CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 aprile 2022
Cassazione n. 23091/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ASTInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 del TRIBUNALE di ASTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Asti; letta la memoria, depositata telematicamente presso la cancelleria di questa Corte, con cui i difensori dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], il tribunale di Asti ha assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA], per insussistenza del fatto, dal reato di inosservanza delle pre- scrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciatagli per la g estione dei rifiuti, in par- ticolare per averli collocati in aree non autorizzate e per aver mantenuto i rifiuti pericolosi in deposito per oltre 180 gg., in relazione a fatti contestati come com- messi il 22.11.2018. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il Procura- tore della Repubblica presso il tribunale di Asti propone ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo, di seguito sinteticamente illustrato. 2.1. Deduce, con tale unico ed articolato motivo, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione. In sintesi, si censura la sentenza laddove ha ritenuto la vicenda priva di profili di offensività per il bene tutelato dal d. Igs. n. 152/2006. Richiama a soste- gno Cass. 19439/2012, secondo cui la valutazione in ordine all'offesa al bene giu- ridico protetto va retrocessa al momento della condotta secondo un giudizio pro- gnostico ex ante, essendo irrilevante l'assenza in concreto, successivamente ri- scontrato, di qualsivoglia lesione. Cita ancora Cass. 12373/2005, secondo cui l'of- fensività in concreto della condotta deve essere valutata con riferimento all'effi- Joituywc..) cienza causale delle prescrizione violata, non potendosicf- ii.; il destinatario della prescrizione al corrispondente adempimento mediante l'adozione di accorgi- menti diversi da quelli indicati dalla PA. La sentenza impugnata, anzitutto, si sa- rebbe collocata in una prospettiva ex post e non ex ante; in secondo luogo, avrebbe richiamato il concetto di "pericolo concreto", esprimendo il giudizio in ter- mini dubitativi con riferimento al punto dell'inappropriata collocazione dei veicoli all'interno della società, ancora, sarebbe censurabile laddove avrebbe erronea- mente analizzato la prima inosservanza, avendo come termine di confronto la pre- scrizione di cui al punto 6) dell'autorizzazione mentre quella violata è quella del punto 4). Analogo vizio riguarderebbe la prescrizione che imponeva il limite di permanenza dei veicoli non bonificati presso l'impianto per non oltre 180 gg., in quanto il giudice avrebbe dovuto indagare sulla reale funzione protettiva spettante alla prescrizione del punto 15) e, solo dopo, stabilire se la condotta concretamente iniziata alla scadenza del termine di legge fosse tale da attualizzare il rischio pre- sunto per l'ambiente, per fronteggiare il quale era stata posta la specifica prescri- zione inadempiuta.3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta datata 11.04.2022, de- positata telematicamente, ha chiesto a questa Corte l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. In particolare, il PG ritiene infatti che la motivazione della sentenza impu- gnata presenti le denunciate carenze e contraddittorietà che ne impongono l'an- nullamento. [OSCURATO:PERSONA], dopo avere dedicato gran parte della motivazione della sentenza oggetto di impugnazione alla problematica dell'individuazione dei criteri che sovrintendono alla valutazione circa la offensività della condotta, richiamando la consolidata giurisprudenza per cui in relazione ai reati di pericolo la valutazione in ordine all'offesa al bene giuridico protetto deve avvenire al momento della con- dotta secondo un giudizio prognostico "ex ante", dovendo essere probabile, se- condo rid quod plerumque accidie, che alla condotta consegua l'evento lesivo, essendo irrilevante l'assenza in concreto, successivamente riscontrata, di qualsi- voglia lesione (cfr. Sez. 3, n. 4973 del 18/10/2018, (dep. 01/02/2019) Rv. 275740 - 01), si è discostato da tali insegnamenti procedendo ad una valutazione fondata sulla riscontrata assenza di lesione al bene protetto che ha tenuto conto della situazione così come evolutasi in epoca successiva all'accertamento del reato. La contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata tra pre- messa e conclusioni è per il PG evidente, così come segnalato dal PM ricorrente, sia con riferimento alla valutazione relativa alla sussistenza della contestata inos- servanza della prescrizione di cui al punto 4) dell'autorizzazione, che vietava di collocare rifiuti in aree non autorizzate, sia a quella relativa alla violazione della prescrizione di cui al punto 15), che imponeva il limite di permanenza dei veicoli, avendo il giudice omesso di considerare le specifiche finalità cui erano volte tali prescrizioni e di procedere ad un giudizio prognostico ex ante volto a valutare l'idoneità delle condotte contestate a determinare situazioni di rischio per la salu- brità dell'ambiente. 4. Con memoria [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata telematicamente presso la cancel- leria di questa Corte, la difesa dell'imputato ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23 co. 8 del DL n. 137/2020, confor- memente alle conclusioni del PG, è fondato.2. Al fine di meglio chiarire le ragioni dell'approdo cui è pervenuta questa Corte, pare opportuno brevemente sintetizzare il merito della vicenda. L'azione penale è stata esercitata nei confronti dell'imputato in quanto am- ministratore munito di poteri esclusivi di amministrazione e rappresentanza per le materie attinenti all'ecologia, così come riportato nell'estratto dell'atto di nomina del [OSCURATO:DATA_NASCITA] inserito all'interno della visura camerale della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] pacifico che la società operasse nel settore dello smaltimento dei rifiuti sulla base di un apposito provvedimento autorizzativo rilasciato dalla Provincia di Cuneo: tale autorizzazione era stata da ultimo rinnovata in data 02.03.2018, attraverso il ri- lascio di un provvedimento dirigenziale recante in allegato una analitica serie di prescrizioni da rispettare nello svolgimento dell'attività d'impresa così autorizzata. Incontestata è poi la duplice circostanza che i tre trattori agricoli menzionati in imputazione fossero stati rinvenuti dai funzionari dell'A.R.P.A. in una zona dell'impianto della [OSCURATO:SOCIETA]. diversa da quella appositamente adibita al conferi- mento e allo stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del loro trattamento in base alla previsione di cui al punto 4) dell'allegato alla menzionata autorizzazione e che gli stessi fossero stati presi in carico dall'azienda da un tempo ampiamente supe- riore a quello massimo di centottanta giorni previsto dalla previsione di cui al punto 15) del medesimo documento. 3. Tanto premesso, anzitutto, il Tribunale, dopo aver riferito che la difesa aveva sostenuto come "in ogni caso il prolungato stoccaggio dei trattori presso il proprio impianto non avesse in concreto causato alcun pericolo per l'ambiente, dovendosi perciò l'intera vicenda considerare del tutto priva di qualsiasi profilo di offensività per il bene giuridico tutelato dal D.Igs. 152/2006", ha sviluppato l'ana- lisi della fattispecie alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di compa- tibilità del principio di offensività con i reati di pericolo astratto. E' ben vero che al giudice di merito non è precluso il compito di verificare, anche in tali reati, la sussistenza di un sia pur minimo profilo di offensività in concreto. Sul punto, la Corte Costituzionale ha infatti più volte affrontato il pro- blema del rispetto del principio di offensività nei reati a tutela anticipata, affer- mando la legittimità delle fattispecie di pericolo astratto, purché la valutazione legislativa della pericolosità di una classe di comportamenti non sia arbitraria e irrazionale (c.d. offensività in astratto) ed il giudice eviti di applicare la norma penale a fatti del tutto privi di potenzialità lesiva (c.d. offensività in concreto) (cfr. C. Cost. n. 333/1991, n. 265/2005, n. 225/2008). In questa prospettiva, come ha affermato Cass. n. 19439 del 17/01/2012 - dep.23/05/2012, Miotti, Rv. 252908 - 01, la valutazione in ordine all'offesa al bene giuridico protetto va retrocessa al momento della condotta secondo un giudizio prognostico "ex ante", essendo irri- levante l'assenza in concreto, successivamente riscontrata, di qualsivoglia lesione (nello stesso senso, in relazione ai reati in materia di inquinamento, v., da ultimo, Cass. n. 4973 del 18/10/2018 - dep.01/02/2019, Mastroianni, Rv. 275740 - 01). Deve, tuttavia, convenirsi con il PM ricorrente laddove sostiene che in nome del principio di offensività «in concreto», non è consentito trasformare i reati di pericolo astratto (o presunto) in reati di pericolo concreto (e tantomeno di danno): pertanto, da un lato la verifica dell'offensività «in concreto» non può essere svolta tenendo conto della situazione che si palesa «dopo» la commissione del reato; dall'altro lato, non si può neppure indagare se la condotta (posta in essere in for- male violazione di legge) fosse, in origine, tale da esporre a «concreto pericolo» il bene giuridico. Correttamente, dunque, l'indagine deve essere condotta collocan- dosi ex ante e accertando la presenza di elementi concreti e non meramente ipo- tetici o congetturali che, secondo la migliore scienza ed esperienza facciano rite- nere probabile che il comportamento specificamente realizzato esprima quella si- tuazione pericolo per il bene giuridico corrispondente a quella assunta nella norma penale quale ratìo dell'incriminazione. In definitiva, come bene sottolinea il PM ricorrente, il giudizio sull'inoffensività «in concreto» può risolversi a favore dell'au- tore del fatto esclusivamente quando la condotta tenuta dall'agente non presenti, neppure in grado minimo, l'attitudine a mettere in pencolo l'interesse tutelato. 4. Passando, nello specifico, ad esaminare le due condotte violative oggetto di contestazione, nella prospettiva ex ante si sarebbe potuto, ad esempio, esclu- dere l'offesa per l'ambiente se fosse risultato, in base ad elementi concreti, oggetto di puntuale accertamento da parte del giudice, e non presunti, che, fin dall'inizio (e cioè da quando si è cominciato a tenere la condotta inosservante della prescri- zione), la collocazione di un veicolo in area non conforme a quanto previsto nell'autorizzazione fosse destinata a durare per un tempo assolutamente limitato: infatti, in questa ipotesi esemplificativa, correttamente citata dal PM ricorrente, la condotta era concretamente inidonea a determinare una situazione, anche solo potenziale, di pregiudizio per l'equilibrio ambientale. Orbene, sul punto, errato è il richiamo operato dal giudice alla sentenza di questa Corte (Cass., n. 20277 del 27/03/2008 - dep. 21/05/2008, Filippi), in cui veniva in rilievo la condotta di un imputato cui era stato contestato di non aver installato «un idoneo impianto di umidificazione del piazzale durante la movimen- tazione dei mezzi d'opera in entrata ed uscita nonché un contatore volumetrico dell'impianto idrico di irrorazione». Questa Corte, in tale sentenza, ha in sostanza ribadito che il destinatario della prescrizione è, comunque, responsabile anche se adotta misure diverse, ma di efficacia equivalente a quelle imposte dalla P.A., ribadendo così che il giudizio sull'offensività della condotta non dipende da ciò che in concreto sia stato realizzato. Erra dunque il giudice di merito, come corretta- mente rileva il PM ricorrente, nella sentenza qui impugnata, nell'affermare che «...nella propria motivazione la Corte dava atto di come il giudice di merito avesse reputato insufficienti le misure adottate da un'azienda di frantumazione di mate- riale inerte per contenere il sollevamento delle polveri prodotte, con ciò confer- mando la necessità di non arrestarsi al mero dato formale dell'inosservanza della prescrizione impartita dall'ente territoriale, dovendosi verificare in concreto la sus- sistenza di una lesione o anche solo di un pericolo di lesione per il bene giuridico tutelato». 5. Alla luce di tale considerazione, colgono nel segno i rilievi del PM ricor- rente circa l'adeguatezza logico - giuridica delle argomentazioni sviluppate dal giudice nella sentenza assolutoria. Anzitutto, laddove il Tribunale, parlando del concreto stato dei luoghi ove i mezzi vennero collocati e del complessivo contesto della vicenda, mostra effetti- vamente di essersi collocato in una prospettiva ex post e non ex ante. Ciò ha comportato, dunque, che la valutazione giudiziale è stata influenzata dall'effettivo evolversi della situazione e quindi dall'assenza, successivamente riscontrata, di qualsivoglia effettiva lesione al bene tutelato. In secondo luogo, effettivamente censurabile è anche il passaggio argo- mentativo in cui il Tribunale sostiene che non è affatto certo che l'inappropriata collocazione dei veicoli all'interno del sito della [OSCURATO:SOCIETA]. «fosse di per sé tale da esporre a concreto pericolo la salubrità dell'ambiente», perché richiama impro- priamente il concetto di pericolo concreto (cui non sarebbe stato esposto il bene tutelato). Analogamente, si registra l'errore commesso dal tribunale nell'aver analiz- zato la prima inosservanza avendo come termine di confronto la prescrizione di cui al punto 6) dell'autorizzazione, mentre quella violata è prevista nel punto 4): effettivamente, come evidenzia il PM ricorrente, così opinando, però manca del tutto la valutazione in merito alla potenzialità lesiva del comportamento consistito nel collocare tre veicoli non bonificati in area diversa da quella prescritta. Dunque, nella prospettiva ex ante, si sarebbe dovuto stabilire se nel mo- mento in cui i trattori sono stati collocati in un'area dello stabilimento inappropriata per i veicoli che non erano ancora stati sottoposti a bonifica, la situazione di fatto così determinata fosse tale da «attualizzare» il rischio per l'ambiente in funzione del quale la P.A. aveva imposto la prescrizione disattesa. Come correttamente rileva il PM ricorrente, infatti, se lo scopo della stessa era quello di impedire con- fusione tra veicoli di tipologia e pericolosità diverse, sia per la migliore gestione dell'impresa sia per l'efficacia dei controlli amministrativi, non vi è dubbio alcuno che l'inosservanza della prescrizione di cui al punto 4) non era affatto priva di potenzialità lesiva e, quindi, non poteva considerarsi inoffensiva. 7. Ad analogo approdo deve pervenirsi quanto al dedotto vizio motivazio- nale relativo alla prescrizione che imponeva il limite di permanenza dei veicoli non bonificati presso l'impianto per non oltre centottanta giorni. Ed infatti, come altrettanto correttamente rileva il PM ricorrente, è ben vero che lo stesso Tribunale si rende conto che il richiamo a quanto acquisito in dibat- timento (circa l'assenza di perdite o sversamenti) «costituisca un dato emerso solamente ex post» (e pertanto non utilizzabile perché non è consentito basarsi sull'assenza in concreto di un pregiudizio effettivo per l'ambiente). E' tuttavia al- trettanto vero che, sostenendo che la collocazione dei veicoli, anche se non con- forme alla disciplina autorizzatoria, «risultava comunque tale da escludere la sus- sistenza di un evidente pericolo di inquinamento dell'ambiente in caso di eventuali perdite di fluidi o altre sostanze», il giudice di merito compie un salto logico che si traduce in carenza motivazionale. Infatti, nella prospettiva ex ante occorreva prima di tutto indagare sulla reale funzione protettiva spettante alla prescrizione del punto 15 (che, come cor- rettamente sottolinea il PM nel ricorso, non è quella di evitare inquinamento dell'ambiente in caso di eventuali perdite di fluidi o altre sostanze, perché tale finalità cautelare spetta ad altre prescrizioni, ma poteva essere quella di impedire il sovraccarico ambientale dovuto allo stazionamento di veicoli pericolosi) e, sol- tanto dopo, si poteva stabilire se la condotta concretamente iniziata alla scadenza del termine legale fosse tale da attualizzare il rischio (presunto) per l'ambiente, per fronteggiare il quale era stata imposta la specifica prescrizione inadempiuta. Da qui, dunque, la fondatezza anche di tale secondo profilo di doglianza. 8. Il ricorso deve pertanto accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e con rinvio al tribunale di Asti in diversa composizione per- sonale, per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. An