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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12841/2026

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[OSCURATO:PERSONA] DINAPOLI), in persona dei rispettivi legali rappresentanti protempore, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -362 contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DELL'AEREROSARIA, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], BUCCIELISABETTA, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi diMEZZINI DARIO, tutti rappresentati e difesi dall'avvocatoGIUSEPPE FERRARO;- controricorrenti -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12048/2023TREMATERRA LUIGI, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] sezionale 362/2026Numero di raccolta generale 12841/2026- intimati -Data pubblicazione 05/05/2026avverso la sentenza n. 4200/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 24/11/2022 R.G.N. 208/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d'Appello di Napoli ha confermato la pronuncia diprimo grado che aveva condannato, per quanto qui rileva,[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a pagare agli attuali controricorrentile differenze sul trattamento pensionistico aziendale dovutea titolo di perequazione del trattamento medesimomaturate dal luglio 2008 al giugno 2013.2.

Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha propostoricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura,successivamente illustrati con memoria; i controricorrenti inepigrafe indicati hanno resistito con controricorso,anch'esso successivamente illustrato con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE3.

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 1197, 1292 e 1362 c.c., per nonavere la Corte di merito ritenuto che l'adesione degli odiernicontroricorrenti alla c.d. capitalizzazione della prestazione acarico del Fondo complementare per gli ex dipendenti delBanco di Napoli dovesse comportare l'infondatezza dellapretesa di ottenere la perequazione del trattamentopensionistico relativamente al periodo successivo allacapitalizzazione stessa, essendosi estinta l'obbligazioneperiodica alla quale la perequazione accedeva.4.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione efalsa applicazione degli artt. 1230, 1300 e 1362 c.c. per nonNumero registro generale 12048/2023Numero sezionale 362/2026aver la Corte territoriale ritenuto che le parti avNuemsesroe dri ora ccolta generale 12841/2026Data pubblicazione 05/05/2026sostituito il trattamento pensionistico a carico del Fondo conun'erogazione in capitale, con conseguente infondatezza diogni pretesa connessa all'obbligazione originaria.5.

Come in altri precedenti di legittimità (per tutti, Cass.n.21689/2024) i due motivi possono essere trattaticongiuntamente, in considerazione dell'intima connessionedelle censure svolte, e sono fondati, dovendo darsicontinuità alla costante giurisprudenza di questa Cortesecondo cui, in tema di previdenza complementare, lapercezione del trattamento pensionistico in una sommacapitale una tantum determina l'estinzione dellaprestazione pensionistica integrativa periodica, conconseguente venir meno, da tale momento, del diritto allaperequazione automatica (così Cass. nn. 29915 e 30518 del2021, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn.18383 e 18384 del 2022).6.

E‘ stato documentato nel giudizio di merito che tutti gliodierni controricorrenti hanno optato per la capitalizzazionedel rispettivo trattamento pensionistico in data anteriore alperiodo in relazione al quale hanno domandato le differenzesul trattamento pensionistico complementare rivenienti dalloro diritto a mantenere la perequazione anche in datasuccessiva all'entrata in vigore della normad'interpretazione autentica costituita dall'art. 1, comma 55,l. n. 243/2004, siccome sancito con sentenza passata ingiudicato.7.

La sentenza impugnata, che ha accolto le preteseeconomiche degli intimati in relazione a periodi successivial momento in cui ciascuno di essi aveva percepito lasomma capitale una tantum, non si è attenuta al principioNumero registro generale 12048/2023Numero sezionale 362/2026secondo cui, fermo restando il diritto del pensioNnumaetroo di ara ccolta generale 12841/2026Data pubblicazione 05/05/2026mantenere il meccanismo di perequazione statuito dalgiudicato formatosi tra le parti e i loro aventi causa anchesuccessivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 55l. n. 243/2004, il diritto a tale perequazione perdura sino almomento del computo della somma da liquidarsi in capitalee si estingue, unitamente a quello alla pensione integrativaa cui si correla, alla data in cui risulta percepita la sommain capitale una tantum di liquidazione dell'interotrattamento pensionistico integrativo.8.

Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di censura chesaranno riesaminati dal giudice di merito.9.

La sentenza impugnata va conseguentemente cassata perquanto di ragione e la causa rinviata alla Corte d'Appello diNapoli, in diversa composizione, per nuovo esame delgravame e che provvederà anche sulle spese del giudizio dicassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinviala causa alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione,che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.Così deciso nell’adunanza camerale del 27 gennaio 2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 12048/2023Numero sezionale 362/2026Numero di raccolta generale 12841/2026Dat a pubblicazione 05/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] DINAPOLI), in persona dei rispettivi legali rappresentanti protempore, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -362 contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DELL'AEREROSARIA, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], BUCCIELISABETTA, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi diMEZZINI DARIO, tutti rappresentati e difesi dall'avvocatoGIUSEPPE FERRARO;- controricorrenti -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12048/2023TREMATERRA LUIGI, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] sezionale 362/2026Numero di raccolta generale 12841/2026- intimati -Data pubblicazione 05/05/2026avverso la sentenza n. 4200/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 24/11/2022 R.G.N. 208/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d'Appello di Napoli ha confermato la pronuncia diprimo grado che aveva condannato, per quanto qui rileva,[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a pagare agli attuali controricorrentile differenze sul trattamento pensionistico aziendale dovutea titolo di perequazione del trattamento medesimomaturate dal luglio 2008 al giugno 2013.2. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha propostoricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura,successivamente illustrati con memoria; i controricorrenti inepigrafe indicati hanno resistito con controricorso,anch'esso successivamente illustrato con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE3. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 1197, 1292 e 1362 c.c., per nonavere la Corte di merito ritenuto che l'adesione degli odiernicontroricorrenti alla c.d. capitalizzazione della prestazione acarico del Fondo complementare per gli ex dipendenti delBanco di Napoli dovesse comportare l'infondatezza dellapretesa di ottenere la perequazione del trattamentopensionistico relativamente al periodo successivo allacapitalizzazione stessa, essendosi estinta l'obbligazioneperiodica alla quale la perequazione accedeva.4. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione efalsa applicazione degli artt. 1230, 1300 e 1362 c.c. per nonNumero registro generale 12048/2023Numero sezionale 362/2026aver la Corte territoriale ritenuto che le parti avNuemsesroe dri ora ccolta generale 12841/2026Data pubblicazione 05/05/2026sostituito il trattamento pensionistico a carico del Fondo conun'erogazione in capitale, con conseguente infondatezza diogni pretesa connessa all'obbligazione originaria.5. Come in altri precedenti di legittimità (per tutti, Cass.n.21689/2024) i due motivi possono essere trattaticongiuntamente, in considerazione dell'intima connessionedelle censure svolte, e sono fondati, dovendo darsicontinuità alla costante giurisprudenza di questa Cortesecondo cui, in tema di previdenza complementare, lapercezione del trattamento pensionistico in una sommacapitale una tantum determina l'estinzione dellaprestazione pensionistica integrativa periodica, conconseguente venir meno, da tale momento, del diritto allaperequazione automatica (così Cass. nn. 29915 e 30518 del2021, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn.18383 e 18384 del 2022).6. E‘ stato documentato nel giudizio di merito che tutti gliodierni controricorrenti hanno optato per la capitalizzazionedel rispettivo trattamento pensionistico in data anteriore alperiodo in relazione al quale hanno domandato le differenzesul trattamento pensionistico complementare rivenienti dalloro diritto a mantenere la perequazione anche in datasuccessiva all'entrata in vigore della normad'interpretazione autentica costituita dall'art. 1, comma 55,l. n. 243/2004, siccome sancito con sentenza passata ingiudicato.7. La sentenza impugnata, che ha accolto le preteseeconomiche degli intimati in relazione a periodi successivial momento in cui ciascuno di essi aveva percepito lasomma capitale una tantum, non si è attenuta al principioNumero registro generale 12048/2023Numero sezionale 362/2026secondo cui, fermo restando il diritto del pensioNnumaetroo di ara ccolta generale 12841/2026Data pubblicazione 05/05/2026mantenere il meccanismo di perequazione statuito dalgiudicato formatosi tra le parti e i loro aventi causa anchesuccessivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 55l. n. 243/2004, il diritto a tale perequazione perdura sino almomento del computo della somma da liquidarsi in capitalee si estingue, unitamente a quello alla pensione integrativaa cui si correla, alla data in cui risulta percepita la sommain capitale una tantum di liquidazione dell'interotrattamento pensionistico integrativo.8. Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di censura chesaranno riesaminati dal giudice di merito.9. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata perquanto di ragione e la causa rinviata alla Corte d'Appello diNapoli, in diversa composizione, per nuovo esame delgravame e che provvederà anche sulle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinviala causa alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione,che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.Così deciso nell’adunanza camerale del 27 gennaio 2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 12048/2023Numero sezionale 362/2026Numero di raccolta generale 12841/2026Dat a pubblicazione 05/05/2026