CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 22148/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25572/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 81/2020depositata il 06/02/2020 R.G.N. 653/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito di rinvio disposto con ordinanza della Corte di Cassazione n. 12544/2019, la Corte di appello di Firenze ha riconosciuto a StefanoDal Pino, agente della [OSCURATO:SOCIETA], il diritto ad ottenere l’indennità di incasso (nella percentuale dell’1%) condannando la società al pagamento della somma di euro 14.915,33 oltre accessori, mentre ha respinto la richiesta di pagamento dei maggiori compensi provvigionali. 2. La Corte distrettuale ha rilevato che l’agente aveva diritto al pagamento della indennità di incasso, avendo svolto tale attività in modo continuativo, come era emerso dalle risultanze istruttorie, non rilevando la circostanza della mancata previsione di tale attività nel contratto individuale di agenzia; ha, invece, precisato, sempre avendo riguardo al materiale istruttorio acquisito e respingendo la relativa domanda, che l’agente aveva accettato gli estratti conto provvigionali senza formulare alcuna contestazione e che le fatture emesse erano coerenti con le minori provvigioni corrisposte di talché era ravvisabile una volontà abdicativa all’ottenimento del taglio provvigionale originariamente pattuito in misura maggiore rispetto a quello in concreto operato. 3. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] srl. 4. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così s intetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi degli artt. 360 n. 4 cpc e 360 n. 3 cpc, la nullità della sentenza o del procedimento per inosservanza della regola processuale dell’art. 384 co. 2 cpc nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 384 co. 2 cpc, per essersi la Corte territoriale discostata dal principio di diritto sancito in sede di legittimità in ordine alla vicenda abdicativa ad ottenere le maggiori provvigioni contrattualmente previste. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione ex art. 360 n. 3 cpc e/o la falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, con riferimento al combinato disposto degli artt. 1321, 1322, 1372, 1749 cc, per la richiesta delle maggiori provvigioni, non avendo la Corte territoriale valutato la mancanza di prova scritta, come richiesta dall’AEC, in ordine alla rinuncia alle provvigioni dovute e la inidoneità, a tal fine, della prova orale costituita dalle deposizioni dei testi escussi. 4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc, la violazione dell’art. 91 cpc, del DM n. 55/2014 nonché la violazione dell’art. 384 co. 2 cpc, degli artt. 2908 e 2909 cc, del ne bis in idem e dell’art. 132 co. 4 cpc, per avere la Corte territoriale: a) errato nella liquidazione delle spese del 1° grado nonostante il passaggio in giudicato sul punto della statuizione del Tribunale; b) violato i minimi tariffari ; c) omesso qualsiasi motivazione sulla disposta compensazione delle spese nella misura di un terzo. 5. Con un quarto motivo, articolato come una istanza, il ricorrente chiede che la Corte di Cassazione decida nel merito la controversia. 6. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perché interferenti, non sono fondati. 7. Il giudizio di rinvio, quale disciplinato dagli artt. 392 e ss. cpc, è un processo ad istruzione sostanzialmente chiusa, in cui è preclusa la proposizione di nuove domande (Cass. n. 19950 del 2004; Cass. n. 10046 del 2002; Cass. n. 1437 del 2000). 8. Infatti, tendendo il giudizio in questione ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, nei limiti rigorosamente segnati dalla sentenza di cassazione, intangibile da parte del giudice di rinvio, la materia del contendere non può che essere quella di cui al procedimento nel quale è stata pronunciata la sentenza cassata, sebbene con gli adeguamenti e le limitazioni imposte dalla sentenza di cassazione. 9. Inoltre, nel giudizio di rinvio le prove raccolte nella pregressa fase di merito continuano ad esplicare tutta la loro efficacia giuridica e possono legittimamente essere usate dal magistrato in relazione agli accertamenti da eseguire per il giudizio di rinvio. 10. Allorquando, poi, una sentenza della Cassazione di annullamento con rinvio abbia fissato i criteri "in iudicando" che debbono informare la decisione della causa, devono intendersi implicitamente decise dalla Corte stessa tutte le questioni, di diritto o di fatto, costituenti il presupposto necessario e inderogabile della pronuncia espressa in diritto, siano state esse dedotte nella precedente fase o potessero essere prospettate dalle parti o rilevate di ufficio, onde è inibito alle parti e al giudice di rinvio rimettere in discussione in tale sede le questioni medesime, poiché il loro esame tenderebbe a porre nel nulla, o a limitare, gli effetti della sentenza della Cassazione, la quale, ordinando il rinvio, fissa il principio di diritto non in via meramente astratta, ma agli effetti della concreta decisione della lite (Cass. 7259/1986). 11. La ordinanza della Corte di cassazione, sulla questione del taglio provvigionale, ha testualmente affermato : “sicchè, deve essere esclusa una tacita rinuncia ai maggiori compensi provvigionali, posto che, pur potendo la rinuncia ad un diritto oltre che espressa essere anche tacita, in tale ultimo caso può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa: al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l'onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, non potendo il silenzio o l'inerzia essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, che mai può essere oggetto di presunzioni (Cass. 25 agosto 1999, n. 8891; Cass. 21 giugno 2005, n. 13322; Cass. 22 aprile 2009, n. 9547; Cass. 5 febbraio 2018, n. 2739)”. 12. A fronte di tale statuizione, la Corte territoriale, riesaminando il materiale probatorio, ha sottolineato che era ravvisabile la volontà abdicativa dell’agente al maggiore compenso provvigionale, in considerazione non solo della inerzia di quest’ultimo, ma anche tenendo conto del comportamento concludente costituito dalla non contestazione delle fatture emesse in modo coerente con le minori provvigioni. 13. I giudici del rinvio, pertanto, con un accertamento in fatto esente dai vizi di cui alla nuova formulazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, ratione temporisapplicabile, hanno correttamente applicato il principio di diritto e, conformemente alle indicazioni di questo, hanno ravvisato, in capo all’agente, un comportamento negativo (inerzia) ed uno positivo (non contestazione per molti anni degli estratti conto e delle fatture emesse con il taglio provvigionale) attestante la sua rinuncia al maggiore compenso. 14. Le altre censure di cui al secondo motivo, pertanto, o sono superate dal sopra indicato principio di diritto (per esempio, per quanto riguarda la asserita violazione delle disposizioni dell’AEC e delle disposizioni di legge che richiederebbero la prova scritta in ordine ad una eventuale rinuncia) ovvero attengono alla valutazione delle prove (inidoneità delle deposizioni testimoniali a supplire alla carenza di prova documentale) che è di spettanza del giudice di merito. 15. Il terzo motivo è parimenti infondato. 16. In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sullespese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare lespese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione dellespese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio dicassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass. Sez. Un. n. 32906/2022). 17. La decisione sulle spese della Corte di merito, nel caso di specie, che -rivisitando ogni precedente statuizione- ha compensato per un terzo le spese di ogni grado, ponendoi restanti due terzi a carico della società, è pertanto conforme al suddetto principio cassazione e non viola le norme denunciate. 18. E’ opportuno, poi, precisare che s i configura la violazione del precetto di cui all'art.91 cod. proc. civ. - che impone di condannare la parte soccombente al pagamento totale delle spese giudiziali, salvi i casi di compensazione totale o parziale delle stesse, come consentito dal successivo art. 92 cod. proc. civ. – solo ogni qualvolta il giudice ponga, anche parzialmente, le spese di lite a carico della parte risultata totalmente vittoriosa (Cass. n. 12963/2007; Cass. n. 13229/2011): ipotesi questa non ravvisabile nel caso in esame. 19. Anche la dedotta violazione dei limiti tariffari non è fondata. 20. La parte che intende impugnare per cassazione la sentenza di merito, nella parte relativa alla liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ha l'onere dell'analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che si assumono violate e degli importi considerati, al fine di consentirne il controllo in sede di legittimità, senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti, giacché l'eventuale violazione della suddetta tariffa integra un'ipotesi di "error in iudicando" e non "in procedendo" (Cass. n. 3651/2007; Cass. n. 18086/2009). 21. Nel caso concreto, il ricorrente si duole di una liquidazione, effettuata secondo i parametri dettati dal DM n. 55/14 e richiamando i valori medi, senza, però, nello specifico della censura evidenziare se e dove vi sia stata in concreto la asserita violazione dei minimi tariffari, anche considerando la operata compensazione di un terzo. 22. Quanto, infine, alla disposta parziale compensazione, va evidenziato che la Corte territoriale, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, ha motivato sul punto, ancorando la propria decisione all’accoglimento parziale della domanda svolta dal [OSCURATO:PERSONA] e al rigetto totale delle domande avanzate dalla [OSCURATO:SOCIETA]: ciò non è in contrasto, in diritto, con la giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. n. 32061/2022). 23. Il quarto motivo è inammissibile perché lo stesso non è stato articolato come una censura nei confronti di una statuizione della sentenza di secondo grado, ma solo come una richiesta conseguente all’accoglimento del ricorso, per cui, in ungiudizio a critica vincolata quale è quello di cassazione, delimitato evincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnicacon riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito, occorre pur sempre che i vizi prospettati siano tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (ex plurimis Cass. n. 32415/2021; Cass. n. 11603/2018). 24. Alla stregua di quan to esposto, il ricorso deve essere rigettato. 25. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 26. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulter