Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 febbraio 2024

Cassazione n. 25796/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26502/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difes e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliatiin ROMA P.[OSCURATO:PERSONA], 69, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec:-controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] n. 414/2021 depositata il 30/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che I sigg. [OSCURATO:PERSONA] f eri, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio i coniugi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nonché la loro figlia [OSCURATO:PERSONA] per sentir pronunciare la revocatoria dell’atto costitutivo di fondo patrimoniale stipulato dai coniugi in data 31 luglio 2000, nonché dell’atto di rinunzia all’azione di riduzione dell’eredità da parte di [OSCURATO:PERSONA]; allegarono che il loro padre [OSCURATO:PERSONA], marito di [OSCURATO:PERSONA] e padre di Daniela ed [OSCURATO:PERSONA],aveva consegnato al promotore finanziario [OSCURATO:PERSONA] una somma di oltre € 98.000,00perché questi procedesse al l’ investimento nell’acquisto di titoli;l’Alati non aveva provveduto ad investire l’intera somma ma aveva trattenuto per sé,indebitamente, consistenti importi così divenendo debitore dei [OSCURATO:PERSONA]; nel 2003 avevano concordato un piano di rientro graduale che l’Alati,dopo aver corrisposto alcune rate, non aveva onorato, sì da condurre il creditore ad intimargli l’immediata restituzione dell’intera somma; deceduto [OSCURATO:PERSONA], la moglie del promotore [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso, in sostituzione di un assegno già rilasciato da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA],un altro assegno di importo leggermente inferiore in favore della figlia [OSCURATO:PERSONA], di € 95.028,08 poi ulteriormente sostituito da altro di pari importo emesso dall’Alati sempre in favore di [OSCURATO:PERSONA]; che vi era pertanto la prova del credito e che,con l’atto di costituzione del fondo patrimoniale e con la rinuncia dell’Alati all’azione di riduzione dell’eredità del proprio padre in favore della moglie e della figlia [OSCURATO:PERSONA],i coniugi Alati avevano consapevolmente pregiudicato le ragioni creditorie di [OSCURATO:PERSONA] e delle sue eredi, sottoponendo a vincolo l’intero patrimonio immobiliare; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ammesso il solo interrogatorio formale di [OSCURATO:PERSONA], rigettò la domanda ritenendo che non vi fosse la prova dell’esistenza di un diritto di credito in capo a [OSCURATO:PERSONA], poi trasmesso alle eredi, non ritenendo sufficiente la presenza in atti di due copie di assegni bancari non trasferibili, entrambi privi di data, dell’importo di € 95.028,08 emessi da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA];il giudice affermò trattarsi di titoli astratti da cui non era possibile desumere il contenuto del rapporto sottostante; a seguito di appellodelle [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 414 pubblicata in data 30/6/2021,ha rigettato l’appello con una motivazione diversa da quella del giudice di primo gradoritenendo, da un lato, che il credito ed il suo ammontare fossero certamente provati ma dall’altro, che mancasse la prova che il credito risalisse al 1997 come affermato dalle attrici né che lo stesso fosse già esistente alla data del 31 luglio 2000, data di stipula del fondo patrimoniale; rigettato l’appello ha compensato le spese del grado; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale sulla base di due motivi;vi è memoria delle ricorrenti; Considerato che Con il primo motivo –violazione dell’art. 116 cpc - omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. – le ricorrenti lamentano che il giudice d’appello, pur ritenendo provato il credito, ha omesso di valutare le risultanze dell’interrogatorio formale del debitore -decisive ai fini della considerazione dell’anteriorità del credito rispetto agli atti dispositivi e dell’accoglimento delle domande proposte - secondo cui lo stesso debitore aveva contra se dichiarato la sussistenza di rapporti ventennali con [OSCURATO:PERSONA]; la Corte d’Appello ha altresì omesso di valutare la prova documentale, ed in particolare la lettera del 9 maggio 2002 con la quale Alati aveva dichiaratodi essere debitore di [OSCURATO:PERSONA] e aveva proposto un piano di rientro mediante versamenti mensili di € 1.032,91 fino al mese di dicembre 2002, con contestuale emissione di assegni e rilascio di altro titolo a garanzia dell’importo residuo di € 98.126,81; la richiamata lettera provava che vi era da tempo una esposizione debitoria dell’Alati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] già il [OSCURATO:DATA_NASCITA], data dell’atto istitutivo del fondo patrimoniale; il motivo è inammissibile non risultando osservate le condizioni indicate da questa Corte per prospettare la violazione dell’art. 116 c.p.c. secondo cui può sostenersi la sussistenza di un’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice del merito soltanto nell’ipotesi in cui il ricorrente alleghi prova che il giudicante abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato comefacenti piena prova recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione;con il secondo motivo– violazione e falsa applicazione dell’art. 2901, comma1 n. 1 c.c. in relazione agli artt. 167 c.c. e 116 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.

Omesso esame di fatto decisivo – lamentano che la corte del gravame ha omesso di considerare la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 2901 c.c., e cioè, quanto all’elemento oggettivo, la sussistenza di un pericolo di danno,in quanto la creazione di un patrimonio separato finalizzato al perseguimento degli interessi della famiglia rende non più aggredibili con azioni esecutive i beni conferiti, costituenti per ammissione dello stesso Alati l’intero patrimonio all’epoca esistente; quanto all’elemento soggettivo, la corte del merito ha altresì omesso di considerare che , ritenuta la particolare, e certo non casuale tempistica della costituzione del fondo e della conseguente interruzione dei pagamenti rateali precedentemente concordati, doveva desumersi per presunzioni che, al momento della istituzione del fondo patrimoniale , Alati f osse consapevole del grave pregiudizio che l’atto arrecava alle posizioni creditorie sia in essere che future; il motivo è inammissibile perché , pur prospettato quale violazione di legge ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. ed omesso esame di fatto decisivo ai sensi del n. 5, è in realtà volto a chiedere a questa Corte una rivalutazione delle prove al fine di pervenire alla declaratoria di insussistenza dei presupposti dell’azione ex art. 2901 c.c., sulla base di una valutazione riservata al giudice del merito e non sindacabile dal giudice di legittimità se, come nella specie, adeguatamente motivata; con il ricorso incidentale l’Alati e la Adorno chiedono , con un primo motivo, di cassare l’impugnata sentenza per omesso esame di un fatto decisivo,per aver la sentenza ritenuto non più scrutinabile la questione inerente la legittimazione attiva delle appellanti perché positivamente risolta dal Tribunale e non costituente oggetto di appello incidentale da parte dei convenuti; e con un secondo motivo di cassare la sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese; il primo motivo è inammissibile perché la corte di merito ha correttamente rilevato che, essendo stata la questione risolta positivamente dal Tribunale e non essendo stato proposto su tale capo di sentenza un appello incidentale, sulla decisione del Tribunale è sceso il giudicato; con il secondo motivo –violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 24 Cost., degli artt. 12 e ss. disposizioni sulla legge in generale, nonché dell’art. 132 c.p.c. n. 4 violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.- le ricorrenti lamentano che la c orte di merito ha erroneamente compensato le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio affermando esservi un’assoluta novità della questione trattata o un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti; la statuizione è asseritamente erronea perché in contrasto sia con l’art. 91, 1° comma c.p.c. sia con l’attuale testo dell’art. 92, 2° comma c.p.c., come modificato dal D.L. n. 132/2014 convertito in L. 162/2014 secondo cui le ipotesi di compensazione delle spese sono state fortemente limitate, oltre che alla soccombenza reciproca, alla novità della questione trattata, al mutamento di giurisprudenza , alla ricorrenza di “gravi ed eccezionali ragioni”; il motivo è, per quanto di ragione, fondato; è erronea la statuizione con la quale la Corte d’Appello ha motivato la disposta compensazione delle spese – del solo grado di appello-in ragione: a) della ravvisata “novità delle questioni trattate, atteso che la richiamata sentenza n. 4005/2013 della Corte di Cassazione è intervenuta dopo la proposizione dell’impugnazione …”;b) del “difetto di appello incidentale, ritualmente proposto”; éerronea sia perché non risulta dalla corte di merito spiegate le ragioni per cui ha ravvisato la novità delle questioni trattate , e sotto quale profilo (se essa sia dirimente o meno : v.

