CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 05570/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Rovigo visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 gennaio 2021, il Tribunale di Rovigo, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato - per quanto qui rileva - l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di sequestro preventivo, disposto dal Gip presso il medesimo Tribunale, in via diretta o, in subordine, per equivalente, sui beni di proprietà degli indagati, per un valore pari a quello dei beni sottratti fraudolentemente alla garanzia dei crediti tributari per le imposte evase, in relazione a(reatOdi cui all'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere gli indagati odierni ricorrenti, in concorso con altri, compiuto atti fraudolenti - consistenti nell'emissione sistematica di bonifici bancari dai conti correnti intestati alle varie ditte individuali dei coindagati nei confronti dei vari conti correnti intestati agli autori del reato - al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto. 2. Avverso l'ordinanza l'indagato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Si censura, in primo luogo, la violazione degli artt. 111, settimo comma, Cost., 125 e 324 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame soltanto apparentemente motivato in ordine al coinvolgimento dell'indagato nel reato, in qualità di concorrente esterno. In particolare, il fumus commissi delicti sarebbe desunto esclusivamente dal fatto che l'indagato, marito di colei che è stata identificata quale amministratrice di fatto delle ditte individuali coinvolte nelle operazioni fraudolente ([OSCURATO:PERSONA]), fosse destinatario dei bonifici bancari attraverso i quali venivano svuotati i conti correnti intestati alle suddette ditte. 2.2. Con un secondo motivo di doglianza, si prospetta la violazione degli artt.110 cod. pen., 321 cod. proc. pen. e 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, relativamente al carattere fraudolento degli atti compiuti dagli indagati, sul rilievo che le cessioni bancarie, di per sé lecite, non presenterebbero quel quid pluris necessario a connotarle con il carattere tipico dello stratagemma, dell'artificio o, comunque, della simulazione finalizzata a sottrarre garanzie patrimoniali all'esecuzione coattiva da parte dell'Erario. Il Tribunale, dunque, non avrebbe precisato gli elementi dai quali desumere che suddette operazioni non possano considerarsi atti civili leciti né, tantomeno, che le stesse siano idonee potenzialmente a ledere l'attività di riscossione dei tributi. 2.3. In terzo luogo, la difesa lamenta la violazione degli artt. 110 cod. pen., 321 cod. proc. pen. e 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento alla corretta individuazione del profitto del reato, che il Tribunale avrebbe erroneamente identificato in una parte dell'imposta evasa, anziché nel valore dei beni fraudolentemente sottratti alle pretese erariali. 3. L'ordinanza è stata impugnata anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con un primo motivo di doglianza, si deduce la violazione della disposizione incriminatrice, nonché del d.P.R. n. 600 del 1973, ai fini della determinazione delle imposte evase in relazione alla soglia di punibilità penale.Per quanto riguarda la ditta [OSCURATO:PERSONA], oggetto del capo A dell'imputazione, y si riportano conteggi che porterebbero il debito tributario a complessivi euro 134.193,61, a fronte di una soglia di punibilità che sarebbe di euro 200.000,00; in relazione alla ditta [OSCURATO:PERSONA], oggetto del capo B dell'imputazione, si sostiene che il debito sarebbe di euro 199.719 e, dunque, anche in questo caso al di sotto della soglia di punibilità; quanto, poi, alla ditta [OSCURATO:PERSONA], oggetto di un successivo capo di imputazione, si ritiene che la soglia di punibilità sia di euro 50.000,00, essendo l'imposta dovuta complessivamente inferiore a euro 2.000,00, e si contesta la motivazione del Tribunale, che avrebbe sostenuto la non necessità dell'accertamento del tributo in modo definitivo. 3.2. Con un secondo motivo di doglianza, si lamenta l'erronea interpretazione della disposizione incriminatrice, sul rilievo che i trasferimenti in denaro sarebbero stati effettuati in forma tracciata e sarebbero perciò inidonei a configurare artifici diretti a sottrarre il denaro alla garanzia patrimoniale. Mancherebbe anche la prova del fatto che l'indagata abbia mantenuto la disponibilità delle somme bonificate quale presupposto per ritenere sussistenti i reati. 4. Il procedimento, inizialmente iscritto nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] e fissato per l'udienza camerale del 9 settembre 2021, è stato rinviato all'udienza camerale odierna per consentire la trattazione unitaria, previa riunione, anche del ricorso presentato all'interesse di [OSCURATO:PERSONA], pervenuto alla cancelleria di questa Corte solo in data 3 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di doglianza - riferito all'omessa motivazione dell'ordinanza impugnata - è inammissibile, dal momento che, pur attraverso una formale denuncia di violazione di legge, con esso si contesta la valutazione del compendio probatorio, operata dal Tribunale del riesame, a sostegno del coinvolgimento dell'indagato quale concorrente esterno nel reato. Va ricordato che, in sede di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità solo per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta (ex multis, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).Tanto premesso sui limiti del sindacato di legittimità, ritiene il Collegio che la censura proposta sulla motivazione asseritamente apodittica del provvedimento di riesame rispetto alle censure sollevate dall'interessato sia estranea ai limiti del sindacato di legittimità consentito in materia cautelare reale. Deve rilevarsi, infatti, che . l'ordinanza impugnata ha fornito sufficiente motivazione sul punto del coinvolgimento del ricorrente, laddove afferma che lo stesso sarebbe stato destinatario di numerosi bonifici per migliaia di euro provenienti dai conti correnti sociali in modo del tutto ingiustificato, dato che egli, non solo non aveva mai ricoperto la qualità di dipendente o titolare delle ditte, ma non aveva neppure fornito alcuna giustificazione dei profitti derivanti dalla gestione aziendale, rilevandosi, tuttavia, una manifesta sproporzione tra i redditi dichiarati e il tenore di vita dell'indagato. 1.2. La seconda censura - relativa al carattere fraudolento degli atti compiuti dagli indagati - è parimenti inammissibile, trattandosi, di nuovo, di argomentazioni fattuali, meramente ripetitive di rilievi già motivatamente disattesi dal Tribunale del riesame, che non possono comunque trovare ingresso in sede di legittimità, per il già menzionato "mite di cui all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Giova ribadire che quello previsto dall'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 è un reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti ad occultare i propri o altrui beni, idonei - secondo un giudizio "ex ante" che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario - a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria (Sez. 3, n. 46975 del 24/05/2018, Rv. 274066). Inoltre, in tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposta di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, la natura fraudolenta degli atti dispositivi presuppone non soltanto la lesione di un diritto altrui, per effetto della riduzione del patrimonio del debitore che rende più difficoltosa l'azione di recupero dell'erario, ma anche che il pregiudizio arrecato non sia immediatamente percepibile (Sez. 3, n. 10161 del 16/05/2017 - dep. 2018, Rv. 272547). Sul punto della fraudolenza dei bonifici effettuati dagli indagati, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto suesposti, precisando che la valutazione degli atti ritenuti fraudolenti debba essere condotta in un'ottica generale e di sistema, la quale soltanto consente di ravvisare, dietro alla formale liceità e tracciabilità degli strumenti civilistici utilizzati, una complessa e articolata operazione criminale consistente nella sistematica cessazione dell'attività delle diverse ditte individuali, con successivo trasferimento del denaro, depositato sui conti riferibili alle varie attività, in favore degli indagati, dai cui conti veniva infine prelevato in contanti o trasferito in Cina per impedirne il tracciamento. Il tutto effettuato con tempistiche tali da rendere di fatto precluso all'amministrazione 4 f\N finanziaria l'avvio della procedura di accertamento dei tributi e di esecuzione coattiva del credito. Infine, sarebbe stato onere del ricorrente - nel caso di specie, non assolto - allegare e dimostrare una giustificazione alternativa lecita, dal punto di vista civilistico, alle operazioni bancarie di cui si tratta; operazioni alle quali egli non fa puntuale riferimento, neanche a fini di critica. 1.3. Il terzo motivo di ricorso - con cui si contesta la corretta individuazione del profitto del reato - è inammissibile, perché formulato in modo generico, attraverso la mera riproposizione di doglianze esaminate e motivatamente disattese dal Tribunale in sede di riesame. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il profitto del reato di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) è rappresentato dal valore dei beni sottratti fraudolentemente alla garanzia dei crediti della Amministrazione finanziaria per le imposte evase e non già dal debito tributario rimasto inadempiuto (ex multis Sez. 5, n. 32018 del 14/03/2019, Rv. 277251; Sez. 3, n. 40534 del 06/05/2015, Rv. 265036). Nel caso di specie, il Tribunale ha precisato che, dal momento che le sottrazioni di cui ai primi due capi dell'addebito provvisorio risultano superiori all'imposta evasa, si è ritenuto di dovere disporre il sequestro della minor somma in un'ottica di favor rei, con ciò non intendendosi - come pretenderebbe il ricorrente - che il profitto sequestrabile sia stato individuato concretamente nell'imposta evasa. Per quanto riguarda il terzo capo di incolpazione, invece, è stata sottoposta a sequestro la somma già risultata come sottratta indebitamente alla garanzia patrimoniale dell'amministrazione finanziaria e il riferimento all'attuale permanenza del reato e all'impossibilità di determinare con esattezza il quantum dell'imposta evasa è funzionale unicamente a chiarire che, nonostante gli accertamenti fossero ancora in corso al momento di applicazione della misura cautelare, risultava già superata la soglia di punibilità di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, requisito fondamentale al fine di mantenere il sequestro preventivo. 2. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per analoghe ragioni. 2.1. Del tutto generica e, comunque, non riconducibile alla categoria della violazione di legge di cui all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., è la prima doglianza, sostanzialmente riferita alla determinazione delle imposte evase in relazione alla soglia di punibilità penale. La difesa riporta conteggi di parte che, anche a prescindere dalla loro correttezza, rappresentano un tentativo di proporre una lettura alternativa del quadro istruttorio, ponendosi in radicale contrasto con le annotazioni della Guardia di Finanza e relativi allegati richiamate e prese in considerazione dal Tribunale del riesame (pagg. 5-6 dell'ordinanza impugnata), da cui emerge, a livello indiziario, un l'ampio superamento delle soglie di punibilità fissate dalla disposizione incriminatrice. 2.2. Per lo stesso ordine di considerazioni deve essere ritenuto inammissibile anche il secondo motivo di doglianza, con cui si sostiene che i trasferimenti in denaro sarebbero stati effettuati in forma tracciata e sarebbero perciò inidonei a configurare artifici diretti a sottrarlo alla garanzia patrimoniale. È sufficiente qui richiamare le considerazioni già svolte sub 1.2. circa il sistema crirriinoso utilizzato, che esclude l'individuabilità di una causa civilistica alternativa lecita, peraltro neanche compiutamente prospettata da parte ricorrente, la quale si è limitata a generiche critiche circa la mancanza di prova di un sostanziale mantenimento della disponibilità del denaro. 3. Per tali motivi, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua