CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 07875/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2690/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE , rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 50-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso Sentenza della Corte d’appello Napoli n. 4471/2016 depositata il 21/07/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Pubblico impiego -contratti a termine stipulati exartt. 110 TUEL R.G.N. 2690/2017 Pag.Rilevato che: 1. con sentenza n. 4471/2016 la Corte d’appello di Napoli confermava la decisione del locale Tribunale che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità dei contratti a termine stipulati con il Comune di Napoli ai sensi dell’art. 110, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) in data 28/12/2007, con scadenza al 31/12/2008 (poi prorogata), in data 12/7/2011, con scadenza al 30/6/2012, ed altresì la declaratoria di illegittimità della prorogadisposta, con riguardo al primo contratto, fino al 30/6/2011 ed in ogni caso fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco (proroga confermata fino al 30/6/2011, stante l’intervenuta scadenza del mandato del Sindaco sopravvenuta il 30/5/2011) con conseguente riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Comune di Napoli o comunque al risarcimento del danno del danno ed all’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute; 2. [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato nel 2004 ad una procedura selettiva per un corso-concorso indetto dal FORMEZ nell’ambito del progetto RIPAM ([OSCURATO:PERSONA]) cui aveva aderito il Comune di Napoli ed aveva conseguito l’idoneità per il profilo di funzionario dell’area economica - finanziaria qualifica professionale C nonché per la qualifica di istruttore direttivo contabile D1; il Comune di Napoli con delibera di GC n. 4334 del 22/12/2007 aveva autorizzato l’assunzione a tempo determinato con scadenza al 31/12/2008 di cinque funzionari ed un istruttore direttivo economico-finanziario ai sensi dell’art. 110, comma 2, TUEL con le modalità di reclutamento di cui al sistema Diogene, previsto dal regolamento RIPAM, ossia attingendo direttamente alla banca dati del sistema tra coloro che avevano conseguito l’idoneità per profili e qualifica professionale richiesti; così la Apreda era stata assunta in data 28/12/2007 quale funzionario amministrativo cat. D1; tale contratto, con originaria scadenza fissata al31/12/2008, era stato prorogato fino al 30/6/2011 o comunque fino alla scadenza naturale del mandato del Sindaco ed era comunque proseguito fino al 30/6/2011 (oltre la scadenza naturale del Sindaco - 30/5/2011 –e ciò a titolo di ‘proroga tecnica’); aveva, quindi, fatto seguito altro contratto (con la nuova amministrazione) in data 12/7/2011, sempre a tempo determinato con scadenza 30/6/2012; nonostante rassicurazioni di funzionari del Comune, la prospettata trasformazione del rapporto in rapporto a tempoindeterminato non era mai intervenuta ed alla scadenza del 30/6/2012 di cui al secondo contratto la prestazione era cessata; R.G.N. 2690/2017 Pag.3. la ricorrente aveva agito dinanzi al Tribunale di Napoli deducendo che il rapporto, per come si era svolto, non era riconducibile alla previsione di cui all’art. 110, comma 2, TUEL, non trattandosi di un incarico professionale esterno volto al raggiungimento di precisi obiettivi e che, per l’intero periodo di cui ai contratti a termine, aveva espletato attività ordinaria non diversamente dai dipendenti inseriti in organico ed assunti a tempo indeterminato; aveva, in conseguenza, dedotto che la disciplina applicabile doveva essere quella di cui all’art. 36 del T.U. n. 165/2001 con la conseguenza che, non essendo ravvisabili, in concreto esigenze temporanee o eccezionali dell’ente, i contratti erano per ciò solo illegittimi e comunque erano tali per l’avvenuto superamento del termine di trentasei mesi; le domande sviluppate dalla ricorrente nel giudizio di primo grado, e coltivate in appello, erano state riferite a: - non riconducibilità dei rapporti all’art. 110 TUEL; - illegittima apposizione del termine; -diritto alla conversione del rapporto; - diritto in ogni caso al risarcimento del danno conseguente all’illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti oggetto di impugnativa; il Tribunale aveva respinto le suddette domande (accogliendo solo quella relativa alla corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie); aveva ritenuto irrilevanti le rassicurazioni di funzionari del Comune di Napoli sulla successiva ed imminente stabilizzazione del rapporto di lavoro della ricorrente in quanto promananti da soggetti in alcun modo legittimati ad esprimere la volontà dell’ente e del pari irrilevanti le vicende relative ad altri assunti a tempo determinato successivamente stabilizzati (c.d. bocconiani) trattandosi di vicenda del tutto diversa sotto il profilo fattuale e di regolamentazione giuridica; aveva ritenuto che il rapporto in questione fosse stato costituito exart. 110, comma 2, TUEL e non, come preteso dalla ricorrente, ex art. 36 d.lgs. 165/2001 evidenziando che la suddetta norma del TUEL non riguarda solo incarichi per lo svolgimento di funzioni dirigenziali ma anche qualifiche di alta specializzazione, come avvenuto nell’ipotesi in esame; 4. la Corte d’appello confermava la suddetta pronuncia; dopo aver distinto la previsione di cui al comma 1 dell’art. 110 (“assunzioni “entro la dotazione organica”) e quella di cui al comma 2 (“assunzioni fuori della dotazione organica”), evidenziava che i contratti in questione, al pari di quelli stipulati con altre sei alte professionalità attinte dal bacino del c.d. progetto Diogene, avevano avuto ad oggetto il reclutamento di personale ad alto contenuto di professionalità (ipotesi diversa da quella del conferimento di incarichi dirigenziali ma pur sempre contemplata dall’art. 110, comma 2, TUEL) ed al di fuori della dotazione organica; R.G.N. 2690/2017 Pag.riteneva che si trattasse di una previsione legislativa speciale, derogatoria rispetto allaprevisione dell’art. 36, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 165/2001; richiamava il contenuto del regolamento comunale, art. 43, comma 4, che prevedeva egualmente la possibilità di assumere, al di fuori della dotazione organica ed a tempo determinato, figure di alta specializzazione per un periodo non superiore al mandato elettivo del Sindaco; quanto al concreto atteggiarsi in fatto del rapporto di lavoro, ribadito che non si trattava di un lavoro dirigenziale, riteneva che non fosse previsto in alcun modo dalla legge che il lavoratore con incarico di alta specializzazione dovesse svolgere lo stesso in autonomia o in posizione di supremazia rispetto agli altri lavoratori inquadrati nell’area direttiva; evidenziava che, nello specifico, le assunzioni a tempo determinato dei professionisti erano state determinate dalle necessità di potenziamento del [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’approvazione del nuovo piano regolatore generale; quanto alla durata riteneva che la previsione di cui all’art. 110 TUEL, in quanto speciale, prevalesse su quella dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001; da ultimo ribadiva l’irrilevanza delle rassicurazioni dei funzionari del Comune sulla imminente e certa trasformazione del rapporto in quanto non promananti da figure apicali dell’Ente e la non incidenza sulla valutazione della presente fattispecie delle censure circa la presunta contraddittorietà dell’operato dell’Ente nell’avvalersi, nel corso di quasi un decennio, di modalità differenti di reclutamento del personale; 5. ricorre per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi; 6. il Comune di Napoli ha resistito con controricorso; 7. la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 110 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dell’art. 36 del d.lgs. 165/2001, art. 12 disp. sulla legge in generale, artt. 1322, 1362, 1363 e 1366 cod. civ., artt. 8 e 9 del c.c.n.l. enti locali 31 marzo 1999, art. 110 c.c.n.l. enti locali 22 gennaio 2004, artt. 1, 2, 4, 5, 6, da 8 a 12, del regolamento comune di Napoli aree e posizioni organizzative e delle alte professionalità, artt. 6, 7, 36, 41, 42, 46 del regolamento comune di Napoli uffici e servizi, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; rileva che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, l’appellante non aveva mai sostenuto che l’art. 110 TUEL si riferisse solo ad incarichi dirigenziali prevedendo la norma anche la possibilità di incarichi finalizzati alla copertura di posti di responsabili dei servizi e degli uffici; R.G.N. 2690/2017 Pag.censura la sentenza impugnata per aver letto la previsione di cui al comma 2 in modo del tutto sganciato dal comma 1; assume che la norma al comma 1 individua le fattispecie in cui è possibile il ricorso a tale strumento contrattuale (strumento del tutto eccezionale rispetto alla normativa in materia di contratti a termine) mentre i commi 2 e 3 ne prevedono limiti e condizioni; rileva che gli incarichi dirigenziali e comunque quelli di direzione di uffici e