Cass. n. 12545/2024), non essendo al riguardo sufficiente il mero apodittico rinvio a Cass. n. 4005/2013, a fortiori in considerazione di quanto affermato in particolare da Cassn. 16404/2023 e Cass. n. 4360/2019 , oltre che dalla già citata Cass., n. 12545 del 2024, pronunce che hanno, per l’appunto, affermato il principio secondo cui la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita solo in presenza di novità relative ad una questione dirimente; la sentenza è altresì erronea perché, avendo deciso sul merito della lite, non risultano dalla la corte del merito indicate le ragioni per le quali non si è attenut a al criterio dell’esito complessivo della lite (Cass., S.U. n. 32906/2022) facendo un apodittico e non meglio chiarito riferimento al “difetto di appello incidentale ritualmente proposto (v. p. 9 della impugnata sentenza); la sentenza va cassata sul punto, trova ndo nella specie applicazione-essendo gli Alati risultati soccombenti in entrambi i gradi di merito-il principio di soccombenza di cui all’art. 91, 1° comma, cpc ; va d’altro canto osservato che nell’impugnata sentenza non risulta dalla corte di merito invero indicata alcuna particolare ed eccezionale ragione idonea a legittimare la disposta compensazione delle spesedi lite; da quanto esposto consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e l’accoglimento, limitatamente al secondo motivo, del ricorso incidentale, inammissibile il primo, con conseguente cassazione in relazione dell’impugnata sentenza e rinvi o alla Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], chein diversa composizione procederà a nuovo esame facendo dei suindicati disattesi principi applicazione, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentalee il ricorso principale.

Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26502/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difes e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliatiin ROMA P.[OSCURATO:PERSONA], 69, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec:-controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] n. 414/2021 depositata il 30/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che I sigg. [OSCURATO:PERSONA] f eri, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio i coniugi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nonché la loro figlia [OSCURATO:PERSONA] per sentir pronunciare la revocatoria dell’atto costitutivo di fondo patrimoniale stipulato dai coniugi in data 31 luglio 2000, nonché dell’atto di rinunzia all’azione di riduzione dell’eredità da parte di [OSCURATO:PERSONA]; allegarono che il loro padre [OSCURATO:PERSONA], marito di [OSCURATO:PERSONA] e padre di Daniela ed [OSCURATO:PERSONA],aveva consegnato al promotore finanziario [OSCURATO:PERSONA] una somma di oltre € 98.000,00perché questi procedesse al l’ investimento nell’acquisto di titoli;l’Alati non aveva provveduto ad investire l’intera somma ma aveva trattenuto per sé,indebitamente, consistenti importi così divenendo debitore dei [OSCURATO:PERSONA]; nel 2003 avevano concordato un piano di rientro graduale che l’Alati,dopo aver corrisposto alcune rate, non aveva onorato, sì da condurre il creditore ad intimargli l’immediata restituzione dell’intera somma; deceduto [OSCURATO:PERSONA], la moglie del promotore [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso, in sostituzione di un assegno già rilasciato da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA],un altro assegno di importo leggermente inferiore in favore della figlia [OSCURATO:PERSONA], di € 95.028,08 poi ulteriormente sostituito da altro di pari importo emesso dall’Alati sempre in favore di [OSCURATO:PERSONA]; che vi era pertanto la prova del credito e che,con l’atto di costituzione del fondo patrimoniale e con la rinuncia dell’Alati all’azione di riduzione dell’eredità del proprio padre in favore della moglie e della figlia [OSCURATO:PERSONA],i coniugi Alati avevano consapevolmente pregiudicato le ragioni creditorie di [OSCURATO:PERSONA] e delle sue eredi, sottoponendo a vincolo l’intero patrimonio immobiliare; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ammesso il solo interrogatorio formale di [OSCURATO:PERSONA], rigettò la domanda ritenendo che non vi fosse la prova dell’esistenza di un diritto di credito in capo a [OSCURATO:PERSONA], poi trasmesso alle eredi, non ritenendo sufficiente la presenza in atti di due copie di assegni bancari non trasferibili, entrambi privi di data, dell’importo di € 95.028,08 emessi da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA];il giudice affermò trattarsi di titoli astratti da cui non era possibile desumere il contenuto del rapporto sottostante; a seguito di appellodelle [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 414 pubblicata in data 30/6/2021,ha rigettato l’appello con una motivazione diversa da quella del giudice di primo gradoritenendo, da un lato, che il credito ed il suo ammontare fossero certamente provati ma dall’altro, che mancasse la prova che il credito risalisse al 1997 come affermato dalle attrici né che lo stesso fosse già esistente alla data del 31 luglio 2000, data di stipula del fondo patrimoniale; rigettato l’appello ha compensato le spese del grado; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale sulla base di due motivi;vi è memoria delle ricorrenti; Considerato che Con il primo motivo –violazione dell’art. 116 cpc - omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. – le ricorrenti lamentano che il giudice d’appello, pur ritenendo provato il credito, ha omesso di valutare le risultanze dell’interrogatorio formale del debitore -decisive ai fini della considerazione dell’anteriorità del credito rispetto agli atti dispositivi e dell’accoglimento delle domande proposte - secondo cui lo stesso debitore aveva contra se dichiarato la sussistenza di rapporti ventennali con [OSCURATO:PERSONA]; la Corte d’Appello ha altresì omesso di valutare la prova documentale, ed in particolare la lettera del 9 maggio 2002 con la quale Alati aveva dichiaratodi essere debitore di [OSCURATO:PERSONA] e aveva proposto un piano di rientro mediante versamenti mensili di € 1.032,91 fino al mese di dicembre 2002, con contestuale emissione di assegni e rilascio di altro titolo a garanzia dell’importo residuo di € 98.126,81; la richiamata lettera provava che vi era da tempo una esposizione debitoria dell’Alati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] già il [OSCURATO:DATA_NASCITA], data dell’atto istitutivo del fondo patrimoniale; il motivo è inammissibile non risultando osservate le condizioni indicate da questa Corte per prospettare la violazione dell’art. 116 c.p.c. secondo cui può sostenersi la sussistenza di un’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice del merito soltanto nell’ipotesi in cui il ricorrente alleghi prova che il giudicante abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato comefacenti piena prova recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione;con il secondo motivo– violazione e falsa applicazione dell’art. 2901, comma1 n. 1 c.c. in relazione agli artt. 167 c.c. e 116 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Omesso esame di fatto decisivo – lamentano che la corte del gravame ha omesso di considerare la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 2901 c.c., e cioè, quanto all’elemento oggettivo, la sussistenza di un pericolo di danno,in quanto la creazione di un patrimonio separato finalizzato al perseguimento degli interessi della famiglia rende non più aggredibili con azioni esecutive i beni conferiti, costituenti per ammissione dello stesso Alati l’intero patrimonio all’epoca esistente; quanto all’elemento soggettivo, la corte del merito ha altresì omesso di considerare che , ritenuta la particolare, e certo non casuale tempistica della costituzione del fondo e della conseguente interruzione dei pagamenti rateali precedentemente concordati, doveva desumersi per presunzioni che, al momento della istituzione del fondo patrimoniale , Alati f osse consapevole del grave pregiudizio che l’atto arrecava alle posizioni creditorie sia in essere che future; il motivo è inammissibile perché , pur prospettato quale violazione di legge ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. ed omesso esame di fatto decisivo ai sensi del n. 5, è in realtà volto a chiedere a questa Corte una rivalutazione delle prove al fine di pervenire alla declaratoria di insussistenza dei presupposti dell’azione ex art. 2901 c.c., sulla base di una valutazione riservata al giudice del merito e non sindacabile dal giudice di legittimità se, come nella specie, adeguatamente motivata; con il ricorso incidentale l’Alati e la Adorno chiedono , con un primo motivo, di cassare l’impugnata sentenza per omesso esame di un fatto decisivo,per aver la sentenza ritenuto non più scrutinabile la questione inerente la legittimazione attiva delle appellanti perché positivamente risolta dal Tribunale e non costituente oggetto di appello incidentale da parte dei convenuti; e con un secondo motivo di cassare la sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese; il primo motivo è inammissibile perché la corte di merito ha correttamente rilevato che, essendo stata la questione risolta positivamente dal Tribunale e non essendo stato proposto su tale capo di sentenza un appello incidentale, sulla decisione del Tribunale è sceso il giudicato; con il secondo motivo –violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 24 Cost., degli artt. 12 e ss. disposizioni sulla legge in generale, nonché dell’art. 132 c.p.c. n. 4 violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.- le ricorrenti lamentano che la c orte di merito ha erroneamente compensato le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio affermando esservi un’assoluta novità della questione trattata o un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti; la statuizione è asseritamente erronea perché in contrasto sia con l’art. 91, 1° comma c.p.c. sia con l’attuale testo dell’art. 92, 2° comma c.p.c., come modificato dal D.L. n. 132/2014 convertito in L. 162/2014 secondo cui le ipotesi di compensazione delle spese sono state fortemente limitate, oltre che alla soccombenza reciproca, alla novità della questione trattata, al mutamento di giurisprudenza , alla ricorrenza di “gravi ed eccezionali ragioni”; il motivo è, per quanto di ragione, fondato; è erronea la statuizione con la quale la Corte d’Appello ha motivato la disposta compensazione delle spese – del solo grado di appello-in ragione: a) della ravvisata “novità delle questioni trattate, atteso che la richiamata sentenza n. 4005/2013 della Corte di Cassazione è intervenuta dopo la proposizione dell’impugnazione …”;b) del “difetto di appello incidentale, ritualmente proposto”; éerronea sia perché non risulta dalla corte di merito spiegate le ragioni per cui ha ravvisato la novità delle questioni trattate , e sotto quale profilo (se essa sia dirimente o meno : v. Cass. n. 12545/2024), non essendo al riguardo sufficiente il mero apodittico rinvio a Cass. n. 4005/2013, a fortiori in considerazione di quanto affermato in particolare da Cassn. 16404/2023 e Cass. n. 4360/2019 , oltre che dalla già citata Cass., n. 12545 del 2024, pronunce che hanno, per l’appunto, affermato il principio secondo cui la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita solo in presenza di novità relative ad una questione dirimente; la sentenza è altresì erronea perché, avendo deciso sul merito della lite, non risultano dalla la corte del merito indicate le ragioni per le quali non si è attenut a al criterio dell’esito complessivo della lite (Cass., S.U. n. 32906/2022) facendo un apodittico e non meglio chiarito riferimento al “difetto di appello incidentale ritualmente proposto (v. p. 9 della impugnata sentenza); la sentenza va cassata sul punto, trova ndo nella specie applicazione-essendo gli Alati risultati soccombenti in entrambi i gradi di merito-il principio di soccombenza di cui all’art. 91, 1° comma, cpc ; va d’altro canto osservato che nell’impugnata sentenza non risulta dalla corte di merito invero indicata alcuna particolare ed eccezionale ragione idonea a legittimare la disposta compensazione delle spesedi lite; da quanto esposto consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e l’accoglimento, limitatamente al secondo motivo, del ricorso incidentale, inammissibile il primo, con conseguente cassazione in relazione dell’impugnata sentenza e rinvi o alla Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], chein diversa composizione procederà a nuovo esame facendo dei suindicati disattesi principi applicazione, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentalee il ricorso principale. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudiz
Sentenza Cassazione n. 25796/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris