CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 23146/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Numero sezionale 5248/2026Numero di raccolta generale 23146/20261. A seguito del controllo automatizzato ex artt. 36-bis dDeatla dpu.bPbl.icRaz.io ne 14/07/2026n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n.633 del 1972 delle dichiarazionidei redditi presentate dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. di Giovanni e LuigiZanoni (la dichiarazione presentata il 23/10/2002 e la dichiarazioneintegrativa presentata il 30/10/2003) relativamente al periodod’imposta 2001, gli eredi del socio accomandatario Giovanni EliaZanoni ricevevano una cartella di pagamento ai fini Iva e Irap conrichiesta della somma complessiva di euro 578.384,45 in data2/7/2008, dato che la società era stata cancellata dal registro delleimprese il 17/6/2004 e il socio accomandatario era deceduto. Lacartella era emessa per recuperare imposte indebitamente sgravateai sensi dell’art. 43 d.P.R. n. 602 del 1973.2. Con sentenza n. 51/2009 la CTP di Lodi accoglieva il ricorso deicontribuenti. La notifica della cartella di pagamento poteva ritenersiperfezionata solo in data 2/9/2008, con una duplice conseguenza. Ilricorso degli eredi doveva ritenersi tempestivo e a quella datal’Agenzia delle entrate era decaduta dalla pretesa impositiva perchénon intervenuta entro quattro anni dalla notifica della dichiarazionecorrettiva.3. Con sentenza n. 77/2011 la CTR della Lombardia accoglieval’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo inammissibile il ricorsodi primo grado. Ai fini di stabilire la tempestività del ricorsointroduttivo, occorreva fare riferimento non alla notifica all’Agenteper la riscossione ma alla tardiva chiamata in causa dell’Agenzia delleentrate.4. Con ordinanza n. 14991/2020 questa Corte cassava lasentenza di appello, accogliendo il primo motivo di ricorso, assorbitoil secondo. Il fatto che il contribuente avesse individuato nelconcessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, illegittimato passivo, non comportava l'inammissibilità della domandama giustificava la chiamata in causa dell'ente creditore. Il relativo2 di 7Numero registro generale 23709/2025Numero sezionale 5248/2026Numero di raccolta generale 23146/2026onere gravava sulla convenuta, senza che il giudice adito avesseData pubblicazione 14/07/2026l’obbligo di ordinare l'integrazione del contraddittorio.5. La CTR della Lombardia, con sentenza n. 1633/2022 annullavala cartella di pagamento. Riteneva di “confermare” la sentenza diprimo grado, considerando che i ricorrenti avevano tempestivamentenotificato il ricorso introduttivo al concessionario, senza che rilevasseche l’integrazione del contraddittorio era stata disposta dal giudice.6. Con ordinanza n. 18007/2024 questa Corte cassava lasentenza resa in sede di rinvio perché il giudice avevacompletamente omesso di esaminare le questioni rimaste assorbiterelative alla tempestiva notifica della cartella di pagamento e allaconseguente decadenza dell’Amministrazione finanziaria dallapretesa.7. Nel nuovo giudizio di rinvio la CGT di secondo grado dellaLombardia, con la sentenza n. 1780/2025, annullava la cartella dipagamento perché l’ente impositore e l’Agente per la riscossioneerano decaduti dalla possibilità di chiedere il pagamento degliimporti. La notifica della cartella di pagamento, a seguitodell’intervento normativo reso necessario dalla sentenza della Cortecostituzionale n. 280/2005 sull’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, avrebbedovuto essere effettuata, per la disciplina transitoria prevista, entroil 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazionedella dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate nel2002 e 2003 e quindi il termine ultimo scadeva il 31/12/2007 mentregli eredi avevano ricevuto la notifica il 2/9/2008.8. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a un motivomentre i contribuenti hanno resistito con controricorso. L’Agenziadelle entrate – Riscossione, nonostante la notifica del 17/11/2025, èrimasta intimata.9. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.3 di 7Numero registro generale 23709/2025Numero sezionale 5248/202610. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stessoNumero di raccolta generale 23146/2026articolo i controricorrenti costituiti hanno depositato Dmatae pmuboblircaiazio ne 14/07/2026illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, rubricato «violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 43 del D.P.R. n. 602/1973, in relazioneall’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento allaindividuazione del termine di decadenza per la notificazione dellacartella di pagamento», dopo aver premesso che la prima notificadel 15/9/2007 presso la sede legale della società era legittima,l’Agenzia delle entrate lamenta che la cartella di pagamento avrebbedovuto essere notificata ai sensi dell’art. 43 d.P.R. n. 602 del 1973,entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzionedel rimborso o, se più ampio, entro il termine di cui all’art. 43, primocomma, del d.P.R. n. 600/1973, maggiorato di 12 mesi. Limitandosia richiamare la normativa generale in materia d’iscrizione a ruolo, ilgiudice del rinvio aveva implicitamente rigettato le difese dell’Ufficio.Anche ammettendo la regolarità della sola “seconda notifica”,avvenuta il 2/9/2008, la notifica rimaneva tempestiva, in quantointervenuta entro il termine di cui all’art. 43 del d.P.R. 602 del 1973,ossia entro tre anni dall’avvenuto sgravio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Gli importidella cartella erano stati indebitamente e illegittimamente sgravatida un Ufficio territorialmente incompetente e della avvenuta re-iscrizione a ruolo i contribuenti erano stati edotti con la notifica dellacartella di pagamento, la cui motivazione conteneva un espressoriferimento all’art. 43 cit. La notifica trovava titolo nel recupero disomme indebitamente sgravate ed era avvenuta entro tre anni dallosgravio. Occorre equiparare lo sgravio illegittimo di somme dovutedal contribuente all’Amministrazione finanziaria al caso di sommeindebitamente rimborsate dall’Agenzia al contribuente, atteso che ilbeneficio tratto da quest’ultimo è il medesimo. La disposizione4 di 7Numero registro generale 23709/2025Numero sezionale 5248/2026contempla le ipotesi di errore dell’Amministrazione tanto per effettoNumero di raccolta generale 23146/2026di un indebito rimborso che per effetto di un illegittimo sgraDavtaio p.u bblicazione 14/07/20262. Il motivo non è fondato.2.1 L’art. 43 d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo risultante dopo lemodifiche apportate dall'art. 1, comma 5-ter, lettera a), numero 3,d.l. n. 106 del 2005, conv., con modif., in legge n. 156 del 2005,dispone: “L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recuperodelle somme erroneamente rimborsate e degli interessieventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento ènotificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo annosuccessivo a quello di esecuzione del rimborso o, se più ampio, entroil termine di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggioratodi dodici mesi”.2.2 La premessa del motivo, laddove si distingue tra una primanotifica alla società estinta (15/9/2007) e una seconda notifica aglieredi (2/9/2008), eccentrica rispetto al restante contenuto delmotivo, è priva di rilevanza perché già la CTP di Lodi con la sentenzan. 51/2009 aveva ritenuto che la notifica potesse considerarsiperfezionata nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] solo il[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Sulla questione relativa al momento di perfezionamentodella notifica della cartella per i contribuenti sussiste un giudicatointerno e non può più porsi in discussione che il ricorso introduttivodella lite fosse tempestivo.2.3 Costituisce oramai principio consolidato di questa Corte che,in tema di recupero di somme oggetto di sgravio indebito, deveescludersi l'applicazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 602 del 1973, checonsente all'ufficio di recuperare le «somme erroneamenterimborsate» e gli «interessi eventualmente corrisposti», tramitediretta iscrizione a ruolo entro termini decorrenti dall'«esecuzionedel rimborso», tenuto conto che la norma fa esclusivo riferimento alrimborso, e non allo sgravio, e che i due istituti sono tra loro5 di 7Numero registro generale 23709/2025Numero sezionale 5248/2026eterogenei, essendo l'uno un provvedimento in autotutela con effettoNumero di raccolta generale 23146/2026sull'obligatio e l'altro un mero atto con effetto sulla soluDattiao p,u bbnliocanzio ne 14/07/2026essendo pertanto possibile estendere all'uno la disposizioneletteralmente riferita all'altro, con la conseguenza che la direttareiscrizione a ruolo, senza preventivo avviso di accertamento, èconsentita solo per il recupero del rimborso erroneamente effettuato,non implicante gli aspetti provvedimentali connaturati allo sgravio,mentre la declaratoria di erroneità di uno sgravio deve seguire la viaordinaria dell'accertamento, dovendo rimuoversi un provvedimentodi secondo grado (Cass. 22570/2017, Cass. 32292/2018, Cass.677/2019 e Cass. 18762/2024). In tema di recupero di sommeerroneamente oggetto di sgravio, l'Agenzia delle entrate ha facoltàdi emettere una nuova cartella di pagamento nel rispetto, per l'annod’imposta di riferimento, dei termini di decadenza stabiliti dall'art.25 del d.P.R. n. 602 del 1973, sempreché sulla prima cartellaimpugnata, notificata in relazione all'originaria iscrizione a ruolo, nonsia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, e fermorestando l'onere per l'Ufficio, prima di procedere alla re-iscrizione aruolo ed al successivo invio della cartella esattoriale, di provvederead una comunicazione preventiva in favore del contribuente (Cass.22221/2019). L’art. 43 del d.P.R. n. 602 del 1973 non può essereconsiderato applicabile a ogni errore dell’Amministrazione, tantoconseguente a un indebito rimborso quanto a un illegittimo sgravio.Sgravio e rimborso possono sovrapporsi, ma restano istitutieterogenei.3. Il ricorso deve essere rigettato. Le spese processuali, liquidatenel rispetto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto delvalore della causa determinato ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 546 del1992, seguono la soccombenza dell’Agenzia delle entrate rispetto aicontroricorrenti costituiti. Poiché risulta soccombente una parteammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, peressere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale6 di 7Numero registro generale 23709/2025Numero sezionale 5248/2026Numero di raccolta generale 23146/2026dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. n. 115Data pubblicazione 14/07/2026del 2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentoin favore dei controricorrenti costituiti delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate nella somma di euro 12.350,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, euro 200,00per esborsi e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].la PresidenteAndreina Giudicepietro7 di 7