servizi sono relativi a posizioni caratterizzate dall’intuitus personae; assume che il c.c.n.l. Enti locali non prevede alcuna “area direttiva” ma solo una categoria D, di elevato contenuto professionale, ma non necessariamente direttivo rileva sia la fonte collettiva sia i pedissequi atti regolamentari del Comune di Napoli individuano gli incarichi di alta responsabilità esclusivamente nelle posizioni organizzative (peraltro solo quelle di tipo A) il cui conferimento è dettagliatamente procedimentalizzato; evidenzia che, a termini di Regolamento, il conferimento di un incarico di alta specializzazione presuppone il possesso di una comprovata qualificazione professionale desumibile da una concreta o almeno quinquennale esperienza di lavoro in funzioni dirigenziali, maturata presso soggetti pubblici o privati, nella specie insussistente; sostiene che l’incarico in questione non poteva essere affidato ai sensi dell’art. 110 TUEL non avendo, peraltro, l’Amministrazione comunale posto a fondamento del conferimento l’assenza di analoghe professionalità all’interno dell’ente; 2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 110 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), dell’art. 36 del d.lgs. 165/2001, degli artt. 5, comma 4 bise 10 d.lgs. n. 368 /2001; censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto applicabile al caso di specie il limite dei 36 mesi essendo quello intercorso tra le parti non un incarico conferito legittimamente ai sensi dell’art. 110 TUEL ma un ordinario contratto a termine ai sensi della disciplina ordinaria; 3. con il terzo motivo la ricorrente eccepisce l’incostituzionalità dell’art. 110, comma 2, d.lgs. n. 267/2000; assume che ove volesse accedersi all’interpretazione dell’indicata norma come effettuata dalla Corte territoriale la stessa risulterebbe incostituzionale per violazione dell’art. 3 Cost. ma anche degli artt. 97 e 98, non risultando rispettati i principi di imparzialità e buona amministrazione; rileva che con tale interpretazione coloro che sono stati assunti ai sensi dell’art. 110, comma 2, TUEL non potrebbero beneficiare né della stabilizzazione né della più garantista disciplina di cui al d.lgs. n. 368/2001; R.G.N. 2690/2017 Pag.4. i motivi, da trattare congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, sono infondati; 5. erronea è l’impostazione della ricorrente secondo la quale l’art. 110 TUEL definisce al primo ed al secondo comma una fattispecie unitaria caratterizzata dall’intuitus personae; le ipotesi previste dal legislatore sono, infatti, diverse (v. Cass. n. 29645/2021, punto 5 e Cass. n. 849/2015); l’art. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000, nella versione ratione temporisapplicabile con le modifiche di cui alla legge n. 388 del 2000, prevedeva la possibilità per gli enti locali di conferire incarichi dirigenziali o di alta specializzazione a contratto sia nell’ambito della dotazione organica (art. 110, comma 1: «Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire») sia al di fuori della dotazione organica (art. 110, comma 2: «Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per centodel totale della dotazione organica della dirigenza e dell’area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell’ente arrotondando il prodotto all’unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità»; la suddetta possibilità è rimasta inalterata pur a seguito della sostituzione dell’indicato primo comma ad opera dell’art. 11, comma 1, lettera a), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (attualmente il suddetto primo comma dell’art. 110 è così formulato: «Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli R.G.N. 2690/2017 Pag.uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad. accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico»); quindi, l’art. 110 TUEL prevede al primo comma una tipologia di assunzione (dirigenziale o di alta specializzazione) sostitutiva di un’assunzione a tempo indeterminato, per un posto ‘di ruolo’, cioè per una posizione che l’amministrazione ritiene strettamente necessaria per la conduzione degli ordinari servizi dell’ente; di conseguenza i dirigenti/responsabili a tempo determinato delle strutture di massima dimensione dell’organigramma dell’ente non possono che essere assunti ai sensi del comma 1, utilizzabile per il conferimento di incarichi dirigenziali o di funzioni dirigenziali aventi ad oggetto funzioni stabili dell’ente, ossia funzioni fondamentali, delegate o attribuite, per l’esercizio delle quali si richiede la preventiva formazione e costituzione di un ben definito nesso di immedesimazione organica, necessario per formare la volontà dell’ente e riferirla al suo esterno; le assunzioni di cui al comma 2 (che possono essere egualmente dirigenziali o di alta specializzazione), essendo previste al di fuori della ordinaria dotazione organica dell’ente, presuppongono un’esigenza straordinaria che non necessariamente deve essere prevista nella dotazione (la disposizione, nell’ambito di questa seconda ipotesi, distingue a sua volta tra enti nei quali è prevista la dirigenza e gli altri enti, normalmente più piccoli, ove la dirigenza non è prevista); si tratta, dunque, di assunzioni che si caratterizzano per la natura specialistica, settoriale, temporanea ed eccezionale delle attività affidate e non hanno ad oggetto funzioni ordinarie, di direzione di struttura e di gestione, tipiche, invece, dei profili di dirigente o di posizione organizzativa; come da questa Corte già affermato (v. Cass. 15 gennaio 2014, n. 689) il conferimento di funzioni dirigenziali è altra cosa rispetto al reclutamento di personale ad altocontenuto di professionalità per la realizzazione di ‘determinati obiettivi’ e che, se l’alta specializzazione coincidesse con la qualifica dirigenziale non si comprenderebbe il significato di un’autonoma e specifica indicazione; 6. nella specie, l’assunzione della ricorrente, come si evince dalla sentenza impugnata, è stata effettuata per il “potenziamento del dipartimento [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle attività riguardanti le istruttorie per l’approvazione del [OSCURATO:PERSONA] -PUA - attuazione delle linee di indirizzo adottate con deliberazione R.G.N. 2690/2017 Pag.G.C. n. 158 del 18/01/2007” e cioè per una esigenza peculiare e contingente determinata dall’approvazione del nuovo [OSCURATO:PERSONA], di cui l’ente non aveva necessità nell’ordinaria e stabile gestione delle pratiche edilizie; si è trattato, dunque, come puntualmente evidenziato dai giudici d’appello, di una assunzione: a) caratterizzata dall’alta specializzazione delle mansioni da ricoprire; b ) avvenuta al di fuori della dotazione organica del Comune; 7. la fattispecie degli incarichi dirigenziali o di alta specializzazione al di fuori della dotazione organica (art. 110, comma 2, TUEL) è una peculiarità dell’ordinamento degli enti locali, in quanto analoga previsione non vi è per le amministrazioni dello Stato; 8. è stato ritenuto (Cass. 14 dicembre 2018, n. 32492) che il rapporto di lavoro dei dirigenti assunti dagli enti locali con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, deve intendersi di natura subordinata pur in mancanza di un’espressa qualificazione normativa, comportando l’inserimento nella organizzazione dell’ente e l’adibizione ad un servizio rientrante nei suoi fini istituzionali (laddove le collaborazioni esterne, inregime di convenzione, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 110, sono conferibili solo per il raggiungimento di obiettivi determinati), l’applicazione della contrattazione collettiva nazionale decentrata per il personale degli enti locali nonché la risoluzione del rapporto di impiego eventualmente in essere con altra amministrazione pubblica; 9. tale natura e tale inserimento a maggior ragione sussistono per gli incarichi non dirigenziali, di alta specializzazione, quale quello in esame; 10. quanto alla durata, vengono in rilievo non solo il comma 3 dell’art. 110 TUEL («i contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco o del Presidente della provincia in carica») ma anche, per taluni aspetti, il comma 6 dell’art. 19 TUPI («la durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni»); in continuità con l’orientamento già espresso da questa Corte che, sebbene ad altri fini, ha ritenuto i rapporti a tempo determinato instaurati ai sensi del richiamato art. 110 TUEL assoggettati alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 165/2001, tranne che negliaspetti espressamente disciplinati dalla norma speciale o per quelli incompatibili con la natura temporanea del rapporto (Cass. n. 5516/2015), con riguardo all’incarico dirigenziale è stato affermato che la disciplina statale, pur non avendo una disposizione del tutto sovrapponibile, integra quella degli enti locali: la prima, con la predeterminazione della durata minima dell’incarico, è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi e a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente a esprimere le sue capacità e a conseguire i risultati per i quali l’incarico gli è stato affidato; la seconda R.G.N. 