei mesi e tasso/rischio di cambio euro/franco svizzero), sia nell'evidenziare l'incidenza di tali variabili sull'importo che il mutuatario debba restituire all'istituto di credito, con chiaro riferimento, quindi,a qualsiasi importo e non solo sugli interessi». I ricorrenti richiamano , in ricorso, l’accertamento operato dall’Autorità garante, lamentando, nelle memorie, che la decisione impugnata disattenderebbe il principio di diritto enunciato da Cass. 31 agosto 2021, n. 23655, secondo cui il provvedimento con il quale l'AGCM accerti l'assenza di chiarezza e comprensibilità di alcune clausole contrattuali determina, nel giudizio civile promosso ex art. 37-bis, comma 4, cod. cons., una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, che non è sancita espressamente dalla legge ma scaturisce dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di public enforcement e genera un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice civile che maturi una diversa opinione. 12. ― A tale enunciato il Collegio ritiene di non poter dare seguito . L’esistenza della presunzione legale non emerge dalla disciplina normativa di settore, la quale, nel far salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole contrattuali, non prevede che l’accertamento dell’Autorità garante― o dei giudici amministrativi, in sede di impugnazionedel provvedimento dell’AGCM ― abbia un qualche Sez. I–RG 28075/2020 udienza pubblica30.10.2024 effetto sulla cognizione del giudice civile (art. 37 - bis, comma 4, c od . cons.). Né è da credere che la detta presunzione possa ricavarsi dal sistema, avendo particolare riguardo all’orientamento giurisprudenziale delineatosi in tema diilleciti antitrust. In base a detto orientamento, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 33, comma 2, della l. n. 287 del 1990 per il risarcimento dei danni derivanti da illeciti anticoncorrenziali, i provvedimenti assunti dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e le decisioni del giudice amministrativo, che eventualmente abbiano confermato o riformato quei provvedimenti, costituiscono prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso(Cass. 5 luglio 2019, n. 18176; Cass. 13 febbraio 2009, n. 3640; ma cfr. pure, ad es.: Cass. 22 maggio 2019, n. 13846;Cass. 23 aprile 2014, n. 9116 ; Cass. 9 maggio 2012, n. 7039). L’idea che public enforcement e private enforce ment s ia no destinati ad operare nella controversia civile in modo sinergico è stata spiegata, quantoalle intese restrittive,facendosi riferimento , da un lato, al principio di effettività e unitarietàdell’ordinamento, che non consente di ritenere irrilevante il provvedimento del Garante avanti al giudice ordinario, e, dall’altro, all’asimmetria informativa tra l’impresa partecipe all’accordo anticoncorrenziale e il singolo consumatore (Cass. 28 maggio 2014, n. 11904, richiamata,in motivazione, dalla cit. Cass. 31 agosto 2021, n. 23655). A ben vedere, la considerazione sull’asimmetria informativa vale a giustificare l’indicata soluzione giurisprudenziale, basata sulla«prova privilegiata»da assegnare alla decisione dell’AGCM, anche per l’abuso di posizione dominante: è innegabile che pure nel caso di tale illecito concorrenziale il presunto danneggiato disponga, per regola, di dati Sez. I–RG 28075/2020 udienza pubblica30.10.2024 informativi, circa la condotta contra ius dell’incumbent, non comparabili a quelli di cui dispone quest’ultimo. La stessa conclusione non vale, invece , per l’ipotesi della declaratoria delle vessatorietà delle clausole inserite nei contr atti conclusi tra professionistie consumatori, di cui all’art. 37-biscod. cons . : in questo caso, difatti, si fa questione di disposizioni contrattuali cui il consumatore ha accesso, siccome riferibili a un rapporto di cuilo stesso è parte. D’altro canto, nella tutela amministrativa contro le clausole abusive non è implicata una attività di accertamento probatorio, quanto, semmai, un’attività di giudizio circa la vessatorietà delle dette disposizioni pattizie; a ssegnare il rango di «prova privilegiata» all’accertamento dell’AGCM avrebbe pertanto l’effetto di attribuire portatacondizionante, per il giudice civile , a una valutazione giuridica espressa da una, pur qualificata, autorità amministrativa: il che mal si concilia col proprium dell’attività giurisdizionale . S e infatti può concepirsi, a mente dell’art. 116 c.p.c., che il giudice civile basiil proprio giudizio su prove raccolte da una p.a. (e del resto l’art. 213 c.p.c. contempla espressamente l’acquisizione di informazioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni), si stenta a credere che l’intera decisione su di una domanda giudiziale (quale quella sulla validità o i nvalidità di clausole negoziali) possa scontare , in sede giudiziale, alcuna presunzionequanto alla sua fondatezza o infondatezza. Ciò è tanto vero che quando il legislatore ha inteso sottomettere il giudice ordinario a pregnanti obblighi conformativi rispetto agli accertamenti dell’autorità amministrativa lo ha fatto espressamente (si veda, infatti, proprio in tema di illecito antitrust, l’art. 7, comma 1, d.lgs. n.3 del 2017,secondo cui, ai fini dell'azione per il risarcimento del danno si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazionedel diritto della concorrenza constatata da una decisionedell’AGCM non più soggetta ad impugnazione davanti al giudice del ricorso, o da unasentenza del giudice amministrativo passata in giudicato ). Sez. I–RG 28075/2020 udienza pubblica30.10.2024 La nominata presunzione non può dirsi imposta nemmeno dall’esigenza di assicurare effettività e unitarietà all’ordinamento. In presenza di una decisione che non vede direttamente coinvolta una delle parti del giudizio risarcitorio (il consumatore), il punto di equilibrio trai nominati valori el’autonomia della giurisdizione, quanto al giudizio di validità delle clausole,può dirsi assicurato dalla facoltà, da parte del giudicecivile, di tener conto dell’accertamento dell’Autorità antitrust e di far propri i rilievi espressi nel provvedimento pronunciato in sede amministrativa o nelle decisioni giudiziali emesse in sede di impugnazione del medesimo. Di talché , nel giudizio di legittimità la pronuncia del giudice investito della domanda di nullità potrà essere censurata non per il suo mancato conformarsi a gli accertamenti dell’AGCM e dei giudici amministrativi, ma per vizi suoi propri, ancorché questi siano posti in risalto dalle contrarie argomentazioni spese da quegli organi. 13. ― Quanto dedotto con riguardo al valore dell’accertamento dell’AGCM va quindi disatteso, posto cheil provvedimento con il quale la detta Autorità accerti l'assenza di chiarezza e comprensibilità di alcune clausole contrattuali non assumevalore di presunzione legalenel giudizio civile promosso ex art. 37-bis, comma 4, cod. cons., non essendo tale valore desumibile dalla disciplina di settore e nemmeno ricavabiledal sistema, dovendosi negare, in particolare , che la detta presunzione possa ricavarsi dal regime dellaprova privilegiata operante in materia di illecitoantitrust. 14. ― Q uanto alle altre doglianze veicolate dal secondo m ezz o, occorre rilevare chele contestazioni relative alla non meritevolezza del negozio e ai vizi della causa dello stesso sono prive di specificità, essendo state preannunciate nella rubrica del motivosenza essere state oggettodi un pertinente svolgimento argomentativo. 15. ─ Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 132, n. 4, c.p.c., 61 e 191 c.p.c., 1421, Sez. I–RG 28075/2020 udienza pubblica30.10.2024 1175, 1176, comma 2, 1322, 1325, 1337, 1343, 1375 e 1418 c.c., 33 ss. cod. cons., 23 e 30 t.u.f. e dei pertinenti regolamenti Consob. Si assume che il mutuo fondiario per la prima casa indicizzato al franco svizzero contiene un derivato finanziario implicitoe si oppone la nullità del contratto per difetto o illiceità della causa e per violazione delle norme poste a tutela del consumatore e risparmiatore in materia di trasparenza, correttezza, completezza, diligenza e accuratezza dell’informazione nell’attività di intermediazione finanziaria. Viene rilevato, in particolare, che il mutuo in questione sarebbe classificabile come un derivato su valuta, in quanto il sottostante sarebbe dato dal rapporto di cambio, mutevole per la durata del rapporto di finanziamento. 16. ― Il motivo è infondato. 17. ― Come già rilevato da questa Corte in giudizi vertent i sulla medesima questione oggetto del presente motivo, la previsione di doppia indicizzazione del mutuo non dàluogo alla figura, di elaborazione dottrinale, del derivato implicito: infatti, manca nella struttura contrattualeche qui viene in esame « l'operazione di investimento di risorse da parte del mutuatario, che non acquista uno strumento finanziario, ma viene invece finanziato» (Cass. 31 agosto 2021, n. 23655, cit., in motivazione) e, del resto,Cass. Sez. U. 23 febbraio 2023, n. 5657, ha escluso possano qualificarsiderivati i negozi così congegnati «non per l'atteggiarsi del contratto, quale contratto derivato, bensì per effetto di singole clausole»(Cass. 3 novembre 2023, n. 30556, cit. , in motivazione). 18. ─ Col quarto motivo si denuncia per cassazione la violazione e falsa applicazione degli artt. 158 c.p.c., 25, comma 1, 106, comma 2 e 111 Cost. e la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice. Si evoca, sul punto, la questione di costituzionalità relativa all’integrazione dei collegi di Corte di appello con magistrati non togati. 19. ― Il motivo è stato rinunciato , onde sullo stesso non deve Sez. I–RG 28075/2020 udienza pubblica30.10.2024 pronunciarsi. 20. ― In conclusione, occorre anzitutto dichiararsi estinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 21. ― Non si deve, al riguardo, statuire sulle spese, posto che la rinuncia del detto ricorrente, come si è detto, è stata accettata (art. 391, comma 3, c.p.c.). 22. ― Per il resto la proposta impugnazione deve essere respinta. 23. ― In relazione alle posizioni dei ricorrenti non rinuncianti le spese di giudizio di legittimità possono essere compensate, tenuto conto che con la presente pronunciasi è venuto a definire, in discontinuità con la precedente giurisprudenza,il portato dell’accertamento dell’AGCM nel giudizio di danno. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA];rigetta il ricorso degli altri ricorrenti e compensa le spese del giudizio di legittimitàcon riferimento all’impugnazione respinta; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2