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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24338/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 del G.i.p. del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato in questa sede il G.i.p. del Tribunale di Torino ha applicato le pene concordate dalle parti in relazione a plurime imputazioni, concernenti i delitti di traffico illecito di rifiuti, aggravati dal carattere transnazionale (capi 1), 2), 3), 21), 22), autoriciclaggio (capo 4), emissione di fatture per operazioni inesistenti (capi da 9 a 19, da 23) a 27), associazione per delinquere finalizzata al compimento di più reati (traffico illecito di rifiuti, autoriciclaggio e emissione di fatture per operazioni inesistenti: capo 20).

2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Il comune difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deduce con unico motivo di ricorso, violazione di legge, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. per difetto di motivazione in ordine a plurimi profili inerenti: a) il difetto di adeguata valutazione del materiale probatorio, che avrebbe dovuto condurre ad una sentenza di proscioglimento; b) l'insussistenza della circostanza aggravante ex art. 61 bis cod. pen.; c) la riconosciuta continuazione interna tra i reati ex art. 452 quaterdecies cod. pen. (capi 1, 2 e 3, nonché 23) in presenza di condotte abituali integranti un'unica fattispecie di reato; d) il rigetto di un'istanza formulata in sede di udienza preliminare avente ad oggetto i beni sottoposti a sequestro preventivo e la statuizione di confisca per equivalente dei beni sequestrati all'[OSCURATO:PERSONA], in violazione dell'orientamento giurisprudenziale che esclude la possibilità di individuare un profitto di reato rispetto al delitto di cui all'art. 8 d. leg. 74/200, diverso dal mero compenso percepito dall'emittente le fatture per operazioni inesistenti (non sussistendo alcun risparmio di imposta realizzato dall'agente).

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce con unico motivo di ricorso, vizio di motivazione, in quanto mancante, in ordine all'insussistenza delle condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 5.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce con unico motivo di ricorso, vizio di motivazione, in quanto mancante, in ordine all'insussistenza delle condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; lamenta, inoltre, l'errata applicazione della pena in aumento, a titolo di continuazione, in ordine al delitto di cui al capo 20), reato per il quale il provvedimento applicativo delle misure cautelari aveva escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.

6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con unico articolato motivo, l'errata qualificazione giuridica dei fatti descritti nelle imputazioni di cui ai capi 1), 2), 3), 21) e 22), considerato l'omesso accertamento circa la quantità, qualità e tipologia dei rottami di metalli oggetto delle operazioni contestate all'imputato, cui avrebbe potuto unicamente contestarsi la falsità dei formulari redatti per le operazioni di cessione dei materiali venduti.

7. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca disposta ai sensi degli artt. 240 e 452 quaterdecies cod. pen.; la sentenza impugnata non aveva individuato attraverso quali mezzi il Ruggiero avesse tratto il profitto dai reati a lui contestati (considerato che al ricorrente poteva addebitarsi unicamente la falsa compilazione dei formulari dei rifiuti trasportati e ceduti, attività per cui aveva percepito irrisori compensi), né aveva specificato quali beni riferibili al ricorrente fossero di valore equivalente a tale profitto, attesa l'assenza di somme di valore corrispondente nel patrimonio del Ruggiero e non avendo il giudice individuato i beni da sottoporre a confisca. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è formulato per ragioni non consentite e, per questa ragione, esso è destinato alla declaratoria di inammissibilità.

1.1. In primo luogo, va ricordato che in tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena, ove con l'impugnazione si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., il ricorso va dichiarato inammissibile atteso che l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.

F., n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 0; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 0).

Per altro verso, il ricorso pur deducendo l'ipotizzata violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., finisce per sollecitare una rivalutazione della rilevanza del materiale probatorio posto a fondamento della concorde richiesta, tema che non può formare oggetto di censura attesa la natura negoziata della decisione.