2690/2017 Pag.ha la funzione di fornire al Sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche, e di garantire la collaborazione del dirigente o dello specialista incaricato per tutto il periodo del mandato del Sindaco, fermo restando il rispetto del suddetto termine minimo nell’ipotesi di cessazione di tale mandato (v. Cass. 13 gennaio 2014, n. 478 secondo cui, in tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione si applica l’art. 19 TUPI secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiorea tre anni né eccedere il termine di cinque); 11. per gli incarichi, del tutto speciali, di cui all’art. 110 TUEL (sia primo sia secondo comma), la possibilità di superamento dei 36 mesi è, dunque, espressamente prevista (là dove la norma, al comma 3, stabilisce che: «i contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica» e cioè cinque anni) ma, a ben guardare, anche dal d.lgs. n. 165/2001 (che, come detto, prevede una durata minima di tre anni) né può dirsi che tale superamento sia violativo del diritto unionale (che ai fini della configurabilità dell’abuso non ha fissato un limite temporale ma ne ha rimesso la determinazione agli Stati membri); di conseguenza non può discutersi di abuso da parte della PA che ha applicato una disposizione di legge; in sostanza, il rispetto dellaDirettiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che, come è noto, non impone una pluralità di misure né un determinato termine di durata, è dato dalla necessità che ricorrano le condizioni richieste, al fine di prevenire gli abusi, dalla norma nazionale per far luogo all’assunzione; si ricorda che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 7 marzo 2018(in causa C-494/16, Santoro), la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro mira ad attuare uno degli obiettivi perseguiti dallo stesso, vale a dire limitare il ricorso a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, considerato come una potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori, prevedendo un certo numero di disposizioni di tutela minima tese ad evitare la precarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti (v., segnatamente, sentenze del 4 luglio 2006, Adeneler ea., C-212/04, EU:C:2006:443, punto 63; del 26 gennaio 2012, Kücük, C-586/10, EU:C:2012:39, punto 25, nonché del 3 luglio 2014, Fiamingo ea., C-362/13, C-363/13 e C-407/13, EU:C:2014:2044, punto 54); la suddetta clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro impone agli Stati membri, al fine di prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo R.G.N. 2690/2017 Pag.determinato, l’adozione di almeno una delle misure che essa elenca, quando il loro diritto interno non contiene rimedi di legge equivalenti; le misure così elencate al punto 1, lettere da a) a c), di detta clausola, in numero di tre, attengono, rispettivamente, a ragioni obiettive che giustificano il rinnovo di tali contratti o rapporti di lavoro, alla durata massima totale degli stessi contratti o rapporti di lavoro successivi ed al numero dei rinnovi di questi ultimi (sentenza del 26 novembre 2014, Mascolo ea., C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, EU:C:2014:2401, punto 74 nonché giurisprudenza ivi citata); gli Stati membri dispongono, a tale riguardo, di un potere discrezionale, dal momento che essi possono scegliere di far ricorso a una o più delle misure elencate in detta clausola 5, punto 1, lettere da a) a c ), oppure a misure di legge esistenti ed equivalenti, e ciò tenendo conto, nel contempo, delle esigenze di settori specifici e/o di categorie di lavoratori (sentenza del 26 novembre 2014, Mascolo ea., C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, EU:C:2014:2401, punto 75 e giurisprudenza ivi citata); 12. nella fattispecie, la temporaneità dell’esigenza come sopra evidenziata fa escludere l’abusività del termine e della proroga; la tesi dell’applicabilità del limite dei 36 mesi contrasta con il tenore letterale della norma che fissa la durata massima in misura pari al mandato elettivo; contrasta anche con il citato precedente di questa Corte n. 478/2014 cit. che ha ritenuto applicabile il limite minimo triennale; 13. quanto alla prospettata questione della individuabilità degli incarichi di alta professionalità esclusivamente nelle posizioni organizzative, si osserva che l’incarico di alta specializzazione di cui al comma 2 dell’art. 110 TUEL integra una sorta di tertium genusrispetto ai dirigenti e ai titolari di posizioni organizzative; non si può allora ritenere che l’incarico di alta specializzazione fuori della dotazione organica, quale quello conferito nella fattispecie, implichi la sussistenza sul posto di una posizione organizzativa nell’accezione tecnica ricavabile dal c.c.n.l. enti locali; nel caso in esame il contratto aveva previsto, a termini del comma 2 dell’art. 110, un trattamento economico riferito al lavoratore inquadrato nell’area direttiva (categoria D1, funzionario amministrativo); invero nulla esclude, come sostenuto dallo stesso Comune, che una figura di elevata professionalità assunta a tempo determinato fuori della dotazione organica ex art. 110 comma 2 possa essere destinataria di una posizione organizzativa di alta professionalità (art. 8 e 10 c.c.n.l.) ma ciò non elide la differenza tra i due istituti nel senso che ben può accadere che una figura assunta per la sua elevata specializzazione non sia destinataria di posizione organizzativa così come non necessariamente le posizioni organizzative sono anche figure di elevata specializzazione posto che è assolutamente fisiologico che negli R.G.N. 2690/2017 Pag.enti locali le posizioni organizzative possono essere attribuite a beneficio di incarichi che, per quanto non di elevata specializzazione, costituiscano ordinari obiettivi strategici per l’amministrazione; così è irrilevante che la ricorrente non avesse rivestito funzioni di dirigente o di responsabile di ufficio; la connotazione dell’incarico quale quello in esame come incarico diverso da quello dirigenziale (presupponente un intuitus personae) si ricava anche da Cass. 5 maggio 2017, n. 11015 secondo cui un incarico lavorativo di tipo tecnico-professionale, che non implica il compito di collaborare direttamente al processo di formazione dell’indirizzo politico dell’Ente di riferimento -nella specie, il Comune - e sia stato affidato dal sindaco mediante un contratto che prevede la coincidenza del termine finale del rapporto di lavoro con “lo scadere del mandato elettorale del sindaco”, non può essere oggetto di dichiarazione di anticipata cessazione da parte del comune, in conseguenza della morte improvvisa del primo cittadino, persona fisica nominante, sull’assunto del ‘carattere fiduciario’ dell’incarico medesimo; come è stato evidenziato nel citato precedente, una simile facoltà risulta esclusa da un’interpretazione del combinato disposto dagli artt. 51 e 110, comma 3, primo periodo, e 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 con l’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, costituzionalmente orientata al rispetto dell’art. 97 Cost. (come inteso dalla consolidata giurisprudenza costituzionale formatasi in materia di spoils system); 14. tale impostazione consente di ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale posta dalla ricorrente dovendosi ribadire che la genesi dei rapporti costituiti exart. 110, comma 2, TUEL è limitata alle sole ipotesi espressamente previste ed in relazione a queste non si intravedonoprofili di irragionevolezza; peraltro, una eventuale sollecitazione al giudice a sollevare una questione di legittimità costituzionale non può essere prospettata come motivo di ricorso per cassazione perché non può essere configurata come vizio della sentenza impugnata idoneo a determinarne l’annullamento da parte di questa Corte; infatti, ai sensi dell’art. 24, comma 2, della legge 11 marzo 1953 n. 87, la questione di costituzionalità di una norma, non solo non può costituire unico e diretto oggetto del giudizio, ma soprattutto può sempre essere proposta, o riproposta, dalla parte interessata, oltre che prospettata d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali che siano state ritualmente dedotte nel processo (in senso conforme vedi, tra le altre: Cass. 18 febbraio 1999 n. 1358; Cass. 22 aprile 1999, n. 3990; Cass. 29 ottobre 2003, n. 16245; Cass. 16 aprile 2018, n. 9284; Cass. 24 febbraio 2014, n. 4406; Cass. 22 gennaio 2019, n. 1624); R.G.N. 2690/2017 Pag.in ogni caso la suddetta sollecitazione non può essere assecondata perché la prospettata erronea assimilazione dei rapporti ex art. 110, comma 2, TUEL agli ordinari rapporti dei dipendenti di categoria D e l’altrettanto erroneo assunto della convertibilità dei rapporti a termine della PA (legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali sia secondo quelli europei, v. Cass., Sez. Un., n. 5072/2016 e numerose successive conformi) e, dunque, l’esito del giudizio, rendono irrilevante l’indicata questione; 15. conclusivamente il ricorso deve essere respinto; 16. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza; 17. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esbor