CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 settembre 2024
Cassazione n. 25731/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25390/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]' 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1508/2023 depositata il 09/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consiglieredr [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. domandò al Tribunale di Milano di accertare l’interclusione del terreno di sua proprietà e, per l’effetto, costituire la servitù coattiva di passaggio (carra bile e pedonale) sul fondo di proprietà Ferrovie dello Stato, determinando l’indennità dovuta alla proprietaria.Interveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., deducendo di aver acquistato il ridetto fondo da Ferrovie dello Stato con atto di compravendita del 30.6.2020. In esito all’istruttoria, il giudice adito accoglieva la domanda. Sul susseguente gravame della soccombente REDO, la Corte d’appello di Milano riformava parzialmente la decisione impugnata. I giudici di secondo grado sottolineavano, da un lato, la rilevanza del piano di sviluppo dell’area Greco-Breda in ordine alla determinazione della servitù di passaggio in esame e, dall’altro, osservavano che l’ appellante aveva evidenziato “ la recente pubblicazione della determina dirigenziale n. 1797 dell’8 marzo 2023 del Comune di Milano”, la cui produzione, essendo un documento formatosi nelle more di quelgiudizio e che la parte non poteva di conseguenza produrre né nel corso del primo grado né nell’atto di appello per causa ad essa non imputabile, dovevaessere ritenuta ammissibile . Ricorreper cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., con du e motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, mentre è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] prossimità dell’udienza camerale, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte deve preliminarmente delibare l’eccezione della controricorrente, riguardante l’invalidità della procura speciale a ricorrere per cassazione per vizio dell’autentica della so tt oscrizione, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., in quanto avvenuta inmomento diverso dalla redazione dell’atto. Il rilievo è manifestamente infondato. In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità dellaprocura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto allaredazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso(Sez. U., n. 2075 del 19 gennaio 2024). Nel caso in esame, la procura è materialmente congiunta al ricorso: la tesi, frutto di un inutile formalismo non condiviso dalla Corte, va quindi disattesa. 2. Passando all’esame dei motivi, col primo di essi , adducendo la v iolazione dell’art. 1051, secondo comma c.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c. la società ricorrente censura la sentenza di appello in quanto, nel decidere la controversia, avrebbefatto erronea applicazione dei criteri legali in materia di individuazione del luogo di passaggio della servitù. I n particolare, avrebbe stabilito il luogo di passaggio della servitù con riferimento non all’attuale stato di fatto e di diritto dei fondi, ma a quello futuro ed incerto quale sarebbe potuto risultare all’esito dell’eventuale approvazione e realizzazione di un progetto presentato da REDO nell’ambito del piano di sviluppo dell’area Greco-Breda, per il quale non era intervenuta alcuna lottizzazione né alcun provvedimento formale di approvazione. 2. Mediante il secondo motivo si assume, ai sensi dell’art. 360 n. 4, la violazione dell’art. 345, comma terzo, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c. [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta che , nonostante l’eccezione di tardività ed inammissibilità sollevata tempestivamente, la Corte d’appello di Milano avrebbe posto a fondamento della decisione un documento tardivamente prodotto da contropartesolo con la comparsa conclusionale in appello, dopo che la causa era già stata trattenuta in decisione. 3. Per ragioni logico-espositive, va scrutinato con priorità il secondo motivo (di natura processuale), che è fondato. Al fine di reputare ammissibile la produzione del documento, o comunque la sua indicazione, la Corte d’appello ha affermato che “essendo stato prodotto in comparsa conclusionale, la controparte ha potuto contestare le deduzioni avversarie nella propria memoria di replica, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. Si rammenta, infatti, l'irrilevanza giuridica della sola produzione documentale che non assicura il contraddittorio”. L’assunto è erroneoin diritto. La produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. nella formulazione successiva alla novella attuata mediante la l. n. 69 del 2009, a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile ovvero che essi, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, purché tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo; tale produzione è, però, comunque preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere pertanto effettuata in comparsa conclusionale(Sez. 2, n. 12574 del 10 maggio 2019 ; Sez. 1, n. 16560 dell’11 giugno 2021; v. anche Cass. 23881/2023; Cass. n. 17748/2923; Cass. n. 38133/2022). In applicazione dei predetti principi, la Corte d’appello di Milano non avrebbe potuto prendere in considerazione il suddetto documento, perché successivo alla precisazione delle conclusioni ealla spedizione a sentenza. 4. Anche il secondo motivo è fondato. Nella sua dissertazione in ordine alle prospettive della “determina dirigenziale n. 1797 dell’8 marzo 2023 del Comune di Milano, avente il seguente oggetto: “Procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla [OSCURATO:PERSONA] (VAS) della proposta definitiva di piano attuativo “zona speciale greco-breda”, ai sensi della direttiva 2001/42/ce e del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. - provvedimento di Assoggettamento a [OSCURATO:PERSONA]”, la sentenza impugnata ha trascurato di considerare che l a determinazione delpercorso di una costituenda servit ù coattiva di passaggio, secondo i criteri stabiliti dall'art 1051 c.c., deve essere compiuta con una valutazione complessiva di tutti gli elementi che, in concreto, possono concorrere allascelta della soluzione più equa, la quale contemperi le esigenze del minore aggravio del fondo da asservire e del più vantaggioso e comodo accesso dell'altro fondo alla via pubblica e tale valutazione non può essere demandataad elementi astratti, ma deve avere riguardo allo stato dei fondi al momento della decisione. In questo senso, è del tutto mancata una valutazione concreta dei luoghi di causa. Si rende necessario nuovo esame. Pertanto,il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Milano , in diversa composizione, dovrà accertare e motivare opportunamente circa la scelta del percorso rispondente ai criteri di cui all’art. 1051 c.c., provvedendo, all’esito anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio. P. Q. M. La Corte accoglie ilricorso, cassa la sentenza impugnat a e rinvia, anche