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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 41295/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17 febbraio 2022, il Tribunale del riesame di Roma rigettava l'appello proposto nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari; D'Agostino è indagato per plurime fattispecie di reato in materia di violazioni tributarie e per il delitto di associazione a delinquere finalizzata a frodi fiscali, il tutto aggravato dall'aver agito per agevolare le associazioni mafiose riconducibili al clan Moccia. 1.1 Avverso l'ordinanza propongono ricorso per cassazione i difensori dell'indagato, deducendo il mancato apprezzamento delle situazioni, dedotte dall'appellante, che incidevano sulla attenuazione della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per il quale si procedeva, risolvendosi conseguentemente anche nella violazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura applicata.

Innanzitutto non era vero che D'Agostino si fosse sottratto al confronto con gli inquirenti, ma erano stati costoro a non voler assumere l'interrogatorio dell'indagato, una volta che lo stesso non si era potuto celebrare nel giorno fissato per impedimento del difensore; il chèi aveva un suo rilievo in punto di valutazione della condotta processuale; inoltre, il Tribunale aveva attribuito al mero fatto della scelta del rito abbreviato una valenza premiale nei confronti degli indagati che l'avevano chiesto in punto di trattamento de libertate, senza rendersi conto che il transito dalla fase delle indagini a quella processuale in senso proprio aveva comportato un oggettivo ridimensionamento del pericolo per l'acquisizione e per la genuinità della prova che non poteva non valere anche per D'Agostino, che pure aveva scelto le forme del giudizio ordinario; d'altra parte, la tipologia delle fonti probatorie su cui era basato l'accertamento processuale non era suscettibile di inquinamento, con la conseguente significativa attenuazione dell'esigenza di cui all'art. 274 lett. a) cod.proc.pen.; in tale prospettiva, appariva erroneo ed improprio il richiamo alla irrilevanza del decorso del tempo, poiché la difesa non aveva affatto allegato il mero trascorrere del tempo, quanto piuttosto l'evoluzione della vicenda processuale.

Le maggiori censure -proseguono i difensori- attenevano al disconoscimento della valenza di oggettiva attenuazione del pericolo di reiterazione delle situazioni fattuali relative all'intervenuto sequestro di tutte le società coinvolte nel meccanismo fraudolento, nelle quali D'Agostino avrebbe operato, ed alla cessazione della relazione sentimentale con [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA], idonee ad incidere significativamente sul pericolo di reiterazione del reato; senza considerare, infine, che le pendenze processuali evocate nel 7 - provvedimento a carico di D'Agostino, da cui era stata mutuata ulteriormente la sua pretesa pericolosità personale, erano costituite da procedimenti penali nei quali non solo non era intervenuta alcuna sentenza, ma nemmeno erano state applicate misure cautelari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Si deve infatti ribadire che "L'istanza di revoca della misura cautelare non può trovare adito allorché si fondi su censure che investono quegli stessi elementi indiziari posti a base dell'ordinanza applicativa della misura cautelare e questi risultino immutati nella loro valenza e gravità in quanto, in sede di esame dell'istanza di revoca e di appello avverso il provvedimento di diniego, avuto riguardo alla formulazione dell'art. 299 cod. proc. pen., possono essere oggetto di valutazione solo fatti nuovi, anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento "in melius" del quadro indiziario, e non gli stessi elementi già apprezzati anche in sede di riesame.

Sez.2, Sentenza n. 27940 del 12/06/2019, Catanzaro, Rv. 276539)"; nel caso in esame, il Tribunale ha rilevato che non risultavano dedotti elementi di novità idonei ad indurre ad una nuova valutazione relativamente al tipo di misura adeguata a fronteggiare il pericolo di reiterazione del reato, visti gli intensi rapporti di D'Agostino con la criminalità organizzata, per cui il sequestro delle società attraverso le quali venivano consumate le frodi fiscali era irrilevante, posto che il ricorrente poteva continuare a delinquere tramite altri organismi societari; per lo stesso motivo irrilevante era anche la fine della relazione sentimentale tra [OSCURATO:PERSONA], figlia della coindagata [OSCURATO:PERSONA].

Deve infatti essere ricordato che "in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita.

Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice" (Sez. 4, Sentenza n. 47837 del 04/10/2018, C. Rv.273994 - 01); in merito, pertanto alle esigenze cautelari, è compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019).

Dall'analisi del provvedimento impugnato non si rinvengono carenze motivazionali, avendo il Tribunale evidenziato, oltre quanto sopra riportato, anche l'irrilevanza della mancata effettuazione dell'interrogatorio dell'indagato, non incidente sulla sussistenza delle esigenze cautelari.

Quanto alla posizione dei coindagati, deve essere ribadito che "In tema di giudicato cautelare, non costituisce fatto nuovo, idoneo a modificare il quadro indiziario già valutato in sede di riesame e a legittimare la revoca della misura, la mera adozione, sempre in sede cautelare, di una decisione di segno favorevole nei confronti del coindagato, potendo al più assumere rilevanza gli elementi per la prima volta acquisiti e valutati in quel contesto rispetto al quadro indiziario già posto alla base della confermata misura a carico dell'istante." (Sez.6, sentenza n 4948 del 10/07/2019, Vaglia, Rv. 278203; vedi anche Sez. 6, sentenza n. 31241 del 14/09/2020, Vizzini, Rv. 279887).

3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà degli indagati o la sostituzione della misura, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 febbraio 2022, il Tribunale del riesame di Roma rigettava l'appello proposto nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari; D'Agostino è indagato per plurime fattispecie di reato in materia di violazioni tributarie e per il delitto di associazione a delinquere finalizzata a frodi fiscali, il tutto aggravato dall'aver agito per agevolare le associazioni mafiose riconducibili al clan Moccia. 1.1 Avverso l'ordinanza propongono ricorso per cassazione i difensori dell'indagato, deducendo il mancato apprezzamento delle situazioni, dedotte dall'appellante, che incidevano sulla attenuazione della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per il quale si procedeva, risolvendosi conseguentemente anche nella violazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura applicata. Innanzitutto non era vero che D'Agostino si fosse sottratto al confronto con gli inquirenti, ma erano stati costoro a non voler assumere l'interrogatorio dell'indagato, una volta che lo stesso non si era potuto celebrare nel giorno fissato per impedimento del difensore; il chèi aveva un suo rilievo in punto di valutazione della condotta processuale; inoltre, il Tribunale aveva attribuito al mero fatto della scelta del rito abbreviato una valenza premiale nei confronti degli indagati che l'avevano chiesto in punto di trattamento de libertate, senza rendersi conto che il transito dalla fase delle indagini a quella processuale in senso proprio aveva comportato un oggettivo ridimensionamento del pericolo per l'acquisizione e per la genuinità della prova che non poteva non valere anche per D'Agostino, che pure aveva scelto le forme del giudizio ordinario; d'altra parte, la tipologia delle fonti probatorie su cui era basato l'accertamento processuale non era suscettibile di inquinamento, con la conseguente significativa attenuazione dell'esigenza di cui all'art. 274 lett. a) cod.proc.pen.; in tale prospettiva, appariva erroneo ed improprio il richiamo alla irrilevanza del decorso del tempo, poiché la difesa non aveva affatto allegato il mero trascorrere del tempo, quanto piuttosto l'evoluzione della vicenda processuale. Le maggiori censure -proseguono i difensori- attenevano al disconoscimento della valenza di oggettiva attenuazione del pericolo di reiterazione delle situazioni fattuali relative all'intervenuto sequestro di tutte le società coinvolte nel meccanismo fraudolento, nelle quali D'Agostino avrebbe operato, ed alla cessazione della relazione sentimentale con [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA], idonee ad incidere significativamente sul pericolo di reiterazione del reato; senza considerare, infine, che le pendenze processuali evocate nel 7 - provvedimento a carico di D'Agostino, da cui era stata mutuata ulteriormente la sua pretesa pericolosità personale, erano costituite da procedimenti penali nei quali non solo non era intervenuta alcuna sentenza, ma nemmeno erano state applicate misure cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Si deve infatti ribadire che "L'istanza di revoca della misura cautelare non può trovare adito allorché si fondi su censure che investono quegli stessi elementi indiziari posti a base dell'ordinanza applicativa della misura cautelare e questi risultino immutati nella loro valenza e gravità in quanto, in sede di esame dell'istanza di revoca e di appello avverso il provvedimento di diniego, avuto riguardo alla formulazione dell'art. 299 cod. proc. pen., possono essere oggetto di valutazione solo fatti nuovi, anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento "in melius" del quadro indiziario, e non gli stessi elementi già apprezzati anche in sede di riesame. Sez.2, Sentenza n. 27940 del 12/06/2019, Catanzaro, Rv. 276539)"; nel caso in esame, il Tribunale ha rilevato che non risultavano dedotti elementi di novità idonei ad indurre ad una nuova valutazione relativamente al tipo di misura adeguata a fronteggiare il pericolo di reiterazione del reato, visti gli intensi rapporti di D'Agostino con la criminalità organizzata, per cui il sequestro delle società attraverso le quali venivano consumate le frodi fiscali era irrilevante, posto che il ricorrente poteva continuare a delinquere tramite altri organismi societari; per lo stesso motivo irrilevante era anche la fine della relazione sentimentale tra [OSCURATO:PERSONA], figlia della coindagata [OSCURATO:PERSONA]. Deve infatti essere ricordato che "in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice" (Sez. 4, Sentenza n. 47837 del 04/10/2018, C. Rv.273994 - 01); in merito, pertanto alle esigenze cautelari, è compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019). Dall'analisi del provvedimento impugnato non si rinvengono carenze motivazionali, avendo il Tribunale evidenziato, oltre quanto sopra riportato, anche l'irrilevanza della mancata effettuazione dell'interrogatorio dell'indagato, non incidente sulla sussistenza delle esigenze cautelari. Quanto alla posizione dei coindagati, deve essere ribadito che "In tema di giudicato cautelare, non costituisce fatto nuovo, idoneo a modificare il quadro indiziario già valutato in sede di riesame e a legittimare la revoca della misura, la mera adozione, sempre in sede cautelare, di una decisione di segno favorevole nei confronti del coindagato, potendo al più assumere rilevanza gli elementi per la prima volta acquisiti e valutati in quel contesto rispetto al quadro indiziario già posto alla base della confermata misura a carico dell'istante." (Sez.6, sentenza n 4948 del 10/07/2019, Vaglia, Rv. 278203; vedi anche Sez. 6, sentenza n. 31241 del 14/09/2020, Vizzini, Rv. 279887). 3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà degli indagati o la sostituzione della misura, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per
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