CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 21689/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 35927-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. quale incorporante [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 195 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – nonchè contro; [OSCURATO:PERSONA] previdenza complementare R.G.N.35927/2019 Cron. Rep. Ud.23/04/2024 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimat i - avverso la sentenza n. 2762/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/05/2019 R.G.N. 619/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 20.5.2019, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato, per quanto qui rileva, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a pagare a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri consorti le differenze sul trattamento pensionistico aziendale dovute a titolo di perequazione del trattamento medesimo maturate dal luglio 2008 al giugno 2013; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], n.q. di erede di [OSCURATO:PERSONA], hanno resistito con controricorso, anch’esso successivamente illustrato con memoria; che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1197 e 1362 c.c., per non avere la Corte di merito ritenuto che l’adesione degli odierni controricorrenti alla c.d. capitalizzazione della prestazione a carico del Fondo complementare per gli ex dipendenti del Banco di Napoli dovesse comportare l’infondatezza della pretesa di ottenere la perequazione del trattamento pensionistico relativamente al periodo successivo alla capitalizzazione stessa, essendosi estinta l’obbligazione periodica alla quale la perequazione accedeva;che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1230 e 1362 c.c. per non avere la Corte territoriale ritenuto che le parti avessero sostituito il trattamento pensionistico a carico del Fondo con un’erogazione in capitale, con conseguente infondatezza di ogni pretesa connessa all’obbligazione originaria; che i motivi possono essere trattati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure svolte, e sono fondati, dovendo darsi continuità alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di previdenza complementare, la percezione del trattamento pensionistico in una somma capitale una tantum determina l’estinzione della prestazione pensionistica integrativa periodica, con conseguente venir meno, da tale momento, del diritto alla perequazione automatica (così Cass. nn. 29915 e 30518 del 2021, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 18383 e 18384 del 2022); che è stato documentato nel giudizio di merito che tutti gli odierni intimati hanno optato per la capitalizzazione del rispettivo trattamento pensionistico in data anteriore al periodo in relazione al quale hanno domandato le differenze sul trattamento pensionistico complementare rivenienti dal loro diritto a mantenere la perequazione anche in data successiva all’entrata in vigore della norma d’interpretazione autentica costituita dall’art. 1, comma 55, l. n. 243/2004, siccome sancito con sentenza passata in giudicato (cfr. sul punto le deduzioni di pagg. 6-7 e 10-14 del ricorso per cassazione); che, pertanto, la sentenza impugnata, che ha accolto le pretese economiche degli intimati in relazione a periodi successivi al momento in cui ciascuno di essi aveva percepito la somma capitale una tantum, non si è attenuta al principio secondo cui, fermo restando il diritto del pensionato a mantenere il meccanismo di perequazione statuito dal giudicato formatosi tra le parti e i loro aventi causa anche successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 55, l. n. 243/2004, il diritto a tale perequazione perdura sino al momento del computo della somma da liquidarsi in capitale e si estingue, unitamente a quello alla pensione integrativa a cui si correla, alla data in cui risulta percepita la somma in capitale una tantum di liquidazione dell’intero trattamento pensionistico integrativo; che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata per quanto di ragione e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa compo