CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2017
Cassazione n. 16404/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6663/2018, proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 22 , pres- so lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difen- deunitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 123/2017,depositata il 19/01/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2023 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. 2di 6 – RG 6663/2018 - S2 – CC 03/02/2023 (n. 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione del 1989, [OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Belluno. Premettendo di es- sere proprietaria di un fondo, costei allegava che il conve- nuto, proprietario di un fondo confinante, aveva realizzato un ampliamento in sopraelevazionenella ristrutturazione di un edificio, in violazione delle distanze dai confini. Costui aveva demolito il fabbricato e lo aveva ricostruito, con ca- ratteristiche diverse ed a distanza dai confini minore al mi- nimo di 5,50 metri, previsto dal regolamento edilizio comu- nale dell'epoca. L’attrice domandava la condanna del con- venuto alla demolizione delle parti del fabbricato illegal- mente edificate. Il convenuto contestava la domanda, alle- gando in particolare che la sopraelevazione, a confine con la proprietà dell’attrice, era legittima, poiché il regolamento urbanistico consentiva il «fronte continuo», cioè la possibili- tà di costruire in allineamento sia orizzontale che verticale rispetto ad un fronte esistente. La sopraelevazione era alli- neata in verticale rispetto al fronte esistente costituito da un vecchio manufatto, posto al pianterreno alle medesime distanze della proprietà attrice. In primo grado la domanda veniva rigettata, in accoglimento della posizione del conve- nuto. In secondo grado, la pronuncia di prime cure veniva riformata, in quanto si trattava di nuova costruzione, vinco- lata al rispetto della menzionata distanza minima, senza la 3di 6 – RG 6663/2018 - S2 – CC 03/02/2023 (n. 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. deroga relativa all’allineamento sul fronte continuo. Inoltre, il piano regolatore contemplava per quella zona solo inter- venti conservativi, senza aumento di volumi. Su ricorso in cassazione dell’originario convenuto, integrato il contraddit- torio nei confronti delle eredi Bistrot, era accolto il motivo basato sullo ius superveniens, costituito dall’art. 2 n.t.a. (1999), in cui veniva meno l’obbligo di rispetto delle distan- ze minime dal confine. Alla base, il seguente principio di di- ritto: in caso di ius superveniens più favorevole al costrut- tore, questi può mantenere il fabbricato alla distanza infe- riore –ora legittimata – se la c ostruzione era ultimata, salvi l’intangibilità di giudicati sull’illegittimità, nonché il diritto del vicino al risarcimento del danno subito nel periodo tra l'edificazione e l'entrata in vigore dello ius superveniens (cfr. Cass. 18119/2013). Sulla base di tale pronuncia (Cass.8887/2014), in sede di rinvio, la sentenza oggi impugnata in cassazione ha dichiarato inammissibile e comunque in- fondata la domanda di risarcimento del danno dell’originaria parte attrice; ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite successive al primo grado, salvo le spese di c.t.u., poste a carico dell’originario convenuto. Ricorre in cassazione l’originario convenuto con due moti- vi, illustrati da memoria. Resistono le eredi Bistrot con con- troricorso, parimenti illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4di 6 – RG 6663/2018 - S2 – CC 03/02/2023 (n. 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 1. - Con il primo motivo si deduce violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza, per avere la Corte di appello interamente addebitato le spese della c.t.u. alla parte totalmente vittoriosa. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza, per avere la Corte di appello ritenuto esistenti i giusti motivi previsti dall'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese in quan- to l’esito del giudizio è dipeso dallo ius superveniens, nono- stante che fosse venuta meno la sola tutela ripristinatoria, non quella risarcitoria. 2. – I due motivi possono essere esaminati contestual- mente. Il primo motivo è fondato, il secondo è infondato. Il capo di sentenza censurato argomenta sostanzialmente in questi termini: le spese di lite successive al primo grado, comprese quelle del giudizio di legittimità, devono essere integralmente compensate, in applicazione ratione temporis della versione previgente dell'artt. 92 c.p.c. [«Se vi è soc- combenza reciproca o concorrono altri giusti motivi il giudi- ce può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»]. Ciò perché l'esito del giudizio, che vede oggi vit- torioso il convenuto, è dipeso dallo ius superveniens in cor- so di causa. Dal canto suo, l’originaria parte attrice non ha provato l'esistenza di un danno risarcibile, sia pure per il periodo anteriore alla modifica normativa. Infine, secondo 5di 6 – RG 6663/2018 - S2 – CC 03/02/2023 (n. 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. la Corte territoriale, le spese di c.t.u. restano definitiva- mente a carico del convenuto. 3. – Il primo motivo è fondato , perché le spese di c.t.u. rientrano evidentemente fra quelle suscettibili di regola- mento ex art. 91 ss. c.p.c. e la parte integralmente vittorio- sa (come nel caso di specie) non deve sopportare nemme- no in parte le spese di lite, violandosi altrimenti l’art. 91 c.p.c. (cfr. Cass. 6301/2007), senza che abbia rilievo il ruo- lo dello ius superveniens nel determinare in tutto o in parte le sorti della controversia. Viceversa, non si espone a cen- sure in sede di legittimità il capo di sentenza in cui si dispo- ne la compensazione del le spese giudiziali , giacché quest’ultima non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso ( Cass.1023/2013), cosicché non si determina vio- lazione del menzionato principio di diritto. 4. – In conclusione, il primo motivo è accolto; il secondo è rigettato; la sentenza è cassata in relazione al motivo ac- colto; la causa è rinviata alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta il se- condo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in 6di 6 – RG 6663/2018 - S2 – CC 03/02/