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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 23881/2023

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9210- 20 1 8 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. s.r.l. – c.f. 0 1149910398 – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatain Roma, allavia [OSCURATO:PERSONA] , n. 41 , presso lo studi o dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso dall’avvocato A ntonio Ferraro ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale delle Milizie, n. 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 2680 dei 7/10.11.2017della Corte d’Appello di Bologna, udita la relazione nella camera di consiglio del 3 maggio 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Co n ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. la “[OSCURATO:PERSONA].” s .r.l. adiva il Tribunale di Ravenna.

Premetteva che la Regione [OSCURATO:PERSONA] – Assessorato ai [OSCURATO:PERSONA], con ordine n. 1045,sottoscritto in data 24.6.2004, aveva accettato la sua proposta contrattuale relativa alla fornitura dimateriale idraulico per l’importo di euro 17.604,00, i.v.a. inclusa.

Premettevache l ’accettazione l e era stata trasmessa i l 6.7.2004 mediante fax; che, perfezionatosi il contratto, aveva inviato l a conferma d’ordine , restituitalecon la sottoscrizione del responsabile della sede zonale.

Premettevaaltresì che la Regione [OSCURATO:PERSONA] – Assessorato ai [OSCURATO:PERSONA], con ordine n. 596, sottoscritto in data 10.9.2004, aveva accettato la sua proposta contrattuale relativa alla fornitura di valvole e saracinesche per l’importo di euro 5.882,00, i.v.a. esclusa.

Premettevache l’accettazione le era stata trasmessa il 16.9.2004 mediante fax; che, perfezionatosi il contratto, aveva inviato la conferma d’ordine, restituitalecon la sottoscrizione del responsabile della sede zonale.

Premetteva ancorache, eseguite le forniture, aveva emesso la fattura n. 2181 del 31.10.2004 dell’importo di euro 3.981,60, la fattura n. 2298 del 15.11.2004 dell’importo di euro 950,40 e la fattura n. 2424 del 30.11.2004 dell’importo di euro 17.604,00.Indi esponeva che le fatture erano rimaste insolute, benché nessuna fosse stata oggetto di contestazione.

Chiedeva ingiungersi alla Regione [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della complessiva somma di euro 22.577,00. 2.Con decreto n. 402 del 30.4.2005 il tribunale pronunciava l’ingiunzione.

3. Con atto di citazione notificato in data 2.7.2 005 la Regione [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione.

Deduceva che nella specie era da escludere, e per difetto di forma e per difetto del potere di rappresentanza in capo ai firmatari degli ordinativi , la sussistenza diun contratto idoneo ad impegnare l’Ente regionale.

Instava per la revoca dell’ingiunzione. 4.Si costituiva la “[OSCURATO:PERSONA].” [OSCURATO:SOCIETA] che i contratti erano stati stipulati in forma scritta , per corrispondenza, nel rispetto delle modalità previste dall’art. 17 del r.d. n. 2440/1923(cfr. ricorso, pag. 6). [OSCURATO:SOCIETA] poi che i firmataridell’ordinativo n. 1045 si identificavano con il responsabile della sede zonale di Cosenza, ingegner [OSCURATO:PERSONA],e con il dirigente del settore acquedotti e che i firmatari dell’ordinativo n. 596 si identificavano con il responsabile della sede zonale di [OSCURATO:PERSONA], ingegner [OSCURATO:PERSONA],e, parimenti, con i l dirigente del settore acquedotti (cfr. ricorso, pagg. 6- 7 ) .

Instava per il rigetto dell’opposizione.

5. C on sentenza n . 58 0 de positata il

31.7. 20 09 il t ribunale accoglieva l’opposizione e revocaval’ingiunzione (cfr. ricorso, pag. 8) .Reputava non validamente perfezionatii contratti per ché difett ava la formale manifestazione della volontà dell’ente(cfr. ricorso, pag. 8). 6.Con atto di citazione notificato in data 18.11.2009 la “[OSCURATO:PERSONA]. ” s. r . l . proponeva appello(cfr. ricorso, in nota, pag. 8).

Resisteva laRegione [OSCURATO:PERSONA].

7. C on sentenza n. 26 8 0 /20 1 7 la Corte d’Appello di Bologna rigettava il gravamee condannava l’appellante alle spese del grado.

Esplicitavadapprima , la corte , che erano inammissibili i documenti prodotti dalla “[OSCURATO:PERSONA].” in grado d’appello.

Esplicitava segnatamente che la missiva datata 15.9.2009 riguardava una richiesta di indennizzo inoltrata dall’appellante all’ingegner [OSCURATO:PERSONA], persona estranea al giudizio; altresì, che l’ulteriore documentazione aveva datazione antecedente all’instaurazione del giudizio di primo grado, sicché ben avrebbe potuto e dovuto l’appellante, ove l’avesse ritenuta rilevante, produrla in prime cure(cfr. sentenza d’appello, pag. 4).

Esplicitavapoi, la corte , che il secondo motivo di gravame era destituito di fondamento ed il relativo rigetto assorbiva la disamina del primo motivo.

Premetteva, da un canto, che era fuor di contestazione che, ai sensi degli artt. 29, lett. a), e 27, lett. e), dello Statuto della Regione [OSCURATO:PERSONA] vigente all’epoca dei fatti di causa,l’organo legittimato a rappresentare la Regione era il Presidente della Giunta regionale.

Premetteva, d’altro canto, che,ai sensi dell’art. 17 del r.d. n. 2440/1923, ben avrebbe potuto l’amministrazione esser rappresentata da un funzionario e nondimeno, ai sensi dell’art. 93 del r.d. n. 827/1924, a tal fine sarebbe stata necessaria apposita delega(cfr. sentenza d’appello, pag. 5).

Esplicitavaquindi che la Regione appellata aveva eccepito l ’in sussistenza a qualsiasi titolo di una delegazione a favore dei funzionari che avevano sottoscritto l’ordine n. 1045 e l’ordine n. 596 e che la s.r.l. appellantenon aveva a sua volta “superatodetta eccezione con una prova contraria ” (così sentenza d’appello, pag. 5).

Esplicitava dunque che in difetto di valida manifestazione d ella volontà negoziale dell’Ente regionale i contratti erano da dichiarare nulli ed insuscettibili di sanatoria (cfr. sentenza d’appello, pag. 5).

8. Avverso tale s entenza la “ [OSCURATO:PERSONA]. ” s. r . l . ha proposto ricorso per cassazione; ne ha chiesto sulla scorta di tr e motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 9.La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 10.Con il prim o motivo l a ricorrente denuncia a i sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 345, 3° co., c od. proc. civ.

Premette che nella specie l’ammissibilità della documentazione prodotta in grado d’appello sarebbe stata da vagliare ai sensi dell’art. 345, 3° co., cod. proc. civ.,nella formulazione antecedente alle modifiche di cui al dec. leg. n. 83 del 22.6.2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del7.8.2012.Deduce quindi che la Corte di Bologna avrebbe dovuto valutare l’ammissibilità della documentazione allegata in grado d’appello, tenendo conto non solo della possibilità di produrla in primo grado ma pur della sua indispensabilità ai fini della decisione (cfr. ricorso, pag. 10).

Deduce ulteriormente che la missiva inviata –in risposta ad una precedente lettera del 15.9.2009 - d a ll’ingegner [OSCURATO:PERSONA] riporta la data del [OSCURATO:DATA_NASCITA],sicché è successiva all’introduzione del giudizio d’appello , e che la Corte bolognese per nulla ha tenuto conto della missiva, datata 2.10.2009, dell’ingegner [OSCURATO:PERSONA](cfr. ricorso, pagg. 10 - 1 1) .

Deduce in pari tempo che sia l’una sia l’altra missiva danno riscontro della correttezza dell’iter s eguito ai fini della stipulazione dei contratti per cui è controversia (cfr. ricorso, pag. 12). 11.Il primo motivo è fondato e meritevole di accoglimento . 12.Si premette che il giudizio ha avuto inizio in primo grado con ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. depositato in data 28.4.2005(cfr. ricorso, pag. 6) ed ha avuto termine in primo grado con il deposito della sentenza del Tribunale di Ravenna in data 31.7.2009 (cfr. ricorso, pag. 8; cfr. sentenza d’appello, pag. 1); il giudizio ha avuto inizio in secondogrado con atto di citazione notificato in data 18.11.2009 (cfr. ricorso, in nota, pag. 8).

Il giudizio de quo agiturquindi, a rigore, era ancora pendente in prime cure il 4.7.2009, dì di entrata in vigore della legge n. 69/2009, sicché il testo dell’art.345 cod. proc. civ. cui ratione temporis devesi aver riguardo, è propriamente quello scaturito dalla “riforma” di cui alla legge n. 69/2009 (legge che all’art. 58, 2° co., detta norma transitoria a tenor della quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli (…) 345 (…) come modificati dalla presente legge”).

Ossia il testo seguente:“non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto (…) produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile ” ( la modifica, in senso ulteriormente restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, dell’art. 345, 3° co., cod. proc. civ., operat a dal dec. leg. n. 83 del 2012, trova applicazione, mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio “tempus regit actum”, solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 134 del 2012, di conversione del dec. leg. n. 83 cit. e, cioè, dal giorno 11 settembre 2012: cfr. Cass. 14.3.2017, n. 6590; Cass. 9.11.2017, n. 26522). 13.In relazione al surriferito testo (susseguente alla “novella” n. 69/2009) dell’art. 345, 3° co., cod. proc. civ. questa Corte ha atteso alle seguenti puntualizzazioni.

In primo luogo, la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell’art. 345, 3° co., cod. p roc . c iv . nella formulazione successiva alla “novella”attuata mediante la legge n. 69 del 2009, a condizione che (la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile ovvero che essi, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, purché)tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell’atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo; cosicché siffatta produzione è comunque preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere pertanto effettuata in comparsa conclusionale (cfr. Cass. (ord.) 10.5.2019, n. 12574).

In secondo luogo, nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345, 3° co., cod.proc. c iv ., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al dec. l eg . n. 83 del 2012, conv er tito, con modificazioni, dalla legge n.134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado(cfr. Cass. sez. un. 4.5.2017, n. 10790).

In terzo luogo, in tema di giudizio di appello, l’art. 345, 3° co., cod. proc. civ., nell’escludere l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, salvo che, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, siano ritenuti indispensabili perché dotati di un’influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia, impone al giudice del gravame di motivare espressamente sulla ritenuta attitudine, positiva o negativa, della nuova produzione adissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sull’esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata (cfr. Cass. 23.7.2014, n. 16745; Cass. 21.7.2020, n. 15488). 14.Su tale scorta si osserva quanto segue. 15.Innanzitutto, la ricorrente ha in forme esaustive dato conto – in rapporto alle prefigurazioni di cui a Cass. 12574/2019 -di aver prodotto ritualmente in seconde cure la documentazione dalla Corte di Bologna reputata inammissibile.

Segnatamente ha dedotto (cfr. ricorso, pag. 10)di aver prodotto in appello la lettera dell’ingegner [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed i relativi allegati con la citazione di seconde curee di aver prodotto la lettera dell’ingegner [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] e i relativi allegati all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

In ogni caso, la corte distrettuale non ha espresso rilievi o formulato censure in ordine alla ritualità della modalità di produzione in seconde cure della documentazione anzidetta.

16. Altresì, la corte di merito nulla ha statuito, nulla ha motivato , sia in termini positivi sia in termini negativi, in ordine alla “ indispensabilità ” della documentazione summenzionata.

E tanto pur a prescindere dalla considerazioneper cui l’appellante di certo non avrebbe potuto produrre in prime cure la lettera, datata 2.10.2009 , dell’ingegner [OSCURATO:PERSONA] e la lettera, datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’ingegner [OSCURATO:PERSONA].

Comunque, il difetto di motivazione riveste una valenza significativa.

Per un verso, giacché la ricorrente ha allegato che il nominativo dell’ingegner [OSCURATO:PERSONA], dirigente del settore acquedotti del dipartimento dei lavori pubblicidella Regione [OSCURATO:PERSONA], è emerso unicamente dalle missive dell’ingegner [OSCURATO:PERSONA] e dell’ingegner [OSCURATO:PERSONA](cfr. ricorso, pag. 3).Per altro verso,giacché la corte distrettuale ha ri tenuto s ic et simpliciter che l’appellante avrebbe potuto e dovuto allegare in primo grado l a surriferita documentazione(cfr. sentenza d’appello, pag. 4).

Per altro verso ancora, giacché risulterebbe del tutto incongruo il possibile riscontro in termini di “non indispensabilità” della missiva in data 15.9.2009 – senza dubbioposteriore alla definizione del giudizio di primo grado -alla stregua del rilievo per cui l’ingegner [OSCURATO:PERSONA],indicato come il responsabile della sede zonale di Cosenza, è persona estranea al presente giudizio ( cfr. sentenza d’appello, pag. 4). 17.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/ofalsa applicazione del l’art. 17 del r.d. n. 2440/1923 e degli artt. 101 e 93 in combinato disposto con l’art. 94 del r.d. n. 827/1924nonché degli artt. 30 e 31 della legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 7/1996 .

Deduce, daun canto, che i contratti de quibussono stati validamente conclusi per corrispondenza giusta la previsione dell’art. 17 del r.d. n. 2440/1923(cfr. ricorso, pag. 14).

Deduce, d’altro cant o, in rapporto al potere del dirigente del settore acquedottidi rappresentare contrattualmente la Regione [OSCURATO:PERSONA], che la corte di merito non ha tenuto conto della distinzione intercorrente tra rappresentanza istituzionale, spettante al Presidente della Giuntaregionale, e rappresentanza dei funzionari della Regione nella conclusione dei contratti a trattativa privata (cfr. ricorso, pagg. 14, 15 e 16).

Deduce segnatamente che nella specie l’ingegner [OSCURATO:PERSONA], quale dirigente del settore acquedotti del dipartimento dei lavori pubblici della Regione [OSCURATO:PERSONA] e dunque quale capo del medesimo ufficio,era senz’altro delegato ex lege – alla stregua delle disposizioni normative menzionate in rubrica – a rappresentare la Regione [OSCURATO:PERSONA] nella conclusione dei contratti di diritto privato (cfr. ricorso, pagg. 17 –18).

Deduce quindi che in presenza di una delega ex lege a rappresentare l a Regione [OSCURATO:PERSONA] spettava alla medesima Regione, in virtù del generale principio di vicinanza della prova, dimostrare che l’ingegner [OSCURATO:PERSONA] non era investito del potere di rappresentare l’Ente nella conclusione dei contratti di diritto privato(cfr. ricorso, pagg. 18 - 19 ) . 18.Il secondo motivo del pari è fondato e meritevole di accoglimento. 19.Nella specie, al di là della rappresentanza dell’Ente regionale demandata istituzionalmente al Presidente della Giunta regionale (art. 121, 4° co., Cost.), viene in rilievo la legge della Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 7 del 13maggio 1996, recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”, pubblicata sul B.U.R. n. 49 del 17 maggio 1996.

Vengono in rilievo segnatamente gli artt. 30 e 31 della legge regionale anzidetta nelle seguenti previsioni: “il dirigente responsabile di Settore, nell’ambito delle competenze della rispettiva struttura, esercita i seguenti compiti: (…); d) procede all’acquisto di beni e servizi; stipula i contratti e le relative convenzioni;(…)”; “il dirigente responsabile di servizio esercita gli stessi compiti del responsabile di Settore, di cui all’articoloprecedente, nel più limitato ambito di competenza della struttura cui è preposto”.20.Su tale scorta è da ritenere che l’ingegner [OSCURATO:PERSONA], dirigente del settore acquedotti del dipartimento dei lavori pubblici della Regione [OSCURATO:PERSONA], era, in quanto tale , senz’altro abilitato a “decidere” in ordine alla stipula (o meno)dei contratti per cui è controversia, e, in ordine ai medesimi contratti, a “spendere” il “nome” dell’Ente regionale di appartenenza.

Ossia che eranon solo abilitato a “concepire” la “ scelta ( gestori a ) ” , ma pur a veicolare all’esterno la “scelta”operata in nome e per conto della Regione.

Si badi che la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] non ha né contestato la qualità dell’ingegner [OSCURATO:PERSONA] di dirigente del settore acquedotti del proprio dipartimento dei lavori pubblici né contestato l’operatività delle disposizioni suindicate, di cui agli artt. 30 e 31 della legge regionale n. 7/1996.

21. Ben vero, i n sede di rinvio si terrà conto, altr esì , dell’insegnamento espresso dalle sezioni unite a tenor del quale, per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta “ad substantiam” non richi ede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l’art. 17 del r.d. n.2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l’incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l’amministrazione possono assumere anche la forma dell’atto amministrativo(cfr. Cass. sez. un.25.3.2022, n. 9775). 22.Ovviamente la “[OSCURATO:PERSONA].” s.r.l. è una “ditta commerciale”, recte un imprenditore (societario)commerciale (ex art. 2082 cod. civ.), figura generale alla quale sono riconducibili non solo gli imprenditori di cui al n. 2 del 1° co.dell’art. 2195 cod. civ., esercenti un’attività intermediaria nella circolazione dei beni, ma pur gli imprenditori di cuial n. 1 del 1° co. medesimo articolo, esercenti un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi.

È vana, perciò, lareiterata prospettazione della controricorrente secondo cui la prefigurazione dell’art. 17 (“i contratti a trattativa privata (…) possonoanche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall’offerente e dal funzionario rappresentante l’amministrazione (…) per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali”) del r.d. n.2440 del 1923 , ove è riferimento a “ditte commerciali”, sarebbe nella specie insuscettibile di applicazione, siccome “la Società ricorrente (…) ha invece carattere industriale , in quanto la sua attività è diretta alla produzione ed alla vendita all’ingrosso di beni e, in particolare, di valvole idrauliche (…)” (così controricorso, pag. 14; cfr. controricorso, pagg. 21 -22).

23. In conclusione sussiste l’ “ error in iudicando ”, sub specie di “ falsa applicazione”, denunciato dalla ricorrente.

D’altronde, pur a prescindere ovvero pur in assenza de lla normativa regionale, le disposizioni di cui agli artt. 101, 93 e 94 del r.d. n. 827 del 23.5.1924 (recante “il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”)sarebbero destinate ad operare anche nei confronti delle Regioni a statuto ordinario, quanto meno in chiave analogica, sussistendol’ “ eadem ratio ” .

Sarebbe difficile, difatti, immaginare che ciò che è prefigurato per lo Stato, per l’ente sovrano, possa rimaner inoperante nei confronti della Regione, che certo ente sovrano non è.In tal guisa, nel quadro degli artt. 101, 93 e 94 del r.d. n. 827/1924, sarebbe comunque da ammettere che l’ingegner [OSCURATO:PERSONA], dirigente del settore acquedotti del dipartimento dei lavori pubblici della Regione [OSCURATO:PERSONA],in quanto evidentemente capo del rispettivo ufficio, erasenz’altro “delegato”, in virtù del combinato disposto degli artt. 93, 2° co.(“la delegazione deriva (…) dal presente regolamento (…)), e 94, u.c. (“in tutti gli altri uffici si stipulano dai rispettivi capi”), del r.d. n. 827/1924,alla stipula dei contratti de quibus in nome e per conto della Regione [OSCURATO:PERSONA] con la “[OSCURATO:PERSONA].” s.r.l. 24.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod.proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione del l’art. 2049 cod. civ. e degli artt. 1337, 1338 e 1366 cod. civ.

Deduce che la Corte di Bolognanon ha per nulla vagliato la responsabilità – addotta in via subordinata - della Regione [OSCURATO:PERSONA] alla stregu a dell’art. 2049 cod. civ. ovvero, in alternativa,alla stregua del principio della rapp resentanza apparente, riconducibile al principio generale di tutela dell’affidamento incolpevole (cfr. ricorso, pag. 20).

Deduce che la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha fatto insorgere in essa ricorrente una legittima aspettativa di pagamento, siccome entrambi gli ordinativi erano stati oggetto di regolare impegno di spesa (cfr. ricorso, pag. 22), viepiù che la Regione le aveva in precedenza rivolto ordini di acquisto di materiale per acquedotti, sicché non aveva motivo per dubitare della regolarità dei contratti conclusi (cfr. ricorso, pag. 23).

Deduce poiche la condotta processuale della Regione [OSCURATO:PERSONA] ne giustifica la condanna per lite temeraria (cfr. ricorso, pag. 23).Deduce segnatamente che le argomentazioni difensive di controparte sono del tutto pretestuose ed infondate (cfr. ricorso, pag. 23); che invero già all’atto della proposizione dell’opposizione all’ingiunzione la Regione [OSCURATO:PERSONA] era consapevole della regolarità degli ordinativi (cfr. ricorso, pag. 24).

