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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18762/2024

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1864/2016 R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 13. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. –resistente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. –intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 3359/10/2015, depositata in data 11 giugno 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2024 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA]Arienzo impugnava una cartella di pagamento relativa a IRPEF, IVA, diritti camerali e contributo SSN per gli anni 1993, 1995, 2000 e 2006, emessa a titolo di recupero Cart.

Pagam.

Trib.

Erariali – IRPEF –IVA – ALTRO 1993 - 1995 -2000 - 2006 per erroneo sgravio, deducendo l'omessa notificazione degli atti prodromici nonché la violazione dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per tardiva iscrizione a ruolo in quanto la cartella non era stata notificata entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi a mente dell'art. 1, comma 5-bis, del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, come modificato dalla legge 31 luglio 2005, n.156.

2. La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 208/27/13, depositata il 30/6/2014, accoglieva parzialmente il ricorso per i tributi degli anni 1993, 1995 e 2000.

3. Avverso la decisione interponeva appello l'Agenzia delle Entrate e la C.t.r. del Lazio, con sentenza n. 3359/10/15, depositata in data 11/06/2015, accoglieva l'appello dell'Ufficio confermando la integrale legittimità della cartella di pagamento.

4. Avverso la decisione della C.t.r. del Lazio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di un unico motivo, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ed [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] entrate non ha notificato né depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblicamentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso così rubricato «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7, 8, 21 - bis della legge del 7 agosto 1990, n. 241, art. 12 del d.P.R. del 29 settembre 1973 n. 602, nonché dell'art. 53 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, artt. 112 e 115 cod. proc. civ e del principio del contrarius actus in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, siesclude l'applicabilità degli artt. 42 e 43 del d.P.R. n. 602/1973, e si ritiene legittima la reviviscenza dell’atto sgravato, senza alcuna formalità procedurale richiesta per l'atto di secondo grado.

2. Va premesso che il ricorrente aveva depositato, in data 20/02/2020, documentazione con cui ha dato atto di avere proposto domanda di definizione agevolata all'Agente della riscossione a termini dell'art. 3, comma 5, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, e ha documentato che, in data 17/06/2019, l'Agente della riscossione ha accolto la domanda di definizione agevolata a termini dell'art. 3, comma 11, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, indicando la somma dovuta e inviando il piano. di dilazione in diciotto rate a termini dell'art. 3, commi 2, lett. b) e 11 d.l. n. 119 del 2018 con scadenza 30 novembre 2023, nonché di aver provveduto al pagamento dellaprima rata.

2.1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo ordinando la notifica dell'istanza depositata in data 20/02/2020 alle altre parti costituite entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'istanza medesima, ex art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.

2.2. In seguito, all’esito della camera di consiglio del 17 maggio 2022, la Corte, con ordinanza interlocutoria n. 25187/2022, preso atto della scadenza del termine, disponeva ulteriore rinvio della causa a nuovo ruoloal fine di attendere il tempo di adempimento, ossia il 30 novembre 2023.

2.3. Senonché, alcuna dichiarazione di estinzione del giudizio per definizione agevolata può essere pronunciata atteso che il contribuente non ha dato prova dei pagamenti di cui alla rateazione indicata dall’ente

3. Si impone, pertanto, la disamina del motivo di ricorso.

Esso è fondato.

Questa Corte ha sostenuto (Cass. 27 /0 9 /2017, n. 22570 ) che, i n tema di recupero di somme oggetto di sgravio indebito, deve escludersi l'applicazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo vigente successivamente alle modifiche introdotte dall'art. 1 del d.l. n. 106 del 2005, conv., con modif., in l. n. 156 del 2005), che consente all'ufficio di recuperare le «somme erroneamente rimborsate» e gli «interessi eventualmente corrisposti», tramite diretta iscrizione a ruolo entro termini decorrenti dall'«esecuzione del rimborso», tenuto conto che la norma fa esclusivo riferimento al rimborso, e non allo sgravio, e che i due istituti sono tra loro eterogenei, essendo l'uno un provvedimento in autotutela con effetto sull'"obligatio" e l'altro un mero atto con effetto sulla "solutio", non essendo pertanto possibile estendere all'uno la disposizione letteralmente riferita all'altro.

Conseguentemente, la diretta reiscrizione a ruolo, senza preventivo avviso di accertamento, è consentita solo per il recupero del rimborso erroneamente effettuato, non implicante gli aspetti provvedimentali connaturati allo sgravio, mentre la declaratoria di erroneità di uno sgravio deve seguire la via ordinaria dell'accertamento, dovendo rimuoversi un provvedimento di secondo grado (conforme Cass.13/12/2018, n. 32292; Cass. 15/01/2019, n. 677; Cass.05/09/2019, n. 22221). 3.1 Nella fattispecie in esame, non si è uniformata a tali principi la C.t.r allorquando ha, dapprima, preso atto che la C.t.p. aveva rilevato l’assenza totale di atti e chiarimenti circa lo sgravio, il suo annullamento e la successiva iscrizione a ruolo (pg. 2 della sentenza impugnata) e, poi, ha assunto che trattavasi di atti meramente interni, per cui non vi era nulla da comunicare al contribuente, in particolare circa gli atti relativi all ’annullamento dello sgravio.

4. In conclusione il ricorso è fondato e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.

Le spese dei gradi di merito vanno compensate.

Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente, compensando le spese dei gradi di merito e condannando l’Agenzia delle Entrate e d [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla rifusione al ricorrente delle spese del giudizio di legittimità , che liquida in € 5.000,00 per ciascuna,oltre ad € 200,00 per e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1864/2016 R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 13. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. –resistente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. –intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 3359/10/2015, depositata in data 11 giugno 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2024 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA]Arienzo impugnava una cartella di pagamento relativa a IRPEF, IVA, diritti camerali e contributo SSN per gli anni 1993, 1995, 2000 e 2006, emessa a titolo di recupero Cart. Pagam. Trib. Erariali – IRPEF –IVA – ALTRO 1993 - 1995 -2000 - 2006 per erroneo sgravio, deducendo l'omessa notificazione degli atti prodromici nonché la violazione dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per tardiva iscrizione a ruolo in quanto la cartella non era stata notificata entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi a mente dell'art. 1, comma 5-bis, del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, come modificato dalla legge 31 luglio 2005, n.156. 2. La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 208/27/13, depositata il 30/6/2014, accoglieva parzialmente il ricorso per i tributi degli anni 1993, 1995 e 2000. 3. Avverso la decisione interponeva appello l'Agenzia delle Entrate e la C.t.r. del Lazio, con sentenza n. 3359/10/15, depositata in data 11/06/2015, accoglieva l'appello dell'Ufficio confermando la integrale legittimità della cartella di pagamento. 4. Avverso la decisione della C.t.r. del Lazio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di un unico motivo, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ed [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] entrate non ha notificato né depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblicamentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso così rubricato «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7, 8, 21 - bis della legge del 7 agosto 1990, n. 241, art. 12 del d.P.R. del 29 settembre 1973 n. 602, nonché dell'art. 53 del d.lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546, artt. 112 e 115 cod. proc. civ e del principio del contrarius actus in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, siesclude l'applicabilità degli artt. 42 e 43 del d.P.R. n. 602/1973, e si ritiene legittima la reviviscenza dell’atto sgravato, senza alcuna formalità procedurale richiesta per l'atto di secondo grado. 2. Va premesso che il ricorrente aveva depositato, in data 20/02/2020, documentazione con cui ha dato atto di avere proposto domanda di definizione agevolata all'Agente della riscossione a termini dell'art. 3, comma 5, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, e ha documentato che, in data 17/06/2019, l'Agente della riscossione ha accolto la domanda di definizione agevolata a termini dell'art. 3, comma 11, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, indicando la somma dovuta e inviando il piano. di dilazione in diciotto rate a termini dell'art. 3, commi 2, lett. b) e 11 d.l. n. 119 del 2018 con scadenza 30 novembre 2023, nonché di aver provveduto al pagamento dellaprima rata. 2.1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo ordinando la notifica dell'istanza depositata in data 20/02/2020 alle altre parti costituite entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'istanza medesima, ex art. 372, secondo comma, cod. proc. civ. 2.2. In seguito, all’esito della camera di consiglio del 17 maggio 2022, la Corte, con ordinanza interlocutoria n. 25187/2022, preso atto della scadenza del termine, disponeva ulteriore rinvio della causa a nuovo ruoloal fine di attendere il tempo di adempimento, ossia il 30 novembre 2023. 2.3. Senonché, alcuna dichiarazione di estinzione del giudizio per definizione agevolata può essere pronunciata atteso che il contribuente non ha dato prova dei pagamenti di cui alla rateazione indicata dall’ente 3. Si impone, pertanto, la disamina del motivo di ricorso. Esso è fondato. Questa Corte ha sostenuto (Cass. 27 /0 9 /2017, n. 22570 ) che, i n tema di recupero di somme oggetto di sgravio indebito, deve escludersi l'applicazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo vigente successivamente alle modifiche introdotte dall'art. 1 del d.l. n. 106 del 2005, conv., con modif., in l. n. 156 del 2005), che consente all'ufficio di recuperare le «somme erroneamente rimborsate» e gli «interessi eventualmente corrisposti», tramite diretta iscrizione a ruolo entro termini decorrenti dall'«esecuzione del rimborso», tenuto conto che la norma fa esclusivo riferimento al rimborso, e non allo sgravio, e che i due istituti sono tra loro eterogenei, essendo l'uno un provvedimento in autotutela con effetto sull'"obligatio" e l'altro un mero atto con effetto sulla "solutio", non essendo pertanto possibile estendere all'uno la disposizione letteralmente riferita all'altro. Conseguentemente, la diretta reiscrizione a ruolo, senza preventivo avviso di accertamento, è consentita solo per il recupero del rimborso erroneamente effettuato, non implicante gli aspetti provvedimentali connaturati allo sgravio, mentre la declaratoria di erroneità di uno sgravio deve seguire la via ordinaria dell'accertamento, dovendo rimuoversi un provvedimento di secondo grado (conforme Cass.13/12/2018, n. 32292; Cass. 15/01/2019, n. 677; Cass.05/09/2019, n. 22221). 3.1 Nella fattispecie in esame, non si è uniformata a tali principi la C.t.r allorquando ha, dapprima, preso atto che la C.t.p. aveva rilevato l’assenza totale di atti e chiarimenti circa lo sgravio, il suo annullamento e la successiva iscrizione a ruolo (pg. 2 della sentenza impugnata) e, poi, ha assunto che trattavasi di atti meramente interni, per cui non vi era nulla da comunicare al contribuente, in particolare circa gli atti relativi all ’annullamento dello sgravio. 4. In conclusione il ricorso è fondato e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito vanno compensate. Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente, compensando le spese dei gradi di merito e condannando l’Agenzia delle Entrate e d [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla rifusione al ricorrente delle spese del giudizio di legittimità , che liquida in € 5.000,00 per ciascuna,oltre ad € 200,00 per e
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