Quanto al contestato riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 bis cod. pen., in relazione alle imputazioni aventi ad oggetto il reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen., la censura non è consentita, avendo formato oggetto dell'accordo tra le parti e non integrando il suo riconoscimento alcun profilo di illegalità della pena (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 0), né rileva quale ipotesi di erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, che può costituire motivo di ricorso solo nei casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573 - 01).

A questo riguardo va infatti osservato che la circostanza aggravante è stata riconosciuta in relazione ai delitti di traffico organizzato di rifiuti, che ben possono costituire i reati fine di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di quei reati (per l'ammissibilità del concorso di tali reati, non ricorrendo tra le rispettive fattispecie un rapporto di specialità, «trattandosi di reati che presentano oggettività giuridiche ed elementi costitutivi diversi, caratterizzandosi il primo per una organizzazione anche minima di uomini e mezzi funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti in modo da turbare l'ordine pubblico, e il secondo per l'allestimento di mezzi e attività continuative e per il compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente», Sez. 3, n. 5773 del 17/01/2014, Napolitano, Rv. 258906 - 01), sicché correttamente la circostanza aggravante è stata rilevata per il contributo fornito mediante il gruppo criminale organizzato operante in più stati (oggetto dell'imputazione autonoma di cui al capo 20), non essendo di ostacolo la circostanza della immedesimazione tra l'associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di traffico organizzato di rifiuti e il gruppo criminale organizzato transnazionale (Sez. 3, n. 10116 del 24/11/2020, dep. 2021, Ausili, Rv. 281481 - 01).

Per ciò che concerne l'errato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i delitti di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen. (capi 1), 2) e 3), considerata la natura abituale dei reati contestati e la mancanza di soluzione di continuità tra le condotte contestate, il motivo risulta aspecifico poiché, a fronte di imputazioni che riguardano periodi temporali non coincidenti e separati tra loro, i ricorrenti non allegano elementi in grado di superare tale dato e dimostrare, come affermato nel ricorso, che l'attività organizzata non avrebbe subito interruzioni di sorta né si sarebbe modificata nel tempo.

Infine, quanto al profilo riguardante la sorte del sequestro preventivo disposto nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], il motivo è in primo luogo non consentito poiché le censure sono rivolte, in modo confuso e oscuro, nei confronti del "provvedimento di rigetto della istanza di sequestro avanzata in udienza, nel corso della celebrazione della udienza preliminare" (dodicesimo foglio del ricorso), e dunque non nei confronti della sentenza impugnata, dovendosi per altro dolersi il ricorrente della statuizione di rigetto - dell'istanza di (dis)sequestro - mediante il rimedio dell'appello cautelare.

Pur volendo interpretare il motivo come diretto a censurare la statuizione di confisca per equivalente del profitto dei reati per cui è stata concordata l'applicazione della pena (come sembra desumersi dalla conclusione dell'illustrazione del motivo al quindicesimo foglio del ricorso), è evidentemente errata la prospettiva in cui si colloca il ricorrente, nell'ancorare la statuizione al contenuto dell'imputazione relativa alla violazione dell'art. 8 d. leg. 74/2000, essendo chiaro dal contenuto della decisione che la confisca è stata disposta per i valori corrispondenti ai profitti realizzati mediante le condotte di reato di cui all'art. 452 quaterdecies e 648 ter.1 cod. pen. descritte nei capi 1), 2), 3) e 4)

2. I ricorsi proposti nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono anch'essi inammissibili, nella parte in cui entrambi lamentano la violazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen., per le ragioni indicate nel paragrafo che precede.

Quanto, poi, alla doglianza del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che riguarda l'errata determinazione della pena in aumento a titolo di continuazione, anch'essa risulta formulata per motivi non consentiti nella misura in cui essa presuppone un errato giudizio di sussistenza del fatto di reato che è superato, in difetto di condizioni di evidenza della prova circa l'insussistenza del fatto, dall'accordo concluso tra le parti; del resto, è stato escluso che le decisioni assunte in fase cautelare, financo quelle che hanno escluso la sussistenza del reato, possano essere valorizzate dalla parte che abbia successivamente raggiunto l'accordo sull'applicazione della pena (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012 dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865).

3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Ribadito il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di applicazione concordata della pena deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (v., oltre la già citata Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, anche Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 0), risulta dalla stessa formulazione del motivo di ricorso che il denunciato errore nell'operazione di qualificazione dei fatti storici descritti nelle imputazioni sarebbe correlato ad una asserita assenza dei requisiti per ricondurre i materiali, oggetto delle operazioni di trasporto e cessione, nella categoria dei rifiuti, caratteristica che non emerge dal tenore dell'imputazione e che implicherebbe accertamenti di fatto e attività probatorie, motivi che ostano all'affermazione dell'immediata rilevabilità della denunciata erronea qualificazione giuridica.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché manifestamente infondato.

La censura che concerne la mancata individuazione del profitto tratto dal Ruggiero dalla commissione dei reati ex art. 452 quaterdecies cod. pen. trascura il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità a mente del quale la confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti nel reato, anche per l'intera entità del profitto accertato, indipendentemente dalla sua materiale percezione o godimento (da ultimo, Sez. 5, n. 19091 del 26/02/2020, Buonpensiere, Rv. 279494 - 01; Sez. 2, n. 29395 del 26/04/2018, Pasero, Rv. 272968 - 01; Sez. 6, n. 26621 del 10/04/2018 Ahmed, Rv. 273256 - 01).

Quanto alla denunciata carenza di individuazione dei beni riferibili al ricorrente, di valore equivalente al profitto, da sottoporre a confisca va rilevato che trattasi di aspetto che non incide sulla legittimità della statuizione di confisca, poiché inerente al momento esecutivo dell'applicazione della misura di sicurezza (Sez. 2, n. 17456 del 04/04/2019, Cerea, Rv. 276951 - 01), avendo comunque fatto riferimento la sentenza a "tutti i beni già appresi in esecuzione dei decreti di sequestro preventivo emessi dal G.i.p. presso il Tribunale di Torino in data 2.12.20202 ed in data 18.6.2021" (pag. 41).

5. All' inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 del G.i.p. del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato in questa sede il G.i.p. del Tribunale di Torino ha applicato le pene concordate dalle parti in relazione a plurime imputazioni, concernenti i delitti di traffico illecito di rifiuti, aggravati dal carattere transnazionale (capi 1), 2), 3), 21), 22), autoriciclaggio (capo 4), emissione di fatture per operazioni inesistenti (capi da 9 a 19, da 23) a 27), associazione per delinquere finalizzata al compimento di più reati (traffico illecito di rifiuti, autoriciclaggio e emissione di fatture per operazioni inesistenti: capo 20). 2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il comune difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deduce con unico motivo di ricorso, violazione di legge, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. per difetto di motivazione in ordine a plurimi profili inerenti: a) il difetto di adeguata valutazione del materiale probatorio, che avrebbe dovuto condurre ad una sentenza di proscioglimento; b) l'insussistenza della circostanza aggravante ex art. 61 bis cod. pen.; c) la riconosciuta continuazione interna tra i reati ex art. 452 quaterdecies cod. pen. (capi 1, 2 e 3, nonché 23) in presenza di condotte abituali integranti un'unica fattispecie di reato; d) il rigetto di un'istanza formulata in sede di udienza preliminare avente ad oggetto i beni sottoposti a sequestro preventivo e la statuizione di confisca per equivalente dei beni sequestrati all'[OSCURATO:PERSONA], in violazione dell'orientamento giurisprudenziale che esclude la possibilità di individuare un profitto di reato rispetto al delitto di cui all'art. 8 d. leg. 74/200, diverso dal mero compenso percepito dall'emittente le fatture per operazioni inesistenti (non sussistendo alcun risparmio di imposta realizzato dall'agente). 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce con unico motivo di ricorso, vizio di motivazione, in quanto mancante, in ordine all'insussistenza delle condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce con unico motivo di ricorso, vizio di motivazione, in quanto mancante, in ordine all'insussistenza delle condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; lamenta, inoltre, l'errata applicazione della pena in aumento, a titolo di continuazione, in ordine al delitto di cui al capo 20), reato per il quale il provvedimento applicativo delle misure cautelari aveva escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. 6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con unico articolato motivo, l'errata qualificazione giuridica dei fatti descritti nelle imputazioni di cui ai capi 1), 2), 3), 21) e 22), considerato l'omesso accertamento circa la quantità, qualità e tipologia dei rottami di metalli oggetto delle operazioni contestate all'imputato, cui avrebbe potuto unicamente contestarsi la falsità dei formulari redatti per le operazioni di cessione dei materiali venduti. 7. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca disposta ai sensi degli artt. 240 e 452 quaterdecies cod. pen.; la sentenza impugnata non aveva individuato attraverso quali mezzi il Ruggiero avesse tratto il profitto dai reati a lui contestati (considerato che al ricorrente poteva addebitarsi unicamente la falsa compilazione dei formulari dei rifiuti trasportati e ceduti, attività per cui aveva percepito irrisori compensi), né aveva specificato quali beni riferibili al ricorrente fossero di valore equivalente a tale profitto, attesa l'assenza di somme di valore corrispondente nel patrimonio del Ruggiero e non avendo il giudice individuato i beni da sottoporre a confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è formulato per ragioni non consentite e, per questa ragione, esso è destinato alla declaratoria di inammissibilità. 1.1. In primo luogo, va ricordato che in tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena, ove con l'impugnazione si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., il ricorso va dichiarato inammissibile atteso che l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 0; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 0). Per altro verso, il ricorso pur deducendo l'ipotizzata violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., finisce per sollecitare una rivalutazione della rilevanza del materiale probatorio posto a fondamento della concorde richiesta, tema che non può formare oggetto di censura attesa la natura negoziata della decisione. Quanto al contestato riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 bis cod. pen., in relazione alle imputazioni aventi ad oggetto il reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen., la censura non è consentita, avendo formato oggetto dell'accordo tra le parti e non integrando il suo riconoscimento alcun profilo di illegalità della pena (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 0), né rileva quale ipotesi di erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, che può costituire motivo di ricorso solo nei casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573 - 01). A questo riguardo va infatti osservato che la circostanza aggravante è stata riconosciuta in relazione ai delitti di traffico organizzato di rifiuti, che ben possono costituire i reati fine di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di quei reati (per l'ammissibilità del concorso di tali reati, non ricorrendo tra le rispettive fattispecie un rapporto di specialità, «trattandosi di reati che presentano oggettività giuridiche ed elementi costitutivi diversi, caratterizzandosi il primo per una organizzazione anche minima di uomini e mezzi funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti in modo da turbare l'ordine pubblico, e il secondo per l'allestimento di mezzi e attività continuative e per il compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente», Sez. 3, n. 5773 del 17/01/2014, Napolitano, Rv. 258906 - 01), sicché correttamente la circostanza aggravante è stata rilevata per il contributo fornito mediante il gruppo criminale organizzato operante in più stati (oggetto dell'imputazione autonoma di cui al capo 20), non essendo di ostacolo la circostanza della immedesimazione tra l'associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di traffico organizzato di rifiuti e il gruppo criminale organizzato transnazionale (Sez. 3, n. 10116 del 24/11/2020, dep. 2021, Ausili, Rv. 281481 - 01). Per ciò che concerne l'errato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i delitti di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen. (capi 1), 2) e 3), considerata la natura abituale dei reati contestati e la mancanza di soluzione di continuità tra le condotte contestate, il motivo risulta aspecifico poiché, a fronte di imputazioni che riguardano periodi temporali non coincidenti e separati tra loro, i ricorrenti non allegano elementi in grado di superare tale dato e dimostrare, come affermato nel ricorso, che l'attività organizzata non avrebbe subito interruzioni di sorta né si sarebbe modificata nel tempo. Infine, quanto al profilo riguardante la sorte del sequestro preventivo disposto nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], il motivo è in primo luogo non consentito poiché le censure sono rivolte, in modo confuso e oscuro, nei confronti del "provvedimento di rigetto della istanza di sequestro avanzata in udienza, nel corso della celebrazione della udienza preliminare" (dodicesimo foglio del ricorso), e dunque non nei confronti della sentenza impugnata, dovendosi per altro dolersi il ricorrente della statuizione di rigetto - dell'istanza di (dis)sequestro - mediante il rimedio dell'appello cautelare. Pur volendo interpretare il motivo come diretto a censurare la statuizione di confisca per equivalente del profitto dei reati per cui è stata concordata l'applicazione della pena (come sembra desumersi dalla conclusione dell'illustrazione del motivo al quindicesimo foglio del ricorso), è evidentemente errata la prospettiva in cui si colloca il ricorrente, nell'ancorare la statuizione al contenuto dell'imputazione relativa alla violazione dell'art. 8 d. leg. 74/2000, essendo chiaro dal contenuto della decisione che la confisca è stata disposta per i valori corrispondenti ai profitti realizzati mediante le condotte di reato di cui all'art. 452 quaterdecies e 648 ter.1 cod. pen. descritte nei capi 1), 2), 3) e 4) 2. I ricorsi proposti nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono anch'essi inammissibili, nella parte in cui entrambi lamentano la violazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen., per le ragioni indicate nel paragrafo che precede. Quanto, poi, alla doglianza del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che riguarda l'errata determinazione della pena in aumento a titolo di continuazione, anch'essa risulta formulata per motivi non consentiti nella misura in cui essa presuppone un errato giudizio di sussistenza del fatto di reato che è superato, in difetto di condizioni di evidenza della prova circa l'insussistenza del fatto, dall'accordo concluso tra le parti; del resto, è stato escluso che le decisioni assunte in fase cautelare, financo quelle che hanno escluso la sussistenza del reato, possano essere valorizzate dalla parte che abbia successivamente raggiunto l'accordo sull'applicazione della pena (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012 dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865). 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Ribadito il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di applicazione concordata della pena deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (v., oltre la già citata Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, anche Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 0), risulta dalla stessa formulazione del motivo di ricorso che il denunciato errore nell'operazione di qualificazione dei fatti storici descritti nelle imputazioni sarebbe correlato ad una asserita assenza dei requisiti per ricondurre i materiali, oggetto delle operazioni di trasporto e cessione, nella categoria dei rifiuti, caratteristica che non emerge dal tenore dell'imputazione e che implicherebbe accertamenti di fatto e attività probatorie, motivi che ostano all'affermazione dell'immediata rilevabilità della denunciata erronea qualificazione giuridica. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché manifestamente infondato. La censura che concerne la mancata individuazione del profitto tratto dal Ruggiero dalla commissione dei reati ex art. 452 quaterdecies cod. pen. trascura il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità a mente del quale la confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti nel reato, anche per l'intera entità del profitto accertato, indipendentemente dalla sua materiale percezione o godimento (da ultimo, Sez. 5, n. 19091 del 26/02/2020, Buonpensiere, Rv. 279494 - 01; Sez. 2, n. 29395 del 26/04/2018, Pasero, Rv. 272968 - 01; Sez. 6, n. 26621 del 10/04/2018 Ahmed, Rv. 273256 - 01). Quanto alla denunciata carenza di individuazione dei beni riferibili al ricorrente, di valore equivalente al profitto, da sottoporre a confisca va rilevato che trattasi di aspetto che non incide sulla legittimità della statuizione di confisca, poiché inerente al momento esecutivo dell'applicazione della misura di sicurezza (Sez. 2, n. 17456 del 04/04/2019, Cerea, Rv. 276951 - 01), avendo comunque fatto riferimento la sentenza a "tutti i beni già appresi in esecuzione dei decreti di sequestro preventivo emessi dal G.i.p. presso il Tribunale di Torino in data 2.12.20202 ed in data 18.6.2021" (pag. 41). 5. All' inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibi
Sentenza Cassazione n. 24338/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris