CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 09998/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19257/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA]' UNIPERSONALE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PALERMO n. 1738/2019 depositata il18/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.la CTR della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, decidendo degli appelli riuniti proposti dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] Sicilia 4 contro sentenze di primo grado reiettive degli originari ricorsi avverso avvisi di classamento di vari aerogeneratori facenti parte di un parco eolico, ha ritenuto che la rendita che in corso di causa l’Agenzia delle Entrate aveva attribuito agli impianti, pur ridotta rispetto alla rendita indicata negli avvisi, era comunque eccessiva sia perché detta riduzione era stata effettuata applicando un coefficiente di obsolescenza tecnologica e funzionale non in relazione all’intero impianto ma in relazione solo alla componente “navicella-rotore” sia, “ad ogni modo” perché la nuova, ridotta rendita era ingiustificatamente superiore a quella attribuita dalla stessa Agenzia ad altri impianti eolici similari siti nelle vicinanze di quelli a cui si riferivano gli avvisi. Alla luce di questo raffronto la CTR ha quindi dichiarato che la “rendita congrua per ogni aerogeneratore sito nel parco eolico in contestazione è pari a €5780,00”; 2. l’Agenzia ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe denunciando violazione degli artt.28 del d.P.R. 12 dicembre 1949, n.1142 e 1 della l. 23 dicembre 2014, n.190; 3. la contribuente resiste con controricorso; considerato che: 1. il motivo è infondato. 1.1. Merita premettere che per costante indirizzo giurisprudenziale formatosi nelle controversie come quella di specie assoggettate al regime previgente all'introduzione della legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208, «I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastati nella categoria "D/1-Opificio" e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiché anch'esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura» (cfr., tra le tante, Cass.14 marzo 2012,n.4028; Cass. 13 dicembre 2019, n. 32861). Il quadro normativo, e giurisprudenziale, è poi mutato per effetto dell'art. 1, co. 21, l. 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016), secondo il quale «A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo». 1.2. Per quanto più specificamente interessa, l'oggetto della stima finalizzata all'attribuzione di rendita nell'insieme dei beni costituenti l'aerogeneratore, comprende sia le componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo sia quelle componenti (navicella, rotore, pale, cabina elettrica, spazi di manovra e servizio ecc.) di per sé fisicamente amovibili ma non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica. Tale interpretazione ha trovato conferma anche nell'art. 1, co. 244, della l. n. 190/2014 cit., che risolveva la questione degli impianti funzionali al processo produttivo con il richiamo alle «istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la "Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi". 1.3. Ed invero secondo l'art.10 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, conv. in l. 11 agosto 1939, n. 1249, "La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche". La stessa amministrazione finanziaria, con le Circolari MF nn. 14/07 e 6/12, ha stabilito i criteri di determinazione della rendita catastale nell'ipotesi di stima diretta di beni sostanzialmente privi, per intrinseca peculiarità e funzione, sia di un 'mercato' di compravendita, sia di un mercato di locazione e messa a reddito sussumibili a riferimento comparativo. Si osserva, inparticolare, nella Circolare 6/2012: "Si precisa, innanzitutto, che con la locuzione 'stima diretta' si intende la stima effettuata in maniera puntuale sugli immobili a destinazione speciale o particolare, per i quali, proprio in relazione alla peculiarità delle relative caratteristiche, non risulta possibile fare riferimento al sistema delle tariffe. In tale contesto, la rendita catastale può essere determinata con 'procedimento diretto' o con 'procedimento indiretto'. Il procedimento diretto è quello delineato dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento, ove si stabilisce che la rendita catastale si ottiene dal reddito lordo ordinariamente ritraibile, detraendo le spese e le eventuali perdite. Il reddito lordo ordinario è il canone di locazione, fatte salve le eventuali aggiunte e detrazioni di cui agli artt. 16 e 17 (tra le prime, le spese manutenzione ordinaria sostenute dal locatario anziché dal proprietario; tra le seconde, alcune spese condominiali sostenute dal proprietario anziché dal locatario). Il procedimento indiretto è, invece, quello previsto dagli artt. 27 e seguenti del Regolamento, nei quali si precisa che il reddito ordinario può essere calcolato a partire dal valore del capitale fondiario, identificabile nel valore di mercato dell'immobile (se esiste un mercato delle compravendite), ovvero nel valore di costo di ricostruzione, tenendo conto, in quest'ultimo caso, di un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari' (deprezzamento)". Sul punto sono intervenute diverse pronunce di questa Corte di legittimità, le quali hanno osservato come i criteri di prassi siano stati successivamente meglio specificati (negli indirizzi operativi, in tema di determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari destinate a centrali eoliche, allegati alla nota AE -[OSCURATO:PERSONA] prot.n. 0050557 del 14 marzo 2017), nel senso che: "In tema di determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari destinate a centrali eoliche realizzate in epoca antecedente al 10gennaio 2016, deve essere utilizzato il costo medio infracensuario, dovendo poi i costi di ricostruzione, come determinati, delle diverse strutture, impianti fissi e sistemazioni esterne, essere ricondotti all'epoca censuaria delle stime catastali (biennio 1988-89) mediante l'indice FOI pubblicato dall'ISTAT, attesa l'assenza di ulteriori indici dei prezzi specifici per tale tipologia di opere" (così Cass. ord. 16 gennaio 2018, n.888). Dagli stessi “indirizzi operativi” si evince che il criterio di stima così applicato deve tenere conto del deprezzamento in ragione dello stato attuale delle unità e del loro livello di obsolescenza e ciclo di vita tecnico-funzionale. L'applicabilità in concreto e la misura del coefficiente dì riduzione sul costo a nuovo devono tenere conto, in particolare, della diversa tipologia delle singole parti dell'impianto di aerogenerazione, a seconda che si tratti di immobili di supporto (ad esempio, la struttura di fondazione o la torre di sostegno) ovvero di componenti impiantistiche e tecnologiche (ad esempio, la navicella-rotore); occorre, inoltre, considerare la data di costruzione dell'impianto (antecedente o successiva all'epoca censuaria delle stime catastali di riferimento) e l'effettivo livello di deprezzamento da decadimento tecnico - fisico e funzionale attribuibile alle singole componenti. 1.4. Va poi sottolineato che l'art. 1, comma 244, della l. n. 190/2014 (secondo cui "Nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la «Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi»), in assenza di una inequivoca disposizione che attribuisca a detto articolo portata meramente interpretativa, può riconoscersi non un'efficacia retroattiva (avuto riguardo ad accertamenti compiuti, come quelli in esame - che risalgono al 2008 e al 2009 - in epoca anteriore, ma, a tutto concedere, una valenza di mero parametro di riferimento. 1.5. Dunque ribadito che, con riguardo alla normativa applicabile ratione temporis alla presente controversia, in tema di determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari destinate a centrali eoliche realizzate in epoca antecedente al 1° gennaio 2016, deve essere utilizzato il costo medio infracensuario, dovendo poi i costi di ricostruzione, come determinati, delle diverse strutture, impianti fissi e sistemazioni esterne, essere ricondotto all'epoca censuaria delle stime catastali (biennio 1988-89) mediante l'indice FOI pubblicato dall'ISTAT, attesa l'assenza di ulteriori indici dei prezzi specifici per tale tipologia di opere (Cass.n.888/2018, cit.) deve concludersi che correttamente la CTR ha ritenuto che dovesse essere applicato un indice di deprezzamento a tutto l’impianto e non alla sola componente “navicella-rotore” alla quale era stato applicato dall’amministrazione; 1.6. va poi osservato che la CTR ha basato la propria determinazione della rendita anche su una valutazione comparativa tra gli impianti oggetto di causa e altri impianti posti nelle vicinanze dei primi e il motivo di ricorso sollecita, a ben vedere, un riesame di tale valutazione di merito, non consentito in questa sede di legittimità 2. il ricorso deve essere rigettato; 3. le spese sono compensate in ragione del fatto che l’orientamento giurisprudenziale richiamato al superiore punto 1.3. era recente alla data di presentazione del ricorso; 4. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica dife