CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12838/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] DINAPOLI), in persona dei rispettivi legali rappresentanti protempore, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -361 contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- intimati -Numero registro generale 338/2022avverso la sentenza n. 2993/2021 della CORTE D'APPELLO diN umero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 12838/2026NAPOLI, depositata il 23/06/2021 R.G.N. 2452/2016;Data pubblicazione 05/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d'Appello di Napoli ha confermato la pronuncia diprimo grado che aveva condannato, per quanto qui rileva,[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a pagare agli attuali controricorrentile differenze sul trattamento pensionistico aziendale dovutea titolo di perequazione del trattamento medesimo maturatedal luglio 2008 al giugno 2013.2. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha propostoricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura,successivamente illustrati con memoria; i controricorrenti inepigrafe indicati hanno resistito con controricorso, anch'essosuccessivamente illustrato con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE3. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 1197, 1292 e 1362 c.c., per nonavere la Corte di merito ritenuto che l'adesione degli odiernicontroricorrenti alla c.d. capitalizzazione della prestazione acarico del Fondo complementare per gli ex dipendenti delBanco di Napoli dovesse comportare l'infondatezza dellapretesa di ottenere la perequazione del trattamentopensionistico relativamente al periodo successivo allacapitalizzazione stessa, essendosi estinta l'obbligazioneperiodica alla quale la perequazione accedeva.4. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione efalsa applicazione degli artt. 1230, 1300 e 1362 c.c. per nonaver la Corte territoriale ritenuto che le parti avesserosostituito il trattamento pensionistico a carico del Fondo conNumero registro generale 338/2022Numero sezionale 361/2026un'erogazione in capitale, con conseguente infondatNeuzmzerao ddi rai ccolta generale 12838/2026Data pubblicazione 05/05/2026ogni pretesa connessa all'obbligazione originaria.5. Come in altri precedenti di legittimità (per tutti, Cass.n.21689/2024) i due motivi possono essere trattaticongiuntamente, in considerazione dell'intima connessionedelle censure svolte, e sono fondati, dovendo darsicontinuità alla costante giurisprudenza di questa Cortesecondo cui, in tema di previdenza complementare, lapercezione del trattamento pensionistico in una sommacapitale una tantum determina l'estinzione della prestazionepensionistica integrativa periodica, con conseguente venirmeno, da tale momento, del diritto alla perequazioneautomatica (così Cass. nn. 29915 e 30518 del 2021, cuihanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 18383 e18384 del 2022).6. E‘ stato documentato nel giudizio di merito che tutti gliodierni controricorrenti hanno optato per la capitalizzazionedel rispettivo trattamento pensionistico in data anteriore alperiodo in relazione al quale hanno domandato le differenzesul trattamento pensionistico complementare rivenienti dalloro diritto a mantenere la perequazione anche in datasuccessiva all'entrata in vigore della norma d'interpretazioneautentica costituita dall'art. 1, comma 55, l. n. 243/2004,siccome sancito con sentenza passata in giudicato.7. La sentenza impugnata, che ha accolto le preteseeconomiche degli intimati in relazione a periodi successivi almomento in cui ciascuno di essi aveva percepito la sommacapitale una tantum, non si è attenuta al principio secondocui, fermo restando il diritto del pensionato a mantenere ilmeccanismo di perequazione statuito dal giudicato formatositra le parti e i loro aventi causa anche successivamenteNumero registro generale 338/2022Numero sezionale 361/2026all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 55 l. n. 243/2Nu0m0er4o ,d i iral ccolta generale 12838/2026Data pubblicazione 05/05/2026diritto a tale perequazione perdura sino al momento delcomputo della somma da liquidarsi in capitale e si estingue,unitamente a quello alla pensione integrativa a cui si correla,alla data in cui risulta percepita la somma in capitale unatantum di liquidazione dell'intero trattamento pensionisticointegrativo.8. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata perquanto di ragione e la causa rinviata alla Corte d'Appello diNapoli, in diversa composizione, che provvederà anche sullespese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinviala causa alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione,che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.Così deciso nell’adunanza camerale del 27 gennaio 2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 338/2022Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 12838/2026Data pubblicazione 05/05/2026