25. Evidente mente la disamina de l terzo motivo resta assorbita da l complesso dei rilieviche fondano l’accoglimento del primo e del secondo motivo. 26.Dunque, in accoglimento, nei termini suindicati, del primo e del secondo motivo di ricorso, la sentenza n. 2680dei 7/10.11.2017 della Corte d’Appello di Bologna va cassata con rinvio alla stessa corte in diversa composizioneanche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 27.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso ed il secondo motivo di ricorso , assorbito il terzo motivo di ricorso; cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza n. 2680dei 7/10.11.2017 della Corte d’Appello di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9210- 20 1 8 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. s.r.l. – c.f. 0 1149910398 – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatain Roma, allavia [OSCURATO:PERSONA] , n. 41 , presso lo studi o dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso dall’avvocato A ntonio Ferraro ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale delle Milizie, n. 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 2680 dei 7/10.11.2017della Corte d’Appello di Bologna, udita la relazione nella camera di consiglio del 3 maggio 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Co n ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. la “[OSCURATO:PERSONA].” s .r.l. adiva il Tribunale di Ravenna. Premetteva che la Regione [OSCURATO:PERSONA] – Assessorato ai [OSCURATO:PERSONA], con ordine n. 1045,sottoscritto in data 24.6.2004, aveva accettato la sua proposta contrattuale relativa alla fornitura dimateriale idraulico per l’importo di euro 17.604,00, i.v.a. inclusa. Premettevache l ’accettazione l e era stata trasmessa i l 6.7.2004 mediante fax; che, perfezionatosi il contratto, aveva inviato l a conferma d’ordine , restituitalecon la sottoscrizione del responsabile della sede zonale. Premettevaaltresì che la Regione [OSCURATO:PERSONA] – Assessorato ai [OSCURATO:PERSONA], con ordine n. 596, sottoscritto in data 10.9.2004, aveva accettato la sua proposta contrattuale relativa alla fornitura di valvole e saracinesche per l’importo di euro 5.882,00, i.v.a. esclusa. Premettevache l’accettazione le era stata trasmessa il 16.9.2004 mediante fax; che, perfezionatosi il contratto, aveva inviato la conferma d’ordine, restituitalecon la sottoscrizione del responsabile della sede zonale. Premetteva ancorache, eseguite le forniture, aveva emesso la fattura n. 2181 del 31.10.2004 dell’importo di euro 3.981,60, la fattura n. 2298 del 15.11.2004 dell’importo di euro 950,40 e la fattura n. 2424 del 30.11.2004 dell’importo di euro 17.604,00.Indi esponeva che le fatture erano rimaste insolute, benché nessuna fosse stata oggetto di contestazione. Chiedeva ingiungersi alla Regione [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della complessiva somma di euro 22.577,00. 2.Con decreto n. 402 del 30.4.2005 il tribunale pronunciava l’ingiunzione. 3. Con atto di citazione notificato in data 2.7.2 005 la Regione [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione. Deduceva che nella specie era da escludere, e per difetto di forma e per difetto del potere di rappresentanza in capo ai firmatari degli ordinativi , la sussistenza diun contratto idoneo ad impegnare l’Ente regionale. Instava per la revoca dell’ingiunzione. 4.Si costituiva la “[OSCURATO:PERSONA].” [OSCURATO:SOCIETA] che i contratti erano stati stipulati in forma scritta , per corrispondenza, nel rispetto delle modalità previste dall’art. 17 del r.d. n. 2440/1923(cfr. ricorso, pag. 6). [OSCURATO:SOCIETA] poi che i firmataridell’ordinativo n. 1045 si identificavano con il responsabile della sede zonale di Cosenza, ingegner [OSCURATO:PERSONA],e con il dirigente del settore acquedotti e che i firmatari dell’ordinativo n. 596 si identificavano con il responsabile della sede zonale di [OSCURATO:PERSONA], ingegner [OSCURATO:PERSONA],e, parimenti, con i l dirigente del settore acquedotti (cfr. ricorso, pagg. 6- 7 ) . Instava per il rigetto dell’opposizione. 5. C on sentenza n . 58 0 de positata il 31.7. 20 09 il t ribunale accoglieva l’opposizione e revocaval’ingiunzione (cfr. ricorso, pag. 8) .Reputava non validamente perfezionatii contratti per ché difett ava la formale manifestazione della volontà dell’ente(cfr. ricorso, pag. 8). 6.Con atto di citazione notificato in data 18.11.2009 la “[OSCURATO:PERSONA]. ” s. r . l . proponeva appello(cfr. ricorso, in nota, pag. 8). Resisteva laRegione [OSCURATO:PERSONA]. 7. C on sentenza n. 26 8 0 /20 1 7 la Corte d’Appello di Bologna rigettava il gravamee condannava l’appellante alle spese del grado. Esplicitavadapprima , la corte , che erano inammissibili i documenti prodotti dalla “[OSCURATO:PERSONA].” in grado d’appello. Esplicitava segnatamente che la missiva datata 15.9.2009 riguardava una richiesta di indennizzo inoltrata dall’appellante all’ingegner [OSCURATO:PERSONA], persona estranea al giudizio; altresì, che l’ulteriore documentazione aveva datazione antecedente all’instaurazione del giudizio di primo grado, sicché ben avrebbe potuto e dovuto l’appellante, ove l’avesse ritenuta rilevante, produrla in prime cure(cfr. sentenza d’appello, pag. 4). Esplicitavapoi, la corte , che il secondo motivo di gravame era destituito di fondamento ed il relativo rigetto assorbiva la disamina del primo motivo. Premetteva, da un canto, che era fuor di contestazione che, ai sensi degli artt. 29, lett. a), e 27, lett. e), dello Statuto della Regione [OSCURATO:PERSONA] vigente all’epoca dei fatti di causa,l’organo legittimato a rappresentare la Regione era il Presidente della Giunta regionale. Premetteva, d’altro canto, che,ai sensi dell’art. 17 del r.d. n. 2440/1923, ben avrebbe potuto l’amministrazione esser rappresentata da un funzionario e nondimeno, ai sensi dell’art. 93 del r.d. n. 827/1924, a tal fine sarebbe stata necessaria apposita delega(cfr. sentenza d’appello, pag. 5). Esplicitavaquindi che la Regione appellata aveva eccepito l ’in sussistenza a qualsiasi titolo di una delegazione a favore dei funzionari che avevano sottoscritto l’ordine n. 1045 e l’ordine n. 596 e che la s.r.l. appellantenon aveva a sua volta “superatodetta eccezione con una prova contraria ” (così sentenza d’appello, pag. 5). Esplicitava dunque che in difetto di valida manifestazione d ella volontà negoziale dell’Ente regionale i contratti erano da dichiarare nulli ed insuscettibili di sanatoria (cfr. sentenza d’appello, pag. 5). 8. Avverso tale s entenza la “ [OSCURATO:PERSONA]. ” s. r . l . ha proposto ricorso per cassazione; ne ha chiesto sulla scorta di tr e motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 9.La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 10.Con il prim o motivo l a ricorrente denuncia a i sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 345, 3° co., c od. proc. civ. Premette che nella specie l’ammissibilità della documentazione prodotta in grado d’appello sarebbe stata da vagliare ai sensi dell’art. 345, 3° co., cod. proc. civ.,nella formulazione antecedente alle modifiche di cui al dec. leg. n. 83 del 22.6.2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del7.8.2012.Deduce quindi che la Corte di Bologna avrebbe dovuto valutare l’ammissibilità della documentazione allegata in grado d’appello, tenendo conto non solo della possibilità di produrla in primo grado ma pur della sua indispensabilità ai fini della decisione (cfr. ricorso, pag. 10). Deduce ulteriormente che la missiva inviata –in risposta ad una precedente lettera del 15.9.2009 - d a ll’ingegner [OSCURATO:PERSONA] riporta la data del [OSCURATO:DATA_NASCITA],sicché è successiva all’introduzione del giudizio d’appello , e che la Corte bolognese per nulla ha tenuto conto della missiva, datata 2.10.2009, dell’ingegner [OSCURATO:PERSONA](cfr. ricorso, pagg. 10 - 1 1) . Deduce in pari tempo che sia l’una sia l’altra missiva danno riscontro della correttezza dell’iter s eguito ai fini della stipulazione dei contratti per cui è controversia (cfr. ricorso, pag. 12). 11.Il primo motivo è fondato e meritevole di accoglimento . 12.Si premette che il giudizio ha avuto inizio in primo grado con ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. depositato in data 28.4.2005(cfr. ricorso, pag. 6) ed ha avuto termine in primo grado con il deposito della sentenza del Tribunale di Ravenna in data 31.7.2009 (cfr. ricorso, pag. 8; cfr. sentenza d’appello, pag. 1); il giudizio ha avuto inizio in secondogrado con atto di citazione notificato in data 18.11.2009 (cfr. ricorso, in nota, pag. 8). Il giudizio de quo agiturquindi, a rigore, era ancora pendente in prime cure il 4.7.2009, dì di entrata in vigore della legge n. 69/2009, sicché il testo dell’art.345 cod. proc. civ. cui ratione temporis devesi aver riguardo, è propriamente quello scaturito dalla “riforma” di cui alla legge n. 69/2009 (legge che all’art. 58, 2° co., detta norma transitoria a tenor della quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli (…) 345 (…) come modificati dalla presente legge”). Ossia il testo seguente:“non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto (…) produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile ” ( la modifica, in senso ulteriormente restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, dell’art. 345, 3° co., cod. proc. civ., operat a dal dec. leg. n. 83 del 2012, trova applicazione, mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio “tempus regit actum”, solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 134 del 2012, di conversione del dec. leg. n. 83 cit. e, cioè, dal giorno 11 settembre 2012: cfr. Cass. 14.3.2017, n. 6590; Cass. 9.11.2017, n. 26522). 13.In relazione al surriferito testo (susseguente alla “novella” n. 69/2009) dell’art. 345, 3° co., cod. proc. civ. questa Corte ha atteso alle seguenti puntualizzazioni. In primo luogo, la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell’art. 345, 3° co., cod. p roc . c iv . nella formulazione successiva alla “novella”attuata mediante la legge n. 69 del 2009, a condizione che (la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile ovvero che essi, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, purché)tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell’atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo; cosicché siffatta produzione è comunque preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere pertanto effettuata in comparsa conclusionale (cfr. Cass. (ord.) 10.5.2019, n. 12574). In secondo luogo, nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345, 3° co., cod.proc. c iv ., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al dec. l eg . n. 83 del 2012, conv er tito, con modificazioni, dalla legge n.134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado(cfr. Cass. sez. un. 4.5.2017, n. 10790). In terzo luogo, in tema di giudizio di appello, l’art. 345, 3° co., cod. proc. civ., nell’escludere l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, salvo che, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, siano ritenuti indispensabili perché dotati di un’influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia, impone al giudice del gravame di motivare espressamente sulla ritenuta attitudine, positiva o negativa, della nuova produzione adissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sull’esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata (cfr. Cass. 23.7.2014, n. 16745; Cass. 21.7.2020, n. 15488). 14.Su tale scorta si osserva quanto segue. 15.Innanzitutto, la ricorrente ha in forme esaustive dato conto – in rapporto alle prefigurazioni di cui a Cass. 12574/2019 -di aver prodotto ritualmente in seconde cure la documentazione dalla Corte di Bologna reputata inammissibile. Segnatamente ha dedotto (cfr. ricorso, pag. 10)di aver prodotto in appello la lettera dell’ingegner [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed i relativi allegati con la citazione di seconde curee di aver prodotto la lettera dell’ingegner [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] e i relativi allegati all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In ogni caso, la corte distrettuale non ha espresso rilievi o formulato censure in ordine alla ritualità della modalità di produzione in seconde cure della documentazione anzidetta. 16. Altresì, la corte di merito nulla ha statuito, nulla ha motivato , sia in termini positivi sia in termini negativi, in ordine alla “ indispensabilità ” della documentazione summenzionata. E tanto pur a prescindere dalla considerazioneper cui l’appellante di certo non avrebbe potuto produrre in prime cure la lettera, datata 2.10.2009 , dell’ingegner [OSCURATO:PERSONA] e la lettera, datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’ingegner [OSCURATO:PERSONA]. Comunque, il difetto di motivazione riveste una valenza significativa. Per un verso, giacché la ricorrente ha allegato che il nominativo dell’ingegner [OSCURATO:PERSONA], dirigente del settore acquedotti del dipartimento dei lavori pubblicidella Regione [OSCURATO:PERSONA], è emerso unicamente dalle missive dell’ingegner [OSCURATO:PERSONA] e dell’ingegner [OSCURATO:PERSONA](cfr. ricorso, pag. 3).Per altro verso,giacché la corte distrettuale ha ri tenuto s ic et simpliciter che l’appellante avrebbe potuto e dovuto allegare in primo grado l a surriferita documentazione(cfr. sentenza d’appello, pag. 4). Per altro verso ancora, giacché risulterebbe del tutto incongruo il possibile riscontro in termini di “non indispensabilità” della missiva in data 15.9.2009 – senza dubbioposteriore alla definizione del giudizio di primo grado -alla stregua del rilievo per cui l’ingegner [OSCURATO:PERSONA],indicato come il responsabile della sede zonale di Cosenza, è persona estranea al presente giudizio ( cfr. sentenza d’appello, pag. 4). 17.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/ofalsa applicazione del l’art. 17 del r.d. n. 2440/1923 e degli artt. 101 e 93 in combinato disposto con l’art. 94 del r.d. n. 827/1924nonché degli artt. 30 e 31 della legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 7/1996 . Deduce, daun canto, che i contratti de quibussono stati validamente conclusi per corrispondenza giusta la previsione dell’art. 17 del r.d. n. 2440/1923(cfr. ricorso, pag. 14). Deduce, d’altro cant o, in rapporto al potere del dirigente del settore acquedottidi rappresentare contrattualmente la Regione [OSCURATO:PERSONA], che la corte di merito non ha tenuto conto della distinzione intercorrente tra rappresentanza istituzionale, spettante al Presidente della Giuntaregionale, e rappresentanza dei funzionari della Regione nella conclusione dei contratti a trattativa privata (cfr. ricorso, pagg. 14, 15 e 16). Deduce segnatamente che nella specie l’ingegner [OSCURATO:PERSONA], quale dirigente del settore acquedotti del dipartimento dei lavori pubblici della Regione [OSCURATO:PERSONA] e dunque quale capo del medesimo ufficio,era senz’altro delegato ex lege – alla stregua delle disposizioni normative menzionate in rubrica – a rappresentare la Regione [OSCURATO:PERSONA] nella conclusione dei contratti di diritto privato (cfr. ricorso, pagg. 17 –18). Deduce quindi che in presenza di una delega ex lege a rappresentare l a Regione [OSCURATO:PERSONA] spettava alla medesima Regione, in virtù del generale principio di vicinanza della prova, dimostrare che l’ingegner [OSCURATO:PERSONA] non era investito del potere di rappresentare l’Ente nella conclusione dei contratti di diritto privato(cfr. ricorso, pagg. 18 - 19 ) . 18.Il secondo motivo del pari è fondato e meritevole di accoglimento. 19.Nella specie, al di là della rappresentanza dell’Ente regionale demandata istituzionalmente al Presidente della Giunta regionale (art. 121, 4° co., Cost.), viene in rilievo la legge della Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 7 del 13maggio 1996, recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”, pubblicata sul B.U.R. n. 49 del 17 maggio 1996. Vengono in rilievo segnatamente gli artt. 30 e 31 della legge regionale anzidetta nelle seguenti previsioni: “il dirigente responsabile di Settore, nell’ambito delle competenze della rispettiva struttura, esercita i seguenti compiti: (…); d) procede all’acquisto di beni e servizi; stipula i contratti e le relative convenzioni;(…)”; “il dirigente responsabile di servizio esercita gli stessi compiti del responsabile di Settore, di cui all’articoloprecedente, nel più limitato ambito di competenza della struttura cui è preposto”.20.Su tale scorta è da ritenere che l’ingegner [OSCURATO:PERSONA], dirigente del settore acquedotti del dipartimento dei lavori pubblici della Regione [OSCURATO:PERSONA], era, in quanto tale , senz’altro abilitato a “decidere” in ordine alla stipula (o meno)dei contratti per cui è controversia, e, in ordine ai medesimi contratti, a “spendere” il “nome” dell’Ente regionale di appartenenza. Ossia che eranon solo abilitato a “concepire” la “ scelta ( gestori a ) ” , ma pur a veicolare all’esterno la “scelta”operata in nome e per conto della Regione. Si badi che la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] non ha né contestato la qualità dell’ingegner [OSCURATO:PERSONA] di dirigente del settore acquedotti del proprio dipartimento dei lavori pubblici né contestato l’operatività delle disposizioni suindicate, di cui agli artt. 30 e 31 della legge regionale n. 7/1996. 21. Ben vero, i n sede di rinvio si terrà conto, altr esì , dell’insegnamento espresso dalle sezioni unite a tenor del quale, per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta “ad substantiam” non richi ede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l’art. 17 del r.d. n.2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l’incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l’amministrazione possono assumere anche la forma dell’atto amministrativo(cfr. Cass. sez. un.25.3.2022, n. 9775). 22.Ovviamente la “[OSCURATO:PERSONA].” s.r.l. è una “ditta commerciale”, recte un imprenditore (societario)commerciale (ex art. 2082 cod. civ.), figura generale alla quale sono riconducibili non solo gli imprenditori di cui al n. 2 del 1° co.dell’art. 2195 cod. civ., esercenti un’attività intermediaria nella circolazione dei beni, ma pur gli imprenditori di cuial n. 1 del 1° co. medesimo articolo, esercenti un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi. È vana, perciò, lareiterata prospettazione della controricorrente secondo cui la prefigurazione dell’art. 17 (“i contratti a trattativa privata (…) possonoanche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall’offerente e dal funzionario rappresentante l’amministrazione (…) per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali”) del r.d. n.2440 del 1923 , ove è riferimento a “ditte commerciali”, sarebbe nella specie insuscettibile di applicazione, siccome “la Società ricorrente (…) ha invece carattere industriale , in quanto la sua attività è diretta alla produzione ed alla vendita all’ingrosso di beni e, in particolare, di valvole idrauliche (…)” (così controricorso, pag. 14; cfr. controricorso, pagg. 21 -22). 23. In conclusione sussiste l’ “ error in iudicando ”, sub specie di “ falsa applicazione”, denunciato dalla ricorrente. D’altronde, pur a prescindere ovvero pur in assenza de lla normativa regionale, le disposizioni di cui agli artt. 101, 93 e 94 del r.d. n. 827 del 23.5.1924 (recante “il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”)sarebbero destinate ad operare anche nei confronti delle Regioni a statuto ordinario, quanto meno in chiave analogica, sussistendol’ “ eadem ratio ” . Sarebbe difficile, difatti, immaginare che ciò che è prefigurato per lo Stato, per l’ente sovrano, possa rimaner inoperante nei confronti della Regione, che certo ente sovrano non è.In tal guisa, nel quadro degli artt. 101, 93 e 94 del r.d. n. 827/1924, sarebbe comunque da ammettere che l’ingegner [OSCURATO:PERSONA], dirigente del settore acquedotti del dipartimento dei lavori pubblici della Regione [OSCURATO:PERSONA],in quanto evidentemente capo del rispettivo ufficio, erasenz’altro “delegato”, in virtù del combinato disposto degli artt. 93, 2° co.(“la delegazione deriva (…) dal presente regolamento (…)), e 94, u.c. (“in tutti gli altri uffici si stipulano dai rispettivi capi”), del r.d. n. 827/1924,alla stipula dei contratti de quibus in nome e per conto della Regione [OSCURATO:PERSONA] con la “[OSCURATO:PERSONA].” s.r.l. 24.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod.proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione del l’art. 2049 cod. civ. e degli artt. 1337, 1338 e 1366 cod. civ. Deduce che la Corte di Bolognanon ha per nulla vagliato la responsabilità – addotta in via subordinata - della Regione [OSCURATO:PERSONA] alla stregu a dell’art. 2049 cod. civ. ovvero, in alternativa,alla stregua del principio della rapp resentanza apparente, riconducibile al principio generale di tutela dell’affidamento incolpevole (cfr. ricorso, pag. 20). Deduce che la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha fatto insorgere in essa ricorrente una legittima aspettativa di pagamento, siccome entrambi gli ordinativi erano stati oggetto di regolare impegno di spesa (cfr. ricorso, pag. 22), viepiù che la Regione le aveva in precedenza rivolto ordini di acquisto di materiale per acquedotti, sicché non aveva motivo per dubitare della regolarità dei contratti conclusi (cfr. ricorso, pag. 23). Deduce poiche la condotta processuale della Regione [OSCURATO:PERSONA] ne giustifica la condanna per lite temeraria (cfr. ricorso, pag. 23).Deduce segnatamente che le argomentazioni difensive di controparte sono del tutto pretestuose ed infondate (cfr. ricorso, pag. 23); che invero già all’atto della proposizione dell’opposizione all’ingiunzione la Regione [OSCURATO:PERSONA] era consapevole della regolarità degli ordinativi (cfr. ricorso, pag. 24). 25. Evidente mente la disamina de l terzo motivo resta assorbita da l complesso dei rilieviche fondano l’accoglimento del primo e del secondo motivo. 26.Dunque, in accoglimento, nei termini suindicati, del primo e del secondo motivo di ricorso, la sentenza n. 2680dei 7/10.11.2017 della Corte d’Appello di Bologna va cassata con rinvio alla stessa corte in diversa composizioneanche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 27.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso ed il secondo motivo di ricorso , assorbito il terzo motivo di ricorso; cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza n. 2680dei 7/10.11.2017 della Corte d’Appello di