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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 03709/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24593/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1185/2024 depositata il 23/04/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― LOPRETE Luca ricorre per sette mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza del 23 aprile 2024 con cui la Corte d’appello di Milano ha respinto il suo appello avverso sentenza resa tra le parti dal locale Tribunale.

2. ― [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

3. ― È stata formulata proposta di definizione accelerata ai sensi dell’articolo 380 bisc.p.c..

4. ― La parte ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza in vista della quale le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

5. ― Il ricorso contiene i seguenti motivi.

Primo.

Ex art. 360, n. 4, c.p.c. per violazione degli artt. 112, 342 e 345 c.p.c., nonché ex art. 360, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 1421 c.c. e 36 cod. cons.: la Corte territoriale ha ritenuto inammissibili l’appello e la domanda di nullità delle clausole contrattuali rilevanti, salvo poi esaminare lungamente, nelle successive pagine, i motivi di appello, rigettati nel merito, contraddicendo la stessa pronuncia pregiudiziale di inammissibilità, pur contraddittoriamente tenuta “ferma” Secondo.

Ex art. 360, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 34, 35, 36, 37 e 37-bis cod. cons., in relazione agli artt. 4, 5, 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE, nonché in relazione agli artt. 10 e 117, comma 1, Cost., al TUE, al TFUE (art. 169) e alla CDFUE (art. 38) sui principî di primauté, effettività ed equivalenza del diritto europeo nei rapporti di consumo, circa i prerequisiti di chiarezza e di piena comprensibilità delle clausole di mutui prima casa indicizzati a valuta estera, rispetto ai concreti effetti economici e finanziari dei meccanismi di doppia indicizzazione finanziaria e valutaria per un consumatore mediamente informato, come ricostruiti e interpretati dalla consolidata giurisprudenza della CGUE, vincolante per i Giudici nazionali, dall’AGCM e da questa Ecc.ma Corte di cassazione (Cass. 23655/2021).

La Corte territoriale, in contrasto con le norme europee e interne, con il provvedimento dell’AGCM e con gli indirizzi di questa Ecc.ma Corte sulla indispensabile primauté, effettività ed equivalenza del diritto eurounitario come interpretato, in funzione ‘nomogenetica’, dalla CGUE (Cass., sez. un., 9479/2023), ha obliterato il sistema ordinamentale e istituzionale di tutela dei consumatori, offrendo una ricostruzione meramente soggettiva e autoreferenziale delle regole poste a presidio dei consumatori e, anzitutto, delle prescrizioni di chiarezza e piena comprensibilità in concreto, quali delineate dal sistema eurounitario Terzo.

Ex art. 360, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 33, 34, 35, 36 e 37-bis cod. cons., in relazione agli artt. 4, 5, 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE: la Sentenza impugnata si è discostata completamente dal significato e dal riferimento temporale di valutazione dei prerequisiti di chiarezza e comprensibilità delle clausole nei contratti con i consumatori, quali intese dal diritto e dalla giurisprudenza europee, in modo vincolante per il Giudice nazionale, secondo il paradigma del consumatore mediamente informato, collocato al tempo della proposta e della sottoscrizione del contratto, a pena di nullità delle clausole e dei meccanismi di determinazione dell’oggetto della prestazione e del corrispettivo, che comporta di per sé un significativo squilibrio nel momento stesso in cui il consumatore non sia stato reso previamente, effettivamente, pienamente e concretamente edotto della portata e delle conseguenze economico-finanziarie, anche di lunga durata, del mutuo fondiario prima casa (ventennale o trentennale a rata fissa) indicizzato al franco svizzero Quarto.

Ex art. 360, n. 3, c.p.c. per violazione e per falsa od omessa applicazione degli artt. 34, 35, 36 e 37-bis cod. cons., in relazione alla non pertinente disciplina sulla trasparenza bancaria e sulle comunicazioni periodiche ai mutuatari richiamate in Sentenza (pagg. 28-30), la quale non rimuove né sana affatto, tanto meno a posteriori, il difetto di chiarezza e piena comprensibilità in concreto, per un consumatore mediamente informato al tempo della proposta e della sottoscrizione del contratto, delle clausole contenenti i meccanismi della doppia indicizzazione dei mutui Barclays.

Quinto.

Ex art. 360, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. degli artt. 34, 35 e 36 cod. cons., in relazione agli artt. 3, 4, 5 e 6 della Direttiva 93/13/CEE, nonché degli artt. 1175, 1176, comma 2, 1322, 1325, 1337, 1343, 1366, 1375 e 1418 c.c., nonché dell’art. 117 TUB, per significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal mutuo Barclays, i cui rischi e costi di oscillazione dei cambi (tra l’altro, manipolati da Barclays), vengono fatti gravare sul consumatore senza alcuna preventiva concreta esplicazione; e, comunque, per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nei rapporti tra professionisti e consumatori, per difetto di meritevolezza e di causa o per illiceità della stessa, con susseguente necessità di rilevare e dichiarare la nullità dei meccanismi di doppia indicizzazione di cui agli artt. 4, 4-bis, 7 e 7-bis dei mutui e di ricalcolare gli “[OSCURATO:PERSONA] A MUTUO” ai sensi dell’art. 117 TUB, espungendo dal calcolo l’indicizzazione valutaria CHF/EURO.

Sesto.

Ex art. 360, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 34, 35 e 36 cod. cons., in relazione agli artt. 3, 4, 5 e 6 della Direttiva 1993/13/CEE, degli artt. 1175, 1176, comma 2, 1322, 1325, 1337, 1343, 1366, 1375 e 1418 c.c. e degli artt. 21, 23 e 30 TUF e relativi regolamenti Consob, dacché i meccanismi di indicizzazione finanziaria e, soprattutto, valutaria contenuti negli artt. 4, 4-bis, 7 e 7-bis del mutuo Barclays, implicano un prodotto finanziario derivato, mai doverosamente né effettivamente esplicato ai mutuatari consumatori, nella più completa inosservanza non solo delle norme poste a tutela del consumatore, ma anche di quelle previste a protezione dell’investitore, violando, in ogni caso, di doveri di buona fede e correttezza e la diligenza professionale dell’intermediario Settimo.

Ex art. 360, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 34, 35, 36, 37 e 37-bis cod. cons., in relazione agli artt. 4, 5, 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE, nonché in relazione agli artt. 10 e 117, comma 1, Cost., al TUE, al TFUE (art. 169) e alla CDFUE (artt. 38 e 47) sui principii di primauté, effettività ed equivalenza del diritto europeo nei rapporti di consumo e sul difetto di chiarezza e piena comprensibilità delle clausole per un consumatore mediamente informato al tempo della proposta e della conclusione del contratto, in base alla consolidata e vincolante giurisprudenza della CGUE in materia di mutui indicizzati a valuta estera: rinvio ai precedenti motivi e, in particolare, ai primi due anche in relazione ai capi della Sentenza impugnata sull’interpretatio favorabilior ex art. 35, comma 2, cod. cons. e all’art. 7-bis dei mutui Barclays sul diritto potestativo del mutuatario di convertire il mutuo al tasso EURIBOR, metodicamente denegato da Barclays (come veduto e documentato nel precedente motivo, cui pure breviter si fa rinvio).

6. ― [OSCURATO:PERSONA] condivide integralmente la proposta di definizione accelerata.

Il ricorso è dunque inammissibile.

6.1. ― La proposta di decisione accelerata è del seguente tenore.

4. ― Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis numero 1 c.p.c., essendo state le questioni proposte già esaminate e risolte da Cass. n. 1580/2025, alla quale integralmente si rinvia.

6.1. ― Il ricorrente ha depositato una memoria « certamente e consapevolmente polemica», che si sviluppa per 80 pagine, a fronte delle 125 del ricorso.

È sufficiente replicare, quanto all’istanza di rimessione alle Sezioni Unite, che la decisione n. 1580/2025 è stata resa in pubblica udienza su conformi conclusioni del PG proprio per l’importanza della questione, sicché essa rappresenta l’orientamento della sezione, che successivamente non è stato mai smentito o posto in dubbio, sicché non v’è ragione di disporre il chiesto rinvio alle Sezioni Unite, mentre è questo un caso paradigmatico in cui trova senso il precetto dell’articolo 360 bis , n. 1, c.p.c., nell’interpretazione che ne ha dato la sentenza delle Sezioni Unite n. 7155 del 2017, laddove osserva che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione all’orientamento di legittimità, così consentendo «di delibare rapidamente ricorsi "inconsistenti"» (così al f. 8).

Ciò detto, al di là del primo mezzo senz’altro inammissibile per difetto di aderenza alla ratio decidendi , sol che si consideri che la pronuncia impugnata non è di inammissibilità dell’appello, ma di rigetto, è agevole osservare che tutte le questioni sollevate negli altri motivi di ricorso trovano risposta nel menzionato precedente, adottato nella doverosa considerazione e recepimento ― contrariamente a quanto si sostiene dal ricorrente ― della giurisprudenza unionale, laddove si è stabilito: a) che in tema di contratti conclusi tra professionisti e consumatori, il provvedimento con cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta l'assenza di chiarezza e di comprensibilità di alcune clausole contrattuali non determina nel giudizio civile, promosso ex art. 37 - bis , comma 4, del d. lgs. n. 206 del 2005 (c.d.

"Codice del consumo"), alcuna presunzione legale di vessatorietà, sia perché la predetta Autorità esprime nel relativo giudizio amministrativo solo una valutazione giuridica e non effettua alcun accertamento probatorio privilegiato, sia perché, diversamente da quanto accade nell'ipotesi di accertamento dell'abuso di posizione dominante, nella specie si fa questione di disposizioni contrattuali cui il consumatore ha accesso senza alcuna asimmetria informativa, siccome riferibili a un rapporto di cui lo stesso è parte; b) che un controllo del giudice quanto alla sostanza economica dell'affare, e quindi quanto alla rispondenza del valore economico della prestazione a quello della controprestazione, può essere consentito, poiché il secondo comma dell’articolo 34 del codice del consumo precisa che l’impraticabilità del giudizio di vessatorietà alla componente economica del contratto in tanto opera in quanto l’oggetto del contratto e l’adeguatezza del corrispettivo «siano individuati in modo chiaro e comprensibile», di guisa che le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardino la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi negoziati; c) che tale conclusione è conforme alla disciplina unionale, di cui costituisce recepimento quella consumeristica nazionale, dal momento che, secondo la Corte di giustizia, in base all’articolo 4, par. 2, della dir. 93/13/CE, le clausole che vertono sull’oggetto principale del contratto, o sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, pur rientrando nel settore disciplinato da tale direttiva, esulano dalla valutazione del loro carattere abusivo soltanto qualora (ma, appunto, qualora) il giudice nazionale competente ritenga, in seguito ad un esame caso per caso, che esse sono state formulate dal professionista in modo chiaro e comprensibile (Corte giust.

UE 30 aprile 2014, Kásler e [OSCURATO:PERSONA], C-26/13, 41; Corte giust.

UE 9 luglio 2015, Bucura, C-348/14, 50; Corte giust.

UE 26 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA], C-421/14, 62; Corte giust.

UE 21 dicembre 2021, DP, C-243/20, 59); d) che le contestate clausole contrattuali non configurano un derivato implicito; e) che la verifica di chiarezza e comprensibilità delle clausole spetta al giudice di merito, il quale ha nella specie affermato che: «Per giurisprudenza consolidata, a cui si ritiene di dare continuità, questa Corte d’appello (cf. sentenze Corte Appello Milano n. 459/19; n. 556/20; n. 1066/20; n. 1157/20; n. 1568/20; n.948/2023; n. 221/23; RG 763/20 + 824/20; RG 2406/18) ha sempre valutato che le clausole contrattuali fossero del tutto chiare …, sia nel prevedere la disciplina della doppia indicizzazione …, sia nel prevedere la doppia conversione valutaria per la determinazione dell’importo del capitale da restituire in caso di rimborso anticipato della somma mutuata, ferma restando la ovvia complessità della descrizione del meccanismo operativo concreto necessario per il raggiungimento dell’obiettivo voluto dalle parti».

A ciò può aggiungersi che nel ricorso neppure si spiega in modo preciso e puntuale, con specifico riferimento alla motivazione adottata nella sentenza impugnata, per quale ragione il giudizio di chiarezza e comprensibilità ivi operato sarebbe errato, e perché, cioè, in relazione alle specifiche clausole scrutinate dalla Corte ambrosiana, un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, non sarebbe posto in grado di comprendere il funzionamento concreto di esse (clausole, in fin dei conti, destinate ad istituire un congegno elementare: se l’euro si apprezza sul franco svizzero il mutuatario ci guadagna, se l’euro si deprezza sul franco svizzero il mutuatario ci rimette) e di valutare così, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, delle clausole medesime sui suoi obblighi finanziari: piuttosto, il ricorso non fa altro che contrapporre il giudizio di chiarezza e comprensibilità della Corte d’appello al giudizio di non chiarezza e non comprensibilità adottato da altre autorità.

Quanto al significativo squilibrio, poi, l’opinione del ricorrente è che «la mancanza dei prerequisiti di chiarezza e comprensibilità delle clausole … determina di per sé un “significativo squilibrio” nella determinazione dell’oggetto del contratto o nell’adeguatezza del corrispettivo», il che si pone in frontale conflitto con l’affermazione, contenuta nella sentenza richiamata nella proposta di decisione accelerata (ma anche in quella del 2021 invocata dal ricorrente), secondo cui «la mancanza di trasparenza della disposizione contrattuale che attiene alla componente economica del contratto non implica che essa veicoli un significativo squilibrio delle prestazioni e non comporta, in conseguenza, che essa debba considerarsi vessatoria.

Può certamente ipotizzarsi che l’assenza di trasparenza sia indice della volontà del professionista di occultare un regolamento contrattuale sbilanciato ai danni del consumatore: ma poiché i concetti di assenza di trasparenza della clausola e di abusività della stessa devono tenersi distinti, non può affermarsi che una disposizione non chiara e non comprensibile sia, per ciò solo, vessatoria, e quindi nulla, a norma dell’art. 36, comma 1, cod. cons..

Non esisterebbe, del resto, alcuna ragione per privare di efficacia, attraverso la disciplina di cui agli artt. 33 ss. cod. cons., una clausola non trasparente ma improduttiva di alcuno squilibrio tra i contraenti».

Sicché non rimane che evidenziare che la Corte d’appello ha anche escluso la sussistenza di detto squilibrio, ed il ricorso, attestandosi sull’erronea premessa che omogenizza il difetto di chiarezza e comprensibilità con la vessatorietà, non ha neppure spiegato per quale ragione le clausole, tali da comportare la riduzione del costo del mutuo in caso di apprezzamento dell’euro, determinerebbero lo squilibrio in questione: dice infatti la Corte d’appello che «l’indicizzazione di un corrispettivo ad una valuta straniera … è circostanza, di per sé, del tutto neutra … in quanto introduce semplicemente un elemento di variabilità dell’entità delle prestazioni a carico delle parti, variabilità che, valutata, ovviamente, al momento della conclusione del contratto, avrebbe potuto favorire nel corso del tempo o l’una o l’altra parte o nessuna delle due».

7. ― Le spese seguono la soccombenza.

Va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell'articolo 96 c.p.c..

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 4.200,00 euro, di cui 200,00 euro per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; condanna altresì il ricorrente al pagamento, a favore della controricorrente della ulteriore somma di € 4.000,00, nonché della somma di € 2.500,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara infine ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24593/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1185/2024 depositata il 23/04/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― LOPRETE Luca ricorre per sette mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza del 23 aprile 2024 con cui la Corte d’appello di Milano ha respinto il suo appello avverso sentenza resa tra le parti dal locale Tribunale. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 3. ― È stata formulata proposta di definizione accelerata ai sensi dell’articolo 380 bisc.p.c.. 4. ― La parte ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza in vista della quale le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 5. ― Il ricorso contiene i seguenti motivi. Primo. Ex art. 360, n. 4, c.p.c. per violazione degli artt. 112, 342 e 345 c.p.c., nonché ex art. 360, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 1421 c.c. e 36 cod. cons.: la Corte territoriale ha ritenuto inammissibili l’appello e la domanda di nullità delle clausole contrattuali rilevanti, salvo poi esaminare lungamente, nelle successive pagine, i motivi di appello, rigettati nel merito, contraddicendo la stessa pronuncia pregiudiziale di inammissibilità, pur contraddittoriamente tenuta “ferma” Secondo. Ex art. 360, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 34, 35, 36, 37 e 37-bis cod. cons., in relazione agli artt. 4, 5, 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE, nonché in relazione agli artt. 10 e 117, comma 1, Cost., al TUE, al TFUE (art. 169) e alla CDFUE (art. 38) sui principî di primauté, effettività ed equivalenza del diritto europeo nei rapporti di consumo, circa i prerequisiti di chiarezza e di piena comprensibilità delle clausole di mutui prima casa indicizzati a valuta estera, rispetto ai concreti effetti economici e finanziari dei meccanismi di doppia indicizzazione finanziaria e valutaria per un consumatore mediamente informato, come ricostruiti e interpretati dalla consolidata giurisprudenza della CGUE, vincolante per i Giudici nazionali, dall’AGCM e da questa Ecc.ma Corte di cassazione (Cass. 23655/2021). La Corte territoriale, in contrasto con le norme europee e interne, con il provvedimento dell’AGCM e con gli indirizzi di questa Ecc.ma Corte sulla indispensabile primauté, effettività ed equivalenza del diritto eurounitario come interpretato, in funzione ‘nomogenetica’, dalla CGUE (Cass., sez. un., 9479/2023), ha obliterato il sistema ordinamentale e istituzionale di tutela dei consumatori, offrendo una ricostruzione meramente soggettiva e autoreferenziale delle regole poste a presidio dei consumatori e, anzitutto, delle prescrizioni di chiarezza e piena comprensibilità in concreto, quali delineate dal sistema eurounitario Terzo. Ex art. 360, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 33, 34, 35, 36 e 37-bis cod. cons., in relazione agli artt. 4, 5, 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE: la Sentenza impugnata si è discostata completamente dal significato e dal riferimento temporale di valutazione dei prerequisiti di chiarezza e comprensibilità delle clausole nei contratti con i consumatori, quali intese dal diritto e dalla giurisprudenza europee, in modo vincolante per il Giudice nazionale, secondo il paradigma del consumatore mediamente informato, collocato al tempo della proposta e della sottoscrizione del contratto, a pena di nullità delle clausole e dei meccanismi di determinazione dell’oggetto della prestazione e del corrispettivo, che comporta di per sé un significativo squilibrio nel momento stesso in cui il consumatore non sia stato reso previamente, effettivamente, pienamente e concretamente edotto della portata e delle conseguenze economico-finanziarie, anche di lunga durata, del mutuo fondiario prima casa (ventennale o trentennale a rata fissa) indicizzato al franco svizzero Quarto. Ex art. 360, n. 3, c.p.c. per violazione e per falsa od omessa applicazione degli artt. 34, 35, 36 e 37-bis cod. cons., in relazione alla non pertinente disciplina sulla trasparenza bancaria e sulle comunicazioni periodiche ai mutuatari richiamate in Sentenza (pagg. 28-30), la quale non rimuove né sana affatto, tanto meno a posteriori, il difetto di chiarezza e piena comprensibilità in concreto, per un consumatore mediamente informato al tempo della proposta e della sottoscrizione del contratto, delle clausole contenenti i meccanismi della doppia indicizzazione dei mutui Barclays. Quinto. Ex art. 360, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. degli artt. 34, 35 e 36 cod. cons., in relazione agli artt. 3, 4, 5 e 6 della Direttiva 93/13/CEE, nonché degli artt. 1175, 1176, comma 2, 1322, 1325, 1337, 1343, 1366, 1375 e 1418 c.c., nonché dell’art. 117 TUB, per significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal mutuo Barclays, i cui rischi e costi di oscillazione dei cambi (tra l’altro, manipolati da Barclays), vengono fatti gravare sul consumatore senza alcuna preventiva concreta esplicazione; e, comunque, per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nei rapporti tra professionisti e consumatori, per difetto di meritevolezza e di causa o per illiceità della stessa, con susseguente necessità di rilevare e dichiarare la nullità dei meccanismi di doppia indicizzazione di cui agli artt. 4, 4-bis, 7 e 7-bis dei mutui e di ricalcolare gli “[OSCURATO:PERSONA] A MUTUO” ai sensi dell’art. 117 TUB, espungendo dal calcolo l’indicizzazione valutaria CHF/EURO. Sesto. Ex art. 360, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 34, 35 e 36 cod. cons., in relazione agli artt. 3, 4, 5 e 6 della Direttiva 1993/13/CEE, degli artt. 1175, 1176, comma 2, 1322, 1325, 1337, 1343, 1366, 1375 e 1418 c.c. e degli artt. 21, 23 e 30 TUF e relativi regolamenti Consob, dacché i meccanismi di indicizzazione finanziaria e, soprattutto, valutaria contenuti negli artt. 4, 4-bis, 7 e 7-bis del mutuo Barclays, implicano un prodotto finanziario derivato, mai doverosamente né effettivamente esplicato ai mutuatari consumatori, nella più completa inosservanza non solo delle norme poste a tutela del consumatore, ma anche di quelle previste a protezione dell’investitore, violando, in ogni caso, di doveri di buona fede e correttezza e la diligenza professionale dell’intermediario Settimo. Ex art. 360, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 34, 35, 36, 37 e 37-bis cod. cons., in relazione agli artt. 4, 5, 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE, nonché in relazione agli artt. 10 e 117, comma 1, Cost., al TUE, al TFUE (art. 169) e alla CDFUE (artt. 38 e 47) sui principii di primauté, effettività ed equivalenza del diritto europeo nei rapporti di consumo e sul difetto di chiarezza e piena comprensibilità delle clausole per un consumatore mediamente informato al tempo della proposta e della conclusione del contratto, in base alla consolidata e vincolante giurisprudenza della CGUE in materia di mutui indicizzati a valuta estera: rinvio ai precedenti motivi e, in particolare, ai primi due anche in relazione ai capi della Sentenza impugnata sull’interpretatio favorabilior ex art. 35, comma 2, cod. cons. e all’art. 7-bis dei mutui Barclays sul diritto potestativo del mutuatario di convertire il mutuo al tasso EURIBOR, metodicamente denegato da Barclays (come veduto e documentato nel precedente motivo, cui pure breviter si fa rinvio). 6. ― [OSCURATO:PERSONA] condivide integralmente la proposta di definizione accelerata. Il ricorso è dunque inammissibile. 6.1. ― La proposta di decisione accelerata è del seguente tenore. 4. ― Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis numero 1 c.p.c., essendo state le questioni proposte già esaminate e risolte da Cass. n. 1580/2025, alla quale integralmente si rinvia. 6.1. ― Il ricorrente ha depositato una memoria « certamente e consapevolmente polemica», che si sviluppa per 80 pagine, a fronte delle 125 del ricorso. È sufficiente replicare, quanto all’istanza di rimessione alle Sezioni Unite, che la decisione n. 1580/2025 è stata resa in pubblica udienza su conformi conclusioni del PG proprio per l’importanza della questione, sicché essa rappresenta l’orientamento della sezione, che successivamente non è stato mai smentito o posto in dubbio, sicché non v’è ragione di disporre il chiesto rinvio alle Sezioni Unite, mentre è questo un caso paradigmatico in cui trova senso il precetto dell’articolo 360 bis , n. 1, c.p.c., nell’interpretazione che ne ha dato la sentenza delle Sezioni Unite n. 7155 del 2017, laddove osserva che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione all’orientamento di legittimità, così consentendo «di delibare rapidamente ricorsi "inconsistenti"» (così al f. 8). Ciò detto, al di là del primo mezzo senz’altro inammissibile per difetto di aderenza alla ratio decidendi , sol che si consideri che la pronuncia impugnata non è di inammissibilità dell’appello, ma di rigetto, è agevole osservare che tutte le questioni sollevate negli altri motivi di ricorso trovano risposta nel menzionato precedente, adottato nella doverosa considerazione e recepimento ― contrariamente a quanto si sostiene dal ricorrente ― della giurisprudenza unionale, laddove si è stabilito: a) che in tema di contratti conclusi tra professionisti e consumatori, il provvedimento con cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta l'assenza di chiarezza e di comprensibilità di alcune clausole contrattuali non determina nel giudizio civile, promosso ex art. 37 - bis , comma 4, del d. lgs. n. 206 del 2005 (c.d. "Codice del consumo"), alcuna presunzione legale di vessatorietà, sia perché la predetta Autorità esprime nel relativo giudizio amministrativo solo una valutazione giuridica e non effettua alcun accertamento probatorio privilegiato, sia perché, diversamente da quanto accade nell'ipotesi di accertamento dell'abuso di posizione dominante, nella specie si fa questione di disposizioni contrattuali cui il consumatore ha accesso senza alcuna asimmetria informativa, siccome riferibili a un rapporto di cui lo stesso è parte; b) che un controllo del giudice quanto alla sostanza economica dell'affare, e quindi quanto alla rispondenza del valore economico della prestazione a quello della controprestazione, può essere consentito, poiché il secondo comma dell’articolo 34 del codice del consumo precisa che l’impraticabilità del giudizio di vessatorietà alla componente economica del contratto in tanto opera in quanto l’oggetto del contratto e l’adeguatezza del corrispettivo «siano individuati in modo chiaro e comprensibile», di guisa che le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardino la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi negoziati; c) che tale conclusione è conforme alla disciplina unionale, di cui costituisce recepimento quella consumeristica nazionale, dal momento che, secondo la Corte di giustizia, in base all’articolo 4, par. 2, della dir. 93/13/CE, le clausole che vertono sull’oggetto principale del contratto, o sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, pur rientrando nel settore disciplinato da tale direttiva, esulano dalla valutazione del loro carattere abusivo soltanto qualora (ma, appunto, qualora) il giudice nazionale competente ritenga, in seguito ad un esame caso per caso, che esse sono state formulate dal professionista in modo chiaro e comprensibile (Corte giust. UE 30 aprile 2014, Kásler e [OSCURATO:PERSONA], C-26/13, 41; Corte giust. UE 9 luglio 2015, Bucura, C-348/14, 50; Corte giust. UE 26 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA], C-421/14, 62; Corte giust. UE 21 dicembre 2021, DP, C-243/20, 59); d) che le contestate clausole contrattuali non configurano un derivato implicito; e) che la verifica di chiarezza e comprensibilità delle clausole spetta al giudice di merito, il quale ha nella specie affermato che: «Per giurisprudenza consolidata, a cui si ritiene di dare continuità, questa Corte d’appello (cf. sentenze Corte Appello Milano n. 459/19; n. 556/20; n. 1066/20; n. 1157/20; n. 1568/20; n.948/2023; n. 221/23; RG 763/20 + 824/20; RG 2406/18) ha sempre valutato che le clausole contrattuali fossero del tutto chiare …, sia nel prevedere la disciplina della doppia indicizzazione …, sia nel prevedere la doppia conversione valutaria per la determinazione dell’importo del capitale da restituire in caso di rimborso anticipato della somma mutuata, ferma restando la ovvia complessità della descrizione del meccanismo operativo concreto necessario per il raggiungimento dell’obiettivo voluto dalle parti». A ciò può aggiungersi che nel ricorso neppure si spiega in modo preciso e puntuale, con specifico riferimento alla motivazione adottata nella sentenza impugnata, per quale ragione il giudizio di chiarezza e comprensibilità ivi operato sarebbe errato, e perché, cioè, in relazione alle specifiche clausole scrutinate dalla Corte ambrosiana, un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, non sarebbe posto in grado di comprendere il funzionamento concreto di esse (clausole, in fin dei conti, destinate ad istituire un congegno elementare: se l’euro si apprezza sul franco svizzero il mutuatario ci guadagna, se l’euro si deprezza sul franco svizzero il mutuatario ci rimette) e di valutare così, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, delle clausole medesime sui suoi obblighi finanziari: piuttosto, il ricorso non fa altro che contrapporre il giudizio di chiarezza e comprensibilità della Corte d’appello al giudizio di non chiarezza e non comprensibilità adottato da altre autorità. Quanto al significativo squilibrio, poi, l’opinione del ricorrente è che «la mancanza dei prerequisiti di chiarezza e comprensibilità delle clausole … determina di per sé un “significativo squilibrio” nella determinazione dell’oggetto del contratto o nell’adeguatezza del corrispettivo», il che si pone in frontale conflitto con l’affermazione, contenuta nella sentenza richiamata nella proposta di decisione accelerata (ma anche in quella del 2021 invocata dal ricorrente), secondo cui «la mancanza di trasparenza della disposizione contrattuale che attiene alla componente economica del contratto non implica che essa veicoli un significativo squilibrio delle prestazioni e non comporta, in conseguenza, che essa debba considerarsi vessatoria. Può certamente ipotizzarsi che l’assenza di trasparenza sia indice della volontà del professionista di occultare un regolamento contrattuale sbilanciato ai danni del consumatore: ma poiché i concetti di assenza di trasparenza della clausola e di abusività della stessa devono tenersi distinti, non può affermarsi che una disposizione non chiara e non comprensibile sia, per ciò solo, vessatoria, e quindi nulla, a norma dell’art. 36, comma 1, cod. cons.. Non esisterebbe, del resto, alcuna ragione per privare di efficacia, attraverso la disciplina di cui agli artt. 33 ss. cod. cons., una clausola non trasparente ma improduttiva di alcuno squilibrio tra i contraenti». Sicché non rimane che evidenziare che la Corte d’appello ha anche escluso la sussistenza di detto squilibrio, ed il ricorso, attestandosi sull’erronea premessa che omogenizza il difetto di chiarezza e comprensibilità con la vessatorietà, non ha neppure spiegato per quale ragione le clausole, tali da comportare la riduzione del costo del mutuo in caso di apprezzamento dell’euro, determinerebbero lo squilibrio in questione: dice infatti la Corte d’appello che «l’indicizzazione di un corrispettivo ad una valuta straniera … è circostanza, di per sé, del tutto neutra … in quanto introduce semplicemente un elemento di variabilità dell’entità delle prestazioni a carico delle parti, variabilità che, valutata, ovviamente, al momento della conclusione del contratto, avrebbe potuto favorire nel corso del tempo o l’una o l’altra parte o nessuna delle due». 7. ― Le spese seguono la soccombenza. Va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell'articolo 96 c.p.c.. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 4.200,00 euro, di cui 200,00 euro per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; condanna altresì il ricorrente al pagamento, a favore della controricorrente della ulteriore somma di € 4.000,00, nonché della somma di € 2.500,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara infine ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i
Sentenza Cassazione n. 03709/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris